§ 6.1.197 - L.R. 6 agosto 2001, n. 36.
Ordinamento contabile della Regione Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:06/08/2001
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Principi generali).
Art. 3.  (Bilancio del Consiglio regionale).
Art. 4.  (Enti e società regionali).
Art. 5.  (Consolidamento della spesa e monitoraggio della finanza pubblica).
Art. 6.  (Destinazione delle risorse regionali).
Art. 7.  (Assegnazioni con vincolo di destinazione).
Art. 8.  (Ricorso al mercato finanziario).
Art. 8 bis.  Cessioni di crediti e cartolarizzazioni.
Art. 9.  (Anticipazioni di cassa).
Art. 10.  (Legislazione ordinaria della Regione).
Art. 11.  (Copertura finanziaria delle leggi regionali).
Art. 12.  Relazione tecnico-finanziaria
Art. 13.  (Legge finanziaria).
Art. 14.  (Legge di bilancio).
Art. 15.  (Procedimento di adozione della legge finanziaria, delle leggi ad essa collegate e della legge di bilancio
Art. 16.  (Piani di gestione).
Art. 17.  (Bilancio pluriennale).
Art. 18.  (Bilancio annuale).
Art. 19.  (Struttura dei bilanci regionali).
Art. 20.  (Fondi speciali).
Art. 21.  (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria).
Art. 22.  (Assestamento e variazioni al bilancio).
Art. 23.  (Variazioni e storni in via amministrativa alle U.P.B.).
Art. 24.  (Fondi di riserva).
Art. 24 bis.  Parere del Consiglio delle autonomie locali.
Art. 25.  (Realizzazione delle entrate).
Art. 26.  (Minori entrate e residui attivi).
Art. 27.  (Diritti di credito di modesta entità ).
Art. 28.  (Riscossione coattiva delle entrate non tributarie).
Art. 29.  (Realizzazione delle spese).
Art. 30.  (Impegno).
Art. 31.  (Assunzione di impegni sugli esercizi successivi).
Art. 31 bis.  Prenotazione di impegno.
Art. 32.  (Liquidazione).
Art. 33.  (Ordinazione e pagamento).
Art. 34.  (Residui ed economie di spesa).
Art. 35.  (Aperture di credito).
Art. 35 bis.  Altre forme di erogazione diretta delle spese.
Art. 36.  (Monitoraggio finanziario).
Art. 37.  (Oggetto e disciplina del servizio).
Art. 38.  (Affidamento del servizio).
Art. 39.  (Scritture contabili).
Art. 40.  (Rendiconto generale).
Art. 41.  (Conto del bilancio).
Art. 42.  (Conto generale del patrimonio).
Art. 43.  (Allegati al rendiconto generale).
Art. 44.  (Rapporto di gestione).
Art. 45.  (Regolamento di Contabilità ).
Art. 46.  (Abrogazioni).


§ 6.1.197 - L.R. 6 agosto 2001, n. 36. [1]

Ordinamento contabile della Regione Toscana.

(B.U. 14 agosto 2001, n. 26).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Toscana in attuazione dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato ed in modo da assicurare la coerenza dei bilanci e della loro gestione agli atti di programmazione regionale.

 

     Art. 2. (Principi generali).

     1. La Regione adegua la propria politica finanziaria ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e concorre, con la finanza statale e locale, al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità fissati dall'ordinamento comunitario.

     2. Nella materia disciplinata dalla presente legge, la Giunta regionale fornisce allo Stato ed alle altre Regioni, in termini di reciprocità e su richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle loro funzioni. Essa concorda con tali enti le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

     3. Tutte le entrate sono iscritte nei bilanci al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte nei bilanci integralmente, senza essere ridotte in relazione alle entrate correlate.

     4. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori dei bilanci della Regione e dei bilanci degli enti ed organismi regionali.

     5. In coerenza con il principio di unità dei bilanci, la gestione delle spese si svolge nei limiti dei relativi stanziamenti di previsione e delle effettive disponibilità di cassa, indipendentemente dall'andamento della gestione delle specifiche entrate correlate alle spese.

     6. Il totale degli stanziamenti di spesa iscritti nei bilanci non può essere superiore, per ciascun esercizio, alle previsioni di entrata, comprensive di quelle derivanti dal ricorso al mercato finanziario.

     7. Le previsioni dei bilanci sono elaborate in conformità con gli atti di programmazione regionale e forniscono la proiezione finanziaria dei relativi indirizzi.

     8. Il periodo temporale, a cui riferire gli atti previsionali ed a cui imputare i fatti gestionali, è costituito dall'esercizio finanziario, che ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

 

     Art. 3. (Bilancio del Consiglio regionale). [2]

     [1. Il Consiglio regionale è dotato di un autonomo bilancio, destinato al finanziamento delle spese relative agli organi, agli uffici e alle attività consiliari volte alla valorizzazione dell'immagine e del ruolo del Consiglio.

     2. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Presidente del Consiglio comunica alla Giunta regionale l'ammontare del fabbisogno del Consiglio stesso per l'anno successivo.

     3. Il bilancio di previsione del Consiglio, predisposto dall'Ufficio di Presidenza, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

     4. Le risorse che confluiscono nel bilancio del Consiglio regionale sono costituite:

     a) dai trasferimenti ordinari dal bilancio della Regione;

     b) dall'eventuale avanzo di amministrazione relativo all'anno precedente;

     c) dalle entrate connesse alle attività direttamente svolte dal Consiglio.

     5. Le entrate di cui al comma 4, lettera c), una volta accertate nel bilancio del Consiglio regionale, sono comunicate alla Giunta regionale ai fini dell’adeguamento delle unità previsionali di base (UPB) destinate al Consiglio regionale e del conseguente accertamento nel bilancio della Regione. Tali entrate sono riscosse e versate secondo le disposizioni recate dal regolamento di cui al comma 7 [3].

     6. Il rendiconto del Consiglio, predisposto dall'Ufficio di Presidenza, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

     7. Il Consiglio regionale disciplina, con apposito regolamento interno, le procedure e le modalità di amministrazione e gestione del proprio bilancio e le procedure di rilevazione dei costi di gestione, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.]

 

     Art. 4. (Enti e società regionali). [4]

     1. Il sistema contabile degli enti, aziende e agenzie regionali è disciplinato dalle singole leggi istitutive; i bilanci sono redatti secondo le modalità in esse stabilite.

     2. I rendiconti e i bilanci di esercizio dei soggetti indicati al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).

     3. L’ultimo bilancio di esercizio di ciascuna società a partecipazione maggioritaria regionale è allegato al rendiconto generale della Regione.

     4. I rendiconti e i bilanci di esercizio dei soggetti indicati al comma 1 sono riclassificati per il consolidamento della spesa pubblica, anche in relazione alle normative statali in materia.

     5. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio regionale, approva i bilanci preventivi degli enti ed organismi regionali; i rendiconti o i bilanci di esercizio delle relative gestioni sono sottoposti dalla Giunta regionale alla approvazione del Consiglio regionale.

     6. I bilanci di esercizio degli organismi privati istituiti o controllati dalla Regione sono trasmessi alla Giunta regionale corredati dalla relazione degli amministratori sulla gestione e con allegata la relazione del Collegio dei revisori.

     7. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sul risultato economico e sull’attività degli enti ed organismi di cui al comma 6.

 

     Art. 5. (Consolidamento della spesa e monitoraggio della finanza pubblica). [5]

     1. La Giunta regionale, al fine di predisporre un quadro complessivo della spesa e della finanza pubblica, da fornire allo Stato e da utilizzare per le proprie scelte programmatiche, attiva flussi informativi con gli enti locali e con gli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale.

     2. I flussi informativi con gli enti locali sono finalizzati allo svolgimento delle funzioni regionali previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

     3. I contenuti dei flussi informativi, le modalità di trasmissione e di condivisione degli stessi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

     4. Sulla base delle informazioni acquisite viene predisposta apposita relazione contenuta nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) previsto dalla disciplina della programmazione regionale.

 

TITOLO II

RISORSE REGIONALI

 

     Art. 6. (Destinazione delle risorse regionali).

     1. La Regione provvede al finanziamento delle proprie spese con le risorse derivanti:

     a) dai tributi propri, dal gettito di tributi erariali o dalle quote di gettito devolute alla Regione;

     b) dalle assegnazioni statali, dell'Unione Europea e di altri soggetti;

     c) dalle alienazioni di beni patrimoniali, dalle trasformazioni di capitale, dai trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti;

     d) dalle rendite patrimoniali, dagli utili di enti o aziende regionali, dai proventi dalla propria attività e dalle sanzioni amministrative;

     e) dalle operazioni di indebitamento;

     f) dall'eventuale saldo finanziario attivo.

     2. Salvo quanto stabilito dal comma 3, tutte le entrate confluiscono nei bilanci regionali senza vincolo di destinazione, a meno che sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni di leggi statali o regionali e fermi restando i vincoli eventualmente imposti dai soggetti finanziatori.

     3. Le entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali e le risorse acquisite mediante il ricorso al mercato finanziario possono essere destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

 

     Art. 7. (Assegnazioni con vincolo di destinazione).

     1. Nei casi di assegnazioni comunitarie e statali con vincolo di destinazione, la Regione può stanziare somme eccedenti quelle assegnate, ferme restando, per le spese relative a funzioni delegate, le disposizioni statali che disciplinano tali funzioni.

     2. La Regione, qualora abbia erogato in un esercizio spese eccedenti le risorse ad essa assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione, ha facoltà di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi; nei bilanci relativi a tali esercizi, le assegnazioni statali per scopi già soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali, sono sottratte alla loro destinazione. Analoga facoltà riguarda le assegnazioni ricevute da altri soggetti, salvo che ciò sia espressamente escluso dalla disciplina dei relativi rapporti.

     3. La Regione può , in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione di risorse con vincolo di destinazione, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, quando non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione. Al fine di consentire in ogni caso l'iscrizione di tali spese nel bilancio dell'esercizio successivo, le entrate rimaste assegnate all'esercizio nel quale sono state accertate costituiscono componente distinta dei risultati di tale esercizio e non concorrono a determinare il risultato di amministrazione liberamente disponibile.

 

     Art. 8. (Ricorso al mercato finanziario). [6]

     1. La Regione può contrarre mutui ed effettuare altre operazioni di indebitamento in misura non superiore al totale delle spese d’investimento, incrementato di quelle per l’assunzione di partecipazioni in società finanziarie e della quota del saldo negativo presunto dell’esercizio precedente, determinata dalla mancata contrazione dell’indebitamento già autorizzato.

     2. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione, non può superare il 20 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, iscritte nel bilancio; in ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare copertura nell’ambito del bilancio pluriennale [7].

     3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui o di altre forme di indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell’esercizio di due anni precedente quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

     4. La contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento è autorizzata con la legge di bilancio o con legge di variazione dello stesso, nella quale deve essere specificata l’incidenza dell’operazione sull’esercizio finanziario in corso e su quelli futuri.

     5. Le operazioni di indebitamento sono effettuate dal dirigente competente in materia di finanza, che, in conformità agli indirizzi adottati dalla Giunta regionale, ne determina le condizioni e le modalità entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative che le autorizzano.

     6. Alla stipulazione dei mutui e delle altre operazioni di indebitamento patrimoniale si provvede in relazione alle esigenze di cassa.

     7. L’autorizzazione ad effettuare operazioni di indebitamento decade al termine dell’esercizio per il quale essa è stata concessa.

     8. Le entrate, derivanti da operazioni di indebitamento stipulate, che non siano riscosse entro il termine dell’esercizio, sono iscritte nei residui attivi; le entrate derivanti da operazioni di indebitamento autorizzate, ma non stipulate entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori entrate.

     9. Le operazioni di indebitamento da effettuare ai sensi di norme statali che ne determinano gli oneri a carico del bilancio dello Stato non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4.

     10. In relazione all’andamento del mercato, anche al fine di tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, la Giunta regionale definisce periodicamente con deliberazione i criteri per l’utilizzazione dei derivati finanziari e per la valutazione dell’affidabilità dei soggetti con i quali stipulare i relativi contratti quadro; in ogni caso, i derivati finanziari non possono prevedere una scadenza posteriore a quella del debito cui si riferiscono e non possono modificare il piano di restituzione del capitale.

     11. La ristrutturazione del debito in essere avviene a seguito di apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i limiti e le modalità.

     12. Il dirigente competente in materia di finanza, nel rispetto delle disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 10 e 11, utilizza gli strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari ed effettua le opportune operazioni di gestione e ristrutturazione del debito regionale.

 

     Art. 8 bis. Cessioni di crediti e cartolarizzazioni. [8]

     1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri con cui il dirigente competente in materia di finanza può disporre la cessione ad intermediari finanziari dei crediti liquidi ed esigibili di natura tributaria od extratributaria di competenza della Regione, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile; la cessione può realizzarsi anche con la modalità della cartolarizzazione, ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 9. (Anticipazioni di cassa).

     1. La Giunta regionale può contrarre anticipazioni di cassa allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo massimo pari ad un sesto del totale delle entrate tributarie previste in bilancio.

     2. Le anticipazioni di cassa devono essere estinte nell'esercizio finanziario nel corso del quale sono state contratte.

 

TITOLO III

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

 

     Art. 10. (Legislazione ordinaria della Regione).

     1. Con riguardo alle leggi la cui attuazione comporti attività di spesa, la Regione conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:

     a) leggi che determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire e che definiscono le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alla risorse da destinare a tali finalità ;

     b) leggi che, nel disciplinare i profili di cui alla lettera a), ovvero nel richiamare la disciplina di essi prevista da altre leggi, stabiliscono direttamente l'ammontare della spesa da stanziare a tal fine in bilancio;

     c) leggi che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa.

     2. Nel caso delle leggi di cui al comma 1, lettera a), la dimensione quantitativa degli interventi regionali può essere preventivamente definita, nei limiti dei pertinenti stanziamenti dei bilanci a legislazione vigente, dai piani e programmi regionali adottati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), che possono autorizzare la stipulazione di contratti, o comunque l'assunzione di obbligazioni, ed il conseguente impegno delle relative spese sugli esercizi successivi.

     3. Le leggi di cui al comma 1, lettera b), determinano l'ammontare della spesa esclusivamente per l'esercizio nel corso del quale sono adottate ed operano le conseguenti variazioni al bilancio annuale.

     4. Le leggi di cui al comma 1, lettera c), quantificano la spesa presunta nei singoli esercizi. I successivi bilanci attualizzano tali previsioni ed iscrivono stanziamenti adeguati alla disciplina dei relativi interventi ed attività ; qualora tali previsioni risultino in contrasto con le compatibilità generali di bilancio, si provvede alle conseguenti modifiche legislative.

 

     Art. 11. (Copertura finanziaria delle leggi regionali).

     1. Le leggi che sopprimono entrate regionali o ne riducono il gettito disciplinando diversamente i relativi elementi costitutivi e le leggi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), in quanto leggi che impongono l'iscrizione in bilancio di spese di importo determinato o determinabile in base a parametri oggettivi, devono indicare i mezzi per farvi fronte.

     2. Le leggi sottoposte all'obbligo della copertura finanziaria devono indicare, in termini di competenza, l'ammontare degli oneri derivanti dalle loro disposizioni, con riguardo ai singoli esercizi sui quali i medesimi sono destinati a gravare.

     3. Alla copertura finanziaria si provvede, con riguardo agli esercizi interessati dai relativi oneri, con mezzi di bilancio e con interventi normativi, nel rispetto dei vincoli di destinazione eventualmente impressi alle entrate regionali.

     4. Costituisce copertura mediante mezzi di bilancio: l'utilizzazione degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, restando precluso l'impiego di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente; la riduzione di stanziamenti di spesa il cui importo sia stato autonomamente determinato dal bilancio, nei limiti della quota parte non ancora impegnata di tali stanziamenti. I mezzi di copertura sono indicati:

     a) in relazione al bilancio annuale, nel caso di leggi che comportano attività di spesa a carico del solo esercizio corrente;

     b) in relazione al bilancio annuale e alle singole annualità del bilancio pluriennale a legislazione vigente, nel caso di leggi che comportano attività di spesa a carico di più esercizi.

     5. Costituisce copertura mediante interventi normativi la modifica della legislazione vigente in modo da istituire nuove o maggiori entrate o da ridurre le spese derivanti dalle preesistenti disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c).

     6. Le leggi che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio pluriennale, si considerano integralmente coperte qualora lo siano con riguardo al periodo considerato dal bilancio pluriennale a legislazione vigente ed alle sue previsioni, a condizione che i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano comunque l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 12. Relazione tecnico-finanziaria [9]

1. Le proposte di legge che disciplinano le entrate, mediante disposizioni suscettibili di influire sull’entità del loro gettito, e quelle che disciplinano le spese, prevedendo o modificando le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono corredate di una relazione tecnico-finanziaria.

2. La relazione tecnico-finanziaria fornisce una valutazione sull’attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie ed esplicita le metodologie a tal fine seguite e gli elementi ed i criteri di calcolo impiegati, evidenziando gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi. Nel caso di leggi inerenti le entrate, la relazione tecnico-finanziaria quantifica in termini di competenza il gettito che, nei singoli esercizi, sarà presuntivamente prodotto dalle relative disposizioni.

3. In caso di progetti legislativi e di emendamenti consiliari che contengano le disposizioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale richiede alla Giunta regionale una verifica sui contenuti delle relazioni tecnico-finanziarie correlate. La Giunta regionale provvede entro trenta giorni dalla richiesta, nel caso di progetti di legge, e nel più breve termine tecnicamente possibile, nel caso di emendamenti.

 

     Art. 13. (Legge finanziaria).

     1. Contestualmente alla legge di bilancio la Giunta regionale può presentare all'approvazione del Consiglio un progetto di legge finanziaria, al fine di:

     a) adottare tutte le misure che incidano sul gettito dei tributi regionali e rideterminare le aliquote fiscali, nei casi in cui tale variazione è possibile entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione;

     b) rimuovere o modificare gli specifici vincoli di destinazione eventualmente impressi dalla legislazione regionale alle entrate della Regione;

     c) apportare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti necessaria all'adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente presentati al Consiglio regionale.

     2. Le disposizioni della legge finanziaria, che eventualmente richiedano copertura finanziaria, si intendono fornite dei relativi mezzi finanziari in considerazione degli equilibri complessivi rappresentati dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale a legislazione vigente presentati al Consiglio regionale.

     2 bis. Contemporaneamente alla legge finanziaria, la Giunta regionale può presentare all’approvazione del Consiglio regionale una o più proposte di legge ad essa collegate [10].

     2 ter. Per leggi collegate alla legge finanziaria si intendono esclusivamente quelle leggi motivatamente indicate come tali dalla Giunta regionale nel documento preliminare unitario alla legge finanziaria e alle leggi collegate presentato al Consiglio regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, in virtù della loro stretta attinenza al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica e di bilancio della Regione, e che non siano state oggetto di valutazione contraria da parte del Consiglio regionale mediante l’approvazione di atti di indirizzo in sede di esame del documento preliminare stesso [11].

     3. La legge finanziaria e le leggi ad essa collegate sono approvate prima dalla legge di bilancio in un'unica sessione il cui svolgimento è disciplinato dal Regolamento interno del Consiglio regionale [12].

 

     Art. 14. (Legge di bilancio).

     1. La legge di bilancio trova nella legislazione vigente la legittimazione alle proprie statuizioni aventi efficacia diretta sull'attività di gestione.

     2. La legge di bilancio si compone di una parte normativa e del bilancio annuale e pluriennale. Ad essa è allegato:

     a) l'elenco dei provvedimenti legislativi la cui copertura è precostituita dai fondi speciali;

     b) un prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario.

     3. La parte normativa della legge di bilancio approva espressamente il bilancio annuale, negli elementi a tal fine indicati dall'articolo 18, comma 4, ed il bilancio pluriennale; determina il limite massimo del ricorso al mercato finanziario ed autorizza la contrazione delle relative operazioni; approva l'elenco dei provvedimenti legislativi la cui copertura è precostituita dai fondi speciali; autorizza la Giunta regionale ad apportare alle UPB di cui al comma 4 le variazioni compensative di cui all'articolo 23, comma 3.

     4. I bilanci, annuale e pluriennale, sono articolati in UPB che costituiscono l'unità elementare oggetto di approvazione da parte del Consiglio regionale.

 

     Art. 15. (Procedimento di adozione della legge finanziaria, delle leggi ad essa collegate e della legge di bilancio [13]).

     1. Entro il 10 novembre di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la legge di bilancio, l’eventuale legge finanziaria e le eventuali leggi ad essa collegate. Il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale a legislazione vigente, contenuti nella legge di bilancio presentata al Consiglio regionale, sono formulati tenendo conto delle disposizioni che eventualmente si intende adottare con l’approvazione della legge finanziaria e delle leggi ad essa collegate [14].

     1 bis. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, oppure la valutazione contraria espressa dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2 ter, comportano, per le proposte di legge presentate come collegate alla legge finanziaria, la perdita del requisito del collegamento ed il conseguente esame secondo le procedure ordinarie [15].

     2. La legge di bilancio e l'eventuale legge finanziaria e le eventuali leggi ad essa collegate sono presentate al Consiglio con allegati prospetti dimostrativi contenenti [16]:

     a) gli eventuali scostamenti rispetto al quadro finanziario contenuto nel Documento di programmazione economica e finanziaria (D.P.E.F.) che, in particolare, individuano le necessarie correzioni ai piani e ai programmi già approvati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 49 del 1999, relativamente alle loro previsioni finanziarie che consentano l'assunzione di impegni di spesa;

     b) le metodologie di quantificazione delle grandezze finanziarie;

     c) l'illustrazione dei fattori di discordanza tra le proiezioni dei bilanci a legislazione vigente e quelle dei bilanci programmatici;

     d) gli effetti, espansivi o riduttivi degli stanziamenti di entrata e di spesa, prodotti sui bilanci a legislazione vigente dalle disposizioni dell'eventuale legge finanziaria.

     3. Il Consiglio regionale approva la legge di bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce, deliberando nell'ordine:

     a) le leggi collegate alla legge finanziaria, la legge finanziaria e l’eventuale provvedimento di rimodulazione dei piani e programmi regionali, limitatamente alle parti che non abbiano dato luogo alla assunzione di impegni di spesa [17];

     b) il bilancio annuale e il bilancio pluriennale a legislazione vigente;

     c) il bilancio pluriennale programmatico;

     d) le restanti parti della legge di bilancio.

 

     Art. 16. (Piani di gestione).

     1. Limitatamente alle spese di funzionamento del centro direzionale ed a quelle comunque relative all'acquisizione di beni e servizi ed ai lavori effettuati direttamente dalla Giunta regionale, gli stanziamenti del bilancio annuale presentato al Consiglio sono determinati sulla base dei piani di gestione dei centri di responsabilità .

     2. I centri di responsabilità costituiscono il riferimento organizzativo per la rilevazione dei costi della gestione e per l'allocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al funzionamento dell'apparato regionale ed alla realizzazione delle attività svolte direttamente dalla Regione.

     3. Con i piani di gestione, preventivamente esaminati dal Comitato tecnico della programmazione (CTP) di cui all’articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”), la Giunta regionale attiva il confronto sui risultati da raggiungere dai singoli centri di responsabilità in termini di quantità, di attività da svolgere, di obiettivi da perseguire e sui fattori produttivi da utilizzare a tal fine; con i piani di gestione si definiscono inoltre indicatori di funzionalità gestionale, in grado di consentire anche un monitoraggio in corso di esercizio [18].

     4. Successivamente all'approvazione della legge di bilancio ed in relazione allo stanziamento del bilancio annuale, la Giunta approva il documento dei piani di gestione, costituito dall'insieme dei piani stessi, e attribuisce ai centri di responsabilità le relative risorse.

     4 bis. Al termine dell’esercizio il CTP presenta alla Giunta regionale la rappresentazione a consuntivo dei piani di gestione, che mette a raffronto i costi sostenuti ed i risultati ottenuti con quelli originariamente preventivati dai piani [19].

     5. Le disposizioni del presente articolo sono attuate in maniera graduale, nei tempi stabiliti dalla Giunta regionale che, a tal fine, appresta i necessari strumenti applicativi, definisce le procedure di formazione e correzione dei piani di gestione ed individua i centri di responsabilità nell'ambito delle strutture di cui alla l.r. 44/2003 [20].

 

          Art. 17. (Bilancio pluriennale).

     1. Il bilancio pluriennale è formulato in termini di competenza in conformità con le previsioni del programma regionale di sviluppo (P.R.S.) e dei suoi aggiornamenti annuali disposti con il D.P.E.F. ed assume come periodo di riferimento il triennio e comunque un periodo non superiore al quinquennio. Esso è adottato annualmente, in modo da consentirne la scorrevolezza e la rideterminazione delle previsioni relative agli esercizi comuni al precedente bilancio pluriennale.

     2. Con riguardo a ciascuno degli esercizi considerati, il bilancio pluriennale si compone degli stati di previsione, rispettivamente per le entrate e per le spese, e del quadro generale riassuntivo.

     3. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato. Esso è redatto in forma sia programmatica che a legislazione vigente.

     4. La proiezione a legislazione vigente espone l'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto delle risorse complessive derivanti dalla legislazione statale e regionale in vigore. La proiezione programmatica espone l'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto delle risorse complessive che si prevede saranno rese disponibili da nuovi interventi legislativi statali o regionali.

     5. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria:

     a) di nuove o maggiori spese e di minori entrate, stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri;

     b) dei piani e programmi regionali, di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 49 del 1999, che autorizzino l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi considerati.

     6. Al riscontro di copertura previsto dal comma 5, si provvede: per gli oneri di cui alla lettera a) con gli appositi fondi speciali iscritti in bilancio o con i restanti stanziamenti di spesa; per gli oneri di cui alla lettera b) con i restanti stanziamenti di spesa.

     7. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 31, il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione all'esecuzione delle spese in esso contemplate né autorizzazione alla contrazione dell'indebitamento da esso previsto.

     8. Il quadro generale riassuntivo riporta, distintamente per la proiezione a legislazione vigente e per quella programmatica, i totali delle entrate e delle spese rispettivamente per titoli e per funzioni obiettivo ed indica, al netto delle contabilità speciali, i seguenti saldi:

     a) il risparmio pubblico, risultante dalla differenza tra il totale dei primi tre titoli delle entrate ed il totale delle spese correnti;

     b) il saldo netto da finanziare, risultante dalla differenza tra il totale delle entrate al netto del ricorso al mercato ed il totale delle spese al netto del rimborso di prestiti;

     c) il saldo primario, risultante dalla differenza tra il totale delle entrate al netto del ricorso al mercato ed il totale delle spese al netto del rimborso di prestiti e degli interessi dovuti per pregresse operazioni di ricorso al mercato.

 

     Art. 18. (Bilancio annuale).

     1. Il bilancio annuale è redatto a legislazione vigente ed è formulato in termini di competenza e di cassa.

     2. Il bilancio annuale si compone degli stati di previsione, rispettivamente per le entrate e per le spese, e del quadro generale riassuntivo.

     3. Per ciascuna U.P.B., come definita all'articolo 14, comma 4, gli stati di previsione indicano:

     a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

     c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza alcuna distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residui.

     4. Formano oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio regionale le previsioni di cui al comma 3 relative a ciascuna U.P.B. ed al totale delle contabilità speciali.

     5. Tra le entrate o le spese di cui al comma 3, lettera b), è iscritto l'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, tenendo distinte:

     a) le economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione;

     b) gli accertamenti di entrate con vincolo di destinazione a fronte dei quali non siano state iscritte in bilancio le correlate spese;

     c) le economie per le spese oggetto di prenotazione di impegno specifico ai sensi dell’articolo 31 bis, comma 2, e dell’articolo 34, comma 6, lett. b) [21].

     6. Fra le entrate di cui al comma 3, lettera c), è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     7. Gli stanziamenti di spesa sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi definiti dagli atti di programmazione regionale, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio incrementale della spesa storica. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti in bilancio secondo i seguenti criteri:

     a) in misura corrispondente alle obbligazioni che sono state già contratte in esercizi precedenti e che scadono nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

     b) nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività ed interventi che, sulla base della legislazione vigente, danno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, all'assunzione di impegni di spesa.

     8. Gli stanziamenti di spesa costituiscono limite all'adozione dei relativi atti di gestione e costituiscono sede per il riscontro della copertura finanziaria delle leggi della Regione che comportino nuove o maggiori spese, oppure minori entrate, a carico dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Gli stanziamenti di entrata forniscono il quadro previsionale delle risorse disponibili nell'esercizio, fermo restando che per quelle in essi non iscritte rimane impregiudicato il diritto della Giunta regionale a riscuoterle ed il dovere degli uffici competenti a curarne l'accertamento e la riscossione.

     9. Il quadro generale riassuntivo riporta, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti, i totali delle entrate e delle spese ed indica i relativi saldi, ai sensi dell'articolo 17, comma 8. Riporta inoltre un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per U.P.B., derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea o dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in U.P.B, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'articolo 7.

     10. Sono allegati al bilancio annuale:

     a) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

     b) il prospetto di riclassificazione delle entrate e delle spese rivolto anche a conseguire l'armonizzazione con il bilancio dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208);

     c) gli elenchi delle spese di cui all'articolo 24, comma 4;

     d) l'elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali di cui all'articolo 20;

     e) l'elenco dei mutui e delle altre forme di indebitamento, contratte o da contrarre, ai fini del rispetto di quanto disposto dall'articolo 8;

     f) l'elenco delle U.P.B. fra le quali si può procedere alle variazioni compensative di cui all'articolo 23.

     f bis) l’elenco delle tipologie di spesa che possono essere considerate impreviste, ai sensi dell’articolo 24, comma 5 bis [22].

     11. Al progetto di bilancio annuale presentato al Consiglio regionale è allegato un prospetto in cui le U.P.B. sono ripartite in capitoli ai fini della gestione ed in cui, per ciascun capitolo, sono indicati gli elementi di cui al comma 3 e sono evidenziate le disposizioni legislative di riferimento. In tale prospetto sono evidenziati i capitoli concernenti le spese obbligatorie.

 

     Art. 19. (Struttura dei bilanci regionali).

     1. Le somme oggetto delle previsioni di entrata si iscrivono nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale ripartendole nei seguenti titoli:

     I - entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

     II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;

     III - entrate extratributarie;

     IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasformazioni di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

     V - entrate derivanti dal ricorso al credito;

     VI - entrate per contabilità speciali, limitatamente al bilancio annuale.

     2. Nell'ambito dei primi cinque titoli le entrate sono ripartite: in categorie, secondo la natura dei cespiti, ed in U.P.B., in relazione ad aree omogenee di attività . Le contabilità speciali sono articolate in capitoli.

     3. Le somme oggetto delle previsioni di spesa sono iscritte nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale ripartendole in funzioni obiettivo ed in U.P.B.

     4. Le funzioni obiettivo sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali, tenendo conto dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. Le spese per contabilità speciali sono iscritte, limitatamente al bilancio annuale, in apposita funzione obiettivo articolata in capitoli.

     5. Le U.P.B. sono individuate con riguardo alle aree funzionali omogenee in cui si articolano le competenze regionali e in relazione alla diversa natura economica di primo livello, in modo da tenere distinte le spese correnti, quelle in conto capitale e quelle per il rimborso di prestiti.

     6. Apposita funzione obiettivo riguarda le "somme non attribuibili", nella quale sono iscritti i fondi speciali, limitatamente ai bilanci a legislazione vigente, ed i fondi di riserva, limitatamente al bilancio annuale. Tali fondi non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo per consentire il prelievo di somme da destinare all'incremento di altre U.P.B. o all'istituzione di nuove U.P.B.

     7. Ai fini della gestione e della rendicontazione, la Giunta regionale provvede a ripartire in capitoli le U.P.B. del bilancio annuale; tale ripartizione è portata a conoscenza del Consiglio regionale, mediante l'apposito prospetto allegato al progetto di bilancio annuale ed è ridefinita, e pubblicata sul BURT, a seguito dell'approvazione della legge di bilancio ed in relazione alle eventuali modifiche apportate dal Consiglio regionale al progetto di bilancio.

     8. Agli effetti di cui al comma 7, i capitoli riguardano l'oggetto dell'entrata o della spesa. I capitoli di entrata sono costruiti in modo da mantenere distinte le entrate con vincolo di destinazione. I capitoli di spesa sono articolati in relazione alla diversa categoria economica, in modo da mantenere distinte le spese a carattere vincolato o obbligatorio ed in modo da assicurare la ripartizione organizzativa delle risorse.

     9. Agli effetti di cui al comma 8, sono da considerare spese obbligatorie quelle relative agli interessi ed al rimborso delle operazioni di ricorso al credito e di accensione di anticipazioni di cassa, quelle connesse all'accertamento ed alla riscossione delle entrate, le spese in annualità ed a pagamento differito e quelle relative ad obbligazioni già perfezionate. Sono da considerare vincolate le spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione.

 

     Art. 20. (Fondi speciali).

     1. Con i fondi speciali viene precostituita in bilancio la copertura finanziaria ai provvedimenti legislativi regionali che si intendono adottare, o che si perfezionino, dopo l'avvenuta approvazione della legge di bilancio.

     2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono coperti dai fondi speciali i provvedimenti legislativi inseriti nell'apposito elenco allegato alla legge di bilancio ed espressamente approvato dal Consiglio regionale.

     3. L'elenco di cui al comma 2 è articolato in specifiche partite, ciascuna delle quali indica l'oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio pluriennale.

     4. Nel corso dell'esercizio le disponibilità dei fondi speciali possono essere utilizzate anche per fornire la copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura.

     5. I fondi speciali sono iscritti, nel bilancio annuale, in termini di competenza e di cassa e, nel bilancio pluriennale, in termini di sola competenza.

     6. Costituiscono economie di spesa le quote dei fondi speciali non utilizzate, per non essere entrato in vigore il provvedimento legislativo al termine dell'esercizio considerato dal bilancio nel quale sono stati iscritti. Fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di tale esercizio, queste economie non concorrono alla determinazione del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio in cui si sono formate.

     7. I provvedimenti legislativi, inseriti nell'elenco di cui al comma 2 e non approvati dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio considerato dal bilancio in cui sono stati iscritti i relativi fondi speciali, possono trovare copertura finanziaria nelle quote non utilizzate di tali fondi, purché i provvedimenti legislativi stessi entrino in vigore prima dell'approvazione del rendiconto di tale esercizio, e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo, e purché si tratti di provvedimenti per i quali nel precedente esercizio sia stata esercitata l'iniziativa legislativa ai sensi dello Statuto. Resta comunque ferma, in questo caso, l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al bilancio nel quale essi sono stati iscritti.

     8. Nel caso in cui l'ipotesi prevista al comma 7 trovi applicazione rispetto a provvedimenti legislativi di spesa, e comunque nel caso di provvedimenti legislativi di spesa approvati dal Consiglio ma non entrati in vigore entro l'esercizio considerato dal bilancio nel quale i relativi fondi sono stati iscritti, gli stanziamenti di nuove o maggiori spese sono assegnati al bilancio dell'esercizio nel quale entrano in vigore i provvedimenti legislativi. Allo stanziamento della nuova o maggiore spesa deve accompagnarsi un'annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale saldo finanziario.

 

     Art. 21. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria). [23]

     1. Nel caso in cui la legge di bilancio, presentata dalla Giunta regionale, non sia stata adottata dal Consiglio nel termine indicato dall’articolo 15, comma 3, l’esercizio provvisorio del bilancio presentato è autorizzato, per una durata non superiore a tre mesi, con legge adottata entro il medesimo termine dal Consiglio regionale su proposta della Giunta; con la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio il Consiglio regionale determina i limiti alla attività di spesa.

     2. Nel caso in cui la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio non sia entrata in vigore entro il termine di cui all’articolo 15, comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a gestire in via provvisoria l’attività finanziaria, limitatamente alle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

     3. Alle limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono comunque sottoposte le spese a carattere vincolato o di natura obbligatoria, nonché i pagamenti in conto residui, che possono essere effettuati entro il limite dell’ammontare dei residui iscritti in ciascuna UPB del bilancio presentato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 22. (Assestamento e variazioni al bilancio).

     1. La Giunta regionale presenta al Consiglio la legge di assestamento del bilancio entro il 30 aprile per la relativa approvazione entro il 30 giugno.

     2. In relazione alle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio precedente quello a cui il bilancio si riferisce, ed al fine di rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio, la legge di assestamento, nel rispetto del vincolo del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 2, comma 6, provvede:

     a) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi, del risultato di amministrazione e della giacenza di cassa;

     b) alle conseguenti variazioni alle U.P.B. che si rendano necessarie in relazione all'aggiornamento di cui alla lettera a);

     c) alle ulteriori variazioni alle U.P.B. che si rendano opportune in relazione all'andamento della gestione.

     3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 23, le variazioni agli stanziamenti delle U.P.B. e gli storni di somme tra U.P.B., per quanto riguarda sia la competenza che la cassa, sono disposte da apposite leggi.

     4. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede ad adeguare o ad istituire i capitoli di bilancio a seguito delle variazioni apportate alle U.P.B. e in conseguenza degli storni tra le U.P.B. La Giunta regionale provvede inoltre ad effettuare le variazioni compensative fra capitoli della medesima U.P.B.

     5. Nessuna variazione al bilancio, salvo quelle di cui all'articolo 23, comma 1, può essere adottata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce. Tutte le variazioni al bilancio sono pubblicate sul BURT.

     5 bis. In conformità alle variazioni di bilancio di cui al presente articolo ed a quelle autorizzate ai sensi dell’articolo 23 sono rimodulate, nel corso dell’esercizio, le previsioni finanziarie dei piani e programmi regionali di cui all’articolo 10 della l.r. 49/1999 [24].

 

     Art. 23. (Variazioni e storni in via amministrativa alle U.P.B.).

     1. La Giunta regionale dispone, con proprie deliberazioni, variazioni alle U.P.B. nei seguenti casi:

     a) per adeguare le previsioni all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni relative ad entrate con vincolo di destinazione e per iscrivere le corrispondenti spese nel rispetto del vincolo a cui tali entrate sono sottoposte [25];

     b) per effettuare i prelevamenti dai fondi di riserva e per disporre le relative assegnazioni;

     c) per iscrivere nella competenza del nuovo esercizio le somme non ancora impegnate alla chiusura del precedente, ai sensi dell'articolo 34, commi 6 e 7.

     2. La Giunta regionale può disporre, con proprie deliberazioni, variazioni compensative tra U.P.B. di conto capitale nell'ambito della medesima funzione obiettivo.

     3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra U.P.B. della stessa funzione obiettivo o tra U.P.B. strettamente collegate nell'ambito del medesimo atto di programmazione. Con le stesse modalità , la Giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra U.P.B. diverse qualora ciò si renda necessario per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata. La disposizione legislativa che autorizza tali variazioni individua le U.P.B. tra le quali possono essere disposte le relative compensazioni e definisce eventualmente i criteri che dovranno essere seguiti dalla Giunta.

     4. I provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi del presente articolo sono comunicati al Consiglio regionale con una periodicità trimestrale.

 

     Art. 24. (Fondi di riserva).

     1. I fondi di riserva si distinguono in:

     a) fondo di riserva per spese obbligatorie;

     b) fondo di riserva per spese impreviste;

     c) fondo di riserva per il cofinanziamento di programmi e interventi;

     d) fondo di riserva di cassa.

     2. I fondi di riserva di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono iscritti in bilancio in termini sia di competenza che di cassa; il fondo di riserva di cui alla lettera d) è iscritto in soli termini di cassa.

     3. Nei fondi di riserva sono accantonate le risorse necessarie ad adeguare le previsioni del bilancio annuale alle nuove o maggiori esigenze di spesa che emergano durante la gestione.

     4. Il fondo di riserva per spese obbligatorie è utilizzato per integrare gli stanziamenti dei capitoli così qualificati ai sensi dell'articolo 19, comma 8 ed indicati nell'elenco allegato al bilancio annuale ai sensi dell'articolo 18, comma 10, lett. c).

     5. Il fondo di riserva per spese impreviste è utilizzato per far fronte all’insufficiente stanziamento di capitoli relativi a spese, diverse da quelle obbligatorie, non prevedibili al momento dell’adozione della legge di bilancio [26].

     5 bis. Ai fini del comma 5 possono essere considerate non prevedibili le tipologie di spesa indicate in apposito elenco allegato alla legge di bilancio, nonché quelle:

     a) relative all’eventualità che spese pregresse siano liquidate in un importo maggiore al corrispondente residuo passivo e manchi, o sia insufficiente, il relativo stanziamento di competenza;

     b) necessarie ad integrare gli stanziamenti relativi all’adempimento degli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzie principali o sussidiarie [27].

     6. Il fondo di riserva per il cofinanziamento di programmi e interventi è utilizzato per far fronte a nuove spese non prevedibili al momento dell'adozione della legge di bilancio relative a:

     a) cofinanziamenti statali;

     b) cofinanziamenti comunitari;

     c) altri cofinanziamenti derivanti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

     7. Il fondo di riserva di cassa è utilizzato per integrare gli stanziamenti di cassa di qualsiasi U.P.B. o per istituire nuove U.P.B. in relazione all'eventuale necessità di procedere, prima dell'approvazione del rendiconto, al pagamento di impegni rimasti insoddisfatti nel precedente esercizio. L'ammontare del fondo non può essere superiore ad un dodicesimo della complessiva autorizzazione a pagare.

     8. Ai prelevamenti dai fondi di riserva, ed alla conseguente integrazione o istituzione di altre U.P.B., provvede la Giunta regionale con proprie deliberazioni. Con le medesime deliberazioni sono integrati o istituiti i corrispondenti capitoli all'interno delle U.P.B. destinatarie dei prelevamenti.

 

     Art. 24 bis. Parere del Consiglio delle autonomie locali. [28]

     1. Contestualmente alla presentazione al Consiglio regionale, la Giunta sottopone al Consiglio delle autonomie locali la legge di bilancio e l’eventuale legge finanziaria, con i relativi allegati, nonché la legge di assestamento del bilancio, affinché esprima su di esse il proprio parere, rispettivamente, entro il 30 novembre ed il 31 maggio.

 

TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA

 

CAPO I

ENTRATE

 

     Art. 25. (Realizzazione delle entrate).

     1. Le entrate della Regione si realizzano attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento. Tali fasi possono essere effettuate anche contestualmente.

     2. L'accertamento dell'entrata determina l'iscrizione del credito tra le competenze dell'anno finanziario. Formano oggetto di accertamento le somme dovute alla Regione in base a legge, a contratto o ad altro titolo da parte di debitori determinati o determinabili, in ordine ad obbligazioni o quote di obbligazioni pluriennali che scadono nel corso dell'esercizio.

     3. L'accertamento è disposto dal dirigente competente nella materia cui si riferisce l'entrata o da altro dirigente o funzionario incaricato, appartenente alla medesima struttura.

     4. La riscossione dell'entrata avviene all'atto del pagamento della relativa somma da parte del debitore, tramite il tesoriere o altro ufficio, ente o soggetto autorizzato per legge o per regolamento.

     5. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse alla cassa regionale. Le somme riscosse da soggetti diversi dal tesorerie sono versate a quest'ultimo, integralmente e nei termini prescritti.

     6. Con emissione di ordinativo sottoscritto dal dirigente, responsabile della struttura competente in materia di entrate, o da funzionario incaricato appartenente alla medesima struttura, si provvede ad imputare la somma da incassare all'esercizio di riferimento, ai capitoli di bilancio ed all'atto di accertamento. L'incasso è effettuato anche quando le somme non siano iscritte in bilancio o siano iscritte in difetto ed anche in pendenza dell'emissione del relativo ordinativo.

 

     Art. 26. (Minori entrate e residui attivi).

     1. Tutte le somme, iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

     2. Le somme accertate e non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.

     3. I residui attivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento in sede di predisposizione del rendiconto generale. I dirigenti competenti segnalano i residui attivi non sussistenti da non iscrivere nel relativo conto ed attestano i residui attivi da riaccertare.

 

     Art. 27. (Diritti di credito di modesta entità ).

     1. Con decreto del dirigente competente in materia di entrata, è disposto il non accertamento dei crediti della Regione di importo complessivamente non eccedente quello determinato annualmente con legge di bilancio, e di quelli il cui importo risulti inferiore al costo delle operazioni necessarie alla loro riscossione. Con il medesimo decreto è disposta la cancellazione dal conto dei residui di tali crediti eventualmente già accertati.

     2. I decreti di cui al comma 1 comportano l'esonero da qualsiasi responsabilità connessa alla mancata realizzazione delle relative entrate, comprese quelle di natura tributaria o concernenti sanzioni amministrative o pene pecuniarie.

 

     Art. 28. (Riscossione coattiva delle entrate non tributarie).

     1. La Regione provvede alla riscossione coattiva delle entrate non tributarie ai sensi della vigente normativa statale.

 

CAPO II

SPESE

 

     Art. 29. (Realizzazione delle spese).

     1. Le spese della Regione si realizzano attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, della ordinazione e del pagamento, effettuabili anche contestualmente.

 

     Art. 30. (Impegno).

     1. Formano oggetto di impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione scada entro il termine dell'esercizio.

     2. L'impegno costituisce l'accantonamento di somme per le spese individuate e determina l'indisponibilità di tali somme per altri fini.

     3. L'impegno è assunto con atto del dirigente competente per materia, nell'ambito dei capitoli assegnati.

     3 bis. Gli atti costitutivi di rapporti obbligatori passivi, o che accertano l’esistenza di tali rapporti, devono essere corredati dal relativo impegno di spesa e sono trasmessi alla struttura competente in materia di spese per la registrazione dell’impegno ed il riscontro della loro regolarità contabile [29].

     4. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti dell'anno cui il bilancio si riferisce, le spese:

     a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri accessori;

     b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei debiti conseguenti ad operazioni di indebitamento, interessi di preammortamento e relativi oneri accessori.

 

     Art. 31. (Assunzione di impegni sugli esercizi successivi).

     1. Per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile ad assicurare la continuità e la tempestività dei servizi della Regione, possono essere assunte obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente; i relativi atti motivano dettagliatamente al riguardo, anche indicando gli specifici inconvenienti che potrebbero altrimenti ricorrere in termini di economicità e funzionalità della gestione [30].

     2. Per l'attuazione dei programmi relativi agli interventi dell'Unione Europea, al fine di conseguire un efficiente e completo utilizzo delle risorse regionali e di quelle assegnate, la Giunta regionale autorizza l'assunzione di obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

     a) dai piani finanziari approvati dall'Unione Europea e dalle relative deliberazioni del Comitato interministeriale per la Programmazione economica (C.I.P.E.) di cofinanziamento nazionale;

     b) dai quadri finanziari contenuti nelle deliberazioni del C.I.P.E. di riparto di risorse.

     3. I piani e i programmi approvati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale n. 49 del 1999 possono consentire l'assunzione di impegni a carico degli esercizi successivi per importi predeterminati.

     4. Sulla base delle obbligazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione assume impegni per l'intera somma; i relativi pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dell'autorizzazione annuale di bilancio.

 

     Art. 31 bis. Prenotazione di impegno. [31]

     1. Gli atti che non comportano assunzione di impegno in quanto privi dei requisiti di cui all'articolo 30, ma che producono comunque effetti di spesa sul bilancio in corso o su quelli degli esercizi successivi, contengono la corrispondente prenotazione di impegno e sono trasmessi alla struttura competente in materia di spese per la registrazione della prenotazione ed il riscontro della loro regolarità contabile.

     2. Le prenotazioni di impegno producono l'accantonamento delle relative somme e rendono le medesime indisponibili per altri fini.

     3. Le prenotazioni di impegno decadono al termine dell'esercizio in cui sono prese, se non trasformate in impegno definitivo, ad eccezione di quelle relative a spese per le quali siano state avviate le procedure di individuazione del contraente o del beneficiario di contributi erogati dalla Regione, che decadono in mancanza di assunzione dell'impegno definitivo nel corso del successivo esercizio.

 

     Art. 32. (Liquidazione).

     1. Con la liquidazione della spesa è verificata l'esigibilità del credito, è individuato il creditore ed è determinato l'esatto ammontare della somma da pagare, sulla base di idonea documentazione e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore stesso.

     2. La liquidazione delle spese è disposta con atto del dirigente, competente per materia, o del funzionario incaricato appartenente alla medesima struttura, nei limiti dell'impegno assunto, con separata imputazione a seconda che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui.

     3. Nel caso in cui la spesa da liquidare ad estinzione dell'obbligazione risulti inferiore all'impegno assunto, l'atto di liquidazione dispone la relativa dichiarazione di economia di impegno.

 

     Art. 33. (Ordinazione e pagamento).

     1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa ed avviene con l'emissione del mandato di pagamento da parte del dirigente, competente in materia di spesa, o del funzionario incaricato appartenente alla medesima struttura.

     2. I mandati di pagamento sono emessi, separatamente per competenza e residui, nei limiti dell'importo dell'originario impegno e della disponibilità dei relativi stanziamenti di cassa.

     3. Prima dell'approvazione del rendiconto, possono essere emessi mandati di pagamento in conto residui, purché , sulla base delle registrazioni contabili, il relativo importo risulti da mantenere tra i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto stesso.

     4. I titoli di spesa emessi sono estinti secondo modalità idonee ad evitare la produzione di mandati inestinti alla fine dell'esercizio.

 

     Art. 34. (Residui ed economie di spesa).

     1. Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi. Non è ammesso il mantenimento nel conto dei residui di somme non impegnate entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse sono iscritte.

     2. Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa e concorrono a determinare il risultato finale della gestione.

     3. I residui passivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento in sede di predisposizione del rendiconto generale. I dirigenti competenti attestano i residui passivi da riaccertare e verificano la sussistenza e l'importo del relativo debito.

     4. I residui passivi, relativi a spese correnti e in conto capitale non pagati rispettivamente entro il secondo ed il settimo esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato, si considerano perenti agli effetti amministrativi.

     5. Nel bilancio annuale sono iscritte apposite UPB aventi come oggetto la ricostituzione dei debiti regionali dichiarati perenti; la ricostituzione è disposta dalla struttura competente in materia di spese, sulla base di nota di liquidazione del dirigente competente per materia, quando il relativo pagamento è richiesto dai creditori, a condizione che il debito non risulti estinto per prescrizione o per altra causa [32].

     6. Sono mantenute in bilancio e riportate in conto competenza nel bilancio dell’esercizio successivo le economie di spesa relative:

     a) alla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione;

     b) alle prenotazioni di impegno per le quali siano state avviate le procedure di individuazione del contraente o del beneficiario di contributi erogati dalla Regione, limitatamente all'esercizio successivo a quello in cui la prenotazione è stata presa [33].

     7. La ricognizione delle somme di cui al comma 6, il riporto e l'iscrizione degli stanziamenti trasferiti nelle appropriate U.P.B. del bilancio sono effettuati, ai sensi dell'articolo 23, con deliberazione della Giunta, di cui è data comunicazione al Consiglio regionale.

 

     Art. 35. (Aperture di credito). [34]

     1. Il dirigente competente per materia può autorizzare presso il tesoriere aperture di credito in favore di funzionari delegati:

     a) per effettuare pagamenti relativi:

     1. a spese fisse e ad indennità di missione e di trasferimento;

     2. a spese straordinarie da effettuare in contanti;

     3. a spese per le quali le leggi regionali espressamente autorizzano il ricorso alle aperture di credito;

     b) per la gestione di spese relative a programmi da realizzare assieme ad altre amministrazioni, allorché si renda necessario attribuire a funzionari di altri enti la competenza ad assumere impegni o a disporre i pagamenti sul bilancio regionale.

     2. L’apertura di credito è disposta mediante ordine di accreditamento a nome del funzionario delegato; l’ordine di accreditamento costituisce autorizzazione al funzionario delegato per l’emissione sulla tesoreria di buoni di prelevamento in contanti o di mandati di pagamento in favore dei creditori, nei limiti della somma accreditata.

     3. Il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese effettuate e della regolarità dei pagamenti disposti ed eseguiti; è inoltre tenuto a redigere il rendiconto delle spese sostenute al termine dell’esercizio o comunque all’avvenuto esaurimento delle somme.

 

     Art. 35 bis. Altre forme di erogazione diretta delle spese. [35]

     1. Il dirigente competente in materia di spesa può istituire casse economali, ai fini dell’erogazione diretta delle spese di modesto importo, per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie forme di pagamento; al funzionario cassiere si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 3.

     2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, disciplina l’impiego di carte di credito aziendali e l’utilizzazione di supporti magnetici-informatici quali mezzi di pagamento, anche ai fini del pagamento differito dei pedaggi autostradali, secondo modalità che assicurino idonee forme di rendicontazione delle spese.

 

CAPO III

MONITORAGGIO FINANZIARIO

 

     Art. 36. (Monitoraggio finanziario). [36]

     1. Il monitoraggio finanziario in corso dell’esercizio è istituito per salvaguardare gli equilibri definiti dal bilancio, ed in particolare al fine di evitare il peggioramento del saldo netto da finanziare ed assicurare l’adeguamento delle previsioni di bilancio alle dinamiche di svolgimento dell’attività finanziaria.

     2. A tal fine, la direzione generale competente in materia di bilancio segue l’andamento della gestione finanziaria complessiva, sottoponendo a costante verifica l’assunzione degli impegni in raffronto all’accertamento delle entrate, il ritmo di realizzazione delle previsioni di spesa in termini di impegni e di pagamenti e la situazione dei flussi di liquidità.

     3. In relazione agli esiti del monitoraggio finanziario, la direzione generale competente in materia di bilancio segnala alla Giunta regionale le variazioni che si rendono necessarie apportare al bilancio e le istruzioni da impartire agli uffici regionali per le finalità di cui al comma 1.

     4. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, la Giunta regionale può deliberare misure temporanee di indisponibilità degli stanziamenti, per le parti non ancora impegnate e con esclusione degli stanziamenti relativi a spese obbligatorie o vincolate, determinandone l’importo percentuale in relazione alle tipologie di spesa.

 

CAPO IV

TESORERIA REGIONALE

 

     Art. 37. (Oggetto e disciplina del servizio).

     1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria della Regione, con riguardo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti da disposizioni legislative, regolamentari, e convenzionali.

     2. Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono disciplinati da apposita convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.

     3. La Giunta regionale approva entro il 31 marzo di ciascun anno il conto del tesoriere, munito del visto di parificazione del dirigente competente.

 

     Art. 38. (Affidamento del servizio).

     1. Il servizio di tesoreria è affidato ad uno o più istituti di credito opportunamente associati, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi della vigente normativa in materia.

     2. L'affidamento è effettuato secondo procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente. Il capitolato speciale del servizio è approvato dalla Giunta regionale.

     3. Il capitolato speciale prevede in particolare:

     a) la disciplina della gestione del servizio;

     b) idonee garanzie di regolare gestione del servizio;

     c) la misura del tasso creditore sulle giacenze di cassa e di quello debitore sulle anticipazioni;

     d) la valuta per i versamenti e prelevamenti;

     e) il ricorso alle anticipazioni di cassa;

     f) l'esecuzione, oltre all'ordinario servizio di cassa, di ogni altro servizio bancario, anche con l'estero.

     4. Il capitolato speciale può prevedere l'estensione del servizio di tesoreria alle aziende, agli organi separati e alle gestioni speciali, dipendenti o amministrati dalla Regione, alle stesse condizioni e norme previste dalla convenzione con la Regione, in quanto compatibili.

     5. Nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa statale vigente in materia, la convenzione di tesoreria può essere rinnovata per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata della convenzione originaria.

 

TITOLO V

SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTAZIONE

 

     Art. 39. (Scritture contabili).

     1. La Regione tiene apposite scritture contabili di tipo finanziario, patrimoniale ed economico.

     2. Le scritture finanziarie rilevano, con riferimento ai capitoli di bilancio interessati:

     a) per la parte entrata, le somme accertate, le somme rimaste da accertare, gli ordinativi di incasso emessi distintamente in conto competenza e in conto residui e le somme rimaste da incassare;

     b) per la parte spesa, le somme impegnate e quelle rimaste da impegnare, le somme liquidate e da liquidare, e i mandati di pagamento emessi e da emettere, in conto competenza e in conto residui.

     3. Le scritture patrimoniali sono tenute in conformità a quanto disposto dalla vigente legge regionale in materia di amministrazione del patrimonio.

     4. Le scritture economiche devono fornire un sistema di contabilità analitica relativa al funzionamento dell'apparato regionale ed alle attività realizzate direttamente dalla Regione. Gli atti di spesa e le registrazioni patrimoniali devono indicare il centro di responsabilità cui imputare il relativo costo ed il periodo a cui esso si riferisce.

 

     Art. 40. (Rendiconto generale).

     1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale della Regione, che comprende il conto del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

     2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il rendiconto generale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

     3. Il rendiconto generale è approvato con legge regionale entro il 30 giugno.

 

     Art. 41. (Conto del bilancio).

     1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese, secondo la stessa struttura del bilancio di previsione.

     2. Il conto del bilancio è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per U.P.B., in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati.

     3. Il conto del bilancio espone e dimostra, con riferimento a ciascuna U.P.B.:

     a) le entrate di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

     b) le spese di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

     c) la gestione dei residui attivi e dei residui passivi degli esercizi precedenti;

     d) il conto totale dei residui attivi e dei residui passivi che si riportano all'esercizio successivo.

     4. La Giunta regionale predispone e trasmette al Consiglio per conoscenza un documento tecnico che accompagna e specifica il conto del bilancio con riferimento ai capitoli individuati nel bilancio di previsione.

 

     Art. 42. (Conto generale del patrimonio).

     1. Il conto generale del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale. A tali fini indica:

     a) le attività e le passività finanziarie;

     b) i beni mobili ed immobili;

     c) ogni altra attività e passività e le poste rettificative.

     2. Il conto generale del patrimonio contiene un'ulteriore classificazione, rivolta a consentire l'individuazione dei beni regionali suscettibili di utilizzazione economica.

     3. Al conto generale del patrimonio è allegato:

     a) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito prodotto;

     b) l'elenco dei debiti perenti.

     4. La dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio è contenuta nel conto del bilancio.

 

     Art. 43. (Allegati al rendiconto generale).

     1. Al rendiconto sono allegati:

     a) una relazione illustrativa della Giunta regionale dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto;

     b) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio al fine di consentire l'armonizzazione con il bilancio statale;

     c) i bilanci di esercizio delle società di cui all'articolo 4, comma 3.

     1 bis. La relazione di cui al comma 1, lettera a) illustra:

     a) l’andamento economico della gestione, quale risulta, ai sensi dell’articolo 16, comma 4 bis, dai dati dei piani di gestione a consuntivo, anche utilizzando gli indicatori definiti ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

     b) l’andamento complessivo della gestione di bilancio, mediante l’applicazione, ed il confronto con precedenti esercizi, di indicatori finanziari relativi al livello delle giacenze, al tasso di smaltimento dei residui, al grado di realizzazione delle entrate, al tasso di produzione di economie di spesa [37].

 

     Art. 44. (Rapporto di gestione). [38]

     [1. Unitamente al rendiconto la Giunta regionale presenta al Consiglio il rapporto di gestione, che, con riferimento agli atti di programmazione regionale, contiene:

     a) lo stato di attuazione delle politiche di intervento con l'indicazione delle risorse previste e utilizzate e con gli indici di efficienza ed efficacia conseguiti;

     b) le spese riclassificate per fattori di produzione;

     c) il consolidamento della spesa pubblica toscana;

     d) la verifica delle politiche regionali e degli enti locali sulle funzioni trasferite e delegate.

     2. Il rapporto di gestione è approvato dal Consiglio regionale.]

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 45. (Regolamento di Contabilità ).

     1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito regolamento di attuazione, denominato "regolamento di Contabilità " che detta disposizioni applicative e disciplina in particolare:

     a) in ordine alla redazione dei bilanci:

     1) modalità tecniche di redazione dei bilanci e approvazione dei relativi modelli.

     b) in ordine alla gestione delle entrate:

     1) modalità di accertamento in relazione ai vari tipi di entrate;

     2) procedimento di riscossione e versamento in relazione ai vari tipi di entrata;

     3) procedimento di riscossione coattiva delle entrate non tributarie;

     4) gestione dei residui attivi, con particolare riferimento alle modalità per la loro determinazione, classificazione, e conservazione in bilancio;

     5) criteri di determinazione dei costi di riscossione, ai fini di cui all'articolo 27;

     6) procedure di assunzione di mutui e altre forme di indebitamento.

     c) in ordine alla gestione delle spese:

     1) procedimento di assunzione dell'impegno di spesa, relativamente alle fasi di prenotazione dell'impegno, di verifica della regolarità contabile e di registrazione;

     2) modalità e contenuti del controllo contabile sugli atti di liquidazione;

     3) contenuti del mandato di pagamento, relative modalità di emissione, registrazione e inoltro al tesoriere;

     4) emissione di ruoli o prospetti di spese fisse per il pagamento di spese ricorrenti;

     5) modalità di estinzione dei titoli di spesa;

     6) importo massimo del fondo economale, requisiti dei delegati alla spesa, modalità di utilizzazione e di rendicontazione delle spese effettuate, procedure di riscontro contabile, di revisione e di approvazione dei rendiconti resi dai cassieri e dai funzionari delegati.

     d) in ordine al sistema di scritture:

     1) definizione dei dati che devono essere forniti dalle scritture contabili;

     2) modalità di registrazione dei fatti gestionali.

     e) in ordine alla redazione del rendiconto generale:

     1) modalità di redazione del conto del bilancio e approvazione dei relativi modelli;

     2) individuazione tipologie per ulteriore classificazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica nel conto del patrimonio;

     3) modelli degli allegati al rendiconto generale e introduzione di eventuali prospetti riepilogativi.

     2. Il regolamento di Contabilità non si applica al Consiglio regionale; a quest'ultimo si applicano le disposizioni del regolamento interno di cui all'articolo 3, comma 7.

 

     Art. 46. (Abrogazioni).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di Contabilità sono abrogate:

     a) la legge regionale 18 novembre 1971, n. 1 (Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione Toscana);

     b) la legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 (Ordinamento contabile regionale);

     c) la legge regionale 6 maggio 1977, n. 29 (Modifica alla Legge Regionale n. 28/1977. Ordinamento contabile regionale);

     d) la legge regionale 19 aprile 1980, n. 31 (Ordinamento contabile regionale. Modifiche L.R. 28/77);

     e) la legge regionale 6 giugno 1983, n. 38 (L.R. 28/1977, Ordinamento contabile regionale. Integrazioni);

     f) la legge regionale 15 aprile 1985, n. 37 (Modifica alla Legge Regionale 6 maggio 77, n. 28, concernente ordinamento contabile regionale);

     g) la legge regionale 26 ottobre 1989, n. 68 (Abbandono di diritti di credito di modico valore);

     h) la legge regionale 9 aprile 1990, n. 40 (Disposizioni per il controllo ed il contenimento della spesa);

     i) la legge regionale 2 dicembre 1994, n. 91 (L.R. n. 28 del 6 maggio 1977. Ordinamento contabile regionale. Modifica artt. 91 e 125);

     j) la legge regionale 6 aprile 1995, n. 37 (Modifica alla L.R. 6 maggio 1977, n. 28 relativa a ordinamento contabile regionale a seguito della L.R. 7 novembre 1994, n. 81);

     k) la legge regionale 29 ottobre 1996, n. 78 (L.R. 6 maggio 1977 n. 28. "Ordinamento contabile regionale". Modificazioni dell'art. 91);

     l) la legge regionale 14 novembre 1996, n. 85 (Riscossione da parte della Regione Toscana delle entrate patrimoniali e assimilate);

     m) la legge regionale 28 febbraio 1997, n. 14 (Disciplina delle aperture di credito per il pagamento delle spese regionali);

     n) la legge regionale 20 marzo 1997, n. 22 (Finanziamenti regionali per l'esercizio di funzioni amministrative delegate o comunque trasferite dalla Regione agli Enti Locali e finanziamenti regionali aventi natura di contributi straordinari agli enti locali: classificazione nei bilanci e rendicontazione delle spese);

     o) la legge regionale 22 luglio 1998, n. 40 (Estinzione anticipata dei mutui in ammortamento e ristrutturazione del debito)

     p) la legge regionale 13 agosto 1998 n. 59 (Modifica dell'art. 145 della L.R. 6 maggio 1977 n. 28 "Ordinamento contabile regionale". Introduzione del rapporto di gestione).

     2. I rinvii operati da leggi regionali alle norme abrogate ai sensi del comma 1 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 5 febbraio 2008, n. 4.

[3] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[7] Comma così modificato dall'art. 147 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[8] Articolo inserito dall’art. 5 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[9] Articolo modificato dall’art. 6 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76 e così sostituito dall'art. 105 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[10] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 22 maggio 2012, n. 22.

[11] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 22 maggio 2012, n. 22.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 maggio 2012, n. 22.

[13] Rubrica così modificata dall'art. 2 della L.R. 22 maggio 2012, n. 22.

[14] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 maggio 2012, n. 22.

[15] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 22 maggio 2012, n. 22.

[16] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 22 maggio 2012, n. 22.

[17] Lettera sostituita dall’art. 7 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 22 maggio 2012, n. 22.

[18] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[19] Comma inserito dall’art. 8 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[20] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[21] Lettera così sostituita dall’art. 9 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[22] Lettera aggiunta dall’art. 9 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[23] Articolo così sostituito dall’art. 10 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[24] Comma aggiunto dall'art. 135 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[25] Lettera così sostituita dall’art. 11 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[26] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[27] Comma inserito dall’art. 12 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[28] Articolo inserito dall’art. 13 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[29] Comma inserito dall’art. 14 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[30] Comma così sostituito dall’art. 15 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[31] Articolo inserito dall’art. 16 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76 e così sostituito dall'art. 19 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[32] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[33] Comma sostituito dall’art. 17 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76. La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[34] Articolo così sostituito dall’art. 18 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[35] Articolo inserito dall’art. 19 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[36] Articolo così sostituito dall’art. 20 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[37] Comma inserito dall’art. 21 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.

[38] Articolo abrogato dall’art. 22 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 76.