§ 2.3.58 – L.R. 5 aprile 2004, n. 21.
Disciplina dei distretti rurali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:05/04/2004
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Definizione di distretto rurale.
Art. 3.  Costituzione del distretto rurale.
Art. 4.  Criteri di riconoscimento del distretto rurale.
Art. 5.  Progetto economico territoriale del distretto rurale.
Art. 6.  Attività.
Art. 7.  Finanziamenti.
Art. 8.  Monitoraggio e valutazione.
Art. 9.  Norma finanziaria.


§ 2.3.58 – L.R. 5 aprile 2004, n. 21. [1]

Disciplina dei distretti rurali.

(B.U. 14 aprile 2004, n. 14).

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. La presente legge, al fine di favorire lo sviluppo rurale ed un’armonica integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio, disciplina la costituzione dei distretti rurali, con la definizione dei criteri per l’individuazione e per il riconoscimento degli stessi, prevede le finalità per le quali operano e gli interventi finanziabili dalla Regione Toscana.

 

     Art. 2. Definizione di distretto rurale.

     1. Sono definiti distretti rurali i sistemi economico-territoriali aventi le seguenti caratteristiche:

     a) produzione agricola coerente con le vocazioni naturali del territorio e significativa per l’economia locale;

     b) identità storica omogenea;

     c) consolidata integrazione tra attività rurali e altre attività locali;

     d) produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali del territorio.

 

     Art. 3. Costituzione del distretto rurale.

     1. Il distretto rurale si costituisce mediante accordo tra enti locali e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale, come definito all’articolo 2.

     2. L’accordo è volto a consolidare e rafforzare l’aggregazione ed il confronto dei diversi interessi locali, per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.

     3. I soggetti aderenti all’accordo sono rappresentativi dell’identità territoriale e del tessuto produttivo, storico e sociale del territorio del distretto.

     4. All’accordo aderiscono:

     a) le rappresentanze dei soggetti privati operanti nell’ambito distrettuale, delle organizzazioni professionali agricole, sindacali e delle associazioni di rappresentanza della cooperazione;

     b) la maggioranza degli altri enti locali dell’ambito distrettuale [2].

     5. L’accordo garantisce:

     a) l’effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti aderenti all’accordo e la condivisione delle informazioni;

     b) la possibilità di adesione per tutti i soggetti che operano nell’ambito distrettuale;

     c) la gestione efficace di attività di concertazione all’interno del distretto e l’interazione con i soggetti esterni.

     6. Con l’accordo viene individuato un coordinatore con compiti di referente, che svolge attività di ordine organizzativo avvalendosi delle strutture degli stessi soggetti aderenti [3].

     7. Nell’accordo viene definito l’ambito territoriale interessato dal distretto rurale.

 

     Art. 4. Criteri di riconoscimento del distretto rurale.

     1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, definisce con deliberazione le modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento, nonché i criteri di valutazione delle stesse, nel rispetto dei seguenti elementi:

     a) carattere di ruralità e presenza di una comune memoria storica nella comunità locale;

     b) specificità delle produzioni locali e loro coerenza con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali del distretto rurale;

     c) grado di integrazione delle diverse attività;

     d) rappresentatività dei soggetti aderenti all’accordo di cui all’articolo 3;

     e) sinergie create dall’accordo di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle finalizzate alla valorizzazione delle produzioni agricole, del turismo rurale, al consolidamento delle relazioni tra le imprese agricole e quelle operanti in altri settori, alla tutela del territorio e del paesaggio rurale;

     f) impatto del progetto economico territoriale di cui all’articolo 5 sulle condizioni ambientali, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto rurale.

     2. La valutazione delle istanze di riconoscimento è effettuata dalla competente struttura della Giunta regionale [4].

 

     Art. 5. Progetto economico territoriale del distretto rurale.

     1. La Regione Toscana riconosce i distretti rurali nei quali gli accordi di cui all’articolo 3 prevedono un progetto economico-territoriale che definisce processi concertativi ed azioni integrate per il coordinamento e l’implementazione dei piani e dei programmi del territorio distrettuale.

     2. Il progetto persegue obiettivi di sviluppo  socio-economico e valorizzazione delle risorse locali, coerenti con il piano di sviluppo rurale e la tutela dell’ambiente, del paesaggio, della tradizione storico-culturale.

     3. Il progetto di cui al comma 1 contiene:

     a) un’analisi dettagliata dell’impatto del progetto relativamente agli aspetti geografici, socio-economici, ambientali e culturali del territorio;

     b) l’individuazione degli obiettivi da raggiungere;

     c) la definizione del piano per il raggiungimento degli obiettivi;

     d) l’indicazione dell’impatto ambientale, economico e sociale delle azioni previste.

     4. Ogni anno il coordinatore di cui all’articolo 3, comma 6 presenta alla Regione Toscana una relazione che dimostra l’attualità del progetto.

 

     Art. 6. Attività.

     1. Il distretto rurale, al fine di consolidare e sviluppare il sistema produttivo che lo caratterizza e le vocazioni naturali del territorio, nonché salvaguardare la tradizione storico-culturale, opera per:

     a) favorire e rafforzare il dialogo e il confronto tra i diversi soggetti inseriti nel tessuto produttivo, creando condizioni favorevoli all'integrazione e alla sinergia sul piano operativo;

     b) promuovere, sostenere e coordinare le iniziative di innovazione, di promozione commerciale e l'immagine del territorio;

     c) promuovere attività conoscitive e informative finalizzate allo studio e al monitoraggio di problematiche di carattere economico, sociale, turistico, culturale, territoriale, ambientale;

     d) favorire l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali, gestendo momenti di riflessione e di discussione, con il coinvolgimento di tutti i soggetti;

     e) promuovere, in una logica di massima valorizzazione delle risorse disponibili e di ampio coinvolgimento dei soggetti e delle aree del distretto, il coordinamento della varie politiche di gestione e di sviluppo del territorio finalizzate al miglioramento della qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale, da conseguirsi anche mediante un’attività agricola compatibile con la conservazione della biodiversità;

     f) favorire un effettivo contributo distrettuale alla formazione dei documenti di programmazione economica, di pianificazione territoriale e agro-ambientale;

     g) favorire le iniziative di programmazione negoziata e di patti d’area interessanti il territorio di competenza.

 

     Art. 7. Finanziamenti.

     1. La Regione finanzia interventi volti a:

     a) incentivare lo sviluppo complessivo del territorio, secondo criteri e obiettivi di sostenibilità, connessi all’attività del distretto, per il coordinamento dei programmi e piani operanti sul territorio di competenza;

     b) promuovere e rafforzare nella comunità distrettuale l’identità locale e la piena consapevolezza sia degli aspetti problematici nella gestione delle risorse del territorio che delle opportunità presenti;

     c) realizzare azioni riguardanti banche dati, marketing territoriale, certificazioni.

     2. Nelle more dell’adozione della disciplina organica dei finanziamenti degli interventi in materia di sviluppo rurale la Regione, a mezzo bando, finanzia unicamente interventi presentati dagli enti locali aderenti all’accordo costitutivo del distretto rurale, riconosciuto ai sensi degli articoli 4 e 5, volti a promuovere e rafforzare nella comunità distrettuale l’identità locale e la piena consapevolezza sia degli aspetti problematici nella gestione delle risorse del territorio che delle opportunità presenti.

 

     Art. 8. Monitoraggio e valutazione.

     1. A partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di sviluppo rurale e di integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio. A tal fine la Giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione in cui si forniscono in forma sintetica le seguenti informazioni:

     a) elenco dei distretti rurali costituiti, con indicazione degli ambiti territoriali interessati da ciascuno, loro composizione e caratterizzazione;

     b) elenco e descrizione dei progetti presentati e degli interventi finanziati.

     2. Entro il terzo anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione dell’IRPET, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che permetta di valutare gli effetti generali prodotti dalla legge, e in particolare quelli relativi a:

     a) miglioramento della qualità territoriale, ambientale e paesaggistica;

     b) mantenimento e crescita dell’occupazione;

     c) coordinamento e integrazione tra enti locali e soggetti privati;

     d) valorizzazione delle produzioni agricole.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 7, comma 2 della presente legge è autorizzata per l’anno 2004 una spesa di euro 100.000,00.

     2. Agli oneri di spesa derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte per il corrente esercizio con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali. Spese correnti”.

     3. Alla copertura della spesa per gli esercizi successivi si farà fronte con le relative leggi di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2017, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 63 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[3] Comma così modificato dall'art. 63 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[4] Comma così sostituito dall'art. 71 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.