§ 59.2.24 - D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.2 albi professionali
Data:05/06/2001
Numero:328


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Istituzione di sezioni negli albi professionali
Art. 3.  Istituzione di settori negli albi professionali
Art. 4.  Norme organizzative generali
Art. 5.  Esami di Stato
Art. 6.  Tirocinio
Art. 7.  Valore delle classi di laurea
Art. 8.  Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento
Art. 9.  Attività professionali
Art. 10.  Sezioni e titoli professionali
Art. 11.  Attività professionali
Art. 12.  Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova
Art. 13.  Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova
Art. 14.  Norme finali e transitorie
Art. 15.  Sezioni e titoli professionali
Art. 16.  Attività professionali
Art. 17.  Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
Art. 18.  Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
Art. 19.  Norme finali e transitorie
Art. 20.  Sezioni e titoli professionali
Art. 21.  Attività professionali
Art. 22.  Esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
Art. 23.  Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
Art. 24.  Norme finali e transitorie
Art. 25.  Sezioni e titoli professionali
Art. 26.  Attività professionali
Art. 27.  Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
Art. 28.  Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
Art. 29.  Norme finali e transitorie
Art. 30.  Sezioni e titoli professionali
Art. 31.  Attività professionali
Art. 32.  Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
Art. 33.  Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
Art. 34.  Norme finali e transitorie
Art. 35.  Sezioni e titoli professionali
Art. 36.  Attività professionali
Art. 37.  Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
Art. 38.  Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
Art. 39.  Norme finali e transitorie
Art. 40.  Sezioni e titoli professionali
Art. 41.  Attività professionali
Art. 42.  Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
Art. 43.  Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
Art. 44.  Norme finali e transitorie
Art. 45.  Sezioni e titoli professionali
Art. 46.  Attività professionali
Art. 47.  Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
Art. 48.  Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
Art. 49.  Norme finali e transitorie
Art. 50.  Sezioni e titoli professionali
Art. 51.  Attività professionali
Art. 52.  Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A
Art. 53.  Esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B
Art. 54.  Norme finali e transitorie
Art. 55.  Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale


§ 59.2.24 - D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

(G.U. 17 agosto 2001, n. 190, S.O.)

 

Titolo primo

NORME GENERALI

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

     2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

 

          Art. 2. Istituzione di sezioni negli albi professionali

     1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

     2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

     a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;

     b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

     3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

 

          Art. 3. Istituzione di settori negli albi professionali

     1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.

     2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

     3. Il professionista iscritto in un settore non può, esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

     4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

     5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

 

          Art. 4. Norme organizzative generali

     1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.

     2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

     3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

 

          Art. 5. Esami di Stato

     1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.

     2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali.

     3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.

     4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.

 

          Art. 6. Tirocinio

     1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

     2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

 

          Art. 7. Valore delle classi di laurea

     1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

     2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

 

          Art. 8. Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento

     1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

     2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

     3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

 

Titolo secondo

DISCIPLINA DEL SINGOLI ORDINAMENTI

 

Capo I

Attività professionali

 

          Art. 9. Attività professionali

     1. L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

 

Capo II

Professione di dottore agronomo e dottore forestale

 

          Art. 10. Sezioni e titoli professionali

     1. Nell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione A e la sezione B.

     2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.

     3. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:

     a) agronomo e forestale;

     b) zoonomo;

     c) biotecnologico agrario.

     4. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

     a) agronomo e forestale iunior;

     b) zoonomo;

     c) biotecnologo agrario.

     5. L'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni "sezione A - dottori agronomi e dottori forestali" e "sezione B - agronomi e forestali iuniores", "sezione B - zoonomi", "sezione B - biotecnologi agrari".

 

          Art. 11. Attività professionali

     1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.

     2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni, già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

     a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;

     b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;

     c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;

     d) le attività estimative relative alle materie di competenza;

     e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;

     f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;

     g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;

     h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale;

     i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.

     3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

     a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali;

     b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine animale;

     c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura;

     d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali;

     e) la certificazione del benessere animale;

     f) la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;

     g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario;

     h) le attività di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi.

     4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

     a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie;

     b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;

     c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;

     d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale;

     e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali;

     f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;

     g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;

     h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;

     i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.

 

          Art. 12. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova

     1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

     2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di laurea specialistica in una delle seguenti classi:

     a) classe 3/S - Architettura del paesaggio;

     b) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

     c) classe 7/S - Biotecnologie agrarie;

     d) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;

     e) classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

     f) classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;

     g) classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;

     h) classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;

     i) classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;

     l) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

     m) classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.

     3. L'esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le prove di esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l'accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore complessità correlata alla più elevata competenza professionale.

 

          Art. 13. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova

     1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

     2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

     a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale:

     1) classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

     2) classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;

     b) per l'iscrizione al settore zoonomo:

     1) classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;

     c) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario:

     1) classe 1 - Biotecnologie.

     3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

     a) una prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle produzioni vegetali, produzioni animali, gestione silvocolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie agrarie;

     b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso formativo;

     c) una prova pratica articolata:

     1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, in un elaborato di pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un'opera semplice di edilizia rurale corredati da analisi economico estimative ed eseguiti con "Computer Aided Design" (CAD); analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;

     2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, in un progetto di massima dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed elaborati economico estimativi; analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;

     3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per un'azienda zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti con l'ausilio dello strumento informatico;

     4) per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione dei risultati anche con l'impiego dello strumento informatico;

     d) una prova orale concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia professionale. Inoltre:

     1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle produzioni animali, dell'economia aziendale, dell'estimo rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni alimentari, delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria, della meccanizzazione agraria, dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della principale legislazione nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare;

     2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, essa verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali selvatici, sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo forestale e dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi che regolano il settore in Italia e nella Unione europea;

     3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale e delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali zootecnici, dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie di allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica, dell'ispezione degli alimenti di origine animale, dell'igiene degli allevamenti e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della certificazione e tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine animale, della meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica e della principale legislazione zootecnica in Italia e nella Unione europea;

     4) per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole informazionali, della agronomia generale, delle coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnica generale, della difesa delle piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni agroalimentani, dell'economia aziendale e della legislazione nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico agrario.

 

          Art. 14. Norme finali e transitorie

     1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali.

     2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.

     3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.

 

Capo III

Professione di architetto, pianificatore paesaggista e conservatore

 

          Art. 15. Sezioni e titoli professionali

     1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B.

     2. La sezione A è ripartita nei seguenti settori:

     a) architettura;

     b) pianificazione territoriale;

     c) paesaggistica;

     d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.

     3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

     a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto;

     b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta il titolo di pianificatore territoriale;

     c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista;

     d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali" spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.

     4. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:

     a) architettura;

     b) pianificazione.

     5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

     a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto iunior;

     b) agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di pianificatore iunior.

     6. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata dalle dizioni: "sezione A - settore architettura", "sezione A - settore pianificazione territoriale", "sezione A - settore paesaggistica", "sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali", "sezione B - settore architettura", "sezione B - settore pianificazione".

 

          Art. 16. Attività professionali

     1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.

     2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "pianificazione territoriale":

     a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;

     b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;

     c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.

     3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "paesaggistica":

     a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;

     b) la redazione di piani paesistici;

     c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.

     4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":

     a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.

     5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

     a) per il settore "architettura":

     1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;

     2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

     3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.

     b) per il settore "pianificazione":

     1) le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;

     2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;

     3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;

     4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

 

          Art. 17. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

     1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

     2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

     a) per l'iscrizione nel settore "architettura":

     1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;

     b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":

     1) classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

     2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

     c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":

     1) classe 3/S - Architettura del paesaggio;

     2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

     3) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

     d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":

     1) classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali;

     2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.

     3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

     a) per l'iscrizione nel settore "architettura":

     1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;

     2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;

     3) una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura;

     4) una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

     b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":

     1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;

     2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;

     3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

     c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":

     1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali;

     2) una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;

     3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

     d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici e ambientali":

     1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;

     2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.

     4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del candidato nell'accesso al settore di provenienza.

     5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

 

          Art. 18. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

     1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

     2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

     a) per il settore "architettura":

     1) classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;

     2) classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;

     b) per il settore "pianificazione":

     1) classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

     2) classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

     3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

     a) per il settore "architettura":

     1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico;

     2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica;

     3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;

     4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale;

     b) per il settore "pianificazione":

     1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;

     2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera pubblica;

     3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;

     4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale.

     4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

 

          Art. 19. Norme finali e transitorie

     1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore "architettura".

     2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".

     3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".

     4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:

     a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica;

     b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.

 

Capo IV

Professione di assistente sociale

 

          Art. 20. Sezioni e titoli professionali

     1. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B.

     2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di assistente sociale specialista.

     3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di assistente sociale.

     4. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione degli assistenti sociali specialisti" e "sezione degli assistenti sociali".

 

          Art. 21. Attività professionali

     1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali:

     a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;

     b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali;

     c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;

     d) analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale;

     e) supervisione dell'attività di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea specialistica della classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

     f) ricerca sociale e di servizio sociale;

     g) attività didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle politiche del servizio sociale.

     2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

     a) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore;

     b) compiti di gestione, di collaborazione all'organizzazione e alla programmazione; coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;

     c) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;

     d) attività didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea della classe 6 - Scienze del servizio sociale;

     e) attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca.

 

          Art. 22. Esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

     1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

     2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

     a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;

     b) una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti: analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice;

     c) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.

     3. Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli assistenti sociali non in possesso di laurea specialistica, iscritti all'albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.

 

          Art. 23. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

     1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - Scienze del servizio sociale.

     2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

     a) una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale;

     b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi di politica sociale; principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;

     c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione e deontologia professionale; discussione dell'elaborato scritto; esame critico dell'attività svolta durante il tirocinio professionale;

     d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a).

 

          Art. 24. Norme finali e transitorie

     1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli assistenti sociali sono iscritti nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali.

     2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.

     3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.

     4. Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale in servizi sociali conseguita ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui all'articolo 20, comma 1, possono iscriversi nella sezione A.

 

Capo V

Professione di attuario

 

          Art. 25. Sezioni e titoli professionali

     1. Nell'albo degli attuari sono istituite la sezione A e la sezione B.

     2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di attuario.

     3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di attuario iunior.

     4. L'iscrizione all'albo degli attuari è accompagnata rispettivamente dalle dizioni "sezione degli attuari" "sezione degli attuari iuniores".

 

          Art. 26. Attività professionali

     1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:

     a) la formulazione e l'elaborazione di piani tecnici per la costituzione, la trasformazione, il riassetto, la liquidazione di imprese ed enti di assicurazione sulla vita e danni, di capitalizzazione e di previdenza;

     b) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese di cui alla lettera a);

     c) il calcolo ed il processo valutativo delle basi tecniche, delle riserve tecniche, delle strutture tariffarie e contributive per l'operatività tecnico-gestionale di imprese ed enti di cui alla lettera a);

     d) l'analisi dei rischi puri di impresa e dei rischi finanziari connessi con l'esercizio di attività assicurative e previdenziali, con configurazione dei relativi piani strategici di controllo e di copertura;

     e) l'analisi e la revisione attuariale di bilanci e portafogli assicurativi, di bilanci tecnici di fondi pensioni, relativi reporting e certificazioni;

     f) la progettazione tecnico-attuariale di tariffe assicurative vita e danni e di fondi pensione; la progettazione di prodotti finanziari, lo sviluppo di software applicativo;

     g) le altre prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, inerenti la previdenza, le assicurazioni, ovvero operazioni di carattere finanziario.

     2. Sono inoltre di competenza degli iscritti alla sezione A le attività professionali previste dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, e 26 maggio 1997, n. 173, nei limiti stabiliti dalle norme stesse.

     3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività professionali, individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:

     a) la gestione delle procedure di controllo e di validazione dei dati di portafogli di rischi, propri dei sistemi assicurativi privati e sociali, delle strutture e dei mercati finanziari;

     b) la gestione operativa dell'offerta di servizi finanziari, assicurativi e previdenziali da parte di imprese assicuratrici, istituti di credito, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio ed altre istituzioni operanti nel campo della finanza e della previdenza;

     c) le quantificazioni standard preordinate alla selezione delle varie forme assicurative, di fondi di pensione, di prodotti finanziari, e al calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contribuzioni concernenti le assicurazioni sulla vita e la previdenza sociale;

     d) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza e simili in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-finanziaria-attuariale;

     e) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti.

 

          Art. 27. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

     1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

     2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

     a) classe 19/S - Finanza;

     b) classe 90/S - Statistica demografica e sociale;

     c) classe 91/S - Statistica economica, finanziaria e attuariale;

     d) classe 92/S - Statistica per la ricerca sperimentale.

     3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

     a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente gli strumenti probabilistici, statistici e della finanza matematica, di impiego in ambito assicurativo, finanziario e previdenziale;

     b) una seconda prova scritta su temi tecnico-attuariali e matematico-finanziari delle assicurazioni vita, danni e della previdenza;

     c) una prova pratica, consistente nella elaborazione di un progetto tecnico-attuariale, o di analisi valutativa di un caso aziendale, nell'ambito delle tematiche tecnico-attuariali delle imprese d'assicurazioni e degli enti di previdenza;

     d) una prova orale su argomenti della tecnica attuariale e della finanza matematica nel campo delle assicurazioni e della previdenza, rivolta in particolare a verificare la cultura professionale del candidato, la sua capacità operativa di sintesi e di comunicazione, nonché la conoscenza delle regole applicative, delle linee guida e dei codici deontologici di settore, della legislazione professionale.

     3. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A sono esentati dalla prima prova scritta.

 

          Art. 28. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

     1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

     2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe n. 37 - Scienze statistiche.

     3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

     a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente le metodologie quantitative di base impiegate nell'ambito delle tematiche assicurativo-previdenziali e finanziarie;

     b) una seconda prova scritta concernente l'analisi e la selezione di prodotti di natura assicurativa, previdenziale e finanziaria;

     c) una prova pratica, sull'approccio tecnico-statistico o di trattamento informatico di basi di dati, relativamente a problemi assicurativi, finanziari e previdenziali;

     d) una prova orale basata sulla discussione di argomenti attinenti l'offerta e la gestione tecnica dei servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, rivolta in particolare a verificare le conoscenze teorico-pratiche e la capacità di comunicazione del candidato, nonché la conoscenza della legislazione e deontologia professionale.

 

          Art. 29. Norme finali e transitorie

     1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli attuari vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli attuari.

     2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.

     3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.

 

Capo VI

Professione di biologo

 

          Art. 30. Sezioni e titoli professionali

     1. Nell'albo professionale dell'ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B.

     2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo.

     3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di biologo iunior.

     4. L'iscrizione all'albo professionale dei biologi è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione dei biologi", "sezione dei biologi iuniores".

 

          Art. 31. Attività professionali

     1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:

     a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;

     b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche;

     c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali;

     d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;

     e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;

     f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici;

     g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;

     h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici;

     i) valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.

     2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di:

     a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;

     b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca;

     c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti;

     d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;

     e) procedure di controllo di qualità.

     3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.

 

          Art. 32. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

     1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

     2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

     a) classe 6/S - Biologia;

     b) classe 7/S - Biotecnologie agrarie;

     c) classe 8/S - Biotecnologie industriali;

     d) classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

     e) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

     f) classe 69/S - Scienze della nutrizione umana.

     3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

     a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;

     b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;

     c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

     d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti.

     4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.

 

          Art. 33. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

     1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

     2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

     a) classe 12 - Scienze biologiche;

     b) classe 1 - Biotecnologie;

     c) classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

     3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

     a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;

     b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;

     c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

     d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza.

 

          Art. 34. Norme finali e transitorie

     1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei biologi sono iscritti nella sezione A dell'albo dei biologi.

     2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.

     3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.

 

Capo VII

Professione di chimico

 

          Art. 35. Sezioni e titoli professionali

     1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.

     2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.

     3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior.

     4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione dei chimici", "sezione dei chimici iuniores".

 

          Art. 36. Attività professionali

     1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:

     a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;

     b) direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);

     c) studio e messa a punto di processi chimici;

     d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;

     e) verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.

     2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali:

     a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);

     b) direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);

     c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività industriali chimiche e merceologiche;

     d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;

     e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;

     f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con Ministro della sanità, del 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967;

     g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, e decreto ministeriale 25 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

     h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;

     i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

     l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;

     m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio di certificato di non pericolosità per le navi;

     n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali.

 

          Art. 37. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

     1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

     2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

     a) classe 62/S - Scienze chimiche;

     b) classe 81/S - Scienze e tecnologie della chimica industriale;

     c) classe 14/S - Farmacia e farmacia industriale.

     3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

     a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;

     b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;

     c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

     d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.

 

          Art. 38. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

     1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

     2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

     a) classe 21 - Scienze e tecnologie chimiche;

     b) classe 24 - Scienze e tecnologie farmaceutiche.

     3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

     a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;

     b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;

     c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

     d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.

 

          Art. 39. Norme finali e transitorie

     1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell'albo dei chimici.

     2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.

     3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.

 

Capo VIII

Professione di geologo

 

          Art. 40. Sezioni e titoli professionali

     1. Nell'albo professionale dell'ordine dei geologi sono istituite la sezione A e la sezione B.

     2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di geologo.

     3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di geologo iunior.

     4. L'iscrizione all'albo dei geologi è accompagnata dalle dizioni: "sezione dei geologi", "sezione dei geologi iuniores".

 

          Art. 41. Attività professionali

     1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:

     a) il rilevamento e la elaborazione di cartogafie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);

     b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;

     c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;

     d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;

     e) le indagini e la relazione geotecnica;

     f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro conservazione;

     g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;

     h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;

     i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT);

     l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici;

     m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;

     n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;

     o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti geologici;

     p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attività estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;

     q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche;

     r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;

     s) le attività di ricerca.

     2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali:

     a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);

     b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosità geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;

     c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica;

     d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche;

     e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici;

     f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;

     g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici;

     h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali;

     i) le analisi dei materiali geologici;

     l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica;

     m) la funzione di Direttore responsabile nelle attività estrattive con ridotto numero di addetti;

     n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.

 

          Art. 42. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

     1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

     2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

     a) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio;

     b) classe 85/S - Scienze geofisiche;

     c) classe 86/S - Scienze geologiche.

     3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

     a) una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica, idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo;

     b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);

     c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

     d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a), nonché la geologia stratigrafica e sedimentologia, e la geologia strutturale, con particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche.

 

          Art. 43. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

     1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

     2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 16 - Scienze della terra.

     3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

     a) una prova scritta concernente gli aspetti tecnici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, oceanografia e fisica dell'atmosfera, topografia e cartografia, chimica dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia;

     b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);

     c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

     d) una prova pratica avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a).

     4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova pratica, nonché dalla seconda prova scritta.

 

          Art. 44. Norme finali e transitorie

     1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei geologi sono iscritti nella sezione A dell'albo geologi.

     2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.

     3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.

 

Capo IX

Professione di ingegnere

 

          Art. 45. Sezioni e titoli professionali

     1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:

     a) civile e ambientale;

     b) industriale;

     c) dell'informazione.

     2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

     a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;

     b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;

     c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.

     3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

     a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;

     b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;

     c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.

     4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri - settore industriale"; "sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".

 

          Art. 46. Attività professionali

     1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

     a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

     b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

     c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

     2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

     3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

     a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":

     1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

     2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

     3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

     b) per il settore "ingegneria industriale":

     1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

     2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

     3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

     c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

     1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

     2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

     3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

 

          Art. 47. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

     1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

     2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

     a) per il settore civile e ambientale:

     1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; [1]

     2) classe 28/S - Ingegneria civile;

     3) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;

     b) per il settore industriale:

     1) classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;

     2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;

     3) classe 27/S - Ingegneria chimica;

     4) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;

     5) classe 31/S - Ingegneria elettrica;

     6) classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;

     7) classe 34/S - Ingegneria gestionale;

     8) classe 36/S - Ingegneria meccanica;

     9) classe 37/S - Ingegneria navale;

     10) classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;

     c) per il settore dell'informazione:

     1) classe 23/S - Informatica;

     2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;

     3) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;

     4) classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;

     5) classe 32/S - Ingegneria elettronica;

     6) classe 34/S - Ingegneria gestionale;

     7) classe 35/S - Ingegneria informatica.

     3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

     a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

     b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;

     c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

     d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

     4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione.

     5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

     a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

     b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

 

          Art. 48. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

     1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

     2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

     a) per il settore civile e ambientale:

     1) classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;

     2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;

     b) per il settore industriale:

     1) classe 10 - Ingegneria industriale;

     c) per il settore dell'informazione:

     1) classe 9 - Ingegneria dell'informazione;

     2) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.

     3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

     a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

     b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;

     c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

     d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

     4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

     a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

     b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

 

          Art. 49. Norme finali e transitorie

     1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

     2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

     3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

 

Capo X

Professione di psicologo

 

          Art. 50. Sezioni e titoli professionali

     1. Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B.

     2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo.

     3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologo iunior.

     4. L'iscrizione all'albo professionale degli psicologi è accompagnata rispettivamente dalle dizioni: "sezione degli psicologi", "sezione degli psicologi iuniores". Nella sezione degli psicologi iuniores viene annotata la specifica attività professionale dell'iscritto in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, come previsto all'articolo 52, comma 1.

     5. Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56.

 

          Art. 51. Attività professionali

     1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:

     a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità;

     b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;

     c) il coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi iuniores.

     2. [Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di natura tecnico-operativa in campo psicologico nei riguardi di persone, gruppi, organismi sociali e comunità, da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici e privati e di organizzazioni del terzo settore o come libero professionista. In particolare lo psicologo iunior:

     a) partecipa alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e psicosociali;

     b) realizza interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo di potenzialita di crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale;

     c) utilizza il colloquio, le interviste, l'osservazione, i test psicologici e altri strumenti di analisi, ai fini della valutazione del comportamento, della personalità, dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni e degli atteggiamenti, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

     d) utilizza con persone disabili strumenti psicologici per sviluppare o recuperare competenze funzionali di tipo cognitivo, pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione funzionale in caso di malattie croniche, per reperire formule facilitanti alternative;

     e) utilizza strumenti psicologici per l'orientamento scolastico-professionale, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane;

     f) utilizza strumenti psicologici ed ergonomici per rendere più efficace e sicuro l'operare con strumenti, il comportamento lavorativo e nel traffico, per realizzare interventi preventivi e formativi sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e comunità, per modificare e migliorare il comportamento in situazione di persone o gruppi a rischio;

     g) cura la raccolta, il caricamento e l'elaborazione statistica di dati psicologici ai fini di ricerca] [2].

 

 

          Art. 52. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A

     1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

     2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.

     3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

     a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità personali;

     b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;

     c) una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;

     d) una prova orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

 

          Art. 53. Esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B

     1. L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

     2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.

     3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

     a) una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento;

     b) una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore;

     c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento professionale all'interno di un progetto proposto dalla commissione;

     d) una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell'attività svolta durante il praticantato, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

     4. L'iscrizione nella sezione B avviene con l'annotazione della specifica attività professionale, in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'ordine, sentita la conferenza dei presidi delle facoltà di psicologia, ferma restando comunque la facoltà di esercitare una qualsiasi delle attività di cui all'articolo 51, comma 2.

 

          Art. 54. Norme finali e transitorie

     1. Al fine di assicurare l'elezione di rappresentanti iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo, fino alle elezioni dei rappresentanti delle due sezioni, e comunque non oltre il mese di febbraio 2003, sono prorogati i consigli provinciali, regionali e nazionali nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Gli attuali appartenenti all'ordine degli psicologi sono iscritti nella sezione A dell'albo degli psicologi.

     3. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.

     4. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.

 

Capo XI

 

          Art. 55. Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale

     1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.

     2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:

     a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

     b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;

     c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

     d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione: informatica) e la classe 42 (sezione: disegno di tessuti).

     3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere [3].

     4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.

 

 

Tabella A

(prevista dall'art. 8, comma 3)

 

ALBO PROFESSIONALE

DIPLOMI UNIVERSITARI

Dottore agronomo e dottore forestale

Biotecnologie agro-industriali

Sezione B

Economia e amministrazione delle imprese agricole

 

Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente

 

Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura

 

Produzioni animali

 

Produzioni vegetali

 

Tecniche forestali e tecnologie del legno

 

Viticoltura ed enologia

Agrotecnico

Biotecnologie agro-industriali

 

Economia e amministrazione delle imprese agricole

 

Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente

 

Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura

 

Produzioni animali

 

Produzioni vegetali

 

Tecniche forestali e tecnologie del legno

 

Viticoltura ed enologia

Architetto

 

Sezione B

 

Settore architetto tecnico

Edilizia

 

Materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno

 

 

Settore pianificatore tecnico

Operatore tecnico ambientale

 

Sistemi informativi territoriali

 

Tecnico di misure ambientali

 

Valutazione e controllo ambientale

Assistente sociale

Servizio sociale

Attuario

Moneta e finanza

Sezione B

Scienze assicurative

 

Tecniche finanziarie e assicurative

Biologo

Analisi chimico-biologiche

Sezione B

Biologia

 

Biotecnologie industriali

 

Tecnici in biotecnologie

 

Tecnico dello sviluppo ecocompatibile

 

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

Chimico

Analisi chimico-biologiche

Sezione B

Chimica

 

Tecnologie farmaceutiche

 

Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico

Geologo

Geologia

Sezione B

Geologia per la protezione dell'ambiente

 

Prospettore geologico

Geometra

Edilizia

 

Ingegneria delle infrastrutture

 

Sistemi informativi territoriali

Ingegnere

Economia e ingegneria della qualità

Sezione B

 

 

 

Settore civile e ambientale

Edilizia

 

Ingegneria civile

 

Ingegneria dell'ambiente e delle risorse

 

Ingegneria delle infrastrutture

 

Ingegneria

 

Ingegneria per l'ambiente e il territorio edile

 

 

Settore industriale

Ingegneria aerospaziale

 

Ingegneria biomedica

 

Ingegneria chimica

 

Ingegneria dei materiali

 

Ingegneria dell'automazione

 

Ingegneria delle materie plastiche

 

Ingegneria elettrica

 

Ingegneria elettrica con teledidattica

 

Ingegneria energetica

 

Ingegneria industriale

 

Ingegneria logistica e della produzione

 

Ingegneria logistica e della produzione - orientamento tessile

 

Ingegneria meccanica

 

Produzione industriale

 

Scienza e ingegneria dei materiali

Settore dell'informazione

Tecnologie industriali e dei materiali

 

Ingegneria delle comunicazioni

 

Ingegneria dell'automazione

 

Ingegneria elettronica

 

Ingegneria informatica

 

Ingegneria logistica e della produzione

 

Economia e ingegneria della qualità

 

Ingegneria biomedica

Perito agrario

Biotecnologie agro-industriali

 

Economia e amministrazione delle imprese agricole

 

Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente

 

Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura

 

Produzioni animali

 

Produzioni vegetali

 

Tecniche forestali e tecnologie del legno

 

Viticoltura ed enologia

Perito industriale

Edilizia

 

Ingegneria logistica e della produzione

 

Ingegneria meccanica

 

Ingegneria delle telecomunicazioni

 

Ingegneria energetica

 

Metodologie fisiche

 

Analisi chimico-biologiche

 

Chimica

 

Informatica

 

Ingegneria aerospaziale

 

Ingegneria chimica

 

Ingegneria dell'automazione

 

Ingegneria delle materie plastiche

 

Ingegneria elettrica

 

Ingegneria elettronica

 

Ingegneria informatica

 

Scienze e tecniche cartarie

 

Tecnologie alimentari

 


[1] Numero così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 4 gennaio 2002, n. 3.

[2] Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla L. 11 luglio 2003, n. 170.

[3] Comma così modificato dall'art. 1, comma 52, della L. 13 luglio 2015, n. 107.