§ 1.2.36 - L.R. 28 gennaio 2000, n. 6.
Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana (A.P.E.T.).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:28/01/2000
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Costituzione e finalità.
Art. 2.  Natura giuridica.
Art. 3.  Competenze.
Art. 4.  Organi.
Art. 5.  Il Direttore.
Art. 6.  Attribuzioni del Direttore.
Art. 7.  Bilancio e relazione previsionale programmatica.
Art. 8.  Regolamento di amministrazione e contabilità.
Art. 9.  Collegio dei revisori.
Art. 10.  Comitato tecnico.
Art. 11.  Compensi e rimborsi spese.
Art. 12.  Finanziamento dell'A.P.E.T..
Art. 13.  Personale dell'Agenzia.
Art. 14.  Disciplina transitoria.


§ 1.2.36 - L.R. 28 gennaio 2000, n. 6. [1]

Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana (A.P.E.T.).

(B.U. 7 febbraio 2000, n. 5).

 

Art. 1. Costituzione e finalità.

     1. Al fine di organizzare l'esercizio delle funzioni in materia di promozione economica attribuite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 25 marzo 1997 n. 68 "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero", ed ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4 lettera c) ed articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59", nonché in attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 87 "Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", la Regione istituisce l'Agenzia di promozione economica della Toscana, di seguito denominata A.P.E.T., e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

     2. L'A.P.E.T. costituisce il soggetto unitario in cui si realizza il coordinamento operativo e la gestione delle attività di promozione economica e di sostegno ai processi di internazionalizzazione, nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media industria e del turismo. L'A.P.E.T., quale soggetto unitario delle Camere di commercio, del Ministero del commercio estero, del Dipartimento del turismo del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) e della Regione, provvede alla realizzazione di tutte le iniziative di cui alla legge regionale 14 aprile 1997 n. 28 "Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo", nonché di ulteriori iniziative definite dai soggetti di cui al presente comma [2].

     3. Le modalità di realizzazione del coordinamento operativo di cui al comma 2 sono definite attraverso uno specifico protocollo di relazione tra la Regione, l'Unioncamere toscana, il Ministero del commercio estero, il Dipartimento del turismo, l'I.C.E. e l'E.N.I.T.

 

     Art. 2. Natura giuridica.

     1. L'A.P.E.T. ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile.

 

     Art. 3. Competenze.

     1. L'A.P.E.T. realizza le iniziative di cui all'articolo 9 della legge regionale 14 aprile 1997, n. 28, garantendo il rispetto delle modalità operative e di relazione previste dalla medesima legge.

     2. L'A.P.E.T. svolge le funzioni attribuite alla Giunta regionale dall'articolo 10 della legge regionale n. 28/1997 e cura la selezione dei progetti secondo le procedure ivi previste.

     3. L'A.P.E.T. provvede ad integrare le attività di promozione economica con le iniziative di cooperazione con i paesi in via di sviluppo di cui alla legge regionale 23 marzo 1999 n. 17 "Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e di partenariato" e con le altre iniziative di rilievo internazionale della Regione ai sensi della normativa statale e regionale.

     4. L'A.P.E.T.:

     a) diffonde nel territorio regionale le attività ed i servizi di natura anche finanziaria e di garanzia, funzionali al processo di internazionalizzazione ed al sostegno delle esportazioni, realizzandoli a livello locale attraverso le Camere di Commercio ed attraverso le strutture delle associazioni di categoria presenti sul territorio, ovvero utilizzando soggetti a partecipazione mista, pubblica e privata, appositamente costituiti; al fine di determinare le modalità di attuazione delle iniziative, sono definite, sentita la Provincia interessata, apposite convenzioni tra l'A.P.E.T. ed i soggetti attuatori [3];

     b) ricerca le opportune intese con i Comuni e con gli altri soggetti interessati al fine di concorrere al funzionamento dello sportello unico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 112/1998;

     c) svolge le funzioni di sportello unico per l'internazionalizzazione previsto dal comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143.

     d) svolge, in accordo con i soggetti pubblici competenti territorialmente e con i soggetti privati, le attività di promozione economico-territoriale al fine di favorire gli investimenti esteri in Toscana;

     d-bis) svolge le attività di promozione turistica affidate dalla Regione [4].

 

     Art. 4. Organi.

     1. Sono organi dell'A.P.E.T.:

     a) Il Direttore;

     b) Il Collegio dei revisori.

     1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) [5].

 

     Art. 5. Il Direttore. [6]

     1. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentiti l'Unioncamere Toscana, l'ICE e l'ENIT, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, di comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dello sviluppo economico e della promozione economica o, in alternativa, con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private operanti nel settore dello sviluppo e della promozione economica equiparabili all'Agenzia per entità di bilancio e complessità organizzativa [7].

     2. [La nomina è effettuata dal Presidente della Giunta regionale a seguito del conseguimento dell’intesa di cui al comma 1. Ove l’intesa non si realizzi entro novanta giorni dall’avvio della relativa procedura, il Presidente della Giunta regionale provvede in autonomia] [8].

     3. L'incarico di Direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

     4. Il trattamento economico del Direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

     5. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato.

     6. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell’APET.

     7. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un Ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’APET comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’APET, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.

     8. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente ad APET il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, APET provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

     9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.

     10. Il contratto del direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4 della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma di promozione economica per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.

 

     Art. 6. Attribuzioni del Direttore.

     01. Il Direttore rappresenta legalmente l’APET ed è responsabile della gestione complessiva della medesima nel rispetto degli indirizzi della Regione [9].

     Il Direttore:

     a) rappresenta legalmente l'Agenzia e ne cura la gestione tecnica e amministrativa;

     b) adotta la relazione previsionale e programmatica, il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio;

     c) adotta i provvedimenti in materia di personale e di utilizzo delle risorse finanziarie;

     d) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità, previa intesa con gli organi di I.C.E. ed Unioncamere Toscana;

     e) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia.

 

     Art. 7. Bilancio e relazione previsionale programmatica.

     1. L'esercizio finanziario dell'A.P.E.T. inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

     2. Il bilancio preventivo economico è adottato dal Direttore entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il bilancio di esercizio è adottato dal Direttore entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce [10].

     3. La relazione previsionale programmatica contiene le indicazioni tecniche relative ai piani annuali di attuazione delle iniziative promozionali della Regione, di Unioncamere, dell'I.C.E. dell'E.N.I.T., del Ministero del commercio estero e del Dipartimento del turismo ed evidenzia i rapporti tra le attività previste e le previsioni economiche rappresentate nel bilancio preventivo [11].

     4. La relazione previsionale e programmatica ed il bilancio preventivo economico, sono trasmessi dal Direttore all'Unioncamere, all'I.C.E. e all'E.N.I.T. per l'espressione del parere favorevole ed alla Giunta Regionale per l'esame istruttorio.

     5. La Giunta Regionale, acquisito il parere favorevole di Unioncamere, I.C.E. ed E.N.I.T., approva gli atti di cui al comma 4 entro sessanta giorni dal ricevimento; in caso di mancata espressione dei relativi pareri favorevoli entro trenta giorni dall'inizio della relativa procedura, la Giunta provvede comunque all'approvazione.

     6. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal Direttore alla Giunta Regionale, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori; la Giunta, acquisito il parere favorevole di Unioncamere, I.C.E., ed E.N.I.T., lo invia al Consiglio Regionale per l'approvazione che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento [12].

     7. In caso di mancata espressione dei pareri favorevoli entro trenta giorni dall'inizio della relativa procedura, il bilancio di esercizio è inviato dalla Giunta regionale al Consiglio per l'approvazione.

 

     Art. 8. Regolamento di amministrazione e contabilità.

     1. II regolamento di amministrazione e contabilità dell'A.P.E.T., adottato dal Direttore previa intesa con gli organi di I.C.E. ed Unioncamere Toscana, è approvato dalla Giunta regionale e definisce:

     a) i criteri e le modalità per il funzionamento dell'A.P.E.T.;

     b) i criteri e le modalità per la gestione del contenzioso, affidato di norma all'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 7 novembre 1994 n. 83 "Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana ed ordinamento dell'Avvocatura regionale" e la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e assimilate ai sensi della legge regionale 14 novembre 1996, n. 85 "Riscossione da parte della Regione Toscana delle entrate patrimoniali e assimilate".

 

     Art. 9. Collegio dei revisori.

     1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati, con voto limitato, dal Consiglio regionale che ne individua anche il Presidente, previa designazione di due membri da parte, rispettivamente, dell'I.C.E. e di Unioncamere Toscana [13].

     2. Il Collegio resta in carica per cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

     3. Il Collegio esamina gli atti amministrativi dell'A.P.E.T. sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa; a tal fine, gli atti sono trasmessi dal Direttore entro cinque giorni dalla loro adozione.

     4. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro quindici giorni dal ricevimento ed ha facoltà di acquisire tutta la documentazione d'ufficio.

     5. Le osservazioni del Collegio sono immediatamente comunicate al Direttore.

     6. Se il Direttore ritiene di adeguarsi ai rilievi del Collegio, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento di detti rilievi adotta i provvedimenti conseguenti, dandone immediata notizia al Collegio medesimo. In caso contrario è, comunque, tenuto a motivare le proprie valutazioni e a comunicarle al Collegio.

     7. Salvo l'adeguamento totale o parziale alle osservazioni del Collegio, gli atti diventano esecutivi decorso il termine di cui al comma 4.

     7 bis. Il Collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale [14].

     7 ter. La relazione con la quale il Collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione [15].

     7 quater. Il Collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) [16].

     7 quinquies. Il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte [17].

     8. Il Collegio esercita inoltre una valutazione complessiva dell'attività formulando rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio.

 

     Art. 10. Comitato tecnico.

     1. E' istituito presso l'A.P.E.T. il Comitato tecnico.

     2. Il Comitato dura in carica cinque anni ed è composto da sette membri, designati, rispettivamente, dalla Giunta regionale, da Unioncamere Toscana, dall'I.C.E., dall'E.N.I.T., dall'A.N.C.I., dall'U.P.I. ed unitariamente dalle associazioni di categoria a livello regionale dei settori di cui all'articolo 1, comma 2 , della presente legge. Il Direttore partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

     3. Il Direttore entro trenta giorni dalla nomina richiede le designazioni di cui al comma 2 e provvede alla costituzione del Comitato in presenza di almeno quattro designazioni.

     4. Il Comitato valuta l'andamento della gestione e lo stato di attuazione dei programmi e propone al Direttore, nell'ambito degli indirizzi di cui alla L.R. 28/1997, indirizzi operativi utili a garantire il migliore raggiungimento degli obiettivi. A tal fine, il Direttore trasmette ogni quattro mesi al Comitato una relazione sull'andamento dell'attività e sullo stato di attuazione dei programmi.

     5. Il Comitato esprime parere obbligatorio sia sulla relazione previsionale e programmatica sia sui bilanci dell'A.P.E.T. Copia dei pareri è trasmessa alla Giunta regionale.

     6. Il Comitato procede alla consultazione periodica delle associazioni regionali di categoria al fine di valutare il grado di soddisfacimento degli utenti dell'A.P.E.T.

     7. La Presidenza del Comitato è affidata ogni due anni, a rotazione, nel seguente ordine, al soggetto designato da Unioncamere toscana, I.C.E. e Regione.

 

     Art. 11. Compensi e rimborsi spese.

     1. Al Presidente del Collegio dei revisori spetta una indennità annua pari al 5 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale [18].

     2. Ai membri del Collegio dei revisori spetta una indennità annua pari al 4 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale [19].

     3. Ai membri del Collegio dei revisori ed ai membri del Comitato tecnico di cui all'art. 10, residenti in comuni diversi da quello ove ha sede l'Agenzia, è dovuto, in occasione delle sedute, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

 

     Art. 12. Finanziamento dell'A.P.E.T..

     1. Le entrate finanziarie dell'A.P.E.T. sono costituite:

     a) dal finanziamento disposto dalla Regione Toscana per la realizzazione del programma di promozione economica;

     b) dai finanziamenti disposti dal Ministero del commercio estero, dal Dipartimento per il Turismo, da Unioncamere Toscana dall'I.C.E. e dall'E.N.I.T. per la realizzazione di iniziative dagli stessi soggetti promosse;

     c) dai finanziamenti derivanti dalla compartecipazione di soggetti terzi, pubblici e privati, alle attività di promozione economica;

     d) dagli introiti derivanti dalle forniture di servizi a soggetti pubblici e privati;

     e) dagli altri stanziamenti disposti dalla Regione e dalle Camere di Commercio per le spese di funzionamento dell'A.P.E.T.

     2. Alla quantificazione del finanziamento di cui alla lettera a) e della lettera e) la Regione provvede annualmente con legge di bilancio.

 

     Art. 13. Personale dell'Agenzia.

     1. Dal momento della sua costituzione e per un periodo di un anno la struttura organizzativa del personale è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Direttore, adottata previa intesa con l'Unioncamere toscana, l'I.C.E. e l'E.N.I.T.

     2. Ove l'intesa non sia raggiunta entro 30 giorni dall'inizio della relativa procedura, la Giunta regionale provvede comunque alla deliberazione di cui al comma 1.

     3. L'A.P.E.T. si avvale del personale che, a seguito della deliberazione di cui al comma 1, è posto alle sue dipendenze funzionali dalla Regione e, tramite comando, dalle Camere di commercio, dall'I.C.E. e dall'E.N.I.T., sulla base di criteri individuati previo confronto con le organizzazioni sindacali. Il personale mantiene il proprio stato giuridico ed economico, secondo gli ordinamenti di appartenenza. I relativi oneri restano a carico degli enti stessi.

     4. Trascorso il periodo di un anno l'A.P.E.T. provvederà a dotarsi di una struttura organizzativa definitiva ed al personale dell'Agenzia si applicherà lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto del comparto Regioni/Autonomie locali. La dotazione organica è adottata dal Direttore nei limiti delle disponibilità di bilancio ed è soggetta all'approvazione della Giunta regionale.

     5. Al fine di garantire la massima funzionalità dell'Agenzia, il direttore è autorizzato a stipulare contratti di lavoro subordinato nonché di consulenza professionale nel rispetto delle modalità definite dal regolamento di amministrazione e contabilità e degli stanziamenti del bilancio annuale.

 

     Art. 14. Disciplina transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge si applica la disciplina di cui ai commi seguenti.

     2. La Giunta regionale emana l'avviso pubblico di cui all'articolo 5, comma 2, per l'individuazione del Direttore, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 8 è approvato direttamente dalla Giunta regionale, previa intesa con l'I.C.E. e l'Unioncamere Toscana.

     4. Il Collegio dei revisori ed il Comitato tecnico durano in carica tre anni.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 4 marzo 2016, n. 22.

[2] Comma già modificato dall'art. 79 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2015, n. 37.

[3] Lettera così modificata dall'art. 80 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 80 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[5] Comma aggiunto dall'art. 69 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 90.

[6] Articolo sostituito dall'art. 70 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 90.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 2015, n. 37.

[8] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 2015, n. 37.

[9] Comma inserito dall'art. 71 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 90.

[10] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[11] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[12] Comma così modificato dall'art. 45 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[13] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, con la decorrenza di cui all'art. 69 della stessa L.R. 65/2010.

[14] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 20 luglio 2012, n. 39.

[15] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 20 luglio 2012, n. 39.

[16] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 20 luglio 2012, n. 39.

[17] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 20 luglio 2012, n. 39.

[18] Comma già modificato dall'art. 47 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, con la decorrenza di cui all'art. 69 della stessa L.R. 65/2010 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 20 luglio 2012, n. 39.

[19] Comma già modificato dall'art. 47 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, con la decorrenza di cui all'art. 69 della stessa L.R. 65/2010 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 20 luglio 2012, n. 39.