§ 6.1.23 - L.R. 16 maggio 1991, n. 20.
Demanio e patrimonio della Regione Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:16/05/1991
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Beni regionali.
Art. 2.  Beni del demanio.
Art. 3.  Beni del patrimonio indisponibile e disponibile.
Art. 4.  Classificazione e destinazione dei beni.
Art. 5.  Variazioni di classificazione e di destinazione dei beni.
Art. 6.  Passaggio dei beni dal demanio al patrimonio.
Art. 7.  Ambito normativo.
Art. 8.  Utilizzazione.
Art. 9.  Inalienabilità e diritti a favore di terzi.
Art. 10.  Autotutela.
Art. 11.  Amministrazione diretta e indiretta.
Art. 12.  Utilizzazione.
Art. 13.  Diritti a favore di terzi.
Art. 14.  Controlli e autotutela.
Art. 15.  Alienazioni.
Art. 16.  Amministrazione diretta e condizione giuridica.
Art. 17.  Alienazione dei beni immobili mediante asta pubblica.
Art. 18.  Prezzo di stima e Commissione tecnica.
Art. 19.  Avviso d'asta.
Art. 20.  Partecipazione alla gara.
Art. 21.  Svolgimento della gara e aggiudicazione.
Art. 22.  Alienazione a favore di enti pubblici.
Art. 23.  Diritti di prelazione.
Art. 24.  Alienazione di beni mobili.
Art. 25.  Locazioni e affitti.
Art. 26.  Contratti.
Art. 27.  Permute.
Art. 28.  Donazioni ed altre liberalità.
Art. 29.  Norme regionali in vigore.
Art. 30.  Registro dei beni demaniali.
Art. 31.  Registro dei beni del patrimonio immobiliare.
Art. 32.  Inventario dei beni mobili.
Art. 33.  Libro degli inventari.
Art. 34.  Provvisoria classificazione dei beni regionali.


§ 6.1.23 - L.R. 16 maggio 1991, n. 20. [1]

Demanio e patrimonio della Regione Toscana.

(B.U. 24 maggio 1991, n. 31).

 

 

Titolo I

TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO E

DEL PATRIMONIO REGIONALE

 

Art. 1. Beni regionali.

     1. I beni di proprietà della Regione costituiscono il demanio e il patrimonio regionale, ai sensi della presente legge e in applicazione dei principi della legge statale.

     2. Il regime giuridico dei beni del demanio e del patrimonio regionale si applica anche ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti.

 

     Art. 2. Beni del demanio.

     1. Il demanio regionale è costituito, ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 e del DPR 24-7-1977, n. 616 dai seguenti beni, se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo:

     a) le strade, le autostrade e le strade ferrate;

     b) gli aerodromi;

     c) gli acquedotti;

     d) i canali, i porti lacuali, le zone portuali della navigazione interna e relative pertinenze;

     e) le costruzioni ed opere esistenti entro i limiti del demanio marittimo, del mare territoriale, del demanio fluviale e lacuale;

     f) le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate e relative pertinenze;

     g) gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;

     h) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;

     i) gli altri beni assoggettati dalle leggi statali o regionali al regime del demanio pubblico.

     2. Il regime demaniale si applica inoltre, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni di cui al comma precedente o per il conseguimento delle finalità proprie di questi ultimi.

 

     Art. 3. Beni del patrimonio indisponibile e disponibile.

     1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili o immobili non facenti parte del demanio e si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

     2. Il patrimonio indisponibile è costituito da:

     a) le acque minerali e termali; le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo; i beni mobili riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia; le foreste e in genere i beni agricolo-forestali di cui all'art. 1 della L.R. 4 settembre 1976, n. 64; i beni trasferiti alla Regione e già amministrati dall'Azienda di stato per le foreste demaniali;

     b) i mobili, gli arredi, le pubblicazioni, le attrezzature e il materiale d'ufficio, i mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi regionali;

     c) altri beni mobili o immobili espressamente destinati ad un pubblico servizio o comunque al diretto perseguimento di specifiche finalità pubbliche di interesse regionale.

     3. Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale.

 

     Art. 4. Classificazione e destinazione dei beni.

     1. Avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprie deliberazioni alla loro classificazione assegnandoli ad una delle categorie di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

     2. Con gli stessi provvedimenti i beni vengono destinati all'esercizio delle funzioni di competenza regionale, al pubblico servizio o ad altre specifiche finalità pubbliche.

     3. Gli atti di classificazione dei beni e quelli contenenti modifiche alla classificazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 5. Variazioni di classificazione e di destinazione dei beni.

     1. La classificazione e la destinazione di un bene possono essere modificate, con le stesse modalità di cui all'art. 4, nel caso di variazione dei relativi presupposti.

     2. Può essere modificata anche la classificazione di singoli beni trasferiti alla Regione e già amministrati dall'Azienda di stato per le foreste demaniali, di cui all'art. 3, secondo comma, lettera a), qualora risulti essere venuto meno il collegamento funzionale di tali beni con le finalità del patrimonio agricolo-forestale della Regione.

     3. La Giunta regionale effettua periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a dieci anni, verifiche generali sulla classificazione e destinazione dei beni, a norma del precedente art. 4.

 

     Art. 6. Passaggio dei beni dal demanio al patrimonio.

     1. Il passaggio dei beni dalla categoria del demanio a quella del patrimonio e dalla categoria del patrimonio indisponibile a quella del patrimonio disponibile è deliberato dalla Giunta regionale, quando i beni medesimi non siano più necessari all'uso pubblico [2].

     2. Il provvedimento che accerta la cessazione dei beni dalla loro destinazione all'uso pubblico rende i medesimi disponibili per la vendita. La relativa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. Il passaggio dei beni mobili dalla categoria del demanio a quella del patrimonio indisponibile e dalla categoria del patrimonio indisponibile a quella del patrimonio disponibile è effettuato con il decreto del dirigente della struttura funzionalmente preposta con il quale si accerta la condizione di cedibilità del bene [3].

 

 

Titolo II

AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO REGIONALE

 

     Art. 7. Ambito normativo.

     1. I beni del demanio regionale sono amministrati dal competente Servizio del Dipartimento Finanze e Bilancio nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali [4].

 

     Art. 8. Utilizzazione.

     1. I beni del demanio regionale possono essere utilizzati anche per finalità pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la demanialità, purché tali ulteriori finalità siano compatibili e non contrastino in alcun modo con la natura del bene.

     2. Il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio dispone, con proprie deliberazioni, le utilizzazioni di cui al precedente comma e ne disciplina le modalità e i limiti [5].

 

     Art. 9. Inalienabilità e diritti a favore di terzi.

     1. I beni del demanio regionale sono inalienabili e su di essi non possono essere costituiti diritti a favore di terzi.

     Possono essere autorizzate occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso dei beni del demanio purché sia garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio. L'autorizzazione è rilasciata con concessione amministrativa.

     2. L'atto di concessione è deliberato dal dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio e disciplina la durata del rapporto, la misura del canone i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la funzione pubblica del bene. Può inoltre stabilire i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto di concessione [6].

     3. Il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio delibera la decadenza del concessionario nel caso di inadempimento anche parziale degli obblighi derivanti dall'atto di concessione per il venir meno di requisiti prescritti [7].

     4. Il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio può revocare l'atto di concessione in ogni momento quando, ad esclusivo giudizio della Giunta stessa, ciò sia richiesto da interesse pubblico [8].

 

     Art. 10. Autotutela.

     1. Per la tutela dei beni del demanio regionale, ai sensi dell'art. 823 del codice civile, si procede normalmente in via amministrativa con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. Il decreto è notificato ai soggetti interessati e intima il ripristino della situazione di diritto o di fatto, indicando, in caso di inosservanza, i successivi adempimenti dell'Amministrazione regionale volti ad assicurare la tutela del bene.

     3. Ove il bene del demanio regionale sia assegnato a qualsiasi titolo agli Enti locali, l'azione di autotutela è esercitata dal legale rappresentante dell'Ente.

     4. Gli Enti locali, nonché gli eventuali soggetti concessionari, sono comunque tenuti a segnalare tempestivamente alla Giunta regionale le situazioni che determinano la necessità di agire in difesa del bene demaniale.

     5. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà dei soggetti legittimati di valersi dei mezzi ordinari a tutela della proprietà e del possesso dei beni.

 

 

Titolo III

AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE REGIONALE

 

     Art. 11. Amministrazione diretta e indiretta.

     1. I beni del patrimonio indisponibile regionale sono amministrati conformemente alle disposizioni di cui all'art. 7.

     2. I beni del patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente art. 3, II comma, possono essere messi a disposizione di Enti locali, Enti funzionali e strumentali della Regione e di Enti pubblici o privati, per l'esercizio di specifiche attività di interesse pubblico.

     3. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al precedente comma, in riferimento ai beni messi a disposizione, sono regolati da atto di concessione o da apposita convenzione. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza.

     4. Le convenzioni e le concessioni di cui al precedente comma sono deliberate dal dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio. Sono fatte salve le competenze del Consiglio stabilite dalla normativa regionale [9].

     5. L'amministrazione dei beni del patrimonio agricolo e forestale è svolta con le modalità e i limiti di cui alla L.R. 4-9-1976, n. 64, concernente «Disciplina del patrimonio agricolo e forestale. Programmazione e delega delle funzioni in materia».

 

     Art. 12. Utilizzazione.

     1. I beni del patrimonio indisponibile regionale devono essere utilizzati conformemente alla loro destinazione.

     2. I beni di cui all'art. 3, secondo comma, lettera a), possono essere utilizzati anche per finalità pubbliche diverse da quelle cui sono destinati, purché con queste compatibili e tali da non pregiudicarne il contemporaneo perseguimento.

 

     Art. 13. Diritti a favore di terzi.

     1. Sui beni del patrimonio indisponibile regionale possono essere costituiti diritti a favore di terzi, per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato, purché con questa compatibili e tali da non pregiudicarne il contemporaneo perseguimento.

     2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa ovvero per atto pubblico quando si tratti di diritti reali a favore di Enti pubblici o di Enti di diritto pubblico.

     3. L'atto di concessione è deliberato dal dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio e disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio del diritto, anche al fine di garantire la destinazione del bene. Può inoltre stabilire i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto di concessione [10].

     4. Il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio delibera la decadenza del diritto del concessionario nel caso di inadempimento anche parziale degli obblighi derivati dall'atto di concessione o per il venir meno dei requisiti prescritti [11].

     5. Il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio revoca l'atto di concessione qualora il diritto costituito non garantisca più l'ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene è destinato [12].

 

     Art. 14. Controlli e autotutela.

     1. Il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio, allo scopo di accertare la legittimità della concreta utilizzazione dei beni del patrimonio indisponibile, può in ogni tempo disporre ispezioni o altre forme di controllo [13].

     2. Nel caso di accertate violazioni, il responsabile del competente Servizio nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio, con proprio decreto da notificare ai soggetti interessati, intima il ripristino della legittima utilizzazione, indicando i successivi adempimenti che saranno adottati dal coordinatore del Dipartimento Finanze e Bilancio nel caso di inosservanza della diffida [14].

     3. Il coordinatore del Dipartimento Finanze e Bilancio può avvalersi dei mezzi di cui al precedente comma anche contro le turbative arrecate da terzi alla destinazione del bene [15].

     4. Ai beni del patrimonio indisponibile della Regione si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 10 della presente legge.

 

     Art. 15. Alienazioni.

     1. I beni del patrimonio indisponibile regionale, sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali.

     2. Per i beni mobili riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, si applicano, ai fini suddetti, le disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche. L'alienazione avviene con le modalità e le forme di cui ai successivi artt. 18, 19, 20 e 21. La commissione tecnica prevista dal successivo art. 18, ai fini della determinazione del prezzo di stima, è nominata di volta in volta dalla Giunta regionale ed è composta da un dirigente del dipartimento finanze e bilancio, con funzioni di presidente, da un dirigente del dipartimento istruzione e cultura e da uno o più esperti esterni.

     3. [16].

     Il parere dell'ente delegato, ai sensi dell'art. 2, secondo comma della L.R. 4 settembre 1976, n. 64, è soppresso. E' inoltre abrogato il 3° comma dello stesso art. 2.

     4. I beni di cui all'art. 3, secondo comma, lettera b) della presente legge, sono alienati ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 15 della L.R. 7 aprile 1978, n. 23.

 

 

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE REGIONALE

 

     Art. 16. Amministrazione diretta e condizione giuridica.

     1. I beni del patrimonio disponibile regionale sono amministrati conformemente alle disposizioni di cui all'art. 7 con l'intento di raggiungere convenienti risultati economici. Essi sono soggetti al regime della proprietà privata, nei limiti stabiliti dalla legge regionale.

     2. Il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio dispone l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile per i quali non risultino realizzabili gli intenti di cui al primo comma e non sia concretamente prospettabile la destinazione ad un pubblico servizio o pubblica funzione [17].

 

     Art. 17. Alienazione dei beni immobili mediante asta pubblica.

     1. La Giunta Regionale presenterà ogni anno all'approvazione del Consiglio Regionale in data antecedente alla presentazione del bilancio di previsione, l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

     2. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica, assumendo come base d'asta il prezzo di stima e col sistema delle offerte segrete in aumento.

     3. L'alienazione avviene a norma dei successivi artt. 18, 19, 20 e 21.

 

     Art. 18. Prezzo di stima e Commissione tecnica.

     1. Il prezzo di stima è stabilito da una Commissione tecnica composta da un dirigente del Dipartimento finanze e bilancio, con funzioni di presidente, da un dirigente dell'Ufficio del genio civile con particolare competenza in materia di estimo e da un esperto del Dipartimento regionale settorialmente competente in rapporto al bene oggetto d'asta.

     2. Il Presidente della Commissione e i membri della stessa sono nominati dalla Giunta regionale.

     3. La commissione può avvalersi dell'apporto dei competenti Uffici regionali, ai fini della istruttoria per la stima del bene oggetto d'asta.

     4. In casi particolari adeguatamente motivati, la Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui al presente articolo, può integrare la Commissione stessa con uno o più esperti esterni all'Amministrazione.

     5. Sul prezzo di stima è richiesto il parere di congruità all'Ufficio Tecnico Erariale della provincia ove si trova il bene oggetto d'asta.

     Trascorsi trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta all'U.T.E. senza che questo abbia espresso il parere, la procedura per l'alienazione continua sulla base del prezzo stabilito dalla Commissione tecnica.

 

     Art. 19. Avviso d'asta.

     1. L'avviso d'asta è deliberato dal dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio ed è pubblicato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la gara, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e su almeno due dei quotidiani scelti tra quelli maggiormente diffusi a livello nazionale e regionale [18].

     2. L'avviso deve indicare:

     a) l'autorità che presiede l'asta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della gara;

     b) il bene oggetto d'asta e le relative caratteristiche essenziali;

     c) il prezzo posto a base d'asta;

     d) i termini e le modalità per la presentazione delle offerte e il pagamento del prezzo d'asta definitivo;

     e) i documenti comprovanti l'idoneità e le altre condizioni prescritte per essere ammessi alla gara;

     f) il deposito da farsi dagli aspiranti alla gara presso la tesoreria regionale;

     g) le modalità con le quali sarà effettuata l'asta;

     h) le modalità, i termini e le condizioni dell'aggiudicazione, che potrà essere esclusa nel caso di presentazione di una sola offerta;

     i) gli altri elementi utili per la partecipazione all'asta e per la valutazione del bene, ivi compresa l'esistenza di vincoli e diritti di prelazione a favore di terzi;

     l) gli uffici regionali presso i quali rivolgersi per acquisire ulteriori cognizioni.

     3. [19].

 

     Art. 20. Partecipazione alla gara.

     1. Il Presidente della gara accerta la presenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni contenute nell'avviso d'asta e decide l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti.

     2. Sono comunque esclusi dalla gara i concorrenti per i quali risulti che nell'eseguire prestazioni per la Regione o per altre Amministrazioni pubbliche si siano resi inadempienti o colpevoli di negligenza, ovvero abbiano lite pendente con la Regione, ovvero sia stata ad essi applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

     3. L'esclusione non dà luogo ad indennizzo o rimborso alcuno, salva la restituzione del deposito.

 

     Art. 21. Svolgimento della gara e aggiudicazione.

     1. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, gli art. 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 81, 82, 83, 85, e 88 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

     2. L'atto di aggiudicazione produce effetto a favore del miglior offerente solo dopo che sia stato pagato il prezzo d'asta definitivo.

     3. Qualora l'asta vada deserta per due volte, la procedura può essere ripetuta con il sistema delle offerte segrete al ribasso, fissando il limite minimo oltre il quale le offerte non sono ammissibili [20].

     4. In caso di ulteriore esito infruttuoso, si procede a trattativa privata, comunque mantenendo il limite minimo di cui al precedente comma [21].

 

     Art. 22. Alienazione a favore di enti pubblici.

     1. Qualora all'acquisto di un bene immobile del patrimonio disponibile regionale sia interessato un Ente pubblico e il bene sia strettamente funzionale al perseguimento dei fini propri dell'Ente, il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio può deliberare l'alienazione dell'immobile all'Ente predetto al prezzo di stima determinato ai sensi dell'art. 18. Qualora il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio non accolga la richiesta dell'Ente ne dà motivata notizia alla competente Commissione consiliare [22].

     2. Qualora al trasferimento del bene sia interessato un Ente locale, nel cui territorio insiste il bene, in casi eccezionali e in presenza di rilevanti interessi pubblici debitamente documentati, l'alienazione è disposta ad un prezzo pari al 50% del prezzo di stima.

     3. In caso di concorrenza di più Enti il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio decide insindacabilmente a quali degli Enti alienare il bene [23].

 

     Art. 23. Diritti di prelazione.

     1. Nel caso di alienazione di un bene immobile su cui, a norma delle vigenti disposizioni o per altra legittima causa, esista un diritto di prelazione a favore di terzi il bene è offerto al titolare di tale diritto al prezzo di stima. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica dell'offerta, salvo che la legge o il titolo da cui la prelazione deriva non stabiliscano un termine diverso.

     2. Con le stesse modalità si procede nel caso di vendita di alloggi a coloro che li occupano avendone titolo legittimo.

 

     Art. 24. Alienazione di beni mobili.

     1. I beni mobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati a trattativa privata e a prezzo di mercato.

     2. Nei casi di particolare valore del bene, e ogni qual volta lo ritenga opportuno, il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio può disporre l'alienazione mediante asta pubblica. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui agli artt. 19, 20 e 21. La Commissione tecnica, ai fini della determinazione del prezzo di stima, è di volta in volta costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è presieduta da un dirigente del Dipartimento finanze e bilancio [24].

 

     Art. 25. Locazioni e affitti.

     1. La locazione o l'affitto dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale è preceduta da apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio procede alla scelta del contraente a trattativa privata, sulla base delle richieste pervenute e riconoscendo, a parità di condizioni, un titolo preferenziale alle richieste degli Enti Locali [25].

     3. Nei casi in cui non ricorra l'applicazione di canoni legali, alla determinazione del canone provvede il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio, sentiti ove necessario, la Commissione tecnica di cui all'art. 18 [26].

     4. Per la locazione di immobili ad uso di abitazione soggetti a canone legale, la scelta del contraente è effettuata sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale in rapporto alle caratteristiche degli immobili e alla situazione abitativa locale.

     5. Per i beni del patrimonio disponibile che si intendano affittare per uso agricolo, il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio individua gli affittuari sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano zonale agricolo. Il contratto di affitto e il relativo canone sono disciplinati dalla legge 3 maggio 1982 n. 203 concernente «Norme sui contratti agrari» [27].

 

 

Titolo V

NORME COMUNI PER L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI REGIONALI

 

     Art. 26. Contratti.

     1. Ai contratti aventi per oggetto i beni della Regione si applica l'articolo 2, comma quinto e sesto della L.R. 25-6-1981 n. 54 concernente: «Disciplina dell'attività contrattuale della Regione».

 

     Art. 27. Permute.

     1. Il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio, con espresse motivazioni riferite al soddisfacimento di un determinato interesse pubblico, può procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprietà di altri soggetti, a condizione che i beni acquisiti ricevano contestualmente una classificazione e destinazione uguale a quella dei beni permutati, se questi ultimi appartengono al patrimonio indisponibile [28].

     2. La permuta è effettuata a trattativa privata, previa stima dei beni nelle forme e secondo le modalità di cui agli art. 18 e 24 rispettivamente nel caso di beni immobili o mobili. Qualora i valori dei beni oggetto di permuta non coincidano, si procede a conguaglio.

     3. La permuta di beni immobili non è consentita se l'eventuale conguaglio sia superiore al venti per cento del valore maggiore, se tale valore sia proprio del bene di proprietà regionale.

     4. Dei provvedimenti di permuta il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio dà preventiva informazione al Consiglio regionale. I relativi atti sono deliberati non prima di 60 giorni dalla trasmissione al consiglio e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione [29].

 

     Art. 28. Donazioni ed altre liberalità.

     1. Il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio delibera l'accettazione o il rifiuto di donazioni, eredità, legati ed altre liberalità, con espresse motivazioni riferite all'interesse pubblico [30].

     Si applica la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 27.

     2. Sono fatte salve le eventuali procedure speciali di autorizzazione previste dalle vigenti leggi.

 

     Art. 29. Norme regionali in vigore.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano:

     - la L.R. 4 settembre 1976 n. 64, concernente «Disciplina del patrimonio agricolo-forestale regionale. Programmazione e delega delle funzioni in materia».

     - la L.R. 7 aprile 1978 n. 23, concernente «Disciplina delle attribuzioni in materia di provveditorato ed economato».

     - la L.R. 4 aprile 1980 n. 26, concernente «Disciplina dei modi e delle forme di attribuzione in proprietà ed in uso al Comuni dei beni trasferiti alla Regione dall'art. 117 del D.P.R. 616/77 e norme sul patrimonio del soppresso Ente Gioventù Italiana».

     - la L.R. 25 giugno 1981 n. 54, concernente «Disciplina dell'attività contrattuale della Regione».

     - L.R. 11 settembre 1989, n. 62, concernente «Norme per l'assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate».

 

 

Titolo VI

SCRITTURE E INVENTARI

 

     Art. 30. Registro dei beni demaniali.

     1. Per i beni del demanio regionale è tenuto apposito registro, contenente i seguenti dati:

     1) numero progressivo e data di carico;

     2) descrizione e caratteristiche del bene;

     3) estensione, ubicazione e altri dati catastali;

     4) titolo di provenienza;

     5) tipo di amministrazione ed ente preposto;

     6) utilizzazioni, relativi titoli;

     7) annotazioni inerenti funzioni esercitate sul bene.

 

     Art. 31. Registro dei beni del patrimonio immobiliare.

     1. Per i beni immobili del patrimonio disponibile e indisponibile regionale è tenuto apposito separato registro, contenente i seguenti dati:

     1) numero progressivo e data di carico;

     2) descrizione e caratteristiche del bene;

     3) estensione, ubicazione e altri dati catastali;

     4) titolo di provenienza;

     5) classificazione ed eventuale destinazione;

     6) tipo di amministrazione ed ente preposto;

     7) concessioni, utilizzazioni, diritti a favore di terzi, relativi titoli;

     8) valore iniziale e valore attualizzato.

 

     Art. 32. Inventario dei beni mobili.

     1. I beni mobili sono oggetto di separato inventario che pone in evidenza il loro movimento mediante scritture di carico e scarico.

 

     Art. 33. Libro degli inventari.

     1. I dati relativi ai beni del demanio e del patrimonio regionale sono memorizzati e a tal fine riportati su supporti magnetici, che costituiscono il libro degli inventari.

 

NORMA TRANSITORIA

 

     Art. 34. Provvisoria classificazione dei beni regionali.

     1. Entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale dispone, con un'unica deliberazione, la provvisoria classificazione dei beni della Regione. L'elenco di tali beni è contestualmente trasmesso al Consiglio regionale.

     2. Entro tre anni dalla deliberazione di cui al primo comma la Giunta regionale effettua le necessarie verifiche e, sentita la competente Commissione consiliare, che valuta l'opportunità di rimettere la proposta al Consiglio, delibera la definitiva classificazione dei beni al sensi della presente legge.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 34 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 77, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 20 gennaio 1999, n. 2.

[3] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 24 aprile 1997, n. 29.

[4] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[11] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[13] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[14] Comma così modificato dall'art. 2 e dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41. Il citato art. 2 della L.R. n. 41/1995 è stato successivamente abrogato dall'art. unico della L.R. 13 novembre 1995, n. 99.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[16] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 29 gennaio 1997, n. 9.

[17] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[18] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[19] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[20] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 24 aprile 1997, n. 29.

[21] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 24 aprile 1997, n. 29.

[22] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[23] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[24] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[25] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[26] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[27] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[28] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[29] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[30] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.