§ 5.4.192 - L.R. 12 febbraio 2010, n. 10.
Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:12/02/2010
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge
Art. 2.  Finalità generali e principi di tutela ambientale
Art. 3.  Finalità
Art. 4.  Definizioni
Art. 5.  Ambito di applicazione
Art. 5 bis.  Atti di governo del territorio soggetti a VAS
Art. 6.  Casi di esclusione
Art. 7.  Obblighi generali
Art. 8.  Semplificazione dei procedimenti
Art. 9.  Partecipazione
Art. 10.  Raccordo normativo con le leggi regionali in materia di programmazione e di governo del territorio
Art. 11.  Attribuzione delle competenze
Art. 12.  Autorità competente
Art. 13.  Funzioni dell’autorità competente
Art. 14.  Supporto tecnico all’autorità competente
Art. 15.  Funzioni dell’autorità procedente e del proponente
Art. 16.  Funzioni dell’autorità procedente
Art. 17.  Esercizio delle competenze in forma associata
Art. 18.  Soggetti da consultare
Art. 19.  Criteri di individuazione degli enti territoriali interessati
Art. 20.  Criteri di individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale
Art. 21.  Modalità di svolgimento della VAS
Art. 22.  Procedura di verifica di assoggettabilità
Art. 23.  Procedura per la fase preliminare
Art. 24.  Rapporto ambientale
Art. 25.  Consultazioni
Art. 26.  Espressione del parere motivato
Art. 27.  Conclusione del processo decisionale
Art. 28.  Informazione sulla decisione
Art. 29.  Monitoraggio
Art. 30.  Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali
Art. 31.  Procedimento di VAS per piani e programmi aventi effetti anche sul territorio di altre regioni
Art. 32.  Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali
Art. 33.  Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente
Art. 34.  Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza
Art. 35.  Coordinamento tra VAS e valutazione integrata di piani e programmi
Art. 36.  Modifiche alla l.r. 1/2005
Art. 37.  Disposizioni transitorie
Art. 38.  Disposizioni attuative
Art. 38 bis.  Poteri sostitutivi
Art. 39.  Oggetto della disciplina
Art. 40.  Valutazione previa degli effetti ambientali
Art. 41.  Definizioni
Art. 42.  Partecipazione - Raccordo con la l.r. 46/2013
Art. 43.  Progetti sottoposti alle procedure di cui al presente titolo. Procedimento di VIA postuma
Art. 44.  Casi di esclusione
Art. 45.  Competenze della Regione
Art. 45 ter.  Competenze degli enti parco regionali
Art. 46.  Soggetti competenti in materia ambientale
Art. 47.  Strutture operative e supporto tecnico
Art. 47 bis.  Nucleo regionale di valutazione – VIA
Art. 47 ter.  Oneri istruttori
Art. 47 quater.  Esigenze di riservatezza dei dati naturalistici
Art. 48.  Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità
Art. 49.  Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità
Art. 50.  Studio di impatto ambientale
Art. 51.  Procedura di fase preliminare
Art. 52.  Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale
Art. 52 bis.  Segreto industriale o commerciale ed esigenze di riservatezza
Art. 52 ter.  Consultazione
Art. 53.  Inchiesta pubblica
Art. 54.  Contraddittorio
Art. 55.  Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli
Art. 56.  Modifica di prescrizioni
Art. 57.  Proroga dei termini
Art. 58.  Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali
Art. 59.  Disposizioni sul monitoraggio degli impatti
Art. 60.  Controlli e sanzioni
Art. 61.  Esercizio dei poteri sostitutivi
Art. 62.  Impatti ambientali interregionali
Art. 63.  Partecipazione regionale alle procedure statali di VIA
Art. 64.  Disposizioni transitorie
Art. 65.  Disposizioni attuative delle procedure
Art. 66.  Modifica degli allegati
Art. 67.  Disposizioni per la definizione dei procedimenti
Art. 68.  Abrogazione
Art. 69.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 56/2000
Art. 70.  Modifiche all’articolo 15 della l.r 56/2000
Art. 71.  Modifiche all’articolo 16 della l.r. 56/2000
Art. 72.  Passaggio di funzioni in ordine alla valutazione di incidenza
Art. 72 bis.  Individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e SUAP
Art. 72 ter.  Comitato di coordinamento
Art. 72 quater.  Funzioni dell’ARPAT
Art. 72 quinquies.  Disciplina delle tariffe
Art. 72 sexies.  Esercizio dei poteri sostitutivi
Art. 72 septies.  Norma transitoria
Art. 72 octies.  Autorizzazione unica ambientale
Art. 73.  Raccordo fra VAS e VIA
Art. 73 bis.  Provvedimento autorizzatorio unico
Art. 73 ter.  Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza
Art. 73 quater.  Raccordo tra VIA e valutazione d’incidenza
Art. 74.  Strategia regionale di sviluppo sostenibile
Art. 75.  Informazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Art. 75 bis.  Fondo per il sostegno dei comuni di minori dimensioni
Art. 76.  Disposizioni finanziarie
Art. 76 bis.  Disposizioni attuative in materia di AIA ed AUA
Art. 77.  Entrata in vigore


§ 5.4.192 - L.R. 12 febbraio 2010, n. 10.

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) [1].

(B.U. 17 febbraio 2010, n. 9)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008 n.4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante norme in materia ambientale) e dalla legge del 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) [2];

Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 – Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 24 luglio 2009;

 

Considerato quanto segue:

1. Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il d.lgs. 4/2008 che ha modificato e sostituito la parte seconda del d.lgs. 152/2006 concernente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata;

2. L’articolo 35 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello stesso e che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso;

3. L’intervento legislativo regionale, oltre che urgente è opportuno in quanto, ancorché la materia rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, risponde all’esigenza di adattamento delle regole di tutela ambientale alle peculiarità locali e territoriali delle regioni;

4. La finalità generale della presente legge è pertanto, per quanto riguarda la VAS, quella di dotare la Regione di una propria normativa organica della materia, che dia attuazione alla complessiva regolamentazione contenuta nella normativa nazionale in materia adeguando al contempo la regolamentazione stessa alle peculiarità della realtà regionale, e analogamente, con riferimento alla VIA, quella di ottemperare all’adeguamento tempestivo della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale), con una normativa “innovata”, che qualifichi ulteriormente l’ordinamento regionale della materia, consentendo alla Regione di perseguire, con una strumentazione il più possibile adeguata anche sotto il profilo giuridico, l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile;

5. Per quanto riguarda la VAS, le finalità enunciate al punto precedente sono perseguite attraverso il fondamentale criterio dell’integrazione sistematica, ed a tutti i livelli pianificatori, della valutazione ambientale nell’ambito delle complessive valutazioni degli atti medesimi; tale obiettivo sarà perseguito sia direttamente attraverso la fonte normativa primaria costituita dalla presente legge, sia mediante l’apposito strumento normativo regolamentare, attuativo della legge stessa. Tale fonte specifica vedrà opportunamente unificata la materia della VAS su piani e programmi anche se con regole diversificate per adeguarle alle peculiarità rispettive. Pertanto il regolamento d’attuazione riguarderà sia la VAS sui piani e programmi regionali, sia la VAS sui piani e programmi di settore di competenza comunale, provinciale, di altri enti locali o degli enti parco regionali, sia quella sugli atti di governo del territorio e gli strumenti di pianificazione territoriale comunali e provinciali;

6. È inoltre necessario garantire la massima trasparenza nell’applicazione del principio contenuto nel d.lgs. 152/2006 che richiede la separazione tra autorità procedente ed autorità competente per la VAS, confermando tuttavia la specificità del sistema toscano, fondato sulla ripartizione delle responsabilità tra le singole amministrazioni locali e la Regione. In particolare, si intende valorizzare l’autonomia e l’indipendenza dell’autorità competente prescrivendo che la medesima sia dotata di adeguata professionalità e di specifiche competenze tecniche. Pertanto, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza regionale, l’autorità competente per la VAS è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), lasciando agli enti locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l’individuazione di tale autorità, sia pure nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge che, in relazione a tale aspetto, indica soluzioni specifiche anche per venire incontro alle esigenze di comuni di piccole dimensioni [3];

7. Per quanto attiene alla VIA, le finalità della presente legge sono costituite, essenzialmente, da un nucleo di disposizioni di carattere strumentale che consente di conseguire, attraverso la previsione di meccanismi e modalità procedurali improntate a snellezza procedimentale la più efficace, rigorosa ed indefettibile tutela ambientale, unitamente alla necessaria semplificazione. Tali disposizioni hanno lo scopo di evitare qualunque appesantimento procedurale foriero di inutili duplicazioni di attività e valutazioni;

8. Al fine di ricomprendere in modo coordinato tutte le procedure rivolte alla valutazione degli impatti sulle varie componenti ambientali, sono state introdotte modifiche alla l.r.

56/2000 con riferimento alla procedura relativa alla valutazione di incidenza, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

9. Sulla base della normativa citata la valutazione di incidenza costituisce una procedura obbligatoria per tutti i piani, programmi ed interventi non specificatamente rivolti al mantenimento in stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale, di cui alla l.r. 56/2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito, pertanto tale procedura viene inserita in modo organico e funzionale nell’ambito del quadro complessivo della valutazione degli effetti ambientali che comprende anche i processi relativi alla VAS e alla VIA;

10. La maggior parte delle osservazioni formulate nel parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali sono state accolte e non sono state recepite quelle in contrasto con le proposte avanzate e i principi desumibili dall’ordinamento statale di riferimento;

11. La l.99/2009, ha introdotto alcune disposizioni in campo energetico che modificano agli allegati II, III e IV alla parte seconda del d.lgs 152/06 incidendo sull’assetto delle competenze regionali in materia di VIA; si è posta quindi la necessità di recepire tali modifiche nell’ambito della presente legge [4];

 

Si approva la presente legge

 

TITOLO I

Disposizioni comuni e principi generali

 

CAPO I

Oggetto e finalità della normativa

 

Art. 1. Oggetto della legge

1. Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano:

a) la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi, di seguito denominata VAS, di cui al titolo II, in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Determinazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente) e del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) la procedura di valutazione di impatto ambientale di determinati progetti, di seguito denominata VIA, di cui al titolo III, in attuazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) [5];

b bis) la procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo IV bis, in attuazione della  direttiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e della parte seconda, titolo III bis, della del d.lgs.152/2006 [6];

b ter) la procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale di cui al titolo IV ter ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) [7].

 

     Art. 2. Finalità generali e principi di tutela ambientale

1. La Regione persegue l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nell’elaborazione, adozione ed approvazione di piani, programmi e progetti, sulla base del principio di sviluppo sostenibile e degli altri principi comunitari che devono guidare l’azione pubblica in materia ambientale quali la precauzione, l’azione preventiva, la correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché del principio “chi inquina paga”.

2. La presente legge assicura il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la concreta attuazione, nelle procedure disciplinate nei titoli II e III, dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

 

TITOLO II

La valutazione ambientale strategica

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

     Art. 3. Finalità

1. Le norme di cui al presente titolo II, disciplinano le procedure per la VAS relativa a piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale, la cui approvazione sia di competenza della Regione e degli enti locali.

2. La Regione assicura che venga effettuata la valutazione ambientale dei piani e dei programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente affinché, attraverso l’integrazione efficace e coerente delle considerazioni ambientali, essi contribuiscano a promuovere la sostenibilità dello sviluppo regionale e locale secondo i principi dell’articolo 3 quater del d.lgs. 152/2006 [8].

 

     Art. 4. Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) piani e programmi: gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati, adottati o approvati da autorità regionali o locali, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;

b) impatto ambientale: l’alterazione dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall’attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;

c) patrimonio culturale e paesaggistico: l’insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n 137) nonché il paesaggio così come individuato dagli strumenti di pianificazione territoriale [9];

d) rapporto ambientale: il documento redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 24 e con i contenuti di cui all’Allegato 2;

e) verifica di assoggettabilità: il processo attivato allo scopo di valutare se un piano o programma o una sua modifica possa avere effetti significativi sull’ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale secondo le disposizioni della presente legge considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate [10];

f) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell’autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

g) [modifica sostanziale: la variazione di un piano o programma che, a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 22, risulti comportare effetti negativi significativi sull’ambiente] [11];

h) autorità competente: è la pubblica amministrazione o l’organismo pubblico individuati ai sensi dell’articolo 12, cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’espressione del parere motivato e che collabora con l’autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell’espletamento delle fasi relative alla VAS;

i) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo [12];

l) proponente eventuale: soggetto pubblico o privato, se diverso dall’autorità procedente di cui alla lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge [13];

m) soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti sull’ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 20;

n) enti territoriali interessati: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o programma secondo i criteri stabiliti dall’articolo 19;

o) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

p) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;

q) consultazione: processo costituito dall’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico finalizzato alla raccolta dei dati, alla valutazione dei piani e programmi e all’acquisizione di pareri;

r) parere motivato: provvedimento obbligatorio, con eventuali osservazioni e condizioni, conclusivo del procedimento di VAS, espresso dall’autorità competente, avente ad oggetto la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti della consultazione [14];

s) dichiarazione di sintesi: documento finalizzato alla illustrazione delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, con particolare riferimento alle informazioni contenute nel rapporto ambientale, ai pareri espressi ed ai risultati delle consultazioni, evidenziando altresì le ragioni sottese alle scelte ed ai contenuti del piano o programma, alla luce delle possibili alternative individuate e valutate.

 

     Art. 5. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.

2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, II bis, III e IV del d.lgs. 152/2006 [15];

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

b-bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui ai commi 3 e 3 ter [16].

3. L’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall’autorità competente secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti [17];

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2 [18];

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti [19].

3-bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 152/2006 [20].

3 ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa [21].

4. [In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della L.R. n. 1/2005 e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali] [22].

4-bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell'articolo 12, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 [23].

4-ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 [24].

 

     Art. 5 bis. Atti di governo del territorio soggetti a VAS [25]

1. La Regione, la città metropolitana, le province, le unioni di comuni e i comuni, nell’ambito della rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

2. Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

3. Le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a VAS ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b bis).

 

     Art. 6. Casi di esclusione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge:

a) piani e programmi finanziari o di bilancio;

b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica;

c) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli enti locali competenti.

1 bis. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere [26].

 

     Art. 7. Obblighi generali

1. Il procedimento per la VAS disciplinato dalla presente legge è ricompreso all’interno di quello previsto per l’elaborazione, l’adozione, l’approvazione di piani e programmi. La VAS è avviata dall’autorità procedente o dal proponente contemporaneamente all’avvio del procedimento di formazione del piano o programma e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione [27].

1 bis. Ai fini del comma 1, il procedimento di VAS si intende avviato:

a) alla data in cui l’autorità procedente o il proponente trasmette all’autorità competente il documento preliminare di cui all’articolo 22, per i piani e programmi di cui all’articolo 5, comma 3;

b) alla data in cui l’autorità procedente o proponente trasmette all’autorità competente il documento preliminare di cui all’articolo 23 [28].

2. I provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

 

     Art. 8. Semplificazione dei procedimenti

1. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, è necessario il coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni.

2. Fermo restando lo svolgimento della VAS a vari livelli amministrativi, con metodi e strumenti adeguati a ciascun livello, le autorità preposte all’approvazione dei piani o programmi tengono conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possano più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Sono fatte salve diverse valutazioni dipendenti da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o da mutamento della situazione di fatto o da nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

3. [L’autorità competente vigila sulla corretta applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 38] [29].

4. Al fine di evitare duplicazioni le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione di cui al capo III, sono coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi [30].

5. Per i piani e programmi di cui alla l.r. 65/2014, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 22 e quella per la fase preliminare di cui all’articolo 23, possono essere effettuate contemporaneamente; in tal caso l’autorità procedente o il proponente e l’autorità competente concordano che la conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 debba avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni previsto per la consultazione di cui al comma 3 dell’articolo 22. Resta fermo che il documento preliminare comprende i contenuti dei documenti di cui agli articoli 22 e 23 [31].

6. Per i piani e programmi disciplinati dalla l.r. 65/2014, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma, e le consultazioni di cui all’articolo 25, vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui all’articolo 19 della l.r. 65/2014 sul piano o programma adottato [32].

7. Ai fini di cui al presente articolo, sono utilizzate le infrastrutture informatiche previste nel programma regionale della società dell’informazione e della conoscenza, di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”), al fine di instaurare relazioni efficaci ed efficienti tra le pubbliche amministrazioni destinatarie della legge regionale e gli altri soggetti coinvolti ed interessati.

 

     Art. 9. Partecipazione [33]

1. La presente legge garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull’ambiente.

2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa l.r. 46/2013. A tale scopo, gli enti interessati presentano domanda all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, secondo le modalità previste dalla l.r. 46/2013.

3. Nei casi di cui al comma 2:

a) l’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione decide sull'ammissione della domanda entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 14 della l.r. 46/2013;

b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;

c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 46/2013;

d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del parere motivato di cui all'articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.

 

     Art. 10. Raccordo normativo con le leggi regionali in materia di programmazione e di governo del territorio [34]

[1. La presente legge assicura che la VAS si svolga in modo coordinato con la procedura di valutazione integrata disciplinata dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. In caso di piani e programmi disciplinati dalla l.r. 1/2005, la VAS, ove prescritta, viene effettuata nell’ambito del processo di valutazione integrata secondo le disposizioni della presente legge.

3. Il regolamento previsto dall’articolo 38, individua le modalità procedurali del coordinamento normativo di cui ai commi 1 e 2.]

 

CAPO II

Disposizioni sui soggetti e sulle competenze

 

     Art. 11. Attribuzione delle competenze

1. Le competenze amministrative relative alla VAS sono così attribuite:

a) alla Regione, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione;

b) alle province, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza delle province;

c) ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi;

d) agli enti parco regionali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi.

 

     Art. 12. Autorità competente

1. L’autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere i seguenti requisiti:

a) separazione rispetto all’autorità procedente;

b) adeguato grado di autonomia;

c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

2. Per i piani e programmi approvati dalla Regione l’autorità competente è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) di cui all’articolo 21 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) [35].

2 bis. Per i piani e programmi approvati da enti locali diversi dalla Regione che esplicano i loro effetti sull'intero territorio regionale, il NURV, previa stipula di convenzione, può svolgere le funzioni di autorità competente [36].

3. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano, nell’ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

3 bis. I comuni possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di autonomie locali [37].

 

     Art. 13. Funzioni dell’autorità competente

1. L’autorità competente:

a) assicura il dialogo con l'autorità procedente o con il proponente e collabora, durante la formazione del piano o programma, all'impostazione della valutazione dello stesso [38];

b) si esprime sull’assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3, della presente legge [39];

c) collabora con l’autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio [40];

d) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio.

 

     Art. 14. Supporto tecnico all’autorità competente [41]

[1. La Giunta regionale, in qualità di autorità competente, si avvale del supporto tecnico e istruttorio del nucleo unificato regionale di valutazione e verifica, di seguito NURV, di cui all’articolo 16 bis della l.r. 49/1999, in quanto organismo idoneo a garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all’espletamento delle attività che ad essa competono sul procedimento di VAS.

2. Analogamente a quanto previsto al comma 1, le autorità competenti per la VAS delle province, dei comuni, degli altri enti locali e degli enti parco regionali, si avvalgono del supporto tecnico individuato in conformità con gli ordinamenti dei rispettivi enti.]

 

     Art. 15. Funzioni dell’autorità procedente e del proponente [42]

1. L’autorità procedente o il proponente provvede a tutti gli adempimenti finalizzati alla formazione del piano o programma. In particolare [43]:

a) predispone, per la formazione del piano o programma, gli atti propedeutici all’avvio del procedimento di cui alla l.r. 65/2014 e alle vigenti leggi di settore, avviando contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS [44];

b) predispone il documento preliminare nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 22 e lo trasmette all’autorità competente;

c) predispone il documento preliminare di cui all’articolo 23;

d) collabora con l’autorità competente per definire le forme e i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, nonché l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale;

e) redige il rapporto ambientale e lo mette a disposizione dell’autorità competente, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico ai fini delle consultazioni.

e bis) provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso dall’autorità competente, informandone la stessa autorità competente [45];

e ter) redige la dichiarazione di sintesi [46].

1 bis. L’autorità procedente provvede all’approvazione del piano o programma [47].

1 ter. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano e disciplinano nell’ambito della propria autonomia l’esercizio delle funzioni di autorità procedente [48].

 

     Art. 16. Funzioni dell’autorità procedente [49]

1. L’autorità procedente:

a) provvede, ove necessario, su proposta del proponente, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso dall’autorità competente, informandone il proponente e la stessa autorità competente;

b) redige la dichiarazione di sintesi, su proposta del proponente;

c) provvede all’approvazione del piano o programma.

 

     Art. 17. Esercizio delle competenze in forma associata [50]

1. La Regione, in collaborazione con le province, promuove l’esercizio in forma associata delle competenze in materia di VAS, secondo quanto previsto dalla l.r. 1/2005 e dalla legge regionale 16 agosto 2001 n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).

 

     Art. 18. Soggetti da consultare

1. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente o il proponente, ed in relazione alle scelte contenute in ciascun piano o programma, individua i soggetti ai sensi degli articoli 19 e 20, che devono essere consultati, tenendo conto [51]:

a) del territorio interessato;

b) della tipologia di piano o programma;

c) di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

 

     Art. 19. Criteri di individuazione degli enti territoriali interessati

1. Gli enti territoriali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera n), si considerano interessati alla procedura di VAS qualora il loro territorio risulti, anche solo parzialmente interessato dagli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di un piano o programma.

 

     Art. 20. Criteri di individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale

1. Ai fini di cui alla presente legge, si considerano soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica, o inerente la tutela della salute, devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione di piani o programmi.

 

CAPO III

Disposizioni sulle fasi del procedimento

 

     Art. 21. Modalità di svolgimento della VAS

1. L’attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

2. La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all’articolo 5, comma 3;

b) la fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;

c) l’elaborazione del rapporto ambientale;

d) lo svolgimento di consultazioni;

e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato;

f) la decisione;

g) l’informazione sulla decisione;

h) il monitoraggio.

 

     Art. 22. Procedura di verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l’assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, l’autorità procedente o, il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all’accertamento degli impatti significativi sull’ambiente, secondo i criteri individuati nell’allegato 1 alla presente legge [52].

2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite l’infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004 e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza) e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, all’autorità competente per la decisione circa l’assoggettabilità del piano o programma a VAS [53].

3. L’autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall’invio.

4. L’autorità competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato 1 alla presente legge, sentita l’autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. E’fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l’autorità competente e il proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall’autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari [54].

4 bis. Per gli atti di governo del territorio di cui all’articolo 5 bis, il provvedimento di verifica di cui al comma 4 è emesso prima dell’adozione del piano stesso da parte dell’organo competente [55].

5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell’eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell’autorità procedente o del proponente e dell’autorità competente [56].

 

     Art. 23. Procedura per la fase preliminare

1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l’autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare contenente [57]:

a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.

2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l’autorità procedente o il proponente trasmette, con modalità telematiche, il documento preliminare all’autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro novanta giorni dall’invio del documento medesimo, fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato tra autorità procedente o proponente e autorità competente [58].

2 bis. [Ai fini delle consultazioni di cui al comma 2, possono essere istituite forme di coordinamento con modalità da definirsi nel regolamento attuativo di cui all’articolo 38] [59].

3. [In relazione alle questioni ambientali rilevanti individuate ed ai potenziali effetti ambientali identificati in prima approssimazione, l’autorità competente promuove iniziative di semplificazione procedurale per il coordinamento dei pareri di volta in volta necessari, anche secondo le modalità definite nel regolamento di cui all’articolo 38] [60].

 

     Art. 24. Rapporto ambientale

1. Il rapporto ambientale è redatto dall’autorità procedente o dal proponente e contiene le informazioni di cui all’Allegato 2 alla presente legge. Esso, in particolare [61]:

a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico e sulla salute derivanti dall’attuazione del piano o del programma [62];

b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all’articolo 23;

c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;

d) indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull’ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio [63];

d bis) dà atto della consultazioni di cui all’articolo 23 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti [64].

2. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonchè dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA).

3. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate, ai fini di cui all’articolo 8, le informazioni pertinenti agli impatti ambientali disponibili nell’ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali.

4. Per facilitare l’informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.

 

     Art. 25. Consultazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 6, l’autorità procedente o il proponente comunica all’autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica. Esso provvede, contestualmente, alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), contenente:

a) il titolo della proposta di piano o programma;

b) l’indicazione dell’autorità procedente o del proponente [65];

c) l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

2. Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle organizzazioni di cui all’articolo 4, comma 1 lettera p), e del pubblico, con le modalità di cui al comma 3. Di tale documentazione chiunque può prendere visione e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, proprie osservazioni e pareri all’autorità competente ed alla autorità procedente o al proponente [66].

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione di cui al comma 2 è depositata presso gli uffici dell’autorità competente e dell’autorità procedente o del proponente. Essa è altresì pubblicata sui rispettivi siti web e la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 19, a cura dell’autorità procedente o del proponente [67].

 

     Art. 26. Espressione del parere motivato

1. L’autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione, ed esprime il proprio parere motivato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 25, comma 2.

2. Il parere di cui al comma 1, può contenere tra l’altro proposte di miglioramento del piano o programma in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull’ambiente emersi.

3. L’autorità procedente o il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2, alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi [68].

4. [Nella dichiarazione di sintesi si dà atto della comunicazione dell’informazione di cui al comma 3] [69].

 

     Art. 27. Conclusione del processo decisionale

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, sono trasmessi all’organo competente all’approvazione del piano o programma [70].

2. Il provvedimento di approvazione del piano o programma è accompagnato da una dichiarazione di sintesi, contenente la descrizione:

a) del processo decisionale seguito;

b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;

c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;

d) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell’ambito del procedimento di VAS.

 

     Art. 28. Informazione sulla decisione [71]

1. L’avviso dell’avvenuta approvazione del piano o programma è pubblicato sul BURT a cura dell’autorità procedente e comunicato all’autorità competente [72].

2. La decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, è pubblicata sul sito istituzionale del proponente, dell’autorità procedente e dell’autorità competente, con l’indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano o programma approvato e del rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano o programma.

 

     Art. 29. Monitoraggio

1. Il monitoraggio dei piani e dei programmi assicura:

a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati;

b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

2 Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del rapporto ambientale. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale.

3. Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l’attività dell’Agenzia.

4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzate, ove possibile, le modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti e già predisposte. Per i piani e programmi regionali, il monitoraggio è disciplinato dalla l.r. 1/2015. Esso è adeguatamente incrementato, in attuazione della presente legge, dagli elementi specificamente ambientali.

5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web del proponente, dell’autorità procedente e dell’autorità competente.

6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

 

     Art. 30. Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali

1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione ambientale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il procedimento di VAS è effettuata d’intesa tra le autorità competenti delle regioni cointeressate.

2. Sono fatte salve le disposizioni sulla consultazione degli interessati previste dalla presente legge, con riferimento agli articoli 22, 23 e 25.

 

     Art. 31. Procedimento di VAS per piani e programmi aventi effetti anche sul territorio di altre regioni

1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione ambientale che possono avere impatti ambientali significativi su altre regioni, l’autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali e dei soggetti competenti in materia ambientale interessati dagli impatti.

2. Sono fatte salve le modalità di consultazione previste agli articoli 22, 23 e 25.

 

     Art. 32. Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali [73]

1. Nel caso di piani e programmi interprovinciali, intercomunali o tra enti locali, o comunque oggetto di copianificazione fra più enti, è previsto un unico procedimento di VAS coordinato mediante l'individuazione di un'unica autorità competente per la VAS, ovvero la definizione delle modalità di coordinamento fra le autorità competenti medesime.

2. Qualora costituiscano una semplificazione procedurale, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di accordi di pianificazione di cui al titolo III, capo I, della l.r. 65/2014.

 

     Art. 33. Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente

1. La Regione, consultata nell’ambito di procedimenti di competenza statale, è tenuta al deposito presso i propri uffici della documentazione pervenuta. A tal fine la Regione si esprime mediante atto dell’autorità competente, previa acquisizione dei pareri degli altri soggetti competenti in materia ambientale di livello subregionale interessati [74].

2. Qualora sia consultata nell'ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, di enti parco regionali o di altre regioni, la Regione si esprime mediante parere della struttura regionale competente in materia di VAS, in relazione a specifici e rilevanti effetti ambientali, che provvede al coordinamento degli apporti istruttori delle strutture interne competenti per materia e degli altri soggetti competenti in materia ambientale di livello sub regionale interessati [75].

3. [Qualora la Regione sia consultata nell’ambito di procedimenti di competenza provinciale o comunale per la formazione degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 1/2005, si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della stessa legge regionale assicurando il riferimento alle finalità proprie previste per ciascuna delle fasi della VAS di cui agli articoli 22, 23, 25 e 26] [76].

 

CAPO IV

Disposizioni transitorie e attuative [77]

 

     Art. 34. Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza [78]

1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7. Modifica alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49), tale valutazione deve essere effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma.

2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da un apposito studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall’allegato G del d.p.r. 357/1997. La valutazione di incidenza è effettuata con le modalità previste dall’articolo 15 della l.r. 56/2000. La VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata. L’informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell’articolo 28, danno specifica evidenza anche agli esiti della avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.

3. Nei casi di cui al comma 1, l’autorità competente esprime il parere motivato di cui all’articolo 26, entro quindici giorni dalla ricezione degli esiti della valutazione di incidenza, anche in deroga al termine di novanta giorni di cui al medesimo articolo 26.

4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, deve operare anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.

5. A sostegno dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti è istituito apposito fondo finanziario per l’erogazione di contributi finalizzati al reperimento della professionalità tecnica necessaria per l’effettuazione degli eventuali approfondimenti propedeutici alla valutazione d’incidenza di cui all’articolo 15, comma 4 bis, della l.r. 56/2000. La Giunta regionale definisce con il regolamento attuativo di cui all’articolo 38, i criteri e le modalità di accesso al fondo stesso.

 

     Art. 35. Coordinamento tra VAS e valutazione integrata di piani e programmi [79]

1. Con il regolamento attuativo di cui all’articolo 38, vengono definite le modalità di coordinamento della VAS con la procedura di valutazione integrata dei piani e programmi, di cui alla l.r. 49/1999 e l.r. 1/2005.

 

     Art. 36. Modifiche alla l.r. 1/2005 [80]

1. L’articolo 11 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Disposizioni generali

1. I comuni, le province e la Regione, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana ai fini dell’adozione ed approvazione dei seguenti strumenti ed atti:

a) piano di indirizzo territoriale;

b) piano territoriale di coordinamento;

c) piano strutturale;

d) regolamento urbanistico;

e) piano complesso di intervento;

f) atti di cui all’articolo 10, comma 2, qualora incidano sull’assetto definito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi;

g) le varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma, ove queste costituiscano quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione all’ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, sono esclusi dalla valutazione integrata i piani attuativi di cui all’articolo 65, salva diversa disposizione del regolamento urbanistico.

3. L’esclusione dall’effettuazione della valutazione integrata è espressamente motivata negli atti deliberativi di adozione ed approvazione.

4. La valutazione integrata è comunque prevista per gli strumenti della pianificazione territoriale e per gli atti di governo del territorio soggetti a valutazione ambientale strategica secondo la normativa vigente.

5. La valutazione integrata comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle risorse essenziali del territorio.

6. La valutazione integrata di cui al presente articolo è effettuata anche in più momenti procedurali, a partire dalla prima fase utile delle elaborazioni. Essa deve intervenire, in ogni caso, prima dell’approvazione finale, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti.”.

 

     Art. 37. Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti di VAS avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento.

2. Il procedimento di VAS si intende avviato:

a) alla data di trasmissione del documento preliminare di cui all’articolo 22, da parte del proponente all’autorità competente, per i piani e programmi di cui all’articolo 5, comma 3, per i quali è necessario accertare preliminarmente l’assoggettabilità a VAS;

b) alla data di trasmissione del documento preliminare di cui all’articolo 23, da parte del proponente all’autorità competente al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, per i piani e programmi di cui all’articolo 5, comma 2 .

3. [Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 38, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui ai regolamenti emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 novembre 2006, n. 51/R (Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n.49 “Norme in materia di programmazione regionale” e dell’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”) e con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007 n. 4/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” in materia di valutazione integrata)] [81].

 

     Art. 38. Disposizioni attuative [82]

1. Il regolamento di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 1/2015 disciplina il coordinamento tra l'analisi e la valutazione dei piani e programmi di cui all'articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2015 e le procedure di VAS di cui al presente titolo II.

2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2011, n. 24/R (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 “Norme in materia di programmazione regionale”).

 

     Art. 38 bis. Poteri sostitutivi [83]

1. Ove la Regione eserciti, ai sensi delle leggi regionali vigenti, i poteri sostitutivi per l’elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di competenza degli enti locali, si sostituisce anche nei relativi procedimenti di VAS.

 

TITOLO III

La valutazione di impatto ambientale

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

     Art. 39. Oggetto della disciplina [84]

1. Il presente titolo detta disposizioni per la disciplina, nelle forme e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 bis del d.lgs. 152/2006, delle procedure per la valutazione ambientale dei progetti, di cui al comma 2 [85].

2. Ai fini del presente titolo si intendono per procedure di VIA le procedure disciplinate dal titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2006 di:

a) verifica di assoggettabilità;

a bis) definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, di cui all’articolo 20 del medesimo decreto [86];

b) definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 21 del medesimo decreto;

c) valutazione di impatto ambientale.

3. Per quanto non disciplinato dal presente titolo si applicano le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale contenute nella parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed i relativi allegati, nonché le relative norme di attuazione.

 

     Art. 40. Valutazione previa degli effetti ambientali [87]

1. Le decisioni amministrative relative ai progetti di cui all’articolo 43, sono prese previa descrizione e valutazione degli impatti diretti e indiretti di ciascun progetto sull’ambiente, inteso come l’insieme dei seguenti fattori:

a) l’uomo, la fauna e la flora;

b) il suolo, l’acqua, l’aria ed il clima;

c) gli ecosistemi;

d) il paesaggio ed il patrimonio culturale;

e) i beni materiali, e i fattori agricoli ed economici;

f) l’interazione tra i fattori di cui alle lettere precedenti.

 

     Art. 41. Definizioni [88]

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) progetto preliminare: nel caso di opere pubbliche, l’insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall’articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”); negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello dei medesimi elaborati tecnici di cui al primo periodo della presente lettera;

b) progetto definitivo: nel caso di opere pubbliche, l’insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall’articolo 93, comma 4, del d.lgs. 163/2006, nonché dal d.p.r. 207/2010; negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici di cui al primo periodo della presente lettera [89];

c) valutazione di impatto ambientale (VIA): la materia disciplinata dal presente titolo III, ovvero l’ambito di tecniche, procedure e attività finalizzate ad assicurare che, nei processi tecnici di elaborazione e di decisione riguardo ai progetti, siano preventivamente descritti e valutati gli effetti sull’ambiente ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, lettera b), del d.lgs. 152/2006;

d) impatto ambientale: l’alterazione dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall’attuazione sul territorio di progetti; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;

e) studio di impatto ambientale (SIA): l’insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali relativi ad un progetto, volti ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessivi delle diverse alternative, per definire la soluzione ritenuta, sia per l’aspetto della localizzazione, sia per le altre scelte progettuali, maggiormente compatibile con l’ambiente, nonché i possibili interventi di mitigazione. Lo SIA deve essere redatto secondo le disposizioni dell’allegato C alla presente legge;

f) sintesi non tecnica: relazione sintetica, redatta con linguaggio non tecnico a fini divulgativi e informativi, che deve contenere la descrizione del progetto da sottoporre a procedura di valutazione, nonché le informazioni e i dati maggiormente significativi contenuti nello SIA, ivi comprese le cartografie illustrative del progetto, e deve essere facilmente riproducibile;

g) studio preliminare ambientale: l’insieme della documentazione che deve accompagnare un progetto preliminare ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità;

h) procedura di verifica di assoggettabilità: procedura finalizzata a valutare, ove previsto, se un progetto deve essere sottoposto a procedura di valutazione;

i) procedura di fase preliminare: procedura meramente eventuale, finalizzata ad individuare gli elementi ed i temi oggetto dello SIA;

l) procedura di valutazione: procedura finalizzata all’espressione del giudizio sulla compatibilità ambientale di un progetto;

m) pronuncia di compatibilità ambientale: provvedimento finale dell’autorità competente, obbligatorio e vincolante, che conclude la procedura di valutazione, e che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale, secondo le previsioni di cui all’articolo 58, comma 2;

n) autorità competente: la pubblica amministrazione cui è affidata la gestione delle procedure in materia di VIA;

o) proponente: il soggetto di natura pubblica o privata che predispone l’iniziativa da sottoporre a una procedura in materia di VIA e chiede l’attivazione di detta procedura;

p) amministrazioni interessate: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti alla realizzazione dei progetti;

q) consultazione: l’insieme delle modalità di informazione e partecipazione delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nello svolgimento delle procedure in materia di VIA;

r) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

s) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;

t) modifica: la variazione di un progetto approvato, comprese le variazioni delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero il potenziamento dello stesso, che possano produrre effetti sull’ambiente;

u) modifica sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero il potenziamento di un progetto che, secondo l’autorità competente, produca effetti negativi e significativi sull’ambiente.

 

     Art. 42. Partecipazione - Raccordo con la l.r. 46/2013 [90]

1. Le procedure partecipative nell'ambito dei procedimenti in materia di VIA si svolgono secondo quanto stabilito dal presente titolo III.

2. Fatto salvo quanto previsto in materia di dibattito pubblico dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

a) gli istituti partecipativi disciplinati dalla l.r. 46/2013 riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, si concludono anteriormente alla presentazione dell'istanza di avvio delle procedure di VIA;

b) la condizione di procedibilità di cui all’articolo 8, comma 7, della l.r. 46/2013 si applica ai progetti di cui alla lettera a), esclusivamente nei seguenti casi:

1) ove l'istituto partecipativo sia richiesto volontariamente dal soggetto proponente;

2) per le opere e gli interventi finanziati, anche in parte, dalla Regione, ove sia così stabilito dall'atto di assegnazione del finanziamento.

3. I provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA tengono conto degli esiti degli eventuali istituti partecipativi svolti. A tal fine il proponente allega all'istanza di avvio delle procedure di VIA i risultati dell'istituto partecipativo svolto.

 

     Art. 43. Progetti sottoposti alle procedure di cui al presente titolo. Procedimento di VIA postuma [91].

1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del presente titolo e secondo le disposizioni del d.lgs. 152/2006:

a) i progetti di cui all’allegato III della parte seconda del d.lgs. 152/2006 medesimo;

b) i progetti di cui al comma 2, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità;

c) gli specifici progetti per i quali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, abbia deciso l’assoggettamento a procedura di valutazione in considerazione dei possibili impatti negativi sull’ambiente [92].

2. Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del presente titolo e secondo le disposizioni del d.lgs. 152/2006 ed i criteri definiti nelle relative norme di attuazione, i progetti di cui all’allegato IV della parte seconda del d.lgs. 152/2006 medesimo [93].

3. [Per i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree o nei siti menzionati al comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede a determinare per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all’allegato D, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità] [94].

4. [Sono comunque sottoposti a procedura di valutazione i progetti di opere o impianti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), qualora ricadenti, anche parzialmente, all’interno delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 ( Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), nonché delle aree contigue dei parchi e delle riserve naturali, ovvero all’interno dei siti della Rete Natura 2000 e dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) di cui all’articolo 6 della stessa l.r. 30/2015] [95].

5. [Qualora i progetti compresi negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3 interessino, anche parzialmente, le aree di cui al comma 4, le relative soglie dimensionali sono ridotte del 50 per cento] [96].

6. Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente [97].

 

     Art. 44. Casi di esclusione [98]

1. Sono esclusi in tutto o in parte dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo III, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l’autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

a) esamina se sia opportuna, in relazione agli aspetti ambientali coinvolti, un’altra forma di valutazione tecnica sui profili coinvolti;

b) mette a disposizione del pubblico coinvolto, mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui l’esenzione è stata concessa;

c) informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, prima di consentire il rilascio dell’autorizzazione, delle motivazioni dell’esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico, al fine della informazione alla Commissione europea.

 

CAPO II

Disposizioni sui soggetti e sulle competenze. Strutture operative e di supporto tecnico [99]

 

     Art. 45. Competenze della Regione [100]

1. Sono di competenza regionale:

a) fatto salvo quanto indicato agli articoli 45 bis e 45 ter, le procedure di cui al presente titolo relative ai progetti compresi negli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

b) l’espressione del parere regionale nelle procedure di VIA di competenza dello Stato di cui all'articolo 63;

b bis) le procedure di VIA interregionali di cui all'articolo 62, comma 1 [101].

2. Il provvedimento di VIA di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del d.lgs. 152/2006 e il parere di cui all’articolo 63, sono espressi dalla Giunta regionale [102].

 

      Art. 45 bis. Competenze dei comuni [103]

1. Sono di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo III, relative a:

a) i progetti elencati nella lettera b) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;

b) i progetti elencati nella lettera u) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;

b bis) i progetti elencati nella lettera af bis) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle strade comunali [104];

c) ogni modifica o estensione dei progetti elencati al presente comma, ove la modifica o l'estensione di per sé siano conformi agli eventuali limiti stabiliti nell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.

2. Sono altresì di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo III, relative a:

a) i progetti elencati nel paragrafo 1, alle lettere b), e), f) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

b) i progetti elencati nel paragrafo 2, alla lettera a), dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali [105];

c) i progetti elencati nel paragrafo 3, alle lettere g), h), dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

d) i progetti elencati nel paragrafo 7 dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006:

1) alle lettere a), b), c), e l);

2) alla lettera d), limitatamente alle acque minerali e termali;

3) alla lettera h), limitatamente alle strade comunali;

4) alla lettera i), limitatamente alle linee ferroviarie a carattere locale [106];

e) i progetti elencati nel paragrafo 8 dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006:

1) alle lettere a), b), c), d), q), r);

2) alla lettera i), limitatamente ai progetti relativi alle torbiere e a quelli relativi a cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto fino a 60.000 metri cubi;

f) i progetti di cui al comma 1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;

g) le modifiche od estensioni di progetti di cui al presente articolo, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006).

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora la localizzazione del progetto interessi il territorio di due o più comuni, l'autorità competente all'espletamento delle procedure è il comune che risulta interessato in misura prevalente, con riguardo agli aspetti territoriali del progetto, fatto salvo il coinvolgimento degli altri comuni ai sensi dell'articolo 46.

4. I comuni individuano, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, l’organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo.

 

     Art. 45 ter. Competenze degli enti parco regionali [107]

1. Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, relative ai progetti compresi negli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al comma 1, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo sono emanati previo parere dell’ente parco regionale che si esprime limitatamente agli impatti sul territorio di propria pertinenza [108].

3. Le procedure di cui al presente titolo relative ai progetti di cui al comma 1 compresi nel paragrafo 8 lettera i) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e riguardanti cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto superiore a 30.000 metri cubi, restano di competenza regionale ai sensi dell'articolo 45.

4. Gli enti parco regionali individuano l’organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, in conformità alle disposizioni della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010).

 

     Art. 46. Soggetti competenti in materia ambientale [109]

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono soggetti competenti in materia ambientale:

a) per i procedimenti di competenza della Regione o dell’ente parco regionale, le province, la città metropolitana, i comuni, le unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;

b) per i procedimenti di competenza del comune, la unione di comuni il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi o dai relativi impatti, nonché i comuni il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto e degli interventi connessi;

c) in ogni caso, l'ente parco regionale il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto e degli interventi connessi.

2. Sono inoltre soggetti competenti in materia ambientale i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso in materia ambientale comunque denominati, riguardanti il progetto sottoposto alle procedure di cui al presente titolo III, o gli interventi connessi, nonché i soggetti gestori di aree protette interessate dal progetto o dai suoi impatti anche in relazione alle eventuali aree contigue.

3. È facoltà dell’autorità competente coinvolgere nello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, oltre ai soggetti individuati nel presente articolo, altri enti pubblici che possono essere interessati dagli impatti dovuti al progetto, qualora ne facciano espressa richiesta.

 

     Art. 47. Strutture operative e supporto tecnico [110]

1. L’autorità competente svolge un’istruttoria interdisciplinare tramite la struttura operativa di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale individua, nell’ambito degli uffici regionali, la struttura operativa competente relativamente alle procedure di VIA di competenza regionale. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.

3. La struttura operativa di cui al comma 2, per le esigenze tecnico scientifiche connesse alle attività di istruttoria interdisciplinare, di monitoraggio e di controllo relative alle procedure disciplinate dalla presente legge, si avvale del supporto:

a) dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale 22 giugno 2009 n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);

b) dell'azienda sanitaria competente per territorio, per quanto attiene i profili di tutela della salute pubblica;

c) dell’Istituto regionale programmazione economica della Toscana (IRPET) per i profili attinenti alla valutazione dei fattori socio-economici, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

d) degli uffici regionali competenti per profili attinenti la valutazione degli impatti sui fattori ambientali di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), del d.lgs. 152/2006.

4. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi anche del supporto dell’ARPAT nelle forme e nei limiti previsti dalla l.r. 30/2009.

 

     Art. 47 bis. Nucleo regionale di valutazione – VIA [111]

1. È istituito, con la presente legge, il nucleo regionale di valutazione – VIA, di seguito definito “nucleo”, a cui partecipano gli uffici e gli enti di cui all'articolo 47, comma 3. Il nucleo, nei casi di particolare complessità delle valutazioni da svolgere, esercita funzioni di supporto tecnico nei confronti della Giunta regionale per il rilascio del parere di cui all’articolo 63.

2. Nei casi di cui al comma 1, il nucleo conclude l'istruttoria interdisciplinare condotta dalla struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2, ed è coordinato dalla medesima.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, declina i compiti, definisce le modalità di funzionamento ed esplicita i casi di particolare complessità nei quali il nucleo viene convocato. L'attività svolta dai componenti del nucleo è a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo sul bilancio regionale.

 

CAPO III

Disposizioni sulle procedure [112]

 

     Art. 47 ter. Oneri istruttori [113]

1. Ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 152/2006, il proponente dei progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, relative alle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge.

2. La somma di cui al comma precedente è determinata nella misura massima dello 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, risultante dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale.

3. Per i procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti [114].

4. Nelle more dell'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare [115].

5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.

 

     Art. 47 quater. Esigenze di riservatezza dei dati naturalistici [116]

1. Ai fini del rispetto di quanto previsto all’articolo 5, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) per non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il proponente di progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo, segnala la parte della documentazione presentata nell'ambito delle procedure di cui al presente titolo III, contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico, la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.

 

     Art. 48. Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità [117]

1. Per i progetti compresi nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, il proponente, ai fini della trasmissione dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto, presenta all'autorità competente un'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità [118].

2. Lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità all'allegato IV-bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006:

a) tiene conto dei criteri di cui all'allegato V del medesimo decreto;

b) per i fini di cui al punto 1, lettera b), ed al punto 2 dell'allegato IV-bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, descrive la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico [119].

3. [L’autorità competente ed i comuni interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e di estrarne copia] [120].

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47, commi 3 e 4, l'autorità competente, ai fini dell'adozione del provvedimento di verifica, può richiedere il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale, assegnando loro un congruo termine.

5. Qualora la valutazione di incidenza, ove compresa nella procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 152/2006, sia negativa, l’autorità competente con il provvedimento conclusivo del procedimento dispone l’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA.

6. Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 152/2006, o ritiri l'istanza, non si procede all’ulteriore corso della valutazione. E’facoltà del proponente presentare una nuova istanza, che tenga conto di quanto evidenziato dall’autorità competente nella richiesta di integrazioni [121].

6 bis. Per la realizzazione dell'opera oggetto di verifica di assoggettabilità, in caso di esclusione dalla procedura di VIA, i termini definiti nel provvedimento di verifica, comunque non inferiori a 5 anni, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di verifica [122].

 

     Art. 49. Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità [123]

1. L’autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei pareri delle amministrazioni interessate, sulla base degli elementi di cui all’allegato D alla presente legge, verifica se possa essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente, tali da richiedere per la loro precisa individuazione e valutazione, e per l’individuazione delle eventuali misure di mitigazione ad essi relative, l’elaborazione di uno studio di impatto ambientale e lo svolgimento di una procedura di valutazione.

2. A seguito della pubblicazione di cui all’articolo 48, comma 7:

a) le amministrazioni interessate esprimono il parere di loro competenza entro trenta giorni dalla pubblicazione;

b) l’autorità competente, a seguito della verifica di cui al comma 1, decide entro novanta giorni dalla pubblicazione in merito all’assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA [124].

2 bis. L’autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente entro il termine previsto dall’articolo 48, comma 8; in tal caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso l’autorità competente e presso le amministrazioni interessate di cui all’articolo 46. L’autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di tale deposito [125].

3. [Nel caso di cui all’articolo 48, comma 1, lettera c), la struttura competente per la valutazione di incidenza comunica all’autorità competente per la VIA gli esiti della valutazione stessa nei termini previsti dalla specifica disciplina di cui all’articolo 15, comma 4 quater, della l.r. 56/2000. Qualora detta comunicazione non sia pervenuta entro settantacinque giorni dall’inizio del procedimento, l’autorità competente per la VIA decide in merito all’assoggettabilità entro quindici giorni dalla ricezione degli esiti della valutazione di incidenza] [126].

4. L’autorità competente, con il provvedimento conclusivo del procedimento, evidenzia gli esiti della valutazione di incidenza e, qualora la valutazione di incidenza sia negativa, dispone l’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA [127].

5. In caso di esclusione del progetto dall’obbligo di procedura di valutazione, l’autorità competente può impartire le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie, anche relativamente a specifiche azioni di monitoraggio.

In tal caso, individua altresì l’ente o l’organo tecnico competente al controllo dell’adempimento di dette prescrizioni e alla trasmissione all’autorità competente stessa di idonea certificazione di conformità dell’opera realizzata.

6. Il proponente può, in qualsiasi momento procedere al ritiro della domanda di cui al comma 1; il ritiro comporta l’estinzione del procedimento.

7. Il provvedimento conclusivo del procedimento, comprese le motivazioni, è pubblicato dall’autorità competente mediante un sintetico avviso sul BURT e mediante pubblicazione integrale sul sito web dell’autorità stessa.

8. In caso di assoggettamento del progetto all’obbligo della procedura di valutazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e seguenti.

 

     Art. 50. Studio di impatto ambientale [128]

1. Lo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22 del d.lgs. 152/2006 è predisposto tenendo conto anche degli esiti della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità.

2. Lo studio di cui al comma 1 descrive anche la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico.

3. In attuazione dei principi generali per la valutazione dell’impatto ambientale, di cui all’articolo 4 del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento alla necessità di garantire un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica, lo studio di cui al comma 1 contiene altresì un allegato che, anche sulla base dei contenuti eventualmente definiti ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. 152/2006, illustra e quantifica le ricadute socio economiche del progetto sul territorio interessato, con riferimento:

a) agli effetti attesi sui livelli occupazionali, diretti e indotti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera;

b) ai benefici economici attesi per il territorio, diretti ed indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera.

 

     Art. 51. Procedura di fase preliminare [129]

1. Il proponente di un progetto da sottoporre alla procedura di valutazione di cui agli articoli 52 e seguenti, al fine di definire le informazioni da includere nello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 50, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente l’avvio della procedura di fase preliminare.

2. Ai fini di cui al comma 1, il proponente presenta all’autorità competente domanda corredata dal progetto preliminare dell’opera, dallo specifico studio di cui all’articolo 48, comma 1, lettera b), nonché da una relazione nella quale:

a) sia configurato uno specifico piano di lavoro che, conformemente alle indicazioni di cui all’allegato C alla presente legge, indichi, sulla base della identificazione degli impatti ambientali attesi, i temi oggetto dello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio, e le metodologie da seguire;

b) sia contenuto un elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, e degli altri atti di assenso, comunque denominati, che siano necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, con l’indicazione del soggetto competente per ciascun atto;

c) sia indicato se il progetto può avere incidenze significative su uno o più dei siti o zone di cui all’articolo 52, comma 1, lettera e) [130].

2 bis. La documentazione a corredo della domanda è presentata in formato elettronico, e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo [131].

3. Il proponente provvede al deposito della domanda di cui al comma 1 e della relativa documentazione, anche presso le amministrazioni interessate di cui all’articolo 46. Qualora il progetto sia stato sottoposto, ai sensi degli articoli 48 e 49, alla procedura di verifica di assoggettabilità, il proponente ha la facoltà di rinviare alla documentazione già depositata a quel fine.

4. L’autorità competente, a seguito della presentazione della domanda di cui al presente articolo, apre una fase di consultazione con il proponente e con le amministrazioni interessate di cui all’articolo 46, e in tale sede:

a) esamina le condizioni per l’elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;

b) esamina, ove possibile allo stato degli atti, le principali alternative, compresa l’alternativa zero;

c) verifica, qualora sia possibile sulla base della documentazione presentata dal proponente, l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto.

5. Espletata la consultazione di cui al comma 4, l’autorità competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, emana l’atto conclusivo.

Tale atto può comprendere, qualora sia possibile senza alcun pregiudizio della definizione corretta e della completezza del successivo procedimento di VIA, l’indicazione delle condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

 

     Art. 52. Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale [132]

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 73 bis.

2. I termini per la realizzazione dell'opera oggetto di VIA decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di VIA.

 

     Art. 52 bis. Segreto industriale o commerciale ed esigenze di riservatezza [133]

1. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui all’articolo 52, comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo SIA.

2. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l’agevole separazione della parte da non rendere pubblica.

3. L’autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni.

4. L’autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare la normativa vigente in materia.

5. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 1 a 4, la presentazione della domanda di cui all’articolo 52, comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell’autorità competente, di cui all’articolo 52, comma 7.

6. In attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettera h), del d.lgs. 195/2005 e al fine di non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), e dell’articolo 9, comma 1, lettera a), del d.p.r. 357/1997, il proponente è tenuto a segnalare l’esigenza di non rendere pubblica la parte della documentazione contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi d’interesse conservazionistico la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.

7. Nei casi di cui al comma 6, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l’agevole separazione della parte da non rendere pubblica.

 

     Art. 52 ter. Consultazione [134]

1. L’autorità competente, le province e i comuni territorialmente interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione relativa all’istanza e di estrarne copia.

2. Entro il termine di sessanta giorni dal deposito della domanda ai sensi dell’articolo 52, comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo SIA, e presentare proprie osservazioni all’autorità competente.

3. Entro quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, il proponente organizza, a propria cura e spese, una presentazione pubblica del progetto e dello SIA, da svolgersi in una sede il più possibile prossima all’area interessata dalla realizzazione del progetto.

4. L’autorità competente pubblica sul proprio sito web, salvo quanto previsto dall’articolo 52 bis, l’intera documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni, la documentazione relativa alle eventuali modifiche di cui all’articolo 54, comma 1, e la documentazione integrativa di cui all’articolo 55, comma 3.

5. Le amministrazioni interessate di cui all’articolo 46, esprimono i rispettivi pareri o determinazioni entro sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento ovvero nell’ambito della conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta ai sensi dell’articolo 56, comma 1.

6. In caso di modificazioni o integrazioni sostanziali di cui agli articoli 54, comma 2, e 55, comma 5, le amministrazioni di cui al comma 5 si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle stesse, per l’eventuale revisione dei pareri e delle determinazioni resi.

 

     Art. 53. Inchiesta pubblica [135]

1. In attuazione dell’articolo 7 bis, comma 8, e dell’articolo 27 bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il presente articolo disciplina le forme e le modalità mediante le quali l'autorità competente può disporre, con proprio atto, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, con riferimento al progetto per il quale è in corso un procedimento di VIA [136].

2. L'inchiesta pubblica è condotta da un comitato composto dal presidente e da almeno due commissari. Il presidente è indicato dall'autorità competente, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in materia ambientale. I commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono indicati dal presidente, sentite le parti partecipanti all'audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte. Il compenso massimo omnicomprensivo è stabilito in euro ventimila per il presidente ed in euro diecimila per ciascun commissario [137].

2 bis. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente provvede alla formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati al ruolo di presidente. Per i procedimenti di competenza regionale, con deliberazione della Giunta regionale, vengono definiti i requisiti dei candidati, i criteri di valutazione, le modalità di formazione dell'elenco e le modalità per assicurare i principi di trasparenza, di competenza e di rotazione e la parità di genere. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti; resta ferma la facoltà, da parte dei comuni e degli enti parco regionali, di avvalersi dell'elenco formato dalla Regione [138].

2 ter. L'inchiesta pubblica si svolge con oneri a carico del proponente [139].

3. L'inchiesta pubblica si compone di almeno tre audizioni aperte al pubblico, ognuna delle quali si può articolare in una o più sessioni:

a) audizione preliminare, in cui il presidente procede alla indicazione dei commissari e presenta ai partecipanti la proposta di programma dei lavori;

b) audizione generale, in cui sono discussi tutti gli aspetti, programmatici, progettuali ed ambientali del progetto oggetto di valutazione, nonché le osservazioni, i pareri e i contributi pervenuti all'autorità competente nell'ambito del procedimento;

c) audizione finale, in cui il presidente illustra la relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi, in collaborazione con i commissari [140].

4. Alle audizioni previste nell'ambito dell'inchiesta pubblica possono partecipare: gli autori di eventuali osservazioni, il proponente e gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale, nonché i soggetti competenti in materia ambientale. Sono altresì ammessi a partecipare alle audizioni gli ulteriori soggetti che ne facciano richiesta, con le modalità previste nell'atto di cui al comma 1.

5. Dell'indizione e delle modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica viene dato specifico avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente.

6. L'inchiesta pubblica si conclude con la redazione, da parte del presidente in collaborazione con i commissari, della relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi. La relazione è trasmessa all'autorità competente e pubblicata sul sito istituzionale della medesima, fatte salve le esigenze di riservatezza.

7. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo e tenuto conto del decreto previsto dall'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica [141].

 

     Art. 54. Contraddittorio [142]

1. In attuazione dell’articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs.152/2006, l’autorità competente con proprio atto può disporre lo svolgimento di un sintetico contraddittorio, con riferimento al progetto oggetto di valutazione di impatto ambientale [143].

2. Il contraddittorio è moderato dall'autorità competente, tramite la propria struttura operativa di cui all'articolo 47, e si compone di una o più sessioni.

3. Al contraddittorio possono partecipare: i soggetti che hanno presentato pareri, contributi e osservazioni, il proponente e gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale [144].

4. Dell'indizione e delle modalità di svolgimento del contraddittorio viene dato specifico avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente.

5. Il verbale del contraddittorio è redatto a cura della struttura operativa di cui all'articolo 47 ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente, fatte salve le esigenze di riservatezza.

6. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono disciplinate le modalità di svolgimento del contraddittorio.

 

     Art. 55. Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli [145]

1. I titoli che abilitano alla realizzazione e all'esercizio del progetto sono integrati con i contenuti e le prescrizioni dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA.

2. L'autorità competente, con proprio atto, provvede a disciplinare le attività di controllo di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 28 e 29 del d.lgs. 152/2006.

3. Ai fini del controllo dell’adempimento di specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o in quello conclusivo della procedura di VIA ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 8, e dell’articolo 25, comma 4, del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente si avvale dei soggetti pubblici istituzionalmente competenti per i fattori ambientali oggetto di valutazione, fatte salve le competenze dell’ARPAT di cui all'articolo 47, commi 3 e 4.

4. Per le attività di monitoraggio di cui all'articolo 28 del d.lgs. 152/2006, relative a procedimenti di competenza regionale, la Regione si avvale dell’ARPAT, in conformità alla l.r. 30/2009.

5. Nell'ambito dell'accertamento delle violazioni previste dal sistema sanzionatorio di cui all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006, relativamente ai procedimenti di competenza regionale, la Regione si avvale del supporto dell’ARPAT, in conformità alla l.r. 30/2009. Le sanzioni sono comunque irrogate dalla Regione.

6. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi del supporto dell’ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla l.r. 30/2009, per l'espletamento delle attività di monitoraggio di cui al comma 4 e per l'accertamento delle violazioni previste dal sistema sanzionatorio di cui al comma 5, relativamente a procedimenti di propria competenza. Le sanzioni sono comunque irrogate dall'autorità competente.

7. Nel caso di progetti compresi nella parte seconda, allegati III e IV, della d.lgs. 152/2006, particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali.

8. In applicazione dell'articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente può prevedere la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

9. L'autorità competente, per quanto riguarda i contenuti ed i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006, fa riferimento al decreto previsto dall'articolo 25, comma 5, del d.lgs. 104/2017.

 

     Art. 56. Modifica di prescrizioni [146]

1. Il proponente può richiedere la modifica di una o più prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di valutazione ove le medesime risultino obiettivamente inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere tecnico gestionale o per il mutato contesto ambientale. A tal fine il proponente presenta all'autorità competente una specifica istanza di modifica delle prescrizioni interessate, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, ove a seguito di specifica istruttoria condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale, verifichi la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente nonché la perdurante sussistenza delle condizioni di non assoggettabilità a VIA o della compatibilità ambientale del progetto, provvede alla modifica del quadro prescrittivo dei provvedimenti di cui al comma 1, assicurando comunque un analogo ed adeguato livello di tutela ambientale.

 

     Art. 57. Proroga dei termini [147]

1. In attuazione dell'articolo 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006, il proponente, in presenza di motivate ragioni che hanno determinato l'impossibilità di realizzare o di completare il progetto nei termini stabiliti nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA, presenta all'autorità competente una specifica istanza di proroga di tale termine, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata prima del decorrere del termine ivi indicato.

3. L'autorità competente, ove a seguito di specifica istruttoria condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale verifichi la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente, provvede alla proroga del termine stabilito nei provvedimenti di cui al comma 1, per un periodo strettamente necessario al completamento dell’opera.

3 bis. La proroga di cui al comma 3 può essere concessa per una sola volta, fatti salvi casi di forza maggiore non imputabili al proponente [148].

 

     Art. 58. Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali [149]

1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull’ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;

b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;

c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;

d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;

e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.

 

     Art. 59. Disposizioni sul monitoraggio degli impatti [150]

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 57, comma 4, la pronuncia di compatibilità ambientale contiene altresì ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.

2. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell’opera, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all’autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

3. Per le attività di cui al comma 2, l’autorità competente si avvale del supporto dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) nei casi e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).

4. Qualora dalle attività di cui al comma 1, risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di VIA, l’autorità competente, acquisite le informazioni e valutati i pareri resi, può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 57, comma 4.

5. Qualora dall’esecuzione dei lavori, ovvero dall’esercizio dell’attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull’ambiente, l’autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.

6. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati del medesimo e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 2, è data adeguata informazione attraverso il sito web dell’autorità competente, e attraverso il sito dell’ARPAT, se coinvolta ai sensi del comma 3.

 

     Art. 60. Controlli e sanzioni [151]

1. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza lo svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono annullabili per violazione di legge.

2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l’autorità competente esercita il controllo sull’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché sull’osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di pronuncia di compatibilità ambientale.

3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle procedure di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente, l’adeguamento dell’opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità.

Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza previa sottoposizione alle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l’autorità competente, valutata l’entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all’applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con r.d. 639/1910.

5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previo svolgimento di una delle procedure di cui alla presente legge o di annullamento del provvedimento conclusivo di detta procedura, i poteri di cui al comma 4, sono esercitati previo nuovo svolgimento della medesima procedura.

 

     Art. 61. Esercizio dei poteri sostitutivi [152]

1. Per le procedure di cui agli articoli 45 bis e 45 ter, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), in caso di inutile decorso dei termini per la conclusione dei procedimenti in materia di VIA previsti nella parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di accertata inerzia delle autorità competenti nell'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 2, commi da 9 a 9 quater, della l. 241/1990 e di cui agli articoli 11 bis e 11 quater della l.r. 40/2009.

 

     Art. 62. Impatti ambientali interregionali [153]

1. Per i progetti di cui agli articoli 45, comma 1, lettera a), 45 bis e 45 ter, localizzati anche sul territorio di altre regioni confinanti, le procedure di VIA sono effettuate d'intesa con le altre autorità competenti interessate.

2. Per i progetti di cui agli articoli 45, comma 1, lettera a), 45 bis e 45 ter, che possono avere impatti rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su altre regioni confinanti, l'autorità competente acquisisce i pareri dei soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 30 del d.lgs. 152/2006 rispettivamente:

a) nel termine di 60 giorni, ovvero di 30 giorni con riferimento alla documentazione integrativa, nel caso di procedura di VIA;

b) nei termini di cui all'articolo 19 del d.lgs. 152/2006, nel caso di procedura di verifica di assoggettabilità [154].

3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, senza che i soggetti indicati dall'articolo 30, comma 2, del d.lgs. 152/2006 si siano espressi, l'autorità competente procede comunque a norma del presente titolo [155].

3 bis. I pareri di cui al comma 2, lettera a), possono essere acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 [156].

 

     Art. 63. Partecipazione regionale alle procedure statali di VIA [157]

1. Ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale, la Giunta regionale, tramite la struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2, può richiedere il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale, il cui territorio è interessato dagli impatti del progetto, assegnando loro un congruo termine.

 

CAPO IV

Disposizioni finali [158]

 

     Art. 64. Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti di VIA avviati prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento.

 

     Art. 65. Disposizioni attuative delle procedure [159]

1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui al presente titolo e, in particolare:

a) definisce le modalità operative di coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi dell'articolo 73 bis;

b) stabilisce regole particolari ed ulteriori per la semplificazione ed il raccordo dei procedimenti disciplinati dalla presente legge con le procedure autorizzative, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006.

2. Per favorire l’applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone linee guida aventi carattere di supporto tecnico, e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.

3. La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 66. Modifica degli allegati [160]

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione può apportare modifiche agli allegati alla presente legge; può altresì procedere, con deliberazione, alla modifica delle soglie di cui agli allegati B1, B2 e B3, per determinate tipologie progettuali, o per aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell’allegato D. Dette soglie, qualora incrementate, non devono superare di più del 30 per cento le soglie di cui alla parte II, allegato IV del d.lgs. 152/2006.

2. [Con riferimento ai progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree o nei siti menzionati nell’articolo 43, comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione provvede a determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all’allegato D, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità] [161].

 

     Art. 67. Disposizioni per la definizione dei procedimenti [162]

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 56, qualora l’autorità competente, avendo richiesto un parere ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini, non lo ottenga nei termini previsti rispettivamente dagli articoli 49, 52 e 63 della presente legge, senza che il soggetto adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’autorità competente procede a comunicare diffida ad adempiere alla trasmissione del parere richiesto entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della medesima.

2. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni di cui al comma 1, l’autorità competente, preso atto del “silenzio-inadempimento”, dispone la definizione del procedimento.

3. Nei casi di cui al presente articolo, ogni responsabilità per eventuali danni economici derivanti al proponente dal ritardo o dalla mancata decisione sul merito dell’istanza, fa carico esclusivamente all’amministrazione inadempiente.

 

     Art. 68. Abrogazione

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 65, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale), è abrogata.

 

TITOLO IV [163]

La valutazione di incidenza

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 – Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49)

 

     Art. 69. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 56/2000

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 56/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 5 bis e all’articolo 15, commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 4, 4 bis e 4 ter, le province svolgono tutte le funzioni amministrative previste dalla presente legge, che non siano espressamente riservate alla competenza regionale, ed in particolare provvedono all’attuazione delle misure di tutela disciplinate nel capo II. Per quanto specificamente disposto dall’articolo 12, comma 1, lettera a), le province definiscono ed attuano le misure di conservazione ivi previste, anche mediante l’adozione, ove occorra, di piani di gestione.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r 56/2000 è sostituito dal seguente:

“4. Le province comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti delle loro indagini sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di interesse regionale, nonchè sullo stato di conservazione e tutela dei SIR ed inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti ed interventi che hanno interessato i siti e sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi.”.

3. Il comma 5 dell’articolo 3 della l.r 56/2000 è sostituito dal seguente:

“5. Le funzioni attribuite alle province ai sensi del presente articolo sono svolte dagli enti parco regionali, per i territori ricompresi all’interno degli stessi.”.

 

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 56/2000 è inserito il seguente:

“5 bis. Fatto salvo l’obbligo di denuncia alla provincia competente previsto dall’articolo 5, comma 3, le funzioni attribuite alle province ai sensi del presente articolo possono essere svolte dagli enti parco nazionali per i territori compresi all’interno degli stessi, previa intesa tra la Regione, la provincia o le province territorialmente competenti e gli enti parco interessati. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, le funzioni sono svolte dalla Regione.”.

5. Al comma 6 dell’articolo 3 della l.r 56/2000 dopo le parole: “Qualora le Province” sono inserite le seguenti: “, gli enti parco regionali e nazionali”.

 

     Art. 70. Modifiche all’articolo 15 della l.r 56/2000

1. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r 56/2000 è sostituito dal seguente:

“1. I progetti di cui all’articolo 43, commi 1 e 2, della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), ricadenti anche parzialmente nei siti di importanza regionale, sono sottoposti alla procedura di VIA, secondo quanto disposto dall’articolo 43, commi 4 e 5, della medesima legge. Tali progetti contengono, ai fini della valutazione di incidenza, un apposito studio.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“1 bis. La valutazione di incidenza relativa ai progetti di cui al comma 1 è effettuata, nell’ambito di un unico procedimento, dalla stessa amministrazione competente per le procedure di VIA e di verifica.”.

3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“1 ter. Fatto salvo quanto previsto al comma 1quater, quando i progetti di cui al comma 1, sono di competenza dei comuni, la valutazione di incidenza è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio della provincia.”.

4. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“1 quater. Quando i progetti di cui al comma 1, interessano il territorio di un parco nazionale, la valutazione d’incidenza è effettuata previa acquisizione del parere dell’ente parco nazionale qualora sia intervenuta l’intesa di cui all’articolo 3, comma 5 bis o, in mancanza, della Regione.”.

5. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“1 quinquies. In attuazione dell’articolo 5, comma 3, del d.p.r. 357/1997 i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale di cui all’allegato D o dei geotopi di importanza regionale di cui all’articolo 11, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito o sul geotopo, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.”.

6. Dopo il comma 1 quinquies dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“1 sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 1 bis, la valutazione di incidenza relativa agli interventi di cui al comma 1 quinquies, è effettuata dalla stessa amministrazione competente alla approvazione dell’intervento, previa acquisizione del parere obbligatorio della provincia o dell’ente parco regionale nel caso di cui all’articolo 3, comma 5. Nel caso di cui all’articolo 3, comma 5 bis, il parere è reso dall’ente parco nazionale o, in mancanza dell’intesa, dalla Regione.”.

 

7. Dopo il comma 1 sexies dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“1 septies. La Giunta regionale definisce i criteri per l’applicazione della valutazione di incidenza negli interventi agro-forestali in armonia con la normativa di settore.”.

8. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 56/2000, è sostituito dal seguente:

“2. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, per i quali sia prevista la valutazione integrata ai sensi della legge regionale 1/2005, qualora siano suscettibili di produrre effetti sui siti di importanza regionale di cui all’allegato D o su geotopi di importanza regionale di cui all’articolo 11, contengono apposito studio ai fini dell’effettuazione della valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del d.p.r. 357/1997.” .

9. Al comma 2 bis dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 le parole: “La relazione di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Lo studio di cui al comma 2” .

10. Il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Gli atti di pianificazione di settore e le loro varianti, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori, non ricompresi nel comma 2, non direttamente connessi e necessari alla gestione del sito e aventi effetti su siti di importanza regionale di cui all’allegato D o su geotopi di importanza regionale di cui all’articolo 11, contengono una uno studio di incidenza teso a individuare i principali effetti che il piano può avere sul sito interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, che viene valutato nell’ambito della procedura di approvazione degli atti stessi.”.

11. Il comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è sostituito dal seguente:

“4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 bis e 4 ter, la valutazione di incidenza relativa agli atti di pianificazione di cui ai commi 2 e 3, è effettuata dalla stessa amministrazione competente alla approvazione degli stessi. L’amministrazione competente approva gli atti di pianificazione quando accerta che la loro attuazione non pregiudica l’integrità del sito o del geotopo interessato. Nel caso di atti di pianificazione interprovinciali, intercomunali o tra altri enti locali, la valutazione di incidenza è effettuata d’intesa tra le amministrazioni competenti. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione.”.

12. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“4 bis. Per gli atti di pianificazione e loro varianti di competenza dei comuni o di altri enti, diversi dalla Regione e dalla provincia, che interessano il territorio compreso in tutto o in parte all’interno dei siti di importanza regionale di cui all’allegato D o dei geotopi di importanza regionale di cui all’articolo 11, la valutazione di incidenza è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio della provincia o dell’ente parco regionale o nazionale nei casi di cui all’articolo 3, commi 5 e 5 bis. I comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti che intendono procedere a specifici approfondimenti propedeutici alla valutazione d’incidenza di propria competenza, si avvalgono del supporto di adeguata professionalità tecnica, anche con il ricorso al fondo finanziario di cui all’articolo 34, comma 5, della l.r. n. 10/2010”.

13. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 15 dellal.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“4 ter. Per gli atti di pianificazione di competenza provinciale e loro varianti che interessano siti di importanza regionale di cui all’allegato D o geotopi di importanza regionale di cui all’articolo 11 compresi nell’ambito territoriale di più province o enti parco di cui al comma 4 bis, la valutazione di incidenza è effettuata previa acquisizione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del comma 4, del parere obbligatorio delle altre province o degli enti parco al cui territorio il sito o il geotopo appartengono.”.

14. Dopo il comma 4 ter dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“4 quater. In attuazione dell’articolo 5, comma 6, del d.p.r. 357/1997, il termine per l’effettuazione della verifica di cui ai commi 1 sexies, 4, 4 bis e 4 ter, è di sessanta giorni, decorrenti dal ricevimento dello studio. Le autorità competenti alla verifica chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni stesse.”.

15. Il comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è sostituito dal seguente:

“5. Il procedimento di valutazione di incidenza si conclude con apposito provvedimento, contenente, ove necessario, le eventuali prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 9 e 10 del d.p.r. 357/1997 si applicano anche con riferimento ai siti di importanza regionale ed ai geotopi. In ogni caso, la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 9, è fatta anche alla Giunta regionale.”.

16. Al comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 le parole: “Qualora il Sito di importanza regionale ospiti” sono sostituite dalle seguenti: “Quando il sito di importanza regionale ospita”.

17. Dopo il comma 7 dell’articolo 15 della legge regionale 56/2000 è inserito il seguente:

“7 bis. I pareri richiesti ai sensi dei commi 1 ter, 1 quater, 1 sexties, nonché 4 bis e 4 ter, devono essere rilasciati entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta medesima. Decorso tale termine in assenza della trasmissione del parere richiesto, o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione competente per la valutazione di incidenza invia diffida ad adempiere entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale provvede alle determinazioni di competenza previa valutazione espressa degli effetti implicati dalla mancata acquisizione del parere richiesto.”.

18. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“7 ter. Nei casi di cui al comma 7 bis, ogni responsabilità per eventuali danni economici derivanti al proponente dalla mancata conclusione del procedimento, o dal ritardo nella conclusione medesima, fa carico esclusivamente all’amministrazione inadempiente.”.

19. Il comma 8 dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 è abrogato.

 

     Art. 71. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 56/2000

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“1 bis. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo di cui al comma 1, l’autorità competente all’effettuazione della valutazione di incidenza esercita il controllo sull’applicazione delle disposizioni relative all’osservanza degli esiti e delle prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 15, comma 5.”.

2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 16 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“1 ter. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della procedura di valutazione di incidenza, l’autorità competente di cui al comma 1 bis, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l’adeguamento dell’opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità.

Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).”.

3. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 16 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“1 quater. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l’autorità competente, valutata l’entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all’applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con r.d.

639/1910, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.”.

4. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 16 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“1 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater non pregiudicano l’applicazione delle sanzioni previste da altre leggi.”.

 

CAPO II

Norma transitoria

 

     Art. 72. Passaggio di funzioni in ordine alla valutazione di incidenza

1. I procedimenti di valutazione di incidenza di cui all’articolo 15 della l.r. 56/2000, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completate con le procedure ed a cura delle amministrazioni individuate anteriormente a tale data.

 

Titolo IV bis [164]

L’autorizzazione integrata ambientale

 

CAPO I

Disposizioni per l’attuazione della parte seconda , titolo III bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

 

     Art. 72 bis. Individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e SUAP [165]

1. L'autorità competente al rilascio ed al riesame dell'AIA disciplinata dalla parte seconda, titolo III bis, del d.lgs. 152/2006, per le installazioni rientranti nelle attività elencate nella parte seconda, allegato VIII, dello stesso d.lgs. 152/2006, nonché ai relativi controlli, è individuata nella Regione.

2. La richiesta volta al rilascio ed al riesame dell’AIA, di cui al comma 1, se relativa allo svolgimento di attività produttive, è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), indicato quale punto unico di accesso dall’articolo 36 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

 

     Art. 72 ter. Comitato di coordinamento [166]

1. E’istituito, presso la Giunta regionale, un comitato di coordinamento tecnico. Il comitato, ai fini di confronto e armonizzazione delle reciproche esperienze, svolge compiti di consulenza tecnica per l’esercizio delle funzioni di cui alla parte seconda, titolo III bis, del d.lgs. 152/2006, e per l’adeguamento delle tariffe di cui agli articoli 72 quinquies e 72 septies.

2. Il comitato è composto da un rappresentante della struttura regionale e da un rappresentante designato da ciascuna provincia, competenti nelle materie relative all’esercizio delle funzioni disciplinate dal d.lgs. 152/2006.

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta le norme di funzionamento del comitato. La partecipazione al comitato di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

 

     Art. 72 quater. Funzioni dell’ARPAT [167]

1. La Regione si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza ai sensi della presente legge, ivi comprese quelle previste all’articolo 29 decies, comma 3, del d.lgs. 152/2006, dell’ARPAT, nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009.

 

     Art. 72 quinquies. Disciplina delle tariffe [168]

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono poste a carico del gestore ai sensi dell’articolo 33, comma 3 bis, del d.lgs. 152/2006.

 

     Art. 72 sexies. Esercizio dei poteri sostitutivi [169]

1. Qualora le province, quali autorità competente ai sensi dell’articolo 72 bis, comma 1, non provvedano, nell’ambito delle procedure di AIA di cui alla parte seconda, titolo III bis del d.lgs. 152/2006, ad emanare gli atti di propria competenza entro i termini ivi previsti, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

 

     Art. 72 septies. Norma transitoria [170]

1. Nelle more del decreto previsto all'articolo 33, comma 3 bis, del d.lgs. 152/2006, come previsto dall’articolo 33, comma 3 ter, dello stesso d.lgs. 152/2006, resta ferma la quantificazione delle tariffe adottata dalla Regione in attuazione del decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

 

Titolo IV ter [171]

Autorizzazione unica ambientale

 

     Art. 72 octies. Autorizzazione unica ambientale [172]

1. La Regione è l’autorità competente ai fini del rilascio, del rinnovo e dell’aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti nel medesimo decreto.

2. Sul rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui al comma 1 la struttura regionale competente esercita le funzioni di controllo avvalendosi dell'ARPAT, nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009.

3. La Giunta regionale individua una o più strutture competenti al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale, nonché allo svolgimento delle funzioni di controllo di cui al comma 2. La struttura individuata provvede all’espletamento delle procedure di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013 ed al coordinamento degli apporti istruttori delle strutture competenti in relazione ai singoli titoli sostituiti da tale autorizzazione unica. ”.

 

    Art. 72 novies. Oneri istruttori e tariffe [173]

1. Gli importi e le modalità di applicazione e di corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe, poste a carico degli interessati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.p.r. 59/2013, ove non determinate da disposizioni nazionali, sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui al presente articolo.

2. La tariffa applicata per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale copre i costi delle attività svolte nell’ambito dell’istruttoria del procedimento e costituisce la somma degli oneri relativi a ciascun titolo sostituito.

3. La quantificazione degli oneri istruttori di cui al comma 2, tiene conto, in relazione a ciascun titolo sostituito:

a) della tipologia dell’istanza;

b) dei pareri tecnici richiesti;

c) della complessità dell’istruttoria, valutata in relazione a ciascun titolo sostituito, con particolare riferimento:

1) alla complessità della documentazione tecnica da esaminare e alla esigenza di sopralluoghi;

2) alle caratteristiche dello scarico;

3) al numero dei punti di emissione;

4) alla superficie di terreno interessato dall'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

4. La delibera di cui al comma 1 stabilisce inoltre:

a) la quantificazione forfettaria degli oneri istruttori relativi alla comunicazione e all'autorizzazione di carattere generale di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013;

b) l'applicazione di eventuali riduzioni alla tariffa complessiva per il rilascio dell'AUA in caso di:

1) imprese in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o di registrazione ai sensi del regolamento EMAS;

2) di piccole o micro imprese.

5. La misura massima degli oneri relativi ai singoli titoli sostituiti di cui ai commi 3 e 4, lettera a) non può essere superiore:

a) ad euro 100,00 in caso di autorizzazione allo scarico;

b) ad euro 300,00 in caso di autorizzazione alle emissioni;

c) ad euro 180,00 con una maggiorazione di 18,00 euro ogni 10 ettari di terreno interessato dallo spandimento, in caso di autorizzazione all'utilizzo dei fanghi;

d) fermo restando l’importo del diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 214, comma 6 del d.lgs. 152/2006, ad euro 100,00 in caso di titolo ricadente nell'articolo 3, comma 3, del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013.

6. L'importo minimo della tariffa complessiva, al netto delle riduzioni di cui al comma 4 lettera b), non può essere inferiore ad euro 100,00.

7. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.

8. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.

 

TITOLO V

Disposizioni finali comuni

 

CAPO I

Disposizioni per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale [174]

 

     Art. 73. Raccordo fra VAS e VIA

1. Al fine di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti in riferimento ai progetti di opere ed interventi soggetti a VIA da realizzarsi in attuazione di piani e programmi sottoposti a VAS, nella redazione dello studio di impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

2. Nell’ambito della VAS può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui al titolo III sulla VIA. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

3. Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall’autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III.

 

     Art. 73 bis. Provvedimento autorizzatorio unico [175]

1. Il procedimento coordinato, finalizzato all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico, comprendente il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi richiesti dal proponente, si svolge con le modalità di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006. I titoli abilitativi sono rilasciati sulla base del provvedimento di VIA favorevole e ne integrano le conclusioni.

2. Per i fini di cui al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente un'istanza recante in allegato la documentazione prevista ai fini VIA e la documentazione prevista ai fini del rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente e indicati in apposito elenco dallo stesso predisposto.

3. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nella forma dell'inchiesta pubblica, con le modalità di cui all'articolo 53.

4. L’autorità competente, con proprio atto, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1. Nel caso in cui la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sia negativa, la medesima è comunicata dall’autorità competente al proponente ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990. Le eventuali osservazioni presentate dal proponente sono valutate in una nuova conferenza di servizi e sono oggetto di ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

5. Nel caso di procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, nell’esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa, si esprime in ordine alla compatibilità ambientale del progetto e adotta contestualmente la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. I comuni e gli enti parco adottano il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1 secondo le modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti.

6. [Qualora con riferimento allo specifico progetto oggetto di valutazione, a causa del livello di definizione degli elaborati progettuali, non sia possibile il rilascio di tutti i titoli abilitativi richiesti, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006 prevede modalità e tempi per il rilascio dei titoli abilitativi residui e per il coordinamento delle rispettive procedure di rilascio da parte dei soggetti competenti] [176].

7. [Nei casi in cui l'istanza di avvio del procedimento di VIA, presentata dal proponente all'autorità competente per la VIA, non rechi specifica indicazione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti dal proponente, il provvedimento di VIA è adottato decorsi 60 giorni dalla conclusione della fase di consultazione, ovvero dal deposito della documentazione integrativa nel caso in cui l'autorità competente non disponga sulla medesima una nuova fase di consultazione del pubblico. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, dando tempestivamente comunicazione al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento] [177].

 

     Art. 73 ter. Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza [178]

1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione deve essere effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall’articolo 87 della l.r. 30/2015.

2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da uno studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall’allegato G del d.p.r. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.

3. L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all’articolo 26, previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all’ordinamento dell’ente, oppure dall’autorità competente per la valutazione d’incidenza, individuata dall’articolo 87 della l.r. 30/2015, se non coincidente con l’autorità competente per la procedura di VAS. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all’articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza. L’informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell’articolo 28, danno specifica evidenza anche degli esiti dell’avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.

4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.

 

     Art. 73 quater. Raccordo tra VIA e valutazione d’incidenza [179]

1. In applicazione dell'articolo 10, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell’ambito di detta procedura, ed è effettuata, secondo le disposizioni di cui alla l.r. 30/2015, entro i termini stabiliti per l’adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA, come individuate ai sensi degli articoli 45, 45 bis e 45 ter. In tal caso i progetti presentati sono corredati da apposito studio di incidenza ed i provvedimenti conclusivi contengono, ove necessario, specifiche prescrizioni a cui il proponente deve attenersi al fine di migliorare l’inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo i possibili impatti del progetto o dell’intervento sul sito stesso.

2. La valutazione d’incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a VIA ai sensi dell’articolo 45 bis è effettuata dal comune, nell’ambito delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione nonché dell’ente gestore nazionale, per gli interventi e progetti che interessano i siti di importanza comunitaria (pSIC) p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 ricadenti, in tutto o in parte, nel territorio di rispettiva competenza, o suscettibili di produrre effetti sugli stessi siti. Il parere è reso dalla Regione e dall’ente gestore nazionale entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

3. Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità o a VIA di cui all'articolo 45 ter, comma 2, e che interessano i p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 di competenza del parco regionale, il parere dell’ente parco regionale di cui al medesimo articolo si estende anche alla connessa valutazione di incidenza.

4. Le modalità d’informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’unicità procedurale di cui al presente articolo.

 

CAPO II

Disposizioni finali

 

     Art. 74. Strategia regionale di sviluppo sostenibile

1. Entro un anno dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica di aggiornamento della strategia nazionale, il programma regionale di sviluppo (PRS) integra la strategia di sviluppo sostenibile regionale, aggiornandola in rapporto a quella nazionale, indicandone gli obiettivi, la strumentazione, le priorità e le azioni.

2. La strategia di sviluppo sostenibile definisce il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui alla presente legge; detta strategia, definita coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione del pubblico, assicura uno sviluppo durevole ed equilibrato, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell’occupazione.

3. La Regione promuove l’attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di “Agenda 21 locale”, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.

 

     Art. 75. Informazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare [180]

1. Per quanto attiene alle procedure di cui al titolo II, la Regione informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità di cui all'articolo 7, comma 8, del d.lgs. 152/2006.

2. Per quanto attiene alle procedure di cui al titolo III, la Regione informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006.

 

     Art. 75 bis. Fondo per il sostegno dei comuni di minori dimensioni [181]

1. È istituito un fondo finanziario per il sostegno dei comuni al di sotto di cinquemila abitanti ovvero, nelle zone montane, al di sotto di tremila abitanti, che eroga contributi per:

a) agevolare l’esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS, di cui all’articolo 12, comma 3 bis, in forma associata o tramite convenzione;

b) il reperimento della professionalità tecnica necessaria per l’effettuazione degli eventuali approfondimenti propedeutici alla valutazione d’incidenza di cui all’articolo 15 della l.r. 56/2000.

2. Il comma 1, lettera b, si applica anche agli enti parco di cui all’articolo 15, comma 3, della l.r. 56/2000.

3. La Giunta regionale definisce con il regolamento attuativo di cui all’articolo 38 le modalità di accesso al fondo stesso.

 

     Art. 76. Disposizioni finanziarie

1. Le entrate di cui all’articolo 47, riferite alla competenza regionale, sono stimate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 e sono iscritte allunità previsionale di base (UPB) di entrata 322 “Proventi diversi” del bilancio pluriennale 2010 – 2012.

2. Gli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni aggiuntive di cui ai titoli II e III della presente legge, non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007 n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003 n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).

3. Agli oneri di cui al comma precedente, stimati in euro 320.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio pluriennale 2010 – 2012.

4. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3, al bilancio di previsione 2010 e al pluriennale a legislazione vigente 2010 – 2012, annualità 2011 e 2012, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e per cassa e per sola competenza:

Anno 2010 In diminuzione UPB di uscita 741 “Fondi – Spese correnti” per euro 270.000,00

In aumento UPB di entrata 322 “Proventi diversi” per euro 50.000,00 UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” per euro 320.000,00

Anno 2011

In diminuzione UPB di uscita 741 “Fondi – Spese correnti” per euro 270.000,00

In aumento UPB di entrata 322 “Proventi diversi” per euro 50.000,00 UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” per euro 320.000,00.

Anno 2012

In diminuzione UPB di uscita 741 “Fondi – Spese correnti” per euro 270.000,00

In aumento UPB di entrata 322 “Proventi diversi” per euro 50.000,00 UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” per euro 320.000,00.

5. [Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 75 bis, per l’anno 2012 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 a valere sull’unità previsionale di base (UPB) 343 “Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012] [182].

6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio [183].

7. Restano destinate alle finalità di cui alla presente legge le risorse già accertate ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 79/1998, che viene abrogata dall’articolo 68 della presente legge.

 

     Art. 76 bis. Disposizioni attuative in materia di AIA ed AUA [184]

1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui ai titoli IV bis e IV ter, nonché disciplinare con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali.

 

     Art. 77. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

 

Allegato 1 Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi

 

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

• in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

• in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

• la pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

• problemi ambientali relativi al piano o programma;

• la rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);

 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

• carattere cumulativo degli impatti;

• natura transfrontaliera degli impatti;

• rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

• valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;

- dell’utilizzo intensivo del suolo;

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

 

 

Allegato 2 Contenuti del rapporto ambientale

 

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a VAS ai sensi dell’articolo 5, sono:

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma;

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma;

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

 

 

Allegato A1 [185]

Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Regione

a) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW.

b) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.

c) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

c bis) Cave con più di 500.000 m 3 annui di materiale estratto o con un'area interessata superiore a 20 ettari.

c ter) Cave superiori a 30.000 m 3 annui di materiale estratto qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue.

d) Cave di prestito per opere di interesse regionale o statale con più di 500.000 m3 di materiale estratto.

e) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 m3.

f) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

g) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.

h) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

i) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.

l) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al cinque per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

m) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.

n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

o) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs.152/2006.

p) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

q) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d. lgs. 152/2006): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d. lgs. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.

r) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3, oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

s) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

t) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

 

Allegato A2

Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenzadella provincia

Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.

b) Impianti industriali destinati:

- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

c) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell’Allegato II al decreto legislativo 152/2006);

- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell’Allegato II al decreto legislativo 152/2006);

- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell’Allegato II al decreto legislativo 152/2006);

- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

- per la fabbricazione di esplosivi.

d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3.

g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.

h) [Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152] [186].

i) [Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152] [187].

l) [Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)] [188].

m) [Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3] [189].

n) [Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)] [190].

o) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.

p) [Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)] [191].

q) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3.

r) Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;

- 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 900 posti per scrofe.

s) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

t) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

 

 

Allegato A3 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenzadel comune [192]

 

Cave e torbiere con più di 500.000 m3/anno di materiale estratto o con un’area interessata superiore a 20 ettari.

b) Ogni modifica o estensione dei progetti di cui al presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi ai limiti stabiliti nel presente allegato.

 

 

Allegato B1 [193]

 

Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione

Industria energetica ed estrattiva

a) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.

b) Impianti industriali non termici di potenza superiore a 10 MW per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.

c) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.

d) Impianti industriali sulla terraferma per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva installata superiore a 1 MW.

e) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.

f) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale.

g) Impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbone fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.

g bis) cave superiori a 60.000 m 3 annui di materiale estratto.

Progetti di infrastrutture

h) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.

i) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili.

l) Linee ferroviarie a carattere regionale.

m) Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare, comportanti l’immissione nel mare o in ambienti a esso contigui di una quantità complessiva di materiale pari o superiore a 500.000 m3.

n) Casse di espansione o di laminazione con volume d’invaso pari o superiore a un milione di m3.

o) Aeroporti ed aviosuperfici, con esclusione delle elisuperfici finalizzate esclusivamente ad usi di servizio medico di emergenza, di pubblica sicurezza, di difesa nazionale, di protezione civile e antincendi.

p) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

q) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

r) Cave di prestito per opere di interesse regionale o statale.

s) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14 della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

t) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

u) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

v) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

z) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

aa) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Altri progetti

ab) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari.

ac) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.

ad) Campi da golf con percorso a 18 buche.

ae) Progetti di cui all’Allegato A1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

af) Modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato A1 o all’Allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato A1).

 

Allegato B2 [194]

 

Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Provincia

Agricoltura

a) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.

b) Impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a:

1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini.

 

Industria energetica ed estrattiva

c) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW.

d) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW.

e) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.

f) Installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore ai 20 km.

g) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.

 

Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali

h) Cokerie (distillazione a secco di carbone).

i) Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

l) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.

m) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora.

n) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all’ora;

- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;

- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora.

o) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

p) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.

q) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3.

r) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.

s) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari.

t) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.

u) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo.

v) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

z) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

aa)Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

 

Industria dei prodotti alimentari

ab) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.

ac) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.

ad) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.

ae) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.

af) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume.

ag) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

ah) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.

ai) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.

al) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

 

Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta

am) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate.

an) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

ao) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l’imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

ap) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.

 

Industria della gomma e delle materie plastiche

aq) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

 

Progetti di infrastrutture

ar) Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo.

as) Strade extraurbane secondarie.

at) linee ferroviarie a carattere locale.

au) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri.

av) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.

az) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km.

ba) Porti turistici e da diporto, quando lo specchio d’acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti.

bb) Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare.

bc) Casse d’espansione o di laminazione con volume d’invaso inferiore a un milione di m3 e altre opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale.

bd) [Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14 della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006)] [195].

be) [Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)] [196].

bf) [Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)] [197].

bg) [Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)] [198].

bh) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.

bi) [Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152] [199].

bl) [Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152] [200].

 

Altri progetti

bm) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi, con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

bn) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate.

bo) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate.

bp) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.

bq) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro.

br) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l’area impegnata supera i 500 m2.

bs) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.

bt) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3.

bu) Depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi.

bv) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.

bz) Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno.

ca) Progetti di cui all’Allegato A2, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

cb) Modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato A2 o all’Allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato A2).

 

 

Allegato B3 [201]

Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza del Comune

 

Agricoltura

 

a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari.

b) Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari;

deforestazione di una superficie superiore a 5 ettari allo scopo di conversione del suolo ad altri usi agro-forestali; deforestazione di una superficie superiore a 2 ettari allo scopo di conversione del suolo ad altri usi non agro-forestali.

c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari.

d) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari.

 

Progetti di infrastrutture

 

e) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari.

f) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto.

g) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita con portata oraria massima superiore a 1.800 persone, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri.

 

Altri progetti

 

h) Cave fino a 60.000 m 3 annui di materiale estratto.

i) Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all’interno di centri abitati.

l) Terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari.

m) Progetti di cui all’Allegato A3, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

n) Modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato A3 o all’Allegato B3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato A3).

 

 

Allegato C Contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA)

 

Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) una descrizione delle relazioni del progetto con il contesto delle norme, dei programmi, dei piani e dei vincoli;

b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

c) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

d) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.) risultanti dall’attività del progetto proposto;

e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l’utilizzo delle risorse naturali, con confronto tra le tecniche prescelte e le migliori tecniche disponibili.

2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale, e comparazione delle alternative prese in esame con il progetto presentato.

3. Una descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché al patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all’interazione tra questi vari fattori.

4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull’ambiente:

a) dovuti all’esistenza del progetto;

b) dovuti all’utilizzazione delle risorse naturali;

c) dovuti all’emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione dei metodi di previsione utilizzati da parte del proponente per valutare gli impatti sull’ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull’ambiente.

6. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

7. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell’impatto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.

8. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.

9. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4.

 

 

Allegato D

Elementi di verifica per la decisione dell'autorità competentesulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione

 

1. Relazione con piani e programmi

Deve essere valutata la relazione del progetto con i piani e programmi aventi valenza ambientale.

 

2. Caratteristiche del progetto

Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

- dimensioni del progetto; la dimensione del progetto deve essere anche considerata in particolare in rapporto alla durata, alla frequenza ed alla entità del suoi probabili impatti;

- cumulo con altri progetti;

- utilizzazione delle risorse naturali, considerando la rinnovabilità delle risorse utilizzate;

- produzione rifiuti;

- inquinamento e disturbi ambientali;

- rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

 

3. Localizzazione del progetto

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono risentire dell’impatto del progetto, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- l’utilizzazione attuale del territorio;

- la ricchezza relativa, la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

- la capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

a) zone umide;

b) zone costiere;

c) zone montuose e forestali;

d) riserve e parchi naturali, ivi comprese le relative aree contigue;

e) aree carsiche;

f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;

g) zone a forte densità demografica;

h) zone di importanza storica, culturale, paesaggistica o archeologica;

i) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;

l) zone classificate o protette dalle norme vigenti; zone protette speciali designate in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

m) aree a rischio di esondazione;

n) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

 

4. Caratteristiche dell’impatto

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 2 e 3 e tenendo conto, in particolare:

- della portata dell’impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);

- della natura transfrontaliera dell’impatto;

- dell’ordine di grandezza e della complessità dell’impatto;

- della probabilità dell’impatto;

- della durata, frequenza e reversibilità dell’impatto.

 


[1] Titolo già sostituito dall'art. 134 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[2] Così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 11.

[3] Punto così sostituito dall'art. 3 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[4] Punto aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 11.

[5] Lettera già modificata dall'art. 4 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, dall'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[10] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[11] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[13] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[14] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[15] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 69 e così modificata dall'art. 3 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 69.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 69.

[19] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 69.

[20] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 69.

[21] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[22] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 69 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[23] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 69.

[24] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 69.

[25] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[26] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[27] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[28] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[29] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[30] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[31] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[32] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 2 agosto 2013, n. 46.

[34] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[35] Comma sostituito dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[36] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[37] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[38] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[39] Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[40] Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[41] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[42] Rubrica così sostituita dall'art. 16 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[43] Alinea così modificato dall'art. 16 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[44] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[45] Lettera aggiunta dall'art. 16 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[46] Lettera aggiunta dall'art. 16 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[47] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[48] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[49] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[50] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[51] Alinea così modificato dall'art. 19 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[52] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[53] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[54] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[55] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[56] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[57] Alinea così modificato dall'art. 21 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[58] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[59] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[60] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[61] Alinea così modificato dall'art. 22 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[62] Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[63] Lettera così sostituita dall'art. 22 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[64] Lettera aggiunta dall'art. 22 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[65] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[66] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[67] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[68] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 69 e così modificato dall'art. 24 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[69] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 69.

[70] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[71] Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[72] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[73] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[74] Comma già modificato dall'art. 26 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[75] Comma già sostituito dall'art. 26 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, ulteriormente sostituito dall'art. 11 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[76] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[77] Rubrica così modificata dall'art. 27 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[78] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[79] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[80] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[81] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[82] Articolo già sostituito dall'art. 31 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, dall'art. 12 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[83] Articolo inserito dall'art. 32 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[84] Articolo sostituito dall'art. 13 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[85] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[86] Lettera inserita dall'art. 10 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[87] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[88] Articolo sostituito dall'art. 34 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e abrogato dall'art. 50 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[89] Lettera così modificata dall'art. 135 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[90] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[91] Rubrica così sostituita dall'art. 14 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[92] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[93] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[94] Comma sostituito dall'art. 36 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[95] Comma sostituito dall'art. 135 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[96] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[97] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[98] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[99] Rubrica così sostituita dall'art. 15 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[100] Articolo sostituito dall'art. 16 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[101] Lettera aggiunta dall'art. 15 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[102] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[103] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[104] Lettera inserita dall'art. 16 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[105] Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[106] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[107] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[108] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[109] Articolo già sostituito dall'art. 38 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[110] Articolo sostituito dall'art. 20 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17, già modificato dall'art. 13 della L.R. 30 maggio 2017, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 18 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[111] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17 e così sostituito dall'art. 19 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[112] Rubrica così sostituita dall'art. 22 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[113] Articolo inserito dall'art. 23 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[114] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[115] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[116] Articolo inserito dall'art. 24 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[117] Articolo già sostituito dall'art. 40 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e ulteriormente sostituito dall'art. 25 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[118] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[119] Comma sostituito dall'art. 21 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25 e così modificato dall'art. 21 della L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

[120] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[121] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[122] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[123] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[124] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[125] Comma inserito dall'art. 41 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[126] Comma abrogato dall'art. 41 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[127] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[128] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[129] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[130] Lettera così sostituita dall'art. 43 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[131] Comma inserito dall'art. 43 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[132] Articolo già sostituito dall'art. 44 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, dall'art. 27 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 22 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[133] Articolo inserito dall'art. 45 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e abrogato dall'art. 50 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[134] Articolo inserito dall'art. 46 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e abrogato dall'art. 50 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[135] Articolo sostituito dall'art. 28 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[136] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[137] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[138] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[139] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[140] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[141] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[142] Articolo già sostituito dall'art. 48 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e ulteriormente sostituito dall'art. 29 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[143] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[144] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[145] Articolo già sostituito dall'art. 49 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, dall'art. 30 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 25 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[146] Articolo già sostituito dall'art. 50 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 31 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[147] Articolo già sostituito dall'art. 51 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e ulteriormente sostituito dall'art. 32 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[148] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[149] Articolo già sostituito dall'art. 52 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 33 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[150] Articolo sostituito dall'art. 53 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e abrogato dall'art. 50 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[151] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[152] Articolo già sostituito dall'art. 34 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 27 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[153] Articolo sostituito dall'art. 35 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[154] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[155] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[156] Comma aggiunto dall'art. 28 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[157] Articolo sostituito dall'art. 36 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17 e così modificato dall'art. 29 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[158] Rubrica così modificata dall'art. 37 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[159] Articolo sostituito dall'art. 38 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17, già modificato dall'art. 16 della L.R. 30 maggio 2017, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[160] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[161] Comma abrogato dall'art. 58 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[162] Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[163] Titolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[164] Titolo inserito dall'art. 60 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[165] Articolo inserito dall'art. 61 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e così modificato dall'art. 39 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[166] Articolo inserito dall'art. 62 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e abrogato dall'art. 50 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[167] Articolo inserito dall'art. 63 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e così modificato dall'art. 40 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[168] Articolo inserito dall'art. 64 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[169] Articolo inserito dall'art. 65 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e abrogato dall'art. 50 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[170] Articolo inserito dall'art. 66 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e così modificato dall'art. 41 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[171] Titolo inserito dall'art. 42 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[172] Articolo inserito dall'art. 43 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[173] Articolo inserito dall'art. 44 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[174] Rubrica così sostituita dall'art. 67 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[175] Articolo inserito dall'art. 102 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66, già sostituito dall'art. 45 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17 e ulteriormente sostituito dall'art. 31 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[176] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

[177] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

[178] Articolo inserito dall'art. 69 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e così sostituito dall'art. 138 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[179] Articolo inserito dall'art. 70 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, già sostituito dall'art. 139 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e così ulteriormente sostituito dall'art. 46 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[180] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

[181] Articolo inserito dall'art. 71 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e abrogato dall'art. 50 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[182] Comma sostituito dall'art. 72 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e abrogato dall'art. 47 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[183] Comma così sostituito dall'art. 72 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[184] Articolo inserito dall'art. 48 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

[185] Allegato già sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 11, ulteriormente sostituito dall'art. 22 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61 e così modificato dall'art. 63 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[186] Lettera abrogata dall'art. 23 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[187] Lettera abrogata dall'art. 23 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[188] Lettera abrogata dall'art. 23 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[189] Lettera abrogata dall'art. 23 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[190] Lettera abrogata dall'art. 23 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[191] Lettera abrogata dall'art. 23 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[192] Allegato abrogato dall'art. 64 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[193] Allegato già sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 11, ulteriormente sostituito dall'art. 24 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61 e così modificato dall'art. 65 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[194] Allegato sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 11.

[195] Lettera abrogata dall'art. 25 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[196] Lettera abrogata dall'art. 25 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[197] Lettera abrogata dall'art. 25 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[198] Lettera abrogata dall'art. 25 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[199] Lettera abrogata dall'art. 25 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[200] Lettera abrogata dall'art. 25 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[201] Allegato così modificato dall'art. 66 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.