§ 2.1.26 - L.R. 1 febbraio 1982, n. 9.
Attività a favore dei non vedenti trasferiti a norma del D. P. R. 616/77 - Ristrutturazione dei servizi e inquadramento del personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:01/02/1982
Numero:9


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      Il personale dell'istituto nazionale dei Ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze assegnato definitivamente agli uffici regionali in attuazione della L. R. 26 marzo 1979, n. 14, è inquadrato nel [...]
Art. 4.      La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 31-3-79, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili. [...]
Art. 5.  [4]
Art. 6.  [5]
Art. 7.      Il personale addetto alla scuola cani guida per ciechi, assegnato definitivamente agli uffici regionali in attuazione della L.R. 24 marzo 1979, n. 14, è inquadrato nel ruolo unico del personale [...]
Art. 8.      La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 31-1-1981 comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, [...]
Art. 9.  [6]
Art. 10.      Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'INADEL ed [...]
Art. 11.  [7]


§ 2.1.26 - L.R. 1 febbraio 1982, n. 9. [1]

Attività a favore dei non vedenti trasferiti a norma del D. P. R. 616/77 - Ristrutturazione dei servizi e inquadramento del personale.

(B.U. 9 febbraio 1982, n. 7).

 

Titolo I

STAMPERIA BRAILLE

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3.

     Il personale dell'istituto nazionale dei Ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze assegnato definitivamente agli uffici regionali in attuazione della L. R. 26 marzo 1979, n. 14, è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale, con deliberazione della Giunta regionale da adattarsi nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Trattandosi di personale privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81, l'inquadramento decorre dal 1° aprile 1979 ed è effettuato in conformità alla seguente tabella di corrispondenza funzionale:

 

 

_________________________________________________________________

      Posizione                             Livello

   di provenienza                          e mansioni

    al 31-3-1979                         di inquadramento

__________________________________________________________________

Direttore                              VIII - funz. amni.vo

Elaboratore                            VI - istruttore in materia

                                       di istruz.

Trascrittore-correttore

- Addetto stampa e confezionamento

testi Braille                          V - collab. tecnico

Impiegato amm.vo                       V - collab. amm.vo

__________________________________________________________________

 

 

     Art. 4.

     La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 31-3-79, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili. La posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta. Al dipendente viene altresì riconosciuto il «maturato in itinere» con le modalità indicate dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 48 della L. R. n. 38/79, con riferimento alla data del 31-3-79

 

 

Titolo II

SCUOLA CANI GUIDA PER CIECHI

 

     Art. 5. [4]

 

     Art. 6. [5]

 

     Art. 7.

     Il personale addetto alla scuola cani guida per ciechi, assegnato definitivamente agli uffici regionali in attuazione della L.R. 24 marzo 1979, n. 14, è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 1° febbraio 1981, in conformità alla seguente tabella di corrispondenza funzionale:

 

 

__________________________________________________________________

      Posizione                                  Livello

    di provenienza                              e mansioni

    al 31-1-1981                              di inquadramento

__________________________________________________________________

Assistente amm.vo                           VI - istrutt. amm.vo

Istruttore                                   V - collab. tecnico

Impiegato amm.vo                             V - collab. amm vo

Agente tecnico e funzioni ausiliarie       III - operaio qual.to

__________________________________________________________________

 

 

     Il periodo di servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza, nonché quello prestato presso la Regione dal 1° aprile 1979 fino alla predetta data del 1° febbraio 1981, è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione, ai soli fini dell'ammissione ai concorsi.

 

     Art. 8.

     La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 31-1-1981 comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 per il personale regionale, previsti dagli artt. 19 e 20, secondo comma, lett. b) e c) della L.R. 19-1-1981, n. 11. La posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta. Al dipendente viene altresì riconosciuto il «maturato in itinere» con le modalità indicate dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 48 della L.R. 17-8-1979, n. 38, con riferimento alla data del 31-1-1981.

 

     Art. 9. [6]

 

     Art. 10.

     Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'INADEL ed alla CPDEL.

 

     Art. 11. [7]


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[5] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[7] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.