§ 2.1.277 - L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2009.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:14/12/2009
Numero:75


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 76/1996
Art. 2.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 95/1996
Art. 3.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 95/1996
Art. 4.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 95/1996
Art. 5.  Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 95/1996
Art. 6.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 95/1996
Art. 7.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 95/1996
Art. 8.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 95/1996
Art. 9.  Abrogazione degli allegati 1 e 2 alla l.r. 95/1996
Art. 10.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 11/1999
Art. 11.  Modifiche all’articolo 10 ter della l.r. 49/1999
Art. 12.  Abrogazione dell’articolo 13 della l.r. 40/2001
Art. 13.  Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 70/2004
Art. 14.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 74/2004
Art. 15.  Modifiche dell’articolo 23 della l.r. 12/2006
Art. 16.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 23/2007
Art. 17.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 23/2007
Art. 18.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 23/2007
Art. 19.  Modifiche all’articolo 16 della l.r. 23/2007
Art. 20.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 62/2007
Art. 21.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 69/2007
Art. 22.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 69/2007
Art. 23.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2008
Art. 24.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 20/2008
Art. 25.  Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 20/2008
Art. 26.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 20/2008
Art. 27.  Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 20/2008
Art. 28.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 37/2008
Art. 29.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 37/2008
Art. 30.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 37/2008
Art. 31.  Modifiche all’articolo 26 della l.r. 37/2008
Art. 32.  Modifiche all’articolo 28 della l.r. 37/2008
Art. 33.  Modifiche all’Allegato B della l.r. 37/2008
Art. 34.  Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 55/2008
Art. 35.  Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 55/2008
Art. 36.  Modifiche all’articolo 18 della l.r. 55/2008
Art. 37.  Modifiche all’articolo 31 della l.r. 3/2009
Art. 38.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 16/2009
Art. 39.  Modifiche all’articolo 25 della l.r. 16/2009
Art. 40.  Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 19/2009
Art. 41.  Modifiche all’articolo 15 della l.r. 26/2009
Art. 42.  Modifiche all’articolo 23 della l.r. 26/2009
Art. 43.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 40/2009
Art. 44.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 40/2009
Art. 45.  Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 40/2009
Art. 46.  Modifiche all’articolo 20 della l.r. 40/2009
Art. 47.  Modifiche all’articolo 24 della l.r. 40/2009
Art. 48.  Inserimento dell’articolo 24 bis nella l.r. 40/2009
Art. 49.  Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 40/2009
Art. 50.  Modifiche all’articolo 28 della l.r. 40/2009
Art. 51.  Modifiche all’articolo 31 della l.r. 40/2009
Art. 52.  Modifiche all’articolo 50 della l.r. 40/2009
Art. 53.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 83/1995
Art. 54.  Modifiche all’articolo 5 bis della l.r. 83/1995
Art. 55.  Sostituzione dell’articolo11 della l.r. 83/1995
Art. 56.  Modifiche all’articolo 12 bis della l.r. 83/1995
Art. 57.  Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 83/1995
Art. 58.  Modifiche all’articolo 39 della l.r. 39/2000
Art. 59.  Modifiche all’articolo 40 della l.r. 39/2000
Art. 60.  Modifiche all’articolo 48 della l.r. 39/2000
Art. 61.  Inserimento dell’articolo 68 bis nella l.r. 39/2000
Art. 62.  Sostituzione dell’articolo 82 della l.r. 39/2000
Art. 63.  Abrogazione dell’articolo 83 della l.r. 39/2000
Art. 64.  Modifiche all’articolo 85 della l.r. 39/2000
Art. 65.  Modifiche all’articolo 91 della l.r. 39/2000
Art. 66.  Modifiche all’articolo 38 della l.r. 28/2005
Art. 67.  Modifiche all’articolo 105 della l.r. 28/2005
Art. 68.  Modifiche all’articolo 16 della l.r. 2/2009
Art. 69.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 21/2009
Art. 70.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 16/2000
Art. 71.  Modifiche all’articolo 17 della l.r. 16/2000
Art. 72.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 28/2004
Art. 73.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 38/2004
Art. 74.  Sostituzione dell’articolo 41 della l.r. 38/2004
Art. 75.  Modifiche all’articolo 45 della l.r. 38/2004
Art. 76.  Modifiche all’articolo 46 della l.r. 38/2004
Art. 77.  Modifiche all’articolo 48 della l.r. 38/2004
Art. 78.  Modifiche all’articolo 49 della l.r. 38/2004
Art. 79.  Modifiche all’articolo 43 della l.r. 40/2005
Art. 80.  Modifiche all’articolo 97 della l.r. 40/2005
Art. 81.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 9/2006
Art. 82.  Modifiche all’articolo 22 della l.r. 35/2006
Art. 83.  Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 81/1995
Art. 84.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 89/1998
Art. 85.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 89/1998
Art. 86.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 89/1998
Art. 87.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 91/1998
Art. 88.  Modifiche all’articolo 12 bis della l.r. 91/1998
Art. 89.  Modifiche all’articolo 51 della l.r. 1/2005
Art. 90.  Modifiche all’articolo 76 della l.r. 1/2005
Art. 91.  Modifiche all’articolo 79 della l.r. 1/2005
Art. 92.  Modifiche all’articolo 80 della l.r. 1/2005
Art. 93.  Modifiche all’articolo 82 della l.r. 1/2005
Art. 94.  Modifiche all’articolo 84 della l.r. 1/2005
Art. 95.  Modifiche all’articolo 86 della l.r. 1/2005
Art. 96.  Modifiche all’articolo 89 della l.r. 1/2005
Art. 97.  Modifiche all’articolo 132 della l.r. 1/2005
Art. 98.  Modifiche all’articolo 139 della l.r. 1/2005
Art. 99.  Abrogazione della l.r. 44/2003
Art. 100.  Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 4/2008
Art. 101.  Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 1/2009
Art. 102.  Modifiche all’articolo 15 della l.r. 1/2009
Art. 103.  Inserimento dell’articolo 68 bis nella l.r 1/2009
Art. 104.  Inserimento dell’articolo 74 bis nella l.r. 1/2009
Art. 105.  Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 36/2001


§ 2.1.277 - L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2009.

(B.U. 18 dicembre 2009, n. 54)

 

PREAMBOLO

 

Visti l’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, e l’articolo 122, comma primo, della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visti l’articolo 4, comma 1, lettere a, c), l), n) e z), e gli articoli 42 e 52 dello Statuto;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari);

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi);

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni);

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL), nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell’articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) ed, in particolare, l’articolo 94, commi 1 e 5, l’articolo 99, comma 2 e l’articolo 196, comma 1, lettere b) ed h);

Visto l’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.

7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’’istruzione tecnico-

professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Visto l’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti) convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie), convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2009, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.

328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);

Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 (Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia);

Vista la legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36: "Disposizioni in materia di risorse idriche");

Vista la legge regionale legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese);

Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

Vista legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

Vista la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 “Norme per l’elezione del consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari);

Vista legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Vista legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale ARSIA);

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Vista legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);

 

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 “Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale”) e sezione VII (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 “Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”):

1. Nelle elezioni primarie e nelle elezioni regionali svoltesi nel 2005 mancarono parametri per commisurare i rimborsi dell’organizzazione dei servizi elettorali;

2. L’assenza di omogeneità nei rimborsi genera problemi di uniformità fra i vari comuni della Regione, di fronte all’equivalenza delle attività svolte;

3. Sia lo Stato che altre regioni hanno provveduto in tal senso (si vedano fra l’altro l’articolo 1, comma 2 del d.l. 3/2009 e l’articolo 64 della legge regionale Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 28 “Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale”).

Per quanto concerne il capo I, sezione VIII (Modifica alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”):

1. È necessario prolungare il termine di adeguamento, da parte dei regolamenti locali, al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009 n. 6/R (Regolamento in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale” relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale), in quanto è pendente la discussione, alla Prima commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, di proposte di legge in materia di polizia locale e coordinamento delle politiche per la sicurezza ex articolo 118, comma terzo, della Costituzione e (pdl 344 e 760 atti Senato);

2. Le suddette proposte di legge potrebbero incidere sulle materie oggetto dello stesso regolamento regionale ed è quindi opportuno evitare il doppio e ripetuto adeguamento dei regolamenti locali al d.p.g.r. 6/R/2009 e alle sue necessarie modifiche a seguito di nuova normativa statale.

Per quanto concerne il capo I, sezione IX ( Modifica alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 “Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”):

1. È necessario intervenire sugli articoli 4 e 5 della l.r.

23/2007 per consentire la pubblicazione, nella prima parte del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), delle leggi contestualmente agli atti di indirizzo politico collegati ad esse.

Per quanto concerne il capo I, sezione XI (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”):

1. La disciplina relativa a questa Autorità deve essere integrata con la previsione del rimborso a suo favore delle spese di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle sue attività istituzionali.

Per quanto concerne il capo I, sezione XII (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”):

1. È necessario integrare la disposizione dell’articolo 3, comma 8, per chiarire che il ruolo del Presidente del Consiglio regionale in ordine alla definizione delle intese sussiste anche nel caso in cui l’intesa sia richiesta da leggi e regolamenti e non solo da statuti di organismi privati.

Per quanto concerne il capo I, Sezione XIV (Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 “Riordino delle Comunità montane”):

1. È opportuno, a fini di conoscibilità dell’assetto attuale degli ambiti territoriali delle comunità montane, confermare in legge quelli delle Comunità montane Mugello e Montagna Fiorentina, oggi risultanti, a differenza degli altri ambiti, in atto amministrativo e, in tale contesto, è opportuno ribadire la piena validità degli atti adottati dalla Regione per la modifica degli ambiti territoriali e per la costituzione delle due comunità montane;

2. È necessario chiarire – sulla base di situazioni che si sono effettivamente presentate in fase applicativa - le norme dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 37/2008, che individuano i consiglieri che eleggono il rappresentante della minoranza consiliare e i consiglieri di minoranza, specificando altresì che i consiglieri eletti o nominati di diritto possono essere sostituiti in qualsiasi momento.

Per quanto concerne il capo I, sezione XVII (Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 “Cittadinanza di genere”):

1. Il tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere ha funzioni analoghe a quelle della concertazione e pertanto non appaiono congrue le procedure di nomina dei membri del tavolo di cui alla l.r. 5/2008 in quanto volte all’indicazione nominativa dei soggetti che dovrebbero farne parte, mentre ciò che rileva in un tavolo quale quello di cui trattasi sono le realtà istituzionali e associative che promuovono politiche di genere e di pari opportunità.

Per quanto concerne il capo I, sezione XVIII (Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 “Disciplina del Difensore civico regionale”):

1. È necessario intervenire sul trattamento economico del Difensore civico regionale per correggere un errore materiale nella disciplina vigente sull’indennità a lui spettante e per definire con chiarezza le componenti dei rimborsi per gli spostamenti effettuati nello svolgimento della sua attività.

Per quanto concerne il capo I, sezione XIX (Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana”):

1. Si ravvisa l’opportunità di prevedere specifici interventi del Consiglio regionale in materia di attività europee e di rilievo internazionale, fatto salvo il necessario coordinamento degli stessi con il piano integrato delle attività internazionali.

Per quanto concerne il capo I, sezione XX (Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”):

1. Gli impedimenti istituzionali derivanti dalla conclusione della legislatura non consentono, per la coincidenza temporale, il rispetto della scadenza perentoria prevista per la revisione dell’intera normativa regionale in ordine ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Per ragioni di completezza ordinamentale la revisione viene estesa anche ai procedimenti amministrativi il cui termine di conclusione è previsto in atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale;

2. È necessario, anche alla luce della ridefinizione degli istituti operata dal legislatore nazionale, colmare una lacuna della l.r. 40/2009 in ordine alla disciplina dei pareri e delle valutazioni tecniche nell’ambito dei procedimenti amministrativi, procedendo di conseguenza all’abrogazione delle disposizioni, ormai superate, della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti;

3. È necessario, per completare la disciplina dell’istituto della conferenza di servizi, prevedere anche l’ipotesi in cui nel procedimento sia necessaria l’acquisizione della valutazione di impatto ambientale;

4. Le esigenze di celerità e snellezza di procedimenti amministrativi rendono opportuna una maggiore puntualizzazione dei casi di rappresentanza della Regione nelle conferenze di servizi.

Per quanto concerne il capo II, sezione I (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 “Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese”):

1. È necessario adeguare la disciplina vigente alle nuove previsioni statutarie relative alla ripartizione di competenza degli organi regionali in ordine all’approvazione del programma di attività e dei bilanci preventivi e consuntivi;

2. Il quadro legislativo nazionale in materia di lavoro a tempo determinato rende necessario modificare la disciplina relativa all’assunzione del direttore tecnico al fine di garantire la corretta gestione aziendale.

Per quanto concerne il capo II, sezione II (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”):

1. Il reimpiego nelle buone pratiche agronomiche forestali dei residui ligneo-cellulosici dei tagli boschivi costituisce un’importante risorsa per arricchire il terreno di sostanza organica e minerale e pertanto appare necessario disciplinare, con norme regolamentari, modalità ecocompatibili di utilizzazione di tali residui;

2. La semplificazione dei procedimenti amministrativi e l’uniformità dell’applicazione delle procedure su tutto il territorio regionale costituiscono una priorità dell’azione regionale e a tal fine nel settore forestale si stabilisce che le province, le comunità montane e gli enti parco regionali prevedano l’utilizzo del Sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) operante all’interno del Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);

3. Al fine di superare possibili dubbi interpretativi in merito all’individuazione dell’ente competente nel caso di interventi e opere che interessano terreni ricadenti sul territorio di più enti, è necessario chiarire con una norma generale quanto già definito per i piani presentati da aziende ricadenti nel territorio di più enti, in modo da semplificare altresì gli adempimenti posti a carico del richiedente;

4. Alcune difficoltà nell’applicazione del sistema sanzionatorio per le violazioni alla normativa forestale rendono necessario enucleare due fattispecie di violazioni del regolamento forestale e rivedere la sistematica degli articoli sanzionatori e l’importo delle sanzioni;

5. Nell’articolo 91 è contenuto un errato rinvio interno.

Per quanto concerne il capo II, sezione III (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”)

1. È necessario estendere la riserva di posteggio, nell’ambito delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche, agli imprenditori agricoli associati e, in generale, prevedere che le produzioni oggetto della vendita provengano in misura prevalente e non esclusiva dalle rispettive aziende, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

Per quanto concerne il capo II, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (“Nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale “ARSIA”):

1. È necessario prorogare a trecentosessanta giorni il termine previsto dall’articolo 16, comma 3, della l.r. 2/2009 per la predisposizione e l’adozione da parte della Giunta regionale degli atti necessari al trasferimento delle funzioni relative al servizio fitosanitario regionale dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) all’ARSIA.

Per quanto concerne il capo II, sezione V (Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 “Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura”):

1. La funzione sanzionatoria all’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni è attribuita, in via generale, dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) ed è pertanto superfluo individuare puntualmente il soggetto in una legge di settore.

Per quanto concerne il capo III, sezione I (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”):

1. Le modifiche apportate all’articolo 7 della l.r. 16/2000 con la legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008), limitano gli interventi che possono essere effettuati “direttamente” dalle aziende unità sanitarie locali all’ambito dell’igiene degli alimenti, tralasciando i settori della sanità animale e quello dell’igiene delle produzioni zootecniche;

2. Per assicurare una tempestiva ed efficace azione preventiva a tutela della salute pubblica, è opportuno che le aziende unità sanità sanitarie locali siano dotate degli stessi poteri di intervento anche nell’ambito di procedimenti volti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene dei mangimi, di salute e benessere degli animali;

3. Al fine di eliminare definitivamente il dubbio di un contrasto dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 16/2000 con i principi fondamentali della materia dettati dalla legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e dalla legge 8 novembre1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), si chiarisce che le proiezioni farmaceutiche nei comuni classificati come montani o parzialmente montani aventi popolazione superiore a dodicimilacinquecento abitanti possono essere istituite solo in assenza dei requisiti previsti dalla normativa statale per aprire una farmacia;

4. È necessario sopprimere nell’articolo 17, comma 2, il riferimento ai comuni ad economia prevalentemente turistica e alle città d’arte, in quanto è stata abrogata la fonte normativa (Regolamento 16 marzo 2004, n. 17/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”), che ne prevedeva le modalità di individuazione.

Per quanto concerne il capo III, sezione II (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”):

1. L’articolo 9, comma 2, prevede a carico di chi esegue piercing al padiglione auricolare un regime procedurale più severo (comunicazione al comune da effettuarsi almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività), rispetto a chi esegue l’ordinaria attività di piercing e tatuaggio, per cui si procede alla relativa semplificazione.

Per quanto concerne il capo III, sezione III (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali”):

1. Lo strumento della denuncia di inizio attività (DIA) differita, previsto dall’articolo 41, comma 3, che consiste nell’astenersi dall’intraprendere l’attività di “utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente” fino al sopralluogo di verifica dell’azienda unità sanitaria locale competente (sospensione che non può superare comunque i trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione), si è rilevato macchinoso e poco efficace;

2. La DIA differita è già stata soppressa con riferimento ai titolari degli stabilimenti che operano nel settore della produzione e del commercio alimentare, e si ritiene opportuno procedere analogamente nei confronti delle imprese esercenti attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente;

3. La definizione del sistema integrato dei laboratori della Toscana è stata effettuata con deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2008, n. 932, per cui si ritiene opportuno espungere le disposizioni della legge che rinviano al regolamento attuativo e ad un decreto dirigenziale, rispettivamente la definizione dei requisiti tecnico-strutturali dei laboratori e l’individuazione dei laboratori stessi.

Per quanto concerne il capo III, sezione V (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 “Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari”):

1. L’esperienza dei primi anni di applicazione della l.r.

9/2006 ha dimostrato che il termine per la comunicazione previsto dall’articolo 8 è insufficiente, anche alla luce del fatto che ad oggi, in Italia, esiste un solo organismo nazionale di accreditamento.

Per quanto concerne il capo III, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale”):

1. Per dare operatività al servizio civile regionale istituito con la l.r. 35/2006 è necessaria l’elaborazione del piano regionale per il servizio civile previsto dall’articolo 16 della legge stessa;

2. Il piano regionale di servizio civile sarà tuttavia elaborato ed approvato nella prossima legislatura dopo l’approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS) ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

3. Per garantire immediata operatività al servizio civile regionale, nelle more dell’approvazione dell’apposito piano regionale, è necessario individuare, con strumenti alternativi al piano stesso, i criteri per la selezione dei progetti e la capacità complessiva dei soggetti nell’ambito dei progetti.

Per quanto concerne il capo IV, sezione I (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche”):

1. L’articolo 94 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che le regioni, su proposta delle Autorità dell’ ambito territoriale ottimale (ATO), individuano le aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta (determinate dallo stesso decreto) e zone di rispetto, la cui perimetrazione è demandata alle regioni;

2. La Toscana non si è ancora dotata di norme tecniche per l’individuazione delle zone di rispetto e per la disciplina di dette zone, ai sensi dell’articolo 94 commi 1, 4 e 5 del d.lgs. 152/2006.

Per quanto concerne il capo IV, sezione II (Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”):

1. In attesa della normativa statale che provvederà al coordinamento delle disposizioni del d.lgs. 194/2005 con i provvedimenti attuativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), si ritiene necessario procedere almeno al recepimento delle definizioni contenute nello stesso decreto legislativo, ricordando che la Regione ha già provveduto a darvi in parte attuazione, relativamente agli adempimenti più urgenti, con la legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007);

2. Si ritiene necessario che il programma triennale di intervento per la bonifica dell’inquinamento acustico, approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 89/1998, tenga conto anche dei piani di azione di cui all’articolo 4 dello stesso decreto legislativo, relativi agli assi stradali principali di competenza delle province;

3. Al fine di evitare che i comuni approvino piani comunali di risanamento acustico relativi a porzioni isolate del territorio, si introduce l’espressa previsione che tali piani debbano avere come ambito territoriale di riferimento l’intero territorio comunale e che in caso contrario gli stessi piani non vengono ammessi ai contributi regionali di cui all’articolo 11 della l.r. 89/1998.

Per quanto concerne il capo IV, sezione III (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”):

1. Con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2009, è stato proposto ricorso avverso l’articolo 34 della l.r. 62/2008, che ha modificato l’articolo 12 bis, comma 4 della l.r. 91/1998, sollevando eccezione di costituzionalità con particolare riferimento all’articolo 12 bis, comma 4, lettera h), come modificato, dal momento che la formulazione di detta lettera presenta profili di illegittimità con riferimento all’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;

2. Per determinare il venir meno delle eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Consiglio dei ministri si sostituisce il testo della lettera h) del comma 4 dell’articolo 12 bis della l.r. 91/1998 con un una nuova formulazione concordata con Ministero per i rapporti con le regioni.

Per quanto concerne il capo IV, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”):

1. Nell’articolo 51, comma 1, lettera e), della l.r. 1/2005, vanno eliminati i richiami all’articolo 34 della l.r. 1/2005, abrogato dalla l.r. 62/2008;

2. È necessario abrogare la lettera f), del comma 1, dell’articolo 51, della l.r. 1/2005, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale 182/2006, in quanto l’individuazione degli ambiti paesaggistici di rilievo sovracomunale è oggi contenuta nel piano paesaggistico regionale ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera e) del d. lgs. 42/2004 e non più nel piano territoriale di coordinamento di competenza delle province;

3. In conformità alla disciplina del d.p.r. 380/2001 si modifica l’articolo 76, comma 1, lettera b), l’articolo 132, comma 8 e l’articolo 139, comma 9, della l.r. 1/2005 sostituendo il termine “attestazione di conformità” con il termine “dichiarazione di inizio attività”;

4. Per eliminare i riferimenti alle precedenti fonti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, oggi abrogate, si adeguano i rinvii contenuti nell’articolo 82, comma 12 e 13, e nell’articolo 86, comma 3, della l.r. 1/2005 alle disposizioni del d.lgs. 81/2008;

5. Si deve adeguare l’attuale normativa regionale alle modifiche introdotte dal d.p.r. 328/2001, anche ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 30/2006, che sancisce l’impossibilità per le regioni di adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione.

Per quanto concerne il capo V, sezione II (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale”) e sezione III (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”):

1. È necessario introdurre nella l.r. 1/2009 e nella l.r.

4/2008, rispettivamente per le strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale, l’individuazione della figura del datore di lavoro agli effetti del d.lgs. 81/2008;

2. Al fine di dissipare dubbi interpretativi occorre un adeguamento della normativa in materia di validità delle graduatorie dei concorsi indetti dalla Regione Toscana e dai relativi enti strumentali in vigore alla data del 1° gennaio 2005, conformemente all’interpretazione della norma nazionale fornita anche dal Dipartimento della Funzione pubblica con il parere 17 gennaio 2008, n. 3;

Si approva la presente legge

CAPO I

Presidenza della Giunta regionale

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76

(Disciplina degli accordi di programma)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 76/1996 [1]

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma), sono abrogati.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95

(Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna)

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 95/1996

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna), è sostituita dalla seguente:

“c) definisce gli atti e le procedure di finanziamento degli interventi speciali e dei progetti delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti;”.

2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 95/1996 è abrogata.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 95/1996

1. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 la parola: “Province” è sostituita dalle seguenti: “unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008”.

2. Al comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “Comunità Montane” sono inserite le seguenti: “e delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008”.

3. Al comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “Comunità Montane” sono inserite le seguenti: “e le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008”.

4. Al comma 7 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 le parole: “, ai sensi dei successivi artt. 5 e 6,” sono soppresse.

5. Al comma 8 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “Comunità Montane” sono inserite le seguenti: “e alle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008”.

6. Al comma 9 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “Comunità Montane” sono inserite le seguenti: “e con le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 95/1996

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:

“2. Sono finanziati, in tutto o in parte, con il fondo regionale:

a) gli interventi speciali, di cui alla l. 97/1994, di competenza delle comunità montane e delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008;

b) le spese di investimento delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti, per la realizzazione di progetti che risultino di rilevanza strategica ai fini dello sviluppo economico, sociale, culturale e socio-sanitario delle zone montane, nonché le spese generali indicate nei relativi progetti;

c) le spese necessarie all’elaborazione dei progetti di massima ed al loro perfezionamento in progetti esecutivi;

d) le quote di cofinanziamento poste a carico delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008, dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti per la realizzazione di progetti che siano assistiti da finanziamento comunitario;

e) le quote di cofinanziamento poste a carico delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti per la realizzazione di progetti assistiti da finanziamento regionale.”.

 

     Art. 5. Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 95/1996

1. L’articolo 7 della l.r. 95/1996 è abrogato.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 95/1996

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “Comunità Montana” sono inserite le seguenti: “e unione di comuni costituita ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008”.

2. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 95/1996 la parola: “regionale” è sostituita dalle seguenti: “alla Regione Toscana”.

3. I commi da 2 a 7 dell’articolo 8 della l.r. 95/1997 sono abrogati.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 95/1996

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:

“2. Il “programma finanziario” è l’atto di riparto annuale, tra le comunità montane, le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e i comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti, delle risorse disponibili per gli interventi speciali e per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c).”.

2. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:

“3. Il piano di indirizzo comprende:

a) l’indicazione della quota percentuale massima, sul totale delle risorse, che resta riservata al finanziamento, parziale o totale, delle spese progettuali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c);

b) le norme e i criteri per la rendicontazione delle spese effettuate per l’attività di progettazione e per la realizzazione dei progetti.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:

“4. I “criteri e le priorità” comprendono le integrazioni relative ai criteri generali, alle priorità e alle metodologie per la valutazione e la selezione dei progetti da parte della Regione Toscana.”.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 95/1996

1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:

“1. Nel caso in cui, tra una comunità montana, un’unione di comuni costituita ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e un comune parzialmente o interamente montano, ad essa esterno ma con essa confinante, sia stipulata una convenzione con cui la comunità montana o l’unione di comuni si impegna, in base alle proprie competenze, a realizzare progetti di intervento concordati con quel comune, la comunità montana o l’unione di comuni può inserire nel proprio piano di sviluppo tali progetti e per essi avanzare richiesta di finanziamento alla Regione Toscana.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 95/1996 la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

 

     Art. 9. Abrogazione degli allegati 1 e 2 alla l.r. 95/1996

1. Gli allegati 1 e 2 alla l.r. 95/1996 sono abrogati.

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11

(Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 11/1999

1. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), è sostituito dal seguente:

“4. I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.”.

 

SEZIONE IV

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49

(Norme in materia di programmazione regionale)

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 10 ter della l.r. 49/1999

1. Nella rubrica dell’articolo 10 ter della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), dopo la parola: “comunitaria” sono inserite le seguenti: “e nazionale”.

2. Al comma 1 dell’articolo 10 ter della l.r. 49/1999 dopo la parola: “comunitaria” sono inserite le seguenti: “e nazionale”.

3. Al comma 2 dell’articolo 10 ter della l.r. 49/1999 dopo la parola: “comunitario” sono inserite le seguenti: “e nazionale”.

4. Al comma 2, lettera a), dell’articolo 10 ter della l.r. 49/1999 dopo la parola: “comunitario” sono inserite le seguenti: “e nazionale”.

5. Al comma 3 dell’articolo 10 ter della l.r. 49/1999 dopo la parola: “comunitari” sono inserite le seguenti: “e nazionali”.

 

SEZIONE V

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40

(Disposizioni in materia di riordino territoriale

e di incentivazione delle forme associative di comuni)

 

     Art. 12. Abrogazione dell’articolo 13 della l.r. 40/2001

1. L’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), è abrogato.

 

SEZIONE VI

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70

(Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale)

 

     Art. 13. Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 70/2004

1. L’articolo 17 della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale), è sostituito dal seguente:

“Art. 17

Rimborsi ai comuni

1. Gli oneri sostenuti dai comuni per lo svolgimento delle elezioni primarie sono rimborsati dalla Regione, nella misura stabilita ai sensi del comma 2, a seguito di rendiconto da presentare entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie.

2. Il rimborso di cui al comma 1, spettante ai comuni, è calcolato in base ad importi stabiliti per elettore e per sezione elettorale da una deliberazione della Giunta regionale.”.

 

SEZIONE VII

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74

(Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”)

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 74/2004

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 “Norme per l’elezione del consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”), è inserito il seguente:

“3 bis. Il rimborso di cui al comma 3, spettante ai comuni, è calcolato in base ad importi stabiliti per elettore e per sezione elettorale da una deliberazione della Giunta regionale.”.

 

SEZIONE VIII

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12

(Norme in materia di polizia comunale e provinciale)

 

     Art. 15. Modifiche dell’articolo 23 della l.r. 12/2006 [2]

1. Nel comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), la parola: “centottanta” è sostituita dalle seguenti: “dodici mesi”.

 

SEZIONE IX

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

(Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”)

 

     Art. 16. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 23/2007

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), è aggiunta la seguente:

“h bis) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale connessi alle leggi ed agli atti di cui alla lettera d).”.

 

     Art. 17. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 23/2007

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 sono aggiunte, in fine, le parole: “ad eccezione di quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h bis)”.

 

     Art. 18. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 23/2007

1. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. n. 23/2007 è sostituito dal seguente:

“3. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo. Dei lavori preparatori dei regolamenti è dato conto nella motivazione degli stessi di cui all’articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).”.

 

     Art. 19. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 23/2007

1. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:

“3. Per le pubblicazioni degli atti di cui all’articolo 5 bis, effettuate su richiesta di altre amministrazioni o enti, il relativo costo è a carico dei soggetti richiedenti.”.

 

SEZIONE X

Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

(Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto)

 

     Art. 20. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 62/2007

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), le parole: “comma 7” sono sostituite dalle seguenti:”comma 8”.

 

SEZIONE XI

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69

(Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)

 

     Art. 21. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 69/2007

1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), è sostituito dal seguente:

“3. L’Autorità riceve un’indennità di funzione determinata con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con riferimento all’indennità di carica spettante ai consiglieri regionali. Alla determinazione dell’indennità non concorre l’importo corrispondente alla ritenuta previdenziale obbligatoria di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale). A far data dal 1° luglio 2009 all’Autorità spetta inoltre il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali effettivamente sostenute, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza o dalla sede abituale di lavoro alla sede dell’Autorità.”.

 

     Art. 22. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 69/2007

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 69/2007 la parola “ottobre” è sostituita dalla seguente: “settembre”.

 

SEZIONE XII

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo

degli organi amministrativi di competenza della Regione)

 

     Art. 23. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2008

1. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituito dal seguente:

“8. Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi della presente legge debbano essere effettuate d’intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del Consiglio regionale.”.

 

SEZIONE XIII

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 20

(Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale)

 

     Art. 24. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 20/2008

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), è abrogato.

 

     Art. 25. Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 20/2008

1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 20/2008 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis

Esclusione

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle società quotate in borsa.”.

 

     Art. 26. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 20/2008

1. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

“2. Per i soggetti di cui al comma 1, lo statuto o l’organo competente ai sensi del codice civile può prevedere indennità di risultato solo in caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 20/2008 è inserito il seguente:

“3 bis. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante all’amministratore delegato non può essere superiore al limite massimo determinato ai sensi del comma 1, con riferimento al presidente del consiglio di amministrazione.”.

 

     Art. 27. Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 20/2008

1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 20/2008 è inserito il seguente:

“Art. 22 bis

Esclusione

1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano alle società quotate in borsa.”.

 

SEZIONE XIV

Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37

(Riordino delle Comunità montane)

 

     Art. 28. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 37/2008

1. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), dopo le parole: “e i consiglieri di minoranza” sono aggiunte le seguenti: “, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del d.lgs. 267/2000”.

2. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 37/2008, dopo le parole: “in una delle liste non collegate al sindaco” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del d.lgs. 267/2000”.

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 37/2008 è inserito il seguente:

“6 bis. Il comune può in ogni tempo sostituire, con le procedure di cui al comma 5, i rappresentanti eletti ai sensi del medesimo comma 5 o quelli nominati ai sensi del comma 6.”.

4. Il secondo periodo del comma 9 dell’articolo 7 della l.r. 37/2008 è sostituito dal seguente: “La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all’assemblea, alla conferenza dei sindaci o al presidente.”.

5. Dopo il comma 11 dell’articolo 7 della l.r. 37/2008 è aggiunto il seguente:

“11 bis. Il sindaco è sostituito dal vicesindaco negli organi di cui ai commi 4, 8 e 10, esclusivamente nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso, sospensione dall’esercizio delle funzioni.”.

 

     Art. 29. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 37/2008

1. La lettera c) del comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 37/2008 è sostituita dalla seguente:

“c) i rapporti in corso conseguenti all’affidamento di compiti e funzioni dei comuni e delle gestioni associate dei comuni di cui all’articolo 20, le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio di detti compiti e funzioni;”.

 

     Art. 30. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 37/2008

1. Il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 37/2008 è sostituito dal seguente:

“5. La successione della provincia non opera per i rapporti conseguenti all’attivazione delle gestioni associate dei comuni di cui all’articolo 10, comma 6, lettera c), per i quali il decreto dispone la successione dei comuni secondo quanto previsto dagli atti associativi e, in mancanza, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 22, della l. 244/2007.”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 37/2008 è inserito il seguente:

“5 bis. Il decreto dispone allo stesso modo per i rapporti conseguenti all’affidamento di compiti e funzioni dei comuni, di cui all’articolo 10, comma 6, lettera c), secondo quanto previsto dagli atti che li regolano e, in mancanza, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 22, della l.

244/2007. Può disporre diversamente su motivata richiesta del presidente della provincia, ovvero dei sindaci dei comuni interessati che abbiamo a tal fine raggiunto intese o accordi per regolare in altro modo la successione tra i comuni medesimi.”.

3. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 11 della l. r. 37/2008 è inserito il seguente:

“5 ter. Salvo quanto previsto dal comma 7, il comune nel quale ha sede la comunità montana estinta succede nei rapporti di lavoro di cui all’articolo 10, comma 6, lettera c). Il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere, e i comuni della comunità montana estinta sono solidalmente obbligati a sostenere le spese derivanti dal contratto.”.

 

     Art. 31. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 37/2008

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 37/2008 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Alle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15, possono successivamente partecipare anche altri comuni contermini, non facenti parte di altre comunità montane e unioni di comuni, a condizione che siano compresi nella stessa provincia dei comuni dell’unione già costituita e nella stessa zona distretto di riferimento, e a condizione che detta partecipazione non determini il venir meno, per comuni compresi in livelli ottimali, del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 40/2001.

1 ter. Ai fini del comma 1 bis, le modifiche statutarie o gli statuti delle unioni di cui agli articoli 14 e 15, individuano i comuni interessati e il termine, successivo alla costituzione, entro il quale il comune interessato può provvedere, ai sensi di legge, all’adesione. La partecipazione di altri comuni alle unioni di cui agli articoli 14 e 15, non determina effetti ulteriori sull’esercizio delle funzioni regionali, rispetto a quelli già prodotti ai sensi dell’articolo 14, comma 9 e dell’articolo 15, comma 8.

1 quater. Se tutti i comuni di una comunità montana, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 15, in alternativa alla costituzione di un’autonoma unione di comuni intendono aderire ad una unione di comuni contermine, già costituita e facente parte della stessa zona distretto e dello stesso territorio provinciale, le disposizioni dell’articolo 15 si applicano in relazione agli atti di adesione che, ai sensi di legge, devono essere approvati dai comuni medesimi. Le disposizioni dell’articolo 15, comma 8, si intendono riferite all’unione cui i comuni aderiscono.

1 quinquies. L’ambito territoriale dell’unione, come risultante dall’ampliamento di cui ai commi 1 bis, 1 ter e 1 quater costituisce livello ottimale ai sensi della l.r. 40/2001.”.

 

     Art. 32. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 37/2008

1. All’articolo 28 della l.r. 37/2008, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Allo scioglimento dell’unione di comuni o della comunità montana conseguente al mancato svolgimento delle gestioni associate, a norma degli articoli 17, comma 5, e 20, comma 5, si provvede previo invito ad adempiere, formulato con decreto del Presidente della Giunta regionale, rivolto all’unione di comuni o alla comunità montana. Il decreto stabilisce il termine, non superiore a sei mesi dall’accertamento del fatto, entro il quale le gestioni associate devono essere rese effettivamente operative.”.

 

     Art. 33. Modifiche all’Allegato B della l.r. 37/2008

1. Le tabelle di cui all’allegato B della l.r. 37/2008, relative agli ambiti territoriali Montagna Fiorentina e Mugello, sono sostituite dalle seguenti:

 

Provincia di Firenze

Superficie comunale complessiva

(ha)

Territorio montano ai sensi della legislazione statale

(ha)

Territorio classificato montano a fini regionali

(ha)

Popolazione territorio montano  anno 2006

AMBITO:

MONTAGNA FIORENTINA

Comuni

LONDA

5.940

5.940

 

1.832

 

PELAGO

5.485

3.692

709

6.395

 

PONTASSIEVE

11.438

4.897

3.896

9.893

 

REGGELLO

12.125

5.321

3.093

10.456

 

RUFINA

4.564

4.564

 

7.382

 

SAN GODENZO

9.925

9.925

 

1.256

 

 

 

Provincia di Firenze

Superficie comunale complessiva

(ha)

Territorio montano ai sensi della legislazione statale

(ha)

Territorio classificato montano a fini regionali

(ha)

Popolazione territorio montano  anno 2006

AMBITO:

MUGELLO

Comuni

BARBERINO DI MUGELLO

13.324

13.324

 

10.406

 

BORGO SAN LORENZO

14.617

14.617

 

17.350

 

DICOMANO

6.175

6.175

 

5.387

 

FIRENZUOLA

27.212

27.212

 

4921

 

MARRADI

15.410

15.410

 

3.394

 

PALAZZUOLO SUL SENIO

10.893

10.893

 

1.234

 

SAN PIERO A SIEVE

3.663

3.663

 

4.065

 

SCARPERIA

7.939

7.939

 

7.438

 

VAGLIA

5.694

5.694

 

5.073

 

VICCHIO

13.890

13.890

 

7.956

 

 

”.

 

2. Sono fatti salvi gli atti di modifica degli ambiti territoriali e di costituzione delle comunità montane Mugello e Montagna Fiorentina, già adottati dalla Regione in conformità a quanto stabilito dal comma 1.

 

SEZIONE XV

Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55

(Disposizioni in materia di qualità della normazione)

 

     Art. 34. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 55/2008

1. L’articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Documentazione a corredo delle proposte di legge

1. Le proposte di legge sono corredate della relazione illustrativa delle finalità generali, della relazione tecnico-normativa e della relazione tecnico-

finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Non sono corredate della relazione tecnico-finanziaria le leggi di bilancio e relative leggi di variazione, le leggi di assestamento, le leggi di rendiconto e le leggi che, secondo quanto attestato espressamente dalla relazione illustrativa, non comportano effetti finanziari.

3. La relazione tecnico-normativa indica l’eventuale avvenuta notifica della proposta alla Commissione europea, ai sensi delle disposizioni in materia di regime di aiuti alle imprese, di servizi nel mercato interno e di norme tecniche.

4. Le proposte di legge sono corredate, nei casi e nelle forme previsti dai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta, di:

a) relazione sugli esiti dell’AIR;

b) scheda di legittimità;

c) scheda di fattibilità;

d) altri documenti idonei a fornire un più ampio quadro conoscitivo sulla proposta di legge e le sue finalità.

5. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare e per la legge di manutenzione di cui all’articolo 13, la relazione illustrativa può sostituire la relazione tecnico-normativa.

6. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta possono dettare ulteriori specifiche disposizioni sui contenuti dei documenti di cui ai commi 1 e 4, sulla base delle intese di cui all’articolo 20.".

 

     Art. 35. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 55/2008

1. L’articolo 13 della l.r. 55/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Manutenzione della normativa

1. Il Consiglio e la Giunta, nell’esercizio delle rispettive competenze, assicurano la costante manutenzione dell’ordinamento normativo regionale, in particolare per quanto attiene a:

a) la correzione di errori materiali o imprecisioni;

b) l’adeguamento dei rinvii interni ed esterni;

c) l’inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

d) l’adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, della Corte europea dei diritti dell’uomo o della Corte costituzionale;

e) l’interpretazione autentica di disposizioni regionali.

2. Con un’unica legge o un unico regolamento possono essere disposti periodici interventi di manutenzione di una pluralità di disposizioni, rispettivamente, legislative o regolamentari, nel limite in cui ciò riguardi esclusivamente i casi di cui al comma 1 e limitati adeguamenti che non comportano innovazioni sostanziali della disciplina della materia.”.

 

     Art. 36. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 55/2008

1. La rubrica dell’articolo 18 della l.r. 55/2008 è sostituita dalla seguente: “Formule di emanazione e disposizioni formali relative ai regolamenti”.

 

SEZIONE XVI

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3

(Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

 

     Art. 37. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 3/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), dopo le parole: “i consiglieri e” sono aggiunte le seguenti: “, limitatamente alle missioni all’estero,”.

 

Sezione XVII

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16

(Cittadinanza di genere)

 

     Art. 38. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 16/2009

1. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere), è sostituito dal seguente:

“4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le istituzioni nonché i soggetti che promuovono politiche di genere e di pari opportunità chiamati a far parte del Tavolo.”.

 

     Art. 39. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 16/2009

1. Al comma 3 dell’articolo 25 della ll.r. 16/2009, la parola “21” è sostituita dalla seguente: “24”.

 

SEZIONE XVIII

Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

(Disciplina del Difensore civico regionale)

 

     Art. 40. Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 19/2009

1. L’articolo 27 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale), è sostituito dal seguente:

“Art. 27

Indennità e rimborsi spese

1. Spetta al Difensore civico un’indennità pari all’indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto della trattenuta previdenziale obbligatoria di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

2. Al Difensore civico spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento della attività istituzionali effettivamente sostenute, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza alla sede del Difensore civico.”.

 

SEZIONE XIX

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26

(Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana).

 

     Art. 41. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 26/2009

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è aggiunto il seguente:

“2 bis. Al personale assegnato all’ufficio di collegamento di cui all’articolo 14, successivamente alla data del 31 dicembre 2009, l’indennità mensile è corrisposta fino al 50 per cento di quella spettante ai sensi dei commi 1 e 2.”.

 

     Art. 42. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 26/2009

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 26/2009 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il Consiglio regionale, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, può approvare progetti d’intervento nelle materie di cui alla presente legge da finanziare con risorse del proprio bilancio, in coerenza con quanto previsto dal piano integrato delle attività internazionali. La deliberazione dell’Ufficio di presidenza è comunicata alla Giunta regionale che assicura gli adempimenti attuativi, d’intesa con lo stesso Ufficio di presidenza.”.

 

SEZIONE XX

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

(Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)

 

     Art. 43. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 40/2009

1. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), è sostituito dal seguente:

“3. La Regione, con legge o regolamento, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti rispettivamente da leggi o regolamenti regionali.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni previsti in atti amministrativi di propria competenza.”.

3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 12 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente:

“3. ter. I termini di conclusione dei procedimenti che al 31 dicembre 2010 non siano stati espressamente confermati o rideterminati ai sensi dei commi 3 e 3 bis sono ridotti a trenta giorni.”.

 

     Art. 44. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 40/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 40/2009 prima delle parole: “I termini” sono inserite le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 bis,”.

 

     Art. 45. Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 40/2009

1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

“Art. 14 bis

Pareri e valutazioni tecniche

1. Ai procedimenti amministrativi di competenza della Regione si applicano, per quanto non diversamente disposto, gli articoli 16 e 17 della l. 241/1990. I termini di conclusione dei procedimenti possono essere sospesi:

a) nel caso di valutazioni tecniche, con le modalità di cui all’articolo 17 della l. 241/1990;

b) nel caso di pareri obbligatori, per un periodo non superiore a venti giorni; decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adìto abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.”.

 

     Art. 46. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 40/2009 [3]

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. Sono abrogati altresì gli articoli 31 e 32 della l.r. 9/1995.”

 

     Art. 47. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 40/2009

1. Dopo la lettera b) del comma 6 dell’articolo 24 della l.r. 40/2009 è aggiunta la seguente:

“b bis) quando debba essere acquisita la valutazione di impatto ambientale (VIA);”.

 

     Art. 48. Inserimento dell’articolo 24 bis nella l.r. 40/2009

1. Dopo l’articolo 24 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

“Art. 24 bis

Acquisizione della VIA

1. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima e il termine di conclusione dei lavori resta sospeso fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente per la VIA stessa si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni è prorogato di ulteriori trenta giorni nel caso che si presenti la necessità di approfondimenti istruttori.

2. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui all’articolo 29 della presente legge, nonché quelle di cui agli articoli 14 quater, comma 3, 16, comma 3 e 17, comma 2, della l. 241/2000, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.”.

 

     Art. 49. Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 40/2009

1. L’articolo 26 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 26

Rappresentante della Regione nelle conferenze

1. Nelle conferenze di servizi convocate dalla Regione, la stessa è rappresentata:

a) dal dirigente preposto alla struttura responsabile del procedimento, qualora la determinazione di conclusione dei lavori della conferenza abbia carattere tecnico;

b) dall’assessore regionale competente per materia, o da altro assessore da lui delegato, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione di conclusione dei lavori della conferenza sia espressione dell’esercizio di discrezionalità politico-amministrativa.

2. Nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni la Regione è rappresentata dal dirigente quando l’atto di assenso sia di competenza della struttura cui lo stesso è preposto o quando l’atto di assenso sia stato preventivamente adottato dalla Giunta regionale. Fuori da tali casi, la Regione è rappresentata dall’assessore competente per materia, o da altro assessore da lui delegato, previa definizione di indirizzi da parte della Giunta regionale.

3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza, ai fini della sostituzione di atti di competenza di più dirigenti della struttura operativa regionale, essa è rappresentata dal direttore generale, o dal coordinatore di area da lui delegato, se i dirigenti appartengono alla stessa direzione, oppure dal dirigente individuato dal Comitato tecnico di direzione (CTD), di cui all’articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). In tal caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza.”.

 

     Art. 50. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 40/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 40/2008 le parole: “del procedimento” sono sostituite dalle seguenti: “dei lavori della conferenza stessa”.

2. Al comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 40/2008 le parole: “La determinazione” sono sostituite dalle seguenti: “Il provvedimento finale conforme alla determinazione”.

 

     Art. 51. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 40/2009

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 40/2009 è inserita la seguente:

“b bis) articolo 14 ter, comma 10;”.

 

     Art. 52. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 40/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 40/2009, le parole: “della Regione e degli enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), c) ed e).”.

 

CAPO II

Sviluppo economico

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83

(Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese)

 

     Art. 53. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 83/1995 [4]

1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 5 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese); sono sostituiti dai seguenti:

“2. L’Amministratore presenta alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, la proposta di piano delle attività e del bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio di esercizio dell’Azienda.

3. Il piano di attività si compone del piano pluriennale, della relazione sulla situazione economica e patrimoniale e del piano annuale colturale e di attività. Il piano pluriennale, con scorrevolezza annuale, dispone in ordine agli investimenti da effettuarsi in un periodo quinquennale e al finanziamento dei medesimi ed espone gli effetti economici attesi sulla gestione. Nei documenti del piano di attività sono distintamente evidenziate le attività dell’Azienda di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3.

4. Il piano di attività deve indicare specificatamente le iniziative che si intende assumere sul patrimonio, aventi natura di straordinaria amministrazione, di partecipazione a società di capitali, nonché di accensione di mutui e prestiti.”.

 

     Art. 54. Modifiche all’articolo 5 bis della l.r. 83/1995 [5]

1. Il comma 2 dell’articolo 5 bis della l.r. 83/1995 è abrogato.

 

     Art. 55. Sostituzione dell’articolo11 della l.r. 83/1995 [6]

1. L’articolo 11 della l.r. 83/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Piano di attività e bilancio

1. La Giunta regionale trasmette il piano di attività di cui all’articolo 5, comma 3, alla commissione consiliare competente che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento. Acquisito il parere o decorso tale termine, la Giunta regionale può procedere all’approvazione dello stesso.

2. Il bilancio di previsione dell’Azienda e delle società dalla stessa eventualmente costituite o partecipate, corredato della relazione del Collegio dei revisori e dei pareri del Comitato consultivo, è trasmesso alla Giunta regionale dall’Amministratore entro il termine di cui all’articolo 5, comma 2.

La Giunta regionale lo approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. Il bilancio di esercizio dell’Azienda e delle società dalla stessa eventualmente costituite o partecipate, corredato della relazione del Collegio dei revisori e dei pareri del Comitato consultivo, è trasmesso dall’Amministratore alla Giunta regionale entro il termine di cui all’articolo 5, comma 2. La Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale per l’approvazione.”.

 

     Art. 56. Modifiche all’articolo 12 bis della l.r. 83/1995 [7]

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 bis della l.r. 83/1995 è sostituita dalla seguente:

“a) piano di attività;”.

 

     Art. 57. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 83/1995 [8]

1. L’articolo 16 della l.r. 83/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Personale

1. L’Azienda assume personale, compreso il direttore tecnico di cui all’articolo 5 bis, con contratto di diritto privato conformemente alla disciplina portata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti, gli impiegati e gli operai agricoli e dal contratto integrativo provinciale.”.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

(Legge forestale della Toscana)

 

     Art. 58. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 39/2000

1. Dopo il numero 4) della lettera c) del comma 4 dell’articolo 39 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è aggiunto il seguente:

“4 bis) il rilascio, la triturazione, l’abbruciamento in loco dei residui ligno-cellulosici provenienti dai tagli boschivi o da altri interventi agro–forestali ed il loro impiego nel ciclo colturale.”.

 

     Art. 59. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 39/2000

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 40 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:

“2 bis. Le province, le comunità montane e gli enti parco regionali, nella disciplina di cui al comma 2, prevedono l’utilizzo del Sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) operante all’interno del Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).”.

 

     Art. 60. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 39/2000

1. Al comma 5 dell’articolo 48 della l.r. 39/2000 le parole: “Per i corpi aziendali ricadenti nel territorio di più Province o Comunità montane è competente l’ente nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie boscata” sono soppresse.

 

     Art. 61. Inserimento dell’articolo 68 bis nella l.r. 39/2000

1. Dopo l’articolo 68 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:

“Art. 68 bis

Interventi ricadenti sul territorio di competenza di più enti

1. Nel caso di interventi, opere o piani che interessano terreni ricadenti sul territorio di più enti, è competente l’ente nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie interessata. L’ente competente comunica all’altro ente il procedimento in corso, ai fini dell’acquisizione dell’eventuale parere per la parte di competenza.”.

 

     Art. 62. Sostituzione dell’articolo 82 della l.r. 39/2000

1. L’articolo 82 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 82

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge o previste dal regolamento forestale, dall’autorizzazione o dal piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d’uso in deroga ai divieti di cui all’articolo 76, comma 5 e all’articolo 43;

b) pagamento di una somma minima di euro 240,00 e massima di euro 1.440,00 per:

1) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d’uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimenti di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale;

2) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d’autorizzazione o in difformità della stessa;

3) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata una conversione o sostituzione di specie di cui all’articolo 45, in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa;

c) pagamento di una somma minima di euro 120,00 e massima di euro 720,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2 dello stesso articolo;

d) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:

1) ogni 2.500 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformità sostanziale, ai sensi dell’articolo 47 bis, comma 3, lettera e), dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell’autorizzazione o nel piano dei tagli o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio;

2) i tagli boschivi effettuati omettendo la dichiarazione preventiva, ove prescritta;

3) le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi non definiti a rischio ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2 dello stesso articolo;

e) pagamento di una somma minima di euro 30,00 e massima di euro 180,00 per:

1) mancata apposizione del cartello di cantiere, ove prescritto;

2) ogni pianta abbattuta o danneggiata in violazione alle norme relative alle piante da rilasciare ad invecchiamento indefinito o a quelle relative alle piante isolate di cui all’articolo 55;

f) pagamento di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro 36,00 per:

1) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative all’allestimento e sgombero delle tagliate;

2) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati;

3) ogni pianta o ceppaia sradicata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma;

4) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme concernenti i boschi affetti da malattia;

5) ogni capo di bestiame immesso in violazione delle norme sul pascolo ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi del comma 5, lettera c); qualora si tratti di bestiame ovino l’importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;

6) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative al taglio degli arbusti;

7) ogni pianta o ceppaia abbattuta, danneggiata o potata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b), della lettera d), numero 1) e della lettera e), numeri 2) e 8) del presente comma;

8) ogni 250 metri quadrati, o frazione minore, in caso di tagli boschivi eseguiti in periodo non consentito o causando danni significativi al novellame o alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dote del bosco, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi della lettera d), numero 1), del presente comma.

2. L’importo complessivo della sanzione proporzionale calcolata ai sensi del comma 1, lettera f), numeri 3) e 4), è determinato fino ad un massimo di euro 360,00 ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione.

3. L’importo complessivo della sanzione proporzionale calcolata ai sensi del comma 1, lettera f), numero 7), è determinato fino ad un massimo di euro 360,00 ogni 2500 metri quadrati, o frazione minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione.

4. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all’articolo 52, comma 2, le sanzioni previste al comma 1, sono raddoppiate.

5. Sono inoltre applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 1.033,00 e massima di euro 10.330,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio, definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, e nelle aree di cui al comma 1, lettera c) dello stesso articolo;

b) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:

1) la raccolta dei prodotti secondari del bosco, esclusi i funghi epigei ed ipogei, in quantità superiore ai limiti o in difformità alle prescrizioni indicate dall’articolo 63;

2) la realizzazione di impianto d’arboricoltura da legno o il suo espianto senza la prescritta comunicazione;

3) ogni sughera e ogni castagno da frutto abbattuti in violazione delle norme di cui agli articoli 53 e 54;

4) ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di sughereta o di castagneto da frutto sottoposti a coltura agraria in assenza d’autorizzazione o in difformità dalla stessa.

c) pagamento di una somma minima di euro 32,00 e massima di euro 192,00 per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione della norma di cui all’articolo 76, comma 4, lettera a); qualora si tratti di bestiame ovino l’importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;

d) pagamento di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro 36,00 per:

1) ogni sughera decorticata in violazione alle norme;

2) ogni pianta o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commercializzato senza il permesso o il contrassegno regolamentare.

6. Per le violazioni del divieto di cui all’articolo 76, comma 4, lettera b), si applica la sanzione prevista dall’articolo 58, comma 1, lettera e), della l.r. 3/1994.

7. Per le violazioni relative al titolo V, capo III, della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 1.000,00 e massima di euro 6.000,00 per chiunque produca, detenga, venda o metta comunque in circolazione MFP senza l’autorizzazione di cui all’articolo 79;

b) pagamento di una somma minima di euro 500,00 e massima di euro 3.000,00 per chiunque ometta di tenere il registro di carico e scarico;

c) pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00 per chiunque tenga irregolarmente il registro di carico e scarico od ometta la comunicazione della consistenza del MFP presente nelle proprie unità produttive;

d) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di sementi, e per centinaia o frazione di centinaia di piante, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, per chiunque acquista, distribuisce, trasporta, vende o altrimenti commercializza materiali di propagazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l’identità clonale;

e) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piante, astoni od altro MFP messo a dimora in violazione della disposizione di cui all’articolo 79 bis, comma 4.

8. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 4 bis, lettere b), c) e d), la provincia o la comunità montana possono disporre la sospensione dell’autorizzazione per un periodo compreso tra due e cinque anni.

9. Per ogni altra violazione delle disposizioni nel regolamento forestale, nell’autorizzazione o nel piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, è previsto il pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi del comma 1, lettere a) e b) e lettera d), numero 1.”.

 

     Art. 63. Abrogazione dell’articolo 83 della l.r. 39/2000

1. L’articolo 83 della l.r. 39/2000 è abrogato.

 

     Art. 64. Modifiche all’articolo 85 della l.r. 39/2000

1. Al comma 6 dell’articolo 85 della l.r. 39/2000 le parole: “da un minimo di euro 300,00 a un massimo di euro 3.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “da un minimo di euro 360,00 a un massimo di euro 2.160,00”.

 

     Art. 65. Modifiche all’articolo 91 della l.r. 39/2000

1. Al comma 2 bis dell’articolo 91 della l.r. 39/2000 le parole: “di cui all’articolo 40, comma 1.” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 39, comma 1.”.

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28

(Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

 

     Art. 66. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 28/2005 [9]

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.), è sostituita dalla seguente:

“b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo bacino omogeneo di utenza o nel medesimo quadrante o sub area dell’area commerciale metropolitana, per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall’articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime. I bacini omogenei di utenza e le aree commerciali metropolitane sono indicati nell’allegato B del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”).”.

 

     Art. 67. Modifiche all’articolo 105 della l.r. 28/2005 [10]

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 105 della l.r. 28/2005 le parole: “all’articolo 51, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 54 bis, comma 1”.

2. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 105 le parole: “ e 3 bis” sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 105 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“1 bis. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00 chiunque attiva un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all’articolo 61, comma 3 bis.”.

4. Al comma 2 dell’articolo 105 della l.r. 28/2005 le parole: “all’articolo 51, comma 3” sono sostituite dalle parole “all’articolo 54 bis, comma 1”.

 

SEZIONE IV

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2

(Nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale “ARSIA”)

 

     Art. 68. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 2/2009

1. Il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale “ARSIA”), è sostituito dal seguente:

“3. Le funzioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), relative al servizio fitosanitario regionale, sono svolte dall’ARSIA conseguentemente al trasferimento delle risorse professionali e finanziarie a ciò necessarie. A tale scopo entro trecentosessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati, provvede alla predisposizione e all’adozione degli atti necessari al trasferimento delle medesime dall’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPAT).”.

 

SEZIONE V

Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 21

(Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura)

 

     Art. 69. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 21/2009

1. Il comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura), è abrogato.

 

CAPO III

Diritto alla salute e politiche di solidarietà

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16

(Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria,

igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)

 

     Art. 70. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 16/2000

1. Il comma 1 bis dell’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è sostituito dal seguente:

“1 bis. Con riferimento ai procedimenti finalizzati a garantire l’igiene degli alimenti e dei mangimi, la salute e il benessere degli animali, le aziende USL, nella loro attività di vigilanza e controllo:

a) formulano prescrizioni dirette ad assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene alimentare e di mangimi, di salute e benessere degli animali;

b) dispongono il sequestro e la distruzione degli alimenti considerati pericolosi per la salute, a meno che possano essere utilizzati per scopi diversi dall’alimentazione umana;

c) dispongono il sequestro di mangimi pericolosi per la salute degli animali e per le produzioni zootecniche destinate al consumo umano;

d) dispongono il blocco ufficiale e l’abbattimento degli animali, nonché il blocco ufficiale e la distruzione di attrezzature fisse e mobili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici, quando previsto dalle norme sul patrimonio zootecnico;

e) dispongono il blocco ufficiale di alimenti e mangimi o la sospensione di attività o la chiusura temporanea dello stabilimento, nonché il blocco ufficiale di animali e delle loro produzioni.”.

 

     Art. 71. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 16/2000

1. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Nei comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti, o nei comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale, qualora non vi siano i requisiti per aprire una farmacia ai sensi della normativa statale, il sindaco, nel mese di febbraio di ogni anno, al fine di garantire più adeguati livelli di assistenza farmaceutica, in presenza di particolari condizioni topografiche e di viabilità può proporre l’istituzione, all’interno di ciascuna sede farmaceutica, di una proiezione della farmacia stessa, a condizione che la stessa venga ubicata in un centro o nucleo abitato con una popolazione non inferiore a mille abitanti. Tale limite non si applica nelle aree territoriali individuate con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2000, n. 69.”.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28

(Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)

 

     Art. 72. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 28/2004

1. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), le parole: “comune competente al rilascio dell’autorizzazione per l’attività” sono sostituite dalle seguenti: “comune competente a ricevere la dichiarazione di inizio attività”.

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38

(Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione

e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)

 

     Art. 73. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 38/2004

1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, naturali e di sorgente), è sostituito dal seguente:

“3. Le funzioni amministrative in materia di attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente sono attribuite al comune nel quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento dell’acqua minerale naturale e di sorgente.”.

 

     Art. 74. Sostituzione dell’articolo 41 della l.r. 38/2004

1. L’articolo 41 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 41

Avvio dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale, naturale e di sorgente

1. L’avvio di un’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato ad una dichiarazione di inizio attività, presentata al comune, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 42 e dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari. L’attività può essere avviata dalla data di ricevimento della dichiarazione.

2. Il contenuto della dichiarazione è definito nel regolamento di cui all’articolo 49, con l’indicazione specifica della documentazione da presentare per ciascuna delle attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l’interessato provveda a conformare l’attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

4. L’azienda USL può effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, un sopralluogo di verifica presso la sede dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente secondo le modalità di cui all’articolo 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

5. Il comune trasmette la dichiarazione di avvio dell’attività all’azienda USL competente per territorio ai fini della registrazione nell’anagrafe di cui all’articolo 15 del d.p.g.r. 40/R/2006.

6. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al comune la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell’attività nonché ogni variazione significativa dell’attività, delle strutture o del ciclo produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 13 del d.p.g.r. 40/R/2006.

7. In caso di variazione significativa dell’attività, delle strutture e del ciclo produttivo, l’azienda USL può effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, un sopralluogo di verifica secondo le modalità di cui all’articolo 14 del d.p.g.r. 40/R/2006.”.

 

     Art. 75. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 38/2004

1. Ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 45 della l.r. 38/2004 le parole: “il comune” sono sostituite dalle seguenti: “l’azienda USL”.

 

     Art. 76. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 38/2004

1. Il comma 2 dell’articolo 46 della l.r. 38/2004 è abrogato.

 

     Art. 77. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 38/2004

1. Al comma 8 dell’articolo 48 della l.r. 38/2004 le parole: “i titolari delle autorizzazioni” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti esercenti attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente”.

 

     Art. 78. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 38/2004

1. Le lettera f) e l) del comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 38/2004 sono abrogate.

2. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 38/2004 è sostituita dalla seguente:

“h) le prescrizioni specifiche alla cui inottemperanza consegua la decadenza dalla concessione disciplinata dal titolo III, capo II o l’impossibilità di conseguire l’autorizzazione medesima secondo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera g);”.

 

SEZIONE IV

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40

(Disciplina del servizio sanitario regionale)

 

     Art. 79. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 40/2005

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 43 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserita la seguente:

“d bis) Rete Toscana per la Medicina Integrata”

 

     Art. 80. Modifiche all’articolo 97 della l.r. 40/2005

1. Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:

“h ter) un rappresentante esperto delle medicine complementari integrate”.

2. Al comma 2 dell’articolo 97, dopo le parole: “comma 1, lettere g), h) e h) bis” aggiungere le seguenti: “h ter)”.

 

SEZIONE V

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 9

(Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari)

 

     Art. 81. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 9/2006

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari), la parola:“ventiquattro” è sostituita dalla seguente: “trentasei”.

 

SEZIONE VI

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35

(Istituzione del servizio civile regionale)

 

     Art. 82. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 35/2006

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), è aggiunto il seguente:

“1 bis. Nelle more dell’approvazione del piano regionale del servizio civile e fino a sei mesi dalla data di approvazione del prossimo programma regionale di sviluppo (PRS), i criteri per la selezione e l’approvazione dei progetti di servizio civile regionale sono quelli indicati dal decreto ministeriale 3 agosto 2006 (Approvazione del prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi).”.

2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 22 della l.r. 35/2006 è aggiunto il seguente:

“1 ter. Nelle more dell’approvazione del piano regionale del servizio civile e fino a sei mesi dalla data di approvazione del prossimo PRS, la capacità di impiego complessiva dei soggetti nell’ambito dei progetti di servizio civile regionale è determinata con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto:

a) delle risorse stanziate nel bilancio annuale di previsione;

b) del costo unitario per ciascun giovane stabilito ai sensi dell’articolo 10, comma 2.”.

 

CAPO IV

Politiche territoriali e ambientali

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81

(Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”)

 

     Art. 83. Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 81/1995

1. Dopo l’articolo 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”), è inserito il seguente:

“Art. 8 ter. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto

1. In attuazione dell’articolo 94, commi 1 e 5 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto previsto in detto articolo, con regolamento sono stabilite le norme tecniche per individuare le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sulla base dei criteri idrogeologici, temporali o geometrici da applicare in relazione:

a) al grado di protezione naturale dell’acquifero e delle sue caratteristiche geologiche, idrogeologiche e podologiche;

b) alle caratteristiche idrochimiche della falda captata;

c) all’importanza della captazione in termini di volumi estratti e abitanti serviti;

d) al contesto territoriale in cui è inserita la captazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì:

a) i tempi e le modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia da parte delle autorità dell’ambito territoriale ottimale;

b) la struttura e le attività all’interno delle zone di rispetto, in attuazione dell’articolo 94, comma 5, del d.lgs. 152/2006.

3. Sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al presente articolo ed in raccordo con il piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006 individua le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.”.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89

(Norme in materia di inquinamento acustico)

 

     Art. 84. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 89/1998

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini di cui al comma 1, valgono tutte le definizioni contenute nella l. 447/1995 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), nonché nei rispettivi decreti attuativi.”.

 

     Art. 85. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 89/1998

1. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“3. Il piano di risanamento acustico deve essere conforme al disposto di cui all’articolo 7, comma 1, della l. 447/1995, e contenere gli elementi individuati dal comma 2 dello stesso articolo. Deve inoltre essere conforme ai criteri e agli indirizzi di cui all’articolo 2 della presente legge e avere come ambito territoriale di riferimento l’intero territorio comunale.”.

 

     Art. 86. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 89/1998 le parole: “delle altre proposte pervenute” sono sostituite dalle seguenti: “dei piani di azione di cui all’articolo 4 del d. lgs. 194/2005 relativi agli assi stradali principali di competenza delle province”.

2. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 89/1998 dopo le parole: “del piano di classificazione acustica” sono inserite le seguenti: “nonché quando il piano comunale di risanamento acustico non sia stato elaborato con riferimento all’intero territorio comunale”.

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91

(Norme per la difesa del suolo)

 

     Art. 87. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 91/1998

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è sostituito dal seguente:

“1. Il segretario generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la conferenza di bacino, tra i membri del comitato tecnico di cui all’articolo 4, comma 2.”.

 

     Art. 88. Modifiche all’articolo 12 bis della l.r. 91/1998

1. La lettera h) del comma 4 dell’articolo 12 bis della l.r. 91/1998 è sostituita dalla seguente:

“h) nel rispetto dei principi della legislazione statale, le norme e le misure volte a favorire il riciclo dell’acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell’articolo 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006;”.

 

SEZIONE IV

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1

(Norme per il governo del territorio)

 

     Art. 89. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 1/2005 [11]

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è sostituita dalla seguente:

“e) in attuazione dell’articolo 145 del d.lgs. 42/2004, le disposizioni per l’adeguamento alle previsioni del piano paesaggistico di cui al piano di indirizzo territoriale, ai sensi degli articoli 33 e 48, comma 2.”.

2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 1/2005 è abrogata.

 

     Art. 90. Modifiche all’articolo 76 della l.r. 1/2005 [12]

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 76 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

“b) individua le opere e gli interventi sottoposti a denuncia di inizio attività e disciplina i relativi procedimenti;”.

 

     Art. 91. Modifiche all’articolo 79 della l.r. 1/2005 [13]

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 79 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), gli interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell’esteriore aspetto degli immobili, nei casi previsti dalla disciplina comunale;”.

 

     Art. 92. Modifiche all’articolo 80 della l.r. 1/2005 [14]

1. All’inizio del comma 1 dell’articolo 80 della l.r. 1/2005, prima delle parole: “I seguenti interventi” sono aggiunte le seguenti:“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, della l.r. 39/2005,”.

 

     Art. 93. Modifiche all’articolo 82 della l.r. 1/2005 [15]

1. Il comma 12 dell’articolo 82 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“12. Per le opere ricadenti nell’ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l’efficacia del permesso di costruire o della denuncia di inizio dell’attività è sospesa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 del decreto legislativo medesimo. Il permesso di costruire o la denuncia di inizio dell’attività riacquistano efficacia dopo l’ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall’allegato XII del d.lgs. 81/2008, dà atto dell’avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie).”.

2. Il comma 13 dell’articolo 82 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“13. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei piani di sicurezza di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, del d.lgs. 81/2008, l’organo preposto alla vigilanza ordina l’immediata sospensione dei lavori fino all’adempimento degli obblighi di cui alle citate disposizioni.”.

 

     Art. 94. Modifiche all’articolo 84 della l.r. 1/2005 [16]

1. Il comma 3 dell’articolo 84 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di varianti in corso d’opera, quando non ricorrono le condizioni dell’articolo 83, comma 12, l’interessato deve presentare una nuova denuncia di inizio attività, descrivendo le variazioni da apportare all’intervento originario.”.

 

     Art. 95. Modifiche all’articolo 86 della l.r. 1/2005 [17]

1. Il comma 3 dell’articolo 86 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi di cui al comma 2, una volta ultimati i lavori e certificata la conformità di cui al comma 1, ovvero applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VIII, capo I e certificata la conformità di cui al comma 1, l’abitabilità o agibilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con le norme igienico-sanitarie, nonché alle norme sulle barriere architettoniche e alle istruzioni tecniche di cui all’articolo 82, comma 16. Al momento dell’attestazione, il professionista abilitato consegna al comune copia del fascicolo di cui all’articolo 91 comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008, ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione. L’abitabilità o agibilità decorrono dalla data in cui l’attestazione perviene al comune.”.

 

     Art. 96. Modifiche all’articolo 89 della l.r. 1/2005 [18]

1. La lettera a) del comma 6 dell’articolo 89 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea attinente alle medesime materie e iscritti negli albi dei relativi ordini professionali da almeno cinque anni oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistica;”.

 

     Art. 97. Modifiche all’articolo 132 della l.r. 1/2005 [19]

1. Il comma 8 dell’articolo 132 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“8. Le sanzioni previste al presente articolo, per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, si applicano anche alle opere di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a), eseguite in mancanza della denuncia di inizio attività, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad essa.”.

 

     Art. 98. Modifiche all’articolo 139 della l.r. 1/2005 [20]

1. Il comma 3 dell’articolo 139 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Le sanzioni previste dal presente articolo, per le opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, si applicano anche alle opere di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera d), eseguite in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.”.

 

CAPO V

Organizzazione e sistema informativo

 

SEZIONE I

Abrogazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44

(Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”)

 

     Art. 99. Abrogazione della l.r. 44/2003

1. La legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”), è abrogata.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4

(Autonomia dell’assemblea legislativa regionale)

 

     Art. 100. Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 4/2008

1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 4/2008 è inserito il seguente:

“Art. 15 bis. Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale

1. Il Segretario generale del Consiglio regionale assume le funzioni di datore di lavoro agli effetti dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. Il datore di lavoro individuato ai sensi del comma 1, definisce l’articolazione delle funzioni fra i soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 18 del d.lgs. 81/2008, ed esercita le proprie funzioni, ad eccezione di quelle previste nell’articolo 17 del d.lgs. 81/2008, anche tramite delega ai dirigenti e funzionari del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 16 del d.lgs 81/2008, tenendo conto dell’ubicazione delle sedi consiliari e delle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni con il supporto del Servizio di prevenzione e protezione (SEPP) e del suo responsabile (RSPP), ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs 81/2008. A tal fine può avvalersi del Servizio prevenzione e protezione della Giunta regionale e del suo responsabile, nelle forme definite con apposita intesa stipulata ai sensi dell’articolo 29, comma 6.

4. Nelle sedi di proprietà della Regione in uso al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10, per gli interventi di manutenzione relativi alla tutela della salute e della sicurezza che eccedono il limite previsto dall’articolo 1, comma 1 ter, della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 –Legge forestale della Toscana), il datore di lavoro del Consiglio regionale inoltra richiesta alla competente struttura della Giunta regionale che provvede a titolo d’intervento obbligatorio ai sensi del d.lgs. 81/2008.”.

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1

(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

 

     Art. 101. Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 1/2009

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è inserito il seguente:

“Art. 7 bis. Funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

1. La Giunta regionale, con deliberazione, individua il direttore generale che assume le funzioni di datore di lavoro agli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e definisce l’articolazione delle funzioni fra i vari soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 18 del decreto stesso.

2. Il datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 del d.lgs. 81/2008, esercita le proprie funzioni tramite delega ai dirigenti in relazione all’ubicazione delle sedi o alle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La delega è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 16 del d.lgs 81/2008.

3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni avvalendosi del Servizio di prevenzione e protezione (SEPP) e del suo responsabile (RSPP).

4. Le funzioni relative all’attività del RSPP, come definite dal presente articolo, costituiscono nuove funzioni regionali e pertanto le assunzioni del personale necessario al loro svolgimento non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).”.

 

     Art. 102. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 1/2009

1. Al comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 la parola: “62” è sostituita dalla seguente: “70”.

 

     Art. 103. Inserimento dell’articolo 68 bis nella l.r 1/2009

1. Dopo l’articolo 68 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“Art. 68 bis. Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all’articolo 7 bis, comma 4, stimati annualmente in euro 220.000,00, si fa fronte per le annualità 2010 e 2011 con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio pluriennale 2009 – 2011 annualità 2010 e 2011.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con successive leggi di bilancio.”.

 

     Art. 104. Inserimento dell’articolo 74 bis nella l.r. 1/2009

1. Dopo l’articolo 74 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“Art. 74 bis. Attuazione di disposizioni statali in ordine alla validità delle graduatorie concorsuali prorogate

1. I termini di validità delle graduatorie dei concorsi indetti dalla Regione Toscana, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), cessano di avere efficacia con il decorso del termine di validità triennale di ciascuna graduatoria, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini relativi agli anni 2005 e 2006 per i quali la Regione Toscana è stata soggetta a limitazioni delle assunzioni.

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche agli enti ed organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.”.

 

CAPO VI

Bilancio e finanze

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36

(Ordinamento contabile della Regione Toscana)

 

     Art. 105. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 36/2001 [21]

1. L’articolo 12 della regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) è sostituito dal seguente:

“Art. 12. Relazione tecnico-finanziaria

1. Le proposte di legge che disciplinano le entrate, mediante disposizioni suscettibili di influire sull’entità del loro gettito, e quelle che disciplinano le spese, prevedendo o modificando le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono corredate di una relazione tecnico-finanziaria.

2. La relazione tecnico-finanziaria fornisce una valutazione sull’attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie ed esplicita le metodologie a tal fine seguite e gli elementi ed i criteri di calcolo impiegati, evidenziando gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi. Nel caso di leggi inerenti le entrate, la relazione tecnico-finanziaria quantifica in termini di competenza il gettito che, nei singoli esercizi, sarà presuntivamente prodotto dalle relative disposizioni.

3. In caso di progetti legislativi e di emendamenti consiliari che contengano le disposizioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale richiede alla Giunta regionale una verifica sui contenuti delle relazioni tecnico-finanziarie correlate. La Giunta regionale provvede entro trenta giorni dalla richiesta, nel caso di progetti di legge, e nel più breve termine tecnicamente possibile, nel caso di emendamenti.”.


[1] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[3] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[4] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[5] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[6] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[7] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[8] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[9] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[10] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[11] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[12] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[13] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[14] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[15] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[16] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[17] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[18] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[19] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[20] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[21] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 1.