§ 5.2.132 - L.R. 1 agosto 2011, n. 35.
Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private .


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:01/08/2011
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Competenze della Regione
Art. 4.  Effetti dell'accordo di programma
Art. 5.  Procedure
Art. 6.  Monitoraggio
Art. 7.  Nomina di commissari
Art. 8.  Comunicazione della determinazione negativa
Art. 9.  Funzioni regionali
Art. 10.  Ambito di applicazione
Art. 11.  Attività di impulso e coordinamento regionale
Art. 12.  Svolgimento dell’attività
Art. 13.  Comunicazione della determinazione negativa
Art. 14.  Comunicazioni al Consiglio regionale
Art. 15.  Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 76/1996
Art. 15 bis.  Regolamento
Art. 16.  Norma transitoria
Art. 17.  Entrata in vigore


§ 5.2.132 - L.R. 1 agosto 2011, n. 35.

Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private [1].

(B.U. 3 agosto 2011, n. 38)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 3, comma 3, e l’articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma);

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali (CAL) espresso nella seduta del 13 dicembre 2010;

Vista la lettera, prot. 11469/2.6 del 6 luglio 2011, con la quale il Presidente del Consiglio regionale, su richiesta congiunta dei presidenti delle commissioni consiliari referenti, trasmette, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 5, del regolamento interno del Consiglio regionale 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale), il testo riformulato con ampie e sostanziali modifiche in ordine ad aspetti di interesse del CAL, ai fini di un eventuale nuovo parere del CAL stesso che non è stato espresso nell’ulteriore termine previsto di quindici giorni;

Visto il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 20 gennaio 2011;

 

Considerato quanto segue:

1. Attraverso questa legge la Regione intende conseguire un’accelerazione delle procedure per la realizzazione delle opere di interesse strategico regionale nell’ambito del proprio territorio;

2. Lo strumento principale attraverso cui si persegue l’obiettivo è l’accordo di programma già disciplinato dalla l.r.76/1996;

3. Le novità principali sono la possibilità di operare come variante agli strumenti urbanistici con l’accordo di programma quando si tratta di opere pubbliche di interesse strategico regionale, nonché la previsione della partecipazione agli stessi di privati interessati, ovvero di soggetti tenuti al rilascio di atti di assenso e nulla osta;

4. Quanto sopra rientra nelle competenze regionali in materia di governo di territorio, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza e in analogia a quanto previsto da leggi di altre regioni;

5. La Regione vigila sul tempestivo svolgimento delle varie fasi di realizzazione delle opere di interesse strategico regionale, con la possibilità di esercizio dei poteri sostitutivi al fine di raggiungere la realizzazione dell’opera nei tempi previsti;

6. In relazione a opere private di interesse strategico regionale, la cui realizzazione concorra al raggiungimento di qualificati obiettivi dell’azione regionale, è opportuno prevedere un’azione della Regione finalizzata al superamento di situazioni di inerzia o di difficoltà procedurali (di natura diversa da quelle per le quali sono previsti rimedi di tipo giuridico o giurisdizionale), per agevolare la realizzazione delle opere;

7. È necessario delineare un procedimento, attivabile anche da parte degli enti locali interessati o dei soggetti privati, che consenta un’adeguata valutazione dei presupposti per l’esercizio dell’azione regionale, nonché di inserire tale azione in modo adeguato rispetto allo svolgimento ordinario dei procedimenti amministrativi sulla base della normativa di riferimento;

8. È necessario prevedere la possibilità che, ad esito dell’azione regionale, siano raggiunte fra gli interessati delle intese che possano anche, ove ne ricorrano i presupposti giuridici, tradursi nella sottoscrizione di accordi;

9. Si contempla in ogni caso la possibilità dell’esercizio di poteri sostitutivi regionali, ove si tratti di funzioni regionali attribuite agli enti locali;

10. E’ opportuno dare puntuale informativa alle commissioni consiliari competenti e al Consiglio regionale dell’applicazione della presente legge;

11. Di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;

12. In considerazione della natura urgente degli interventi previsti dalla presente legge, è disposta la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I

Oggetto e ambito di applicazione

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina le procedure:

a) per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale, perseguendo, anche attraverso il coordinamento dell’azione di tutti i soggetti coinvolti, finalità di semplificazione ed accelerazione;

b) per assicurare la corretta utilizzazione dei finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche di prevalente interesse locale;

c) per assicurare, nei procedimenti per la realizzazione di opere pubbliche e private l’applicazione delle disposizioni e dei principi in materia di procedimento amministrativo di cui alla l.r.23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) da parte degli enti locali nell’esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite.

2. Sono escluse dall’applicazione della presente legge le opere pubbliche per le quali l’interesse regionale è concorrente con l’interesse nazionale e per la cui realizzazione la normativa nazionale dispone specifiche procedure.

 

CAPO II

Opere pubbliche di interesse strategico regionale

 

SEZIONE I

Ambito di applicazione

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge si considerano opere pubbliche di interesse strategico regionale le opere:

a) finanziate in modo prevalente a valere sulle risorse del bilancio regionale, anche di provenienza statale o comunitaria; è prevalente il finanziamento che copre più della metà del complessivo fabbisogno per la realizzazione dell’opera;

b) previste in piani o programmi approvati dagli enti locali, anche in forma associata, nell’esercizio di funzioni attribuite dalla Regione e attuativi di piani e programmi regionali, secondo le disposizioni della legge regionale;

b bis) previste nel piano di ambito di cui all’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), e definite strategiche di interesse regionale nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) [2];

b ter) previste nei piani di ambito di cui all’articolo 27 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) [3].

2. Altre opere pubbliche di interesse strategico regionale possono essere individuate annualmente, in via straordinaria, nell’ambito di uno specifico elenco allegato al documento di programmazione economica e finanziaria.

 

SEZIONE II

Accordi di programma

 

     Art. 3. Competenze della Regione

1. Per la realizzazione delle opere di cui agli articoli 2 e 10, il Presidente della Giunta regionale [4]:

a) può promuovere la sottoscrizione di accordi di programma ai sensi della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), anche quando la Regione non è competente in maniera prevalente sull'opera [5];

b) può partecipare agli accordi di programma promossi da soggetti diversi dall’amministrazione regionale, anche su richiesta dei soggetti interessati.

2. L’accordo di programma definisce, oltre ai contenuti di cui all'articolo 34 quinquies della l.r. 40/2009, la riduzione di termini e le semplificazioni procedurali che i soggetti sottoscrittori si impegnano ad attuare al fine di accelerare le procedure [6].

3. Ove si verifichino inerzie o ritardi in ordine agli adempimenti concordati con l’accordo di programma e il collegio di vigilanza non provveda ai sensi dell'articolo 34 octies, comma 8, della l.r. 40/2009, il Presidente della Giunta regionale lo invita a provvedere entro trenta giorni, trascorsi i quali senza che il collegio abbia provveduto, procede in sua sostituzione e nomina un commissario, con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) [7].

4. Per quanto non previsto e non in contrasto con la presente legge si applica la l.r. 40/2009 [8].

 

     Art. 4. Effetti dell'accordo di programma [9]

1. Gli accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale per le opere pubbliche di cui all’articolo 2, costituiscono, ove necessario, variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali.

2. Fatto salvo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica, le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali, previste dagli accordi di programma di cui al presente articolo, concernono le aree e gli immobili destinati alla realizzazione delle opere di interesse regionale oggetto degli accordi nonché le aree o gli immobili:

a) la cui valorizzazione è strettamente necessaria all'acquisizione di risorse per la realizzazione delle opere strategiche di cui all'articolo 2, comma 1;

b) necessari per la realizzazione di opere complementari o accessorie all’opera strategica purché contenute nel relativo progetto.

3. Nelle aree interessate dagli accordi di programma è privilegiato il recupero del patrimonio edilizio esistente.

4. Ancorché oggetto degli accordi di programma, non si applica la procedura dell’articolo 5 alle varianti riguardanti aree ed immobili di cui al comma 2 lettera a) e b) che:

a) si trovano al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato come definito dagli articoli 4 e 224 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

b) prevedono una nuova destinazione urbanistica che consente la realizzazione di medie o grandi strutture di vendita.

5. In caso di variante agli strumenti di pianificazione territoriale di più enti territoriali, si procede mediante accordo di pianificazione, ai sensi degli articoli 41 e seguenti della l.r. 65/2014.

 

     Art. 5. Procedure

1. Nel caso in cui il procedimento di formazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio che si intendono variare, preveda, in corrispondenza di una sua qualsiasi fase, la possibilità della presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti interessati, il verbale della conferenza di servizi, il testo dell’accordo di programma e tutti gli allegati, anche cartografici, sono depositati presso la sede delle amministrazioni che hanno approvato gli strumenti e atti di governo del territorio che si intendono variare [10].

2. Il deposito dura trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della relativa comunicazione. Durante il deposito tutti gli interessati possono prendere visione degli atti e, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di deposito, presentare osservazioni.

3. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni i soggetti che hanno partecipato alla conferenza di servizi sono convocati a cura del Presidente della Giunta regionale al fine di esaminare le osservazioni pervenute [11].

4. Qualora unanimemente i soggetti convocati confermino il contenuto dell’accordo o, in accoglimento delle osservazioni, decidano di modificarlo, si procede alla firma dell’accordo di programma.

5. L’accord,o con efficacia di variante, è ratificato dal consiglio dell’amministrazione comunale che ha sottoscritto l’accordo medesimo entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

6. Qualora non sia raggiunta l’unanimità delle amministrazioni chiamate ad esprimersi sulla variante, in presenza di opinioni prevalenti positive, il Presidente della Giunta regionale può chiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale che provvede entro trenta giorni; la deliberazione del Consiglio regionale costituisce effetto di variante e dichiarazione di pubblica utilità.

7. Resta fermo, ai fini della sottoscrizione dell’accordo di programma con gli effetti di cui all’articolo 4, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), nei casi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza); ai fini di accelerazione delle procedure, la fase di deposito e osservazioni di cui al comma 2 è effettuata contemporaneamente alla consultazione di cui all’articolo 25 della l.r. 10/2010.

 

SEZIONE III

Disposizioni per le ipotesi in cui non sia sottoscritto

un accordo di programma

 

     Art. 6. Monitoraggio

1. Fuori dei casi in cui si proceda tramite accordo di programma, la Regione assicura comunque il costante monitoraggio delle procedure finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche di cui all’articolo 2.

2. Ai fini del monitoraggio, l’ente competente predispone un documento operativo contenente:

a) l’elenco degli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione e messa in esercizio dell’opera, nonché la tempistica relativa a ciascun adempimento;

b) il piano finanziario dell’opera.

3. Il documento operativo è trasmesso alla Giunta regionale che lo approva. Ove l’ente competente non predisponga il documento operativo, provvede la Giunta regionale.

4. Per esigenze sopravvenute e straordinarie, la Giunta regionale può procedere, anche su richiesta del soggetto interessato, alla sostanziale ridefinizione dei termini.

5. Le modalità e i criteri di elaborazione del documento operativo sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 7. Nomina di commissari

1. La Regione ha facoltà di esercitare poteri sostitutivi con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 53/2001:

a) nei casi in cui l’ente competente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, non provveda agli adempimenti di propria competenza ai fini del rispetto dei termini stabiliti nel documento operativo;

b) nei casi in cui gli altri enti locali siano inerti o inadempienti nell’espletamento degli adempimenti amministrativi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), nell’esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite.

 

     Art. 8. Comunicazione della determinazione negativa

1. Ove gli enti locali, nell’esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite, ritengano di assumere determinazioni negative in ordine ai provvedimenti autorizzatori necessari per la realizzazione o la messa in esercizio delle opere di cui all’articolo 2, in presenza di valutazioni tecniche positive o comunque di elementi istruttori positivi, informano preventivamente la Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, acquisiti gli elementi dell’istruttoria, ove verifichi che la determinazione negativa comporta un pregiudizio al perseguimento dell’interesse regionale e non sussistano, in base alle valutazioni tecniche e agli esiti dell’istruttoria, pregiudizi sotto il profilo ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità, diffida l’ente locale procedente ad assumere una determinazione positiva entro un congruo termine, trascorso il quale, ove l’ente locale non abbia provveduto, assume la titolarità del procedimento in sostituzione dell’ente [12].

3. La comunicazione di cui al comma 1, sospende il termine per la conclusione del procedimento per un periodo massimo di venti giorni lavorativi, entro i quali la Regione procede alla diffida ai sensi del comma 2, oppure comunica all’ente l’esigenza di procedere a un’ulteriore istruttoria, e definisce il termine per la conclusione della stessa, comunque non superiore a novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 [13].

3 bis. Ove la Regione non provveda ai sensi del comma 3, alla scadenza del termine di venti giorni lavorativi di cui al medesimo comma, l’ente locale procede alle determinazioni di competenza [14].

4. La Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità operative del procedimento di cui al presente articolo.

 

CAPO III

Altre opere pubbliche finanziate dalla Regione

 

     Art. 9. Funzioni regionali

1. Le opere pubbliche finanziate dalla Regione e diverse da quelle di cui all’articolo 2, sono soggette a monitoraggio ai sensi della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) [15].

2. Ove l’attività di monitoraggio evidenzi inadempienze o ritardi, la Giunta regionale provvede, previa diffida ad adempiere, alla revoca dei finanziamenti e al recupero dell’eventuale quota erogata.

 

CAPO IV

Disposizioni per la realizzazione e l’esercizio di opere private

 

     Art. 10. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti per la realizzazione delle seguenti opere private, in considerazione della corrispondenza dell’interesse del privato agli obiettivi regionali:

a) all’insediamento e allo sviluppo di medie e grandi imprese o aggregazioni di imprese equivalenti ad esse, in ragione dell’obiettivo del rafforzamento del sistema produttivo e dei livelli occupazionali;

b) impianti e strutture per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti in ragione dell’obiettivo di garantire i livelli di autosufficienza regionale, i livelli di recupero ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e la razionalizzazione dell’attività di trasporto dei rifiuti dai luoghi di produzione ai luoghi di smaltimento o recupero;

c) impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in ragione dell’obiettivo del raggiungimento dei livelli assegnati alla Regione ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e della normativa statale di recepimento;

d) il trattamento e la depurazione delle acque reflue derivanti da attività agricole o industriali in ragione dell’obiettivo di tutela della qualità delle acque.

2. [Con regolamento regionale possono essere individuati limiti dimensionali minimi delle opere di cui al comma 1, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente capo] [16].

 

     Art. 11. Attività di impulso e coordinamento regionale

1. La Giunta regionale, su iniziativa degli enti locali o dei soggetti privati interessati, può intervenire per favorire la prosecuzione dei relativi procedimenti:

a) successivamente all’avvio delle procedure ordinariamente previste per il rilascio degli atti amministrativi necessari per la realizzazione o la messa in esercizio delle opere, ove alla scadenza dei termini, comunque determinati ai sensi della normativa vigente, i medesimi atti amministrativi non siano stati adottati e le leggi statali o regionali non prevedano che la mancata adozione configuri accoglimento o rigetto dell’istanza;

b) successivamente alla scadenza del termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi, in tutti i casi in cui essa sia stata convocata per il rilascio degli atti amministrativi e sia risultata improduttiva di effetti, ovvero nei casi in cui l’autorità competente non abbia proceduto alla relativa convocazione.

2. L’attività di cui al comma 1, è esercitata previa istanza al Presidente della Giunta regionale da presentarsi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine al cui superamento si riferisce l’istanza medesima. Nei casi in cui il termine cui si riferisce l’istanza sia scaduto prima dell’entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), l’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2012 [17].

2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalità operative per la presentazione dell’istanza di cui al comma 2 [18].

 

     Art. 12. Svolgimento dell’attività

1. La Giunta regionale, previa valutazione sulla sussistenza dei presupposti, dà corso alle istanze di cui all’articolo 11, comma 2, dandone comunicazione ai soggetti interessati e fissando un termine per la conclusione dell’attività, prorogabile prima della scadenza. Qualora ritenga non sussistenti i presupposti ne dà comunicazione agli interessati e conclude l’attività.

2. La Giunta regionale esamina, congiuntamente ai soggetti pubblici e ai privati interessati, i motivi della mancata conclusione o del mancato avvio del procedimento.

3. Qualora dall’esame risulti che la mancata adozione dell’atto autorizzatorio o la mancata conclusione del procedimento dipendono dall’inerzia o inadempimento di uno o più enti locali nell’esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite, la Giunta regionale assume, previa diffida ad adempiere, la titolarità del procedimento in sostituzione dell’ente.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3, la Giunta regionale stabilisce di esercitare le funzioni attraverso le competenti strutture o mediante nomina di commissari ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001.

5. Fuori dai casi di cui al comma 3, la Giunta regionale, ove individui, nel rispetto delle disposizioni di legge, soluzioni per la ripresa del procedimento e per la sua conclusione, le propone ai soggetti pubblici e privati interessati, al fine del raggiungimento di un’intesa, anche nella forma degli accordi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi gli accordi di programma di cui all’articolo 3.

6. Qualora non vengano individuate soluzioni ai sensi del comma 5 la Giunta regionale, entro la scadenza del termine fissato inizialmente o successivamente prorogato, ne dà comunicazione agli interessati e conclude l’attività.

 

     Art. 13. Comunicazione della determinazione negativa

1. Ove gli enti locali, nell’esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite, ritengano di assumere determinazioni negative in ordine ai provvedimenti autorizzatori necessari per la realizzazione e/o l’esercizio delle opere di cui all’articolo 10, in difformità rispetto agli atti endoprocedimentali a carattere tecnico rilasciati dai soggetti competenti, ne informano preventivamente il privato interessato [19].

2. Il privato destinatario della comunicazione ai sensi del comma 1, oltre alla facoltà di presentare proprie osservazioni, può richiedere all’ente procedente di acquisire le osservazioni dell’amministrazione regionale.

3. A seguito della richiesta di cui al comma 2, l’ente procedente sospende il procedimento e invia la documentazione all’amministrazione regionale, che presenta le proprie osservazioni entro i venti giorni lavorativi successivi al ricevimento, dandone contestuale comunicazione al privato interessato. 4. Decorso il termine di cui al comma 3, l’ente locale titolare delle funzioni regionali adotta le determinazioni di sua competenza, motivando espressamente in caso di non accoglimento delle osservazioni presentate [20].

 

CAPO V

Informativa alle commissioni consiliari e al Consiglio regionale

 

     Art. 14. Comunicazioni al Consiglio regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale dà tempestiva comunicazione alle commissioni consiliari competenti dei singoli casi di applicazione della presente legge.

2. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione generale sull’applicazione della presente legge.

 

CAPO VI

Norme finali

 

     Art. 15. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 76/1996 [21]

1. L’articolo 3 della l.r. 76/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Accordo di programma

1. L’accordo di programma può essere concluso quando sia necessaria l’azione integrata e coordinata di Regione, enti locali, altre amministrazioni, enti pubblici ed eventualmente soggetti privati, nei seguenti casi:

a) per la realizzazione di lavori pubblici;

b) per la realizzazione di una o più opere, interventi o programmi di intervento.

2. L’accordo di programma regola gli impegni assunti con consenso unanime dai soggetti partecipanti, stabilisce tempi e modalità di realizzazione, le attività di competenza, tempi e modalità di finanziamento.”.

 

     Art. 15 bis. Regolamento [22]

1. Con regolamento regionale possono essere individuati, ai fini dell’applicazione della presente legge:

a) i limiti di costo e le tipologie delle opere di cui all’articolo 2, comma 1;

b) i limiti dimensionali minimi e le tipologie delle opere di cui all’articolo 10, comma 1.

 

     Art. 16. Norma transitoria

1. La presente legge si applica anche alle opere di cui agli articoli 2 e 10 avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla ricognizione delle opere pubbliche di cui all’articolo 2, comma 1, e la comunica agli enti interessati per gli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 2; per ciascuna delle opere è predisposto il documento operativo di cui all’articolo 6, comma 2.

 

     Art. 17. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Titolo così modificato dall'art. 5 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27.

[2] Lettera inserita dall'art. 71 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.

[3] Lettera inserita dall'art. 71 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.

[4] Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27.

[6] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27.

[7] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27.

[8] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27.

[9] Articolo sostituito dall'art. 89 della L.R. 8 luglio 2016, n. 43 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 luglio 2018, n. 33.

[10] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27.

[12] Comma così modificato dall'art. 90 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[13] Comma così sostituito dall'art. 90 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[14] Comma inserito dall'art. 90 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[15] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

[16] Comma abrogato dall'art. 91 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[17] Comma così modificato dall'art. 92 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[18] Comma aggiunto dall'art. 92 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[19] Comma così modificato dall'art. 93 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[20] Comma così modificato dall'art. 93 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[21] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[22] Articolo inserito dall'art. 94 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.