§ 2.1.274 - L.R. 23 luglio 2009, n. 40.
Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa .


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:23/07/2009
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Obiettivi e strumenti d’intervento
Art. 1 bis.  Sessione per la semplificazione
Art. 2.  Programmazione delle strategie di semplificazione
Art. 2.1.  Riordino di organi collegiali
Art. 2 bis.  Riduzione degli oneri amministrativi
Art. 3.  Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione
Art. 4.  Archivio dei domicili digitali e accesso ai servizi digitali
Art. 4 bis.  Azioni per la promozione della TS-CNS
Art. 4 ter.  Interoperabilità dei sistemi informativi
Art. 5.  Diritto di accesso
Art. 6.  Documenti accessibili
Art. 7.  Esclusioni, limiti e differimento dell’esercizio del diritto di accesso
Art. 8.  Istanza
Art. 9.  Procedura
Art. 10.  Provvedimenti organizzatori
Art. 11.  Responsabile del procedimento
Art. 11 bis.  Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi
Art. 11 ter.  Pubblicità
Art. 11 quater.  Procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi
Art. 12.  Certezza dei termini di conclusione del procedimento
Art. 13.  Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali
Art. 13 bis.  Termine del procedimento e mancata presentazione di documentazione
Art. 14.  Sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti
Art. 14 bis.  Pareri e valutazioni tecniche
Art. 14 ter.  Banca dati dei pareri regionali
Art. 15.  Ulteriore riduzione dei termini
Art. 15 bis.  Esecutività degli atti amministrativi regionali
Art. 16.  Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti
Art. 17.  Procedura per la corresponsione dell’indennizzo da parte della Regione Toscana
Art. 18.  Partecipazione telematica al procedimento amministrativo
Art. 19.  Modifiche alla l.r. 9/1995
Art. 20.  Abrogazione
Art. 20.1.  Rinvio
Art. 20 bis.  Carta dei servizi e delle funzioni
Art. 21.  Disciplina della conferenza di servizi
Art. 22.  Ricorso alla conferenza di servizi
Art. 23.  Convocazione
Art. 24.  Svolgimento dei lavori
Art. 24 bis.  Acquisizione della VIA
Art. 25.  Partecipazione alla conferenza
Art. 25 bis.  Rappresentante unico regionale
Art. 26.  Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate dalla Regione
Art. 26 bis.  Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni
Art. 26 ter.  Formazione della posizione unica regionale
Art. 27.  Dissenso e assenso condizionato
Art. 28.  Adempimenti successivi alla determinazione finale
Art. 29.  Effetti del dissenso
Art. 30.  Svolgimento dei lavori in modalità telematica
Art. 31.  Efficacia di disposizioni statali
Art. 32.  Modifiche alla l.r. 76/1996
Art. 33.  Abrogazioni
Art. 34.  Norma transitoria
Art. 34 bis.  Oggetto
Art. 34 ter.  Iniziativa
Art. 34 quater.  Conferenza di servizi
Art. 34 quinquies.  Contenuto dell'accordo
Art. 34 sexies.  Firma approvazione e pubblicazione
Art. 34 septies.  Effetti
Art. 34 octies.  Vigilanza
Art. 34 novies.  Norma transitoria
Art. 34 decies.  Intese con amministrazioni pubbliche locali
Art. 35.  Definizioni
Art. 36.  Punto unico di accesso
Art. 37.  Svolgimento del procedimento in via telematica
Art. 38.  Assistenza agli utenti dei SUAP
Art. 39.  Sistema toscano dei servizi per le imprese
Art. 40.  Rete regionale dei SUAP
Art. 41.  Sito istituzionale regionale per le imprese
Art. 42.  Banca dati regionale SUAP
Art. 43.  Siti istituzionali dei SUAP
Art. 44.  Attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP
Art. 45.  Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi
Art. 46.  Condizione per l’accesso ai finanziamenti regionali
Art. 47.  Subingresso e variazioni societarie
Art. 48.  Semplificazione degli adempimenti in materia di subingresso e mutamento del regime sociale
Art. 48 bis.  Agenda regionale dei controlli sulle imprese
Art. 49.  Fatturazione elettronica
Art. 49 bis.  Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva
Art. 50.  Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria
Art. 50 bis.  Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico
Art. 51.  Inserimento della sezione III bis nel capo XIV del titolo II della l.r. 28/2005
Art. 52.  Inserimento dell’articolo 105 bis nella l.r. 28/2005
Art. 53.  Inserimento dell’articolo 105 ter nella l.r. 28/2005
Art. 54.  Inserimento dell’articolo 105 quater nella l.r. 28/2005
Art. 55.  Inserimento dell’articolo 105 quinquies nella l.r. 28/2005
Art. 56.  Inserimento dell’articolo 105 sexies nella l.r. 28/2005
Art. 57.  Inserimento dell’articolo 105 septies nella l.r. 28/2005
Art. 58.  Modifiche all’articolo 79 della l.r. 1/2005
Art. 59.  Modifiche all’articolo 82 della l.r. 1/2005
Art. 60.  Modifiche all’articolo 83 della l.r. 1/2005
Art. 61.  Modifiche all’articolo 88 della l.r. 1/2005
Art. 62.  Modifiche all’articolo 205 bis della l.r. 1/2005
Art. 63.  Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/2005
Art. 64.  Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 36/1999
Art. 65.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 45/2007
Art. 66.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 6/2000
Art. 67.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 83/1995
Art. 68.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 28/2008
Art. 69.  Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68
Art. 70.  Abrogazione di leggi e regolamenti regionali
Art. 71.  Adeguamento della normativa regionale
Art. 72.  Clausola valutativa
Art. 73.  Disposizioni finanziarie


§ 2.1.274 - L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa [1].

(B.U. 24 luglio 2009, n. 27)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), l’articolo 54, commi 1 e 2 e l’articolo 68, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e in particolare l’articolo 17;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. “Testo A”);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e in particolare l’articolo 38;

Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti);

Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese);

Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze di servizi);

Vista la legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura);

Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”).

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola);

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a).

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 20 marzo 2009;

 

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il titolo I, capo I (Disposizioni generali):

1. L’effettiva rimozione - o la significativa riduzione - di adempimenti amministrativi superflui o eccessivi e dei relativi costi, nonché la riduzione dei tempi per l’espletamento di adempimenti o per lo svolgimento di procedure non eliminabili, costituiscono obiettivi permanenti cui la Regione Toscana ispira la propria azione legislativa e amministrativa, in conformità al principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto. Nel perseguimento degli obiettivi citati un ruolo rilevante è attribuito all’innovazione tecnologica e al massimo ampliamento del ricorso agli strumenti telematici nei rapporti fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;

2. L’articolo 9 dell’accordo Stato-regioni-autonomie locali stipulato il 29 marzo 2007 prevede entro il 2012 la riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo dell’8-9 marzo 2007. Pertanto nel programma regionale di sviluppo (PRS) vengono definite le strategie di semplificazione della Regione Toscana.

2 bis. Nell’ambito delle strategie di cui al punto 2 è necessario conseguire un’azione uniforme sul territorio di riduzione degli oneri nell’ambito delle competenze proprie di ciascun ente, e pertanto è opportuno prevedere un’apposita sede di coordinamento che veda la partecipazione degli enti territoriali e dei destinatari delle prescrizioni legislative e amministrative che si intendono semplificare [2];

Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (Accesso a dati e documenti amministrativi).

1. La disciplina statale dell'accesso civico contenuta nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); è stata modificata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che ha riconosciuto il diritto di accedere a dati e documenti in possesso dell'amministrazione;

2. Tale disciplina statale presenta una ratio analoga a quella dell'articolo 54 dello Statuto regionale di cui può costituire attuazione;

3. Al fine di garantire in Toscana l'esercizio del diritto di accesso civico come richiesto dall'articolo 42 del d. lgs. 97/2016 e, al tempo stesso, di dare attuazione all'articolo 54 dello Statuto, si prevede la diretta applicazione della normativa statale sull'accesso civico;

4. Per la disciplina degli aspetti organizzativi del diritto di accesso civico di cui al d.lgs. 33/2013 e del diritto di accesso di cui alla l. 241/1990 è prevista l'adozione di atti di natura amministrativa [3].

Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione II (Responsabile del procedimento):

1. Al fine di consolidare il sistema delle garanzie di conclusione del procedimento amministrativo, è disciplinato il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, in attuazione dell’articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990, introdotto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

2. L'attuazione dell'istituto del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, ha rivelato la necessità di dare maggiore incisività a questa figura; pertanto, tenuto anche conto dell'obbligo, imposto dalla normativa statale, di individuare il titolare dei poteri sostitutivi di cui al punto 1, la legge opera una razionalizzazione della materia, attribuendo i poteri sostitutivi al responsabile della correttezza [4];

Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione III (Riduzione dei tempi burocratici):

1. Per garantire effettività alla riduzione dei tempi per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, è previsto da un lato un meccanismo di revisione del quadro normativo e amministrativo esistente, e dall’altro l’obbligo di motivare specificamente ed espressamente le deroghe al termine stabilito nei futuri interventi normativi;

2. Ulteriore rafforzamento della disciplina è assicurato dalla previsione di conseguenze giuridiche automaticamente collegate al decorso dei termini per l’effettuazione degli interventi sopra citati;

3. Un particolare favore relativamente alla riduzione dei tempi burocratici è accordato alle imprese in possesso di certificazioni di qualità sotto i profili della tutela dell’ambiente e della responsabilità sociale;

4. Per rafforzare ulteriormente l’azione di riduzione dei tempi procedimentali in modo incisivo per il cittadino è introdotto nell’ordinamento regionale l’istituto dell’indennizzo monetario per il ritardo nella conclusione dei procedimenti, che non sostituisce il risarcimento del danno. Per il sistema degli enti locali è prevista la facoltà di avvalersi del medesimo istituto.

Per quanto concerne titolo II, capo I bis (Carta dei servizi e delle funzioni):

1. Per completare gli istituti di garanzia, in coerenza col decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la Regione adotta una carta dei servizi per garantire livelli standard dei servizi erogati direttamente o dagli enti dipendenti, mentre promuove l'adozione di carte dei servizi da parte di altri soggetti che operano sul territorio regionale fornendo apposite linee guida:

2. La Regione inoltre adotta un'apposita “carta delle funzioni” per garantire un processo di miglioramento dell'azione amministrativa ulteriore rispetto a quello implementato dall'approvazione della normativa in materia di semplificazione e promuovere anche le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio della funzione amministrativa [5].

Per quanto concerne il titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi):

1. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) che ha modificato la l. 241/1990, la disciplina della conferenza di servizi è profondamente mutata quanto a presupposti, modalità di svolgimento, tempi, meccanismi decisori;

2. Nell'ambito delle disposizioni che accelerano lo svolgimento della conferenza, la nuova normativa statale prevede che ciascun ente o amministrazione convocato in conferenza è rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni della conferenza;

3. La disciplina della conferenza di servizi contenuta nella presente legge non appare più in linea con la disciplina statale della materia che afferisce, ai sensi dell'articolo 29 della l. 241/1990, ai livelli essenziali delle prestazioni;

4. Al fine di adeguare la disciplina regionale della conferenza di servizi alla nuova normativa statale sono dettate disposizioni per l'individuazione del rappresentante unico regionale e per la formazione della posizione unica regionale nelle conferenze simultanee, sono abrogate le disposizioni regionali non conformi alla normativa statale sopravvenuta, mentre per ogni aspetto non specificamente disciplinato è previsto il rinvio alla l. 241/1990 [6].

Per quanto concerne il titolo II, capo III (Misure per l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive “SUAP”):

1. La semplicità, la celerità e la trasparenza nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese costituiscono una priorità dell’azione regionale: a tale fine, e in coerenza con il principio sancito dall’articolo 38 del d.l. 112/2008, si individua lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) come unico interlocutore per le imprese;

2. La semplificazione amministrativa si realizza anche attraverso la promozione dell’amministrazione elettronica. A tal fine si è ritenuto opportuno prevedere che i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP si svolgano con modalità telematiche mediante un’apposita struttura tecnologica (rete regionale dei SUAP);

3. La semplificazione amministrativa rappresenta un fattore fondamentale di competitività e di crescita economica. E’ quindi importante assicurare l’uniformità sul territorio degli adempimenti richiesti alle imprese; pertanto, nel rispetto dell’articolo 63, comma 2, dello Statuto, a livello regionale sono stabilite le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti;

4. Lo svolgimento in via telematica dei procedimenti dipende dalla messa a punto di regole tecniche uniformi per la trasmissione degli atti che saranno stabilite con successivi atti amministrativi regionali. Pertanto, l’efficacia delle norme che prevedono l’attivazione del sistema telematico nei procedimenti di competenza del SUAP viene differita fino all’emanazione dei suddetti atti;

5. Per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi si rende necessario uniformare la documentazione e gli elaborati da produrre ai fini del rilascio dei titoli edilizi. Pertanto, si è prevista una deroga all’articolo 82, comma 1, della l.r. 1/2005;

6. Una delle difficoltà incontrate dalle imprese nell’accesso ad un’attività economica è rappresentata dalla complessità e dall’incertezza delle procedure amministrative. Per questa ragione si prevede la realizzazione di un sistema toscano dei servizi per le imprese, con l’obiettivo di fornire, in particolare attraverso la banca dati regionale SUAP e il sito istituzionale regionale per le imprese, informazioni trasparenti e univoche circa le opportunità di insediamento di attività produttive sul territorio e i procedimenti relativi all’esercizio delle stesse.

Per quanto concerne il titolo III, capo II (Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria):

1. L’evoluzione della legislazione e delle pratiche igienico-

sanitarie ha reso ormai obsolete sotto il profilo dell’evidenza scientifica molte certificazioni di idoneità fisica e psico-fisica funzionali allo svolgimento di attività tecniche ed all’assunzione ad un impiego, certificazioni che vengono peraltro diffusamente percepite come inutili aggravi burocratici privi di effettiva utilità;

2. Si abolisce pertanto l’obbligo di presentazione delle suddette certificazioni, esclusivamente nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione e degli enti locali, atteso che tale abolizione non presenta profili di interferenza con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ex articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Per quanto concerne il titolo III, capo III (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”):

1. La crescente diffusione del fenomeno del commercio abusivo su aree pubbliche rende necessaria una più incisiva azione di repressione e l’adozione di misure che ne rafforzino l’efficacia, individuando fattispecie più stringenti per l’effettuazione del sequestro cautelare, anche imperniate sulla inequivocabile finalizzazione degli oggetti sequestrati alla vendita illegale;

2. L’attuale disciplina comporta per la polizia amministrativa adempimenti gravosi sia per la complessità di esecuzione che per la durata dei relativi procedimenti. Per ovviare a ciò si introducono misure di semplificazione per l’esecuzione del sequestro cautelare della merce abusivamente posta in vendita e delle attrezzature utilizzate e per la custodia e la eventuale alienazione o distruzione delle stesse.

Per quanto concerne il titolo III, capo IV (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”):

1. L’articolo 22, comma 2 del d.p.r. 380/2001 prevede un procedimento semplificato per alcune tipologie di varianti ai permessi di costruire già rilasciati e pertanto si modifica l’articolo 79 della l.r. 1/2005, nel senso che le varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto opere ed interventi di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire, già rilasciati siano assoggettate solo a denuncia di inizio attività;

2. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi per i quali sia richiesto il permesso di costruire, l’articolo 20, comma 1, del d.p.r. 380/2001 prevede l’autocertificazione del soggetto interessato circa la conformità del progetto alle norme igienico-

sanitarie e detta autocertificazione è ora introdotta anche nell’articolo 82 della l.r.1/2005 in relazione alla medesima fattispecie.

3. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività, l’articolo 23, comma 1, del d.p.r.

380/2001 prevede che il progettista abilitato presenti una relazione con la quale asseveri il rispetto delle norme igienico-sanitarie per le opere da realizzare e detta semplificazione è introdotta anche nell’articolo 82 della l.r. 1/2005 in relazione alla medesima fattispecie;

4. L’articolo 149 del d.lgs. 42/2004 prevede che determinati interventi edilizi siano esclusi dal regime dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo medesimo e l’articolo 83 della l.r. 1/2005 semplifica il procedimento di rilascio dei relativi titoli abilitativi.

Per quanto concerne il titolo III, capo V (Disposizioni in materia di energia):

1. Le prescrizioni di utilizzo delle fonti rinnovabili in ambito civile devono presentarsi chiare, univoche, di semplice applicazione per cittadini, operatori del settore edilizio e impiantistico, amministrazioni, e devono essere altresì adeguate ai vari tipi di intervento edilizio e capaci di adeguarsi ai diversi territori interessati;

2. L’articolo 23 della l.r. 39/2005 contiene una prescrizione di utilizzo della fonte solare termica di complessa applicazione, sia per la Regione, che deve costruire una intesa con una pluralità di soggetti, sia per i progettisti che devono inserire i pannelli solari termici nell’involucro edilizio;

3. A questa prescrizione, con il d.lgs. 192/2005 e le conseguenti modifiche apportate al d.p.r. 380/2001 si sono aggiunte altre prescrizioni di legge sull’utilizzo generale di fonti rinnovabili nei consumi degli edifici, che comportano obblighi più ampi rispetto a quanto contenuto nell’articolo 23 della l.r. 39/2005;

4. Viene fatta maggiore chiarezza sugli adempimenti a carico del cittadino, abrogando la prescrizione regionale più limitata e rigida, e attuando le disposizioni indicate nel d.lgs. 192/2005 in merito alle fonti rinnovabili.

Per quanto concerne il titolo III, capo VI (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 “Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura”):

1. Il mutamento del quadro normativo nazionale e regionale ha indotto a rivalutare la disciplina dell’articolo 4 della l.r.

36/1999;

2. La necessità di eliminare inutili oneri amministrativi per le imprese costituisce una priorità dell’azione regionale. Per questa ragione, si ritiene necessario eliminare la comunicazione preventiva per l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante o geoinfestante e introdurre un obbligo di registrazione da effettuare su registri già esistenti per l’adempimento di altri obblighi amministrativi;

3. La disciplina specifica prevista ai sensi del disposto dell’articolo 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che rimanda alle Regioni l’individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e la disciplina di utilizzazione degli stessi, ha indotto a rivalutare la necessità di procedere alla individuazione delle aree dove l’uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geoinfestante comporta rischi ambientali e/o sanitari.

Per quanto concerne il titolo III, capo VII (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 “Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola”):

1. È opportuno eliminare dall’elenco dei procedimenti di interesse dell’azienda agricola il riferimento alle richieste di certificazioni, autorizzazioni, concessioni, allo scopo di superare possibili dubbi interpretativi in relazione alla conformità di tale previsione con il principio fissato nell’articolo 38 del d.l.

112/2008 che indica lo SUAP come il punto unico di accesso per tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive;

2. É necessario modificare la previsione che stabilisce che siano le convenzioni tra l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) e gli enti locali a indicare quali procedimenti gestire tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) e attribuire alla Regione la competenza di stabilire nelle singole normative di settore i procedimenti attivabili tramite DUA, mantenendo fermo che le richieste di aiuti finanziari le cui informazioni preliminari sono contenute nella DUA sono attivate in via automatica da parte degli enti competenti. Questo per garantire una semplificazione dei procedimenti di interesse dell’azienda agricola uniforme sul territorio regionale.

Per quanto concerne il titolo IV, capo I (Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana):

1. È opportuno estendere l’omogeneità dei requisiti richiesti per la copertura degli incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana, adeguando anche la misura del relativo compenso.

Per quanto concerne il titolo V, capo I (Semplificazione del sistema normativo regionale):

1. Il riordino costante della normativa è uno dei principi di cui alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e la riduzione del numero delle leggi e regolamenti vigenti costituisce un elemento portante del generale processo di snellimento e semplificazione dell’ordinamento;

 

Si approva la presente legge

TITOLO I

Disposizioni generali

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Obiettivi e strumenti d’intervento

1. In attuazione del principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale, nonché dei principi di qualità della normazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) ed f), della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), la Regione Toscana con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) la rimozione o la significativa riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;

b) la riduzione dei tempi burocratici;

c) l’innovazione tecnologica nei rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.

2. La Regione effettua periodici interventi normativi volti al conseguimento delle finalità del presente articolo ed alla riduzione del numero delle leggi e dei regolamenti regionali.

2 bis. La Regione, nell'effettuare gli interventi di cui al comma 2, si attiene ai principi di proporzionalità e gradualità nell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri, invarianza degli oneri carico delle imprese, divieto di mantenimento, con gli atti di recepimento delle direttive comunitarie, di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalle stesse [7].

3. [La Regione, d’intesa con gli enti locali, effettua un costante monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge] [8].

4. [La Regione convoca, almeno ogni due anni, gli stati generali della pubblica amministrazione toscana sui risultati dei monitoraggi di cui al comma 3 e per un confronto sulle strategie di semplificazione dell’azione amministrativa] [9].

Agli stati generali partecipano le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.

5. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.

 

     Art. 1 bis. Sessione per la semplificazione [10]

1. Il Consiglio regionale si riunisce, entro il 30 giugno di ogni anno, in una sessione di lavori dedicata alla semplificazione, al fine di verificare lo stato della semplificazione normativa e amministrativa nell’ordinamento regionale e prevedere l’adozione di opportuni interventi per elevare il livello di qualità dell’azione normativa e amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di efficienza dell’amministrazione regionale alla luce dei principi e degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1.

 

     Art. 2. Programmazione delle strategie di semplificazione

1. Nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), sono contenute, in un’apposita sezione, le strategie di semplificazione che individuano le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell’azione regionale di semplificazione amministrativa, secondo i principi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale e dell’articolo 1 della presente legge [11].

2. In sede di aggiornamento del PRS sono stabilite eventuali variazioni alle strategie di semplificazione.

 

     Art. 2.1. Riordino di organi collegiali [12]

1. In conformità ai principi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, individua i comitati, le commissioni e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione.

2. Gli organi collegiali non individuati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

3. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono comunicate al Consiglio regionale.

 

     Art. 2 bis. Riduzione degli oneri amministrativi [13]

1. La Regione Toscana promuove, d’intesa con i comuni, le province e le parti sociali, la realizzazione di una sede stabile di coordinamento istituzionale e tecnico-operativo per predisporre e attuare in modo uniforme sul territorio regionale programmi di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, anche a seguito dell’attività di misurazione degli stessi.

2. I programmi di riduzione individuano le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione, da adottare nell’ambito delle rispettive competenze. [La Regione adotta le misure normative di propria competenza mediante la legge di semplificazione di cui all’articolo 1, comma 2 [14]].

3. Le azioni di cui al comma 1, sono svolte in raccordo con le altre forme di coordinamento già istituite e operanti sul territorio con riferimento alla banca dati regionale SUAP di cui all’articolo 42.

4. La Regione effettua il monitoraggio sull'attuazione delle azioni e dei programmi di riduzione degli oneri amministrativi nell’ambito della sede stabile di coordinamento operativo di cui al comma 1, e relaziona al Consiglio regionale sugli esiti del monitoraggio nell'ambito del documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) [15].

 

     Art. 3. Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione

1. Le comunicazioni, dichiarazioni e istanze ai soggetti di seguito indicati avvengono in via telematica secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa in materia di amministrazione digitale [16]:

a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale;

b) agli organismi di diritto privato, comunque denominati, controllati dalla Regione;

c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale;

d) ai concessionari dei servizi pubblici regionali;

e) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie;

f) agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali, agli organismi di diritto privato comunque denominati controllati dagli enti locali;

g) ai concessionari dei servizi pubblici locali;

h) ai soggetti di diritto privato, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse disciplinate dalla normativa vigente.

2. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna avviene mediante posta elettronica certificata o mediante soluzioni tecnologiche basate sulla cooperazione applicativa in grado di attestare l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute in conformità con la normativa in materia di amministrazione digitale [17].

3. Nell'ambito delle modalità di comunicazione telematica, i soggetti di cui al comma 1, attivano modalità di domiciliazione amministrativa digitale e i soggetti privati possono comunicare il proprio domicilio digitale che è inserito nell'archivio dei domicili digitali [18].

4. L'attivazione delle domiciliazioni amministrative di cui al comma 3, avviene in conformità a quanto disposto in materia di infrastruttura, standard e modalità operative dalla legge regionale in materia di società dell'informazione [19].

5. La comunicazione del domicilio digitale può essere fatta a uno qualunque dei soggetti di cui al comma 1 ed è resa disponibile a tutti gli altri tramite l’archivio di cui all’articolo 4.

 

     Art. 4. Archivio dei domicili digitali e accesso ai servizi digitali

1. Per rendere conoscibili a tutti i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, i domicili digitali, la Giunta regionale, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), istituisce l’archivio dei domicili digitali della Toscana e provvede alla sua gestione [20].

2. L’archivio di cui al comma 1, contiene i dati necessari all’identificazione digitale del soggetto secondo la normativa vigente.

2 bis. L’archivio dei domicili digitali permette la consultazione e l’estrazione di indirizzi di posta elettronica certificata e si rapporta in maniera unitaria ad analoghi strumenti previsti a livello nazionale [21].

3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, aggiornano l’archivio dei domicili digitali della Toscana, utilizzando l’infrastruttura di rete regionale, con modalità organizzative e di comunicazione che assicurino la sicurezza delle trasmissioni e la protezione dei dati personali.

4. Ai fini di assicurare a cittadini, imprese, associazioni e altri soggetti di diritto privato l’accesso ai servizi digitali forniti dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, l’archivio può contenere altresì il profilo assegnato di utilizzazione dei servizi operanti sull’infrastruttura di rete regionale secondo le condizioni e gli standard previsti dalla legge regionale in materia di società dell’informazione.

 

     Art. 4 bis. Azioni per la promozione della TS-CNS [22]

1. Al fine di favorire l’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e degli ulteriori strumenti e servizi in rete da parte dei cittadini, la Regione Toscana promuove le azioni per estendere l’attivazione della tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS) sul territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, Regione Toscana individua e attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati operanti nel territorio regionale al fine di consentire ai cittadini la possibilità di attivazione della TS-CNS presso questi soggetti.

 

     Art. 4 ter. Interoperabilità dei sistemi informativi [23]

1. Al fine di semplificare i rapporti fra amministrazioni pubbliche, ridurre i costi di funzionamento delle stesse ed ottenere economie gestionali, la Regione Toscana e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), nello sviluppo e mantenimento delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi attuano l’integrazione, l’interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi e dei servizi in rete sul territorio regionale nell’ambito del sistema informativo regionale (SIR) di cui agli articoli 15 e seguenti della l.r. 54/2009.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, la Regione Toscana promuove azioni tese ad attuare, nello sviluppo e mantenimento delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi, l’integrazione, l’interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi e dei servizi in rete sul territorio regionale nell’ambito del SIR da parte dei soggetti del territorio regionale di cui all’articolo 2, comma 2 della l.r. 54/2009.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, per garantire un livello uniforme di qualità e sicurezza delle soluzioni e dei servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione toscana, la Regione Toscana promuove il rispetto degli standard tecnologici di cui all’articolo 25 della l.r. 54/2009.

4. Le azioni previste nei commi 1 e 2, sono svolte dalla Regione Toscana nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

5. La realizzazione delle azioni di cui ai commi 1 e 2, costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione.

 

TITOLO II

Interventi di semplificazione di carattere generale

 

CAPO I

Disposizioni in materia di procedimento amministrativo

 

SEZIONE I

Accesso a dati e documenti amministrativi [24]

 

     Art. 5. Diritto di accesso [25]

1. La Regione Toscana garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nel rispetto dell'articolo 54 dello Statuto e l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Le forme di accesso di cui al comma 1 costituiscono lo strumento per realizzare la conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi non pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sulle banche dati regionali, sul sito internet della Regione.

3. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni del capo V della l. 241/1990 e del capo I bis del d.lgs. 33/2013.

 

     Art. 6. Documenti accessibili [26]. [27]

1. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

2. Il diritto di accesso si esercita sui documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

a) formati dalla Regione o da essa detenuti nell'ambito di procedimenti di cui sia titolare;

b) formati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), e d), o da essi detenuti [28].

3. L’accesso ai dati statistici è disciplinato dalla legge regionale in materia di società dell’informazione.

 

     Art. 7. Esclusioni, limiti e differimento dell’esercizio del diritto di accesso [29]

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) nei casi previsti dall’articolo 24, comma 1, lettere a), b), d) e comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

b) quando è preordinato a un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione;

c) quando la ripetitività o l’entità delle richieste da parte dello stesso soggetto ne rivelino la pretestuosità o costituiscano un mero intralcio dell’azione amministrativa;

d) quando l’istanza implica l’elaborazione di dati da parte dell’amministrazione.

2. Nell’esercizio del diritto di accesso sono fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi, diversi da chi richiede l’accesso, ai sensi del d.lgs. 196/2003 [30].

3. [I controinteressati, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 possono presentare, anche in via telematica, opposizione motivata all’accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento provvede comunque in ordine all’istanza di accesso] [31].

4. Ai fini di cui al comma 2 l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali è consentito nei limiti indicati dall’articolo 59 del d.lgs. 196/2003 e nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati [32].

5. Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l’accesso è consentito nei modi previsti dall’articolo 60 del d.lgs. 196/2003.

6. Nei casi in cui l’accesso costituisca ostacolo al regolare svolgimento dell’attività amministrativa può esserne disposto il differimento per il tempo strettamente necessario ad evitare tale conseguenza.

 

     Art. 8. Istanza [33]

1. L’accesso è richiesto mediante istanza, anche in via telematica.

2. L’istanza contiene:

a) gli estremi del documento oggetto della richiesta oppure gli elementi che ne consentono l’individuazione;

b) elementi idonei a dimostrare l’identità del richiedente.

 

     Art. 9. Procedura [34]

1. L’istanza di accesso è accolta mediante:

a) esibizione del documento;

b) estrazione di copie;

c) invio telematico del documento, se disponibile in formato elettronico, salvo quanto previsto dal comma 5.

2. In caso di diniego, limitazione o differimento l’amministrazione risponde all’istanza di accesso con provvedimento espresso e motivato. In caso di differimento, il provvedimento ne indica anche la durata.

3. Il procedimento di accesso si conclude per la Regione Toscana entro sette giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza e per i soggetti diversi dalla Regione nel termine stabilito con l’atto di cui all’articolo 10, comma 2 [35].

3 bis. Ai controinteressati individuati ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera c), della l. 241/1990 viene data comunicazione dell'esercizio del diritto di accesso con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. I controinteressati, entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, possono presentare, anche in via telematica, opposizione motivata all'accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento provvede comunque in ordine all'istanza di accesso [36].

4. In caso di comunicazione ai controinteressati, i termini di cui al comma 3 sono aumentati di cinque giorni lavorativi [37].

5. L’invio telematico del documento che contenga dati personali è consentito solo con le modalità previste dalla normativa in materia di amministrazione digitale [38].

6. L’estrazione di copie di cui al comma 1, lettera b), è subordinata al pagamento dei relativi diritti, corrispondenti al costo di riproduzione, nella misura e con le modalità stabilite con le deliberazioni di cui all’articolo 10.

 

     Art. 10. Provvedimenti organizzatori [39]

1. Con deliberazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati, nell'ambito della rispettiva competenza, con riferimento alle forme di accesso di cui all'articolo 5, le modalità di esercizio del diritto e l'ammontare dei rimborsi spettanti all'amministrazione in misura corrispondente al costo di riproduzione dei documenti su supporti materiali.

2. Agli atti di cui al comma 1 è assicurata la più ampia pubblicità.

 

SEZIONE II

Responsabile del procedimento [40]

 

     Art. 11. Responsabile del procedimento [41]

1. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza della Giunta regionale è individuata, uale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

2. Il dirigente preposto alle strutture di cui al comma 1, è responsabile dei procedimenti afferenti tali strutture, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura, secondo le direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della l.r. 1/2009 [42].

3. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza del Consiglio regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'articolo 16 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale). Il dirigente preposto a tali strutture è responsabile dei procedimenti ad esse afferenti, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura.

 

     Art. 11 bis. Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi [43]

1. Le funzioni di responsabile della correttezza e della celerità del procedimento di cui all’articolo 54, comma 2, dello Statuto, di seguito denominato responsabile della correttezza, per i procedimenti di competenza della Giunta regionale sono svolte:
a) dal Direttore generale per i procedimenti di competenza dei direttori o dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 4 bis, comma 3, lettera m), della l.r. 1/2009;

b) dal direttore per i procedimenti di competenza dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), della l.r. 1/2009.

2. Il responsabile della correttezza individuato ai sensi del comma 1, esercita anche i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990.

3. Gli enti dipendenti della Regione possono istituire il responsabile della correttezza, individuano in ogni caso il titolare dei poteri sostitutivi di cui dell'articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990 e disciplinano le modalità di esercizio dei poteri medesimi.

4. Il responsabile della correttezza può essere istituito presso il Consiglio regionale nell’ambito della sua autonomia organizzativa. Esso esercita i poteri sostitutivi. In caso di mancata istituzione tali poteri sono esecitati dal soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990.

5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato il nominativo del responsabile della correttezza ai fini dell’eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi.

 

     Art. 11 ter. Pubblicità [44]

1. Sul sito istituzionale della Regione è pubblicato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza regionale con l'indicazione, per ciascuno di essi, della struttura organizzativa responsabile e del nominativo del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento.

 

     Art. 11 quater. Procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi [45]

1. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, l'interessato può richiedere l’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9 ter, della l. 241/1990.

2. L'interessato, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, presenta al responsabile della correttezza o all'ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, istanza per ottenere il provvedimento conclusivo.

3. In caso di presentazione dell'istanza all'URP, questo provvede alla trasmissione al responsabile della correttezza competente.

4. Il responsabile della correttezza acquisisce elementi istruttori e invita il responsabile del procedimento a provvedere entro un termine e, in caso di sua ulteriore inerzia, dispone l’esercizio dei poteri sostitutivi e adotta l’atto.

5. Il procedimento per l’esercizio dei poteri sostitutivi è concluso entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento. Trova comunque applicazione l’articolo 14.

 

SEZIONE III

Riduzione dei tempi burocratici

 

     Art. 12. Certezza dei termini di conclusione del procedimento

1. Il procedimento che consegua obbligatoriamente ad una istanza oppure debba essere iniziato d’ufficio, si conclude mediante provvedimento espresso, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio di attività e di silenzio assenso [46].

2. I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa della Regione si concludono entro trenta giorni. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento approvate successivamente all’entrata in vigore della presente legge che stabiliscano termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni sono specificamente motivate.

2 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione individuale nonché di responsabilità disciplinare del soggetto inadempiente, ferme le ulteriori responsabilità previste dalla normativa statale [47].

2 ter. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine di conclusione previsto dalla normativa e quello effettivamente impiegato [48].

2 quater. Il responsabile della correttezza, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica alla Giunta regionale i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione [49].

2 quinquies. Il responsabile della correttezza del Consiglio regionale di cui all’articolo 11 bis, comma 4, provvede alla comunicazione, di cui al comma 2 quater, all’Ufficio di presidenza [50].

3. La Regione, con legge o regolamento, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti rispettivamente da leggi o regolamenti regionali [51].

3 bis. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni previsti in atti amministrativi di propria competenza [52].

3 ter. I termini di conclusione dei procedimenti che al 31 dicembre 2010 non siano stati espressamente confermati o rideterminati ai sensi dei commi 3 e 3 bis sono ridotti a trenta giorni [53].

 

     Art. 13. Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti previsti con atto amministrativo regionale, di competenza della Giunta regionale, che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono stabiliti nella misura più breve possibile individuata dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.

2. Con atto del competente organo degli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono ridotti nella misura stabilita dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.

3. Decorso inutilmente il termine per l’adozione degli atti di cui ai commi 1 e 2, tutti i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2 non previsti in leggi o regolamenti regionali sono ridotti a trenta giorni.

3 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2, possono eccedere i trenta giorni e comunque non superare la durata massima di centoventi giorni ove i termini medesimi siano disciplinati da appositi bandi o avvisi regionali, attuativi della programmazione europea, adottati con provvedimento amministrativo adeguatamente motivato [54].

 

     Art. 13 bis. Termine del procedimento e mancata presentazione di documentazione [55]

1. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio, ovvero, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione richiesta dalle disposizioni che regolano il procedimento stesso.

2. In caso di mancanza della documentazione di cui al comma 1, l’amministrazione richiede in un’unica soluzione la documentazione mancante all’interessato entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. L’avvio del procedimento è comunicato alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

3. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi dell’ordinamento vigente, la mancata produzione dei documenti, contestualmente all’istanza, comporta l’inammissibilità o la decadenza dell’istanza medesima.

 

     Art. 14. Sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 bis, i termini di conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 12 e 13 possono essere sospesi, per una sola volta, e per un periodo non superiore a trenta giorni per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni [56].

 

     Art. 14 bis. Pareri e valutazioni tecniche [57]

1. Ai procedimenti amministrativi di competenza della Regione si applicano, per quanto non diversamente disposto, gli articoli 16 e 17 della l. 241/1990. I termini di conclusione dei procedimenti possono essere sospesi:

a) nel caso di valutazioni tecniche, con le modalità di cui all’articolo 17 della l. 241/1990;

b) nel caso di pareri obbligatori, per un periodo non superiore a venti giorni; decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adìto abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.

 

     Art. 14 ter. Banca dati dei pareri regionali [58]

1. Al fine di favorire l’uniformità di interpretazione ed applicazione delle leggi regionali e la celerità dei relativi procedimenti è istituita la banca dati dei pareri regionali suddivisa in sezioni dedicate.

2. I pareri sono inseriti nella banca dati dedicata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di implementazione e funzionamento della banca dati.

 

     Art. 15. Ulteriore riduzione dei termini

1. I termini dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi degli articoli 12 e 13 e superiori a trenta giorni sono ulteriormente ridotti di un quarto con arrotondamento all’unità superiore a favore dei seguenti soggetti:

a) le organizzazioni registrate secondo il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

b) le organizzazioni certificate secondo lo standard UNI EN ISO 14001;

c) le imprese che hanno ottenuto, per almeno uno dei propri prodotti o servizi, il marchio ECOLABEL di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;

d) le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese).

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono ridotti, nella stessa misura di cui al medesimo comma, i termini dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni fissati dagli enti locali.

3. Ulteriori misure di semplificazione per i soggetti di cui al comma 1 possono essere previste nell’ambito degli strumenti di cui all’articolo 2.

3 bis. Con regolamento regionale possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di competenza della Regione e di impianti produttivi, per i quali non sussiste un preminente interesse nazionale alla loro realizzazione [59].

 

     Art. 15 bis. Esecutività degli atti amministrativi regionali [60]

1. Salvo che sia diversamente previsto dalla normativa statale o regionale, gli atti amministrativi adottati dagli organi regionali e dai dirigenti regionali sono esecutivi dalla data di adozione.

 

     Art. 16. Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti

1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), in caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza, corrispondono all’interessato che ne faccia richiesta ai sensi dell’articolo 17, una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita in misura fissa di 100,00 euro per ogni dieci giorni di ritardo, fino a un massimo di 1.000,00 euro. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai casi di silenzio-assenso normativamente previsti.

3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), stabiliscono le procedure e i termini per la corresponsione dell’indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.

4. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere e) e f) possono prevedere procedure e termini per la corresponsione dell’indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.

 

     Art. 17. Procedura per la corresponsione dell’indennizzo da parte della Regione Toscana

1. In caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, l’interessato inoltra istanza scritta di indennizzo al responsabile della correttezza o, ove la procedura di indennizzo sia attivata per i procedimenti di competenza del Consiglio regionale, al Segretario generale del Consiglio [61].

2. L’istanza, da presentare a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento, contiene l’indicazione del procedimento stesso.

3. Il responsabile della correttezza e della celerità del procedimento accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo, e a tal fine acquisisce ogni elemento utile, anche mediante audizione del responsabile del procedimento e dell’interessato.

4. [Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale] [62].

 

SEZIONE IV

Partecipazione telematica al procedimento amministrativo

 

     Art. 18. Partecipazione telematica al procedimento amministrativo

1. La partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, può avvenire anche in via telematica, con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 [63].

2. Al fine di rendere conoscibile la facoltà di partecipazione telematica è fatto obbligo a tutti i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento che le istanze e le dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge, se pervenute in via telematica con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 [64].

3. Nei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, le istanze, i documenti o gli atti rivolti da cittadini, associazioni o imprese a tali soggetti possono contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione sia loro effettuata mediante modalità di trasmissione telematica al proprio domicilio digitale [65].

4. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente effettuata in forma digitale tramite procedimenti telematici solo con le modalità di cui all’articolo 3, comma 2.

 

SEZIONE V

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9

(Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)

 

     Art. 19. Modifiche alla l.r. 9/1995 [66]

1. Il titolo della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti) è sostituito dal seguente: “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo”.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 9/1995 è inserita la seguente:

“b bis) la facoltà di inviare istanze e dichiarazioni anche in via telematica;”.

 

     Art. 20. Abrogazione[67]

1. Il capo V del titolo I e i capi II, III e IV del titolo II della l.r. 9/1995 sono abrogati.

1 bis. Sono abrogati altresì gli articoli 31 e 32 della l.r. 9/1995 [68].

 

SEZIONE V bis

Disposizioni di rinvio [69]

 

     Art. 20.1. Rinvio [70]

1. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni di cui alla l. 241/1990.

 

Capo I bis [71]

Carta dei servizi e delle funzioni

 

     Art. 20 bis. Carta dei servizi e delle funzioni [72]

1. La Regione promuove la definizione di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi e la valorizzazione delle migliori pratiche nell'esercizio della funzione amministrativa.

2. Per quanto non previsto dalla normativa statale e regionale in materia, la Giunta regionale si dota di una propria carta dei servizi, al fine di garantire gli standard di qualità dei servizi erogati dalla stessa o dai propri enti dipendenti.

3. La Giunta regionale fissa altresì con proprio atto gli standard di qualità dei servizi da essa affidati a concessionari regionali.

4. La Giunta regionale, sulla base di propri indirizzi, promuove inoltre l'adozione di carte di servizi nei confronti di ogni altro soggetto gestore di servizi pubblici in ambito regionale.

5. Nel rispetto delle norme in materia di semplificazione, la Giunta regionale si dota di una carta delle funzioni per promuovere le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio delle funzioni amministrative.

 

CAPO II

Disciplina della conferenza di servizi

 

     Art. 21. Disciplina della conferenza di servizi [73]

1. Il presente capo detta disposizioni in materia di conferenza di servizi in attuazione della l. 241/1990, con particolare riguardo all'individuazione del rappresentante unico regionale e alla formazione della posizione unica regionale nella conferenza di servizi simultanea.

2. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applica la disciplina della conferenza di servizi contenuta nella l. 241/1990.

 

     Art. 22. Ricorso alla conferenza di servizi [74]

1. La conferenza di servizi costituisce una modalità generale di semplificazione dell’azione amministrativa cui la Regione può ricorrere, nelle fasi preliminare, istruttoria e decisoria del procedimento amministrativo, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento stesso [75].

2. La Regione procede alla convocazione della conferenza di servizi quando è necessario acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni. In tal caso la conferenza può essere convocata:

a) immediatamente, al fine di acquisire gli atti di assenso necessari;

b) quando gli atti di assenso non siano stati rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta;

c) quando, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, sia intervenuto il dissenso di una o più delle amministrazioni interpellate [76].

3. [La conferenza è convocata, anche su richiesta dell’interessato, quando l’attività del privato è subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche] [77].

4. [La conferenza può essere convocata per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso la convocazione della conferenza da parte dell’amministrazione che cura l’interesse prevalente può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta] [78].

 

     Art. 23. Convocazione [79]

1. La Regione convoca la conferenza in via telematica, con modalità tali da garantire l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna.

2. Della convocazione è data notizia nel sito istituzionale della Regione.

 

     Art. 24. Svolgimento dei lavori [80]

1. Nelle conferenze di servizi promosse dalla Regione ai fini di acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, il rappresentante regionale verifica che i partecipanti siano legittimati in ordine agli atti da acquisire.

2. Ove sia accertata la mancanza della legittimazione del rappresentante, l’amministrazione si considera assente ai fini dell’acquisizione degli atti di competenza.

 

     Art. 24 bis. Acquisizione della VIA [81]

1. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima e il termine di conclusione dei lavori resta sospeso fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente per la VIA stessa si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni è prorogato di ulteriori trenta giorni nel caso che si presenti la necessità di approfondimenti istruttori.

2. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui all’articolo 29 della presente legge, nonché quelle di cui agli articoli 14 quater, comma 3, 16, comma 3 e 17, comma 2, della l. 241/2000, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.

 

     Art. 25. Partecipazione alla conferenza [82]

1. La Regione garantisce la partecipazione alle conferenze di servizi ai portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.

2. Ai fini della partecipazione, i soggetti di cui al comma 1, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica entro quarantotto ore antecedenti l'ora della prima seduta della conferenza, delle quali si tiene conto se pertinenti all'oggetto del procedimento.

3. Non si tiene conto delle osservazioni pervenute oltre il termine di cui al comma 2.

3 bis. Della convocazione della conferenza di servizi è data notizia sul sito istituzionale della Regione [83].

 

     Art. 25 bis. Rappresentante unico regionale [84]

1. Il rappresentante unico regionale, di seguito definito “RUR”, di cui all'articolo 14 ter, comma 5, della l. 241/1990, è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione.

2. Per amministrazioni riconducibili alla Regione si intendono gli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto.

3. Il RUR definisce la posizione unica regionale con le modalità di cui all'articolo 26 ter.

 

     Art. 26. Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate dalla Regione [85]

1. Nelle conferenze di servizi decisorie il RUR è il dirigente della struttura della Giunta regionale responsabile del procedimento autorizzatorio, concessorio e di approvazione di progetti oggetto della conferenza.

2. Nelle conferenze di servizi simultanee per la definizione della localizzazione e del tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la Regione è rappresentata dal dirigente competente, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione da assumere implichi l'esercizio di discrezionalità politico-amministrativa secondo quanto previsto negli atti di programmazione.

3. Nel caso di cui al comma 1, il dirigente può delegare, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2009, a partecipare alla conferenza di servizi un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle conferenze di servizi simultanee convocate da amministrazioni riconducibili alla Regione.

 

     Art. 26 bis. Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni [86]

1. Qualora la Regione sia convocata in conferenza di servizi per il rilascio di un singolo atto, il RUR è il dirigente competente al rilascio dell'atto stesso.

2. Qualora la Regione sia convocata per il rilascio di più atti la cui adozione compete a diverse strutture della stessa direzione, il RUR è il direttore della direzione interessata che può, a sua volta, delegare un dirigente, individuato sulla base del criterio dell'interesse prevalente.

3. Qualora la Regione sia convocata per il rilascio di più atti la cui adozione compete a strutture di diverse direzioni, il RUR è individuato dal direttore generale, previo parere del Comitato di direzione di cui all'articolo 5 della l.r. 1/2009, anche per tipologie di procedimenti, in base al criterio dell'interesse prevalente.

4. Nelle conferenze di servizi simultanee per la definizione della localizzazione e del tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'articolo 27 del d.lgs. 50/2016, la Regione è rappresentata dal dirigente competente, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione da assumere implichi l'esercizio di discrezionalità politico-amministrativa secondo quanto previsto negli atti di programmazione settoriale.

5. Qualora la Regione sia convocata in una conferenza di servizi simultanea ai fini del perfezionamento di un'intesa per la localizzazione di opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale), il RUR è il dirigente competente per materia, che si esprime in conferenza in conformità alle determinazioni adottate dalla Giunta regionale.

6. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, il dirigente può delegare, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2009, a partecipare alla conferenza di servizi un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal CCNL che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.

7. Qualora siano convocate in conferenze di servizi simultanee amministrazioni riconducibili alla Regione il RUR è individuato:

a) ai sensi dei commi 1 e 2, se debbano essere rilasciati uno o più atti di competenza dell'amministrazione convocata;

b) ai sensi del comma 3, se debbano essere rilasciati più atti di competenza di un'amministrazione riconducibile alla Regione e della Regione stessa.

 

     Art. 26 ter. Formazione della posizione unica regionale [87]

1. Ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi simultanea, il RUR chiede, tempestivamente, ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione, il rilascio degli atti di assenso oggetto della conferenza.

2. Il RUR acquisisce ordinariamente gli atti di assenso in modalità asincrona, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.

3. Nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai sensi del comma 2, il RUR convoca una conferenza interna in modalità simultanea, definendo tempi e modalità di acquisizione degli atti.

4. Decorsi inutilmente i termini assegnati dal RUR alle strutture partecipanti alla conferenza interna, gli atti di assenso si intendono acquisiti senza condizioni.

5. I responsabili delle strutture convocate possono delegare a partecipare alla conferenza interna i dipendenti di cui all'articolo 26, comma 3.

6. A conclusione dei lavori della conferenza interna il RUR redige un verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

7. A seguito dell'acquisizione degli atti di assenso con le modalità di cui ai commi 2 o 3, il RUR esprime, con proprio atto, il parere unico regionale in cui è formalizzata la posizione univoca e vincolante della Regione ai fini della conferenza di servizi.

 

     Art. 27. Dissenso e assenso condizionato [88]

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate è manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi, è congruamente motivato e non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.

2. L’amministrazione convocata può manifestare il proprio assenso condizionandolo all’accoglimento di specifiche prescrizioni.

 

     Art. 28. Adempimenti successivi alla determinazione finale [89]

1. Qualora dalla determinazione di conclusione dei lavori della conferenza di servizi scaturiscano adempimenti per gli enti locali e questi non vi provvedano, la Regione può esercitare nei loro confronti i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

 

     Art. 29. Effetti del dissenso [90]

1. In caso di motivato dissenso espresso da un ente locale nell’ambito delle funzioni conferite dalla Regione in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, la determinazione conclusiva è rimessa, entro sette giorni dalla notizia del dissenso, dall’amministrazione procedente alla Giunta regionale, che delibera entro quindici giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il dissenso sia espresso da una struttura regionale, da una azienda sanitaria o da un ente o organismo dipendente dalla Regione nelle materie indicate nello stesso comma 1.

3. La deliberazione di cui al comma 1 è approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale procede indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso.

 

     Art. 30. Svolgimento dei lavori in modalità telematica [91]

1. Le conferenze di servizi promosse dalla Regione ai fini di acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, si svolgono in modalità telematica, elettivamente mediante l'utilizzo di piattaforma dedicata.

2. La piattaforma supporta altresì lo svolgimento delle conferenze interne di cui all'articolo 26 ter, comma 3.

3. Con disciplinare adottato dal dirigente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità tecnico procedurali di funzionamento della piattaforma telematica.

 

     Art. 31. Efficacia di disposizioni statali [92]

1. Alle conferenze promosse dalla Regione e dagli enti locali si applicano esclusivamente le seguenti disposizioni della l. 241/1990:

a) articolo 14, commi 5 e 5 bis;

b) articolo 14 bis;

b bis) articolo 14 ter, comma 10 [93];

c) articolo 14 quater, commi da 3 a 3 quater;

d) articolo 14 quinquies.

 

     Art. 32. Modifiche alla l.r. 76/1996 [94]

1. Il titolo della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi), è sostituito dal seguente: “Disciplina degli accordi di programma.”.

2. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 76/1996 sono soppresse le seguenti parole: “e le conferenze dei servizi”.

3. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 76/1996 sono soppresse le seguenti parole: “e conferenze dei servizi”.

 

     Art. 33. Abrogazioni [95]

1. Il titolo III, l’articolo 21 e il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 76/1996 sono abrogati.

 

     Art. 34. Norma transitoria [96]

1. Le conferenze di servizi già convocate alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse sulla base delle disposizioni del titolo III della l.r. 76/1996, abrogate dalla presente legge.

 

Capo II bis. [97]

Disciplina degli accordi di programma

 

     Art. 34 bis. Oggetto [98]

1. Il presente capo disciplina le procedure per la formazione degli accordi di programma promossi dalla Regione.

 

     Art. 34 ter. Iniziativa [99]

1. Il Presidente della Giunta regionale promuove la sottoscrizione di un accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di prevalente interesse regionale, che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni pubbliche o di pubbliche amministrazioni e soggetti privati, previa deliberazione della Giunta regionale che:

a) approva le finalità dell'accordo di programma e indica le opere, gli interventi, i programmi di intervento da realizzare;

b) individua i soggetti di cui si prevede l'azione integrata;

c) indica la struttura responsabile del procedimento di formazione dell’accordo e le altre strutture eventualmente interessate, sulla base delle indicazioni a tale fine fornite dal CTD;

d) fissa il termine entro il quale la conferenza di cui all'articolo 34 quater definisce il contenuto dell'accordo e detta le eventuali disposizioni per lo svolgimento della stessa.

2. Qualora le finalità dell’accordo siano già previste in un atto di programmazione e il relativo contenuto sia stato già oggetto di intese, anche informali, tra i soggetti interessati, non si fa luogo all'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, e allo svolgimento della conferenza di servizi in essa prevista, ferma restando l'approvazione del testo dell’accordo in conformità a quanto previsto all’articolo 34 quinquies, comma 1.

 

     Art. 34 quater. Conferenza di servizi [100]

1. La conferenza di servizi è convocata a cura del Presidente della Giunta regionale o secondo le diverse modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 1, lettera d), ed è finalizzata alla definizione del contenuto dell’accordo di programma di cui all’articolo 34 quinquies.

2. Alla prima seduta della conferenza sono invitati i rappresentanti degli enti di cui è prevista la partecipazione all’accordo di programma che definiscono, ove i lavori della conferenza debbano proseguire in sedute successive, le modalità di partecipazione a queste ultime.

3. Ove l’accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, la conferenza, tra l’altro:

a) verifica la conformità urbanistica della relativa localizzazione e, in mancanza, definisce le iniziative da assumere in proposito da parte degli enti sottoscrittori dell’accordo;

b) individua i tempi per la relativa progettazione, gli adempimenti istruttori necessari per l’approvazione del progetto e le modalità attraverso le quali i soggetti competenti procedono al loro svolgimento;

c) verifica il fabbisogno finanziario e gli impegni che gli enti sottoscrittori intendono assumere con l’accordo di programma per la relativa copertura.

4. Dei lavori della conferenza è redatto sintetico verbale complessivo che è allegato all’accordo di programma.

5. Qualora sia necessario acquisire intese, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso prima della sottoscrizione dell’accordo di programma, la Regione o il diverso ente competente procedono alla convocazione di una conferenza di servizi specificatamente finalizzata a tale scopo; il termine stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 34 ter, comma 1, lettera c), è sospeso fino alla conclusione di quest’ultima conferenza di servizi.

 

     Art. 34 quinquies. Contenuto dell'accordo [101]

1. Il testo dell'accordo di programma è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. L'accordo di programma prevede:

a) il programma di attuazione delle opere e degli interventi;

b) i tempi di realizzazione anche in relazione alle varie fasi in cui si articola il programma;

c) il piano finanziario e la ripartizione degli oneri;

d) gli adempimenti dei firmatari;

e) l'istituzione del collegio di vigilanza sull'attuazione dell'accordo;

f) l'individuazione del funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo, scelto fra dirigenti regionali; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dello stesso, i provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;

g) l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione e di nomina del collegio arbitrale.

 

     Art. 34 sexies. Firma approvazione e pubblicazione [102]

1. L'accordo di programma è sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni o loro delegati ed enti pubblici partecipanti, nonché dagli eventuali soggetti privati interessati ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Per la Regione Toscana il Presidente della Giunta regionale può delegare alla sottoscrizione dell'accordo di programma un assessore regionale e, in caso di impedimento di questo, il dirigente regionale competente per materia.

3. L'accordo di programma e l'atto di approvazione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano in ogni ipotesi di accordi fra la Regione e le altre amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

 

     Art. 34 septies. Effetti [103]

1. L'accordo di programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.

2. L'atto di approvazione dell'accordo di programma, qualora l'accordo contenga tale previsione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.

 

     Art. 34 octies. Vigilanza [104]

1. I soggetti che hanno sottoscritto l'accordo di programma ne sono vincolati e sono tenuti a compiere gli atti necessari ad applicarlo.

2. La vigilanza sul rispetto degli impegni assunti con l'accordo di programma è affidata al collegio di vigilanza di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera e).

3. Il collegio è composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari, in numero comunque non superiore a nove, delibera a maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Giunta regionale [105].

4. Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, a un assessore e, in caso di impedimento di questo, al dirigente regionale competente per materia.

5. L'accordo di programma stabilisce l'eventuale ripartizione tra i soggetti sottoscrittori degli oneri relativi al funzionamento del collegio.

6. Il collegio di vigilanza:

a) verifica le attività di esecuzione dell'accordo, anche chiedendo informazioni e documenti ai firmatari e procedendo a ispezioni;

b) attiva i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di ritardo in ordine agli adempimenti concordati.

7. Il funzionario responsabile dell’attuazione dell'accordo, di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera f), che svolge anche le funzioni di segretario del collegio di vigilanza, mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni, segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti l'attuazione dell'accordo, riferisce periodicamente al collegio sullo stato di attuazione dello stesso.

8. Ai fini di cui al comma 6, lettera b), il collegio accerta l'inerzia o il ritardo, anche avvalendosi del responsabile dell'attuazione dell'accordo, e diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, il collegio richiede al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo. Al commissario ad acta si applica la normativa regionale in materia di commissari.

10. Qualora l'accordo di programma comporti impegni finanziari a carico di un’amministrazione partecipante, gli organi competenti dell'amministrazione stessa assumono le relative determinazioni. In mancanza, il collegio di vigilanza provvede in via sostitutiva, con le modalità di cui al comma 8.

 

     Art. 34 novies. Norma transitoria [106]

1. Per gli accordi di programma da sottoscrivere successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo per i quali la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 6, comma 4, della legge regionale n.76/1996 sia intervenuta prima della medesima data, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale prevista all’articolo 34 quinquies, comma 1.

 

CAPO II ter [107]

Intese con amministrazioni pubbliche locali

 

     Art. 34 decies. Intese con amministrazioni pubbliche locali [108]

1. Qualora il Presidente della Giunta regionale debba procedere ad una nomina o designazione d'intesa con una amministrazione pubblica locale, propone un nominativo e l'intesa è resa entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si ritiene acquisita, tramite silenzio assenso.

2. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale propone un secondo nominativo diverso dal primo, e, in caso di nuovo esito negativo, nel termine di ulteriori quindici giorni, procede alla individuazione del soggetto da nominare o designare, chiedendo sullo stesso il parere non vincolante dell'amministrazione interessata, da rendersi entro i successivi dieci giorni, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale procede comunque alla nomina o designazione. Restano ferme specifiche discipline che in caso di nomine o designazioni prevedano soluzioni di composizione del mancato raggiungimento dell’intesa.

 

CAPO III

Misure per l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione

e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti

di competenza degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP)

 

     Art. 35. Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo si intende:

a) per sportello unico delle attività produttive (SUAP), la struttura di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59);

b) per procedimenti, i procedimenti amministrativi di cui il SUAP è responsabile.

 

     Art. 36. Punto unico di accesso

1. I SUAP costituiscono il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, salvo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e salvo quanto previsto dall’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), per i procedimenti amministrativi di interesse delle aziende agricole.

1 bis. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente capo gli impianti, le infrastrutture, le attività e gli insediamenti produttivi previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) [109].

2. I SUAP forniscono una risposta unica in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.

3. I SUAP possono costituire punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.

4. La Regione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adegua la normativa regionale alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 37. Svolgimento del procedimento in via telematica

1. Tutte le dichiarazioni e le domande relative all’insediamento e all’esercizio di attività produttive, nonché i relativi documenti allegati, sono presentati esclusivamente in via telematica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica messa a disposizione nel sito istituzionale del SUAP.

2. I SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti utilizzano la rete regionale dei SUAP di cui all’articolo 40, comma 1, per lo svolgimento in via telematica dell’intero procedimento.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previa concertazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti, stabilisce la data a decorrere dalla quale le disposizioni di cui al comma 1 producono effetti, nonché le modalità di presentazione consentite nel periodo transitorio.

4. Le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nel procedimento, elaborate dai soggetti e nell’ambito dei procedimenti di cui al capo II della l.r 1/2004, sono approvate dalla Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro il termine stabilito dalla deliberazione di cui al comma 3.

5. Gli accordi finalizzati a instaurare un regime di interoperabilità telematica con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti sono stipulati dalla Regione e sono vincolanti anche per gli enti dipendenti della Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.

 

     Art. 38. Assistenza agli utenti dei SUAP

1. I SUAP assicurano agli utenti forme di assistenza gratuita per la presentazione delle dichiarazioni, delle domande e dei relativi allegati ai sensi dell’articolo 37, comma 1. A tal fine la Regione attiva specifici moduli formativi e promuove la diffusione di prassi applicative uniformi sul territorio.

2. Al fine di favorire prassi applicative uniformi nonché attività volte a garantire alle imprese un rapporto più agevole con la pubblica amministrazione, la Regione promuove la stipula di specifiche convenzioni con l’associazionismo rappresentativo delle imprese e dei professionisti e con i loro centri servizi.

 

     Art. 39. Sistema toscano dei servizi per le imprese

1. Nell’ambito dell’infrastruttura di rete regionale di cui alla l.r. 1/2004, è costituito il sistema toscano dei servizi per le imprese.

2. Il sistema toscano dei servizi per le imprese comprende:

a) la rete regionale dei SUAP, di cui all’articolo 40;

b) il sito istituzionale regionale per le imprese, di cui all’articolo 41;

c) la banca dati regionale SUAP, di cui all’articolo 42;

d) i siti istituzionali dei SUAP, di cui all’articolo 43;

e) l’attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP, di cui all’articolo 44.

 

     Art. 40. Rete regionale dei SUAP

1. La rete regionale dei SUAP è la struttura tecnologica dedicata per il collegamento e la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti nel rispetto dei principi stabiliti dal d.lgs. 82/2005 e dalla l.r. 1/2004.

2. I SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle regole tecniche di cui all’articolo 37, comma 4.

 

     Art. 41. Sito istituzionale regionale per le imprese

1. Il sito istituzionale regionale per le imprese, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 54, comma 4, del d.lgs. 82/2005, contiene:

a) la banca dati regionale di cui all’articolo 42;

b) le banche dati dei SUAP della Toscana;

c) la banca dati e le procedure del sistema regionale degli interventi a favore delle imprese di cui all’articolo 12 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) [110];

d) l’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);

e) le informazioni relative alle opportunità di insediamento nel territorio regionale;

f) le informazioni relative alle attività formative.

 

     Art. 42. Banca dati regionale SUAP

1. Al fine di uniformare e rendere trasparenti le informazioni e i procedimenti concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, la Regione realizza la banca dati regionale SUAP.

2. La banca dati regionale SUAP contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l’indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale.

3. II SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle indicazioni di cui al comma 2.

4. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.

5. La banca dati registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAP, con modalità tali da non consentire l’individuazione dei soggetti interessati.

6. La Regione promuove la stipula di convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti.

7. Le modalità di organizzazione e di gestione della banca dati, di implementazione della stessa da parte degli enti coinvolti nei procedimenti, nonché le modalità di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati, sono stabilite con la deliberazione di cui all’articolo 37, comma 4.

 

     Art. 43. Siti istituzionali dei SUAP

1. Alla banca dati regionale di cui all’articolo 42 e alla banca dati del SUAP del comune competente si accede, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 54, comma 4, del d.lgs. 82/2005, attraverso i siti istituzionali dei SUAP.

2. I siti istituzionali dei SUAP in particolare:

a) rendono note tutte le informazioni, disponibili a livello regionale, utili ai fini dell’insediamento e dell’esercizio di attività produttive, comprese quelle concernenti le attività promozionali;

b) assicurano l’informazione circa gli adempimenti e la documentazione richiesti dai singoli procedimenti;

c) rendono disponibile la modulistica da utilizzare;

d) rendono noti agli interessati le informazioni concernenti le dichiarazioni e le domande presentate, il loro stato di avanzamento e gli atti adottati.

 

     Art. 44. Attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP

1. La Regione realizza un’attività di assistenza e supporto ai SUAP per favorire la diffusione di interpretazioni normative e di prassi applicative uniformi e condivise, nonché la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.

 

     Art. 45. Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), per i procedimenti edilizi relativi agli impianti produttivi di beni e servizi l’elenco della documentazione e degli elaborati da produrre è uniforme a livello regionale [111].

2. A lavori ultimati l’imprenditore presenta per via telematica al SUAP le certificazioni di cui all’articolo 149 della l.r. 65/2014, le certificazioni di conformità previste dalla normativa in materia di sicurezza, nonché la dichiarazione di inizio attività, ove prevista [112].

3. Gli elenchi di cui al comma 1 e la modulistica da utilizzare per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con la deliberazione di cui all’articolo 37, comma 4, e sono inseriti nella banca dati di cui all’articolo 42.

 

     Art. 46. Condizione per l’accesso ai finanziamenti regionali

1. Costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti regionali previsti dalla l.r. 1/2004 la dichiarazione degli enti locali di aver adempiuto alle disposizioni del presente capo che siano effettivamente operanti al momento della stessa.

 

CAPO IV

Subingresso e mutamento del regime sociale in attività economiche

 

     Art. 47. Subingresso e variazioni societarie

1. Nelle attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato nelle materie di competenza regionale, le fattispecie di seguito elencate sono soggette a mera comunicazione, da effettuarsi all’autorità competente entro un termine non superiore a sessanta giorni:

a) subingresso;

b) mutamento della compagine sociale o del regime societario;

c) variazione del legale rappresentante;

d) mutamento della denominazione sociale.

2. Restano ferme le fattispecie, già previste da norme vigenti all’entrata in vigore della presente legge, che richiedono la mera comunicazione anche nei casi in cui il rilascio del titolo abilitativo sia subordinato al possesso di requisiti mutevoli nel tempo.

 

     Art. 48. Semplificazione degli adempimenti in materia di subingresso e mutamento del regime sociale

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni fra i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) al fine di semplificare gli adempimenti relativi a subingresso, mutamento della compagine sociale o del regime societario per attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, ivi inclusi i casi di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso previsti dalla normativa vigente.

 

Capo IV bis [113]

Controlli sulle imprese

 

     Art. 48 bis. Agenda regionale dei controlli sulle imprese [114]

1. In conformità all’articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Regione semplifica e razionalizza la disciplina dei controlli sulle imprese, al fine di:

a) eliminare le attività di controllo non necessarie alla tutela dell’interesse pubblico perseguito;

b) eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che intralciano l’esercizio dell’attività di impresa;

c) agevolare la riutilizzazione da parte di una amministrazione pubblica dell’esito dei controlli documentali svolti da un’altra amministrazione pubblica.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce l’Agenda regionale dei controlli sulle imprese, di seguito denominata Agenda.

3. L’Agenda è costituita da un archivio informatizzato, implementato con le informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche che effettuano controlli in ambito regionale e da esse condiviso.

4. L’Agenda raccoglie per ciascuna impresa, in particolare, le informazioni riguardanti:

a) i dati identificativi dell’impresa;

b) l’elenco dei controlli effettuati;

c) l’indicazione dell’amministrazione e i dati dell’agente preposto al controllo;

d) la data e la tipologia di controllo espletato;

e) il procedimento amministrativo a cui è connesso;

f) la scheda o il verbale di controllo e i relativi esiti;

g) l’eventuale programmazione di visite cui sarà soggetta l’impresa.

5. Ogni amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza fra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nell’Agenda.

6. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, è disciplinata l’organizzazione dell’Agenda, le modalità di implementazione, l’accreditamento delle pubbliche amministrazioni.

7. Rimane ferma la disciplina relativa al registro unico dei controlli in agricoltura (RUC).

 

TITOLO III

Fatturazione elettronica, documento unico di regolarità contributiva e abolizione di certificati [115]

 

CAPO I

Fatturazione elettronica

 

     Art. 49. Fatturazione elettronica

1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con l’amministrazione regionale e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione, con le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, è effettuata esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (Attuazione della Direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA) e del d.lgs. 82/2005.

2 Nel rispetto della normativa statale, con regolamento regionale sono definite in particolare:

a) le applicazioni informatiche da utilizzare per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio previsto a livello nazionale ed europeo;

b) gli standard informatici, di identificazione e procedurali per la ricezione e gestione delle fatture elettroniche;

c) gli eventuali casi di deroga alla disciplina contenuta nel presente articolo.

3. Il programma di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2004 può prevedere misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese al fine di agevolare l’introduzione della fatturazione elettronica.

4. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la Regione, gli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.

5. La Regione promuove l’applicazione della fatturazione elettronica per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da e) a g) anche mediante convenzioni con il gestore del sistema di interscambio previsto dall’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”) e forme di incentivazione per gli enti situati in territori marginali o svantaggiati, come i piccoli comuni, previste nel programma di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2004.

 

Capo I bis [116]

Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva

 

     Art. 49 bis. Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva [117]

1. La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi [118].

2. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica agli enti e ai soggetti pubblici compresi nella ricognizione effettuata dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), salvo il caso in cui agiscano in qualità di operatore economico.

 

CAPO II

Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria

 

     Art. 50. Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria

1. Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abolito l’obbligo di presentazione dei seguenti certificati sanitari, qualora siano richiesti nell’ambito di procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), c) ed e) [119]:

a) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

b) certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti e per i dipendenti della farmacia;

d) certificato di idoneità fisica per l’assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole;

e) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali e corsi di formazione professionale;

f) certificato di idoneità fisica per l’assunzione di minori e apprendisti impiegati nei settori non a rischio;

g) certificato di vaccinazione per l’ammissione alle scuole pubbliche;

h) certificato per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi;

i) libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri;

j) certificato sanitario per l’impiego dei gas tossici;

k) certificato per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;

l) certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita;

m) certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino;

n) certificato di idoneità all’esercizio dell’attività di autoriparazione;

o) certificato di idoneità psico-fisica per maestro di sci;

p) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.

 

     Art. 50 bis. Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico [120]

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell’ambito scolastico, nella Regione Toscana è abolito l’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all’articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente.

2. L’obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.

 

CAPO III

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28

(Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio

in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti

e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

 

     Art. 51. Inserimento della sezione III bis nel capo XIV del titolo II della l.r. 28/2005 [121]

1. Dopo la sezione III del capo XIV del titolo II della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), è inserita la seguente: “Sezione III bis - Sequestro di beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche”.

 

     Art. 52. Inserimento dell’articolo 105 bis nella l.r. 28/2005 [122]

1. Dopo l’articolo 105 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 105 bis Sequestro della merce e delle attrezzature

1. Il pubblico ufficiale di polizia amministrativa che accerta e contesta la violazione degli articoli 13, 14 e 31 procede immediatamente al sequestro cautelare della merce offerta in vendita al pubblico, anche se situata in contenitori chiusi inequivocabilmente riferibili al trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di oggetti che per genere e quantità risultino essere inequivocabilmente destinati alla vendita al pubblico.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 il pubblico ufficiale di polizia amministrativa può esigere l’apertura dei contenitori chiusi e, in caso di rifiuto, provvedervi direttamente.”.

 

     Art. 53. Inserimento dell’articolo 105 ter nella l.r. 28/2005 [123]

1. Dopo l’articolo 105 bis della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 105 ter. Forma semplificata per la redazione del processo verbale di sequestro

1. Nel processo verbale di sequestro è inserito l’elenco sintetico delle cose sequestrate, raggruppate secondo tipologie di prodotti, senza l’obbligo di indicarne il numero, salva l’ipotesi di cui all’articolo 105 quater, comma 5.

2. Le tipologie di prodotti di cui al comma 1 sono in particolare:

a) abbigliamento e accessori per l’abbigliamento;

b) prodotti per la cura della persona;

c) oggetti di arredamento, complementi di arredo e prodotti per la casa;

d) giocattoli, articoli elettronici e di telefonia;

e) occhiali, orologi e bigiotteria;

f) supporti videomusicali;

g) generi alimentari.”.

 

     Art. 54. Inserimento dell’articolo 105 quater nella l.r. 28/2005 [124]

1. Dopo l’articolo 105 ter della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 105 quater. Conservazione delle cose sequestrate

1. Le cose sequestrate sono riposte in un idoneo contenitore, assicurato mediante l’apposizione del sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

2. Il contenitore è dotato di un’etichetta inamovibile sulla quale sono riportate le seguenti indicazioni:

a) la data e il luogo del sequestro;

b) l’incaricato e il luogo della custodia delle cose sequestrate;

c) le generalità e la qualifica del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro;

d) le generalità del trasgressore, salva l’ipotesi di cui all’articolo 105 quinquies;

e) la firma del trasgressore;

f) la firma del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

3. Del rifiuto del trasgressore di firmare l’etichetta inamovibile di cui al comma 2 è fatta menzione nel processo verbale di sequestro.

4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono compiute alla presenza del trasgressore.

5. Quando non sia possibile utilizzare il contenitore di cui al comma 1, nel processo verbale è indicato il numero delle cose sequestrate.”.

 

     Art. 55. Inserimento dell’articolo 105 quinquies nella l.r. 28/2005 [125]

1. Dopo l’articolo 105 quater della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 105 quinquies. Merce abbandonata dal trasgressore

1. Qualora la merce abusivamente posta in vendita su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore al momento dell’accertamento, il pubblico ufficiale procedente redige un processo verbale di sequestro in cui inserisce un elenco sintetico delle cose abbandonate secondo le modalità di cui all’articolo 105 ter.

2. La merce sequestrata è conservata secondo le modalità di cui all’articolo 105 quater, commi 1 e 2.

3. Decorsi trenta giorni dal sequestro senza che sia pervenuta richiesta di restituzione della merce da parte di persona che si dichiari proprietaria della stessa, il comune competente a ricevere il verbale di cui al comma 1 può procedere alla distruzione.

4. Nel caso in cui le cose rinvenute siano deperibili, si applica l’articolo 105 sexies, comma 2.”.

 

     Art. 56. Inserimento dell’articolo 105 sexies nella l.r. 28/2005 [126]

1. Dopo l’articolo 105 quinquies della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 105 sexies. Devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati

1. In caso di sequestro di generi alimentari o di prodotti deperibili, il pubblico ufficiale procedente informa il trasgressore che le cose oggetto del sequestro saranno devolute in beneficenza o distrutte e che è sua facoltà proporre immediatamente opposizione al sequestro.

2. Il comune competente a ricevere il processo verbale di sequestro può disporre la devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati dichiarati idonei, sotto il profilo igienico-sanitario, dall’azienda unità sanitaria locale competente per territorio.”.

 

     Art. 57. Inserimento dell’articolo 105 septies nella l.r. 28/2005 [127]

1. Dopo l’articolo 105 sexies della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 105 septies. Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni della l.r. 81/2000 e della l. 689/1981.”.

 

CAPO IV

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1

(Norme per il governo del territorio)

 

     Art. 58. Modifiche all’articolo 79 della l.r. 1/2005 [128]

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) è inserito il seguente:

“2 bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83, comma 12, sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto opere ed interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire.”.

 

     Art. 59. Modifiche all’articolo 82 della l.r. 1/2005 [129]

1. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 82 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) al professionista abilitato qualora il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale oppure nel caso in cui la verifica di conformità alle norme igienico-sanitarie non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;”.

 

     Art. 60. Modifiche all’articolo 83 della l.r. 1/2005 [130]

1. I commi 12 e 13 dell’articolo 83 della l.r. 1/2005 sono sostituiti dai seguenti

“12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 79, comma 2 bis e dal presente comma, alle varianti ai permessi di costruire si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei permessi. Le varianti in corso d’opera al permesso di costruire o alla denuncia di inizio dell’attività non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) dette varianti siano conformi agli atti di governo del territorio di cui all’articolo 52, comma 2 o agli strumenti urbanistici generali vigenti, ai regolamenti edilizi vigenti e comunque non siano in contrasto con quelli adottati né con le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo;

b) non comportino modifiche della sagoma, né introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti e dagli atti comunali, o che comportino incrementi di volumetria, oppure che incidono sulle dotazioni di standard;

c) non riguardino beni tutelati ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

d) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, ovvero abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice medesimo.

13. Per le varianti che non comportano la sospensione dei relativi lavori ai sensi del comma 12 sussiste esclusivamente l’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera come effettivamente realizzata. L’eventuale conguaglio del contributo di cui all’articolo 105, determinato con riferimento alla data del titolo abilitativo, è effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all’articolo 86 e comunque prima della scadenza del termine di validità del titolo abilitativo.”.

 

     Art. 61. Modifiche all’articolo 88 della l.r. 1/2005 [131]

1. Al comma 1 dell’articolo 88 della l.r. 1/2005, le parole “dal 1° gennaio 2009” sono sostituite dalle seguenti: “dalla scadenza del termine di cui all’articolo 159, comma 1, del Codice medesimo”.

 

     Art. 62. Modifiche all’articolo 205 bis della l.r. 1/2005 [132]

1. Al comma 3 dell’articolo 205 bis della l.r. 1/2005, le parole “dal 1° gennaio 2009” sono sostituite dalle seguenti: “dalla scadenza del termine di cui all’articolo 159, comma 1, del Codice medesimo”.

2. Il comma 4 dell’articolo 205 bis della l.r. 1/2005 è abrogato.

 

CAPO V

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39

(Disposizioni in materia di energia)

 

     Art. 63. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/2005 [133]

1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 23 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono abrogati.

2. Il comma 7 dell’articolo 23 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“7. La Giunta regionale approva un regolamento che contiene le norme di recepimento della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), individua modalità e tempi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, definisce i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici, le prescrizioni specifiche anche in materia di utilizzo di fonti rinnovabili, le modalità dell’attestazione di cui al comma 5 e della certificazione di cui al comma 6, i soggetti abilitati alla certificazione dell’unità immobiliare in conformità alla legislazione nazionale vigente e i casi di esclusione dagli obblighi previsti nel regolamento medesimo.”.

3. Il comma 12 dell’articolo 23 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“12. Il professionista che rilascia una certificazione energetica non veritiera è soggetto ad una sanzione amministrativa non inferiore allo 0,5 per mille e non superiore al 3 per mille del valore venale dell’unità immobiliare, determinato a cura dell’ufficio tecnico comunale, fatti salvi i casi di responsabilità penale.”.

 

CAPO VI

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36

(Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geoinfestanti

nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura)

 

     Art. 64. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 36/1999 [134]

1. L’articolo 4 della legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura), è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Utilizzazione dei prodotti fitosanitari

 

1. Al fine di consentire alle aziende USL di effettuare un monitoraggio sul territorio, relativo ai prodotti fitosanitari, chiunque impieghi per sé o per conto terzi prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante e geodisinfestante, destinati all’utilizzo in agricoltura, deve effettuarne la registrazione, entro trenta giorni dall’impiego, nel registro dei trattamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti “n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997”) o in altri registri aziendali dei trattamenti, detenuti per l’adempimento di impegni comunitari o regionali purché completi delle informazioni previste dal registro di cui al d.p.r. 290/2001.

2 Al fine del monitoraggio di cui al comma 1 le registrazioni restano a disposizione delle aziende USL presso i soggetti utilizzatori di cui al comma 1 così come previsto dal d.p.r. 290/2001 per la durata di cinque anni.”.

 

CAPO VII

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45

(Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola)

 

     Art. 65. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 45/2007 [135]

1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola), è abrogata.

2. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 45/2007 è sostituito dal seguente:

“3. L’attivazione dei procedimenti di cui al comma 2 avviene in via automatica da parte degli enti competenti, senza ulteriori adempimenti da parte dell’interessato, salvo eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni.”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 45/2007 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Regione può stabilire l’attivazione tramite la DUA di ulteriori procedimenti di interesse dell’azienda agricola.”.

 

TITOLO IV

Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali

in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana

 

CAPO I

Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti

ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6

(Costituzione dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”)

 

     Art. 66. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 6/2000 [136]

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”), sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il Direttore è individuato d’intesa tra il Presidente della Giunta regionale, l’Unioncamere Toscana, l’ICE e l’ENIT, tramite avviso pubblico predisposto dalla Giunta regionale pubblicato su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno almeno a carattere economico e finanziario, e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dello sviluppo economico e della promozione economica o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private operanti nel settore dello sviluppo e della promozione economica equiparabili all’Agenzia per entità di bilancio e complessità organizzativa.

3. La nomina è effettuata dal Presidente della Giunta regionale a seguito del conseguimento dell’intesa di cui al comma 2. Ove l’intesa non si realizzi entro novanta giorni dall’avvio della relativa procedura, il Presidente della Giunta regionale provvede in autonomia.”.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83

(Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese)

 

     Art. 67. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 83/1995 [137]

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese), è sostituito dal seguente:

“1. L’amministratore è nominato dal Presidente della Giunta regionale a norma della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all’Azienda per entità di bilancio e complessità organizzativa.”.

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28

(Acquisizione della partecipazione azionaria nella società

Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.)

 

     Art. 68. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 28/2008 [138]

1. Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“L’amministratore è nominato tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili alla Società per entità di bilancio e complessità organizzativa.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:

“3. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante all’amministratore unico con funzioni di direzione, è determinato nel 50 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.”

 

SEZIONE IV

Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68

 

     Art. 69. Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68 [139]

1. Le disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68, comma 1, si applicano in occasione dei primi rinnovi degli organi interessati successivi all’entrata in vigore della presente legge a seguito di scadenza naturale o per dimissioni o decadenza o altra causa prevista in legge.

2. La disposizione di cui all’articolo 68, comma 2, si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO V

Semplificazione del sistema normativo regionale

 

CAPO I

Semplificazione del sistema normativo regionale

 

     Art. 70. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali [140]

1. Sono o rimangono abrogate le disposizioni legislative elencate nell’allegato A, nonché le disposizione regolamentari elencate nell’allegato B alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.

 

TITOLO VI

Disposizioni finali

 

CAPO I

Disposizioni finali

 

     Art. 71. Adeguamento della normativa regionale [141]

1. La Regione Toscana, ove necessario, adegua la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 72. Clausola valutativa [142]

1. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sullo stato di applicazione delle procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alla riduzione e al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi, alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi e all’uso delle tecnologie informatiche nelle relazioni fra pubblica amministrazione e privati.

2. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale in merito all’operatività del sistema degli sportelli unici per le attività produttive con particolare riguardo:

a) allo svolgimento dei procedimenti amministrativi in via telematica;

b) alla funzionalità del sistema toscano dei servizi per le imprese di cui all’articolo 39;

c) ai procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione, riferita all’anno precedente, comprendente le informazioni qualitative e quantitative, i risultati conseguiti e le criticità emerse nelle materie di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 73. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell’indennizzo di cui all’articolo 16, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2009 – 2011, si fa fronte con le risorse di cui alla unità revisionale di base (UPB) 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2009 e pluriennale vigente 2009 – 2011 sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

 

Anno 2009 In diminuzione UPB 741 "Fondi - Spese correnti" per euro 50.000,00;

In aumento UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00;

Anno 2010 In diminuzione UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00;

In aumento UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00;

 

Anno 2011

In diminuzione UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00;

In aumento UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00.

3. Le misure di cui al titolo II, capo III di competenza regionale sono finanziate per gli anni 2009 – 2011, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, con le risorse di cui al programma per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2007, n. 68 (Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007/2010).

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

 

ALLEGATO A

 

AGRICOLTURA

 

1. Legge regionale 2 settembre 1974, n. 54 (Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - Rifinanziamento L.R. 30 novembre 1973, n. 60)

2. Legge regionale 9 novembre 1974, n. 66 (Provvedimenti straordinari a favore dell’agricoltura - Integrazione della disponibilità previste dalla L.R. 7 aprile 1973, n. 22 con disponibilità raccolte dal Bilancio di previsione 1974)

3. Legge regionale 8 febbraio 1975, n. 15 (Integrazione finanziamento L.R. 9 novembre 1974, n. 66 - Provvedimenti straordinari a favore dell’agricoltura)

4. Legge regionale 29 gennaio 1977, n. 12 (Norme per lo sviluppo dell’associazionismo e della cooperazione dei produttori agricoli nel settore zootecnico)

5. Legge regionale 4 agosto 1977, n. 45 (Interventi regionali per il miglioramento e potenziamento delle attività zootecniche)

6. Legge regionale 7 settembre 1977, n. 71 (Norme per l’attuazione delle direttive C.E.E. n. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 253 del 28 aprile 1975 recepite con legge n. 153 del 1975 e con legge n. 352 del 1976)

7. Legge regionale 25 novembre 1978, n. 72 (Modifiche alla L.R. 7 settembre 1977, n. 71 concernente l’attuazione delle direttive Comunitarie per gli interventi nell’agricoltura)

8. Legge regionale 28 giugno 1979, n. 30 (Modifiche e integrazioni alla L.R. 4 agosto 1977, n. 45 concernente interventi regionali per il miglioramento e potenziamento delle attività zootecniche)

9. Legge regionale 3 novembre 1979, n. 53 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440 per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate)

10. Legge regionale 29 ottobre 1981, n. 80 (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1977, n. 71 “Norme per l’attuazione delle direttive CEE, n. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1974 recepito con legge n. 153 del 1975 e legge n. 352 del 1976”)

11. Legge regionale 29 maggio 1980, n. 77 (Norme concernenti l’associazione dei produttori agricoli nella Regione e le relative unioni in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674 sull’associazionismo dei produttori agricoli)

12. Legge regionale 5 gennaio 1982, n. 1 (Modificazione alla L.R. 29 maggio 1980, n. 77 - Norme concernenti le associazioni dei produttori agricoli nella regione e relative unioni in attuazione della L. 20 ottobre 1978, n. 674 sull’associazionismo dei produttori agricoli)

13. Legge regionale 19 luglio 1983, n. 56 (Norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende agricole e per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana colpite da calamità naturale o avversità atmosferiche di carattere eccezionale)

14. Legge regionale 14 dicembre 1983, n. 79 (Proroga del termine previsto dall’art. 14 della legge regionale n. 77 del 1980 concernente le Associazioni dei produttori agricoli nella Regione)

15. Legge regionale 26 gennaio 1987, n. 7 (Proroga del termine previsto dall’art. 14 della L.R. n. 77 del 1980, concernente le Associazioni dei Produttori Agricoli nella Regione Toscana)

16. Legge regionale. 2 settembre 1992, n. 45 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 56 del 1983 «Norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende agricole e per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana colpite da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale» e alla legge regionale n. 46 del 1978 «Norme per l’attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616»)

17. Legge regionale 20 dicembre 1993, n. 100 (Modifiche della L.R. 29 maggio 1980, n. 77 relativa a norme concernenti le associazioni di produttori agricoli nella Regione e relative unioni)

18. Legge regionale 16 maggio 1994, n. 38 (Istituzione degli Albi provinciali degli imprenditori agricoli professionali. Modificazioni alla L.R. 12 gennaio 1994, n. 6.)

19. Legge regionale 23 marzo 1995, n. 30 (Modifica alla L.R. 12 gennaio 1994, n. 6 «Istituzione degli Albi Provinciali degli imprenditori agricoli professionali» già modificata con L.R. 16 maggio 1994, n. 38)

20. Legge regionale 4 aprile 1997, n. 25 (Modifiche alla L.R. 14 aprile 1995, n. 64 "Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola" nonché alla L.R. 17 Ottobre 1994, n. 76 "Disciplina delle attività agrituristiche")

21. Legge regionale 2 luglio 1997, n. 48 (Modifiche alla L.R. 17 ottobre 1994, n. 76. “Disciplina delle attività agrituristiche”)

22. Legge regionale 3 ottobre 1997, n. 71 (Disposizioni straordinarie per il florovivaismo toscano)

23. Legge regionale 27 novembre 1997, n. 88 (Modifica alla L.R. 4 aprile 1997, n. 25 "Modifiche alla L.R. 14 aprile 1995, n. 64 - Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola" nonché alla L.R. 17 ottobre 1994, n. 76 "Disciplina delle attività agrituristiche")

24. Legge regionale 22 aprile 1998, n. 23 (Misure di aiuto per favorire l’accesso dei giovani alle attività agricole, di servizio per l’agricoltura e di supporto al territorio rurale)

25. Legge regionale. 18 giugno 1998, n. 32 (L.R. 22 aprile 1998, n. 23 recante «Norme per favorire l’accesso dei giovani, alle attività agricole, alle attività di servizio per l’agricoltura e di supporto al territorio rurale». Modifiche ed integrazioni)

26. Legge regionale 2 novembre 1999, n. 57 (Modifica della L.R. 29 maggio 1980, n. 77 relativa a norme concernenti le associazioni di produttori agricoli nella regione e le relative unioni)

27. Legge regionale 13 maggio 2003, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 "Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini Blue-Tongue")

28. Legge regionale 29 settembre 2003, n. 51 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 “Istituzione degli Albi provinciali degli Imprenditori agricoli professionali”)

29. Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 63 (Intervento finanziario straordinario per l’anno 2003 in favore di "Fondazione slow food per la biodiversità - Onlus")

 

ARTIGIANATO E INDUSTRIA

 

30. Legge regionale 3 maggio 1975, n. 37 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4 aprile 1973, n. 20 “Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia”)

31. Legge regionale 4 settembre 1976, n. 61 (Aumento del fondo per interventi a favore delle cooperative di garanzia di cui alla l.r. 04/04/1973, n. 20)

32. Legge regionale 22 maggio 1982, n. 40 (Sub delega alle Province delle funzioni amministrative delegate alla Regione relativamente alle attività dei Comitati provinciali prezzi)

33. Legge regionale aprile 14 aprile 1990, n. 42 (Adeguamento gettoni di presenza per i componenti del comitato provinciale per i prezzi e della commissione consultiva di cui provinciale alla legge regionale n. 40 del 1982)

34. Legge regionale 11 agosto 1995, n. 87 (Liquidazione del fondo speciale rischi di cui alla L.R. n. 62 del 1990, L.R. n. 27 del 1993 e L.R. n. 61 del 1995. Destinazione delle risorse della Regione Toscana al fondo ordinario rischi della F.I.D.I. TOSCANA S.p.A. di cui alla L.R. 5 giugno 1974, n. 32. Modificazioni alla L.R. n. 27 del 1993)

35. Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 11 (Fidi Toscana S.p.A. - Costituzione fondi per il supporto delle operazioni di internazionalizzazione ed esportazione e per la concessione di prestiti partecipativi alle P.M.I.)

 

CACCIA E PESCA

 

36. Legge regionale 7 dicembre 1987, n. 57 (Modifica della voce n. 16 della tariffa allegata alla L.R. n. 54 del 1980 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali “aziende faunistico – venatorie”)

37. Legge regionale 17 dicembre 1988, n. 90 (Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1980; alla legge regionale n. 25 del 1984 e alla legge regionale n. 77 del 1982 in materia di attività venatoria, di pesca ed acquicoltura)

38. Legge regionale 15 dicembre 1998, n. 93 (Interventi straordinari per l’acquacoltura)

39. Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 107 (Commissariamento del Consorzio Regionale di idrobiologia e pesca)

40. Legge regionale 29 marzo 2000, n. 47 (Legge regionale n. 28/2000 «Calendario venatorio 2000/2001». Modifiche ed integrazioni)

41. Legge regionale 14 novembre 2001, n. 55 (Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2001, n. 27 "Calendario venatorio 2001-2002")

42. Legge regionale 26 luglio 2002, n. 31 (Attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per il periodo settembre 2002 - gennaio 2003)

43. Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 57 (Attuazione dell’articolo 9 (deroghe) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici)

44. Legge regionale 8 ottobre 2004, n. 51 (Prelievo in deroga del fringuello ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici)

45. Legge regionale 30 settembre 2005, n. 57 (Attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici)

46. Legge regionale 16 novembre 2006, n. 54 (Attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici)

 

COMMERCIO

 

47. Legge regionale 27 dicembre 1996, n. 97 (Modifiche alla L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburante per uso autotrazione")

 

TURISMO

 

48. Legge regionale 23 dicembre 1976, n. 76 (Interventi per l’allestimento di nuovi parchi di campeggio. Rifinanziamento della L.R. 11 marzo 1975, n. 19)

49. Legge regionale 24 luglio 1978, n. 49 (Rifinanziamento della L.R. 11 marzo 1975, n. 19 “Interventi per l’allestimento di nuovi parchi di campeggio”)

CULTURA

 

50. Legge regionale 31 maggio 1975, n. 61 (Istituzione della Consulta regionale toscana dei Beni e delle attività culturali)

51. Legge regionale 12 agosto 1976, n. 46 (Modifica alla L.R. 5 giugno 1974, n. 30, recante “Contributi ad enti ed associazioni per attività culturali, sportive e di promozione sociale”)

52. Legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Norme per la promozione delle attività culturali ed educative, relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali)

53. Legge regionale 14 dicembre 1981, n. 91 (Modifiche alla L.R. n. 12 del 1980 recante: «Norme per la promozione delle attività culturali ed educative relative a manifestazioni espositive, convegni e istituzioni culturali)

54. Legge regionale 13 aprile 1982, n. 32 (Modifiche alla L.R. 31 maggio 1975, n. 61 “Istituzione della consulta regionale toscana dei beni culturali e naturali”)

55. Legge regionale 19 luglio 1982, n. 59 (Modifiche alla L.R. n. 12 del 1980: «Norme per la promozione delle attività culturali ed educative, relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali»)

56. Legge regionale 30 novembre 1982, n. 86 (Modifiche alla L.R. n. 89 del 1980 “Norme in materia di Musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale - delega di funzioni amministrative agli enti locali”)

57. Legge regionale 30 novembre 1982, n. 87 (Modifiche alla L.R. n. 33 del 1976 «Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi storici affidati ad enti locali)

58. Legge regionale 23 agosto 1983, n. 65 (Modifiche alla legge regionale n. 33 del 1976 “Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi storici affidati agli enti locali”) 59. Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 9 (Integrazione all’art. 2 della L.R. 31 maggio 1975, n. 61 recante «istituzione della consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali»)

60. Legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni cultura)

61. Legge regionale 29 aprile 1996, n. 30 (Modificazioni alla L.R. 1° febbraio 1995, n. 14 "Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali)

62. Legge regionale 11 agosto 1999, n. 50 (Modificazioni alla L.R. 1° febbraio 1995, n. 14 «Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali»)

63. Legge regionale 20 marzo 2000, n. 29 (Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie interculturali in Toscana)

64. Legge regionale 6 aprile 2000, n. 49 (Disposizioni per la promozione di attività culturali nel settore dello spettacolo)

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

65. Legge regionale 4 febbraio 1976, n. 10 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 giugno 1975, n. 71, concernente gli interventi per il diritto allo studio e delega delle relative funzioni agli Enti locali)

66. Legge regionale 1 settembre 1977, n. 69 (Modifiche alla L.R. 7 giugno 1975, n. 71 - Interventi per il diritto allo studio e delega delle relative funzioni agli enti locali)

67. Legge regionale 16 novembre 1977, n. 77 (Integrazione degli stanziamenti previsti dal piano di intervento per il diritto allo studio)

68. Legge regionale 7 settembre 1981, n. 76 (Incremento finanziario per gli interventi di formazione professionale di cui all’art. 9 della L.R. 15 novembre 1980, n. 86)

69. Legge regionale 12 novembre 1984, n. 61 (Sostituzione dell’art. 12 della legge regionale n. 59 del 1984: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 86 del 1980)

70. Legge regionale 8 luglio 1999, n. 39 (Disposizioni per l’attuazione degli interventi aggiuntivi previsti nel Docup ob. 2 1997-99 Toscana al paragrafo 1.5 - Misure di accompagnamento)

 

ORDINAMENTO CONTABILE, FINANZE E TRIBUTI

 

71. Legge regionale 30 aprile 1979, n. 18 (Integrazione art. 24 della L.R. 30 dicembre 1971, n. 2, istitutiva dei tributi propri della Regione)

72. Legge regionale 13 giugno 1983, n. 44 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 54 del 1980 ed alle annesse tariffe)

73. Legge regionale 26 luglio 1984, n. 47 (Modifiche alla L.R. 15 maggio 1980, n. 54 in materia di tasse sulle concessioni regionali)

74. Legge regionale 15 dicembre 1986, n. 53 (Aumenti in materia di tasse sulle concessioni regionali. Modifica alla tariffa allegata alla L.R. 54 del 1980 e successivi adeguamenti)

75. Legge regionale 7 novembre 1987, n. 53 (Aumenti in materia di tasse sulle concessioni regionali. Modifica alla tariffa allegata alla L.R. n. 54 del 1980 e successivi adeguamenti)

76. Legge regionale 29 novembre 1990, n. 69 (Aumento delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla L.R. 15 maggio 1980, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni per l’anno 1991)

77. Legge regionale 25 febbraio 1991, n. 8 (Modifiche alla tariffa annessa alla legge regionale n. 54 del 1980 “Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali” e successive modifiche ed integrazioni)

78. Legge regionale 11 maggio 1991, n. 16 (Integrazione alla legge regionale n. 8 del 1991 avente per oggetto: “Modifiche alla tariffa annessa alla legge regionale n. 54 del 1980 - Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e successive modifiche ed integrazioni”)

79. Legge regionale 19 luglio 1991, n. 35 (Integrazione art. 6 legge regionale n. 8 del 1991 recante modifiche alla tariffa annessa alla legge regionale n. 54 del 1980 sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali)

80. Legge regionale 2 gennaio 1996, n. 1 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1996-1998)

81. Legge regionale 15 gennaio 1997, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1997-1999)

82. Legge regionale 23 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1998-2000)

83. Legge regionale 23 dicembre 1998, n. 96 (Subentro nel credito vantato dal Ministero del tesoro nei confronti delle Terme di Casciana S.p.A.)

84. Legge regionale 26 gennaio 1999, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1999 – 2001)

85. Legge regionale 11 giugno 1999, n. 33 (Modifica dell’art. 10 comma 4 della L.R. 26 gennaio 1999, n. 3 e contestuale variazione di bilancio)

86. Legge regionale 29 luglio 1999, n. 42 (Ulteriori interventi straordinari di spesa per l’anno 1999 a sostegno dello sviluppo regionale)

87. Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2000-2002)

88. Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Modifica alla legge regionale 19 marzo 1996, n. 22. Disciplina della attività contrattuale regionale)

89. Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 17 (Intervento finanziario della Regione Toscana in favore dell’Arciconfraternita di Misericordia di Siena in sostegno delle iniziative di prevenzione dell’usura)

90. Legge regionale 27 ottobre 2000, n. 76 (Norme per l’adeguamento dell’ordinamento regionale toscano all’introduzione dell’Euro)

91. Legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003)

92. Legge regionale 31 gennaio 2001, n. 8 (Concessione di garanzia fideiussoria alla Società Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A)

93. Legge regionale 1 marzo 2002, n. 8 (Liquidazione della Società Agenzia per l’Alta Tecnologia CESVIT S.p.A. di Firenze - Contributo straordinario per la copertura del disavanzo economico finanziario)

94. Legge regionale 5 luglio 2002, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003). Riesame)

95. Legge regionale 26 luglio 2002, n. 30 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1999, n. 37 “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alla L.R. n. 54/1980 e L.R. n. 60/1996”)

96. Legge regionale 22 novembre 2002, n. 40 (Intervento di solidarietà per la Regione Molise colpita dal terremoto del 31 ottobre 2002)

 

ORGANIZZAZIONE REGIONALE, PERSONALE, ORGANI REGIONALI

 

97. Legge regionale 8 aprile 1974, n. 15 (Modificazioni della L.R. 6 settembre 1973, n. 55)

98. Legge regionale 16 novembre 1979, n. 58 (Istituzione del Servizio di mensa per il personale regionale)

99. Legge regionale 10 aprile 1981, n. 39 (Istituzione del servizio di mensa per il personale regionale delle sedi periferiche)

100. Legge regionale 22 maggio 1982, n. 39 (Integrazione trattamento pensionistico a favore del personale già trasferito dallo Stato alla Regione e cessato dal servizio senza aver maturato almeno un anno di iscrizione presso le C.P.D.E.L. o la C.P.S.)

101. Legge regionale 13 agosto 1984, n. 52 (Trattamento previdenziale del personale regionale proveniente dall’ex Ente Maremma)

102. Legge regionale 13 agosto 1984, n. 53 (Modifica dell’art. 2, comma secondo della l.r. 13 agosto 1984, n. 52, in materia di trattamento previdenziale del personale proveniente dall’ex Ente Maremma)

103. Legge regionale 2 maggio 1985, n. 45 (Modifica alla L.R. 30 agosto 1973, n. 53, recante: «Indennità, rimborso spese e trattamento economico di missione per gli esperti della Commissione Regionale Tecnico -Amministrativa)

104. Legge regionale 1 marzo 1989, n. 16 (Adeguamento del trattamento economico di missione del personale della Regione Toscana)

105. Legge regionale 9 aprile 1990, n. 41 (Recepimento del 5° accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario)

106. Legge regionale 23 luglio 1991, n. 37 (Personale trasferito ad altri Enti. Norme in materia di trattamento di fine rapporto)

107. Legge regionale 11 luglio 1994, n. 51 (Modifiche alla L.R. 21 agosto 1989, n. 51 «Testo Unico delle Leggi sul personale» e alla L.R. 9 aprile 1990, n. 41 «Recepimento del 5° accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario»)

108. Legge regionale 10 giugno 1996, n. 41 (Norme relative alla rappresentanza in giudizio della Regione nei procedimenti giudiziari promossi ai sensi dell’art. 3, quinto comma del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698)

109. Legge regionale 29 aprile 1997, n. 32 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell’impiego regionale)

110. Legge regionale 12 novembre 1997, n. 86 (Adeguamento al D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, delle norme in materia di documentazione delle spese di ristorazione effettuate in corso di missione da parte del personale della Regione Toscana)

111. Legge regionale 29 giugno 1998, n. 35 (L.R. 2 dicembre 1991, n. 57 “Norme per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo” modifiche degli artt. 15 e 16)

112. Legge regionale 6 aprile 2000, n. 48 (Disposizioni sull’approvazione degli atti di cui all’articolo 40, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 di competenza del Consiglio regionale nel periodo di sospensione dell’attività del Consiglio regionale per le elezioni regionali)

113. Legge regionale 18 aprile 2001, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia organizzazione e personale”)

114. Legge regionale 26 febbraio 2003, n. 13 (Disposizioni in materia di personale della Regione, degli enti e delle aziende regionali)

115. Legge regionale 20 febbraio 2004, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 13 “Disposizioni in materia di personale della Regione, degli enti e delle aziende regionali”)

 

DIRITTO ALLA SALUTE

 

116. Legge regionale 10 marzo 1973, n. 12 (Provvedimenti per la profilassi della malattia emolitica del neonato)

117. Legge regionale 17 agosto 1973, n. 48 (Norme per la profilassi della rosolia nella popolazione femminile)

118. Legge regionale 3 febbraio 1975, n. 10 (Norme transitorie per l’erogazione dell’assistenza ospedaliera e per l’iscrizione nei ruoli dei soggetti non assistibili da enti o casse mutue)

119. Legge regionale 28 novembre 1975, n. 75 (Integrazione della L.R. 10 marzo 1973, n. 12, concernente provvedimenti per la profilassi della malattia emolitica del neonato)

120. Legge regionale 14 gennaio 1977, n. 2 (Modifiche alla L.R. 26 aprile 1973, n. 27, recante norme per l’esercizio della emodialisi domiciliare)

121. Legge regionale 29 maggio 1982, n. 45 (Composizione e funzionamento delle Commissioni di disciplina delle Unità Sanitarie Locali)

122. Legge regionale 16 dicembre 1982, n. 91 (Norme di attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.)

123. Legge regionale 16 dicembre 1982, n. 92 (Modifiche della L.R. 16 dicembre 1982, n. 91, concernente “Norme di attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle unità sanitarie locali”)

124. Legge regionale 2 agosto 1983, n. 59 (Interpretazione autentica dell’art. 33 secondo comma della L.R. 16 dicembre 1982, n. 91 - Norme di attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.)

125. Legge regionale 20 agosto 1984, n. 56 (Intervento Regione Toscana per assicurare erogazione ai sensi art. 25, ultimo comma, L. 27 ottobre 1983, n. 730)

126. Legge regionale 2 maggio 1985, n. 46 (Norme per l’erogazione delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali, dipendenti da qualunque causa)

127. Legge regionale 7 maggio 1985, n. 60 (Servizi multizonali di prevenzione. Attuazione art. 22 L. 23 dicembre 1978, n. 833)

128. Legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Proroga dei termini per variazioni di bilancio e storni di fondi da parte delle unità sanitarie locali ex art. 32 L.R. 24 maggio 1980, n. 68)

129. Legge regionale 26 maggio 1986, n. 26 (Norme di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4 relativa a: «Disposizioni transitorie nell’attesa della riforma istituzionale delle Unità Sanitarie Locali»)

130. Legge regionale 2 settembre 1986, n. 46 (Modifica dell’art. 11 della L.R. 29 maggio 1982, n. 45 concernente la composizione ed il funzionamento delle commissioni di disciplina delle unità sanitarie locali)

131. Legge regionale 18 maggio 1987, n. 28 (Modificazione dell’art. 3 della L.R. 2 maggio 1985, n. 46. Norme per l’erogazione delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali dipendenti da qualsiasi causa)

132. Legge regionale 6 giugno 1988, n. 45 (Istituzione dell’Unità spinale)

133. Legge regionale 16 ottobre 1989, n. 66 (Florentia Auxilia-Mostra convegno sui progressi scientifici e tecnici a favore dei disabili)

134. Legge regionale 27 ottobre 1989, n. 69 (Norme concernenti il servizio farmaceutico. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 novembre 1980, n. 85 e alla L.R. 17 ottobre 1983, n. 69)

135. Legge regionale 3 settembre 1992, n. 48 (Disciplina transitoria del controllo sugli atti delle UU.SS.LL)

136. Legge regionale 1 febbraio 1995, n. 15 (Modificazioni alla L.R. 11 agosto 1993, n. 60 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti.")

137. Legge regionale 3 agosto 1998, n. 48 (Misure straordinarie ed urgenti per il personale dipendente della Casa di cura «Villa delle Rose» (di proprietà della Intermedical, società di gestione finanziaria s.r.l.)

138. Legge regionale 13 ottobre 1998, n. 73 (Abrogazione L.R. 5 agosto 1993, n. 51: Interventi per la prevenzione, cura e riabilitazione dell’alcoldipendenza e problematiche alcolcorrelate)

139. Legge regionale 28 ottobre 1998, n. 75 (Abrogazione della L.R. 25 agosto 1978, n. 59 “Studio del farmaco sull’uomo” e successive modifiche ed integrazioni)

140. Legge regionale 22 marzo 1999, n. 15 (Abrogazione art. 7 della L.R. 4 novembre 1993, n. 79 "Estinzione del C.R.E. Istituzione della Commissione regionale per il settore emotrasfusionale")

141. Legge regionale 3 marzo 2003, n. 15 (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”)

 

POLITICHE SOCIALI

 

142. Legge regionale 3 aprile 1973, n. 18 (Assegno integrativo di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciali - Variazioni dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 1972)

143. Legge regionale 12 luglio 1973, n. 37 (Provvedimenti a favore dei Comuni e loro consorzi per l’assistenza domiciliare alle persone anziane - L.R. 3 gennaio 1973, n. 3 - Dotazione finanziaria)

144. Legge regionale 22 novembre 1973, n. 58 (Sostituzione di amministratori di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

145. Legge regionale 5 settembre 1974, n. 57 (Assistenza domiciliare alle persone anziane - Provvedimenti a favore dei Comuni o loro consorzi)

146. Legge regionale 16 giugno 1976, n. 29 (Modifica dell’art. 4 della L.R. 5 giugno 1972, n. 18, recante le norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 9, in materia di beneficenza pubblica)

147. Legge regionale 1 febbraio 1982, n. 9 (Attività a favore dei non vedenti trasferiti a norma del D.P.R. 616 del 1977. Ristrutturazione dei servizi e inquadramento del personale)

148. Legge regionale 4 novembre 1993, n. 80 (Legge regionale 2 settembre 1992, n. 42. Esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza sociale. Proroga dei termini di scadenza)

149. Legge regionale 12 novembre 1997, n. 81 (Rifinanziamento della L.R. n. 77 del 1996 relativa ad interventi per la promozione dei lavori socialmente utili nelle zone colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996)

150. Legge regionale 16 novembre 2004, n. 65 (Modifiche all’articolo 5-ter della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche)

 

TUTELA DELL’AMBIENTE (Ambiente, energia, smaltimento rifiuti, difesa del suolo, tutela delle acque, inquinamento acustico, tutela del paesaggio)

 

151. Legge regionale 17 gennaio 1976, n. 5 (Rifinanziamento della L.R. 27 maggio 1974, n. 22 riguardante interventi per il reperimento e l’utilizzazione di risorse idriche, nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto)

152. Legge regionale 14 gennaio 1977, n. 3 (Modifiche e integrazioni alla L.R. 5 giugno 1975, n. 69. Istituzione del parco naturale della Maremma)

153. Legge regionale 27 gennaio 1977, n. 11 (Integrazione alla L.R. 2 marzo 1976, n. 11 - Soppressione del Consorzio di bonifica della Val d’Era)

154. Legge regionale 5 luglio 1977, n. 40 (Autorizzazione alla contrazione di un mutuo per L. 1.000.000.000 per il finanziamento degli interventi previsti dall’art. 2 della L.R. 4 settembre 1976, n. 62, concernente la realizzazione di opere di reperimento ed utilizzazione di risorse idriche nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto di cui alla L.R. 27 maggio 1974, n. 22)

155. Legge regionale 5 luglio 1977, n. 41 (Modifiche alla L.R. 17 gennaio 1976, n. 5, concernente il rifinanziamento della L.R. 27 maggio 1974, n. 22, riguardante interventi per il reperimento e l’utilizzazione di risorse idriche nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto)

156. Legge regionale 8 febbraio 1978, n. 11 (Modifica artt. 42 e 35 della L.R. 23 dicembre 1977, n. 83 concernente norme in materia di bonifica, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delega di funzioni agli enti locali)

157. Legge regionale 30 maggio 1978, n. 34 (Modifica all’art. 42 della legge regionale n. 83 del 1977 concernente norme in materia di bonifica, di consorzi di bonifica, e di miglioramento fondiario - Delega delle funzioni agli enti locali)

158. Legge regionale 5 settembre 1978, n. 62 (Rifinanziamento della L.R. 27 maggio 1974, n. 22 per il reperimento e l’utilizzazione di risorse idriche nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto)

159. Legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 (Sub-delega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali)

160. Legge regionale 25 gennaio 1980, n. 10 (Modifica alla L.R. 21 dicembre 1979, n. 52, relativa alla sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali)

161. Legge regionale 9 marzo 1983, n. 14 (Legge regionale n. 31 del 1982 concernente agevolazioni creditizie per la realizzazione, la modificazione e l’adeguamento di impianti di depurazione e di pretrattamento degli scarichi idrici degli insediamenti produttivi agricoli di cui alla legge n. 319 del 1976 e successive modificazioni. Integrazioni e modifiche)

162. Legge regionale 9 luglio 1984, n. 43 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 dicembre 1981, n. 86. Interventi della Regione Toscana a favore degli Enti Locali per incrementare la distribuzione del metano in Toscana)

163. Legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 (Istituzione del Parco delle Alpi Apuane)

164. Legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 (Modifica all’art. 42 della L.R. 23 dicembre 1977, n. 83 concernente norme in materia di bonifica, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delega di funzioni agli enti locali)

165. Legge regionale 21 giugno 1988, n. 47 (Provvedimenti finanziari conseguenti all’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915)

166. Legge regionale 19 agosto 1988, n. 61 (Correzione all’art. 3 comma 4, punto III della L.R. 19 agosto 1988, n. 60 concernente «Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti»)

167. Legge regionale 19 aprile 1993, n. 24 (Modifiche transitorie alla legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 - Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali, in attesa della disciplina prevista dagli artt. 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142)

168. Legge regionale 18 ottobre 1993, n. 75 (Modifica della L.R. 5 agosto 1993, n. 48 «Procedura per l’esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991 per l’adeguamento ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno»)

169. Legge regionale 23 febbraio 1995, n. 21 (Sub-delega delle competenze regionali in materia di determinazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 15 della L. n. 1497 del 1939, concernente la protezione delle bellezze naturali.

Abrogazione dell’art. 2, comma 2 e modifica dell’art. 4, comma 6, L.R. 2 novembre 1979, n. 52)

170. Legge regionale 28 marzo 1996, n. 26 (Scioglimento del Consorzio regionale di Idrobiologia e Pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla L.R. 18 aprile 1995, n. 66)

171. Legge regionale 21 febbraio 1997, n. 12 (Modifiche alla L.R. 19 aprile 1993, n. 24 "Modifiche transitorie alla L.R. 2 novembre 1979, n. 52")

172. Legge regionale 23 dicembre 1998, n. 99 (L.R. n. 34 del 1994. Misure per promuovere l’operatività dei Consorzi di bonifica)

 

ASSETTO DEL TERRITORIO (Assetto del territorio, urbanistica, edilizia)

 

173. Legge regionale 28 maggio 1975, n. 56 (Interventi nei centri storici)

174. Legge regionale 19 agosto 1976, n. 56 (Modifica dell’articolo unico della L.R. 28 maggio 1975, n. 56, relativa agli interventi nei centri storici)

175. Legge regionale 29 novembre 1982, n. 83 (Modificazioni degli articoli 17 e 18 della L.R. 22 maggio 1980, n. 59 e abrogazione della L.R. 19 agosto 1981, n. 64 e L.R. 25 gennaio 1982, n. 7. Rimborsi ai comuni delle spese sostenute per la redazione degli elenchi sul patrimonio edilizio esistente)

176. Legge regionale 9 aprile 1985, n. 34 (L.R. 30 giugno 1984, n. 41 - Integrazioni e modifiche)

177. Legge regionale 13 aprile 1987, n. 24 (Modifica dell’art. 15 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, concernente «Norme urbanistiche integrative»)

178. Legge regionale 18 ottobre 1993, n. 74 (Sostituzione del secondo e terzo comma dell’art. 7 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74)

179. Legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 recante "Norme per il governo del territorio". Integrazione alle norme transitorie)

180. Legge regionale 3 novembre 1995, n. 96 (Modifiche alla L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio")

181. Legge regionale 27 giugno 1996, n. 46 (Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996)

182. Legge regionale 8 agosto 1996, n. 66 (Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 giugno 1996, n. 46, alla L.R. 12 aprile 1994, n. 29, e alla L.R. 5 giugno 1974 n. 32)

183. Legge regionale 30 luglio 1997, n. 57 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio")

184. Legge regionale 11 agosto 1997, n. 64 (Disposizioni per gli interventi a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1997)

185. Legge regionale 23 gennaio 1998, n. 6 (Modifiche e integrazioni della L.R. 11 agosto 1997, n. 64, recante "Disposizione per gli interventi a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996")

186. Legge regionale 31 luglio 1998, n. 43 (Eventi alluvionali del 19 Giugno 1996: agevolazioni finanziarie per il trasferimento degli impianti produttivi di cui all’art. 5 del D.L. n. 576 del 1996, convertito in legge n. 677 del 1996)

187. Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 71 (Modifica delle tabelle per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, allegate alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 "Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d’inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette a rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69")

188. Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (L.R. 31 luglio 1998, n. 43: eventi alluvionali del 19 giugno 1996: agevolazioni finanziarie per il trasferimento degli impianti produttivi di cui all’art. 5 del decreto legge n. 576/1996, convertito in legge n. 677/1996. Modifica e integrazione)

189. Legge regionale 18 aprile 2001, n. 17 (Interventi per la sistemazione idraulica e idrogeologica della piana di Guasticce e per favorire lo sviluppo dell’Interporto Amerigo Vespucci)

190. Legge regionale 27 luglio 2001, n. 33 (Modifiche alle tabelle relative agli oneri di urbanizzazione, allegate alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52, concernente le concessioni, le autorizzazioni e le denunce d’inizio delle attività edilizie)

191. Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 51 (Soppressione dei Consorzi idraulici di seconda categoria)

192. Legge regionale 2 aprile 2002, n. 13 (Adeguamento della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 “Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d’inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69” alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)

193. Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 55 (Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana)

 

TRASPORTI

 

194. Legge regionale 20 dicembre 1979, n. 67 (Sussidi di esercizi alle imprese concessionarie di autoservizi di linee extraurbane viaggiatori per l’anno 1978 - Integrazioni alla L.R. 26 luglio 1978, n. 51)

195. Legge regionale 21 aprile 1990, n. 50 (Modifiche della legge regionale n. 33 del 1983 recante la disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale)

196. Legge regionale 11 marzo 1992, n. 7 (Modifica alla legge regionale n. 33 del 1983 recante la disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e la determinazione delle tariffe minime)

197. Legge regionale 5 agosto 1993, n. 47 (Integrazione tariffaria strada-ferrovia, disciplina delle agevolazioni tariffarie nel trasporto pubblico locale e sanzioni amministrative. Modifiche alla L.R. 18 maggio 1983, n. 33, artt. 5, 16, 17 e 18)

198. Legge regionale 13 aprile 1995, n. 58 (Modifiche alla L.R. 18 maggio 1983, n. 33 concernente "Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime")

199. Legge regionale 24 dicembre 1997, n. 96 (Norme transitorie in materia di trasporto pubblico locale)

 

LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA

 

200. Legge regionale 5 luglio 1977, n. 37 (Autorizzazione alla contrazione di un mutuo per L. 1.000.000.000 per il finanziamento degli interventi previsti dall’art. 1 della L.R. 4 settembre 1976, n. 62, concernenti contributi in conto capitale per la costruzione, l’ampliamento, il completamento e la sistemazione di acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti e delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque di rifiuto)

201. Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 106 (Programmi integrativi regionali di edilizia agevolata convenzionata "Interpretazione autentica del terzo comma dell’art. 4 della L.R. 11 luglio 1988, n. 48 e sostituzione art. 1 e 2 della L.R. 18 aprile 1995, n. 71)

202. Legge regionale 24 novembre 1999, n. 62 (Contributo straordinario al Comune di Campi Bisenzio per la realizzazione del collegamento da via Allende al casello autostradale A1 di Calenzano dell’asse stradale Prato – Mezzana – Castello – Perfetti Ricasoli)

 

 

ALLEGATO B

 

AGRICOLTURA

 

1. Reg. 23 maggio 1980, n. 4 (Modifiche ed integrazioni del Reg. 22 maggio 1978, n. 1 relativo all’applicazione della L.R. 4 agosto 1977, n. 45)

2. Regolamento 19 marzo 1990, n. 2 (L.R. n. 20 del 1988. Interventi regionali a favore della Cooperazione Agricola e forestale. Regolamento del Comitato Tecnico Consultivo)

 

CACCIA E PESCA

 

3. Regolamento regionale 9 agosto 1978, n. 4 (Regolamento per la cattura e utilizzazione dei volatili)

4. Regolamento 5 gennaio 1993, n. 1 (Reg. n. 1 del 1981. Rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio venatorio. Modifica relativa all’ammontare del gettone di presenza)

5. Regolamento 9 agosto 1995, n. 10 (Modifiche ed integrazioni al Reg. 21 febbraio 1995, n. 5, concernente "Ambiti territoriali di Caccia. Regolamento di accesso e gestione")

6. Decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2001, n. 11/R (Regolamento recante modificazioni al Reg. 3 maggio 1996, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni)

7. Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2002, n. 34/R (Testo unico dei regolamenti regionali in materia di gestione faunistico venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3)

8. Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2003, n. 39/R (Modifiche al D.P.G.R. 7 agosto 2002, n. 34/R "Testo Unico dei regolamenti in materia di gestione faunistico-venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3")

 

COMMERCIO

 

9. Regolamento 26 luglio 1999, n. 4 (Regolamento di attuazione della L.R.

17 maggio 1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114”)

10. Regolamento 3 maggio 2000, n. 5 (Modifiche e integrazioni al Reg. 26 luglio 1999, n. 4 di attuazione della L.R. 17 maggio 1999, n. 28 in materia di commercio in sede fissa)

11. Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 luglio 2002, n. 26/R (Modifiche al Reg. 26 luglio 1999, n. 4 “Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 <<Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114>>”, come modificato dal Reg. 3 maggio 2000, n. 5 “Modifiche e integrazioni al Reg. 26 luglio 1999, n. 4 di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 in materia di commercio in sede fissa”)

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

12. Regolamento 21 febbraio 1995, n. 7 (Reg. 25 giugno 1992, n. 3 concernente “Disciplina degli asili nido”. Modificazioni)

13. Regolamento 31 agosto 1998, n. 4 (Indirizzi di programmazione e criteri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali, in attuazione dell’articolo 3 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233)

14. Regolamento 13 aprile 2000, n. 3 (Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia ex art. 11 della L.R. 14 aprile 1999, n. 22)

15. Regolamento 13 aprile 2000, n. 4 (Regolamento dei soggiorni residenziali per vacanza rivolti a bambini e ragazzi fino a 18 anni ex art. 11 della L.R. 14 aprile 1999, n. 22)

 

LAVORO

 

16. Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 giugno 2002, n. 23/R (Regolamento recante i criteri e la procedura per l’individuazione delle rappresentanze nella Commissione regionale Permanente Tripartita)

 

ORDINAMENTO CONTABILE, FINANZE E TRIBUTI

 

17. Decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2002, n. 33/R (Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2002”. Esenzione dall’I.R.A.P. di esercizi commerciali in zone montane)

ORGANIZZAZIONE REGIONALE, PERSONALE, ORGANI REGIONALI

 

18. Regolamento regionale 18 ottobre 1977, n. 5 (Procedure per l’attuazione della l.r. 20/07/1977, n. 42 "Finanziamento dell’attività del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo")

19. Regolamento regionale 22 novembre 1983 (Modifiche al regolamento del 18/10/1977 concernente il finanziamento dell’attività del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo)

20. Regolamento regionale 13 febbraio 1990, n. 1 (Regolamento per le dichiarazioni temporaneamente sostitutive ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 “Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme”)

 

DIRITTO ALLA SALUTE

 

21. Regolamento 8 luglio 1997, n. 2 (Regolamento tipo ex art. 3, comma 2, della legge regionale n. 65 del 1996 “Norme in materia di salute contro i danni derivanti dal fumo”)

 

ASSETTO DEL TERRITORIO, URBANISTICA, EDILIZIA

 

22. Regolamento 30 ottobre 1996, n. 8 (L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 art. 15. Regolamento del Comitato tecnico scientifico)


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[2] Punto inserito dall'art. 96 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[3] Parte così sostituita dall'art. 1 della L.R. 5 giugno 2017, n. 26.

[4] Parte inserita dall'art. 12 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[5] Parte inserita dall'art. 22 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[6] Parte così sostituita dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 2017, n. 25.

[7] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[8] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[9] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[10] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 2016, n. 51.

[11] Comma così modificato dall'art. 53 della L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

[12] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2016, n. 51.

[13] Articolo inserito dall'art. 97 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66. La rubrica è stata così sostituita dall'art. 20 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[14] Periodo soppresso dall'art. 3 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[15] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[16] Alinea così modificato dall'art. 4 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[17] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[18] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[19] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[20] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[21] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[22] Articolo inserito dall'art. 98 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[23] Articolo inserito dall'art. 99 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[24] Rubrica così sostituita dall'art. 2 della L.R. 5 giugno 2017, n. 26.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 giugno 2017, n. 26.

[26] Rubrica così modificata dall'art. 6 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[27] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 5 giugno 2017, n. 26.

[28] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[29] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 5 giugno 2017, n. 26.

[30] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[31] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[32] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[33] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 5 giugno 2017, n. 26.

[34] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 5 giugno 2017, n. 26.

[35] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[36] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[37] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[38] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 giugno 2017, n. 26.

[40] Rubrica così sostituita dall'art. 9 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[41] Articolo sostituito dall'art. 10 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[42] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[43] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

[44] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[45] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[46] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[47] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[48] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[49] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[50] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[51] Comma così sostituito dall'art. 43 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[52] Comma aggiunto dall'art. 43 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[53] Comma aggiunto dall'art. 43 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[54] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 maggio 2017, n. 25.

[55] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[56] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[57] Articolo inserito dall'art. 45 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[58] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 3 agosto 2016, n. 51.

[59] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 3 agosto 2016, n. 51.

[60] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[61] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[62] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[63] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[64] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[65] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[66] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[67] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[68] Comma inserito dall'art. 46 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[69] Sezione inserita dall'art. 22 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[70] Articolo inserito dall'art. 23 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[71] Capo aggiunto dall'art. 20 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[72] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[73] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 maggio 2017, n. 25.

[74] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 30 maggio 2017, n. 25.

[75] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[76] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[77] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[78] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[79] Articolo sostituito dall'art. 25 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 30 maggio 2017, n. 25.

[80] Articolo sostituito dall'art. 26 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 30 maggio 2017, n. 25.

[81] Articolo inserito dall'art. 48 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75 e abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[82] Articolo sostituito dall'art. 27 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[83] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 30 maggio 2017, n. 25.

[84] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 30 maggio 2017, n. 25.

[85] Articolo già sostituito dall'art. 49 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 maggio 2017, n. 25.

[86] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 30 maggio 2017, n. 25.

[87] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 30 maggio 2017, n. 25.

[88] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[89] Articolo già sostituito dall'art. 29 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 maggio 2017, n. 25.

[90] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[91] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 maggio 2017, n. 25.

[92] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[93] Lettera inserita dall'art. 51 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[94] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[95] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[96] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[97] Capo inserito dall'art. 31 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[98] Articolo inserito dall'art. 32 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[99] Articolo inserito dall'art. 33 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[100] Articolo inserito dall'art. 34 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[101] Articolo inserito dall'art. 35 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[102] Articolo inserito dall'art. 36 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[103] Articolo inserito dall'art. 37 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[104] Articolo inserito dall'art. 38 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[105] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

[106] Articolo inserito dall'art. 39 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[107] Capo inserito dall'art. 1 della L.R. 11 ottobre 2022, n. 32.

[108] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2022, n. 32.

[109] Comma inserito dall'art. 77 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[110] Lettera così modificata dall'art. 54 della L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

[111] Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

[112] Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

[113] Capo inserito dall'art. 9 della L.R. 3 agosto 2016, n. 51.

[114] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 3 agosto 2016, n. 51.

[115] Rubrica già sostituita dall'art. 40 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 della L.R. 2 gennaio 2019, n. 1.

[116] Capo inserito dall'art. 2 della L.R. 2 gennaio 2019, n. 1.

[117] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 2 gennaio 2019, n. 1.

[118] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 2020, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[119] Alinea così modificato dall'art. 52 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[120] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 8.

[121] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[122] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[123] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[124] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[125] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[126] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[127] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[128] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[129] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[130] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[131] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[132] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[133] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[134] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[135] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[136] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[137] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[138] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[139] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[140] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[141] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 maggio 2013, n. 27, fatto salvo quanto ivi previsto.

[142] Articolo già sostituito dall'art. 41 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 11 della L.R. 3 agosto 2016, n. 51.