§ 5.4.95 - L.R. 17 marzo 2000, n. 24.
Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:17/03/2000
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Delega delle funzioni.
Art. 3.  Competenze della Regione.
Art. 4.  Indirizzi e finalità.
Art. 5.  Organizzazione e personale.
Art. 6.  Finanziamento per l’esercizio delle attività delegate
Art. 7.  Programma di utilizzazione delle risorse “PUR”
Art. 8.  Convenzione.
Art. 9.  Comitato di Presidenza.
Art. 10.  Rapporti contrattuali e concessori incorso.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Decorrenza della delega.
Art. 13.  Abrogazioni.


§ 5.4.95 - L.R. 17 marzo 2000, n. 24.

Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza.

(B.U. 17 marzo 2000, n. 11).

 

Titolo I

DELEGA DELLE FUNZIONI ALL'ENTE PARCO MIGLIARINO, SAN ROSSORE E MASSACIUCCOLI E RELATIVA DISCIPLINA

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge disciplina l'amministrazione e le modalità di gestione della Tenuta di San Rossore, di seguito denominata Tenuta, in tutti i beni immobili che la compongono e loro pertinenze, trasferita in proprietà alla Regione Toscana con legge 8 aprile 1999 n. 87.

     2. La presente legge detta inoltre disposizioni per il funzionamento del Comitato di Presidenza istituto dall'art. 2 della legge 8 aprile 1999, n. 87.

 

     Art. 2. Delega delle funzioni.

     1. Le funzioni amministrative di competenza regionale attinenti la gestione della Tenuta sono delegate all’ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli di seguito denominato Ente parco che attua opportune modalità di collaborazione con l’ente Terre regionali toscane di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane e modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000), nelle aree della Tenuta destinate alla produzione agricola e all’allevamento zootecnico, nonché per l’esercizio delle attività di produzione silvicolturale, di gestione del parco stalloni regionale e di valorizzazione e promozione del territorio, nel rispetto delle reciproche finalità istitutive [1].

     2. Sono comprese nella gestione della Tenuta ai fini della delega di cui al comma 1:

     a) l'amministrazione dei beni costituenti la Tenuta, in particolare le attività di gestione corrente, manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e l'esercizio delle attività economiche agricole e forestali;

     b) la utilizzazione dei beni medesimi secondo le finalità di cui all'art. 4 anche tramite la loro messa a disposizione a favore di enti locali e altri soggetti pubblici e privati tramite convenzioni e concessioni amministrative;

     c) la tutela della integrità ambientale dell'intero complesso patrimoniale e dei singoli beni tramite l'attività di vigilanza sul territorio e gli interventi di recupero e migliorativi finalizzati a tale scopo;

     d) le iniziative utili alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, faunistico ed immobiliare della Tenuta.

 

     Art. 3. Competenze della Regione.

     1. Resta in titolarità della Giunta regionale, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di demanio e patrimonio, la funzione di vigilanza sulla attività di gestione della Tenuta da parte dell'Ente Parco.

     2. In particolare la Giunta regionale verifica che la programmazione della attività e delle risorse inerenti la Tenuta rispetti gli indirizzi e le finalità di cui all'art. 4 e definisce, nell'ambito della convenzione di cui all'art. 8, i criteri generali della gestione della Tenuta medesima; può altresì dettare ulteriori indirizzi e priorità, anche in considerazione dei criteri di gestione del restante patrimonio regionale.

     3. La Giunta regionale, ove rilevi inadempienze dell'Ente Parco in rapporto a quanto previsto dalla presente legge o dalla convenzione di cui all'art. 8 o comunque rilevi comportamenti anche omissivi che possono pregiudicare la corretta gestione della Tenuta ovvero l'utilizzazione delle risorse regionali finalizzate alla gestione medesima, contesta l'inadempienza o il comportamento all'Ente Parco diffidandolo ad adottare gli opportuni provvedimenti entro un termine stabilito.

     4. Ove l'Ente Parco non adempia, la Giunta regionale procede ai sensi dell'art. 24 della L.R. 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli: Soppressione dei relativi consorzi" e successive modificazioni.

     5. Restano ferme le funzioni del Consiglio regionale come disciplinate dalla L.R. n. 24/94.

     6. La Giunta regionale invia ogni anno entro il mese di marzo una relazione sula gestione della Tenuta al Consiglio regionale; la relazione è portata a conoscenza anche del Comitato di cui all'art. 9.

 

     Art. 4. Indirizzi e finalità.

     1. Nell'ambito delle più ampie finalità previste dalla legge n. 87/99 l'Ente Parco, nell'esercizio delle funzioni delegate, persegue in particolare la salvaguardia dell'ambiente, la valorizzazione delle attività economiche inerenti la Tenuta, il mantenimento dei presidi istituzionali già presenti all'interno della Tenuta medesima, nonché scopi didattici educativi e sociali con particolare riferimento all'educazione ed alla formazione ambientale.

     2. A tal fine le attività economiche, che devono essere comunque compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia ambientale, sono esercitate dall'Ente Parco in forma diretta ovvero tramite concessione amministrativa a soggetti imprenditoriali pubblici e privati in modo da assicurare la massima economicità della complessiva gestione finanziaria della Tenuta. L'esercizio delle attività economiche è altresì finalizzato alla valorizzazione della Tenuta sotto il profilo turistico e culturale ferma restando la fruibilità da parte della collettività.

     3. La utilizzazione della Villa del Gombo, individuata dalla Giunta regionale come sede di rappresentanza della Regione, è prioritariamente finalizzata ad assolvere tale specifica funzione: a tale fine le relative modalità di gestione sono definite nella convenzione prevista dall'art. 8.

 

     Art. 5. Organizzazione e personale.

     1. Al fine di assicurare la unitarietà delle attività di gestione della Tenuta nonché la loro specificità, anche in rapporto alle ordinarie competenze dell'Ente Parco, quest'ultimo istituisce per la gestione della Tenuta una apposita struttura organizzativa; la pianta organica dell'Ente Parco è conseguentemente adeguata ai sensi dell'art. 25 della L.R. 24/94.

     2. [La responsabilità della struttura di cui al comma 1 è attribuita a un dirigente, anche assunto con contratto a tempo determinato] [2].

     3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge la Regione assegna funzionalmente all'Ente Parco il personale dipendente dal Segretariato della Presidenza della Repubblica in posizione di comando presso la Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 87/99.

     4. Alla integrazione ed alla eventuale sostituzione del personale di cui al comma 3, in caso di pensionamento o cessazione per altra causa, provvede l'Ente Parco secondo le modalità previste dal proprio ordinamento e garantendo comunque, tramite apposite iniziative di formazione, la necessaria professionalità.

     5. Gli oneri relativi al personale di cui al comma 2 e 4 fanno carico ai finanziamenti di cui all'art. 6.

 

     Art. 6. Finanziamento per l’esercizio delle attività delegate [3]

     1. La Regione trasferisce annualmente all’ente parco i fondi per l’esercizio delle attività delegate ai sensi della presente legge e destinati, in via esclusiva, alle attività di gestione della Tenuta, determinando distintamente la quota finalizzata alle spese per la gestione corrente e per la manutenzione ordinaria e quella finalizzata ad interventi di manutenzione straordinaria e di investimento sul patrimonio della Tenuta stessa, a progetti di risanamento ambientale, a progetti di valorizzazione economica, ricreativo-culturale, di particolare interesse naturalistico.

     2. Le distinte quote di cui al comma 1, sono individuate sulla base di un programma di utilizzazione delle risorse, di seguito definito PUR, predisposto dall’ente parco, ai sensi del successivo articolo 7.

     3. Concorrono altresì al finanziamento delle funzioni delegate:

a) le risorse derivanti dalle attività di gestione della Tenuta, nella loro interezza

b) le eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dall’ente parco, dalla Regione, dall’ente Terre regionali toscane di cui alla l.r. 80/2012, da altri soggetti pubblici o di soggetti privati, ai sensi di legge, ivi compresi finanziamenti comunitari, e destinate alla realizzazione specifiche attività e di progetti volti alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione della Tenuta, nel rispetto degli indirizzi e delle finalità di cui all’articolo 4.

     4. Il bilancio preventivo economico predisposto dall'ente parco ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), riporta in specifiche sezioni dei documenti allegati le previsioni dei ricavi e dei costi di esercizio connessi alla gestione della Tenuta e la previsione degli investimenti sui beni della Tenuta stessa, indicando le corrispondenti fonti di finanziamento e evidenziandone le coerenze con il PUR. Il bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 30/2015 riporta, in specifiche sezioni, i ricavi ed i costi effettivi connessi alla gestione della Tenuta e illustra l'andamento economico, patrimoniale e finanziario della stessa gestione, compreso lo stato di realizzazione degli investimenti, in coerenza con i PUR pregressi [4].

     5. Le giacenze di cassa finalizzate alla gestione della Tenuta, compresi i trasferimenti regionali, o derivanti dalla stessa attività di gestione, sono allocate in un conto corrente distinto da quello inerente le restanti attività dell’ente parco, e sono destinate esclusivamente al finanziamento della Tenuta.

 

     Art. 7. Programma di utilizzazione delle risorse “PUR” [5]

     1. La Giunta regionale con il documento di indirizzo annuale di cui all’articolo 44, comma 2, della l.r. 30/2015, detta al parco le direttive per la predisposizione del programma di utilizzazione delle risorse (PUR) ed indica le risorse di cui all’articolo 6, comma 1, disponibili per l’esercizio delle attività delegate.

     2. L’ente parco, predispone il PUR in conformità alle direttive di cui al comma 1, come specifica sezione del programma annuale delle attività di cui all’articolo 36 della l.r. 30/2015 e lo trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, unitamente al bilancio preventivo economico di cui all’articolo 35 della medesima legge, evidenziando la coerenza tra i due atti.

    3. La Giunta regionale verifica il PUR circa il rispetto degli indirizzi e finalità di cui al comma 1 ed all’articolo 4, del disciplinare di cui all'articolo 8 e degli ulteriori indirizzi e priorità di cui all’articolo 3, comma 2. A tale fine può formulare osservazioni, chiedere chiarimenti e integrazioni e proporre modifiche, assegnando all’ente parco il termine per provvedere. L’ente parco fornisce i chiarimenti e le integrazioni e si esprime sulle osservazioni e le proposte di modifica.

    4. La Giunta regionale approva nella medesima seduta, con deliberazione, il programma annuale delle attività e la sezione relativa al PUR e, di seguito, il bilancio preventivo economico.

    5. I contenuti del PUR sono dettagliati nella convenzione di cui all’articolo 8.

 

     Art. 8. Convenzione. [6]

     1. La Giunta regionale, l’Ente parco e l’ente Terre regionali toscane stipulano entro il 30 giugno di ogni anno una convenzione contenente il disciplinare della gestione della Tenuta, anche al fine di garantire opportune forme di collaborazione tra l’Ente parco e l’ente Terre regionali toscane per le aree della Tenuta di San Rossore destinate alla produzione agricola e all’allevamento zootecnico, nonché per l’esercizio delle attività di produzione silvicolturale, di gestione del parco stalloni regionale e di valorizzazione e promozione del territorio, nel rispetto delle reciproche finalità istitutive.

     2. Nel disciplinare sono definiti i criteri generali di gestione della Tenuta, in particolare per quanto attiene il rilascio delle concessioni e le relative clausole contrattuali, il piano di destinazione d’uso degli immobili, la relativa fruizione da parte dei soggetti residenti o comunque esercenti la propria attività all’interno della Tenuta; nel disciplinare sono altresì definiti le modalità per l’utilizzo condiviso dei beni mobili e immobili tra l’Ente parco e l’ente Terre regionali toscane per l’espletamento delle attività previste al comma 1, e le modalità relative ai flussi ai flussi informativi con la Giunta regionale.

     3. Nella convenzione di cui al comma 1, sono altresì disciplinate le modalità di utilizzazione della villa del Gombo.

     4. Ai fini di dotare l’Ente parco di un adeguato supporto tecnico per la progettazione e realizzazione degli interventi sugli immobili afferenti la Tenuta, nella convenzione possono essere determinate anche forme di collaborazione tra l’Ente parco, l’ente Terre regionali toscane e gli uffici regionali.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI PRESIDENZA

 

     Art. 9. Comitato di Presidenza.

     1. Il Comitato di Presidenza esercita le competenze di cui all'art. 2, commi 1 e 3 della Legge 8 aprile 1999, n. 87.

     2. Il Comitato ha durata pari alla legislatura regionale e continua ad esercitare le proprie funzioni fino al centoventesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale.

     3. Il Comitato è convocato dal Presidente della Giunta regionale ogni qualvolta sia necessario ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo o comunque su richiesta dei componenti.

     4. I membri del Comitato hanno diritto di accesso agli atti relativi alla gestione della Tenuta.

     4 bis. L’Ente parco trasmette al Comitato di presidenza tutti gli atti relativi alla gestione della Tenuta di San Rossore, ivi compresi gli esiti del controllo svolto dal Collegio dei revisori di cui all’articolo 8 della l.r. 24/1994. Sulla base di tale documentazione il Comitato di presidenza relaziona semestralmente alla Giunta regionale anche ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 3 [7].

     5. Il Comitato adotta un proprio regolamento in cui sono determinate le modalità per la validità delle sedute e per la richiesta di convocazione di cui al comma 3 nonché le disposizioni necessarie ad assicurare la presidenza delle sedute in caso di assenza o impedimento del Presidente o suo delegato.

     6. Il Comitato di Presidenza, per l'esercizio delle sue funzioni ed in particolare per la individuazione e predisposizione dei progetti e delle iniziative di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 87/99, si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5.

     7. Ai membri del Comitato di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e f) della l. 87/1999, è corrisposto per ogni giornata effettiva di partecipazione alle sedute del Comitato stesso un gettone di presenza di 30,00 euro [8].

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 10. Rapporti contrattuali e concessori incorso.

     1. Rimangono valide le concessioni e sub-concessioni già stipulate dalla Regione fino alla scadenza prevista, senza modifica delle condizioni stabilite.

     2. L'Ente Parco subentra in tutti i contratti stipulati dalla Regione la quale si impegna a procedere alla notificazione ai contraenti ceduti. Salvo rinnovo, la cessione ha effetto fino alla scadenza di ogni singolo contratto.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Fino alla data di sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 8, agli oneri per la gestione della Tenuta si fa fronte, con le procedure previste alla L.R. 29.4.1996 n. 31, mediante lo stanziamento iscritto ai capitoli 44300 e 44302 del bilancio di previsione dell'esercizio 2000.

     2. Agli oneri per la gestione della Tenuta decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 8, per l'anno 2000 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione al cap. 44301 nonché con le residue disponibilità iscritte ai capp. 44300 e 44302 a seguito della presentazione del rendiconto della gestione commissariale ex L.R. 31/1996.

     3. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del comma 7 dell'art. 9 si provvede con stanziamento iscritto al cap. 00720 del bilancio di previsione dell'anno 2000.

     4. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 12. Decorrenza della delega.

     1. La delega delle funzioni all'Ente Parco disposta dalla presente legge è operativa successivamente alla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 8, alla data stabilita nella convenzione medesima.

     2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L.R. 29.4.1996 n. 31 "Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore".

 

     Art. 13. Abrogazioni.

     1. Dalla data di decorrenza della delega di funzioni all'Ente Parco, stabilita ai sensi dell'art. 12, è abrogata la legge regionale 29.4.1996 n. 31 "Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore".

     2. Dalla medesima data è altresì abrogato l'art. 19 della legge regionale 16 marzo 1994 n. 24 e successive modificazioni "Istituzioni degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli: Soppressione dei relativi consorzi."


[1] Comma così sostituito dall'art. 73 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[2] Comma abrogato dall'art. 74 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[3] Articolo sostituito dall'art. 132 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[4] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 133 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 76 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[7] Comma inserito dall'art. 77 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[8] Comma così sostituito dall'art. 77 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.