§ 6.2.25 - L.R. 29 luglio 1996, n. 59.
Ordinamento dell'I.R.P.E.T.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione economica
Data:29/07/1996
Numero:59


Sommario
Art. 1.  Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana.
Art. 2.  Compiti.
Art. 3.  Organi.
Art. 4.  Comitato di indirizzo e controllo: composizione e funzionamento.
Art. 5.  Comitato di indirizzo e controllo: competenze.
Art. 6.  Presidente.
Art. 7.  Collegio dei revisori dei conti: composizione e durata in carica.
Art. 8.  Competenze del collegio dei revisori dei conti
Art. 9.  Direttore.
Art. 9 bis.  Attribuzioni del Direttore
Art. 10.  Comitato scientifico.
Art. 10 bis.  (Conferenza consultiva)
Art. 11.  Controllo sugli atti.
Art. 12.  Scioglimento e decadenza del Consiglio di amministrazione.
Art. 13.  Gettone di presenza
Art. 14.  Rimborsi spese.
Art. 14 bis.  Indirizzi regionali
Art. 15.  Programma di attività.
Art. 15 bis.  Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
Art. 16.  Attività comuni con la Regione ed altri enti.
Art. 17.  Regolamenti.
Art. 18.  Uffici e personale.
Art. 19.  Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità.
Art. 19 bis.  Disposizioni in materia di personale
Art. 20.  Abrogazioni.


§ 6.2.25 - L.R. 29 luglio 1996, n. 59.

Ordinamento dell'I.R.P.E.T.

(B.U. 8 agosto 1996, n. 43).

 

Art. 1. Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana.

     1. La presente legge disciplina, a norma dell'art. 51 dello Statuto, il nuovo ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).

     2. L’Istituto è ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione indicati nell’articolo 2 [1].

 

     Art. 2. Compiti.

     1. Sono compiti dell’Istituto, in particolare:

     a) lo studio della struttura socio economica regionale e delle sue trasformazioni, degli andamenti congiunturali e dei relativi strumenti analitici;

     b) lo studio della struttura territoriale regionale e delle sue trasformazioni e dei relativi strumenti analitici;

     c) lo studio delle metodologie di programmazione, di valutazione e di verifica delle politiche;

     d) gli studi preparatori per gli atti della programmazione regionale e per il piano di indirizzo territoriale regionale in ordine ai problemi economici, territoriali e sociali;

     d bis) elaborazione dei documenti o rapporti di valutazione dei programmi nazionali e dell'Unione europea gestiti dalla Regione Toscana, di cui agli articoli 10, comma 5, e 12 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale) [2].

     e) la circolazione delle conoscenze e dei risultati di cui alle lettere a) b) e c) [3].

     2. L'Istituto, nell'ambito delle medesime materie, compatibilmente con i compiti di cui al comma precedente, può altresì svolgere altre attività di studio, ricerca e consulenza su committenza di soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione [4].

     3. Limitatamente ai compiti di cui ai commi precedenti, l'istituto:

     a) stabilisce relazioni con altri enti di ricerca, anche esteri, uffici studi, istituti specializzati, dipartimenti universitari;

     b) assume iniziative di formazione specialistica nelle discipline oggetto dell'attività dell'Istituto.

 

     Art. 3. Organi. [5]

     1. Sono organi dell'Istituto:

a) il Comitato di indirizzo e controllo;

b) il Direttore;

c) il Comitato scientifico;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

     1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge agli organi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) [6].

 

     Art. 4. Comitato di indirizzo e controllo: composizione e funzionamento. [7]

     1. Il Comitato di indirizzo e controllo è così composto:

a) dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;

b) da quattro membri nominati dal Consiglio regionale;

c) da due membri nominati dal Consiglio delle autonomie locali.

     2. La durata in carica del Comitato di indirizzo e controllo coincide con quella della legislatura regionale.

     3. Il Comitato di indirizzo e controllo è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno ogni trimestre. La convocazione avviene anche su richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno, di almeno tre membri.

     4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. Ad esse partecipa il Direttore.

     5. Le deliberazioni del Comitato di indirizzo e controllo sono adottate a maggioranza dei presenti.

     6. Il Comitato di indirizzo e controllo è validamente costituito con la nomina del Presidente e dei membri di cui al comma 1, lettera b).

 

          Art. 5. Comitato di indirizzo e controllo: competenze. [8]

     1. Il Comitato di indirizzo e controllo in particolare:

a) delibera il programma di attività, su proposta del Direttore, sentiti i pareri del Comitato scientifico e quello della Conferenza consultiva, di cui all'articolo 10-bis entro il 30 novembre;

b) approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;

c) nomina i componenti del Comitato scientifico.

     2. Il Presidente del Comitato di indirizzo e controllo:

a) convoca e presiede le sedute del Comitato di indirizzo e controllo e ne stabilisce l'ordine del giorno;

b) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio, la relazione di cui al comma 1, lettera b).

     3. Il Presidente designa un membro del Comitato di indirizzo e controllo per la sua sostituzione in caso di impedimento temporaneo o assenza.

 

     Art. 6. Presidente. [9]

     [1. Il Presidente:

     a) rappresenta legalmente l'Istituto;

     b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;

     c) cura i rapporti con gli organi della Regione;

     d) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio, una relazione sull'attività svolta dall'Istituto.

     2. Il Presidente designa un membro del Consiglio di amministrazione per la sua sostituzione in caso di impedimento temporaneo o assenza.]

 

     Art. 7. Collegio dei revisori dei conti: composizione e durata in carica. [10]

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili.

     2. I membri del Collegio sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

     3. Il Presidente del Collegio è contestualmente eletto dal Consiglio regionale tra i membri del Collegio stesso.

     4. La durata in carica del Collegio dei revisori è di cinque anni.

 

     Art. 8. Competenze del collegio dei revisori dei conti [11]

     1. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

     2. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

     3. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

     4. Il collegio presenta semestralmente al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell’Istituto.

     5. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte..

 

     Art. 9. Direttore. [12]

     1. Il Direttore dell’Istituto è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso inutilmente tale termine il Presidente procede alla nomina.

     2. L'incarico di Direttore è conferito a persona di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, dotata di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'Istituto nonché di adeguata esperienza manageriale.

     3. L'incarico di Direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

     4. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

     5. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato.

     6. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell’IRPET.

     7. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’IRPET, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’IRPET, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.

     8. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all’IRPET il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l’IRPET provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

     9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.

     10. Il Direttore attribuisce ad un dirigente dell'Istituto il compito di sostituirlo in caso di sua temporanea assenza.

     10 bis. La valutazione del Direttore dell’Istituto è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione [13].

     11. Il contratto del Direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore;

b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 10 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 15 bis [14].

b ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 19, commi 3 e 4, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore [15].

 

          Art. 9 bis. Attribuzioni del Direttore [16]

     1. Il Direttore rappresenta legalmente l’Istituto e cura i rapporti con gli organi della Regione.

     2. Al Direttore compete la direzione scientifica, amministrativa e finanziaria dell'Istituto. A tal fine il Direttore:

a) propone il programma di attività al Comitato di indirizzo e controllo [17];

b) elabora la relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto;

c) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio;

d) approva i regolamenti dell'Istituto;

d bis) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione [18];

e) approva la dotazione organica, dispone l'organizzazione dei servizi e adotta i provvedimenti relativi al personale;

f) dispone in ordine alla accettazione di donazioni, oblazioni, contributi;

g) dispone l’affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni.

 

     Art. 10. Comitato scientifico.

     1. Il Comitato scientifico è composto da non più di sette studiosi ed esperti nelle discipline oggetto dell'attività dell'Istituto.

     2. Il Comitato scientifico elegge al suo interno il Presidente.

     3. La durata in carica del Comitato scientifico coincide con quella della legislatura regionale [19].

     4. Il Comitato scientifico è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta del Presidente del Comitato di indirizzo e controllo. Alle riunioni partecipa il Direttore [20].

     5. Il Comitato scientifico ha il compito di esprimere:

     a) parere preventivo sul programma di attività [21];

     b) valutazioni sui principali studi e ricerche anche al fine della loro pubblicazione;

     c) pareri su ogni altro oggetto, ad esso sottoposto dal Direttore in merito ai contenuti ed ai metodi degli studi e delle ricerche.

 

          Art. 10 bis. (Conferenza consultiva) [22]

     1. Il Presidente del Comitato di indirizzo e controllo indice annualmente, prima della approvazione del programma di attività, la Conferenza consultiva delle università degli studi della Toscana, dell’Unioncamere, delle confederazioni sindacali dei lavoratori, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori, degli industriali e della cooperazione maggiormente rappresentative a livello regionale.

     2. Alla Conferenza partecipano il Presidente e i componenti del Comitato di indirizzo e controllo dell’Istituto, il Direttore, il Presidente e i componenti del Comitato scientifico.

     3. La Conferenza esprime il proprio parere sul programma di attività.

 

     Art. 11. Controllo sugli atti. [23]

     [1. Sono sottoposti ad approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, i seguenti atti dell'Istituto:

     - bilancio preventivo;

     - conto consuntivo.

     2. Ai fini di cui al comma precedente, al bilancio trasmesso per la sua approvazione sono allegati i programmi pluriennale e annuale di attività.

     2-bis. In sede di approvazione del bilancio preventivo il Consiglio regionale può, nel medesimo atto di approvazione ovvero con successiva deliberazione, autorizzare l'IRPET ad adottare variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio cui esso si riferisce:

     a) per l'iscrizione delle entrate derivanti da studi, ricerche e consulenze da effettuarsi su committenza di soggetti pubblici e privati e non compresi nel programma annuale di ricerca;

     b) per l'iscrizione delle relative spese in capitoli, specificamente elencati e anche relativi a spese generali, che attengono alla realizzazione dei suddetti studi, ricerche e consulenze.

     c) per integrazione di fondi a favore di capitoli per spese obbligatorie mediante prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie [24].

     Il Consiglio di amministrazione dell'IRPET adotta le variazioni di bilancio di cui al presente comma e le trasmette alla Giunta regionale, che provvede a darne tempestiva comunicazione al Consiglio regionale e a curarne la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione [25].

     3. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attività dell'Istituto.]

 

     Art. 12. Scioglimento e decadenza del Consiglio di amministrazione. [26]

     [1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale stessa, nei casi di inattività, violazione di legge, gravi inadempienze nell’attuazione dei programmi di attività [27].

     2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente ed è preceduto da formale diffida, deliberata dalla Giunta regionale, a provvedere o a presentare deduzioni in ordine ai fatti contestati entro il termine stabilito [28].

     3. La riduzione per dimissioni, decadenza o morte, del numero dei consiglieri a meno della metà comporta di diritto la decadenza del Consiglio di amministrazione, pronunziata dal Presidente della Giunta regionale [29].

     4. In caso di scioglimento o decadenza, il Consiglio regionale procede alla nomina di un commissario e provvede, entro novanta giorni dallo scioglimento o dalla pronunzia di decadenza, alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione.]

 

     Art. 13. Gettone di presenza [30]. [31]

     1. Al Presidente e agli altri componenti del Comitato di indirizzo e controllo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.

     2. [Nel caso in cui si preveda l'esclusività dell'incarico, il trattamento economico del Direttore, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Nel caso di incarico a tempo parziale, il trattamento economico è stabilito nell'atto di nomina] [32].

     3. Al Presidente e agli altri membri del Comitato scientifico è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.

     4. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 14. Rimborsi spese. [33]

     1. Al Presidente e agli altri membri del Comitato di indirizzo e controllo, al Presidente ed agli altri membri del Collegio dei revisori dei conti, al Presidente ed agli altri membri del Comitato scientifico, qualora per lo svolgimento dei compiti attribuiti si rechino fuori del comune ove ha sede l'Istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

     2. Ai soggetti di cui al comma 1 residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l'Istituto, è dovuto inoltre il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organismi, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l'Istituto per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.

 

          Art. 14 bis. Indirizzi regionali [34]

     1. La Giunta regionale, recepite le indicazioni del Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva specifici indirizzi per l’elaborazione del programma di attività, di cui all’articolo 15, sulla base delle risorse disponibili.

 

     Art. 15. Programma di attività.

     01. L’attività dell’Istituto si svolge sulla base di un programma annuale con proiezione triennale [35].

     1. La proiezione triennale del programma indica le linee generali dell'attività di ricerca dell'Istituto e pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato [36].

     2. Il programma annuale di attività si articola nel:

     a) programma istituzionale in cui sono indicati gli studi e le ricerche da svolgere nell'anno di riferimento [37];

     a bis) programma delle attività comuni di cui all’articolo 16 [38];

     b) programma delle altre attività dell'Istituto.

     3. [Le richieste degli organi regionali di cui al comma precedente sono trasmesse all'Istituto dalla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno] [39].

     3 bis. Il programma di attività è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio regionale, che viene reso nell’ambito della procedura di cui all’articolo 19, commi da 3 a 3 quater [40].

     4. Il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale possono richiedere all'Istituto la messa a loro disposizione delle conoscenze e delle informazioni in suo possesso.

 

          Art. 15 bis. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione [41]

     1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Istituto definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’Istituto.

     2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Direttore in coerenza con il programma di attività di cui all'articolo 15 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

     3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

     4. Il Direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

 

     Art. 16. Attività comuni con la Regione ed altri enti.

     1. L'Istituto e la Regione possono svolgere attività comuni di analisi e documentazione, di informazione ed elaborazione statistica, di informazione bibliografica ed altre attività similari [42].

     2. L'Istituto può partecipare a similari attività comuni anche con altri enti pubblici e privati.

 

     Art. 17. Regolamenti. [43]

     1. I regolamenti dell’Istituto disciplinano:

     a) il funzionamento degli organi;

     b) la pubblicità degli atti e le modalità di accesso dei terzi ai dati e alle informazioni;

     c) l’organizzazione degli uffici e del lavoro e le modalità di reclutamento del personale;

     d) le modalità e i criteri di contabilità.

 

     Art. 18. Uffici e personale.

     1. Organizzazione degli uffici, l'organizzazione del lavoro e le modalità di reclutamento del personale, sono regolati in relazione alla specificità dei compiti dell'Istituto, nel rispetto dei principi e dei criteri fondamentali di cui al d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

     2. Al personale dipendente dell’Istituto si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali. Si applicano altresì gli articoli 149, 150, 151, 152, 153 e 154 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale) [44].

     3. L'Istituto svolge di norma le attività di propria competenza avvalendosi del personale interno, assunto anche per una durata predeterminata in funzione dell'attività da svolgere.

     3 bis. L'istituto può stipulare, per qualifiche non dirigenziali, contratti di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge e sulla base delle ordinarie procedure pubbliche di reclutamento. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono inquadrati, per il tempo di svolgimento del contratto medesimo, al livello immediatamente inferiore a quello di destinazione [45].

     4. L'Istituto può inoltre avvalersi della collaborazione di organismi esterni idonei allo scopo o di esperti di provata capacità, ai quali possono anche essere affidati studi e ricerche su oggetti specifici.

     4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d bis), l'IRPET, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), è autorizzato a incrementare la dotazione organica e a procedere all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con trattamento economico non superiore al primo livello di posizione economica della categoria, fino al numero massimo di quattro unità [46].

     4 ter. Il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007") e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), relativamente alle assunzioni di cui al comma 4 bis, è assicurato nell'ambito dello spazio occupazionale reso disponibile dalle cessazioni di personale regionale nell'anno 2014, nonché dalle cessazioni del triennio 2011 - 2013 [47].

 

     Art. 19. Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità.

     1. Al finanziamento dell'Istituto si provvede:

     a) con il contributo annuale della Regione a copertura delle spese di funzionamento e delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, determinato annualmente con legge di bilancio [48];

     a bis) con i contributi regionali per il finanziamento delle attività comuni definite ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera a bis) [49];

     b) con i proventi derivanti da attività dell'Istituto a favore di soggetti pubblici e privati.

     2. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio con l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     2 bis. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici [50].

     3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal Direttore dell’Istituto e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione [51].

     3 bis. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Istituto, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’Istituto trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione [52].

     3 ter. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio [53].

     3 quater. Ai fini dell’espressione del parere consiliare, al bilancio preventivo economico è allegato il programma di attività [54].

     4. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’Istituto alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 3 bis. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento [55].

     5. [A decorrere dall’esercizio finanziario 2005 l’Istituto adotta il sistema di contabilità economica con le modalità ed i criteri stabiliti dal proprio regolamento di contabilità. Fino a tale data si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano la contabilità della Regione] [56].

     6. [Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è aggiornato annualmente, a decorrere dall’anno 2007, sulla base dell’indice del costo della vita stabilito dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)] [57].

     7. Al finanziamento della spesa per il contributo di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte senza oneri aggiuntivi con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 142 “Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 –2014. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. Restano in ogni caso salvi gli obblighi di contenimento della spesa di cui all’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) [58].

     7 bis. Alla copertura della spesa per i contributi di cui al comma 1, lettera a bis) si provvede nel corso di ciascun esercizio a valere sulle risorse stanziate nelle UPB di riferimento per gli specifici ambiti di intervento [59].

 

          Art. 19 bis. Disposizioni in materia di personale [60]

     1. L'IRPET provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’incremento della dotazione organica di cui all’articolo 18, comma 4 bis, con i contributi di cui all’articolo 19, comma 1, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 20. Abrogazioni.

     1. E' abrogata la legge regionale 12 dicembre 1989, n. 83 «Nuova disciplina dell'IRPET».

     2. A decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge sono, altresì, abrogate le leggi regionali 29 maggio 1980, n. 74 «Ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico dell'IRPET» e 2 maggio 1985, n. 49 «Ordinamento degli uffici e del personale dell'IRPET- Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.5.1980, n. 74».


[1] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[2] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 2014, n. 50.

[3] Comma così sostituito dall’art. 163 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[4] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2006, n. 64.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[6] Comma aggiunto dall'art. 62 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 90.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[8] Articolo sostituito dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[9] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 20 luglio 2012, n. 39.

[12] Articolo già sostituito dall'art. 32 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 e ulteriormente sostituito dall'art. 63 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 90.

[13] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[16] Articolo inserito dall'art. 64 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 90.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[18] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[19] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[20] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[21] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[22] Articolo inserito dall’art. 2 della L.R. 10 novembre 2003, n. 54, già modificato dall'art. 34 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[23] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[24] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 26 gennaio 1999, n. 3.

[25] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 6 febbraio 1998, n. 10.

[26] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[27] Comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[28] Comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[29] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[30] Rubrica così sostituita dall'art. 65 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 90.

[31] Articolo già sostituito dall’art. 3 della L.R. 10 novembre 2003, n. 54 e ulteriormente sostituito dall'art. 36 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[32] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 90.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[34] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[35] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[36] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[37] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[38] Lettera inserita dall'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2006, n. 64.

[39] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[40] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[41] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[42] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 22 dicembre 2006, n. 64.

[43] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 10 novembre 2003, n. 54.

[44] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 10 maggio 2002, n. 15 con decorrenza dalla data indicata all’art. 7 della stessa L.R. 2002/10.

[45] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 1998, n. 10.

[46] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2014, n. 50.

[47] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2014, n. 50.

[48] Lettera modificata dall’art. 20 della L.R. 27 dicembre 2005, n. 70, dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66, dall'art. 2 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29, dall'art. 22 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35 e così sostituita dall'art. 21 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[49] Lettera inserita dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2006, n. 64.

[50] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[51] Comma già sostituito dall'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, modificato dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[52] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10 e così sostituito dall'art. 9  della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[53] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[54] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[55] Comma già sostituito dall'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[56] Comma sostituito dall’art. 5 della L.R. 10 novembre 2003, n. 54 e abrogato dall'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[57] Comma sostituito dall’art. 20 della L.R. 27 dicembre 2005, n. 70 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[58] Comma modificato dall’art. 20 della L.R. 27 dicembre 2005, n. 70 e così sostituito dall'art. 22 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[59] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2006, n. 64.

[60] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 5 agosto 2014, n. 50.