§ 2.3.98 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.
Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:27/12/2012
Numero:79


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Attività di bonifica
Art. 3.  Opere di bonifica
Art. 4.  Definizioni
Art. 5.  Comprensori di bonifica
Art. 6.  Modificazioni dei comprensori
Art. 7.  Consorzi di bonifica
Art. 8.  Partecipazione al consorzio
Art. 9.  Catasto consortile
Art. 10.  Diritto di voto
Art. 11.  Svolgimento delle elezioni
Art. 11 bis.  Cause di ineleggibilità
Art. 11 ter.  Cause di incompatibilità
Art. 11 quater.  Decadenza
Art. 12.  Statuto
Art. 13.  Organi
Art. 14.  Assemblea consortile
Art. 15.  Funzioni dell’assemblea consortile
Art. 16.  Scioglimento dell’assemblea consortile
Art. 17.  Presidente del consorzio
Art. 17 bis.  Funzioni del presidente del consorzio
Art. 18.  Revisore dei conti
Art. 19.  Funzioni del revisore dei conti
Art. 20.  Gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio di bonifica e controllo di gestione
Art. 21.  Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio
Art. 21 bis.  Cessazione dall’incarico di direttore generale
Art. 21 ter.  Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
Art. 21 quater.  Composizione e funzioni dell’organismo indipendente di valutazione (OIV)
Art. 22.  Funzioni regionali
Art. 23.  Funzioni del consorzio di bonifica
Art. 23 bis.  Partecipazioni a società ed altri enti
Art. 24.  Finanziamento delle attività del consorzio di bonifica
Art. 25.  Proposta relativa al piano delle attività di bonifica
Art. 26.  Piano delle attività di bonifica
Art. 27.  Interventi urgenti
Art. 27 bis.  Gestione e finanziamento dei sistemi artificiali multifunzionali
Art. 28.  Piano di classifica e perimetro di contribuenza
Art. 29.  Contributo consortile
Art. 30.  Disposizioni sul servizio idrico integrato
Art. 31.  Realizzazione delle opere di competenza del consorzio
Art. 31 bis.  Concessioni, licenze e permessi
Art. 32.  Proprietà pubblica delle opere realizzate dal consorzio di bonifica
Art. 33.  Istituzione dei consorzi di bonifica
Art. 33 bis.  Disposizioni transitorie per l’emissione dei ruoli relativi all’anno 2013
Art. 34.  Disposizioni transitorie per l’effettuazione delle prime elezioni
Art. 34 bis.  Partecipazione alle elezioni per i Comuni di Sestino e Badia Tedalda
Art. 35.  Disposizioni per il subentro dei nuovi consorzi
Art. 36.  Disposizioni transitorie per l’approvazione dello statuto del consorzio
Art. 37.  Disposizioni transitorie per l’approvazione del piano di classifica
Art. 38.  Disposizioni transitorie per l’approvazione del piano delle attività di bonifica
Art. 38 bis.  Prima approvazione della proposta relativa al piano delle attività di bonifica
Art. 38 ter.  Disposizioni transitorie per l’approvazione del bilancio preventivo 2014
Art. 38 quater.  Individuazione della sede legale e disposizioni in merito alle funzioni del direttore generale
Art. 38 quinquies.  Disposizioni per la prima applicazione della gestione patrimoniale e finanziaria
Art. 38 sexies.  Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015
Art. 39.  Commissione tecnica temporanea
Art. 40.  Disposizioni transitorie per le convenzioni di cui agli articoli 23 e 30 e per le direttive di cui all’articolo 22, comma 2, lettera m)
Art. 41.  Disposizioni transitorie relative al personale
Art. 42.  Disposizioni transitorie relative al censimento delle opere idrauliche e di bonifica
Art. 43.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 91/1998
Art. 44.  Inserimento dell’articolo 12 quinquies nella l.r. 91/1998
Art. 45.  Inserimento dell’articolo 12 sexies nella l.r. 91/1998
Art. 46.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 91/1998
Art. 47.  Norma finanziaria
Art. 48.  Abrogazioni


§ 2.3.98 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 79. [1]

Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994.

(B.U. 27 dicembre 2012, n. 74)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), dello Statuto;

Visto il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n.195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare la parte III;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”), e in particolare l’articolo 2, comma 35;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ed in particolare l’articolo 27;

Visti i criteri per il riordino dei consorzi di bonifica definiti di intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 27 del d.l. 248/2007 convertito dalla l.31/2008;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2012;

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 27 novembre 2012;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione dei criteri per il riordino dei consorzi di bonifica definiti di intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, approvata ai sensi dell’articolo 27 del d.l. 248/2007 convertito dalla l.31/2008, si è reso necessario provvedere alla riforma dei consorzi di bonifica ed alla nuova delimitazione dei relativi comprensori;

2. Occorre inoltre procedere al riordino, sia del numero dei comprensori, sia dei relativi enti gestori, anche al fine di superare la frammentazione delle competenze che caratterizza l’attuale sistema e che determina disomogeneità di azioni e maggiori costi. L’obiettivo è quindi quello di garantire omogeneità e uniformità nell’esercizio delle funzioni, semplificando, per quanto possibile e fermo restando quanto precisato al successivo punto 9, le competenze;

3. Poiché l’intesa di cui al punto 1, stabilisce che la delimitazione dei comprensori di bonifica deve consentire azioni organiche su territori definiti sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee, sia per la difesa del suolo, sia per la gestione delle acque, il territorio regionale è stato suddiviso nei sei comprensori di cui all’allegato A della presente legge;

4. L’estensione territoriale dei comprensori di cui al punto 2 consente una valida dimensione gestionale e assicura la funzionalità operativa, l’economicità di gestione e l’adeguata partecipazione da parte dei consorziati a ciascun consorzio;

5. Date le peculiarità idrauliche e idrogeologiche dei territori appartenenti ai comprensori di cui all’allegato A della presente legge e per garantire un’adeguata gestione degli stessi, è opportuno istituire un consorzio per ciascuno di essi;

6. Occorre mantenere una rappresentanza pubblica, seppur minoritaria, nell’organo collegiale di base dei consorzi di bonifica, denominato assemblea consortile, al fine di garantire, nel governo del nuovo ente, la partecipazione di tutti i soggetti che risultano titolari di funzioni in materia di difesa del suolo, in quanto la bonifica rappresenta uno strumento essenziale per un’azione organica di difesa;

7. In attuazione dell’articolo 2, comma 35, della l. 244/2007, è necessario provvedere alla riduzione del numero degli organi dei consorzi di bonifica e dei relativi componenti;

8. In ragione della polivalenza funzionale assunta dall’attività di bonifica che concorre alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale, ed in coerenza con quanto previsto nell’intesa di cui al punto 1, i consorzi di bonifica continuano a svolgere attività finalizzate alla difesa del suolo di cui all’articolo 53 del d.lgs. 152/2006, i cui costi sono posti a carico dei consorziati nel rispetto di quanto previsto dal r.d. 523/1904, in merito alla partecipazione dei proprietari alla spesa pubblica;

9. [Abrogato].

10. Le attività del consorzio di bonifica sono programmate nel piano delle attività di bonifica, che viene approvato nell’ambito del documento operativo per la difesa del suolo, istituito con la presente legge;

11. Il documento operativo per la difesa del suolo, in attuazione degli atti di pianificazione regionale, definisce puntualmente le opere e gli interventi in materia di difesa del suolo, finanziati con risorse del bilancio regionale, nonché tutti gli interventi, le attività e le opere di bonifica;

12. Per quanto riguarda le attività dei consorzi i cui costi sono posti a carico del contributo consortile, la presente legge recepisce il concetto di beneficio stabilito dall’intesa di cui al punto 1, e sancisce il principio per cui possono essere posti a carico dei consorziati solo i costi delle attività sempre nel rispetto del r.d. 215/1933 da cui gli stessi traggono un beneficio specifico e diretto;

13. In attuazione del suddetto principio, la stessa qualifica di consorziato, con i diritti e gli obblighi a questa connessi, dipende dall’esistenza di un beneficio specifico e diretto, per cui si rimanda al piano di classifica l’individuazione del perimetro di contribuenza, ossia delle proprietà immobiliari che all’interno del comprensorio ricevono beneficio dall’attività del consorzio, nonché la definizione dei parametri per la quantificazione dello stesso beneficio e la determinazione degli indici di contribuenza;

14. Sempre in attuazione dell’intesa di cui al punto 1, ed al fine di salvaguardare l’esperienza e la conoscenza maturate nella gestione dei territori montani, caratterizzati da problematiche e peculiarità territoriali e sociali che necessitano di una specificità di azione, nonché al fine di garantire il massimo presidio in tali territori, è opportuno prevedere che i consorzi di bonifica stipulino con le unioni di comuni comprendenti territori montani apposite convenzioni volte a stabilire che tali attività di interesse comune siano espletate dalle stesse unioni di comuni, stabilendone le modalità di svolgimento e l’entità della controprestazione; le convenzioni potranno salvaguardare anche l’esperienza e la conoscenza maturate nella gestione dei territori non classificati montani;

15. Al fine di realizzare economie di gestione e di garantire omogeneità nello svolgimento delle funzioni, sono individuate una serie di attività che i consorzi di bonifica gestiscono in forma associata;

16. Fino all'istituzione dei nuovi consorzi di bonifica, si rende necessario prorogare le disposizioni di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica), tenendo tuttavia conto della nuova delimitazione dei comprensori che rende necessario individuare per ciascun comprensorio un commissario incaricato di provvedere all'espletamento delle elezioni, alla formale costituzione giuridica del nuovo ente e all’emissione dei ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all'anno 2013 per le unioni di comuni che svolgono le funzioni di bonifica di cui all'articolo 53 della legge regionale 5 maggio 1994. n. 34 (Norme in materia di bonifica), nonché al coordinamento delle attività degli altri commissari;

16 bis. Nelle more dell'approvazione dei nuovi piani di classifica, l'emissione dei ruoli per il pagamento dei contributi consortili relativi all'anno 2013 è effettuata sulla base dei piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e, di conseguenza, si rende necessario posticipare al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore dei nuovi piani di classifica e dei nuovi perimetri di contribuenza;

17. Non possono essere accolte alcune condizioni espresse nel parere del Consiglio delle autonomie locali, per i seguenti motivi:

a) quanto alla condizione di definire il beneficio come indiretto e generale, si fa presente che, in base ad una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, affinché “Il consorzio possa esercitare il suo potere impositivo è necessaria l’individuazione del concreto, diretto e specifico beneficio conseguito”. Ciò deve risultare in maniera chiara e trasparente anche dalla stessa cartella di pagamento (Cass. SSUU 8960/1996; Cass. 7322/1993; Cass. 66/1992; Cass. sez tributaria 4513/2009);

b) quanto alla condizione di garantire un’azione di sussidiarietà a favore dei territori montani, si fa presente che ciò contrasterebbe con la definizione stessa di beneficio, precisando che i territori a valle sono tenuti a contribuire ai costi delle attività effettuate nelle zone montane nella misura in cui da tali attività derivi un beneficio diretto e specifico;

c) quanto alla condizione di eliminare dal prospetto di pagamento l’indicazione della tipologia di beneficio ed il bene cui il contributo si riferisce, si fa presente che tale indicazione, secondo quanto ha più volte chiarito la giurisprudenza sopra richiamata, costituisce presupposto necessario per la legittimità della richiesta di pagamento del contributo;

d) non è condivisa l’osservazione relativa all’asserita complessità della procedura di realizzazione delle opere di competenza dei consorzi, in quanto l’approvazione dei progetti da parte della Regione costituisce un passaggio necessario e non eliminabile;

e) quanto alla condizione di subordinare l’istituzione dei nuovi consorzi alla stipula delle convenzioni con le unioni dei comuni, di cui all’articolo 23, comma 3, della presente legge, tale soluzione ritarderebbe inutilmente l’istituzione dei nuovi consorzi e quindi l’operatività dell’intero sistema.

18. Con riferimento al parere istituzionale della Prima Commissione consiliare in ordine alla prima convocazione dell’assemblea consortile, nonché in ordine al potere sostitutivo previsto in capo al Presidente della Giunta regionale, si ritiene di confermare le disposizioni in quanto necessarie a garantire la funzionalità e l’operatività immediata dell’assemblea stessa;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I

Disposizioni generali e definizioni

 

Art. 1. Oggetto

1. In osservanza dei principi comunitari e statali di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali, la Regione Toscana promuove e riconosce la bonifica quale attività di rilevanza pubblica volta a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la manutenzione del territorio, la tutela e valorizzazione delle attività agricole, del patrimonio idrico, anche con riferimento alla provvista e all’utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, nonché dell'ambiente e delle sue risorse naturali.

2. La presente legge ha ad oggetto la nuova delimitazione dei comprensori di bonifica ed il riordino dei relativi enti gestori, nel rispetto dei criteri formulati ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

3. La presente legge disciplina altresì le modalità dell'intervento pubblico, che si realizza tenendo conto delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, in conformità con le previsioni degli atti di pianificazione regionale nonché in modo da assicurare il coordinamento dell’attività di bonifica con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di governo del territorio, ambiente, agricoltura, foreste e lavori pubblici.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applica, in quanto compatibile, la normativa nazionale di riferimento.

 

     Art. 2. Attività di bonifica

1. Ai fini dell’articolo 1, costituisce attività di bonifica il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d'acqua naturali, la stabilità dei terreni declivi finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica e di irrigazione già realizzate.

 

     Art. 3. Opere di bonifica

1. Nell’ambito dell’attività di cui all’articolo 2, costituiscono opere di bonifica:

a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua;

b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, e quelle intese a tutelarne la qualità;

d) le opere per la sistemazione ed il consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico;

e) [abrogata];

f) [abrogata];

g) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene;

h) le opere connesse all'attività di manutenzione, ripristino e protezione dalle calamità naturali;

i) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.

 

     Art. 4. Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) reticolo di gestione: il sottoinsieme del reticolo idrografico di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che necessita di manutenzione, sorveglianza e gestione per garantire il buon regime delle acque, prevenire e mitigare fenomeni alluvionali;

b) beneficio: il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili ricadenti all’interno del comprensorio di bonifica dalle attività del consorzio, consistente nel mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili. Esso si distingue in:

1) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo di gestione e delle opere;

2) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo di gestione e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, nonché dagli effetti di eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;

3) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica ed ad opere di riaccumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;

c) perimetro di contribuenza: individua, nell’ambito del comprensorio, le proprietà immobiliari che ricevono benefici dall’attività di bonifica;

d) manutenzione: il complesso delle operazioni necessarie a mantenere in buono stato ed a gestire il reticolo di gestione e le opere realizzate. Essa si distingue in:

1) ordinaria: le attività oggetto di programmazione svolte in modo continuativo finalizzate al mantenimento delle opere e del reticolo di gestione, nonché alla prevenzione del loro degrado;

2) straordinaria: le attività, diverse da quelle di cui al punto 1) della presente lettera, di ripristino e ricostruzione, volte al miglioramento delle opere e del reticolo di gestione.

d bis) pronto intervento: i primi interventi urgenti, durante l'evento, di contrasto e prevenzione della pericolosità, tra i quali la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate.

 

CAPO II

Organizzazione del territorio

 

     Art. 5. Comprensori di bonifica

1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ai sensi della vigente legislazione ed è suddiviso nei comprensori di bonifica regionali e interregionali di cui all’allegato A, quali unità idrografiche ed idrauliche omogenee ai fini della difesa del suolo e della gestione delle acque, anche con riferimento all’irrigazione.

2. Qualora, al fine di realizzare unità idrografiche ed idrauliche omogenee, sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, la delimitazione è effettuata previa intesa con la Regione interessata.

3. L’allegato A contiene la delimitazione dei comprensori di bonifica estratta dalla cartografia consultabile a fini di pubblicità sul sito istituzionale della Regione Toscana.

 

     Art. 6. Modificazioni dei comprensori

1. L’allegato A può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza per la difesa del suolo di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), previo parere vincolante della competente commissione consiliare. Si prescinde dal parere se non viene reso entro trenta giorni dall’assegnazione.

2. Qualora sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, l’allegato A può essere modificato, secondo le procedure di cui al comma 1, previa intesa con la regione interessata.

 

CAPO III

Disciplina dei consorzi di bonifica

 

     Art. 7. Consorzi di bonifica

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a base associativa, disciplinati da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, e al rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio.

2. I consorzi, nell’articolazione delle proprie strutture operative, perseguono l’obiettivo di una efficace presenza sull’intero territorio di competenza, anche in riferimento alla necessità del mantenimento del livello dei servizi realizzati nel tempo.

3. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e un'adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori ricadenti nei comprensori interregionali, i consorzi di bonifica, il cui territorio di riferimento confina con i comprensori interregionali, si raccordano nella gestione della manutenzione del territorio toscano di riferimento con i consorzi interregionali interessati, anche mediante specifiche forme di collaborazione e reciproco scambio di informazioni.

4. Per ciascuno dei comprensori indicati all’allegato A, è istituito un consorzio di bonifica.

5. I consorzi sono denominati come di seguito indicato:

a) Consorzio 1 Toscana Nord, insistente sul territorio del comprensorio 1;

b) Consorzio 2 Alto Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 2 ;

c) Consorzio 3 Medio Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 3;

d) Consorzio 4 Basso Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 4;

e) Consorzio 5 Toscana Costa, insistente sul territorio del comprensorio 5 ;

f) Consorzio 6 Toscana Sud, insistente sul territorio del comprensorio 6.

 

     Art. 8. Partecipazione al consorzio

1. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che ricevono beneficio dall’attività di bonifica. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico di ciascun consorzio.

2. Il consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza di cui al comma 1.

3. La partecipazione al consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza.

4. I consorziati:

a) eleggono gli organi consortili, in conformità con la presente legge e con il regolamento di cui all'articolo 11, comma 5;

b) sono tenuti al pagamento del contributo consortile;

c) esercitano tutte le attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del consorzio.

5. Le attribuzioni di cui al comma 4, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.

6. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 5 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

 

     Art. 9. Catasto consortile

1. Presso il consorzio è istituito il catasto consortile, nel quale sono inseriti, sulla base dei dati delle agenzie delle entrate, tutti gli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza.

2. Nel catasto è individuata, per ciascun immobile, la proprietà nonché, nei casi di cui all'articolo 8, comma 5, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.

 

     Art. 10. Diritto di voto

1. Ogni consorziato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

2. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50 per cento o, negli altri casi, individuato dalla maggioranza degli intestatari, calcolata secondo il valore delle quote.

3. L'individuazione è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa con le modalità definite dal regolamento.

4. Se la dichiarazione non è stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprietà.

5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.

6. [Abrogato].

7. [Abrogato].

8. L'elezione dei membri dell’assemblea consortile è effettuata a scrutinio segreto. L’elezione può essere effettuata anche mediante modalità telematiche, che garantiscano la sicurezza, l’anonimato e l’integrità del voto, disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 11, comma 5.

8 bis. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione del criterio maggioritario, con le modalità definite nel regolamento di cui all’articolo 11, comma 5.

9. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il consorzio di bonifica, anche in forma associata, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto le modalità di svolgimento delle elezioni, l’esercizio del diritto di voto e la data di svolgimento delle stesse.

10. Oltre a quanto previsto al comma 9, il consorzio di bonifica, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, provvede a darne avviso in almeno un quotidiano a rilevanza locale, specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.

 

     Art. 11. Svolgimento delle elezioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, i consorziati che godono dei diritti civili hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.

2. Ai fini dell'elezione, i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri dell’assemblea pari a cinque.

3. L'elezione dei membri dell’assemblea consortile si svolge su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

4. Le liste dei candidati sono presentate da un numero minimo di consorziati non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto nella sezione secondo le modalità definite nel regolamento di cui al comma 5.

5. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalità per l'elezione degli organi consortili, ivi comprese le modalità telematiche di cui all'articolo 10, comma 8.

 

     Art. 11 bis. Cause di ineleggibilità

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale di riferimento non possono essere eletti quali membri delle assemblee di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14:

a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;

d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;

e) i funzionari e gli amministratori pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull’amministrazione del consorzio;

f) i dipendenti del consorzio;

g) coloro che hanno il maneggio del denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione.

2. Non possono essere contemporaneamente membri dell’assemblea gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi.

3. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico o dal comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla carica di membro eletto dell'assemblea e dalla carica di presidente e vicepresidente.

 

     Art. 11 ter. Cause di incompatibilità

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, la carica di membro dell'assemblea di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, è incompatibile con le seguenti cariche, funzioni o condizioni:

a) presidente, consigliere o assessore regionale, presidente o consigliere provinciale, sindaco metropolitano o consigliere della città metropolitana, sindaco o assessore comunale, presidente, componente della giunta o consigliere di unione dei comuni, ricadenti, anche parzialmente, all’interno del comprensorio consortile;

b) titolare, legale rappresentante, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento delle imprese o di enti pubblici che abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, appalti di lavori e forniture consortili;

c) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti o delle imprese di cui alla lettera b);

d) il trovarsi legalmente in mora per un debito liquido ed esigibile verso il consorzio;

e) il trovarsi, nel corso del mandato, in una condizione di ineleggibilità di cui all'articolo 11 bis.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di membro eletto dell'assemblea e dalla carica di presidente e vicepresidente.

3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità.

 

     Art. 11 quater. Decadenza

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente all'elezione o alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità, di incompatibilità nonché di inconferibilità ai sensi della presente legge e della vigente normativa in materia.

2. La decadenza per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14 è pronunciata dall'assemblea nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa quando, successivamente all’elezione:

a) sopravvenga una causa di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 11 bis e 11 ter;

b) i membri dell'assemblea si rendano colpevoli di violazioni di legge, di violazioni alle norme statuarie o inadempienze che ledano gli interessi e i principi generali cui si ispira il consorzio e che compromettano il suo regolare funzionamento, nonché assumano comportamenti che si ritengano motivo di danni morali e materiali nei confronti del medesimo;

c) i membri dell’assemblea, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni dell’assemblea.

3. Per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, la cessazione della qualità di consorziato comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.

4. Per le persone giuridiche e per le società di persone la cessazione della qualità di rappresentante legale comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.

5. I membri di cui alla lettera d) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 14, decadono con la cessazione del mandato di sindaco, di sindaco metropolitano, alla scadenza del loro mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica. In tal caso subentra il nuovo sindaco o il nuovo sindaco metropolitano in rappresentanza del medesimo comune o città metropolitana. Il subentrante resta in carica quale membro dell'assemblea per il rimanente periodo di validità dell'assemblea stessa.

 

     Art. 12. Statuto

1. Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del consorzio di bonifica, in conformità con le previsioni della presente legge.

2. In particolare lo statuto definisce:

a) le competenze degli organi del consorzio e le modalità del relativo esercizio;

b) [abrogata];

c) [abrogata];

d) eventuali maggioranze per il funzionamento dell’assemblea diverse da quelle individuate dalla presente legge;

e) le competenze della struttura operativa e tecnico amministrativa e le modalità del relativo esercizio.

3. Lo statuto è approvato dall’assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei componenti, o, nel caso di cui all’articolo 14, comma 8, con la maggioranza dei due terzi dei membri di cui al medesimo comma, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale e previo parere vincolante della Giunta regionale sulla conformità dello stesso statuto allo schema tipo.

4. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ed è reso disponibile sul sito informatico del consorzio.

5. Lo statuto può essere modificato con le modalità di cui al comma 3.

 

     Art. 13. Organi

1. Gli organi del consorzio di bonifica sono:

a) l’assemblea consortile;

b) il presidente del consorzio;

c) il revisore dei conti.

2. Gli organi del consorzio restano in carica cinque anni.

 

     Art. 14. Assemblea consortile

1. L'assemblea consortile è composta in quota maggioritaria da membri eletti da tutti i consorziati ed in quota minoritaria da membri rappresentanti della Regione, comuni e città metropolitana, secondo quanto previsto ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Per il Consorzio 1 Toscana Nord l’assemblea è composta:

a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

c) [abrogata];

d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

3. Per il Consorzio 2 Alto Valdarno l’assemblea è composta:

a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

c) [abrogata];

d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all’allegato B della l.r. 68/2011.

4. Per il Consorzio 3 Medio Valdarno l’assemblea è composta:

a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

c) [abrogata];

d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della l.r. 68/2011.

5. Per il Consorzio 4 Basso Valdarno l’assemblea è composta:

a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

c) [abrogata];

d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della l.r. 68/2011.

6. Per il Consorzio 5 Toscana Costa l’assemblea è composta:

a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

c) [abrogata];

d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della l.r. 68/2011.

7. Per il Consorzio 6 Toscana Sud l’assemblea è composta:

a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

c) [abrogata];

d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della l.r. 68/2011.

8. L’assemblea consortile è validamente costituita al momento dell’insediamento dei membri di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

9. Fatte salve le diverse maggioranze stabilite dallo statuto e quelle di cui all’articolo 12, commi 3 e 5, l’assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti dei presenti.

10. Fino all’integrazione dell’assemblea con i membri nominati dal Consiglio regionale e con quelli nominati dal Consiglio delle autonomie locali, essa delibera validamente con la presenza dei tre quarti dei membri di cui al comma 8, e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

11. Con la deliberazione di cui all’articolo 6, comma 2, il Consiglio regionale può modificare il numero dei membri eletti dai consorziati e di quelli nominati dal Consiglio delle autonomie locali, tenendo conto della diversa estensione territoriale del comprensorio.

12. Ai membri dell’assemblea consortile residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l’assemblea medesima, è corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute della stessa, nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

 

     Art. 15. Funzioni dell’assemblea consortile

1. L’assemblea consortile provvede:

a) all’approvazione dello statuto del consorzio;

b) all’adozione del piano di classifica;

c) all’adozione e all’approvazione della proposta del piano delle attività di bonifica;

d) all’approvazione dei bilanci dell’ente;

e) all’approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell’ente;

f) alla vigilanza sull’attività del presidente del consorzio.

 

     Art. 16. Scioglimento dell’assemblea consortile

1. L’assemblea consortile può essere sciolta in caso di:

a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;

b) mancata vigilanza sull’attività del presidente del consorzio in caso di gravi ritardi nell’attuazione del piano delle attività di bonifica, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili.

2. Nel casi di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede alla contestazione dei rilievi ed invita l’assemblea a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.

3. Qualora l’assemblea non provveda nel termine assegnatole ovvero la Giunta regionale non ritenga adeguate le controdeduzioni presentate, la medesima, con provvedimento motivato, delibera lo scioglimento dell’assemblea.

4. Contestualmente allo scioglimento il Presidente della Giunta regionale nomina, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), un commissario straordinario del consorzio.

5. Il commissario straordinario indice le elezioni entro centottanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali si concludono entro i successivi centottanta giorni.

6. Fino alla costituzione della nuova assemblea consortile, il commissario straordinario svolge attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per il consorzio, secondo quanto stabilito nell’atto regionale di nomina.

 

     Art. 17. Presidente del consorzio

1. L'assemblea consortile elegge, tra i propri membri, il presidente del consorzio e il vicepresidente.

2. Il presidente del consorzio è l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rappresentanza legale.

3. Il presidente del consorzio svolge le proprie funzioni con il supporto dell’ufficio di presidenza, composto dal presidente medesimo, dal vice presidente e da un membro eletto in seno all’assemblea.

4. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il presidente viene sostituito dal vicepresidente.

5. Il presidente del consorzio può essere eletto solo per due mandati.

6. Nel rispetto della vigente normativa statale e regionale:

a) il presidente del consorzio percepisce un’indennità annua non superiore all’indennità spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a quindicimila abitanti;

b) gli ulteriori membri dell’ufficio di presidenza percepiscono un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 per ogni seduta dell’ufficio di presidenza.

7. [Abrogato].

 

     Art. 17 bis. Funzioni del presidente del consorzio

1. Il presidente del consorzio:

a) presiede e convoca l’assemblea consortile;

b) detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione complessiva del consorzio in coerenza con gli eventuali indirizzi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera 0a), e con il piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 26, comma 1;

c) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa;

d) valuta il direttore generale ai sensi dell'articolo 21, comma 6 bis;

e) è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli atti di competenza dell’assemblea;

f) approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell’assemblea o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa.

2. Il presidente relaziona semestralmente all’assemblea consortile sul proprio operato e può essere sostituito dall’assemblea per uno dei seguenti motivi ad esso imputabili, previo espletamento di apposito contradditorio:

a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;

b) gravi ritardi nell’attuazione del piano delle attività di bonifica, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili.

 

     Art. 18. Revisore dei conti

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conto consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modificazioni.

2. Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Al revisore è corrisposta un’indennità annua pari al 7 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

4. Al revisore si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.

 

     Art. 19. Funzioni del revisore dei conti

1. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con il presidente del consorzio, su richiesta dello stesso.

2. Il revisore controlla inoltre l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal consorzio.

3. È obbligatorio acquisire il parere del revisore sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio.

4. Il revisore trasmette al presidente del consorzio i risultati della sua attività e relaziona annualmente il Consiglio regionale e la Giunta regionale sugli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dei commi 1 e 2.

 

     Art. 20. Gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio di bonifica e controllo di gestione

1. L’assemblea consortile approva il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio, nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge.

2. L’assemblea consortile approva:

a) il bilancio preventivo economico entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

2 bis. I bilanci del consorzio di bonifica sono certificati da società di revisione iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2 ter. Ai fini di cui al comma 2 bis le società di revisione certificano il rispetto delle direttive di cui al comma 1, anche tenendo conto e in coerenza con i principi contabili dell’Organismo italiano di contabilità di cui all’articolo 9 bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali).

3. Il consorzio di bonifica provvede al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento del piano delle attività di bonifica, anche per le finalità di cui all’articolo 22, comma 3;

b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;

c) il monitoraggio dei costi dell'attività consortile;

d) il pareggio di bilancio.

 

     Art. 21. Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio

1. La struttura operativa e tecnico amministrativa dell’ente è affidata al direttore generale.

1 bis. Il direttore generale è nominato dal presidente del consorzio d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di cinque candidati individuati dal presidente del consorzio, sentita l'assemblea, nell'ambito di una procedura comparativa pubblica ai sensi del comma 1ter.

1 ter. Ai fini dell'individuazione della rosa di candidati di cui al comma 1 bis, il presidente del consorzio pubblica un avviso pubblico di manifestazione di interesse fra cittadini dei paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.

1 quater. L'avviso di cui al comma 1 ter è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del consorzio.

2. Il direttore:

a) predispone gli atti di competenza del presidente e dell’assemblea;

b) cura le attività di competenza del consorzio in attuazione degli indirizzi del presidente;

c) organizza e controlla la struttura operativa e tecnico amministrativa.

3. Il direttore generale resta in carica per un tempo analogo a quello dell’assemblea consortile. Esso è rinnovabile per una sola volta.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato.

5. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Per i soggetti esterni al consorzio, provenienti dal settore pubblico, esso è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

5 bis. Il direttore generale è soggetto all'applicazione della disciplina dettata dalla normativa regionale e nazionale in materia di inconferibilità, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

6. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dall’assemblea consortile sulla base del contratto collettivo nazionale dei dirigenti dei consorzi di bonifica, in misura non superiore alla retribuzione dei dirigenti regionali responsabili di settori che svolgono solo parti omogenee di un complesso di competenze.

6 bis. La valutazione del direttore generale è effettuata dal presidente del consorzio, su proposta dell'organismo indipendente di valutazione, previo parere della Giunta regionale che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 21 bis. Cessazione dall’incarico di direttore generale

1. Il contratto del direttore generale può essere risolto anticipatamente con decreto del presidente del consorzio d'intesa o su richiesta motivata del Presidente della Giunta regionale. Il presidente del consorzio dispone la revoca della nomina per uno dei seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale;

c) mancato rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dal presidente del consorzio, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale;

d) valutazione negativa, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 6 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 21 ter;

e) mancata predisposizione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.

 

     Art. 21 ter. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio:

a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;

b) esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale del consorzio;

c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del direttore.

2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto, in coerenza con gli indirizzi di cui all’articolo 17 bis, comma 1, lettera b), e con la proposta relativa al piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 25, comma 1, dal direttore generale, che lo invia alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dal presidente del consorzio entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, previo parere della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.

4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal presidente del consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata alla struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica.

 

     Art. 21 quater. Composizione e funzioni dell’organismo indipendente di valutazione (OIV)

1. Al fine di uniformare e coordinare il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo, i consorzi individuano un unico organismo indipendente di valutazione (OIV) per il personale dei sei consorzi, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni ai consorzi, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione nel campo manageriale, o dell’organizzazione e del personale, o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico e in possesso di diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica.

2. L’OIV è composto, nel rispetto dell’equilibrio di genere, da tre membri. L’incarico è conferito con una decorrenza e per la durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta.

3. I sei presidenti dei consorzi, d’intesa, nominano i componenti dell’OIV di cui al comma 2 e definiscono l’indennità loro spettante. Qualora l’intesa non venga raggiunta, la nomina dei componenti dell’OIV e la definizione dell’indennità sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.

4. L'OIV svolge le seguenti funzioni:

a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica in merito alle criticità riscontrate;

b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso;

c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;

d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;

e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;

f) promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;

g) proporre annualmente al presidente del consorzio la valutazione del direttore generale.

5. Per l’espletamento delle funzioni attribuite l’OIV si avvale delle strutture dei consorzi.

 

CAPO IV

Funzioni e pianificazione degli interventi

 

     Art. 22. Funzioni regionali

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e controllo sull’attività del consorzio.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

0a) può impartire, entro il 30 settembre di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, indirizzi per l'elaborazione della proposta di piano delle attività di bonifica, in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa e dagli atti della programmazione regionale;

a) approva, nell’ambito del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 della l.r. 80/2015, il piano delle attività di bonifica, individuando le risorse da destinare alle attività finanziate con risorse pubbliche;

a bis) approva eventuali integrazioni al piano delle attività di bonifica qualora si rendano disponibili nel corso dell’anno di riferimento risorse per la realizzazione di nuove opere di bonifica o di nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria. Il piano delle attività integrato è comunicato all'assemblea consortile;

b) approva, con deliberazione della Giunta regionale, le direttive per l’elaborazione della proposta del piano delle attività;

c) approva, con deliberazione del Consiglio regionale, linee guida per l’adozione del piano di classifica;

d) approva, con deliberazione della Giunta regionale, il piano di classifica adottato dal consorzio;

e) individua, con deliberazione del Consiglio regionale, il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione;

f) approva, con deliberazione del Consiglio regionale, lo schema tipo di statuto del consorzio;

g) esprime, con deliberazione della Giunta regionale, un parere vincolante sulla conformità dello statuto del consorzio allo statuto tipo di cui alla lettera f);

h) abrogata;

i) approva, con deliberazione della Giunta regionale, il censimento di tutte le opere idrauliche e di bonifica esistenti sul territorio regionale;

l) approva, con deliberazione della Giunta regionale, lo schema tipo delle convenzioni di cui agli articoli 23, comma 3, e 30.

m) approva, con deliberazione della Giunta regionale, direttive per l’armonizzazione e l’uniforme redazione dei bilanci preventivi e di esercizio, anche mediante schemi tipo di bilancio e principi contabili;

n) abrogata.

3. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento delle attività del consorzio di bonifica.

 

     Art. 23. Funzioni del consorzio di bonifica

1. Il consorzio di bonifica provvede:

a) alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica individuate nel piano delle attività di bonifica;

a bis) supporto organizzativo all’OIV;

b) alla progettazione e realizzazione delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel piano delle attività di bonifica;

c) alla manutenzione ordinaria e gestione del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria;

d) alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica;

e) abrogata;

f) al pronto intervento, all’esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n.195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l’introito dei relativi canoni.

2. Il consorzio di bonifica può svolgere, previa stipula di convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica interregionali confinanti con il proprio comprensorio, nell’ambito del comprensorio interregionale di questi ultimi, le attività di cui al comma 1 connesse e funzionali agli interventi e alle attività svolte nel proprio comprensorio regionale.

2 bis. Il consorzio di bonifica interregionale può svolgere, previa stipula di convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica regionali confinanti con il proprio comprensorio, nell’ambito del proprio comprensorio interregionale, le attività di cui al comma 1, connesse e funzionali alle attività e agli interventi svolti nel comprensorio regionale.

2 ter. La Regione, previa stipula di apposita convenzione, può avvalersi dei consorzi di bonifica interregionali per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 80/2015, nell’ambito del territorio toscano ricadente nel comprensorio interregionale.

2 quater. Le convenzioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter definiscono le modalità di finanziamento in coerenza con la presente legge e con la l.r. 80/2015.

3. Nei territori montani, il consorzio esercita le funzioni di cui al comma 1, e svolge le attività di supporto per l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 9 e 29, mediante la stipula con le unioni dei comuni di convenzioni, redatte sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale, nell’ambito delle quali è regolato, in particolare, l’utilizzo del personale adibito a tali mansioni.

4. Le spese relative al personale di cui al comma 3, non rientrano nelle spese di cui all’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

5. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3, sono trasmesse alla Regione.

6. Allo scopo di realizzare economie di gestione ed avvalersi di competenze insistenti sui territori di competenza, i consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi comunitari, affidano preferibilmente i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 del codice civile, appartenenti al consorzio, iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), e dell’articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2008”).

7. Entro sei mesi dall’insediamento degli organi di tutti i consorzi, al fine di realizzare economie di gestione e di garantire omogeneità nello svolgimento delle funzioni, i consorzi di bonifica, gestiscono in forma associata le seguenti attività:

a) organizzazione e gestione delle risorse umane;

b) gestione dei servizi amministrativi e dei servizi informativi territoriali;

c) gestione del catasto consortile ed emissione dei ruoli di contribuenza;

d) gestione dell’affidamento dei contratti pubblici;

e) gestione legale dei contenziosi;

f) gestione dell’attività di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i consorziati.

8. Per lo svolgimento in forma associata delle attività di cui al comma 7, sono utilizzate le strutture e le risorse umane dei consorzi, senza ulteriori oneri per la contribuenza consortile.

9. Le modalità e i relativi atti di cui al comma 7, sono trasmessi alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare.

 

     Art. 23 bis. Partecipazioni a società ed altri enti

1. Fermo restando il piano di razionalizzazione delle società partecipate dai consorzi ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), i consorzi di bonifica non possono, direttamente o indirettamente, costituire nuove società e detenere nuove partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica o in altri enti.

 

     Art. 24. Finanziamento delle attività del consorzio di bonifica

1. I costi delle attività di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e b), sono finanziati interamente con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica.

2. I costi delle attività di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c) e f) sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904.

3. I costi delle attività di cui all’articolo 23, comma 1, lettera d), sono finanziati nella misura massima del 25 per cento con il contributo consortile e, per la restante parte, con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica.

4. I costi derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 80/2015, sono finanziati interamente con le risorse del bilancio regionale, fatta eccezione per le attività di cui al comma 4 bis.

4 bis. I costi derivanti dallo svolgimento, previa stipula di convenzione, delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f bis), della l.r. 80/2015 e delle attività di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), e sulle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria di cui alla lettera g), del medesimo articolo, sono finanziati nella misura massima del 30 per cento con il contributo consortile e per la restante parte con le risorse pubbliche.

4 ter. I costi delle attività di cui all’articolo 23, comma 2, sono finanziati interamente con le risorse pubbliche.

5. Gli enti locali che, per l'esercizio delle loro funzioni, utilizzano le opere pubbliche di bonifica e le opere idrauliche di competenza dei consorzi, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse con riferimento al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.

 

     Art. 25. Proposta relativa al piano delle attività di bonifica

1. Al fine dell’approvazione del piano delle attività di bonifica, il consorzio di bonifica adotta ed invia alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, la proposta concernente le opere e le attività da realizzare nell’anno successivo, con l’indicazione delle relative priorità e delle risorse consortili da destinare alle medesime, ove dovute.

2. Per i territori montani, la proposta di cui al comma 1, è approvata dal consorzio previa acquisizione del parere dell’unione dei comuni e dei comuni territorialmente interessati.

2 bis. Nel caso in cui i consorzi di bonifica omettano di predisporre o aggiornare la proposta relativa al piano della attività di bonifica, la Giunta regionale diffida il consorzio inadempiente fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il consorzio non adempia nel termine fissato dalla Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), con oneri a carico del consorzio, che procede all'adozione della proposta relativa al piano della attività di bonifica.

2 ter. Fino all'approvazione del piano delle attività da parte della Giunta regionale, i consorzi di bonifica possono dare attuazione solo alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 23, comma 1, lettere c), d) ed f).

     Art. 26. Piano delle attività di bonifica

1. Il piano delle attività di bonifica è approvato dalla Giunta regionale nell'ambito del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 della l.r. 80/2015.

1 bis. Il Piano delle attività di bonifica può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell’anno di riferimento, su proposta di modifica presentata dal consorzio e fatto salvo quanto disposto all’articolo 22, comma 2, lettera a bis).

2. Sulla base della proposta di cui all’articolo 25, e nel rispetto degli eventuali indirizzi e delle direttive di cui all’articolo 22, comma 2, lettere 0a) e b), delle previsioni dei piani di bacino e tenendo conto della specifica situazione territoriale, il piano delle attività di bonifica definisce:

a) le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delle opere di bonifica, nonché delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria;

b) le attività di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica;

c) le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica;

d) [abrogata];

e) le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria da realizzare nell’anno di riferimento;

f) [abrogata].

f bis) le attività di manutenzione ordinaria, esercizio e vigilanza sulle opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali d’irrigazione.

3. Il piano delle attività di bonifica individua per ciascuna delle attività di cui al comma 2, il cronoprogramma e le risorse da destinare nel rispetto di quanto previsto all’articolo 24.

 

     Art. 27. Interventi urgenti

1. La Regione può attribuire ulteriori risorse per la realizzazione di interventi non previsti nel piano delle attività di bonifica qualora siano necessari, in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire il buon regime delle acque, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili. Tali interventi possono essere realizzati, se autorizzati dalla Giunta regionale, anche al di fuori dell'ambito del comprensorio di riferimento di ciascun consorzio.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono attribuite su motivata richiesta dei consorzi nei limiti delle risorse previste a tal fine dal piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 26.

 

     Art. 27 bis. Gestione e finanziamento dei sistemi artificiali multifunzionali

1. Al fine di diminuire il rischio idraulico e migliorare i benefici ecologici e igienico-ambientali, i sistemi artificiali con funzioni di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a fini agricoli o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e con ulteriori funzioni promiscue, sono gestiti dai comuni territorialmente interessati che possono avvalersi dei consorzi di bonifica.

2. I costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e alla manutenzione straordinaria dei sistemi di cui al comma 1 sono finanziati:

a) per la gestione e manutenzione ordinaria, nella misura massima del 50 per cento con il contributo consortile proporzionalmente alle funzioni di cui alla presente legge e, per la restante parte, con le risorse dei comuni territorialmente interessati e, ove sussistano, con i proventi derivanti dell'utilizzazione dei sistemi artificiali;

b) per la manutenzione straordinaria, nella misura massima del 25 per cento, con il contributo consortile proporzionalmente alle funzioni di cui alla presente legge e, per la restante parte, con le risorse dei comuni territorialmente interessati e, ove sussistano, con i proventi derivanti dall'utilizzazione della risorsa idrica.

3. I comuni acquisiscono la custodia dei sistemi artificiali di cui al comma 1.

4. Qualora i sistemi di cui al comma 1 non adempiano ad alcuna delle funzioni di cui alla presente legge, gli stessi sono acquisiti in custodia e gestiti dai comuni territorialmente interessati. Per la loro gestione i comuni possono avvalersi dei consorzi di bonifica.

5. I costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di cui al comma 4 sono a totale carico dei comuni, che vi partecipano proporzionalmente all'utilizzo del tratto di rispettiva competenza.

6. I sistemi di cui al comma 4, qualora appartenenti al demanio dello Stato, sono trasferiti, previa sdemanializzazione, ai comuni territorialmente interessati. Il decreto di sdemanializzazione costituisce titolo per le relative trascrizioni e per le volture catastali.

7. Le concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e le concessioni di derivazione nei sistemi artificiali di cui al presente articolo, sono rilasciate ai sensi della l.r. 80/2015 dalla Regione ai singoli utilizzatori.

8. Le concessioni di derivazione possono essere rilasciate, ove sussistano i presupposti, oltre che ai singoli utilizzatori, al comune o ai comuni territorialmente interessati per la distribuzione ai singoli utilizzatori.

 

     Art. 28. Piano di classifica e perimetro di contribuenza

1. Il consorzio di bonifica, ai fini dell’imposizione del contributo consortile, predispone il piano di classifica degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera c).

2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dall’attività del consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili, secondo quanto previsto all’articolo 29.

2 bis. La cartografia di supporto al piano di classifica e a tutti i suoi aggiornamenti è elaborata sulla base dell’informazione geografica del sistema informativo territoriale ed ambientale, fornita a titolo gratuito dalle competenti strutture regionali sulla base di apposita convenzione stipulata con i consorzi di bonifica in forma associata.

3. Il piano di classifica adottato dal consorzio è tempestivamente inviato alla Giunta regionale, che lo approva entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, previa acquisizione del parere della conferenza per la difesa del suolo di cui all'articolo 4 della l.r. 80/2015 e della commissione consiliare competente. Il piano approvato è depositato presso la Giunta regionale e presso il consorzio di bonifica interessato. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico della Regione.

4. I pareri di cui al comma 3, sono rilasciati entro trenta giorni dall’invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine il procedimento prosegue in assenza dei pareri.

5. Le linee guida di cui al comma 1, garantiscono che gli introiti derivanti dalla contribuenza di ciascuna porzione idrogeologicamnete e idraulicamente omogenea di territorio siano destinati alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi di bonifica della porzione medesima.

 

     Art. 29. Contributo consortile

1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all'articolo 28, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica per lo svolgimento dell’attività del consorzio, da cui traggono beneficio, nonché per il funzionamento del consorzio medesimo, secondo quanto previsto all’articolo 24.

2. Il contributo consortile è quantificato in relazione al beneficio di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).

3. Il consorzio di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base dei costi relativi alle attività di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approva il riparto delle spese tra i proprietari contribuenti sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica.

4. Il consorzio di bonifica individua, nei prospetti redatti per il pagamento dei contributi consortili, la tipologia del beneficio e il bene a cui il contributo si riferisce e in caso di comproprietà, la quota parte di contributo consortile spettante a ciascun proprietario.

 

     Art. 30. Disposizioni sul servizio idrico integrato

1. I soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica come recapito di scarichi, contribuiscono alle spese in proporzione al beneficio ottenuto. A tal fine i consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi.

2. Il gestore del servizio idrico integrato e i comuni per l'eventuale quota riferibile alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di "acque reflue urbane" di cui all’articolo 74, comma 1, lettera i), del d.lgs. 152/2006, sono tenuti a contribuire alle spese delle attività di bonifica in relazione al beneficio che traggono, nell'ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche.

3. Gli immobili in relazione ai quali è corrisposta la tariffa del servizio di fognatura e depurazione di cui all’articolo 155 del d.lgs.152/2006 sono esentati dal pagamento della quota parte del contributo consortile riconducibile ai sensi del comma 1, ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue.

4. Ai fini di cui al comma 2, i consorzi di bonifica provvedono all'adeguamento dei piani di classifica e stipulano apposite convenzioni con l’Autorità idrica toscana e con i comuni sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale.

5. Le convenzioni di cui al comma 4, individuano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche di cui al comma 2, e stabiliscono, sulla base dei piani di classifica, i criteri per determinare annualmente l’entità del contributo che il gestore del servizio idrico integrato ed i comuni sono tenuti a corrispondere al consorzio di bonifica.

6. Le convenzioni stipulate dall’Autorità idrica toscana costituiscono parte integrante della convenzione per l’affidamento del servizio idrico integrato ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa del medesimo servizio.

 

     Art. 31. Realizzazione delle opere di competenza del consorzio

1. Il consorzio di bonifica provvede alla redazione e all’approvazione dei progetti degli interventi di propria competenza, previa acquisizione dell'omologazione della struttura regionale territorialmente competente.

2. [Abrogato].

3. L'approvazione dei progetti definitivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

4. Ai fini di cui all'articolo 8 della l.r. 80/2015 e all'articolo 32, comma 5, della presente legge, il consorzio di bonifica trasmette alla struttura regionale territorialmente competente la certificazione relativa al collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate dal medesimo.

 

     Art. 31 bis. Concessioni, licenze e permessi

1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli articoli 134, 135, 136, 137 e 138 del r.d. 368/1904, sono rilasciati dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere vincolante della struttura regionale territorialmente competente.

2. I provvedimenti sono adottati entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende accolta.

3. È ugualmente di competenza dei consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati in caso d'inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute e in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.

4. All’accertamento delle violazioni di cui al r.d. 368/1904, nonché a tutti i connessi adempimenti amministrativi, provvedono i soggetti indicati nel medesimo decreto.

 

     Art. 32. Proprietà pubblica delle opere realizzate dal consorzio di bonifica

1. Le opere realizzate ai sensi dell'articolo 31, appartengono al demanio regionale.

2. Appartengono altresì al demanio le aree espropriate dal consorzio o acquisite tramite atto di cessione volontaria per la realizzazione delle opere di cui al comma 1.

3. Agli adempimenti di legge concernenti la stipula dell’atto di cessione volontaria, le iscrizioni e trascrizioni della proprietà della Regione provvede il consorzio di bonifica, previo avviso alla Giunta regionale.

4. Il consorzio trasmette altresì alla Giunta regionale copia dell'atto di espropriazione ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato.

5. Le opere e le aree di cui ai commi 1 e 2, sono assunte in inventario nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 2004 n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).

 

CAPO V

Disciplina transitoria

 

     Art. 33. Istituzione dei consorzi di bonifica

1. I consorzi di bonifica sono istituiti a decorrere dalla data di insediamento di tutti i loro organi. A decorrere da tale data sono soppressi i consorzi di bonifica di cui alla l.r. 34/1994.

2. Nelle more dell’istituzione dei nuovi consorzi sono prorogate le disposizioni di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica), fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Per ciascun comprensorio di cui all’articolo 5, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, il commissario, incaricato di provvedere al coordinamento delle attività di cui all’articolo 35 e al coordinamento dell’emissione dei ruoli da parte dei commissari di cui alla l.r. 47/2010, all’espletamento delle prime elezioni, nonché alla convocazione della prima assemblea del nuovo consorzio.

4. Il commissario di cui al comma 3, provvede alla convocazione della prima assemblea per l’elezione del presidente del consorzio, del vice presidente e del terzo membro dell’ufficio di presidenza entro quindici giorni dalla data di chiusura delle operazioni elettorali. Decorso detto termine provvede alla convocazione il Presidente della Giunta regionale.

5. Per le attività di cui al comma 3, il commissario si avvale delle risorse e delle strutture dei consorzi di bonifica e delle unioni di comuni di cui alla l.r. 34/1994.

 

     Art. 33 bis. Disposizioni transitorie per l’emissione dei ruoli relativi all’anno 2013

1. I ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all’anno 2013 sono emessi sulla base dei piani di classifica e delle modalità di riparto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nell’ambito dell’espletamento del proprio mandato, il commissario di cui all’articolo 33, comma 3, emette i ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all’anno 2013 per le unioni di comuni che svolgono le funzioni di bonifica di cui all’articolo 53 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

3. Il commissario, entro il 15 aprile 2013, stipula apposita convenzione con le unioni di comuni per la gestione dei fondi derivanti dalla emissione dei ruoli di cui al comma 2.

 

     Art. 34. Disposizioni transitorie per l’effettuazione delle prime elezioni

1. Il commissario di cui all’articolo 33, comma 3, provvede entro novanta giorni dalla nomina ad indire le elezioni dei membri del nuovo consorzio, sulla base dei piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da svolgersi entro i successivi novanta giorni ed a darne comunicazione al Presidente della Regione.

2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, provvede il Presidente della Giunta regionale.

3. Il provvedimento di nomina del commissario contiene gli indirizzi e le modalità per lo svolgimento delle prime elezioni nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11.

 

     Art. 34 bis. Partecipazione alle elezioni per i Comuni di Sestino e Badia Tedalda

1. Fino a diversa determinazione del Consiglio regionale e previa intesa con la regione interessata, i proprietari degli immobili e dei terreni ricadenti nel territorio dei Comuni di Sestino e Badia Tedalda sono ammessi a partecipare alle elezioni degli organi del Consorzio 2 Alto Valdarno di cui all’articolo 7.

2. Il Presidente della Giunta regionale con decreto detta specifici indirizzi e modalità per la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 alle prime elezioni degli organi del Consorzio 2 Alto Valdarno.

 

     Art. 35. Disposizioni per il subentro dei nuovi consorzi

1. I nuovi consorzi di bonifica subentrano, a decorrere dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti gestori della bonifica di cui alla l.r. 34/1994.

2. I commissari straordinari di cui alla l.r. 47/2010 operano sulla base dei bilanci e degli atti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché degli atti eventualmente approvati ai sensi degli articoli 38 bis e 38 ter, ed effettuano la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere alla data di prima convocazione dell’assemblea di cui all’articolo 33, comma 4, recante:

a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi in corso;

b) l'accertamento della dotazione patrimoniale dei consorzi comprensiva dei beni mobili ed immobili;

c) il bilancio finale;

d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.

3. Al trasferimento dei beni mobili e immobili di cui al comma 2, si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Il conseguente provvedimento amministrativo costituisce titolo per aggiornare i pubblici registri.

4. I presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, di cui all’articolo 53 della l.r. 34/1994, operano sulla base dei bilanci e degli atti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché degli atti eventualmente approvati ai sensi degli articoli 38 bis e 38 ter, ed effettuano la ricognizione ai sensi del comma 2, relativamente agli atti di cui alle lettere a) e c) dello stesso comma, con riferimento alla data di prima convocazione dell’assemblea di cui all’articolo 33, comma 4.

 

     Art. 36. Disposizioni transitorie per l’approvazione dello statuto del consorzio

1. Il Consiglio regionale approva lo schema tipo dello statuto di cui all’articolo 12, comma 3, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L’assemblea del consorzio approva lo statuto entro novanta giorni dalla data del suo insediamento.

 

     Art. 37. Disposizioni transitorie per l’approvazione del piano di classifica

1. Il Consiglio regionale individua il reticolo idrografico di cui all’articolo 54 del d.lgs. 152/2006 ed il reticolo di gestione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Consiglio regionale approva le linee guida per l’adozione del piano di classifica di cui all’articolo 22, comma 2, lettera c), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro centottanta giorni dalla data di insediamento dell’assemblea, il consorzio di bonifica adotta il piano di classifica e il perimetro di contribuenza di cui all’articolo 28, e lo invia alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Fino all’approvazione del nuovo piano di classifica restano in vigore i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3 bis. Il piano di classifica e il perimetro di contribuenza di cui al comma 3, acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2015.

3 ter. Qualora il consorzio di bonifica non provveda all'adozione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza entro il termine di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, provvede alla nomina di un commissario ai sensi della l.r. 53/2001.

 

     Art. 38. Disposizioni transitorie per l’approvazione del piano delle attività di bonifica

1. La Giunta regionale approva le direttive per l’elaborazione della proposta del piano delle attività, di cui all’articolo 22, comma 2, lettera b), entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all’approvazione del piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 26 della presente legge, rimangono in vigore le delibere già approvate ai sensi della l.r. 34/1994. e gli atti di cui all’articolo 38 bis.

 

     Art. 38 bis. Prima approvazione della proposta relativa al piano delle attività di bonifica

1. Nelle more dell'istituzione dei nuovi consorzi, i presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, ed i commissari straordinari di cui alla l.r. 47/2010, approvano la proposta del piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 25, anche in assenza delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), in coerenza con le deliberazioni già approvate ai sensi della l.r. 34/1994 e anche in riferimento al reticolo di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e). La proposta del piano delle attività di bonifica è inviata dai soggetti di cui al comma 1, alla Giunta regionale entro il 30 novembre 2013.

2. Per l‘anno 2014 la Giunta regionale approva il piano delle attività di bonifica, sulla base della proposta di cui al comma 1, senza necessità di acquisire il parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 sexies, comma 1, lettera a), della l.r. 91/1998.

 

     Art. 38 ter. Disposizioni transitorie per l’approvazione del bilancio preventivo 2014

1. Nelle more dell’istituzione dei nuovi consorzi, i bilanci preventivi per l’anno 2014, adottati dai commissari straordinari di cui alla l.r. 47/2010 e dai presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, sono trasmessi, entro sette giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale che si esprime con parere vincolante entro i successivi quindici giorni. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

2. I commissari straordinari di cui alla l.r. 47/2010 e i presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, approvano il bilancio preventivo entro il 31 dicembre 2013 ed effettuano la rendicontazione finale per il subentro dei nuovi consorzi alla data di prima convocazione dell’assemblea.

3. Entro novanta giorni dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, l’assemblea consortile approva il bilancio preventivo 2014.

4. Il direttore o, fino alla sua nomina, il dirigente di cui all'articolo 38 quater, è autorizzato a gestire le spese obbligatorie o indifferibili e urgenti:

a) sulla base dei bilanci di cui al comma 2, fino all'adozione da parte dell'assemblea del bilancio preventivo 2014;

b) sulla base del bilancio preventivo 2014 adottato dall'assemblea fino alla sua successiva approvazione.

 

     Art. 38 quater. Individuazione della sede legale e disposizioni in merito alle funzioni del direttore generale

1. Nelle more dell’approvazione dello statuto di cui all’articolo 12, la sede legale del consorzio è individuata presso la sede del consorzio con maggiore carico contributivo, salvo diversa e successiva determinazione individuata nello statuto del consorzio.

2. A decorrere dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, e fino alla nomina del direttore generale, le funzioni di cui all’articolo 21 sono svolte, per ciascun nuovo consorzio, dal dirigente apicale avente maggiore anzianità di servizio dei consorzi di cui alla l.r. 34/1994 appartenenti al medesimo comprensorio.

 

     Art. 38 quinquies. Disposizioni per la prima applicazione della gestione patrimoniale e finanziaria

1. Fino all’emanazione delle direttive di cui all’articolo 22, comma 2, lettera m), i bilanci di cui all’articolo 20 sono approvati secondo gli schemi e le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell’approvazione dello statuto di cui all’articolo 12, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data delle elezioni consortili, approva lo statuto provvisorio dei consorzi, in funzione dell’immediata operatività della prima assemblea.

     Art. 38 sexies. Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015

1. L’assemblea consortile adotta il bilancio di esercizio dell'anno 2015, nel rispetto delle direttive di cui all’articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge, e li trasmette entro quindici giorni dalla loro adozione, corredati del parere del revisore dei conti, alla Giunta regionale. La Giunta regionale si esprime con parere vincolante entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti.

2. Conformandosi alle eventuali osservazioni formulate dalla Giunta regionale nel parere di cui al comma 1, l’assemblea consortile approva il bilancio di esercizio dell'anno 2015 entro il 30 luglio 2016.

 

     Art. 39. Commissione tecnica temporanea

1. Presso la Giunta regionale è costituita una commissione tecnica temporanea presieduta dal dirigente della struttura regionale competente per materia e composta da:

a) due esperti nominati dal Consiglio regionale;

b) due esperti designati congiuntamente dai commissari di cui alla l.r. 47/2010;

c) due esperti nominati dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza delle unioni dei comuni competenti ai sensi della l.r. 34/1994.

2. La commissione supporta la Giunta regionale per l'approvazione delle direttive per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 38, comma 1.

3. La commissione supporta il Consiglio regionale per le attività di cui all'articolo 37, commi 1 e 2.

4. La commissione è validamente costituita con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso.

5. L'attività della commissione si conclude con l'approvazione degli atti di cui ai commi 2 e 3.

 

     Art. 40. Disposizioni transitorie per le convenzioni di cui agli articoli 23 e 30 e per le direttive di cui all’articolo 22, comma 2, lettera m)

1. La Giunta regionale approva:

a) lo schema tipo delle convenzioni di cui all’articolo 23, comma 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) lo schema tipo delle convenzioni di cui all’articolo 30, comma 4, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) le direttive di cui all’articolo 22, comma 2, lettera m), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le convenzioni di cui all’articolo 23, commi 2 e 3, sono stipulate entro novanta giorni dalla data di insediamento dell’assemblea del consorzio.

3. Le convenzioni di cui all’articolo 30, comma 4, sono stipulate entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ai sensi della l.r. 53/2001 incaricato di provvedere alla stipula delle convenzioni.

 

     Art. 41. Disposizioni transitorie relative al personale

1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici dei consorzi di cui alla l.r. 34/1994, è trasferito nei ruoli organici dei nuovi consorzi di bonifica. Laddove il territorio di uno dei consorzi di cui alla l.r. 34/1994 venga suddiviso tra più consorzi di cui all’articolo 7, il personale a tempo indeterminato in servizio verrà distribuito con un percorso concertativo tra i commissari individuati dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 33, comma 3, e le organizzazioni sindacali che rappresentano i dipendenti.

2. Per effetto del trasferimento di cui al comma 1, il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse continuative, compresa l’anzianità di servizio già maturata, fatti salvi i benefici previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nei casi di accorpamenti e fusioni di consorzi.

3. I nuovi consorzi di bonifica subentrano nei contratti di lavoro subordinato e parasubordinato a tempo determinato, stipulati dai consorzi di cui alla l.r. 34/1994, in essere alla data di cui al comma 1.

4. Le risorse dei consorzi di bonifica di cui alla l.r. 34/1994, destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario confluiscono per l’intero importo tra le risorse dei nuovi consorzi di bonifica destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale.

 

     Art. 42. Disposizioni transitorie relative al censimento delle opere idrauliche e di bonifica

1. La Giunta regionale approva il censimento di cui all’articolo 22, comma 2, lettera i), entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO VI

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)

 

     Art. 43. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 91/1998

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 91/1998 è sostituita dalla seguente:

“b) progettazione e realizzazione delle opere idrauliche ed idrogeologiche definite di competenza regionale dal documento annuale per la difesa del suolo ai sensi dell’articolo12 quinquies; ”.

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 91/1998, è aggiunta la seguente:

“ g bis) individuazione del reticolo idraulico di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del reticolo di gestione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r.34/1994). ”.

3. Dopo la lettera g) bis del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 91/1998 è aggiunta la seguente:

“ g ter) al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), nei procedimenti autorizzativi aventi ad oggetto le opere di cui alla lettera b), nonché di quelle di cui all’allegato C. ”.

4. Il comma 1 bis dell’articolo 12 della l.r. 91/1998 è sostituito dal seguente:

“ 1 bis. Alle funzioni e ai compiti previsti dal comma 1, provvedono i dirigenti delle competenti strutture regionali, ad eccezione:

a) delle funzioni e compiti di cui alle lettere a), e) e g), cui provvede la Giunta regionale con propri atti;

b) della funzione di cui alla lettera g bis), cui provvede il Consiglio regionale. ”.

5. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 12 della l.r. 91/98 è aggiunto il seguente:

“ 1 quinquies. Su motivata richiesta degli enti locali e nei limiti delle risorse previste a tal fine dal documento annuale per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 quinquies della l.r. 91/98, la Giunta regionale può attribuire risorse per la realizzazione di interventi urgenti volti alla difesa del suolo qualora siano necessari in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire il buon regime delle acque e per evitare danni alle stesse e in generale a persone e immobili. ”.

 

     Art. 44. Inserimento dell’articolo 12 quinquies nella l.r. 91/1998

1. Dopo l’articolo 12 quater della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:

“ Art 12 quinquies - Documento annuale per la difesa del suolo

1. Entro il 10 novembre di ciascun anno, la Giunta regionale approva, con riferimento all’anno successivo, il documento annuale per la difesa del suolo. Il documento è approvato in attuazione degli obiettivi, finalità e tipologie di intervento definite dal piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente per la difesa del suolo e dai consorzi di bonifica di cui alla l.r. 79/2012.

2. Il documento definisce:

a) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza regionale ed il relativo cronoprogramma;

b) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza degli enti locali finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma;

c) le attività finalizzate all’implementazione ed al miglioramento delle informazioni e della conoscenza in materia di difesa del suolo ed il relativo cronoprogramma.

3. Nell’ambito del documento sono altresì approvati i piani delle attività di bonifica di cui all’articolo 26 della l.r. 79/2012 e sono individuate le risorse da destinare agli interventi urgenti di cui all’articolo 12, comma 1 quinquies, della presente legge e di cui all’articolo 27 della l.r. 79/2012.

4. Il documento dà atto dei costi per le attività di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria espletate dai consorzi di bonifica a supporto delle province sulla base delle convenzioni di cui all’articolo 23, comma 2, della l.r. 79/2012.

5. Il documento contiene una relazione sugli esiti dell’attività di monitoraggio e vigilanza della Regione di cui all’articolo 22, comma 3, della l.r. 79/2012.

6. Il documento annuale per la difesa del suolo può essere aggiornato nel corso dell’anno di riferimento.

7. Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento annuale per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi, che si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni, garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, purché la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori quindici giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi. ”.

 

     Art. 45. Inserimento dell’articolo 12 sexies nella l.r. 91/1998

1. Dopo l’articolo 12 quinquies della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:

“ Art. 12 sexies - Conferenza permanente per la difesa del suolo

1. È istituita una conferenza permanente per la difesa del suolo con funzioni consultive, propositive e di coordinamento in materia di difesa del suolo e bonifica. In particolare, la conferenza permanente si esprime:

a) sul piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 26 della l.r. 79/2012;

b) sul piano di classifica adottato dal consorzio di bonifica;

c) sullo statuto del consorzio di bonifica;

d) sulla proposta di nuova perimetrazione dei comprensori interregionali di bonifica di cui all’articolo 6 della l.r. 79/2012.

2. I pareri della conferenza permanente sono rilasciati entro quarantacinque giorni dall’invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine i pareri si intendono rilasciati favorevolmente.

3. La conferenza permanente formula altresì proposte per la predisposizione del documento annuale per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 quinquies.

4. La conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, dai presidenti delle province o loro delegati, dal sindaco metropolitano o suo delegato, nonché da sei sindaci dei comuni toscani individuati dal Consiglio delle autonomie locali con cadenza quinquennale, di cui due in rappresentanza dei comuni montani, di cui all’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

5. La conferenza permanente approva a maggioranza dei suoi componenti un regolamento interno di funzionamento.

6. Alla conferenza permanente possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il presidente del consorzio di bonifica interessato, le autorità di bacino e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate.

7. A supporto della conferenza permanente è istituito un comitato tecnico composto dai dirigenti responsabili delle strutture tecniche competenti per materia degli enti di cui al comma 4. ”.

 

     Art. 46. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 91/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 le parole: “ o attribuite ai comuni ai sensi dell’articolo 15 ” sono sostituite dalle seguenti: “ o attribuite ai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 79/2012. ”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 dopo le parole: “ opere idrogeologiche ” sono aggiunte le seguenti: “ fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 2, della l.r. 79/2012; ”.

3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 dopo le parole: “ seconda categoria ” sono aggiunte le seguenti: “ fermo restando quanto previsto all’articolo 23, comma 2, della l.r. 79/2012 ”.

4. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 dopo le parole: “ intervento idraulico ” sono aggiunte le seguenti: “ su tutto il reticolo idrografico individuato ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 fatto salvo quanto previsto all’articolo 12, comma 1, lettera g ter), della presente legge; ”.

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:

“ 1 bis. Le province svolgono le funzioni di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria di cui al comma 1, lettera c), secondo quanto previsto agli articoli 23 comma 2 e 24 comma 3 della l.r. 79/2012. ”.

6. Al comma 2 bis dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 dopo le parole: “ sentiti gli altri enti locali interessati ”, sono aggiunte le seguenti: “ fermo restando quanto previsto all’articolo 24, comma 4, della l.r. 79/2012 ”.

7. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 è sostituito dal seguente:

“ 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, le province possono avvalersi dei consorzi di bonifica di cui alla l.r. 79/2012 ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione da trasmettere alla Giunta regionale. ”.

 

CAPO VII

Disposizioni finali

 

     Art. 47. Norma finanziaria

1. In coerenza con gli stanziamenti di bilancio, le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite negli atti di programmazione regionale ed aggiornate annualmente dal piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 26.

 

     Art. 48. Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);

b) la legge regionale 29 luglio 1994, n. 59 (Consorzi idraulici di terza categoria. Inserimento di norme transitorie nella l.r. 5 maggio 1994, n. 34 recante norme in materia di bonifica);

c) la legge regionale 3 febbraio 1995, n. 17 (Modifiche ed integrazioni all’art. 59 bis della l.r. 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni sulle norme in materia di bonifica);

d) la legge regionale 14 novembre 1996, n. 86 (Integrazione alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni recante norme in materia di bonifica);

e) la legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Modifica agli articoli 49, 52 e 56 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 - Norme in materia di bonifica);

f) la legge regionale 18 novembre 1998, n. 83 (Modifiche ed integrazioni agli articoli 29 e 56 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni recante "Norme in materia di bonifica");

g) la legge regionale 29 luglio 2003, n. 38 (Consorzi di bonifica - Modifiche al sistema della contribuzione e della programmazione delle opere. Modifiche agli articoli 8, 10, 14, 16, 17, 20 e 24 della legge regionale 15 maggio 1994, n. 34 “Norme in materia di bonifica”);

h) la legge regionale 27 gennaio 2004, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 “Norme in materia di bonifica”);

i) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 8 maggio 2006, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 “Norme in materia di bonifica” e alla legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”);

l) l’articolo 8 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008);

m) la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 72 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);

n) gli articoli 143, 144 e 144 bis della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

o) la legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83 (Norme in materia di bonifica e di miglioramento fondiario. Delega di funzioni agli Enti locali);

p) l’articolo 15 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

q) l’allegato B della l.r. 91/1998.

2. L’articolo 9 sexies della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009), è abrogato a partire dalla data di approvazione del PAER, che definisce la destinazione delle relative risorse in materia di difesa del suolo.

 

Allegato A

Comprensori di Bonifica

(Omissis)


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 11 dicembre 2018, n. 70.