§ 93.2.56 - D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:15/01/2002
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 2.  [1]
Art. 3.      1. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (Omissis)
Art. 4.      1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (Omissis)
Art. 5.      1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (Omissis)
Art. 6.      1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (Omissis)
Art. 7.      1. Dopo l'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: (Omissis)
Art. 8.  [2]
Art. 9.      1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (Omissis)
Art. 10.      1. Il comma 6 dell'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è soppresso
Art. 11.  [3]
Art. 12.  [4]
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.      1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (Omissis)
Art. 16.      1. All'articolo 226 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (Omissis)
Art. 17.  Aggiornamento denominazioni.
Art. 18.  Disposizioni finali e transitorie.
Art. 19.  Entrata in vigore.


§ 93.2.56 - D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.

Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85.

(G.U. 12 febbraio 2002, n. 36 - S.O. 28/L).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 2. [1]

     1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (Omissis).

 

          Art. 7.

     1. Dopo l'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: (Omissis).

 

          Art. 8. [2]

     1. Al comma 9 dell'articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis).

 

          Art. 9.

     1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (Omissis).

 

          Art. 10.

     1. Il comma 6 dell'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è soppresso.

 

          Art. 11. [3]

     1. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: (Omissis).

 

          Art. 12. [4]

 

          Art. 13. [5]

     [1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis);

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente: (Omissis);

     c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: (Omissis);

     d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4 bis risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2" [6]].

 

          Art. 14. [7]

     [1. Il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis)].

 

          Art. 15.

     1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (Omissis).

 

          Art. 16.

     1. All'articolo 226 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (Omissis).

 

     Art. 17. Aggiornamento denominazioni.

     1. Fermi restando gli aggiornamenti delle denominazioni di uffici e strutture ministeriali già operati con il presente decreto, in tutti gli altri casi in cui nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste denominazioni di uffici e strutture ministeriali modificate per effetto di intervenute disposizioni legislative, le stesse devono intendersi modificate nel modo seguente:

     a) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

     b) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

     c) le denominazioni: "Ministro e Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

     d) le denominazioni: "Ministro e Ministero di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della giustizia";

     e) le denominazioni: "Ministro e Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze";

     f) le denominazioni: "Ministro e Ministero della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della salute";

     g) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";

     h) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'agricoltura e foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle politiche agricole e forestali";

     i) le denominazioni: "Ministro e Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

     l) le denominazioni: "Ministro e Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze";

     m) la denominazione: "Ministro per i problemi delle aree urbane" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

     n) le denominazioni: "la o della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "il o del Dipartimento per i trasporti terrestri";

     o) le denominazioni: "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".

 

     Art. 18. Disposizioni finali e transitorie.

     1. I minori di età che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto gli anni quattordici devono, per la guida dei ciclomotori, dotarsi del certificato di idoneità, nell'osservanza delle modalità ed entro i termini indicati nel regolamento.

     2. La partecipazione ai corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori può essere effettuata anche da coloro che compiranno quattordici anni entro l'anno scolastico in corso.

     3. L'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 6 del presente decreto, entra in vigore il 1° luglio 2004 [8].

     4. Alle patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito il punteggio di venti punti previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto.

 

     Art. 19. Entrata in vigore.

     1. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 18, il presente decreto entra in vigore il 30 giugno 2003 [9].

 

 

ALLEGATO

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126 BIS [10]

 

NORMA VIOLATA

PUNTI

 

 

Art. 141 Comma 8

5

Comma 9, terzo periodo

10

Art. 142 Comma 8

3

comma 9

6

Comma 9-bis

10

Art. 143 Comma 11

4

Comma 12

10

Comma 13, con riferimento al comma 5

4

Art. 145 Comma 5

6

Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9

5

Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata

2

Comma 3

6

Art. 147 Comma 5

6

Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2

3

Comma 15, con riferimento al comma 3

5

Comma 15, con riferimento al comma 8

2

Comma 16, terzo periodo

10

Art. 149 Comma 4

3

Comma 5, secondo periodo

5

Comma 6

8

Art. 150 Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5

5

Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6

8

Art. 152 Comma 3

1

Art. 153 Comma 10

3

Comma 11

1

Art. 154 Comma 7

8

Comma 8

2

Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h)

2

Art. 161 Commi 1 e 3

2

Comma 2

4

Art. 162 Comma 5

2

Art. 164 Comma 8

3

Art. 165 Comma 3

2

Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:

 

a) eccedenza non superiore a 1t

1

b) eccedenza non superiore a 2t

2

c) eccedenza non superiore a 3t

3

d) eccedenza superiore a 3t

4

Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:

 

a) eccedenza non superiore al 10 per cento

1

b) eccedenza non superiore al 20 per cento

2

c) eccedenza non superiore al 30 per cento

3

d) eccedenza superiore al 30 per cento

4

Comma 7

3

Art. 168 Comma 7

4

Comma 8

10

Comma 9

10

Comma 9-bis

2

Art. 169 Comma 8

4

Comma 9

2

Comma 10

1

Art. 170 Comma 6

1

Art. 171 Comma 2

5

Art. 172 commi 10 e 11

5

Art. 173, commi 3 e 3-bis

5

Art. 174

 

Comma 5 per violazione dei tempi di guida

2

Comma 5 per violazione dei tempi di riposo

5

Comma 6

10

Comma 7 primo periodo

1

Comma 7 secondo periodo

3

Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida

2

Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo

5

Comma 8

2

 

 

Art. 175 Comma 13

4

Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)

2

Comma 16

2

Art. 176

 

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)

10

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)

10

Comma 21

2

Art. 177 Comma 5

2

Art. 178

 

Comma 5 per violazione dei tempi di guida

2

Comma 5 per violazione dei tempi di riposo

5

Comma 6 - 10

10

Comma 7 primo periodo

1

Comma 7 secondo periodo

3

Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida

2

Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo

5

Comma 8

2

Art. 179 Commi 2 e 2-bis

10

Art. 186 Commi 2 e 7

10

Art. 186-bis - Comma 2

5

Art. 187 commi 1 e 8

10

Art. 188 - Comma 4

2

Art. 189 Comma 5, primo periodo

4

Comma 5, secondo periodo

10

Comma 6

10

Comma 9

2

Art. 191 Comma 1

8

Comma 2

4

Comma 3

8

Art. 192 Comma 6

3

Comma 7

10

 

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.


[1] Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, per effetto dell'art. 1 dello stesso D.L. 121/2002.

[2] Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, per effetto dell'art. 1 dello stesso D.L. 121/2002.

[3] Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, per effetto dell'art. 1 dello stesso D.L. 121/2002.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121.

[5] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

[6] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121.

[7] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

[8] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

[9] Il presente termine è stato così prorogato dall’art. 10 del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284.

[10] Tabella sostituita dall'art. 7 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, già modificata dagli artt. 3 e 4 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, dall'art. 4 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e così ulteriormente modificata dall'art. 22 della L. 29 luglio 2010, n. 120.