§ 6.1.345 - L.R. 4 agosto 2014, n. 46.
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:04/08/2014
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 4 della l.r. 79/2013
Art. 2.  Inserimento della sezione III bis nella l.r. 77/2013
Art. 3.  Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 77/2013
Art. 4.  Inserimento dell'articolo 9 ter nella l.r. 77/2013
Art. 5.  Inserimento dell'articolo 9 quater nella l.r. 77/2013
Art. 6.  Modifiche all’articolo 20 della l.r. 1/2009
Art. 7.  Modifiche all'articolo 86 della l.r. 65/2010
Art. 8 . Inserimento dell'articolo 86 bis nella l.r. 65/2010
Art. 9 . Modifiche all'articolo 103 della l.r. 66/2011
Art. 10 . Inserimento dell'articolo 8 ter nella l.r. 8/2012
Art. 11 . Modifiche all'articolo 43 della l.r. 77/2012
Art. 12 . Modifiche all’articolo 45 della l.r. 77/2012
Art. 13 . Modifiche all'articolo 65 bis della l.r. 77/2012
Art. 14 . Modifiche all'articolo 65 ter della l.r. 77/2012
Art. 15 . Modifiche all'articolo 65 sexies della l.r. 77/2012
Art. 16 . Modifiche all'articolo 65 septies della l.r. 77/2012
Art. 17 . Sostituzione dell'articolo 65 octies della l.r. 77/2012
Art. 18 . Modifiche all’articolo 65 undecies della l.r. 77/2012
Art. 19 . Modifiche all'articolo 65 duodecies della l.r. 77/2012
Art. 20 . Modifiche alla rubrica della sezione I del capo II della l.r. 77/2013
Art. 21 . Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 77/2013
Art. 22 . Inserimento dell'articolo 27 bis nella l.r. 77/2013
Art. 23 . Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 77/2013
Art. 24 . Inserimento dell’articolo 28 bis nella l.r. 77/2013
Art. 25 . Inserimento dell'articolo 31 bis nella l.r. 77/2013
Art. 26 . Inserimento dell’articolo 31 ter nella l.r. 77/2013
Art. 27 . Inserimento dell'articolo 33 bis nella l.r. 77/2013
Art. 28 . Inserimento dell'articolo 33 ter nella l.r. 77/2013
Art. 29 . Inserimento dell'articolo 33 quater nella l.r. 77/2013
Art. 30 . Inserimento dell'articolo 35 bis nella l.r. 77/2013
Art. 31 . Modifiche all’articolo 46 della l.r. 77/2013
Art. 32.  Inserimento dell'articolo 51 bis nella l.r. 77/2013
Art. 33 . Inserimento dell'articolo 62 bis nella l.r. 77/2013
Art. 34 . Inserimento dell'articolo 62 ter nella l.r. 77/2013
Art. 35.  Modifiche all’articolo 65 della l.r. 77/2013
Art. 36 . Inserimento dell'articolo 70 bis nella l.r. 77/2013
Art. 37 . Inserimento dell'articolo 70 ter nella l.r. 77/2013
Art. 38 . Inserimento dell'articolo 70 quater nella l.r. 77/2013
Art. 39 . Inserimento dell'articolo 70 quinquies nella l.r. 77/2013
Art. 40 . Inserimento dell'articolo 70 sexies nella l.r. 77/2013
Art. 41 . Inserimento dell'articolo 70 septies nella l.r. 77/2013
Art. 42.  Inserimento dell'articolo 70 octies nella l.r. 77/2013
Art. 43 . Inserimento dell'articolo 70 novies nella l.r. 77/2013
Art. 45 . Inserimento dell'articolo 70 undecies nella l.r. 77/2013
Art. 46 . Inserimento dell'articolo 70 duodecies nella l.r. 77/2013
Art. 47 . Inserimento dell'articolo 70 terdecies nella l.r. 77/2013
Art. 48 . Inserimento dell'articolo 70 quaterdecies nella l.r. 77/2013
Art. 49 . Inserimento dell'articolo 70 quinquesdecies nella l.r. 77/2013
Art. 50 . Inserimento dell'articolo 70 sexiesdecies nella l.r. 77/2013
Art. 51 . Sostituzione dell'Allegato A della l.r. 77/2013
Art. 52 . Entrata in vigore


§ 6.1.345 - L.R. 4 agosto 2014, n. 46.

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013.

(B.U. 4 agosto 2014, n. 36)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

 

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

 

Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

 

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);

 

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”);

 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 14 luglio 2014;

 

Considerato quanto segue:

 

Per quanto concerne il capo I:

 

1. E’ opportuno chiarire che, secondo le intenzioni del legislatore fin dall'inizio, l'agevolazione sulle certificazioni Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è da riferirsi sia a coloro che l’ottengono per la prima volta, sia a coloro che provvedono a rinnovarla pur avendola ottenuta in anni precedenti;

 

Per quanto concerne il capo II, sezione I:

 

2. La Corte costituzionale, con la sentenza 11 dicembre 2013, n. 289, ha censurato una disposizione legislativa della Regione Abruzzo che prevedeva espressamente che la spesa per il personale a tempo determinato assegnato alle strutture di supporto agli organi politici non rientrasse nel limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si rende pertanto necessario, tenuto conto della richiamata sentenza della Corte costituzionale, salvaguardare i rapporti di lavoro flessibile in essere, nonché i rapporti formativi già sottoscritti al fine di contenere la spesa aggiuntiva correlata al potenziale contenzioso che deriverebbe dall’adozione di misure rigide nei confronti degli interessati per rientrare nel limite finanziario posto dal legislatore statale;

 

3. E’ necessario altresì introdurre, per l’anno 2014, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, il divieto di attivazione di nuovi rapporti di lavoro flessibile e di nuovi rapporti formativi non totalmente finanziati da risorse esterne al bilancio regionale al fine di contenere la spesa di personale per le tipologie indicate;

 

4. Ai fini del contenimento della spesa per il personale è necessario fissare un limite inderogabile all'erogazione dei compensi professionali derivanti dalle cause concluse con sentenza favorevole all'ente con spese compensate in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 457, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2014”);

 

5. Nell'ambito delle misure volte a favorire la sostenibilità ambientale e quindi ad incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico, con lo scopo di diminuire l'impatto degli agenti inquinanti causato, in particolare, dagli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, è opportuno che la Regione Toscana renda possibile ai propri dipendenti l’acquisto rateizzato del titolo di viaggio annuale, con conseguente addebito in busta paga del relativo costo;

 

Per quanto concerne il capo III, sezione III:

 

6. Nell’ambito del complesso lavoro istruttorio per la riqualificazione e valorizzazione delle aree interessate alla dismissione conseguente alla costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Pistoia sono emerse esigenze del Comune di Pistoia di disporre a titolo proprietario di due immobili presenti nell’area storica del Ceppo di Pistoia ed attualmente parte del patrimonio della Azienda unità sanitaria locale 3 di Pistoia. L'autorizzazione alla cessione da parte della Azienda è subordinata ad autorizzazione regionale volta a garantirne la finalizzazione ad interesse pubblico, per un periodo determinato, del padiglione Cassa di risparmio nonché la destinazione ad attività museale pubblica ed a tempo indeterminato per l’edificio storico del Ceppo;

 

Per quanto concerne il capo III sezione V:

 

7. L'articolo 28 della l.r. 77/2013 ha istituito, per l’anno 2014, un fondo finalizzato ad agevolare l’accesso al credito per la realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico e sicurezza sismica, rinviando a successivi regolamenti la definizione dei criteri e modalità di funzionamento di tale fondo. Si ritiene opportuno intervenire sulla disciplina del fondo sopra citato al fine di privilegiare le famiglie, e più in generale le persone fisiche, riservando una quota percentuale delle risorse destinate alle misure finanziarie a favore degli interventi in materia di risparmio energetico e sicurezza sismica da realizzare sugli immobili di proprietà adibiti a residenza anagrafica;

 

8. E’ necessario anticipare agli enti locali, per il finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, una somma pari alla potenziale quota premiale spettante alla Regione Toscana ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 (Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario);

 

9. E’ necessario garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma nella fase conclusiva della propria gestione, in attesa della conclusione della procedura di gara per il lotto unico in Toscana;

 

10. Per rispondere ad esigenze di mobilità sorte successivamente allo svolgimento della conferenza di cui all'articolo 6, comma 5, della l.r. 42/1998, è necessario procedere all’integrazione delle assegnazioni disposte in esito all’intesa raggiunta nella conferenza stessa;

 

11. Sussiste un interesse regionale al ripristino della funzionalità della linea ferroviaria Porrettana, interrotta a seguito della frana del gennaio 2014 nei pressi della stazione di Corbezzi in comune di Pistoia, per garantire lo svolgimento del servizio regionale di trasporto pubblico locale. È altresì necessario supportare il completamento funzionale dello scalo merci Capannoni - Porcari in località Frizzone nel Comune di Porcari, al fine di incentivare l’utilizzo del vettore ferroviario per il trasferimento delle merci, con particolare riferimento al settore cartario, e delocalizzare e potenziare tali attività attualmente svolte nell’ambito della stazione di Lucca, con le difficoltà derivanti dall’attuale localizzazione in ambito urbano;

 

12. In attesa della conclusione dei lavori previsti nell’accordo di programma dell’11 gennaio 2009, siglato per la realizzazione del primo stralcio funzionale del progetto preliminare denominato “Adeguamento idraulico del canale scolmatore”, è necessario procedere alla realizzazione di alcuni interventi urgenti finalizzati a ripristinare la funzionalità della foce dello scolmatore, quantificando le risorse finanziarie necessarie e rinviando ad un successivo accordo di programma la definizione puntuale delle opere e l’individuazione dei soggetti attuatori;

 

13. Nel caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale, occorre prevedere l’anticipazione da parte della Regione delle risorse statali già assegnate al commissario e non ancora accreditate nella contabilità speciale, al fine di assicurare agli enti competenti la disponibilità di cassa necessaria per eseguire in tempi rapidi gli interventi di somma urgenza e di urgenza;

 

14. E’ necessario erogare un contributo straordinario alla Fondazione Orchestra regionale della Toscana per il riequilibrio della situazione patrimoniale in seguito al verificarsi di una rilevante esposizione debitoria conseguente al disallineamento dei flussi di finanziamento, rispetto agli impegni ed oneri assunti dalla Fondazione medesima per dar corso alle proprie attività;

 

15. E’ necessario intervenire urgentemente per il ripristino e il parziale rifacimento di impianti sportivi danneggiati a seguito di eventi meteorologici straordinari, nonché intervenire rapidamente, a seguito dell'assegnazione di eventi sportivi di particolare rilievo, per l'adeguamento di impianti che non presentano attualmente le misure di capienza e di sicurezza che si renderanno prossimamente necessarie;

 

16. E’ opportuno il trasferimento della sede del liceo scientifico "A. M. Enriques Agnoletti" presso il Polo scientifico e tecnologico dell’università di Firenze, per realizzare un progetto di integrazione delle attività formative scolastiche e delle attività di base dei primi anni dei corsi di laurea;

 

17. E’ interesse della Regione promuovere la stipula di un accordo transattivo fra le amministrazioni comunali facenti parte del Consorzio Ambiente Versilia a seguito del procedimento arbitrale relativo all’attuazione della convenzione di costruzione e gestione degli impianti di Pioppogatto e Falascaia, volto alla definizione delle reciproche pretese risarcitorie;

 

18. E’ necessario rafforzare le condizioni di sicurezza nel territorio del distretto tessile di Prato e nei territori dell'Area Vasta Centro con forte presenza manifatturiera, attraverso progetti straordinari finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza, ed in particolare al rafforzamento e all'incremento della vigilanza sul territorio;

 

19. Nell’ambito di uno specifico accordo di programma con i comuni e gli altri enti pubblici territorialmente coinvolti, volto alla attuazione di misure ed interventi per il superamento delle criticità delle foci fluviali della piana Apuo-versiliese e per il miglioramento della qualità delle acque di balneazione marino costiere, è necessario assicurare il finanziamento per la realizzazione, da parte dei comuni, di interventi urgenti finalizzati all’abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone, così da ridurre significativamente i rischi di tipo igienico-sanitario connessi con l’utilizzo alla balneazione delle acque costiere prospicienti le suddette foci;

 

20. È necessario, nelle more del rilascio della garanzia di cui all’articolo 46 quater della l.r. 77/2012, anticipare all'Autorità portuale di Piombino la liquidità in relazione alle esigenze finanziarie connesse all’esecuzione delle opere di cui al medesimo articolo 46 quater;

 

21. Il rilievo che la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze ha assunto, anche con il sostegno finanziario della Regione Toscana, nella promozione del patrimonio culturale della città di Firenze e della Toscana, nonché il ruolo che l'attività della Fondazione è venuta assumendo nel diversificare l'offerta culturale della città di Firenze e della Toscana rendono opportuna l'adesione della Regione Toscana alla Fondazione stessa, in qualità di partecipante sostenitore, per il potenziamento delle importanti sinergie operative del settore culturale e dei suoi contenuti contribuendo alla reciproca qualificazione dell’offerta culturale complessiva da mettersi a servizio dell’intera Toscana, nonché per rafforzare il dinamismo dell’offerta culturale della Fondazione con le sue potenzialità operative e implementarne le relazioni con le eccellenze culturali dell’intero territorio regionale;

 

Per quanto concerne il capo IV:

 

22. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge;

 

CAPO I - Disposizioni in materia di entrata

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 79/2013

1. Al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), dopo la parola: “ ottenuto ” sono inserite le seguenti: “ o rinnovato ”.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 79/2013 dopo la parola: “ ottenuta ” sono inserite le seguenti: “ o rinnovata ”.

 

CAPO II - Disposizioni in materia di personale

SEZIONE I - Disposizioni in materia di spesa per il personale

 

     Art. 2. Inserimento della sezione III bis nella l.r. 77/2013

1. Dopo la sezione III del capo II della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), è inserita la seguente: “ SEZIONE III bis - Disposizioni di contenimento della spesa per il personale della Regione per l’anno 2014 ”.

 

     Art. 3. Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 9 della sezione III bis del capo II della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 9 bis - Disposizioni di contenimento della spesa per il personale della Regione per l’anno 2014

1. Fino al 31 dicembre 2014 la Regione non può attivare nuovi rapporti di lavoro flessibile e nuovi rapporti formativi, ovvero proroghe di rapporti già in essere, con oneri a carico del bilancio regionale.

2. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro flessibile in essere e i rapporti formativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente articolo. ”.

 

     Art. 4. Inserimento dell'articolo 9 ter nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 9 bis della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 9 ter - Riduzione dei compensi professionali legali

1. I compensi professionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), sono ridotti ai sensi dell'articolo 1, comma 457, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. “Legge di stabilità 2014”),m per il periodo temporale previsto dal medesimo comma.

2. I compensi derivanti dalle cause concluse con sentenza favorevole all'ente con spese compensate, come ridotti in base al comma 1, non sono comunque erogati ai singoli professionisti in misura eccedente il limite massimo inderogabile individuato nell'accordo sottoscritto a livello decentrato in data 21 settembre 2009. ”.

 

     Art. 5. Inserimento dell'articolo 9 quater nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 9 ter della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 9 quater - Misure di incentivazione all'utilizzo dei servizi pubblici per gli spostamenti casa-lavoro da parte del personale dipendente della Regione Toscana

1. La Regione Toscana stipula convenzioni con le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale regionale, per effettuare, in anticipazione ed unica soluzione, il pagamento degli abbonamenti annuali ai servizi, anche a tariffa integrata, sottoscritti dal proprio personale dipendente a tempo indeterminato per gli spostamenti casa-lavoro, previa richiesta dei dipendenti interessati.

2. Gli oneri così sostenuti sono recuperati a carico dello stipendio del personale aderente, mediante progressivo prelievo della quota parte in dodicesimi e, contestualmente alla prima rata ed in unica soluzione, degli interessi legali su base annua.

3. La misura di incentivazione di cui al presente articolo non comporta oneri per il bilancio regionale. Le somme sono anticipate sull’unità previsionale di base (UPB) 811 “Partite di giro” della parte spesa e recuperate a valere sull’UPB 611 “Partite di giro” della parte entrata del bilancio regionale. ”.

 

SEZIONE II - Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) è inserito il seguente:

“ 2 bis. La Giunta regionale può, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disporre la verifica semestrale dell'andamento delle prestazioni lavorative, anche ai fini dell’adozione di interventi correttivi per il raggiungimento degli obiettivi annuali. Sulla base di tale verifica sono corrisposti gli incentivi correlati alla qualità delle prestazioni lavorative, rapportati al periodo considerato. ”.

 

CAPO III - Modifiche alle l.r. 65/2010 , 66/2011 , 8/2012 , 77/2012 , 77/2013

SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011)

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 86 della l.r. 65/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 86 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), le parole: “ messo a disposizione dagli enti locali nella forma del comando o del distacco ” sono sostituite dalle seguenti: “ trasferito dalle province previo accordo con gli enti di provenienza ”.

 

     Art. 8. Inserimento dell'articolo 86 bis nella l.r. 65/2010

1. Dopo l'articolo 86 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

“ Art. 86 bis - Trasferimento di personale

1. Ai sensi dell’articolo 86, il personale delle amministrazioni provinciali che svolge funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL) è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale a far data dal 1° gennaio 2015 nel numero massimo di dodici unità, previa intesa tra la Regione, l’Unione province d’Italia (UPI) e le province interessate in ordine alle modalità per l’individuazione ed il trasferimento del personale medesimo da concludersi entro il 30 novembre 2014.

2. Allo scadere della validità della convenzione di cui all’articolo 85, l’eventuale diversa attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 83, comma 1, qualora tale attribuzione non sia già stata definita in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), determina la conseguente allocazione del personale trasferito ai sensi dell'articolo 86, comma1.

3. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità maturata presso le amministrazioni di provenienza.

4. All’atto di inquadramento nel ruolo organico della Giunta regionale l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento presso le amministrazioni provinciali determina l’attribuzione al dipendente della corrispondente posizione di sviluppo economico nella categoria di inquadramento ovvero, in mancanza di corrispondenza, della posizione di sviluppo economico immediatamente inferiore.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse necessarie per le retribuzioni già spettanti presso gli enti di provenienza al personale trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale sono finanziate con le risorse regionali di cui alla UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico – spese correnti” per la gestione delle funzioni relative ai servizi di TPL, determinando un corrispondente minor trasferimento dalla predetta UPB alle province di cui al comma1. Le risorse necessarie per le retribuzioni confluiscono nella competente UPB del bilancio regionale per annualità intere per l’anno 2015 e successivi.

6. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse delle amministrazioni provinciali destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro “CCNL” relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali), confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità. Le relative amministrazioni provinciali riducono le risorse anzidette di rispettiva competenza presenti nei relativi fondi del medesimo importo complessivo.

7. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non comporta un aumento della spesa di personale della Regione Toscana ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”). La somma corrispondente non può essere e utilizzata da ciascuna delle province interessate ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della l. 296/2006. ”.

 

SEZIONE II - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012)

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 103 della l.r. 66/2011

1. Il comma 3 bis dell'articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), è sostituito dal seguente:

“ 3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro3.000.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte, quanto a euro2.800.000,00 con le risorse iscritte nell’UPB 413 “Energia – Spese di investimento” e quanto a euro 200.000,00 con le risorse iscritte nell’UPB 414 “Energia – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014. ”.

 

SEZIONE III - Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

 

     Art. 10. Inserimento dell'articolo 8 ter nella l.r. 8/2012 [1]

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), è inserito il seguente:

“ Art. 8 ter - Valorizzazione dell’area del Ceppo di Pistoia

1. Nell’ambito della revisione degli accordi per la riqualificazione e valorizzazione delle aree interessate alla dismissione conseguente alla costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Pistoia, l’Azienda unità sanitaria locale 3 di Pistoia, può essere autorizzata dalla Regione Toscana a favore del Comune di Pistoia:

a) alla cessione in proprietà a titolo gratuito del padiglione Cassa di risparmio da destinare a funzione pubblica per almeno cinque anni, con clausola di retrocessione in proprietà all'azienda sanitaria in caso di mutamento della destinazione stabilita dall’accordo nel periodo del vincolo di destinazione;

b) alla concessione in uso gratuito per trentacinque anni e al passaggio in proprietà a titolo gratuito, trascorso tale periodo, dell’edificio storico del Ceppo. La concessione e il trasferimento proprietario sono effettuati alle seguenti condizioni:

1. vincolo di destinazione pubblica da individuare nell’accordo per la parte prevalente consentendo funzioni diverse per una parte dell’immobile qualora, in caso di destinazione museale pubblica, siano complementari alla relativa gestione ovvero necessarie per assicurarne la sostenibilità economica, compatibilmente con i vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

2. clausola di retrocessione in proprietà all'Azienda in caso di mutamento della destinazione stabilita dall’accordo;

c) alla concessione in uso e quindi alla cessione a titolo gratuito degli arredi storici e delle opere d'arte presenti nell’edificio storico del Ceppo ovvero funzionali all’uso nel caso di destinazione museale pubblica del medesimo e alle stesse condizioni della lettera b). ”.

 

SEZIONE IV - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013)

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 77/2012 [2]

1. Il comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari, fino all'importo massimo di euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 – 2016 rispettivamente per le annualità 2015 e 2016”.

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 77/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 77/2012 le parole: “ per gli anni 2014 – 2015 ” sono sostituite dalle seguenti: “ per gli anni 2014, 2015 e 2016 ”.

2. Il comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, è destinata la spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa fronte, per euro 800.000,00 per l’anno 2014, per euro 10.982.000,00 per l’anno 2015 e per euro 18.018.000,00 per l’anno 2016, con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio pluriennale 2014 – 2016. ”.

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 65 bis della l.r. 77/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 65 bis della l.r. 77/2012 le parole: “ , per l'anno 2013, ” sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 65 bis della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro1.500.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2014. ”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 bis della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:

“ 2 bis. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa massima di euro 500.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013. ”.

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 65 ter della l.r. 77/2012

1. Al comma 4 e al comma 5 dell'articolo 65 ter della l.r. 77/2012 le parole: “ per l’anno 2013 ” sono sostituite dalle seguenti: “ per l’anno 2014 ” e le parole: “ previsione 2013 ” sono sostituite dalle seguenti: “ previsione 2014 ”.

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 65 sexies della l.r. 77/2012

1. Il comma 3 dell'articolo 65 sexies della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è destinata la spesa massima complessiva di euro 600.000,00 per l’anno 2014 ed euro 100.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell’UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014 – 2016, annualità 2015. ”.

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 65 septies della l.r. 77/2012

1. Il comma 2 dell’articolo 65 septies della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Relativamente al 2014, l’onere annuo è stimato in complessivi euro 13.284.071,29, di cui euro 5.536.794,61 a titolo di quota capitale a cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 “Rimborso prestiti” ed euro 7.747.276,68 a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014. ”

2. Il comma 3 dell’articolo 65 septies della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Relativamente al 2015, l’onere annuo è stimato in complessivi euro 48.282.947,37 di cui euro 18.644.388,36 a titolo di quota capitale cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 "Rimborso prestiti" ed euro 29.638.559,01 a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 732 "Oneri del ricorso al credito – Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 – 2016, annualità 2015. ”

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 65 septies della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:

“ 3 bis. Relativamente al 2016, l’onere annuo è stimato in complessivi euro 48.282.947,36 di cui euro 19.245.836,47 a titolo di quota capitale cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 "Rimborso prestiti" ed euro 29.037.110,89 a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 732 "Oneri del ricorso al credito – Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 – 2016, annualità 2016. ”

4. Il comma 4 dell’articolo 65 septies della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“4. A decorrere dal 2017 e fino al 2043, all’onere annuo complessivo stimato in euro 48.282.947,37, si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 “Rimborso prestiti” per la quota capitale e con le risorse stanziate nell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” per la quota interessi. La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio. ”.

5. Il comma 5 dell’articolo 65 septies della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“5. Per l’esercizio finanziario 2044, all’onere annuo complessivo, stimato in euro 34.305.090,10, si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 “Rimborso prestiti” per la quota capitale e con le risorse stanziate nell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” per la quota interessi. La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio. ”.

 

     Art. 17. Sostituzione dell'articolo 65 octies della l.r. 77/2012

1. L'articolo 65 octies della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“ Art. 65 octies - Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 8/2012

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), è inserito il seguente:

“Art. 8 bis - Riqualificazione aree interessate da dismissione vecchi ospedali

1. Nell’ambito della revisione degli accordi di programma stipulati per la costruzione di nuovi presidi ospedalieri ai fini della riqualificazione e valorizzazione delle aree interessate alla dismissione, le aziende sanitarie possono essere autorizzate dalla Regione alla cessione a titolo gratuito ai comuni di immobili da destinare a funzione pubblica, con clausola di retrocessione in proprietà all'azienda sanitaria in caso di mutamento, anche parziale, della destinazione stabilita dagli accordi di programma.

2. Gli oneri di demolizione dei presidi ospedalieri dismessi possono essere posti a carico della Regione mediante destinazione di risorse alle aziende sanitarie, che provvedono a includere la relativa somma nel prezzo di vendita qualora l'area interessata sia alienata a soggetti privati.

3. Le risorse di cui al comma 2, sono recuperate dalla Regione nella misura in cui i proventi delle valorizzazioni siano eccedenti l’equilibrio economico-finanziario stabilito negli accordi.

4. Gli importi recuperati ai sensi del comma 3, sono finalizzati alla riduzione dell’indebitamento per pari importo.

5. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 10.000.000,00 cui si fa fronte, per euro 7.000.000,00 per l’anno 2014 e per euro3.000.000,00 per l’anno 2015, con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 245 "Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento" del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015. ”.

 

     Art. 18. Modifiche all’articolo 65 undecies della l.r. 77/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 65 undecies della l.r. 77/2012 la parola: “1.100.000,00 ” è sostituita dalla seguente: “ 800.000,00 ”.

2. Il comma 3 dell'articolo 65 undecies della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 800.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti" del bilancio di previsione 2014. ”.

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 65 duodecies della l.r. 77/2012

1. Al comma 4 dell'articolo 65 duodecies della l.r. 77/2012 la parola: “ 2013 ” è sostituita dalla seguente: “ 2014 ”.

 

SEZIONE V - Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014)

 

     Art. 20. Modifiche alla rubrica della sezione I del capo II della l.r. 77/2013

1. Nella rubrica della sezione I del capo II della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), dopo la parola: “ dipendenti ” sono inserite le seguenti: “ e società in house ”.

 

     Art. 21. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 2 bis - Applicazione a enti dipendenti e società in house dell'articolo 14, comma 4 ter, del d.l. 66/2014

1. Agli enti dipendenti e alle società in house della Regione Toscana si applica la disposizione dell'articolo 14, comma 4 ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Dell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 14, comma 4 ter, del d.l. 66/2014 convertito dalla l. 89/2014, è dato conto, per gli enti dipendenti, nella relazione al bilancio preventivo e al bilancio di esercizio di cui all'articolo 2, comma 6, e, per le società in house, nella relazione sulla gestione. ”.

 

     Art. 22. Inserimento dell'articolo 27 bis nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 27 bis - Prosecuzione presso altro soggetto gestore e rifinanziamento dell’intervento previsto dall’articolo 31 bis della l.r. 77/2012

1. Per la prosecuzione nell’annualità 2014 della misura di concessione di piccoli prestiti di emergenza per le microimprese, prevista dall’articolo 31 bis della l.r. 77/2012, al momento dell’esaurimento degli stanziamenti previsti dal medesimo articolo 31 bis e dall’articolo 27, comma 1, della presente legge, la linea di intervento è gestita dal raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) avente come capogruppo Fidi Toscana S.p.A., soggetto aggiudicatario della gara indetta per il Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria, nell’ambito della voce: “Fondo rotativo – operazioni di microcredito”.

2. La Giunta regionale, con deliberazione adottata nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, definisce le indicazioni operative per il passaggio della gestione della misura da Sviluppo Toscana S.p.A. al soggetto aggiudicatario della gara di cui al comma 1.

3. Per la prosecuzione di cui al comma 1, è prevista una dotazione finanziaria aggiuntiva fino ad un massimo di euro 5.516.641,00 quale continuità operativa delle giacenze disponibili e libere da vincoli di destinazione esistenti su fondi di garanzia ed agevolativi la cui operatività è chiusa, come rilevabili presso Fidi Toscana S.p.A., soggetto gestore.

4. Dalla gestione operativa degli interventi non derivano oneri aggiuntivi rispetto ai costi già previsti nell'ambito del contratto di cui al comma 1. ”.

 

     Art. 23. Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 77/2013

1. L’articolo 28 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:

“ Art. 28 - Misure per il sostegno e la promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nonché degli investimenti in energie rinnovabili.

1. Al fine di promuovere ed incentivare nell'edilizia il risparmio energetico e l'utilizzo di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, la Regione:

a) fornisce garanzia finanziaria sui prestiti contratti con il sistema del credito, di seguito denominata garanzia finanziaria, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e di installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 28 bis, comma 2, riguardanti edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private situate nel territorio regionale;

b) eroga contributi per la copertura anche parziale della quota di interessi applicata sui prestiti contratti con il sistema del credito, di seguito denominati contributi in conto interessi, per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a), se finalizzati alla copertura dei consumi elettrici e termici degli edifici medesimi.

2. Al fine di promuovere ed incentivare interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici nonché sostenere le popolazioni colpite da eventi sismici, la Regione:

a) fornisce garanzia finanziaria a soggetti privati per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza sismica di cui all’articolo 28 bis, comma 4;

b) eroga contributi in conto interessi a soggetti privati per la realizzazione, a seguito di un evento sismico, degli interventi di ricostruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di cui all’articolo 28 bis, comma 5.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 è istituito, per l'anno 2014, un fondo affidato in gestione ad un soggetto qualificato individuato mediante procedura di evidenza pubblica, in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti, e soggetto agli obblighi individuati nella convenzione stipulata con la Regione.

4. La garanzia finanziaria è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile. Essa è concessa su finanziamenti di importo massimo pari a 500.000,00 euro per singolo beneficiario e di durata:

a) non inferiore a cinque anni e non superiore venticinque anni, per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);

b) pari a dieci anni, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a).

5. I contributi in conto interessi possono essere erogati per finanziamenti chirografari di importo massimo pari a 100.000,00 euro, per ciascun beneficiario, e di durata non inferiore a dieci anni e non superiore a quindici anni. Essi sono erogati per la copertura del:

a) 50 per cento del tasso fisso di interessi, determinato ai sensi del comma 6, per i finanziamenti di importo massimo pari a 50.000,00 euro;

b) 100 per cento del tasso fisso di interessi, determinato ai sensi del comma 6, per i finanziamenti di importo superiore a 50.000,00 euro.

6. La Regione e il soggetto gestore del fondo stipulano con i soggetti che erogano il finanziamento una convenzione per:

a) la determinazione del tasso di interesse fisso da applicare al finanziamento, sul quale viene calcolata la quota percentuale da erogare a titolo di contributo in conto interessi;

b) la definizione delle modalità di erogazione del contributo in conto interessi.

7. I contributi in conto interessi sono revocati:

a) qualora, in qualsiasi momento, sia accertata la mancanza dei requisiti e delle condizioni per l’ammissione al contributo;

b) qualora siano presentate dichiarazioni sostitutive di atto notorio mendaci allegate alla domanda di ammissione al contributo;

c) in tutti i casi di estinzione anticipata dell’operazione di finanziamento, ivi compresa la risoluzione conseguente al mancato rispetto delle condizioni del contratto di finanziamento e la mancata realizzazione dell’intervento nei termini stabiliti nel medesimo contratto.

8. Le risorse del fondo di cui al comma 3 sono ripartite nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) il 40 per cento per le misure di cui al comma 1;

b) il 20 per cento per la concessione della garanzia finanziaria di cui al comma 2, lettera a);

c) il 40 per cento per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al comma 2, lettera b).

9. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 432 "Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - spese correnti" del bilancio di previsione 2014 ”.

 

     Art. 24. Inserimento dell’articolo 28 bis nella l.r. 77/2013

1. Dopo l’articolo 28 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 28 bis - Interventi, modalità e condizioni per l’accesso al fondo di cui all’articolo 28

1. Le misure finanziarie di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, sono concesse, previa pubblicazione di avviso pubblico e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in base all’ordine di presentazione delle domande. Il 50 per cento delle risorse assegnate a ciascuna misura finanziaria, ai sensi dell’articolo 28, comma 8, è destinato alle persone fisiche per la realizzazione di interventi sugli immobili di proprietà adibiti a residenza anagrafica, fatta salva la possibilità di stabilire, con deliberazione della Giunta regionale, una diversa ripartizione percentuale tra i soggetti beneficiari, tenuto conto del numero delle domande presentate.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 3, alle misure finanziarie di cui all’articolo 28, comma 1, possono accedere persone fisiche, piccole e medie imprese, enti locali e aziende sanitarie, nonché associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro, con o senza personalità giuridica, nonché associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite dall'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato "Legge finanziaria 2003"), per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;

b) impianti solari fotovoltaici di potenza di picco compresa tra 1 kilowatt e 100 kilowatt;

c) impianti eolici fino a 100 kilowatt;

d) impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenerazione a biomassa di potenza nominale non superiore a 1000 kilowatt termici e 350 kilowatt elettrici, solo se alimentati da biomasse da filiera corta;

e) impianti mini-idroelettrici, fino a 100 kilowatt;

f) impianti per l'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido;

g) impianti di illuminazione pubblica che utilizzano tecnologie ad alta efficienza, lampade a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica con telecontrollo e telegestione o lampioni fotovoltaici;

h) impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino a 500 kilowatt termici e 250 kilowatt elettrici;

i) impianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private;

l) coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici ed installazione di uno degli impianti di cui alle lettere da a) a i) del presente comma.

3. Sono ammesse alle misure finanziarie di cui al comma 2 le proposte progettuali che:

a) prevedano una riduzione dei consumi di energia o la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) siano di pregio ambientale, in quanto consentono una riduzione delle emissioni di gas serra o prevedono la rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici, destinati ad alloggiare gli elementi fotovoltaici. Non sono di pregio ambientale i progetti che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli.

4. La garanzia finanziaria di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a) è concessa su prestiti contratti dai soggetti privati per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 16 bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), finalizzati alla messa in sicurezza sismica di edifici adibiti ad abitazione o ad attività economiche, anche senza fini di lucro, ed ubicati nelle aree a maggior rischio sismico, classificate almeno in zona 2, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio.).

5. I contributi in conto interessi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera b), sono concessi sui prestiti contratti dai soggetti privati per la realizzazione, sui medesimi edifici di cui al comma 4, che siano stati dichiarati inagibili in conseguenza di un evento sismico, dei seguenti interventi di:

a) ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi volti a ripristinare, eliminare, modificare o sostituire elementi strutturali costitutivi dell'edificio, nonché a inserire nuovi elementi strutturali;

b) demolizione e ricostruzione con mantenimento dello stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, qualora non siano tecnicamente possibili o economicamente convenienti gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera a);

c) messa in sicurezza, anche in via provvisoria, di strutture fortemente danneggiate al fine di evitare l’aggravamento dei danni strutturali nonché di garantire l’incolumità delle persone ed il rapido ripristino delle normali attività socio-economiche.

6. Gli interventi di cui al comma 5 possono accedere al fondo a condizione che per la realizzazione degli stessi non siano assegnati ulteriori contributi, anche statali, già stanziati a seguito del medesimo evento sismico. ”.

 

     Art. 25. Inserimento dell'articolo 31 bis nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 31 bis - Anticipazione risorse per finanziamento trasporto pubblico locale

1. Al fine di anticipare agli enti locali le risorse necessarie al finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, nelle more della definizione della premialità spettante alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, a titolo di anticipazione agli enti locali, la somma massima di euro 43.000.000,00.

2. L'anticipazione, senza interessi, è restituita nel termine massimo di un anno dall'erogazione.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti di cui al comma1.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per la parte spesa, nella UPB 321 "Servizi di trasporto pubblico - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014. ”.

 

     Art. 26. Inserimento dell’articolo 31 ter nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 31 bis della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 31 ter - Contributi alle province per oneri dovuti per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale

1. Nelle more dell'avvio della procedura di gara per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale sul lotto unico regionale, la Regione è autorizzata ad erogare alle province risorse aggiuntive una tantum, per un importo massimo fino ad euro4.000.000,00, per l'incremento degli oneri dovuti per l’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale con autolinea, nella fase conclusiva della gestione.

2. La Giunta regionale definisce le modalità e le condizioni per l'erogazione anche ai fini del rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 16 bis, comma 3, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012 e dal relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 (Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario).

3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico – spese correnti” del bilancio di previsione 2014. ”.

 

     Art. 27. Inserimento dell'articolo 33 bis nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 33 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 33 bis - Contributi straordinari per la viabilità nel Comune di Empoli

1. Per l'adeguamento del sistema della viabilità comunale di collegamento tra il polo tecnologico di Empoli e lo svincolo di Empoli Est della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Empoli, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 47.800,00 per il 2014, euro 700.000,00 per il 2015 ed euro 700.000,00 per il 2016.

2. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 47.800,00 per il 2014 euro 700.000,00 per il 2015 ed euro 700.000,00 per il 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e annualità 2016. ”.

 

     Art. 28. Inserimento dell'articolo 33 ter nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 33 bis della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 33 ter - Contributi straordinari per la viabilità nel Comune di Lucca

1. Per l'adeguamento del sistema della viabilità al fine di migliorare l’accesso alla zona del nuovo ospedale di Lucca mediante la realizzazione di un diverso sistema di intersezione tra i viali di circonvallazione e gli assi viari a servizio della zona est della città di Lucca, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Lucca contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per il 2014, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune medesimo.

2. All'onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014. ”.

 

     Art. 29. Inserimento dell'articolo 33 quater nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 33 ter della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 33 quater - Interventi sulla viabilità regionale nel Comune Scarperia e San Piero

1. Per la realizzazione di una variante al tracciato della strada regionale (SR) 65 nel Comune di Scarperia e San Piero che sia integrato, secondo le esigenze di sviluppo nel contesto della Villa Medicea di Cafaggiolo inserita nella lista del patrimonio mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), con un nuovo tracciato stradale che possa comunque garantire la fluidità della circolazione in sicurezza, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Firenze contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per il 2015 ed euro 8.500.000,00 per il 2016.

2. L’erogazione del contributo per complessivi euro 9.000.000,00 è subordinata alla stipula di specifico accordo di programma, da sottoscrivere con i soggetti, pubblici e privati, interessati all’intera riqualificazione territoriale, che contenga gli impegni relativi alla riqualificazione dell’area e suo mantenimento, alla valorizzazione della Villa Medicea di Cafaggiolo, allo sviluppo dell’economia locale e all’incremento occupazionale.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 500.000,00 per il 2015 ed euro 8.500.000,00 per il 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e annualità 2016. ”.

 

     Art. 30. Inserimento dell'articolo 35 bis nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 35 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 35 bis - Contributi straordinari per l’integrazioni tariffaria sul trasporto pubblico locale per la direttrice Campiglia Marittima - Piombino

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Livorno per l’anno 2014 l’importo massimo di euro 143.000,00, da destinare all’azienda Tiemme S.p.A. a compensazione dei mancati introiti relativi al trasporto di utenti muniti di titolo di viaggio ferroviario sulla direttrice Campiglia Marittima – Piombino.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1, è individuato sulla base di apposite indagini a campione effettuate dalla Provincia di Livorno. E' fatto in ogni caso salvo il recupero nei confronti di Trenitalia dell'eccedenza sui ricavi obiettivo previsti dal contratto di servizio con la Regione, per la parte imputabile all'incasso marginale sui titoli di viaggio Trenitalia utilizzati per l'accesso ai servizi erogati da Tiemme S.p.A.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 143.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico - spese correnti” del bilancio di previsione 2014. ”.

 

     Art. 31. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 77/2013

1. Il comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, degli enti locali e private, la Regione destina ai comuni un contributo pari ad euro2.000.000,00 per l’anno 2014 ed euro1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per un totale di euro5.000.000,00.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 46 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:

“4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro2.000.000,00 per l’anno 2014 ed euro1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016. ”.

 

     Art. 32. Inserimento dell'articolo 51 bis nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 51 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 51 bis - Modifiche all’articolo 6 della l.r. 42/1998

1. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) è inserito il seguente:

“7 ter. Per soddisfare eventuali esigenze straordinarie sorte successivamente allo svolgimento della conferenza di cui al comma 5 in relazione alla domanda di mobilità relativa ai servizi minimi di cui all’articolo 16, comma 1, del d.lgs. 422/1997, la Giunta regionale può integrare le assegnazioni disposte in esito all’intesa raggiunta nella conferenza medesima nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il trasporto pubblico locale e comunque in misura non superiore al 2 per cento delle suddette assegnazioni. ”.

 

     Art. 33. Inserimento dell'articolo 62 bis nella l.r. 77/2013 [3]

1. Dopo l'articolo 62 quater della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 62 quinquies - Contributi straordinari per il ripristino della linea ferroviaria Porrettana e per il completamento funzionale dello scalo merci Capannori - Porcari

1. Per il ripristino della funzionalità della linea ferroviaria Porrettana, la Giunta regionale, previa stipula di specifici accordi con Rete Ferroviaria Italiana (RFI), è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per il 2014.

2. Per supportare il completamento funzionale dello scalo merci Capannori - Porcari in località Frizzone nel comune di Porcari, la Giunta regionale, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti, è autorizzata ad erogare alla Provincia di Lucca contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per il 2014.

3. All'onere della spesa di cui ai commi 2 e 3, pari ad euro 700.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014. ”.

 

     Art. 34. Inserimento dell'articolo 62 ter nella l.r. 77/2013 [4]

1. Dopo l'articolo 62 quinquies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 62 sexies - Interventi sulla barra di foce dello scolmatore d’Arno

1. Fatto salvo quanto previsto nell’accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2012, n. 58 (Accordo di Programma per la realizzazione del primo stralcio funzionale del progetto preliminare denominato adeguamento idraulico del canale scolmatore d’Arno finalizzato al ripristino della funzionalità del canale e alla realizzazione della foce armata), per l’adeguamento idraulico del canale scolmatore d`Arno, la Giunta regionale è autorizzata a contribuire finanziariamente alla realizzazione di interventi di rimodellazione della barra di foce del canale scolmatore d’Arno, mediante dragaggio dei fondali e palancolatura lungo il corso d’acqua, previa stipula di accordo di programma con gli enti competenti.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa massima di euro1.000.000,00.

3. All'onere di cui al comma 2, pari ad euro1.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 421 “Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014. ”.

 

     Art. 35. Modifiche all’articolo 65 della l.r. 77/2013

1. Il comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:

“1. Per sostenere gli istituti superiori di studi musicali toscani la Regione destina la somma di euro 900.000,00 per l'anno 2014 e di euro 700.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per un totale di euro 2.300.000,00.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:

“3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 900.000,00 per l'anno 2014, e ad euro 700.000,00 per ciascuna delle annualità 2015 e 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016. ”.

 

     Art. 36. Inserimento dell'articolo 70 bis nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 70 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 70 bis - Modifiche all’articolo 24 della l.r. 67/2003

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del Sistema regionale della Protezione Civile e disciplina della relativa attività) è inserito il seguente:

“5 bis. Nel caso sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione può anticipare di cassa agli enti locali ed agli altri soggetti attuatori risorse finanziarie non superiori alle risorse statali già assegnate per tale emergenza.”.

2. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 24 della l.r. 67/2003 è inserito il seguente:

“5 ter. Le somme di cui al comma 5 bis sono anticipate a valere sull’UPB di spesa 811 “Partite di giro” e sono reintroitate sulla UPB di entrata 611 “Partite di giro” del bilancio regionale, a seguito dell’effettivo accreditamento delle risorse nazionali nella contabilità speciale istituita a favore del commissario delegato. ”.

 

     Art. 37. Inserimento dell'articolo 70 ter nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 70 bis della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 70 ter - Contributo straordinario a favore della Fondazione Orchestra Regionale Toscana

1. Per il riequilibrio della situazione patrimoniale della Fondazione Orchestra Regionale Toscana (ORT), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione stessa un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima di euro2.100.000,00, previa valutazione positiva da parte della Giunta di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB 632 “Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento” del bilancio di previsione 2014. ”.

 

     Art. 38. Inserimento dell'articolo 70 quater nella l.r. 77/2013 [5]

1. Dopo l'articolo 70 ter della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 70 quater - Rinuncia alla restituzione del contributo AR.EA S.p.A.

1. Nel caso in cui gli enti locali azionisti della società AR.EA S.p.A. dismettano le quote azionarie in loro possesso totalmente ovvero in parte in modo tale da scendere al di sotto del 51 per cento del capitale azionario, non è dovuta la restituzione del contributo regionale disposto dalla legge regionale 10 giugno 1994, n. 43 (Contributo straordinario alla Società AREA di Marina di Carrara per l'acquisto dell'area retroportuale da adibirsi a centro merci) e corrisposto ai sensi della delibera del Consiglio regionale 5 ottobre 1993, n. 386 (Fondo finanziamento progetti immediatamente eseguibili ex ll.rr. 32/91 e 30/92. Ulteriori specificazioni sull’istruttoria tecnica relativa al progetto del Comune di Carrara che è denominata “Risistemazione area retro portuale”). ”.

 

     Art. 39. Inserimento dell'articolo 70 quinquies nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 70 quater della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 70 quinquies - Contributi straordinari per interventi su impiantistica sportiva

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 2014, contributi straordinari ad enti locali per un ammontare complessivo di euro 817.000,00, per la realizzazione o l'adeguamento di impianti sportivi di prioritario interesse regionale.

2. I contributi straordinari sono così ripartiti:

a) euro 90.000,00 alla Provincia di Firenze per il recupero della palestra all'interno del complesso scolastico del liceo Gobetti di Bagno a Ripoli, attualmente inagibile;

b) euro 280.000,00 al Comune di Firenze per il completamento del palazzo dello sport di Firenze "Nelson Mandela Forum", in vista dello svolgimento dei campionati europei di pallavolo;

c) euro 135.000,00 al Comune di Santa Croce sull’Arno per lavori urgenti di adeguamento del campo di calcio in seguito al passaggio di categoria della squadra locale;

d) euro 150.000,00 al Comune di Cavriglia per la sistemazione a impianti sportivi dell'area ex-mineraria situata presso il medesimo Comune;

e) euro 70.000,00 al Comune di Arezzo per lavori urgenti di completamento dell'impianto di atletica leggera;

f) euro 92.000,00 al Comune di Castiglione della Pescaia per la risistemazione di impianti sportivi a seguito del riconoscimento al Comune della qualifica di città europea dello sport 2014.

3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 817.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti ed innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.

4. I lavori relativi alle opere di cui al comma 2 devono essere avviati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e devono concludersi entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

5. I contributi sono liquidati:

a) nella misura del 70 per cento a seguito di presentazione del certificato di inizio lavori;

b) a saldo, in seguito a presentazione di apposita certificazione o attestazione della regolare esecuzione dell’opera. ”.

 

     Art. 40. Inserimento dell'articolo 70 sexies nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 70 quinquies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 70 sexies - Realizzazione di nuova sede del liceo scientifico A. M. Enriques Agnoletti

1. Per attivare la realizzazione nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, all'interno dell'area del Polo scientifico e tecnologico dell'università degli studi di Firenze, di un nuovo edificio scolastico da adibire a sede unica del liceo scientifico "A.M. Enriques Agnoletti", la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Firenze un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 10.000.000,00 per l'anno 2015.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, relativo al primo lotto funzionale dei lavori, è subordinata alla stipula di uno specifico accordo di programma da sottoscrivere con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti a vario titolo nella realizzazione del nuovo edificio.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 10.000.000,00 per il 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 614 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese di investimento” del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015. ”.

     Art. 41. Inserimento dell'articolo 70 septies nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 70 sexies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 70 septies - Contributo straordinario all'associazione Banco alimentare della Toscana - Onlus

1. Al fine di favorire la promozione ed il sostegno delle politiche finalizzate ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie tramite la redistribuzione delle eccedenze alimentari, e di assicurare la continuità con le azioni già intraprese, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 2014, un contributo straordinario di euro 50.000,00 in favore dell'associazione Banco alimentare della Toscana – Onlus.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell’UPB 221 “Programmi di iniziative regionali, sistema informativo ricerca e sviluppo – spese correnti” del bilancio di previsione 2014. ”.

 

     Art. 42. Inserimento dell'articolo 70 octies nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 70 septies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“Art. 70 octies - Contributo straordinario al Comune di Londa

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 60.000,00 per l’anno 2014, al Comune di Londa per dotare la propria scuola, primaria e secondaria di primo grado, delle attrezzature tecniche e degli arredi funzionali alla didattica.

2. Il contributo è erogato a seguito della presentazione del progetto di dotazione della struttura scolastica da parte del Comune di Londa, redatto secondo modalità stabilite con decreto del dirigente della competente struttura regionale.

3. Il contributo è liquidato:

a) nella misura del 50 per cento a seguito della presentazione del progetto di cui al comma 2;

b) nella misura del 50 per cento a seguito di rendicontazione da parte del Comune di Londa.

4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 60.000,00 per l'anno 2014 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 614 “Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014. ”.

 

     Art. 43. Inserimento dell'articolo 70 novies nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 70 octies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 70 novies - Interventi a sostegno dei comuni della Versilia

1. Al fine di consentire la definizione in via transattiva della somma dovuta dal Consorzio Ambiente Versilia, di seguito denominato “Consorzio”, a Termomeccanica ecologia S.p.A., a seguito della sentenza della Corte d’appello di Genova del 2 maggio 2013, sezione I civile, la Giunta regionale è autorizzata, previa stipula dell'accordo di cui al comma 4, ad erogare a titolo di anticipazione al Consorzio la somma di euro5.000.000,00.

2. L’anticipazione, senza interessi, è restituita nel termine massimo di ventiquattro mesi dall’erogazione.

3. A garanzia della restituzione del debito di cui al comma 2, alternativamente:

a) il Consorzio presta fideiussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta;

b) i comuni facenti parte del Consorzio si accollano, ciascuno per la propria quota, l’importo del debito derivante dall’anticipazione della somma erogata. In tal caso la mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 2 comporta la compensazione del credito, nei confronti di ciascun comune inadempiente, ai sensi dell’articolo 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”).

4. Le condizioni per l’erogazione ed il recupero delle risorse anticipate sono definite in un accordo stipulato fra la Regione ed il Consorzio o, qualora si opti per la garanzia di cui al comma 2, lettera b), i comuni facenti parte del Consorzio.

5. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la parte spesa, nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spese di investimento” del bilancio di previsione 2014. ”.

 

     Art. 44. Inserimento dell'articolo 70 decies nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 70 novies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 70 decies - Contributo straordinario al Comune di Santa Luce

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Santa Luce un contributo straordinario, per un importo massimo di euro 140.000,00, per il concorso alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione dell'abitato e di adeguamento della viabilità in ambito urbano nella frazione di Pomaia, in occasione della visita del Dalai Lama nel mese di giugno 2014. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del Comune di una relazione che documenti le spese effettivamente sostenute.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari all'importo massimo di euro 140.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 135 "Attività di carattere istituzionale - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014. ”.

 

     Art. 45. Inserimento dell'articolo 70 undecies nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 70 decies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 70 undecies - Contributo straordinario per il rafforzamento delle condizioni di sicurezza nell'Area Vasta Centro

1. Per gli anni 2014 e 2015, al fine di rafforzare le condizioni di sicurezza a seguito della situazione particolarmente critica riscontrata nel territorio del distretto tessile di Prato e nei territori dell'Area Vasta Centro con forte presenza manifatturiera, con crescenti fenomeni di comportamenti illeciti ed irregolarità diffuse ed in coerenza con le finalità e gli interventi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2001 n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana), la Giunta regionale è autorizzata a destinare un contributo di euro 200.000,00 per il 2014 e di euro 800.000,00 per il 2015, ai comuni interessati, per il finanziamento di un progetto straordinario che preveda interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed in particolare per il rafforzamento e l'incremento della vigilanza sul territorio.

2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione del progetto di cui al comma 1, da parte dei comuni interessati secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, e può coprire fino al 100 per cento del costo del medesimo progetto, nei limiti della somma stanziata dal presente articolo, da ripartire tenuto conto del numero di insediamenti produttivi presenti nei territori comunali.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2014 ed euro 800.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014 - 2016, annualità 2015. ”.

 

     Art. 46. Inserimento dell'articolo 70 duodecies nella l.r. 77/2013 [6]

1. Dopo l'articolo 70 undecies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 70 duodecies - Contributi straordinari per gli interventi per l’abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, Fosso Fiumetto e Fosso Motrone

1. Nell’ambito di uno specifico accordo di programma tra la Regione, i comuni, e gli altri enti pubblici territorialmente coinvolti, finalizzato all’attuazione di misure di interventi per il superamento delle criticità delle foci fluviali della Piana Apuo-versiliese e alla salvaguardia della balneabilità delle acque costiere ad esse prospicienti, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni di Viareggio, Pietrasanta e Camaiore contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 775.000,00 per l'anno 2014, euro 775.000,00 per il 2015 ed euro 300.000,00 per il 2016, per la realizzazione degli interventi urgenti per l’abbattimento della carica batterica a monte della foce del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone.

2. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 775.000,00 per il 2014, euro 775.000,00 per il 2015 ed euro 300.000,00 per il 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 431 "Azioni di sistema per la tutela ambientale - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e annualità 2016. ”.

 

     Art. 47. Inserimento dell'articolo 70 terdecies nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 70 duodecies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 70 terdecies - Contributo straordinario al Comune di Pontremoli per le Terme di Montelungo

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Pontremoli un contributo straordinario, per un importo massimo di euro 60.000,00, per il concorso alle spese sostenute per gli interventi di completamento di recupero dell'impianto termale di Montelungo e relativi annessi.

2. Il contributo è concesso a seguito della presentazione di progetto preliminare ed erogato a fronte di presentazione della relativa rendicontazione.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 60.000,00 per l'anno 2014 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 532 “Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.”.

 

     Art. 48. Inserimento dell'articolo 70 quaterdecies nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 70 terdecies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 70 quaterdecies - Interventi a sostegno dell’Autorità portuale di Piombino e dell’Elba

1. Nelle more del rilascio della garanzia necessaria per la contrazione del finanziamento di cui all’articolo 46 quater della l.r. 77/2012 da parte dell’Autorità portuale di Piombino e dell’Elba, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, a titolo di anticipazione all’Autorità portuale di Piombino e dell’Elba, la somma di euro 50.000.000,00.

2. L’anticipazione, senza interessi, è restituita nel termine massimo di sessanta giorni dall’avvenuto perfezionamento del contratto di finanziamento.

3. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la parte spesa, nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento”del bilancio di previsione 2014. ”.

 

     Art. 49. Inserimento dell'articolo 70 quinquesdecies nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 70 quaterdecies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 70 quinquesdecies - Adesione alla Fondazione Strozzi

1. La Regione Toscana è autorizzata ad aderire alla Fondazione Strozzi, di seguito denominata Fondazione, a partire dall’anno 2014, in qualità di partecipante sostenitore.

2. Il contributo da erogarsi alla Fondazione in qualità di partecipante sostenitore è deliberato dalla Giunta regionale sulla base del programma di attività presentato dalla Fondazione.

3. Per l’annualità 2014, il contributo è stabilito nella misura massima di euro 450.000,00.

4. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura – spese correnti” del bilancio di previsione 2014. Agli oneri relativi alle annualità successive si provvede con legge di bilancio. ”.

 

     Art. 50. Inserimento dell'articolo 70 sexiesdecies nella l.r. 77/2013

1. Dopo l'articolo 70 quinquiesdecies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ Art. 70 sexiesdecies - Azione straordinaria di marketing e di comunicazione per la promozione di eventi di rilevanza strategica per il sistema toscano

1. La Regione Toscana è autorizzata ad implementare le attività di promozione economica con un’azione straordinaria di comunicazione da realizzarsi attraverso il sistema aeroportuale integrato della Toscana, quale punto di accesso alla Toscana dall’estero, e volta a promuovere eventi di rilevanza strategica per il sistema regionale inerenti a:

a) via Francigena;

b) partecipazione toscana alla Esposizione universale e internazionale (Expo) 2015;

c) grandi eventi culturali.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, cui si fa fronte, rispettivamente per l'importo di euro 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2015 e 2016, con gli stanziamenti della UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese correnti" del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016. ”.

 

     Art. 51. Sostituzione dell'Allegato A della l.r. 77/2013

1. L'allegato A della l.r. 77/2013 è sostituito dall’allegato A della presente legge.

 

CAPO IV - Norme finali

 

     Art. 52. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

ALLEGATO A – Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

(Omissis)


[1] Articolo così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 30 settembre 2014, n. 45.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 settembre 2014, n. 52.

[3] Articolo così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 30 settembre 2014, n. 45.

[4] Articolo così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 30 settembre 2014, n. 45.

[5] Articolo così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 6 ottobre 2014, n. 47.

[6] Articolo così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 30 settembre 2014, n. 45.