§ 5.2.57 - L.R. 8 marzo 1993, n. 12.
Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino/Gestione commissariale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:08/03/1993
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Per assicurare la tempestiva attuazione dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1992 n. 505, e la definitiva realizzazione e il completamento delle opere dell'invaso del Bilancino sul fiume Sieve, [...]
Art. 2.      Il Commissario ha il compito di esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo della programmazione nello specifico settore degli interventi per il completamento di tutte le opere afferenti [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      Ai sensi e con gli effetti dell'art. 27 della L. 142/90 il Commissario propone entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Presidente della Giunta Regionale la formazione di [...]
Art. 4.      Per assicurare immediata attuazione di quanto previsto dall'art. 4, 1°, 2° e 3° comma della L. 23 dicembre 1992 n. 505, l'affidamento dell'esecuzione dei lavori per la costruzione dell'invaso [...]
Art. 5.      In funzione di supporto all'attività del Commissario è istituita una Commissione consultiva, composta dai Sindaci dei Comuni di Firenze e di Barberino di Mugello, o loro rappresentanti, da [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Il Commissario informa, con relazioni trimestrali, il Consiglio e la giunta regionale della Toscana, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dell'ambiente, il Ministro dei trasporti, il [...]
Art. 8.      Le indennità e i rimborsi spettanti al Commissario e alla Commissione consultiva saranno determinati con deliberazione della Giunta Regionale e saranno posti a carico delle disponibilità [...]
Art. 9.      Le somme erogate dalla Regione Toscana in attuazione del D.L. 2-1- 1992, n. 3 a carico del capitolo di spesa 10333 del bilancio di previsione 1992 pari all'importo di L. 10.000.000.000 sono [...]


§ 5.2.57 - L.R. 8 marzo 1993, n. 12.

Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino/Gestione commissariale.

(B.U. 17 marzo 1993, n. 16).

 

Art. 1.

     Per assicurare la tempestiva attuazione dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1992 n. 505, e la definitiva realizzazione e il completamento delle opere dell'invaso del Bilancino sul fiume Sieve, in provincia di Firenze, e delle opere connesse, è istituito, ai sensi dell'art. 57, 3° comma dello Statuto della Regione Toscana, un Commissario. Il Commissario è nominato, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 comma 3 della legge 23 dicembre 1992 n. 505, dal Consiglio regionale della Toscana tra tecnici di cui allo stesso art. 4, comma 3°.

 

     Art. 2.

     Il Commissario ha il compito di esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo della programmazione nello specifico settore degli interventi per il completamento di tutte le opere afferenti all'invaso del Bilancino.

     In particolare, spetta al Commissario:

     - esercitare i poteri conferiti al tecnico regionale di cui all'art. 4, 3° comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 505;

     - esercitare, in relazione agli interventi di cui al primo comma del presente articolo, le competenze di tutti gli organi della Regione Toscana in materia;

     - esercitare l'alta vigilanza sulla conduzione dei lavori;

     - adottare direttamente, o proporre alla Giunta Regionale o al Presidente della Giunta Regionale, quando si tratti di competenze inderogabili affidate a tali organi dallo Statuto regionale o da norme statali di principio, le misure di assistenza, vigilanza e direzione necessarie per assicurare la buon esecuzione delle forniture o dei lavori relativi alle opere in questione nonché al modo di regolarne la contabilità e la liquidazione, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 6;

     - provvedere, quando ne ravvisi la necessità, all'emanazione di istruzioni vincolanti per gli organi o i soggetti, pubblici o privati, incaricati in qualunque modo dell'esecuzione delle opere dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse, ivi comprese le istruzioni attinenti all'erogazione dei pagamenti ai soggetti pubblici o privati coinvolti a qualunque titolo nella esecuzione dei lavori in oggetto;

     - provvedere alla proposta di sostituzione, ove necessario, di tutti i soggetti od organi che non adempiano ai compiti loro spettanti nei termini perentori posti da atti amministrativi o da accordi o contratti;

     - avvalersi, quando lo reputi necessario e previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale, della collaborazione occasionale o continuativa di esperti, persone fisiche o giuridiche, nazionali od estere, di università o istituti universitari, nonché di ogni altro soggetto o ufficio regionale, e di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, messo a disposizione su sua richiesta dall'Amministrazione Regionale, dagli Enti regionali e locali e dal Consorzio per le Risorse Idriche - Schema 23, proponendo alla Giunta Regionale la determinazione dei compensi di tutti i soggetti od organi di cui può avvalersi; le spese relative alle predette prestazioni saranno poste a carico dei fondi provenienti dal Bilancio Regionale ed accreditati al Commissario ai sensi dell'art. 6, fondi ai quali possono far carico altresì le spese afferenti all'acquisto di materiali e strumentazione necessari al funzionamento dell'Ufficio del Commissario;

     - adottare, in favore della Regione Toscana, i provvedimenti autoritativi di espropriazione o trasferimento e dei conseguenti atti di trascrizione, di beni immobili, anche già espropriati, allo scopo di attuare la migliore e più celere esecuzione del trasferimento delle competenze già esercitate dal Consorzio per le Risorse Idriche - Schema 23 per effetto del successivo art. 4;

     - proporre alla Giunta Regionale o ai soggetti e organi pubblici altrimenti competenti la revoca di concessione, autorizzazioni o nulla osta rilasciati da autorità o soggetti pubblici in ogni caso in cui ravvisi gravi inefficienze, ritardi, gravi disservizi o anomalie, illegittimità nelle procedure finalizzate alla realizzazione dei lavori in oggetto;

     - proporre alla Giunta Regionale l'adozione di ogni altra misura, anche cautelare, giudicata opportuna o necessaria per il raggiungimento delle finalità della presente legge e la migliore e più celere esecuzione dei lavori, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato [1].

     Il Commissario è incaricato, altresì, della temporanea gestione, sorveglianza e manutenzione dell'invaso e delle altre opere realizzate in attesa della loro presa in carico da parte degli enti competenti [2].

 

     Art. 2 bis. [2]a

     1. Il Commissario provvede a trasferire le strade e le altre opere divisibili, realizzate nell'ambito del completamento della diga di Bilancino, agli Enti competenti, in ragione della natura e della tipologia delle opere ed a seguito di classificazione delle stesse.

     2. Il Commissario provvede inoltre a trasferire le opere relative all'invaso ed alle sponde di esso ai Comuni elencati nell'allegato A) alla presente legge, per quote di appartenenza determinate in ragione della percentuale di cofinanziamento delle opere stesse.

     3. E' attribuito al Comune di Barberino di Mugello un diritto d'uso, anche mediante concessione a terzi, relativamente a quelle attività che non contrastino con la destinazione dell'invaso ai fini idrici, ai sensi della Legge Regionale 21 luglio 1995 n. 81, (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") nel rispetto delle forme e delle modalità che saranno previste, con apposito disciplinare predisposto dal Commissario d'intesa con il Comune di Barberino, ed approvato dall'autorità di ambito costituita ai sensi della stessa Legge Regionale n. 81/1995.

     4. La Giunta Regionale provvede, con propria deliberazione, alla determinazione dei termini entro i quali gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere definiti e conclusi

 

     Art. 3.

     Ai sensi e con gli effetti dell'art. 27 della L. 142/90 il Commissario propone entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Presidente della Giunta Regionale la formazione di un accordo di programma che preveda anche la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, e comunque la partecipazione del comune di Barberino di Mugello e della Comunità Montana, al fine di consentire la migliore realizzazione delle opere connesse al completamento dell'invaso di Bilancino, in conformità a quanto stabilito nella convenzione generale del 1984.

 

     Art. 4.

     Per assicurare immediata attuazione di quanto previsto dall'art. 4, 1°, 2° e 3° comma della L. 23 dicembre 1992 n. 505, l'affidamento dell'esecuzione dei lavori per la costruzione dell'invaso del Bilancino sul fiume Sieve e delle opere connesse, già in concesso con delibera G.R. n. 2302/1984 al Consorzio per le risorse Idriche Schema 23, viene revocato allo scopo di trasferire al Commissario nominato con la presente legge le relative funzioni. Il Commissario adotta o, se del caso, propone alla giunta regionale, l'adozione di tutti gli atti necessari ad assicurare che il trasferimento delle funzioni avvenga in modo completo, e tale da favorire il migliore e più celere svolgimento dei lavori.

     Per effetto del trasferimento, spetta in particolare al Commissario il potere di subentrare nei rapporti convenzionali e contrattuali già autorizzati o instaurati dal Consorzio Schema 23 con soggetti privati o pubblici; di proporre agli stessi le modifiche che dovessero essere funzionali alla più celere e idonea ripresa ed esecuzione dei lavori; di instaurare nuovi rapporti contrattuali e convenzionali e di risolvere quelli esistenti; che procedere alla rescissione d'ufficio dei contratti e degli accordi esistenti in ogni caso in cui ravvisi gravi inefficienze, ritardi, gravi disservizi o anomalie, illegittimità nelle procedure di esecuzione degli stessi.

     Compete al Commissario l'esercizio di tutte le facoltà spettanti al Consorzio per le Risorse Idriche - Schema 23 sulle aree espropriate ed espropriande per la realizzazione dell'invaso di Bilancino ed opere connesse [4].

 

     Art. 5.

     In funzione di supporto all'attività del Commissario è istituita una Commissione consultiva, composta dai Sindaci dei Comuni di Firenze e di Barberino di Mugello, o loro rappresentanti, da cinque rappresentanti di altri Comuni interessati individuati dalla giunta regionale; da un rappresentante della Provincia di Firenze e da uno della Comunità Montana Alto Mugello Val di Sieve; da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni ambientalistiche individuate con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 13 della L. 349/1986.

 

     Art. 6. [3]

     Le somme relative alle spese autorizzate ai sensi dell'art. 4,1° comma L. 23 dicembre 1992, n. 505, ed ogni altra somma stanziata dalla Regione Toscana o dovuta da Amministrazioni locali per l'esecuzione ed il completamento della diga di Bilancino e delle opere connesse sono trasferite dal bilancio regionale al Commissario, nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni in modo che il Commissario possa direttamente impiegarle ed avvalersene.

     Ai fini del controllo tecnico e amministrativo di cui all'art. 4, 2° comma della legge 23 dicembre 1992, n. 505, il Commissario trasmette all'Autorità di Bacino i progetti e le perizie con i relativi contratti, nonché gli stadi di avanzamento dei lavori ed i certificati di collaudo relativi agli interventi finanziati con i fondi di cui all'art. 4, 1° comma della stessa legge n. 505/92.

 

     Art. 7.

     Il Commissario informa, con relazioni trimestrali, il Consiglio e la giunta regionale della Toscana, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dell'ambiente, il Ministro dei trasporti, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, l'Autorità di bacino del fiume Arno, sullo stato di attuazione dei lavori e l'impiego delle somme stanziate dallo Stato e dalla Regione a tal fine.

 

     Art. 8.

     Le indennità e i rimborsi spettanti al Commissario e alla Commissione consultiva saranno determinati con deliberazione della Giunta Regionale e saranno posti a carico delle disponibilità indicate al precedente art. 6.

 

     Art. 9.

     Le somme erogate dalla Regione Toscana in attuazione del D.L. 2-1- 1992, n. 3 a carico del capitolo di spesa 10333 del bilancio di previsione 1992 pari all'importo di L. 10.000.000.000 sono recuperate a carico dei finanziamenti statali aventi lo stesso scopo in conformità all'art. 137 della L.R. 6-5-1977, n. 28.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 ottobre 1993, n. 77.

[2] Comma aggiunto dall'art. unico della L.R. 19 Febbraio 1996, n. 13.

[2]2a Articolo inserito dall'art. unico della L.R. 14 aprile 1999, n. 23.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 21 ottobre 1993, n. 77.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 ottobre 1993, n. 77.