§ 5.1.96 - L.R. 8 maggio 2009, n. 24.
Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:08/05/2009
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni e parametri
Art. 3.  Interventi straordinari di ampliamento di edifici abitativi.
Art. 3 bis.  Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio
Art. 4.  Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici abitativi
Art. 5.  Condizioni generali di ammissibilità degli interventi
Art. 6.  Immodificabilità della destinazione d’uso e del numero degli alloggi
Art. 7.  Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari
Art. 8.  Sanzioni
Art. 9.  Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/2005


§ 5.1.96 - L.R. 8 maggio 2009, n. 24.

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

(B.U. 13 maggio 2009, n. 17)

 

Visto l’articolo 117, terzo comma della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n) e l’articolo 69 dello Statuto;

Vista l’intesa sottoscritta in data 31 marzo 2009 ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di conferenza unificata;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Visto il protocollo d’intesa tra Regione Toscana e l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e l’Unione delle province d’Italia (UPI) della Toscana del 22 aprile 2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 aprile 2009;

 

Considerato quanto segue:

1. L’esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell’attività edilizia privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica;

2. L’urgenza di favorire iniziative volte al rilancio dell’economia;

3. La necessità di rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie;

4. La necessità di favorire la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano;

5. La necessità di prevedere alcune semplificazioni degli adempimenti procedurali affinché gli interventi possano prodursi con la tempistica richiesta;

6. La necessità di stabilire puntuali definizioni dei termini e dei parametri utilizzati nella presente legge, tenuto conto della natura straordinaria della stessa;

7. L’esigenza di individuare con precisione gli ambiti di applicazione della presente legge, le esclusioni e le limitazioni degli interventi, in considerazione dei prevalenti interessi pubblici alla difesa del suolo nel suo complesso;

8. L’opportunità di collegare la realizzazione degli interventi al miglioramento della qualità architettonica ed energetica degli edifici nonché al loro adeguamento alla normativa antisismica vigente;

9. La necessità di fissare il termine di vigenza della presente legge al 31 dicembre 2010, tenuto conto della natura straordinaria della stessa e comunque nel rispetto del termine concordato nell’intesa;

10. L’opportunità, al fine di impedire un utilizzo incongruo e non rispondente alle finalità della presente legge, di individuare la data di sottoscrizione dell’intesa come termine entro il quale è richiesto il possesso delle condizioni di ammissibilità degli interventi straordinari;

11. L’opportunità, al fine di impedire interventi meramente speculativi, di vietare mutamenti nella destinazione d’uso degli edifici abitativi che abbiano fatto applicazione delle misure straordinarie per un determinato periodo temporale e di sanzionarne l’evento;

12. L’opportunità di istituire un sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti nell’ambito della l.r. 39/2005;

Si approva la presente legge

 

     Art. 1. Finalità [1]

1. La presente legge è finalizzata al rilancio dell’economia, risponde alle esigenze abitative delle famiglie ed interviene sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i principi e le finalità della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), favorendo gli interventi edilizi diretti a migliorare la qualità architettonica, la sicurezza, la compatibilità ambientale, l’efficienza energetica degli edifici e la fruibilità degli spazi per le persone disabili. La presente legge ha carattere straordinario e consente la realizzazione degli interventi edilizi in essa previsti solo se è presentata segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o, in alternativa, richiesta per il rilascio del permesso di costruire entro il termine perentorio di cui all’articolo 7, comma 2.

 

          Art. 2. Definizioni e parametri

1. Ai fini della presente legge, sono stabilite le seguenti definizioni:

a) per edifici abitativi o edifici a destinazione d'uso abitativa si intendono gli edifici con destinazione d’uso residenziale, nonché gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dell’imprenditore agricolo, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola [2];

b) per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano il cui volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori terra. Nel computo di detta superficie sono comprese le scale e i vani ascensore condominiali, le logge e le porzioni di sottotetto delimitate da strutture orizzontali praticabili con altezza libera media superiore a due metri e quaranta centimetri, mentre sono esclusi i volumi tecnici, i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al perimetro dell’edificio e i porticati condominiali o d’uso pubblico [3];

c) per centri abitati si intendono quelli all’interno del perimetro individuato:

1) dal regolamento urbanistico ai sensi dell’articolo 55, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005, qualora i comuni abbiano approvato o anche solo adottato detto atto di governo del territorio;

2) dagli strumenti urbanistici generali o dai regolamenti edilizi, qualora i comuni non abbiano approvato o anche solo adottato il regolamento urbanistico di cui all’articolo 55 della l.r. 1/2005;

3) in applicazione della definizione dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in mancanza di perimetri negli strumenti urbanistici o nei regolamenti edilizi di cui al numero 2);

3 bis) in applicazione dell’articolo 4 della l.r. 65/2014, qualora i comuni abbiano approvato gli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica ai sensi del titolo I capi I e II della medesima l.r. 65/2014 [4].

d) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle definite dai regolamenti urbanistici ai sensi della l.r. 1/2005, dai piani operativi di cui alla l.r. 65/2014, o dai regolamenti edilizi comunali. In mancanza di definizioni contenute in detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) [5].

 

     Art. 3. Interventi straordinari di ampliamento di edifici abitativi. [6]

1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell'articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di ampliamento di ciascuna unità immobiliare fino al massimo del 20 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi, comunque fino ad un massimo complessivo per l'intero edificio di settanta metri quadrati di superficie utile lorda; detti interventi possono essere realizzati solo su edifici abitativi aventi alla data del 31 marzo 2009 le seguenti caratteristiche:

a) edificio unifamiliare esteso da terra a tetto;

b) edificio bifamiliare;

b bis) edificio diverso da quelli di cui alla lettera a) e b), di superficie utile lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati.

2. Con gli interventi di cui al comma 1, non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati. I frazionamenti sono consentiti ove previsti dagli strumenti urbanistici comunali.

3. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere realizzati su edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici comunali consentono gli interventi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere f), g) e l) della l.r. 65/2014; detti interventi sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) gli edifici siano situati all’interno di centri abitati oppure, ove collocati fuori dai centri abitati, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati, anche attraverso la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici comunali.

4. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano, con riferimento alla climatizzazione, la classe “A” sulla parte di edificio oggetto di ampliamento, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 4, relative all'ampliamento, ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 4, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 149, comma 1, della l.r. 65/2014; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità dell'ampliamento realizzato.

 

     Art. 3 bis. Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio [7]

1. Fermo restando il rispetto delle condizioni di messa in sicurezza idraulico-geomorfologiche previste dalla normativa vigente in materia:

a) sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale inseriti all’interno del perimetro individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva, sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011 e legittimata da titolo abilitativo;

b) sulle unità immobiliari aventi destinazione d’uso commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 48 della medesima l.r. 62/2018, sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o, se previsti dagli strumenti urbanistici comunali, di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento e comunque non superiore a centro metri quadrati di superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011 e legittimata da titolo abilitativo.

1 bis. Gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia di cui al comma 1, sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati.

1 ter. Per gli esercizi di vicinato gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia di cui al comma 1, lettera b), non possono comunque comportare il superamento del limite della superficie di vendita individuato dall’articolo 13, comma 1, lettera d), della l.r. 62/2018.

2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 garantiscono il rispetto dei parametri di cui all’allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), aumentati del 10 per cento.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono progettati e realizzati utilizzando tecniche costruttive e materiali di edilizia sostenibile che garantiscano il miglioramento della prestazione energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti integrati da fonti energetiche rinnovabili e l’adeguamento degli impianti in tema di sicurezza.

4. La destinazione d’uso degli edifici sui quali sono stati realizzati gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata per dieci anni che decorrono dalla data di ultimazione dei lavori comunicata ai sensi dell’articolo 149 della l.r. 65/2014.

 

     Art. 4. Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici abitativi [8]

1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell’articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 35 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi.

2. Salvo quanto disposto dal comma 3, gli interventi edilizi di cui al comma 1 sono ammessi su edifici esistenti ed aventi esclusivamente destinazione d’uso abitativa alla data del 31 marzo 2009.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici all’interno dei quali siano presenti porzioni aventi destinazioni d’uso diverse e compatibili con la destinazione d’uso abitativa nella misura comunque non superiore al 35 per cento della superficie utile lorda complessiva dell’edificio medesimo; in tali casi gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti a condizione che la superficie utile lorda di dette porzioni non sia computata ai fini dell’ampliamento e non sia aumentata [9].

4. Con gli interventi di cui al comma 1 non può essere modificata la destinazione d'uso abitativa degli edifici interessati. Il mutamento di destinazioni d'uso diverse da quella abitativa di cui al comma 3 è consentito se previste dagli strumenti urbanistici comunali. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato purché le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a cinquanta metri quadri [10].

5. Gli interventi di cui al comma 1, sono consentiti su edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici dei comuni consentono gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettera l), della l.r. 65/2014, o gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettera f); detti interventi sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati consentite dai regolamenti urbanistici di cui alla l.r. 1/2005, dai piani operativi di cui alla l.r. 65/2014 o dai regolamenti edilizi comunali ed in presenza delle seguenti due condizioni:

a) gli edifici abitativi siano situati all'interno dei centri abitati;

b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici dei comuni [11].

6. Qualora gli edifici abitativi siano situati all’interno di centri abitati e ricadano in ambiti dichiarati ad elevata pericolosità idraulica dai piani di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici dei comuni, il progetto allegato alla SCIA o, in alternativa, alla richiesta per il rilascio del permesso di costruire, di cui all’articolo 7, contiene le necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle persone e al non aumento della pericolosità idraulica nelle aree circostanti. Il progetto prevede altresì, ove necessario, la contestuale realizzazione degli interventi di autosicurezza dal rischio di inondazione previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche) [12].

7. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili:

a) consentano, con riferimento alla climatizzazione, il conseguimento della classe “A” per l'edificio e prestazioni di tipo “B” per gli impianti, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) perseguano gli obiettivi di qualità energetico-ambientali indicati nelle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 219 della l.r. 65/2014 o in quelle indicate all'articolo 243 della medesima l.r. 65/2014, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1) qualità ambientale esterna;

2) risparmio delle risorse;

3) carichi ambientali [13].

8. L’utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 7 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 7, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 149, comma 1, della l.r. 65/2014; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l’abitabilità o agibilità dell’edificio realizzato [14].

9. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” – Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

 

     Art. 5. Condizioni generali di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3, 3 bis e 4 perseguono il fine del miglioramento della qualità architettonica in relazione ai caratteri urbanistici, storici, paesaggistici e ambientali del contesto territoriale in cui sono inseriti [15].

2. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3, 3 bis e 4, non possono essere realizzati su edifici che, al momento della presentazione della SCIA o, in alternativa, della richiesta per il rilascio del permesso a costruire, di cui all’articolo 7, risultino:

a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;

b) collocati all’interno delle zone territoriali omogenee “A” di cui all’articolo 2 del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici comunali;

c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici comunali;

d) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

e) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta come definite dall’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

f) collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali;

g) collocati all’interno di aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano l’approvazione di piani attuativi o dei progetti unitari convenzionati ai sensi degli articoli 107 e 121 della l.r. 65/2014 [16].

3. Le altezze utili degli interventi non possono essere superiori a tre metri, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 3 bis, è consentito l’ampliamento con altezze superiori ai tre metri ove già esistenti nella porzione di edificio oggetto di ampliamento. Per gli interventi di cui agli articoli 3 bis e 4, è consentita la ricostruzione dei locali con altezze superiori a tre metri, ove già esistenti nell’edificio oggetto di demolizione [17].

4. Le superfici utili lorde per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla l. 47/1985, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), oppure per le quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo VII, capo II, della l.r. 65/2014:

a) sono computate ai fini della determinazione della superficie utile lorda già esistente di cui all'articolo 3, comma 1, all’articolo 3 bis, comma 1, ed all'articolo 4, comma 1;

b) devono essere sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 3, 3 bis e 4 [18].

5. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli 3, 3 bis e 4, non si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Possono invece essere cumulati gli incentivi relativi al contenimento dei consumi energetici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici comunali [19].

6. Le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui all'articolo 3 o gli edifici interessati dagli interventi di cui agli articoli 3 bis e 4 devono risultare accatastati presso le competenti agenzie del territorio o essere oggetto di idonee dichiarazioni alle suddette agenzie per l'accatastamento, ai sensi del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572(Testo unico delle leggi sul nuovo catasto ) o ai sensi del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652(Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249 [20].

7. L’accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 6 riguardante le unità immobiliari o gli edifici con destinazione d’uso residenziale deve riferirsi alla categoria abitazione del catasto dei fabbricati, ai sensi della l. 1249/1939.

8. L’accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 6 riguardante gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dell’imprenditore agricolo o alle esigenze dei suoi familiari coadiuvanti o dei suoi addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola può riferirsi anche alla qualifica di fabbricato rurale del catasto dei terreni di cui al r.d. 1572/1931.

9. L’accatastamento o la dichiarazione per le porzioni di edificio di cui all’articolo 4, comma 3, aventi destinazioni d’uso diverse da quella abitativa, deve riferirsi alla categoria del catasto dei fabbricati corrispondente all’utilizzazione esistente di dette porzioni.

 

     Art. 6. Immodificabilità della destinazione d’uso e del numero degli alloggi [21]

1. Non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici abitativi sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 oppure il numero degli alloggi legittimato dalla SCIA o, in alternativa, dal permesso di costruire, di cui all’articolo 7, se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 149, comma 1, della l.r. 65/2014.

 

     Art. 7. Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari [22]

1. Gli interventi di cui agli articoli 3, 3 bis e 4, sono realizzati mediante presentazione della SCIA o, in alternativa, previo rilascio del permesso di costruire, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all’articolo 141 della l.r. 65/2014 e secondo la disciplina di cui agli articoli 142 e 145 della medesima l.r. 65/2014. Nella relazione asseverata di cui al medesimo articolo 145, comma 2, lettera a), oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità delle opere da realizzare alle disposizioni della presente legge.

2. La SCIA o, in alternativa, la richiesta per il rilascio del permesso di costruire di cui al comma 1, può essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2022 [23].

2 bis. A decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009. Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali), i comuni possono prevedere nei propri piani operativi o relative varianti, oppure nelle varianti ai regolamenti urbanistici, ampliamenti volumetrici a titolo di premialità in relazione alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. In tali casi, i comuni, dandone espressamente atto, possono escludere l’applicazione della presente legge nel territorio di competenza [24].

 

     Art. 8. Sanzioni

1. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 196 della l.r. 65/2014 [25].

2. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 3 bis, 4 e 5, si applicano le sanzioni amministrative di cui al titolo VII, capo II, della l.r. 65/2014, previste per gli interventi soggetti a permesso di costruire [26].

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/2005

1. Dopo il comma 12 dell’articolo 23 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è aggiunto il seguente comma:

“12 bis. Nell’ambito del sistema informativo geografico regionale di cui all’articolo 28 della l.r. 1/2005, è istituito il sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, gestito dalla struttura regionale competente.”.

2. Dopo il comma 12 bis dell’articolo 23 della l.r. 39/2005, è aggiunto il seguente comma:

“12 ter. Il sistema informativo di cui al comma 12 bis comprende l’archivio informatico delle certificazioni energetiche, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 7, nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").”.


[1] Articolo sostituito dall'art. 46 della L.R. 5 agosto 2011, n. 40 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.

[3] Lettera così modificata dall'art. 133 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[4] Numero aggiunto dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.

[5] Lettera già modificata dall'art. 133 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.

[6] Articolo sostituito dall'art. 134 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.

[7] Articolo inserito dall'art. 47 della L.R. 5 agosto 2011, n. 40, già modificato dall'art. 4 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 101.

[8] Rubrica così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.

[9] Comma così modificato dall'art. 135 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[10] Comma sostituito dall'art. 135 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.

[11] Comma già sostituito dall'art. 135 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.

[12] Comma già sostituito dall'art. 48 della L.R. 5 agosto 2011, n. 40 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.

[13] Comma sostituito dall'art. 135 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.

[14] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.

[15] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.

[16] Comma già modificato dall'art. 49 della L.R. 5 agosto 2011, n. 40 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.

[17] Comma già sostituito dall'art. 136 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.

[18] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.

[19] Comma già sostituito dall'art. 136 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.

[20] Comma sostituito dall'art. 136 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.

[21] Articolo sostituito dall'art. 50 della L.R. 5 agosto 2011, n. 40 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.

[22] Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 8 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.

[23] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 91, dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 74 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 101.

[24] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 91.

[25] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.

[26] Comma già modificato dall'art. 52 della L.R. 5 agosto 2011, n. 40 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.