§ 5.4.139 – L.R. 24 febbraio 2005, n. 39.
Disposizioni in materia di energia.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:24/02/2005
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Funzioni della Regione
Art. 3 bis.  Funzioni delle province
Art. 3 ter.  Funzioni dei comuni
Art. 4.  Coordinamento interregionale e partecipazione ai procedimenti nazionali.
Art. 5.  Sistema della programmazione regionale.
Art. 6.  Programmazione regionale in materia di energia
Art. 7.  Attuazione, monitoraggio e valutazione del PIER.
Art. 8.  Governo del territorio in funzione di attività energetiche.
Art. 9.  Organizzazioni tecniche operanti nel settore dell’energia.
Art. 10.  Costruzione ed esercizio degli impianti.
Art. 10 bis.  Determinazione delle fasce di rispetto per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico
Art. 11.  Autorizzazione unica.
Art. 12.  Procedimento unico
Art. 13.  Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio
Art. 13 bis.  Impianti geotermici
Art. 14.  Concessioni minerarie e di derivazione d’acqua, ai fini di produzione di energia.
Art. 15.  Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici
Art. 16.  Interventi soggetti a SCIA
Art. 16 bis.  Interventi soggetti a PAS
Art. 17.  Attività libera
Art. 18.  Obblighi degli esercenti le attività e vigilanza.
Art. 18 bis.  Spese istruttorie
Art. 19.  Decadenza revoca e sospensione.
Art. 20.  Sanzioni amministrative.
Art. 21.  Ripristino dei luoghi.
Art. 22.  Incentivi finanziari.
Art. 22 bis.  Sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici
Art. 23.  Rendimento energetico degli edifici. Relazione tecnica di rendimento energetico
Art. 23 bis.  Attestato di prestazione energetica
Art. 23 ter.  Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica
Art. 23 quater.  Accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica
Art. 23 quinquies.  Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici
Art. 23 sexies.  Regolamento regionale
Art. 23 septies.  Contributi ed oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici e per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici
Art. 23 octies.  Verifica della regolarità degli attestati di prestazione energetica
Art. 24.  Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia.
Art. 25.  Efficienza energetica per i sistemi di trasporto e altri impianti.
Art. 26.  Misure di compensazione ambientale.
Art. 27.  Diritto di accesso ai servizi energetici.
Art. 28.  Servizi d’interesse generale di approvvigionamento e di distribuzione di energia.
Art. 29.  Gestioni in corso dei servizi pubblici locali dell’energia.
Art. 30.  Promozione dei mercati dell’energia elettrica e del gas.
Art. 31.  Tutela dei consumatori.
Art. 32.  Contratti di servizio e diritti dei consumatori.
Art. 33.  Segnalazioni e reclami.
Art. 34.  Stazioni astronomiche e aree naturali protette.
Art. 35.  Misure minime di protezione dall’inquinamento luminoso.
Art. 36.  Disposizioni transitorie a tutela delle stazioni astronomiche.
Art. 37.  Disposizioni transitorie per gli impianti di illuminazione esterna.
Art. 38.  Disposizioni transitorie per gli elettrodotti.
Art. 38 bis.  Disposizioni transitorie per gli elettrodotti già autorizzati
Art. 39.  Regolamento di attuazione della legge e ulteriori misure per l’attuazione.
Art. 39 bis.  Disposizione transitoria
Art. 40.  Disposizioni finanziarie.
Art. 41.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 79/1998.
Art. 42.  Abrogazione di disposizioni regionali e disapplicazione di disposizioni statali.
Art. 43.  Decorrenza degli effetti.


§ 5.4.139 – L.R. 24 febbraio 2005, n. 39.

Disposizioni in materia di energia.

(B.U. 7 marzo 2005, n. 19).

 

Capo I

Ambito e finalità della disciplina

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Nell’ambito dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e in applicazione dell’articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione e della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), la presente legge disciplina le attività in materia di energia e, in particolare, la produzione, il trasporto e la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione, la fornitura e l’uso dell’energia.

     2. Ai termini con i quali sono indicati gli oggetti della disciplina della presente legge e delle norme di attuazione di essa deve attribuirsi, salvo diversa indicazione, il significato risultante dalle definizioni della normativa comunitaria vigente nella materia.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. La Regione opera nel quadro delle politiche europee e nazionali per i seguenti obiettivi:

     a) soddisfazione delle esigenze energetiche della vita civile e dello sviluppo economico della Regione, secondo criteri di efficienza economica e nel rispetto della concorrenza, con l’obiettivo del contenimento dei costi per le utenze;

     b) compatibilità delle attività oggetto della presente legge con la sostenibilità dello sviluppo e con le esigenze di tutela dell’ambiente e della salute;

     c) razionalizzazione della produzione;

     d) razionalizzazione degli usi energetici anche in funzione di risparmio energetico;

     e) promozione delle fonti rinnovabili;

     f) riduzione della dipendenza dalle fonti fossili e diversificazione delle fonti, privilegiando la valorizzazione delle risorse locali;

     g) armonizzazione delle infrastrutture energetiche con il paesaggio ed il territorio antropizzato nel quadro della pianificazione territoriale e di quanto previsto in merito alla tutela del paesaggio;

     h) prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso inteso come ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è rivolta e, in particolare modo, verso la volta celeste.

     2. La Regione promuove ed incentiva la ricerca, l’innovazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

 

     Art. 3. Funzioni della Regione [1]

     1. La Regione:

a) promuove ed incentiva la ricerca, l’innovazione, lo sviluppo e la diffusione di iniziative, tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui all’articolo 22;

b) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento o di intesa con gli organi dello Stato e con le altre regioni, ai sensi dell’articolo 4, rilasciando, per le opere ed infrastrutture energetiche autorizzate dallo Stato, il relativo atto di intesa;

c) detta gli indirizzi, stabilisce le finalità e gli obiettivi generali della politica regionale in materia di energia, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) [2];

d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15, e le concessioni di cui all'articolo 14 [3];

e) esercita le funzioni connesse alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all’articolo 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera d) [4];

e bis) esercita le funzioni connesse alla procedura abilitativa semplificata (PAS), per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all’articolo 16 bis, comma 5, per le tipologie di opere indicate alla lettera d) [5];

f) svolge le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera d);

g) approva i regolamenti sull’efficienza energetica in edilizia di cui all’articolo 23 sexies;

h) gestisce il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter;

h bis) effettua i controlli necessari all'osservanza degli obblighi, relativi al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e, in caso di rilevata inosservanza, applica le relative sanzioni, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 23 sexies, comma 1, lettera e) [6];

h ter) esercita l'attività di vigilanza sugli attestati di prestazione energetica rilasciati dai soggetti competenti e, in caso di rilevate irregolarità, applica le relative sanzioni [7];

h quater) organizza le attività finalizzate alla certificazione energetica degli edifici, comprendenti il riconoscimento dei soggetti certificatori, l’archiviazione, la tenuta e il controllo degli attestati di prestazione energetica [8];

h quinquies) applica le sanzioni di cui all'articolo 23 quinquies, comma 1 [9];

i) può individuare i livelli di efficienza energetica ambientale minimi obbligatori per gli impianti di produzione energetica, ai sensi dell’articolo 24;

l) può individuare limiti di efficienza energetica nell’esercizio di sistemi di trasporto e altri impianti di cui all’articolo 25;

m) promuove misure atte a favorire lo sviluppo della concorrenza, secondo le modalità di cui all’articolo 30;

n) promuove misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;

o) dispone misure particolari di tutela a favore delle stazioni astronomiche e delle aree naturali protette secondo le modalità di cui agli articoli 34, 35 e 36;

p) approva l’autorizzazione in sanatoria per gli elettrodotti di rilevante interesse pubblico di cui all’articolo 38;

q) emana il regolamento di attuazione e le ulteriori misure di attuazione previste all’articolo 39;

r) svolge attività di divulgazione e di promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale sulle materie oggetto della presente legge, anche per il personale delle strutture regionali competenti;

s) esercita le funzioni amministrative relative alle linee ed impianti elettrici previste dagli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) con riferimento alle opere che sono di sua competenza ai sensi della lettera d).

1 bis. A decorrere dalla data indicata all’articolo 26, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015), la Regione si avvale dell’Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A., per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere h) e h) quater, nonché delle funzioni di controllo, vigilanza e di accertamento di cui al comma 1, lettere h bis) e h ter) [10].

 

     Art. 3 bis. Funzioni delle province [11]

     1. Le province riportano nel proprio piano territoriale di coordinamento gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, di cui all’articolo 8, comma 2.

 

     Art. 3 ter. Funzioni dei comuni [12]

1. [Qualora abbiano popolazione superiore a quarantamila abitanti, i comuni effettuano i controlli necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione] [13].

2. I comuni, anche in forma associata [14]:

a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa, ai sensi dell’articolo 8, comma 3;

b) esercitano le funzioni connesse alla SCIA per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 3 [15];

b bis) esercitano le funzioni connesse alla PAS per gli interventi di cui all’articolo 16 bis), comma 4 [16];

b ter) esercitano le funzioni connesse alle comunicazioni di cui all’articolo 17, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 [17];

c) svolgono le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alle lettere b), b bis) e b ter) [18];

d) adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l’efficienza energetica in edilizia, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3;

e) esercitano le funzioni connesse alle verifiche e ai controlli relativi agli obblighi di cui all'articolo 23, con riferimento alle relazioni tecniche di rendimento energetico [19];

e bis) esercitano le funzioni connesse alle verifiche e ai controlli relativi agli obblighi di cui all'articolo 23 bis, commi 3 e 4, con riferimento agli attestati di prestazione energetica [20];

f) [svolgono le funzioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni in materia di efficienza energetica in edilizia] [21];

g) [esercitano l’attività di vigilanza sulle certificazioni energetiche rilasciate dai soggetti competenti] [22];

h) promuovono misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;

i) dettano disposizioni concernenti gli impianti di illuminazione esterna, individuano modalità e termini per l’adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioni per la prevenzione dell’inquinamento luminoso, ai sensi dell’articolo 8, comma 3;

l) svolgono attività di vigilanza e controllo ai sensi dell’articolo 35, commi 6 e 8;

m) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 3 [23];

n) esercitano le funzioni amministrative relative alle linee e agli impianti elettrici di cui agli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del r.d. 1775/1933 con riferimento alle opere che sono di loro competenza ai sensi della lettera b).

 

     Art. 4. Coordinamento interregionale e partecipazione ai procedimenti nazionali.

     1. La Regione partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento o di intesa con gli organi dello Stato e con le altre regioni, seguendo gli indirizzi e gli obiettivi in materia di energia definiti dal PAER e dai relativi provvedimenti attuativi [24].

     2. Per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative a livello interregionale e nazionale, la Regione promuove intese con le altre regioni ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione ed accordi in sede di Conferenza Stato – Regioni e di Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle competenze della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza stato – città ed autonomie locali).

     3. La Regione partecipa alla definizione degli atti di indirizzo e di programmazione per la localizzazione e realizzazione delle reti nazionali, tenendo altresì conto delle indicazioni dei piani territoriali di coordinamento delle province interessate e, qualora le previsioni siano difformi da quanto in essi previsto, promuove il coinvolgimento degli enti locali interessati, ai fini del necessario coordinamento.

     4. Per le opere ed infrastrutture energetiche la cui autorizzazione, comunque denominata, è riservata allo Stato, la Regione rilascia il relativo atto di intesa, garantendo la partecipazione degli enti locali interessati nel processo di formazione delle proprie decisioni.

     5. La Regione può subordinare l’atto di intesa di cui al comma 4 alla stipula dell’accordo di cui all’articolo 26, comma 2.

 

Capo II

Programmazione ed organizzazione regionale

 

Sezione I

Programmazione regionale

 

     Art. 5. Sistema della programmazione regionale.

     1. Il sistema della programmazione in materia di energia è costituito da:

     a) il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui all’articolo 3, lettera h), della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) [25];

     b) i provvedimenti attuativi del PAER di cui all’articolo 3 bis della l.r. 14/2007, adottati dalla Giunta regionale con deliberazioni in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione [26];

     c) il documento di monitoraggio e valutazione.

 

     Art. 6. Programmazione regionale in materia di energia [27].

     1. Il PAER, sulla base degli indirizzi del programma regionale di sviluppo (PRS), definisce le scelte fondamentali della programmazione energetica [28].

     2. Il PAER, individua le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2 e, a tal scopo, sulla base delle esigenze delle persone e delle imprese, della salvaguardia dell’ambiente e tenendo conto delle prospettive del mercato, definisce in particolare [29]:

     a) i fabbisogni energetici stimati e le relative dotazioni infrastrutturali necessarie;

     b) gli obiettivi di risparmio energetico ed efficienza energetica negli usi finali;

     c) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili per il raggiungimento delle quote minime assegnate dallo Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 167 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) [30];

     c bis ) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera c), l’individuazione delle aree non idonee, in attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) [31].

     d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;

     e) gli obiettivi di qualità dei servizi energetici;

     f) gli obiettivi di sviluppo delle reti energetiche, tenuto conto dei programmi pluriennali che i soggetti operanti nella distribuzione, trasmissione e trasporto di energia presentano;

     g) gli indirizzi e le linee guida per la prevenzione dell’inquinamento luminoso;

     h) le azioni per la soddisfazione dei fabbisogni ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma e le risorse necessarie.

     3. [Le previsioni finanziarie del PIER operano nei limiti ed in conformità con le previsioni del bilancio pluriennale] [32].

     4. [Il PIER è soggetto, nella fase di elaborazione, a valutazione integrata sotto il profilo ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana secondo modalità e procedure definite dalla normativa regionale in materia di programmazione] [33].

     5. [La Giunta regionale predispone la proposta di PIER, assicurando il confronto con i soggetti istituzionali e le parti sociali, con le modalità previste dall’articolo 15 della l.r. 49/1999] [34].

     6. Successivamente alla sua approvazione, il PAER è trasmesso al Ministero per le attività produttive e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas [35].

     7. [Il PIER dispone di norma per periodi corrispondenti a quelli del PRS, ma può essere soggetto ad aggiornamento durante il suo periodo di validità, anche con riferimento a singole parti, qualora la Giunta regionale valuti sia necessaria una modifica dei suoi contenuti essenziali] [36].

 

     Art. 7. Attuazione, monitoraggio e valutazione del PIER. [37]

     [1. Il PIER viene attuato con deliberazioni della Giunta regionale che, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 15 della l.r. 49/1999, annualmente specificano gli obiettivi operativi, individuano le modalità di intervento e definiscono il quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione.

     2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un documento di monitoraggio e valutazione che descrive il quadro conoscitivo del sistema energetico regionale e i risultati dell’attuazione delle politiche in materia di energia, sulla base delle attività, delle scadenze temporali, dei risultati attesi e dei relativi indicatori di efficienza ed efficacia previsti dal PIER e dai suoi provvedimenti attuativi.]

 

     Art. 8. Governo del territorio in funzione di attività energetiche.

     1. Nel determinare i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale le amministrazioni competenti tengono conto specificamente:

     a) dell’impatto delle loro previsioni in relazione ai fabbisogni energetici ed agli altri fini della presente legge;

     b) delle esigenze di localizzazione degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia individuati dal PAER [38];

     c) degli indirizzi e delle prescrizioni contenuti nel PAER per la prevenzione dell’inquinamento luminoso [39];

     d) delle norme sulla progettazione e gestione degli impianti e delle norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.

     2. Nel rispetto del PAER, le province e i comuni, negli strumenti di pianificazione territoriale e negli altri atti di governo del territorio previsti dalla l.r. 65/2014, tengono conto delle linee ed impianti esistenti al fine di garantire il rispetto permanente delle norme e delle prescrizioni poste, anche ai sensi del titolo II della legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 (Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici) [40].

     3. I comuni nel rispetto del PAER [41]:

     a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa tramite microgenerazione a fonti rinnovabili o cogenerativa;

     b) adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l’efficienza energetica in edilizia;

     c) dettano disposizioni concernenti la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione esterna e individuano modalità e termini per l’adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioni per la prevenzione dell’inquinamento luminoso;

     c bis) individuano ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, anche attraverso l'eventuale determinazione di appositi corridoi infrastrutturali per il trasporto e la distribuzione dell'energia [42].

     4. Se i progetti degli impianti di cui all’articolo 10, comma 1, sono in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale, l’autorizzazione viene rilasciata qualora si pervenga ad una variante degli strumenti stessi anche attraverso l’accordo di pianificazione di cui all'articolo 41 della l.r. 65/2014 [43].

     5. Qualora i progetti di impianti di cui all’articolo 10, comma 1, rispondano alle prescrizioni e previsioni contenute negli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 65/2014 e non si provveda ai sensi del comma 4, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), così come modificato dall’articolo 17, comma 3, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 [44].

 

Sezione II

Organizzazione regionale in materia di energia

 

     Art. 9. Organizzazioni tecniche operanti nel settore dell’energia. [45]

     [1. Per le attività necessarie all’esercizio delle funzioni ed all’attuazione delle iniziative in materia di energia, la Regione e gli enti locali possono avvalersi della collaborazione della R.E.A. SpA (Regional Energy Agency) nell’ambito delle funzioni ad essa assegnate dall’articolo 10 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14, la quale può operare anche in collaborazione con le agenzie provinciali e comunali per l’energia.

     2. Ai fini dei finanziamenti previsti dalla presente legge o da azioni previste dagli atti di programmazione in materia di energia, la Regione può chiedere che la rispondenza dei progetti delle opere ai requisiti sia attestata dalla R.E.A. SpA o da tecnici qualificati che non svolgano altre funzioni che possano considerarsi incompatibili in relazione agli interessi che vengono in rilievo.]

 

Capo III

Disciplina delle attività energetiche

 

     Art. 10. Costruzione ed esercizio degli impianti.

     1. Sono soggette ad una autorizzazione unica o a SCIA o a PAS, per ciò che concerne le competenze della Regione e degli enti locali, la costruzione ed esercizio di impianti per produzione, trasporto, trasmissione e distribuzione di energia, di impianti per lavorazione e stoccaggio di oli minerali e gas naturali e liquefatti, in qualunque forma, nonché di impianti di illuminazione esterna, al fine di garantire che tali attività si svolgano in coerenza con le finalità di cui all’articolo 2, senza pregiudizio degli interessi tutelati dalle leggi, piani e programmi in materia di sicurezza, salute, ambiente, paesaggio e governo del territorio [46].

     2. Qualora più richieste di autorizzazione risultino reciprocamente incompatibili, in relazione ad interessi pubblici tutelati dalle norme e dagli atti di cui al comma 1 e dagli atti che confluiscono nel procedimento unificato di cui all’articolo 12, viene effettuata una valutazione comparativa sulla base di criteri generali, anche concordati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, in conformità agli specifici indirizzi risultanti dagli strumenti di programmazione di cui al capo II e di pianificazione territoriale di cui alla l.r. 65/2014 [47].

     3. Per gli interventi di competenza regionale la Giunta, con propria deliberazione, determina le modalità per individuare i casi in cui si applica la valutazione comparativa di cui al comma 2, nonché le modalità per l’effettuazione della stessa. Le modalità di cui al presente comma si applicano anche agli interventi di competenza degli enti locali fino a che questi non dispongano diversamente.

     4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le opere e i lavori oggetto della presente legge sono realizzati in conformità alle norme di cui al titolo VI, capo V, della l.r. 65/2014, alle norme di cui alla parte II, capo II, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e alle norme tecniche di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 1986 n.339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne) [48].

     5. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio delle linee elettriche aeree e relativi impianti, non si applica quanto previsto dagli articoli 167, 168, 169, 170 della l.r. 65/2014 [49].

     6. [Gli elaborati progettuali degli elementi strutturali di tipo standardizzato o ripetitivo, relativi ai sostegni e i corrispondenti aggiornamenti, sono preventivamente depositati presso la competente struttura regionale in materia di prevenzione sismica, ai fini dei controlli di cui all’articolo 6, commi 5 e 6, della l.r. 88/1982 e di cui al regolamento emanato in attuazione dell’articolo 117 della l.r. 1/2005. L’esito dei controlli è comunicato dalla medesima struttura regionale agli interessati] [50].

 

     Art. 10 bis. Determinazione delle fasce di rispetto per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico [51]

     1. In attuazione dell’articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), il titolo abilitativo di cui all’articolo 10, determina le fasce di rispetto per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolt secondo la metodologia di calcolo contenuta nei decreti emanati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della l. 36/2001.

     2. Al fine di consentire la determinazione delle fasce di rispetto ai sensi di quanto disposto dal comma 1, i soggetti interessati comunicano all’autorità competente di cui all’articolo 10, i dati necessari per il calcolo e l’ampiezza di dette fasce.

     3. I dati per il calcolo e l’ampiezza delle fasce di rispetto determinate nel titolo abilitativo sono trasmessi a cura dei soggetti gestori ai comuni interessati [52].

 

     Art. 11. Autorizzazione unica.

     1. Ferme restando le competenze dello Stato e fatto salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 17, sono assoggettati all’autorizzazione unica la costruzione e l’esercizio dei seguenti impianti [53]:

a) impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso o degli impianti non soggetti all’autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) linee elettriche e relativi impianti;

c) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutture costituenti opere di urbanizzazione e delle modifiche di oleodotti esistenti non individuate dal regolamento di cui all’articolo 39, come nuova opera;

d) impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacità superiore a 25 metri cubi, fatto salvo quanto previsto alle lettere e) ed f);

e) impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, nei casi di cui all’articolo 1, comma 56 della l. 239/2004;

f) impianti di deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) nei casi di cui all’articolo 1, comma 56, della l. 239/2004, ad eccezione dei depositi destinati ad uso non commerciale aventi capacità complessiva non superiore a 26 metri cubi e dei depositi in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;

g) impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi [54];

h) [impianti di lavorazione e trasformazione oli minerali nei casi di cui all’articolo 1, comma 56, della l. 239/2004] [55];

i) [impianti per la produzione, trasporto e utilizzo dell’idrogeno come individuati dal regolamento di cui all’articolo 39] [56].

     2. Con l'autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 12, comma 2, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale. Limitatamente alle opere ad essa soggette non si applica il procedimento di "sportello unico", ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). L'esercizio degli impianti rimane comunque subordinato agli adempimenti susseguenti alla realizzazione delle opere, imposti dalle norme vigenti [57].

     3. Con l’autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio degli impianti stessi.

     4. Su richiesta dell’interessato con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 può essere dichiarata la pubblica utilità dei lavori e delle opere ed apposto, laddove non esistente, il vincolo preordinato all’esproprio, con le procedure di cui all’articolo 8, commi 4 e 5, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 52 ter e 52 quater del decreto del Presidente della repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

 

     Art. 12. Procedimento unico [58].

     1. L’autorizzazione unica è rilasciata a conclusione di un procedimento unificato, ferma restando la possibilità per l’interessato di acquisire direttamente pareri, nullaosta, atti di assenso necessari per rilascio della stessa.

     2. La Regione convoca la conferenza dei servizi di cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). Alla conferenza partecipano tutte le amministrazioni interessate alla realizzazione e all’esercizio degli impianti ai sensi delle norme vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli stessi impianti progettati [59].

     3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione i soggetti interessati presentano apposita domanda, contenente:

     a) la descrizione dell’impianto di cui si chiede l’autorizzazione e delle eventuali opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso;

     b) gli elaborati progettuali specificati dal regolamento di cui all’articolo 39, contenenti anche la descrizione dello stato di fatto dell’area interessata, comprensivi della documentazione di cui all’articolo 10, commi 5 e 6;

     c) la eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonché di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

     d) le modalità e termini per il rispetto delle condizioni previste per la costruzione ed esercizio dell’impianto;

     d bis) per i progetti di linee elettriche e relativi impianti, l’ampiezza delle fasce di rispetto, per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico, con l’indicazione dei dati utilizzati per il calcolo delle stesse in applicazione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della l. 36/2001 [60].

     4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’autorità procedente provvede a darne notizia nelle forme e i modi previsti dalla legislazione vigente affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni nel termine indicato.

     5. [Al fine di assicurare il coordinamento interregionale ed infraregionale, la Regione può intervenire nel procedimento e nella conferenza di servizi di cui al comma 2] [61].

     6. Nei procedimenti relativamente ai quali non sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, essa è acquisita nell’ambito del procedimento unificato. Gli atti di assenso espressi nella procedura di VIA restano comunque efficaci ai fini dell’autorizzazione finale e non devono essere ulteriormente acquisiti [62].

     7. Quando il progetto è sottoposto, ai sensi del d.lgs. 152/2006, ad autorizzazione integrata ambientale, la stessa è acquisita nell’ambito del procedimento unificato. Se l’amministrazione competente per l’autorizzazione unica coincide con l’amministrazione competente per l’autorizzazione integrata, resta ferma la facoltà di procedere con l’atto di autorizzazione unica anche all’autorizzazione integrata ambientale [63].

     8. In esito alle conclusioni della conferenza di servizi, l’amministrazione competente decide in merito al rilascio dell’autorizzazione accertata la rispondenza dell’istanza alle finalità di cui all’articolo 2 e agli strumenti di programmazione di cui al capo II della presente legge, e di pianificazione territoriale di cui alla l.r. 65/2014, tenuto conto degli interessi in materia di sicurezza, salute, ambiente, governo del territorio e tutela del paesaggio [64].

 

     Art. 13. Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio [65]

     1. Fermo restando quanto disposto agli articoli 16 bis e 17, in applicazione dell’articolo 5 del d.lgs. 28/2011, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 11, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le centrali ibride come definite dall’articolo 8, comma 2, del d.l.gs. 387/2003, secondo il procedimento di cui al presente articolo.

     2. Ai fini dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, l'istanza è corredata dal piano degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito.

     3. In conformità al paragrafo 13.1, lettera j), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la Giunta regionale stabilisce, in via generale, l’importo della cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, che i soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 1 si impegnano a corrispondere.

     4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, l’amministrazione competente, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), oppure comunica l’improcedibilità dell’istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso, il procedimento è avviato solo alla data dell’istanza completa. Trascorsi i quindici giorni senza che l’amministrazione abbia comunicato l’improcedibilità, il procedimento si intende avviato.

     5. Entro trenta giorni dall’avvio del procedimento, l’amministrazione convoca la conferenza dei servizi, che si svolge con le modalità di cui all’articolo 12, comma 2.

     6. L’eventuale ulteriore documentazione o i chiarimenti necessari per la valutazione degli interventi, sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall’amministrazione procedente in un'unica soluzione. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi trenta giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori trenta giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all’esame del progetto sulla base degli elementi disponibili.

     7. Nel caso di impianti soggetti a verifica di assoggettabilità, essa è effettuata sul progetto preliminare con le modalità di cui alla l.r. 10/2010, prima della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica secondo quanto disposto all’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 28/2011.

     8. Nel caso di impianti soggetti a VIA, i lavori della conferenza di servizi di cui al comma 3, restano sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di detto procedimento, che si svolge secondo le disposizioni di cui alla l.r. 10/2010.

     9. Ferme restando le eventuali sospensioni del procedimento previste dai commi 4 e 6, nonché l’eventuale sospensione del procedimento dovuta all’esercizio di poteri sostitutivi previsti dalla l.r. 53/2001, il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non può essere comunque superiore a novanta giorni.

     10. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, nonché le disposizioni di cui al d.lgs. 28/2011 e al d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010 emanato in attuazione dell’articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003.

 

     Art. 13 bis. Impianti geotermici [66]

     1. Nel contesto della strategia di sviluppo sostenibile del territorio, ai fini del raggiungimento dell’intesa sulla localizzazione e realizzazione di impianti geotermici, la Regione convoca il comune nel cui territorio si prevede la localizzazione dell’impianto e gli altri comuni eventualmente interessati, contestualmente all’avvio del procedimento di cui all’articolo 13, comma 4.

     2. È fatto salvo l’articolo 13, comma 5, anche in caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 1.

 

     Art. 14. Concessioni minerarie e di derivazione d’acqua, ai fini di produzione di energia.

     1. Le concessioni ed i permessi o analoghi atti, relativi alle derivazioni d’acqua ai fini energetici ed alle risorse geotermiche, restano disciplinati dalle norme vigenti, fermo restando quanto disposto dai commi da 2 a 7, dall’articolo 15 e dall’articolo 16, comma 3, lettera g) [67].

     2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono anche titolo abilitativo per la costruzione ed esercizio delle opere e infrastrutture necessarie per le attività da essi previsti.

     3. Nel procedimento per il rilascio degli atti di cui al comma 1, è altresì rilasciata, laddove necessaria, l'autorizzazione di cui all'articolo 13 [68].

     4. Il concessionario di risorsa geotermica che intende sospendere i lavori di coltivazione e di ulteriore ricerca chiede la preventiva autorizzazione alla Regione.

     5. Il concessionario di cui al comma 4 può sospendere di propria iniziativa i lavori di coltivazione e di ulteriore ricerca solo per ragioni di forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici, dandone immediata notizia alla Regione per la approvazione.

     6. Il concessionario di cui al comma 4 che intende abbandonare un pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare produzione commerciale chiede la preventiva autorizzazione alla Regione, presentando contestualmente il piano di sistemazione del pozzo.

     7. La Regione impartisce eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo individuando un termine per la loro esecuzione. In caso di inosservanza delle istruzioni nel termine individuato si procede d’ufficio a spese del concessionario.

     8. Per le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 la Regione opera come autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 15. Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici [69]

     1. Le piccole utilizzazioni locali di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) sono concesse dalla Regione con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al r.d. 1775/1933.

     2. Con l’atto di cui al comma 1 è autorizzata anche la costruzione ed esercizio del connesso impianto per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla.

 

     Art. 16. Interventi soggetti a SCIA [70]

     1.Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti a SCIA, ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI della l.r. 65/2014, delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6, del presente articolo, nonché nel rispetto degli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42, della presente legge.

     2. Per gli interventi di cui al presente articolo la relazione di cui all'articolo 145, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014, assevera la conformità delle opere anche alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II.

     3. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nonché all’articolo 16 bis ed all’articolo 17, sono soggetti a SCIA i seguenti interventi:

a) l’installazione di impianti di illuminazione in spazi aperti di potenza complessiva superiore a 25.000 lumen, laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permesso di costruire ai sensi della l.r. 65/2014;

b) l’installazione, alle condizioni fissate dal PAER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari termici fino a complessivi 100 metri quadrati;

c) la costruzione e l’esercizio delle linee elettriche e relativi impianti di tensione nominale di esercizio da 1.001 a 30.000 volt a limitato impatto territoriale, come individuate al comma 5;

d) la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 5;

e) la costruzione e l’esercizio di linee elettriche di distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a 1.000 volt;

f) la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentati da fonti convenzionali, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici;

g) l’installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.

     4. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nonché all’articolo 16 bis, sono soggetti a SCIA i seguenti interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:

a) le modifiche locali del tracciato delle linee elettriche già realizzate, che si rendano necessarie, anche in attuazione del regolamento di cui all'articolo 39, al fine di ovviare al verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosità e di degrado ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti;

b) le modifiche da operarsi in applicazione dell'articolo 122, commi 4, 5 e 6, del r.d. 1775/1933;

c) gli interventi di manutenzione straordinaria su opere esistenti, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 39;

d) le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato, così come definite dal regolamento di cui all'articolo 39.

     5. Con il regolamento di cui all’articolo 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti, di cui al comma 3, lettere c) e d), a limitato impatto territoriale da assoggettarsi a SCIA, in relazione:

a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;

b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;

c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale .

     6. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, esse sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 11.

 

     Art. 16 bis. Interventi soggetti a PAS [71]

     1. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5 sono soggetti a PAS, secondo le disposizioni di cui al presente articolo e di cui all’articolo 6 del d.lgs. 28/2011.

     2. La dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 28/2011, costituisce titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia.

     3. La relazione che accompagna la dichiarazione di cui al comma 2, assevera la conformità delle opere alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II, nonché a quanto previsto all'articolo 145, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014.

     4. Fermo restando quanto previsto al comma 7, sono soggetti a PAS i seguenti interventi, qualora non costituiscano attività libera ai sensi dell’articolo 17:

a) la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative opere di connessione alla rete elettrica, quando la capacità di generazione sia inferiore alle seguenti soglie di potenza:

1) per gli impianti eolici, 60 chilowatt;

2) per gli impianti solari fotovoltaici, 20 chilowatt;

3) per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt;

4) per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt;

5) per gli impianti alimentati a gas di discarica o gas residuati dei processi di depurazione o biogas, 250 chilowatt.

b) la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentati da fonti rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici;

c) l’installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:

1) che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;

2) che siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;

3) che la rilevazione abbia durata superiore a trentasei mesi;

4) che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare con il ripristino dello stato dei luoghi.

d) la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 6;

e) l’installazione di impianti solari fotovoltaici i cui moduli siano collocati sugli edifici qualora la superficie di detti moduli non superi la superficie complessiva del tetto dell’edificio su cui siano collocati.

     5. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, sono soggetti a PAS i seguenti interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria su impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 39;

b) le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come definite dal regolamento di cui all'articolo 39.

     6. Con il regolamento di cui all’articolo 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti di cui al comma 4, lettera d), a limitato impatto territoriale, da assoggettare a PAS in relazione:

a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;

b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;

c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale.

     7. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, esse sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 11.

 

     Art. 17. Attività libera [72]

     1. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo, resta fermo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza in relazione alla realizzazione o all’installazione degli impianti, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 11 e 12, resta fermo l’obbligo del preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137).

     2. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 65/2014, i seguenti interventi laddove realizzati secondo le condizioni stabilite dal PAER e dai provvedimenti attuativi dello stesso:

a) [abrogata];

b) [abrogata];

c) l’installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt;

d) l’installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt;

e) l’installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici;

f) [abrogata].

     3. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 65/2014, i seguenti interventi:

a) l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

b) l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto.

     4. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 65/2014, l’installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione è inferiore a 50 chilowatt elettrici.

     5. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014, e fermo restando la preventiva comunicazione asseverata di cui al comma 4 dello stesso articolo 136, non necessita di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge, l’installazione degli impianti di produzione energetica aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi complessivi, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) laddove vi sia produzione di energia elettrica, la relativa capacità di generazione sia compatibile con il regime di scambio sul posto;

c) laddove vi sia produzione di calore, questo sia destinato alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria dell’edificio stesso.

     6. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 65/2014, l’installazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;

b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A, di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

     7. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 65/2014, l’installazione di impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) siano realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;

b) abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;

c) siano realizzati al di fuori della zona A di cui al d.m. lavori pubblici 1444/1968.

     7 bis. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 65/2014, l’installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt.

     8. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 65/2014, l’installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi.

     9. Non necessita del preventivo rilascio di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 65/2014 l’installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;

b) che siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;

c) che la rilevazione abbia durata inferiore a trentasei mesi;

d) che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare, con il ripristino dello stato dei luoghi.

     10. Per finalità di monitoraggio energetico, in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 6 e 9, l'interessato provvede a dare preventiva comunicazione al comune.

     11. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 65/2014, le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli articoli 11, 13, 15, 16, comma 3, e 16 bis, comma 4, esistenti o in corso di realizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4 e dall’articolo 16 bis, comma 5.

     12. Sono soggette a preventiva comunicazione all'amministrazione competente:

a) le modifiche degli oleodotti esistenti tali che non costituiscono nuova opera, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 39;

b) le modifiche degli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della l. 239/2004.

 

     Art. 18. Obblighi degli esercenti le attività e vigilanza.

     1. Chi svolge le attività di cui agli articoli 11, 13, 14, 15 , 16 e 16 bis è tenuto ad esibire i documenti, a consentire le ispezioni necessarie a verificare il permanere dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività ed il rispetto delle condizioni e degli oneri previsti dall’autorizzazione, nonché a fornire all’amministrazione titolata a svolgere attività di vigilanza le informazioni rilevanti agli scopi di cui al presente comma [73].

     2. Gli impianti e le opere oggetto della presente legge, compreso quelli già autorizzati ai sensi della l.r. 51/1999 e del r.d. 1775/1933, sono soggetti, a cura e a spese del detentore il titolo abilitativo, a collaudo o a certificazione di fine lavori nei casi e con le modalità individuati dal regolamento previsto all’articolo 39. A tal fine un tecnico in possesso della qualificazione prevista dalla normativa vigente collauda o certifica l’impianto realizzato e invia il relativo attestato all’autorità competente per la vigilanza.

     3. In presenza di attestati di collaudo o di certificazione di fine lavori negativi si procede ai sensi degli articoli 19, 20 e 21.

     4. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2 gli impianti e le opere autorizzati in sanatoria ai sensi del titolo III del r.d. 1775/1933 o della l.r. 51/1999.

     5. Restano ferme le disposizioni sulla vigilanza e sulle sanzioni dettate dalle leggi relative alle funzioni amministrative esercitate mediante altri atti, assorbiti nel procedimento di cui all’articolo 12.

 

     Art. 18 bis. Spese istruttorie [74]

     1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie tecnico-amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di autorizzazione, di concessione geotermica, nonché alle SCIA o alle PAS di cui all’articolo 3, a carico del richiedente, sono determinate in modo forfettario nella misura minima di euro 75,00. Qualora la particolare complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o spese superiori, l'importo è integrato secondo parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in base al valore degli interventi e comunque, in misura non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento. Il pagamento delle spese di istruttoria è effettuato all'atto della presentazione della domanda, della SCIA, o della PAS, e, nel caso dell'autorizzazione o concessione geotermica, eventualmente integrato al momento del relativo rilascio.

     2. La Giunta regionale provvede con deliberazione agli aggiornamenti e alla rideterminazione delle spese istruttorie, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.

     3. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 ”Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni “, titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.

 

     Art. 19. Decadenza revoca e sospensione.

     1. Salvo quanto previsto dall’articolo 20, il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 è dichiarato decaduto dalla stessa qualora, a seguito di notifica, da parte dell’autorità competente, di una specifica diffida ad adempiere, persista nella violazione di una o più prescrizioni od obblighi cui l’autorizzazione stessa sia condizionata, o comunque impedisca all’autorità competente di svolgere le sue funzioni di vigilanza.

     2. Il provvedimento di diffida ad adempiere dispone l’eventuale sospensione cautelativa della costruzione o dell’esercizio dell’impianto autorizzato e le modalità ed i termini per l’adempimento degli obblighi e prescrizioni violate.

     3. Fatti salvi i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2, l’autorizzazione può essere revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l’incolumità e la salute pubblica o per altri gravi motivi di interesse pubblico, comunque ostativi alla prosecuzione dell’esercizio dell’impianto autorizzato.

     4. Nei casi di decadenza o revoca, il soggetto obbligato è tenuto altresì al ripristino dello stato dei luoghi, con le modalità previste dall’articolo 21, commi 1 e 2.

 

     Art. 20. Sanzioni amministrative. [75]

     1. La costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15, è assoggettata ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento in solido, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, di una somma, comunque non inferiore a euro 1.000,00, determinata per quanto non autorizzato, come segue:

a) da euro 60,00 a euro 360,00 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia;

b) da euro 40,00 a euro 240,00 per ogni chilowatt termico di potenza nominale in caso di impianti termici di produzione di energia;

c) da euro 20,00 a euro 120,00 al metro, in caso di linee e relativi impianti elettrici con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt, nonché in caso delle infrastrutture di trasporto e distribuzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);

d) da euro 10,00 a euro 60,00 al metro, in caso di linee e relativi impianti elettrici con tensione inferiore a quelli di cui alla lettera c);

e) da euro 500,00 a euro 3.000,00 al metro quadro, in caso di stazioni e cabine elettriche, nonché in caso di impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g);

f) da euro 50,00 a euro 300,00 al metro cubo in caso di impianti di stoccaggio idrocarburi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e) e f).

     2. Fatto salvo l'obbligo di ripristino, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 16, in assenza di SCIA o in difformità dalla stessa, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 a carico dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.

     3. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 16 bis in assenza della dichiarazione prevista al comma 2 del medesimo articolo, o in difformità da quanto in essa dichiarato o da quanto prescritto negli atti di assenso che la accompagnano, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 30.000,00 a carico dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.

     4. Fatto salvo l'obbligo di riduzione a conformità, la violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1, di uno o più obblighi o prescrizioni posti con l'autorizzazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un terzo di quelle stabilite dal comma 1, comunque non inferiore a euro 300,00.

     5. La mancata comunicazione nei casi di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 4, 6, 9 e 12 è punita con la sanzione amministrativa pari a euro 1000,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente, quando l'intervento è in corso di esecuzione [76].

     6. [La mancata comunicazione nei casi di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 4, 9 e 11, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 258,00 e, comunque, non superiore a euro 1.548,00] [77].

     7. Con cadenza almeno triennale la Giunta regionale con propria deliberazione adegua l'importo delle sanzioni amministrative stabilite al presente articolo, prendendo atto della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

     8. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

 

     Art. 21. Ripristino dei luoghi.

     1. Nei casi previsti dall'articolo 20, commi 1, 2 e 3, i trasgressori provvedono al ripristino dello stato dei luoghi. Nei casi previsti dall'articolo 20, comma 4, i trasgressori provvedono alla riduzione a conformità [78].

     2. In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati l’amministrazione competente provvede d’ufficio a spese degli inadempienti ed il recupero delle relative somme potrà avvenire secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

     3. Salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 20, non si fa luogo al ripristino dei luoghi qualora sia autorizzata l'opera in sanatoria o, per gli interventi soggetti a SCIA o PAS, intervenga l'accertamento di conformità di cui all'articolo 209 della l.r. 65/2014 [79].

     4. Ai fini di cui al comma 3 il titolare dell’impianto, entro centoventi giorni dalla contestazione dell’illecito, presenta la domanda di autorizzazione in sanatoria o di accertamento di conformità in sanatoria. La presentazione della domanda di autorizzazione in sanatoria o di accertamento di conformità in sanatoria sospende i termini per il ripristino dei luoghi fino all’esito del procedimento.

     5. L’autorizzazione in sanatoria di cui al comma 4 può essere rilasciata esclusivamente nel caso che l’impianto risulti conforme alle norme vigenti al momento della realizzazione dell’opera e purché sia accertata la compatibilità dello stesso impianto con le norme poste a tutela della salute pubblica.

     6. Qualora, anche al di fuori del caso disciplinato dal comma 3, l’adozione delle misure previste dal comma 1 comporti un grave pregiudizio per l’interesse pubblico, il titolare delle linee o impianti oggetto delle sanzioni può presentare all’amministrazione competente apposito progetto alternativo. In tal caso, l’adozione delle misure di cui al comma 1 è sospesa fino all’esito del procedimento correlato alla presentazione del progetto alternativo, e la sanzione amministrativa viene determinata riducendo ad un terzo gli importi di cui all’articolo 20, comma 1.

 

Capo IV

Razionalizzazione della produzione e dei consumi, risparmio energetico

ed interventi di compensazione ambientale

 

     Art. 22. Incentivi finanziari.

     1. La Regione incentiva la realizzazione di iniziative per le finalità di cui alla presente legge tramite fondi di rotazione, sovvenzioni, contributi in conto interesse e aiuti al funzionamento, privilegiando, laddove possibile, gli aiuti al funzionamento e gli incentivi all’insieme del sistema delle piccole e medie imprese e a quelle compartecipate o promosse dagli enti locali, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti per la tutela ambientale e sulla base di accordi volontari con uno o più soggetti economici, o associazioni di categoria, finalizzati al raggiungimento di obiettivi propri dell’amministrazione regionale o delle altre amministrazioni interessate.

     2. La Regione incentiva, nelle forme e priorità di cui al comma 1, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo nel settore delle fonti rinnovabili o innovative.

     3. Nei casi in cui gli interventi incentivati di cui al presente articolo producano crediti necessari ai “Certificati Verdi” di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente, 11 novembre 1999 (Direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), ai “Titoli di Efficienza Energetica” di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) e al decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), alle “Quote di Emissioni” di cui alla direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio), i piani economici degli interventi oggetto di contributi regionali tengono conto, con le modalità individuate con deliberazione di Giunta, di tali crediti ai fini della determinazione dell’importo dei contributi che saranno proporzionalmente ridotti o, in alternativa, prevedono la cessione alla Regione degli stessi crediti. La Regione in caso di acquisizione dei crediti mantiene inalterato l’importo dei suoi contributi.

 

     Art. 22 bis. Sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici [80]

     1. La Regione istituisce un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, tenuto conto dei requisiti previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di libera circolazione dei servizi, di seguito indicato come “sistema di riconoscimento”.

     2. Il sistema di riconoscimento, gestito nell’ambito del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter, è costituito da appositi elenchi, contenenti i nominativi degli organismi e dei soggetti che, in base alla normativa statale e comunitaria di riferimento, svolgono le attività di cui al comma 1.

     3. La Regione promuove programmi per la qualificazione, formazione e aggiornamento professionale degli organismi e dei soggetti di cui al comma 1.

     4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1, accedono al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, secondo le modalità indicate nell'articolo 23 quater.

 

     Art. 23. Rendimento energetico degli edifici. Relazione tecnica di rendimento energetico [81]

     1. Gli interventi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), sono progettati e realizzati in modo da contenere le necessità di consumo di energia, tenuto conto del progresso della tecnica e del contenimento dei costi, nel rispetto dei requisiti minimi, fissati in applicazione del medesimo decreto, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

     2. Nei casi di cui all'articolo 8 del d.lgs. 192/2005, è trasmessa al comune la relazione tecnica di progetto, attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

     3. Con il regolamento di cui all'articolo 23 sexies, nel rispetto dei principi dettati dal d.lgs.192/2005, possono essere individuati i casi a cui applicare requisiti alternativi a quelli di cui al comma 1, tenuto conto della onerosità o difficoltà nel rispetto di tali requisiti.

     4. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente è specificata la tipologia di dati da inserire nella relazione di cui al comma 2, nonché la modalità di trasmissione telematica della stessa.

 

     Art. 23 bis. Attestato di prestazione energetica [82]

     1. Gli edifici e le unità immobiliari sono soggetti agli obblighi di attestazione della prestazione energetica prescritti dall'articolo 6 del d.lgs.192/2005, in applicazione della direttiva 2010/31/UE.

     2. L'attestato di prestazione energetica è trasmesso attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter.

     3. L'attestato di prestazione energetica tiene luogo dell'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8 del d.lgs. 192/2005, nei casi in cui tali attestati debbano essere trasmessi entrambi.

     4. Nel caso di interventi edilizi per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione della certificazione di cui all'articolo 149 della l.r. 65/2014, nell'ambito di tale certificazione è fatta menzione dell'attestato di cui al comma 2.

 

     Art. 23 ter. Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica [83]

     1. Nel rispetto degli standard tecnici di trasmissione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la Regione istituisce il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, di seguito indicato come “sistema informativo regionale sull'efficienza energetica”, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all’articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all'articolo 55 della l.r. 65/2014.

     2. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, gli elenchi di cui all’articolo 22 bis, comma 2, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione ed è accessibile da tutti i comuni della Regione al fine di assicurare la gestione e l'interazione dei dati tra comuni e Regione.

     3. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, i distributori di combustibile e di energia elettrica per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale alla Regione le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento nonché i relativi dati di consumo.

     4. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").

 

     Art. 23 quater. Accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica [84]

     1. Con le modalità e gli strumenti previsti dalle disposizioni regionali in materia di amministrazione elettronica e semplificazione, la Regione assicura l'accesso:

a) ai proprietari degli immobili i cui dati di efficienza energetica siano stati trasmessi al sistema informativo;

b) ai soggetti certificatori di cui all'articolo 22 bis;

c) ai manutentori degli impianti termici;

d) agli organismi ispettori di cui all'articolo 22 bis;

e) ai notai per l'esercizio delle loro funzioni relative al trasferimento della proprietà di immobili;

f) ai comuni e alle unioni dei comuni.

     2. L'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica è assicurato attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi del comma 2.

 

     Art. 23 quinquies. Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici [85]

     1. L'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica dei dati ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 3, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, lettera f), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

     2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 del d.lgs. 192/2005 in materia di controllo sugli impianti termici, l'inosservanza dell'obbligo di invio al sistema informativo regionale del rapporto di controllo dell'impianto termico, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 360,00.

     3. Nel caso di omesso pagamento della sanzione di cui al comma 2, nei termini dati e fino alla relativa regolarizzazione, il manutentore è sospeso dall'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter.

     4. In materia di attestato di prestazione energetica e relazione tecnica di rendimento energetico si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 del d.lgs. 192/2005 e dall'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

 

     Art. 23 sexies. Regolamento regionale [86]

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale approva, nel rispetto dei principi dettati dal d.lgs. 192/2005 e dai relativi decreti attuativi, uno o più regolamenti di attuazione che disciplinano in particolare:

a) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e le prescrizioni specifiche da rispettare per il contenimento dei consumi energetici anche attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, alternativi a quelli previsti dalla normativa statale, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità tecnica o di elevata onerosità;

b) le modalità di attestazione della prestazione energetica degli edifici nel rispetto degli elementi essenziali e delle disposizioni minime comuni dettati dal decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005;

c) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in applicazione degli articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005;

d) i termini e le modalità per la trasmissione dei rapporti di controllo degli impianti termici degli edifici;

e) il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h bis) e h ter), nel rispetto di quanto previsto l.r. 81/2000;

f) le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 23 ter, comma 3, da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica.

 

     Art. 23 septies. Contributi ed oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici e per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici [87]

     1. Nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192), e secondo i criteri individuati nell'articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n.25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), con delibera della Giunta regionale è determinato l'ammontare del contributo dovuto per lo svolgimento delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici.

     1 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del d.lgs. 192/2005 e dall'articolo 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 19), con deliberazione della Giunta regionale, è determinato l'ammontare del contributo dovuto dai soggetti tenuti alla trasmissione dell'attestato di prestazione energetica, a copertura delle attività di monitoraggio e controllo dell'attestato stesso.

     1 ter. Con la deliberazione di cui al comma 1 bis sono altresì determinati gli oneri dovuti dagli organismi e dai soggetti di cui all'articolo 23 quater, comma 1, lettere b), c), d), ed e), a copertura dei costi di realizzazione, manutenzione, implementazione e gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

     1 quater. I contributi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sono introitati dalla Regione con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso comma 1.

     1 quinquies. Il contributo di cui al comma 1 bis e gli oneri di cui al comma 1 ter, sono corrisposti alla società ARRR S.p.A. con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui ai commi 1 bis e 1 ter.

 

     Art. 23 octies. Verifica della regolarità degli attestati di prestazione energetica [88]

     1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate le modalità di svolgimento delle verifiche sulla regolarità degli attestati di prestazione energetica, in conformità con quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 26 giugno 2015 (Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

 

     Art. 24. Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia.

     1. La Regione, tenuto conto delle norme tecniche definite nel rispetto dei principi nazionali e dell’Unione europea in materia di norme e specifiche tecniche dei prodotti e dei processi, può determinare, con i provvedimenti attuativi del PAER di cui all’articolo 5, i livelli di efficienza energetica ambientale minimi obbligatori per i diversi tipi di opere e di impianti di produzione energetica insistenti sul territorio regionale [89].

     2. I gestori delle apparecchiature e degli impianti per i quali sono stati determinati i livelli minimi di efficienza energetica, sono tenuti a presentare alla Regione, entro un congruo termine determinato dai provvedimenti attuativi di cui all’articolo 5, la certificazione del rispetto dei limiti minimi a firma di tecnici abilitati in conformità alla vigente normativa in materia di ordini professionali, oppure un programma di adeguamento.

     3. La Regione approva il programma di adeguamento di cui al comma 2 con eventuali integrazioni o modifiche, da definirsi sentito l’interessato, stabilendo il termine per il suo completamento, e ne verifica l’attuazione, avvalendosi anche di organismi o società tecnicamente qualificati.

     4. La Giunta può emanare istruzioni con le quali sono indicate le norme ed i criteri tecnici riconosciuti, da assumere come riferimento ordinario per le certificazioni di cui al comma 2.

     5. In caso di svolgimento dell’attività senza il rispetto dei limiti si applica la sanzione amministrativa da euro 5000,00 a euro 50000,00 per ogni megawatt termico di potenza nominale dell’impianto.

     6. In caso di mancata realizzazione del programma di adeguamento entro il termine assegnato, si applica una sanzione amministrativa pari alla metà degli importi di cui al comma 5. La Regione assegna all’impresa un ulteriore termine per il completamento del programma. In caso di mancato rispetto di tale termine la sanzione di cui al comma 5 è raddoppiata.

 

     Art. 25. Efficienza energetica per i sistemi di trasporto e altri impianti.

     1. I piani regionali e locali in materia di mobilità e traffico garantiscono la coerenza con le finalità della presente legge e con gli indirizzi in materia di energia del PAER, e includono anche l’analisi delle variazioni dei consumi energetici conseguenti alla loro attuazione, anche ai fini della concessione dei finanziamenti regionali [90].

     2. L’esercizio di sistemi di trasporto e di impianti, per attività di servizi di pubblica utilità che usufruiscono di contributi o agevolazioni da parte della Regione o degli enti locali sono subordinati al raggiungimento di limiti di compatibilità ambientale e efficienza energetica fissati dai provvedimenti attuativi del PAER di cui all’articolo 5 [91].

     3. I gestori dei sistemi di trasporto e degli impianti di cui al comma 2 sono tenuti a presentare alla Regione, entro un congruo termine determinato dagli stessi provvedimenti attuativi di cui all’articolo 5, la certificazione del rispetto dei limiti di compatibilità ambientale ed efficienza energetica a firma di tecnici abilitati in conformità alla vigente normativa in materia di ordini professionali, oppure un programma di adeguamento.

     4. La Regione approva il programma di cui al comma 3 con eventuali integrazioni o modifiche, da definirsi sentito l’interessato, stabilisce il termine per il suo completamento, e ne verifica l’attuazione, avvalendosi anche di organismi o società tecnicamente qualificati.

     5. La Giunta regionale può emanare istruzioni con le quali sono indicate le norme ed i criteri tecnici riconosciuti, da assumere come riferimento ordinario per le certificazioni di cui al comma 3.

     6. Il gestore degli impianti e dei sistemi di trasporto impiegati e messi in esercizio per le attività di cui al comma 2 che non rispettano i limiti di compatibilità ambientale ed efficienza energetica fissati in applicazione dello stesso comma, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50000,00 ad euro 300000,00.

 

     Art. 26. Misure di compensazione ambientale.

     1. La Regione può promuovere accordi tra i soggetti che intendono svolgere le attività di cui agli articoli 11, 13, 14, 16 e 16 bis e gli enti locali interessati, anche su richiesta degli enti locali stessi, per l’individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale [92].

     2. La Regione può subordinare il rilascio o le modifiche di un’autorizzazione o concessione a fini energetici, di sua competenza a un accordo relativo all’esecuzione di un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale, territoriale e socio-economica dell’attuazione del progetto.

     3. Il programma di cui al comma 2:

     a) fa riferimento ad interventi specifici relativi al territorio interessato;

     b) prevede tempi definiti per l’attuazione completa e delle loro diverse fasi;

     c) persegue un criterio di equilibrata proporzionalità tra le misure di compensazione e riequilibrio e l’investimento complessivo;

     d) disciplina i modi di controllo dell’esecuzione nonché le penali ed eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempienza.

     4. Con il consenso degli enti locali interessati, le misure compensative di cui ai commi 1 e 2 possono essere costituite anche dal versamento di somme per il finanziamento di specifiche attività degli enti, rispondenti alle finalità di cui al presente articolo.

 

Capo V

Servizi d’interesse generale dell’energia

 

     Art. 27. Diritto di accesso ai servizi energetici.

     1. La Regione e gli enti locali operano per garantire a coloro che dimorano o operano in qualsiasi parte del territorio della Toscana il diritto di disporre di servizi energetici di qualità e con modalità adeguate ai bisogni ed alle migliori condizioni economiche permesse dai mercati secondo quanto stabilito dalla presente legge.

     2. La Regione e gli enti locali, anche in forma associata, nell’ambito delle indicazioni del PAER, stimano le esigenze di fornitura di energia nel loro territorio con specifico riferimento alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale ed alle prospettive di sviluppo delle attività economiche e delle altre attività delle comunità e promuovono azioni che determinano un’offerta energetica differenziata, rilevando periodicamente il grado di soddisfazione delle esigenze come sopra individuate. Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente comma la Regione e gli enti locali assicurano forme di consultazione delle organizzazioni di consumatori, delle parti sociali e delle organizzazioni imprenditoriali [93].

 

     Art. 28. Servizi d’interesse generale di approvvigionamento e di distribuzione di energia.

     1. [L’approvvigionamento e la distribuzione dell’energia costituiscono servizi di interesse generale e possono essere assoggettate a speciali modalità di svolgimento, al fine di garantire la realizzazione del diritto di cui all’articolo 27] [94].

     2. Fermo restando quanto stabilito dalle leggi statali per le reti di trasporto nazionale di energia, i proprietari delle reti e degli impianti di trasporto e distribuzione di energia ne consentono l’utilizzazione da parte dei soggetti legittimati allo svolgimento delle attività di trasporto e distribuzione nei modi ed alle condizioni previsti dalle leggi vigenti, salva in ogni caso un’equa remunerazione.

     3. [Ove risulti che le esigenze individuate ai sensi dell’articolo 27 non siano soddisfatte dalle imprese operanti sul mercato ovvero, sulla base di elementi di valutazione oggettivi, si preveda che nell’immediato futuro non possano essere soddisfatte, le amministrazioni competenti, anche in forma associata, provvedono a stipulare appositi contratti di servizio con imprese scelte mediante procedure concorrenziali in conformità alle norme vigenti] [95].

     4. [Ferme restando le competenze dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con i contratti di servizio si stabiliscono almeno:

     a) gli obblighi dell’impresa che svolge il servizio in relazione alla qualità, modi e tempi di erogazione dello stesso, in modo da assicurare la soddisfazione delle esigenze energetiche di cui ai commi precedenti, garantendo la continuità della erogazione e l’assenza di discriminazioni;

     b) la durata e gli aspetti economici del rapporto;

     c) i poteri di vigilanza e controllo dell’amministrazione pubblica, le conseguenze degli inadempimenti e le condizioni del recesso anticipato dell’ente stesso per inadempimento del gestore del servizio] [96].

     5. [In mancanza di imprese disponibili a stipulare un contratto di servizio, le amministrazioni competenti provvedono direttamente alla erogazione del servizio, costituendo un apposito organismo in conformità alle leggi vigenti] [97].

 

     Art. 29. Gestioni in corso dei servizi pubblici locali dell’energia. [98]

     [1. Fermo restando i diritti esclusivi loro riconosciuti dallo Stato, i titolari di concessioni di distribuzione di energia elettrica e gas già rilasciate al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono tenuti a fornire il servizio secondo i criteri e per le finalità di cui all’articolo 27. Ove necessario a tal fine, fermi restando eventuali indennizzi da determinare secondo i criteri dell’articolo 11 della l. 241/1990, le amministrazioni competenti possono richiedere che le convenzioni o i disciplinari accedenti alle concessioni di cui sopra siano integrate o sostituite dai contratti di servizio previsti all’articolo 28.

     2. Ove alla integrazione di convenzioni e disciplinari o alla stipula dei contratti di servizio di cui al comma 1 non si addivenga entro un termine congruo stabilito dall’amministrazione competente, comunque non inferiore a diciotto mesi dalla proposta, e le esigenze del servizio di interesse generale non siano soddisfatte secondo quanto previsto dalla presente legge, il concessionario eserciterà il servizio secondo le indicazioni dell’amministrazione competente, fermi restando anche in tal caso eventuali indennizzi.]

 

     Art. 30. Promozione dei mercati dell’energia elettrica e del gas.

     1. [A decorrere dal 1 gennaio 2006 ogni cliente finale domestico di energia elettrica nel territorio regionale può acquisire la qualifica di cliente idoneo di cui al d.lgs. 79/1999 dando comunicazione al suo fornitore di recedere dal preesistente contratto di fornitura secondo procedure stabilite con deliberazione di Giunta regionale] [99].

     2. La Regione, tramite accordo con le associazioni dei consumatori e avvalendosi anche della R.E.A. SpA, promuove attività di orientamento per chi ha acquisito o acquisirà la qualifica di cliente idoneo ai sensi della presente legge, del d.lgs. 79/1999 o del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

     3. Nel caso di persistenza di situazioni dominanti nel mercato dell’energia elettrica e gas in ambito regionale, la Regione promuove per quanto di sua competenza misure a favore dello sviluppo della concorrenza, propone ai competenti organismi nazionali misure in tal senso, impone ai soggetti di distribuzione e di fornitura obblighi di comunicazione e trasparenza verso i clienti aventi le medesime finalità.

     4. Sono consentiti contratti diretti fra produttore di energia elettrica e cliente idoneo nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana una disciplina specifica tesa anche alla diffusione di tali contratti per i clienti idonei collocati in aree limitrofe ai produttori e in particolare connessi a questi con un collegamento fisico diretto.

 

     Art. 31. Tutela dei consumatori.

     1. La Regione e gli enti locali adottano o promuovono misure dirette a rendere effettiva la tutela dei diritti dei consumatori, nel rispetto delle competenze dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e coordinandosi con altri organismi aventi competenze in tal senso.

     2. La Regione e gli enti locali adottano o promuovono misure aventi finalità di informazione e di orientamento dei consumatori.

 

     Art. 32. Contratti di servizio e diritti dei consumatori. [100]

     [1. I contratti di servizio di cui all’articolo 28 e le convenzioni e i disciplinari di cui all’articolo 29 sono stipulati anche a favore dei consumatori.

     2. La Regione, tramite il PIER, indica specifiche esigenze dei consumatori per la cui soddisfazione gli atti di cui al comma 1 debbono contenere apposite clausole.

     3. Ove risulti che le esigenze dei consumatori non siano state soddisfatte negli atti di cui al comma 1 si applica quanto disposto all’articolo 29, comma 2.]

 

     Art. 33. Segnalazioni e reclami.

     1. La Regione e gli enti locali al fine dell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 31, valutano le segnalazioni delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese e delle parti sociali, riferite alle esigenze dei consumatori e delle imprese nonché al mancato rispetto delle norme, delle clausole contrattuali e delle previsioni delle carte dei servizi relative ai servizi di interesse generale. Dei risultati di tale valutazione si dà atto pubblicamente [101].

     2. La Regione individua, promuove e organizza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e con la collaborazione delle organizzazioni dei consumatori, delle parti sociali e delle altre parti interessate, forme opportune a garantire l’efficacia delle segnalazioni e dei reclami proposti dai singoli consumatori nei confronti di esercenti attività o servizi di interesse generale dell’energia.

 

Capo VI

Disposizioni per la tutela dall’inquinamento luminoso

 

     Art. 34. Stazioni astronomiche e aree naturali protette.

     1. Sono disposte speciali forme di tutela a favore delle stazioni astronomiche, così classificate:

     a) stazioni astronomiche che svolgono attività di ricerca scientifica e di divulgazione scientifica;

     b) stazioni astronomiche che svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale o provinciale.

     2. La Regione, anche attraverso il PAER, prevede misure particolari di tutela degli equilibri ecologici nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale) [102].

 

     Art. 35. Misure minime di protezione dall’inquinamento luminoso.

     1. Attorno a ciascuna delle stazioni astronomiche di cui all’articolo 34 è istituita una zona di particolare protezione dall’inquinamento luminoso avente un’estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a almeno:

     a) 25 chilometri per le stazioni di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a);

     b) 10 chilometri per le stazioni di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b).

     2. Entro un chilometro in linea d’aria dalle stazioni di cui di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), sono vietate tutte le sorgenti di luce, che producono qualunque emissione di luce verso l’alto; le sorgenti esistenti non conformi sono sostituite ovvero opportunamente schermate.

     3. Nelle zone di protezione di cui al comma 1, è vietato, per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici e privati l’impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo. Per gli impianti già in esercizio alla data indicata all’articolo 36, comma 3, il divieto si applica con modalità e tempi definiti dal PAER [103].

     4. Nella fascia compresa tra il raggio di 25 chilometri ed il raggio di 50 chilometri dalle stazioni di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), i fasci di cui al comma 3 dovranno essere orientati ad almeno novanta gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi.

     5. Le prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano per gli impianti la cui realizzazione e gestione sia già regolata da apposite norme statali nonché per gli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose, con flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a 1.500 lumen.

     6. Su richiesta dei responsabili delle stazioni astronomiche di cui all’articolo 34, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di tre giornate l’anno, i sindaci dei comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 1, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

     7. Il PAER può individuare misure di tutela per le stazioni astronomiche ulteriori rispetto alle misure minime di cui al presente articolo [104].

     8. Fatto salvo l’obbligo di riduzione a conformità, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, previa diffida del comune a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1200,00.

     9. Con deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta delle associazioni astrofile della Toscana e dell’Osservatorio astrofisico di Arcetri, sono approvati gli elenchi delle stazioni astronomiche ed individuate, secondo le prescrizioni del PAER, le relative zone di protezione sottoposte a specifiche prescrizioni e limiti, e la corrispondente documentazione cartografica. Con le stesse modalità si provvede ad eventuali aggiornamenti degli elenchi [105].

     10. Copia della documentazione cartografica di cui al comma 9 è inviata ai comuni interessati.

 

     Art. 36. Disposizioni transitorie a tutela delle stazioni astronomiche.

     1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce gli elenchi di cui all’articolo 35, comma 9 e individua le zone di protezione di cui all’articolo 35, comma 1, nonché la fascia di cui all’articolo 35, comma 4.

     2. Delle zone di protezione è predisposta apposita documentazione cartografica in scala 1:25.000. Copia della documentazione cartografica è inviata ai comuni interessati.

     3. La deliberazione di cui al comma 1 produce i suoi effetti trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. Dalla decorrenza del termine di cui al comma 3 si applicano le misure minime di protezione dall’inquinamento luminoso delle stazioni astronomiche disposte dall’articolo 35, fatte salve le ulteriori misure disposte dal PAER ai sensi dell’articolo 35, comma 7 [106].

     5. Fino alla decorrenza del termine di cui al comma 3 continuano ad applicarsi gli articoli 8, 9 e 12 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 37 (Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso) e le relative perimetrazioni.

 

     Art. 37. Disposizioni transitorie per gli impianti di illuminazione esterna. [107]

     [1. Fino alla entrata in vigore del PIER, i comuni adottano, in materia di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna, i criteri tecnici indicati nell’allegato A alla presente legge.

     2. Fino alla entrata in vigore del PIER, i comuni promuovono l’adeguamento della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici indicati nell’allegato A.]

 

Capo VII

Norme finali e transitorie

 

     Art. 38. Disposizioni transitorie per gli elettrodotti.

     1. I1 proprietario di linea e relativo impianto elettrico avente tensione compresa fra 30000 e 150000 volt, già realizzata alla data di entrata in vigore della presente legge e per la quale non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione, presenta apposita istanza alla Regione entro due anni dalla stessa data.

     2. L’istanza è accompagnata da una relazione sottoscritta, sotto la propria responsabilità, da un tecnico qualificato, iscritto al competente albo professionale, in cui si descrive l’impianto e se ne attesta la rispondenza alle norme vigenti in materia al momento della realizzazione dell’opera.

     3. La Giunta regionale, ove ravvisi un interesse pubblico rilevante alla permanenza dell’intervento di cui al comma 1, può procedere al rilascio dell’autorizzazione in sanatoria purché sia accertata la compatibilità dello stesso intervento con le norme poste a tutela della salute pubblica.

     4. Per le opere di cui al comma 1 la Regione applica a carico del proprietario della stessa opera una sanzione amministrativa pecuniaria determinata in:

     a) il doppio del minimo dell’importo di cui all’articolo 20, comma 1 nel caso di linee ed impianti per cui non sia mai stata presentata richiesta di autorizzazione ai sensi del r.d. 1775/1933 o della l.r. 51/1999;

     b) il minimo dell’importo di cui all’articolo 20, comma 1 nel caso di intervento in cui sia stata presentata istanza di autorizzazione ai sensi del r.d. 1775/1933 o della l.r. 51/1999 ma non sia mai stata rilasciata autorizzazione provvisoria ai sensi dell’articolo 113 del r.d. 1775/1933;

     c) un decimo dell’importo di cui alla lettera b) se per l’intervento sia stata già rilasciata autorizzazione provvisoria ai sensi dell’articolo 113 del r.d. 1775/33.

     5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo possono essere impiegati dalla Regione per finalità di risanamento ambientale e territoriale degli elettrodotti. Possono inoltre essere destinati alla promozione di attività di ricerca finalizzate alla sperimentazione di innovazioni tecnologiche miranti alla riduzione dell’impatto visivo e dei livelli di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico degli elettrodotti.

 

     Art. 38 bis. Disposizioni transitorie per gli elettrodotti già autorizzati [108]

     1. Entro il 31 dicembre 2010, i gestori degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolt, già autorizzati alla data di entrata in vigore della l.r. 71/2009 comunicano alla Regione e ai comuni interessati i dati per il calcolo e l’ampiezza delle fasce di rispetto, determinate secondo i criteri contenuti nei decreti emanati ai sensi dell’articolo 4 della l. 36/2001.

 

     Art. 39. Regolamento di attuazione della legge e ulteriori misure per l’attuazione.

     1. In relazione ad esigenze di uniformità e semplicità, la Regione può emanare linee guida, non vincolanti, anche in merito allo svolgimento dei procedimenti.

     2. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate, fatto salvo quanto previsto dalle norme tecniche fissate nel rispetto dei principi nazionali e dell’Unione europea:

     a) le prescrizioni tecniche relative alle opere ed impianti disciplinati dalla presente legge che interessino aree protette o soggette a vincolo, a seguito di atti di pianificazione o in applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali;

     b) la descrizione tipologica delle categorie di interventi di cui all’articolo 11, compreso gli interventi inerenti oleodotti che si configurano come nuova opera, delle categorie di interventi che configurino variazioni essenziali delle opere ed impianti esistenti o autorizzati, dei lavori di manutenzione distinguendo tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;

     c) la descrizione tipologica delle linee elettriche e relative opere nonché degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale di cui all’articolo 16, comma 3 e di cui all’articolo 16 bis, comma 4 [109];

     d) le modifiche su oleodotti, impianti di stoccaggio oli minerali, che sono soggette ad obbligo di contestuale comunicazione all’amministrazione competente, ai sensi dell’articolo 17, comma 12 [110];

     e) i casi in cui gli enti locali devono dare tempestivo avviso alla Regione dell’avvio e dell’esito di un procedimento nelle materie di cui alla presente legge;

     f) le idonee forme di pubblicità delle istanze di cui alla presente legge;

     g) ove non definiti dalla normativa statale, i termini entro i quali devono iniziare e finire i lavori di realizzazione delle opere ed impianti, il cui mancato rispetto determina la decadenza dell'autorizzazione, con la possibilità di proroga di detti termini per comprovate ragioni tecniche o particolari condizioni operative [111];

     h) i criteri per la determinazione degli oneri di istruttoria e controllo per l'attività amministrativa di competenza comunale [112];

     i) gli obblighi di comunicazione, a carico di chi svolge le attività oggetto della presente legge, di dati e notizie rilevanti per il governo del settore non reperibili presso altre amministrazioni;

     i bis) le modalità di trasmissione delle comunicazioni per l’attività libera, delle dichiarazioni di cui all’articolo 16 comma 2 relative alle PAS, alle SCIA o alle istanze per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui al capo III della presente legge [113];

     j) le modalità relative alla presentazione dei progetti ed ai contenuti degli stessi, nel rispetto, ivi compreso, nei casi previamente individuati, un programma di monitoraggio successivo all’ultimazione dell’opera per la misurazione dei livelli relativi ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici effettivamente generati nell’ambito territoriale individuato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della l.r. 51/1999;

     k) [le modalità e forme di redazione e di presentazione degli elaborati progettuali e della documentazione di cui all’articolo 10 commi 5 e 6, che devono essere presentati ai competenti uffici regionali ai fini di prevenzione del rischio sismico] [114];

     l) le modalità relative all’effettuazione dei controlli sulle attività disciplinate dalla presente legge nonché, nei casi previamente individuati, quelle relative al collaudo o al certificato di fine lavori di cui all’articolo 18;

     m) le modalità relative al rilascio dell’autorizzazione in sanatoria di cui all’articolo 21, comma 3;

     n) le modalità relative al rilascio dell’autorizzazione in sanatoria di cui all’articolo 38;

     o) le modalità relative alla presentazione dei programmi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera f);

     p) i termini di conclusione dei procedimenti autorizzativi relativi alle diverse categorie di impianti.

     3. Le disposizioni del regolamento regionale di cui al presente articolo relative ai contenuti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f), g), i bis), j), k), l), m), p), riguardanti le competenze degli enti locali, si applicano fino a che questi non abbiano diversamente disposto [115].

 

     Art. 39 bis. Disposizione transitoria [116]

     1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, comma 2, fino all’approvazione del PAER e dei provvedimenti attuativi dello stesso, si applicano le condizioni stabilite dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso.

 

     Art. 40. Disposizioni finanziarie.

     1. Le risorse relative alla presente legge fanno riferimento agli interventi già previsti dalle leggi regionali 45/1997, 51/1999, 37/2000, 88/1998 nella materia e sono stabilite annualmente con legge di bilancio.

     2. Per l’anno 2005 le risorse ammontano a euro 1.572.082,75 e fanno carico per euro 1.462.082,75 alla UPB n. 413 (Energia – spese di investimento) e per euro 110.000,00 alla UPB n. 414 (Energia – spese correnti) del bilancio di previsione 2005.

     2 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 23 ter e 23 quater, stimati in euro 200.000,00 per l’anno 2010 ed euro 60.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte per l’anno 2010 con le risorse di cui alla UPB 413 “Energia – Spese di investimento del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e per l’anno 2011 per euro 10.000,00 con le risorse di cui alla UPB 413 “Energia – Spese di investimento” e per euro 50.000,00 con le risorse di cui alla UPB 414 “Energia – Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2011 [117].

     2 ter. [Le entrate di cui all’articolo 23 quater, riferite alla richiesta dei soggetti certificatori interessati dei dispositivi elettronici necessari per l’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, sono iscritte in bilancio alla UPB di entrata 322 “Proventi diversi” al momento e nella misura del loro effettivo accertamento] [118].

     2 quater. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2 bis, al bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

Anno 2010

In diminuzione

UPB 414 “Energia – Spese correnti”, per euro 200.000,00;

In aumento UPB 413 “Energia – Spese di investimento”, per euro 200.000,00;

Anno 2011

In diminuzione

UPB 414 “Energia – Spese correnti”, per euro 10.000,00;

In aumento UPB 413 “Energia – Spese di investimento”, per euro 10.000,00 [119].

     2 quinquies. Le entrate derivanti dai contributi di cui all’articolo 23 septies, comma 1, sono stimate in euro 9.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, Titolo 3 “Entrate Extratributarie” del bilancio di previsione 2016-2018 [120].

     2 sexies. Gli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni di controllo degli impianti termici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h bis), sono stimati in euro 9.000.000,00 e sono imputati alla Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti.” [121].

     2 septies. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2 sexies, al bilancio di previsione vigente 2016-2018 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

anno 2017

- in aumento Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, Titolo 3 “Entrate extratributarie” per euro 7.122.671,07;

- in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.877.328,93;

- in aumento Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 9.000.000,00.

anno 2018

- in aumento Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, Titolo 3 “Entrate extratributarie” per euro 7.122.671,07;

- in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.877.328,93;

- in aumento Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 9.000.000,00.” [122].

     2 octies. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio [123].

 

     Art. 41. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 79/1998.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 79/1998 è inserito il seguente:

“2 bis. I progetti delle opere soggetti a valutazione di impatto ambientale includono anche l’analisi energetica, ai fini della valutazione dell’impatto di essi in relazione alle finalità di risparmio e razionalizzazione dei consumi energetici, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposite istruzioni.”.

 

     Art. 42. Abrogazione di disposizioni regionali e disapplicazione di disposizioni statali.

     1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nella Regione Toscana, per gli impianti di competenza della Regione e degli enti locali, le seguenti disposizioni statali:

     a) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), articoli 111, 112, 113 e 114.

     2. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

     a) legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), eccetto gli articoli 7 e 10;

     b) legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 (Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici), eccetto il titolo II;

     c) legge regionale 21 marzo 2000, n. 37 (Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso), salvo quanto previsto dall’articolo 36, comma 5;

     d) articolo 28, comma 1, lettera b, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

     3. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 39 restano in vigore le disposizioni del regolamento 20 dicembre 2000, n. 9 (Regolamento di attuazione della legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 in materia di linee ed impianti elettrici) in quanto compatibili con la presente legge.

     4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 39 continuano ad applicarsi le seguenti norme procedurali, in quanto compatibili con la presente legge:

     a) decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59);

     b) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali).

 

     Art. 43. Decorrenza degli effetti. [124]

     [1. Le disposizioni di cui all’articolo 23 commi 8, 9, 10, 11 e 12 si applicano a far data dall’entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall’articolo 23, comma 7.]

 

 

ALLEGATO A

(articolo 37)

 

Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna

 

     1. Impegnare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione o con efficienze luminose equivalenti o superiori; possono essere utilizzati altri tipi di sorgenti dove è assolutamente necessaria la corretta percezione dei colori.

     2. Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile, i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentito dalle normative UNI 10439 o dalla norma DIN 5044.

     3. Evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il 3 per cento del flusso totale emesso dalla sorgente.

     4. Limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi (60°) dalla verticale.

     5. Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al 50 per cento del totale, dopo le ore 22 o dopo le ore 23 nel periodo di ora legale, e adottare lo spegnimento programmato totale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.

     6. Impiegare, laddove tecnicamente possibile, impianti che rispondano ai contenuti delle “Linee Guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna” di cui alla deliberazione di Giunta regionale 27 settembre 2004, n. 962.


[1] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[3] Lettera già sostituita dall'art. 27 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 27 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[5] Lettera inserita dall'art. 27 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[6] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13 e così sostituita dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[7] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[8] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[9] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[11] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[12] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71.

[13] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[14] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 29 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[16] Lettera inserita dall'art. 29 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[17] Lettera inserita dall'art. 29 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[18] Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[19] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[20] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[21] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[22] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[23] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[24] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[25] Lettera già modificata dall'art. 8 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52 e così ulteriormente modificata dall'art. 22 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[26] Lettera già modificata dall'art. 8 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52 e così ulteriormente modificata dall'art. 22 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[27] Rubrica così sostituita dall'art. 9 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[28] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[29] Alinea così modificato dall'art. 9 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[30] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 2011, n. 11.

[31] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 2011, n. 11 e così modificata dall'art. 4 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[32] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[33] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[34] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[35] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[36] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[37] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[38] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[39] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[40] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[41] Alinea così modificato dall'art. 10 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[42] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[43] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[44] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[45] Articolo abrogato dall'art. 116 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[46] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[47] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[48] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13..

[49] Comma sostituito dall'art. 117 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[50] Comma abrogato dall'art. 117 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[51] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71.

[52] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[53] Alinea così modificato dall'art. 31 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[54] Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[55] Lettera abrogata dall'art. 31 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[56] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71. La lett. i) è stata abrogata dall'art. 31 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[57] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[58] Rubrica così modificata dall'art. 32 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[59] Comma sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[60] Lettera inserita dall'art. 6 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71.

[61] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[62] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[63] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[64] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[65] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71, già modificato dall'art. 2 della L.R. 21 marzo 2011, n. 11, dall'art. 33 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[66] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2016, n. 52.

[67] Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71 e così modificato dall'art. 34 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[68] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[69] Articolo già sostituito dall'art. 9 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[70] Articolo sostituito dall'art. 35 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[71] Articolo inserito dall'art. 36 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[72] Articolo sostituito dall'art. 37 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69, già modificato dall'art. 13 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 53 della L.R. 8 settembre 2017, n. 50. La Corte costituzionale, con sentenza 27 gennaio 2014, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 37, L.R. 69/2012, nella parte in cui modifica l’art. 17, comma 2, lettere a), b) ed f), della presente legge.

[73] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[74] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[75] Articolo sostituito dall'art. 39 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[76] Comma sostituito dall'art. 15 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13 e così modificato dall'art. 54 della L.R. 8 settembre 2017, n. 50.

[77] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[78] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[79] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[80] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[81] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[82] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71, con la decorrenza di cui all'art. 20 della stessa L.R. 71/2009 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[83] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71, con la decorrenza di cui all'art. 20 della stessa L.R. 71/2009 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[84] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71, con la decorrenza di cui all'art. 20 della stessa L.R. 71/2009 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[85] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71, con la decorrenza di cui all'art. 20 della stessa L.R. 71/2009 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[86] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[87] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[88] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[89] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[90] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[91] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[92] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[93] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[94] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69. La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2006, n. 248, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente ai servizi di distribuzione di energia.

[95] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69. La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2006, n. 248, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente ai servizi di distribuzione di energia.

[96] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69. La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2006, n. 248, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente ai servizi di distribuzione di energia.

[97] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69. La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2006, n. 248, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente ai servizi di distribuzione di energia.

[98] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2006, n. 248, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

[99] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69. La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2006, n. 248, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[100] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69. La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2006, n. 248, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

[101] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[102] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[103] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[104] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[105] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[106] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[107] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[108] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71.

[109] Lettera così modificata dall'art. 47 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[110] Lettera così modificata dall'art. 47 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[111] Lettera così sostituita dall'art. 47 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[112] Lettera così sostituita dall'art. 21 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.

[113] Lettera inserita dall'art. 47 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[114] Lettera abrogata dall'art. 47 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[115] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[116] Articolo inserito dall'art. 48 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[117] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71.

[118] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[119] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71.

[120] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71 e così sostituito dall'art. 12 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[121] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[122] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[123] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[124] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 23 novembre 2009, n. 71.