§ 5.1.112 - L.R. 28 maggio 2012, n. 23.
Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:28/05/2012
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge
Art. 2.  Natura dell’Autorità
Art. 3.  Funzioni istituzionali dell’Autorità
Art. 4.  Organi e commissione consultiva dell’Autorità
Art. 5.  Composizione del comitato portuale
Art. 6.  Funzioni dei comitati portuali
Art. 7.  Segretario generale dell'Autorità
Art. 8.  Cessazione dall'incarico di segretario generale
Art. 9.  Funzioni del segretario generale
Art. 10.  Collegio dei revisori dei conti
Art. 11.  Funzioni del collegio dei revisori dei conti
Art. 12.  Commissione consultiva
Art. 13.  Direttive regionali
Art. 14.  Piano delle attività
Art. 15.  Piani regolatori portuali
Art. 16.  Accordi di pianificazione necessari per l’approvazione dei piani regolatori portuali
Art. 17.  Finanziamento dell’Autorità
Art. 18.  Bilancio
Art. 19.  Dotazione organica
Art. 20.  Trattamento giuridico ed economico del personale
Art. 20 bis.  Piano della qualità della prestazione organizzativa
Art. 21.  Norma finanziaria
Art. 21 bis.  Decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4
Art. 22.  Disposizioni transitorie
Art. 22 bis.  Disposizioni transitorie per l’approvazione dei piani regolatori portuali adottati
Art. 23.  Disposizioni transitorie per le commissioni consultive
Art. 24.  Modifiche alla l.r. 1/2005
Art. 25.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 88/1998
Art. 26.  Modifiche all’articolo 27 della l.r. 88/1998


§ 5.1.112 - L.R. 28 maggio 2012, n. 23.

Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005

(B.U. 1 giugno 2012, n. 27)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), e l'articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione);

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

Visto gli articoli 86, 93, 94, 104 e 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Considerato quanto segue:

1. Attraverso questa legge la Regione intende aumentare l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle funzioni concernenti i porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo; attualmente attribuite alla competenza comunale, tramite la riallocazione delle stesse in base ai principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione.

2. Il livello più adeguato per l'esercizio delle funzioni di cui si tratta è quello regionale, in quanto consente la programmazione e la progettazione degli interventi portuali in una visione strategica d'insieme necessaria per consentire il potenziamento e lo sviluppo della portualità toscana, nonché la razionalizzazione delle risorse in funzione dell'efficienza e della competitività del sistema.

3. La Regione esercita le competenze suindicate attraverso l'istituzione di un ente dipendente, denominato Autorità portuale regionale, al quale riconosce il ruolo di gestore globale della vita istituzionale, amministrativa ed economica del porto, un ente pertanto fortemente specializzato che assicura l'ottimizzazione delle professionalità esistenti avvalendosi degli uffici della Regione e degli enti locali.

4. A seguito della riforma del titolo V della Costituzione la materia dei porti e aeroporti civili, rientra nella competenza legislativa concorrente attribuita alle regioni.

5. Dato il forte interesse delle comunità locali allo sviluppo delle aree portuali gli enti locali partecipano alla vita dell'organo di indirizzo dell'ente denominato comitato portuale.

6. All'interno di ciascun comitato portuale è garantita la compresenza di diversi livelli di governo, pertanto accanto ad una componente stabile di livello regionale è prevista la partecipazione degli enti locali di volta in volta interessati a seconda dell'ambito territoriale coinvolto, anche al fine di rendere possibile il coordinamento delle esigenze regionali con quelle locali, garantendo altresì impulso e speditezza delle procedure.

7. All’interno del medesimo comitato è garantita altresì la presenza di un rappresentante delle camere di commercio territorialmente interessate al fine di assicurare uno stretto collegamento con le esigenze economiche ed imprenditoriali del territorio.

8. Al fine di garantire un’adeguata e condivisa programmazione delle opere, è prevista l'introduzione di uno strumento di programmazione elaborato dal segretario generale e adottato da ciascun comitato portuale per ambito di competenza che, sulla base degli indirizzi annuali della Giunta regionale, individua le attività e le opere che l'Autorità portuale regionale intende realizzare nel corso dell'anno di riferimento.

9. In relazione alla necessità di definire in modo congruo i confini del demanio marittimo relativo ai porti nei quali è istituita l’Autorità portuale regionale, è affidato al piano regolatore portuale il compito di individuare le aree non più funzionali alle attività portuali. L’applicazione di tale nuova disposizione risulta di particolare importanza per il porto di Viareggio, in considerazione della particolare conformazione ed estensione del demanio marittimo ad esso afferente, il quale attualmente include aree significative della città non specificamente funzionali all’ambito portuale.

10. Per l'esercizio della funzione di gestione delle concessioni demaniali, attesa la sua specificità, appare opportuno e funzionale, con riferimento ai porti minori (Giglio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo) che l'Autorità portuale regionale possa avvalersi degli uffici degli enti locali interessati.

11. Allo scopo di garantire e promuovere il coinvolgimento degli operatori economici interessati, dei rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori, delle camere di commercio, alla vita della realtà portuale, si prevede l’istituzione di un organismo consultivo denominato commissione consultiva che si esprime sui principali atti relativi alle strategie di sviluppo.

12. La commissione consultiva esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione dell’Autorità portuale regionale, la quale, conseguentemente, motiva in ordine alle determinazioni assunte.

13. Si è posta la necessità di prevedere disposizioni transitorie per quanto riguarda i rapporti giuridici in essere in conseguenza del passaggio della titolarità al rilascio dei suddetti atti dall'ente locale all'Autorità portuale regionale.

14. In relazione al nuovo assetto delle competenze è necessario procedere ai necessari adeguamenti della l.r. n. 1/2005 e della l.r. 88/1988 al fine di renderle coerenti con la disciplina in parola.

Approva la presente legge

 

CAPO I - Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto della legge [1]

1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale di riferimento, istituisce l’Autorità portuale regionale, di seguito denominata Autorità, e ne disciplina le funzioni.

2. L’Autorità esercita le funzioni di cui alla presente legge nei porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo.

3. L’Autorità esercita le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Burlamacca di cui all'articolo 3, comma 1 bis.

4. Le funzioni esercitate dall’Autorità nel porto di Viareggio ricomprendono anche le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1 bis.

 

     Art. 2. Natura dell’Autorità

1. L'Autorità è un ente dipendente della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, dotato di autonomia tecnico-giuridica, organizzativa, amministrativa e contabile secondo quando previsto dalla presente legge e ha la sede principale a Viareggio e la sede distaccata a Porto Santo Stefano.

 

     Art. 3. Funzioni istituzionali dell’Autorità

1. L’Autorità svolge le seguenti funzioni:

a) adozione del piano delle attività;

b) pianificazione delle aree portuali;

c) progettazione e realizzazione delle opere portuali;

d) gestione e manutenzione delle aree portuali;

d bis) [gestione diretta delle aree demaniali destinate a finalità turistico ricreative] [2];

e) rilascio e gestione delle concessioni demaniali e di ogni altra concessione o autorizzazione nelle aree portuali;

f) formulazione, con le procedure di cui all’articolo 6, comma 2, e articolo 9, comma 2, lettera d), della proposta di bilancio preventivo economico, e della proposta di bilancio di esercizio, per gli adempimenti previsti dall’articolo 18 [3].

1 bis. L'Autorità svolge le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a bis) ed a ter), della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), relative al canale Burlamacca e rilascia le concessioni delle aree demaniali prospicienti il canale Burlamacca ai sensi del regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni. del regolamento regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) [4].

1 ter. [Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, l’Autorità può svolgere le funzioni di cui al comma 1, lettera d bis), esclusivamente nel caso in cui non siano egualmente perseguibili, nell'ambito dell'iniziativa privata, gli obiettivi di interesse generale connessi allo sviluppo turistico o paesaggistico ambientale del porto e del territorio di riferimento, previa valutazione della sostenibilità economica della gestione, da dimostrare attraverso uno specifico piano industriale] [5].

1 quater. [Nei casi di cui al comma 1 ter, nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 13, gli introiti derivanti dalla gestione diretta delle aree demaniali del porto sono reinvestiti nella realizzazione di opere e interventi per la funzionalità delle aree portuali] [6].

1 quinquies. L'Autorità svolge altresì le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a quater), della l.r. 88/1998 [7].

 

CAPO II - Organizzazione dell’Autorità

 

     Art. 4. Organi e commissione consultiva dell’Autorità [8]

1. Sono organi dell’Autorità:

a) un comitato portuale per ciascun porto di cui all’articolo 1, comma 2;

b) il collegio dei revisori dei conti.

2. Per ciascun porto è istituita la commissione consultiva di cui all’articolo 12.

 

     Art. 5. Composizione del comitato portuale

1. Ciascun comitato portuale è composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale, che assume le funzioni di presidente del comitato stesso, o suo sostituto;

b) dall’Assessore regionale in materia di trasporti o suo sostituto;

c) dal presidente della provincia territorialmente interessata, o suo sostituto;

d) dal sindaco del comune territorialmente interessato, o suo sostituto;

e) dal presidente della camera di commercio territorialmente interessata o suo sostituto [9].

2. Il presidente del comitato portuale convoca e presiede ciascun comitato portuale. In caso di sua assenza o impedimento il comitato portuale è presieduto dall’Assessore regionale in materia di trasporti.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale e dell’assessore regionale competente in materia di trasporti, il comitato portuale è presieduto dal sostituto del Presidente della Giunta regionale o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal sostituto dell’assessore regionale competente in materia di trasporti [10].

4. Previa intesa con l’amministrazione statale competente, può far parte del comitato portuale un rappresentante dell’autorità marittima territorialmente competente, che partecipa con voto consultivo.

5. Le riunioni del comitato portuale sono valide con la presenza di almeno tre componenti.

6. Il comitato portuale assume validamente le proprie determinazioni con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. La partecipazione alle sedute del comitato portuale non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

 

     Art. 6. Funzioni dei comitati portuali

1. Ciascun comitato portuale:

a) adotta il piano regolatore portuale;

b) approva indirizzi e direttive in ordine alle concessioni demaniali e alle autorizzazioni, delibera, su proposta del segretario generale e previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, il rilascio delle concessioni, definisce le tariffe per l’uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici, nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 13 [11];

b bis) [il piano industriale di cui all’articolo 3, comma 1 ter] [12];

c) approva la relazione annuale sull’attività svolta e sulla gestione del porto.

2. Ciascun comitato portuale esprime inoltre parere alla Giunta regionale sui seguenti atti:

a) il piano delle attività dell’Autorità;

b) il bilancio preventivo economico, nonché il bilancio di esercizio dell’Autorità [13].

 

     Art. 7. Segretario generale dell'Autorità [14]

1. Il segretario generale dell’Autorità è nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Sindaco del Comune di Viareggio, sentiti gli altri comuni interessati, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o equivalente, in discipline attinenti alle competenze dell’Autorità portuale, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale in settori attinenti alle competenze della medesima Autorità.

2. L'incarico di segretario generale ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato con contratto di diritto privato.

4. L’incarico del segretario generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché ai fini dell'anzianità di servizio, ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell’Autorità

5. Il trattamento economico del segretario generale è determinato con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

5 bis. La valutazione del segretario generale dell'Autorità è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'organismo indipendente di valutazione [15].

5 ter. Qualora nell'organico dell'ente non sia presente un dirigente, il segretario generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito, previo accordo con il direttore della direzione regionale competente in materia, da quest'ultimo o da altro dirigente da lui individuato all'interno della direzione [16].

 

     Art. 8. Cessazione dall'incarico di segretario generale [17]

1. Il contratto del segretario generale può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso segretario generale;

c) mancato rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dal comitato portuale, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso segretario generale;

c bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi dell’articolo 7, comma 5 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 20 bis;

c ter) mancata predisposizione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure predisposizione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 18, commi 2 e 6, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso segretario generale.

 

     Art. 9. Funzioni del segretario generale

1. Il segretario generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità ed è responsabile dell'organizzazione e della gestione complessiva della medesima.

2. Il segretario generale:

a) elabora il piano regolatore portuale;

b) elabora il piano delle attività;

c) elabora la relazione annuale sull’attività svolta e sulla gestione del porto;

d) predispone il bilancio preventivo economico dell’Autorità tenendo conto di quanto previsto all’articolo 13, comma 2, nonché il bilancio di esercizio [18].

3. Il segretario generale provvede altresì:

a) all’istruttoria degli atti di competenza di ciascun comitato portuale;

b) all’attuazione degli indirizzi e delle direttive di ciascun comitato portuale;

b bis) al rilascio delle autorizzazioni [19];

c) alla cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionale e degli enti locali;

d) ad ogni altro adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità;

e) sovrintende e vigila su tutte le attività.

 

     Art. 10. Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti nominati dal Consiglio regionale fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e assistono alle riunioni del comitato portuale.

3. Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale [20].

4. Al collegio dei revisori dei conti, qualora si rechi per l'esercizio delle sue funzioni in luoghi diversi da quello della propria residenza, spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.

5. Al collegio dei revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.

5 bis. Al collegio si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008 [21].

 

     Art. 11. Funzioni del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.

2. Il collegio dei revisori dei conti controlla inoltre l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall’Autorità.

3. È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio.

4. Il collegio dei revisori dei conti trasmette al presidente del comitato portuale i risultati della sua attività e relaziona annualmente il Consiglio regionale e la Giunta regionale sugli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dei commi 1 e 2.

 

CAPO III - Commissione consultiva

 

     Art. 12. Commissione consultiva

1. Per ciascuno dei porti di cui all'articolo 1, è istituita una commissione consultiva composta da:

a) tre designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore portuale;

b) tre designati dalle organizzazioni imprenditoriali che operano nel porto, maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori economici interessati;

c) due designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore della pesca laddove presenti [22];

c bis) un designato dalle associazioni sindacali del settore della pesca laddove presenti [23].

1 bis. Qualora le associazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali non procedano a tutte le designazioni di loro competenza, la commissione è comunque validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti [24].

1 ter. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di componenti di cui al comma 1 bis, la commissione non è costituita e si prescinde dai pareri di cui al comma 4, per un periodo pari al mandato della commissione medesima [25].

2. Ciascuna commissione consultiva elegge al suo interno il presidente, il quale provvede alla convocazione delle riunioni e all'organizzazione dell'attività. La partecipazione alle sedute della commissione consultiva non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese. Ciascuna di esse si dota di un proprio regolamento di funzionamento.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità di individuazione, da parte di ciascun comitato portuale, delle associazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a), secondo il criterio del maggior numero di iscritti a tali associazioni, e delle organizzazioni imprenditoriali di cui al comma 1, lettera b).

4. La commissione esprime parere obbligatorio sui seguenti atti:

a) il piano regolatore portuale;

b) il piano delle attività [26];

c) indirizzi e direttive per il rilascio delle concessioni demaniali e di ogni altra concessione o autorizzazione nell’area portuale.

5. Il parere di cui al comma 4, è trasmesso al comitato portuale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso.

 

CAPO IV - Attività di programmazione

 

     Art. 13. Direttive regionali

1. Nel rispetto degli atti di programmazione regionale, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, previo parere della commissione consiliare competente, la Giunta regionale approva le direttive individuando in particolare:

a) gli indirizzi per l’elaborazione del piano delle attività;

b) i criteri per l’individuazione delle priorità degli interventi per ciascun ambito portuale;

b bis) gli indirizzi per la determinazione delle tariffe per l'uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici [27].

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale individua, per ciascun ambito portuale, le risorse finanziarie disponibili.

3. Nell’ambito del documento di monitoraggio di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), la Giunta regionale predispone annualmente una specifica sezione sullo stato di attuazione delle attività previste dalla presente legge.

 

     Art. 14. Piano delle attività [28]

1. Nel rispetto delle direttive regionali annuali di cui all'articolo 13, il piano annuale con proiezione triennale delle attività definisce, per ciascun ambito portuale di competenza, le attività e le opere che l’Autorità realizza nell'anno di riferimento, individuandone l’ordine di priorità degli interventi.

2. La proposta del piano delle attività è elaborata dal segretario generale e trasmessa a ciascun comitato portuale per l’espressione del parere per l’ambito di rispettiva competenza.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno, la proposta del piano delle attività viene trasmessa alla Giunta regionale unitamente al bilancio preventivo economico, di cui all'articolo 18.

4. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 18, commi 2 e 3, la Giunta regionale approva il piano di cui al comma 1, previa verifica del rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 13.

4 bis. La Giunta regionale prescrive al segretario generale la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 18, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale.

5. L’Autorità presenta alla Giunta regionale una relazione sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni previste nel piano stesso.

6. La Giunta regionale trasmette per informazione il piano di cui al comma 4, e la relazione di cui al comma 5, alla commissione consiliare competente.

 

CAPO V - Attività di pianificazione

 

     Art. 15. Piani regolatori portuali

1. Il piano regolatore portuale definisce l’assetto complessivo del porto, come previsto dall’articolo 47 ter, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

2. Il piano regolatore portuale individua inoltre le aree non più funzionali alle attività del porto.

3. Il piano regolatore portuale è elaborato dal segretario generale che si avvale della collaborazione tecnica della struttura regionale competente.

4. Ciascun comitato portuale adotta, previa intesa con i comuni interessati, il piano regolatore portuale di propria competenza. Qualora non sia raggiunta l’intesa entro novanta giorni dall’invio della proposta di piano da parte dell’Autorità, si procede ai sensi dell’articolo 16.

5. L'Autorità può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT), con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).

6. Il segretario generale svolge le funzioni di responsabile del procedimento di cui all’articolo 16 della l.r.1/2005.

7. Per assicurare l’informazione dei cittadini e la loro partecipazione al procedimento, l'Autorità garantisce il rispetto dei principi e delle procedure di cui agli articoli 19 e 20 della l.r. 1/2005, istituendo il garante della comunicazione; il garante può essere istituito anche all’interno della struttura dell’Autorità.

8. I piani adottati sono trasmessi tempestivamente ai comuni interessati, alla provincia territorialmente competente e alla Giunta regionale, e sono depositati presso la sede dell’Autorità per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione (BURT). Entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne visione, presentando alla stessa Autorità le osservazioni che ritenga opportune.

9. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 8, l’Autorità trasmette alla Giunta regionale i piani regolatori portuali, le osservazioni presentate e l’esito della istruttoria svolta in relazione a dette osservazioni.

10. Nei novanta giorni successivi alla trasmissione il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, i piani regolatori portuali, secondo il procedimento previsto dal presente articolo e, per quanto da esso non disciplinato, dagli articoli 16 e 17 della l.r. 1/2005.

11. Ai fini dell’applicazione della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza):

a) il soggetto proponente è l’Autorità;

b) l’autorità competente è il Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV);

c) l’autorità procedente è il Consiglio regionale.

 

     Art. 16. Accordi di pianificazione necessari per l’approvazione dei piani regolatori portuali

1. Qualora nel procedimento di elaborazione dei piani regolatori portuali, si rilevi la necessità di procedere alla definizione, all’integrazione o alla variazione contestuale di più strumenti della pianificazione territoriale di cui all’articolo 9 della l.r. 1/2005, il comitato portuale competente trasmette la proposta alla Regione che promuove un accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della l.r.1/2005.

2. La procedura di cui al comma 1, si applica anche nel caso di definizione, integrazione o variazione di un solo strumento della pianificazione territoriale ove non sia raggiunta l’intesa di cui all’articolo 15, comma 4.

 

CAPO VI - Finanziamento e bilancio

 

     Art. 17. Finanziamento dell’Autorità

1. Le entrate dell’Autorità sono costituite:

a) dal contributo regionale annuale per il funzionamento dell'ente, stabilito annualmente con legge di bilancio [29];

b) dagli ulteriori contributi ricevuti per le attività di manutenzione straordinaria delle opere esistenti e per la realizzazione di nuove opere previste nel piano delle attività [30];

c) dai finanziamenti ricevuti per la partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;

c bis) dagli introiti derivanti dall'uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici [31];

c ter) dagli oneri istruttori [32].

1 bis. L’autorità può altresì stabilire tariffe per l’uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici nell'ambito delle aree portuali [33].

 

     Art. 18. Bilancio [34]

1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

2. Il bilancio preventivo economico è trasmesso dal segretario generale alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente ai pareri dei comitati portuali di cui all’articolo 6, comma 2, alla relazione del collegio dei revisori dei conti e alla relazione volta ad evidenziare i rapporti fra il piano delle attività e le previsioni economiche. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Autorità, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’Autorità trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

4. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

5. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal segretario generale alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce, unitamente ai pareri dei comitati portuali di cui all’articolo 6, comma 2 e alla relazione del collegio dei revisori dei conti. Il bilancio è corredato da una relazione del segretario generale sui risultati conseguiti, che evidenzia, in particolare, i rapporti fra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

6. La Giunta regionale effettua l’istruttoria del bilancio di esercizio e lo propone al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.

7. La Giunta regionale può attivare specifiche modalità di verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.

 

CAPO VII - Disposizioni in materia di personale

 

     Art. 19. Dotazione organica

1. L'Autorità svolge, di norma, le attività di propria competenza con personale dipendente o avvalendosi del personale comandato o distaccato degli enti locali e della Regione [35].

2. Per la progettazione e la realizzazione delle opere portuali, il segretario generale si avvale della collaborazione tecnica della struttura regionale competente.

3. Per l'esercizio della funzione di gestione delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali e previa stipula di apposite convenzioni, l'Autorità può avvalersi degli uffici dei Comuni di Isola del Giglio, Monte Argentario e Campo nell'Elba [36].

3 bis. [Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di cui all'articolo 3, commi 1 bis e 1 ter, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, la Giunta regionale è autorizzata, a decorrere dall'anno 2018, ad incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di dieci unità] [37].

4. La dotazione organica e le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale su proposta del segretario generale.

5. Le modifiche alla dotazione organica che non comportano oneri sono approvate dal segretario generale.

 

     Art. 20. Trattamento giuridico ed economico del personale

1. Al personale dell’Autorità si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni-enti locali.

 

     Art. 20 bis. Piano della qualità della prestazione organizzativa [38]

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Autorità:

a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;

b) esplicita gli obiettivi individuali del segretario generale dell'Autorità:

c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’Autorità.

2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto dal segretario generale dell'Autorità in coerenza con il piano annuale delle attività di cui all'articolo 14, ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida ed in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.

4. Il segretario generale dell'Autorità, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

 

CAPO VIII - Norme transitorie e finali

 

     Art. 21. Norma finanziaria

1. Gli oneri per il funzionamento ordinario dell’Autorità sono stimati in euro 948.000,00 per l’anno 2012 cui si fa fronte per euro 910.000,00 con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti”, per euro 38.000,00 con le risorse dell’UPB 7.2.3. “Investimenti straordinari – Spese di investimento” del bilancio 2012 ed in euro 1.365.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 cui si fa fronte con le risorse dell’UPB 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per solo competenza:

Anno 2012

- in diminuzione:

UPB 3.1.2. “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti”, per euro 833.000,00

UPB 1.1.1. “Azioni di sistema regione-enti locali – Spese correnti”, per euro 115.000,00

- in aumento:

UPB 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti”, per euro 910.000,00

UPB 7.2.3. “Investimenti straordinari – Spese di investimento”, per euro 38.000,00

Anno 2013

- in diminuzione:

UPB 3.1.2. “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti”, per euro 1.250.000,00

UPB 1.1.1. “Azioni di sistema regione-enti locali – Spese correnti”, per euro 115.000,00

- in aumento:

UPB 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti”, per Euro 1.365.000,00

Anno 2014

- in diminuzione:

UPB 3.1.2. “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti”, per euro 1.250.000,00

UPB 1.1.1. “Azioni di sistema regione-enti locali – Spese correnti”, per euro 115.000,00

- in aumento:

UPB 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti”, per euro 1.365.000,00

2 bis. Agli oneri di cui all'articolo 19, comma 3 bis, stimati in euro 500.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018 [39].

2 ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2 bis, al bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2017 e 2018 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza :

Anno 2017

- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00

- in aumento, Missione di spesa 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00

Anno 2018

- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00

- in aumento, Missione di spesa 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00 [40].

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 21 bis. Decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4 [41]

1. L'Autorità portuale regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

 

     Art. 22. Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi i rapporti giuridici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22 bis. Disposizioni transitorie per l’approvazione dei piani regolatori portuali adottati [42]

1. I piani regolatori portuali già adottati alla data del 16 giugno 2012, data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati secondo le disposizioni vigenti al momento della loro adozione.

 

     Art. 23. Disposizioni transitorie per le commissioni consultive

1. Entro sessanta giorni dalla sua nomina, il segretario generale dell'Autorità richiede alle associazioni sindacali, alle organizzazioni imprenditoriali di cui all'articolo 12, comma 1, le designazioni dei propri rappresentanti per ciascuna commissione consultiva.

2. Le associazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali comunicano le designazioni entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Il Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni, nomina i membri di ciascuna commissione consultiva. A seguito di detta nomina il segretario generale dell’Autorità cura la convocazione della prima seduta delle commissioni consultive.

3 bis. La composizione delle commissioni consultive di cui all’articolo 12, già nominate alla data del 1° giugno 2014, è integrata secondo quanto previsto dal medesimo articolo 12 come modificato dalla legge regionale 5 agosto 2014, n. 48 (Semplificazione della disciplina degli organi dell’Autorità portuale regionale e norme in materia di personale. Modifiche alla l.r. 23/2012) [43].

 

CAPO IX - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

 

     Art. 24. Modifiche alla l.r. 1/2005 [44]

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 47 ter della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“1 bis) Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nei comuni per i quali è istituita l’Autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005), il piano regolatore portuale è approvato con le procedure di cui agli articoli 15 e 16 della l.r. 23/2012 stessa.”.

 

CAPO X - Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente degli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal d.lgs 31 marzo 1998, n. 112)

 

     Art. 25. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 88/1998

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente degli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal d.lgs 31 marzo 1998, n. 112), è aggiunta la seguente:

“e bis) la pianificazione, programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere per i porti regionali di rilevanza commerciale per i quali è istituita l’Autorità portuale regionale.”.

 

     Art. 26. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 88/1998

1. Al comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 88/1998 prima della parole: “Sono attribuite” sono aggiunte le seguenti: “Fatte salve le funzioni in materia di porti regionali per i quali è istituita l’Autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005),.”.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72.

[2] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72 e abrogata dall'art. 7 della L.R. 13 novembre 2019, n. 65.

[3] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 2020, n. 27.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 13 novembre 2019, n. 65.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 13 novembre 2019, n. 65.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 2020, n. 27.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 78 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 90.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 47 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

[10] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72.

[11] Lettera sostituita dall'art. 4 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72 e così modificata dall'art. 7 della L.R. 13 novembre 2019, n. 65.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72 e abrogata dall'art. 7 della L.R. 13 novembre 2019, n. 65.

[13] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[14] Articolo sostituito dall'art. 79 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 90.

[15] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72 e così modificato dall'art. 43 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[16] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 74.

[17] Articolo sostituito dall'art. 80 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 90 e così modificato dall'art. 44 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[18] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72, dall'art. 45 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 13 novembre 2019, n. 65.

[19] Lettera inserita dall'art. 6 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72.

[20] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 20 luglio 2012, n. 39.

[21] Comma aggiunto dall'art. 81 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 90.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2014, n. 47.

[23] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2014, n. 47.

[24] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2014, n. 47.

[25] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2014, n. 47.

[26] Lettera così modificata dall'art. 46 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[27] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72, dall'art. 47 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 13 novembre 2019, n. 65.

[28] Articolo così modificato dall'art. 48 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[29] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72.

[30] Lettera così modificata dall'art. 49 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[31] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72 e così modificata dall'art. 7 della L.R. 13 novembre 2019, n. 65.

[32] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72.

[33] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 50 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[35] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2014, n. 47.

[36] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72.

[37] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72, modificato dall'art. 4 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 68 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 13 novembre 2019, n. 65. La Corte costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2018, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità della prima disposizione di modifica.

[38] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72.

[39] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 68.

[40] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72.

[41] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 72.

[42] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 4 agosto 2014, n. 47.

[43] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2014, n. 47.

[44] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.