| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Toscana | 
| Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio | 
| Capitolo: | 5.5 caccia e pesca | 
| Data: | 26/07/2002 | 
| Numero: | 31 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Finalità). | 
| Art. 2. (Condizioni per il prelievo in deroga). | 
| Art. 3. (Modalità del prelievo in deroga). | 
| Art. 4. (Tempi e luoghi del prelievo in deroga). | 
| Art. 5. (Richiami vivi). | 
| Art. 6. (Controlli). | 
| Art. 7. (Sospensione del prelievo). | 
| Art. 8. (Abrogazione). | 
§ 5.5.62 - L.R. 26 luglio 2002, n. 31. [1]
Attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per il periodo settembre 2002 - gennaio 2003.
(B.U. 5 agosto 2002, n. 23).
Art. 1. (Finalità).
     1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga, ai sensi dell’articolo 9 della 
Art. 2. (Condizioni per il prelievo in deroga).
1. La Regione Toscana, al fine di ridurre i gravi danni causati alle colture agricole dalle specie passero, passera mattugia e storno, ne consente il prelievo con le modalità di cui all’articolo 3 e nei periodi di cui all’articolo 4, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della dir. 79/409/CEE e successive modifiche.
Art. 3. (Modalità del prelievo in deroga).
1. Al fine di evitare gravi danni alle colture, il prelievo in deroga è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana, per un massimo di venti capi giornalieri complessivi ripartiti per specie e quantità secondo la tabella allegata alla presente legge e con l’uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore a dodici.
Art. 4. (Tempi e luoghi del prelievo in deroga).
1. Il prelievo di cui all’articolo 2 è consentito per la specie storno dal 15 settembre 2002 al 31 gennaio 2003 e per le specie passero e passera mattugia dal 15 settembre 2002 al 31 dicembre 2002.
2. Nelle province dove si effettua l’apertura anticipata della caccia, la specie storno è abbattibile anche nei giorni 1 e 8 settembre 2002.
3. Il prelievo delle specie di cui all’articolo 2 non è consentito nelle superfici boscate e sul territorio sottoposto a divieto di caccia.
Art. 5. (Richiami vivi).
1. Gli storni e i passeri (passer italicus) provenienti da allevamento sono utilizzabili come richiami per gli abbattimenti di cui all’articolo 3.
Art. 6. (Controlli).
     1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all’articolo 51 della 
2. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell’applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, trasmette entro il 31 maggio 2003 al Ministero dell’Ambiente, al Ministero delle Politiche agricole e forestali e all’Istituto nazionale fauna selvatica (INFS) una relazione informativa.
Art. 7. (Sospensione del prelievo).
     1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell’INFS o dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 3 della 
Art. 8. (Abrogazione).
     1. La 
Allegato
Ripartizione delle specie e quantità prelevabili (articolo 3)
| 
						 SPECIE  | 
					
						 Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore  | 
					
						 Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore  | 
				
| 
						 
  | 
					
						 N. uccelli  | 
					
						 N. uccelli  | 
				
| 
						 PASSERO  | 
					
						 10  | 
					
						 20  | 
				
| 
						 PASSERA MATTUGIA  | 
					
						 2  | 
					
						 10  | 
				
| 
						 STORNO  | 
					
						 20  | 
					
						 100  | 
				
[1] Abrogata dall'art. 70 della