§ 4.6.41 - L.R. 7 febbraio 2005, n. 28.
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 fiere, mercati e commercio
Data:07/02/2005
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Principi e finalità.
Art. 3.  Regolamento di attuazione.
Art. 4.  Pianificazione territoriale
Art. 5.  Piano regionale dello sviluppo economico.
Art. 6.  Competenze dei comuni.
Art. 7.  Competenze delle province.
Art. 8.  Esercizio di funzioni da parte delle Camere di commercio.
Art. 9.  Sportello unico per le attività produttive
Art. 10.  Centri di assistenza tecnica.
Art. 11.  Ambito di applicazione
Art. 12.  Settori merceologici di attività.
Art. 13.  Requisiti di onorabilità.
Art. 14.  Requisiti professionali
Art. 15.  Definizioni.
Art. 15 bis.  Esercizio dell’attività di vendita negli esercizi in sede fissa
Art. 16.  Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato
Art. 17.  Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita
Art. 18.  Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita
Art. 18 bis.  Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci
Art. 18 ter.  Istruttoria comunale per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita
Art. 18 quater.  Documentazione istruttoria allegata alla domanda di autorizzazione alle grandi strutture di vendita
Art. 18 sexies . Conferenza dei servizi per l’esame delle domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita
Art. 18 septies.  Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita
Art. 18 octies.  Rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita
Art. 19.  Centri commerciali
Art. 19 bis.  Outlet
Art. 19 ter.  Utilizzo della denominazione di outlet
Art. 19 quater.  Vincoli commerciali
Art. 19 quinquies.  Strutture di vendita in forma aggregata
Art. 20.  Empori polifunzionali.
Art. 21.  Vendita all’ingrosso e al dettaglio
Art. 21 bis.  Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita
Art. 22.  Regolamento regionale
Art. 23.  Definizioni.
Art. 24.  Punti vendita non esclusivi.
Art. 25.  Esercizio dell’attività
Art. 26.  Esenzione dall’autorizzazione.
Art. 27.  Indirizzi regionali
Art. 28.  Programmazione comunale
Art. 29.  Definizioni.
Art. 29 bis.  Disposizioni generali
Art. 30.  Tipologie di commercio su aree pubbliche.
Art. 31.  Esercizio dell’attività.
Art. 32.  Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio
Art. 33.  Concessioni temporanee di posteggio.
Art. 34.  Assegnazione dei posteggi
Art. 35.  Abilitazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante
Art. 36.  Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari
Art. 37.  Fiere e fiere promozionali
Art. 38.  Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere
Art. 39.  Esercizio dell’attività in assenza del titolare
Art. 40.  Piano e regolamento comunale.
Art. 40 bis.  Obbligo di regolarità contributiva
Art. 40 ter.  Verifiche presso l’INPS e documenti sostitutivi del DURC
Art. 40 quater.  Rateizzazione del debito contributivo
Art. 40 quinquies.  Sospensione e revoca
Art. 40 sexies.  Cultura della legalità
Art. 40 septies.  Norma transitoria
Art. 41.  Definizioni.
Art. 42.  Esercizio dell’attività.
Art. 42 bis.  Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 43.  Abilitazione all’esercizio dell’attività
Art. 44.  Attività stagionale.
Art. 45.  Attività temporanea
Art. 46.  Direttive regionali.
Art. 47.  Programmazione comunale.
Art. 48.  Attività non soggette a requisiti comunali
Art. 49.  Somministrazione mediante distributori automatici
Art. 50.  Definizioni.
Art. 51.  Bacini di utenza regionali.
Art. 52.  Impianti di pubblica utilità.
Art. 53.  Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti
Art. 53 bis.  Incompatibilità assoluta
Art. 53 ter.  Incompatibilità relativa
Art. 54.  Nuovi impianti
Art. 54 bis.  Impianti senza gestore
Art. 55.  Autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti
Art. 56.  Attività e servizi integrativi
Art. 57.  Modifiche degli impianti.
Art. 58.  Collaudo.
Art. 59.  Localizzazione degli impianti.
Art. 60.  Regolamento regionale.
Art. 61.  Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato e impianti per natanti.
Art. 62.  Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali.
Art. 63.  Esercizio dell’attività
Art. 64.  Spacci interni.
Art. 65.  Distributori automatici.
Art. 66.  Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione.
Art. 66 bis.  Commercio elettronico
Art. 67.  Norme speciali per la vendita tramite televisione.
Art. 68.  Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.
Art. 69.  Persone incaricate.
Art. 70.  Sospensione volontaria dell’attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 71.  Sospensione volontaria dell’attività di commercio su aree pubbliche.
Art. 72.  Sospensione volontaria dell’attività di distribuzione dei carburanti.
Art. 73.  Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale
Art. 74.  Subingresso.
Art. 75.  Affidamento di reparto
Art. 76.  Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi.
Art. 77.  Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di commercio su aree pubbliche
Art. 78.  Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di distribuzione di carburanti.
Art. 79.  Cessazione dell’attività.
Art. 80.  Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa
Art. 81.  Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 82.  Orari per l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica.
Art. 83.  Orari per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Art. 84.  Orario degli impianti di distribuzione di carburanti
Art. 84 bis.  Criteri per la fissazione dei turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale
Art. 84 ter.  Deroghe all’orario e ai turni di riposo
Art. 84 quater.  Ferie e servizio notturno
Art. 85.  Pubblicità degli orari.
Art. 86.  Disposizioni speciali.
Art. 87.  Pubblicità dei prezzi.
Art. 88.  Oggetto.
Art. 89.  Offerta delle merci.
Art. 90.  Pubblicità dei prezzi.
Art. 91.  Pubblicità delle vendite straordinarie.
Art. 92.  Vendite di liquidazione.
Art. 93.  Durata delle vendite di liquidazione.
Art. 94.  Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione.
Art. 95.  Vendite di fine stagione
Art. 96.  Vendite promozionali
Art. 97.  Definizioni.
Art. 98.  Disposizioni speciali per la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale.
Art. 99.  Valorizzazione dei luoghi del commercio e degli esercizi storici.
Art. 100.  Osservatorio regionale.
Art. 101.  Vigilanza.
Art. 102.  Sanzioni per l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio
Art. 103.  Sanzioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 103 bis.  Esecuzione coattiva
Art. 104.  Sanzioni per l’attività di commercio su aree pubbliche.
Art. 105.  Sanzioni per l’attività di distribuzione dei carburanti.
Art. 105 ter.  Forma semplificata per la redazione del processo verbale di sequestro
Art. 105 quater.  Conservazione delle cose sequestrate
Art. 105 quinquies.  Merce abbandonata dal trasgressore
Art. 105 sexies.  Devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati
Art. 105 septies.  Rinvio
Art. 106.  Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica.
Art. 107.  Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione
Art. 108.  Decadenza del titolo abilitativo per l’attività commerciale su aree pubbliche
Art. 109.  Decadenza dell’autorizzazione all’installazione e l’esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti.
Art. 110.  Decorrenza, abrogazioni e norme transitorie in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione dei carburanti
Art. 111.  Decorrenza e disposizioni transitorie in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 111 bis.  Decorrenza, abrogazioni e disposizioni transitorie in materia di stampa quotidiana e periodica e di commercio su aree pubbliche
Art. 111 ter.  Decorrenza delle disposizioni in materia di distribuzione di carburanti
Art. 112.  Disposizioni transitorie.
Art. 113.  Disapplicazione di disposizioni statali
Art. 113 bis.  Modifiche all’allegato A


§ 4.6.41 - L.R. 7 febbraio 2005, n. 28. [1]

Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.

(B.U. 10 febbraio 2005, n. 11).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

Principi generali

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. La presente legge disciplina l’esercizio dell’attività commerciale in Toscana.

     2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale:

     a) il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa;

     b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;

     c) il commercio su aree pubbliche;

     d) la somministrazione di alimenti e bevande;

     e) la distribuzione dei carburanti;

     f) le forme speciali di commercio al dettaglio.

 

     Art. 2. Principi e finalità.

     1. L’attività disciplinata dalla presente legge si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata.

     2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalità:

     a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;

     a bis) la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti l’esercizio delle attività commerciali [2];

     b) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell’informazione sui prezzi, alla sicurezza dei prodotti e alla qualificazione dei consumi;

     c) l’efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali e pianificati, anche al fine del contenimento dei prezzi;

     d) il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all’evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche ed alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;

     e) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo allo sviluppo e all’aggiornamento professionale degli operatori;

     f) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali;

     g) la salvaguardia e la qualificazione del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell’intero territorio regionale;

     h) la promozione e lo sviluppo della concertazione e della governance cooperativa come metodi di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, anche ai fini della programmazione delle diverse articolazioni e funzioni del sistema distributivo secondo modelli co-evolutivi.

 

     Art. 3. Regolamento di attuazione.

     1. Con regolamento la Regione nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, stabilisce le norme di attuazione della presente legge [3].

 

     Art. 4. Pianificazione territoriale [4]

     1. La pianificazione territoriale del settore commerciale è effettuata in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

 

     Art. 5. Piano regionale dello sviluppo economico.

     1. Nel Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi in materia di attività produttive) la Regione prevede interventi finanziari a sostegno dello sviluppo e della valorizzazione delle attività e dei servizi commerciali.

 

Capo II

Funzioni amministrative e organismi associativi

 

Sezione I

Ordinamento delle funzioni amministrative

 

     Art. 6. Competenze dei comuni.

     1. Nelle materie oggetto della presente legge sono conferite ai comuni tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione, alle province o ad altri enti.

 

     Art. 7. Competenze delle province.

     1. Le province, nell’ambito delle funzioni loro attribuite in materia di formazione professionale, garantiscono, attraverso le agenzie formative accreditate ai sensi della normativa regionale, la formazione professionale per l’accesso alle attività di vendita nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, l’aggiornamento e la riqualificazione degli operatori del commercio.

 

     Art. 8. Esercizio di funzioni da parte delle Camere di commercio.

     1. Per l’esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla presente legge, Regione, province e comuni possono avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), sulla base di apposite convenzioni.

 

Sezione II

Semplificazione amministrativa

 

     Art. 9. Sportello unico per le attività produttive [5]

     1. L’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge è costituito dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all’articolo 35 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). L’accesso al SUAP avviene in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

     2. In conformità all’articolo 4, comma 6, del d.p.r. 160/2010, ferma restando l’unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite a quest’ultimo le competenze dello sportello unico per l’edilizia produttiva e trova applicazione l’articolo 45 della l.r. 40/2009.

     3. La Regione, nell’ambito del tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP, istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della l.r. 40/2009, definisce la modulistica da utilizzare per le domande di autorizzazione, le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni previste dalla presente legge, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.

 

Sezione III

Organismi associativi

 

     Art. 10. Centri di assistenza tecnica.

     1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti, relativamente al settore commercio, nell’ambito dei consigli provinciali delle CCIAA.

     2. I centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 sono autorizzati dalla Regione all’esercizio delle attività di cui al comma 3.

     3. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica, di formazione e aggiornamento, con particolare riguardo alla crescita della capacità competitiva delle piccole e medie imprese, alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, nonché altre attività previste dal loro statuto.

     4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al comma 1 allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione commerciale e per la tutela dei consumatori.

     5. Con il regolamento di cui all’articolo 3 la Regione definisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2.

 

TITOLO II

DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE

 

Capo I

Ambito di applicazione

 

     Art. 11. Ambito di applicazione [6]

     1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all’attività commerciale come definita dall’articolo 1, comma 2.

     2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione, della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);

c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonché per la sostituzione nell’esercizio dell’attività di vendita di cui all’articolo 39;

d) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);

e) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

f) alle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;

g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;

h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

k) all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all’uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

l) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività;

m) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali;

n) alle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica non soggette ad autorizzazione di cuiall’articolo 26.

 

     Art. 12. Settori merceologici di attività.

     1. Ai sensi della presente legge l’attività commerciale all’ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

     2. I soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all’allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), e all’articolo 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561 (Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio) hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ad ottenere che l’autorizzazione sia modificata d’ufficio con l’indicazione del settore medesimo, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all’allegato 9 del d.m. 375/1988, nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561 [7].

     3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, in possesso della tabella riservata di cui all’articolo 1 del d.m. 561/1996, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

     4. I punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare.

 

Capo II

Requisiti per l’esercizio delle attività commerciali

 

     Art. 13. Requisiti di onorabilità. [8]

     1. L’accesso e l’esercizio delle attività commerciali di cui all’articolo 1, sono subordinati al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

 

     Art. 14. Requisiti professionali [9]

     1. L’accesso e l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010 [10].

     2. I requisiti professionali di cui al comma 1, non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bibite preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.

     3. La Regione definisce entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo:

a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all’articolo 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010, garantendone l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tal fine, sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e gli enti da queste costituiti;

b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

 

Capo III

Commercio in sede fissa

 

     Art. 15. Definizioni. [11]

     1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.

d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 metri quadrati;

e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a:

1) 1.500 metri quadrati;

2) 2.500 metri quadrati se insediati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, inseriti nelle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia-Prato e Livorno-Pisa, come individuati nell’allegato A.

f) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino al limite stabilito dal piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005, anche in misura differenziata in ragione delle diverse caratteristiche territoriali;

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;

h) per outlet:

1) gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, lettera g);

2) gli esercizi nei quali produttori titolari del marchio o imprese commerciali vendono al dettaglio merci non alimentari, che siano state prodotte almeno trecentosessantacinque giorni prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o che presentino lievi difetti non occulti di produzione.

i) per pastigliaggi, i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili.

 

     Art. 15 bis. Esercizio dell’attività di vendita negli esercizi in sede fissa [12]

     1. Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.

     2. L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

     3. La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

 

     Art. 16. Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato [13]

     1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare al SUAP competente per territorio.

     2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

     3. Ai fini di cui al comma 2, per locali dell’esercizio si intendono i locali e le aree individuati nella SCIA di cui al comma 1.

 

     Art. 17. Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita [14]

     1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

     2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una media struttura di vendita è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purché l’esercizio presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di medie strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1.

     3. Il comune stabilisce le procedure e il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

     4. L’autorizzazione è rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio inerente l’immobile.

     5. Il comune, nell’ambito della disciplina di cui agli articoli 58 e 59 della l.r. 1/2005, in relazione con quanto previsto dal regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V della stessa l.r. 1/2005, individua le modalità e i criteri per il conseguimento della destinazione d’uso funzionale di commercio per la media distribuzione, da attribuirsi alle superfici già con destinazione d’uso commerciale e con i limiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e).

 

     Art. 18. Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita [15]

     1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18 ter a 18 octies.

     2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purché l’esercizio presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1.

     3. Le grandi strutture di vendita possono essere insediate solo in aree o in edifici che abbiano una specifica destinazione d’uso per le grandi strutture di vendita.

 

     Art. 18 bis. Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci [16]

     1. Gli esercizi commerciali di cui agli articoli 16, 17 e 18 e gli empori polifunzionali di cui all’articolo 20, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, inviano copia della comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 5 del d.l. 223/2006 anche al comune e all’azienda unità sanitaria locale (USL) competenti per territorio.

 

     Art. 18 ter. Istruttoria comunale per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita [17]

     1. Il soggetto richiedente l’autorizzazione di cui all’articolo 18, comma 1, presenta domanda al SUAP competente per territorio, completa della documentazione di cui all’articolo 18 quater.

     2. La domanda di autorizzazione è presentata al SUAP contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo edilizio, ove necessario.

     3. Il SUAP trasmette copia della domanda, senza la documentazione istruttoria, alla Regione e alla provincia competente per territorio.

     4. La completezza formale della domanda e della documentazione istruttoria è verificata dal responsabile del procedimento comunale, entro il termine di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene data comunicazione al soggetto richiedente, viene sospeso il procedimento per una sola volta e il richiedente è invitato a presentare le necessarie integrazioni entro un termine adeguato e, comunque, non superiore a trenta giorni. Contestualmente il richiedente è informato che il decorso del termine per il rilascio dell’autorizzazione resta sospeso fino all’integrazione della documentazione e che la mancata integrazione entro il termine stabilito comporta il rigetto della domanda.

     5. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamento dell’istruttoria e trasmette immediatamente dopo alla Regione e alla provincia la documentazione istruttoria di cui all’articolo 18 quater.

     6. Il SUAP, entro lo stesso termine di cui al comma 5, trasmette alla Regione e alla provincia, oltre alla documentazione istruttoria di cui all’articolo 18 quater, anche:

a) le schede istruttorie redatte secondo il modello predisposto dai competenti uffici regionali e debitamente compilate;

b) una planimetria generale, a scala 1/10.000 o 1/5.000, indicante l’ubicazione dell’esercizio.

 

     Art. 18 quater. Documentazione istruttoria allegata alla domanda di autorizzazione alle grandi strutture di vendita [18]

     1. Alla domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18, comma 1, sono allegati i seguenti documenti:

a) planimetria, in scala adeguata, dell’esercizio esistente o progetto costruttivo dell’edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;

b) planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie;

c) relazione concernente l’analisi dei flussi veicolari, delle infrastrutture viarie e dei parcheggi;

d) relazione concernente la compatibilità ambientale e idrogeologica;

e) bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte della struttura, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

f) relazione concernente i requisiti obbligatori, di cui all’articolo 18 septies;

g) relativamente alle strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati, realizzate anche per ampliamento, un progetto finalizzato al raggiungimento dei requisiti definiti per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all’articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112). Il progetto è valutato dal comune, che lo approva entro il termine di cui all’articolo 18 ter, comma 5, e ne stabilisce modalità e tempi di realizzazione.

     2. Nel caso di modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico che non comporti variazione della superficie di vendita, alla SCIA devono essere allegati solo i documenti di cui al comma 1, lettera e).

 

     Art 18 quinquies. Istruttoria regionale per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita [19]

     1. Ricevuta la documentazione istruttoria completa, il responsabile del procedimento regionale inserisce la richiesta in un apposito elenco cronologico, sulla base della data di registrazione della pratica al protocollo regionale, ai fini della definizione dell’ordine di svolgimento delle conferenze dei servizi di cui all’articolo 18 sexies.

     2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1, convoca una conferenza dei servizi interna, finalizzata all’esame della documentazione istruttoria e alla definizione del parere regionale in ordine alla domanda, cui partecipano funzionari regionali competenti nelle materie commercio, urbanistica, paesaggio, viabilità ed ambiente, designati dalle competenti strutture della Giunta regionale. La composizione della conferenza può essere integrata con la partecipazione di funzionari competenti in ulteriori materie, in relazione alle esigenze emerse nel corso dell’istruttoria.

     3. La mancata partecipazione dei soggetti convocati alla conferenza dei servizi interna assume valore di parere o valutazione positiva, salvo che gli stessi non facciano pervenire, entro la data fissata per la conferenza, parere o valutazione scritta di senso contrario.

     4. Della conferenza dei servizi interna viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti.

     5. L’istruttoria regionale si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istruttoria comunale.

     6. Il termine di cui al comma 5, può essere sospeso, per una sola volta e per non più di trenta giorni, per richiedere integrazioni e chiarimenti al comune o allo stesso richiedente.

     7. Conclusa l’istruttoria regionale, il responsabile del procedimento di cui al comma 1, ne dà comunicazione al comune.

 

     Art. 18 sexies. Conferenza dei servizi per l’esame delle domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita [20]

     1. La domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18, è esaminata da una conferenza dei servizi indetta dal comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della provincia e un rappresentante del comune.

     2. Alle riunioni della conferenza dei servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione all’ambito interessato dall’insediamento.

     3. Il comune convoca a partecipare alla conferenza dei servizi i soggetti di cui ai commi 1 e 2 ed il richiedente, con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data della riunione, indicando contestualmente le modalità con cui è possibile prendere visione della documentazione relativa.

     4. La conferenza dei servizi deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 18 quinquies, comma 7.

     5. La conferenza dei servizi, verificati gli esiti delle rispettive istruttorie, decide in base al possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 3 e in conformità alla conferenza di pianificazione di cui all’articolo 66 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005).

     6. Le deliberazioni della conferenza dei servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Per le strutture con una superficie di vendita maggiore di 5.000 metri quadrati, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

     7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione con diritto di voto di cui al comma 1, la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza dei servizi, a meno che la stessa non faccia pervenire all’amministrazione comunale convocante il proprio motivato dissenso, entro la data di svolgimento della conferenza.

     8. La domanda si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla data della prima riunione della conferenza dei servizi, non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.

     9. In caso di parere positivo della conferenza dei servizi, il SUAP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dallo svolgimento della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di parere negativo, il SUAP provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta qualora, decorsi trenta giorni dal parere positivo espresso dalla conferenza dei servizi, il SUAP non abbia provveduto al rilascio dell’autorizzazione.

     10. La conferenza dei servizi può subordinare il rilascio dell’autorizzazione o l’avvio dell’attività al previo accoglimento di prescrizioni imposte in relazione alle specifiche esigenze emerse nel corso dell’istruttoria.

     11. Della riunione della conferenza è redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto. Dell’esito della conferenza è fatta menzione nell’autorizzazione rilasciata dal SUAP.

 

     Art. 18 septies. Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita [21]

     1. I requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita sono i seguenti:

a) elementi obbligatori per tutte le grandi strutture di vendita:

1) dotazione di una classificazione energetica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), superiore o uguale alla classe energetica globale B;

2) produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto dei livelli minimi prestazionali indicati nell'allegato 3, comma 1, lettera c), e al comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recanti modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), fermo restando quanto prescritto nello stesso allegato 3, comma 5, aumentati del 10 per cento qualora l'attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 (Individuazione dei Comuni tenuti all'adozione del Piano di Azione Comunale “PAC” ai sensi dell’art. 12 comma 2, lettera a), della deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 1025 (Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell`aria - Revoca D.G.R. 27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001,1325/2003);

3) potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all'interno o nelle relative pertinenze dell'attività commerciale tale da garantire il rispetto di quanto previsto per gli edifici di cui all'allegato 3, comma 3, lettera c), del d.lgs. 28/2011, aumentati del 5 per cento qualora l'attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 della del. g.r. 1025/2010;

4) collaborazione con associazioni di volontariato sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e ridistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti e comunque non scaduti;

5) attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l’uso di sistemi di riuso per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalità proposte dal richiedente;

6) realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall’esercizio;

7) attivazione di un sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), limitatamente agli esercizi che commerciano prevalentemente tali prodotti.

b) elementi obbligatori, aggiuntivi a quelli di cui alla lettera a), per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati:

1) protezione dei bersagli più esposti all’inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate. Verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti della struttura da realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983 (Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno) e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183);

2) valutazione degli effetti acustici cumulativi all’interno della struttura ed all’esterno, con riferimento ai bersagli ritenuti significativi, in relazione agli obiettivi e livelli di qualità definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

3) progetto per la raccolta di almeno il 50 per cento delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l’annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l’acqua potabile;

4) esistenza di servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell’area dove è insediata la struttura, in relazione agli orari di attività della stessa ovvero, in assenza o ad integrazione del servizio pubblico, esistenza di servizi di trasporto privato;

5) nel caso in cui l'area di insediamento della struttura non disponga delle infrastrutture previste dallo strumento urbanistico, esistenza di apposita convenzione sottoscritta dal comune e dal richiedente, per la realizzazione delle infrastrutture stesse, contenente la subordinazione dell’avvio dell’attività alla piena funzionalità delle infrastrutture;

6) realizzazione di spazi destinati ai bambini, attrezzati anche per l’igiene e la cura degli stessi.

     2. I requisiti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, non si applicano agli ampliamenti della superficie di vendita inferiori al 20 per cento ed alle modifiche di settore merceologico.

 

     Art. 18 octies. Rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita [22]

     1. Il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) rispetto dei parametri tecnici e di viabilità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 3;

b) insediamento in aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano una specifica destinazione d’uso per grandi strutture di vendita;

c) parere comunale di conformità urbanistica dell’intervento rispetto agli strumenti urbanistici generali ed attuativi;

d) conformità del progetto ai requisiti obbligatori di cui all’articolo 18 septies.

     2. L’autorizzazione è rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio inerente l’immobile.

 

     Art. 19. Centri commerciali [23]

     1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabiliti, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L’autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici [24].

     1 bis. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purché la struttura presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di medie o grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1 [25].

     2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1, può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.

     3. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 1, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 14, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell’autorizzazione.

     4. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all’interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla SCIA di cui all’articolo 16, comma 1.

     5. L’intestazione dell’autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.

     6. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all’interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al comune, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro ed il dimensionamento di ciascun settore merceologico.

     7. Il comune può favorire l’inserimento di operatori locali nel centro commerciale e può regolare uniformemente gli orari delle attività presenti al suo interno.

 

     Art. 19 bis. Outlet [26]

     1. La vendita in outlet può essere effettuata all’interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita, di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale.

     2. Alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione previste rispettivamente per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali.

 

     Art. 19 ter. Utilizzo della denominazione di outlet [27]

     1. La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet di cui all’articolo 15, comma 1, lettera h), e nella relativa pubblicità [28].

 

     Art. 19 quater. Vincoli commerciali [29]

     1. Nei casi di vendita in outlet ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera h), è vietata la vendita in outlet di merci diverse da quelle ivi indicate [30].

     2. Le merci poste in vendita in outlet recano il solo prezzo finale di vendita, tranne che nelle ipotesi di vendite straordinarie e promozionali, cui si applicano gli articoli da 88 a 96 [31].

 

     Art. 19 quinquies. Strutture di vendita in forma aggregata [32]

     1. Sono strutture di vendita in forma aggregata:

a) le medie strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;

b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche verticalmente o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita;

c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;

d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b) e c) poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro.

     2. Le strutture di vendita in forma aggregata mantengono carattere dimensionale unitario anche se sono costituite da più unità immobiliari, se sono attraversate da viabilità privata o pubblica e se sono insediate sul territorio di comuni diversi.

     3. La distanza tra le strutture di vendita di cui al comma 1, è calcolata dalle pareti esterne degli edifici più vicine tra loro, che perimetrano l’intera superficie coperta lorda di ciascun edificio. Qualora la struttura di vendita sia inserita in un edificio destinato a varie funzioni, la distanza di cui al comma 1 si misura tra le parti degli edifici destinate alla funzione commerciale.

     4. La superficie di vendita delle strutture in forma aggregata è determinata dalla somma delle superfici di vendita di tutte le strutture, esistenti e da autorizzare, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1.

     5. In relazione all’insediamento di nuove strutture di vendita, il comune preliminarmente verifica se la struttura da insediare si inserisca in uno spazio territoriale in cui sono già presenti altre strutture di vendita medie o grandi. Qualora la distanza tra la struttura di vendita da insediare e quelle già presenti determini il configurarsi di una struttura di vendita in forma aggregata di cui al comma 1, in relazione alla superficie di vendita complessiva calcolata ai sensi del comma 4, il comune verifica le disposizioni da applicare alla fattispecie.

     6. Il presente articolo non si applica:

a) alle domande di autorizzazione per l’apertura o l’ampliamento di strutture di vendita da attivare in edifici che, alla data del 21 aprile 2009, erano già ultimati ai sensi dell’articolo 109 della l.r. 1/2005 ed erano a destinazione commerciale, tale da consentire l’insediamento senza variazione di destinazione d’uso o per le quali, a tale data, sussisteva il relativo titolo abilitativo edilizio;

b) salvo diversa disposizione comunale, alle domande di autorizzazione per l’apertura di strutture di vendita collocate nei centri storici, come individuati dal regolamento urbanistico di cui all’articolo 55 della l.r. 1/2005;

c) [in caso di apertura o ampliamento di strutture di vendita, agli edifici già a destinazione commerciale per i quali il titolo abilitativo edilizio risulti rilasciato dopo il 21 aprile 2009 ma entro il 20 aprile 2010, e per i quali viene confermata la distanza reciproca lineare inferiore a 60 metri] [33].

     6 bis. Agli edifici già a destinazione commerciale per i quali il titolo abilitativo edilizio risulti rilasciato dopo il 21 aprile 2009 e non oltre il 20 aprile 2010, viene confermata la distanza reciproca non inferiore a 60 metri lineari [34].

 

     Art. 20. Empori polifunzionali.

     1. Nelle zone montane e insulari nonché negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore a tremila abitanti individuati dal comune ed interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, detto emporio polifunzionale, oltre all’attività commerciale, altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.

 

     Art. 21. Vendita all’ingrosso e al dettaglio [35]

     1. Il commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere esercitato previa verifica dei requisiti di cui all’articolo 13 effettuata al momento dell’iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente [36].

     2. L’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.

     3. Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’attività di cui al comma 2, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto al comma 4.

     4. La superficie di vendita degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all’ingrosso ed al dettaglio dei prodotti individuati al comma 6, viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a:

a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

     5. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma 4, viene calcolata nei modi ordinari.

     6. Le disposizioni di cui al comma 4, si applicano agli esercizi che vendono esclusivamente i seguenti prodotti e relativi complementi:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;

b) materiale elettrico;

c) colori e vernici, carte da parati;

d) ferramenta ed utensileria;

e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

f) articoli per riscaldamento;

g) strumenti scientifici e di misura;

h) macchine per ufficio;

i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

j) combustibili;

k) materiali per l’edilizia;

l) legnami.

     7. Le disposizioni di cui al comma 4, non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 21 bis, comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.

 

     Art. 21 bis. Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita [37]

     1. Sono merci ingombranti ed a consegna differita i seguenti prodotti:

a) auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio;

b) legnami;

c) combustibili;

d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, il giardinaggio, l’industria, il commercio e

l’artigianato;

e) materiali per l’edilizia e ferramenta;

f) materiali termoidraulici.

     2. Ai fini dell’applicazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1, è calcolata come di seguito:

a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);

b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2, non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 21, comma 4, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.

 

     Art. 22. Regolamento regionale [38]

     1. Con il regolamento di cui all’articolo 3, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, la Regione stabilisce, in particolare:

a) i contenuti delle domande di autorizzazione, delle SCIA e delle comunicazioni previste dalla presente legge;

b) le modalità per l’attuazione della concertazione locale prevista nella presente legge;

c) le disposizioni in materia di caratteristiche dei raccordi viari tra medie e grandi strutture di vendita e viabilità pubblica;

d) le dotazioni e le caratteristiche dei parcheggi degli esercizi commerciali e degli altri servizi per la clientela;

e) le disposizioni in materia di autorizzazione ai centri di assistenza tecnica;

f) norme di dettaglio per l’esercizio di attività di somministrazione temporanea;

g) norme di dettaglio per le vendite straordinarie e temporanee;

g bis) i criteri correlati alla qualità dell’offerta o della tipologia del servizio fornito, nel caso di assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione [39];

g ter) i criteri per l’individuazione e il funzionamento dei centri commerciali naturali di cui all’articolo 98, comma 1, lettera b) [40].

 

Capo IV

Vendita della stampa quotidiana e periodica

 

     Art. 23. Definizioni.

     1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

     a) per punti vendita esclusivi quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Per punti vendita esclusivi si intendono altresì gli esercizi autorizzati, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria) abrogato dall’articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci;

     b) per punti vendita non esclusivi quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali. Per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è rilasciata l’autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.

 

     Art. 24. Punti vendita non esclusivi.

     1. Possono essere autorizzati all’esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l’attività si svolga nell’ambito degli stessi locali:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) gli impianti di distribuzione di carburanti;

c) gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

d) le medie e le grandi strutture di vendita;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione [41].

     2. La prevalenza dell’attività, ai fini dell’applicazione del comma 1, lettera f), è determinata in base al volume di affari.

     2 bis. L’autorizzazione per l’esercizio di un punto vendita non esclusivo non può essere ceduta separatamente dai titoli abilitativi per l’esercizio delle attività di cui al comma 1 [42].

 

     Art. 25. Esercizio dell’attività [43]

     1. L’apertura e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

     2. L’autorizzazione per punti esclusivi e non esclusivi può avere carattere stagionale.

     3. L’autorizzazione per punti esclusivi e non esclusivi è rilasciata tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

a) salvaguardia della parità di trattamento alle diverse testate; mediante un adeguato spazio espositivo;

b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore ed al fine, altresì, di assicurare a tutti i consumatori, comprese le persone disabili,la facilità di accesso ai punti di vendita;

c) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio.

     4. Qualora nel territorio del comune o in una frazione di esso non esistano punti vendita, l’attività può essere esercitata anche da esercizi commerciali diversi da quelli previsti all’articolo 24.

 

     Art. 26. Esenzione dall’autorizzazione. [44]

     1. Non è soggetta ad autorizzazione:

     a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

     b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

     c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;

     d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;

     e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

     f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;

     g) la vendita di quotidiani e periodici all’interno di strutture pubbliche o private, l’accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;

     h) la vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali di cui all’articolo 20.

     2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a comunicazione al comune competente per territorio.

 

     Art. 27. Indirizzi regionali [45]

     [1. Per la definizione della programmazione di cui all’articolo 28 il comune tiene conto dei seguenti indirizzi:

     a) articolazione equilibrata del sistema di vendita, con particolare attenzione all’adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici;

     b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore;

     c) incremento della distribuzione nelle zone carenti di servizio, con particolare attenzione ai centri minori ed alle aree montane e rurali;

     d) salvaguardia dei livelli quantitativi e qualitativi di occupazione del settore;

     e) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio;

     f) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XIII.]

 

     Art. 28. Programmazione comunale [46]

     [1. Il comune, sulla base degli indirizzi di cui all’articolo 27 e previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, definisce la programmazione per il rilascio di nuove autorizzazioni per punti esclusivi e non esclusivi.

     2. In mancanza della programmazione comunale, qualora nel territorio del comune o in una frazione di esso non esistano punti vendita, l’autorizzazione può essere rilasciata anche ad esercizi commerciali diversi da quelli previsti all’articolo 24.]

 

Capo V

Commercio su aree pubbliche

 

     Art. 29. Definizioni.

     1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

     a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;

     b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

     c) per mercato, l’area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all’articolo 40, per l’offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande [47];

     d) per mercato straordinario, l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di cui all’articolo 40 [48];

     e) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l’esercizio dell’attività commerciale;

     f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall’afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività [49];

     g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

     g bis) per fiera specializzata nel settore dell’antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l’esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca provenienti dal mondo della cultura, dell’arte e dell’artigianato artistico e tradizionale [50];

     h) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all’integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

     i) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il numero delle volte che l’operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale [51];

     j) [per presenze in una fiera, il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera] [52].

 

     Art. 29 bis. Disposizioni generali [53]

     1. Ai fini del presente capo non trova applicazione l’articolo 16 decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), per motivi imperativi di interesse generale ascrivibili, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera h), del medesimo decreto legislativo, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all’incolumità pubblica, al mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, alla tutela dei consumatori.

 

     Art. 30. Tipologie di commercio su aree pubbliche.

     1. L’attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società regolarmente costituite secondo le seguenti tipologie [54]:

     a) su posteggi dati in concessione;

     b) in forma itinerante.

     2. L’esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune, secondo le modalità stabilite dal comune.

 

     Art. 31. Esercizio dell’attività.

     1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, se effettuato su posteggio dato in concessione e a SCIA se effettuato in forma itinerante [55].

     2. Con il regolamento di cui all’articolo 3 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione e della dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1 [56].

     3. L’esercizio del commercio, disciplinato nel presente articolo, nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l’utilizzo delle aree medesime [57].

     4. Nel territorio toscano l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell’Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 32. Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio [58]

     1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio.

     2. La durata della concessione di posteggio è fissata dal comune e non può essere inferiore ai nove anni né superiore ai dodici anni tenuto conto di quanto previsto al punto 1 dell’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata (Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giungo 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno).

     3. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell’ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio.

     4. L'autorizzazione di cui al comma 1, abilita anche:

a) all'esercizio, nell'ambito del territorio regionale, dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;

b) alla partecipazione alle fiere.

 

     Art. 33. Concessioni temporanee di posteggio.

     1. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell’antiquariato e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario [59].

     2. Il comune rilascia agli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche le concessioni temporanee di posteggio nelle fiere promozionali tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 34, comma 3.

     2 bis. Nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca, nei posteggi ad essi appositamente riservati ai sensi dell’articolo 38, comma 1 bis [60].

     2 ter. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee di posteggio ai soggetti di cui al comma 2 bis, il comune tiene conto dell’anzianità di esercizio dell’impresa comprovata dall’iscrizione nel registro delle imprese e, a parità, determina gli ulteriori criteri [61].

 

     Art. 34. Assegnazione dei posteggi [62]

     1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi.

     2. Per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato e nella fiera, il comune invia i bandi, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

     3. L’autorizzazione e la contestuale concessione nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo. L’anzianità di impresa è comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale eventualmente è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l’assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, e pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall’autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.

     4. Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante appositi bandi a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, il criterio di priorità dell’esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al punto 1 dell’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata. Decorso tale periodo, alle procedure di selezione per l’assegnazione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al comma 3, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse.

     4 bis. L’autorizzazione e la contestuale concessione nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell’antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali, e dotate di un minimo di duecento posteggi;

b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell’arte;

c) a ulteriore parità, si applicano i criteri di cui al comma 3 [63].

     4 ter. Nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, ferma restando l’applicazione dei criteri di cui al comma 4 bis, in sede di prima applicazione l’anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo [64].

     5. I posteggi occasionalmente liberi sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità complessiva dell’impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.

     6. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

     7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

     8. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell’assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.

     9. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell’assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

     10. L’autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere o fuori mercato di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 22.

 

     Art. 35. Abilitazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante [65]

     1. L’esercizio dell’attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività [66].

     2. L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006.

     3. La dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1 abilita anche:

     a) all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

     b) all’esercizio dell’attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;

     c) alla partecipazione alle fiere.

 

     Art. 36. Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari [67]

     1. Il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

     2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006.

     3. L’abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

 

     Art. 37. Fiere e fiere promozionali [68]

     1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche.

     2. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.

     2 bis. Alle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca [69].

 

     Art. 38. Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere [70]

     1. Nell’ambito delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche il comune riserva posteggi:

a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all’allegato A della l.r. 1/2005 per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall’articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime [71].

     1 bis. Nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, il comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca [72].

     2. Nei mercati e nelle fiere il comune può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all’imprenditoria giovanile.

     3. I soggetti di cui ai commi 1, 1 bis. e 2, non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell’antiquariato [73].

 

     Art. 39. Esercizio dell’attività in assenza del titolare [74]

     1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori.

     2. Il rapporto con l’impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

     3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell’attività di vigilanza e controllo.

 

     Art. 40. Piano e regolamento comunale.

     1. Il comune approva il piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche il quale contiene, in particolare:

     a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;

     b) l’individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato;

     c) l’individuazione delle aree nelle quali l’esercizio dell’attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni.

     2. Ai fini dell’individuazione delle aree di cui al comma 1, i comuni tengono conto:

     a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;

     b) delle esigenze di carattere igienico-sanitario;

     c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

     3. Il piano è approvato previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

     4. Il piano ha validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l’approvazione.

     5. Il comune approva il regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

     6. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.

     7. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l’assetto del mercato, posteggi fuori mercato e fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.

     8. Al fine di qualificare l’esercizio dell’attività commerciale il comune può affidare la gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e altre manifestazioni a soggetti da individuarsi con le modalità definite dal piano.

     9. Ogni area pubblica destinata all’esercizio dell’attività è dotata dei necessari servizi igienico– sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

 

Capo V bis [75]

Obbligo di regolarità contributiva per il commercio su aree pubbliche.

 

     Art. 40 bis. Obbligo di regolarità contributiva [76]

     1. I comuni svolgono in via telematica l’attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 31 e nell’ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del medesimo articolo.

     2. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione o della presentazione della SCIA, il comune, avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti che partecipano alla concertazione locale ai sensi del regolamento previsto dall’articolo 22, verifica la regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche.

     3. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio dell’autorizzazione o della presentazione della SCIA, o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarità contributiva decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi.

     4. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della documentazione sostitutiva di cui all’articolo 40 ter, se tali documenti, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche.

     5. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario è subordinata alla verifica di regolarità contributiva.

     6. Le imprese abilitate all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono tenute, nell’esercizio di detta attività, a disporre del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della documentazione sostitutiva di cui all’articolo 40 ter, da esibire a richiesta agli organi di controllo. Tale obbligo deve essere assicurato anche dagli operatori spuntisti in mercati e fiere della Regione.

     6 bis. Il comune effettua le verifiche di cui al presente articolo sulla base degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti forniti dall’impresa ai sensi dell’articolo 43 del d.p.r. 445/2000 [77].

 

     Art. 40 ter. Verifiche presso l’INPS e documenti sostitutivi del DURC [78]

     1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all’iscrizione all’INAIL, gli adempimenti di cui all’articolo 40 bis sono assolti mediante verifica della regolarità contributiva presso l’INPS.

     2. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva rilasciata nello stato membro d’origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti di cui all’articolo 40 bis.

 

     Art. 40 quater. Rateizzazione del debito contributivo [79]

     1. Il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciato all’operatore che ha ottenuto dall’INPS e dall’INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

 

     Art. 40 quinquies. Sospensione e revoca [80]

     1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono sospesi per centottanta giorni oppure sino al giorno della regolarizzazione se antecedente:

a) in caso di esito negativo della verifica annuale di cui all’articolo 40 bis, comma 2;

b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui all’articolo 77, commi 2 bis e 2 ter;

b bis) in caso di mancata presentazione delle informazioni di cui all’articolo 40 bis, comma 6 bis, e all’articolo 77, comma 2 quater, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal comune [81].

     2. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione non si computano ai fini della decadenza di cui all’articolo 108.

     3. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati:

a) qualora l´interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1;

b) in caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 40 bis, comma 3.

     3 bis. Il comma 1 si applica decorsi trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente comma [82].

     3 ter. I provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo e della concessione di posteggio di cui al comma 1, adottati prima dell’entrata in vigore del presente comma, cessano i propri effetti qualora il periodo di sospensione da essi previsto sia in corso alla medesima data [83].

 

     Art. 40 sexies. Cultura della legalità [84]

     1. La Regione promuove iniziative volte a contrastare l’abusivismo commerciale attraverso interventi finalizzati ad una intensificazione dei controlli sul territorio, azioni di carattere educativo, sociale ed informativo in grado di favorire una cultura della legalità.

     2. A tale fine la Giunta regionale promuove protocolli d’intesa con i comuni:

a) per promuovere il rafforzamento dei controlli nelle aree preposte al commercio su aree pubbliche;

b) per avviare misure di educazione e sensibilizzazione, anche nei confronti dei consumatori utenti, con l’obiettivo di scoraggiare la domanda di merce contraffatta e la compravendita attraverso canali illeciti.

 

     Art. 40 septies. Norma transitoria [85]

     1. Per l’anno 2013 il comune effettua la verifica di regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 40 bis, comma 2, entro il termine del 31 dicembre 2013.

 

Capo VI

Somministrazione di alimenti e bevande

 

     Art. 41. Definizioni.

     1. Ai fini del presente capo, si intendono:

     a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell’esercizio;

     b) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;

     c) per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera a);

     d) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l’organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate, svolto presso l’abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;

     e) per somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerta, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite l’opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto.

 

     Art. 42. Esercizio dell’attività.

     1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

     2. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.

     2 bis. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella di cui all’articolo 45, è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006 [86].

     3. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.

     4. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico [87].

 

     Art. 42 bis. Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande [88]

     1. Il comune, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all’articolo 44, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

     a) [evoluzione del servizio da rendere al consumatore, con particolare attenzione all’adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici] [89];

     b) vocazione delle diverse aree territoriali;

     c) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;

     d) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XIII.

     2. I requisiti di cui al comma 1, possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e all’impatto ambientale. I comuni possono anche imporre limitazioni all’apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità [90].

     3. Il comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità e qualità urbana ed attraverso un apposito provvedimento, approvato anche nell’ambito della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 58 della l.r. 1/2005, può stabilire una specifica destinazione d’uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d’uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.

     4. Il comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultano carenti di servizio, può prevedere misure ed interventi volti a favorire ed incentivare l’insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree montane e rurali.

 

     Art. 43. Abilitazione all’esercizio dell’attività [91]

     1. L’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio [92].

     2. [Con il regolamento di cui all’articolo 3 la Regione definisce il contenuto della dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1] [93].

     3. I requisiti di cui all’articolo 42, comma 2 e 42 bis devono sussistere anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali dei locali.

 

     Art. 44. Attività stagionale.

     1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni.

     2. Ai fini dell’esercizio dell’attività si applicano le procedure di cui all’articolo 43.

 

     Art. 45. Attività temporanea [94]

     1. L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.

     2. L’attività di somministrazione di cui al comma 1, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e non è soggetta al possesso dei requisiti di cui all’articolo 14.

     3. L’attività di somministrazione di cui al comma 1, non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d’uso dei locali, delle aree e degli edifici.

4. L’attività di cui al comma 1, è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006.

     5. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

 

     Art. 46. Direttive regionali. [95]

     [1. La Regione, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana direttive finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni delle diverse aree territoriali.]

 

     Art. 47. Programmazione comunale. [96]

     [1. Sulla base delle direttive regionali di cui all’articolo 46, i comuni definiscono gli atti di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle di cui all’articolo 44, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.]

 

     Art. 48. Attività non soggette a requisiti comunali [97]

     1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all’articolo 42 bis le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

     a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di:

1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;

3) stabilimenti balneari, impianti sportivi;

4) cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d’arte [98].

     b) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico [99];

     c) negli empori polifunzionali di cui all’articolo 20;

     d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all’articolo 2 del d.p.r. 235/2001;

     e) nelle mense aziendali, come definite all’articolo 41, comma 1, lettera e) e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella struttura;

     f) al domicilio del consumatore;

     g) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

     1 bis) L’attività congiunta di cui al comma 1, lettera a), si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia [100].

     2. Le attività di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera g), sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio [101].

 

     Art. 49. Somministrazione mediante distributori automatici [102]

     1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.

     2. La somministrazione di cui al comma 1, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed appositamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di somministrazione.

     3. E’ vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

 

Capo VII

Distribuzione di carburanti

 

     Art. 50. Definizioni.

     1. Al fine dell’applicazione della presente capo si intendono:

     a) per carburanti, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, nonché l’olio lubrificante;

     b) per rete, l’insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, con esclusione degli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali [103];

     c) per impianto stradale, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;

     d) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature per l’erogazione automatica di carburante senza l’assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;

     e) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell’erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;

     e bis) per modalità servito, il rifornimento effettuato direttamente da apposito personale [104];

     e ter) per gestore, il titolare della licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’Agenzia delle dogane [105];

     f) [per servizi all’automobile e all’automobilista, attività quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat] [106];

     g) per impianto ad uso privato si intende:

     1) tutte le attrezzature fisse. senza limiti di capacità, ubicate all’interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche;

     2) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad oggetto sociale l’attività di autotrasporto;

     3) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell’autorizzazione [107];

     h) per contenitore-distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature mobili con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi ubicate all’interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà dell’azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui al decreto del Ministro dell’interno del 31 luglio 1934 [108];

     h bis) per aree montane s’intendono i comuni riconosciuti interamente montani ed i territori montani dei comuni parzialmente montani di cui all’allegato A della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) [109].

 

Sezione I

Impianti stradali

 

     Art. 51. Bacini di utenza regionali. [110]

     [1. A garanzia di un’articolata ed equilibrata presenza del servizio di distribuzione di carburanti il territorio regionale è ripartito in aree di pianura e aree montane.

     2. Ai fini del presente capo per aree montane si intendono i comuni riconosciuti interamente montani ed i territori montani dei comuni parzialmente montani di cui all’allegato 1 ed agli articoli 3 bis e 10 bis della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane), modificata dalla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 37 [111].

     3. Nelle aree montane possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore a condizione che si tratti di un impianto di pubblica utilità come definita all’articolo 52 e che ne sia garantita una adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune.

     4. Nelle aree montane gli impianti di pubblica utilità funzionanti con la presenza del gestore possono proseguire l’attività senza la presenza del gestore, previa comunicazione nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

     5. Nelle aree montane con popolazione inferiore ai tremila abitanti ed interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, possono essere localizzati impianti senza la presenza del gestore connessi agli empori polifunzionali di cui all’articolo 20.]

 

     Art. 52. Impianti di pubblica utilità. [112]

     [1. E’ da considerarsi impianto di pubblica utilità:

     a) nelle aree di pianura, l’impianto ubicato ad una distanza superiore a 7 chilometri, nelle diverse direzioni, dall’impianto più vicino;

     b) nelle aree montane, l’impianto ubicato ad una distanza superiore a 5 chilometri, nelle diverse direzioni, dall’impianto più vicino;

     c) l’impianto che costituisce l’unico punto di rifornimento esistente nel territorio comunale.]

 

     Art. 53. Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti [113]

     1. Allo scopo di perseguire l’obiettivo dell’ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.

     2. Ai fini del presente capo per incompatibilità s’intende la collocazione dell’impianto in un’area non idonea con la presenza di impianti di distribuzione.

     3. Le verifiche di cui al comma 1 sono volte ad accertare il ricorrere delle ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa dell’impianto. Sono fatte salve le verifiche già effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della l. 15 marzo 1997 n. 59) nonché quelle effettuate ai sensi della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).

     4. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati o installare dispositivi “self-service” pre-pagamento o post-pagamento, possono procedere, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 57, solo nel caso in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, nel caso in cui abbiano presentato al comune una dichiarazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità.

 

     Art. 53 bis. Incompatibilità assoluta [114]

     1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:

a) gli impianti che all’interno dei centri abitati sono ubicati in zone pedonali o zone a traffico limitato in modo permanente;

b) gli impianti che al di fuori dei centri abitati sono ubicati all’interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo trattasi di impianto in aree montane. 2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta non sono suscettibili di adeguamento e il comune revoca l’autorizzazione.

 

     Art. 53 ter. Incompatibilità relativa [115]

     1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità relativa:

a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all’interno che al di fuori dei centri abitati;

b) gli impianti posti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

c) gli impianti che, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sono ubicati a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

     2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), possono permanere nel sito originario qualora suscettibili di adeguamento. L’adeguamento avviene nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

     3. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettera c), possono permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:

a) l’impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;

b) l’impianto sia localizzato in strade a due o più corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.

     4. In caso di mancanza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 il comune revoca l’autorizzazione.

 

     Art. 54. Nuovi impianti [116]

     1. I nuovi impianti erogano benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra metano, GPL, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell’obbligo.

     1 bis. Nell’ambito degli interventi regionali per la qualità dell’aria, è autorizzata l’apertura di nuovi impianti che erogano uno o più dei seguenti prodotti: metano, GPL, idrogeno o relative miscele, o che siano dotati di colonnine di ricarica per veicoli elettrici [117].

     2. I nuovi impianti sono dotati di:

a) dispositivi self-service pre-pagamento;

b) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, qualora nell’impianto venga erogato il metano;

c) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;

d) [capacità complessiva dei serbatoti non inferiore a 30 mc] [118];

e) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;

f) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;

g) presenza di aree di sosta per autoveicoli qualora l’impianto è dotato di attività e servizi integrativi;

h) recupero delle acque di prima pioggia.

     3. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell’impianto è effettuato fuori dalla sede stradale.

     4. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle “autocaravan “, con le caratteristiche di cui all’articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).

     5. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.

     6. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.

     7. Per l’istallazione e l’esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.

 

     Art. 54 bis. Impianti senza gestore [119]

     1. Nelle aree montane di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h bis), e insulari, carenti del servizio di distribuzione di carburanti possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia garantita un’adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune [120].

     2. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore già localizzati negli ambiti territoriali di cui al comma 1, possono proseguire l’attività esclusivamente con le apparecchiature self-service pre-pagamento, previa comunicazione nei termini e con le modalità stabilite dal comune.

     3. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1, possono essere localizzati impianti senza la presenza del gestore connessi agli empori polifunzionali.

     4. Gli impianti di cui al presente articolo possono essere installati in deroga ai requisiti di cui all’articolo 54..

 

     Art. 55. Autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti [121].

     1. L’installazione e l’esercizio di nuovi impianti sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

     1 bis. [Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità dell’impianto a quanto disposto all’articolo 54, comma 1 e, nel caso di superficie complessiva non inferiore a 3.500 metri quadrati, anche a quanto disposto all’articolo 54, comma 1 bis] [122].

     1 ter. [Il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 57, comma 3, lettera b) è subordinato alla verifica della conformità dell’impianto a quanto disposto all’articolo 54, comma 1 bis, nel caso di superficie complessiva non inferiore a 3.500 metri quadrati] [123].

     2. [Con il regolamento di cui all’articolo 60 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione di cui al comma 1] [124].

     3. L’autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine entro il quale l’impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.

 

     Art. 56. Attività e servizi integrativi [125]

     1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento.

     2. Nei nuovi impianti e negli impianti esistenti può essere esercitata:

a) l’attività di vendita al dettaglio previo possesso del relativo titolo abilitativo [126];

b) l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga a quanto previsto all’articolo 42 bis, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;

c) l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in deroga a quanto previsto all’articolo 25, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;

d) l’attività di vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della normativa vigente;

e) la vendita di ogni altro bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.

     3. I titoli abilitativi per le attività di cui al comma 2, lettere b) e c), non possono essere ceduti separatamente dalla titolarità dell’autorizzazione per l’attività di installazione ed esercizio di impianti.

     4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono offrire servizi integrativi all’automobile e all’automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat.

 

     Art. 57. Modifiche degli impianti.

     1. Costituisce modifica all’impianto:

     a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;

     b) la contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con variazione del numero delle prime e della capacità delle seconde;

     c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

     d) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoti o delle colonnine per prodotti già erogati;

     e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

     f) l’installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

     g) l’installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

     h) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;

     i) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

     j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

     2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio e all’ufficio competente dell’agenzia delle dogane [127].

     3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito all’articolo 55 le seguenti modifiche:

     a) l’aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;

     b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso.

 

     Art. 58. Collaudo.

     1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l’autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo richiesto dall’interessato al comune dove ha sede l’impianto.

     2. Il comune, per l’espletamento del collaudo, nomina una commissione della quale fanno parte un rappresentante del comune con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell’ufficio dell’Agenzia delle Dogane, un rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e un rappresentante dell’Azienda unità sanitaria locale (Azienda USL), competenti per territorio.

     3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell’interessato.

     4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l’esercizio provvisorio, previa presentazione al comune di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio il comune è tenuto ad effettuare il collaudo.

     5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal comune e sono a carico del richiedente.

     6. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.

     7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all’articolo 57, comma 1, soggette a dichiarazione di inizio di attività; in tali casi la regolarità dell’intervento è attestata da perizia giurata che il titolare trasmette al comune e all’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane [128].

 

     Art. 59. Localizzazione degli impianti. [129]

     1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici.

     2. Il comune individua nel proprio regolamento urbanistico o con apposita variante agli strumenti urbanistici i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     3. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche all’installazione ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso la priorità per l’assegnazione è riconosciuta ai gestori di impianti incompatibili ed ai consorzi di gestori di impianti.

 

     Art. 60. Regolamento regionale. [130]

     1. Con il regolamento regionale di cui all’articolo 3 è definito il contenuto delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni di inizio di attività di cui al presente capo.

 

Sezione II

Impianti ad uso privato e per natanti

 

     Art. 61. Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato e impianti per natanti.

     1. L’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti ad uso privato è rilasciata dal comune in conformità a quanto previsto all’articolo 55 [131].

     2. L’autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. E’ vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti a soggetti diversi dal titolare dell’autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate come indicato all’articolo 50, comma 1, lettera g), sia a titolo oneroso che gratuito.

     3. L’attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h), è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio; il titolare dell’attività, contestualmente alla SCIA, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi [132].

     3 bis. L’attivazione di contenitori distributori-mobili ad uso privato di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h), all’interno di attività agricole ed agromeccaniche, è soggetta a previa comunicazione al comune competente per territorio, da effettuare almeno dieci giorni prima dell’attivazione; il titolare dell’attività, nella comunicazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 ter del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti ed attività , integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura a norma dell’articolo1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 [133].

     4. L’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti per il rifornimento di natanti è rilasciata dal comune nel quale ha sede l’impianto, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti.

     5. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all’esclusivo rifornimento degli stessi e possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all’articolo 54 [134].

 

     Art. 62. Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali.

     1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.

     2. Il titolare dell’autorizzazione o il gestore riforniscono i soggetti muniti di comunicazione.

 

Capo VIII

Forme speciali di commercio al dettaglio

 

     Art. 63. Esercizio dell’attività [135]

     1. L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio.

 

     Art. 64. Spacci interni.

     1. L’attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

 

     Art. 65. Distributori automatici.

     1. All’attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo si applica l’articolo 63.

     2. L’attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.

     3. E’ vietata la vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

 

     Art. 66. Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione.

     1. Per l’esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, la SCIA è presentata al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività [136].

     2. E’ vietato l’invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.

     3. Sono vietate le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.

 

     Art. 66 bis. Commercio elettronico [137]

     1. Per commercio elettronico si intendono le operazioni commerciali svolte on line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).

     2. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, la SCIA è presentata, con modalità esclusivamente telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività.

     3. Ai fini della tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

 

     Art. 67. Norme speciali per la vendita tramite televisione.

     1. In caso di vendita tramite televisione l’emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l’avvenuta presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 63 [138].

     2. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.

 

     Art. 68. Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.

     1. Per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la SCIA è presentata al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività [139].

     2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l’esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.

     3. Il tesserino di cui al comma 2 deve essere numerato e deve contenere:

     a) le generalità e la fotografia dell’esercente;

     b) l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa;

     c) la firma del responsabile dell’impresa.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

 

     Art. 69. Persone incaricate.

     1. L’attività di cui all’articolo 68, comma 1, può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14.

     2. L’esercente comunica l’elenco delle persone incaricate all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale intende avviare l’attività e risponde agli effetti civili dell’attività delle medesime [140].

     3. L’esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare non appena le stesse perdano i requisiti di cui all’articolo 13.

     4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve contenere:

     a) le generalità e la fotografia dell’incaricato;

     b) l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa;

     c) la firma del responsabile dell’impresa.

     5. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

 

Capo IX

Sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazione

 

     Art. 70. Sospensione volontaria dell’attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande.

     1. L’attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.

     2. Qualora l’attività di cui al comma 1 sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

     a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;

     b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;

     c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’articolo 33 della l. 104/1992 e dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

     3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l’attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

 

     Art. 71. Sospensione volontaria dell’attività di commercio su aree pubbliche.

     1. L’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.

     2. Qualora l’attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

     a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;

     b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;

     c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’articolo 33 della l. 104/1992 e dall’articolo 42 del d.l. 151/2001.

     3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l’attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

     3 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci [141].

 

     Art. 72. Sospensione volontaria dell’attività di distribuzione dei carburanti.

     1. L’attività di distribuzione dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di centottanta giorni, previa comunicazione al comune competente per territorio.

     2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell’autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell’attività dell’impianto per un ulteriore periodo di centottanta giorni. Tale termine può essere prorogato in caso di comprovata necessità, con motivata istanza presentata prima della scadenza del termine medesimo [142].

     3. Qualora l’attività di distribuzione dei carburanti sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui ai comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

     a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;

     b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;

     c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’articolo 33 della l. 104/1992 e dall’articolo 42 del d.l. 151/2001.

     4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, lettera b), l’attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

 

     Art. 73. Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale [143]

     1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un’attività commerciale, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività [144].

 

     Art. 74. Subingresso.

     1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale.

     2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al comune competente per territorio, salvo quanto previsto all’articolo 77.

     3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell’attività, essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13 e, ove richiesti, di quelli di cui all’articolo 14 ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative [145].

     4. La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal comune prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante e comunque [146]:

     a) entro sessanta giorni dalla data dell’atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio;

     b) entro un anno dalla morte del titolare.

     5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall’erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall’articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

     6. Nei casi di cui al comma 5, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

 

     Art. 75. Affidamento di reparto [147]

     1. La gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale può essere affidata, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14, dandone comunicazione al comune.

     2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     3. Il dante causa, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore.

     4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

 

     Art. 76. Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi.

     1. La titolarità dell’autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita solo congiuntamente alla titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività principale.

     2. La gestione del ramo d’azienda relativo alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del ramo d’azienda relativo all’attività principale.

 

     Art. 77. Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di commercio su aree pubbliche [148]

     1. Il subentrante nel titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

     2. Il subingresso in un’autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell’articolo 38, comma 1, è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap.

     2 bis. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso di cui all’articolo 74, il comune provvede alla verifica della regolarità contributiva del cedente e del subentrante. Per quanto concerne i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 2011, n. 63 (Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”), nel caso di subingresso per scadenza del contratto di affitto o per risoluzione o rescissione del contratto, la verifica da parte del comune è limitata al solo subentrante [149].

     2 ter. Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data del subingresso nel titolo abilitativo o per i quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la verifica di cui al comma 2 bis è effettuata decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al medesimo registro e comunque entro i sessanta giorni successivi [150].

     2 quater. Il comune effettua le verifiche di cui al presente articolo sulla base degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti forniti dall’impresa ai sensi dell’articolo 43 del d.p.r. 445/2000 [151].

 

     Art. 78. Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di distribuzione di carburanti.

     1. Il subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti è comunicato dal subentrante all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane.

 

     Art. 79. Cessazione dell’attività. [152]

     1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la cessazione definitiva di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione [153].

     2. La cessazione dell’attività di distribuzione di carburanti è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro quindici giorni dalla cessazione.

 

Capo X

Orari delle attività commerciali

 

     Art. 80. Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa [154]

     1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico fino a un massimo di tredici ore giornaliere. Il comune può limitare l’esercizio dell’attività in orario notturno per ragioni di prevalente interesse pubblico.

     2. Previa concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative, il comune può consentire agli esercizi di derogare al limite di tredici ore giornaliere di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città).

     3. Per garantire idonei livelli di servizio nei periodi di minore e in quelli di maggiore afflusso dell’utenza, il comune può stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno.

     4. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, salvo quanto previsto ai commi 5, 6, 8 e 9, osservano la chiusura domenicale e festiva.

     5. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al comma 4, nelle domeniche e festività del mese di dicembre.

     6. Previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 2, il comune può consentire l’apertura domenicale e festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa in deroga a quanto previsto al comma 4, coordinandosi con i comuni vicini e nel rispetto della l.r. 38/1998.

     7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura nelle festività del: 1° gennaio, Pasqua, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.

     8. Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l’apertura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa nelle festività di cui al comma 7.

     9. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.

 

     Art. 81. Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande [155]

     1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico entro limiti che il comune stabilisce previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative [156].

     2. [Il comune stabilisce gli orari di cui al comma 1 tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio e previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative] [157].

     3. Previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, sia nei periodi di minore che in quelli di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, il comune, al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno, da rendere noti al pubblico ai sensi dell’articolo 85, comma 1.

     4. Gli esercizi di cui all’articolo 48, comma 1, lettera a), osservano l’orario dell’attività prevalente.

     5. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati di cui al d.p.r. 235/2001 si svolge nel rispetto degli orari stabiliti dal comune ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 82. Orari per l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica.

     1. Previa concertazione con le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori, maggiormente rappresentative, il comune definisce gli orari per l’attività di vendita per i punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

     2. I punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici osservano l’orario previsto per l’attività prevalente, come definita dall’articolo 24, comma 2.

 

     Art. 83. Orari per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

     1. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, il comune definisce gli orari per l’attività di commercio nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere e per l’attività in forma itinerante, coordinandoli con quelli di cui all’articolo 80.

 

     Art. 84. Orario degli impianti di distribuzione di carburanti [158]

     1. Gli impianti di distribuzione carburanti funzionanti con la presenza del gestore articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6 alle ore 21. L’orario minimo di apertura è fissato in cinquantadue ore settimanali.

     2. E’ garantita l’apertura obbligatoria giornaliera dell’impianto dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Il monte orario settimanale di trentanove ore, calcolato tenendo conto delle possibili turnazioni, può essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento.

     3. Durante l’orario di apertura nell’impianto deve funzionare almeno un erogatore di benzina e un erogatore di gasolio in modalità servito, con l’esclusione del collegamento con l’accettatore di banconote o almeno un’apparecchiatura self-service post-pagamento [159].

     3 bis. Durante l’orario di apertura dell’impianto deve essere garantita l’assistenza al rifornimento diretto da parte del gestore o dei suoi dipendenti o collaboratori, qualora richiesto, nonché l’assistenza al rifornimento a favore di persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). La possibilità della richiesta dell’assistenza al rifornimento diretto deve essere pubblicizzata mediante apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del comune [160].

     4. [L’attività di cui all’articolo 56, comma 2, lettera a), osserva l’orario effettuato dall’impianto] [161].

     5. Il gestore comunica l’orario di apertura dell’impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. L’orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.

 

     Art. 84 bis. Criteri per la fissazione dei turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale [162]

     1. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale il comune garantisce l’apertura degli impianti in misura non inferiore al 20 per cento di quelli funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni in cui funzionano due o tre impianti la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori e le associazioni di categoria, rispettivamente, al 50 e al 33 per cento. Tali percentuali possono essere garantite anche mediante l’utilizzo di carburante con apparecchiature “self-service” pre-pagamento in impianti funzionanti di regola con la presenza del gestore e la scelta è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

     2. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore sospendono l’attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l’esercizio dell’attività durante le festività infrasettimanali.

     3. Il turno di riposo infrasettimanale è effettuato il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore.

     4. Il gestore trasmette al comune la richiesta relativa al turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato nei termini e con le modalità stabiliti dal comune; qualora non sono rispettate le percentuali di cui al comma 1, il comune comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

     5. [L’attività di cui all’articolo 56, comma 2, lettera a), osserva i turni effettuati dall’impianto] [163].

 

     Art. 84 ter. Deroghe all’orario e ai turni di riposo [164]

     1. Sono esonerati dal rispetto dell’orario e turni di riposo domenicale, festivo ed infrasettimanale:

a) gli impianti di cui all’articolo 54 bis;

b) gli impianti dotati di apparecchiature “self-service” pre-pagamento, a condizione che al di fuori dell’orario di servizio l’attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore;

c) l’attività di erogazione di metano o GPL. Tale esonero è consentito su richiesta del gestore che ne dà comunicazione con i termini e le modalità stabilite dal comune. Qualora l’erogazione di metano o GPL avvenga all’interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti l’esonero è consentito a condizione che il gestore adotti gli accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

     2. Il comune, su istanza del gestore, può consentire l’adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 84 e 84 bis, nei seguenti casi:

a) in occasione di manifestazioni che determinano notevole afflusso di utenza motorizzata;

b) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro corsie con spartitraffico centrale o doppia striscia continua;

c) se nel territorio comunale è presente un unico impianto.

     3. Previa concertazione con le associazioni di categoria dei gestori e le organizzazioni di rappresentanza dei titolari delle autorizzazioni, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l’adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 84 e 84 bis.

     4. Il gestore può chiedere l’esenzione dal turno di apertura domenicale e festiva qualora l’impianto sia localizzato in zone a prevalente carattere industriale o commerciale, prive di flussi di traffico significativo in tali giorni.

     5. L’orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo sono pubblicizzati dal gestore mediante un apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del comune.

 

     Art. 84 quater. Ferie e servizio notturno [165]

     1. La richiesta di sospensione dell’attività per ferie è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

     2. Durante ogni periodo dell’anno il comune garantisce l’apertura di un numero di impianti nella misura di cui all’articolo 84 bis, comma 1, e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1.

     3. Il servizio notturno si svolge dalle ore 21 fino all’inizio dell’orario di apertura giornaliera.

     4. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

 

     Art. 85. Pubblicità degli orari.

     1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica rendono noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura e l’eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione [166].

     2. Gli impianti di distribuzione di carburanti rendono noto al pubblico l’orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo mediante un apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del comune.

 

     Art. 86. Disposizioni speciali. [167]

     1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle seguenti attività: le rivendite di generi di monopolio; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, pastigliaggi, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, CD, DVD, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, auto e moto, qualora le attività previste nel presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche nel caso in cui la vendita riguardi due o più prodotti tra quelli elencati, che costituiscono la prevalenza dei prodotti venduti.

     3. La prevalenza di un’attività di vendita è determinata in base al volume di affari. Si ha prevalenza quando il fatturato della vendita delle merci che connotano la specializzazione supera la quota del 60 per cento di quello totale annuo dell’esercizio.

     4. Ai fini del comma 3, per il primo anno di attività si fa riferimento al volume di affari presunto, sulla base di apposita dichiarazione del titolare dell’esercizio, presentata al comune entro trenta giorni dall’inizio dell’attività.

     5. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, agli esercizi di vendita posti all’interno delle stazioni di servizio autostradali o delle sale cinematografiche.

     6. Gli esercizi di cui all’articolo 20 possono derogare alle disposizioni dell’articolo 80.

 

Capo XI

Pubblicità dei prezzi

 

     Art. 87. Pubblicità dei prezzi.

     1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

     1 bis. Per i prodotti di oreficeria e di antiquariato, l’obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anche attraverso l’utilizzo, sul singolo prodotto, di un cartellino leggibile dall’interno dell’esercizio [168].

     2. E’ consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico solo per il tempo strettamente necessario all’allestimento dell’esposizione.

     3. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

     4. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall’applicazione del comma 1.

     5. Per l’obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

     6. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l’obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

     a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all’interno dell’esercizio, di apposita tabella;

     b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l’obbligo di esposizione della tabella anche all’esterno dell’esercizio o comunque leggibile dall’esterno.

     7. Per l’offerta dei prodotti di cui al comma 6, lettera b) con formule a prezzo fisso, è vietata l’applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.

     8. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

     9. Negli impianti di distribuzione di carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi praticati [169].

 

Capo XII

Vendite straordinarie e promozionali

 

Sezione I

Vendite straordinarie

 

     Art. 88. Oggetto.

     1. La presente sezione disciplina le vendite straordinarie, con le quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

     2. Costituiscono vendite straordinarie:

     a) le vendite di liquidazione;

     b) le vendite di fine stagione.

     3. Con il regolamento di cui all’articolo 3 sono disciplinate le modalità di svolgimento delle vendite straordinarie.

 

     Art. 89. Offerta delle merci.

     1. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

 

     Art. 90. Pubblicità dei prezzi.

     1. Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati:

     a) il prezzo normale di vendita;

     b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;

     c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.

 

     Art. 91. Pubblicità delle vendite straordinarie.

     1. Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie devono contenere l’indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della comunicazione di cui all’articolo 92, comma 2.

     2. E’ vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.

 

     Art. 92. Vendite di liquidazione.

     1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:

     a) cessazione dell’attività commerciale;

     b) cessione dell’azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;

     c) trasferimento in altro locale dell’azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;

     d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.

     2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno previa comunicazione al comune competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima dell’inizio delle stesse.

     3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.

     4. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l’esercente non può riprendere la medesima attività nello stesso locale se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione [170].

     5. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l’esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all’effettuazione dei lavori.

 

     Art. 93. Durata delle vendite di liquidazione.

     1. Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima:

     a) di otto settimane nelle ipotesi di cui all’articolo 92, comma 1, lettere a) e b);

     b) di quattro settimane nelle ipotesi di cui all’articolo 92, comma 1, lettere c) e d).

 

     Art. 94. Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione.

     1. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell’esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione.

     2. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

 

     Art. 95. Vendite di fine stagione [171]

     1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

     2. Con il regolamento di cui all’articolo 3 la Regione individua le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione.

 

Sezione II

Vendite promozionali

 

     Art. 96. Vendite promozionali [172]

     1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono esser distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

     2. Le vendite di cui al comma 1 dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui all’articolo 95 non possono svolgersi nei trenta giorni precedenti alle vendite di fine stagione.

     3. Alle vendite di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 90.

 

Capo XIII

Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio

 

     Art. 97. Definizioni.

     1. Ai fini del presente capo, si intendono:

     a) per luoghi del commercio, le vie, le piazze, le gallerie commerciali, i centri commerciali naturali, le località o le altre porzioni del territorio comunale in cui le funzioni distributive svolgono ruoli significativi per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo in relazione ai sistemi di risorse e di testimonianze dei contesti interessati;

     b) per centri commerciali naturali, luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.

 

     Art. 98. Disposizioni speciali per la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale.

     1. Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre l’attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree.

     2. I comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono definire programmi di qualificazione della rete commerciale con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

     a) l’organizzazione funzionale dei centri commerciali naturali sulla base dei seguenti requisiti minimi:

     1) associazione delle imprese interessate;

     2) definizione e realizzazione di attività, iniziative e funzioni coordinate con il metodo della governance cooperativa tra pubblico e privato, anche per il contenimento dei prezzi;

     b) la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, anche valutando gli impatti ed i ruoli delle attività commerciali sul contesto socio- economico e territoriale interessato;

     c) lo svolgimento di attività di formazione degli operatori commerciali per accrescere la qualità dei servizi resi all’utenza;

     d) l’integrazione dell’attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo;

     e) la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;

     f) la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio.

     3. I comuni possono definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane e possono altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.

     4. I comuni possono promuovere accordi con gli operatori che esercitano l’attività commerciale nei posteggi dei mercati per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane.

     5. I comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono promuovere intese e accordi con le strutture della media e grande distribuzione per realizzare azioni ed iniziative a favore dei centri commerciali naturali e delle aree territoriali interessate da fenomeni di rarefazione del servizio commerciale.

 

     Art. 99. Valorizzazione dei luoghi del commercio e degli esercizi storici.

     1. Nel PRSE sono previsti interventi finalizzati a valorizzare e qualificare le funzioni dei luoghi del commercio, dei mercati e degli esercizi di interesse storico, di tradizione e di tipicità.

     2. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione provvede alla definizione di albi e mappe delle attività commerciali, turistiche ed economiche di specifico interesse storico, di tradizione e di tipicità per i contesti territoriali interessati.

 

Capo XIV

Monitoraggio, vigilanza, sanzioni e decadenze

 

Sezione I

Osservatorio regionale

 

     Art. 100. Osservatorio regionale.

     1. E’ istituito l’osservatorio regionale sul commercio all’interno del sistema informativo regionale dell’economia e del lavoro, per il monitoraggio della rete distributiva e della consistenza, delle tipologie e delle tematiche relative all’occupazione, con l’apporto dei dati forniti dagli enti locali, dalle CCIAA, dalle organizzazioni dei consumatori, dalle imprese del commercio e dalle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

     2. Al fine dell’aggiornamento del sistema informativo i comuni trasmettono annualmente al competente ufficio della Giunta regionale i dati relativi alla situazione della rete distributiva.

     3. Le informazioni derivanti da questo sistema vengono organizzate, ai fini della programmazione e della verifica, anche secondo criteri coordinati con l’osservatorio nazionale del commercio.

     4. Una commissione tecnica, la cui composizione è definita ai sensi del comma 5, nominata dal Presidente della Giunta regionale valuta annualmente i risultati del monitoraggio effettuato dall’osservatorio e fornisce indicazioni sui fenomeni emergenti da osservare, anche per ambito provinciale e per bacino di utenza omogeneo, dandone comunicazione al Consiglio regionale [173].

     5. La commissione di cui al comma 4 è costituita da rappresentanti della Regione, degli enti locali, delle CCIAA, delle associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui alla relativa legge regionale, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale. La composizione della commissione è specificata nel regolamento di attuazione della presente legge [174].

 

Sezione II

Vigilanza

 

     Art. 101. Vigilanza.

     1. All’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

     2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed introita i proventi delle sanzioni amministrative.

     3. Le violazioni degli articoli 102, 104 e 105, comma 7, commesse nel territorio della Regione Toscana, sono iscritte nell’archivio regionale dei trasgressori di cui all’articolo 5 della l.r. 81/2000.

     3 bis. Negli esercizi di cui all’articolo 18 bis, oltre alla vigilanza relativa agli esercizi commerciali, le aziende USL effettuano la vigilanza sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti igienico–sanitari previsti per la vendita dei farmaci, sulla corretta conservazione e sulla scadenza dei farmaci, nonché il controllo sull’osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali [175].

 

Sezione III

Sanzioni

 

     Art. 102. Sanzioni per l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio [176]

     1. Chiunque esercita l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell’esercizio o alla cessazione dell’attività.

     2. L’utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all’articolo 19-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. In caso di reiterazione, l’attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.

     3. In caso di violazione del divieto di cui all’articolo 19-quater, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. In caso di reiterazione, l’attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.

     4. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, XI e XII, nonché di quelle contenute nel regolamento di cui all’articolo 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

     5. Alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del d.l. 223/2006, come convertito dalla l. 248/2006 e di cui all’articolo 18 bis, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

     6. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per la validità del titolo abilitativo e per l’esercizio dell’attività, è disposta la sospensione dell’attività stessa, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.

     7. Qualora, relativamente alle grandi strutture di vendita, venga rilevata la mancanza di uno dei requisiti di cui all’articolo 18 septies, nonché la violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli accordi sindacali territoriali, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e della normativa in materia di pari opportunità, è disposta la sospensione dell’attività, assegnando un congruo termine per il ripristino dei requisiti mancanti ovvero per l’adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati. Decorso inutilmente tale termine, trova applicazione l’articolo 106, comma 1, lettera d).

     8. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, fatto salvo quanto previsto al comma 5, XI e XII, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

     9. Nel caso di violazione dell’obbligo di chiusura domenicale o festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, reiterata per almeno due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 2, l’attività è sospesa per un periodo da due a quindici giorni.

 

     Art. 103. Sanzioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

     1. Chiunque esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura dell’esercizio.

     2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II capi VI, IX, X e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

     3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter da ultimo modificato dall’articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e 17 quater del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

     3 bis. In luogo delle sanzioni di cui all’articolo 10 della l. 287/1991, ove richiamate, si applicano le sanzioni di cui al presente articolo [177].

 

     Art. 103 bis. Esecuzione coattiva [178]

     1. Qualora l’interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell’esercizio, cessazione o sospensione dell’attività di cui agli articoli 102, 103 e 105, il comune, previa diffida, può provvedere all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione dei sigilli.

 

     Art. 104. Sanzioni per l’attività di commercio su aree pubbliche.

     1. Chiunque esercita l’attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitavo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l. 689/1981 [179].

     2. In caso di assenza del titolare, l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare del titolo abilitativo [180].

     3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi V, V bis, IX e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500 [181].

     3 bis. Nel caso di violazione di ogni altra disposizione di cui al titolo II, capo V bis, il comma 3 si applica decorsi trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente comma [182].

     4. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1500.

     5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell’attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della regione Toscana.

 

     Art. 105. Sanzioni per l’attività di distribuzione dei carburanti.

     1. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 chiunque:

     a) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti in impianti senza la prescritta autorizzazione o collaudo ovvero senza i requisiti di cui all’articolo 13;

     b) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o non rispetta il divieto di cui all’articolo 61, comma 2;

     c) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione;

     d) attiva impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento al di fuori degli ambiti territoriali di cui all’articolo 54 bis, comma 1 [183];

     d bis) non attiva durante l’orario di apertura, ai sensi dell’articolo 84, comma 3, almeno un erogatore di benzina e un erogatore di gasolio in modalità servito, con l’esclusione del collegamento con l’accettatore di banconote o almeno un’apparecchiatura self-service post-pagamento [184];

     e) attiva un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all’articolo 61, commi 3 [185].

     1 bis. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00 chiunque attiva un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all’articolo 61, comma 3 bis [186].

     2. Nel caso di esercizio dell’attività senza autorizzazione, l’attività è sospesa fino al rilascio della stessa. Nel caso di attivazione di impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento al di fuori degli ambiti territoriali di cui all’articolo 54 bis, comma 1, l’attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione [187].

     3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione o per la regolarizzazione dell’impianto, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il comune ordina lo smantellamento dell’impianto e il ripristino dell’area nella situazione originaria.

     4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all’articolo 61, commi 3 e 3 bis, l’attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione [188].

     5. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000 chiunque:

     a) effettua le modifiche di cui all’articolo 57 senza la prescritta autorizzazione od omettendo la dichiarazione di inizio di attività [189];

     b) non utilizza le parti modificate dell’impianto soggette ad autorizzazione entro il termine fissato nell’autorizzazione;

     c) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura;

     d) non rispetta le prescrizioni di cui all’articolo 87, comma 9 [190].

     6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all’articolo 57 senza autorizzazione od omettendo la dichiarazione di inizio di attività, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell’autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione di inizio di attività [191].

     7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5 il comune dispone la sospensione dell’attività dell’impianto per un periodo non superiore a venti giorni.

     8. Chiunque violi le disposizioni del capo IX è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.

 

Sezione III bis

Sequestro di beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche [192]

 

      Art. 105 bis. Sequestro della merce e delle attrezzature [193]

     1. Il pubblico ufficiale di polizia amministrativa che accerta e contesta la violazione degli articoli 13, 14 e 31 procede immediatamente al sequestro cautelare della merce offerta in vendita al pubblico, anche se situata in contenitori chiusi inequivocabilmente riferibili al trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di oggetti che per genere e quantità risultino essere inequivocabilmente destinati alla vendita al pubblico.

     3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 il pubblico ufficiale di polizia amministrativa può esigere l’apertura dei contenitori chiusi e, in caso di rifiuto, provvedervi direttamente.

 

     Art. 105 ter. Forma semplificata per la redazione del processo verbale di sequestro [194]

     1. Nel processo verbale di sequestro è inserito l’elenco sintetico delle cose sequestrate, raggruppate secondo tipologie di prodotti, senza l’obbligo di indicarne il numero, salva l’ipotesi di cui all’articolo 105 quater, comma 5.

     2. Le tipologie di prodotti di cui al comma 1 sono in particolare:

a) abbigliamento e accessori per l’abbigliamento;

b) prodotti per la cura della persona;

c) oggetti di arredamento, complementi di arredo e prodotti per la casa;

d) giocattoli, articoli elettronici e di telefonia;

e) occhiali, orologi e bigiotteria;

f) supporti videomusicali;

g) generi alimentari.

 

     Art. 105 quater. Conservazione delle cose sequestrate [195]

     1. Le cose sequestrate sono riposte in un idoneo contenitore, assicurato mediante l’apposizione del sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

     2. Il contenitore è dotato di un’etichetta inamovibile sulla quale sono riportate le seguenti indicazioni:

a) la data e il luogo del sequestro;

b) l’incaricato e il luogo della custodia delle cose sequestrate;

c) le generalità e la qualifica del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro;

d) le generalità del trasgressore, salva l’ipotesi di cui all’articolo 105 quinquies;

e) la firma del trasgressore;

f) la firma del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

     3. Del rifiuto del trasgressore di firmare l’etichetta inamovibile di cui al comma 2 è fatta menzione nel processo verbale di sequestro.

     4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono compiute alla presenza del trasgressore.

     5. Quando non sia possibile utilizzare il contenitore di cui al comma 1, nel processo verbale è indicato il numero delle cose sequestrate.

 

     Art. 105 quinquies. Merce abbandonata dal trasgressore [196]

     1. Qualora la merce abusivamente posta in vendita su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore al momento dell’accertamento, il pubblico ufficiale procedente redige un processo verbale di sequestro in cui inserisce un elenco sintetico delle cose abbandonate secondo le modalità di cui all’articolo 105 ter.

     2. La merce sequestrata è conservata secondo le modalità di cui all’articolo 105 quater, commi 1 e 2.

     3. Decorsi trenta giorni dal sequestro senza che sia pervenuta richiesta di restituzione della merce da parte di persona che si dichiari proprietaria della stessa, il comune competente a ricevere il verbale di cui al comma 1 può procedere alla distruzione.

     4. Nel caso in cui le cose rinvenute siano deperibili, si applica l’articolo 105 sexies, comma 2.

 

     Art. 105 sexies. Devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati [197]

     1. In caso di sequestro di generi alimentari o di prodotti deperibili, il pubblico ufficiale procedente informa il trasgressore che le cose oggetto del sequestro saranno devolute in beneficenza o distrutte e che è sua facoltà proporre immediatamente opposizione al sequestro.

     2. Il comune competente a ricevere il processo verbale di sequestro può disporre la devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati dichiarati idonei, sotto il profilo igienico-sanitario, dall’azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

 

     Art. 105 septies. Rinvio [198]

     1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni della l.r. 81/2000 e della l. 689/1981.

 

Sezione IV

Decadenze

 

     Art. 106. Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica.

     1. L’autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita e di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica decade:

     a) qualora vengono meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;

     b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l’attività non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio, se si tratta di una media struttura o di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica; entro due anni, se si tratta di una grande struttura;

     c) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all’articolo 70 [199].

     d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

 

     Art. 107. Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione [200]

     1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:

     a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;

     b) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità salvi i casi di sospensione volontaria di cui all’articolo 70;

     c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell’attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

     2. Salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, qualora l’attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio di attività, la dichiarazione di inizio di attività cessa di produrre effetti giuridici.

 

     Art. 108. Decadenza del titolo abilitativo per l’attività commerciale su aree pubbliche [201]

     1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono:

     a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;

     b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l’attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione ovvero entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio di attività;

     c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all’anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all’articolo 71.

     2. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all’articolo 71.

 

     Art. 109. Decadenza dell’autorizzazione all’installazione e l’esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti.

     1. Il comune dichiara la decadenza dell’autorizzazione:

     a) qualora vengano meno requisiti di cui all’articolo 13;

     b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non sia rispettato il termine di messa in esercizio dell’impianto, fissato nell’autorizzazione;

     c) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore a quello comunicato o autorizzato ai sensi dell’articolo 72, commi 1 e 2 [202];

     d) [nel caso in cui il titolare, autorizzato ai sensi dell’articolo 72, comma 2, sospenda l’attività per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine] [203].

     2. La decadenza dell’autorizzazione comporta lo smantellamento dell’impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.

 

Capo XV

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 110. Decorrenza, abrogazioni e norme transitorie in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione dei carburanti [204]

     1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto agli articoli 111, 111 bis e 111 ter, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3.

     2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3 sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114); b) legge regionale 29 settembre 2003, n. 52 (Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”).

     3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3 i comuni adeguano i propri regolamenti alla presente legge e i propri atti di programmazione alla disciplina regionale.

     4. Fino all’approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti di cui al comma 3 si applicano gli atti comunali vigenti per le parti non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 111. Decorrenza e disposizioni transitorie in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

     1. Le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui al titolo II, capo VI e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. [Il titolare di più autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 1 lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi) attivate in uno stesso esercizio, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 1, può attivare in altra sede o cedere i diversi rami d’azienda] [205].

     3. [Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, i comuni pronunciano la decadenza delle autorizzazioni non attivate o non cedute e adottano, entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di detto termine, criteri provvisori per la programmazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche sulla base dei criteri di cui all’articolo 46, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative] [206].

     4. [Fino all’approvazione dei criteri provvisori di cui al comma 3 non possono essere attivati nuovi esercizi, fatte salve le ipotesi di subingresso e di trasferimento] [207].

     5. Dalla data di cui all’articolo 111, comma 1, i titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 3 della l. 287/1991, previo aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria, hanno diritto di estendere la propria attività, come definita dall’articolo 42, comma 1, senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.

     6. Dalla data di cui all’articolo 111, comma 1, gli esercizi già esistenti, in possesso di più autorizzazioni ai sensi dell’articolo 5 della l. 287/1991, hanno diritto di esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.

     7. Il requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande consistente nell’iscrizione al registro degli esercenti il commercio, di cui agli articoli 1 della l. 426/1971 e 2 della l. 287/1991, deve intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con il requisito di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b). Tale requisito è riconosciuto anche a coloro che alla data di cui all’articolo 111, comma 1, risultino aver avanzato domanda di iscrizione al registro degli esercenti il commercio, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell’iscrizione stessa.

     8. [Fino all’attivazione dei corsi di formazione professionale ai sensi della presente legge, il requisito di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1), è riconosciuto a chi abbia frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione al registro esercenti il commercio di cui agli articoli 1 della l. 426/1971 e 2 della l. 287/1991] [208].

     9. In luogo delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, della l. 287/1991 ove richiamate, si applicano le disposizioni degli atti comunali emanati ai sensi dell’articolo 42 bis [209].

     9 bis. A decorrere dal 1° luglio 2007 i comuni provvedono agli adempimenti di cui all’articolo 42 bis. Fino all’approvazione degli atti di cui all’articolo 42 bis rimangono in vigore gli atti di programmazione comunale già approvati [210].

 

     Art. 111 bis. Decorrenza, abrogazioni e disposizioni transitorie in materia di stampa quotidiana e periodica e di commercio su aree pubbliche [211]

     1. A decorrere dal 1° luglio 2007 si applicano le disposizioni in materia di :

     a) vendita della stampa quotidiana e periodica di cui al titolo II, capo IV e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate;

     b) commercio su aree pubbliche di cui al titolo II, capo V e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate.

     2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate:

     a) la legge regionale 19 luglio 1982, n. 61 (Indirizzi per la programmata diffusione e localizzazione nel territorio dei punti di vendita di giornali e riviste);

     b) la legge regionale 9 settembre 1991, n. 48 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 61/82 concernente la programmazione dei punti di vendita di giornali e riviste);

     c) la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche).

     3. Gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo itinerante rilasciate da comuni toscani a soggetti non residenti in Toscana sono di competenza dei comuni toscani che hanno rilasciato l’autorizzazione, qualora non vi provveda il comune di residenza dell’operatore. Parimenti i comuni toscani provvedono agli adempimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Toscana dai comuni delle altre regioni italiane.

     3 bis Le concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e fuori mercato, tacitamente rinnovate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo [212].

     3 ter. Le concessioni di posteggio scadute dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 e già prorogate per effetto dell’articolo 70, comma 5, dello stesso d.lgs. 59/2010 fino alla data di approvazione dell’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 [213].

     3 quater. Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso tra la data di approvazione dell’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata ed i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di tale periodo [214].

     3 quinquies. La limitazione di cui all’articolo 34, comma 4, relativa all’applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze, si applica con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 [215].

     3 sexies. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all’articolo 32, comma 3, si applica dalla data di scadenza delle concessioni in essere [216].

 

     Art. 111 ter. Decorrenza delle disposizioni in materia di distribuzione di carburanti [217]

     1. Le disposizioni in materia di distribuzione di carburanti di cui al titolo II, capo VII e le altre disposizioni ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di modifica del capo VII del titolo II della l.r. 28/2005, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 83 bis, comma 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

     Art. 112. Disposizioni transitorie. [218]

     [1. Gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo itinerante rilasciate da comuni toscani a soggetti non residenti in Toscana sono di competenza dei comuni toscani che hanno rilasciato l’autorizzazione, qualora non vi provveda il comune di residenza dell’operatore. Parimenti i comuni toscani provvedono agli adempimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Toscana dai comuni delle altre regioni italiane.

     2. Dalla data di cui all’articolo 110, comma 1, il contenuto dell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte di cui all’articolo 16 del decreto del presidente della Giunta regionale 16 marzo 2004, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 114) mantiene efficacia per i comuni inseriti nell’elenco stesso, fino alla eventuale definizione delle deroghe di cui all’articolo 80.]

 

     Art. 113. Disapplicazione di disposizioni statali [219]

     1. Dalla data di cui all’articolo 110, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:

     a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi gli articoli:

     1) 10, comma 1, lettera a) ultimo periodo;

     2) 15, commi 7, 8 e 9;

     3) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell’articolo 56 del d.m. 375/1988;

     2. Dalla data di cui all’articolo 111, comma 1 cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:

     a) la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi), fatti salvi gli articoli 4, comma 2, con riferimento al titolo abilitativo di cui all’articolo 43, e 9, comma 3;

     b) l’articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia).

     3. Dalla data di cui all’articolo 111 bis, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:

     a) gli articoli 1, 2, 3, 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108);

     b) il titolo X del d.lgs 114/1998, fatti salvi l’articolo 28, comma 17 e l’articolo 30, comma 5 [220].

 

     Art. 113 bis. Modifiche all’allegato A [221]

     1. L’allegato A è modificato con deliberazione del Consiglio regionale.

 

 

ALLEGATO A [222]

AREE COMMERCIALI METROPOLITANE

(articolo 15, comma 1, lettera e)

 

1. Area commerciale metropolitana Firenze-Pistoia-Prato

Agliana

Montale

Pistoia

Quarrata

Serravalle Pistoiese

Cantagallo

Carmignano

Montemurlo

Poggio a Caiano

Prato

Vaiano

Vernio

Bagno a Ripoli

Calenzano

Campi Bisenzio

Fiesole

Firenze

Lastra a Signa

Scandicci

Sesto Fiorentino

Signa

 

2. Area commerciale metropolitana Livorno-Pisa

Buti

Calci

Cascina

Fauglia

Lorenzana

Pisa

San Giuliano Terme

Vecchiano

Collesalvetti

Livorno

 


[1] Abrogata dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62. Nella presente legge, l’espressione “dichiarazione di inizio attività”, è stata sostituita con “segnalazione certificata di inizio attività” per effetto dell'art. 18 della L.R. 28 novembre 2011, n. 63.

[2] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[9] Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[12] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[13] Articolo già sostituito dall'art. 5 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[15] Articolo già sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e così ulteriormente sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 12, L.R. 52/2012, nella parte in cui stabilisce che l’autorizzazione sia rilasciata dallo sportello unico per le unità produttive «secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18-ter a 18-octies».

[16] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[17] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, L.R. 52/2012.

[18] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, L.R. 52/2012.

[19] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, L.R. 52/2012.

[20] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16, L.R. 52/2012.

[21] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17, L.R. 52/2012 e dell'art. 2, L.R. 13/2013.

[22] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18, L.R. 52/2012.

[23] Articolo sostituito dall'art. 19 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[24] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[25] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[26] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 28 novembre 2011, n. 63.

[27] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 28 novembre 2011, n. 63.

[28] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[29] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 28 novembre 2011, n. 63.

[30] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[31] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[32] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 20, L.R. 52/2012.

[33] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, L.R. 13/2013.

[34] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, L.R. 13/2013.

[35] Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[36] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[37] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[38] Articolo già sostituito dall'art. 10 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e ulteriormente sostituito dall'art. 23 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[39] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[40] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[41] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[42] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[43] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[44] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[45] Articolo sostituito dall'art. 14 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e abrogato dall'art. 26 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[46] Articolo sostituito dall'art. 15 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e abrogato dall'art. 27 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[47] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[48] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[49] Lettera così modificata dall'art. 28 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[50] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 2014, n. 35.

[51] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[52] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[53] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 28 novembre 2011, n. 63 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13. La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2012, n. 291, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, L.R. 63/2011.

[54] Alinea così modificato dall'art. 29 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[55] Comma già sostituito dall'art. 17 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e così ulteriormente sostituito dall'art. 30 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[56] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[57] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 2007, n. 55.

[58] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[59] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 26 giugno 2014, n. 35.

[60] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 26 giugno 2014, n. 35.

[61] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 26 giugno 2014, n. 35.

[62] Articolo sostituito dall'art. 12 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[63] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 26 giugno 2014, n. 35.

[64] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 26 giugno 2014, n. 35.

[65] Articolo sostituito dall'art. 19 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[66] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[67] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[68] Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[69] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 35.

[70] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[71] Lettera già sostituita dall'art. 66 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75 e così ulteriormente sostituita dall'art. 32 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[72] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 26 giugno 2014, n. 35.

[73] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 26 giugno 2014, n. 35.

[74] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[75] Capo inserito dall'art. 7 della L.R. 28 novembre 2011, n. 63.

[76] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 28 novembre 2011, n. 63.

[77] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[78] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 28 novembre 2011, n. 63.

[79] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 28 novembre 2011, n. 63.

[80] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 28 novembre 2011, n. 63 e così sostituito dall'art. 75 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[81] Lettera aggiunta dall'art. 34 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[82] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2014, n. 19.

[83] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2014, n. 19.

[84] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 28 novembre 2011, n. 63.

[85] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[86] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[87] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[88] Articolo inserito dall'art. 24 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[89] Lettera abrogata dall'art. 35 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[90] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[91] Articolo sostituito dall'art. 25 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[92] Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38 e così sostituito dall'art. 36 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[93] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[94] Articolo già sostituito dall'art. 26 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e così ulteriormente sostituito dall'art. 37 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[95] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[96] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[97] Articolo sostituito dall'art. 29 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[98] Lettera così sostituita dall'art. 38 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[99] Lettera così modificata dall'art. 38 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[100] Comma inserito dall'art. 38 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[101] Comma così sostituito dall'art. 38 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[102] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[103] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[104] Lettera inserita dall'art. 14 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[105] Lettera inserita dall'art. 14 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[106] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[107] Lettera così sostituita dall'art. 31 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[108] Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[109] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[110] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[111] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[112] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[113] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[114] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[115] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[116] Articolo modificato dall'art. 33 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34, già sostituito dall'art. 10 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38 e ulteriormente sostituito dall'art. 39 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[117] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2016, n. 51.

[118] Lettera abrogata dall'art. 15 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[119] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38 e sostituito dall'art. 40 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[120] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16, L.R. 13/2013.

[121] Rubrica così sostituita dall'art. 34 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[122] Comma inserito dall'art. 34 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[123] Comma inserito dall'art. 34 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[124] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[125] Articolo modificato dall'art. 35 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34, già sostituito dall'art. 13 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38 e ulteriormente sostituito dall'art. 41 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[126] Lettera così sostituita dall'art. 17 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[127] Comma già sostituito dall'art. 36 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e così ulteriormente sostituito dall'art. 42 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[128] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[129] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[130] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[131] Comma già sostituito dall'art. 38 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e così ulteriormente sostituito dall'art. 16 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[132] Comma già sostituito dall'art. 38 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e così ulteriormente sostituito dall'art. 43 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[133] Comma inserito dall'art. 38 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[134] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[135] Articolo già sostituito dall'art. 39 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e così ulteriormente sostituito dall'art. 44 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[136] Comma già sostituito dall'art. 40 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e così ulteriormente sostituito dall'art. 45 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[137] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 3 agosto 2016, n. 51.

[138] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[139] Comma già sostituito dall'art. 42 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e così ulteriormente sostituito dall'art. 46 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[140] Comma così sostituito dall'art. 47 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[141] Comma aggiunto dall'art. 43 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[142] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[143] Articolo sostituito dall'art. 44 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[144] Comma così modificato dall'art. 49 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[145] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[146] Alinea così modificato dall'art. 50 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[147] Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[148] Articolo sostituito dall'art. 47 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[149] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 28 novembre 2011, n. 63 e così modificato dall'art. 76 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[150] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 28 novembre 2011, n. 63.

[151] Comma aggiunto dall'art. 51 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[152] Articolo sostituito dall'art. 17 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[153] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[154] Articolo sostituito dall'art. 88 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 e abrogato dall'art. 57 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47. La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 2013, n. 27, aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[155] Articolo sostituito dall'art. 48 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e abrogato dall'art. 57 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[156] Comma così sostituito dall'art. 89 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66. La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 2013, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[157] Comma abrogato dall'art. 89 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[158] Articolo sostituito dall'art. 18 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[159] Comma già sostituito dall'art. 53 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52 e così ulteriormente sostituito dall'art. 18 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18, L.R. 13/2013.

[160] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18, L.R. 13/2013.

[161] Comma abrogato dall'art. 57 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[162] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[163] Comma abrogato dall'art. 57 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[164] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[165] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[166] Comma così sostituito dall'art. 49 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[167] Articolo così sostituito dall'art. 54 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[168] Comma inserito dall'art. 22 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[169] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[170] Comma così sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[171] Articolo così sostituito dall'art. 51 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[172] Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[173] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[174] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[175] Comma inserito dall'art. 53 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[176] Articolo così sostituito dall'art. 56 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[177] Comma inserito dall'art. 55 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[178] Articolo inserito dall'art. 57 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[179] Comma così sostituito dall'art. 56 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[180] Comma già sostituito dall'art. 56 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 novembre 2007, n. 55.

[181] Comma così modificato dall'art. 77 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[182] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2014, n. 19.

[183] Lettera modificata dall'art. 67 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75 e così sostituita dall'art. 19 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[184] Lettera inserita dall'art. 19 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[185] Lettera già modificata dall'art. 57 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e così ulteriormente modificata dall'art. 67 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[186] Comma inserito dall'art. 67 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[187] Comma modificato dall'art. 67 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75 e così sostituito dall'art. 19 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[188] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[189] Lettera così sostituita dall'art. 57 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[190] Lettera così sostituita dall'art. 23 della L.R. 17 luglio 2009, n. 38.

[191] Comma così sostituito dall'art. 57 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[192] Sezione inserita dall'art. 51 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[193] Articolo inserito dall'art. 52 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[194] Articolo inserito dall'art. 53 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[195] Articolo inserito dall'art. 54 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[196] Articolo inserito dall'art. 55 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[197] Articolo inserito dall'art. 56 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[198] Articolo inserito dall'art. 57 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[199] Lettera così modificata dall'art. 58 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[200] Articolo così sostituito dall'art. 59 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[201] Articolo così sostituito dall'art. 60 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[202] Lettera così sostituita dall'art. 58 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[203] Lettera modificata dall'art. 61 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e abrogata dall'art. 58 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[204] Articolo già sostituito dall'art. 62 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e così ulteriormente sostituito dall'art. 13 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[205] Comma abrogato dall'art. 63 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[206] Comma abrogato dall'art. 63 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[207] Comma abrogato dall'art. 63 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[208] Comma abrogato dall'art. 63 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[209] Comma così sostituito dall'art. 63 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[210] Comma aggiunto dall'art. 63 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[211] Articolo inserito dall'art. 64 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[212] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[213] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[214] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[215] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[216] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[217] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[218] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[219] Articolo così sostituito dall'art. 66 della L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

[220] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 12 novembre 2007, n. 55.

[221] Articolo inserito dall'art. 60 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

[222] Allegato aggiunto dall'art. 59 della L.R. 28 settembre 2012, n. 52.