§ 5.1.128 - L.R. 8 luglio 2016, n. 43.
Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:08/07/2016
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Partecipazione della Regione alle conferenze di servizi per l'approvazione di opere di interesse statale. Modifiche all'articolo 9 bis della l.r. 65/2014
Art. 2.  Adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale 220/2013 con riferimento agli atti di governo del territorio. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 65/2014
Art. 3.  Norme procedurali per gli atti di governo del territorio. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 65/2014
Art. 4.  Modifica dei termini per l'acquisto di efficacia degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a seguito della pubblicazione sul BURT. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 65/2014 [...]
Art. 5.  Aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 65/2014
Art. 6.  Banca dati dei pareri in materia di governo del territorio. Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 65/2014
Art. 7.  Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 65/2014
Art. 8.  Disposizioni per i comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Disposizioni per i comuni facenti parte di un'unione. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 65/2014
Art. 9.  Conferenza di copianificazione. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 65/2014
Art. 10.  Disposizioni generali sulle varianti semplificate. Inserimento dell'articolo 28 bis nella l.r. 65/2014
Art. 11.  Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale relative a prescrizioni localizzative. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 65/2014
Art. 12.  Varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 65/2014
Art. 13.  Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale. Inserimento dell'articolo 32 bis nella l.r. 65/2014
Art. 14.  Varianti mediante approvazione del progetto. Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 65/2014
Art. 15.  Conclusione dell’accordo di pianificazione. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 65/2014
Art. 16.  Conferenza paritetica interistituzionale. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 65/2014
Art. 17.  Modifica dei termini entro cui chiedere la pronuncia della conferenza paritetica interistituzionale. Modifiche all'articolo 49 della l.r. 65/2014
Art. 18.  Osservatorio paritetico della pianificazione. Comunicazione degli esiti del monitoraggio. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 65/2014
Art. 19.  Il sistema informativo geografico regionale. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 65/2014
Art. 20.  Qualità degli insediamenti. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 65/2014
Art. 21.  Il territorio rurale. Modifiche all'articolo 64 della l.r. 65/2014
Art. 22.  Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici. Modifiche all'articolo 66 della l.r. 65/2014
Art. 23.  Ambiti periurbani. Modifiche all'articolo 67 della l.r. 65/2014
Art. 24.  Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 65/2014
Art. 25.  Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 71 della l.r. 65/2014
Art. 26.  Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale. Modifiche all'articolo 72 della l.r. 65/2014
Art. 27.  Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale. Modifiche all'articolo 73 della l.r. 65/2014
Art. 28.  Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale. Modifiche all'articolo 74 della l.r. 65/2014
Art. 29.  Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola. Sostituzione dell'articolo 75 della l.r. 65/2014
Art. 30.  Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici. Modifiche all'articolo 77 della l.r. 65/2014
Art. 31.  Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici. Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/2014
Art. 32.  Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola. Modifiche all'articolo 79 della l.r. 65/2014
Art. 33.  Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d’uso agricola. Modifiche all'articolo 83 della l.r. 65/2014
Art. 34.  Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all'articolo 84 della l.r. 65/2014
Art. 35.  Piano regolatore portuale. Modifiche all'articolo 86 della l.r. 65/2014
Art. 36.  Attuazione del piano regolatore portuale. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 65/2014
Art. 37.  Piano strutturale. Modifiche all'articolo 92 della l.r. 65/2014
Art. 38.  Piano strutturale intercomunale. Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale. Modifiche all'articolo 94 della l.r. 65/2014
Art. 39.  Piano operativo. Modifiche all'articolo 95 della l.r. 65/2014
Art. 40.  Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 99 della l.r. 65/2014
Art. 41.  Perequazione urbanistica. Modifiche all'articolo 100 della l.r. 65/2014
Art. 42.  Compensazione urbanistica. Modifiche all'articolo 101 della l.r. 65/2014
Art. 43.  Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento. Modifiche all'articolo 104 della l.r. 65/2014
Art. 44.  Aree non pianificate. Modifiche all'articolo 105 della l.r. 65/2014
Art. 45.  Regolamenti edilizi. Modifiche all'articolo 106 della l.r. 65/2014
Art. 46.  Piani attuativi. Modifiche all'articolo 107 della l.r. 65/2014
Art. 47.  Particolari varianti ai piani attuativi. Modifiche all'articolo 112 della l.r. 65/2014
Art. 48.  Progetto unitario convenzionato. Modifiche all'articolo 121 della l.r. 65/2014
Art. 49.  Interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 125 della l.r. 65/2014
Art. 50.  Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 126 della l.r. 65/2014
Art. 51.  Misure per l’incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 127 della l.r. 65/2014
Art. 52.  Contenuti e finalità del titolo IV della l.r. 65/2014. Modifiche all'articolo 131 della l.r. 65/2014
Art. 53.  Tipologia degli atti. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 133 della l.r. 65/2014
Art. 54.  Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire. Modifiche all'articolo 134 della l.r. 65/2014
Art. 55.  Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'articolo 135 della l.r. 65/2014
Art. 56.  Attività edilizia libera. Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014
Art. 57.  Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia. Modifiche all'articolo 137 della l.r. 65/2014
Art. 58.  Deroghe al d.m. 1444/1968. Modifiche all'articolo 140 della l.r. 65/2014
Art. 59.  Disposizioni generali. Modifiche all'articolo 141 della l.r. 65/2014
Art. 60.  Varianti in corso d'opera. Modifiche all'articolo 143 della l.r. 65/2014
Art. 61.  Poteri di vigilanza in caso di SCIA. Modifiche all'articolo 146 della l.r. 65/2014
Art. 62.  Commissione edilizia. Modifiche all'articolo 148 della l.r. 65/2014
Art. 63.  Certificato di agibilità. Modifiche all'articolo 149 della l.r. 65/2014
Art. 64.  Commissione per il paesaggio. Modifiche all'articolo 153 della l.r. 65/2014
Art. 65.  Autorizzazione per l’inizio dei lavori nelle zone sismiche. Modifiche all'articolo 167 della l.r. 65/2014
Art. 66.  Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Modifiche all'articolo 168 della l.r. 65/2014
Art. 67.  Procedimento per il deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità e modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale. Modifiche all'articolo 170 della l.r. 65/2014 [...]
Art. 68.  Realizzazione dei lavori. Modifiche all'articolo 174 della l.r. 65/2014
Art. 69.  Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità. Modifiche all'articolo 182 della l.r. 65/2014
Art. 70.  Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 183 della l.r. 65/2014
Art. 71.  Determinazione degli oneri di urbanizzazione. Modifiche all'articolo 184 della l.r. 65/2014
Art. 72.  Determinazione del costo di costruzione. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 185 della l.r. 65/2014
Art. 73.  Permesso di costruire e SCIA a titolo gratuito. Modifiche all'articolo 188 della l.r. 65/2014
Art. 74.  Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 191 della l.r. 65/2014
Art. 75.  Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo. Modifiche all'articolo 192 della l.r. 65/2014
Art. 76.  Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 196 della l.r. 65/2014
Art. 77.  Tolleranze di costruzione. Sostituzione dell'articolo 198 della l.r. 65/2014
Art. 78.  Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa. Modifiche all'articolo 200 della l.r. 65/2014
Art. 79.  Sanzioni per opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d’uso residenziale eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo anteriori al 17 marzo 1985. Inserimento dell’articolo [...]
Art. 80.  Adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2015 in materia di sanzioni. Abrogazione degli articoli 207 e 208 della l.r. 65/2014
Art. 81.  Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati. Modifiche all’articolo 228 della l.r. 65/2014
Art. 82.  Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato. Modifiche all'articolo 229 della l.r. 65/2014
Art. 83.  Disposizioni transitorie in caso di fusione di comuni. Inserimento dell'articolo 235 bis nella l.r. 65/2014
Art. 84.  Manufatti precari. Modifiche all'articolo 240 della l.r. 65/2014
Art. 85.  Disposizioni transitorie per i manufatti temporanei. Inserimento dell'articolo 240 bis nella l.r. 65/2014
Art. 86.  Disposizioni transitorie per i piani strutturali intercomunali. Sostituzione dell'articolo 252 della l.r. 65/2014
Art. 87.  Abrogazione dell’articolo 253 della l.r. 65/2014
Art. 88.  Disciplina degli interventi di recupero. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 5/2010
Art. 89.  Effetti dell'accordo di programma. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 35/2011
Art. 90.  Presa d'atto e pubblicazione del testo coordinato del PIT
Art. 91.  Disposizioni transitorie
Art. 92.  Entrata in vigore


§ 5.1.128 - L.R. 8 luglio 2016, n. 43.

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011.

(B.U. 13 luglio 2016, n. 27)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere i, m, n, o, v, z, e l'articolo 69 dello Statuto;

 

Visto regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);

 

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

 

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

 

Vista la legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero dei sottotetti);

 

Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

 

Vista la legge regionale 9 marzo 2012 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

 

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

 

Vista la sentenza 19 luglio 2013, n. 220 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

 

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 19 novembre 2015, n. 233 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 207 e 208 della l.r. 65/2014;

 

Visto il parere, favorevole con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 marzo 2016;

 

Considerato che:

 

1. La l.r. 65/2014 contiene disposizioni che risultano adeguate al d.l. 133/2014, già in vigore al momento della promulgazione della stessa l.r. 65/2014. Con la successiva legge 11 novembre 2014, n. 164, il d.l. 133/2014 è stato convertito in legge con modificazioni con la conseguenza che risulta necessario adeguare la l.r. 65/2014 alle modifiche introdotte al d.l. 133/2014 dalla legge di conversione per dare certezza in ordine alla disciplina da applicare;

 

2. È opportuno correggere alcuni errori materiali che si sono riscontrati nella l.r. 65/2014, e modificare alcuni articoli che, già nella fase di prima applicazione, hanno determinato problemi interpretativi e applicativi, introducendo, in alcuni casi, misure di semplificazione;

 

3. La disciplina della conferenza di copianificazione, nella prassi, ha evidenziato la necessità di snellire i procedimenti individuati nella l.r. 65/2014, per cui sono introdotte ulteriori ipotesi di interventi non soggetti alle verifiche della conferenza di copianificazione;

 

4. Per quanto riguarda il territorio rurale, la prassi applicativa ha evidenziato la necessità di introdurre ulteriori semplificazioni volte a favorire gli interventi da parte degli operatori del settore agricolo con riferimento, in particolare, alla realizzazione di diverse tipologie di annessi agricoli e all’utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell’attività agricola;

 

5. Al fine di garantire l’uniformità di interpretazione della l.r. 65/2014 e la celerità dei procedimenti amministrativi, si prevede l’istituzione di una banca dati dei pareri in materia di governo del territorio;

 

6. Allo stesso fine si prevede il rafforzamento dell’attività consultiva della conferenza paritetica che può formulare proposte e rilievi alla Giunta regionale, anche di natura interpretativa, con la finalità di permettere alla medesima di adottare linee di indirizzo uniformi per gli enti locali. Tali linee di indirizzo sono inserite nella banca dati dei pareri di cui al punto precedente;

 

7. Al fine di favorire la scelta del percorso pianificatorio intercomunale da parte degli enti locali, si prevede l’introduzione di un procedimento per l’adozione e l’approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale, nonché modifiche delle disposizioni transitorie per i comuni che intraprendono un procedimento di pianificazione intercomunale;

 

8. È necessario procedere alla modifica di alcune disposizioni relative alla disciplina dei controlli sulle opere in zone soggette a rischio sismico al fine di renderle coerenti con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

 

9. È necessario apportare modifiche alla l.r. 65/2014 per introdurre i corretti riferimenti al d.lgs. 50/2016;

 

10. È necessario adeguare le disposizioni della l.r. 65/2014 alla sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2013 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2015;

 

11. È necessario aggiornare i riferimenti contenuti nella legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) alla abrogata legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), adeguandoli alla l.r. 65/2014;

 

12. È necessario correggere e precisare l'articolo 2, comma 3 bis, della l.r. 5/2010 prevedendo che gli interventi di recupero dei sottotetti previsti e disciplinati in tale legge regionale non siano da computare nella capacità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici comunali;

 

13. La prassi applicativa della l.r. 35/2011 sta dimostrando la sua efficacia nel miglioramento delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche di competenza regionale e locale e prevede delle procedure di variante urbanistica semplificata che hanno elementi di analogia con la l.r. 8/2012 e con le varianti semplificate previste dalla l.r. 65/2014. Nell’ottica di agevolare la realizzazione delle opere strategiche, si prevede di applicare le procedure di variante semplificata, non solo all’area di realizzazione dell’opera stessa, la cui disciplina rimane invariata, ma anche alle varianti inerenti alle aree o agli immobili la cui valorizzazione è il necessario presupposto per l'acquisizione delle risorse, nonché a quelle che risultino connesse con l’opera strategica per la realizzazione delle opere complementari o accessorie;

 

14. Al contempo è necessario limitare l’operatività della estensione della procedura semplificata ad alcuni criteri previsti dalla l.r. 8/2012 per i programmi unitari di valorizzazione territoriale (PUV) degli enti locali e dalle procedure di variante semplificata di cui al capo IV della l.r. 65/2014;

 

15. Il Consiglio regionale con deliberazione del:

 

- 24 luglio 2007, n. 72, ha approvato il piano di indirizzo territoriale (PIT);

- 16 luglio 2014, n. 61, ha approvato l’integrazione al PIT per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze;

- 27 marzo 2015, n. 37, ha approvato l’atto di integrazione al PIT con valenza di piano paesaggistico.

 

In particolare, il punto n. 8 del dispositivo di tale ultima deliberazione, prevede il mandato alla Giunta regionale di provvedere: “alla predisposizione del testo coordinato dell’atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico approvato con l’atto di integrazione al PIT per la definizione del parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell’aeroporto di Firenze di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 61/2014”. Per esigenze di chiarezza, trasparenza e certezza giuridica, è necessario che il testo coordinato del PIT – elaborato in forza del mandato che il Consiglio regionale ha dato alla Giunta regionale, e che, pur non contenendo modifiche di carattere sostanziale, implica un complessivo riordino del testo – sostituisca i testi approvati del PIT, mediante una deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio regionale, a seguito della quale lo stesso possa essere pubblicato con efficacia legale;

 

16. Al fine di consentire in tempi rapidi l’approvazione del regolamento di attuazione della disciplina sul territorio rurale, alla luce delle esigenze manifestate da parte degli operatori del settore agricolo e delle amministrazioni locali, è opportuno disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)

 

Art. 1. Partecipazione della Regione alle conferenze di servizi per l'approvazione di opere di interesse statale. Modifiche all'articolo 9 bis della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell’articolo 9 bis della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), prima delle parole “Nei casi in cui” sono inserite le seguenti: “Fermo restando quanto previsto al comma 2 bis,”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 bis della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“2 bis. La presente disposizione non trova applicazione qualora la variante comporti modifiche alla disciplina dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice, oggetto di elaborazione congiunta tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione.”.

 

     Art. 2. Adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale 220/2013 con riferimento agli atti di governo del territorio. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 65/2014

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 65/2014 è abrogata.

 

     Art. 3. Norme procedurali per gli atti di governo del territorio. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 65/2014

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 65/2014 sono inserite le seguenti: “e l'atto di avvio dei relativi procedimenti presenta i contenuti di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 17.”.

 

     Art. 4. Modifica dei termini per l'acquisto di efficacia degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a seguito della pubblicazione sul BURT. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 65/2014

1. Al comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 65/2014 le parole “quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”.

 

     Art. 5. Aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 65/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“1. I soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, provvedono all’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica purché non comportante conseguenze sulle discipline, oppure alla correzione di errori materiali in essi contenuti mediante un'unica deliberazione.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “di aggiornamento” sono inserite le seguenti: “o di correzione”.

 

     Art. 6. Banca dati dei pareri in materia di governo del territorio. Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l’articolo 21, nel capo I del titolo II della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“Art. 21 bis. Banca dati dei pareri in materia di governo del territorio

1. È istituita la banca dati dei pareri in materia di governo del territorio regionale al fine di garantire l’uniformità di interpretazione della presente legge e la celerità dei relativi procedimenti.

2. Sono inseriti nella banca dati i pareri richiesti dagli enti locali relativamente a questioni interpretative di carattere generale inerenti l’applicazione della presente legge. Sono inserite nella banca dati le linee di indirizzo nei confronti degli enti locali adottate dalla Giunta regionale su proposta della conferenza paritetica ai sensi dell’articolo 47, comma 1 bis.

3. I pareri sono rilasciati dai competenti uffici regionali, in forma scritta, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. La banca dati è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.

5. Con delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di funzionamento della banca dati di cui al comma 1.”.

 

     Art. 7. Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 65/2014

1. Nella rubrica dell'articolo 23 della l.r. 65/2014, le parole “dei comuni non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali” sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 65/2014 le parole “non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali” sono soppresse.

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 65/2014 è aggiunta la seguente:

“b bis ) la stipula di una convenzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) con un'unione di comuni di cui non fanno parte.”.

4. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“3. L’esercizio associato è svolto tra comuni contermini rientranti nel medesimo ambito sovracomunale di cui all’articolo 28, salvo quanto previsto dall'articolo 24.”.

5. Il comma 7 dell'articolo 23 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“7. In caso di convenzione, l'organo competente, individuato dalla convenzione medesima ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera c), della l.r. 68/2011, approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l’adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20. In caso di esercizio associato della funzione urbanistico edilizia mediante previsione statutaria dell'unione di comuni, l’organo competente individuato dallo statuto dell’unione o, in mancanza di tale individuazione, la giunta dell’unione, approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l’adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20.”.

6. Al comma 8 dell'articolo 23 della l.r. 65/2014 le parole “e sono istruite dall'ufficio unico di piano” sono sostituite dalle seguenti: “che provvede all'istruttoria.”.

7. Il comma 10 dell'articolo 23 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“10. Il piano strutturale intercomunale diventa efficace con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), effettuata a cura dell’ente responsabile della gestione associata, dell’avviso dell’avvenuta approvazione da parte dei comuni associati ai sensi del comma 2 oppure dell'organo competente dell'unione nel caso di cui al comma 13 bis.”.

8. Al comma 13 dell'articolo 23 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “del presente articolo” sono inserite le seguenti: “, fermo restando quanto previsto all'articolo 32 bis.”.

9. Dopo il comma 13 dell'articolo 23 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“13 bis. Lo statuto dell’unione di comuni può stabilire che all’unione sono altresì attribuite le competenze per l’adozione e l’approvazione del piano strutturale intercomunale; in tal caso, lo statuto prevede termini e modalità per la richiesta di pareri ai singoli comuni. L’approvazione degli atti da parte del competente organo dell'unione è deliberata con la maggioranza prevista dallo statuto, che prevede il voto favorevole anche dei sindaci dei comuni interessati. Le disposizioni di cui ai commi 6, 8, 9 e 11 si intendono riferite all’unione.”.

 

     Art. 8. Disposizioni per i comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Disposizioni per i comuni facenti parte di un'unione. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 65/2014

1. La rubrica dell'articolo 24 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni per i comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Disposizioni per i comuni facenti parte di un'unione.”.

2. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“1. I comuni obbligati all’esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale assolvono a detto obbligo approvando il piano strutturale intercomunale secondo le modalità stabilite dall'articolo 23.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“2. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, pur non obbligati, sono tenuti al rispetto degli ambiti di cui all'allegato A della l.r. 68/2011 per l'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale.”.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

“2 bis. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali non contermini possono adempiere all'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale costituendo, tramite convenzione, un ufficio comune per svolgere le funzioni di cui all'articolo 12, comma 4, lettere a), c), d) ed e).”.

 

     Art. 9. Conferenza di copianificazione. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “di cui all'articolo 64, comma 6” sono inserite le seguenti: “e comma 8”.

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“b) interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica;”.

3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“d) ampliamento delle opere pubbliche esistenti;”.

4. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “piani di settore regionali” sono inserite le seguenti: “, provinciali o della città metropolitana,”.

5. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014, è aggiunta la seguente:

“e bis) varianti ai piani strutturali che non contengono previsioni localizzative;”.

6. Dopo la lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014, è aggiunta la seguente:

“e ter) interventi urbanistico-edilizi previsti dai programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale delle aziende agricole, salvo quelli aventi ad oggetto le trasformazioni di cui all'articolo 64, comma 8.”.

7. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“3 bis. Il comune richiede la convocazione della conferenza contestualmente all'atto di avvio di cui all'articolo 17 oppure a seguito della trasmissione dello stesso.”.

8. Al comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 le parole: “La conferenza di copianificazione è convocata dalla Regione entro trenta giorni dalla richiesta dell'amministrazione che intende proporre le previsioni.”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro trenta giorni dalla richiesta dell’amministrazione che intende proporre le previsioni, la Regione convoca la conferenza di copianificazione, la cui prima seduta è svolta entro sessanta giorni da tale richiesta.”.

 

     Art. 10. Disposizioni generali sulle varianti semplificate. Inserimento dell'articolo 28 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 28 della l.r. 65/2014, nel capo IV del titolo II, è inserito il seguente:

“Art. 28 bis Disposizioni generali sulle varianti semplificate

1. Le varianti disciplinate dal presente capo non sono soggette all'avvio del procedimento di cui all'articolo 17.

2. Le varianti di cui al presente capo sono formate nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica.”.

 

     Art. 11. Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale relative a prescrizioni localizzative. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 65/2014

1. Nella rubrica dell'articolo 29 della l.r. 65/2014 le parole “al piano strutturale” sono sostituite dalle seguenti: “agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale”.

2. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 65/2014, le parole “al piano strutturale” sono sostituite dalle seguenti: “agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale”.

 

     Art. 12. Varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 65/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“1. Sono definite varianti semplificate al piano strutturale le varianti che non comportano incremento al suo dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e che non comportano diminuzione degli standard. Sono altresì varianti semplificate al piano strutturale quelle che trasferiscono dimensionamenti, anche tra UTOE diverse, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e quelle che trasferiscono dimensionamenti dall'esterno del territorio urbanizzato all'interno dello stesso.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 65/2014, le parole “come definito all'articolo 4, comma 3, e che non comportano variante al piano strutturale” sono soppresse.

 

     Art. 13. Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale. Inserimento dell'articolo 32 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l’articolo 32 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“Art. 32 bis - Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale

1. Alle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale si applica l'articolo 23, commi 7 e 8.

2. Decorso il termine per le osservazioni di cui all'articolo 32, comma 2, la variante è approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 23, comma 9.

3. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.

4. L'ente responsabile dell'esercizio associato invia alla Regione la comunicazione dell'approvazione delle varianti semplificate di cui al presente articolo.”.

 

     Art. 14. Varianti mediante approvazione del progetto. Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 65/2014

1. L'articolo 34 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 34 - Varianti mediante approvazione del progetto

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 35, nei casi in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti in via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.”.

 

     Art. 15. Conclusione dell’accordo di pianificazione. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 65/2014, le parole “articolo 44, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 44, comma 2”.

 

     Art. 16. Conferenza paritetica interistituzionale. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“1 bis. La conferenza paritetica, nell’ambito dell’attività ordinaria di cui al comma 1, può formulare proposte e rilievi alla Giunta regionale, anche di natura interpretativa, al fine dell’adozione da parte della medesima di linee di indirizzo nei confronti degli enti locali.”.

 

     Art. 17. Modifica dei termini entro cui chiedere la pronuncia della conferenza paritetica interistituzionale. Modifiche all'articolo 49 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 65/2014 le parole “quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”.

 

     Art. 18. Osservatorio paritetico della pianificazione. Comunicazione degli esiti del monitoraggio. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 65/2014

1. Il comma 3 dell’articolo 54 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“3. Gli esiti del monitoraggio sono comunicati annualmente alla Giunta regionale, al Consiglio regionale ed alla conferenza paritetica interistituzionale. La conferenza paritetica interistituzionale, alla luce del monitoraggio ed a seguito della sua attività tecnico-istruttoria ed interpretativa, può inviare proposte e rilievi. Tali proposte e rilievi sono inviati alla Giunta e al Consiglio regionale.”.

 

     Art. 19. Il sistema informativo geografico regionale. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 65/2014, le parole “e la valutazione” sono sostituite dalle seguenti: “, la valutazione ed il monitoraggio”, e le parole: “nonché per la verifica dei loro effetti” sono soppresse.

 

     Art. 20. Qualità degli insediamenti. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera l) del comma 5 dell'articolo 62 della l.r. 65/2014 le parole “di uso” sono soppresse.

 

     Art. 21. Il territorio rurale. Modifiche all'articolo 64 della l.r. 65/2014

1. Il comma 8 dell'articolo 64 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“8. Sono soggette al previo parere della conferenza di copianificazione le previsioni di trasformazione relative ad interventi di ristrutturazione urbanistica che comportano la perdita della destinazione d’uso agricola verso altre destinazioni.”.

 

     Art. 22. Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici. Modifiche all'articolo 66 della l.r. 65/2014

1. Il comma 3 dell'articolo 66 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“3. Negli ambiti di pertinenza possono essere realizzati gli interventi di cui al presente capo, se coerenti con gli aspetti di valenza paesaggistica di cui al comma 1.”.

 

     Art. 23. Ambiti periurbani. Modifiche all'articolo 67 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 65/2014, dopo la parola: “individuano” sono inserite le seguenti: “, ove presenti,”, e le parole “e identificano” sono sostituite dalle seguenti: “identificando in essi”.

2. Al comma 3 dell'articolo 67 della l.r. 65/2014, le parole “di cui alla sezione II e sezione III del presente capo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente capo”.

 

     Art. 24. Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 70 della l.r. 65/2014, le parole “strumenti della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica” sono sostituite dalle seguenti: “strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 70 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“4 bis. I manufatti, realizzati ai sensi del comma 3, non possono essere trasformati o riutilizzati per usi diversi da quelli dichiarati.”.

3. Al comma 6 dell'articolo 70 della l.r. 65/2014, le parole: “le disposizioni di cui all'articolo 196” sono sostituite dalle seguenti: “le disposizioni di cui al titolo VII, capo II.”.

 

     Art. 25. Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 71 della l.r. 65/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e fermi restando i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i seguenti interventi:

a) la manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), ivi compresi gli interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati;

b) il restauro ed il risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c);

c) la ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d);

d) gli interventi pertinenziali di cui all'articolo 135, comma 2, lettera e);

e) gli interventi di cui all'articolo 135, comma 2, lettera a), necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;

f) gli interventi comunque denominati finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica;

g) le addizioni volumetriche di cui all'articolo 134, comma 1, lettera g);

h) la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 134, comma 1, lettera h);

i) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 134, comma 1, lettera i);

l) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettera l);

m) le piscine, nonché gli impianti sportivi, di cui all'articolo 134, comma 1, lettera m).”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“1 bis. Sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, sono riservati all'imprenditore agricolo professionale gli interventi di addizione volumetrica da eseguire una sola volta fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi complessivi oppure entro i limiti dimensionali, ove inferiori, previsti dagli strumenti urbanistici del comune.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 71 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, sono riservati all'imprenditore agricolo-professionale i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al comma 1 bis.”.

4. Il comma 3 dell'articolo 71 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“3. Ove consentito dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, gli interventi di cui ai commi 1, 1 bis e 2, possono comportare un aumento del numero delle unità residenziali abitative, ove già esistenti nell’edificio, ferma restando la destinazione d’uso agricola.”.

5. Il comma 4 dell'articolo 71 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“4. Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere h), i), ed l) e di cui al comma 2 siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l’imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici per quindici anni dalla realizzazione degli interventi medesimi.”.

 

     Art. 26. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale. Modifiche all'articolo 72 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 65/2014, le parole “ampliamenti volumetrici” sono sostituite dalle seguenti: “addizioni volumetriche” e le parole “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 bis e 2”.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 65/2014, sono aggiunte le seguenti:

“b bis) trasferimenti di volumetrie e interventi di addizione volumetrica che eccedono quelli previsti dall'articolo 71, commi 1 bis e 2;

b ter) trasformazioni di annessi agricoli in unità abitative, limitatamente ai casi previsti all’articolo 73, comma 2, ed in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi.”.

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 72 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“b) siano mantenute in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC o dal PTCM oppure, in mancanza, dal regolamento d’attuazione di cui all’articolo 84.”.

 

     Art. 27. Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale. Modifiche all'articolo 73 della l.r. 65/2014

1. Il comma 5 dell'articolo 73 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“5. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 84 specifica i casi in cui è consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli strettamente necessari all’attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare.”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Fermo restando il rispetto delle limitazioni e prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, la realizzazione degli annessi di cui al comma 5 non è soggetta alla presentazione del programma aziendale.”.

 

     Art. 28. Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale. Modifiche all'articolo 74 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “è presentato” sono inserite le seguenti: “, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 84,”.

2. Il comma 4 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“4. Per l’approvazione del programma aziendale, il comune verifica la conformità urbanistica degli interventi proposti e, in caso di esito positivo, può convocare una conferenza di servizi, da svolgersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla sua trasmissione o dal ricevimento dei documenti integrativi, al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compreso il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al PTCM, nonché i pareri della Regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti.”.

3. Al comma 7 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “durata decennale” sono inserite le seguenti: “con decorrenza dall'atto di approvazione del comune.”.

4. Nell’alinea del comma 9 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “e che comunque” sono inserite le seguenti: “soddisfino tutte le seguenti condizioni:”.

5. Alla lettera b) del comma 9 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “per cento” sono inserite le seguenti: “della superficie utile”.

6. Dopo il comma 9 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“9 bis. Non costituiscono altresì modificazione del programma aziendale gli aggiustamenti di confine di cui all’articolo 76, comma 5.”.

7. Il comma 13 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“13. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo ai sensi dell'articolo 107 nei casi previsti dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, nonché quando prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.”.

 

     Art. 29. Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola. Sostituzione dell'articolo 75 della l.r. 65/2014

1. L'articolo 75 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 75 - Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola

1. L'imprenditore agricolo può utilizzare immobili a destinazione industriale o commerciale, anche all’interno del territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola, compresa la vendita dei prodotti agricoli in applicazione delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative igienico sanitarie, di altre normative di settore, nonché dei regolamenti edilizi vigenti. Laddove non si renda necessaria la realizzazione di opere edilizie, l’imprenditore agricolo trasmette, preventivamente all’utilizzo, apposita comunicazione allo sportello unico del comune attestante il rispetto delle normative igienico sanitarie, di settore e dei regolamenti edilizi vigenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 84.

2. Lo sportello unico effettua controlli a campione sulle comunicazioni trasmesse ai sensi del comma 1 nella misura pari ad almeno il 10 per cento delle comunicazioni presentate.

3. Gli immobili di cui al comma 1, se acquisiti in proprietà dall'imprenditore agricolo, costituiscono parte della sua dotazione aziendale ma la loro consistenza non può in alcun caso essere trasferita all’interno del fondo.

4. L’utilizzo degli immobili di cui al comma 1, per usi connessi all’attività agricola, è consentito anche per periodi di tempo determinati, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 84.

5. L’utilizzo permanente o temporaneo degli immobili di cui al presente articolo per usi connessi all’attività agricola non determina il mutamento della destinazione d’uso industriale o commerciale degli immobili stessi.”.

 

     Art. 30. Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici. Modifiche all'articolo 77 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell’articolo 77 della l.r. 65/2014 la parola: “alterazione” è sostituita dalle seguenti: “alterazioni significative”.

 

     Art. 31. Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici. Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell’articolo 78 della l.r. 65/2014, dopo la parola: “comunali.” è inserito il seguente periodo: “La loro realizzazione è soggetta a SCIA ai sensi dell’articolo 135, oppure a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 84.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 78 della l.r. 65/2014, la parola: “costruiti” è sostituita dalla parola: “realizzati”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 78 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 4, si applicano le sanzioni previste dal titolo VII, capo II.”.

 

     Art. 32. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola. Modifiche all'articolo 79 della l.r. 65/2014

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r. 65/2014 è abrogata.

2. Dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r. 65/2014 è aggiunta la seguente:

“i bis) gli interventi di ristrutturazione urbanistica da realizzare mediante piano attuativo, ai sensi dell'articolo 107, comma 4.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 79 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Sui manufatti realizzati ai sensi dell'articolo 78, sono ammessi gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e d).”.

 

     Art. 33. Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d’uso agricola. Modifiche all'articolo 83 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 83 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “mutamento della destinazione d’uso agricola dell’immobile” sono inserite le seguenti: “sulla quale gravano gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale definiti in convenzione.”.

 

     Art. 34. Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all'articolo 84 della l.r. 65/2014

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 65/2014, dopo la parola “temporanei” sono inserite le seguenti: “e di serre temporanee”.

2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“h) i casi in cui è consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale o di quelli non collegabili alla capacità produttiva dell'azienda, di cui all’articolo 73, comma 5;”.

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 65/2014 è inserita la seguente:

“i bis) le modalità di presentazione e di gestione del programma aziendale, ai sensi dell’articolo 74;”.

4. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“m) le modalità per l'utilizzo di immobili industriali o commerciali per lo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 75;”.

 

     Art. 35. Piano regolatore portuale. Modifiche all'articolo 86 della l.r. 65/2014

1. Al comma 5 dell'articolo 86 della l.r. 65/2014, le parole “127, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)” sono sostituite dalle seguenti: “215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)”.

2. Al comma 8 dell'articolo 86 della l.r. 65/2014, la parola “comportino” è sostituita dalla seguente: “comporti”.

3. Al comma 9 dell'articolo 86 della l.r. 65/2014, le parole “comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 8”.

 

     Art. 36. Attuazione del piano regolatore portuale. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 87 della l.r. 65/2014, le parole “127, comma 3, del d.lgs. 163/2006” sono sostituite dalle seguenti: “215, comma 3, del d.lgs. 50/2016”.

 

     Art. 37. Piano strutturale. Modifiche all'articolo 92 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 92 della l.r. 65/2014 dopo le parole: “nuove funzioni” sono inserite le seguenti: “collegate agli interventi di trasformazione urbana come definiti dal regolamento di cui all’articolo 130,” e dopo le parole: “articolate per UTOE” sono inserite le seguenti: “e per categorie funzionali;”.

2. Il comma 6 dell'articolo 92 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“6. Le misure di salvaguardia di cui al comma 5, lettera e), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell'avviso di adozione del piano strutturale, fino all'approvazione o all'adeguamento del piano operativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano strutturale.”.

 

     Art. 38. Piano strutturale intercomunale. Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale. Modifiche all'articolo 94 della l.r. 65/2014

1. Nella rubrica dell'articolo 94 della l.r. 65/2014 dopo le parole: “piano strutturale intercomunale.” sono inserite le seguenti: “Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale”.

2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 94 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“b) all'attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la valorizzazione del territorio rurale;”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 94 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale o della variante generale ha durata massima non superiore a tre anni decorrenti dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 23, comma 5. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell'atto di avvio.”.

4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 94 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

“2 ter. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 bis, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di approvazione del piano strutturale intercomunale o della variante generale ai sensi dell'articolo 23 non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), f) ed l).”.

5. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 94 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

“2 quater. Le limitazioni di cui al comma 2 ter, si applicano altresì alla data dell'eventuale decadenza delle salvaguardie del piano strutturale intercomunale o della variante generale e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di adozione del piano operativo da parte del comune interessato.”.

6. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 94 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

“2 quinquies. Il termine di cui al comma 2 bis, può essere prorogato dall'ente responsabile dell'esercizio associato di ulteriori sei mesi nel caso in cui siano pervenute osservazioni in numero particolarmente elevato o in relazione ad osservazioni dal contenuto particolarmente complesso.”.

7. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 94 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

“2 sexies. Ai fini del presente articolo, per variante generale al piano strutturale intercomunale si intende quella definita ai sensi dell'articolo 93, comma 4.”.

 

     Art. 39. Piano operativo. Modifiche all'articolo 95 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 95 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “di cui al d.m. 1444/1968” sono inserite le seguenti: “e le eventuali aree da destinare a previsioni per la mobilità ciclistica, ai sensi della legge regionale 6 giugno 2012, n.27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);”.

2. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 95 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “articolo 102,” sono inserite le seguenti: “il piano comunale di protezione civile di cui all'articolo 104, comma 4,”.

3. Al comma 8 dell'articolo 95 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “nuovi insediamenti” sono inserite le seguenti: “e delle nuove funzioni”.

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 95 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“8 bis. Gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettera g), e di cui all'articolo 135, comma 2, lettera e), qualora finalizzati al rialzamento del sottotetto o alla realizzazione di servizi igienici, se carenti, non incidono sul dimensionamento del piano, purché non configurino nuovi organismi edilizi.”.

5. Al comma 11 dell'articolo 95 della l.r. 65/2014, la parola “temine” è sostituita dalla seguente: “termine”.

6. Il comma 13 dell'articolo 95 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“13. Alla scadenza dei termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11 o del diverso termine disposto ai sensi del comma 12, non perdono efficacia le previsioni contenute nei piani attuativi già adottati a tale scadenza, relativi ai programmi aziendali di cui all'articolo 74, a condizione che non prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.”.

 

     Art. 40. Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 99 della l.r. 65/2014

1. Nella rubrica dell'articolo 99 della l.r. 65/2014, prima della parola “mutamenti” sono inserite le seguenti: “Categorie funzionali e”.

2. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014 le parole “destinazioni d'uso” sono sostituite dalle seguenti: “categorie funzionali”.

3. Nell’alinea del comma 3 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014, le parole: “territoriale e” sono soppresse.

4. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014, le parole: “aree nelle quali le seguenti destinazioni d'uso siano assimilabili:” sono sostituite dalle seguenti: “aree, diverse dalle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968, nelle quali le seguenti categorie funzionali siano assimilabili:”.

5. Il comma 6 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“6. Si presume destinazione d’uso attuale ai fini della presente legge, quella risultante da:

a) titoli abilitativi o altri atti pubblici;

b) atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore all’entrata in vigore dello strumento urbanistico comunale;

c) in mancanza di uno degli atti di cui alle lettere a) e b), la posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico comunale.”.

 

     Art. 41. Perequazione urbanistica. Modifiche all'articolo 100 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 100 della l.r. 65/2014 dopo la parola “urbanistica” sono inserite le seguenti: “o ai fini dell’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana di cui al capo III del presente titolo”.

 

     Art. 42. Compensazione urbanistica. Modifiche all'articolo 101 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 101 della l.r. 65/2014 dopo la parola “operativo” sono inserite le seguenti: “o dell'atto di ricognizione di cui all'articolo 125,”.

2. Al comma 2 dell'articolo 101 della l.r. 65/2014 dopo le parole: “articolo 95, comma 3, lettere a) e c)” sono inserite le seguenti: “oppure degli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125.”.

 

     Art. 43. Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento. Modifiche all'articolo 104 della l.r. 65/2014

1. Il comma 2 dell'articolo 104 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“2. In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti è verificata la pericolosità del territorio per gli aspetti geologici, idraulici e sismici, sono evidenziate le aree che risultano esposte ai rischi connessi con particolare riferimento alle aree urbanizzate e alle infrastrutture di mobilità. I documenti di verifica della pericolosità e delle aree esposte a rischio sono aggiornati a seguito di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza e costituiscono la base dei piani di emergenza oltre che della pianificazione territoriale e urbanistica.”.

2. Al comma 6 dell'articolo 104 della l.r. 65/2014 le parole “commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2 e 3”.

3. Al comma 8 dell'articolo 104 della l.r. 65/2014 dopo la parola “varianti” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 2”.

4. La lettera a) del comma 9 dell'articolo 104 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“a) le direttive tecniche per le verifiche della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, e della fattibilità delle previsioni in relazione all’obiettivo della mitigazione dei rischi;”.

5. La lettera c) del comma 9 dell'articolo 104 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“c) le modalità del controllo delle verifiche delle condizioni di pericolosità geologica, idraulica e sismica e delle misure di mitigazione da parte delle strutture regionali competenti, individuando gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e le condizioni per le quali le indagini siano da assoggettare a controllo obbligatorio oppure a controllo a campione.”.

 

     Art. 44. Aree non pianificate. Modifiche all'articolo 105 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 105 della l.r. 65/2014 dopo le parole: “destinazioni d'uso” sono inserite le seguenti: “o aumento del numero delle unità immobiliari.”.

 

     Art. 45. Regolamenti edilizi. Modifiche all'articolo 106 della l.r. 65/2014

1. Il comma 3 dell'articolo 106 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale con propria deliberazione, nelle materie di cui al comma 1, approva un regolamento edilizio tipo, nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 380/2001.”.

 

     Art. 46. Piani attuativi. Modifiche all'articolo 107 della l.r. 65/2014

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 107 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, nei casi di cui all'articolo 74, comma 13 e all'articolo 79, comma 2, lettera i bis);”.

2. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 107 della l.r. 65/2014 è abrogata.

 

     Art. 47. Particolari varianti ai piani attuativi. Modifiche all'articolo 112 della l.r. 65/2014

1. L’ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 112 della l.r. 65/2014, è sostituito dal seguente: “La disposizione di cui al presente comma non si applica alle varianti che comportano superamento delle altezze massime previste dal piano attuativo.”.

 

     Art. 48. Progetto unitario convenzionato. Modifiche all'articolo 121 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 121 della l.r. 65/2014, le parole “dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del d.lgs. 163/2006” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa statale in materia di lavori pubblici”.

 

     Art. 49. Interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 125 della l.r. 65/2014

1. Dopo il numero 2) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 125 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“2 bis) le prescrizioni e le prescrizioni d’uso del PIT con valenza di piano paesaggistico da rispettare nonché le direttive a cui fare riferimento nella definizione degli interventi;”.

2. Al numero 3) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 125 della l.r. 65/2014 dopo le parole: “degli interventi con” è inserita la seguente: “particolare”.

3. Al numero 3) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 125 della l.r. 65/2014 le parole “, tra l'altro,” sono soppresse.

 

     Art. 50. Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 126 della l.r. 65/2014

1. Il comma 5 dell'articolo 126 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“5. Ferme restando le valutazioni ambientali e di compatibilità paesaggistica, ove previste dalla normativa di riferimento, nel caso di accoglimento della proposta presentata oppure di una di esse, qualora siano presentate più proposte, il comune approva il piano di intervento, unitamente al relativo schema di convenzione, motivando in ordine all’accoglimento o al mancato accoglimento delle osservazioni presentate durante il procedimento. L'approvazione costituisce integrazione degli strumenti della pianificazione urbanistica e, ove occorra, vincolo preordinato all'esproprio. Nello stesso provvedimento è dato atto, altresì, della coerenza formale e sostanziale tra la scheda di cui all'articolo 125, comma 3, lettera b), ed i contenuti del piano di intervento. Il permesso di costruire è rilasciato previa stipula della relativa convenzione.”.

 

     Art. 51. Misure per l’incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 127 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 127 della l.r. 65/2014, le parole “d.lgs. 163/2006”, sono sostituite dalle seguenti: “d.lgs. 50/2016”.

 

     Art. 52. Contenuti e finalità del titolo IV della l.r. 65/2014. Modifiche all'articolo 131 della l.r. 65/2014

1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 131 della l.r. 65/2014, prima delle parole: “Il presente titolo”, sono inserite le seguenti: “Ferma restando la disciplina statale in materia penale e tributaria,”.

 

     Art. 53. Tipologia degli atti. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 133 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 133 della l.r. 65/2014, la parola “dal” è sostituita dalla seguente: “tramite”.

2. Al comma 3 dell'articolo 133 della l.r. 65/2014, le parole: “Il termine di ultimazione di cui all'articolo 149, comma 1, entro il quale l'opera deve essere completata, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.” sono sostituite dalle seguenti: “Il termine di ultimazione di cui all'articolo 149, comma 1, entro il quale l'opera deve essere completata, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori. Decorso tale termine, il permesso decade per la parte non eseguita, salvo che, anteriormente alla sua scadenza, sia richiesta una proroga. La proroga può essere accordata con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 133 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “tecnico costruttive,” sono inserite le seguenti: “o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori,”.

4. Al comma 7 dell’articolo 133 della l.r. 65/2014, le parole “dell’immobile” sono sostituite dalle seguenti: “dell’unità immobiliare”.

 

     Art. 54. Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire. Modifiche all'articolo 134 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014, le parole “, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti;” sono sostituite dalle seguenti: “all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, ed in conformità alle normative regionali di settore;”.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 è inserita la seguente:

“b bis) installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici di cui all'articolo 78, comma 1;”.

3. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014, le parole “con diversa sagoma, articolazione, collocazione e” sono sostituite dalle seguenti: “anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione o”, e le parole “si renda necessario alcun intervento di” sono sostituite dalle seguenti: “si rendano necessari interventi se non di”.

4. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 dopo le parole: “impianti sportivi” sono inserite le seguenti: “, ancorché ad uso pertinenziale privato,”.

 

     Art. 55. Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'articolo 135 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014 dopo la parola “amatoriale” sono inserite le seguenti: “e per il ricovero di animali domestici”.

2. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014, le parole: “dalla provincia” sono soppresse.

 

     Art. 56. Attività edilizia libera. Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014, le parole “, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt” sono soppresse.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014, è inserita la seguente:

“a bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt;”.

3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014, le parole “la provincia ha” sono sostituite dalla parola: “è”, e dopo le parole: “dell’attività venatoria” sono inserite le seguenti: “ai sensi della medesima legge regionale.”.

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014, le parole “la realizzazione di impianti di colture poliennali e di” sono soppresse.

5. La lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“c bis) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell'ambito dell'attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo;”.

 

     Art. 57. Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia. Modifiche all'articolo 137 della l.r. 65/2014

1. Il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 137 della l.r. 65/2014 è abrogato.

2. Al numero 7) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 137 della l.r. 65/2014 le parole “e pali in legno” sono sostituite dalle seguenti: “con sostegni”.

3. Dopo il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 137 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“2 bis) l’occupazione temporanea di suolo, anche pubblico o di uso pubblico, di durata non superiore a novanta giorni, con strutture per il rimessaggio delle imbarcazioni e per attrezzature sportive;”.

4. Dopo il numero 7) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 137 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“7 bis) la realizzazione di impianti di colture stagionali o poliennali;”.

 

     Art. 58. Deroghe al d.m. 1444/1968. Modifiche all'articolo 140 della l.r. 65/2014

1. Al comma 6 dell'articolo 140 della l.r. 65/2014, le parole “in applicazione dell'articolo 14 del d.p.r. 380/2001” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 97,”.

2. Il comma 7 dell'articolo 140 della l.r. 65/2014 è abrogato.

 

     Art. 59. Disposizioni generali. Modifiche all'articolo 141 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 141 della l.r. 65/2014, le parole “dello sportello unico” sono sostituite dalle seguenti: “del comune”.

2. Al comma 4 dell'articolo 141 della l.r. 65/2014, dopo la parola “interessato,” sono inserite le seguenti: “tramite lo sportello unico,”.

 

     Art. 60. Varianti in corso d'opera. Modifiche all'articolo 143 della l.r. 65/2014

1. Prima del comma 1 dell'articolo 143 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“01. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 3, e dal presente articolo, alle varianti in corso d’opera si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei relativi permessi di costruire e per le relative SCIA.”.

2. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 143 della l.r. 65/2014, le parole: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e dall’articolo 135, comma 3, sull’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera, alle varianti in corso d’opera si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei relativi permessi di costruire e per le relative SCIA. Le varianti in corso d’opera al permesso di costruire o alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto disposto dal comma 3 in ordine all'obbligo del deposito dello stato finale dell'opera, le varianti in corso d’opera al permesso di costruire o alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:”.

 

     Art. 61. Poteri di vigilanza in caso di SCIA. Modifiche all'articolo 146 della l.r. 65/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 146 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“1. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 145, comma 6, il comune adotta i provvedimenti previsti dal medesimo comma in presenza delle condizioni di cui all'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”.

2. Il comma 2 dell'articolo 146 della l.r. 65/2014 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'articolo 146 della l.r. 65/2014 le parole “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1”.

 

     Art. 62. Commissione edilizia. Modifiche all'articolo 148 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 148 della l.r. 65/2014, le parole: “Essi non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.” sono sostituite dalle seguenti: “Essi non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'ente o degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.”.

 

     Art. 63. Certificato di agibilità. Modifiche all'articolo 149 della l.r. 65/2014

1. Al comma 4 dell'articolo 149 della l.r. 65/2014, le parole “al fine di” sono sostituite dalla seguente: “per”.

2. Al comma 4 dell'articolo 149 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “verifiche relative al rispetto” sono inserite le seguenti: “dei requisiti igienico-sanitari, delle dichiarazioni di conformità degli impianti, della valutazione dei requisiti acustici passivi,”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 149 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per la copertura dei costi necessari per le ispezioni previste al comma 4 è richiesto, al momento della trasmissione allo sportello unico dell’attestazione dell’agibilità, la corresponsione di un contributo destinato alle aziende unità sanitarie locali di importo massimo comunque non superiore ad euro 100, il cui ammontare è determinato, mediante deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) destinazione d'uso degli edifici o delle costruzioni da assoggettare ad ispezione;

b) metri quadrati di superficie delle costruzioni o degli edifici oggetto dell'ispezione.”.

 

     Art. 64. Commissione per il paesaggio. Modifiche all'articolo 153 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 153 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “in materia di tutela del paesaggio,” sono inserite le seguenti: “progettazione architettonica e urbana,”.

 

     Art. 65. Autorizzazione per l’inizio dei lavori nelle zone sismiche. Modifiche all'articolo 167 della l.r. 65/2014

1. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 167 della l.r. 65/2014, le parole “Alla richiesta di autorizzazione sono allegati:” sono sostituite dalle seguenti: “La richiesta di autorizzazione comprende:”.

2. Al comma 5 dell’articolo 167 della l.r. 65/2014, le parole “allegato alla” sono sostituite dalle seguenti: “trasmesso con la”.

 

     Art. 66. Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Modifiche all'articolo 168 della l.r. 65/2014

1. Al comma 4 dell’articolo 168 della l.r. 65/2014, la parola “comunicata” è sostituita dalla seguente: “trasmessa”, e le parole “subito dopo il rilascio” sono soppresse.

 

     Art. 67. Procedimento per il deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità e modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale. Modifiche all'articolo 170 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell’articolo 170 della l.r. 65/2014, la parola “rilascia” è sostituita dalla seguente: “trasmette”, e le parole “la completezza degli elaborati.” sono sostituite dalle seguenti: “la completezza formale dell’istanza.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 170 della l.r. 65/2014, le parole “allegato al” sono sostituite dalle seguenti: “trasmesso con il”.

3. Al comma 5 dell’articolo 170 della l.r. 65/2014, prima delle parole “del restante 50 per cento” sono inserite le seguenti: “nella misura”.

4. Al comma 8 dell’articolo 170 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “Entro i sessanta giorni successivi è reso noto” sono inserite le seguenti: “, agli interessati,”.

5. Al comma 10 dell’articolo 170 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “è reso noto” sono inserite le seguenti: “, agli interessati,”.

 

     Art. 68. Realizzazione dei lavori. Modifiche all'articolo 174 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell’articolo 174 della l.r. 65/2014, le parole “gli atti restituiti con vidimazione delle strutture regionali competenti, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori o una copia vistata dal direttore dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “l'attestazione di deposito o l'autorizzazione, una copia cartacea degli atti progettuali trasmessi firmata dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice,”.

2. Al comma 4 dell’articolo 174 della l.r. 65/2014, le parole “è depositata,” sono sostituite dalle seguenti: “è trasmessa, unitamente ai certificati sui materiali di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001 e al giornale dei lavori,”.

 

     Art. 69. Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità. Modifiche all'articolo 182 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 182 della l.r. 65/2014 dopo la parola “competente” sono inserite le seguenti: “, tramite lo sportello unico:”.

 

     Art. 70. Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 183 della l.r. 65/2014

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 183 della l.r. 65/2014 è aggiunta la seguente:

“b bis) interventi di cui all’articolo 134, comma 2.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 183 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“3. Comportano altresì la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 136, comma 2, lettera a), ove comportanti aumento della superficie utile dell'immobile, nonché i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili di cui all’articolo 136, comma 2, lettera g), e i mutamenti di destinazione d’uso eseguiti in assenza di opere edilizie, limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici. Per le fattispecie di cui al presente comma, il contributo è determinato dal comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 191, comma 6.”.

 

     Art. 71. Determinazione degli oneri di urbanizzazione. Modifiche all'articolo 184 della l.r. 65/2014

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 184 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“a) aumento delle superfici utili abitabili o agibili degli edifici, come definite dal regolamento di cui all’articolo 216;”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 184 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “unità immobiliari” sono inserite le seguenti: “fermo restando quanto previsto all'articolo 183, comma 3.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 184 della l.r. 65/2014 è abrogato.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 184 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“5 bis. Con la deliberazione di cui al comma 5, vengono definite altresì le modalità di attuazione delle disposizioni introdotte con l’articolo 16 del d.l. 133/2014 convertito dalla l. 164/2014.”.

 

     Art. 72. Determinazione del costo di costruzione. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 185 della l.r. 65/2014

1. Il comma 5 dell'articolo 185 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“5. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, il comune può determinare costi di costruzione come quota percentuale dell'importo relativo alle nuove costruzioni, in relazione alla classificazione degli interventi effettuata dallo stesso comune, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001.”.

 

     Art. 73. Permesso di costruire e SCIA a titolo gratuito. Modifiche all'articolo 188 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 188 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “della superficie utile” è inserita la seguente: “abitabile”.

2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 188 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “delle superfici utili” è inserita la seguente: “abitabili”.

 

     Art. 74. Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 191 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 191 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “nuova costruzione”, sono inserite le seguenti: “anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001;”.

2. Il comma 12 dell'articolo 191 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“12. Nell’ambito dei piani attuativi di cui al titolo V, capo II, dei progetti unitari convenzionati di cui all’articolo 121, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento della pianificazione urbanistica comunale, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 62, comma 4, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è effettuata direttamente dal titolare del permesso di costruire.”.

 

     Art. 75. Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo. Modifiche all'articolo 192 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 192 della l.r. 65/2014 le parole “articoli 184 e 195” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 184 e 185”.

 

     Art. 76. Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 196 della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 196 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“4 bis. Il comune, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'articolo 193, comma 2, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, ferme restando le responsabilità penali previste dalle leggi statali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.”.

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 196 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“4 ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.”.

3. Al comma 7 dell'articolo 196 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “alla provincia” sono inserite le seguenti: “o alla città metropolitana”.

 

     Art. 77. Tolleranze di costruzione. Sostituzione dell'articolo 198 della l.r. 65/2014

1. L'articolo 198 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 198 - Tolleranze di costruzione

1. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui agli articoli 200 e 206, non si ha parziale difformità dal permesso di costruire oppure difformità dalla SCIA, in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 2 per cento delle misure progettuali.”.

 

     Art. 78. Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa. Modifiche all'articolo 200 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 dell’articolo 200 della l.r. 65/2014 le parole “In caso di SCIA in corso di esecuzione degli interventi ed opere di cui al comma 1, presentata prima delle contestazioni” sono sostituite dalle seguenti: “In caso di SCIA presentata in corso di esecuzione degli interventi ed opere di cui al comma 1, prima delle contestazioni”.

2. Il comma 4 dell’articolo 200 della l.r. 65/2014 è abrogato.

3. Dopo il comma 7 dell’articolo 200 della l.r. 65/2014, è aggiunto il seguente:

“7 bis. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha difformità dalla SCIA nei casi di cui all’articolo 198.”.

 

     Art. 79. Sanzioni per opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d’uso residenziale eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo anteriori al 17 marzo 1985. Inserimento dell’articolo 206 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l’articolo 206 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“Art. 206 bis - Sanzioni per opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d’uso residenziale eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo anteriori al 17 marzo 1985

1. Per le opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d’uso residenziale, eseguiti ed ultimati in data anteriore al 17 marzo 1985, data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), in parziale difformità dal titolo abilitativo, qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il comune irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) della parte dell’opera realizzata in difformità dal titolo abilitativo.

2. L’avvenuta ultimazione degli interventi entro il termine temporale specificato al comma 1 è comprovata dal proprietario o altro soggetto avente titolo.”.

 

     Art. 80. Adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2015 in materia di sanzioni. Abrogazione degli articoli 207 e 208 della l.r. 65/2014

1. Gli articoli 207 e 208 della l.r. 65/2014 sono abrogati.

 

     Art. 81. Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati. Modifiche all’articolo 228 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell’articolo 228 della l.r. 65/2014, dopo le parole: ‘ fino a quando il comune non adotti il nuovo piano strutturale ’ sono inserite le seguenti: ‘ o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale, da concludersi entro tre anni,”.

 

     Art. 82. Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato. Modifiche all'articolo 229 della l.r. 65/2014

1. Il comma 2 dell’articolo 229 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“2. Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, nel caso in cui il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo dopo l'entrata in vigore della presente legge e comunque entro i tre anni successivi, procede all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224. Fino all'adozione del nuovo piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentite le varianti di cui all’articolo 222, comma 1, nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3, e 35.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 229 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“3. Decorsi tre anni dall'approvazione della presente legge non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), f) ed l), fino a quando il comune non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale, da concludersi entro tre anni, oppure non adotti il piano operativo ai sensi dei commi 1 e 2. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi dei commi 1 e 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005.”.

 

     Art. 83. Disposizioni transitorie in caso di fusione di comuni. Inserimento dell'articolo 235 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l’articolo 235 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“Art. 235 bis - Disposizioni transitorie in caso di fusione di comuni

1. In caso di fusione, i comuni possono prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, contenute nei propri regolamenti urbanistici, per un periodo massimo di tre anni che decorrono dall'avvenuta fusione.

2. La proroga è disposta dal comune fuso, con un unico atto, prima della scadenza del termine quinquennale degli strumenti medesimi.”.

 

     Art. 84. Manufatti precari. Modifiche all'articolo 240 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 240 della l.r. 65/2014 le parole “all'articolo 7” sono sostituite dalla seguenti: “agli articoli 7 e 8”.

2. Al comma 1 dell'articolo 240 della l.r. 65/2014, le parole “, commi 1, 2, 3 e 5” sono soppresse.

 

     Art. 85. Disposizioni transitorie per i manufatti temporanei. Inserimento dell'articolo 240 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 240 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“Art. 240 bis - Disposizioni transitorie per i manufatti temporanei

1. Fermo restando il rispetto del PIT, fino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di attuazione di cui all'articolo 84, la realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 70, comma 3, lettera a), è consentita nelle aree in cui la disciplina comunale, in attuazione degli articoli 7 e 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III “Il territorio rurale”, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”), non vieti la realizzazione di tali manufatti.

2. Fermo restando il rispetto del PIT, fino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di attuazione di cui all'articolo 84, la realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 70, comma 3, lettera b) è consentita nelle aree in cui la disciplina comunale non ponga limitazioni alla realizzazione di serre fisse al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell’articolo 53, comma 1, della l.r. 1/2005.”.

 

     Art. 86. Disposizioni transitorie per i piani strutturali intercomunali. Sostituzione dell'articolo 252 della l.r. 65/2014

1. L'articolo 252 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 252 - Disposizioni transitorie per i piani strutturali intercomunali

1. Ai piani strutturali intercomunali già adottati al momento dell'entrata in vigore del presente articolo si applicano gli articoli 23 e 24 vigenti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 8 luglio 2016, n. 43 (Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011).

2. Nel caso di cui al comma 1 è fatta salva la facoltà delle amministrazioni competenti di dare luogo all'applicazione degli articoli 23 e 24 come modificati dalla l.r. 43/2016.

3. Ai procedimenti di formazione dei piani strutturali intercomunali avviati al momento dell'entrata in vigore della l.r. 43/2016, ferma restando la validità dell'atto di avvio e degli ulteriori atti già compiuti, si applicano gli articoli 23 e 24, come modificati dalla l.r. 43/2016.”.

 

     Art. 87. Abrogazione dell’articolo 253 della l.r. 65/2014

1. L’articolo 253 della l.r. 65/2014 è abrogato.

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)

 

     Art. 88. Disciplina degli interventi di recupero. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 5/2010

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), le parole “ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).” sono sostituite dalle seguenti: “conservativa ai sensi dell'articolo 135, comma 2, lettera d) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 5, della medesima legge regionale.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 5/2010, le parole “119 della l.r. 1/2005, calcolati come per le nuove costruzioni” sono sostituite dalle seguenti: “183 della l.r. 65/2014.”.

3. Il comma 3 bis dell'articolo 2 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

“3 bis. Gli interventi di cui al comma 1 non sono computati nella capacità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici comunali.”.

4. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r.5/2010 le parole “VIII della l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “VII della l.r. 65/2014.”.

 

CAPO III

Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private)

 

     Art. 89. Effetti dell'accordo di programma. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 35/2011

1. L’articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - Effetti dell'accordo di programma

1. Gli accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale per le opere pubbliche di cui all’articolo 2, costituiscono, ove necessario, variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali.

2. Fatto salvo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica, le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali, previste dagli accordi di programma di cui al presente articolo, concernono le aree e gli immobili destinati alla realizzazione delle opere di interesse regionale oggetto degli accordi nonché le aree o gli immobili:

a) la cui valorizzazione è strettamente necessaria all'acquisizione di risorse per la realizzazione delle opere strategiche di cui all'articolo 2, comma 1;

b) necessari per la realizzazione di opere complementari o accessorie all’opera strategica purché contenute nel relativo progetto.

3. Nelle aree interessate dagli accordi di programma è privilegiato il recupero del patrimonio edilizio esistente.

4. Ancorché oggetto degli accordi di programma, non si applica la procedura dell’articolo 5 alle varianti riguardanti aree ed immobili che:

a) si trovano al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato come definito dagli articoli 4 e 224 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

b) prevedono una nuova destinazione urbanistica che consente la realizzazione di medie o grandi strutture di vendita.

5. In caso di variante agli strumenti di pianificazione territoriale di più enti territoriali, si procede mediante accordo di pianificazione, ai sensi degli articoli 41 e seguenti della l.r. 65/2014.”.

 

CAPO IV

Presa d'atto e pubblicazione del testo coordinato del PIT

 

     Art. 90. Presa d'atto e pubblicazione del testo coordinato del PIT

1. In attuazione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”), il Consiglio regionale prende atto con propria deliberazione del testo coordinato del piano di indirizzo territoriale (PIT), elaborato dalle strutture competenti della Giunta regionale, costituito dall'atto di integrazione del PIT per la definizione del parco agricolo della piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 16 luglio 2014, n. 61, e dall'atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37.

2. Il testo coordinato del PIT di cui al comma 1, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). A partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione sul BURT, il PIT pubblicato ai sensi del presente comma, sostituisce i precedenti atti a tutti gli effetti.

 

CAPO V

Disposizioni transitorie. Disposizioni finali

 

     Art. 91. Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati ai sensi degli articoli 207 e 208 della l.r. 65/2014 in corso alla data del 25 novembre 2015, data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 233/2015 sulla Gazzetta ufficiale, si concludono secondo le norme vigenti al momento della presentazione della relativa istanza.

 

     Art. 92. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.