§ 2.1.263 - L.R. 8 febbraio 2008, n. 5.
Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:08/02/2008
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 2.  Competenze del Consiglio e degli organi di governo.
Art. 3.  Procedura delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio
Art. 4.  Controllo preventivo del Consiglio.
Art. 5.  Elenchi regionali degli incarichi.
Art. 5 bis.  Elenchi regionale dei revisori legali
Art. 6.  Strutture tecniche di supporto
Art. 7.  Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina
Art. 8.  Documentazione per la proposta di nomina
Art. 9.  Requisiti professionali.
Art. 10.  Cause di esclusione
Art. 10 bis.  Causa di esclusione dalla nomina ad amministratore di società a partecipazione regionale
Art. 11.  Incompatibilità.
Art. 12.  Conflitto di interesse
Art. 13.  Limitazioni per l’esercizio degli incarichi
Art. 14.  Doveri inerenti il mandato
Art. 15.  Decadenza e revoca
Art. 16.  Sospensione dall’incarico
Art. 17.  Sostituzione
Art. 18.  Durata degli incarichi
Art. 19.  Rappresentanza di genere
Art. 20.  Norme transitorie
Art. 21.  Rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione
Art. 22.  Nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali.
Art. 22 bis.  Nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012
Art. 23.  Abrogazioni


§ 2.1.263 - L.R. 8 febbraio 2008, n. 5.

Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.

(B.U. 13 febbraio 2008, n. 4)

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione [1]

1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza della Regione, in attuazione delle disposizioni degli articoli 11, comma 6, 50 e 51 dello Statuto.

1 bis. La presente legge non si applica:

a) alle commissioni di concorso e alle commissioni esaminatrici la cui durata si esaurisce con la conclusione delle prove o degli esami;

b) alle designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione, fatta eccezione per le designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale [2];

c) alle nomine effettuate in ragione dell’ufficio ricoperto dal soggetto nominato;

d) alle determinazioni di carattere organizzativo dei dirigenti regionali, assunte nell’ambito dei rispettivi poteri di gestione, che comportano l’individuazione di personale regionale ad essi assegnato a partecipare ad organismi con compiti istruttori o consultivi;

e) agli organismi di garanzia previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro;

f) ai commissari nominati dalla Regione [3].

2. La Regione provvede alle nomine e designazioni informandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, rispetto del principio della rappresentanza di genere e, per quelle di competenza del Consiglio regionale, di garanzia del ruolo delle minoranze.

 

     Art. 2. Competenze del Consiglio e degli organi di governo.

1. Sono di competenza del Consiglio le nomine e designazioni spettanti alla Regione:

a) attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;

b) negli organi di amministrazione attiva e consultiva di società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa, salvi i casi di cui al comma 2, lettera b);

c) negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti e organismi pubblici e privati;

d) in tutti i casi non espressamente riservati alla competenza degli organi di governo ai sensi del comma 2.

2. Sono di competenza degli organi di governo le nomine e designazioni spettanti alla Regione:

a) negli organi di amministrazione attiva e consultiva di enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione;

b) di amministratori unici e di amministratori delegati con funzioni di direzione in società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa;

c) per incarichi direzionali;

d) negli organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, fatta eccezione per quelli di supporto al Consiglio regionale.

3. Ai fini della lettera a) del comma 2, gli enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione sono quei soggetti giuridici, comunque denominati, che svolgono funzioni esclusive o comunque prevalenti strumentali all’esercizio delle funzioni regionali di governo e che, pur se dotati di propria autonomia, sono soggetti alla potestà regionale esclusiva o comunque prevalente in ordine ai seguenti profili: a) costituzione o scioglimento;

b) nomina degli organi;

c) approvazione dei bilanci;

d) esercizio di funzioni di vigilanza o controllo;

e) definizione di indirizzi e direttive;

f) disciplina dell’ordinamento interno;

g) disciplina del personale.

4. Per gli organismi pubblici aventi le caratteristiche di cui al comma 3 ed alla costituzione dei cui organi partecipano gli enti locali, la nomina o designazione dei componenti dell’organo di amministrazione è di competenza del Consiglio regionale e la nomina o designazione del presidente è di competenza degli organi di governo. Tale disciplina si applica anche agli organismi pubblici aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e svolgenti funzioni di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale se non diversamente disciplinato dalle rispettive leggi di settore [4].

5. Tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.

6. Disposizioni in materia di nomine e designazioni della Regione, in contrasto con il presente articolo, contenute in statuti, atti costitutivi, regolamenti o qualsiasi altro atto di organismi esterni non impegnano la Regione, le cui nomine e designazioni restano soggette esclusivamente alla presente legge.

7. Nei casi in cui gli statuti di società, associazioni, fondazioni od altri organismi di diritto privato attribuiscono nomine riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1, ad organi di dette società od organismi ai quali partecipa, in rappresentanza della Regione, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, quest’ultimo, nell’espressione del voto per dette nomine, si conforma ad una preventiva deliberazione del Consiglio regionale.

8. Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi della presente legge debbano essere effettuate d’intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del Consiglio regionale [5].

 

     Art. 3. Procedura delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio

1. Le proposte per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio, presentate ai sensi dell’articolo 7, sono sottoposte al parere della commissione consiliare competente che, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio deve provvedere alla nomina o designazione, trasmette il relativo provvedimento al Presidente del Consiglio per l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio.

1 bis. Nei casi in cui la nomina debba prendere atto della designazione da parte di soggetti terzi e questa non pervenga nei termini utili per l’espressione del parere di cui al comma 1 del presente articolo, la commissione può esprimere il proprio parere su tutti i componenti dell’organo, fatta salva la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21, comma 6 [6].

2. La commissione consiliare competente può procedere, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, ad audizioni al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della proposta.

3. Il Consiglio garantisce la rappresentanza delle minoranze con il sistema di elezione a voto limitato. In assenza di diverse specifiche disposizioni normative, il voto è limitato a due terzi, se non altrimenti deliberato dal Consiglio prima di procedere alla votazione.

4. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

 

     Art. 4. Controllo preventivo del Consiglio.

1. Le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) sono effettuate, ai sensi dello Statuto, previo controllo da parte del Consiglio.

2. A tal fine, il Presidente della Giunta comunica al Consiglio le nomine o designazioni che intende effettuare, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, corredate del curriculum del candidato e di una relazione illustrativa delle ragioni della proposta.

3. Il Consiglio, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 e secondo le modalità definite dal proprio regolamento interno, che prevedono la possibile audizione del candidato, può formulare eventuali osservazioni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio si sia espresso, il Presidente della Giunta può procedere ad effettuare la nomina o designazione.

4. In caso di osservazioni del Consiglio, l’atto di nomina deve dare atto del loro accoglimento oppure esplicitare le motivazioni del loro mancato accoglimento.

5. Nei casi in cui, secondo la normativa di riferimento, una nomina di competenza del Presidente della Giunta avvenga a seguito di designazione vincolante da parte di altri soggetti o sia riservata a chi è titolare di determinate cariche oppure riguardi gli organismi tecnici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), le procedure di controllo consiliare preventivo di cui al presente articolo non si applicano e il Presidente della Giunta comunica tempestivamente al Consiglio la nomina effettuata.

6. La stipula da parte della Giunta di patti parasociali relativi a società nei cui organi di amministrazione siano presenti componenti nominati o designati dal Consiglio non può comportare alcuna deroga alle competenze del Consiglio in materia di nomine.

 

     Art. 5. Elenchi regionali degli incarichi. [7]

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano, ciascuno per la propria competenza, un elenco delle nomine e designazioni da effettuare nell’anno solare successivo.

2. Gli elenchi contengono:

a) gli organismi cui le nomine o designazioni si riferiscono;

b) la fonte normativa dell’incarico;

c) la data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata e la durata dell’incarico;

d) i requisiti richiesti per l’incarico;

e) le eventuali incompatibilità specificamente previste per l’incarico dalla normativa di riferimento;

f) i riferimenti normativi dell’indennità o degli altri emolumenti, ove previsti.

3. Le competenti strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale curano la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione.

4. Gli elenchi sono pubblicati sui siti web del Consiglio regionale e della Giunta regionale, ciascuno per la propria competenza.

5. Per gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano, ciascuno per la propria competenza, l’elenco di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

 

     Art. 5 bis. Elenchi regionale dei revisori legali [8]

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l’elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative a incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).

2. L’elenco è istituito in formato elettronico e consente agli interessati, in possesso dei requisiti, di presentare e aggiornare la domanda di iscrizione mediante accesso ad una apposita piattaforma telematica.

3. Le modalità di istituzione e gestione dell’elenco sono disciplinate con provvedimento dell’Ufficio di presidenza.

4. Le domande di iscrizione nell’elenco sono presentate da parte della persona direttamente interessata. Non sono previsti termini per effettuare la richiesta di iscrizione all’elenco regionale.

5. Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco regionale i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

6. Il soggetto iscritto all’elenco è tenuto a comunicare tempestivamente integrazioni, variazioni, modificazioni e aggiornamenti dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda, ivi compreso il curriculum vitae.

7. In qualunque momento il soggetto iscritto può fare richiesta di cancellazione dall’elenco regionale.

 

     Art. 6. Strutture tecniche di supporto

1. Le competenti strutture tecniche istituite presso il Consiglio e la presidenza della Giunta:

a) definiscono il modello unitario degli elenchi delle nomine e designazioni;

b) curano la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione secondo modalità omogenee;

c) assicurano il costante aggiornamento della situazione degli incarichi in essere;

d) effettuano il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere.

2. Le medesime strutture, inoltre:

a) raccolgono le proposte di candidature di cui all’articolo 7 [9];

b) verificano la completezza della documentazione prevista dall’articolo 8.

 

     Art. 7. Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina [10]

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, ciascuno per la propria competenza, pubblicano sul rispettivo sito web, di norma semestralmente, gli avvisi per la presentazione di proposte di candidatura, ad eccezione che per gli incarichi relativi a:

a) organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;

b) organismi per i quali la legge di settore già prevede l’espletamento di uno specifico avviso pubblico;

c) organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza;

d) nomine e designazioni da effettuarsi previa intesa della Regione con organi dello Stato, delle regioni o di altri soggetti;

e) organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, se non già ricompresi nelle lettere da a) a d);

f) cariche di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).

2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale stabiliscono:

a) la periodicità di pubblicazione agli avvisi di cui al comma 1;

b) il termine ordinario per la presentazione delle autocandidature;

c) il contenuto degli avvisi.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), nel provvedimento di nomina o designazione è data adeguata motivazione delle ragioni dell’urgenza.

4. Le candidature, corredate della documentazione di cui all’articolo 8, sono presentate all’organo competente per la nomina o designazione da parte:

a) delle organizzazioni sindacali regionali;

b) delle associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati;

c) delle università ed istituti di ricerca della Toscana;

d) degli ordini professionali aventi sede in Toscana;

e) della persona direttamente interessata alla candidatura.

5. La documentazione può essere integrata di propria iniziativa da parte del candidato entro lo stesso termine.

6. Ove, nel corso dell’anno, si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste negli elenchi di cui all’articolo 5, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 pubblicano avvisi integrativi sul sito web di relativa competenza.

7. Il Presidente della Giunta regionale decreta le nomine e designazioni di propria competenza, di norma tra le candidature proposte ai sensi del comma 4, salvo che, per mancanza di proposte di candidature o per altra causa eccezionale, oltre che per le ragioni di cui al comma 1, ritenga, motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi della presente legge.

8. Il Consiglio regionale delibera le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate da:

a) i presidenti dei gruppi consiliari;

b) ciascun consigliere;

c) la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, dello Statuto.

Tali soggetti individuano i candidati in modo autonomo ovvero nell’ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 e, per quanto concerne i revisori unici e i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell’ambito degli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5 bis.

 

     Art. 8. Documentazione per la proposta di nomina

1. Per le proposte di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e per le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale sono acquisiti:

a) dati anagrafici e di residenza della persona proposta;

b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;

c) elenco delle cariche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi;

d) attestazione di possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l’iscrizione ad albi professionali;

e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico;

f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;

g) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla presente legge o dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l’eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità o di conflitto di interesse esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.

2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta, è consentito integrarla entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione della proposta.

3. Sono dichiarate inammissibili dal Presidente del Consiglio le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2.

4. Per le nomine o designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale la documentazione di cui al comma 1 deve essere prodotta prima dell’adozione del decreto di nomina o designazione.

5. I dati raccolti sono trattati ai fini esclusivi della presente legge e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla conseguente normativa regionale.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle nomine di competenza regionale da effettuarsi su designazione o in una rosa di nominativi da parte di altri soggetti.

 

     Art. 9. Requisiti professionali.

1. I soggetti candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati.

2. I soggetti candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

 

     Art. 10. Cause di esclusione

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:

a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;

c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione [11];

d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), come previsto dall’articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17 in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali);

e) coloro che ricadono nelle previsioni dell’articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) , ad esclusione dei dipendenti regionali, fermo restando quanto per essi previsto dalle lettere a) e k) del comma 1 dell’articolo 12. I casi in cui le previsioni dell’articolo 2 della l. 154/1981 sono riferite al territorio nel quale il titolare di una determinata carica esercita le sue funzioni costituiscono causa di esclusione limitatamente ad organismi il cui ambito operativo è esattamente coincidente con detto territorio o compreso in esso [12].

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

 

     Art. 10 bis. Causa di esclusione dalla nomina ad amministratore di società a partecipazione regionale [13]

1. Non può essere nominato amministratore di società a partecipazione regionale chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

 

     Art. 11. Incompatibilità.

1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le seguenti cariche e funzioni:

a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità, assessore e presidente di provincia della Toscana, presidente di unione dei comuni  di cui all'articolo 110, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema del autonomie locali), presidente e membro di giunta dei circondari istituiti per legge regionale, componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) [14];

b) giudice costituzionale, magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario e di ogni giurisdizione speciale, fatte salve specifiche disposizioni di legge;

c) avvocato o procuratore presso l’Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici;

d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;

e) difensore civico di regione, provincia o comune;

f) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile di enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, di cui all’articolo 50, comma 1, dello Statuto, nonché presso le aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliero-universitarie del servizio sanitario della Regione Toscana [15];

g) titolare di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Regione;

g bis) soggetti nominati dalla Regione a seguito delle designazioni di cui all’articolo 1, comma 1 bis, lettera b) [16].

 

     Art. 12. Conflitto di interesse

1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:

a) i dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali che comunque assolvano a mansioni inerenti l’esercizio della vigilanza sull’ente o organismo cui si riferisce la nomina;

b) i dipendenti o consulenti dell’ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;

c) i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi dell’ente o organismo cui si riferisce la nomina;

d) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell’interesse dell’ente o organismo cui si riferisce la nomina;

e) chi ha lite pendente, come individuato ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l’ente o organismo cui si riferisce la nomina;

f) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell’ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;

g) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l’ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;

h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti, se e in quanto dichiarati ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni;

i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a);

j) [i dirigenti regionali in quiescenza, prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data del collocamento a riposo] [17];

k) negli organi degli enti dipendenti della Regione, di cui all’articolo 50 dello Statuto, i dirigenti e i dipendenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all’assunzione dell’incarico, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge regionale relativa alla disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

 

     Art. 13. Limitazioni per l’esercizio degli incarichi [18]

1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge non sono tra loro cumulabili, fatta eccezione per quelli non retribuiti, per quelli per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera e salvo quanto previsto al comma 2.

2. Per gli incarichi di componente effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile è consentita l’attribuzione alla stessa persona di non più di tre incarichi.

3. La carica di componente supplente di collegi sindacali e di organi di controllo contabile non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui una nuova nomina o designazione sia conferita a un soggetto che incorre nei divieti di cumulo di cui ai commi 1 e 2, lo stesso deve formalizzare le dimissioni dall’incarico rivestito entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di nomina o designazione. In assenza di dimissioni, il soggetto è dichiarato decaduto dalla nuova nomina o designazione ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

5. Non è consentita per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso enti od organismi, anche in cariche diverse, per tre mandati consecutivi ovvero per un periodo complessivo pari o superiore a dieci anni.

6. Il divieto previsto dal comma 5 non opera nel caso in cui uno dei mandati sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell’incarico.

 

     Art. 14. Doveri inerenti il mandato

1. Nell’espletamento del proprio mandato i soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge rappresentano la Regione e sono tenuti ad attenersi alle direttive impartite dall’organo che li ha nominati, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di legge. Nel caso di nomine effettuate dal Consiglio regionale, le direttive dello stesso Consiglio tengono conto del principio di rappresentanza delle minoranze sulla cui base sono stati nominati i soggetti alle quali esse sono dirette.

2. I soggetti nominati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare all’organo regionale da cui sono stati nominati o designati una relazione annuale sull’attività svolta. Sono, altresì, tenuti a riferire sull’attività, ogni volta che ne sono richiesti dal Presidente del Consiglio, su iniziativa propria o di almeno tre presidenti di gruppo o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, o dal Presidente della Giunta.

3. Il nominato ha l’obbligo:

a) di astenersi dal prendere parte alle decisioni degli organi dei quali è componente, quando le stesse possano procurare, direttamente o indirettamente, vantaggi patrimoniali o di altro genere a sé medesimo, al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado;

b) di non adottare, rispetto ad obblighi derivanti dalla legge o da altra fonte del diritto, condotte omissive suscettibili di determinare i medesimi effetti di cui alla lettera a).

4. Durante l’espletamento del mandato l’interessato è tenuto a comunicare all’organo regionale che ha provveduto alla nomina o designazione il sopravvenire di cause di esclusione, di incompatibilità, di conflitto di interesse o di sospensione di cui rispettivamente agli articoli 10, 11, 12 e 16.

 

     Art. 15. Decadenza e revoca

1. L’organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all’articolo 10, procede alla dichiarazione di decadenza dell’interessato dall’incarico con provvedimento motivato.

2. L’organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di conflitto di interesse di cui agli articoli 11 e 12, invita l’interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità o conflitto. Qualora tale situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell’invito, l’interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato.

3. La decadenza dall’incarico è altresì pronunciata:

a) nel caso di cui all’articolo 13, comma 2;

b) [nei casi di cui all’articolo 13, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell’anagrafe pubblica dei Consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008)] [19];

c) nel caso in cui si accerti che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nelle attestazioni di cui all’articolo 8, comma 1.

4. La revoca può essere disposta:

a) ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione;

b) ove la funzione affidata risulti espletata disattendendo le direttive dettate dalla Regione o in contrasto con esse.

5. La revoca è disposta, con provvedimento motivato, dallo stesso organo competente alla nomina o designazione. [In caso di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale la revoca è disposta previa istruttoria svolta dalla commissione consiliare competente] [20].

6. I provvedimenti di decadenza e di revoca vengono adottati a seguito di contraddittorio con l’interessato e vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

6 bis. Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale, anche nei casi in cui esse siano state esercitate dal Presidente dello stesso Consiglio ai sensi dell’articolo 21, comma 5, l’invito di cui al comma 2 è effettuato dal Presidente del Consiglio regionale e la revoca o la decadenza sono disposte dal Consiglio regionale previa istruttoria e contraddittorio con l’interessato svolti dalla commissione consiliare competente [21].

7. I soggetti che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), decadono di diritto dall’incarico dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica l’interdizione o la misura di prevenzione. L’organo competente alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, il verificarsi di tali condizioni provvede a dichiarare la decadenza ed a effettuare la sostituzione a norma dell’articolo 17 [22].

 

     Art. 16. Sospensione dall’incarico

1. Coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), sono sospesi di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge fino all’emanazione del provvedimento definitivo.

2. L’organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione provvede a dichiarare la sospensione ed a effettuare la sostituzione a norma dell’articolo 17, comma 1, per la durata della sospensione stessa.

 

     Art. 17. Sostituzione

1. In caso di cessazione dall’incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato, l’organo regionale competente provvede alla sostituzione.

2. Entro il termine di quindici giorni dalla notizia della cessazione, l’organo regionale competente provvede ad avviare il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione. La nomina o designazione del componente da sostituire è effettuata con le procedure di cui all’articolo 7, commi 7 e 8 [23].

2 bis. Qualora l’incarico cessato sia relativo a un soggetto nominato a seguito di designazione effettuata da soggetti esterni alla Regione, l'organo regionale competente provvede alla richiesta di una nuova designazione allo stesso soggetto designante entro quindici giorni dalla notizia della cessazione [24].

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, l’incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell’organismo di cui è chiamato a far parte.

 

     Art. 18. Durata degli incarichi

1. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

2. Quanto disposto dal comma 1 si applica altresì agli incarichi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza.

 

     Art. 19. Rappresentanza di genere [25]

1. Il Consiglio regionale e gli organi di governo effettuano le nomine e designazioni nel rispetto del principio della parità di genere di cui alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).

2. Gli atti di nomina o designazione contestuale di due o più componenti, di competenza del Consiglio regionale o degli organi di governo, contengono un numero pari di nominativi di entrambi i generi. Nel caso di un numero dispari di soggetti da nominare, il genere meno rappresentato può essere, rispetto all’altro, inferiore di una sola unità.

3. Gli atti di nomina e di designazione relativi agli incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), possono derogare alla disposizione di cui al comma 2 sulla base di un’adeguata motivazione, da trasmettere alla Commissione regionale per le pari opportunità, che indichi le ragioni della deroga.

4. Le strutture tecniche di cui all’articolo 6 verificano e comunicano annualmente, agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni e alla Commissione regionale per le pari opportunità, i dati sul rispetto della disposizione di cui al comma 2.

5. Il Consiglio regionale e gli organi di governo, a seguito della verifica di cui al comma 4, sulla base delle rispettive competenze, provvedono al riequilibrio della presenza del genere meno rappresentato nei provvedimenti di nomina e designazione dell’anno successivo.

6. Il Consiglio regionale e gli organi di governo della Regione promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, la massima diffusione dell’informazione per il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti.

 

     Art. 20. Norme transitorie

1. I soggetti nominati dalla Regione in carica all’entrata in vigore della presente legge che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse stabilite dalla legge stessa sono tenuti a rimuovere detta causa o a dimettersi dalla carica ricoperta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una o più proposte di legge di revisione delle normative vigenti in modo da uniformarle e renderle coerenti con le disposizioni dello Statuto e della presente legge.

3. Fino alla revisione delle normative di cui al comma 2, le nomine e designazioni continuano ad essere effettuate in conformità alle normative stesse.

4. In sede di revisione delle proprie normative ai sensi del comma 2, la Regione provvede ad uniformare i compensi per gli incarichi assegnati ai sensi della presente legge, tenendo conto dell’impegno che l’incarico comporta e della strategicità dell’ente ed organismo rispetto ai fini perseguiti dalla Regione.

5. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la presente legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva al 30 giugno 2008.

6. In prima attuazione della presente legge, gli elenchi delle nomine e designazioni in scadenza nell’anno 2008, pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 (Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni), sostituiscono l’avviso di cui all’articolo 7 della presente legge.

7. Per le nomine e designazioni in scadenza nel secondo semestre 2008, il termine di cui all’articolo 4, comma 2, è ridotto a trenta giorni ed il termine di cui all’articolo 7, comma 3, è ridotto a quarantacinque giorni.

 

     Art. 21. Rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione

1. Gli organi amministrativi di competenza della Regione, attivi, consultivi e di controllo, comunque denominati, devono essere ricostituiti entro il termine della loro scadenza.

2. Gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine della loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni successivi. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al rinnovo, gli organi decadono.

3. Nei quarantacinque giorni di cui al comma 2, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione espressa dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 3 adottati nel periodo di proroga nonché quelli adottati dopo la decadenza dell’organo sono nulli.

5. Nei casi in cui il rinnovo degli organi amministrativi è di competenza del Consiglio e questi non abbia già provveduto, la struttura di cui all’articolo 6, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, segnala tale scadenza al presidente della commissione competente che convoca la commissione in tempo utile, iscrivendo l’atto di nomina all’ordine del giorno della seduta. Qualora la commissione non si pronunci e comunque qualora il Consiglio non provveda al rinnovo almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio, nel rispetto dei limiti e dei vincoli della presente legge [26].

6. Qualora la nomina debba essere effettuata su designazione da parte di soggetti terzi e questi non provvedono in tempo utile, il Consiglio o il Presidente della Giunta possono effettuare comunque la nomina, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

 

     Art. 22. Nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali.

1. Le nomine e designazioni dei rappresentanti dell’insieme degli enti locali o di una o più categorie di enti locali negli organismi regionali sono effettuate, ai sensi dell’articolo 66, comma 6, dello Statuto, dal Consiglio delle autonomie locali secondo le disposizioni del proprio regolamento interno, sentite le associazioni degli enti locali interessate.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle nomine e designazioni che le fonti normative attribuiscono direttamente ad uno o più enti locali specificamente individuati.

2 bis. Le nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali in organismi regionali o comunque sottoposti alla disciplina regionale sono soggette alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 [27].

 

     Art. 22 bis. Nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012 [28]

1. La nomina o designazione di dipendenti regionali quali componenti dei consigli di amministrazione nei casi previsti dall’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:

a) i dipendenti devono appartenere, di norma, alla qualifica dirigenziale o, in caso di indisponibilità di tale personale, alla categoria D;

b) i dipendenti debbono essere in possesso di un’adeguata competenza tecnica in relazione ai compiti da svolgere.

2. La nomina o designazione, per la quale deve essere acquisito il consenso dell’interessato, costituisce svolgimento di attività extraimpiego per i dipendenti; i compensi eventualmente spettanti sono soggetti all’applicazione dell’articolo 4, comma 4, terzo periodo, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012.

3. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l’elenco delle società individuate ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4, commi 1, 3 e 5, del d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012.

4. La nomina o designazione è deliberata dal Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di presidenza, formulata sulla base di un’istruttoria tecnica svolta dal comitato di direzione del Consiglio regionale. Nel caso in cui da tale istruttoria non risultino disponibili dipendenti del Consiglio regionale con i necessari requisiti o comunque ove sia ritenuto opportuno, la proposta può essere formulata tenuto conto delle indicazioni pervenute da parte del Presidente della Giunta regionale, formulate sulla base di un’istruttoria tecnica svolta dal comitato tecnico di direzione della Giunta regionale.

5. Alle nomine o alle designazioni di competenza consiliare che devono essere effettuate d’intesa con altre pubbliche amministrazioni, si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 8.

6. Per le nomine o designazioni di competenza di altre amministrazioni che richiedono il raggiungimento di un’intesa con la Regione, alla definizione dell’intesa provvede il Presidente della Giunta regionale.

7. Alle nomine o designazioni di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 3, 4, 7, 18, 19, 20 e 22.

8. Le disposizioni legislative e regolamentari in materia di attività extraimpiego si applicano in quanto compatibili.

9. Nell’attuazione del presente articolo il Consiglio regionale assicura il rispetto dei principi di parità di genere di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati).

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di nomina di un amministratore unico prevista dell’articolo 4, comma 4, quarto periodo, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012.

 

     Art. 23. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 (Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni);

b) legge regionale 15 maggio 1980, n. 55 (Norme sul rinnovo delle nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione);

c) legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Toscana e norme per la prima costituzione del Comitato di Controllo di cui all’art. 54 della L.R. 7 luglio 1992, n. 31: “Disciplina del controllo sugli atti degli Enti Locali”);

d) legge regionale 8 aprile 1995, n. 45 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, concernente “Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni”) [29].

2.Sono abrogate le norme regionali che attribuiscono nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali in contrasto con l’articolo 22 della presente legge.


[1] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[2] Lettera già modificata dall'art. 5 della L.R. 2 aprile 2009, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 2021, n. 28.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[4] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[5] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[6] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 3 ottobre 2016, n. 66.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2021, n. 28.

[8] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 5 agosto 2021, n. 28.

[9] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 22, con la decorrenza ivi prevista all'art. 4.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 agosto 2021, n. 28.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[12] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[13] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 28 aprile 2008, n. 20.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[15] Lettera già sostituita dall'art. 5 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56, dall'art. 8 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70 e così ulteriormente sostituita dall'art. 7 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[17] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 4 agosto 2015, n. 63.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 5 agosto 2021, n. 28.

[19] Lettera sostituita dall'art. 15 della L.R. 6 novembre 2012, n. 61 e abrogata dall'art. 10 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[20] Il secondo periodo è stato soppresso dall'art. 7 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[21] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[22] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[23] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 ottobre 2016, n. 66, dall'art. 8 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2021, n. 28.

[24] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 3 ottobre 2016, n. 66.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2021, n. 28.

[26] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 22, con la decorrenza ivi prevista all'art. 4.

[27] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[28] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 84.

[29] Lettera così modificata dall'art. 18 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.