| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Toscana | 
| Materia: | 3. servizi sociali | 
| Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera | 
| Data: | 20/08/1984 | 
| Numero: | 56 | 
| Sommario | 
| Art. 1. La Regione Toscana assicura, quale prestazione sanitaria aggiuntiva ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, l'erogazione di materiale di medicazione | 
| Art. 2. La fornitura del materiale di medicazione a favore dei soggetti di cui all'art. 1 avviene con i limiti e le modalità che la Giunta Regionale è autorizzata a definire, previe intese con le [...] | 
| Art. 3. [2] | 
§ 3.1.41 - L.R. 20 agosto 1984, n. 56. [1]
Intervento Regione Toscana per assicurare erogazione ai sensi art. 25, ultimo comma, Legge 27-10-1983, n. 730.
     La Regione Toscana assicura, quale prestazione sanitaria aggiuntiva ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della 
L'intervento è disposto per forme morbose di particolare rilevanza assicurandosi l'erogazione delle prestazioni ai soggetti per i quali ricorra la continuità del bisogno.
La fornitura del materiale di medicazione a favore dei soggetti di cui all'art. 1 avviene con i limiti e le modalità che la Giunta Regionale è autorizzata a definire, previe intese con le farmacie convenzionate ovvero attraverso la distribuzione diretta da parte delle UU.SS.LL.
[1] Abrogata dall'art. 70 della 
[2] Articolo abrogato dall’allegato A della