§ 5.4.60 - L.R. 11 aprile 1995, n. 49.
Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:11/04/1995
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Parchi, riserve, aree naturali protette di interesse locale: individuazione, definizione e scopi.
Art. 3.  Consulta tecnica.
Art. 4.  Programmazione in materia di aree protette
Art. 5.  Proposte provinciali per l’istituzione di nuove aree protette o la modifica di quelle esistenti
Art. 6.  Parchi, riserve naturali ed aree naturali di interesse locale: gestione.
Art. 7.  Misure di incentivazione e promozione economico-sociale.
Art. 8.  Parchi regionali.
Art. 9.  Parchi provinciali.
Art. 10.  Piano per il parco provinciale.
Art. 11.  Procedimento per l’approvazione del piano per il parco provinciale.
Art. 12.  Regolamento del parco provinciale.
Art. 13.  Piano pluriennale economico e sociale del parco provinciale.
Art. 14.  Concessioni ed autorizzazioni nelle aree ricomprese nei parchi provinciali.
Art. 15.  Riserve naturali.
Art. 16.  Regolamento delle riserve naturali.
Art. 17.  Piano economico e sociale delle riserve.
Art. 18.  Concessione ed autorizzazione nelle aree ricomprese nelle riserve naturali.
Art. 19.  Aree naturali protette di interesse locale.
Art. 20.  Controllo sulla gestione dei parchi provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale.
Art. 21.  Vigilanza.
Art. 22.  Sanzioni amministrative.
Art. 23.  Sospensione e riduzione in pristino.
Art. 24.  Patrimonio, contabilità e contratti.
Art. 25.  Aree contigue dei parchi e delle riserve provinciali.
Art. 26.  Norma finanziaria.
Art. 27.  Norma abrogativa.
Art. 28.  Norma transitoria - Programma stralcio.


§ 5.4.60 - L.R. 11 aprile 1995, n. 49. [1]

Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.

(B.U. 18 aprile 1995, n. 29 bis).

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E NORME SULLA PROGRAMMAZIONE

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. La presente legge in attuazione delle norme quadro di cui alla L. 6 dicembre 1991, n. 394, detta disposizioni per l'istituzione e la gestione di parchi regionali e provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale al fine di garantire la conservazione e riqualificazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico- culturale e naturalistico della Regione; la promozione delle attività economiche compatibili, delle attività ricreative, della ricerca scientifica, della divulgazione ambientale, nonchè della gestione faunistica attraverso il coordinamento con le normative di settore ed in particolare con la L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 nel rispetto dei criteri e limiti fissati per la gestione del territorio e la regolamentazione della caccia.

     2. L'istituzione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree naturali protette di interesse locale realizza un sistema che è parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 e concorre alla programmazione regionale.

 

     Art. 2. Parchi, riserve, aree naturali protette di interesse locale: individuazione, definizione e scopi.

     1. I parchi sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria per consentire un'efficace conservazione, ripristino e miglioramento dell'ambiente naturale e la salvaguardia delle specie selvatiche. I parchi operano altresì per lo sviluppo delle attività economiche ecocompatibili e per la gestione delle risorse faunistiche e ambientali.

     2. I parchi si distinguono in regionali e provinciali in base alla rilevanza delle emergenze naturalistiche ed ambientali, alla loro estensione e continuità territoriale, al grado di complessità delle azioni di tutela da realizzare e all’entità delle risorse necessarie [2].

     3. Le riserve naturali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi naturalisticamente rilevanti, devono essere organizzati in modo da conservare l'ambiente nella sua integrità.

     4. Le aree naturali protette di interesse locale sono quelle inserite in ambiti territoriali intensamente antropizzati, che necessitano di azioni di conservazione, restauro o ricostituzione delle originarie caratteristiche ambientali e che possono essere oggetto di progetti di sviluppo ecocompatibile.

     5. Possono far parte delle aree naturali protette di interesse locale anche biotopi di modesta superficie, monumenti naturali, aree verdi urbane e suburbane, purchè la loro estensione non concorra al soddisfacimento degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

 

     Art. 3. Consulta tecnica.

     1. Al fine di garantire alla Giunta regionale un adeguato supporto tecnico-scientifico, è istituita la Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità, presieduta dall'Assessore regionale competente per materia o da suo delegato, e composta da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela delle biodiversità [3].

     2. La Consulta è organo di consulenza della Giunta per l'attuazione della presente legge e della legge regionale n. 36 (A.C.) del 29.02.2000 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49). In particolare esprime pareri obbligatori per i profili tecnico-scientifici in materia di:

     a) attuazione coordinata di direttive e regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali;

     b) classificazione delle aree e loro tipologia;

     c) elaborazione ed attuazione dei contenuti del PAER di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), in materia di aree protette e di tutela della biodiversità [4];

     d) formazione degli strumenti di piano e dei regolamenti dei parchi, riserve naturali e aree protette di interesse locale [5].

     3. La Consulta indirizza e coordina l'attività dei comitati scientifici dei parchi e, se esistenti, di quelli delle riserve naturali; in particolare, esprime pareri e formula proposte per quanto riguarda la sperimentazione, la ricerca scientifica e l'informazione didattica.

     4. La Giunta regionale nomina i componenti della Consulta con le seguenti modalità:

     a) 3 membri scelti da un elenco di almeno sei esperti designati dalle associazioni ambientaliste operanti nel territorio nazionale e rappresentate nel Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'art. 12 della L. 6 dicembre 1991, n. 394;

     b) 4 membri selezionati da un elenco di almeno otto nominativi di esperti designati dalle Università degli studi della Toscana, competenti in Scienze naturali, Scienze geologiche, Scienze agrarie e Scienze forestali [6];

     c) 3 membri scelti da un elenco di almeno sei esperti designati dagli organismi di gestione dei parchi della Toscana;

     d) 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dalla Società Botanica Italiana;

     e) 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dalla Unione Zoologica Italiana;

     f) 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

     g) 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dall'Istituto Nazionale Fauna Selvatica;

     h) 1 membro designato dall'Unione Regionale Province Toscane [7].

     5. Ai fini del procedimento di nomina si applicano le norme di cui alla L.R. 8 marzo 1979, n. 11 e successive modifiche.

     La Giunta può provvedere alla costituzione della Consulta non appena sia pervenuta almeno la metà delle designazioni.

     I componenti della Consulta cessano dalla carica alla scadenza di ogni legislatura e non possono essere nominati per più di due volte consecutive.

     6. Il membro della Consulta che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive, decade dall'incarico. La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale, che provvede alla contestuale sostituzione con altro membro, scelto tra quelli ricompresi nel medesimo elenco di appartenenza del membro decaduto. Nello stesso modo si procede in caso di dimissioni o di decesso del membro della Consulta.

     7. Ai membri della Consulta spetta un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura di euro 30,00, oltre al rimborso spese e all’indennità di missione, secondo la disciplina prevista per i dirigenti regionali [8].

     7 bis. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare un esperto dell’ARPAT ed uno della competente struttura della Giunta regionale e rappresentanti delle amministrazioni locali eventualmente interessate [9].

 

     Art. 4. Programmazione in materia di aree protette [10]

1. Il PAER, di cui alla l.r. 14/2007, determina obiettivi, finalità, tipologie di intervento e definisce il quadro delle risorse attivabili in materia di aree protette, garantendo il coordinamento con le politiche regionali in materia di tutela della biodiversità di cui alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).

2. Ai fini di cui al comma 1, il PAER in particolare contiene:

a) l’individuazione, in coerenza con gli atti di pianificazione regionali, delle finalità, degli obiettivi e degli indirizzi per l’istituzione o la modifica, con successivi atti, dei parchi regionali e provinciali, delle riserve naturali regionali e delle aree naturali protette di interesse locale, nonché la valutazione di compatibilità ambientale delle proposte delle province di cui all’articolo 5;

b) l’individuazione delle finalità, degli obiettivi e degli indirizzi per la gestione delle aree protette già istituite;

c) i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi gli enti locali e gli organismi di gestione dei parchi, delle riserve e delle aree naturali protette di interesse locale, nell’attuazione dello stesso PAER, per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla redazione dei piani, dei piani pluriennali economici e sociali e dei regolamenti nonché alla informazione ed all’educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base delle esigenze di unitarietà delle aree da proteggere;

d) i criteri per l’attribuzione ed erogazione dei contributi o dei finanziamenti comunitari, statali e regionali;

e) i criteri per l’attribuzione ai parchi regionali dei contributi ordinari di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio) e di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);

f) il quadro delle disponibilità finanziarie derivanti dalle risorse comunitarie, statali e regionali e le modalità del riparto delle risorse tra gli enti gestori delle aree protette.

3. Al PAER è allegato, anche ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), l’elenco delle aree protette regionali facenti parte del sistema di cui all’articolo 1, comma 2, suddivise per tipologia.

4. L’allegato di cui al comma 3, è aggiornato annualmente, ove necessario, con le deliberazioni di attuazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3 bis della l.r. 14/2007, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

 

     Art. 5. Proposte provinciali per l’istituzione di nuove aree protette o la modifica di quelle esistenti [11]

1. Ai fini della valutazione di compatibilità ambientale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), le province, sentiti i comuni e le comunità montane ed in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione regionale, trasmettono alla Giunta regionale le proposte per l’istituzione o la modifica, con successivi atti, dei parchi regionali e provinciali, delle riserve naturali regionali e delle aree naturali protette di interesse locale.

2. Le proposte di cui al comma 1, sono inviate almeno dodici mesi prima della scadenza del PAER.

 

     Art. 6. Parchi, riserve naturali ed aree naturali di interesse locale: gestione.

     1. Alla gestione dei parchi di competenza regionale si provvede istituendo, con legge regionale, enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico [12].

     2. Le funzioni relative alla gestione dei parchi provinciali e delle riserve naturali sono esercitate dalle Provincie.

     3. Le funzioni relative alla gestione delle aree naturali di interesse locale sono esercitate dai Comuni singoli od associati o dalle Comunità montane.

 

     Art. 7. Misure di incentivazione e promozione economico-sociale.

     1. La gestione dei parchi, delle riserve e delle aree protette di interesse locale assicura il mantenimento ed il recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compreso il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvo-pastorali e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare.

     2. Gli strumenti di piano ed in particolare il piano pluriennale economico e sociale disciplinano la promozione e lo sviluppo delle iniziative dei soggetti pubblici e privati finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

 

Titolo II

PARCHI REGIONALI E PROVINCIALI

 

     Art. 8. Parchi regionali. [13]

     1. I parchi regionali sono istituiti con apposita legge regionale che ne definisce i confini, stabilisce i tempi e le modalità di approvazione dello statuto dell’ente parco e, nel rispetto dell’autonomia statutaria dei singoli enti, detta norme sulla composizione degli organi, sulle modalità di nomina del direttore del comitato scientifico, sul regolamento del parco, sul piano pluriennale economico-sociale, quali strumenti di attuazione delle finalità istitutive del parco.

     2. La legge regionale di cui al comma 1 detta altresì norme sul personale che opera nel parco, sul patrimonio dell’ente che lo gestisce e sulle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni.

 

     Art. 9. Parchi provinciali.

     1. Le Provincie esercitano le funzioni relative alla gestione dei parchi direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o istituzioni in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. Le Provincie garantiscono la partecipazione degli enti locali all'istituzione e alla gestione dei parchi e delle riserve in applicazione dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, lettera e), dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     3. In coerenza con i contenuti del PAER di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), nel rispetto del P.I.T. e del P.T.C. adottati o approvati ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, le Provincie, sentiti gli enti locali interessati, provvedono a [14]:

     a) determinare i confini del parco e delle aree contigue;

     b) istituire il parco, indicandone le modalità di gestione e di finanziamento.

 

     Art. 10. Piano per il parco provinciale.

     1. Il piano del parco provinciale, quale strumento di tutela dei valori naturali ed ambientali entro perimetri definitivi, anche in variante di quelli individuati nell’atto istitutivo, costituente parte integrante del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 51 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), fa riferimento ai contenuti di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ha valore di piano paesaggistico e di piano urbanistico. Esso sostituisce i piani paesaggistici territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello per le finalità ad esso attribuite dalla legge. Il piano ha efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza ed indifferibilità per gli interventi in esso previsti [15].

     2. Il piano individua eventualmente gli ambiti territoriali e gli interventi, ivi compreso l'assestamento forestale, in relazione ai quali si procede attraverso strumenti attuativi particolareggiati approvati dalla stessa Provincia.

 

     Art. 11. Procedimento per l’approvazione del piano per il parco provinciale. [16]

     1. Al procedimento per l’approvazione del piano del parco e del regolamento del parco provinciale si applicano le disposizioni di cui al titolo II della l.r. 1/2005.

 

     Art. 12. Regolamento del parco provinciale.

     1. Il regolamento del parco, nel rispetto del piano, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed agli indirizzi previsti dal PAER [17].

     2. [Il regolamento è adottato dalla Provincia, sentito l'organismo di gestione ove istituito, ed è inviato alla Giunta regionale] [18].

     3. [La Giunta regionale può pronunciarsi, entro 60 giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del regolamento ai criteri e agli indirizzi recati dal Programma di cui all'art. 4, indicando le eventuali modifiche da apportare a tal fine] [19].

     4. [Il regolamento è approvato dalla Provincia con atto espressamente motivato in relazione alla pronunzia della Giunta regionale, se pervenuta e in conformità al Programma] [20].

     5. Il regolamento del parco acquista efficacia dopo 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Entro tale termine gli enti locali interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle degli enti locali tenuti alla loro applicazione.

 

     Art. 13. Piano pluriennale economico e sociale del parco provinciale.

     1. Nel rispetto delle finalità istitutive del parco, delle previsioni del piano e nei limiti del regolamento, la Provincia promuove iniziative coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente all'interno del parco e dell'area contigua.

     2. Per i fini di cui al precedente comma la Provincia adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Qualora il piano pluriennale, ai fini della realizzazione degli interventi previsti, comporti la partecipazione di altri soggetti, sono previste modalità attuative comprendenti anche gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     3. Il piano determina le iniziative atte a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. In particolare il piano può prevedere la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico; l'agevolazione e la promozione, anche in forma cooperativa di attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro anche di beni naturali. Una quota parte di tali attività è diretta a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonchè l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

     4. Per il perseguimento delle finalità del piano del parco di cui all'art. 9 della presente legge, la Provincia può concedere, con specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'emblema del parco a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

     5. Il piano pluriennale economico e sociale è approvato con le procedure di cui all'art. 11 e può essere aggiornato ogni triennio in collegamento con il PAER [21].

 

     Art. 14. Concessioni ed autorizzazioni nelle aree ricomprese nei parchi provinciali.

     1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativa ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese nei parchi è subordinato al preventivo nulla osta della Provincia.

     2. Nel caso in cui la gestione dell'area protetta sia affidata ad aziende speciali od istituzioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, il nulla osta è rilasciato dall'organismo di gestione.

     3. Al nulla osta si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     4. Il nulla osta, nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani) [22].

 

Titolo III

RISERVE NATURALI ED AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE

 

     Art. 15. Riserve naturali.

     1. Le Provincie esercitano le funzioni relative alla gestione delle riserve naturali, direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o istituzioni, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. In coerenza con i contenuti del PAER di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), nel rispetto del P.T.C. di cui alla L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, le Province, sentiti gli enti locali interessati, con proprio atto provvedono a [23]:

     a) determinare i confini delle riserve naturali e delle aree contigue;

     b) istituire la riserva naturale indicandone le modalità di gestione e di finanziamento.

     3. Nelle riserve naturali è vietata la caccia, l'apertura di cave, miniere e discariche, nonchè la realizzazione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità della riserva.

     4. Sono ammesse le utilizzazioni produttive tradizionali, quelle ecocompatibili e la realizzazione di infrastrutture indispensabili al conseguimento delle finalità della riserva; sono altresì consentiti interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali.

 

     Art. 16. Regolamento delle riserve naturali.

     1. Il regolamento della riserva disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della stessa, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed agli indirizzi previsti dal PAER [24].

     2. Il regolamento della riserva acquista efficacia dopo 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Entro tale termine gli enti locali interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti e, se del caso, i propri strumenti urbanistici. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento della riserva naturale prevalgono su quelle degli enti locali tenuti alla loro applicazione, ivi compreso le eventuali previsioni difformi contenute in strumenti urbanistici.

     3. All'approvazione del regolamento delle riserve naturali si applicano i termini e le modalità di cui all'art. 11, relativo alle procedure di approvazione del piano dei parchi provinciali.

 

     Art. 17. Piano economico e sociale delle riserve.

     1. Nel rispetto delle finalità istitutive delle riserve e nei limiti dei rispettivi regolamenti, la Provincia adotta il piano pluriennale economico e sociale delle riserve, con gli stessi contenuti, obiettivi e modalità di approvazione del piano provinciale di cui all'art. 13.

 

     Art. 18. Concessione ed autorizzazione nelle aree ricomprese nelle riserve naturali.

     1. Al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese nelle riserve naturali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14.

 

     Art. 19. Aree naturali protette di interesse locale.

     1. I Comuni o le Comunità montane esercitano le funzioni relative alla gestione delle aree protette di interesse locale, anche in forma associata, direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o di istituzioni in applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. In coerenza con i contenuti del PAER di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), nel rispetto del P.T.C. di cui alla L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, i Comuni o le Comunità montane, con proprio atto, provvedono a [25]:

     a) determinare i confini dell'area protetta di interesse locale;

     b) istituire l'area protetta di interesse locale, indicandone le modalità di gestione e di finanziamento.

     3. Allo scopo di dare adeguata tutela alle aree protette, i Comuni provvedono, in conformità alle previsioni del PAER, ad adeguare i propri strumenti urbanistici ed i propri regolamenti entro sei mesi dall'istituzione dell'area protetta [26].

 

Titolo IV

SALVAGUARDIA, CONTROLLI, VIGILANZA, COMMISSARIAMENTO E SANZIONI

 

     Art. 20. Controllo sulla gestione dei parchi provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale.

     1. La Giunta regionale sovrintende e vigila sulla realizzazione degli interventi previsti dal PAER [27].

     2. La Provincia, le comunità montane ed i comuni nei cui territori sono ricompresi parchi provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale, inviano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta in attuazione della presente legge e degli indirizzi, obiettivi e finalità in materia di aree protette contenuti nel PAER [28].

     3. [In caso di mancato rispetto da parte delle Province e dei Comuni dei termini previsti dalla presente legge e dal Programma, la Giunta regionale invia idonea segnalazione al Comitato regionale di controllo, il quale provvede ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31] [29].

 

     Art. 21. Vigilanza.

     1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e regolamenti dei parchi, dai regolamenti delle riserve naturali e dai piani e regolamenti dei comuni per le aree naturali protette di interesse locale, è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell'art. 27, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, regola i rapporti con il personale del Corpo Forestale dello Stato.

     2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma può essere demandato dalla Provincia o, se istituito, dall'organismo di gestione dei parchi, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale, anche a personale di sorveglianza, appositamente individuato dagli enti stessi, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

     3. L'organismo di gestione organizza, ai sensi dell'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, d'intesa con la Regione e con le Province, corsi speciali di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco o della riserva naturale.

 

     Art. 22. Sanzioni amministrative.

     1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, in caso della violazione delle norme di cui alla presente legge, ai piani e ai regolamenti dei parchi provinciali, per zone ricomprese nel perimetro degli stessi e ai regolamenti delle riserve naturali si applica la sanzione amministrativa da un minimo di L. 600.000 ad un massimo di L. 6.000.000.

     2. Alle violazioni delle disposizioni di cui ai piani e regolamenti dei parchi per le aree contigue, ai piani e regolamenti comunali relativi alle aree protette di interesse locale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 400.000 ad un massimo di L. 4.000.000.

     3. In caso di violazione di altre disposizioni relative ai parchi, alle riserve naturali ed alle aree protette di interesse locale, contenute in ordinanze emanate dai soggetti responsabili della gestione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.

     4. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85.

     5. Le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Provincia per le violazioni avvenute nei parchi provinciali e nelle riserve naturali provinciali e dal Sindaco per le violazioni nelle aree protette di interesse locale.

 

     Art. 23. Sospensione e riduzione in pristino.

     1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'art. 22, l'autorità competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione ai sensi del comma 5 dell'art. 22, qualora venga esercitata un'attività in difformità della presente legge, dai piani e regolamenti dei parchi, dai regolamenti delle riserve naturali o dei piani e regolamenti delle aree naturali protette d'interesse locale, dispone, indipendentemente dall'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino, la risistemazione e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

Titolo V

PATRIMONIO-CONTABILITA'-CONTRATTI,

ESPROPRIAZIONI, USI CIVICI, AREE CONTIGUE

 

     Art. 24. Patrimonio, contabilità e contratti.

     1. La Regione, ai sensi dell'art. 11 della 16 maggio 1991, n. 20, e gli enti locali ricompresi nell'area del parco o della riserva possono mettere a disposizione degli organismi di gestione i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive.

     2. In carenza di specifici riferimenti previsionali e normativi desumibili da piani e regolamenti, purchè nel rispetto delle generali finalità istitutive del parco o della riserva, si procede all'autorizzazione del demanio e patrimonio regionale, previo parere dell'organismo di gestione; in caso di parere negativo decide nel merito la Giunta regionale [30].

 

     Art. 25. Aree contigue dei parchi e delle riserve provinciali.

     1. La Provincia, sentiti gli organismi di gestione e gli enti locali interessati, stabilisce piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue ai parchi e alle riserve provinciali, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree stesse.

     2. L'esercizio venatorio nelle aree contigue è disciplinato dall'art. 23 della L.R. 12 gennaio 1994, n. 3.

 

Titolo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 26. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge, previsti in L. 10.000.000=, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 00720 del bilancio di previsione 1995 che presenta la necessaria disponibilità e per gli anni successivi con la legge di bilancio.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4, si fa fronte per il 1995 con lo stanziamento del cap. 16480 e per gli anni successivi con la legge di bilancio.

 

     Art. 27. Norma abrogativa.

     1. La legge regionale 29 giugno 1982, n. 52 e successive modificazioni è abrogata.

 

     Art. 28. Norma transitoria - Programma stralcio.

     1. In prima attuazione della presente legge e non oltre sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, in deroga alle procedure di cui all'art. 5, un Programma stralcio per le aree protette.

 

 

Sommario

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E NORME SULLA PROGRAMMAZIONE

 

Art.  1 Oggetto e finalità

Art.  2 Parchi, riserve, aree naturali protette di interesse locale: individuazione, definizione e scopi

Art.  3 Consulta tecnica

Art.  4 Programma triennale regionale

Art.  5 Programma triennale regionale: procedure

Art.  6 Parchi, riserve naturali ed aree naturali di interesse locale: gestione

Art.  7 Misure di incentivazione e promozione economico-sociale

 

Titolo II

PARCHI REGIONALI E PROVINCIALI

 

Art.  8 Parchi regionali

Art.  9 Parchi provinciali

Art. 10 Piano per il parco provinciale

Art. 11 Piano per il parco provinciale: procedure

Art. 12 Regolamento del parco provinciale

Art. 13 Piano pluriennale economico e sociale del parco provinciale

Art. 14 Concessioni ed autorizzazioni nelle aree ricomprese nei parchi

provinciali.

 

Titolo III

RISERVE NATURALI ED AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE

 

Art. 15 Riserve naturali

Art. 16 Regolamento delle riserve naturali

Art. 17 Piano economico e sociale delle riserve

Art. 18 Concessione ed autorizzazione nelle aree ricomprese nelle riserve

naturali

Art. 19 Aree naturali protette di interesse locale

 

Titolo IV

SALVAGUARDIA, CONTROLLI, VIGILANZA, COMMISSARIAMENTO E SANZIONI

 

Art. 20 Controllo sulla gestione dei parchi provinciali, riserve naturali e

aree naturali protette di interesse locale

Art. 21 Vigilanza

Art. 22 Sanzioni amministrative

Art. 23 Sospensione e riduzione in pristino

 

Titolo V

PATRIMONIO-CONTABILITA'-CONTRATTI, ESPROPRIAZIONI USI CIVICI, AREE CONTIGUE

 

Art. 24 Patrimonio, contabilità e contratti

Art. 25 Aree contigue dei parchi e delle riserve provinciali

 

Titolo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 26 Norma finanziaria

Art. 27 Norma abrogativa

Art. 28 Norma transitoria - Programma stralcio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[2] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[3] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 6 aprile 2000, n. 56.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 21 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[5] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 6 aprile 2000, n. 56.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 6 aprile 2000 n. 56.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L.R. 6 aprile 2000, n. 56.

[8] Comma sostituito dall'art. 62 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40 e così modificato dall'art. 64 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[9] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 6 aprile 2000, n. 56 e così sostituito dall'art. 106 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[12] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 159 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[14] Alinea così modificato dall'art. 25 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[15] Comma così sostituito dall’art. 160 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[16] Articolo così sostituito dall’art. 161 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[17] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[18] Comma abrogato dall’art. 162 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[19] Comma abrogato dall’art. 162 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[20] Comma abrogato dall’art. 162 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[21] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[22] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 28 marzo 2000, n. 43.

[23] Alinea così modificato dall'art. 28 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[24] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[25] Alinea così modificato dall'art. 30 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[26] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[27] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[28] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[29] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[30] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.