§ 59.3.1 - Legge 9 febbraio 1942, n. 194.
Disciplina giuridica della professione di attuario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.3 attuari
Data:09/02/1942
Numero:194


Sommario
Art. 1.  Titolo ed esercizio della professione di attuario.
Art. 2.  Albo degli attuari.
Art. 3.  Oggetto della professione.
Art. 4.  Requisiti per l'iscrizione nell'albo.
Art. 5.  Iscrizione dei professori universitari.
Art. 6.  Iscrizione degli impiegati pubblici.
Art. 7.  Iscrizione di cittadini italiani residenti all'estero.
Art. 8.  Domanda d'iscrizione.
Art. 9.  Effetto dell'iscrizione.
Art. 10.  Revisione degli albi.
Art. 11.  Pubblicazione e comunicazione degli albi.
Art. 12.  Procedimento disciplinare.
Art. 13.  Pene disciplinari.
Art. 14.  Sospensione cautelare.
Art. 15.  Radiazione a seguito di condanne penali.
Art. 16.  Casi di cancellazione dall'albo.
Art. 17.  Reiscrizione nell'albo.
Art. 18.  Impugnazione dei provvedimenti del direttorio.
Art. 19.  Commissione centrale per gli attuari.
Art. 20.  Attuari di razza ebraica.
Art. 21.  Vigilanza sulla professione.
Art. 22.  Destinazione dei versamenti.
Art. 23.  Pratica professionale.
Art. 24.  Iscrizioni nell'albo.
Art. 25.  Prima formazione dell'albo.
Art. 26.  Prima costituzione della commissione centrale.
Art. 27.  Norme complementari.


§ 59.3.1 - Legge 9 febbraio 1942, n. 194.

Disciplina giuridica della professione di attuario.

(G.U. 25 marzo 1942, n. 69).

 

     Art. 1. Titolo ed esercizio della professione di attuario.

     Per esercitare la professione di attuario è necessaria la iscrizione nell'albo.

     Il titolo professionale di "attuario" spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione.

     L'iscrizione nell'albo degli attuari è compatibile con quella in altri albi professionali.

 

          Art. 2. Albo degli attuari.

     L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, la tenuta dell'albo degli attuari e la disciplina degli iscritti sono esercitate dal direttorio dell'associazione sindacale degli attuari.

     Qualora i poteri del direttorio siano affidati al segretario o ad un commissario, le attribuzioni predette sono esercitate da un comitato composto nei modi indicati dall'art. 3, ultimo comma della legge 25 aprile 1938–XVI, n. 897.

 

          Art. 3. Oggetto della professione.

     Formano oggetto dell'attività professionale dell'attuario le prestazioni che implicano, calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuarile, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario.

     In particolare:

     a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale;

     b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente;

     c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale;

     d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a);

     e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale;

     f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti;

     g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario.

     La elencazione che precede non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie.

 

          Art. 4. Requisiti per l'iscrizione nell'albo.

     Per essere iscritti nell'albo è necessario:

     a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocità [1];

     b) essere di condotta specchiatissima ed illibata;

     c) godere dei diritti civili e politici;

     d) essere in possesso della laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale, conferita o riconosciuta in una università o istituto dell'ordine universitario del regno;

     e) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

     f) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia [2].

     Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo [3].

 

          Art. 5. Iscrizione dei professori universitari.

     Possono essere iscritti nell'albo indipendentemente dal requisito dell'aver superato l'esame di Stato, purchè forniti di una delle lauree indicate nell'articolo precedente o della laurea in scienze matematiche o in matematica e fisica:

     a) i professori ordinari presso le università e gli istituti dell'ordine universitario del regno, regi o liberi, di calcolo delle probabilità, di matematica finanziaria, di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sul vita umana, di economia e finanza delle imprese di assicurazione, di tecnica delle assicurazioni contro i danni, di tecnica delle assicurazioni sociali o di altra materia analoga e strettamente attinente all'esercizio professionale;

     b) i liberi docenti confermati, i quali abbiano per almeno sei anni esercitato un incarico di insegnamento.

     La libera docenza e l'incarico debbono riguardare una delle materie suindicate.

     Ai professori e ai liberi docenti universitari iscritti nell'albo a norma del presente articolo spetta il titolo professionale di attuario.

 

          Art. 6. Iscrizione degli impiegati pubblici.

     Gli impiegati pubblici ai quali, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, sia consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo. Essi sono soggetti alla disciplina stabilita dalla presente legge soltanto per ciò che concerne l'esercizio autonomo della professione.

 

          Art. 7. Iscrizione di cittadini italiani residenti all'estero.

     I cittadini italiani residenti all'estero possono essere iscritti nell'albo indipendentemente dal requisito di cui alla lettera f) dell'art. 4, se risulta che essi esercitano una funzione di consulenza e di tutela dei nostri connazionali che si trovano all'estero.

 

          Art. 8. Domanda d'iscrizione.

     La domanda per l'iscrizione è diretta al direttorio dell'associazione sindacale e deve essere accompagnata dai documenti seguenti:

     1°) estratto dell'atto di nascita;

     2°) certificato di residenza o di domicilio professionale [4];

     3°) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

     4°) certificato di cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione europea o di Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia [5];

     5°) diploma o certificato di laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale;

     6°) certificato dell'approvazione nell'esame di Stato;

     7°) ricevuta del pagamento della tassa di lire 108 da versarsi in un ufficio del registro.

     Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE [6].

     I professori universitari i quali aspirano all'iscrizione nell'albo a termini dell'art. 5 debbono presentare un certificato della competente amministrazione da cui risulti il possesso dei requisiti in tale articolo indicati.

     La condizione di reciprocità, richiesta dell'art. 4 lettera a), è provata nei modi stabiliti dall'art. 7 della legge 25 aprile 1938–XVI, n. 897.

     L'attività svolta all'estero da parte dei cittadini italiani a termini dell'art. 7 è provata mediante attestazione delle regie autorità diplomatiche.

 

          Art. 9. Effetto dell'iscrizione.

     L'iscrizione nell'albo ha effetto nel regno.

 

          Art. 10. Revisione degli albi.

     Il direttorio dell'associazione sindacale procede al principio di ogni anno alla revisione dell'albo. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale, concernente i titoli o i requisiti predetti.

     E' iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che ne possono formare oggetto.

 

          Art. 11. Pubblicazione e comunicazione degli albi.

     L'albo, pubblicato a cura del direttorio dell'associazione sindacale, è comunicato ai ministri per la grazie e giustizia, per le corporazioni e per l'educazione nazionale; ai tribunali, alle corti d'appello e ai consigli provinciali delle corporazioni ai quali devono essere comunicate altresì le singole deliberazioni di iscrizione e di cancellazione, nonchè di sospensione dall'esercizio professionale.

 

          Art. 12. Procedimento disciplinare.

     Gli iscritti che si rendono colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione sono sottoposti a procedimento disciplinare, che può essere promosso su domanda di parte, su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio.

     Il segretario del sindacato, verificati sommariamente i fatti e raccolte le opportune informazioni, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la discussione. Ne informa quindi almeno dieci giorni prima l'incolpato affinchè possa presentare le sue giustificazioni.

     Nel giorno fissato il direttorio, sentito il relatore e l'incolpato, adotta le proprie decisioni.

     Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

 

          Art. 13. Pene disciplinari.

     Le pene disciplinari applicabili per gli abusi e le mancanze commessi dagli iscritti sono:

     a) l'avvertimento;

     b) la censura;

     c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

     d) la radiazione.

     La radiazione è pronunciata contro l'attuario:

     a) che abbia comunque con la sua condotta compromesso la propria reputazione o la dignità della categoria;

     b) che abbia avuto una pubblica attività contraria agli interessi della nazione.

 

          Art. 14. Sospensione cautelare.

     Qualora sia emesso mandato o ordine di cattura deve essere disposta la sospensione dell'iscritto.

     Tale sospensione può essere disposta qualora sia stato emesso mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento o l'iscritto sia stato ammonito o assegnato al confino di polizia.

     Se il direttorio del sindacato non ritiene di pronunciare la sospensione dell'attuario ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informare senza ritardo il pubblico ministero con rapporto motivato.

 

          Art. 15. Radiazione a seguito di condanne penali.

     Alle condanne per delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque consegue la radiazione.

     Consegue, del pari, la radiazione alla pronuncia dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni.

 

          Art. 16. Casi di cancellazione dall'albo.

     La cancellazione dall'albo, oltre che in sede si revisione annuale degli albi, a termini dell'art. 10, è pronunciata con provvedimento motivato:

     a) su domanda dell'iscritto;

     b) d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nelle lettere a) e c) dell'art. 4.

     Non può essere disposta la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

 

          Art. 17. Reiscrizione nell'albo.

     L'iscritto che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta esservi riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la cancellazione.

     Il professionista radiato dall'albo può essere reiscritto, purché siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione.

 

          Art. 18. Impugnazione dei provvedimenti del direttorio.

     Le decisioni del direttorio del sindacato concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonchè i giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     Contro le decisioni anzidette, entro trenta giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al pubblico ministero, alla commissione centrale per gli attuari di cui all'articolo seguente.

     Il ricorso è presentato alla segreteria della commissione centrale e, quando non sia proposto dal pubblico ministero, deve essere accompagnato dalla ricevuta del versamento di lire cento eseguito presso una sezione di regia tesoreria.

 

          Art. 19. Commissione centrale per gli attuari.

     Presso il Ministero della giustizia è costituita la commissione centrale per gli attuari[, la quale è composta:

     a) di un magistrato di grado non inferiore al quarto che ha le funzioni di presidente;

     b) del capo dell'ufficio delle professioni presso il Ministero della giustizia o di un magistrato da lui delegato, che ha le funzioni di vicepresidente;

     c) di due componenti designati, rispettivamente, dal ministero per le corporazioni e dal ministero per l'educazione nazionale;

     d) di cinque attuari scelti fra i designati in numero doppio dal sindacato nazionale della categoria [7]].

     [La commissione è nominata con decreto reale su proposta del ministro per la grazia e giustizia di concerto con i ministri per le corporazioni e per l'educazione nazionale] [8].

     [I componenti rimangono in carica tre anni e alla scadenza possono essere confermati] [9].

     La commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Per la validità della deliberazione occorre la presenza di almeno cinque membri.

     Il ministro per la grazia e giustizia provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della commissione.

     La commissione centrale stabilirà, con proprio regolamento, approvato dal ministro per la grazia e giustizia, le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi proposti innanzi ad essa.

     Contro la decisione della commissione centrale è ammesso ricorso entro trenta giorni alle sezioni della corte di cassazione del regno per incompetenza o per eccesso di potere.

 

          Art. 20. Attuari di razza ebraica. [10]

     [Sono estese all'esercizio della professione di attuario, da parte dei cittadini appartenenti alla razza ebraica, le disposizioni della legge 29 giugno 1939–XVII, n. 1054.]

 

          Art. 21. Vigilanza sulla professione.

     La vigilanza sulla professione di attuario spetta al ministro per la grazia e giustizia, il quale la esercita d'intesa col ministro per le corporazioni.

 

          Art. 22. Destinazione dei versamenti.

     I versamenti effettuati nelle sezioni di regia tesoreria, a norma degli art. 18 e 24, sono computati in un apposito capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato. Nel bilancio di previsione della spesa per il Ministro della giustizia sono stanziate annualmente con decreto del ministro per le finanze, in due distinti capitoli, le somme necessarie rispettivamente alle spese ed ai compensi da erogarsi per i servizi preveduti dalla presente legge.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 23. Pratica professionale.

     Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera e) dell'art. 4 è sostituito dalla pratica professionale svolta per due anni dopo il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in matematica finanziaria ed attuariale, che dia affidamento per l'esercizio delle funzioni indicate nell'art. 3.

     Il periodo di pratica è ridotto ad un anno per gli ex combattenti e per le categorie equiparate.

 

          Art. 24. Iscrizioni nell'albo.

     Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti nell'albo:

     a) i laureati in scienze matematiche o in matematica e fisica, in ingegneria, in scienze economiche commerciali, purché abbiano superato gli esami di matematica finanziaria ed attuariale, in economia e commercio, i quali dimostrino, con titoli, di avere esercitato lodevolmente, per almeno cinque anni, l'attività che forma oggetto della professione di attuario;

     b) coloro i quali dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per almeno dieci anni la predetta attività e di avere cultura adeguata per l'esercizio della professione.

     L'esistenza dei requisiti predetti e di quelli indicati nelle lettere a), b), c) e f) dell'art. 4 è accertata dalla Commissione centrale per gli attuari.

     I periodi minimi di esercizio professionale debbono essere compiuti anteriormente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo comma.

     Le domande, corredate dei documenti relativi e di una ricevuta del versamento di lire 500 eseguito presso la sezione di regia tesoreria, devono essere presentate dagli interessati alla segreteria della commissione centrale entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     L'aspirante può chiedere nella domanda di essere sottoposto ad una prova orale per l'accertamento del requisito della cultura indicato nella lettera b).

     A coloro che ottengono l'iscrizione nell'albo a norma del presente articolo e di quello precedente spetta il titolo professionale di attuario.

 

          Art. 25. Prima formazione dell'albo.

     Per la prima formazione dell'albo le domande di iscrizione e i relativi documenti sono presentati entro il limite di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla segreteria della commissione centrale per gli attuari.

     La commissione centrale forma l'albo ed esercita, fino a quando non venga riconosciuta l'associazione professionale degli attuari, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, alla tenuta dell'albo e alla disciplina degli iscritti previste dall'art. 2.

     A coloro che abbiano presentata regolarmente la domanda nel termine indicato nel primo comma è riconosciuta la stessa anzianità di iscrizione.

 

          Art. 26. Prima costituzione della commissione centrale.

     Per la prima costituzione della commissione per gli attuari, la designazione dei componenti, prevista dalla lettera d) dell'articolo 19, è fatta dalla confederazione fascista dei professionisti e degli artisti tra le persone di riconosciuta competenza nell'attività che forma oggetto della professione, fornite dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c) ed f) dell'art. 4 e di una delle lauree indicate nella lettera d) dello stesso articolo, o che posseggono i requisiti indicati nell'art. 5.

     I componenti della commissione nominati a norma del comma precedente sono iscritti nell'albo professionale. Essi sono tenuti al pagamento della tassa di lire 108 da versarsi a norma dell'art. 8, n. 7.

 

          Art. 27. Norme complementari.

     Con decreto reale saranno emanate ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, di concerto con i ministri per l'interno, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.


[1] Lettera così modificata dall'art. 52 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 52 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[3] Comma aggiunto dall'art. 52 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[4] Numero così modificato dall'art. 52 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[5] Numero così modificato dall'art. 52 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[6] Comma inserito dall'art. 52 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[7] Parole abrogate dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[8] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[9] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[10] Articolo abrogato dall'art. 52 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.