§ 5.4.50 - L.R. 16 marzo 1994, n. 24.
Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:16/03/1994
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Ente-Parco Regionale della Maremma e dell'Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.
Art. 2.  Statuto.
Art. 3.  Organi dell'Ente-Parco.
Art. 4.  Requisiti e incompatibilità.
Art. 5.  Presidente.
Art. 6.  Consiglio direttivo.
Art. 7.  Comunità del parco.
Art. 8.  Collegio regionale unico dei revisori dei conti
Art. 9.  Comitato scientifico.
Art. 10.  Primo insediamento degli organi degli enti Parco.
Art. 11.  Durata in carica e rinnovo degli organi dell'ente e del Comitato scientifico. Indennità e gettone di presenza.
Art. 12.  Direttore.
Art. 13.  Piano per il parco.
Art. 14.  Procedura di approvazione delle modifiche ai piani per i parchi.
Art. 15.  Regolamento del parco.
Art. 16.  Piani di gestione.
Art. 17.  Piano pluriennale economico-sociale.
Art. 18.  Piano pluriennale economico-sociale. Procedura di approvazione.
Art. 19.  Uso della tenuta presidenziale di San Rossore.
Art. 20.  Concessione ed autorizzazione nell'area soggetta al piano del parco.
Art. 21.  Espropriazione.
Art. 22.  Atti soggetti ad approvazione del consiglio regionale.
Art. 23.  Controllo sugli atti.
Art. 24.  Vigilanza e commissariamento.
Art. 25.  Personale.
Art. 26.  Gestione dei beni della Tenuta di San Rossore
Art. 26 bis.  Contabilità e bilancio
Art. 27.  Entrate degli enti-parco.
Art. 28.  Norma finanziaria.
Art. 29.  Vigilanza.
Art. 30.  Sanzioni amministrative.
Art. 31.  Sospensione e riduzione in pristino.
Art. 32.  Norma transitoria.


§ 5.4.50 - L.R. 16 marzo 1994, n. 24.

Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi.

(B.U. 25 marzo 1994, n. 21).

 

Titolo I

ENTI - PARCO - ORGANI

 

Art. 1. Istituzione dell'Ente-Parco Regionale della Maremma e dell'Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

     1. Sono istituiti, ai sensi dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, gli enti di diritto pubblico denominati «Ente-Parco Regionale della Maremma» e «Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli». Detti Enti, tramite la gestione e la programmazione, garantiscono il conseguimento delle finalità del Parco della Maremma e del Parco di Migliarino S. Rossore e Massaciuccoli, già istituiti e delimitati dalle leggi regionali 56-75, n. 65 e 13-12-1979, n. 61 e successive modificazioni.

 

     Art. 2. Statuto. [1]

     1. Gli enti adottano un proprio statuto che, ai sensi dell'art. 24 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 ed in conformità con i principi della presente legge, in particolare prevede:

     a) la sede dell'ente;

     b) le modalità di composizione e di nomina degli organi, di convocazione e di funzionamento degli stessi, nonché i loro compiti;

     c) la rappresentatività degli Enti locali componenti la Comunità del Parco, in rapporto ai rispettivi territori e popolazione interessati dalle aree del Parco medesimo, nonché la relativa partecipazione al finanziamento dell'Ente Parco;

     d) le modalità di nomina ed i compiti del direttore e del comitato scientifico;

     e) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.

     2. In sede di prima applicazione, lo Statuto è adottato dalla Comunità del Parco entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni. Le successive modifiche allo Statuto sono adottate dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 6, quinto comma, previo parere della Comunità del Parco, ferma l'approvazione su proposta della Giunta, da parte del Consiglio regionale.

     3. Lo Statuto è pubblicato sul B.U.R.T. ed acquista efficacia alla data della pubblicazione.

 

     Art. 3. Organi dell'Ente-Parco. [2]

     1. Sono organi degli enti parco:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio regionale unico dei revisori;

d) la Comunità del parco [3].

 

     Art. 4. Requisiti e incompatibilità. [4]

     1. Ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, devono essere designati soggetti che abbiano esperienza, comprovata da adeguato curriculum, in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale, con particolare riferimento a realtà omogenee rispetto a quelle del Parco per cui si devono deliberare le nomine.

     2. [5].

 

     Art. 5. Presidente. [6]

     1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale sulla base di un elenco di almeno cinque nominativi designati dalla Comunità del Parco [7].

     2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente-parco, ne coordina l'attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.

 

     Art. 6. Consiglio direttivo. [8]

     1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di membri, determinato dallo Statuto del Parco, di sei, otto o dieci componenti.

     2. I membri componenti il Consiglio direttivo sono nominati dal Consiglio regionale con le seguenti modalità:

     a) elezione, con voto limitato a uno, di due membri qualora il numero corrisponda a sei, ovvero elezione di tre membri, con voto limitato a due negli altri casi;

     b) approvazione delle designazioni effettuate dalla Comunità del Parco per i restanti membri.

     3. Al fine delle nomine di cui al comma 2, lettera b), la Comunità del Parco è tenuta a designare:

     a) un membro scelto da un elenco contenente almeno cinque nomi segnalati dalle Associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

     b) un membro scelto da un elenco contenente almeno cinque nomi segnalati dalla Accademia Nazionale dei Lincei, dalla Società Botanica italiana, dall'Unione Zoologica italiana, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalle Università degli studi con sede in Toscana.

     4. Il Consiglio direttivo può eleggere al proprio interno uno o più Vice Presidenti ed una Giunta esecutiva secondo le modalità e con le funzioni stabilite dallo Statuto.

     5. Il Consiglio direttivo adotta le modifiche dello Statuto, il piano per il Parco, il regolamento del Parco, il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio, adotta ed approva i piani di gestione ed esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto o da questo non attribuite ad altri organi [9].

 

     Art. 7. Comunità del parco. [10]

     1. La Comunità del Parco è composta dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province nei cui territori sono ricomprese le aree del parco medesimo, ciascuno con la rappresentatività prevista dallo Statuto.

     2. La Comunità del Parco, oltre alle attribuzioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, svolge funzioni consultive e propositive per l'Ente. In particolare esprime parere sulle modifiche allo Statuto, sul regolamento e sul piano del Parco, sui piani di gestione, sul bilancio e sul conto consuntivo. La Comunità del Parco adotta altresì il piano di sviluppo economico e sociale del Parco e vigila sulla sua attuazione.

 

     Art. 8. Collegio regionale unico dei revisori dei conti [11]

     1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell’ente è esercitato da un unico collegio regionale dei revisori dei conti, di seguito denominato collegio, comune a tutti gli enti parco regionali e la cui spesa è ripartita in uguale misura tra gli stessi.

     2. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), di cui uno designato dal Ministero dell’economia.

     3. Il collegio nomina, nella sua prima seduta, il presidente scelto tra i propri membri.

     4. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

     5. La relazione con la quale il collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

     6. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del d.lgs. 39/2010.

     7. Il collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell’ente, ed esprime in via preventiva parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

     8. Il collegio trasmette ogni sei mesi alla Giunta regionalee al Consiglio regionale una relazione sull’andamento della gestione finanziaria dell’ente e formula, se necessario, osservazioni e rilievi al Presidente dell’ente e alla Giunta regionale.

     9. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.

 

     Art. 9. Comitato scientifico. [12]

     1. Al fine di garantire all'amministrazione del parco un adeguato supporto tecnico-scientifico, è istituito il comitato scientifico del parco.

     2. Il Comitato scientifico è composto da un numero di esperti determinato dallo Statuto del Parco ed è nominato dal Consiglio direttivo dell'Ente, in modo da assicurare la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche, ambientali e territoriali, sulla base di elenchi nominativi segnalati dalle Università degli Studi con sede in Toscana e dal Consiglio nazionale delle ricerche fra i docenti delle facoltà scientifiche.

     3. Il comitato scientifico esercita i compiti previsti dallo Statuto e, in particolare, provvede ad esprimere in rapporto alle proprie competenze, parere obbligatorio sul piano per il parco, sul regolamento, sui piani di gestione, sul piano pluriennale economico-sociale e, a richiesta degli organi dell'ente e del direttore, su ogni altra questione per la quale si ritenga necessario il parere del comitato.

     4. Il comitato scientifico propone iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica ed informazione ambientale.

 

     Art. 10. Primo insediamento degli organi degli enti Parco. [13]

     1. Ai fini del primo insediamento degli organi degli enti-parco si applicano le seguenti disposizioni:

     a) fino alla pubblicazione dello Statuto, la Comunità del parco è presieduta e convocata dal Sindaco del Comune in cui hanno sede i Consorzi di gestione dei Parchi già istituiti con le leggi regionali 13-12-1979, n. 61 e 5-6-1975, n. 65 e successive modificazioni. La prima riunione della comunità del parco è convocata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

     b) le designazioni di cui all'art. 5 e 6 per la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo, devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello Statuto; il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e del Consiglio direttivo nei trenta giorni successivi; si applicano, nel caso le nomine non siano state deliberate almeno tre giorni prima della scadenza del predetto termine di trenta giorni, l'art. 2 quarto comma, e l'art. 3 della L.R. 30 dicembre 1992, n. 61;

     c) il Collegio dei revisori è costituito entro novanta giorni dalla pubblicazione dello Statuto; si applicano, nel caso le nomine non siano state deliberate almeno tre giorni prima della scadenza del predetto termine, l'art. 2, quarto comma, e l'art. 3 della L.R. 30 dicembre 1992, n. 61; qualora a tale data il registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27-1-1992, n. 88, non sia ancora operativo, la nomina dei membri di competenza regionale è effettuata tra soggetti che rivestono da almeno cinque anni la qualifica di dirigente della Regione o degli enti locali ed in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro medesimo, nel rispetto della legge di disciplina delle attività extra- impiego dei dipendenti della Regione Toscana;

     d) il comitato scientifico è nominato entro sessanta giorni dalla costituzione del consiglio direttivo; se il Consiglio direttivo non procede alla nomina del Comitato scientifico almeno tre giorni prima della scadenza del predetto termine, la competenza è trasferita al Presidente del Parco, il quale deve comunque provvedere entro tale termine.

 

     Art. 11. Durata in carica e rinnovo degli organi dell'ente e del Comitato scientifico. Indennità e gettone di presenza. [14]

     1. Gli organi dell'Ente parco, ad eccezione della Comunità del Parco, durano in carica quattro anni decorrenti dalla nomina e sono rinnovati a norma della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) [15].

     1 bis. Il Comitato scientifico dura in carica quattro anni [16].

     2. L'Ente parco determina l'ammontare del gettone di presenza, fino a un massimo di 30,00 euro, spettante al Presidente, ai componenti del Consiglio direttivo e ai componenti del Comitato scientifico.

     3. Ai soggetti di cui al comma 2 residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l'Ente parco, è dovuto il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organismi, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l'Ente parco per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.

     4. Al Presidente ed ai membri del collegio regionale unico dei revisori spetta un’indennità annua pari rispettivamente al 5 per cento ed al 4 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 3 [17].

     5. La sostituzione dell'indennità con il gettone di presenza è disposta dall'Ente parco a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo al 1° gennaio 2011.

     6. L'adeguamento dell'ammontare del gettone di presenza per il Comitato scientifico è disposto dall'Ente parco a decorrere dal 1° gennaio 2011.

 

     Art. 12. Direttore. [18]

     1. Il direttore è nominato dal Presidente dell'ente previa selezione pubblica.

     2. I rapporti tra l'ente ed il direttore sono regolati con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.

     2-bis. L'ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell'atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli emolumenti di riferimento sono specificati con deliberazione della Giunta regionale [19].

     2-ter. La disposizione di cui all'articolo 2-bis si applica dalla data della stipulazione dei contratti individuali di lavoro sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) [20].

     3. Il direttore dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo, dirige e coordina il personale del parco, sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.

 

     Art. 13. Piano per il parco.

     1. [I piani territoriali di coordinamento del parco regionale della Maremma e del Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, già approvati, rispettivamente, con deliberazione del Consiglio regionale 28-7-1977, n. 431 e 12-12-1989, n. 616 e successive modificazioni, sono strumenti di attuazione delle finalità dei Parchi medesimi, ai sensi dell'art. 25, primo comma, della L. 6 dicembre 1991, n. 394 ed assumono la denominazione di piano per il Parco] [21].

     2. [Essi hanno valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello ed hanno efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti] [22].

     3. [Le aree contigue di cui all'art. 32 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 sono individuate dai piani per il Parco di cui al comma 1 ed ivi definite aree esterne] [23].

     4. [Per le aree contigue di cui al comma 3, i piani per il Parco dettano, per le materie di cui all'art. 32, comma 1, L. 6 dicembre 1991, n. 394 specifiche direttive cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al Parco] [24].

     5. [Le disposizioni di cui al comma 4 sono adottate sentiti gli enti locali interessati; qualora non vi sia accordo, la delibera di adozione del piano deve darne atto] [25].

     6. Nelle aree contigue al parco, le disposizioni del piano integrato del parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, concernenti la materia urbanistica ed edilizia, nonché quelle attuative dello statuto del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014, si sostituiscono alle disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici degli enti locali competenti [26].

 

     Art. 14. Procedura di approvazione delle modifiche ai piani per i parchi. [27]

     1. Il piano per il parco di cui all’articolo 13 può essere modificato o nuovamente adottato e approvato dal consiglio direttivo dell’ente parco applicando le disposizioni di cui al titolo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio), previo parere obbligatorio della comunità del parco e del comitato scientifico, nonché previo parere vincolante del Consiglio regionale.

 

     Art. 15. Regolamento del parco. [28]

     1. Entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, gli enti dei parchi regionali di cui alla presente legge adottano, nel rispetto del piano per il parco, un regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco. A detto regolamento si applicano le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 11 della legge 6-12-1991, n. 394. Il regolamento è adottato tenuto conto dei regolamenti d'uso dei parchi vigenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, i quali vengono sostituiti dal regolamento di cui al presente articolo.

     2. Il regolamento è adottato e approvato dal consiglio direttivo del parco applicando le disposizioni di cui al titolo II della l.r. 1/2005 , previo parere obbligatorio della comunità del parco e del comitato scientifico, nonché previo parere vincolante della Giunta regionale [29].

     3. [Scaduti i termini di cui al primo comma, la giunta regionale diffida l'ente inadempiente ad adottare il regolamento entro un ulteriore congruo termine, decorso inutilmente il quale il regolamento è adottato dalla giunta regionale entro centoventi giorni dalla scadenza del termine, ed è approvato dal consiglio regionale ai sensi del precedente comma] [30].

     4. Il regolamento acquista efficacia dopo novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle degli enti locali tenuti alla loro applicazione.

 

     Art. 16. Piani di gestione. [31]

     1. Nel quadro delle indicazioni dei piani per i parchi di cui all'art. 13 e del regolamento di cui all'art. 15 - o ei regolamenti d'uso dei parchi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fino all'approvazione del regolamento di cui all'art. 15 -, gli enti perseguono le finalità istitutive del parco attraverso piani di gestione aventi efficacia di piani particolareggiati. I piani di gestione interessano l'area soggetta al piano del parco e contengono l'indicazione della loro durata [32].

     2. I piani di gestione sono adottati dal consiglio direttivo, previo parere della comunità del parco e del comitato scientifico. Il piano, entro dieci giorni dalla sua adozione, è depositato presso le segreterie dei comuni e delle province i cui territori sono ricompresi nell'area del parco, per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

     3. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

     4. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni e osservazioni Scaduto tale termine, il consiglio direttivo approva i piani di gestione.

     4 bis. Qualora i piani di gestione riguardino aree contigue ed abbiano ad oggetto disposizioni del piano del parco concernenti la disciplina paesaggistica, urbanistica o edilizia ai sensi dell’articolo 13, comma 6, sono approvati attraverso accordi della pianificazione di cui al titolo III capo I della l.r. 1/2005 promossi dall’ente parco con la partecipazione dei comuni e delle province interessate [33].

     4 ter. Qualora l’accordo di cui al comma 5 non venga definito entro il termine stabilito dal soggetto promotore all’avvio del procedimento, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) [34].

     4 quater. Resta ferma la competenza dei comuni in ordine all’adozione ed approvazione dei piani attuativi delle previsioni dei piani di gestione di cui al comma 5 [35].

 

     Art. 17. Piano pluriennale economico-sociale. [36]

     1. Nel rispetto delle finalità istitutive del parco, delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento e dei piani di gestione, l'ente promuove iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente all'interno del parco e nei territori adiacenti.

     2. Per i fini di cui al precedente comma l'ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Qualora il piano pluriennale economico e sociale comporti, ai fini della realizzazione degli interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il piano prevede le modalità di attuazione ivi compresi anche gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8-6-1990, n. 142.

     3. Per il perseguimento delle finalità del piano economico e sociale, l'ente-parco può concedere, con specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

 

     Art. 18. Piano pluriennale economico-sociale. Procedura di approvazione. [37]

     1. Entro un anno dall'approvazione dello Statuto la comunità del parco, previo parere del consiglio direttivo e del comitato scientifico e tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, adotta il piano pluriennale economico-sociale Il piano è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, entro tre mesi dal ricevimento della proposta stessa da parte della Regione.

     2. Il piano pluriennale economico-sociale può essere aggiornato annualmente con le procedure di cui al presente articolo, in collegamento con il bilancio annuale.

 

     Art. 19. Uso della tenuta presidenziale di San Rossore. [38]

     1. Per il coordinamento delle specifiche finalità pubbliche connesse con la destinazione e l'uso della tenuta presidenziale di San Rossore, il piano per il parco, il regolamento, il piano pluriennale economico-sociale ed i piani di gestione, sono concordati con il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, limitatamente alle prescrizioni concernenti la tenuta stessa.

 

     Art. 20. Concessione ed autorizzazione nell'area soggetta al piano del parco. [39]

     1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco è subordinato al preventivo nulla-osta dell'ente parco. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 della L. 6 dicembre 1991 n. 394.

     2. Il nulla osta di cui al comma 1, nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani) [40].

 

     Art. 21. Espropriazione. [41]

     1. L'Ente parco, ai sensi della L.R. 13 agosto 1984, n. 50 richiede al Comune competente l'espropriazione di terreni e di immobili necessari per la realizzazione delle finalità del Parco.

     2. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo.

 

Titolo III

VIGILANZA - PERSONALE - PATRIMONIO

 

     Art. 22. Atti soggetti ad approvazione del consiglio regionale. [42]

     1. Il Consiglio regionale, oltre ad approvare gli atti già previsti dalla presente legge, esprime il proprio parere sul bilancio preventivo economico ed approva il bilancio di esercizio dell’ente [43].

 

     Art. 23. Controllo sugli atti. [44]

 

     Art. 24. Vigilanza e commissariamento.

     1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'ente-parco. [45]

     2. Nell'esercizio di tale potere la Giunta dispone ispezioni mediante propri funzionari. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì, previa diffida agli organi dell'Ente, alla nomina di commissari per il compimento di atti obbligatori per legge, quando l'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento [46].

     3. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi o ripetute violazioni di legge o di direttive regionali, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto allo scioglimento degli organi dell'Ente e alla nomina di un commissario che gestisce l'Ente stesso fino alla ricostituzione dei nuovi organi che, nel rispetto delle procedure della presente legge, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento [47].

 

     Art. 25. Personale. [48]

     1. Per ciascuno degli Enti-Parco è istituito un apposito ruolo del personale.

     2. Al personale degli Enti-Parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli Enti locali.

     2 bis. Ai fini di previdenza e quiescenza il personale è iscritto, fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso gli Enti Parco, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) e precisamente alla gestione autonoma ex C.P.D.E.L. per quanto riguarda il trattamento di pensione e alla gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L. per l'indennità di fine servizio [49].

     3. Le piante organiche degli Enti-Parco sono provvisoriamente definite in misura pari alle dotazioni organiche dei Consorzi, già istituiti ai sensi delle leggi regionali 5 giugno 1975, n. 65 e 13 dicembre 1979, n, 61, come rideterminate ai sensi dell'art. 3, sesto comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

     4. Il personale di ruolo dei consorzi di cui al terzo comma è trasferito nel ruolo del rispettivo Ente-Parco a far data dalla pubblicazione dello Statuto dell'Ente.

     5. Entro il 31 dicembre 1994 il Consiglio direttivo dell'Ente-Parco adotta, previa verifica dei carichi di lavoro, una proposta di ridefinizione degli uffici e della pianta organica in conformità ai principi e ai criteri di organizzazione di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e nei limiti delle disponibilità di bilancio. La ridefinizione degli uffici e delle piante organiche è approvata dal Consiglio regionale su iniziativa della Giunta.

     6. Alla copertura dei posti che risultino vacanti a seguito dell'approvazione delle piante organiche secondo quanto previsto al quinto comma o resi disponibili per cessazioni dal servizio, si provvede prioritariamente mediante ricorso all'attivazione di procedure di mobilità di personale della Regione e di Comuni e Province ai sensi delle leggi vigenti.

 

     Art. 26. Gestione dei beni della Tenuta di San Rossore [50].

     1. [Gli enti parco hanno un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisti, donazioni, eredità, legati] [51].

     2. [La Regione e gli enti locali ricompresi nell'area del parco possono mettere a disposizione degli enti parco i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive del parco] [52].

     3. L’ente parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli gestisce i beni della Tenuta di San Rossore, di proprietà della Regione Toscana, secondo le norme della legge 8 aprile 1999, n. 87 (Disposizioni relative alla Tenuta di San Rossore), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza) e della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) [53].

     3 bis. [I contratti, i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti degli Enti-parco per i quali la legge prescrive pubblicità  della forma sono ricevuti in forma pubblico amministrativa, con le modalità  prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili, nell'esclusivo interesse degli stessi Enti-parco, da dipendenti di essi, secondo quanto previsto dal comma 3 ter] [54].

     3 ter. [Ai fini di cui al comma 3 bis, il Direttore dell'Ente-parco nomina, su proposta del Consiglio direttivo, l'ufficiale rogante, tra i dipendenti appartenenti all'area amministrativa dell'apposito ruolo del personale, in possesso di idonea preparazione professionale; nomina altresì , con i medesimi criteri e procedure, un sostituto che eserciti la funzione in caso di assenza o di impedimento del titolare] [55].

     3 quater. [L'ufficiale rogante provvede alla registrazione e custodia degli atti di cui al comma 3 bis in base alle vigenti leggi di registro; cura la tenuta della raccolta nella quale sono annotati i verbali e i contratti stipulati; autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti; cura gli adempimenti tributari connessi ai contratti degli Enti - parco in forma pubblico amministrativa, e ne è  responsabile] [56].

     3 quinquies. [Ai funzionari di cui al comma 3 ter non sono dovuti diritti o indennità  in ragione della funzione svolta. E' fatta salva la facoltà  dell'Ente-parco di ricorrere al rogito notarile, ove se ne ravvisi l'opportunità] [57].

 

     Art. 26 bis. Contabilità e bilancio [58]

1. Gli enti parco adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale.

2. Il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione illustrativa, è adottato dal Consiglio direttivo entro il 30 novembre di ogni anno.

3. Il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e accompagnato da una relazione sulla gestione, è adottato dal Consiglio direttivo entro il 30 aprile di ogni anno.

4. I bilanci, corredati dalla relazione del collegio regionale unico dei revisori, sono trasmessi dal Consiglio direttivo, immediatamente dopo la loro adozione, alla Comunità del parco per l’espressione del parere e alla Giunta regionale per l’esame istruttorio.

5. La Giunta regionale, acquisito il parere della Comunità del parco e successivamente all’espressione del parere da parte del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto regionale, approva con propria deliberazione il bilancio preventivo economico.

6. La Giunta regionale, acquisito il parere della Comunità del parco, trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale per l’approvazione.

7. In caso di mancata espressione dei pareri di competenza della Comunità del parco entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei bilanci, la Giunta regionale provvede comunque all’adozione degli atti di sua competenza, ai sensi dei commi 5 e 6.

8. Qualora il bilancio preventivo economico dell’ente parco non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, l’ente parco può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto in bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento. Tale limite può essere superato per spese obbligatorie o indivisibili o comunque necessarie per non arrecare danno patrimoniale all’ente stesso.

9. L’ente parco adotta, in coerenza con le norme del codice civile, un proprio regolamento interno di contabilità.

 

     Art. 27. Entrate degli enti-parco. [59]

     1. Costituiscono entrate degli enti da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

     a) i contributi ordinari e straordinari della Regione e degli altri enti pubblici;

     b) i contributi in conto capitale di cui all'art. 4 lett, d) della L. 6 dicembre 1991 n, 394 ed altri eventuali contributi dello Stato;

     c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

     d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;

     e) gli eventuali redditi patrimoniali;

     f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'ente;

     g) i proventi di attività commerciali e promozionali;

     h) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'ente;

     i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente.

 

     Art. 28. Norma finanziaria. [60]

     1. Agli oneri di spesa a carico della Regione derivanti dall'art. 27 lettera a), e decorrenti dall'anno 1994, si fa fronte da tale anno con legge di bilancio.

 

Titolo IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 29. Vigilanza. [61]

     1. [62].

     2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge, tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, nonché gli ufficiali ed agenti del Corpo Forestale dello Stato, previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 27, secondo comma, della legge 6-12-1991, n. 394.

     3. [63].

 

     Art. 30. Sanzioni amministrative. [64]

     1. Alla violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al piano territoriale, al regolamento, ai piani di gestione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 600 000 a un massimo di L. 6.000 000 per le zone ricomprese nel parco e da L. 400 000 a L. 4.000.000 per le aree contigue. In caso di violazione di altre disposizioni dell'ente parco si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50 000 a L. 500 000.

     2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 12-11-1993 n. 85.

 

     Art. 31. Sospensione e riduzione in pristino. [65]

     1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al precedente articolo, il presidente del parco, qualora venga esercitata un'attività in difformità dalla presente legge, dal piano, dal regolamento, dai piani di gestione dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino e la eventuale ricostituzione di specie vegetali o animali con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

     Si applicano altresì le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 32. Norma transitoria. [66]

     1. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta, nomina un commissario straordinario per la gestione transitoria del Parco della Maremma e un commissario straordinario per la gestione transitoria del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, Detti commissari svolgono i loro compiti secondo le norme contenute nelle LL.RR. 5-6-1975, n. 65 e 13-12- 1979, n. 61 e successive modificazioni ed avvalendosi dei Comitati scientifici istituiti in base alle suddette leggi.

     2. I suddetti commissari provvedono altresì a predisporre lo stato di consistenza dei beni di proprietà dei consorzi, la ricognizione dei rapporti attivi e passivi e l'elenco del personale dei consorzi con i dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico, sulla carriera pregressa.

     3. A far data dalla nomina dei commissari straordinari, dei parchi di cui alla presente legge cessano di esercitare le proprie funzioni i presidenti, l'assemblea ed il consiglio dei parchi istituiti con le leggi regionali di cui al precedente comma.

     4. Alla data di pubblicazione degli statuti degli enti sono soppressi i consorzi istituiti con la L.R. 5 giugno 1975 n. 64 e 13 dicembre 1979 n. 61 e successive modificazioni ed abrogate le citate leggi regionali, eccezione fatta per gli artt. 1 e 2 di ciascuna legge. I rapporti giuridici pendenti, i beni e il personale dei consorzi sono trasferiti ai rispettivi enti parco [67].

     5. I commissari straordinari, fino alla nomina del Presidente e del Consiglio direttivo dei rispettivi enti parco, esercitano tutte le funzioni attribuite dalla presente legge e dagli statuti degli enti a detti organi [68].

     6. I comitati scientifici già istituiti ai sensi della L.R. 5 giugno 1975 n. 65 e 13 dicembre 1979 n. 61 esercitano i compiti previsti dalla presente legge e dagli statuti degli enti fino alla nomina dei comitati scientifici istituiti ai sensi dell'art. 9 [69].


[1] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[2] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[3] Comma così sostituito dall'art. 39 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[4] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[5] Comma abrogato dall'art. 34, comma 2, della L.R. 11 agosto 1997, n. 65.

[6] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[7] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[8] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[9] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[10] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[11] Articolo sostituito dall'art. 41 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66, dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 2012, n. 39 e abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[12] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[13] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[14] Articolo sostituito dall'art. 25 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 e abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[15] Comma così modificato dall'art. 75 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[16] Comma inserito dall'art. 75 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[17] Comma sostituito dall'art. 42 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 20 luglio 2012, n. 39.

[18] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[19] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[20] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[21] Comma abrogato dall'art. 124 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[22] Comma abrogato dall'art. 124 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[23] Comma abrogato dall'art. 124 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[24] Comma abrogato dall'art. 124 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[25] Comma abrogato dall’art. 155 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[26] Comma così sostituito dall'art. 124 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[27] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[28] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[29] Comma così sostituito dall’art. 157 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[30] Comma abrogato dall’art. 157 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[31] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[32] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 31 dicembre 1994, n. 115.

[33] Comma inserito dall’art. 158 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[34] Comma inserito dall’art. 158 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[35] Comma inserito dall’art. 158 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[36] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[37] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[38] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[39] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[40] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 28 marzo 2000, n. 43.

[41] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[42] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[43] Comma così sostituito dall'art. 43 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[44] Articolo abrogato dall'art. 34, comma 2, della L.R. 11 agosto 1997, n. 65.

[45] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[46] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 53.

[47] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 53.

[48] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[49] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 31 dicembre 1994, n. 115.

[50] Rubrica già sostituita dall'art. 44 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 e così ulteriormente sostituita dall'art. 125 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[51] Comma abrogato dall'art. 125 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[52] Comma modificato dall'art. 44 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 e abrogato dall'art. 125 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[53] Comma già sostituito dall'art. 44 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 e così ulteriormente sostituito dall'art. 125 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[54] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 marzo 2000, n. 43 e abrogato dall'art. 125 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[55] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 marzo 2000, n. 43 e abrogato dall'art. 125 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[56] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 marzo 2000, n. 43 e abrogato dall'art. 125 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[57] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 marzo 2000, n. 43 e abrogato dall'art. 125 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[58] Articolo inserito dall'art. 45 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 e abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[59] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[60] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[61] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[62] Comma abrogato dall'art. 34, comma 2, della L.R. 11 agosto 1997, n. 65.

[63] Comma abrogato dall'art. 34, comma 2, della L.R. 11 agosto 1997, n. 65.

[64] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[65] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[66] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[67] Comma così sostituito con art. 3 L.R. 31 dicembre 1994, n. 115.

[68] Comma aggiunto con art. 3 L.R. 31 dicembre 1994, n. 115.

[69] Comma aggiunto con art. 3 L.R. 31 dicembre 1994, n. 115.