§ 5.1.46 - L.R. 14 ottobre 1999, n. 52.
Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:14/10/1999
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Contenuti e finalità).
Art. 2.  (Tipologia degli atti).
Art. 3.  (Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia).
Art. 4.  (Opere ed interventi sottoposti a denuncia di inizio dell’attività)
Art. 4 bis.  (Attività edilizia libera).
Art. 5.  (Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore).
Art. 6.  (Disposizioni generali)
Art. 7.  (Procedure per il rilascio della concessione).
Art. 8.  (Procedure per il rilascio dell'autorizzazione edilizia).
Art. 9.  (Procedura per la denuncia di inizio dell'attività).
Art. 10.  (Commissione edilizia - Norma di raccordo con la legge regionale 2 novembre 1979, n. 52).
Art. 11.  (Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di abitabilità o agibilità. Inizio di esercizio di attività produttive).
Art. 12.  (Attribuzione ai comuni delle funzioni relative alle costruzioni di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64).
Art. 13.  (Istruzioni tecniche regionali per i controlli sulle costruzioni in zone soggette al rischio sismico).
Art. 14.  (Elaborati progettuali e deposito dei progetti).
Art. 15.  (Realizzazione dei lavori).
Art. 16.  (Controlli e collaudi).
Art. 17.  (Rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria in zone soggette al rischio sismico).
Art. 18.  (Contributo relativo alle concessioni edilizie ed alle denunce di inizio dell'attività)
Art. 19.  (Determinazione degli oneri di urbanizzazione).
Art. 20.  (Determinazione del costo di costruzione).
Art. 21.  (Edilizia convenzionata).
Art. 22.  (Convenzione tipo).
Art. 23.  (Concessione e denuncia d’inizio dell’attività a titolo gratuito).
Art. 24.  (Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza).
Art. 25.  (Versamento del contributo).
Art. 26.  (Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune).
Art. 27.  (Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo).
Art. 28.  (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia).
Art. 29.  (Opere di amministrazioni statali).
Art. 30.  (Responsabilità del titolare, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori).
Art. 31.  (Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali).
Art. 32.  (Determinazione delle variazioni essenziali).
Art. 33.  (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza denuncia di inizio dell’attività)
Art. 34.  (Modifiche e integrazioni all’articolo 34 della l.r. 52/1999)
Art. 34 bis.  (Mutamenti della destinazione d’uso realizzati senza la necessaria denuncia di inizio dell’attività).
Art. 34 ter.  (Regolarizzazione della denuncia di inizio dell’attività).
Art. 35.  (Annullamento della concessione).
Art. 36.  (Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione).
Art. 37.  (Accertamento di conformità).
Art. 38.  (Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici).
Art. 39.  (Varianti in corso d'opera).
Art. 40.  (Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo III).
Art. 41.  (Unificazione delle definizioni).
Art. 42.  (Legge regionale 39/94: modifiche e norma di raccordo).
Art. 43.  (Sostituzione del n. 4 del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69).
Art. 44.  (Norme transitorie).
Art. 45.  (Abrogazioni).
Art. 46.  (Entrata in vigore).


§ 5.1.46 - L.R. 14 ottobre 1999, n. 52. [1]

Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della Legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69.

(B.U. 7 dicembre 1999, n. 34).

 

     Art. 1. (Contenuti e finalità).

     1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall’articolo 117 della Costituzione:

     a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia, definendo i procedimenti per ottenere la concessione stessa;

     b) individua le opere e gli interventi sottoposti ad attestazione di conformità con le vigenti norme urbanistiche ed edilizie e disciplina i relativi procedimenti;

     c) disciplina i contributi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria al costo di costruzione da corrispondere al Comune;

     d) definisce le sanzioni amministrative per gli abusi edilizi;

     e) detta norme per la riunificazione dei parametri urbanistici ed edilizi [2].

     1 bis. La presente legge disciplina inoltre, sulla base dei principi contenuti nella legislazione statale attinente alla materia del governo del territorio, i controlli sulle costruzioni soggette a rischio sismico [3].

     1 ter. La disciplina dei titoli abilitativi contenuta nella presente legge non incide sull’applicazione delle vigenti disposizioni relative alla competenza legislativa dello Stato in particolare nelle materie penali e tributarie [4].

     2. La presente legge è finalizzata all'applicazione dei principi di efficienza e di trasparenza nei procedimenti amministrativi, al soddisfacimento dei bisogni sociali ed al perseguimento contestuale del servizio al singolo cittadino e della tutela degli interessi pubblici e collettivi [5].

 

TITOLO I

DISCIPLINA DEGLI ATTI

 

     Art. 2. (Tipologia degli atti).

     1. Sono soggette a concessione edilizia del Comune, con le procedure di cui all'articolo 7, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui all'articolo 3.

     1 bis. La concessione è rilasciata in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Il rilascio della concessione è in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio o all’impegno dei privati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione [6].

     1 ter. Nell’atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data del rilascio della concessione; il termine di ultimazione di cui all’articolo 11 comma 1, entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dall’inizio dei lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico- costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve dotarsi di un nuovo titolo abilitativo concernente la parte non ultimata [7].

     1 quater. L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d’inizio [8].

     1 quinquies. La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e l’applicazione delle sanzioni previste nel titolo V [9].

     2. Sono subordinati a denuncia di inizio dell’attività, in conformità con le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela e con le procedure di cui all’articolo 9, le opere e gli interventi di cui all’articolo 4 [10].

     2 bis. Alla denuncia di inizio delle attività si applicano, ove non diversamente stabilito, le disposizioni che disciplinano la concessione edilizia contenute nei commi che precedono [11].

 

     Art. 3. (Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia).

     1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio [12]:

     a) gli interventi di nuova edificazione e cioè di realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi da quelli di cui alle lettere successive del presente articolo ed all’articolo 4 [13];

     a bis) L’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni [14];

     b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune;

     c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

     d) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

     e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

     f) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.

     f bis) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d’uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione [15].

     2. Per le opere pubbliche dei Comuni, l'atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l'opera autorizzata secondo le modalità previste dalla legge L. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ha i medesimi effetti della concessione edilizia. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie,

dell'acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

 

     Art. 4. (Opere ed interventi sottoposti a denuncia di inizio dell’attività) [16].

     1. Sono sottoposti a denuncia di inizio dell’attività [17]:

     a) gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3, qualora siano specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), dai programmi integrati di intervento di cui all'articolo 29 della stessa legge regionale, dai piani attuativi, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3;

     b) le opere di reinterro e di scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

     c) [18];

     d) [19];

     e) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dai piani della distribuzione e localizzazione delle funzioni, previsti dalla legge regionale [20];

     f) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione;

     g) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;

     g bis) ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a concessione [21].

     2. Sono inoltre sottoposti a denuncia di inizio dell’attività i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorché realizzati esclusivamente con opere interne [22]:

     a) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto, nei casi previsti dalla disciplina comunale [23];

     b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;

     c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei a l'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti;

     d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresì:

     1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti urbanistici comunali, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica [24];

     2) la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza [25];

     3) le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non si configurino come nuovi organismi edilizi, ivi compreso le pertinenze, e limitati interventi necessari per l’adeguamento alla normativa antisismica; non sono computate ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale le addizioni con le quali si realizzino i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all’interno dei perimetri dei centri abitati, nonché il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari; sono compresi in tale fattispecie gli ampliamenti una tantum di cui all’articolo 5, comma 3, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola), modificata con legge regionale 4 aprile 1997, n. 25 [26];

     e) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.

     3. La sussistenza della specifica disciplina degli strumenti urbanistici, di cui al comma 1, lettera a), deve risultare da una esplicita attestazione del Consiglio Comunale da rendersi in sede di approvazione dei nuovi strumenti o in sede di ricognizione di quelli vigenti, previo parere della Commissione edilizia se istituita, ovvero dell'ufficio competente in materia.

     4. [27].

     5. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, qualora dovuti, rilasciati dalle competenti autorità, ed in particolare nei seguenti casi qualora [28]:

     a) l’esecuzione delle opere interessi beni tutelati ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) [29];

     b) [30];

     c) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

     d) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all’articolo 149 del d.lgs. 490/1999 o alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui al Titolo II Capo II della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per l'assetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo) [31];

     e) [32];

     f) il preventivo rilascio dell’atto di assenso sia espressamente previsto e disciplinato, in attuazione della presente legge, dagli strumenti urbanistici comunali, ancorché soltanto adottati, con riferimento alle zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o ad immobili che pur non essendo compresi fra quelli di cui alle lettere che precedono, siano giudicati meritevoli di analoga tutela per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od estetico [33].

 

          Art. 4 bis. (Attività edilizia libera). [34]

     1. I seguenti interventi, ancorché attuati per mezzo di opere edilizie, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, salvo che il titolo sia previsto dalla disciplina urbanistico edilizia comunale:

     a) interventi di manutenzione ordinaria, diversi da quelli previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera a);

     b) interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

     c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

 

     Art. 5. (Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore).

     1. I progetti degli interventi relativi ad immobili classificati come soggetti a restauro o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici comunali, devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili stessi, e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi.

     2. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e quelli di manutenzione straordinaria relativi a immobili od a parti di immobili sottoposti alla disciplina del d.lgs. 490/1999, o della legge 6 dicembre 1991 n. 394, o siti nelle zone classificate A ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o comunque classificati come soggetti a restauro o definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici comunali, sono realizzati nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio [35].

 

TITOLO II

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

 

     Art. 6. (Disposizioni generali) [36].

     1. Ai fini della concessione edilizia o della denuncia di inizio dell’attività, il regolamento edilizio elenca per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica [37].

     2. Per le richieste di concessione edilizia non può essere prescritta all'interessato la preventiva acquisizione di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni di competenza del Comune stesso [38].

     3. La completezza formale della domanda di concessione o della denuncia di inizio dell'attività è verificata dal responsabile del procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione; qualora la domanda o la denuncia risulti incompleta o non conforme alle norme di cui al primo comma, entro lo stesso termine ne viene data motivata comunicazione all'interessato, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità [39].

     4. L’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per l’esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio della concessione; a tale acquisizione può provvedere direttamente l’interessato, allegando la relativa documentazione alla richiesta; in mancanza l’acquisizione è a carico del comune [40].

     4 bis. Le funzioni attinenti la certificazione dei requisiti igienico sanitari sono attribuite:

     a) al professionista abilitato per la denuncia d’inizio dell’attività nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale, ovvero nel caso in cui la verifica di conformità alle norme igienico-sanitarie non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;

     b) all’azienda USL competente, nei casi di deroga, previsti dalla normativa vigente, alle disposizioni igienico-sanitarie e comunque nei casi in cui siano necessarie valutazioni tecnico-discrezionali [41].

     4 ter. Su richiesta dell’interessato o del comune, l’azienda USL esprime inoltre parere sui progetti di interventi edilizi che riguardano immobili con destinazione ricettiva, scolastica, sanitaria, socio-assistenziale, commerciale, sportiva, ricreativa, stabilimenti balneari e termali, cimiteri e nei casi in cui sia prevista l’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 [42].

     5. Sono fatte salve le procedure indicate dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59) per le opere dallo stesso disciplinate.

     5 bis. Prima dell’inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il nominativo dell’impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell’impresa; qualora successivamente all’inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall’avvenuto subentro [43].

 

     Art. 7. (Procedure per il rilascio della concessione).

     1. La concessione edilizia è data al proprietario o a chi ne abbia titolo.

     2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia è comunicato al richiedente o ad un suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.

     3. L'esame delle domande risultate formalmente complete a norma dell'articolo 6 si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dai regolamenti edilizi.

     4. Nel caso in cui all’istanza di concessione edilizia siano stati allegati tutti i pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l’esecuzione dei lavori, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda o della documentazione integrativa ai sensi dell’articolo 6, comma 3, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce tutti i necessari pareri di competenza comunale, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico - giuridica dell’intervento richiesto accompagnata dalla propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e di conseguenza formula una motivata proposta all’autorità preposta all’emanazione del provvedimento conclusivo [44].

     5. Qualora nel termine di sessanta giorni sopraindicato non vengano formulati dai competenti organi comunali i prescritti pareri, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 4 [45].

     5 bis. Nel caso in cui all’istanza di concessione edilizia non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, necessari per l’esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, acquisisce gli atti di assenso medesimi entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, ovvero indice a tal fine entro venti giorni dalla presentazione della stessa, una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 come da ultimo modificata con legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché ai sensi della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi) al fine di acquisire tali atti di assenso, nei tempi e con le modalità ivi disciplinate [46].

     5 ter. Il provvedimento finale, da notificare all’interessato, è adottato dall’autorità comunale competente entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 4, dal ricevimento degli atti di assenso ovvero dall’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 5 bis. Dell’avvenuto rilascio della concessione edilizia è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio [47].

     5 quater. I termini di cui ai commi 4 e 5 bis sono raddoppiati per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento da comunicarsi immediatamente all’interessato [48].

     6. [49].

     7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

     8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma 7, l'interessato può inoltrare istanza al difensore civico comunale, ove costituito, ovvero al difensore civico regionale, il quale nomina, entro i quindici giorni successivi, un commissario "ad acta" che nel termine di sessanta giorni adotta il provvedimento [50].

     9. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente articolo sono a carico del comune.

     10. Alle varianti alle concessioni edilizie si applicano le disposizioni previste per il rilascio delle concessioni. Per le varianti in corso d’opera sussiste esclusivamente l’obbligo del deposito del progetto dell’opera così come effettivamente realizzata, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

     a) che siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati né con le eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo;

     b) che non comportino modifiche della sagoma né innovazioni che incidano sui parametri urbanistici e sulle dotazioni di standard;

     c) che non si tratti di beni tutelati ai sensi del d.lgs. 490/1999.

     In tali casi, l’eventuale conguaglio del contributo di cui all’articolo 18, determinato con riferimento alla data dell’atto abilitativo, è effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all’articolo 11 e comunque prima della scadenza del termine di validità dell’atto abilitativo [51].

     11. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili), l'efficacia della concessione edilizia è sospesa in caso di inosservanza da parte del committente o del responsabile dei lavori degli obblighi loro derivanti dagli articoli 3, 6, 11 e 13 dello stesso decreto; la concessione edilizia riacquista efficacia dopo l’ottemperanza alle inosservanze. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall'allegato III al d.lgs. 494/1996, dà atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento quando previsto. La notifica contiene inoltre la dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori che assevera il rispetto della presente legge [52].

 

     Art. 8. (Procedure per il rilascio dell'autorizzazione edilizia). [53]

     1. L'autorizzazione edilizia è rilasciata al proprietario o a chi ne abbia titolo.

     2. All'autorizzazione si applicano le procedure previste per la concessione edilizia di cui all'articolo 7.

 

     Art. 9. (Procedura per la denuncia di inizio dell'attività).

     1. Almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia dell’inizio dell’attività, accompagnata da:

     a) una dettagliata relazione a firma di professionisti abilitati, che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di riferimento vigenti;

     b) gli elaborati progettuali e la descrizione dello stato di fatto dell’immobile oggetto dei lavori;

     c) ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato, necessario per poter eseguire i lavori, salvo che il comune provveda direttamente.

     In caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi dell’articolo 6, comma 3, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa [54].

     2. Per le opere ricadenti nell’ambito d’applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, nella denuncia è contenuto l’impegno a comunicare al comune l’osservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 3,11,12 e 13 dello stesso decreto legislativo, nonché, per le imprese, delle disposizioni relative alla applicazione delle norme tecniche di settore vigenti.

     L’inosservanza di detti obblighi impedisce l’inizio dei lavori [55].

     3. Nel caso di varianti in corso d’opera, l’interessato deve presentare una nuova denuncia di inizio attività, descrivendo le variazioni apportate all’intervento originario. Per le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 7, comma 10 si applicano esclusivamente gli obblighi ivi previsti [56].

     4. Il termine per l’inizio dei lavori non può, a pena di decadenza, essere superiore ad un anno dalla data di presentazione della relativa denuncia. Il termine di ultimazione di cui all’articolo 11, comma 1, entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data anzidetta. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini, l’interessato deve presentare una nuova denuncia concernente la parte non ultimata [57].

     5. Ai fini della relazione asseverata e delle integrazioni di cui al comma 1, i professionisti competenti assumono la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di false attestazioni dei professionisti, l’autorità comunale competente ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine di appartenenza per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. L’autorità comunale competente, entro il termine di venti giorni di cui al comma 1, verifica la denuncia d’inizio attività ai sensi del comma 1, e, qualora sia riscontrata l’assenza di uno o più dei presupposti legittimanti, notifica agli interessati l’ordine motivato di non attuare le trasformazioni previste. Gli aventi titolo hanno facoltà di presentare una nuova denuncia di inizio attività o rendere idonea quella presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni, ovvero mediante l’acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori; in tale ultimo caso il termine di cui al comma 1 può essere ridotto secondo quanto disposto dal regolamento edilizio [58].

     5 bis. Presso il cantiere sono depositate le copie delle denunce di inizio attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, il piano di sicurezza, nonché l’elenco di quanto altro prescritto per comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati [59].

     6. Il superamento del termine di venti giorni di cui al comma 1 non preclude, in ogni caso, la potestà di controllo della pubblica amministrazione e la adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori. L’autorità comunale competente procede comunque, nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 28, al controllo, anche a campione, delle denunce d’inizio delle attività. Nei casi di false attestazioni di conformità, l’autorità comunale competente provvede alla applicazione delle disposizioni di cui al titolo V relative alle corrispondenti opere eseguite senza titolo abilitativo [60].

 

     Art. 10. (Commissione edilizia - Norma di raccordo con la legge regionale 2 novembre 1979, n. 52).

     1. Ai sensi della legge L. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), art. 41, comma 1, il Comune può deliberare di istituire la Commissione edilizia, determinando inoltre, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), i casi in cui la commissione non deve essere sentita nel procedimento di rilascio della concessione edilizia.

     2. Se il comune non istituisce la Commissione edilizia, le funzioni attribuite alla Commissione edilizia integrata dalla legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 (Sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali) sono svolte da un collegio composto dai tre membri nominati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della stessa legge. Il parere del collegio, espresso a maggioranza, deve recare menzione dei voti espressi e delle relative motivazioni. I compensi ai membri del collegio sono determinati dal Comune in conformità con gli altri organismi di consulenza tecnica comunali.

 

     Art. 11. (Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di abitabilità o agibilità. Inizio di esercizio di attività produttive).

     1. Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati certificano la conformità dell’opera al progetto contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso [61].

     2. La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche:

     a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o di ampliamento e che riguardino parti strutturali degli edifici;

     b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d'uso.

     3. Nei casi previsti dal comma 2, una volta ultimati i lavori e certificata la conformità di cui al comma 1, ovvero applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo V, l’abitabilità o agibilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con le norme igienico-sanitarie. L’abitabilità o agibilità decorrono dalla data in cui perviene al comune l’attestazione [62].

     4. Entro centottanta giorni dalla data in cui è pervenuta l’attestazione di cui al comma 3, l’autorità comunale competente, tramite l’azienda USL, dispone ispezioni, anche a campione, al fine di verificare i requisiti di abitabilità e agibilità delle costruzioni. A tal fine fornisce periodicamente all’azienda USL le informazioni necessarie [63].

     5. Per l'inizio di esercizio di un'attività produttiva resta fermo quanto previsto dall'articolo 48 del D.P.R. n. 303 del 1956 e dall'articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie, nel rispetto delle procedure disciplinate dal D.P.R. 447/1998.

     L'interessato, direttamente, o attraverso il Comune, ovvero attraverso lo sportello unico istituito ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), può richiedere alle strutture tecniche competenti in materia sanitaria ed ambientale pareri preventivi sugli eventuali lavori edilizi all'avvio dei procedimenti di cui al presente titolo [64].

 

TITOLO III

ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI

AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE COSTRUZIONI

CON PARTICOLARI STRUTTURE E DISCIPLINA

DEI CONTROLLI SULLE COSTRUZIONI IN

ZONE SOGGETTE AL RISCHIO SISMICO

 

     Art. 12. (Attribuzione ai comuni delle funzioni relative alle costruzioni di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64).

     1. Le disposizioni di cui al presente titolo costituiscono applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), relativamente alla disciplina dell'attività edilizia nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge nonché della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).

     2. Le funzioni attribuite agli uffici tecnici regionali in base alle leggi 1086/1971 e 64/1974, sono attribuite ai comuni competenti per territorio a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle Istruzioni Tecniche di cui all'articolo 13.

     3. Sono inoltre attribuite ai comuni, a far data dallo stesso termine, le funzioni del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 25 della legge 64/1974. Tali funzioni sono esercitate previo parere degli uffici tecnici regionali competenti.

     4. Gli uffici tecnici regionali restano competenti per le funzioni tecniche relative ai controlli di cui all'articolo 16 e in attuazione della legge 64/1974.

 

     Art. 13. (Istruzioni tecniche regionali per i controlli sulle costruzioni in zone soggette al rischio sismico).

     1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, apposite Istruzioni Tecniche per i controlli di cui all'art. 16, al fine di disciplinare in particolare:

     a) la dimensione del campione ai fini del controllo dei progetti depositati e delle relative opere, nonché i criteri e la frequenza del sorteggio, che potrà essere articolato, sulla base delle valutazioni del rischio sismico, anche a livello comunale ai fini della prevenzione dei danni da terremoto;

     b) le modalità di controllo per l'accertamento di merito dei progetti sottoposti a controllo ivi compresi i controlli sulle opere in corso;

     c) il contenuto ed i requisiti di completezza degli elaborati progettuali, per i diversi tipi di intervento, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa statale vigente;

     d) le modalità per la presentazione dei progetti;

     e) i criteri e le procedure per la redazione e la tenuta del giornale dei lavori di cui al comma 1 dell'articolo 15.

 

     Art. 14. (Elaborati progettuali e deposito dei progetti).

     1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di cui al presente titolo il progetto esecutivo è corredato da una dichiarazione nella quale il progettista assevera che:

     a) il progetto è stato redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui alla legge 64/1974, comprensive dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 1 e 3 della citata legge;

     b) nel caso di interventi sugli edifici esistenti, il progetto risulta classificato di adeguamento ovvero di miglioramento in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche di cui all'articolo 3 della legge 64/1974;

     c) gli elaborati progettuali possiedono i requisiti di completezza di cui all'articolo 17 della legge 64/1974, come specificati dalle Istruzioni Tecniche di cui all'articolo 13 della presente legge;

     d) sono state rispettate le speciali prescrizioni concernenti le strutture, eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, relative alla fattibilità degli interventi.

     Il progettista, attraverso la dichiarazione, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità.

     2. Il progetto e la dichiarazione di cui al comma 1 sono depositati presso il Comune:

     a) contestualmente alla domanda della concessione edilizia di cui all'articolo 7, o dell'autorizzazione edilizia di cui all'articolo 8, nelle aree per le quali non sia stata approvata la carta della fattibilità, ovvero nelle aree classificate di fattibilità 3 o 4;

     b) prima del ritiro della concessione o dell'autorizzazione edilizia nelle aree diverse da quelle di cui alla lettera a);

     c) contestualmente alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 9.

     3. Nell'attestazione di avvenuto deposito il comune certifica anche il rispetto dell'adempimento di cui al presente articolo.

     4. Le varianti, ancorché in corso d'opera, che rispetto al progetto originario modificano sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura, sono subordinate ad un nuovo deposito prima dell'inizio dei relativi lavori.

     5. Per l'inizio dei lavori non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 64/1974.

 

     Art. 15. (Realizzazione dei lavori).

     1. Nei cantieri, dal giorno dell'inizio dei lavori fino a quello della loro ultimazione, devono essere conservati gli atti restituiti con vidimazione del Comune, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori nonché un apposito giornale dei lavori stessi.

     2. Della conservazione e regolare tenuta dei predetti documenti, che debbono essere sempre a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, è responsabile il direttore dei lavori che è altresì tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

     3. Il direttore dei lavori, il costruttore e il committente, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera realizzata al progetto nonché alle sue eventuali varianti, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali, della qualità dei materiali impiegati e della posa in opera degli elementi prefabbricati.

     4. A lavori ultimati è redatta dal direttore dei lavori, in duplice copia, la relazione finale prevista dall'articolo 6 della legge 1086/1971, anche nel caso in cui siano state impiegate strutture diverse da quelle in conglomerato cementizio armato o in metallo.

     5. Detta relazione è depositata, entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, presso il Comune che ne restituisce copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

     6. Per le opere in conglomerato cementizio armato a struttura metallica, la denuncia dei lavori e la presentazione dei relativi progetti nei modi e nei termini della presente legge, sono valide anche agli effetti dell'articolo 4 della legge 1086/1971.

 

     Art. 16. (Controlli e collaudi).

     1. I controlli sono effettuati a campione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla deliberazione consiliare di cui all'art. 13, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo e dall'art. 17, secondo comma.

     2. I controlli possono essere motivatamente estesi a progetti non rientranti nel campione, in ragione della loro rilevanza ai fini della sicurezza.

     3. Il collaudatore attesta, ai sensi della normativa vigente, la conformità del progetto e dell'opera alle prescrizioni antisismiche di cui alla legge 64/1974 e alle prescrizioni relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica di cui alla legge 1086/1971.

     4. [65].

 

     Art. 17. (Rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria in zone soggette al rischio sismico).

     1. Ai fini dell'accertamento di conformità per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria di cui all’articolo 37, gli adempimenti previsti dalle leggi 1086/1971 e 64/1974, si intendono assolti tramite il deposito della certificazione, da parte del progettista, del rispetto di tutte le prescrizioni recate dalle leggi suddette, nonché dal certificato di collaudo ove richiesto ai sensi della normativa vigente [66].

     2. Le opere di cui al presente articolo sono escluse dal campionamento di cui all'art. 16 e sono tutte obbligatoriamente assoggettate al controllo.

     3. Restano ferme le sanzioni previste dalle leggi 1086/1971, 64/1974 e 47/1985.

 

TITOLO IV

CONTRIBUTI

 

     Art. 18. (Contributo relativo alle concessioni edilizie ed alle denunce di inizio dell'attività) [67].

     1. La concessione comporta la corresponsione, di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

     2. La denuncia di inizio dell’attività comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lettera d), per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione [68].

 

     Art. 19. (Determinazione degli oneri di urbanizzazione).

     1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi, soggetti a concessione o a denuncia di inizio dell'attività, che comportano nuova edificazione o determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione di [69]:

     a) aumento delle superfici utili degli edifici;

     b) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili;

     c) aumento del numero di unità immobiliari.

     1 bis. Ai sensi della presente legge, per superficie utile si intende la superficie effettivamente calpestabile, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre e scale [70].

     2. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall'articolo 4 della legge 29 febbraio 1964, n. 847 (Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167), modificato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici nonché alle opere di infrastrutturazione generale comunque a carico del Comune.

     3. Il Consiglio regionale individua con apposito atto le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori. Contestualmente il Consiglio determina altresì i criteri generali per l’erogazione del contributo [71].

     4. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, si applicano le tabelle allegate alla presente legge.

     5. La Giunta regionale provvede ad aggiornare ogni cinque anni dette tabelle.

     6. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di cui al comma 5, si applicano annualmente le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo, determinate dall'ISTAT, per il mese di novembre sul corrispondente mese dell'anno precedente.

     7. Gli aggiornamenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano senza ulteriori atti alle richieste ed alle dichiarazioni presentate successivamente al 1 gennaio dell'anno seguente.

 

     Art. 20. (Determinazione del costo di costruzione).

     1. Il costo di costruzione di cui all'articolo 18, comma 1, per i nuovi edifici è determinato ogni cinque anni dalla Giunta regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

     2. Con gli stessi provvedimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.

     3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni di cui al comma 1, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

     4. Il contributo afferente alla concessione comprende una quota del costo di costruzione, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, determinata in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione, sulla base di quanto, indicato nell'apposita tabella allegata.

     5. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti, il comune può determinare costi di costruzione come quota percentuale di quello delle nuove costruzioni, in relazione alla classificazione degli interventi effettuata dallo stesso comune [72].

 

     Art. 21. (Edilizia convenzionata).

     1. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 della L. 10/1977, il contributo di cui all’articolo 18 è ridotto alla sola quota di cui all’articolo 19 qualora l’interessato si impegni, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati nel rispetto della convenzione tipo prevista dall’articolo 22 [73].

     2. Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al primo comma; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

     3. [74].

     4. Può tenere luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale l’interessato si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse [75].

     5. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese dell’interessato [76].

 

     Art. 22. (Convenzione tipo).

     1. [77].

     2. In relazione agli interventi di edilizia abitativa di cui all’articolo 21, con atto della Giunta regionale è approvata, una convenzione tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo, in ordine essenzialmente [78]:

     a) all'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

     b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma 1, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

     c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

     d) alla durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore 20 anni;

     d bis) alla determinazione del costo delle aree in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 20 della presente legge [79].

     3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

     4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

 

     Art. 23. (Concessione e denuncia d’inizio dell’attività a titolo gratuito). [80]

     1. Il contributo di cui all’articolo 18 non è dovuto nei seguenti casi:

     a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n.153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell’agricoltura);

     b) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai soggetti competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati o privato sociale, in attuazione di strumenti urbanistici, previa, in questo caso, convenzione con il comune che assicuri l’interesse pubblico;

     c) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati in occasione di pubbliche calamità;

     d) per la realizzazione degli spazi di parcheggio e delle autorimesse pertinenziali all’interno dei perimetri dei centri abitati.

     2. La quota di contributo relativa al costo di costruzione non è dovuta nei seguenti casi:

     a) per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato;

     b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al venti per cento, di edifici unifamiliari; è facoltà del comune disciplinare, nel proprio regolamento edilizio, le caratteristiche di edificio unifamiliare, sulla base di criteri di abitabilità di un nucleo familiare medio;

     c) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

     d) per gli interventi di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili e mutamento della destinazione d’uso, quando l’interessato si impegni, mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione; il comune disciplina i casi di esonero motivato dal contributo non condizionato alla sottoscrizione della convenzione o dell’atto unilaterale d’obbligo.

 

     Art. 24. (Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza).

     1. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce in relazione ai tipi di attività produttiva.

     2. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza, delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 19, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale [81].

     3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall’articolo 23, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento, al momento della intervenuta variazione [82].

 

     Art. 25. (Versamento del contributo).

     1. Il contributo di cui all’articolo 18 è corrisposto al comune all’atto del ritiro della concessione o, nel caso di denuncia d’inizio dell’attività, entro i venti giorni successivi alla presentazione della stessa [83].

     2. [84].

     3. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato dal comune all’atto del rilascio del provvedimento di concessione; nel caso di denuncia d’inizio dell’attività sono calcolate dal progettista abilitato all’atto della denuncia [85].

     4. Il contributo può essere rateizzato in non più di 6 rate semestrali. Gli obbligati sono tenuti a prestare al Comune idonee garanzie fideiussorie [86].

 

     Art. 26. (Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune).

     1. Sulla base delle tabelle di cui all'articolo 19, il Comune determina, per le diverse parti del proprio territorio, l'incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali che gli interventi comportano, in base ai seguenti fattori:

     a) differenze fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione praticati nel Comune e i costi medi aggiornati risultanti dalle tabelle regionali;

     b) entità degli interventi, relativi alle opere di urbanizzazione, previsti dai programmi poliennali delle opere pubbliche comunali;

     c) tipologie degli interventi di recupero;

     d) destinazioni d'uso;

     e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti nelle diverse parti del territorio comunale.

     2. Le determinazioni comunali di cui al comma 1 danno conto in modo esplicito dell'incidenza dei singoli fattori e non possono determinare variazioni superiori al 70% dei valori medi definiti in base alle tabelle parametriche regionali.

     3. Per gli interventi nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e successive modificazioni, il contributo di cui all'articolo 18 è commisurato alla sola quota di cui all'articolo 19 ed è assorbente del costo delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 35, comma 8, lett. a), e comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     4. Gli interventi nei piani per insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 865/1971, sono realizzati a titolo gratuito fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali, direzionali, per le quali si applica il comma 2 dell'articolo 24. Gli oneri per l'urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria sono computati per l'intero nel costo relativo alla cessione dell'area in proprietà o alla concessione in diritto di superficie. Nel costo suddetto è altresì computata l'incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Tale incidenza è determinata dal Comune sulla base dei parametri di cui alla apposita tabella allegata alla presente legge e soggetti agli aggiornamenti di cui all'articolo 19.

     5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei privati proponenti in tal caso la quota di oneri riferiti alla urbanizzazione primaria non è più dovuta.

     6. Le denunce di inizio dell’attività per il mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili, in assenza di opere edilizie, sono onerose nelle fattispecie e nelle aree individuate dai comuni nei piani della distribuzione e localizzazione delle funzioni previsti dalla legge regionale, e solamente in caso di incremento dei carichi urbanistici [87].

     7. Gli oneri di cui al comma 6 non possono in ogni caso superare quelli previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia. I Comuni, con gli atti di cui alla L.R. 39/1994 come modificata dalla presente legge, possono individuare fattispecie e zone in cui, al fine di agevolare il riequilibrio funzionale o salvaguardare attività di interesse sociale o culturale, il mutamento di destinazione d'uso avviene a titolo gratuito.

     8. I Comuni, contestualmente al piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni o all'ordinanza transitoria di cui all'articolo 6 della L.R. 39/1994 come modificata dalla presente legge, definiscono mediante apposite tabelle l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione:

     a) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici;

     b) alle destinazioni d'uso regolamentate;

     c) alle previsioni di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria contenute nei piani e programmi di attuazione degli strumenti urbanistici.

     9. Al di fuori dei casi di gratuità di cui all'articolo 23, il Comune determina l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 18, quando l'intervento sia relativo a:

     a) immobili soggetti alla disciplina della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola);

     b) ogni altro tipo di immobile per il quale il contributo non sia altrimenti determinato.

     10. Ai fini del presente articolo i volumi e le superfici sono calcolati secondo le norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.

     11. A scomputo totale o parziale del contributo, ai fini del rilascio della concessione o della presentazione della denuncia di inizio dell’attività, è facoltà dell’interessato obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune [88].

     12. Restano salve le agevolazioni previste da normative speciali.

 

TITOLO V

SANZIONI

 

     Art. 27. (Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo).

     1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di cui agli articoli 19 e 20 comporta:

     a) l'aumento del contributo in misura pari al 10% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

     b) l'aumento del contributo in misura pari al 20% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

     c) l'aumento del contributo in misura pari al 40% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni [89].

     2. Le misure di cui al primo comma non si cumulano.

     3. Nel caso di pagamento rateizzato gli aumenti di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis [90].

     4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del primo comma, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.

     4 bis. Qualora siano state prestate garanzie fideiussorie che consentano l’escussione immediata e diretta per ciascuna rata, il comune riscuote gli importi dovuti dopo la scadenza del termine per il pagamento e non si dà luogo all’applicazione della sanzione di cui al presente articolo [91].

 

     Art. 28. (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia).

     1. Il comune vigila sull’attività urbanistico - edilizia per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive contenute nella concessione o nella denuncia di inizio dell’attività [92].

     2. L'autorità comunale competente, quando accerti l'inizio, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla 167/1962, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui alla legge regionale 31 marzo 2000, n.39 (Legge forestale della Toscana), o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici), nonché delle aree di cui al d.lgs. 490/1999, l’autorità comunale competente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa [93].

     3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità di cui al primo comma, l'autorità comunale ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

     4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il corrispondente titolo abilitativo o la sua riproduzione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico - edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, alla provincia e all'autorità comunale competente, la quale verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti [94].

 

     Art. 29. (Opere di amministrazioni statali). [95]

     1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 28, l’autorità comunale competente informa immediatamente il Presidente della Giunta regionale e il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, al quale compete, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, l’adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo 28.

 

     Art. 30. (Responsabilità del titolare, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori). [96]

     1. Il titolare della concessione o della denuncia di inizio dell’attività, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché – unitamente al direttore dei lavori - alla concessione o alla denuncia di inizio dell’attività ed alle modalità esecutive ivi stabilite. Essi sono inoltre tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.

     2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti di cui al comma 1, la violazione delle prescrizioni e delle modalità esecutive contenute nei titoli abilitativi con esclusione delle varianti in corso d’opera di cui all’articolo 39, fornendo all’autorità comunale competente contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto ai titoli abilitativi, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa all’autorità comunale competente. In caso contrario quest’ultima segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari.

 

     Art. 31. (Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali).

     1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

     2. L’autorità comunale competente, accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge la demolizione indicando nel provvedimento l’area che eventualmente verrà acquisita in caso di inottemperanza, ai sensi del comma 3 [97].

     3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

     4. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

     5. L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza dell’autorità comunale competente a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali [98].

     6. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

     7. L’autorità comunale competente redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, l'autorità provinciale competente e al Ministro dei lavori pubblici [99].

     8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 28, l'autorità provinciale competente, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria.

     9. Le sanzioni previste al presente articolo, per le opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali, si applicano anche alle opere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), eseguite in mancanza dell'attestazione di conformità, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad essa.

     9 bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano nei casi di addizioni, sopraelevazioni ed opere pertinenziali diverse da quelle di cui all’articolo 4 ed eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali. In tale ipotesi l’autorità comunale competente provvede ai sensi dell’articolo 33 [100].

     10. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei piani di sicurezza, come disciplinati dall'articolo 12, comma 1, e dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 494/1996, fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l'organo preposto alla vigilanza ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), ordina l'immediata sospensione dei lavori fino all'adempimento.

     10 bis. Resta escluso qualsiasi effetto di sanatoria amministrativa in materia edilizia in dipendenza del trasferimento a soggetti privati di aree già demaniali [101].

 

     Art. 32. (Determinazione delle variazioni essenziali).

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 31, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

     a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento urbanistico vigente o adottato, oppure dal piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 5 della L.R. 39/1994, come modificata dalla presente legge;

     b) un aumento del volume con destinazione residenziale in misura superiore:

     1. al 5% da 0 a 1000 mc.;

     2. al 2% dai successivi 1001 mc;

     c) un aumento della superficie utile con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore:

     1. al 5% da 0 a 400 mq.;

     2. al 2% dai successivi 401 mq. [102];

     d) la modifica dell'altezza dell'edificio in misura superiore a cm 30 qualora l'altezza dell'edificio sia stata prescritta in relazione a quella di altri edifici;

     e) la riduzione delle distanze minime dell'edificio fissate nella concessione dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore al 10%, ovvero in misura superiore a cm 20 dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'allineamento dell'edificio sia stato prescritto in relazione a quello di altri edifici;

     f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.

     2. Le variazioni concernenti il volume, la superficie e l'altezza costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti di cui alle lett. b), c) e d) del comma 1 ove comportino aumento del numero dei piani o delle unità immobiliari.

     3. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative [103].

     4. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dalla concessione, ai fini della applicazione delle sanzioni penali. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali [104].

 

     Art. 33. (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza denuncia di inizio dell’attività) [105].

     1. Le opere di ristrutturazione edilizia come definite dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4, eseguite in assenza di denuncia di inizio dell’attività o in totale difformità da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico - edilizi entro il termine stabilito dall'autorità comunale competente con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso [106].

     2. Qualora, preventivo e motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, l'autorità comunale competente irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'ufficio tecnico comunale [107].

     3. [108].

     4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 490/1999 e incidano sui beni oggetto di tutela, l’autorità competente alla tutela del vincolo, salva l'applicazione delle altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da euro 1033,00 a euro 10.329,00 [109].

     5. In caso di inerzia, si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell'articolo 31.

     6. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione in pristino, è comunque corrisposto il contributo di cui al titolo IV, se dovuto [110].

 

     Art. 34. (Modifiche e integrazioni all’articolo 34 della l.r. 52/1999) [111].

     1. [112].

     2. L’esecuzione di opere di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), f), g), e comma 2, lettere a), b), c), in assenza di denuncia di inizio dell’attività o in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dall’ufficio tecnico comunale conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a euro 516,00. In caso di denuncia di inizio dell’attività in corso di esecuzione delle medesime opere, presentate prima delle constatazioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 28, la sanzione è applicata nella misura minima. La sanzione non è applicabile qualora le opere siano eseguite in assenza di denuncia di inizio dell’attività in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale in base alle normative vigenti [113].

     3. Quando le opere realizzate senza denuncia di inizio dell’attività consistano in interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 4 comma 2 lettera c), eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti e incidano su beni oggetto di tutela, l’autorità competente alla tutela del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 20.670,00 [114].

     4. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione in pristino, è da corrispondere il contributo di cui al titolo IV, se dovuto [115].

 

          Art. 34 bis. (Mutamenti della destinazione d’uso realizzati senza la necessaria denuncia di inizio dell’attività). [116]

     1. I proprietari degli immobili che provvedano, senza opere edilizie, al mutamento di destinazione d’uso senza denuncia di inizio dell’attività nelle aree e per le fattispecie disciplinate dai piani della distribuzione e localizzazione delle funzioni, sono puniti con le seguenti sanzioni:

     a) nel caso in cui il mutamento della destinazione d’uso risulti compatibile con il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni, da euro 300,00 a euro 1.200,00 oltre al doppio del contributo dovuto di cui all’articolo 26;

     b) nel caso che il mutamento di destinazione d’uso non sia compatibile con il piano della localizzazione delle funzioni:

     1) euro 120,00 per ogni metro quadrato di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale residenziale, e euro 12,00 a metro quadrato per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario; oltre, in entrambi i casi, il pagamento del doppio del contributo massimo previsto dalle tabelle di cui all’articolo 8 per i mutamenti di destinazione d’uso a finalità residenziale;

     2) euro 120,00 per ogni metro quadrato di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale commerciale, direzionale o turistico-ricettiva;

     3) euro 30,00 per ogni metro quadrato di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale industriale o artigianale;

     4) euro 6,00 per ogni metro quadrato di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale agricola;

     c) nel caso di utilizzazione di terreni inedificati difforme dalle disposizioni contenute nel piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni da euro 600,00 a euro 3.600,00.

     2. Contestualmente alla applicazione della sanzione, l’autorità comunale competente, nei casi di cui alla lettera b), numeri 2), 3), 4) del comma 1, ordina sempre la cessazione dell’utilizzazione abusiva dell’immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di un anno.

 

     Art. 34 ter. (Regolarizzazione della denuncia di inizio dell’attività). [117]

     1. Qualora successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell’articolo 9 sia riscontrata l’incompletezza o l’inadeguatezza degli elaborati di cui al comma 1 lettera b) dello stesso articolo, l’autorità comunale competente invita l’interessato a regolarizzare la denuncia, assegnandogli a tal fine un termine congruo.

     2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 6, la mancata regolarizzazione nel termine assegnato comporta l’applicazione della sanzione di euro 516,00; resta ferma l’applicazione dell’articolo 34 bis.

 

     Art. 35. (Annullamento della concessione). [118]

     1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione di vizi riscontrati, l’autorità comunale competente applica una sanzione pari al valore venale delle opere abusivamente eseguite valutato dall’ufficio tecnico comunale, e comunque non inferiore ad euro 516,00, salvo che con provvedimento motivato dichiari che l’opera contrasta con rilevanti interessi pubblici, disponendo la restituzione in pristino in quanto possibile. La valutazione dell’ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

     2. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione.

     3. Qualora sia disposta la restituzione in pristino, è dovuta la restituzione dei contributi già versati al comune per le corrispondenti opere.

 

     Art. 36. (Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione).

     1. Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza dell'autorità comunale competente. Dopo tale termine sono demolite a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

     2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, l’autorità comunale competente applica una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere valutato dall’ufficio tecnico comunale [119].

     3. Le sanzioni previste al presente articolo, per le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione si applicano anche alle opere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera d), eseguite in parziale difformità dall'attestazione di conformità [120].

 

     Art. 37. (Accertamento di conformità). [121]

     1. Fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 31, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell’ordinanza dell’autorità comunale competente di cui all’articolo 31, comma 5, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui all’articolo 36, comma 1, ovvero nei casi di opere eseguite in assenza di denuncia di inizio dell’attività e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente titolo, l’avente titolo può ottenere la concessione o l’attestazione di conformità rilasciata dal comune in sanatoria quando l’intervento realizzato è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda.

     2. Alle domande di sanatoria di cui al comma 1 si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente.

     3. Sulla richiesta di concessione in sanatoria l’autorità comunale competente si pronuncia secondo le disposizioni di cui all’articolo 7.

     4. Il rilascio in sanatoria della concessione edilizia ovvero dell’attestazione di conformità per gli interventi penalmente rilevanti, è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal titolo IV e comunque in misura non inferiore a euro 516,00, in conformità alla vigente normativa statale.

     Per i casi di parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme.

     5. La domanda di attestazione di conformità in sanatoria deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 9.

     6. L’attestazione di conformità in sanatoria è rilasciata dall’autorità comunale competente entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda, fatta salva l’applicazione del comma 3 dell’articolo 6, ed è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 4, di una somma determinata dall’autorità comunale stessa da euro 516,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso.

     7. Il rilascio della concessione e dell’attestazione di conformità in sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al titolo IV, se dovuti.

 

     Art. 38. (Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici).

     1. Qualora sia accertata l’esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli aventi titolo su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, in assenza di concessione ad edificare o di denuncia di inizio dell’attività limitatamente ai casi di cui alla lettera a) del comma 1 e della lettera d) del comma 2 dell’articolo 4, ovvero in totale o parziale difformità dalle medesime, l’autorità comunale competente ordina, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell’abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi [122].

     2. La demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.

 

     Art. 39. (Varianti in corso d'opera). [123]

     1. Non si procede alla demolizione ovvero all’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché sussistano tutte le condizioni di cui all’articolo 7, comma 10, lettere a), b), c).

     2. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall’articolo 4, comma 2, lettera c).

 

     Art. 40. (Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo III).

     1. Le violazioni delle norme contenute nel titolo III sono passibili di sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. All'irrogazione delle sanzioni provvede il Comune.

TITOLO VI

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

 

     Art. 41. (Unificazione delle definizioni). [124]

     1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, previa comunicazione alle commissioni consiliari competenti, determina i criteri per definire, con i regolamenti edilizi, i parametri urbanistici ed edilizi da applicarsi negli strumenti urbanistici e specifica le definizioni di cui agli articoli 3 e 4, nonché i parametri di cui al comma 1 dell’articolo 19.

     2. I comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento regionale entro sei mesi dalla pubblicazione delle stesse sul Bollettino ufficiale della Regione. Decorso inutilmente tale termine, le definizioni contenute nel regolamento regionale sostituiscono le difformi definizioni dei regolamenti edilizi.

     3. Le definizioni dei regolamenti edilizi adeguati ai sensi del comma 2, o quelle contenute nel regolamento regionale in caso di mancato adeguamento, sostituiscono le difformi definizioni eventualmente contenute nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali.

 

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 42. (Legge regionale 39/94: modifiche e norma di raccordo).

     1. Il cambio di destinazione d'uso e le relative sanzioni sono disciplinati dalla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 (Disposizioni regionali per l'attuazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento di destinazione d'uso degli immobili) come modificata dal presente articolo.

     2. [125].

     3. [126].

     4. L'art. 2 della L.R. 39/94 è abrogato.

     5. [127].

     6. [128].

     7. [129].

 

     Art. 43. (Sostituzione del n. 4 del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69). [130]

 

     Art. 44. (Norme transitorie).

     1. Alle richieste di concessione ed autorizzazione edilizia presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, su istanza dei richiedenti, le norme vigenti al momento della presentazione.

     2. Conservano efficacia per due anni dall'entrata in vigore della presente legge le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio esistente contenute negli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e nei regolamenti edilizi, nonché nelle loro varianti, adottati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge; successivamente a tale termine le definizioni di cui all'articolo 4, comma 2, prevalgono su di esse.

     3. Le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio esistente contenute nell'allegato della legge regionale 59/1980 conservano efficacia per due anni dall'entrata in vigore della presente legge esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 7 della stessa legge regionale.

     4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) continuano ad applicarsi fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle Istruzioni Tecniche di cui all'articolo 13.

     5. Gli uffici tecnici regionali continuano ad effettuare i controlli relativamente ai progetti già depositati presso gli Uffici del Genio Civile alla data di cui al comma 4 in applicazione della legge regionale 88/1982.

 

     Art. 45. (Abrogazioni).

     1. E' abrogata la legge regionale 30 giugno 1984, n. 41 (Norme regionali di attuazione della L. 10/77: "Norme per la edificabilità dei suoli" e successive modifiche. Abrogazione della L.R. 24 agosto 1977 n. 60).

     2. Sono abrogati gli articoli 3 e 16 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 59 (Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente).

     3. E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 59/80 e l'allegato alla stessa legge, fatto salvo quanto previsto all'art. 44 comma 3 della presente legge.

     4. E' abrogata la legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) a decorrere dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.T. delle istruzioni tecniche di cui all'articolo 13.

 

     Art. 46. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.T.

 

 

ALLEGATO

 

Tabelle parametriche per classi di Comuni, per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e della percentuale del costo di costruzione [131]

 

     Le tabelle A1 (a, b), A2 (a, b), A3 (a, b), A4 (a, b) definiscono l'incidenza dei costi medi regionali riferiti ad unità di utenza differenziate secondo i tipi di intervento, residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale turistico ed a centri commerciali all'ingrosso.

     I costi medi riportati nelle suddette tabelle non comprendono le spese per la realizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas che dovranno essere determinate per ogni insediamento di volta in volta in relazione all'entità della richiesta di utenza ponendola a carico dei lottizzanti o dei concessionari.

     Per quanto concerne gli insediamenti industriali ed artigianali relativi ai settori alimentare, tessile, calzaturiero, chimico ed affini, cartiero e cartotecnico, si applica il valore stabilito per la generalità degli altri insediamenti, quando siano adottati cicli tecnologici comportanti il recupero ed il riciclo delle acque in misura superiore al 30% del fabbisogno.

     La tabella A5 indica per tutte le classi di Comuni l'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria distinti per ogni tipo di opere.

     La tabella B, individua i parametri per classi di Comuni, relativi:

     - all’ampiezza ed all’andamento demografico dei comuni;

     - alle caratteristiche geografiche dei comuni;

     in base ai quali si determina il coefficiente moltiplicativo. Applicando il coefficiente specifico indicato per ciascun Comune nella tabella B, ai valori medi regionali di cui alla tabella A, si determinano per ogni Comune le incidenze delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria [132].

     La tabella C definisce i coefficienti relativi ai parametri da applicare ai costi comunali delle urbanizzazioni primaria e secondaria [133].

     L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la cui determinazione spetta ai Comuni per il proprio territorio, risulta moltiplicando i valori di cui alle tabelle A per il coefficiente moltiplicativo assegnato ad ogni Comune nella tabella B ed applicando al risultato così ottenuto i coefficienti indicati nella tabella C.

     La tabella D stabilisce la quota di contributo afferente al costo di costruzione.

 

 

 

                Tabelle parametriche per la determinazione

                       degli oneri di urbanizzazione

 

 

TABELLA A/1

 

a) Costi  medi regionali per opere di urbanizzazione primaria per

interventi di  insediamenti residenziali nelle zone di espansione

e di  saturazione previste dagli strumenti urbanistici (calcolati

per un indice di fabbricabilità  territoriale pari a 2,25 mc/mq).

------------------------------------------------------------------

                      Sup.       Volume       Costi        Costi

                     media       medio         medi         medi

                   necessaria costruibile   specifici    regionali

OPERE                (mq/ha)    (mc/ha)  (L./mq) (L./mc)  (L./ha)

------------------------------------------------------------------

Strade                   1.100           77.000        84.700.000

Parcheggi                  875           77.000        67.375.000

Verde elementare           675           77.000        51.975.000

Fognature miste*                 22.500         1.200  27.000.000

Rete idrica                      22.500         3.300  74.250.000

Canalizzazione rete gas          22.500           500  11.250.000

Rete elettrica, telefono         22.500         1.500  33.750.000

Pubblica illuminazione  10.000            3.000        30.000.000

------------------------------------------------------------------

TOTALE                                                380.300.000

------------------------------------------------------------------

costo (in lire per ogni abitante insediato)             1.352.178

costo (in lire per metro cubo)                             16.902

 

*Fognature separate L.      2.400 /mq

 

b) Costi  medi regionali  per opere  di urbanizzazione secondaria

relativi ad  insediamenti residenziali nelle zone di espansione e

di saturazione  previste dagli  strumenti urbanistici  (calcolati

per un indice di fabbricabilità  territoriale pari a 2,25 mc/mq).

------------------------------------------------------------------

                     Alunni      scuole      verde e       Costi

                     /100                    attrez-        medi

                       ab.                    zature        reg.

                            ---------------  -----------  (L./ab.)

                             mc/    costo    mq/   costo

                           alunni   medio    ab.   medio

                                  specifico      specifico

OPERE                              (L./mc.)       (L./mq.)

------------------------------------------------------------------

Asilo nido           1,03    40    300.000                 123.600

Scuola materna       2,90    30    300.000                 261.000

Scuola elementare    6,93    30    300.000                 623.700

Scuola media         3,63    40    300.000                 435.600

Verde attrezzato                            15    16.000   240.000

Attrezzature civiche

(mercato, delegazione

comunale, chiesa,

centro sociale)                              2 1.200.000 2.400.000

------------------------------------------------------------------

TOTALE                                                   4.083.900

------------------------------------------------------------------

costo (in lire per metro cubo)                              51.049

 

 

TABELLA A/2

 

a) Costi  medi regionali per opere di urbanizzazione primaria per

interventi di  insediamenti artigianali  o industriali nelle zone

di  espansione   e  di   saturazione  previste   dagli  strumenti

urbanistici  (calcolati   per   un   indice   di   fabbricabilità

territoriale pari  a 4,00 mc/mq, corrispondente ad una superficie

di mq 10.000)

------------------------------------------------------------------

             Superficie  Volume    Costi medi   Costi     Costi

               media     medio     specifici     medi      medi

               neces-   costrui- (L./mq) (L./mc)  reg.     reg.

               saria      bile                 (L./ha)   speciali

OPERE         (mq/ha)   (mc/ha)                        (L./ha) [1]

------------------------------------------------------------------

Strade           700              77.000    53.900.000  53.900.000

Spazi di

parcheggio       700              77.000    53.900.000  53.900.000

Fognature [1]

mista*                  40.000          600 24.000.000  36.000.000

Rete

idrica [1]              40.000          900 36.000.000  54.000.000

Canalizzazione rete

distributiva gas        40.000          200  8.000.000  12.000.000

Rete elettrica,

telefono                40.000          700 28.000.000  28.000.000

Pubblica

illuminazione 10.000               3.000    30.000.000  30.000.000

------------------------------------------------------------------

TOTALE                                     233.800.000 267.800.000

------------------------------------------------------------------

Costo (in L./mq  10.300  di sup. di calpestio)  22.699      26.000

 

*Fognature separate L.      1.300 /mq

------------------------------------------------------------------

[1] Per  le voci: fognature e rete idrica i costi suindicati sono

stati maggiorati del 50%  per  le seguenti categorie di attività:

categorie ISTAT 1971:

     - 301 - Alimentari

     - 303 - Tessili

     - 305 - Calzature

     - 313 - Chimiche ed affini-Cartiere e cartotecniche

 

b) Costi  medi regionali  per opere  di urbanizzazione secondaria

per interventi  di insediamenti  artigianali o  industriali nelle

zone di  espansione e  di saturazione  previste  dagli  strumenti

urbanistici   calcolati   per   un   indice   di   fabbricabilità

territoriale pari  a 4,00 mc/mq, corrispondente ad una superficie

di mq 10.000)

------------------------------------------------------------------

                       Aree    Volumi     Costi medi     Costi

                     (mq/ha)  (mc/ha)     specifici     (L./ha)

OPERE                                   (L./mq)(L./mc)

------------------------------------------------------------------

Attrezzature civiche

(mense, centro

sociale ecc...)                  500           400.000 200.000.000

Verde attrezzato        900             16.000          14.400.000

------------------------------------------------------------------

TOTALE                                                 214.400.000

------------------------------------------------------------------

Costo (in L./mq di sup. di calpestio)                       21.440

 

 

TABELLA A/3 [134]

 

a) Costi  medi regionali per opere di urbanizzazione primaria per

interventi turistici,  commerciali, e  direzionali nelle  zone di

espansione e di saturazione, previste dagli strumenti urbanistici

(calcolati per  un indice  di fabbricabilità  territoriale pari a

2,25 mc/mq)

------------------------------------------------------------------

              Superficie   Volume        Costi medi       Costi

                media      medio         specifici         medi

                neces-    costrui-    (L./mq) (L./mc)      reg.

                saria       bile                         (L./ha)

OPERE          (mq/ha)    (mc/ha)

------------------------------------------------------------------

Strade           1.100                77.000            84.700.000

parcheggi

e verde          3.750                77.000           288.750.000

Fognature

miste*                      22.500             1.200    27.000.000

Canalizzazione

rete idrica                 22.500             2.100    47.250.000

Rete gas                    22.500               500    11.250.000

Rete elettrica,

telefono                    22.500             1.500    33.750.000

Pubblica

illuminazione   10.000                 2.850            28.500.000

------------------------------------------------------------------

TOTALE                                                 521.200.000

------------------------------------------------------------------

Costo (in Lire per metro cubo)                              23.164

 

*Fognature separate L.     1.300 /mq

 

b) Costi  medi regionali  per opere  di urbanizzazione secondaria

per interventi  turistici, commerciali,  e direzionali nelle zone

di  espansione   e  di   saturazione,  previste  dagli  strumenti

urbanistici   (calcolati   per  un   indice   di   fabbricabilità

territoriale pari a 2,25 mc/mq)

------------------------------------------------------------------

                       Aree    Volumi      Costi medi     Costi

                     (mq/ha)  (mc/ha)      specifici     (L./ha)

OPERE                                    (L./mq)(L./mc)

-----------------------------------------------------------------

Verde attrezzato       4.000            16.000          64.000.000

Attrezzature civiche

(delegazioni comunali,

mense, ecc..)                    500           400.000 200.000.000

------------------------------------------------------------------

TOTALE                                                 264.000.000

------------------------------------------------------------------

Costo (in Lire per metro cubo)                              11.733

 

Nota: per  i campeggi ed i villaggi turistici, il costo medio per

opere di  urbanizzazione secondaria  si applica  al volume  delle

attrezzature fisse,  nonché  alle  unità  abitative,  mentre  per

quanto riguarda  le  piazzole  si  asserisce  una   edificabilità

teorica di 40 mc. a piazzola.

 

 

TABELLA A/4

 

a) Costi  medi regionali per opere di urbanizzazione primaria per

interventi  relativi   a  insediamenti  commerciali  all'ingrosso

(calcolati per  un indice  di fabbricabilità   territoriale  pari

4,00 mc/mq,  corrispondenti ad  una sup.  di  fabbricabilità   di

10.000 mq)

------------------------------------------------------------------

              Superficie   Volume        Costi medi       Costi

                media      medio         specifici         medi

                neces-    costrui-    (L./mq) (L./mc)      reg.

                saria       bile                         (L./ha)

OPERE          (mq/ha)    (mc/ha)

------------------------------------------------------------------

Strade          1.100                 77.000            84.700.000

Parcheggi         700                 77.000            53.900.000

Fognature

miste*                    40.000                 700    28.000.000

Rete idrica               40.000               1.900    76.000.000

Canalizzazione

per rete gas              40.000                 300    12.000.000

Rete elettrica,

telefono                  40.000                 900    36.000.000

Pubblica

illuminazione  10.000                  3.000            30.000.000

------------------------------------------------------------------

TOTALE                                                 320.600.000

------------------------------------------------------------------

Costo (in L./mq     8.000   di sup. di calpestio)           40.075

 

*Fognature separate L.    1.300 /mq

 

b) Costi  medi regionali per opere di urbanizzazione primaria per

interventi  relativi   a  insediamenti  commerciali  all'ingrosso

(calcolati per  un indice  di fabbricabilità   territoriale  pari

4,00 mc/mq,  corrispondenti ad  una sup.  di  fabbricabilità   di

10.000 mq)

------------------------------------------------------------------

                       Aree    Volumi      Costi medi      Costi

                     (mq/ha)  (mc/ha)      specifici      (L./ha)

OPERE                                    (L./mq)(L./mc)

------------------------------------------------------------------

Attrezzature civiche

(mense, centri sociali)         250            400.000 100.000.000

Verde attrezzato        2.500           16.000          40.000.000

------------------------------------------------------------------

TOTALE                                                 140.000.000

------------------------------------------------------------------

Costo (in L./mq di sup. di calpestio)                       14.000

 

 

                Tabelle parametriche per la determinazione

                       degli oneri di urbanizzazione

 

                                             1 euro= 1.936,27 lire

 

 

TABELLA A/1

 

a) Costi  medi regionali per opere di urbanizzazione primaria per

interventi di  insediamenti residenziali nelle zone di espansione

e di  saturazione previste dagli strumenti urbanistici (calcolati

per un indice di fabbricabilità  territoriale pari a 2,25 mc/mq).

------------------------------------------------------------------

                      Sup.       Volume       Costi        Costi

                     media       medio         medi         medi

                   necessaria costruibile   specifici    regionali

OPERE                (mq/ha)    (mc/ha)  (e./mq) (e./mc)  (e./ha)

------------------------------------------------------------------

Strade                   1.100             39,77           43.744

Parcheggi                  875             39,77           34.796

Verde elementare           675             39,77           26.843

Fognature miste*                  22.500           0,62    13.944

Rete idrica                       22.500           1,70    38.347

Canalizzazione rete gas           22.500           0,26     5.810

Rete elettrica, telefono          22.500           0,77    17.430

Pubblica illuminazione  10.000              1,55           15.494

------------------------------------------------------------------

TOTALE                                                    196.409

------------------------------------------------------------------

costo (in euro per ogni abitante insediato)                   698

costo (in euro per metro cubo)                                  9

 

*Fognature separate 1,24 euro/mq

 

b) Costi  medi regionali  per opere  di urbanizzazione secondaria

relativi ad  insediamenti residenziali nelle zone di espansione e

di saturazione  previste dagli  strumenti urbanistici  (calcolati

per un indice di fabbricabilità  territoriale pari a 2,25 mc/mq).

------------------------------------------------------------------

                     Alunni      scuole      verde e       Costi

                     /100                    attrez-        medi

                       ab.                    zature        reg.

                            ---------------  -----------  (e./ab.)

                             mc/    costo    mq/   costo

                           alunni   medio    ab.   medio

                                  specifico      specifico

OPERE                              (e./mc.)       (e./mq.)

------------------------------------------------------------------

Asilo nido           1,03     40    154,94                     64

Scuola materna       2,90     30    154,94                    135

Scuola elementare    6,93     30    154,94                    322

Scuola media         3,63     40    154,94                    225

Verde attrezzato                              15     8,26     124

Attrezzature civiche

(mercato, delegazione

comunale, chiesa,

centro sociale)                                2   619,75   1.239

------------------------------------------------------------------

TOTALE                                                      2.109

------------------------------------------------------------------

 

 

TABELLA A/2

 

                                             1 euro= 1.936,27 lire

 

a) Costi  medi regionali per opere di urbanizzazione primaria per

interventi di  insediamenti artigianali  o industriali nelle zone

di  espansione   e  di   saturazione  previste   dagli  strumenti

urbanistici  (calcolati   per   un   indice   di   fabbricabilità

territoriale pari  a 4,00 mc/mq, corrispondente ad una superficie

di mq 10.000)

------------------------------------------------------------------

              Superficie  Volume     Costi medi   Costi    Costi

                media     medio      specifici     medi     medi

                neces-   costrui- (e./mq) (e./mc)  reg.     reg.

                saria      bile                  (e./ha)  speciali

OPERE          (mq/ha)   (mc/ha)                        (e./ha)[1]

------------------------------------------------------------------

Strade             700              39,77          27.837   27.837

Spazi di

parcheggio         700              39,77          27.837   27.837

Fognature [1]

mista*                    40.000            0,31   12.395   18.592

Rete

idrica [1]                40.000            0,46   18.592   27.889

Canalizzazione rete

distributiva gas          40.000            0,10    4.132    6.197

Rete elettrica,

telefono                  40.000            0,36   14.461   14.461

Pubblica

illuminazione   10.000               1,55          15.494   15.494

------------------------------------------------------------------

TOTALE                                            120.748  138.307

------------------------------------------------------------------

Costo (in euro/mq      5,32 di sup. di calpestio)      12       13

 

*Fognature separate    0,67 euro/mq

------------------------------------------------------------------

[1] Per  le voci: fognature e rete idrica i costi suindicati sono

stati maggiorati del 50% per le seguenti  categorie di  attività:

categorie ISTAT 1971:

     - 301 - Alimentari

     - 303 - Tessili

     - 305 - Calzature

     - 313 - Chimiche ed affini/Cartiere e cartotecniche

------------------------------------------------------------------

 

b) Costi  medi regionali  per opere  di urbanizzazione secondaria

per interventi  di insediamenti  artigianali o  industriali nelle

zone di  espansione e  di saturazione  previste  dagli  strumenti

urbanistici   calcolati   per   un   indice   di   fabbricabilità

territoriale pari  a 4,00 mc/mq, corrispondente ad una superficie

di mq 10.000)

------------------------------------------------------------------

                       Aree    Volumi      Costi medi     Costi

                     (mq/ha)  (mc/ha)      specifici     (e./ha)

OPERE                                    (e./mq)(e./mc)

------------------------------------------------------------------

Attrezzature civiche

(mense, centro

sociale ecc...)                 500              206,58    103.291

Verde attrezzato        900               8,26               7.437

------------------------------------------------------------------

TOTALE                                                     110.728

------------------------------------------------------------------

Costo (in euro/mq di sup. di calpestio)                         11

 

 

TABELLA A/3

 

a) Costi  medi regionali per opere di urbanizzazione primaria per

interventi turistici,  commerciali, e  direzionali nelle  zone di

espansione e di saturazione, previste dagli strumenti urbanistici

(calcolati per  un indice  di fabbricabilità  territoriale pari a

2,25 mc/mq)

------------------------------------------------------------------

              Superficie   Volume        Costi medi       Costi

                media      medio         specifici         medi

                neces-    costrui-    (L./mq) (L./mc)      reg.

                saria       bile                         (L./ha)

OPERE          (mq/ha)    (mc/ha)

------------------------------------------------------------------

Strade          1.100                 77.000            84.700.000

parcheggi

e verde         3.750                 77.000           288.750.000

Fognature

miste*                     22.500               1.200   27.000.000

Canalizzazione

rete idrica                22.500               2.100   47.250.000

Rete gas                   22.500                 500   11.250.000

Rete elettrica,

telefono                   22.500               1.500   33.750.000

Pubblica

illuminazione  10.000                  2.850            28.500.000

------------------------------------------------------------------

TOTALE                                                 521.200.000

------------------------------------------------------------------

Costo (in Lire per metro cubo)                              23.164

 

*Fognature separate L.     1.300 /mq

 

b) Costi  medi regionali  per opere  di urbanizzazione secondaria

per interventi  turistici, commerciali,  e direzionali nelle zone

di  espansione   e  di   saturazione,  previste  dagli  strumenti

urbanistici   (calcolati   per  un   indice   di   fabbricabilità

territoriale pari a 2,25 mc/mq)

------------------------------------------------------------------

                       Aree    Volumi     Costi medi      Costi

                     (mq/ha)  (mc/ha)     specifici      (L./ha)

OPERE                                   (L./mq)(L./mc)

------------------------------------------------------------------

Verde attrezzato      4.000              16.000         64.000.000

Attrezzature civiche

(delegazioni comunali,

mense, ecc..)                   500           400.000  200.000.000

------------------------------------------------------------------

TOTALE                                                 264.000.000

------------------------------------------------------------------

Costo (in Lire per metro cubo)                              11.733

 

Nota: per  i campeggi ed i villaggi turistici, il costo medio per

opere di  urbanizzazione secondaria  si applica  al volume  delle

attrezzature fisse,  nonché  alle  unità  abitative,  mentre  per

quanto riguarda  le  piazzole  si  asserisce  una   edificabilità

teorica di 200 mc. a piazzola.

 

 

TABELLA A/4

 

                                             1 euro= 1.936,27 lire

 

a) Costi  medi regionali per opere di urbanizzazione primaria per

interventi  relativi   a  insediamenti  commerciali  all'ingrosso

(calcolati per  un indice  di  fabbricabilità  territoriale  pari

4,00 mc/mq,  corrispondenti ad  una sup.  di  fabbricabilità   di

10.000 mq)

------------------------------------------------------------------

              Superficie   Volume        Costi medi        Costi

                media      medio         specifici          medi

                neces-    costrui-    (e./mq) (e./mc)       reg.

                saria       bile                          (e./ha)

OPERE          (mq/ha)    (mc/ha)

------------------------------------------------------------------

Strade           1.100                 39,77                43.744

Parcheggi          700                 39,77                27.837

Fognature

miste*                     40.000                0,36       14.461

Rete idrica                40.000                0,98       39.251

Canalizzazione

per rete gas               40.000                0,15        6.197

Rete elettrica,

telefono                   40.000                0,46       18.592

Pubblica

illuminazione   10.000                  1,55                15.494

------------------------------------------------------------------

TOTALE                                                     165.576

------------------------------------------------------------------

Costo (in euro/mq      4,13 di sup. di calpestio)               21

 

*Fognature separate    0,67  euro/mq

 

b) Costi  medi regionali  per opere  di urbanizzazione secondaria

per interventi  relativi a  insediamenti commerciali all'ingrosso

(calcolati per  un indice  di fabbricabilità  territoriale pari a

4,00 mc/mq,  corrispondenti ad  una sup.  di  fabbricabilità   di

10.000 mq)

------------------------------------------------------------------

                       Aree    Volumi      Costi medi      Costi

                     (mq/ha)  (mc/ha)      specifici      (e./ha)

OPERE                                    (e./mq)(e./mc)

------------------------------------------------------------------

Attrezzature civiche

(mense, centri

sociali)                        250              206,58    51.646

Verde attrezzato      2.500               8,26             20.658

------------------------------------------------------------------

TOTALE                                                     72.304

------------------------------------------------------------------

Costo (in euro/mq di sup. di calpestio)                         7

 

 

TABELLA A/5 [135]

Incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria

 

Asili nido e scuole materne                                   20%

Scuole dell'obbligo                                           47%

Chiese ed altri edifici per servizi religiosi                  9%

Centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie     8%

Mercati di quartiere e delegazioni comunali                    5%

Spazi pubblici a parco e per lo sport                         11%

                                                       -----------

                                                             100%

 

 

TABELLA B

(Omissis) [136]

 

 

TABELLA C

Parametri da applicare ai costi comunali delle urbanizzazioni primaria e

secondaria

 

INTERVENTI

 

1) Interventi di restauro e di

   ristrutturazione edilizia ex L.R. 59/80:                   0,30

 

2) Interventi di ristrutturazione

   urbanistica ex L.R. 59/80                                  1,00

 

3) Interventi di nuova edificazione:

   a) con indice di fabbricabilità

      inferiore a 1,5 mc/mq, oppure nel caso di

      ricostruzione, a seguito di demolizione

      senza aumento di volume                                 1,20

 

   b) con indice di fabbricabilità                            1,00

      compreso tra 1,5 e 3 mc/mq

 

   c) con indice di fabbricabilità                            0,90

      superiore a 3 mc/mq

 

Per gli  interventi di  ampliamento o  sopraelevazione in  misura

superiore a  quella stabilita  dall'art. 4, comma 2, lett. d), si

applicano i parametri di cui al punto 3.

Nel  caso   gli  interventi   comportino  il   cambiamento  della

originaria destinazione  residenziale, i  coefficienti di  cui ai

punti 1) e 2) sono aumentati del 50%

 

 

TABELLA D [137]

Percentuali del contributo del costo di costruzione (artt. 3 e 6 legge 20-

1-1977 n. 10)

 

Caratteristiche tipologiche delle costruzioni

 

Interventi

 

1) Abitazioni aventi superficie utile:

 

a) superiore  a mq 160 e accessori  >= mq 60

-----------------------------------------------------------------

         Comuni con     Comuni con     Comuni con     Comuni con

        coefficiente   coefficiente   coefficiente   coefficiente

        territoriale   territoriale   territoriale   territoriale

          maggiore       compreso       compreso        minore

          di 1,20       tra 1,001      tra 0,801       di 0,80

                          e 1,20         e 1,00

-----------------------------------------------------------------

             10%             9%             8%             7%

 

b) compreso tra mq 160  e mq 130 e accessori <= mq 55

-----------------------------------------------------------------

         Comuni con     Comuni con     Comuni con     Comuni con

        coefficiente   coefficiente   coefficiente   coefficiente

        territoriale   territoriale   territoriale   territoriale

          maggiore       compreso       compreso        minore

          di 1,20       tra 1,001      tra 0,801       di 0,80

                          e 1,20         e 1,00

-----------------------------------------------------------------

              9%             8%             7%             6%

 

c) compreso tra mq 130  e mq 110 e accessori <= mq 50

-----------------------------------------------------------------

         Comuni con     Comuni con     Comuni con     Comuni con

        coefficiente   coefficiente   coefficiente   coefficiente

        territoriale   territoriale   territoriale   territoriale

          maggiore       compreso       compreso        minore

          di 1,20       tra 1,001      tra 0,801       di 0,80

                          e 1,20         e 1,00

-----------------------------------------------------------------

              9%             8%             7%             6%

 

d) compreso tra mq 110  e mq 95 e accessori <= mq 45

-----------------------------------------------------------------

         Comuni con     Comuni con     Comuni con     Comuni con

        coefficiente   coefficiente   coefficiente   coefficiente

        territoriale   territoriale   territoriale   territoriale

          maggiore       compreso       compreso        minore

          di 1,20       tra 1,001      tra 0,801       di 0,80

                          e 1,20         e 1,00

-----------------------------------------------------------------

              8%             7%             6%             5%

 

e) inferiore a mq 95 e accessori <= mq 40

-----------------------------------------------------------------

         Comuni con     Comuni con     Comuni con     Comuni con

        coefficiente   coefficiente   coefficiente   coefficiente

        territoriale   territoriale   territoriale   territoriale

          maggiore       compreso       compreso        minore

          di 1,20       tra 1,001      tra 0,801       di 0,80

                          e 1,20         e 1,00

-----------------------------------------------------------------

              8%             7%             6%             5%

 

Note

Qualora la  superficie degli  accessori superi  quella indicata a

fianco di  ciascuna categoria  la  percentuale  da  applicare   è

quella della categoria immediatamente superiore.

 

2) Abitazioni aventi caratteristiche di lusso (D.M. 2-8-1969)

-----------------------------------------------------------------

         Comuni con     Comuni con     Comuni con     Comuni con

        coefficiente   coefficiente   coefficiente   coefficiente

        territoriale   territoriale   territoriale   territoriale

          maggiore       compreso       compreso        minore

          di 1,20       tra 1,001      tra 0,801       di 0,80

                          e 1,20         e 1,00

-----------------------------------------------------------------

             10%            10%            10%            10%

 

--------------------------------

Le percentuali di applicazione sopra indicate sono ridotte di 1 punto nei

seguenti casi:

     a) per gli edifici che vengono dotati, ai fini del riscaldamento

invernale e/o del condizionamento estivo, di sistemi costruttivi ed

impianti che utilizzano l'energia solare;

     b) per gli edifici da realizzare con struttura portante in muratura di

pietrame e/o laterizio;

     c) per gli interventi di bioedilizia.

Gli interventi per installazione di impianti relativi alle energie

rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio energetico sono

assimilati a manutenzione straordinaria.

 

 

 

 

INDICE

Art.  1 - Contenuti e finalità

 

TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI ATTI

 

Art.  2 - Tipologia degli atti

Art.  3 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione

edilizia

Art.  4 - Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformità

Art.  5 - Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di

particolare valore

 

TITOLO II - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

 

Art.  6 - Ambito di applicazione

Art.  7 - Procedure per il rilascio della concessione

Art.  8 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione edilizia

Art.  9 - Procedura per la denuncia di inizio dell'attività

Art. 10 - Commissione edilizia - Norma di raccordo con la legge regionale 2

novembre 1979, n. 52

Art. 11 - Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di

abitabilità o agibilità. Inizio di esercizio di attività produttive

 

TITOLO III - ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE

ALLE COSTRUZIONI CON PARTICOLARI STRUTTURE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE

COSTRUZIONI IN ZONE SOGGETTE AL RISCHIO SISMICO

 

Art. 12 - Attribuzione ai comuni delle funzioni relative alle costruzioni

di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64

Art. 13 - Istruzioni tecniche regionali per i controlli sulle costruzioni

in zone soggette al rischio sismico

Art. 14 - Elaborati progettuali e deposito dei progetti

Art. 15 - Realizzazione dei lavori

Art. 16 - Controlli e collaudi

Art. 17 - Rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria in zone

soggette al rischio sismico

 

TITOLO IV - CONTRIBUTI

 

Art. 18 - Contributo relativo alle concessioni edilizie, alle

autorizzazioni edilizie ed alle denunce di inizio dell'attività

Art. 19 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione

Art. 20 - Determinazione del costo di costruzione

Art. 21 - Edilizia convenzionata

Art. 22 - Convenzione tipo

Art. 23 - Concessione, autorizzazione e denuncia d'inizio dell'attività a

titolo gratuito

Art. 24 - Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla

residenza

Art. 25 - Versamento del contributo

Art. 26 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune

 

TITOLO V - SANZIONI

 

Art. 27 - Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo

Art. 28 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

Art. 29 - Opere di amministrazioni statali

Art. 30 - Responsabilità del titolare della concessione, del committente,

del costruttore e del direttore dei lavori

Art. 31 - Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o

con variazioni essenziali

Art. 32 - Determinazione delle variazioni essenziali

Art. 33 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza

attestazione di conformità

Art. 34 - Opere eseguite senza attestazione di conformità

Art. 35 - Annullamento della concessione o dell'autorizzazione

Art. 36 - Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione

Art. 37 - Accertamento di conformità

Art. 38 - Opere eseguite sui suoli di proprietà dello Stato o di Enti

Pubblici

Art. 39 - Varianti in corso d'opera

Art. 40 - Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del

titolo III

 

TITOLO VI - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

 

Art. 41 - Unificazione delle definizioni

 

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 42 - Norma di raccordo con la legge regionale 39/94 e modifiche alla

stessa legge

Art. 43 - Sostituzione del n. 4 del comma 3 dell'art. 7 della legge

regionale 17 ottobre 1983, n. 69

Art. 44 - Norme transitorie

Art. 45 - Abrogazioni

Art. 46 - Entrata in vigore

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 200 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[2] L’originario comma 1 è così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell’art. 1 della L.R. 2 aprile 2002, n. 13.

[3] L’originario comma 1 è così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell’art. 1 della L.R. 2 aprile 2002, n. 13.

[4] L’originario comma 1 è così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell’art. 1 della L.R. 2 aprile 2002, n. 13.

[5] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[6] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 2 aprile 2002, n. 13.

[7] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 2 aprile 2002, n. 13.

[8] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 2 aprile 2002, n. 13 e così sostituito dall’art. 2 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[9] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 2 aprile 2002, n. 13.

[10] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[11] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 2 aprile 2002, n. 13 e così modificato dall’art. 2 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[12] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[13] Lettera così sostituita dall’art. 3 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[14] Lettera aggiunta dall’art. 3 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[15] Lettera aggiunta dall’art. 3 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[16] Rubrica così sostituita dall’art. 4 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[17] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[18] Lettera abrogata dall’art. 4 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[19] Lettera abrogata dall’art. 4 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[20] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[21] Lettera aggiunta dall’art. 4 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[22] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[23] Lettera così modificata dall’art. 4 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[24] Numero così modificato dall’art. 4 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[25] Numero così modificato dall’art. 4 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[26] Numero così sostituito dall’art. 4 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[27] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[28] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[29] Lettera così sostituita dall’art. 4 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[30] Lettera abrogata dall’art. 4 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[31] Lettera così modificata dall’art. 4 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[32] Lettera abrogata dall’art. 4 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[33] Lettera così sostituita dall’art. 4 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[34] Articolo aggiunto dall’art. 5 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[35] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[36] Rubrica così modificata dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[37] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[38] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[39] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[40] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[41] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[42] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[43] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[44] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[45] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[46] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[47] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[48] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[49] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[50] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[51] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[52] Comma modificato dall’art. 8 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003 e così sostituito dall’art. 3 della L.R. 23 dicembre 2003, n. 64.

[53] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[54] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[55] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[56] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[57] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[58] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[59] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[60] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[61] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[62] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[63] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[64] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[65] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[66] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 2 aprile 2002, n. 13

[67] Rubrica così modificata dall’art. 13 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[68] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[69] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[70] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[71] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[72] Comma così sostituito dall’art. 15 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[73] Comma sostituito dall’art. 4 della L.R. 2 aprile 2002, n. 13 e così modificato dall’art. 16 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[74] Comma abrogato dall’art. 16 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[75] Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[76] Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[77] Comma abrogato dall’art. 17 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[78] Comma così modificato dall’art. 17 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[79] Lettera aggiunta dall’art. 17 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[80] Articolo così sostituito dall’art. 18 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[81] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[82] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 2 aprile 2002, n. 13.

[83] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[84] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[85] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[86] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[87] Comma così sostituito dall’art. 21 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[88] Comma così sostituito dall’art. 21 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[89] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[90] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[91] Comma aggiunto dall’art. 22 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[92] Comma così sostituito dall’art. 23 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[93] Comma così modificato dall’art. 23 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[94] Comma così modificato dall’art. 23 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[95] Articolo così sostituito dall’art. 24 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[96] Articolo così sostituito dall’art. 25 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[97] Comma così sostituito dall’art. 26 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[98] Comma così modificato dall’art. 26 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[99] Comma così modificato dall’art. 26 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[100] Comma aggiunto dall’art. 26 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[101] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 2 aprile 2002, n. 13.

[102] Lettera così modificata dall’art. 27 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[103] L’originario comma 3 è così sostituito dagli attuali commi 3 e 4 per effetto dell’art. 8 della L.R. 2 aprile 2002, n. 13.

[104] Comma sostituito dell’art. 8 della L.R. 2 aprile 2002, n. 13 e così modificato dall’art. 27 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[105] Rubrica così sostituita dall’art. 28 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[106] Comma così modificato dall’art. 28 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[107] Comma così modificato dall’art. 28 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[108] Comma abrogato dall’art. 28 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[109] Comma così modificato dall’art. 28 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[110] Comma così sostituito dall’art. 28 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[111] Rubrica così sostituita dall’art. 29 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[112] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 2 aprile 2002, n. 13.

[113] Comma così sostituito dall’art. 29 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[114] Comma così sostituito dall’art. 29 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[115] Comma così sostituito dall’art. 29 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[116] Articolo aggiunto dall’art. 30 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[117] Articolo aggiunto dall’art. 30 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[118] Articolo così sostituito dall’art. 31 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[119] Comma così sostituito dall’art. 32 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[120] Comma così modificato dall’art. 32 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[121] Articolo così sostituito dall’art. 33 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[122] Comma così sostituito dall’art. 34 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[123] Articolo così sostituito dall’art. 35 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[124] Articolo così sostituito dall’art. 36 della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 39 della stessa L.R. n. 43/2003.

[125] Sostituisce la rubrica della L.R. 23 maggio 1994, n. 39.

[126] Sostituisce il comma 1, art. 1 della L.R. 23 maggio 1994, n. 39.

[127] Sostituisce il comma 2, art. 3 della L.R. 23 maggio 1994, n. 39.

[128] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 23 maggio 1994, n. 39.

[129] Modifica il comma 1, art. 9 della L.R. 23 maggio 1994, n. 39.

[130] Sostituisce il n. 4, comma 3, art. 7 della L.R. 17 ottobre 1983, n. 69.

[131] Tabelle sostituite dall'art. unico della L.R. 22 dicembre 1999, n. 71 e così modificate dall’art. 10 della L.R. 2 aprile 2002, n. 13.

[132] Periodo così modificato dall’art. 10 della L.R. 2 aprile 2002, n. 13.

[133] Periodo così modificato dall’art. 10 della L.R. 2 aprile 2002, n. 13.

[134] Tabella modificata dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2001, n. 33.

[135] Tabella così modificata dalla D.G.R. 15 dicembre 2003, n. 1323.

[136] Tabella modificata dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2001, n. 33.

[137] Tabella modificata dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2001, n. 33.