§ 9.4.10 - Direttiva 20 dicembre 2001, n. 115.
Direttiva n. 2001/115/CE del Consiglio che modifica la direttiva n. 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:20/12/2001
Numero:115


Sommario
Art. 1.      La direttiva n. 77/388/CEE è modificata conformemente agli articoli seguenti
Art. 2.      All'art. 28 nonies, che sostituisce l'art. 22 della stessa direttiva, l'art. 22 è così modificato
Art. 3.      E’ aggiunto il seguente articolo
Art. 4.      1) All'art. 10, paragrafo 2, terzo comma, primo e terzo trattino i termini "o del documento equivalente" sono soppressi
Art. 5.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2004. Essi ne [...]
Art. 6.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 7.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 9.4.10 - Direttiva 20 dicembre 2001, n. 115.

Direttiva n. 2001/115/CE del Consiglio che modifica la direttiva n. 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto.

(G.U.C.E. 17 gennaio 2002, n. L 15).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'art. 93,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Le attuali regole per la fatturazione, previste dall'art. 22, paragrafo 3, nella versione figurante all'art. 28 nonies, della sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, sono relativamente poco numerose e lasciano in tal modo agli Stati membri il compito di determinare le condizioni essenziali. D'altra parte esse sono ormai inadeguate all'evoluzione delle nuove tecnologie e dei nuovi metodi di fatturazione.

     (2) La relazione della Commissione sulla seconda fase dell'iniziativa SLIM (Semplificazione legislativa per il mercato interno) raccomanda di esaminare quali siano le indicazioni necessarie in materia di imposta sul valore aggiunto nella compilazione di una fattura e quali siano i requisiti legali e tecnici in materia di fatturazione elettronica.

     (3) Le conclusioni del Consiglio Ecofin del giugno 1998 hanno sottolineato che lo sviluppo del commercio elettronico richiede un quadro normativo che regoli l'uso della fatturazione elettronica salvaguardando le possibilità di controllo dell'amministrazione tributaria.

     (4) E’ pertanto necessario, per garantire il buon funzionamento del mercato interno, stabilire a livello comunitario, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, un elenco armonizzato delle indicazioni che devono figurare sulle fatture nonché alcune modalità comuni per il ricorso alla fatturazione elettronica e per l'archiviazione elettronica delle fatture, così come per l'autofatturazione e il subappalto delle operazioni di fatturazione.

     (5) Infine, l'archiviazione delle fatture dovrebbe rispettare le condizioni previste dalla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

     (6) Con l'introduzione del regime transitorio dell'IVA nel 1993 la Grecia ha adottato il prefisso EL invece del prefisso GR previsto dallo standard internazionale codice ISO - 1366 alpha 2 cui fa riferimento l'art. 22, paragrafo 1, lettera d). Tenuto conto delle conseguenze per tutti gli Stati membri di un'eventuale modifica del prefisso, occorre prevedere un'eccezione per la Grecia rendendo la norma ISO non applicabile in Grecia.

     (7) E’ necessario dunque modificare la direttiva n. 77/388/CEE di conseguenza,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     La direttiva n. 77/388/CEE è modificata conformemente agli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     All'art. 28 nonies, che sostituisce l'art. 22 della stessa direttiva, l'art. 22 è così modificato:

     1) il paragrafo 1, lettera d) è completato dalla seguente frase:

     (Omissis).

     2) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) Al paragrafo 8, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     4) Al paragrafo 9, lettera a) viene aggiunto il comma seguente:

     (Omissis).

     5) Al paragrafo 9 è aggiunta la seguente lettera d):

     (Omissis).

     6) Al paragrafo 9 viene aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     E’ aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1) All'art. 10, paragrafo 2, terzo comma, primo e terzo trattino i termini "o del documento equivalente" sono soppressi.

     2) All'art. 24, paragrafo 5 e all'art. 26 bis, B, punto 9 i termini "o su altro documento equivalente" sono soppressi.

     3) All'art. 26 bis, C, punto 4 i termini "o un documento equivalente" sono soppressi.

     4) All'art. 28 quinquies, paragrafo 3 e paragrafo 4, secondo comma i termini "o del documento equivalente" e i termini "o tale documento" sono soppressi.

     5) All'art. 28 octies l'art. 21 è modificato come segue:

     - Al paragrafo 1, lettera d) i termini "o altro documento equivalente" sono soppressi.

     6) All'art. 28 sexdecies, paragrafo 1, lett. e) i termini "o su altro documento equivalente" sono soppressi.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 6.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.