§ 1.2.52 – L.R. 13 maggio 2004, n. 25.
Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:13/05/2004
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Art. 2.  Composizione del Consiglio regionale.
Art. 3.  Durata in carica.
Art. 4.  Indizione delle elezioni.
Art. 5.  Elettorato attivo.
Art. 6.  Elettorato passivo.
Art. 7.  Circoscrizioni elettorali.
Art. 8.  Liste provinciali.
Art. 9.  Gruppi di liste e coalizioni.
Art. 10.  Limiti di candidatura.
Art. 11.  Modalità di presentazione delle liste.
Art. 12.  Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta.
Art. 13.  Scheda elettorale.
Art. 14.  Espressione del voto.
Art. 15.  Elezione del Presidente della Giunta.
Art. 16.  Cifre elettorali regionali dei gruppi di liste.
Art. 17.  Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze.
Art. 18.  Soglia di accesso ai seggi.
Art. 19.  Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste.
Art. 20.  Elezione alla carica di consigliere dei candidati Presidente della Giunta.
Art. 21.  Assegnazione dei seggi ai candidati regionali e alle liste provinciali.
Art. 22.  Rappresentanza di tutti i territori provinciali.
Art. 23.  Opzioni.
Art. 24 bis.  Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere
Art. 25.  Norme di rinvio.
Art. 26.  Decorrenza.


§ 1.2.52 – L.R. 13 maggio 2004, n. 25. [1]

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

(B.U. 20 maggio 2004, n. 19).

 

Art. 1. Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

     1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.

     2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.

 

     Art. 2. Composizione del Consiglio regionale. [2]

     1. Il Consiglio regionale è composto da cinquantatre membri [3].

     2. Fanno inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che, nella relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.

 

     Art. 3. Durata in carica.

     1. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell’articolo 122, primo comma della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.

     2. I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all’atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 4. Indizione delle elezioni.

     1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell’articolo 3, comma 1 ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

     2. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale, come stabilito dall’articolo 8, comma 3.

     3. Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni toscani e ai Presidenti delle Corti d’Appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani.

 

     Art. 5. Elettorato attivo.

     1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.

 

     Art. 6. Elettorato passivo.

     1. Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

 

     Art. 7. Circoscrizioni elettorali.

     1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni corrispondenti alle province.

 

     Art. 8. Liste provinciali.

     1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.

     2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte.

     3. Le liste provinciali sono formate da uno o più candidati regionali il cui numero non può essere superiore a cinque e, distintamente indicati, dai candidati circoscrizionali, elencati in ordine progressivo. Il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente, risultante dall’ultimo censimento generale; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi di cui all’articolo 2, comma 1, e si stabilisce il numero massimo dei candidati circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista provinciale non può contenere un numero di candidati circoscrizionali inferiore ad un terzo del numero massimo sopra determinato [4].

     4. In ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati circoscrizionali dello stesso genere.

     5. Più liste provinciali possono essere collegate ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

     6. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, hanno il medesimo candidato regionale o i medesimi candidati regionali e sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

     7. Le liste provinciali contrassegnate da un determinato simbolo sono ammesse solo se liste contrassegnate dal medesimo simbolo siano presentate in più della metà delle circoscrizioni.

 

     Art. 9. Gruppi di liste e coalizioni.

     1. E’ definito gruppo di liste l’insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.

     2. E’ definito coalizione di liste l’insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 10. Limiti di candidatura.

     1. E’ consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni.

     2. Nelle candidature regionali quando le liste indicano più candidati, nel numero massimo di cinque, ciascun genere deve essere rappresentato [5].

     3. I candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidati circoscrizionali, al massimo in due circoscrizioni.

     4. I candidati Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali.

 

     Art. 11. Modalità di presentazione delle liste.

     1. Presso l’ufficio centrale regionale sono depositati:

     a) il simbolo di ciascun gruppo di liste;

     b) la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad un candidato Presidente.

     2. Le liste provinciali sono presentate, presso l’ufficio centrale circoscrizionale:

     a) da almeno 750 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;

     b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;

     c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti e fino a 1.000.000 di residenti;

     d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di residenti.

     3. La firma degli elettori è apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati regionali, e, distintamente, dei candidati circoscrizionali, il nome e cognome del candidato Presidente a cui la lista è collegata e il relativo simbolo, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.

     4. La firma dell’elettore è autenticata ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

     5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

     6. La lista contiene l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre che del candidato Presidente cui è collegata, dei candidati regionali, e dei candidati circoscrizionali, rispettivamente elencati con una numerazione progressiva secondo l’ordine di presentazione.

     7. La presentazione della lista è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte dei singoli candidati regionali e dei singoli candidati circoscrizionali, autenticata ai sensi del comma 4.

 

     Art. 12. Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta.

     1. Presso l’ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale.

     2. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste.

     3. Ciascun candidato Presidente è contrassegnato da un proprio simbolo.

     4. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell’articolo 11, comma 4.

     5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell’articolo 11, comma 4, e se convergente con la dichiarazione di collegamento di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b, al medesimo candidato Presidente.

     6. I candidati Presidente della Giunta, all’atto della dichiarazione di accettazione della candidatura, indicano il Vicepresidente che intendono nominare, se eletti.

     7. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.

 

     Art. 13. Scheda elettorale.

     1. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta avviene su un’unica scheda.

     2. La scheda reca, entro un rettangolo, il simbolo di ciascuna lista provinciale, affiancato dalla lettera iniziale puntata del nome e dal cognome dei candidati regionali e circoscrizionali, distintamente indicati [6].

     3. A destra del rettangolo di ciascuna lista provinciale è posto il rettangolo contenente il nome e il cognome e il simbolo del candidato Presidente cui la lista è collegata.

     4. Nel caso di più liste provinciali collegate con uno stesso candidato Presidente, i rettangoli di ciascuna lista provinciale e quello del Presidente sono posti all’interno di un rettangolo più ampio. All’interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli delle liste sono posti sulla sinistra, in ordine progressivo, definito mediante sorteggio; il rettangolo del Presidente è collocato sulla destra rispetto a quelli delle liste e, all’interno di tale rettangolo, il nome e il cognome e il simbolo del candidato Presidente sono collocati in posizione centrale.

     5. La sequenza sulla scheda dei rettangoli di cui al comma 2, e, ove presenti, di quelli più ampi di cui al comma 4, è definita  mediante sorteggio.

 

     Art. 14. Espressione del voto.

     1. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di un candidato Presidente anche se non collegato alla lista prescelta.

     2. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore del candidato Presidente a quella lista collegato.

 

     Art. 15. Elezione del Presidente della Giunta.

     1. E’ eletto Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

 

     Art. 16. Cifre elettorali regionali dei gruppi di liste.

     1. I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, sono assegnati a livello regionale.

     2. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste provinciali e sommati tra loro quelli ottenuti, nelle diverse circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo simbolo.

     3. I voti computati ai sensi del comma precedente determinano la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.

 

     Art. 17. Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze.

     1. La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene almeno il 60 per cento dei seggi di cui all’articolo 2, comma 1, se il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione; ovvero, ottiene almeno il 55 per cento dei seggi di cui all’articolo 2, comma 1, se il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito meno del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione.

     2. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento di seggi di cui all’articolo 2, comma 1.

 

     Art. 18. Soglia di accesso ai seggi.

     1. I gruppi di liste, uniti o no in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati Presidente della Giunta regionale che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti complessivi nella relativa elezione [7].

 

     Art. 19. Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste.

     1. L’attribuzione dei seggi di cui all’articolo 2, comma 1, ai gruppi di liste la cui cifra elettorale regionale supera la soglia d’accesso dell’articolo 18 è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del Presidente della Giunta regionale.

     2. Per l’assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di liste di cui al comma 1, si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati ai gruppi di liste cui corrispondono nell’ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio [8].

     3. Se l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 17, l’assegnazione dei seggi ai gruppi di liste di cui al precedente comma 1 avviene rispettivamente secondo le modalità dei successivi commi 4 e 5.

     4. Qualora il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all’articolo 17, comma 1, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di collegamento di più gruppi di liste al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascun gruppo si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.

     5. Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all’articolo 17, comma 2, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascun gruppo si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.

 

     Art. 20. Elezione alla carica di consigliere dei candidati Presidente della Giunta.

     1. Il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 2, sono eletti alla carica di consigliere regionale.

     2. Gli altri candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono eletti alla carica di consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi ai sensi dell’articolo 19. A tal fine, è loro riservato l’ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell’articolo 19, ai gruppi di liste ad essi collegati.

 

     Art. 21. Assegnazione dei seggi ai candidati regionali e alle liste provinciali.

     1. I seggi assegnati ai gruppi di liste ai sensi dell’articolo 19 e non già riservati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta eletti ai sensi dell’articolo 20, comma 2, sono ripartiti tra i rispettivi candidati regionali e le rispettive liste provinciali. A tal fine è preliminarmente determinato il numero di seggi spettante a ciascun gruppo di liste, pari alla differenza tra i seggi assegnati ai sensi dell’articolo 19 e il seggio eventualmente riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta ad esso collegato ed eletto ai sensi dell’articolo 20, comma 2.

     2. Si procede in primo luogo all’assegnazione dei seggi ai candidati regionali e alla relativa elezione. Nei limiti del numero di seggi determinato al comma 1, per ciascun gruppo di liste è eletto il candidato regionale ovvero, se più di uno, sono eletti i candidati regionali nel rispettivo ordine di presentazione.

     3. È poi determinato per ciascun gruppo di liste il numero di seggi da ripartire alle rispettive liste provinciali. Tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi spettante ai sensi del comma 1 e il numero di candidati regionali risultati eletti ai sensi del comma 2.

     4. Si procede quindi all’assegnazione dei seggi alle liste provinciali distintamente per ciascun gruppo di liste. A tal fine si divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 3, ottenendo così il quoziente elettorale di gruppo. Nell’effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista provinciale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di gruppo risulti contenuto nella sua cifra elettorale provinciale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste provinciali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale; a parità di cifra elettorale provinciale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali provinciali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di gruppo.

     5. Se ad una lista provinciale spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste del medesimo gruppo sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi delle liste stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l’attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità previste dal comma 4.

     6. Per ciascun gruppo di liste, sono eletti il candidato o i candidati, secondo l’ordine di presentazione, delle liste provinciali cui corrispondono i seggi assegnati ai sensi dei commi 4 e 5, fatti salvi i casi di cui all’articolo 22.

 

     Art. 22. Rappresentanza di tutti i territori provinciali.

     1. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l’elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni provinciali, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletto il candidato, che precede nell’ordine di elencazione, della lista provinciale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. È corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei consiglieri regionali da eleggersi, secondo i criteri dei precedenti articoli, in rappresentanza del gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione.

     2. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all’elezione di consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 21, commi 4 e 5, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista provinciale che segue, nell’ordine dei voti ottenuti nella circoscrizione, quella che ne ha ottenuti il maggior numero.

     3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la variazione della circoscrizione nella quale eleggere un rappresentante di un determinato gruppo di liste comporti il venir meno dei presupposti per l’elezione di almeno un consigliere regionale in altra circoscrizione, si procede alla ulteriore applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 23. Opzioni.

     1. Il candidato che risulti eletto in più liste provinciali deve optare per l’elezione in una determinata circoscrizione, con conseguente elezione, per le altre liste provinciali, del primo candidato non già eletto che lo segue nell’ordine di elencazione dei candidati della lista.

     2. Il candidato regionale eletto ai sensi dell’articolo 21, comma 2, e che risulti eletto anche in una o più circoscrizioni provinciali può optare per l’uno o l’altro titolo di elezione. Nel caso che opti per l’elezione come candidato regionale, o nel caso che non esprima alcuna opzione, è eletto il primo candidato non già eletto che lo segue nell’ordine di elencazione dei candidati delle liste provinciali. Nel caso che opti per l’elezione in una circoscrizione provinciale, è eletto il candidato regionale che lo segue nell’ordine di elencazione dei candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale; in mancanza di altro candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, è eletto il candidato, che si colloca più in alto nell’ordine di elencazione dei candidati non già eletti, della lista provinciale che fa parte del gruppo di liste che ha presentato il candidato regionale e che ha, rispetto alle altre liste provinciali del gruppo di liste, il quoziente elettorale, di cui all’articolo 21, comma 4 (o, nel caso, di cui all’articolo 21, comma 5), con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l’elezione di un consigliere regionale.

 

     Art 24. Surroga dei consiglieri regionali.

     1. Il consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, è surrogato dal primo candidato non già eletto che lo segue nell’ordine di elencazione dei candidati della stessa lista provinciale nella quale è stato eletto il consigliere cessato dalla carica.

     2. Il candidato regionale, eletto ai sensi dell’articolo 21, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato dal candidato regionale che lo segue nell’ordine di elencazione dei candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale. In mancanza di altro candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, il candidato regionale che cessa dalla carica è surrogato dal candidato, che si colloca più in alto nell’ordine di elencazione dei candidati non già eletti, della lista provinciale che fa parte del gruppo di liste che ha presentato il candidato regionale e che ha, rispetto alle altre liste provinciali del gruppo di liste, il quoziente elettorale, di cui all’articolo 21, comma 4 (o, nel caso, di cui all’articolo 21, comma 5), con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l’elezione di un consigliere regionale.

     3. Il candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell’articolo 20, comma 1, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da un candidato regionale o da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste, tra quelli ad esso collegati, con il quoziente più alto tra quelli non utilizzati per l’assegnazione dei seggi di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b). Tale candidato regionale, o candidato circoscrizionale, è quindi individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 2 per la surroga del candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale.

     4. Il candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell’articolo 20, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da un candidato regionale o da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste il cui ultimo seggio è stato riservato per la sua elezione. Tale candidato regionale, o candidato circoscrizionale, è individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 2 per la surroga del candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale.

     5. I criteri del presente articolo si applicano anche nei casi di sostituzione provvisoria o di supplenza previsti dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

 

     Art. 24 bis. Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere [9]

1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.

2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere.

 

     Art. 25. Norme di rinvio.

     1. Le ineleggibilità e le ulteriori incompatibilità sono disciplinate da legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica [10].

     2. Apposita normativa regionale, da approvarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvederà alla disciplina:

     a) delle operazioni relative al procedimento elettorale;

     b) dei casi di invalidità del voto, secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione della volontà dell’elettore;

     c) della convalida degli eletti;

     d) delle misure incentivanti a favore delle candidature femminili.

 

     Art. 26. Decorrenza.

     1. La presente legge si applica a decorrere dalla prima elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale successiva all’entrata in vigore del nuovo statuto regionale.


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 26 settembre 2014, n. 51.

[2] Per una modifica al presente articolo vedi l'art. 151 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66, con la decorrenza ivi prevista all'art. 155.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 2009, n. 50, con la decorrenza di cui all'art. 2 della stessa L.R. 50/2009.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2009, n. 50, con la decorrenza ivi indicata.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2009, n. 50, con la decorrenza ivi indicata.

[6] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 74.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2009, n. 50, con la decorrenza ivi indicata.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2009, n. 50, con la decorrenza ivi indicata.

[9] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2009, n. 50, con la decorrenza ivi indicata.

[10] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2009, n. 50, con la decorrenza ivi indicata.