§ 2.3.50 - L.R. 10 dicembre 1998, n. 87.
Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:10/12/1998
Numero:87


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Forme di raccordo e processi di concertazione).
Art. 3.  (Funzioni riservate alla Regione).
Art. 4.  (Funzioni conferite agli enti locali).
Art. 5.  (Esercizio associato delle funzioni)
Art. 6.  (Poteri sostitutivi).
Art. 7.  (Attribuzione delle risorse).
Art. 8.  (Programmazione degli interventi).
Art. 9.  (Procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese).
Art. 10.  (Riordino e semplificazione delle normative di settore).
Art. 11.  (Ambito di applicazione).
Art. 12.  (Effetti abrogativi).
Art. 13.  (Riparto delle competenze).
Art. 14.  (Convenzioni).
Art. 15.  (Riparto delle competenze).
Art. 16.  (Fondo unico regionale per l'industria).
Art. 17.  (Convenzioni).
Art. 18.  (Aree produttive ecologicamente attrezzate).
Art. 19.  (Riparto delle competenze).
Art. 20.  (Modalità per l'attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 in materia di commercio).
Art. 21.  (Riparto delle competenze in materia di turismo).
Art. 22.  (Riparto delle competenze in materia di sport).
Art. 23.  (Ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
Art. 24.  (Vigilanza e controllo sulle camere di commercio
Art. 25.  (Promozione degli sportelli unici).
Art. 26.  (Riparto delle competenze).
Art. 27.  (Modalità di programmazione).
Art. 28.  (Modalità di gestione).


§ 2.3.50 - L.R. 10 dicembre 1998, n. 87.

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(B.U. 10 dicembre 1998, n. 42).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     1. La presente legge, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, definisce l'attribuzione agli enti locali e la disciplina generale, ivi compresa l'individuazione delle competenze riservate alla Regione, delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alla Regione in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito "camere di commercio"), dal decreto legislativo, 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

     2. La presente legge si conforma all'ordinamento regionale toscano delle autonomie locali definito dalla L.R. 19 luglio 1995, n. 77 recante "Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento", secondo i principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 recante "Ordinamento delle Autonomie Locali".

 

     Art. 2. (Forme di raccordo e processi di concertazione). [1]

     1. La Regione promuove forme di concertazione permanente con gli enti locali al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di efficacia nell'esercizio delle rispettive funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. In tale sede sono definiti i livelli e le modalità ottimali di esercizio delle funzioni degli enti locali relativi a settori organici di materie affini o complementari e sono valutati i risultati dei processi di decentramento di cui alla presente legge e alle altre normative in attuazione della legge n. 59/1997.

     2. La concertazione di cui al comma precedente è attuata tra la Giunta regionale e le delegazioni rappresentative delle associazioni regionali delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane della Toscana da queste formalmente costituite.

     3. Quando il procedimento di concertazione abbia ad oggetto la definizione di modalità di esercizio di funzioni conferite dalla Regione, il procedimento stesso si svolge in sessanta giorni, trascorsi i quali la Regione adotta le relative determinazioni anche in assenza dell'intesa [2].

     4. Sono fatte salve le competenze del Consiglio delle Autonomie Locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 22 recante "Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali".

 

     Art. 3. (Funzioni riservate alla Regione).

     1. Nelle materie di cui alla presente legge, sono riservati alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le sole funzioni e compiti concernenti:

     a) il concorso alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;

     b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;

     c) attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente;

     d) il coordinamento dei sistemi informativi;

     e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle normative attuative della medesima.

     2. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni concernenti:

     a) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 112/1998, attraverso lo sportello unico di cui all'art. 25 della presente legge;

     b) la determinazione delle modalità specifiche di formazione e di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata sul territorio regionale per quanto attiene al raccordo con gli enti locali e con i soggetti privati;

     c) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 e con le specificazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo.

     2 bis. Nelle materie oggetto della presente legge, il Consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all'indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto o da altre disposizioni di legge sono esercitate della Giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) [3].

 

     Art. 4. (Funzioni conferite agli enti locali). [4]

     1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi dell'art. 3 sono conferiti alle Province ed ai Comuni, secondo quanto stabilito agli articoli successivi; specifiche funzioni possono altresì essere delegate alle Camere di commercio.

     2. Ogni funzione amministrativa eventualmente non individuata dalla presente legge e non riservata alla Regione ai sensi dell'art. 3, è attribuita alle Province.

     3. In particolare, resta attribuita alle Province l'organizzazione di interventi per la formazione professionale degli operatori nell'ambito del programma per la formazione professionale di cui alla legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 recante "Nuova disciplina in materia di Formazione Professionale".

     4. Nelle materie di cui alla presente legge, le funzioni già regolate dalla normativa regionale vigente restano così regolate fino al riordino di cui all'art. 10.

     5. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interprete nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti già delegati o comunque conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vigente.

 

     Art. 5. (Esercizio associato delle funzioni) [5]. [6]

     1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, il Consiglio regionale approva il programma di riordino territoriale di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali [7].

     2. [8].

     3. [9].

     4. Fino alla costituzione della Città metropolitana di Firenze, la Provincia di Firenze, i Comuni e gli altri enti locali dell'area metropolitana fiorentina definiscono, nell'ambito della Conferenza Metropolitana (Co. Met), le modalità di coordinamento o d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni per cui l'area metropolitana costituisce riferimento necessario o livello ottimale di esercizio. Il relativo procedimento è promosso dalla Provincia di Firenze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. (Poteri sostitutivi).

     1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell'art. 118, comma 1, Cost., la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza:

     a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione e pianificazione previsti dalla legge o da atti di programmazione e pianificazione statali o regionali;

     b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio finanziario a carico della Regione;

     c) consista nella mancata adozione di altri atti e la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali.

     2. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Presidente della Giunta regionale, preso atto dell'inadempienza, diffida l'ente a provvedere entro un congruo periodo di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lett. a), la Giunta regionale si sostituisce all'ente inadempiente; negli altri casi, il Presidente nomina un commissario con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione [10].

     3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge attribuiscono al Comitato regionale di controllo (CORECO), su segnalazione della Giunta regionale, sono esercitati dalla Regione, con le modalità di cui al comma 2.

     4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi e d'urgenza previsti dalla legislazione vigente.

 

     Art. 7. (Attribuzione delle risorse).

     1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997 che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale, oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali i beni e le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.

     2. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al comma 1.

 

     Art. 8. (Programmazione degli interventi). [11]

     1. Con legge regionale da emanarsi entro il 31 dicembre 1998 è disciplinata la programmazione degli interventi nelle materie di cui alla presente legge.

     2. La Legge, in conformità con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione e secondo le priorità e gli obiettivi definiti dal PRS nonché nel rispetto dei principi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizione per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4 comma 4 lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59", assicura:

     a) il coordinamento della programmazione regionale con quella locale;

     b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali e quelli statali e dell'Unione Europea;

     c) il raccordo della programmazione regionale con gli strumenti della programmazione negoziata;

     d) la semplificazione e lo snellimento operativo delle procedure inerenti all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate;

     e) le modalità, secondo sistemi uniformi, per il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività produttive anche sulla base delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2064/1997 della Commissione del 15 ottobre 1997;

     f) le modalità di monitoraggio sulla corretta applicazione delle norme, anche pattizie, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

     3. Il coordinamento della programmazione regionale con quella locale è realizzato anche mediante un piano regionale dello sviluppo economico. Per i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali il coordinamento è esercitato dalle Province.

     4. La legge regionale di cui al presente articolo definisce altresì le modalità di amministrazione del Fondo unico regionale per l'industria di cui all'art. 16, prevedendo le conseguenti modifiche alla normativa regionale in materia di bilancio.

 

     Art. 9. (Procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese).

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, la legge regionale disciplina i procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese, nella tipologia automatica, valutativa e negoziale, nel rispetto dei principi di cui allo stesso D.Lgs. n. 123/1998.

     2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 123/1998.

 

     Art. 10. (Riordino e semplificazione delle normative di settore).

     1. Salvo quanto previsto al successivo art. 20, entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione, definita ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 112/1998, la Regione provvede per quanto di propria competenza al riordino delle normative di settore che regolano le materie di cui alla presente legge.

     2. Il riordino è finalizzato, fra l'altro:

     a) alla semplificazione delle procedure amministrative;

     b) allo snellimento delle attività istruttorie, anche mediante affidamento all'esterno di compiti procedurali e istruttori non discrezionali;

     c) alla accelerazione dei tempi di erogazione dei finanziamenti a qualunque titolo effettuati;

     d) alla definizione delle modalità dell'esercizio delle funzioni di controllo da parte della Regione e degli enti locali;

     e) alla revisione delle procedure di cooperazione, coordinamento e concertazione.

 

     Art. 11. (Ambito di applicazione).

     1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nelle materie di cui alla L.R. 6 febbraio 1998, n. 9 recante "Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4 giugno 1997 n. 143", attuativa del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 recante "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale", in quanto compatibili con la medesima.

     2. Le disposizioni di cui agli artt. 2, 5 e 6 si applicano alle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali, nelle materie di cui alla presente legge, anche non in attuazione della legge n. 59/1997.

 

     Art. 12. (Effetti abrogativi). [12]

 

Capo II

ARTIGIANATO

 

     Art. 13. (Riparto delle competenze).

     1. Nella materia "artigianato", come definita dall'art. 12 del D.Lgs. n. 112/1998, sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui all'art. 3 della presente legge:

     a) la definizione, nell'ambito del piano regionale dello sviluppo economico di cui all'art. 8 comma 3 della presente legge, di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 112/1998;

     b) la previsione di incentivazioni alle imprese artigiane nell'ambito e con le modalità definite dal piano regionale dello sviluppo economico;

     c) la definizione delle eventuali intese con lo Stato per consentire l'avvalimento dei comitati tecnici regionali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998.

     2. La gestione e gli adempimenti tecnici per la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi di qualsiasi genere alle imprese artigiane sono di norma affidati dalla Regione ad Artigiancredito Toscano secondo le procedure di cui alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 recante "Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia".

     3. In attuazione della normativa statale che disciplina le procedure relative alla composizione ed al funzionamento delle commissioni per l'artigianato, istituite dall'art. 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443 recante "Legge quadro per l'artigianato", con legge regionale di revisione della L.R. 29 agosto 1995, n. 91 recante "Modifica della composizione delle Commissioni Provinciali per l'artigianato e nuove norme per l'elezione dei rappresentanti degli artigiani nelle Commissioni Provinciali per l'artigianato", sono definite le modalità per la designazione dei componenti di dette commissioni, da individuarsi tra i titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo.

     4. Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative all'apprestamento ed alla gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale.

     5. Le funzioni conferite alla Regione dall'art. 14 del D.Lgs. n. 112/1998 sono attribuite alle Province, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 6 della presente legge.

 

     Art. 14. (Convenzioni).

     1. Le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui all'art. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 112/1998 sono deliberate dalla Giunta regionale.

     2. La deliberazione individua gli adeguamenti delle stesse convenzioni eventualmente necessari e definisce le modalità di stipula di detti adeguamenti, subordinando a tale stipula il decorso del subentro.

     3. Gli adeguamenti assicurano, in particolare:

     a) che le convenzioni non determinino oneri superiori rispetto ad analoghi servizi forniti alla Regione;

     b) che le condizioni di erogazione dei servizi siano coerenti con le modalità di organizzazione delle funzioni conferite agli enti locali.

 

Capo III

INDUSTRIA

 

     Art. 15. (Riparto delle competenze).

     1. Nella materia "industria", come definita all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1998, sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui all'art. 3 della presente legge:

     a) la gestione del Fondo unico di cui all'art. 16.

     b) la concessione di incentivi di qualsiasi genere all'industria, come specificato all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998 e le connesse funzioni inerenti all'accertamento di speciali qualità delle imprese nonché gli adempimenti tecnici amministrativi e di controllo di cui allo stesso articolo 19 comma 2.

     c) la definizione di proposte, sentite le Province o su loro richiesta, per l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione sul territorio regionale delle misure di cui all'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 recante "Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario del mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive", di conversione del decreto- legge 22 ottobre 1992, n. 415.

     2. Le funzioni conferite alla Regione dal D.Lgs. n. 112/1998 non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma sono delegate alle Province.

 

     Art. 16. (Fondo unico regionale per l'industria).

     1. E' istituito il Fondo unico regionale per l'industria nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 112/1998 e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria.

     2. La destinazione delle risorse del Fondo unico è determinata dal piano regionale di cui all'art. 8 comma 3, della presente legge, nel rispetto dei criteri e delle eventuali quote minime per specifiche finalità di cui all'art. 19, comma 8, del D.Lgs. n. 112/1998.

 

     Art. 17. (Convenzioni).

     1. Il subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui all'art. 19, comma 12, del D.Lgs. n. 112/1998 è regolato ai sensi dell'art. 14 della presente legge.

 

     Art. 18. (Aree produttive ecologicamente attrezzate). [13]

     1. La Regione favorisce la realizzazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate anche in attuazione dell’articolo 26 del d.lgs. 112/1998.

     2. Le aree di cui al comma 1 sono finalizzate alla promozione ed allo sviluppo di attività artigianali e industriali i cui processi siano gestiti come sistema territoriale d’insieme, in modo da garantire una qualità ambientale complessivamente elevata, unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

     3. Le aree di cui al comma 1 sono attrezzate con un adeguato sistema di controllo delle emissioni di inquinanti, e sono caratterizzate altresì dalla presenza e dalla gestione unitaria ed integrata di infrastrutture e servizi idonei a garantire:

     a) la prevenzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;

     b) la tutela della salute e della sicurezza;

     c) la riduzione delle pressioni ambientali, ivi comprese la corretta gestione dell’intero ciclo dei rifiuti, l’uso sostenibile delle risorse, nonché il risparmio e l’efficienza energetica;

     d) modalità sostenibili per la logistica, l’accessibilità e la mobilità interna ed esterna.

     4. Le province definiscono, nell’ambito del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 maggio 2001, n. 23, i criteri e le priorità strategiche per l’individuazione delle aree di cui al presente articolo, sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione con il piano di indirizzo territoriale, di cui all’articolo 6 della stessa l.r. 5/1995. E’ in ogni caso privilegiato l’insediamento prioritario di tali aree nell’ambito delle zone o dei comparti produttivi già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Le province possono stabilire momenti di partecipazione ulteriori dei comuni interessati, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 17 della l.r. 5/1995.

     5. I comuni provvedono, sulla base degli atti di pianificazione territoriale di cui al comma 4, alla delimitazione ed attuazione delle aree di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 5/1995.

     6. La Regione, con apposito regolamento, definisce i criteri generali ed i parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle aree di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

     a) alle forme di gestione unitaria, da parte di soggetti pubblici o privati, delle infrastrutture e dei servizi;

     b) alle modalità di acquisizione, eventualmente anche mediante espropriazione dei terreni ricompresi nelle aree;

     c) alla qualificazione delle aree, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente;

     d) alla qualità progettuale degli interventi, con particolare attenzione all’inserimento paesaggistico, al raccordo geomorfologico, alle sistemazioni esterne ed alla omogeneità degli interventi edilizi;

     e) alla individuazione ed alla valutazione dei requisiti ambientali atti a privilegiare l’insediamento di particolari attività produttive e di impresa, anche ai fini del controllo delle dinamiche di ricambio dell’area;

     f) all’insediamento prioritario, in presenza di domanda di nuove aree artigianali e industriali, di aree produttive ecologicamente attrezzate, al fine di privilegiarne e potenziarne lo sviluppo, promuovendo altresì adeguati processi di rilocalizzazione, recupero e riqualificazione del sistema produttivo esistente;

     g) alle modalità per favorire l’implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area, e la loro successiva certificazione.

     7. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate sono esonerati dall’acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti, secondo quanto disposto dall’articolo 26, comma 1 del d.lgs. 112/1998. La responsabilità dell’acquisizione di tali atti resta a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni.

     8. La Regione promuove la ricerca e l’innovazione nella materia oggetto del presente articolo, provvedendo al relativo finanziamento nell’ambito delle disposizioni dettate dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive).

 

Capo IV

FIERE E MERCATI E COMMERCIO

 

     Art. 19. (Riparto delle competenze).

     1. Nelle materie "fiere e mercati" e "commercio", come definite all'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1998, sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui all'art. 3 della presente legge:

     a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale;

     b) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

     c) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio;

     d) la definizione, nell'ambito del piano regionale dello sviluppo economico, di cui all'art. 8, di interventi per l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore e per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi;

     e) la definizione, sentiti i Comuni interessati, di intese con le altre Regioni per il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche nonché di pareri nei confronti dello Stato per il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale.

     2. E' attribuita alle Province l'organizzazione, nell'ambito del programma per la formazione professionale di cui alla L.R. 31 agosto 1994, n. 70, di interventi formativi per gli operatori del settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale, degli operatori commerciali con l'estero.

     3. Le funzioni amministrative conferite alla Regione dall'art. 41 del D.Lgs. n. 112/1998 non ricomprese tra quelle di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono attribuite ai Comuni.

 

     Art. 20. (Modalità per l'attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 in materia di commercio).

     1. In materia di commercio, le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, sono attuate mediante legge regionale da emanarsi entro il termine previsto dallo stesso D.Lgs. n. 114/1998 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

 

Capo V

TURISMO E SPORT

 

     Art. 21. (Riparto delle competenze in materia di turismo). [14]

 

     Art. 22. (Riparto delle competenze in materia di sport).

     1. L'elaborazione dei programmi di cui all'art. 157 del D.Lgs. n. 112/1998 è riservata alla Regione.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più Province, di cui all'art. 162 del D.Lgs. n. 112/1998, è attribuito alla Provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara. La Provincia rilascia l'autorizzazione sentite le altre Province interessate.

     2 bis. La competenza al rilascio delle autorizzazioni, sentiti i comuni interessati, relativa alle seguenti gare sportive su strade ed aree pubbliche, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è attribuita alle province:

     a) gare atletiche, ciclistiche e gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più comuni;

     b) gare con veicoli a motore su strade che costituiscono la rete di interesse nazionale e su strade regionali [15].

     2 ter. Nel caso in cui le gare di cui al comma 2 bis interessino più province, il rilascio dell’autorizzazione è attribuito alla provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara, sentite le altre province interessate [16].

     2 quater. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono rilasciate nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 9 del D.Lgs. 285/1992 [17].

 

Capo VI

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

 

     Art. 23. (Ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). [18]

     1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle Camere di commercio quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale.

     2. Con riferimento alle funzioni svolte dalle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere b), d), d bis), d ter) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura), la Regione può stipulare apposite convenzioni con il sistema camerale toscano.

 

     Art. 24. (Vigilanza e controllo sulle camere di commercio [19]).

     1. [Il controllo sugli organi camerali di cui all'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1998 è riservato alla Regione ed è esercitato dalla Giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante "Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura"] [20].

     2. Al fine di consentire la vigilanza ed il controllo della Regione ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 580/1993, le camere di commercio trasmettono alla Giunta regionale il preventivo economico ed il bilancio d’esercizio. La relazione annuale presentata dall’Unione regionale ai sensi dell’articolo 5 bis della l. 580/1993 contiene una sintesi dei programmi attuati e degli interventi realizzati nell’anno precedente da parte delle singole camere di commercio [21].

     3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, su richiesta motivata della Giunta Regionale le Camere di commercio sono tenute a fornire alla Giunta stessa copia o facoltà di visione di ogni atto o documento necessario.

     4. Il Consiglio regionale designa i rappresentanti della Regione nei collegi dei revisori delle camere di commercio [22].

 

Capo VII

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

     Art. 25. (Promozione degli sportelli unici).

     1. La Regione, in collaborazione con le Camere di commercio, le Province e le associazioni di categoria, assicura agli sportelli unici per le attività produttive, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 112/1998, la messa a disposizione in modo coordinato e continuativo di tutte le informazioni disponibili necessarie, anche nella forma di moduli informativi e di modelli tipo per domande e richieste.

     2. Per contribuire alla attività degli sportelli unici la Regione, con la collaborazione degli stessi soggetti di cui al comma 1, promuove specifici corsi di formazione e di aggiornamento per il personale addetto.

     3. Per favorire l'istituzione degli sportelli unici in ambiti di utenza adeguati, la Regione promuove le opportune intese tra i Comuni, con particolare riferimento a quelli di minori dimensioni, e favorisce la stipula di convenzioni, a titolo gratuito o con rimborso delle sole eventuali spese aggiuntive direttamente derivanti dalle convenzioni stesse, tra gli stessi Comuni e le Camere di commercio.

     4. I programmi locali di sviluppo di cui all'art. 8 possono prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto responsabile degli stessi programmi locali, nei casi in cui si tratti di un soggetto pubblico.

Capo VIII

DELLE IMPRESE E SVILUPPO DELLE ESPORTAZIONI

 

     Art. 26. (Riparto delle competenze).

     1. La Regione Toscana, anche in concorso con lo Stato, con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, le Camere di Commercio, programma e realizza politiche ed attività di animazione e di promozione economica rivolte al sostegno dei processi di internazionalizzazione e allo sviluppo delle esportazioni per i settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, della piccola e media impresa industriale, commerciale e del turismo.

     2. Nell'ambito dei conferimenti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 112/1998, sono riservate alla Regione le funzioni attinenti:

     a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

     b) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento, di cooperazione e partenariato commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

     c) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti-agroalimentari locali;

     d) alla promozione degli investimenti esteri in Toscana;

     e) alla promozione ed al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 recante "Interventi a sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigianali";

     f) alla promozione ed al sostegno alla costituzione di consorzi agro- alimentari, come individuati dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane;

     g) alla promozione ed al sostegno alla costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981.

     3. Sono attribuite alle Province le funzioni attinenti all'assegnazione degli incentivi finanziari relativi alle attività di sostegno di cui alle lettere e), f), g) del comma 2.

 

     Art. 27. (Modalità di programmazione).

     1. La Regione Toscana disciplina la programmazione ed il controllo delle attività di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese ed allo sviluppo delle esportazioni di cui all'art. 26 nell'ambito degli strumenti programmatici previsti dalla legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 recante "Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola media impresa industriale e turismo".

 

     Art. 28. (Modalità di gestione).

     1. La Regione promuove e favorisce la gestione unitaria delle proprie attività inerenti alla promozione economica e di quelle delle Camere di commercio e dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE), anche ai fini dell'attuazione dell'art. 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68 recante "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero".

     2. A tal fine, la Regione istituisce un apposito soggetto dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile quale soggetto unitario per lo svolgimento delle attività di promozione economica.

     3. Detto soggetto, in particolare:

     a) provvede all'attività di gestione e di servizio alle imprese per la realizzazione delle azioni e delle iniziative previste dal programma delle attività di promozione economica di cui all'art. 5 della L.R. 14 aprile 1997, n. 28;

     b) promuove accordi con le Camere di commercio, nonché con l'ICE, le Province e altri soggetti pubblici e privati per la diffusione sul territorio regionale dell'attività e dei servizi funzionali al processo di internazionalizzazione, collaborazione produttiva, sostegno alle esportazioni e promozione turistica;

     c) concorre al funzionamento dello sportello unico di cui all'art. 25 della presente legge.

     4. La Regione promuove le opportune intese con la Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 recante "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", al fine di istituire, tramite il soggetto di cui al presente articolo, lo sportello unico per l'internazionalizzazione previsto al comma 3, ultimo periodo, dello stesso art. 24 del D.Lgs. n. 143/1998.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[2] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 16 agosto 2001, n. 40.

[3] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[5] Rubrica così sostituita dall'art. 14 della L.R. 16 agosto 2001, n. 40.

[6] Articolo abrogato dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[7] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 16 agosto 2001, n. 40.

[8] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 16 agosto 2001, n. 40.

[9] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 16 agosto 2001, n. 40.

[10] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 53.

[11] Articolo abrogato dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[12] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 10 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 61.

[14] Articolo abrogato dall'art. 156 della L.R. 23 marzo 2000, n. 42.

[15] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 3 marzo 2003, n. 16.

[16] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 3 marzo 2003, n. 16.

[17] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 3 marzo 2003, n. 16.

[18] Articolo così modificato dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[19] Rubrica così sostituita dall'art. 8 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[20] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[21] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[22] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.