§ 4.1.156 - L.R. 19 novembre 1999, n. 60.
Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:19/11/1999
Numero:60


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Competenze).
Art. 3.  Funzioni di organismo pagatore
Art. 4.  Controlli nell’esercizio della funzione di organismo pagatore
Art. 5.  (Affidamento di servizi e delega di funzioni).
Art. 6.  (Criteri di funzionamento).
Art. 6 bis.  Rapporto con enti locali e altri soggetti
Art. 7.  (Competenze della Regione).
Art. 8.  (Organi dell'Agenzia).
Art. 9.  (Il Direttore).
Art. 10.  (Attribuzioni del Direttore).
Art. 11.  (Il Collegio dei revisori).
Art. 12.  (Comitato Tecnico).
Art. 13.  Personale
Art. 14.  Struttura dell’ARTEA
Art. 14 bis.  Sistema informativo
Art. 14 ter.  Indirizzi regionali
Art. 14 quater.  Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
Art. 14 quinquies.  Programma di attività
Art. 15.  (Bilanci, contabilità e certificazione).
Art. 16.  Gestione delle risorse finanziarie
Art. 16 bis.  Concessione da parte della Regione di anticipazioni di liquidità ad ARTEA
Art. 17.  (Regolamento di amministrazione e contabilità).
Art. 18.  (Norma Transitoria).
Art. 19.  (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9).
Art. 20.  Disposizioni finanziarie


§ 4.1.156 - L.R. 19 novembre 1999, n. 60.

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).

(B.U. 29 novembre 1999, n. 32).

 

Capo I [1]

Oggetto e competenze.

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. E' istituita l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

     2. L’ARTEA ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale [2].

 

     Art. 2. (Competenze). [3]

     1. L’ARTEA svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1306/2013 (Regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008).

     2. Sono inoltre affidate all’ARTEA le seguenti funzioni:

a) gestione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) e dei procedimenti amministrativi ad essa strettamente connessi;

b) pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008);

c) organismo intermedio di programmi regionali ed europei diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2, lettera b), secondo quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla l.r. 1/2015.

 

Capo II

Funzioni di organismo pagatore [4]

 

     Art. 3. Funzioni di organismo pagatore [5]

     1. L’ARTEA svolge le funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, nel rispetto del regolamento delegato (UE) 11 marzo 2014, n. 907/2014 (Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro), nonchè del regolamento di esecuzione 6 agosto 2014, n. 908/2014 (Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza) e delle linee direttrici impartite dalla Commissione europea. In particolare l’ARTEA provvede:

a) all’autorizzazione e controllo dei pagamenti;

b) all’esecuzione dei pagamenti;

c) alla contabilizzazione dei pagamenti;

d) al raccordo operativo con l’organismo di coordinamento anche per la comunicazione alla Commissione europea relativamente alle informazioni istituzionali previste dai regolamenti comunitari;

e) all’attuazione di altri adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in raccordo con le autorità nazionali competenti.

     2. L’autorizzazione e controllo dei pagamenti è finalizzata a determinare l’importo che deve essere pagato al richiedente sulla base della relativa attività istruttoria e comprende i controlli amministrativi ed in loco.

     3. L’esecuzione dei pagamenti è finalizzata ad erogare al richiedente l’importo autorizzato.

     4. La contabilizzazione dei pagamenti è finalizzata alla registrazione, in formato elettronico, di tutti i pagamenti effettuati nei conti dell’ARTEA ed alla preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili, trimestrali e annuali destinate alla Commissione europea.

     5. Il raccordo operativo con l’organismo di coordinamento consiste nel fornire allo stesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del d.lgs. 165/1999, tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla normativa comunitaria in materia.

     6. Il raccordo con le autorità nazionali competenti consiste nell’inoltro delle richieste di anticipazioni di spesa, nonché delle relative rendicontazioni periodiche e annuali e di quanto altro previsto dalla normativa comunitaria.

 

     Art. 4. Controlli nell’esercizio della funzione di organismo pagatore [6]

     1. L’ARTEA mette in atto le procedure idonee ad assicurare la verifica della conformità delle domande alle condizioni richieste per la concessione degli aiuti. Le procedure sono eseguite con metodi di controllo amministrativo e in loco nel rispetto delle normative comunitarie [7].

     2. Il controllo amministrativo, che include anche controlli incrociati, prevede la verifica di tutti gli elementi che giustificano i pagamenti ai soggetti richiedenti. Il controllo si svolge avvalendosi del sistema informativo di cui all’articolo 14 bis integrato nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15 della l. 27 dicembre 1997 n. 449) [8].

     3. [I sistemi informativi sono adeguatamente protetti, anche garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)] [9].

     4. Nel caso di affidamento di compiti ad altro organismo ai sensi degli articoli 5 e 6 bis, l’ARTEA sottopone a verifica l’applicazione delle procedure utilizzate da tale soggetto e definite da atti regionali o da specifiche convenzioni.

     5. L’ARTEA, in caso di accertamento di irregolarità, applica quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia e, qualora sia stato percepito indebitamente un aiuto, procede al recupero delle somme già corrisposte, secondo i criteri previsti dalla normativa comunitaria. L’ARTEA applica altresì tutte le sanzioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

     6. L’ARTEA pone in essere attività di monitoraggio tese a verificare l’applicazione di regolamenti, orientamenti, procedure e l’attività svolta da soggetti esterni.

 

     Art. 5. (Affidamento di servizi e delega di funzioni). [10]

     1. L’ARTEA, oltre alle attività di cui all’articolo 3 bis del decreto legislativo n. 165 del 1999 può affidare, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria, ai CAA abilitati ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) e successive modificazioni, lo svolgimento delle attività di assistenza procedimentale previste dall’articolo 2 della legge regionale n. 11 del 1998.

     2. L’ARTEA può stipulare convenzioni con le associazioni dei produttori riconosciute o operanti nella Regione Toscana per lo svolgimento delle attività attribuite alle associazioni stesse dalla normativa comunitaria, al tal fine mettendo a disposizione le informazioni necessarie.

     3.ARTEA può delegare la funzione di autorizzazione ai pagamenti di cui all'articolo 3 ed i relativi controlli di cui all'articolo 4, per le tipologie di spesa relative al programma di sviluppo rurale e per quelle che comportano investimenti, nel rispetto delle condizioni previste dal punto 1, lettera c.1), dell’allegato 1 al Regolamento (UE) 907/2014 [11].

     3 bis. Nei casi diversi dal comma 3, in cui parte degli adempimenti relativi alla funzione di autorizzazione al pagamento siano svolti da soggetti diversi dall’ARTEA nell’ambito di compiti ordinari loro assegnati da atti normativi, i rapporti con l’ARTEA sono regolati da accordo scritto e sono rispettate le altre condizioni di cui alla lettera C.2) dell’allegato 1 al Regolamento (UE) 907/2014 [12].

     3 ter. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 3 bis, previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici dei suddetti soggetti sono collegati al sistema informativo dell'ARTEA di cui all’articolo 14 bis, al sistema informativo regionale e al SIAN di cui al d.lgs. 173/1998 [13].

 

     Art. 6. (Criteri di funzionamento). [14]

 

     Art. 6 bis. Rapporto con enti locali e altri soggetti [15]

     1. Nei casi in cui le funzioni procedimentali propedeutiche alla funzione di autorizzazione al pagamento siano svolte da soggetti diversi dall’ARTEA, la Giunta regionale, sentita l’ARTEA, adotta specifiche disposizioni per lo svolgimento delle suddette funzioni.

     2. I soggetti che, ai sensi della normativa regionale vigente, svolgono le funzioni procedimentali propedeutiche alla funzione di autorizzazione al pagamento, sono tenuti a:

a) operare sulla base delle disposizioni regionali di cui al comma 1;

b) inserire gli esiti delle operazioni effettuate nel sistema informativo dell’ARTEA e contestualmente attestare il rispetto delle procedure.

 

Capo III [16]

Disposizioni generali

 

     Art. 7. (Competenze della Regione). [17]

     1. Il Consiglio regionale nomina il Collegio dei revisori e approva il bilancio di esercizio dell’Agenzia.

     2. La Giunta regionale:

a) approva gli indirizzi, di cui all’articolo 14 ter, per l’elaborazione del programma di attività;

b) approva il programma delle attività di cui all’articolo 14 quinquies;

c) relaziona annualmente al Consiglio regionale sull’attività svolta e sull’andamento della gestione dell’Agenzia sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 15, comma 8;

d) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa e la relazione sulla qualità della prestazione, di cui all’articolo 14 quater;

e) individua, su proposta del Direttore, le risorse umane da destinare all’ARTEA nell’ambito della dotazione organica complessiva della Giunta regionale;

f) approva gli schemi a cui si conformano il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio dell’Agenzia, di cui all’articolo 15, commi 3 e 7;

g) approva il bilancio preventivo economico di cui all’articolo 15, comma 3;

h) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, di cui all’articolo 17, comma 1.

 

     Art. 8. (Organi dell'Agenzia).

     1. Sono organi dell'Agenzia:

     a) il Direttore;

     b) il Collegio dei revisori.

     1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) [18].

 

     Art. 9. (Il Direttore). [19]

     1. Il Direttore dell'ARTEA è nominato dal Presidente della Giunta regionale, fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni.

     2. L'incarico di Direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

     3. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

     4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato.

     5. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito sono a carico del bilancio dell'ARTEA.

     6. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’ARTEA, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’ARTEA, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.

     7. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all’ARTEA il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l’ARTEA provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

     8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.

     8 bis. La valutazione del Direttore è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione [20].

     9. Il contratto del Direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore;

b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 8 bis, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 14 quater [21];

b ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 15, commi 4 e 9, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore [22].

 

     Art. 10. (Attribuzioni del Direttore). [23]

     1. Il Direttore:

a) rappresenta legalmente l’ARTEA e ne cura la gestione tecnica e amministrativa;

b) adotta gli atti organizzativi generali nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 14 e propone alla Giunta regionale la quantificazione delle risorse umane da destinare ad ARTEA;

c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili nell’ambito di uno specifico stanziamento determinato e assegnato dalla Giunta regionale;

c bis) adotta la proposta del programma di attività [24];

c ter) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione [25];

c quater) invia alla Giunta regionale la relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente [26];

d) assegna ai settori gli obiettivi e le risorse umane necessarie;

e) adotta ogni altro provvedimento in materia di gestione del personale e di utilizzo delle risorse finanziarie, e propone ogni ulteriore iniziativa per la realizzazione dei compiti di cui all’articolo 2;

f) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;

g) adotta per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria specifici manuali procedimentali in applicazione della normativa comunitaria;

h) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell’ARTEA.

 

     Art. 11. (Il Collegio dei revisori).

     1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con voto limitato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio regionale, che ne individua anche il Presidente [27].

     2. Il Collegio resta in carica per lo stesso periodo del Direttore.

     3. Il Collegio dei revisori esamina, sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa, gli atti che comportano un onere a carico del bilancio e che non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti o contributi a terzi [28].

     4. Gli atti di cui al comma precedente sono trasmessi dal Direttore, entro cinque giorni dall'adozione, al Collegio dei Revisori che esprime le osservazioni su ognuno di essi entro quindici giorni dal ricevimento ed ha facoltà di acquisire d'ufficio tutta la documentazione.

     5. Le osservazioni del Collegio dei revisori sono immediatamente comunicate al Direttore che, se ritiene di adeguarsi ai rilievi, adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata comunicazione al Collegio medesimo. In caso contrario adotta comunque l'atto motivando le proprie valutazioni e comunicandole al collegio.

     6. Il Collegio può verificare, nei tre mesi successivi, la legittimità dei pagamenti sugli aiuti e contributi a terzi a carico del FEOGA sezione garanzia, richiedendo la necessaria documentazione e formulando le osservazioni in merito al Direttore [29].

     7. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale [30].

     7 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione [31].

     7 ter. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) [32].

     7 quater. Il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte [33].

     8. Il Collegio dei revisori presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Agenzia.

     9. Al Presidente del Collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari al 5 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale [34].

     10. Ai membri del Collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari al 4 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale [35].

     11. Al Presidente e ai membri del Collegio dei revisori residenti in comuni diversi dalla sede dell'Agenzia è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.

 

     Art. 12. (Comitato Tecnico). [36]

     [1. E' istituito presso l'Agenzia il Comitato Tecnico.

     2. Il Comitato è composto da un rappresentante per ogni Provincia e Comunità montana titolare di funzioni e da un rappresentante della Regione. Il Direttore partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

     3. Il Direttore, entro trenta giorni dalla propria nomina, richiede le designazioni alle Amministrazioni interessate e provvede alla costituzione del Comitato in presenza di almeno la metà delle designazioni.

     4. Il Direttore trasmette al Comitato, ogni tre mesi, una relazione sull'andamento delle attività.

     5. Il Comitato valuta l'andamento della gestione e lo stato di attuazione del programma e propone al Direttore indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi.

     6. Il Comitato esprime parere obbligatorio sul programma annuale di attività e sul bilancio dell'Agenzia. Copia del parere è trasmessa alla Giunta regionale unitamente agli atti relativi.

     7. La presidenza del Comitato è assegnata ogni sei mesi, a rotazione, ad un rappresentante della Provincia o della Comunità montana.

     8. Le organizzazioni professionali di categoria a livello regionale e le centrali del movimento cooperativo a livello regionale partecipano, con un rappresentante ciascuna, alle sedute del Comitato senza diritto di voto.

     9. I membri del Comitato non percepiscono alcuna indennità.

     10. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite nel regolamento di amministrazione e contabilità.]

 

     Art. 13. Personale [37]

     1. Il personale assegnato ad ARTEA appartiene al ruolo organico della Giunta regionale.

     2. Per la gestione di programmi comunitari e nazionali, l’ARTEA può chiedere alla Giunta regionale l’assunzione di personale a tempo determinato, nell’ambito della gestione dei fondi pertinenti ai suddetti programmi.

 

     Art. 14. Struttura dell’ARTEA [38]

     1. L’organizzazione interna dell’ARTEA è strutturata in modo da garantire che le funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità opportunamente distinti.

     2. L’ARTEA dispone di una unità organizzativa indipendente che riferisce direttamente al direttore per lo svolgimento di attività di controllo interno delle funzioni di organismo pagatore.

     3. L’ARTEA assicura la gestione del sistema informativo attraverso unità organizzative distinte.

 

     Art. 14 bis. Sistema informativo [39]

     1. L’ARTEA gestisce il Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui alla l.r. 23/2000.

     2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’ARTEA si avvale del sistema informativo di cui al comma 1, che fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).

     3. I sistemi informativi sono adeguatamente protetti, anche garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

 

     Art. 14 ter. Indirizzi regionali [40]

     1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva specifici indirizzi per l’elaborazione del programma di attività di cui all’articolo 15, comma 2, sulla base delle risorse disponibili.

 

     Art. 14 quater. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione [41]

     1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'ARTEA definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’ARTEA.

     2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Direttore in coerenza con il programma annuale di attività ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

     3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

     4. Il Direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

 

     Art. 14 quinquies. Programma di attività [42]

     1. L’attività dell’ARTEA si svolge sulla base di un programma annuale di attività, con proiezione triennale, la cui proposta viene elaborata e trasmessa ogni anno dal Direttore alla Giunta regionale entro il 30 novembre.

     2. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 15, commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede all’approvazione del programma di attività, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 14 ter e lo trasmette al Consiglio regionale.

     3. La Giunta regionale prescrive al Direttore dell’ARTEA la modifica del programma di attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 15, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.

 

     Art. 15. (Bilanci, contabilità e certificazione). [43]

     1. L’esercizio finanziario dell’ARTEA inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

     2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

     3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal Direttore dell’ARTEA e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

     4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ARTEA, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’ARTEA trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

     5. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

     6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’ARTEA alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.

     7. Il Direttore dell’ARTEA, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sull'andamento della gestione e sulla situazione dei fondi ad essa assegnati in gestione, e provvede a fornire alla Regione le informative richieste.

     8. L’ARTEA provvede all’acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.

     9. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi comunitari sono certificati ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 165/1999.

 

     Art. 16. Gestione delle risorse finanziarie [44]

     1. Le entrate dell’ARTEA sono determinate:

a) dalle somme di provenienza dall’Unione europea (UE) per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento degli organismi pagatori e dai rimborsi forfettari da parte dei fondi comunitari;

b) dalle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.lgs.

165/1999;

c) dal contributo ordinario assegnato dalla Regione per l’esercizio delle funzioni svolte ai sensi dell’articolo 2;

d) da ogni altro contributo o provento ricevuto, ivi compresi i proventi patrimoniali, i lasciti e le donazioni;

d bis) dai fondi attribuiti dalla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, destinati ad essere erogati a terzi a titolo di aiuto o contributo [45].

     2. Non costituiscono entrate ai sensi del comma 1, e sono gestite separatamente nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione europea, nazionale e regionale, le assegnazioni a carico del bilancio regionale, dello Stato e della UE destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, relative a contributi previsti da regolamenti comunitari nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 2, comma 1 [46].

     2 bis. Le somme indicate al comma 2 costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello di ARTEA [47].

     2 ter. Il bilancio per le attività di cui al comma 2 è formulato in termini di sola cassa, inizia il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell’anno successivo [48].

     2 quater. [I conti annuali riferiti all’attività di organismo pagatore per i fondi inerenti alla politica agricola comune sono certificati ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 165/1999] [49].

     3. L’ARTEA applica le norme in materia di tesoreria previste per gli organismi pagatori dalla legislazione nazionale [50].

     4. L’ARTEA individua, ai sensi del d.lgs. 163/2006, un istituto bancario per l’attività di tesoreria relativa al pagamento dei premi e contributi, nonché alla gestione delle spese di funzionamento.

     5. L’ARTEA stipula con l’istituto bancario, individuato ai sensi del comma 4, la convenzione di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

 

     Art. 16 bis. Concessione da parte della Regione di anticipazioni di liquidità ad ARTEA [51]

     1. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione ai beneficiari di aiuti e contributi a carico di fondi comunitari, nazionali e regionali e, al contempo, ottimizzare la gestione complessiva di cassa tra Regione e organismi pagatori o intermedi, la Regione può concedere ad ARTEA anticipazioni di liquidità fino ad un massimo di euro 10.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2019.

     2. Le anticipazioni di cui al comma 1, sono concesse senza alcun onere di interesse a carico di ARTEA, e scadono al termine dell’esercizio in cui sono state erogate.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti l’importo dell’anticipazione, la tipologia di fondi gestiti per la quale è concessa e le modalità di restituzione.

     4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019 e 2020.

     5. Le entrate relative alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 1, per un massimo di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 200 “Riscossione di crediti di breve termine” del Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019 e 2020.

     6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 17. (Regolamento di amministrazione e contabilità). [52]

     1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell’ARTEA è approvato dalla Giunta regionale e definisce i criteri e le modalità per il funzionamento dell’ARTEA.

     2. Il regolamento prevede la separazione tra gestione dei fondi comunitari e gestione di fondi nazionali o regionali e si conforma alla normativa comunitaria prevista per gli organismi pagatori.

     3. Il regolamento definisce i criteri per la determinazione dei costi delle funzioni e delle attività indicate nel programma annuale, ivi compresi i costi figurativi del personale utilizzato.

 

     Art. 18. (Norma Transitoria).

     1. In attesa del riconoscimento dell'organismo pagatore, la Regione individua l'ARTEA, tenuto conto di quanto disposto al punto 4 dell'allegato al reg. (CE) 1663/95, quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3 del d.lgs. 165/1999.

 

     Art. 19. (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9). [53]

 

     Art. 20. Disposizioni finanziarie [54]

     1. Il contributo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), è determinato annualmente con legge di bilancio [55].

     2. All’onere di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 721 "Gestione corrente – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014.

     3. Le spese relative al personale che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale, ammontano a euro 3.784.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e trovano copertura nell’ambito degli stanziamenti della UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014.

 

     La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Intitolazione inserita dall'art. 17 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[2] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[3] Articolo sostituito dall'art. 19 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 e così modificato dall'art. 46 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[4] Intitolazione inserita dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[5] Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 e così modificato dall'art. 47 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[7] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[8] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[9] Comma abrogato dall'art. 48 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[10] Articolo sostituito dall’art. 12 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 59. Il comma 1 ha effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 16 della stessa L.R. 59/2001

[11] Comma già sostituito dall'art. 23 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 e così ulteriormente sostituito dall'art. 49 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[12] Comma inserito dall'art. 49 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[13] Comma inserito dall'art. 49 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[14] Articolo abrogato dall’art. 13 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 59.

[15] Articolo inserito dall'art. 24 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[16] Intitolazione inserita dall'art. 25 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[18] Comma aggiunto dall'art. 67 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 90.

[19] Articolo sostituito dall'art. 68 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 90.

[20] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[21] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[22] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[23] Articolo sostituito dall'art. 28 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[24] Lettera inserita dall'art. 12 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[25] Lettera inserita dall'art. 12 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[26] Lettera inserita dall'art. 12 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[27] Comma già modificato dall'art. 42 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 69 e così ulteriormente modificato dall'art. 50 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[28] Comma già modificato dall'art. 29 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 68.

[29] Comma già modificato dall'art. 29 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 68.

[30] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 20 luglio 2012, n. 39.

[31] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 20 luglio 2012, n. 39.

[32] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 20 luglio 2012, n. 39.

[33] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 20 luglio 2012, n. 39.

[34] Comma sostituito dall'art. 42 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 69 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 20 luglio 2012, n. 39.

[35] Comma sostituito dall'art. 42 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 69 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 20 luglio 2012, n. 39.

[36] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[38] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[39] Articolo inserito dall'art. 33 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 e così sostituito dall'art. 51 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[40] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[41] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[42] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[43] Articolo già sostituito dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 e così ulteriormente sostituito dall'art. 16 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[44] Articolo sostituito dall'art. 35 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[45] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 68.

[46] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 68.

[47] Comma inserito dall'art. 22 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[48] Comma inserito dall'art. 52 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 68.

[49] Comma inserito dall'art. 52 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 68.

[50] Comma già sostituito dall'art. 22 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 68.

[51] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 68.

[52] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[53] Aggiunge la lettera d) al comma 1, art. 4 della L.R. 6 febbraio 1998, n. 9.

[54] Articolo sostituito dall'art. 37 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[55] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.