§ 6.1.300 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.
Legge finanziaria per l'anno 2011.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:29/12/2010
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Riduzione dei costi di funzionamento della Regione.
Art. 2.  Concorso degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno.
Art. 3.  Riduzione dei contributi regionali per spese di funzionamento.
Art. 4.  Disposizioni per la redazione dei bilanci
Art. 5.  Sistema di contabilità analitica.
Art. 6.  Modalità di quantificazione delle risorse per funzionamento.
Art. 7.  Destinazione dell'utile d'esercizio
Art. 8.  Indirizzi per il ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali.
Art. 9.  Limiti all'assunzione di personale per l'anno 2011.
Art. 10.  Abrogazioni.
Art. 11.  Riduzione dei compensi degli organi amministrativi.
Art. 11 bis.  Disposizioni per la redazione dei bilanci ed obblighi informativi delle società in house
Art. 12.  Misure di contenimento della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
Art. 13.  Potenziamento e riorganizzazione dei servizi.
Art. 14.  Disposizioni in materia di farmaci e dispositivi medici.
Art. 15.  Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie.
Art. 16.  Fondo per anticipazione alle aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni.
Art. 17.  Modifiche all'articolo 19 della L.R. n. 40/2005.
Art. 18.  Disposizioni relative alle fondazioni regionali.
Art. 19.  Disposizioni relative agli organismi collegiali esistenti presso la Regione.
Art. 20.  Disposizioni relative a soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione.
Art. 20 bis.  Disposizioni relative al rimborso spese per i componenti degli organi amministrativi nominati ai sensi della l.r. 5/2008
Art. 21.  Riorganizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e gestione agricolo-forestale.
Art. 22.  Norme transitorie in materia di servizio fitosanitario.
Art. 23.  Abrogazione della L.R. n. 2/2009.
Art. 24.  Disposizioni transitorie per la gestione del parco stalloni di proprietà regionale.
Art. 25.  Sostituzione dell'articolo 11 della L.R. n. 24/1994.
Art. 26.  Modifiche all'articolo 12 della L.R. n. 24/1994.
Art. 26 bis.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 83/1995
Art. 26 ter.  Decorrenza delle disposizioni di cui all’articolo 26 bis
Art. 27.  Sostituzione dell'articolo 3 della L.R. n. 59/1996.
Art. 28.  Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. n. 59/1996.
Art. 29.  Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. n. 59/1996.
Art. 30.  Abrogazione dell'articolo 6 della L.R. n. 59/1996.
Art. 31.  Sostituzione dell'articolo 7 della L.R. n. 59/1996.
Art. 32.  Sostituzione dell'articolo 9 della L.R. n. 59/1996.
Art. 33.  Modifiche all'articolo 10 della L.R. n. 59/1996.
Art. 34.  Modifiche all'articolo 10-bis della L.R. n. 59/1996.
Art. 35.  Abrogazione degli articoli 11 e 12 della L.R. n. 59/1996.
Art. 36.  Sostituzione dell'articolo 13 della L.R. n. 59/1996.
Art. 37.  Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. n. 59/1996.
Art. 38.  Modifiche all'articolo 19 della L.R. n. 59/1996.
Art. 39.  Sostituzione dell'articolo 10 della L.R. n. 65/1997.
Art. 40.  Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 65/1997.
Art. 41.  Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 60/1999.
Art. 42.  Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 60/1999.
Art. 43.  Modifiche all'articolo 15 della L.R. n. 60/1999.
Art. 44.  Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 6/2000.
Art. 45.  Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 6/2000.
Art. 46.  Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 6/2000.
Art. 47.  Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 6/2000.
Art. 48.  Modifica all'articolo 71–decies della L.R. n. 40/2005.
Art. 49.  Sostituzione dell'articolo 82–quater della L.R. n. 40/2005.
Art. 50.  Modifiche all'articolo 82-quinquies della L.R. n. 40/2005.
Art. 51.  Sostituzione dell'articolo 82-sexies della L.R. n. 40/2005.
Art. 52.  Abrogazione dell'articolo 82-septies della L.R. n. 40/2005.
Art. 53.  Modifiche all'articolo 82-octies della L.R. n. 40/2005.
Art. 54.  Sostituzione dell'articolo 82-novies della L.R. n. 40/2005.
Art. 55.  Modifiche all'articolo 82-decies della L.R. n. 40/2005.
Art. 56.  Modifiche all'articolo 82-duodecies della L.R. n. 40/2005.
Art. 57.  Sostituzione dell'articolo 82-terdecies della L.R. n. 40/2005.
Art. 58.  Abrogazione degli articoli 82-quaterdecies e 82-quindecies della L.R. n. 40/2005.
Art. 59.  Modifiche all'articolo 82-sexies decies della L.R. n. 40/2005.
Art. 60.  Sostituzione dell'articolo 82-septies decies della L.R. n. 40/2005.
Art. 61.  Abrogazione dell'articolo 82-vicies della L.R. n. 40/2005.
Art. 62.  Decorrenza dell'efficacia.
Art. 63.  Modifiche all'articolo 27 della L.R. n. 30/2009.
Art. 64.  Modifiche all'articolo 31 della L.R. n. 30/2009.
Art. 65.  Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 39/2009.
Art. 66.  Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 39/2009.
Art. 67.  Modifiche all'articolo 12 della L.R. n. 39/2009.
Art. 68.  Modifiche all'articolo 14 della L.R. n. 39/2009.
Art. 69.  Decorrenza di alcune disposizioni del capo III.
Art. 70.  Scioglimento delle agenzie per il turismo (APT).
Art. 71.  Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 42/2000.
Art. 72.  Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 42/2000.
Art. 73.  Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 42/2000.
Art. 74.  Modifiche alla rubrica del Capo II del Titolo I della L.R. n. 42/2000.
Art. 75.  Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 42/2000.
Art. 76.  Sostituzione dell'articolo 8 della L.R. n. 42/2000.
Art. 77.  Abrogazioni.
Art. 78.  Finanziamento.
Art. 79.  Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 6/2000.
Art. 80.  Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 6/2000.
Art. 81.  Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti.
Art. 82.  Disposizioni urgenti per il trasporto pubblico locale.
Art. 83.  Esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale.
Art. 84.  Ambito territoriale ottimale del servizio di trasporto pubblico locale.
Art. 84 bis.  Investimenti per il trasporto ferroviario regionale
Art. 85.  Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni.
Art. 86.  Ufficio unico per l’esercizio associato delle funzioni
Art. 86 bis.  Trasferimento di personale
Art. 87.  Conferenza permanente per la programmazione e verifica delle attività dell'ufficio unico
Art. 88.  Risorse da destinare al trasporto pubblico locale.
Art. 89.  Criteri per l'attribuzione delle risorse.
Art. 90.  Affidamento del servizio.
Art. 91.  Norma transitoria.
Art. 92.  Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 42/1998.
Art. 93.  Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 42/1998.
Art. 94.  Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 42/1998.
Art. 95.  Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 42/1998.
Art. 96.  Modifiche all'articolo 10 della L.R. n. 42/1998.
Art. 97.  Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 42/1998.
Art. 98.  Modifiche all'articolo 16 della L.R. n. 42/1998.
Art. 99.  Modifiche all'articolo 16-bis della L.R. n. 42/1998.
Art. 100.  Abrogazione dell'articolo 22 della L.R. n. 42/1998.
Art. 101.  Modifiche all'articolo 26 della L.R. n. 42/1998.
Art. 102.  Norma transitoria.
Art. 103.  Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi.
Art. 104.  Norma transitoria per la proroga dei piani e programmi regionali.
Art. 105.  Sostituzione dell'articolo 2 della L.R. n. 1/2006.
Art. 106.  Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 1/2006.
Art. 107.  Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 1/2006.
Art. 108.  Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. n. 39/2000.
Art. 109.  Sostituzione dell'articolo 86 della L.R. n. 39/2000.
Art. 110.  Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 7/2005.
Art. 111.  Sostituzione dell'articolo 26 della L.R. n. 7/2005.
Art. 112.  Disposizioni per il sostegno e l'incentivazione all'esercizio associato di funzioni dei comuni.
Art. 113.  Criteri per la concessione di finanziamenti agli enti montani.
Art. 114.  Modifiche alla L.R. n. 37/2008.
Art. 115.  Interpretazione autentica degli articoli 11, 14 e 16 della L.R. n. 37/2008.
Art. 116.  Interpretazione autentica dell'articolo 8 della L.R. n. 40/2001.
Art. 117.  Sostituzione dell'articolo 47 della L.R. n. 41/2005.
Art. 118.  Sostituzione dell'articolo 18 della L.R. n. 32/2002.
Art. 118 bis.  Finalità e oggetto
Art. 118 ter.  Sostegno al pagamento del canone di locazione
Art. 118 quater.  Sostegno all’acquisto della prima casa tramite locazione con patto di futura vendita
Art. 118 quinquies.  Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa
Art. 119.  Conferma delle agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001.
Art. 120.  Conferma delle agevolazioni per le imprese certificate SA8000.
Art. 121.  Norma finanziaria.
Art. 122.  Adeguamento al tasso di inflazione delle tariffe per beni e servizi riscosse dalla Regione, dalle aziende sanitarie e dalle agenzie e enti dipendenti.
Art. 123.  Modifiche all'articolo 100 della L.R. n. 40/2005.
Art. 124.  Inserimento dell'articolo 45-bis nella L.R. n. 38/2007.
Art. 125.  Sostegno della Regione ad iniziative di finanza etica.
Art. 126.  Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 25/1998.
Art. 127.  Disposizioni transitorie in materia di assimilazione ai rifiuti urbani.
Art. 128.  Inserimento dell'articolo 27-quater nella L.R. n. 88/1998.
Art. 129.  Modifiche alla tabella allegato A ai sensi dell'articolo 105–quinquies della L.R. n. 1/2005.
Art. 129 bis.  Interventi sul sistema aeroportuale
Art. 130.  Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana S.p.A.
Art. 130 bis.  Interventi per assicurare la funzionalità del porto di Livorno
Art. 131.  Sostituzione dell'articolo 9 della L.R. n. 73/2008.
Art. 132.  Contributo straordinario di solidarietà.
Art. 133.  Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 24/2009.
Art. 134.  Sostituzione dell'articolo 3 della L.R. n. 24/2009.
Art. 135.  Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 24/2009.
Art. 136.  Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 24/2009.
Art. 137.  Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 24/2009.
Art. 137 bis.  Concessione di contributi al Comune di Pescia
Art. 138.  Concessione di bene immobile in favore della Scuola Normale Superiore di Pisa
Art. 138 bis.  Mondiali di ciclismo 2013 e iniziative di accompagnamento
Art. 138 bis 1.  Mondiali di ciclismo 2013. Interventi in materia di viabilità
Art. 138 ter.  Contributo regionale per interventi straordinari a favore dei territori montani
Art. 138 quater.  Interventi per la reindustrializzazione
Art. 139.  Entrata in vigore.


§ 6.1.300 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

Legge finanziaria per l'anno 2011.

(B.U. 31 dicembre 2010, n. 54)

 

Preambolo

 

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) ed in particolare l'articolo 13, comma 1, lettera c), secondo cui contestualmente alla legge di bilancio la Giunta regionale può presentare all'approvazione del Consiglio regionale un progetto di legge finanziaria al fine di apportare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti necessaria all'adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale;

Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);

Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del “Parco Regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo Consorzio);

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”);

Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno all'innovazione delle attività professionali intellettuali);

Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, attività e istituzioni culturali);

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 3 dicembre 2010;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 13 dicembre 2010;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il titolo I (Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica), capo I (Riduzione dei costi di funzionamento della Regione), capo II (Disposizioni relative a organismi e enti dipendenti della Regione Toscana) e capo III (Disposizioni relative alle società partecipate):

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica imposti alla Regione dal D.L. n. 78/2010 occorre modulare gli interventi che riguardano le spese di funzionamento sostenute per la Regione e per gli enti e organismi da essa dipendenti, introducendo altresì norme contabili finalizzate a maggior rigore e trasparenza dei bilanci, alla cui applicazione sono subordinati i trasferimenti regionali, nonché a un più efficace sistema di controllo e monitoraggio delle spese. Il D.L. n. 78/2010 impone altresì l'applicazione agli enti e organismi dipendenti del blocco del turnover;

Per quanto concerne il titolo I, capo IV (Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale)

2. La Regione intende perseguire, a fronte del rilevante impatto della manovra sul bilancio, il mantenimento e, laddove possibile, lo sviluppo dei servizi di assistenza socio-sanitaria per i cittadini toscani;

3. La strategia regionale prevede di investire ulteriormente in tecnologie, strutture, innovazione e ricerca, confermando gli investimenti triennali in sanità, estendendo ulteriormente l'azione di supporto degli ESTAV (in particolare su farmaci e dispositivi medici) e mediante rigorosi interventi per la riallocazione delle risorse da ambiti a ridotto valore aggiunto a servizi più appropriati ed efficaci, in linea con i mutamenti delle esigenze socio sanitarie;

4. Si prevede il potenziamento dei servizi territoriali e dell'assistenza domiciliare per una più efficace presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche, sviluppando anche la tele assistenza e la riorganizzazione della rete ospedaliera, anche alla luce della realizzazione dei nuovi presidi;

5. È necessario aumentare il coinvolgimento dei professionisti sanitari nell'appropriato utilizzo delle risorse, interessandoli alla definizione delle modalità e responsabilizzandoli nel garantire i massimi risultati;

Per quanto concerne il titolo I, capo V (Disposizioni relative alle fondazioni regionali) e capo VI (Ulteriori disposizioni di attuazione del D.L. n. 78/2010), sezione II (Disposizioni relative a soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione Toscana):

6. Occorre dare attuazione, con riguardo alle fondazioni regionali nonché ai soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione, alla misura dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010 in ordine alla sostituzione delle indennità di carica con un gettone di presenza di importo non superiore a 30 euro;

Per quanto concerne il titolo II (Disposizioni di riordino e razionalizzazione degli enti dipendenti e delle agenzie regionali), capo I (Riorganizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e gestione agricolo-forestale):

7. Nelle more della riorganizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e gestione del settore agricolo-forestale finalizzato alla costituzione di un soggetto regionale (organismo agro-forestale) preposto all'attuazione degli interventi di sviluppo della c.d. “Green Economy”, previsti dal Programma di Governo, occorre riorganizzare tutte le attività anche in raccordo con altri enti coinvolti, riportando alla Regione le funzioni relative, sopprimendo ARSIA;

8. L'abrogazione della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale ARSIA) comporta il venir meno della norma transitoria che, a seguito dell'attribuzione del servizio fitosanitario ad ARSIA, disciplinava il trasferimento delle risorse professionali e finanziarie dall'ARPAT all'ARSIA. Poiché tale trasferimento ad oggi non è avvenuto, è necessario prevedere una nuova disposizione transitoria finalizzata a disciplinare, nelle more della riorganizzazione del servizio fitosanitario regionale, l'utilizzo del personale;

9. Nelle more della riorganizzazione delle gestioni agro-forestali si ritiene opportuno affidare le funzioni di incremento ippico relative alla gestione degli stalloni di proprietà regionale all'Ente parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli mediante convenzione prevedendo il distacco del personale;

Per quanto concerne il titolo II, capo III (adeguamento delle leggi istitutive di enti ed agenzie regionali):

10. In attuazione del disposto dell'articolo 6, del D.L. n. 78/2010, con riferimento agli enti parco, si provvede per il presidente, per i componenti del consiglio direttivo e del comitato scientifico a sostituire l'indennità di carica con il gettone di presenza; per i revisori l'indennità annua è diversamente determinata in rapporto a quella del Presidente della Giunta regionale mentre per il direttore il trattamento economico è determinato con riferimento agli emolumenti dei dirigenti regionali. Misure di analogo contenimento dei costi sono adottate anche per le Agenzie regionali (ARTEA, APET ed ARPAT) nonché per il LAMMA. A tal proposito si segnala che la scelta di non procedere alla riduzione del numero di componenti del consiglio di amministrazione dell'ARDSU è legata alla specifica necessità di assicurare la piena rappresentatività dei consigli territoriali degli studenti di tutte le università toscane a seguito dell'avvenuta fusione delle tre agenzie precedenti in una unica agenzia;

11. Si provvede al riordino dell'assetto complessivo dell'IRPET e dell'ARS introducendo il comitato di indirizzo e controllo e potenziando il ruolo del direttore la cui nomina è riservata al Presidente della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente. Tale scelta consegue alla peculiare funzione di IRPET e ARS quali enti di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale. Diversamente da quanto disposto dal D.L. n. 78/2010, la composizione numerica dei predetti comitati di indirizzo e controllo è stabilita in sette membri, in ragione della natura degli organi che è di indirizzo e programmazione e non di amministrazione in senso proprio. Per tutti gli organi, infine, si provvede all'adeguamento delle indennità di carica, dei gettoni di presenza e degli importi dei rimborsi spesa in conformità con i principi in materia di contenimento della spesa. Per entrambi gli enti, inoltre, le procedura di approvazione dei bilanci sono state adeguate alle previsioni statutarie;

Per quanto concerne il titolo III (Riorganizzazione del sistema turistico in Toscana e riallocazione delle funzioni di promozione turistica. Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET” e alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”):

12. Al fine del riordino del settore della promozione turistica si prevede la soppressione delle attuali Agenzie per il turismo (APT) istituite con la L.R. n. 42/2000, il cui scioglimento avverrà secondo le modalità disciplinate dalle rispettive province, che subentrano nei rapporti attivi e passivi già in titolarità delle APT e ne acquisiscono il patrimonio mobiliare ed immobiliare;

13. In applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza ed unitarietà, tutte le funzioni di promozione turistica necessitano di una riallocazione congrua all'obiettivo di un maggior rafforzamento del coordinamento regionale, presso le competenti strutture regionali, anche in raccordo con l'Agenzia di Promozione Economica della Toscana (APET), che sarà conseguentemente potenziata nella sua capacità;

14. Per garantire il necessario raccordo fra esigenze di carattere locale e attività di promozione di competenza regionale è istituita un'apposita cabina di regia di cui fanno parte l'assessore regionale e gli assessori provinciali al turismo;

Per quanto concerne il titolo IV (Disposizioni in materia di servizi pubblici locali), capo I (Disposizioni in materia di ATO per la gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti):

15. Si dispone una riforma organica della gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti, da realizzarsi con proposta della Giunta regionale da presentare al Consiglio entro il 30 giugno 2011, prevedendo altresì disposizioni che garantiscano una gestione commissariale nel caso in le cui autorità di ambito non provvedano agli adempimenti dovuti;

16. L'incertezza del quadro normativo nazionale di riferimento non rende possibile avviare oggi il processo di riforma, che deve invece muoversi su linee certe e condivise, pertanto occorre che la Regione assuma le funzioni delle ATO, in via transitoria e a decorrere dal 1° gennaio 2011, esercitandole attraverso commissari istituzionali regionali;

17. Oltre a disciplinare l'allocazione provvisoria delle funzioni delle ATO e a dettare disposizioni per assicurare il completamento degli affidamenti dei servizi in conformità alla normativa statale e regionale, la presente legge anticipa uno dei capisaldi della futura riforma organica istituendo un unico ambito territoriale ottimale di livello regionale per il servizio idrico integrato, in modo da garantire, attraverso la riduzione del numero degli ambiti territoriali ottimali ed il successivo processo di aggregazione dei soggetti gestori, maggiori economie di scala e quindi maggior efficacia ed efficienza del sistema;

Per quanto concerne il titolo IV, capo II (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale”):

18. Occorre procedere alla riforma del trasporto pubblico locale volta ad aumentare l'efficienza e l'efficacia del sistema attraverso la previsione dell'ambito territoriale ottimale unico di livello regionale, nonché attraverso l'individuazione e l'incentivazione di un nuovo modello di governo del sistema, che, garantendo la partecipazione dei vari livelli istituzionali, realizzi la massima semplificazione delle procedure, e pervenga, a partire dall'anno 2012, ad un unico soggetto gestore in grado di garantire maggiori economie di scala e quindi l'ottimizzazione delle risorse;

19. In attesa della messa a regime della riforma del trasporto pubblico locale, è necessario definire la disciplina transitoria da applicare nell'anno 2011, stabilendo i tagli delle risorse conseguenti alla manovra finanziaria nazionale e le modalità di attuazione degli stessi, nonché attivando, da subito, azioni volte ad ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio;

20. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa e dei servizi, è necessario stabilire che le risorse da destinare al trasporto pubblico locale siano attribuite, a regime, sulla base di costi e ricavi standard per le varie tipologie di rete, superando ogni riferimento alla spesa storica e garantendo la massima integrazione delle diverse modalità di trasporto;

21. È necessario procedere ai necessari adeguamenti della L.R. n. 42/1998, al fine di renderla coerente con la disciplina di riforma;

Per quanto concerne il titolo V (Disposizioni in materia di programmazione regionale):

22. La proroga dei piani e programmi vigenti fino alla fine dell'anno prossimo consente alla Giunta regionale un tempo più congruo per l'elaborazione delle nuove politiche regionali a seguito dell'avvio della nuova legislatura. La scadenza del 31 dicembre 2011 consentirà infatti di raccordare i nuovi piani con le previsioni finanziarie 2012-2014 e quindi con le risorse finanziarie che abbiano una proiezione per l'intera legislatura 2010-2015;

23. Per quanto concerne la “Programmazione regionale agricolo-forestale”, al fine di portare a termine il processo di unificazione della programmazione del settore, iniziato con la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è necessario ricondurre anche il piano forestale e il piano della pesca dilettantistica nell'ambito del piano agricolo regionale (PAR) che, alla luce dei nuovi contenuti, viene denominato “Piano regionale agricolo forestale (PRAF). A tal fine si interviene modificando la legge regionale n. 1/2006 e gli articoli relativi alla programmazione e alla norma finanziaria della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Per quanto concerne il titolo VI (Disposizioni per il sostegno all'esercizio associato di funzioni degli enti locali e per la definizione dei rapporti tra enti):

24. Il D.L. n. 78/2010 ha stabilito l'obbligatorietà dell'esercizio associato di funzioni fondamentali comunali per i comuni al di sotto di una certa soglia di abitanti. Poiché le unioni di comuni appaiono più idonee all'esercizio associato di funzioni fondamentali, è opportuno destinare le risorse regionali in favore dell'associazionismo per l'anno 2011 alle sole unioni di comuni, in modo da sostenere il processo che dovrà portare all'adempimento degli obblighi posti dalla legge statale in capo ai comuni, privilegiando la forma associativa che offre maggiori garanzie in tal senso;

25. In funzione di coordinamento e in stretta correlazione della disciplina introdotta sono apportate modifiche testuali alla L.R. n. 37/2008, è stabilita una disciplina transitoria per la concessione di finanziamenti agli enti montani, e si fornisce un'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), numero 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) dell'articolo 11, commi 5 e 5-bis, dell'articolo 14, commi 9 e 13, e dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della L.R. n. 37/2008;

Per quanto concerne il titolo VII (Disposizioni diverse), capo I (Disposizioni in materia di servizi sociali e istruzione):

26. Ai fini dell'accesso ai servizi sociali ed alle prestazioni in materia di istruzione per i quali rilevano le condizioni economiche dei destinatari, è opportuno adottare meccanismi correttivi che consentano di eliminare, o quantomeno ridurre, le incongruenze evidenziate dalla prassi applicativa, senza però scalfire i tratti fondamentali dell'istituto ISEE, considerando il reddito effettivamente disponibile del nucleo familiare e valutando in modo differenziato la situazione patrimoniale dello stesso;

27. È necessario prevedere un sistema di riduzioni tariffarie parametrate in base alla composizione ed alle caratteristiche del nucleo familiare;

28. Con riferimento ai servizi sociali viene inoltre specificamente considerata la situazione dei soggetti portatori di disabilità grave, che in ragione di tale specifica condizione sono esentati dalla presentazione della dichiarazione ISEE ai fini dell'accesso agli interventi di sostegno;

Per quanto concerne il titolo VII, capo V (Disposizioni in materia di finanza etica):

29. Si intende promuovere presso il sistema bancario significative iniziative di finanza etica, volte in particolare a potenziare ed innovare il microcredito a favore di iniziative imprenditoriali e professionali di giovani tra i 20 ed i 35 anni, con estensione a persone fino a 50 anni che hanno perso il lavoro;

Per quanto concerne il titolo VII, capo VI (Ulteriori disposizioni):

30. Al fine di ottenere effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti anche nell'ottica di una uniformazione delle stesse a livello di ambito territoriale ottimale, è necessario prevedere la possibilità di erogare contributi che consentano di rimodulare operazioni di finanziamento relative ad investimenti già realizzati;

31. Al fine di garantire la coerenza dei progetti delle opere tramviarie e funiviarie di competenza comunale agli atti della programmazione provinciale e regionale, si rende necessario prevedere l'acquisizione da parte del comune, in sede di approvazione degli stessi progetti, del relativo parere della provincia e della Regione; nel caso in cui la Regione debba procedere alla erogazione di contributi, anche di derivazione nazionale e comunitaria, è opportuno che tale parere abbia efficacia vincolante;

32. Dato il carattere di forte strategicità che le partecipazioni della Regione Toscana in Alatoscana S.p.A. rivestono ai fini dell'integrazione dell'intero sistema aeroportuale toscano ed essendo stato accertato un disavanzo destinato ad aumentare nel bilancio di detta società, si ritiene, al fine di evitare la liquidazione della stessa, di procedere ad un'operazione di ricapitalizzazione in misura proporzionale alla partecipazione;

33. È necessario modificare l'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno all'innovazione delle attività professionali intellettuali) per un utilizzo più efficace del fondo di rotazione a sostegno dello sviluppo del mondo professionale, senza modificare gli stanziamenti attualmente previsti, ma intervenendo solo sui criteri di riparto;

34. Si ritiene necessario prorogare di un anno il termine di presentazione della denuncia di inizio attività per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) attualmente fissato al 31 dicembre 2010, al fine di continuare a perseguire le finalità della legge volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;

35. In occasione della suddetta proroga, si ritiene inoltre opportuno introdurre alcune modifiche al testo vigente della L.R. n. 24/2009 al fine di rendere più chiare alcune disposizioni e consentirne un'applicazione più agevole, anche alla luce dell'esperienza applicativa intercorsa;

Per quanto concerne il titolo VII, capo VII(Disposizioni finali):

36. Si dispone l'immediata entrata in vigore della presente legge in considerazione dell'urgenza di assicurare l'operatività delle sue disposizioni a far data dal 1° gennaio 2011;

 

TITOLO I

Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

 

Capo I

Riduzione dei costi di funzionamento della Regione

 

Art. 1. Riduzione dei costi di funzionamento della Regione. [1]

1. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, la Giunta regionale, sulla base delle spese risultanti dal rendiconto per l'anno 2009, determina con proprio atto l'ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento indicate dal citato articolo 6. Tale ammontare è assicurato dalla Giunta regionale anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dall'articolo 6 del D.L. n. 78/2010.

 

2. Il Consiglio regionale concorre all'attuazione dei principi di cui all'articolo 6 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, mediante la riduzione delle spese determinata nel proprio bilancio, che costituisce una spesa obbligatoria del bilancio della Regione, nonché ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa).

 

3. A decorrere dall'anno 2011, la Regione può avvalersi di personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, relativamente alle tipologie ricomprese nella disposizione di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dal medesimo articolo 9, comma 28, settimo e ottavo periodo, del d.l. 78/2010. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti già in essere alla data del 1° gennaio 2011 [2].

 

4. Per gli enti dipendenti della Regione e per le aziende sanitarie la misura di contenimento della spesa di cui al comma 3 si intende assolta nell'ambito della riduzione complessiva della spesa di personale di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) [3].

 

Capo II

Disposizioni relative agli enti dipendenti della Regione

 

     Art. 2. Concorso degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno.

1. Gli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità interno attraverso:

a) contenimento dei costi di funzionamento della struttura;

b) raggiungimento del pareggio di bilancio negli enti che adottano la contabilità economica;

c) raggiungimento del pareggio della gestione di competenza negli enti che adottano la contabilità finanziaria.

 

2. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale può impartire con propria deliberazione specifici indirizzi [4].

 

3. La verifica di coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità è effettuata con l'approvazione del bilancio preventivo.

 

4. La valutazione del rispetto degli obiettivi è effettuata in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto, secondo quanto disposto dall'articolo 4.

 

5. Per il triennio 2011-2013 l'obiettivo di cui al comma 1, lettera a), è perseguito mediante l'adozione delle seguenti misure, avendo a riferimento la spesa sostenuta nell'esercizio 2010:

a) riduzione del 5 per cento della spesa per il personale;

b) riduzione del 50 per cento della spesa per formazione del personale;

c) riduzione dell'80 per cento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

d) massima riduzione delle sedi in locazione, da realizzare con il preferenziale utilizzo del patrimonio immobiliare regionale e di eventuali disponibilità immobiliari di altri enti;

e) massimo ricorso ai contratti aperti per l'acquisto di forniture e servizi di cui all'articolo 53 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

5 bis. Qualora non sia possibile procedere alla riduzione di cui al comma 5, lettera a), è ammessa la riduzione delle spese generali dell’ente nella misura del 5 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2010 per analoghe finalità [5].

5 ter. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 5 o 5 bis, l’organo di amministrazione, nell’ambito della relazione al bilancio di esercizio, ne illustra dettagliatamente le motivazioni ed indica le misure che intende adottare per recuperare tale scostamento nell’anno successivo a quello in cui si è manifestato [6].

 

     Art. 3. Riduzione dei contributi regionali per spese di funzionamento.

1. Ai fini del concorso degli enti dipendenti alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui al D.L. n. 78/2010, nonché ai fini del concorso degli stessi enti agli obiettivi del patto di stabilità interno, per il triennio 2011-2013 i contributi regionali in conto esercizio per spese di funzionamento sono ridotti del 5 per cento rispetto a quanto attribuito nell'anno 2010.

 

     Art. 4. Disposizioni per la redazione dei bilanci [7]

1. La Giunta regionale, al fine di giungere ad una tendenziale armonizzazione dei bilanci preventivi e di esercizio degli enti dipendenti, approva apposite direttive riguardanti i documenti obbligatori che devono costituire l’informativa di bilancio nonché le modalità uniformi di redazione e di valutazione. Ove necessario gli enti destinatari adeguano i propri regolamenti interni di contabilità a tali direttive.

2. Ai fini del comma 1, costituiscono requisiti minimi ai fini della redazione dei bilanci:

a) la predisposizione di un bilancio preventivo economico con proiezione triennale;

b) la predisposizione di un piano triennale degli investimenti, delle relative fonti di finanziamento e una rappresentazione a consuntivo del corrispondente stato di avanzamento;

c) la predisposizione da parte dell’organo di amministrazione di una relazione di accompagnamento al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio che illustri, tra l’altro:

1) i collegamenti tra le attività programmate nell’esercizio e le previsioni economiche contenute nel bilancio e, a consuntivo, tra le attività realizzate nell’esercizio ed i valori economici e patrimoniali contenuti nel bilancio di esercizio;

2) le scelte metodologiche adottate per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare a favore della Regione ed a favore di altri soggetti pubblici e privati e la corrispondente rappresentazione dei costi sostenuti a consuntivo;

3) le misure individuate in attuazione dell’articolo 2, i risultati raggiunti in termini di contenimento dei costi di funzionamento e di miglioramento dell’efficienza nella gestione;

4) nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento del pareggio di bilancio.

3. Con le direttive di cui al comma 1, sono inoltre individuati a carico degli enti dipendenti specifici obblighi informativi infrannuali, compresa la predisposizione nel corso dell’anno di almeno un bilancio pre-consuntivo.

4. Le modalità di variazione al bilancio preventivo sono disciplinate con delibera di Giunta regionale, sulla base degli indirizzi agli enti dipendenti contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e nella nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) [8].

 

     Art. 5. Sistema di contabilità analitica.

1. A decorrere dall'esercizio 2012 gli enti dipendenti che adottano una contabilità economica provvedono a dotarsi di un sistema di contabilità analitica che permetta di conoscere in dettaglio i costi delle attività effettuate. In particolare il sistema deve evidenziare i costi di funzionamento dell'ente, determinati in base alla quantificazione fisica e monetaria delle risorse umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle attività svolte a favore della Regione.

1 bis. La Giunta regionale, nell’ambito delle direttive di cui all’articolo 4, individua le informazioni derivanti dal sistema di contabilità analitica che gli enti dipendenti sono tenuti a comunicare ai fini dell’attività di indirizzo, coordinamento e controllo della Regione [9].

 

     Art. 6. Modalità di quantificazione delle risorse per funzionamento.

1. A decorrere dall'esercizio 2014 le risorse regionali trasferite per il funzionamento degli enti sono quantificate in relazione ai costi determinati ai sensi dell'articolo 5.

 

2. Le risorse finanziarie rese disponibili dagli altri soggetti pubblici e dai soggetti privati devono coprire i costi diretti ed una parte dei costi indiretti delle attività e dei servizi erogati a tali soggetti.

 

3. [La quota parte di costi indiretti è determinata secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2] [10].

 

     Art. 7. Destinazione dell'utile d'esercizio [11].

1. [La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce le modalità con cui gli enti dipendenti riferiscono periodicamente circa le misure adottate per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa] [12].

 

2. [Qualora in corso di esercizio si verifichi una tendenza negativa della gestione, la Giunta regionale può disporre interventi correttivi con propria deliberazione] [13].

 

3. [La Giunta regionale valuta il rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa sulla base delle direttive dalla stessa impartite e tenuto conto della quantità e qualità dei servizi erogati dall'ente nell'esercizio] [14].

 

4. Qualora il bilancio degli enti dipendenti che adottano la contabilità economica evidenzi un utile di esercizio, la relativa destinazione è effettuata a seguito dell'analisi delle cause che lo hanno determinato, applicando gli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con deliberazione, anche in deroga a norme di legge che, per determinati enti dipendenti, prevedono in via generale la destinazione dell'eventuale utile di esercizio risultante dal bilancio.

 

5. Per gli enti dipendenti che svolgono funzioni di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio, gli indirizzi per la destinazione dell'utile di esercizio di cui al comma 4 sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

6. [Gli esiti del monitoraggio e delle valutazioni concorrono a determinare le direttive di cui all'articolo 2, comma 2] [15].

 

     Art. 8. Indirizzi per il ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali.

1. Le operazioni di indebitamento degli enti dipendenti sono preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale, che ne valuta la sostenibilità finanziaria nonché la congruità tra tipologia dell'investimento da realizzare e durata del finanziamento da assumere.

 

2. Gli enti dipendenti non possono effettuare operazioni in derivati finanziari.

 

3. Al fine di valutarne i potenziali effetti sul bilancio regionale sono soggette a preventiva autorizzazione della Giunta regionale le seguenti operazioni:

 

a) operazioni di finanza di progetto quali il project financing;

b) operazioni di assunzione di partecipazioni in società;

c) atti di gestione straordinaria del patrimonio.

 

4. La Giunta regionale può individuare con apposita deliberazione ulteriori operazioni finanziarie o straordinarie da sottoporre alla propria autorizzazione preventiva.

 

     Art. 9. Limiti all'assunzione di personale per l'anno 2011.

1. Per l'anno 2011 gli enti dipendenti possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.

1 bis. Ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono valutate la somma delle spese di personale e la somma delle spese correnti della Regione, degli enti dipendenti e delle società in house nel loro complesso [16].

1 ter. Il rispetto del rapporto tra spese di personale e spese correnti di cui al comma 1 bis, è certificato dalla direzione generale della Regione competente in materia di bilancio, con riferimento agli ultimi bilanci consuntivi approvati [17].

 

     Art. 10. Abrogazioni.

1. La legge regionale 23 aprile 2007, n. 24 (Misura per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti e degli organismi dipendenti), è abrogata.

 

Capo III

Disposizioni relative alle società partecipate

 

     Art. 11. Riduzione dei compensi degli organi amministrativi.

1. Per il triennio 2011-2013 sono ridotti del 10 per cento i compensi determinati ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), spettanti agli organi amministrativi comunque denominati di società totalmente partecipate dalla Regione, di società partecipate totalmente da Regione ed enti locali e di società miste nelle quali la Regione detiene la maggior quota di partecipazione.

1 bis. La riduzione di cui al comma 1, si applica altresì al compenso dell’amministratore unico della società Sviluppo Toscana spa di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa) [18].

2. Le società partecipate sono tenute ad adottare i provvedimenti necessari per dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, senza attendere la scadenza del mandato dei rispettivi organi.

 

3. All'amministratore che svolge anche le funzioni di direttore della società spetta un unico compenso.

 

4. Sono escluse dall'applicazione delle presenti disposizioni le società quotate in borsa.

 

     Art. 11 bis. Disposizioni per la redazione dei bilanci ed obblighi informativi delle società in house [19]

1. Alle società in house della Regione si applicano le norme e le direttive stabilite per gli enti dipendenti dagli articoli 4 e 5.

 

Capo IV

Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale

 

     Art. 12. Misure di contenimento della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. [20]

1. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adottano misure volte alla riduzione del 5 per cento delle loro spese di funzionamento rispetto al corrispondente ammontare dell'anno 2009.

 

2. Oltre alle misure di riduzione di cui al comma 1, per l'anno 2011 gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale procedono:

 

a) alla riduzione dell'80 per cento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza rispetto al corrispondente ammontare dell'anno 2009;

b) all'adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2006, comprensivo dei costi contrattuali di competenza 2006, anche se erogati negli anni successivi, diminuito dell'1,4 per cento. A tal fine si considera anche la spesa per il personale con rapporto di lavoro a termine. Dalla spesa 2006 sono esclusi gli oneri per arretrati relativi ad anni precedenti, a seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e dalla spesa 2011 gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 2006 [21].

 

3. Al fine del conseguimento dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 2, lettera b), le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale predispongono per l'anno 2011 un piano occupazionale e di revisione delle consistenze di personale che, ferma restando la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, assicuri:

 

a) dotazioni di personale sanitario che rispettino proporzioni adeguate tra i diversi profili professionali, con particolare attenzione alle professioni infermieristiche e di assistenza;

b) assunzioni di personale amministrativo effettuate utilizzando come parametro di riferimento le disposizioni in materia di turn over relative alle amministrazioni dello Stato;

c) ricorso a forme di lavoro a termine solo per esigenze temporanee ed eccezionali.

 

4. La Regione, nell'ambito delle procedure di definizione degli obiettivi di bilancio ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), può rimodulare il limite di cui al comma 2, lettera b), tenuto conto delle politiche già attuate da ciascuna azienda in materia di personale a partire dall'anno 2006, nonché dell'esigenza di assicurare i livelli essenziali di assistenza.

 

     Art. 13. Potenziamento e riorganizzazione dei servizi.

1. La Regione favorisce, nell'ambito del piano sanitario e sociale integrato, gli investimenti per l'innovazione ed il potenziamento dei servizi territoriali, della residenzialità e dell'assistenza domiciliare e procede alla riorganizzazione dei trasporti sanitari e socio-sanitari.

 

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le ulteriori necessarie iniziative in sede contrattuale e negoziale sono assunte nei limiti delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la spesa 2010.

 

     Art. 14. Disposizioni in materia di farmaci e dispositivi medici.

1. La prescrizione di farmaci e dispositivi medici, sia in ambito territoriale sia in ambito ospedaliero, deve sempre derivare da una diagnosi circostanziata, deve essere fondata su aggiornate evidenze scientifiche e deve essere orientata, a parità di risultato terapeutico atteso, verso un uso appropriato delle risorse.

 

2. La Giunta regionale adotta provvedimenti finalizzati a:

 

a) tenere costantemente informati i medici sulle caratteristiche e sui costi dei trattamenti che impiegano farmaci e dispositivi medici;

b) individuare, dove possibile, i percorsi assistenziali che impiegano farmaci e dispositivi medici che conducono ad una sovrapponibilità dei risultati terapeutici attesi;

c) attivare studi per la valutazione della qualità delle cure sanitarie e per definire le modalità di impiego dei farmaci e dei dispositivi;

d) ridefinire le procedure relative alla sperimentazione clinica per una riqualificazione della ricerca scientifica;

e) definire, in accordo con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, un percorso che individui ulteriori modalità per l'erogazione sul territorio ai propri assistiti di farmaci e dispositivi medici acquistati direttamente dal servizio sanitario regionale.

 

3. Gli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) e le aziende sanitarie adeguano i propri prontuari terapeutici e attivano le procedure di acquisto dei medicinali e dei dispositivi medici in conformità a quanto definito dal comma 2, lettera b.

 

     Art. 15. Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie.

1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie, è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 250.000.000,00 per l’anno 2011, di euro 320.000.000,00 per l’anno 2012 e di euro 200.000.000,00 per l’anno 2013 [22].

 

2. La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.

 

3. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 245 “Strutture e tecnologie sanitarie - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.

 

     Art. 16. Fondo per anticipazione alle aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni.

1. Allo scopo di accelerare la realizzazione e il completamento del patrimonio strutturale e strumentale nel settore sanitario, la Regione istituisce per gli anni 2011, 2012 e 2013 un fondo per l'erogazione di anticipazioni fino alla concorrenza di euro 150.000.000,00 annui.

 

2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1, le aziende sanitarie che hanno attivato procedure di alienazione di parte del proprio patrimonio disponibile finalizzate alla realizzazione dei nuovi interventi.

 

3. I soggetti di cui al comma 2, beneficiari degli interventi del fondo, sono tenuti alla restituzione delle somme concesse in anticipazione, senza alcun onere di interesse, entro il termine massimo di trentasei mesi dalla data di erogazione.

 

4. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione provvederà a trattenere gli stessi importi da erogazioni dovute ai soggetti beneficiari, anche relative a contributi concessi a qualunque titolo dall'Unione europea, dallo Stato o da altri enti.

 

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, determina:

 

a) i criteri, i termini e le modalità di attribuzione, erogazione e rimborso delle anticipazioni;

b) i casi, i termini e le modalità per la revoca ed il recupero delle anticipazioni concesse.

 

6. La Giunta regionale per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 presenta annualmente alla commissione consiliare competente una relazione che illustra gli interventi attuati tramite il fondo.

 

7. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata, nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la spesa, nella UPB 245 “Strutture e tecnologie sanitarie - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 19 della L.R. n. 40/2005.

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 19 della L.R. n. 40/2005 è aggiunta la seguente:

“h-bis) i criteri e le modalità per la costituzione di società, interamente partecipate dalle aziende sanitarie, finalizzate alla realizzazione delle strutture ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare;”.

 

Capo V

Disposizioni relative alle fondazioni regionali

 

     Art. 18. Disposizioni relative alle fondazioni regionali.

1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), i contributi per le spese di funzionamento delle fondazioni regionali sono ridotti del 15 per cento rispetto a quanto corrisposto nell'anno 2010.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il compenso previsto per i componenti degli organi di amministrazione e consultivi delle fondazioni regionali, esclusi i collegi dei revisori, è sostituito da un gettone di presenza, di importo non superiore a euro 30,00, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al Presidente del Collegio dei revisori e ai membri del Collegio non può essere superiore rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

 

3. L'adeguamento al disposto del comma 2 dei compensi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è effettuato dal primo rinnovo degli organi successivo al 1° gennaio 2011.

 

Capo VI

Ulteriori disposizioni di attuazione del D.L. n. 78/2010

 

Sezione I

Disposizioni relative agli organismi collegiali esistenti presso la Regione

 

     Art. 19. Disposizioni relative agli organismi collegiali esistenti presso la Regione.

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla revisione, a fini di riordino e razionalizzazione, del censimento delle commissioni, dei comitati e degli organismi similari esistenti nell'ambito del sistema regionale, effettuato con propria D.G.R. 21 maggio 2007, n. 346 ai sensi del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, ed effettua altresì il censimento degli organismi a composizione monocratica [23].

 

2. A seguito della revisione di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta gli atti di competenza ai fini della conferma, soppressione o revisione degli organismi medesimi nonché all'adeguamento degli eventuali compensi ai principi di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, del D.L. n. 78/2010 [24].

 

Sezione II

Disposizioni relative a soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione

 

     Art. 20. Disposizioni relative a soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 la concessione di contributi ordinari alle fondazioni e agli altri soggetti di diritto privato, con esclusione delle società, è subordinata alla sostituzione di qualsiasi indennità di carica per i componenti degli organi di amministrazione e consultivi, esclusi i collegi dei revisori, con un gettone di presenza, di importo non superiore a euro 30,00, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010.

 

Sezione II bis

Disposizioni relative al rimborso spese per i componenti degli organi amministrativi nominati ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) [25]

 

     Art. 20 bis. Disposizioni relative al rimborso spese per i componenti degli organi amministrativi nominati ai sensi della l.r. 5/2008 [26]

1. Ai componenti degli organi amministrativi la cui nomina è di competenza regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per i quali la normativa regionale di riferimento stabilisce il rimborso delle spese, relative agli spostamenti per l’attività istituzionale dell’organo, nella misura prevista per i dirigenti regionali, è riconosciuto, per tali spostamenti, anche il rimborso per l’utilizzo del mezzo di trasporto privato, in misura non superiore a quanto sarebbe spettato in caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, il costo dell’utilizzo del mezzo di trasporto privato è calcolato nella misura del costo di un quinto di un litro di benzina per chilometro, considerato il prezzo medio della benzina nel primo giorno del mese in cui è avvenuto lo spostamento.

3. La disposizione di cui al comma 1, si applica agli spostamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011)

 

TITOLO II

Disposizioni di riordino e razionalizzazione degli enti dipendenti e delle agenzie regionali

 

Capo I

Riorganizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e gestione agricolo-forestale

 

     Art. 21. Riorganizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e gestione agricolo-forestale.

1. Al fine di riorganizzare le attività per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), disciplinata dalla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale ARSIA), è soppressa a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

 

2. Le funzioni attribuite ad ARSIA dalla L.R. n. 2/2009 sono assegnate alla Regione, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già in titolarità di ARSIA e ne acquisisce il patrimonio mobiliare.

 

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale in dotazione organica ad ARSIA è assegnato alla competente direzione generale della Giunta regionale.

 

4. Il direttore e il collegio dei revisori di ARSIA restano in carica, con oneri a carico della Regione, per i soli adempimenti relativi alla redazione del bilancio finale di esercizio e alla ricognizione del patrimonio mobiliare, avvalendosi del personale a tal fine individuato dalla competente struttura della Giunta regionale e comunque non oltre il termine di cui al comma 5.

 

5. Il bilancio finale di esercizio e l'atto di ricognizione di cui al comma 4, sono trasmessi alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di ARSIA relativo all'annualità 2010. La Giunta regionale trasmette il bilancio finale di esercizio al Consiglio regionale per l'approvazione.

 

6. Al trasferimento dei beni mobili si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Tali verbali costituiscono titolo per le volture.

 

7. A seguito del subentro della Regione nelle funzioni di ARSIA la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con deliberazione, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, le priorità e le azioni da sviluppare nell'anno 2011, sulla base della verifica della compatibilità finanziaria degli interventi ed entro il 30 aprile 2012 trasmette alla medesima commissione consiliare una relazione sull'attività svolta in attuazione di tale deliberazione.

 

8. Sono comunque salvaguardate e fatte oggetto di specifica progettualità le attività legate alla tutela del germoplasma, della biodiversità, dei prodotti tipici e delle varietà rare, e la rete dei coltivatori custodi.

 

9. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 6, stimati in euro 150.000,00 per l'anno 2011, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 721 “Gestione corrente - Spese correnti” del bilancio di previsione 2011.

 

     Art. 22. Norme transitorie in materia di servizio fitosanitario.

1. A decorrere dal 1° marzo 2011 le funzioni del servizio fitosanitario regionale sono esercitate dalla Regione, che si avvale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), anche di personale distaccato dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) ai sensi del comma 2. Fino a tale data le funzioni sono esercitate da ARPAT.

 

2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ARPAT distacca a tempo pieno presso la Regione dieci unità di personale avente la qualifica di ispettore fitosanitario, individuate in modo da garantire lo svolgimento adeguato del servizio su tutto il territorio regionale.

 

3. Entro il 15 febbraio 2011 la Regione e l'ARPAT definiscono d'intesa le modalità del distacco del personale di cui al comma 2, garantendo il mantenimento del trattamento economico relativo alle funzioni svolte. L'intesa definisce inoltre ogni altro aspetto necessario al trasferimento del servizio.

 

4. Il distacco del personale di cui al comma 2, è disposto per il tempo necessario alla riorganizzazione del servizio fitosanitario regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

 

5. La tariffa fitosanitaria continua ad essere incamerata dall'ARPAT per tutta la durata del distacco del personale di cui al comma 2. Al termine del distacco la tariffa fitosanitaria è incamerata dalla Regione.

 

     Art. 23. Abrogazione della L.R. n. 2/2009.

1. La legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale ARSIA), è abrogata.

 

Capo II

Disposizioni transitorie per la gestione del parco stalloni di proprietà regionale

 

     Art. 24. Disposizioni transitorie per la gestione del parco stalloni di proprietà regionale.

1. Nelle more della riorganizzazione delle gestioni agro-forestali la Giunta regionale affida all'Ente parco regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli la gestione degli stalloni di proprietà regionale, previa stipula di apposita convenzione.

 

2. A seguito della stipula della convenzione di cui al comma 1, il personale regionale preposto allo svolgimento delle funzioni di gestione del parco stalloni è distaccato, per un periodo comunque non superiore a due anni, presso l'Ente parco.

 

Capo III

Adeguamento delle leggi istitutive di enti e agenzie regionali

 

Sezione I

Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi)

 

     Art. 25. Sostituzione dell'articolo 11 della L.R. n. 24/1994. [27]

1. L'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi), è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Durata in carica e rinnovo degli organi dell'ente e del Comitato scientifico. Indennità e gettone di presenza.

1. Gli organi dell'Ente parco e il Comitato scientifico durano in carica quattro anni decorrenti dalla nomina e sono rinnovati a norma della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

2. L'Ente parco determina l'ammontare del gettone di presenza, fino a un massimo di 30,00 euro, spettante al Presidente, ai componenti del Consiglio direttivo e ai componenti del Comitato scientifico.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l'Ente parco, è dovuto il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organismi, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l'Ente parco per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.

4. L'Ente parco determina l'indennità annua spettante al Presidente ed ai membri del Collegio dei revisori in misura non superiore rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

5. La sostituzione dell'indennità con il gettone di presenza è disposta dall'Ente parco a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo al 1° gennaio 2011.

6. L'adeguamento dell'ammontare del gettone di presenza per il Comitato scientifico è disposto dall'Ente parco a decorrere dal 1° gennaio 2011.”.

 

     Art. 26. Modifiche all'articolo 12 della L.R. n. 24/1994. [28]

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della L.R. n. 24/1994 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. L'ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell'atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli emolumenti di riferimento sono specificati con deliberazione della Giunta regionale.

2-ter. La disposizione di cui all'articolo 2-bis si applica dalla data della stipulazione dei contratti individuali di lavoro sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).”.

 

SEZIONE I bis [29]

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83

(Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese)

 

     Art. 26 bis. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 83/1995 [30]

1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese), è sostituito dal seguente:

“1. I compensi e le indennità per l’amministratore, i revisori e il comitato consultivo sono così determinati:

a) il trattamento economico dell’amministratore, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti;

b) agli amministratori di società costituite dall’Azienda, diversi dall’amministratore della stessa, l’indennità è determinata nella misura del 30 per cento di quella di cui alla lettera a) ed i rimborsi spese sono effettuati con i criteri di cui al comma 2;

c) al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale;

d) al Presidente e agli altri membri del Comitato consultivo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 83/1995 è sostituito dal seguente:

“3. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori di società costituite dall’Azienda è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.”

 

     Art. 26 ter. Decorrenza delle disposizioni di cui all’articolo 26 bis [31]

1. Le disposizioni di cui all’articolo 26 bis si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di cui all’articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali).

 

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET)

 

     Art. 27. Sostituzione dell'articolo 3 della L.R. n. 59/1996.

1. L'articolo 3 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Organi.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il Comitato di indirizzo e controllo;

b) il Direttore;

c) il Comitato scientifico;

d) il Collegio dei revisori dei conti.”.

 

     Art. 28. Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. n. 59/1996.

1. L'articolo 4 della L.R. n. 59/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Comitato di indirizzo e controllo: composizione e funzionamento.

1. Il Comitato di indirizzo e controllo è così composto:

a) dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;

b) da quattro membri nominati dal Consiglio regionale;

c) da due membri nominati dal Consiglio delle autonomie locali.

2. La durata in carica del Comitato di indirizzo e controllo coincide con quella della legislatura regionale.

3. Il Comitato di indirizzo e controllo è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno ogni trimestre. La convocazione avviene anche su richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno, di almeno tre membri.

4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. Ad esse partecipa il Direttore.

5. Le deliberazioni del Comitato di indirizzo e controllo sono adottate a maggioranza dei presenti.

6. Il Comitato di indirizzo e controllo è validamente costituito con la nomina del Presidente e dei membri di cui al comma 1, lettera b).”.

 

     Art. 29. Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. n. 59/1996.

1. L'articolo 5 della L.R. n. 59/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Comitato di indirizzo e controllo: competenze.

1. Il Comitato di indirizzo e controllo in particolare:

a) delibera il programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Direttore, sentiti i pareri del Comitato scientifico e quello della Conferenza consultiva, di cui all'articolo 10-bis;

b) approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;

c) nomina i componenti del Comitato scientifico.

2. Il Presidente del Comitato di indirizzo e controllo:

a) convoca e presiede le sedute del Comitato di indirizzo e controllo e ne stabilisce l'ordine del giorno;

b) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio, la relazione di cui al comma 1, lettera b).

3. Il Presidente designa un membro del Comitato di indirizzo e controllo per la sua sostituzione in caso di impedimento temporaneo o assenza.”.

 

     Art. 30. Abrogazione dell'articolo 6 della L.R. n. 59/1996.

1. L'articolo 6 della L.R. n. 59/1996 è abrogato.

 

     Art. 31. Sostituzione dell'articolo 7 della L.R. n. 59/1996.

1. L'articolo 7 della L.R. n. 59/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Collegio dei revisori dei conti: composizione e durata in carica.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. I membri del Collegio sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

3. Il Presidente del Collegio è contestualmente eletto dal Consiglio regionale tra i membri del Collegio stesso.

4. La durata in carica del Collegio dei revisori è di cinque anni.”.

 

     Art. 32. Sostituzione dell'articolo 9 della L.R. n. 59/1996.

1. L'articolo 9 della L.R. n. 59/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Direttore.

1. Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso inutilmente tale termine il Presidente procede alla nomina.

2. L'incarico di Direttore è conferito a persona dotata di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'Istituto nonché di adeguata esperienza organizzativa.

3. Il Direttore rappresenta legalmente l'Istituto e cura i rapporti con gli organi della Regione.

4. Al Direttore compete la direzione scientifica, amministrativa e finanziaria dell'Istituto. A tal fine il Direttore:

a) propone il programma pluriennale e annuale al Comitato di indirizzo e controllo;

b) elabora la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;

c) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio;

d) approva i regolamenti dell'Istituto;

e) approva la pianta organica, dispone l'organizzazione dei servizi e adotta i provvedimenti relativi al personale;

f) dispone in ordine alla accettazione di donazioni, oblazioni, contributi;

g) dispone l'affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni.

5. La durata dell'incarico di Direttore è di cinque anni.

6. Il Direttore attribuisce ad un dirigente dell'Istituto il compito di sostituirlo in caso di sua temporanea assenza.”.

 

     Art. 33. Modifiche all'articolo 10 della L.R. n. 59/1996.

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della L.R. n. 59/1996 è sostituito dal seguente:

“3. La durata in carica del Comitato scientifico coincide con quella della legislatura regionale.”.

 

2. Al comma 4 dell'articolo 10 della L.R. n. 59/1996 le parole “Presidente dell'Istituto” sono sostituite dalle seguenti: “Presidente del Comitato di indirizzo e controllo”.

 

     Art. 34. Modifiche all'articolo 10-bis della L.R. n. 59/1996.

1. Al comma 1 dell'articolo 10-bis della L.R. n. 59/1996 le parole “Presidente dell'Istituto” sono sostituite dalle seguenti: “Presidente del Comitato di indirizzo e controllo”.

 

2. Al comma 2 dell'articolo 10-bis della L.R. n. 59/1996 le parole “Consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Comitato di indirizzo e controllo”.

 

     Art. 35. Abrogazione degli articoli 11 e 12 della L.R. n. 59/1996.

1. Gli articoli 11 e 12 della L.R. n. 59/1996 sono abrogati.

 

     Art. 36. Sostituzione dell'articolo 13 della L.R. n. 59/1996.

1. L'articolo 13 della L.R. n. 59/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Indennità di carica e gettone di presenza.

1. Al Presidente e agli altri componenti del Comitato di indirizzo e controllo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.

2. Nel caso in cui si preveda l'esclusività dell'incarico, il trattamento economico del Direttore, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Nel caso di incarico a tempo parziale, il trattamento economico è stabilito nell'atto di nomina.

3. Al Presidente e agli altri membri del Comitato scientifico è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.

4. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.”.

 

     Art. 37. Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. n. 59/1996.

1. L'articolo 14 della L.R. n. 59/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Rimborsi spese.

1. Al Presidente e agli altri membri del Comitato di indirizzo e controllo, al Presidente ed agli altri membri del Collegio dei revisori dei conti, al Presidente ed agli altri membri del Comitato scientifico, qualora per lo svolgimento dei compiti attribuiti si rechino fuori del comune ove ha sede l'Istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l'Istituto, è dovuto inoltre il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organismi, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l'Istituto per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.”.

 

     Art. 38. Modifiche all'articolo 19 della L.R. n. 59/1996.

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della L.R. n. 59/1996 è sostituito dal seguente:

“3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell'Istituto entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento e approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre successivo, acquisito il parere del Consiglio regionale.”.

 

2. Il comma 4 dell'articolo 19 della L.R. n. 59/1996 è sostituito dal seguente:

“4. Il bilancio di esercizio è adottato dal direttore dell'Istituto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il bilancio è trasmesso alla Giunta regionale che effettua l'istruttoria e lo propone al Consiglio regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.”.

 

3. Il comma 5 dell'articolo 19 della L.R. n. 59/1996 è abrogato.

 

Sezione III

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del “Parco Regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo Consorzio)

 

     Art. 39. Sostituzione dell'articolo 10 della L.R. n. 65/1997.

1. L'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del “Parco Regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo Consorzio), è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Durata in carica degli organi. Indennità e gettone di presenza.

1. Gli organi dell'Ente parco e il Comitato scientifico durano in carica quattro anni.

2. L'Ente parco determina l'ammontare del gettone di presenza, fino a un massimo di 30,00 euro, spettante al Presidente, ai componenti del Consiglio direttivo e ai componenti del Comitato scientifico.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l'Ente parco è dovuto il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organismi nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l'Ente parco per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.

4. L'Ente parco determina l'indennità annua spettante al Presidente ed ai membri del Collegio dei revisori in misura non superiore rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

5. La sostituzione dell'indennità con il gettone di presenza è disposta dall'Ente parco a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo al 1° gennaio 2011.

6. L'adeguamento dell'ammontare del gettone di presenza per il Comitato scientifico è disposto dall'Ente parco a decorrere dal 1° gennaio 2011.”.

 

     Art. 40. Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 65/1997.

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 65/1997 è aggiunto in fine il seguente periodo:

“L'ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell'atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli emolumenti di riferimento sono specificati con deliberazione della Giunta regionale”.

 

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 65/1997 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. L'ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato, nell'atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli emolumenti di riferimento sono specificati con deliberazione della Giunta regionale.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2–bis si applica dalla data della stipulazione dei contratti individuali di lavoro sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).”.

 

Sezione IV

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”)

 

     Art. 41. Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 60/1999.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della L.R. n. 60/1999 dopo le parole “di posizione e di risultato” sono aggiunte le seguenti: “ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti”.

 

     Art. 42. Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 60/1999.

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 60/1999 le parole “da cinque membri effettivi e due supplenti” sono sostituite dalle seguenti: “da tre membri”.

 

2. Il comma 9 dell'articolo 11 della L.R. n. 60/1999 è sostituito dal seguente:

“9. Al Presidente del Collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.”.

 

3. Il comma 10 dell'articolo 11 della L.R. n. 60/1999 è sostituito dal seguente:

“10. Ai membri del Collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.”.

 

     Art. 43. Modifiche all'articolo 15 della L.R. n. 60/1999.

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della L.R. n. 60/1999 è sostituito dal seguente:

“3. Gli atti di cui al comma 2 sono inviati, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale, che:

a) approva il bilancio preventivo economico entro il 31 dicembre, acquisito il parere del Consiglio regionale;

b) trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.”.

 

Sezione V

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”)

 

     Art. 44. Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 6/2000.

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”), dopo le parole “di posizione e di risultato” sono aggiunte le seguenti: “ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti”.

 

     Art. 45. Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 6/2000.

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della L.R. n. 6/2000 le parole “per l'approvazione” sono sostituite dalle seguenti: “che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento”.

 

     Art. 46. Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 6/2000.

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della L.R. n. 6/2000 le parole “da cinque membri effettivi e due supplenti” sono sostituite dalle seguenti: “da tre membri”.

 

     Art. 47. Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 6/2000.

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 6/2000 le parole “al quindici per cento del compenso spettante al Direttore” sono sostituite dalle seguenti: “al tre per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale”.

 

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 6/2000 le parole “al dieci per cento del compenso spettante al Direttore” sono sostituite dalle seguenti: “al due per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale”.

 

Sezione VI

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale)

 

     Art. 48. Modifica all'articolo 71–decies della L.R. n. 40/2005.

1. Il comma 6 dell'articolo 71–decies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

“6. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al direttore della società della salute. Al presidente del collegio sindacale compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.”.

 

     Art. 49. Sostituzione dell'articolo 82–quater della L.R. n. 40/2005.

1. L'articolo 82–quater della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

“Art. 82 quater. Organi.

1. Sono organi dell'ARS:

a) il Comitato di indirizzo e controllo;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei revisori dei conti.”.

 

     Art. 50. Modifiche all'articolo 82-quinquies della L.R. n. 40/2005.

1. Nella rubrica e al comma 1 dell'articolo 82-quinquies della L.R. n. 40/2005 le parole “consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Comitato di indirizzo e controllo”.

 

2. Il comma 2 dell'articolo 82-quinquies della L.R. n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“2. La durata in carica del Comitato di indirizzo e controllo coincide con quella della legislatura regionale.”.

 

3. Il comma 3 dell'articolo 82-quinquies della L.R. n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Il Comitato di indirizzo e controllo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno mensilmente. La convocazione avviene anche su richiesta di tre membri.”.

 

4. Al comma 4 dell'articolo 82-quinquies della L.R. n. 40/2005 la parola “consiglieri” è sostituita dalla seguente: “membri”.

 

5. Il comma 5 dell'articolo 82-quinquies della L.R. n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.”.

 

     Art. 51. Sostituzione dell'articolo 82-sexies della L.R. n. 40/2005.

1. L'articolo 82-sexies della L.R. n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 82-sexies

Competenze del Comitato di indirizzo e controllo. Gettone di presenza.

1. Il Comitato di indirizzo e controllo esercita le funzioni di indirizzo dell'attività dell'ARS e in particolare:

a) approva, su proposta del Direttore, il programma annuale e pluriennale di attività;

b) approva la relazione annuale dell'attività dell'ARS;

c) valuta, anche sulla base della relazione annuale del Direttore, lo stato di attuazione del programma di attività e propone allo stesso indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi.

2. Il Comitato di indirizzo e controllo elegge al suo interno il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

3. Il Presidente del Comitato di indirizzo e controllo:

a) convoca e presiede le sedute del Comitato e ne stabilisce l'ordine del giorno;

b) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio, la relazione sull'attività svolta dall'ARS, di cui al comma 1, lettera b).

4. Al Presidente e agli altri componenti del Comitato di indirizzo e controllo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.

5. Ai soggetti di cui al comma 4, residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l'ente, è dovuto il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dell'organismo, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l'ente per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.”.

 

     Art. 52. Abrogazione dell'articolo 82-septies della L.R. n. 40/2005.

1. L'articolo 82-septies della L.R. n. 40/2005 è abrogato.

 

     Art. 53. Modifiche all'articolo 82-octies della L.R. n. 40/2005.

1. Al comma 1 dell'articolo 82-octies della L.R. n. 40/2005 sono soppresse le seguenti parole: “effettivi e da due supplenti”.

 

2. Al comma 3 dell'articolo 82-octies della L.R. n. 40/2005 sono soppresse le seguenti parole: “e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta”.

 

3. Il comma 5 dell'articolo 82-octies della L.R. n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“5. Al Presidente e ai membri del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.”.

 

     Art. 54. Sostituzione dell'articolo 82-novies della L.R. n. 40/2005.

1. L'articolo 82-novies della L.R. n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 82-novies

Funzioni e competenze del Direttore.

1. Il Direttore rappresenta legalmente l'ARS.

2. Il Direttore sovrintende all'attuazione dei programmi, ne assicura la gestione, esercita la direzione amministrativa e finanziaria dell'ARS. In particolare, il Direttore:

a) adotta il regolamento di cui all'articolo 82-terdecies;

b) propone al Comitato di indirizzo e controllo, di concerto con i responsabili degli osservatori di cui all'articolo 82-duodecies, i programmi di attività dell'ARS;

c) adotta il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio;

d) predispone il programma annuale e pluriennale di attività;

e) nomina i coordinatori degli osservatori di cui all'articolo 82-duodecies;

f) dirige la struttura tecnico-amministrativa di cui all'articolo 82-duodecies, comma 5;

g) elabora la relazione annuale sull'attività svolta dall'ARS.”.

 

     Art. 55. Modifiche all'articolo 82-decies della L.R. n. 40/2005.

1. Il comma 1 dell'articolo 82-decies della L.R. n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) per il conferimento dell'incarico di dirigente regionale previo parere vincolante della commissione consiliare competente che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso inutilmente tale termine il Presidente procede alla nomina.”.

 

2. Il comma 3 dell'articolo 82-decies della L.R. n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Il trattamento economico del Direttore, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.”.

 

     Art. 56. Modifiche all'articolo 82-duodecies della L.R. n. 40/2005.

1. Al comma 2 dell'articolo 82-duodecies della L.R. n. 40/2005 le parole “consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Comitato di indirizzo e controllo”.

 

2. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 82-duodecies della L.R. n. 40/2005 le parole “consiglio di amministrazione su proposta del direttore” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore”.

 

     Art. 57. Sostituzione dell'articolo 82-terdecies della L.R. n. 40/2005.

1. L'articolo 82-terdecies della L.R. n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 82-terdecies

Regolamento generale di organizzazione.

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'ARS sono disciplinati da apposito regolamento generale adottato dal Direttore.

2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio regionale, entro novanta giorni dal ricevimento, nel rispetto della normativa generale sull'ordinamento degli uffici e del personale.”.

 

     Art. 58. Abrogazione degli articoli 82-quaterdecies e 82-quindecies della L.R. n. 40/2005.

1. Gli articoli 82-quaterdecies e 82-quindecies della L.R. n. 40/2005 sono abrogati.

 

     Art. 59. Modifiche all'articolo 82-sexies decies della L.R. n. 40/2005.

1. Il comma 1 dell'articolo 82-sexies decies della L.R. n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“1. In materia di organizzazione e di personale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).”.

 

     Art. 60. Sostituzione dell'articolo 82-septies decies della L.R. n. 40/2005.

1. L'articolo 82-septies decies della L.R. n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 82-septies decies

Bilancio.

1. Il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio pluriennale sono adottati dal direttore dell'ARS entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e trasmessi alla Giunta regionale, che li approva entro il 31 dicembre successivo, acquisito il parere del Consiglio regionale.

2. Ai fini del comma 1, ai bilanci trasmessi alla Giunta regionale sono allegati i programmi annuale e pluriennale di attività.

3. Il bilancio di esercizio è adottato dal direttore dell'ARS entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio è trasmesso alla Giunta regionale che effettua l'istruttoria e lo propone al Consiglio regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.”.

 

     Art. 61. Abrogazione dell'articolo 82-vicies della L.R. n. 40/2005.

1. L'articolo 82-vicies della L.R. n. 40/2005 è abrogato.

 

     Art. 62. Decorrenza dell'efficacia.

1. Gli organi dell'ARS in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano nelle funzioni ad essi demandate sino alla scadenza del Presidente, ferma restando la disposizione dell'articolo 69.

 

Sezione VII

Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”)

 

     Art. 63. Modifiche all'articolo 27 della L.R. n. 30/2009.

1. Il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”) è sostituito dal seguente:

“4. Al Presidente ed agli altri componenti del Collegio spetta un'indennità annua la cui entità è stabilita in misura pari, rispettivamente, al 3 per cento ed al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.”.

 

     Art. 64. Modifiche all'articolo 31 della L.R. n. 30/2009.

1. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 31 della L.R. n. 30/2009 le parole “per l'approvazione di competenza” sono sostituite dalle seguenti: “, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.”.

 

Sezione VIII

Modifiche alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA)

 

     Art. 65. Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 39/2009.

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA) la parola “250” è sostituita dalla seguente: “30,00”.

 

     Art. 66. Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 39/2009.

1. Al comma 4 dell'articolo 11 della L.R. n. 39/2009 è aggiunto il seguente periodo: “Tale trattamento economico è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo”.

 

     Art. 67. Modifiche all'articolo 12 della L.R. n. 39/2009.

1. Il comma 4 dell'articolo 12 della L.R. n. 39/2009 è sostituito dal seguente:

“4. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.”.

 

     Art. 68. Modifiche all'articolo 14 della L.R. n. 39/2009.

1. Nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della L.R. n. 39/2009 le parole “per l'approvazione” sono sostituite dalle seguenti: “che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.”.

 

Sezione IX

Decorrenza di alcune disposizioni del capo III

 

     Art. 69. Decorrenza di alcune disposizioni del capo III.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 42, 46, 47, dal 49 al 61, e 67 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo all'entrata in vigore della presente legge [32].

 

TITOLO III

Riorganizzazione del sistema turistico in Toscana e riallocazione delle funzioni di promozione turistica. Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”) e alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

 

Capo I

Riorganizzazione del sistema turistico in Toscana e riallocazione delle funzioni di promozione turistica. Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

 

Sezione I

Riorganizzazione del sistema turistico in Toscana e riallocazione delle funzioni di promozione turistica

 

     Art. 70. Scioglimento delle agenzie per il turismo (APT).

1. Le agenzie per il turismo (APT), costituite in ciascuna provincia ai sensi della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), sono soppresse con le modalità di cui al presente articolo.

 

2. Le province adottano gli atti necessari a garantire lo scioglimento delle APT presenti sul proprio territorio e la definitiva cessazione delle attività relative alla pregressa gestione da realizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2011.

 

3. Le province subentrano nei rapporti attivi e passivi già in titolarità delle APT e acquisiscono il relativo patrimonio mobiliare e immobiliare. Ai fini dello svolgimento delle aattività di cui all’articolo 3, comma 4, lettera d bis), della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di promozione Economica della Toscana “APET”), sono trasferite all’APET le unità di personale provinciale che svolgevano le medesime attività presso le APT [33].

 

4. Al trasferimento dei beni mobili ed immobili si provvede mediante verbali di consegna, che costituiscono titolo per trascrizioni e volture.

 

5. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, la Regione provvede ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

 

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

 

     Art. 71. Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 42/2000. [34]

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 2 della L.R. n. 42/2000, le parole “nonché alla definizione degli ambiti turistici per l'informazione, l'accoglienza e la promozione turistica locale” sono soppresse.

2. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 2 della L.R. n. 42/2000 è aggiunta la seguente:

“a-bis) alle attività di promozione turistica rivolte alla domanda nazionale ed estera, con particolare attenzione alle eccellenze di ciascuna provincia toscana;”.

 

     Art. 72. Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 42/2000. [35]

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

“f) accoglienza, informazione turistica e diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio provinciale;”.

 

     Art. 73. Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 42/2000. [36]

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. n. 42/2000 la parola “promozione” è sostituita dalla seguente: “diffusione”.

 

     Art. 74. Modifiche alla rubrica del Capo II del Titolo I della L.R. n. 42/2000. [37]

1. Nella rubrica del capo II del titolo I della L.R. n. 42/2000 le parole “. Le agenzie per il turismo” sono soppresse.

 

     Art. 75. Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 42/2000. [38]

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. n. 42/2000 le parole “praticati in forma omogenea negli ambiti territoriali di cui all'articolo 10” sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della L.R. n. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“4. I servizi di informazione e di accoglienza turistica a carattere locale sono svolti, per i territori di rispettiva competenza, dai comuni anche in forma associata e dalle province. Ciascuna provincia coordina e armonizza le attività dei comuni posti nel proprio territorio al fine di fornire un contributo unitario nell'ambito della cabina di regia di cui all'articolo 8, comma 4.”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della L.R. n. 42/2000 è inserito il seguente:

“4-bis. La Regione, per esigenze di carattere unitario, può organizzare servizi di informazione e accoglienza turistica di rilievo regionale.”.

4. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 7 della L.R. n. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

“a) le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica e gli standard dei relativi servizi;”.

5. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 7 della L.R. n. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

“b) i segni distintivi degli uffici di informazione e accoglienza turistica;”.

6. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 7 della L.R. n. 42/2000, le parole “e delle agenzie per il turismo” sono soppresse.

 

     Art. 76. Sostituzione dell'articolo 8 della L.R. n. 42/2000. [39]

1. L'articolo 8 della L.R. n. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Attività di promozione turistica.

1. Per attività di promozione turistica s'intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale nel quadro della programmazione regionale.

2. La Regione esercita le attività di promozione turistica anche attraverso l'Agenzia regionale per la promozione economica della Toscana di cui alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia regionale per la promozione economica della Toscana - APET).

3. La Regione, attraverso il piano regionale per lo sviluppo economico (PRSE) di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), definisce gli obiettivi e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo promuovendo la necessaria integrazione tra gli interventi dei soggetti pubblici e dei soggetti privati.

4. Nella fase di attuazione degli interventi definiti dal PRSE il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato da apposita cabina di regia composta dagli assessori provinciali al turismo e presieduta dall'assessore regionale al turismo.

5. Per l'anno 2011 e comunque fino all'approvazione del PRSE 2011-2015, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità del raccordo di cui al comma 4.”.

 

     Art. 77. Abrogazioni. [40]

1. Gli articoli da 9 a 17 e gli articoli 19 e 20 della L.R. n. 42/2000 sono abrogati.

 

     Art. 78. Finanziamento.

1. Per il finanziamento delle funzioni di competenza delle province è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 4.810.000,00 cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 111 “Azioni di sistema Regione-enti locali - Spese correnti” del bilancio di previsione 2011.

 

2. Al finanziamento delle funzioni di competenza delle province per gli esercizi successivi si provvede con uno stanziamento determinato con la legge di bilancio.

 

Sezione III

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”)

 

     Art. 79. Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 6/2000.

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell' Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”), dopo la parola “turismo” sono soppresse le seguenti: “fatte salve le competenze delle Agenzie per il turismo a queste attribuite dalla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 54 (Norme di riordino delle funzioni amministrative in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica locale della Regione Toscana. Istituzione delle Agenzie per il turismo)”.

 

     Art. 80. Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 6/2000.

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 della L.R. n. 6/2000 dopo la parola “costituiti” sono soppresse le seguenti: “nonché, per quanto riguarda il turismo, attraverso le agenzie per il turismo di cui alla legge regionale n. 54/1999”.

 

2. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 della L.R. n. 6/2000 è aggiunta la seguente:

“d-bis) svolge le attività di promozione turistica affidate dalla Regione.”.

 

TITOLO IV

Disposizioni in materia di servizi pubblici locali

 

Capo I

Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti

 

     Art. 81. Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti.

1. Entro il 31 dicembre 2011 la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di legge avente ad oggetto [41]:

a) la riforma del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, in conformità alla competenza attribuita alla Regione stessa dall'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2010”), che sopprime le autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO) di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) la definizione dell'ambito territoriale ottimale unico per l'esercizio del servizio idrico integrato.

 

2. Nel caso in cui le comunità di ambito di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla pubblicazione del bando per la selezione del gestore unico ai sensi della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione dei rifiuti), la Regione provvede alla nomina di un commissario con le procedure di cui all'articolo 30 della medesima L.R. n. 61/2007, scelto ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, oppure tra soggetti dotati della necessaria professionalità, in possesso di idonea laurea magistrale od equivalente e di comprovata esperienza tecnica nello specifico settore.

 

3. Per garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico e fino al subentro dello stesso, il servizio è espletato dai gestori operanti alla data del 31 dicembre 2010.

 

4. Per garantire la continuità del servizio di depurazione delle acque reflue dei distretti industriali, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio ai nuovi gestori e fino al subentro degli stessi, il servizio è espletato dai gestori operanti alla data del 31 dicembre 2010.

 

Capo II

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)

 

Sezione I

Disposizioni urgenti per l'anno 2011

 

     Art. 82. Disposizioni urgenti per il trasporto pubblico locale.

1. Gli enti locali titolari di contratti per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma scaduti o in scadenza entro il termine di decorrenza dell'affidamento ad un unico soggetto gestore di cui all’articolo 90, provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga il regolamento (CEE) n. 1191/69 e il regolamento (CEE) n. 1107/70. Resta ferma la facoltà di bandire specifica gara con scadenza dell'affidamento del servizio al 31 dicembre 2011, con possibilità di proroga fino a sei mesi [42].

 

1 bis. Nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma al gestore unico di cui all’articolo 90 e fino al subentro dello stesso, gli enti locali competenti provvedono, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a garantire la continuità del servizio reiterando, anche oltre il primo biennio, i provvedimenti di emergenza emanati ai sensi del comma 1 [43].

 

2. Per l'anno 2011 le risorse regionali destinate ai servizi di trasporto pubblico locale sono ripartite tra gli enti locali, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle quote percentuali risultanti dagli esiti della conferenza dei servizi minimi di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) tenutasi in data 11 aprile 2005, previa decurtazione:

a) di una quota pari al 2,5 per cento da calcolare sull'ammontare complessivo, da ripartire tra gli enti locali secondo quanto stabilito al comma 5;

b) di una ulteriore quota pari allo 0,8 per cento dell'ammontare complessivo, da destinare al funzionamento dell'ufficio unico di cui all'articolo 86.

 

3. Nell'ambito della deliberazione di riparto di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede altresì all'individuazione dei criteri e delle prescrizioni, che costituiscono condizione per l'erogazione delle risorse, a cui le province, di concerto con i comuni, devono attenersi nella ridefinizione della rete e dei livelli quantitativi dei servizi di trasporto, con particolare riferimento ai criteri per l'integrazione della rete dei servizi ferroviari, a guida vincolata e in sede propria e su gomma.

 

4. Dalla ripartizione di cui al comma 2, sono escluse le risorse destinate ai progetti di riorganizzazione e valorizzazione dei servizi nell'ambito dei piani urbani della mobilità che siano state oggetto di accordo stipulato entro il 31 dicembre 2010.

 

5. Le risorse decurtate dall'ammontare complessivo ai sensi del comma 2, lettera a) e le risorse derivanti dalla mancata sottoscrizione degli accordi di cui al comma 4, sono attribuite agli enti locali, secondo le modalità ed i tempi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in relazione ai lotti in cui le compensazioni per la produzione del servizio siano uguali o non superiori del 5 per cento rispetto alle compensazioni standard di produzione del servizio definite dalla Giunta regionale.

 

Sezione II

Riforma del trasporto pubblico locale

 

     Art. 83. Esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale.

1. La presente sezione detta disposizioni per l'esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale su gomma concernenti:

 

a) l'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto relative ai contratti scaduti e in scadenza negli anni 2011, 2012 e 2013;

b) la gestione, il controllo, la vigilanza ed il monitoraggio dei contratti stipulati ai sensi della lettera a).

 

2. Per i contratti di cui al comma 1, lettera a), con scadenza successiva al 1° gennaio 2012, l'affidamento del servizio al gestore decorre dalla data di scadenza degli stessi.

 

     Art. 84. Ambito territoriale ottimale del servizio di trasporto pubblico locale.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituito l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale coincidente con l'intera circoscrizione territoriale regionale [44].

1 bis. L’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma avviene sulla base di un unico lotto di gara, fatta salva la possibilità degli enti locali di prevedere ulteriori lotti per i servizi di cui all’articolo 88, comma 3, e per quelli che non siano oggetto della convenzione di cui all’articolo 85 [45].

1 ter. L’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro avviene sulla base di uno o più lotti, anche integrati con quello di cui al comma 1 bis, individuati con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi e delle condizioni di economicità, efficacia ed efficienza della loro organizzazione [46].

 

     Art. 84 bis. Investimenti per il trasporto ferroviario regionale [47]

1. La Giunta regionale, per potenziare ed ammodernare il servizio ferroviario regionale, può acquisire materiale rotabile, anche avvalendosi a tale fine, per l’espletamento delle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), dei soggetti gestori del servizio.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta stipula con i soggetti gestori apposita convenzione che prevede l’acquisizione del materiale rotabile direttamente al patrimonio regionale.

 

     Art. 85. Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni.

1. L'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 83 è regolato da apposita convenzione stipulata tra la Regione, le province ed i comuni.

2. La convenzione di cui al comma 1, è stipulata entro il 31 gennaio 2011 sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale, previo confronto con gli enti locali.

3. Lo schema tipo di convenzione prevede la delega alla Regione delle funzioni amministrative di cui all’articolo 83, comma 1, da parte delle province e dei comuni [48].

 

     Art. 86. Ufficio unico per l’esercizio associato delle funzioni [49].

1. La Regione, avvalendosi di personale proprio e di personale trasferito dalle province previo accordo con gli enti di provenienza, costituisce un ufficio unico per lo svolgimento delle seguenti attività, con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 83, comma 1 [50]:

a) supporto alla programmazione della mobilità e dei servizi di trasporto marittimi, ferroviari, a guida vincolata e in sede propria e su gomma integrati fra loro, nonché delle relative politiche tariffarie;

b) istruttoria tecnica a supporto della conferenza di cui all'articolo 6 della L.R. n. 42/1998;

c) espletamento delle procedure concorsuali;

d) gestione del contratto di servizio;

e) controllo, vigilanza e monitoraggio;

f) gestione banche dati;

g) supporto tecnico alla pianificazione territoriale per la simulazione degli effetti sul traffico delle previsioni insediative e degli altri interventi rilevanti per l'assetto delle reti del trasporto pubblico e privato;

h) segreteria della conferenza permanente di cui all'articolo 87.

2. L'ufficio unico relaziona trimestralmente alla conferenza permanente di cui all'articolo 87 in merito alla propria attività.

3. La Giunta regionale definisce l'organizzazione ed indirizza l'attività dell'ufficio unico, sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente di cui all'articolo 87.

 

     Art. 86 bis. Trasferimento di personale [51]

1. Ai sensi dell’articolo 86, il personale delle amministrazioni provinciali che svolge funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL) è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale a far data dal 1° gennaio 2015 nel numero massimo di dodici unità, previa intesa tra la Regione, l’Unione province d’Italia (UPI) e le province interessate in ordine alle modalità per l’individuazione ed il trasferimento del personale medesimo da concludersi entro il 30 novembre 2014.

2. Allo scadere della validità della convenzione di cui all’articolo 85, l’eventuale diversa attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 83, comma 1, qualora tale attribuzione non sia già stata definita in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), determina la conseguente allocazione del personale trasferito ai sensi dell'articolo 86, comma1.

3. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità maturata presso le amministrazioni di provenienza.

4. All’atto di inquadramento nel ruolo organico della Giunta regionale l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento presso le amministrazioni provinciali determina l’attribuzione al dipendente della corrispondente posizione di sviluppo economico nella categoria di inquadramento ovvero, in mancanza di corrispondenza, della posizione di sviluppo economico immediatamente inferiore.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse necessarie per le retribuzioni già spettanti presso gli enti di provenienza al personale trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale sono finanziate con le risorse regionali di cui alla UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico – spese correnti” per la gestione delle funzioni relative ai servizi di TPL, determinando un corrispondente minor trasferimento dalla predetta UPB alle province di cui al comma1. Le risorse necessarie per le retribuzioni confluiscono nella competente UPB del bilancio regionale per annualità intere per l’anno 2015 e successivi.

6. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse delle amministrazioni provinciali destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro “CCNL” relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali), confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità. Le relative amministrazioni provinciali riducono le risorse anzidette di rispettiva competenza presenti nei relativi fondi del medesimo importo complessivo.

7. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non comporta un aumento della spesa di personale della Regione Toscana ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”). La somma corrispondente non può essere e utilizzata da ciascuna delle province interessate ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della l. 296/2006.

 

     Art. 87. Conferenza permanente per la programmazione e verifica delle attività dell'ufficio unico [52].

1. Per la programmazione e la verifica delle attività dell'ufficio di cui all'articolo 86, al fine di assicurare la collaborazione tra la Regione e gli enti locali, è istituita un'apposita conferenza permanente. La conferenza ha la stessa durata della convenzione stipulata per l’esercizio associato delle funzioni [53].

2. La conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, dai presidenti delle province, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nonché da un sindaco in rappresentanza degli altri comuni di ciascuna provincia nominato dal Consiglio delle autonomie locali (CAL). Alle sedute della conferenza partecipa, con funzioni di assistenza e senza diritto di voto, il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 86 [54].

2 bis. Le nomine di competenza del CAL di cui al comma 2, sono effettuate entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui all’articolo 85. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza permanente è validamente costituita con la sola presenza degli altri membri, fatta salva la possibilità di successive integrazioni [55].

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità di funzionamento della conferenza permanente.

4. Ai componenti della conferenza permanente non compete alcuna indennità di carica o di presenza.

 

     Art. 88. Risorse da destinare al trasporto pubblico locale.

1. Entro il 31 gennaio 2011 la Giunta regionale con propria deliberazione individua:

a) le tipologie di rete cui far riferimento per la determinazione dei costi e dei ricavi standard di cui alla lettera b);

b) i costi standard di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale unitari per tipologia di rete ed i ricavi standard degli stessi.

2. Entro il 28 febbraio 2011 e comunque successivamente alla stipula della convenzione di cui all'articolo 85, è effettuata la conferenza regionale ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 42/1998 come modificato dalla presente legge. La conferenza, sulla base delle determinazioni di cui al comma 1, provvede:

a) al riparto delle risorse da destinare ai servizi di cui alla lettera b), nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 89 e tenuto conto di quanto stabilito al comma 3;

b) all'individuazione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale, compatibile con le risorse definite ai sensi dell'articolo 89, suddivisa per tipologie di rete e per competenza;

c) approvazione dei criteri di premialità in favore degli enti locali che abbiano destinato risorse per la realizzazione dei servizi aggiuntivi [56].

3. Nell'ambito della conferenza è fatta salva la possibilità di attribuire risorse agli enti locali per la realizzazione di singoli servizi in area a domanda debole tramite l'integrazione con servizi sociali e scolastici, oppure tramite affidamento a soggetti esercenti servizi di trasporto pubblico non di linea di taxi ed autonoleggio da rimessa [57].

4. Le risorse che, nell'ambito della conferenza di cui al comma 2, risultino attribuite agli enti locali aderenti alla convenzione, rimangono allocate nel bilancio regionale per il finanziamento dei servizi oggetto di delega ai sensi dell'articolo 85, comma 3.

 

     Art. 89. Criteri per l'attribuzione delle risorse.

1. La proposta approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della l.r. 42/1998 come modificato dalla presente legge è formulata, per quanto riguarda la lettera a) del comma medesimo, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari all’80 per cento delle risorse regionali destinate al trasporto pubblico locale è attribuita agli enti competenti a copertura dei servizi minimi;

b) la restante quota delle risorse regionali destinate al trasporto pubblico locale, pari al 20 per cento, è attribuita agli enti competenti che hanno aderito alla convenzione di cui all’articolo 85 in misura proporzionale a quanto ad essi attribuito ai sensi della lettera a), come quota aggiuntiva per l’ampliamento della rete dei servizi minimi [58].

1 bis. La delibera di cui al comma 1 propone altresì i criteri di premialità in favore degli enti locali che abbiano destinato risorse per la realizzazione dei servizi aggiuntivi [59].

 

     Art. 90. Affidamento del servizio.

1. Entro il 31 marzo 2011, l'ufficio di cui all'articolo 86 avvia le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma ad un unico soggetto gestore, a partire dal 1° gennaio 2012. L'affidamento ha durata di nove anni ed ha ad oggetto i servizi relativi ai contratti scaduti e in scadenza negli anni 2011, 2012 e 2013.

2. La gara per l’affidamento dei servizi di cui al comma 1 può avere ad oggetto anche i servizi regionali di trasporto pubblico su ferro relativi ad uno o più lotti di cui all’articolo 84, comma 1 ter. In tal caso l’affidamento dei servizi avviene dalla data di scadenza del contratto relativo ai servizi su ferro ed il nuovo contratto ha durata fino al nono anno successivo a detta scadenza [60].

3. Qualora nelĺambito della gara di cui al presente articolo si richieda agli offerenti la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento del servizio, la durata del contratto dovrà essere proporzionata ai tempi di recupero degli investimenti stessi, anche in deroga ai limiti di durata di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 91. Norma transitoria.

1. La gara per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 90 è svolta in assenza del programma regionale dei servizi di trasporto di cui all'articolo 5 della L.R. n. 42/1998 e dei programmi provinciali dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 8 della stessa legge, sulla base delle determinazioni assunte nella conferenza dei servizi di cui all'articolo 6 della L.R. n. 42/1998.

 

Sezione III

Modifiche alla L.R. n. 42/1998

 

     Art. 92. Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 42/1998.

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 della L.R. n. 42/1998 è abrogata.

 

     Art. 93. Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 42/1998.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 42/1998, le parole “Ai fini di cui al comma 7, lettera d), la conferenza individua altresì i lotti da porre a gara, perseguendo la gestione associata a livello della sua massima dimensione territoriale.” sono soppresse.

 

2. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 6 della L.R. n. 42/1998, è sostituita dalla seguente:

“d) le risorse regionali, complessivamente non superiori all'1 per cento delle risorse di cui allalettera a), da destinare alla Regione ed alle province, nonché le attività da realizzare con le risorse medesime al fine di supportare l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale;”.

 

3. Il comma 7-bis dell'articolo 6 della L.R. n. 42/1998 è abrogato.

 

     Art. 94. Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 42/1998.

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 42/1998 è abrogata.

 

     Art. 95. Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 42/1998.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della L.R. n. 42/1998, è aggiunto il seguente:

“3-bis. I comuni capoluogo e quelli tenuti alla predisposizione del piano urbano della mobilità e del piano urbano del traffico realizzano la simulazione degli effetti sul traffico delle previsioni insediative e degli altri interventi rilevanti per l'assetto delle reti del trasporto pubblico e privato.”.

 

     Art. 96. Modifiche all'articolo 10 della L.R. n. 42/1998.

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della L.R. n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

“1. Sono di competenza della Regione, allo scopo di assicurarne l'esercizio unitario a livello regionale, tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico:

a) ferroviari, marittimi ed aerei di cui al D.Lgs. 422/1997;

b) automobilistici interprovinciali;

c) automobilistici extraurbani, complementari ed adduttivi alla rete dei servizi ferroviari.”.

 

     Art. 97. Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 42/1998.

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Qualora i servizi si svolgano nell'ambito di due comuni limitrofi, la competenza è attribuita alla provincia quando colleghino tra loro i due capoluoghi, oppure uno dei due comuni con la stazione ferroviaria ubicata nel territorio dell'altro.”.

 

     Art. 98. Modifiche all'articolo 16 della L.R. n. 42/1998.

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della L.R. n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione e gli enti locali affidano i servizi programmati di trasporto pubblico locale utilizzando di preferenza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.”.

 

2. Il comma 8 dell'articolo 16 della L.R. n. 42/1998, è abrogato.

 

     Art. 99. Modifiche all'articolo 16-bis della L.R. n. 42/1998.

1. Il comma 13 dell'articolo 16 bis della L.R. n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

“13. Al fine della buona esecuzione del servizio, in conformità alla normativa comunitaria vigente, il bando di gara può stabilire l'obbligo, per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), di costituire una società della tipologia individuata dalla Giunta regionale e di operare in modo unitario nello svolgimento del contratto di servizio, in caso di esito positivo della gara. L'offerta contiene l'impegno ad assolvere le predette condizioni.”.

 

     Art. 100. Abrogazione dell'articolo 22 della L.R. n. 42/1998.

1. L'articolo 22 della L.R. n. 42/1998 è abrogato.

 

     Art. 101. Modifiche all'articolo 26 della L.R. n. 42/1998.

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della L.R. n. 42/1998 le parole “in attuazione dell'articolo 5, comma 2 lettera l),” sono soppresse.

 

     Art. 102. Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione, i servizi di competenza regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della L.R. n. 42/1998, come modificato dall'articolo 96, sono individuati nell'ambito della conferenza regionale di cui all'articolo 88, comma 2 [61].

2. Fatti salvi gli atti della gara regionale per l'affidamento del servizio di cui all'articolo 90 e tutte le determinazioni preliminari della gara stessa intercorse con gli enti locali, fino al suddetto affidamento le competenze di gestione del servizio di TPL sono esercitate dalla Regione sull'intero ambito regionale, in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, secondo i seguenti criteri:

a) individuazione della rete dei servizi per ciascun ambito provinciale a partire dalla rete esistente al 1° gennaio 2018;

b) assegnazione alla Regione della quota di risorse previste dagli enti locali e da questi destinate alla copertura dei servizi di trasporto nella misura stabilita per l'anno 2017, per l'esercizio dei servizi di cui alla lettera a);

c) applicazione del sistema tariffario approvato dall'intesa della conferenza regionale dei servizi minimi del 25 maggio 2012 e dai successivi perfezionamenti della stessa, a partire dal 1° luglio 2018 [62].

2 bis. La Regione assicura, per ciascun ambito territoriale provinciale, una quota pari all'80 per cento delle risorse regionali destinate alla copertura dei servizi minimi di cui all'intesa. La restante quota del 20 per cento delle risorse è assegnata a ciascun ambito territoriale solo a seguito dell'adesione ai criteri di cui al comma 2 [63].

 

TITOLO V

Disposizioni in materia di programmazione regionale

 

Capo I

Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

 

     Art. 103. Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi.

1. Ai fini dell'adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), l'allegato A alla presente legge riporta il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti.

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)

 

     Art. 104. Norma transitoria per la proroga dei piani e programmi regionali.

1. I piani e programmi regionali attuativi del Piano regionale di sviluppo 2006-2010 che scadono nel corso dell'anno 2011, anche ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 49/1999, sono prorogati al 31 dicembre dello stesso anno.

 

2. Nel corso del periodo di proroga degli strumenti di programmazione, nell'ambito delle iniziative strategiche finalizzate ad accelerare l'integrazione del sistema aeroportuale regionale, il Consiglio regionale può disporre la partecipazione della Regione a società aeroportuali con apposita deliberazione avente i contenuti previsti dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

 

3. Nel corso del medesimo periodo di proroga degli strumenti di programmazione, il Consiglio regionale può altresì disporre con apposita deliberazione la dismissione, l'incremento o la riduzione della partecipazione a società aeroportuali di cui all'articolo 11, comma 1, della L.R. n. 20/2008.

 

Capo III

Disposizioni relative agli strumenti di programmazione in materia di agricoltura

 

Sezione I

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)

 

     Art. 105. Sostituzione dell'articolo 2 della L.R. n. 1/2006.

1. L'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Piano regionale agricolo forestale (PRAF).

1. Il piano regionale agricolo forestale (PRAF) è il documento programmatorio unitario che realizza le politiche agricole, forestali e di sviluppo rurale definite nel programma regionale di sviluppo (PRS) e specificate nel documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), assumendone le priorità, perseguendone gli obiettivi ed applicandone i criteri di intervento per il periodo di riferimento, nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale ed in linea con il criterio della gestione flessibile delle risorse finanziarie.

2. Il PRAF è articolato in sezione agricola e sezione forestale. La sezione agricola è articolata nelle seguenti tematiche principali: agricoltura, zootecnia, faunistico-venatoria, pesca marittima e delle acque interne. La sezione forestale è strutturata nelle seguenti tematiche principali: filiera foresta - legno, gestione del patrimonio agricolo-forestale regionale, interventi pubblici forestali, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, prodotti del sottobosco.

3. La sezione agricola del PRAF:

a) definisce gli obiettivi e le strategie di intervento;

b) individua l'ammontare delle risorse destinate agli interventi nei settori di cui al comma 2, che possono essere articolati per ambiti di intervento settoriale, intersettoriale e territoriale;

c) individua l'ammontare del finanziamento di interventi urgenti e imprevisti;

d) individua i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari degli interventi;

e) individua gli strumenti di intervento operanti ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia;

f) definisce gli indirizzi per l'attuazione degli interventi.

4. La sezione forestale del PRAF contiene quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana). Può altresì contenere interventi forestali di sostegno alle attività imprenditoriali nel settore forestale complementari alle azioni finanziate attraverso altri strumenti di programmazione.

5. Il PRAF si raccorda con gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa comunitaria, in particolare con il programma di sviluppo rurale, e con gli strumenti della programmazione negoziata.

6. Il PRAF costituisce il documento programmatorio di recepimento per gli strumenti di programmazione nazionale ed interregionale operanti nel settore.

7. Il PRAF costituisce il documento programmatorio di riferimento per i piani e i programmi degli enti locali e delle autonomie funzionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti regionali ed al fine di favorire il coordinamento degli interventi degli enti locali medesimi.

8. Il PRAF è approvato ed attuato in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).”.

 

     Art. 106. Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 1/2006.

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della L.R. n. 1/2006 la parola “PAR” è sostituita dalla parola “PRAF”.

 

     Art. 107. Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 1/2006.

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 1/2006 la parola “PAR” è sostituita dalla parola “PRAF”.

 

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)

 

     Art. 108. Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. n. 39/2000.

1. L'articolo 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Programmazione forestale regionale.

1. Le linee di sviluppo e di tutela del patrimonio forestale della Toscana sono definite nella sezione forestale del piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

2. La sezione forestale del PRAF:

a) descrive lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale ed all'economia della Regione;

b) ripartisce il territorio di interesse forestale in aree omogenee, in rapporto alle competenze amministrative e alle esigenze di coordinamento e di organicità dell'attività forestale;

c) stabilisce gli obiettivi strategici e i criteri generali per l'esercizio delle funzioni amministrative;

d) definisce le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, lo sviluppo e il sostegno della filiera foresta-legno in ambito regionale;

e) individua gli indirizzi e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale, la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, gli interventi pubblici forestali, la tutela e valorizzazione dei prodotti non legnosi del bosco, l'attuazione delle politiche forestali comunitarie e degli impegni assunti in sede internazionale;

f) specifica le modalità di presentazione delle proposte d'intervento da parte degli enti competenti, la tipologia delle opere e dei lavori da eseguire in amministrazione diretta e di quelli da affidare a terzi, il contingente numerico e la distribuzione territoriale degli operai impiegati in amministrazione diretta e le misure d'incentivazione della selvicoltura;

g) individua le previsioni di spesa, le risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle per gli interventi urgenti, i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti fra gli enti competenti, nonché la rendicontazione delle spese ed il monitoraggio fisico e finanziario;

h) definisce le modalità di redazione dell'Inventario forestale della Toscana e della Carta forestale della Toscana;

i) individua le attività di qualificazione, informazione e comunicazione, i mezzi per attuarle e i soggetti cui indirizzarle.”.

 

     Art. 109. Sostituzione dell'articolo 86 della L.R. n. 39/2000.

1. L'articolo 86 della L.R. n. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 86

Norma finanziaria.

1. Le risorse per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definiti nel PRAF in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all'articolo 4.”.

 

Sezione III

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)

 

     Art. 110. Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 7/2005.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), è sostituito dal seguente:

“1. Il piano regionale per la pesca nelle acque interne è contenuto nella sezione agricola del piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).”.

 

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 7/2005 le parole “ha validità di sei anni e” sono soppresse.

 

     Art. 111. Sostituzione dell'articolo 26 della L.R. n. 7/2005.

1. L' articolo 26 della L.R. n. 7/2005è sostituito dal seguente:

“Art. 26

Norma finanziaria.

1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione di cui all'articolo 15, comma 2, sono introitate nella unità previsionale di base (UPB) 111 “Imposte e tasse” del bilancio regionale.

2. Le risorse per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definiti nel PRAF in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all'articolo 8.”.

 

TITOLO VI

Disposizioni per il sostegno all'esercizio associato di funzioni degli enti locali e per la definizione dei rapporti tra enti

 

Capo I

Disposizioni per il sostegno all'esercizio associato di funzioni degli enti locali e per la definizione dei rapporti tra enti

 

     Art. 112. Disposizioni per il sostegno e l'incentivazione all'esercizio associato di funzioni dei comuni.

1. Nell’anno 2011, le risorse regionali destinate, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), all’incentivazione delle gestioni associate, sono concesse unicamente alle unioni di comuni, aventi popolazione non inferiore a diecimila abitanti o costituite da almeno cinque comuni, sulla base delle delle disposizioni del presente articolo [64].

 

2. Nell'anno 2011 alla stessa unione di comuni non può essere concesso un contributo superiore a 300.000,00 euro. Sono fatte salve le ulteriori risorse da concedersi sulla base dei trasferimenti statali alla Regione per l'incentivazione delle gestioni associate delle unioni.

 

2 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi se, alla data del 21 novembre 2011, sussiste, secondo quanto risulta agli atti della Giunta regionale, una delle seguenti situazioni:

a) l’unione di comuni ha beneficiato nell’anno 2010 dei contributi concessi ai sensi della l.r. 40/2001;

b) l’unione è stata costituita mediante stipula dell’atto costitutivo, ancorché non siano stati ancora insediati tutti gli organi di governo;

c) l’unione di cui all’articolo 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) è in fase di costituzione; è considerata in fase di costituzione l’unione per la quale, entro il termine perentorio del 21 novembre 2011, i comuni hanno approvato lo statuto e l’atto costitutivo ed è stata stata effettuata la comunicazione di cui all’articolo 15, comma 4, della stessa l.r. 37/2008 [65].

2 ter. I contributi sono concessi:

a) alle unioni di comuni, nei casi di cui al comma 2 bis, lettere a) e b);

b) alle comunità montane, nel caso di cui al comma 2 bis, lettera c), per essere liquidati alle unioni che subentrano nei rapporti delle comunità montane estinte [66].

2 quater. I contributi sono liquidati alle unioni di comuni secondo le seguenti modalità:

a) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera a), contestualmente all’atto di concessione del contributo;

b) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera b), dopo la data di insediamento di tutti gli organi dell’unione, se l’insediamento è avvenuto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011;

c) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera c), dopo la data di insediamento di tutti gli organi dell’unione, se l’insediamento è avvenuto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011, e se la comunità montana è stata estinta ai sensi dell’articolo 15, comma 7, della l.r. 37/2008 [67].

2 quinquies. I contributi sono concessi in parti uguali tra le unioni di comuni beneficiarie nel limiti di cui al comma 2. Le risorse da concedersi sulla base dei trasferimenti statali alla Regione per l’incentivazione delle gestioni associate delle unioni di comuni sono concessi alle unioni di cui al comma 2 bis, lettera a) con le stesse modalità. I contributi che non possono essere liquidati perché non si sono verificate le condizioni previste dal comma 2 quater, lettere b) e c), sono revocati [68].

 

3. Il contributo di cui al presente articolo verrà altresì concesso nella misura di euro 300.000,00 al nuovo comune derivante dalla fusione o incorporazione di due o più comuni, come risultante dalla legge regionale istitutiva del nuovo comune, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

 

4. I contributi concessi nell'anno 2010 ai sensi della L.R. n. 40/2001 e della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66 (Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati), non sono revocabili [69].

 

4 bis. Nell’anno 2011 i contributi di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l’attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”), sono concessi ai comuni in situazione di maggior disagio che nell’anno 2010 risultano tra i comuni partecipanti a gestioni associate incentivate ai sensi della l.r. 40/2001, considerando la graduatoria di cui all’articolo 2, comma 3, della sopracitata l.r. 39/2004, che risulta approvata all’entrata in vigore della presente legge [70].

4 ter. Nell’anno 2011 le risorse di cui alla l.r. 66/2007, in alternativa alla disciplina di cui alla legge medesima e ai relativi provvedimenti attuativi, sono concesse in parti uguali ai soggetti di cui al comma 2 ter che risultano beneficiari, nell’anno 2010, del contributo di cui alla l.r. 66/2007. A ciascun soggetto non può essere concessa una somma superiore a 30.000,00 euro. Le risorse sono concesse e revocate secondo le modalità dei commi 2 quater e 2 quinquies [71].

 

     Art. 113. Criteri per la concessione di finanziamenti agli enti montani.

1. Fino al 31 dicembre 2011, le risorse finanziarie di cui all'articolo 18, commi 1 e 7, della L.R. n. 37/2008, e quelle trasferite dallo Stato alla Regione per gli enti montani sono attribuite, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 18, commi 2, 3, 4 e 7, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale previo parere del Consiglio regionale che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento.

 

     Art. 114. Modifiche alla L.R. n. 37/2008.

1. Al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) la data “1° gennaio 2012” è sostituita con “1° gennaio 2013”.

 

1 bis. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 37/2008 è soppressa [72].

1 ter. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 37/2008, dopo le parole: “o il dirigente” sono aggiunte le seguenti: “o il funzionario o il segretario generale, in servizio o in quiescenza,” [73].

1 quater. Al comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 37/2008, le parole: “, alla elezione degli organi e all’approvazione degli atti di bilancio e dei regolamenti che garantiscono la funzionalità dell’ente” sono sostitute dalle seguenti: “e all’insediamento degli organi.” [74].

 

2. Al comma 8 dell'articolo 13 della L.R. n. 37/2008 la data “1° gennaio 2012” è sostituita con “1° gennaio 2013”.

 

3. All'articolo 15, comma 3, della L.R. n. 37/2008 le parole “L'unione deve essere costituita tra tutti i comuni dell'ambito territoriale” sono sostituite dalle seguenti “L'unione deve essere promossa e costituita da almeno la maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale”.

 

4. Al comma 1-bis dell'articolo 26 della L.R. n. 37/2008 le parole “, e a condizione che detta partecipazione non determini il venir meno, per comuni compresi in livelli ottimali, del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 40/2001” sono soppresse.

 

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni della L.R. n. 37/2008:

 

a) articolo 13, comma 6;

b) articolo 15, comma 1;

c) articolo 20;

d) articolo 27, comma 7.

 

     Art. 115. Interpretazione autentica degli articoli 11, 14 e 16 della L.R. n. 37/2008.

1. Le disposizioni degli articoli 11, commi 5 e 5 bis, dell'articolo 14, commi 9 e 13, e dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della L.R. n. 37/2008 si interpretano nel senso che, in caso di estinzione della comunità montana, i comuni che ne facevano parte restano obbligati nei confronti del soggetto istituzionale che succede alla comunità montana estinta, anche se non ne fanno parte, per le obbligazioni assunte verso di essa o comunque derivanti dallo svolgimento di compiti e funzioni da essi affidati alla comunità montana estinta.

 

     Art. 116. Interpretazione autentica dell'articolo 8 della L.R. n. 40/2001.

1. Il numero 1 lettera c) del comma 4 dell'articolo 8 della L.R. n. 40/2001 si interpreta nel senso che il requisito “corpo unico di polizia municipale” si intende comunque assolto in presenza di struttura unica di polizia municipale.

 

TITOLO VII

Disposizioni diverse

 

Capo I

Disposizioni in materia di servizi sociali e istruzione

 

     Art. 117. Sostituzione dell'articolo 47 della L.R. n. 41/2005.

1. L'articolo 47 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:

“Art. 47

Compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.

1. Il concorso degli utenti ai costi del sistema integrato è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

2. Ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla disciplina ISEE sono definiti con apposito atto di indirizzo, adottato con deliberazione del consiglio regionale al fine di assicurare uniformità ed omogeneità agli interventi sul territorio regionale. L'atto di indirizzo tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) valutazione del reddito realmente disponibile del nucleo familiare;

b) valutazione della situazione patrimoniale del nucleo familiare attraverso specifica ponderazione delle relative componenti;

c) applicazione, sulle tariffe dei servizi e degli interventi sociali, di riduzioni parametrate sulla base della composizione e delle caratteristiche del nucleo familiare, con specifico riguardo a situazioni di disabilità grave riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate).

3. Le persone portatrici di disabilità grave, riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992, sono esentate dalla presentazione della dichiarazione ISEE per l'accesso agli interventi finalizzati a compensare la condizione di disabilità.

4. Le aziende unità sanitarie locali sono tenute all'applicazione dell'atto di indirizzo entro i termini definiti dall'atto stesso.

5. Gli enti locali e le società della salute:

a) definiscono l'entità della compartecipazione ai costi da parte degli utenti in coerenza con la programmazione regionale e zonale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;

b) adeguano i regolamenti che disciplinano l'accesso alle prestazioni del sistema integrato, definendo le modalità di compartecipazione degli utenti ai costi nel rispetto dei criteri indicati ai commi 1 e 2.

6. L'avvenuto adeguamento da parte degli enti di cui al comma 5, costituisce elemento di priorità nell'attribuzione di contributi finanziari regionali finalizzati al sostegno del sistema dei servizi per i quali è prevista compartecipazione dell'utenza, secondo quanto definito dall'atto di indirizzo.”.

 

     Art. 118. Sostituzione dell'articolo 18 della L.R. n. 32/2002.

1. L'articolo 18 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:

“Art. 18

Accertamento della situazione economica per l'accesso alle prestazioni.

1. L'accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei destinatari è subordinato all'accertamento della situazione economica effettuato secondo gli indicatori di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

2. Ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla disciplina ISEE sono definiti con apposito atto di indirizzo, adottato con D.C.R. al fine di assicurare uniformità ed omogeneità agli interventi sul territorio regionale. L'atto di indirizzo tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) valutazione del reddito realmente disponibile del nucleo familiare;

b) valutazione della situazione patrimoniale del nucleo familiare attraverso specifica ponderazione delle relative componenti;

c) applicazione di riduzioni parametrate sulla base della composizione e delle caratteristiche del nucleo familiare.

3. L'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario è tenuta all'applicazione dell'atto di indirizzo a decorrere dall'anno accademico successivo a quello di adozione dell'atto stesso.

4. Gli enti locali adeguano i regolamenti che disciplinano l'accesso alle prestazioni e definiscono le modalità di compartecipazione degli utenti ai costi nel rispetto dei criteri indicati ai commi 1 e 2. L'avvenuto adeguamento, nei termini definiti dall'atto di indirizzo, costituisce elemento di priorità nell'attribuzione di contributi finanziari regionali finalizzati al sostegno del sistema dei servizi per i quali è prevista compartecipazione dell'utenza.”.

 

Capo I bis [75]

Misure a sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani

 

     Art. 118 bis. Finalità e oggetto [76]

1. Le disposizioni del presente capo hanno ad oggetto interventi di sostegno finanziario all’autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra diciotto e trentaquattro anni, con priorità alla fascia fra trenta e trentaquattro, al fine di favorire la loro emancipazione dalla famiglia di origine, sia attraverso soluzioni abitative singole, sia attraverso soluzioni abitative che prevedono altre forme di convivenza.

 

     Art. 118 ter. Sostegno al pagamento del canone di locazione [77]

1. In relazione al bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, è autorizzata la spesa massima di euro 45.000.000,00 per l’erogazione di contributi di sostegno al pagamento del canone di locazione in favore di giovani che intendono conseguire l’autonomia abitativa e sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea oppure, se stranieri, sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

b) sono residenti in Toscana da almeno due anni, presso il nucleo familiare di origine [78];

c) sono titolari di un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore ad euro 35.000,00 e appartengono a un nucleo familiare di origine titolare di un reddito non superiore ad euro 40.000,00, accertato secondo la normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), alla data di presentazione della domanda di contributo. I redditi sono riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;

d) intendono sottoscrivere un regolare contratto di locazione a carattere non transitorio di immobile sito nel territorio della Toscana da destinare a prima abitazione;

e) non sono titolari di altri contributi o benefici pubblici erogati per la medesima finalità;

f) non sono titolari, per una quota superiore al 30 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale.

2. Ai fini della concessione del contributo costituiscono criteri di priorità la presenza di uno o più figli e la situazione di monoparentalità. A parità di condizioni previste dal periodo precedente, costituisce titolo di preferenza la condizione di disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) [79].

3. Il contributo è corrisposto per la durata di tre anni. La misura del contributo è fissata da un minimo di euro 1.800,00 annui ad un massimo di euro 4.200,00 annui, secondo la fascia di reddito complessivo ai fini IRPEF del richiedente e tenendo conto della presenza di figli.

4. Per ogni contratto di locazione è ammesso un unico contributo.

5. All’assegnazione dei contributi si accede a seguito di bandi pubblici regionali, anche articolati in più finestre annuali, sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri specificati nel bando.

6. Il contributo è erogato a seguito della stipula del contratto di locazione ed è ripartito in quote semestrali anticipate.

7. Costituisce motivo di decadenza dal beneficio:

a) l’omessa produzione del contratto di locazione stipulato, nel termine di centottanta giorni dalla approvazione della graduatoria di assegnazione;

b) il mancato trasferimento della residenza anagrafica entro novanta giorni dalla stipula del contratto;

c) la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda, accertata dall’amministrazione in sede di controllo.

8. Costituisce causa di revoca del beneficio la risoluzione anticipata del contratto di locazione, secondo quanto disciplinato dal bando.

9. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente capo I bis, definisce le modalità operative di accesso e di erogazione del contributo e detta indirizzi per la predisposizione del bando, in particolare per quanto concerne i requisiti specifici dei destinatari del contributo e l’ammontare del contributo da assegnare in rapporto alle fasce di reddito ed alla presenza di figli, ai sensi del comma 3.

10. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 9 stabilisce, inoltre, le modalità di restituzione dei contributi oggetto di revoca.

11. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, è garantita dalle risorse stanziate nella UPB 213 “Sostegno alla locazione abitativa – spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, annualità 2011.

 

     Art. 118 quater. Sostegno all’acquisto della prima casa tramite locazione con patto di futura vendita [80]

1. Nell’ambito degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata, in relazione al bilancio pluriennale 2011 – 2013, annualità 2011, è autorizzata la spesa massima di euro 30.000.000,00 per la concessione di contributi di sostegno al pagamento del prezzo di acquisto della prima casa dopo un periodo di locazione non superiore a cinque anni. Il contratto di locazione prevede un canone moderato non superiore a quello di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) e determina il prezzo della futura vendita nel caso in cui, al termine del periodo di locazione, il conduttore intenda procedere all’acquisto [81].

2. Possono accedere al contributo i giovani che intendono sottoscrivere un regolare contratto di locazione con patto di futura vendita di immobile sito nel territorio della Toscana, da destinare a prima abitazione e sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea oppure, se stranieri, sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 40, comma 6 del d.lgs. 286/1998;

b) sono residenti in Toscana da almeno due anni consecutivi antecedenti alla data di presentazione della domanda di contributo, presso il nucleo familiare di origine [82];

c) sono titolari di un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore ad euro 35.000,00 e appartengono a un nucleo familiare di origine titolare di un reddito non superiore ad euro 40.000,00 accertato secondo la normativa in materia di ISEE, alla data di presentazione della domanda di contributo. I redditi sono riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;

d) non sono titolari, in quota superiore al 30 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;

e) non sono beneficiari di altri contributi pubblici erogati per l’acquisto di un alloggio.

3. Gli immobili oggetto del contratto di locazione con patto di futura vendita sono messi a disposizione, a seguito di bando regionale, da soggetti privati in possesso dei requisiti per operare nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, e devono avere le seguenti caratteristiche:

a) localizzazione nel territorio della Toscana;

b) classificazione catastale non ricompresa nelle categorie A/1, A/8, A/9;

c) superficie utile abitabile non superiore a novantacinque metri quadrati.

4. Il prezzo di futura vendita dell’immobile non deve essere superiore a quello medio rilevato, per la medesima fascia e zona, dall’Agenzia del territorio - Osservatorio del mercato immobiliare, in riferimento all’anno precedente a quello della stipulazione del contratto di locazione.

5. Ai fini della concessione del contributo costituiscono criteri di priorità la presenza di uno o più figli e la situazione di monoparentalità. A parità di condizioni previste dal periodo precedente, costituisce titolo di preferenza la condizione di disabilità di cui alla legge 104/1992 [83].

6. Per ogni immobile è ammesso un unico contributo, così determinato:

a) in favore del giovane conduttore, a titolo di sostegno al pagamento di acconto sul prezzo della futura vendita, è assegnato un contributo non superiore ad euro 10.000,00;

b) in favore del locatore è assegnato un contributo non superiore al 25 per cento del prezzo della futura vendita da computarsi in riduzione del prezzo stesso; ai fini della determinazione del contributo si considerano eventuali contributi pubblici percepiti dal locatore per interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

7. All’assegnazione dei contributi si procede a seguito di bando regionale, sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri nel medesimo specificati.

8. Il contributo è erogato a seguito della stipula del contratto di locazione con patto di futura vendita. L’omessa produzione del contratto nel termine di centottanta giorni dall’approvazione della graduatoria di assegnazione determina l’esclusione dalla graduatoria.

9. Qualora alla scadenza del periodo di locazione di cinque anni il conduttore non intenda procedere alla sottoscrizione del contratto di acquisto, il contributo corrisposto al conduttore è revocato. Il contributo corrisposto al locatore è revocato in misura pari alla differenza tra l’importo già attribuito e l’importo che sarebbe stato corrisposto in caso di intervento destinato alla locazione a termine per cinque anni. Tale ultimo importo è determinato in misura non superiore all’ 8 per cento del prezzo di futura vendita originariamente stabilito.

10. Nel caso in cui l’alloggio sia concesso in locazione per ulteriori cinque anni ad un canone moderato, il contributo corrisposto al locatore è revocato in misura pari alla differenza tra l’importo già attribuito e l’importo che sarebbe stato corrisposto in caso di intervento destinato alla locazione a termine per dieci anni. Tale ultimo importo è determinato in misura non superiore al 15 per cento del prezzo di futura vendita originariamente stabilito.

11. Costituisce motivo di decadenza dal contributo:

a) il mancato trasferimento della residenza anagrafica entro novanta giorni dalla stipula del contratto;

b) la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda, accertata dall’amministrazione in sede di controllo.

12. Costituisce causa di revoca del contributo la risoluzione anticipata del contratto di locazione, secondo quanto disciplinato dal bando.

13. L’alienazione dell’immobile prima della scadenza del periodo di cinque anni dalla stipula del contratto di acquisto è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica).

14. La Giunta regionale, con deliberazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente capo I bis, detta indirizzi per la predisposizione del bando, in particolare per quanto concerne i requisiti specifici dei destinatari del contributo di cui al comma 6, i criteri per la determinazione dell’ammontare dello stesso, nonché le modalità di restituzione dei contributi oggetto di revoca.

15. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 30.000.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 331 "Sostegno alla costruzione, acquisto, ristrutturazione edilizia - Spese di investimento" del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, annualità 2011.

 

     Art. 118 quinquies. Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa [84]

1. In relazione al bilancio pluriennale 2011 - 2013, annualità 2011, è autorizzata la spesa massima di euro 90.000.000,00 per il sostegno finanziario di interventi speciali di recupero ed incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa, finalizzati a potenziare l’offerta di abitazioni in locazione in favore delle fasce deboli della popolazione, nonché a superare situazioni critiche d’emergenza abitativa.

2. La Giunta regionale definisce con deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente capo, le modalità generali per l‘elaborazione e presentazione degli interventi, con riguardo alle seguenti tipologie generali:

a) interventi finalizzati alla realizzazione di nuove abitazioni ed al recupero del patrimonio abitativo da destinare ad edilizia sociale;

b) interventi di carattere sperimentale che prevedano modalità innovative di messa a disposizione di alloggi e servizi in favore delle persone che non sono in grado di accedere all’offerta abitativa di libero mercato e che nel contempo favoriscano le relazioni umane e sociali migliorando la qualità della vita e dell’abitare;

c) interventi di riqualificazione e valorizzazione di insediamenti di edilizia residenziale pubblica degradati che prevedano la demolizione e ricostruzione degli stessi con incremento delle unità abitative.

3. Le proposte di intervento sono presentate alla Giunta regionale dagli enti locali a seguito di specifiche intese con la medesima.

4. Le proposte di intervento sono predisposte nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) coerenza con gli obiettivi e gli strumenti della programmazione regionale;

b) coerenza con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti;

c) disponibilità dei finanziamenti necessari per la realizzazione, fatto salvo il finanziamento regionale;

d) possesso, per le abitazioni, dei requisiti prescritti per l’ammissione ai contributi di edilizia sovvenzionata o agevolata;

e) riserva o priorità,er una quota massima del 25 per cento delle abitazioni,in favore di giovani che intendono conseguire l’autonomia abitativa dalla famiglia d’origine e sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 118 ter, comma 1, nonché dei requisiti per concorrere all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nel caso di interventi di edilizia sovvenzionata.

5. Il sostegno finanziario regionale è concesso esclusivamente in conto capitale, in misura variabile in funzione della tipologia di intervento, della destinazione d’uso e delle diverse esigenze sociali. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata il contributo è pari al costo totale dell’intervento, determinato in conformità alla normativa vigente e comprensivo di IVA.

6. Le proposte di intervento sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, che, tenuto conto delle intese preventivamente intercorse, assegna il contributo regionale e definisce modalità e termini di attuazione.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 90.000.000,00 si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 331 "Sostegno alla costruzione, acquisto, ristrutturazione edilizia - Spese di investimento" del bilancio pluriennale vigente 2011/2013, annualità 2011.

 

Capo II

Disposizioni in materia di imprese registrate e certificate

 

     Art. 119. Conferma delle agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001.

1. Le agevolazioni all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l'anno 2005), come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), sono confermate per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013.

 

     Art. 120. Conferma delle agevolazioni per le imprese certificate SA8000.

1. L'agevolazione all'IRAP prevista dall'articolo 2, comma 1, della L.R. n. 71/2004 è confermata per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013.

 

     Art. 121. Norma finanziaria.

1. Gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione sono coperti con gli equilibri complessivi rappresentati dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale a legislazione vigente, così come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

 

Capo III

Disposizioni in materia di tariffe per beni e servizi riscosse dalla Regione, dalle aziende sanitarie e dalle agenzie e enti dipendenti

 

     Art. 122. Adeguamento al tasso di inflazione delle tariffe per beni e servizi riscosse dalla Regione, dalle aziende sanitarie e dalle agenzie e enti dipendenti.

1. La Regione, le aziende sanitarie, le agenzie e gli enti dipendenti, nel determinare le tariffe per beni e servizi di propria competenza ne prevedono l'aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di affidamenti di forniture e servizi

 

     Art. 123. Modifiche all'articolo 100 della L.R. n. 40/2005.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 100 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:

“4-bis. Gli ESTAV in qualità di centrale di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE) su richiesta della Regione possono svolgere procedure di gara per l'affidamento di forniture e servizi di interesse della medesima. La Regione ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 17 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) possono acquisire forniture e servizi aderendo ai contratti stipulati dagli ESTAV quale centrale di committenza di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 163/2006.”.

 

     Art. 124. Inserimento dell'articolo 45-bis nella L.R. n. 38/2007.

1. Dopo l'articolo 45 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è inserito il seguente:

“Art. 45-bis

Ricorso agli ESTAV quali centrali di committenza.

1. La Regione può richiedere agli enti per i servizi tecnico amministrativi di area vasta (ESTAV) di cui alla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), lo svolgimento, quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 163/2006, di procedure di gara per l'affidamento di forniture e servizi di proprio interesse.

2. La Regione ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono acquisire forniture e servizi aderendo ai contratti stipulati dagli ESTAV, quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs 163/2006.”.

 

Capo V

Disposizioni in materia di finanza etica

 

     Art. 125. Sostegno della Regione ad iniziative di finanza etica.

1. La Regione Toscana, nell'ambito degli obiettivi di finanza etica, agevola il ricorso al microcredito necessario a realizzare un'idea o un progetto imprenditoriale o professionale in assenza di adeguate risorse proprie.

 

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono rivolti in modo prioritario ai giovani tra i venti e i trentacinque anni ed ai soggetti fino a cinquanta anni di età che hanno perso il lavoro, tenuto conto, nel caso di iniziative professionali, di criteri di merito e bisogno.

 

3. Il sostegno della Regione può realizzarsi con le seguenti modalità, non alternative tra loro:

 

a) costituzione di un fondo di garanzia o attribuzione di contributi a soggetti che erogano garanzia a favore dei beneficiari di microcredito di cui al comma 2, così da migliorare la bancabilità dei progetti presentati;

b) erogazione di contributi a favore di soggetti eroganti microcredito in Toscana, costituiti ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Il contributo può consistere anche nell'assunzione di partecipazioni di minoranza nelle finanziarie ivi indicate, nel rispetto dei principi e con le procedure di cui alla L.R. n. 20/2008.

 

4. La Giunta regionale, in attuazione degli obiettivi del programma regionale di sviluppo (PRS), può definire ulteriori forme di sostegno rivolte ad iniziative messe in atto dai soggetti di cui al comma 2 che siano particolarmente apprezzabili dal punto di vista etico.

 

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge il Consiglio regionale, nell'ambito del PRSE di cui alla L.R. n. 35/2000, definisce i criteri di merito e bisogno di cui al comma 2, le caratteristiche delle garanzie di cui al comma 3, lettera a), nonché i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 9 della L.R. n. 20/2008 per le partecipazioni di minoranza. La Giunta regionale approva le modalità attuative.

 

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è autorizzata nell'anno 2011 la spesa di euro 500.000,00 a valere sugli stanziamenti dell'UPB 513 “Interventi per lo sviluppo economico e produttivo - Spese correnti” del bilancio di previsione 2011.

 

Capo VI

Ulteriori disposizioni

 

     Art. 126. Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 25/1998.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“2. I contributi di cui al comma 1, possono essere attribuiti alle comunità di ambito che li assegnano ai soggetti gestori, ovvero direttamente a questi ultimi, per il finanziamento di investimenti pubblici, con effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti dell'intero territorio regionale;”.

 

     Art. 127. Disposizioni transitorie in materia di assimilazione ai rifiuti urbani.

1. Fino al subentro del gestore unico di cui alla legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione dei rifiuti), continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani contenute nei regolamenti comunali di cui all'articolo 198 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 128. Inserimento dell'articolo 27-quater nella L.R. n. 88/1998.

1. Dopo l'articolo 27-ter della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), è inserito il seguente:

“Art. 27-quater

Disposizioni particolari in materia di tramvie e funivie.

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione di tramvie e funicolari destinate al servizio di trasporto pubblico, i comuni procedono all'approvazione dei progetti definitivi delle opere, previa acquisizione del parere della Regione e della provincia, finalizzato alla verifica di coerenza dei progetti stessi rispetto agli atti della relativa programmazione.

2. Il parere regionale di cui al comma 1, è vincolante in presenza di contributi regionali, anche a seguito di trasferimenti da programmi comunitari o nazionali, per la realizzazione o gestione delle opere.”.

 

     Art. 129. Modifiche alla tabella allegato A ai sensi dell'articolo 105–quinquies della L.R. n. 1/2005. [85]

1. Nella legenda della tabella - allegato A ai sensi dell'articolo 105-quinquies della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) la Tipologia A è sostituita dalla seguente:

“Tipologia A - Nuove costruzioni. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. È previsto un importo minimo di contributo per la prima istruttoria della pratica e un contributo massimo pari a duecento volte il contributo minimo.”.

 

2. Nella legenda della tabella - allegato A ai sensi dell'articolo 105-quinquies della L.R. n. 1/2005 la Tipologia G è sostituita dalla seguente:

“Tipologia G - Ponti, viadotti, gallerie, opere d'arte stradali, di lunghezza/luce complessiva (anche con più campate). Il contributo massimo è fissato in cento volte il contributo per metro lineare.”.

 

     Art. 129 bis. Interventi sul sistema aeroportuale [86]

1. Per il proseguimento delle azioni regionali a sostegno dello sviluppo del sistema aeroportuale toscano in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale sono previsti interventi integrati per il periodo 2011 – 2013.

2. In relazione al bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013 è autorizzata per l’anno 2011 la spesa di euro 1.200.000,00, da destinare ad aiuti per l´avviamento di iniziative di sviluppo di collegamenti aerei, nel rispetto degli orientamenti comunitari di settore.

3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 provvede, previa definizione dei criteri, la Giunta regionale.

4. Agli oneri di cui al comma 2, pari ad euro 1.200.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, annualità 2011.”

 

     Art. 130. Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana S.p.A.

1. Al fine di assicurare la continuità della gestione dell'aeroporto di interesse nazionale e regionale di Marina di Campo nell'Elba, la partecipazione alla cui società di gestione Alatoscana S.p.A. è ritenuta strategica ai fini del sistema aeroportuale toscano, è autorizzata la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale fino alla concorrenza di euro 350.000,00, previa valutazione da parte della Giunta regionale del relativo piano industriale.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB. 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2011.

 

     Art. 130 bis. Interventi per assicurare la funzionalità del porto di Livorno [87]

1. In coerenza con gli strumenti regionali di programmazione e pianificazione ed al fine di assicurare la funzionalità del porto di Livorno, la Regione concorre finanziariamente, insieme all’Autorità portuale di Livorno, alla realizzazione degli interventi di escavo del porto medesimo.

2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 4.500.000,00, cui si fa fronte, rispettivamente nell’anno 2013 per euro 3.000.000,00 e nell’anno 2014 per euro 1.500.000,00, con gli stanziamenti della UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete infrastrutturale di trasporto – spese di investimento" del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015, annualità 2014 [88].

4. [Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio] [89].

 

     Art. 131. Sostituzione dell'articolo 9 della L.R. n. 73/2008.

1. L'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), è sostituito dal seguente:

«Art. 9

Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni.

1. È costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti e per interventi innovativi proposti da ordini o collegi ed associazioni professionali, anche di secondo grado.

2. In particolare, il fondo di cui al comma 1, provvede alla concessione di garanzia per:

a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuali, di età non superiore ai trenta anni. Il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici;

b) prestiti ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante:

1) progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti;

2) programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza;

3) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.

3. Il fondo provvede altresì al finanziamento di progetti innovativi proposti da ordini, collegi od associazioni professionali, anche di secondo grado, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto di cui all'articolo 8. I progetti possono avere ad oggetto la migliore strutturazione od organizzazione di ordini, collegi od associazioni, per il cofinanziamento di quote di progetti europei o azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti.

4. Il cinquanta per cento dell'ammontare del fondo è riservato ai prestiti di cui al comma 2, lettere a) e b), ed il restante 50 per cento agli interventi di cui al comma 3.

5. Gli strumenti attuativi del piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definiscono il supporto regionale alle iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti.

6. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) realizza gli adeguamenti alle modalità di funzionamento del Fondo nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore “de minimis”.»

 

     Art. 132. Contributo straordinario di solidarietà.

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum pari ad euro 20.000,00, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, a ciascuna delle famiglie dei due militari residenti in Toscana e deceduti in missione militare all'estero rispettivamente il giorno 17 settembre 2010 ed il giorno 9 ottobre 2010.

1 bis. E’ assegnato un contributo straordinario una tantum pari ad euro 20.000,00, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, a ciascuna delle famiglie dei tre militari residenti in Toscana e deceduti in missione militare all’estero il giorno 17 settembre 2009 [90].

2. Possono presentare domanda il coniuge ed i figli ed, in mancanza di questi, gli ascendenti fino al primo grado ed, in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle.

 

3. Ai fini della presente disposizione, è equiparato al coniuge, in assenza di questo, il convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio, come individuato da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

 

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 40.000,00, si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1111 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” del bilancio di previsione 2011.

4 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, pari a complessivi euro 60.000,00, si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1111 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” del bilancio di previsione 2011 [91].

 

     Art. 133. Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 24/2009.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), dopo le parole: “nel computo di detta superficie sono comprese” sono aggiunte le seguenti: “le scale e i vani ascensore condominiali”.

 

2. Nel primo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 le parole “dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici”sono sostituite dalle seguenti: “dai regolamenti urbanistici o dai regolamenti edilizi comunali”.

 

     Art. 134. Sostituzione dell'articolo 3 della L.R. n. 24/2009.

1. L'articolo 3 della L.R. n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Interventi straordinari di ampliamento.

1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell'articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di ampliamento di ciascuna unità immobiliare fino al massimo del 20 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi, comunque fino ad un massimo complessivo per l'intero edificio di settanta metri quadrati di superficie utile lorda; detti interventi possono essere realizzati solo su edifici abitativi aventi alla data del 31 marzo 2009 le seguenti caratteristiche:

a) edificio unifamiliare esteso da terra a tetto;

b) edificio bifamiliare o comunque di superficie utile lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati.

2. Con gli interventi di cui al comma 1, non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici interessati. I frazionamenti sono consentiti ove previsti dagli strumenti o dai regolamenti urbanistici.

3. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere realizzati su edifici abitativi per i quali gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali dei comuni consentono gli interventi di cui all'articolo 78, comma 1, lettere f), g), h) o la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 79, comma 2, lettera d), punto 3), della L.R. n. 1/2005; detti interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) gli edifici siano situati all'interno di centri abitati oppure, ove collocati fuori dai centri abitati, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati, anche attraverso la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni.

4. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano, con riferimento alla climatizzazione, la classe “A” sulla parte di edificio oggetto di ampliamento, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 4, relative all'ampliamento, ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 4, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 86, comma 1, della L.R. n. 1/2005; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità dell'ampliamento realizzato.”.

 

     Art. 135. Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 24/2009.

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della L.R. n. 24/2009, le parole “al 25 per cento” “sono sostituite dalle seguenti: “al 35 per cento”.

 

2. Il comma 4 dell'articolo 4 della L.R. n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

“4. Con gli interventi di cui al comma 1 non può essere modificata la destinazione d'uso abitativa degli edifici interessati. Il mutamento di destinazioni d'uso diverse da quella abitativa di cui al comma 3 è consentito se previste dagli strumenti o dai regolamenti urbanistici comunali. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato purché le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a cinquanta metri quadri.”.

 

3. Il comma 5 dell'articolo 4 della L.R. n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

“5. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici abitativi per i quali gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali dei comuni consentono gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 78, comma 1, lettera h) della L.R. n. 1/2005, o gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettera f); detti interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati consentite dai regolamenti urbanistici o dai regolamenti edilizi comunali ed in presenza delle seguenti due condizioni:

a) gli edifici abitativi siano situati all'interno dei centri abitati;

b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla L. n. 183/1989 o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni.”.

 

4. Il comma 7 dell'articolo 4 della L.R. n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«7. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili:

a) consentano, con riferimento alla climatizzazione, il conseguimento della classe “A” per l'edificio e prestazioni di tipo “B” per gli impianti, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) perseguano gli obiettivi di qualità energetico-ambientali indicati nelle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 145 della L.R. n. 1/2005, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1) qualità ambientale esterna;

2) risparmio delle risorse;

3) carichi ambientali.»

 

     Art. 136. Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 24/2009.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della L.R. n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Le altezze utili interne degli interventi non possono essere superiori a tre metri, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui all'articolo 3, è consentito l'ampliamento con altezze superiori ai tre metri ove già esistenti nell'edificio oggetto di ampliamento. Per gli interventi di cui all'articolo 4, è consentita la ricostruzione dei locali con altezze superiori a tre metri, ove già esistenti nell'edificio oggetto di demolizione.”.

 

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della L.R. n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

“5. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli 3 e 4 non si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali sui medesimi edifici. Possono invece essere cumulati gli incentivi relativi al contenimento dei consumi energetici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio.”.

 

3. Il comma 6 dell'articolo 5 della L.R. n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

“6. Le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui all'articolo 3 o gli edifici interessati dagli interventi di cui all'articolo 4 devono risultare accatastati presso le competenti agenzie del territorio o essere oggetto di idonee dichiarazioni alle suddette agenzie per l'accatastamento, ai sensi del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572(Testo unico delle leggi sul nuovo catasto ) o ai sensi del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652(Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249.”.

 

     Art. 137. Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 24/2009.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della L.R. n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

“2. La denuncia di inizio attività di cui al comma 1, può essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2011.”.

 

     Art. 137 bis. Concessione di contributi al Comune di Pescia [92]

[1. In relazione alle procedure di trasferimento dal patrimonio regionale al patrimonio comunale del Comune di Pescia del Centro di Commercializzazione dei fiori per l’Italia centrale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57 (Trasferimento dal patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili), è autorizzata, rispettivamente per gli anni 2012 e 2013, la spesa massima di euro 4.000.000,00 ed euro 3.500.000,00 per la complessiva sistemazione e messa a norma del citato bene immobile.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 4.000.000,00 per l’anno 2012 ed euro 3.500.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento" del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, annualità 2012 e 2013.]

 

     Art. 138. Concessione di bene immobile in favore della Scuola Normale Superiore di Pisa [93]

1. L’edificio appartenente al demanio regionale denominato Palazzo della Canonica e sito in Pisa, piazza de’ Cavalieri, è assegnato in regime di concessione alla Scuola Normale Superiore di Pisa per essere destinato a sede di parte della raccolta libraria, di notevole interesse culturale, conservata e resa fruibile dalla scuola stessa.

2. Il bene di cui al comma 1, è concesso dietro corresponsione di un canone ricognitorio, per un periodo in ogni caso non superiore ad anni cinquanta, in relazione al valore degli interventi necessari ad assicurare la conservazione e la fruibilità della raccolta libraria interamente assunti a carico del concessionario.

 

     Art. 138 bis. Mondiali di ciclismo 2013 e iniziative di accompagnamento [94]

1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei mondiali di ciclismo a Firenze nell’anno 2013, promuove iniziative di accompagnamento nonché propedeutiche all’evento. 2. La Regione definisce, nelle sedi di coordinamento già istituite per l’organizzazione dei mondiali del 2013, e in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, i contenuti delle iniziative e il relativo calendario.

3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il quadro degli interventi e delle iniziative alle quali concorre attraverso la concessione di propri contributi. La Giunta regionale definisce contestualmente i criteri di concessione dei contributi agli enti locali ed agli altri soggetti realizzatori eventualmente individuati.

4. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sull’andamento dell’evento e sugli interventi attuati.

5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 250.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2011.

 

     Art. 138 bis 1. Mondiali di ciclismo 2013. Interventi in materia di viabilità [95]

1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo del 2013, concorre al finanziamento degli interventi in materia di viabilità e infrastrutture interessate dalla manifestazione.

2. La Giunta regionale delibera le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1. Degli esiti di tale contributo la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale con la relazione di cui all’articolo 138 bis, comma 4.

3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 5.000.000,00 per l’anno 2011, euro 10.000.000,00 per l’anno 2012 ed euro 5.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione anno 2011 e del bilancio pluriennale vigente, annualità 2012 e 2013.

 

     Art. 138 ter. Contributo regionale per interventi straordinari a favore dei territori montani [96]

1. Al fine del sostegno allo sviluppo delle politiche per la montagna, è istituito un contributo regionale per la realizzazione di interventi straordinari coerenti con il programma regionale di sviluppo (PRS) e con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), a favore delle unioni di comuni di cui all’articolo 87, comma 4, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e dei comuni classificati montani di cui all’allegato B della medesima l.r. 68/2011 [97].

2. Gli enti locali utilizzano le risorse per gli interventi straordinari per spese di investimento per la realizzazione degli stessi localizzati esclusivamente in zona classificata montana.

3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, previa determinazione dei criteri concessori, alla determinazione delle modalità di attribuzione, erogazione e rendicontazione del contributo regionale.

4. L’erogazione del contributo regionale di cui al presente articolo esclude, per la quota concessa, l’ente beneficiario dalla ripartizione delle risorse finanziarie in carico al fondo regionale per la montagna.

5. Per l’anno 2011, il contributo regionale è destinato specificatamente ad azioni di miglioramento della viabilità e della condizioni di accesso agli impianti turistici e dell’edilizia scolastica nella Montagna Pistoiese [98].

5 bis. Per l’anno 2012 il contributo regionale è destinato specificatamente ad azioni utili a favorire il rilancio del sistema neve toscano nelle zone dell’Amiata, Garfagnana, Lunigiana e Montagna Pistoiese, anche al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza delle piste e degli impianti e il potenziamento dell’attività sciistica [99].

6. Per gli anni successivi, le priorità territoriali relative agli interventi straordinari nelle aree montane saranno definite attraverso la legge finanziaria sulla base di contingenti e attestate situazioni di svantaggio socio-economico [100].

7. Il contributo regionale per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al comma 1 è finanziato per il 2011, senza oneri aggiuntivi, per l’importo di euro 580.000,00 a valere sull’UPB 516 “Sviluppo locale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2011 [101].

7 bis. Il contributo regionale per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al comma 5 bis è finanziato per l’anno 2012, senza oneri aggiuntivi, per l’importo di euro 1.000.000,00 a valere sull’UPB 516 “Sviluppo locale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012 [102].

8. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 138 quater. Interventi per la reindustrializzazione [103]

1. La Regione Toscana, nell’ambito delle proprie politiche di rilancio dell’economia e degli strumenti di programmazione, promuove azioni per la reindustrializzazione di aree che, in atti nazionali o negli stessi strumenti di programmazione regionale, sono riconosciute in situazione di grave crisi, tale da prospettare rilevanti problemi occupazionali e sociali, con possibili ricadute sulla realizzazione degli obiettivi generali della programmazione regionale.

2. Ai fini del comma 1, la Regione Toscana, tramite la propria struttura operativa, realizza interventi per la riconversione delle aree di cui al comma 1, e per l’insediamento di nuove imprese, anche tramite l’acquisizione delle aree stesse [104].

2 bis. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 - 2014, annualità 2013 [105].

2 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio [106].

2 quater. Qualora per l’attuazione degli interventi di cui al comma 2 si renda necessario procedere all’acquisizione delle aree riconosciute in situazione di grave crisi e alla successiva vendita, i relativi proventi sono finalizzati alla riduzione dell’indebitamento per pari importo [107].

3. [La Regione Toscana, in attuazione del comma 1 e ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), può partecipare, nel limite del 60 per cento del capitale sociale, alle società costituite da Fidi Toscana s.p.a. ai sensi del comma 2] [108].

 

Capo VII

Disposizioni finali

 

     Art. 139. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

 

 

Allegato A [109]

Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi (articolo 103)

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.

[2] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

[3] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[4] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[6] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[7] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[8] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 13 novembre 2019, n. 65.

[9] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[10] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[11] Rubrica così modificata dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[12] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[13] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[14] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[15] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[16] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[17] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[18] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[19] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[20] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.

[21] La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 2011, n. 182, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[22] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 settembre 2011, n. 44 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[23] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[24] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[25] Sezione introdotta dall'art. 26 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[26] Articolo inserito dall'art. 27 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[27] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[28] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[29] Sezione inserita dall'art. 4 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[30] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[31] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[32] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[33] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[34] Articolo abrogato dall'art. 160 della L.R. 20 dicembre 2016, n. 86.

[35] Articolo abrogato dall'art. 160 della L.R. 20 dicembre 2016, n. 86.

[36] Articolo abrogato dall'art. 160 della L.R. 20 dicembre 2016, n. 86.

[37] Articolo abrogato dall'art. 160 della L.R. 20 dicembre 2016, n. 86.

[38] Articolo abrogato dall'art. 160 della L.R. 20 dicembre 2016, n. 86.

[39] Articolo abrogato dall'art. 160 della L.R. 20 dicembre 2016, n. 86.

[40] Articolo abrogato dall'art. 160 della L.R. 20 dicembre 2016, n. 86.

[41] Alinea così modificato dall'art. 24 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[42] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[43] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 24 novembre 2012, n. 64. La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2014, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[44] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[45] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[46] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[47] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[48] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[49] Rubrica così sostituita dall'art. 10 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[50] Alinea così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2014, n. 46.

[51] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2014, n. 46.

[52] Rubrica così modificata dall'art. 11 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[53] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[54] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[55] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[56] Lettera così sostituita dall'art. 12 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[57] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[58] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[59] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[60] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[61] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[62] Comma già sostituito dall'art. 14 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25, ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 68 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[63] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 68 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[64] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 21 settembre 2011, n. 44.

[65] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 21 settembre 2011, n. 44.

[66] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 21 settembre 2011, n. 44.

[67] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 21 settembre 2011, n. 44.

[68] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 21 settembre 2011, n. 44.

[69] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 settembre 2011, n. 44.

[70] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 21 settembre 2011, n. 44.

[71] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 21 settembre 2011, n. 44.

[72] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 21 settembre 2011, n. 44.

[73] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 21 settembre 2011, n. 44.

[74] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 21 settembre 2011, n. 44.

[75] Capo inserito dall'art. 18 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[76] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25 e così modificato dall'art. 58 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[77] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[78] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[79] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[80] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[81] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[82] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[83] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[84] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[85] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[86] Articolo inserito dall'art. 25 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[87] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 21 settembre 2011, n. 44.

[88] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[89] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[90] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[91] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[92] Articolo inserito dall'art. 27 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25 e abrogato dall'art. 140 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[93] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[94] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 21 settembre 2011, n. 44.

[95] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2011, n. 61.

[96] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 21 settembre 2011, n. 44.

[97] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[98] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 novembre 2011, n. 61.

[99] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[100] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[101] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 novembre 2011, n. 61.

[102] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[103] Articolo inserito dall'art. unico della L.R. 4 ottobre 2011, n. 47.

[104] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 giugno 2012, n. 33.

[105] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 14 settembre 2012, n. 49.

[106] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 14 settembre 2012, n. 49.

[107] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 14 settembre 2012, n. 49.

[108] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 30 giugno 2012, n. 33.

[109] Allegato già sostituito dall'art. 17 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25, dall'art. 4 della L.R. 21 settembre 2011, n. 44 e ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 novembre 2011, n. 61.