§ 6.2.59 - L.R. 21 maggio 2008, n. 28.
Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione economica
Data:21/05/2008
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Finalità e oggetto
Art. 2.  Oggetto sociale
Art. 3.  Statuto
Art. 3 bis.  Piano delle attività
Art. 3 ter.  Piano della qualità della prestazione organizzativa
Art. 4.  Bilancio
Art. 5.  Controlli
Art. 6.  Organi sociali
Art. 6 ter.  Finanziamento
Art. 6 quater.  Concessione da parte della Regione di anticipazioni di liquidità alla società in house Sviluppo Toscana spa
Art. 7.  Norma finanziaria
Art. 8.  Norma transitoria


§ 6.2.59 - L.R. 21 maggio 2008, n. 28.

Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.

(B.U. 28 maggio 2008, n. 16)

 

Art. 1. Finalità e oggetto

1. La presente legge disciplina l’acquisizione da parte della Regione Toscana della quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a., con la finalità di trasformarla in società per lo svolgimento di servizi strumentali all’attività regionale. La società assume la nuova denominazione di Sviluppo Toscana s.p.a..

2. L’acquisizione è effettuata dalla Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a., già Sviluppo Italia s.p.a., ai sensi dell’articolo 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”).

 

     Art. 2. Oggetto sociale

1. La società Sviluppo Toscana spa opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione, comunitaria e statale, in materia di "in house providing" di cui all’articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nel quadro delle politiche di programmazione regionale ed ha il seguente oggetto sociale:

a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;

b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;

c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario, alle imprese e agli enti pubblici;

d) funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento di programmi operativi regionali (POR) di fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE);

e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano, ivi comprese azioni di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica;

f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, ivi comprese azioni di internazionalizzazione;

g) sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo, economico e sociale, delle comunità locali regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale;

h) informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo del POR del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

i) informatizzazione e manutenzione evolutiva dei protocolli di colloquio tra i sistemi informativi regionali per la gestione degli aiuti di stato e il sistema del registro nazionale aiuti di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) [1].

2. La società Sviluppo Toscana s.p.a. si avvale del patrocinio e della consulenza dell’Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale).

 

     Art. 3. Statuto

1. L’amministrazione ed il controllo regionale sulla società Sviluppo Toscana s.p.a. sono disciplinate dallo statuto della società stessa, soggetto a preventiva approvazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, con le modalità di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale). Lo statuto della società si conforma alle indicazioni contenute nella presente legge.

2. La partecipazione azionaria non è cedibile.

 

     Art. 3 bis. Piano delle attività [2]

1. La società svolge la propria attività sulla base di un piano delle attività annuale con eventuali proiezioni pluriennali.

2. Il piano delle attività si articola in:

a) attività istituzionali a carattere continuativo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), d), f), h), i), che la società svolge in modo costante in attuazione degli atti di programmazione regionale ed europea;

b) attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), e), g).

3. Il piano delle attività indica il corrispettivo a copertura dei costi che concorrono, in modo diretto o indiretto, allo svolgimento delle attività istituzionali a carattere continuativo e di quelle a carattere non continuativo di cui al comma 2. I costi sono calcolati sulla base del tariffario dei compensi da corrispondere alla società. Per lo svolgimento delle attività a carattere continuativo di cui al comma 2, lettera a), i costi sono dettagliati in apposito catalogo-listino, elaborato sulla base del tariffario.

4. La Giunta regionale con deliberazione da approvare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento definisce:

a) il tariffario dei compensi e il catalogo-listino di cui al comma 3, che recano la congruità in relazione all’oggetto e al valore della prestazione a confronto con analoghi servizi disponibili sul mercato, in attuazione dell’articolo 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

b) gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della società, ivi compresi quelli per la definizione degli obiettivi dell'amministratore unico e per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa;

c) le attività di cui al comma 2 per le quali intende avvalersi di Sviluppo Toscana spa ed il valore complessivo delle risorse disponibili sul bilancio regionale.

5. La realizzazione delle attività previste nel piano delle attività è disciplinata da una convenzione quadro, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, di norma nel termine di cui all’articolo 4, comma 2, contestualmente al piano delle attività, redatta nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle previsioni dei regolamenti comunitari, nonché dei sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari che concorrono al piano di attività.

6. Il piano delle attività è redatto dall'amministratore unico e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre contestualmente al bilancio di previsione.

7. La Giunta regionale trasmette il piano delle attività alla commissione consiliare competente per l’espressione del proprio parere entro quindici giorni dal ricevimento. Decorso il termine senza che la commissione si sia pronunciata, la Giunta regionale può prescindere dal parere.

8. Il piano delle attività può essere aggiornato nel corso dell'anno con delibera della Giunta regionale per la disciplina di ulteriori attività non prevedibili in sede di prima definizione del piano stesso o per la rimodulazione delle attività preventivate, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.

 

     Art. 3 ter. Piano della qualità della prestazione organizzativa [3]

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa della società definisce annualmente gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali dell’amministratore unico sulla base degli indirizzi di cui all’articolo 3 bis, comma 4, lettera b).

2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dall’amministratore unico, in coerenza con il piano annuale delle attività di cui all'articolo 3 bis e trasmesso alla Giunta regionale contestualmente allo stesso.

3. L'amministratore unico, a conclusione del ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione approva, su proposta del direttore generale, la relazione sulla qualità della prestazione compresa la valutazione sugli obiettivi individuali dell'amministratore unico e determina l’eventuale premio di risultato spettante in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

 

     Art. 4. Bilancio [4]

1. Il bilancio economico di previsione della società è redatto dall’amministratore unico e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio sindacale.

2. La Giunta regionale esprime, entro il 31 dicembre di ogni anno, assenso preventivo sul bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo, sul piano delle attività e sul piano della qualità della prestazione organizzativa.

 

     Art. 5. Controlli

1. La Giunta regionale esercita il controllo sui più importanti atti di gestione della società ed in particolare sul bilancio di esercizio, sugli atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, sugli atti relativi alla dotazione organica, sui contratti di consulenza.

2. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti alle prescrizioni del piano e agli indirizzi impartiti in ordine alla gestione della società.

3. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto soggetto a controllo, decorsi i quali il parere s’intende comunque espresso.

4. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell’atto all’amministratore unico ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi di cui al comma 2.

5. Le modalità operative e le regole di gestione e controllo delle attività previste nel piano annuale, sono definite dalla convenzione quadro di cui all'articolo 3 bis, comma 5 [5].

6. La Giunta regionale, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 15, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), riferisce annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla società Sviluppo Toscana s.p.a., sulle risultanze del bilancio di esercizio, nonché sugli indirizzi che la stessa Giunta intende impartire [6].

7. La Giunta regionale in qualsiasi momento può disporre ispezioni e controlli presso la sede della società Sviluppo Toscana s.p.a..

 

     Art. 6. Organi sociali

1. Il Consiglio regionale nomina i componenti del Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell’articolo 51, comma 2, dello statuto.

2. Il Presidente della Giunta regionale nomina e revoca l’amministratore unico con funzioni di direzione della società, con le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). L’amministratore è nominato tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili alla Società per entità di bilancio e complessità organizzativa [7].

3. Per le funzioni di direzione all’amministratore unico compete un trattamento economico determinato dall’assemblea in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti [8].

3 bis. La durata dell'incarico dell'amministratore unico è individuata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, nei limiti dell'articolo 2383 del codice civile [9].

3 ter. L’incarico di amministratore unico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo [10].

3 quater. Il contratto dell’amministratore unico può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso amministratore;

c) valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 3 ter [11].

3 quinquies. La sussistenza dei motivi di revoca di cui al comma 3 quater è verificata secondo le modalità definite nella convenzione quadro di cui all’articolo 3 bis, comma 5 [12].

4. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente del Collegio sindacale ed ai membri del Collegio, non può essere superiore rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento della indennità spettante al Presidente della Giunta regionale [13].

 

      Art. 6 bis. Autorizzazione all’assunzione di personale [14]

1. Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di organismo intermedio per la gestione del POR FESR 2014 - 2020, Sviluppo Toscana S.p.A. è autorizzata a incrementare la dotazione organica e a procedere all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con trattamento economico non superiore al terzo livello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dalla società, fino al numero massimo di cinque unità.

 

     Art. 6 ter. Finanziamento [15]

1. Le attività di cui all’articolo 2, comma 1, sono finanziate con corrispettivi, a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, al loro svolgimento.

2. Sono fatti salvi eventuali contributi disposti da norme ..

 

     Art. 6 quater. Concessione da parte della Regione di anticipazioni di liquidità alla società in house Sviluppo Toscana spa [16]

1. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione ai beneficiari di aiuti e contributi a carico di fondi comunitari, nazionali e regionali e, al contempo, ottimizzare la gestione complessiva di cassa tra Regione e organismi intermedi, la Regione può concedere alla società in house Sviluppo Toscana spa anticipazioni di liquidità fino ad un massimo di euro 30.000.000,00 annui.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1, sono concesse senza alcun onere di interesse a carico di Sviluppo Toscana spa e scadono al termine dell’esercizio in cui sono state erogate.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti l’importo dell’anticipazione, la tipologia di fondi gestiti per la quale è concessa e le modalità di restituzione.

4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020.

5. Le entrate relative alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 1, per un massimo di euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 200 “Riscossione di crediti di breve termine” del Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020.

6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 7. Norma finanziaria [17]

1. Gli oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo di cui all’articolo 3 bis, comma 2, lettera a), sono stimati in euro 5.201.000,00 per l’anno 2019, e in euro 5.748.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la cui copertura è assicurata dal bilancio di previsione 2019 – 2021 come segue:

Anno 2019

- per euro 1.772.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- per euro 2.995.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- per euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma  02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- per euro 79.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”;

Anno 2020

- per euro 2.514.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- per euro 2.995.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- per euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- per euro 79.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”;

Anno 2021

- per euro 2.514.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- per euro 2.995.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- per euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- per euro 79.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 8. Norma transitoria

1. Entro novanta giorni dall’acquisizione della partecipazione azionaria l’assemblea adegua, previa approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, l’atto costitutivo e lo statuto della società Sviluppo Toscana s.p.a. alle prescrizioni della presente legge.

1 bis. Dallo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f bis), non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale [18].

2. Gli organi regionali provvedono, secondo le rispettive competenze, a ricostituire gli organi di amministrazione e controllo della società Sviluppo Toscana s.p.a. entro e non oltre sessanta giorni dalla data di approvazione del nuovo statuto.

3. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano le loro funzioni sino all’insediamento dei nuovi organi.

4. [La società Sviluppo Toscana s.p.a. è autorizzata a portare a compimento le attività previste dai contratti in essere alla data della trasformazione disposta con la presente legge, sino alla scadenza degli stessi] [19].

5. La Regione provvede, con successive leggi regionali ed anche attraverso le opportune modifiche societarie, a sviluppare la gestione unitaria delle attività di competenza della società Sviluppo Toscana s.p.a. e delle altre funzioni ed agenzie che operano nel settore economico.


[1] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2018, n. 19 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 luglio 2020, n. 67.

[2] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 11 maggio 2018, n. 19 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 luglio 2020, n. 67.

[3] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 11 maggio 2018, n. 19.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 2018, n. 19.

[5] Comma già modificato dall'art. 83 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 11 maggio 2018, n. 19.

[6] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 11 maggio 2018, n. 19.

[7] Comma così modificato dall'art. 68 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[8] Comma già sostituito dall'art. 68 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40, dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 maggio 2018, n. 19.

[9] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[10] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[11] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 maggio 2018, n. 19.

[12] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 11 maggio 2018, n. 19.

[13] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[14] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 5 agosto 2014, n. 50 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 23 luglio 2020, n. 67.

[15] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 11 maggio 2018, n. 19 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 luglio 2020, n. 67.

[16] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 68.

[17] Articolo già sostituito dall'art. 8 della L.R. 11 maggio 2018, n. 19 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19.

[18] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2014, n. 50.

[19] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.