§ 6.2.29 - L.R. 14 aprile 1997, n. 28.
Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione economica
Data:14/04/1997
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Attività di promozione economica).
Art. 3.  (Modalità della promozione).
Art. 4.  (Il Piano triennale della promozione economica).
Art. 5.  (Programma annuale delle attività di promozione economica).
Art. 6.  (Gli strumenti di partecipazione).
Art. 7.  (Coordinamento nazionale).
Art. 8.  (Coordinamento locale).
Art. 9.  (Iniziative a gestione diretta).
Art. 10.  (Partecipazione ad iniziative proposte da soggetti terzi).
Art. 11.  (Finanziamento delle attività).
Art. 12.  (Abrogazioni).


§ 6.2.29 - L.R. 14 aprile 1997, n. 28. [1]

Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo.

(B.U. 21 aprile 1997, n. 18).

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina le attività di promozione economica realizzate dalla Regione in favore delle risorse produttive toscane nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale e del turismo. In particolare:

     a) definisce le finalità ed i contenuti delle attività di promozione economica;

     b) stabilisce le procedure di programmazione delle attività di promozione economica;

     c) disciplina le procedure amministrative relative alla realizzazione delle attività di promozione economica;

     d) stabilisce le procedure di coordinamento delle attività di promozione economica realizzate dalla Regione con quelle degli altri soggetti pubblici operanti a livello locale, nazionale e dell'Unione Europea.

     2. Per la definizione di piccola e media impresa industriale, si applicano i criteri stabiliti dall'ordinamento vigente.

     3. L'attività di promozione economica è coordinata con le iniziative in favore della cultura e dell'ambiente, ai fini del raggiungimento di una maggiore integrazione fra i settori.

     4. La Regione, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento, opera al fine di instaurare costanti rapporti di collaborazione con Regioni di altri Paesi esteri, finalizzati allo sviluppo della promozione economica.

 

     Art. 2. (Attività di promozione economica).

     1. L'attività di promozione economica costituisce uno strumento di intervento per lo sviluppo dell'economia regionale. In particolare, essa si realizza attraverso:

     a) la promozione dell'immagine complessiva delle risorse produttive e turistiche della Toscana in collegamento con la cultura e l'ambiente;

     b) la promozione dei settori dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale, del turismo e dell'agricoltura;

     c) la promozione degli investimenti, nazionali ed esteri, nel territorio regionale;

     d) la promozione delle risorse produttive e turistiche della Toscana nei processi di internazionalizzazione dell'economia regionale;

     e) la promozione di servizi reali e di attività di terziario, sia nella fase dello sviluppo che dell'offerta, funzionali alla commercializzazione dei prodotti toscani nei mercati interno ed internazionali, all'incremento dei flussi turistici verso la Toscana ed all'internazionalizzazione dell'economia regionale.

 

     Art. 3. (Modalità della promozione).

     1. La Regione persegue il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 2, attraverso:

     a) l'organizzazione e la gestione diretta di attività di promozione economica; l'azione diretta si esplica prevalentemente per la promozione dell'immagine complessiva delle risorse produttive toscane, secondo le procedure amministrative di cui all'articolo 9;

     b) la partecipazione a progetti di promozione economica degli altri soggetti pubblici operanti a livello locale e nazionale;

     c) la partecipazione a progetti di promozione economica proposti da soggetti terzi individuati con le modalità di cui all'articolo 10;

     d) la realizzazione delle attività di promozione economica previste negli atti di programmazione regionale derivanti da azioni attivate dall'Unione Europea.

Titolo II

IL PROCEDIMENTO DI PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 4. (Il Piano triennale della promozione economica). [2]

 

     Art. 5. (Programma annuale delle attività di promozione economica).

     1. La Giunta regionale approva, entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, entro i termini stabiliti dalla legislazione in materia di coordinamento e di intesa con le competenti autorità nazionali, il Programma annuale delle attività di promozione economica dell'anno successivo in attuazione ed in conformità con il Piano triennale di cui all'articolo 4. La Giunta regionale invia copia del Programma annuale al Consiglio regionale.

 

     Art. 6. (Gli strumenti di partecipazione).

     1. Per la definizione della proposta di Piano triennale della promozione economica e del relativo Programma annuale delle attività, ed in relazione alle loro specifiche finalità, la Giunta regionale attiva le consultazioni con soggetti pubblici e privati e con le loro organizzazioni rappresentative.

     2. Le Province sono chiamate dalla Giunta regionale a partecipare alla predisposizione della proposta di Piano triennale della promozione economica e del Programma annuale delle attività, per gli aspetti attinenti alle risorse turistiche tenendo conto delle eventuali proposte delle Aziende di Promozione Turistica, dei Comuni e delle Comunità Montane.

     3. La Giunta regionale, ai fini dell'elaborazione della proposta di Piano triennale della promozione economica e del Programma annuale delle attività per gli aspetti attinenti all'artigianato, alla piccola e media impresa industriale e all'agricoltura, acquisisce il parere del Comitato di Coordinamento delle attività promozionali della Toscana, di cui all'articolo 6 del D.P.R. 18 gennaio 1990, n. 49 "Regolamento riguardante lo Statuto dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero".

Titolo III

IL PROCEDIMENTO DI COORDINAMENTO

 

     Art. 7. (Coordinamento nazionale).

     1. L'attività di promozione economica della Regione ed in particolare quella relativa ai mercati esteri è coordinata con quella degli al tri soggetti pubblici operanti a livello nazionale. A tal fine, la Regione:

     a) concorre alla programmazione delle attività di promozione economica di competenza statale;

     b) elabora i propri piani e programmi di promozione economica sulla base degli atti di indirizzo e di coordinamento del Governo;

     c) attiva collaborazioni ed intese con le altre regioni italiane ed europee;

     d) attiva le opportune intese al fine di promuovere la collaborazione con il Ministero del Commercio con l'Estero e con altri soggetti per la costituzione di ambiti organizzativi regionali destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali d'impresa.

 

     Art. 8. (Coordinamento locale).

     1. L'attività di promozione economica della Regione è coordinata con quella degli altri soggetti pubblici operanti a livello locale. Il Piano triennale della promozione economica di cui all'articolo 4 costituisce la sintesi del coordinamento e l'attuazione dell'articolo 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Titolo IV

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

     Art. 9. (Iniziative a gestione diretta).

     1. La Giunta regionale realizza le iniziative a gestione diretta previste nel programma annuale di cui all'articolo 5, secondo le seguenti modalità:

     a) per le iniziative che riguardano i mercati esteri avvalendosi, di norma, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1994, dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.) e dell'Ente Nazionale Italiano per il turismo (E.N.I.T.), sia per il coordinamento tecnico-operativo che per l'acquisizione dei beni e dei servizi necessari;

     b) per le iniziative che si svolgono in Italia mediante l'acquisizione di beni e servizi, secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

     c) per le iniziative di promozione dell'immagine complessiva delle risorse produttive e turistiche della Toscana realizzate tramite apposite campagne promo-pubblicitarie si applica la legge regionale 2 maggio 1985, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alla compartecipazione finanziaria dei soggetti terzi ed alla cessione del marchio della Regione Toscana;

     d) per le iniziative relative alla partecipazione della Regione a progetti di promozione economica di altri soggetti pubblici operanti a livello locale e nazionale, la Giunta regionale definisce le modalità di realizzazione mediante specifici accordi o atti convenzionali.

     2. Per la realizzazione delle iniziative a gestione diretta di promozione turistica, la Giunta regionale può avvalersi delle Aziende di Promozione Turistica di cui alla legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9, "Organizzazione turistica della Regione Toscana".

 

     Art. 10. (Partecipazione ad iniziative proposte da soggetti terzi).

     1. La Giunta regionale cofinanzia la realizzazione di progetti di promozione economica proposti da soggetti terzi.

     2. Tali progetti sono definiti nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla normativa comunitaria.

     3. Per il settore dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale e del turismo, sono ammessi i progetti per i quali la quota di cofinanziamento espresso in equivalente sovvenzione netta nel triennio, per ogni singolo beneficiario, non superi gli importi "de minimis" definiti dalla disciplina comunitaria.

     4. Per il settore agroalimentare, la Giunta regionale, ai sensi della legge 29 novembre 1996, n. 91, notifica alla Commissione Europea il Programma annuale di cui all'articolo 5 della presente legge, che costituisce il documento unico di riferimento in ordine alle disposizioni degli articoli 92 e 93 del Trattato della Comunità Europea.

     5. La Giunta regionale, inoltre, può partecipare alla realizzazione di progetti di promozione economica, proposti da soggetti terzi, sotto forma di servizi di assistenza, consulenza e ricerca nei settori produttivi interessati i cui risultati sono messi a disposizione della generalità del settore.

     6. Il Piano triennale di cui all'articolo 4 definisce i criteri generali di selezione dei progetti da attuarsi attraverso appositi bandi pubblici che devono, in particolare, prevedere la definizione e la regolamentazione dei rapporti fra la Giunta regionale ed i soggetti ammessi a cofinanziamento.

     7. I bandi di cui al comma 6 sono approvati dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di esecutività del Piano triennale di cui all'articolo 4. La selezione dei progetti da ammettere a cofinanziamento è effettuata dal Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera f.

Titolo V

NORME FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 11. (Finanziamento delle attività).

     1. Il Programma annuale delle attività di promozione economica di cui all'articolo 5 dispone delle risorse finanziarie dell'anno di riferimento, nei limiti delle disponibilità assegnate dal bilancio regionale.

     2. Gli introiti derivanti dall'esercizio delle attività di cui alla presente legge concorrono a costituire la disponibilità di risorse utilizzabili per la stessa attività.

 

     Art. 12. (Abrogazioni).

     1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

     a) la legge regionale 30 maggio 1974, n. 27 "Attività promozionale della Regione e contributi agli enti locali e agli operatori economici per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni";

     b) la legge regionale 20 agosto 1984, n. 55 "Iniziative di spesa per lo svolgimento di attività promozionali in Italia e all'estero, attività di pubbliche relazioni e convegnistica";

     c) i commi 2, 3, 4 e 5, dell'articolo 5 e l'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9 "Organizzazione turistica della Regione Toscana".

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 11 della L.R. 20 marzo 2000, n. 35, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 12 della stessa L.R. 35/2000, e dall'art. 22 della L.R. 4 marzo 2016, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.