§ 4.1.258 - L.R. 24 gennaio 2006, n. 1.
Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:24/01/2006
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Programmazione
Art. 3.  Ambito degli interventi
Art. 4.  Tipologie degli interventi
Art. 5.  Disposizioni generali per l’attuazione degli interventi
Art. 6.  Procedimenti e moduli organizzativi
Art. 7.  Monitoraggio
Art. 8.  Controllo
Art. 9.  Valutazione di efficacia
Art. 10.  Riduzione e revoca del finanziamento
Art. 11.  Norme finanziarie
Art. 12.  Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 45/2003 e abrogazione della l.r. 40/2003


§ 4.1.258 - L.R. 24 gennaio 2006, n. 1.

Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

(B.U. 1 febbraio 2006, n. 2).

 

Capo I

Principi generali

 

Art. 1. Oggetto e finalità

     1. La presente legge disciplina l’intervento della Regione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile attraverso:

     a) il sostegno al miglioramento della competitività e multifunzionalità aziendale, al reddito agricolo e alle produzioni di qualità;

     b) il sostegno al mantenimento e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali;

     c) la diversificazione dell’economia rurale e la qualità della vita nelle zone rurali.

     2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione:

     a) delle risorse endogene regionali;

     b) del sistema delle imprese agricole;

     c) delle realtà istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali;

     d) dei fattori di competitività regionale finalizzati allo sviluppo rurale, all’innovazione organizzativa e finanziaria, alla promozione delle produzioni agro-alimentari, allo sviluppo delle filiere agroindustriali e alla tutela dell’ambiente;

     e) dell’imprenditoria giovanile e femminile;

     f) delle produzioni tipiche e di qualità;

     g) del territorio rurale;

     h) dell’integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche locali.

     3. L’intervento della Regione è attuato secondo i principi di sussidiarietà, decentramento, snellimento e semplificazione delle attività amministrative.

 

          Art. 2. Programmazione [1]

     1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

     2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

     3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e a tal fine individua l'ammontare delle risorse, i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari e le modalità di attuazione degli interventi.

 

Capo II

Attuazione degli interventi

 

     Art. 3. Ambito degli interventi

     1. Gli interventi possono riguardare:

     a) la ricerca e i servizi alle imprese, ed in particolare:

     1) l’innovazione di prodotto e di processo;

     2) il trasferimento dell’innovazione e lo sviluppo della ricerca per favorire la crescita, la qualificazione e la sostenibilità delle attività agricole e rurali;

     3) sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione [2];

     3 bis) tutela della salute degli operatori agricoli, delle popolazioni rurali e dei consumatori [3];

     b) lo sviluppo produttivo agricolo e rurale, nell’ambito dell’integrazione tra attività economiche e territorio, ed in particolare:

     1) la creazione di nuove imprenditorialità, l’agevolazione del passaggio generazionale e lo sviluppo dell’occupazione;

     2) l’ammodernamento delle aziende e lo sviluppo della multifunzionalità;

     3) lo sviluppo di forme associative;

     4) lo sviluppo delle forme di commercializzazione da parte delle imprese agricole, privilegiando le forme associative;

     5) lo sviluppo, il consolidamento, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari;

     6) lo sviluppo della qualità, della tracciabilità e della sicurezza alimentare dei prodotti;

     7) il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi alla popolazione rurale;

     8) il sostegno alle azioni per la tutela dell’ambiente e della biodiversità;

     9) il sostegno alle azioni per la tutela del paesaggio;

     9 bis) azioni di animazione dello sviluppo agricolo e rurale sul territorio [4];

     c) l’equilibrio della gestione finanziaria, ed in particolare:

     1) la capitalizzazione;

     2) il miglioramento dell’accesso al credito e delle condizioni creditizie, anche mediante l’attivazione e la partecipazione ad appositi strumenti di garanzia;

     3) l’innovazione finanziaria.

 

     Art. 4. Tipologie degli interventi

     1. Gli interventi sono attuati, in particolare, mediante le seguenti tipologie di aiuti:

     a) contributo in conto capitale;

     b) contributo in conto interessi;

     c) concessione di premi e indennità;

     d) concessione di indennizzi per calamità naturali, avversità atmosferiche e danni alla produzione agricola;

     e) concessione di garanzia;

     f) finanziamento agevolato;

     g) bonus fiscale;

     h) partecipazione al capitale;

     i) [partecipazione e finanziamento di piani e programmi di sviluppo e di progetti] [5].

 

     Art. 5. Disposizioni generali per l’attuazione degli interventi

     1. Gli interventi sono disposti in conformità alla normativa dell’Unione europea, in particolare ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo di cui alla comunicazione della Commissione 28/C, del 1 febbraio 2000, e alle ulteriori norme e orientamenti che assumano rilievo in relazione alle caratteristiche dell’intervento.

     2. Le intensità di aiuto, espresse in termini di equivalente sovvenzione lorda, o netta, non possono eccedere quelle previste o approvate dalla Commissione dell’Unione europea per le varie tipologie di investimento, di soggetto beneficiario e di area interessata dall’intervento.

     3. Se l’intervento comporta l’erogazione di anticipazioni il soggetto interessato è tenuto a prestare idonea fideiussione.

 

     Art. 6. Procedimenti e moduli organizzativi

     1. I procedimenti attuativi perseguono gli obiettivi di semplificazione e snellimento amministrativo.

     2. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo o negoziale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59) nonché tramite gli istituti e gli strumenti della programmazione negoziata.

     3. I provvedimenti emanati per l’attuazione degli interventi individuano l’oggetto e gli obiettivi dell’intervento e determinano:

     a) la conformità del regime di aiuto agli orientamenti comunitari;

     b) la tipologia del procedimento;

     c) i soggetti beneficiari;

     d) le aree di applicazione;

     e) le spese ammissibili e il periodo di eligibilità;

     f) la intensità degli aiuti;

     g) le modalità di erogazione;

     h) gli obblighi dei beneficiari;

     i) le modalità di controllo;

     j) le revoche e le sanzioni;

     k) le modalità di monitoraggio e valutazione;

     l) gli eventuali altri elementi ritenuti utili per una completa definizione dell’intervento, anche con riguardo alle specificità dello stesso.

     4. La gestione degli interventi è:

     a) [attribuita alle province e alle comunità montane, secondo i principi e le norme sull’attribuzione di funzioni amministrative in materia di agricoltura e di sviluppo rurale] [6];

     b) affidata alle agenzie regionali operanti in materia secondo la rispettiva legge istitutiva o a soggetti terzi specializzati, ove ricorrano le esigenze di gestione unitaria a livello regionale.

 

Capo III

Monitoraggio, controllo e valutazione di efficacia

 

     Art. 7. Monitoraggio

     1. Gli interventi sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti e le informazioni necessarie ai fini della redazione delle relazioni annuali previste dalla normativa comunitaria ed in modo da permettere, se necessario, di orientare di nuovo gli interventi stessi a partire dalle necessità emerse nel corso dell’esecuzione. Il monitoraggio, procedurale, fisico e finanziario è predisposto ed attuato dalla Giunta regionale anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare:

     a) lo stato di avanzamento delle singole attività, nonché gli obiettivi specifici da raggiungere entro una scadenza determinata;

     b) l’andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.

     2. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, provvede all’adeguamento dei piani finanziari e può disporre trasferimenti di risorse ai fini dell’ottimizzazione del loro utilizzo.

 

     Art. 8. Controllo

     1. La Giunta regionale esercita il controllo sull’attuazione degli interventi sulla base dei principi e delle modalità stabilite dalle norme comunitarie riguardanti i controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi comunitari.

     2. La Giunta regionale dispone controlli ed ispezioni in loco, anche a campione, sugli interventi finanziati, nonché sui sistemi di gestione e di controllo attivati dai soggetti attuatori, allo scopo, in particolare, di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l’attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest’ultimo. Prima di effettuare un controllo od ispezione in loco i soggetti interessati ne sono informati con congruo anticipo.

     3. Nel corso dei cinque anni successivi all’ultimo pagamento di un intervento, i soggetti attuatori tengono a disposizione della Giunta regionale tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti l’intervento gestito.

 

     Art. 9. Valutazione di efficacia [7]

     1. La Giunta regionale assicura la valutazione di efficacia degli interventi previsti dal PRAF [8].

     2. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale lo stato di attuazione degli interventi e la loro efficacia, attraverso un documento di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della l.r. 1/2015 [9].

 

     Art. 10. Riduzione e revoca del finanziamento

     1. I provvedimenti attuativi degli interventi dispongono i casi di revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso, graduati in relazione alla gravità dell’inadempimento.

     2. I casi di cui al comma 1 devono comunque contemplare le ipotesi di inerzia del soggetto attuatore o del beneficiario finale, di realizzazione difforme da quella autorizzata, nonché di violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e di contrattazione collettiva.

     3. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

 

Capo IV

Norme finanziarie e finali

 

     Art. 11. Norme finanziarie

     1. Il DEFR indica la proiezione finanziaria delle risorse attivabili, individuando le risorse regionali stanziate dal bilancio [10].

     2. Con la legge di bilancio sono assegnate annualmente le risorse alle missioni e programmi di spesa di competenza [11].

 

     Art. 12. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 45/2003 e abrogazione della l.r. 40/2003

     1. A decorrere dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di attuazione del PAR che individua gli interventi nel settore delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, l’articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità) è sostituito dal seguente:

      “Art. 7. Contributi finanziari

     1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:

     a) realizzazione della segnaletica relativa alle strade;

     b) allestimento o adeguamento del centro di informazione, del centro espositivo e di documentazione e degli spazi di cui all’articolo 2, comma 3 in conformità agli standard minimi di qualità definiti dal regolamento di attuazione;

     c) adeguamento agli standard di qualità in conformità con quanto disposto dal regolamento di attuazione;

     d) realizzazione e adeguamento di percorsi e camminamenti sicuri all’interno degli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di consentire le visite durante la lavorazione;

     e) realizzazione di attività di comunicazione per la valorizzazione delle strade singole o associate, secondo quanto precisato nel regolamento di attuazione;

     f) interventi di animazione per la realizzazione di una sagra annuale della strada secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, finalizzata a far conoscere le risorse agricole e agroalimentari della strada.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con gli strumenti e con le modalità previste dalla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).” .

     2. A decorrere dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di attuazione del PAR che individua gli interventi nel settore zootecnico, è abrogata la legge regionale 4 agosto 2003, n. 40 (Interventi regionali a favore del settore zootecnico).

 


[1] Articolo già sostituito dall'art. 105 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, modificato dall'art. 15 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 25 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[2] Numero così sostituito dall'art. 57 della L.R. 22 maggio 2009, n. 26.

[3] Numero aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 63.

[4] Numero aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 63.

[5] Lettera abrogata dall'art. 26 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[6] Lettera abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[7] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[8] Comma così modificato dall'art. 106 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[9] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

[10] Comma modificato dall'art. 107 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 e così sostituito dall'art. 28 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[11] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.