§ 1.2.164 - Regolamento 21 giugno 2006, n. 885.
Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:21/06/2006
Numero:885


Sommario
Art. 1.  Riconoscimento degli organismi pagatori
Art. 2.  Riesame del riconoscimento
Art. 3.  Dichiarazione di affidabilità
Art. 4.  Organismo di coordinamento
Art. 5.  Certificazione
Art. 5 bis.  Norma de minimis
Art. 5 ter.  Modalità di recupero
Art. 6.  Contenuto dei conti annuali
Art. 7.  Trasmissione di informazioni
Art. 8.  Forma e contenuto delle informazioni contabili
Art. 9.  Conservazione delle informazioni contabili
Art. 10.  Liquidazione dei conti
Art. 11.  Verifica di conformità
Art. 12.  Organo di conciliazione
Art. 13.  Composizione dell'organo di conciliazione
Art. 14.  Indipendenza dell'organo di conciliazione
Art. 15.  Modalità di lavoro
Art. 16.  Procedura di conciliazione
Art. 17.  Disposizioni transitorie
Art. 18.  Abrogazioni
Art. 19.  Entrata in vigore e applicazione


§ 1.2.164 - Regolamento 21 giugno 2006, n. 885.

Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR

(G.U.U.E. 23 giugno 2006, n. L 171).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, in particolare l'articolo 42,

     considerando quanto segue:

     (1) A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1 290/2005, è opportuno definire nuove modalità di applicazione per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», deve pertanto essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento.

     (2) Gli organismi pagatori devono essere riconosciuti dagli Stati membri soltanto se rispettano determinati criteri minimi fissati a livello comunitario e relativi a quattro settori fondamentali: ambiente interno, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio. Gli Stati membri devono essere liberi di aggiungere ulteriori criteri per il riconoscimento onde tenere conto di eventuali caratteristiche specifiche di un organismo pagatore.

     (3) Gli Stati membri devono essere tenuti a esercitare una costante supervisione sui loro organismi pagatori e a istituire un sistema per lo scambio di informazioni sui possibili casi di infrazione. Per gestire tali casi deve essere istituita una procedura che preveda l'obbligo di redigere un piano di interventi correttivi per rimediare alle carenze individuate entro un termine da stabilirsi. La spesa effettuata dagli organismi pagatori, il cui riconoscimento è mantenuto dagli Stati membri anche se non hanno attuato il piano di cui sopra entro il termine fissato, deve essere soggetta alla procedura di verifica di conformità di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

     (4) Occorre definire nuove modalità di applicazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

     (5) Occorre definire meglio il ruolo dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 nonché i criteri per il suo riconoscimento.

     (6) Al fine di garantire che le certificazioni e le relazioni redatte dagli organismi di certificazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1290/2005 siano utili alla Commissione nella procedura di liquidazione dei conti, è necessario definirne il contenuto.

     (7) Per consentire alla Commissione di effettuare la liquidazione dei conti conformemente all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005, è necessario specificare il contenuto dei conti annuali degli organismi pagatori e stabilire una data per la trasmissione di detti conti e di altri documenti pertinenti alla Commissione. Deve inoltre essere precisato il periodo durante il quale gli organismi pagatori devono tenere a disposizione della Commissione i giustificativi relativi a tutte le spese e le entrate con destinazione specifica.

     (8) È inoltre opportuno disporre che la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli organismi pagatori sono tenuti a fornire alla Commissione siano definiti da quest'ultima. In questo contesto è altresì opportuno inserire nel presente regolamento le norme relative all'utilizzo di dette informazioni contabili, attualmente contenute nel regolamento (CE) n. 2390/1999, del 25 ottobre 1999, relativo alla forma e al contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», nonché a fini di sorveglianza e di previsione. Il regolamento (CE) n. 2390/1999 deve essere pertanto abrogato.

     (9) Occorre disciplinare in dettaglio la procedura di liquidazione dei conti di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e la verifica di conformità di cui all'articolo 31 dello stesso regolamento, introducendo un meccanismo in virtù del quale gli importi risultanti possano essere, a seconda dei casi, detratti dai o aggiunti ai pagamenti successivi erogati agli Stati membri.

     (10) Ai fini della procedura di verifica di conformità, la decisione n. 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia, ha istituito un organo di conciliazione e definito le norme relative alla sua composizione e al suo funzionamento. Per motivi di semplificazione, le norme in questione dovrebbero essere inserite nel presente regolamento e, se necessario, adattate. La decisione 94/442/CE deve essere pertanto abrogata.

     (11) Se un organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1663/95 assume, dopo il 16 ottobre 2006, responsabilità che non aveva prima di tale data, occorre un nuovo riconoscimento relativo a queste nuove responsabilità, secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento. Deve essere consentito, come misura transitoria, che il riconoscimento venga aggiornato entro il 16 ottobre 2007.

     (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO 1

ORGANISMI PAGATORI E ALTRI ORGANISMI

 

     Art. 1. Riconoscimento degli organismi pagatori

     1. Per essere riconosciuti, gli organismi pagatori, quali definiti all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, devono disporre di una struttura amministrativa e di un sistema di controllo interno conformi ai criteri di cui all'allegato I del presente regolamento (di seguito «criteri per il riconoscimento») e relativi ai seguenti aspetti:

     a) ambiente interno;

     b) attività di controllo;

     c) informazione e comunicazione;

     d) monitoraggio.

     Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri per il riconoscimento per tenere conto delle dimensioni, delle responsabilità e di altre caratteristiche specifiche dell'organismo pagatore.

     2. Per ciascun organismo pagatore lo Stato membro designa un'autorità a livello ministeriale competente per il rilascio e il ritiro del riconoscimento dell'organismo e per l'esecuzione dei compiti assegnatigli dal presente regolamento (di seguito «l'autorità competente») e ne informa la Commissione.

     3. L'autorità competente decide, con atto formale, in merito al riconoscimento dell'organismo pagatore sulla base dell'esame dei criteri per il riconoscimento.

     L'esame, che deve essere effettuato da un organismo indipendente dall'organismo pagatore in attesa di riconoscimento, comprende, per le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), le modalità per autorizzare ed eseguire i pagamenti, tutelare il bilancio comunitario, garantire la sicurezza dei sistemi informatici, tenere i registri contabili, suddividere le mansioni e operare gli opportuni controlli interni ed esterni.

     4. Qualora l'autorità competente ritenga che l'organismo pagatore non soddisfa i criteri per il riconoscimento, fornisce a quest'ultimo istruzioni indicanti le condizioni da rispettare per ottenere il riconoscimento.

     In attesa che vengano attuate le necessarie modifiche, il riconoscimento può essere accordato a titolo provvisorio e per un periodo da fissare in funzione della gravità del problema incontrato, ma comunque non superiore a 12 mesi. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.

     5. Le comunicazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono trasmesse immediatamente dopo il primo riconoscimento dell'organismo pagatore e, in ogni caso, prima che qualunque spesa da esso sostenuta sia addebitata al FEAGA o al FEASR. Esse sono corredate da dichiarazioni e documenti concernenti:

     a) le attribuzioni dell'organismo pagatore;

     b) la ripartizione di tali attribuzioni tra i servizi interni;

     c) i suoi rapporti con altri enti, pubblici o privati, responsabili dell'esecuzione delle misure in forza delle quali l'organismo effettua l'imputazione delle spese al FEAGA o al FEASR;

     d) le procedure di ricevimento, verifica e approvazione delle domande e di autorizzazione, pagamento e registrazione delle spese;

     e) le disposizioni relative alla sicurezza dei sistemi di informazione.

     6. La Commissione comunica al comitato dei Fondi agricoli gli organismi pagatori riconosciuti in ciascuno degli Stati membri.

 

          Art. 2. Riesame del riconoscimento

     1. L'autorità competente esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori che ricadono sotto la sua responsabilità, in particolare sulla base delle certificazioni e delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, e tiene sotto sorveglianza le eventuali carenze constatate. Ogni tre anni, l'autorità competente informa per iscritto la Commissione dei risultati di tale supervisione, indicando se gli organismi pagatori soddisfano ancora i criteri per il riconoscimento.

     2. Gli Stati membri istituiscono un sistema per garantire che ogni informazione indicante che un organismo pagatore non soddisfa i criteri per il riconoscimento sia sollecitamente comunicata all'autorità competente.

     3. Quando, in relazione a un organismo pagatore, uno o più criteri per il riconoscimento non sono più rispettati, o presentano lacune tali da incidere sulla capacità dell'organismo pagatore di effettuare le operazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, l'autorità competente sottopone a verifica il riconoscimento dell'organismo pagatore e stabilisce un piano di interventi correttivi per rimediare alle lacune accertate in un periodo da determinare in funzione della gravità del problema, ma comunque non superiore a 12 mesi. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.

     4. L'autorità competente informa la Commissione in merito ai piani stabiliti conformemente al paragrafo 3 e alla loro esecuzione.

     5. In caso di revoca del riconoscimento, l'autorità competente riconosce sollecitamente un altro organismo pagatore, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dall'articolo 1 del presente regolamento, per garantire che i pagamenti ai beneficiari non vengano interrotti.

     6. Se la Commissione ritiene che l'autorità competente non abbia ottemperato al proprio obbligo di stabilire un piano per porre rimedio alle lacune accertate, come previsto dal paragrafo 3, o se accerta che l'organismo pagatore continua a essere riconosciuto, pur non avendo attuato integralmente tale piano nel periodo previsto, essa persegue eventuali altre lacune nell'ambito della verifica di conformità di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

 

          Art. 3. Dichiarazione di affidabilità

     1. La dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005 deve essere redatta in tempo per permettere all'organismo di certificazione di emettere il parere di cui all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del presente regolamento.

     La dichiarazione di affidabilità è riportata nell'allegato II e può essere corredata di riserve finalizzate a quantificare l'impatto finanziario potenziale. In questo caso deve contenere un piano d'azione con interventi correttivi e un dettagliato calendario di attuazione.

     2. La dichiarazione di affidabilità si fonda su un'effettiva supervisione del sistema di gestione e di controllo utilizzato nel corso dell'anno.

 

          Art. 4. Organismo di coordinamento

     1. L'organismo di coordinamento di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 funge da unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro interessato per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR per quanto riguarda:

     a) la distribuzione dei testi e dei relativi orientamenti comunitari agli organismi pagatori e agli altri organismi responsabili della loro attuazione, promuovendo un'applicazione armonizzata di tali testi;

     b) la comunicazione alla Commissione delle informazioni di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 1290/2005;

     c) la messa a disposizione della Commissione di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo.

     2. L'organismo pagatore può svolgere il ruolo di organismo di coordinamento, purché le due funzioni siano nettamente distinte.

     3. Nell'espletamento dei suoi compiti l'organismo di coordinamento può avvalersi, a norma delle disposizioni nazionali, di altri organi o servizi amministrativi, in particolare a carattere contabile o tecnico.

     4. Lo Stato membro interessato decide, mediante atto formale adottato a livello ministeriale, in merito al riconoscimento dell'organismo di coordinamento, qualora abbia accertato che il funzionamento amministrativo dell'organismo offre sufficienti garanzie che quest'ultimo è in grado di svolgere i compiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

     Per ottenere il riconoscimento, l'organismo di coordinamento deve adottare procedure atte a garantire che:

     a) tutte le dichiarazioni inviate alla Commissione siano basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate;

     b) le dichiarazioni da inviare alla Commissione siano debitamente autorizzate prima della loro trasmissione;

     c) esista una pista adeguata di controllo a sostegno delle informazioni trasmesse alla Commissione;

     d) le informazioni trasmesse siano archiviate in modo sicuro, in formato cartaceo o elettronico.

     5. La riservatezza, l'integrità e la disponibilità di tutti i dati informatizzati in possesso dell'organismo di coordinamento devono essere garantite da misure adeguate alla struttura amministrativa, al personale e all'ambiente tecnologico dei singoli organismi di coordinamento. L'impegno finanziario e tecnologico deve essere proporzionale ai rischi effettivi.

     6. Le comunicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono trasmesse immediatamente dopo il primo riconoscimento dell'organismo di coordinamento e, in ogni caso, prima che qualunque spesa di cui esso è responsabile sia addebitata al FEAGA o al FEASR. Esse sono corredate dell'atto di riconoscimento dell'organismo e di informazioni circa le modalità amministrative, contabili e di controllo interno relative al suo funzionamento.

 

          Art. 5. Certificazione

     1. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1290/2005 è designato dall'autorità competente. Esso è operativamente indipendente dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento e possiede le necessarie competenze tecniche.

     2. L'organismo di certificazione esamina l'organismo pagatore attenendosi a norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute e tenendo conto di tutti gli orientamenti per l'applicazione di tali norme definiti dalla Commissione.

     L'organismo di certificazione effettua i controlli nel corso e alla fine di ogni esercizio finanziario.

     3. L'organismo di certificazione redige un certificato, precisando in particolare se abbia ottenuto sufficienti garanzie che i conti da presentare alla Commissione sono completi, esatti e veritieri e che le procedure di controllo interno hanno funzionato in modo soddisfacente.

     Il certificato si basa su un esame delle procedure e di un campione di operazioni. La struttura amministrativa dell'organismo pagatore viene esaminata soltanto nell'intento di accertare se essa sia in grado di verificare la conformità con la normativa comunitaria prima che il pagamento sia eseguito.

     4. L'organismo di certificazione stende una relazione delle risultanze. Nella relazione sono prese in considerazione anche le funzioni delegate o esercitate dalle autorità doganali nazionali. La relazione indica:

     a) se l'organismo pagatore soddisfa i criteri per il riconoscimento;

     b) se le procedure applicate dall'organismo pagatore offrono adeguate garanzie per quanto riguarda la conformità alle norme comunitarie delle spese imputate al FEAGA e al FEASR e quali raccomandazioni sono state formulate e messe in atto per apportare eventuali migliorie;

     c) se i conti annuali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, concordano con i libri e registri contabili dell'organismo pagatore;

     d) se le dichiarazioni di spesa e delle operazioni d'intervento possono essere considerate come registrazioni veritiere, esatte e complete di operazioni imputate al FEAGA e al FEASR;

     e) se gli interessi finanziari della Comunità sono debitamente tutelati per quanto riguarda gli anticipi pagati, le garanzie ottenute, le scorte d'intervento e gli importi da percepire.

     La relazione è corredata di:

     a) informazioni sul numero e le qualifiche del personale che ha operato la verifica, sul lavoro svolto, sul numero di operazioni esaminate, sui livelli di rappresentatività e attendibilità ottenuti, sulle carenze riscontrate e le raccomandazioni di eventuali migliorie, nonché sulle operazioni svolte dall'organismo di certificazione e da altri organismi di revisione contabile, sia esterni che interni all'organismo pagatore, da cui l'organismo di certificazione abbia integralmente o parzialmente ricavato elementi di verifica in materia;

     b) un parere sulla dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

 

CAPO 1 bis [1]

RECUPERO DEI DEBITI

 

          Art. 5 bis. Norma de minimis [2]

     Fatto salvo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 6, lettera a), e all’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono considerate soddisfatte se l’importo che deve essere recuperato dal beneficiario relativamente ad un singolo pagamento per un regime di aiuti non supera, al netto degli interessi, i 100 EUR.

 

     Art. 5 ter. Modalità di recupero [3]

Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall’organismo pagatore incaricato di recuperare il debito.

 

CAPO 2

LIQUIDAZIONE DEI CONTI

 

          Art. 6. Contenuto dei conti annuali

     I conti annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005 includono:

     a) le entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005;

     b) le spese del FEAGA, ripartite in base alle pertinenti voci e sottovoci del bilancio comunitario;

     c) le spese del FEASR, ripartite per programmi e misure;

     d) dati relativi alle spese e alle entrate con destinazione specifica, oppure la dichiarazione che i dati relativi a ciascuna operazione sono tenuti a disposizione della Commissione, su supporto informatico;

     e) una tabella che illustri le differenze per voce e sottovoce o, nel caso del FEASR, per programmi e misure, tra le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate nei conti annuali e quelle dichiarate, per il medesimo periodo, nei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR, per quanto riguarda il FEAGA, e all'articolo 16, paragrafo 2, dello stesso regolamento, per quanto riguarda il FEASR, corredata di spiegazioni per ogni differenza;

     f) la tabella degli importi da recuperare alla fine dell'esercizio, secondo il modello di cui all'allegato III;

     g) un sommario delle operazioni di intervento, con l'indicazione dell'entità e dell'ubicazione delle scorte alla fine dell'esercizio finanziario;

     h) la dichiarazione che i dati relativi a ogni singolo movimento nei magazzini di intervento sono disponibili presso l'organismo pagatore.

 

          Art. 7. Trasmissione di informazioni

     1. Ai fini della liquidazione dei conti di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

     a) gli elementi che compongono i conti annuali, secondo il disposto dell'articolo 6 del presente regolamento;

     b) le certificazioni e le relazioni dell'organismo o degli organismi di certificazione, come indicato all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento;

     c) la registrazione di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo;

     d) la dichiarazione o le dichiarazioni di affidabilità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

     2. I documenti e le informazioni contabili di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione entro il 1° febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario considerato. I documenti di cui alle lettere a), b) e d) del suddetto paragrafo sono inviati in un'unica copia, più una copia elettronica, secondo il formato e alle condizioni stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 883/2006.

     3. Su richiesta della Commissione o su iniziativa dello Stato membro, altre informazioni relative alla liquidazione dei conti possono essere trasmesse alla Commissione entro un termine che quest'ultima stabilisce, tenendo conto della quantità di lavoro occorrente per raccogliere le informazioni. In mancanza di tali informazioni, la Commissione può effettuare la liquidazione dei conti sulla base delle informazioni in suo possesso.

     4. La Commissione può accogliere le richieste di proroga del termine di trasmissione delle informazioni in casi debitamente giustificati e sempreché la richiesta le sia stata inoltrata prima della scadenza del termine stesso.

     5. Se uno Stato membro ha riconosciuto più di un organismo pagatore, esso invia inoltre alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario considerato, una sintesi redatta dall'organismo di coordinamento che presenta un riepilogo delle dichiarazioni di affidabilità di cui all'articolo 3 e delle certificazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

 

          Art. 8. Forma e contenuto delle informazioni contabili

     1. La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

     2. Le informazioni contabili sono utilizzate dalla Commissione al solo scopo di:

     a) svolgere le proprie funzioni nell'ambito della liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005;

     b) monitorare gli sviluppi e fornire previsioni nel settore agricolo.

     La Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possono accedere a tali informazioni ai fini dell'esercizio delle loro funzioni.

     3. I dati personali contenuti nelle informazioni contabili raccolte sono trattati esclusivamente per gli scopi indicati al paragrafo 2. In particolare, se le informazioni contabili sono utilizzate dalla Commissione per gli scopi indicati al paragrafo 2, lettera b), la Commissione rende tali dati anonimi e li tratta esclusivamente in forma aggregata.

     4. Eventuali richieste relative al trattamento dei propri dati personali sono indirizzate dalle persone interessate alla Commissione come indicato nell'allegato IV.

     5. La Commissione garantisce la riservatezza e la sicurezza delle informazioni contabili.

 

          Art. 9. Conservazione delle informazioni contabili

     1. I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere riscosse dal FEAGA sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui la Commissione liquida i conti per l'esercizio finanziario considerato, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

     2. I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere riscosse dal FEASR sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'organismo pagatore ha effettuato il pagamento definitivo.

     3. Nei casi di irregolarità o negligenza, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui gli importi sono stati interamente recuperati dal beneficiario e accreditati al FEAGA o al FEASR o a quello in cui le conseguenze finanziarie di un mancato recupero sono determinate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, o dell'articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

     4. Nel caso della procedura di verifica di conformità di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura o, qualora la decisione sulla conformità formi oggetto di un procedimento davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è concluso il procedimento.

 

          Art. 10. Liquidazione dei conti

     1. La decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 determina l'ammontare delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio finanziario in questione, che sono riconosciute imputabili al FEAGA e al FEASR sulla base dei conti di cui all'articolo 6 del presente regolamento e delle eventuali riduzioni e sospensioni di cui agli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

     Per quanto riguarda il FEAGA, la decisione di liquidazione dei conti determina anche gli importi a carico della Comunità e dello Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

     Per quanto riguarda il FEASR, l'importo determinato nella decisione di liquidazione dei conti comprende i fondi che possono essere riutilizzati dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 33, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

     2. Per quanto riguarda il FEAGA, l'importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o lo aggiunge agli stessi.

     Per quanto riguarda il FEASR, l'importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dai pagamenti intermedi successivi o dal pagamento finale, o lo aggiunge agli stessi.

     3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, la Commissione comunica allo Stato membro interessato i risultati delle proprie verifiche, nonché le eventuali modifiche proposte.

     4. Qualora, per cause imputabili allo Stato membro, non possa liquidare i conti di uno Stato membro prima del 30 aprile dell'anno successivo, la Commissione notifica allo Stato membro stesso le indagini supplementari che intende effettuare a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

     5. Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

 

          Art. 11. Verifica di conformità

     1. Qualora, a seguito di un'indagine, la Commissione ritenga che le spese non sono effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, comunica le proprie risultanze allo Stato membro interessato e indica i provvedimenti correttivi da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza delle norme stesse.

     La comunicazione deve fare riferimento al presente articolo. Lo Stato membro risponde entro due mesi dal ricevimento della comunicazione e la Commissione può conseguentemente modificare la sua posizione. In casi giustificati la Commissione può accordare una proroga del termine per la risposta.

     Alla scadenza del termine utile per la risposta, la Commissione convoca una riunione bilaterale ed entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, come pure sulla valutazione della gravità dell'inosservanza e del danno finanziario causato alla Comunità.

     2. Entro due mesi dalla data di ricevimento dei verbali della riunione bilaterale di cui al paragrafo 1, terzo comma, gli Stati membri comunicano le informazioni richieste nel corso di tale riunione o qualsiasi altra informazione ritenuta utile per la verifica in corso.

     In casi giustificati la Commissione, su richiesta motivata dello Stato membro interessato, può autorizzare una proroga del termine di cui al primo comma. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione prima della scadenza di tale termine.

     Dopo la scadenza del termine di cui al primo comma, la Commissione comunica formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro sulla base delle informazioni ricevute nell'ambito della procedura di verifica di conformità. La comunicazione in questione valuta la spesa che la Commissione prevede di escludere dal finanziamento comunitario ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e fa riferimento all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento.

     3. Lo Stato membro informa la Commissione dei provvedimenti correttivi adottati per assicurare il rispetto delle norme comunitarie e della data effettiva della loro attuazione.

     La Commissione, dopo aver esaminato le eventuali relazioni redatte dall'organo di conciliazione a norma del capo 3 del presente regolamento, adotta, se necessario, una o più decisioni ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 per escludere dal finanziamento comunitario la spesa interessata dall'inosservanza delle norme comunitarie, fino a quando lo Stato membro abbia effettivamente attuato i provvedimenti correttivi.

     Nel valutare la spesa da escludere dal finanziamento comunitario, la Commissione può tenere conto delle informazioni comunicate dallo Stato membro dopo la scadenza del termine indicato al paragrafo 2, se ciò è necessario per valutare meglio il danno finanziario arrecato al bilancio comunitario, a condizione che la trasmissione tardiva delle informazioni sia giustificata da circostanze eccezionali.

     4. Per quanto riguarda il FEAGA, le detrazioni dal finanziamento comunitario sono operate dalla Commissione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

     Per quanto riguarda il FEASR, le detrazioni dal finanziamento comunitario sono operate dalla Commissione sul successivo pagamento intermedio o sul pagamento finale.

     Tuttavia, su richiesta dello Stato membro e se ciò è giustificato dall'entità della detrazione, la Commissione può, dopo aver consultato il comitato dei Fondi agricoli, decidere di operare le detrazioni in date diverse.

     5. Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

 

CAPO 3

PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

 

          Art. 12. Organo di conciliazione

     Ai fini della procedura di verifica di conformità di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, viene istituito presso la Commissione un organo di conciliazione con i seguenti compiti:

     a) esaminare i ricorsi presentati da uno Stato membro che ha ricevuto una comunicazione formale da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento compresa una valutazione della spesa che la Commissione intende escludere dal finanziamento comunitario;

     b) cercare di conciliare le posizioni divergenti della Commissione e dello Stato membro interessato;

     c) al termine della valutazione, redigere una relazione sui risultati della sua opera di conciliazione, formulando le osservazioni che ritiene opportune nel caso in cui i punti controversi siano rimasti del tutto o in parte irrisolti.

 

          Art. 13. Composizione dell'organo di conciliazione

     1. L'organo di conciliazione è composto da cinque membri scelti tra personalità eminenti che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che siano altamente qualificate in materia di finanziamento della politica agricola comune, compreso lo sviluppo rurale, o di pratiche di audit finanziario.

     I membri devono essere cittadini di differenti Stati membri.

     2. Il presidente, i membri e i membri supplenti sono nominati dalla Commissione per un primo mandato della durata di tre anni, previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli.

     Il mandato può essere rinnovato una sola volta per la durata di un anno, informando il comitato dei Fondi agricoli. Tuttavia, se il presidente da nominare è già membro dell'organo di conciliazione, il suo primo mandato come presidente ha durata di tre anni.

     I nominativi del presidente, dei membri e dei membri supplenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

     3. I membri dell'organo di conciliazione sono remunerati in funzione del tempo che dedicano a questo incarico. I costi delle comunicazioni e dei trasporti sono rimborsati conformemente alle norme in vigore.

     4. Alla scadenza del loro mandato, il presidente e i membri restano in carica sino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

     5. Previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, la Commissione può mettere fine al mandato di un membro che non soddisfa più le condizioni richieste per l'espletamento dei suoi compiti in seno all'organo di conciliazione o che, per qualunque ragione, non è disponibile per un lasso di tempo indeterminato.

     In questo caso il membro in questione è sostituito da un membro supplente per la durata residua del suo mandato, informando il comitato dei Fondi agricoli.

     Se il mandato del presidente viene interrotto, la Commissione, previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, nomina in tale carica un membro che svolge le funzioni di presidente per la durata residua del mandato per cui il presidente sollevato dall'incarico era stato originariamente nominato.

 

          Art. 14. Indipendenza dell'organo di conciliazione

     1. I membri dell'organo di conciliazione svolgono le loro funzioni in tutta indipendenza, senza chiedere o accettare indicazioni da qualsiasi governo o organismo.

     Nessun membro può partecipare ai lavori dell'organo di conciliazione o firmarne una relazione se, nel corso di precedenti incarichi, si è occupato personalmente delle questioni in discussione.

     2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 287 del trattato, i membri sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori dell'organo di conciliazione. Tali informazioni sono riservate e soggette all'obbligo del segreto professionale.

 

          Art. 15. Modalità di lavoro

     1. Le riunioni dell'organo di conciliazione si tengono nelle sedi della Commissione. I lavori sono preparati e organizzati dal presidente. In sua assenza, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 5, primo comma, le riunioni sono presiedute dal membro più anziano.

     Il segretariato dell'organo di conciliazione è assicurato dalla Commissione.

     2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, le relazioni sono adottate a maggioranza assoluta del membri presenti. Il quorum è fissato a tre.

     Le relazioni sono firmate dal presidente e dai membri che hanno preso parte alle deliberazioni e controfirmate dal segretariato.

 

          Art. 16. Procedura di conciliazione

     1. Uno Stato membro può presentare ricorso all'organo di conciliazione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale della Commissione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, inviando al segretariato una richiesta motivata di conciliazione.

     La procedura da seguire e l'indirizzo del segretariato sono notificati agli Stati membri per il tramite del comitato dei Fondi agricoli.

     2. Una richiesta di conciliazione è ammissibile solo quando l'importo che si prevede di escludere dal finanziamento comunitario conformemente alla comunicazione della Commissione:

     a) è superiore a un milione di EUR;

     oppure

     b) rappresenta almeno il 25 % della spesa annua totale dello Stato membro nella voce di bilancio interessata.

     Inoltre, se nel corso di precedenti discussioni lo Stato membro ha sostenuto e dimostrato che la questione di cui trattasi è una questione di principio relativa all'applicazione della normativa comunitaria, il presidente dell'organo di conciliazione può dichiarare ammissibile la richiesta di conciliazione. La richiesta non è tuttavia ammissibile se riguarda esclusivamente un problema di interpretazione giuridica.

     3. L'organo di conciliazione esegue le sue ricerche nel modo più sollecito e informale possibile, basandosi sulle informazioni contenute nel fascicolo e su un'audizione imparziale della Commissione e delle autorità nazionali interessate.

     4. Se, entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, l'organo di conciliazione non è stato in grado di conciliare le posizioni della Commissione e dello Stato membro, la procedura di conciliazione si considera fallita. La relazione di cui all'articolo 12, lettera c), illustra le ragioni della mancata conciliazione delle posizioni, indicando se, nel corso della procedura, sia stato raggiunto un accordo parziale.

     La relazione è inviata:

     a) allo Stato membro interessato;

     b) alla Commissione;

     c) agli altri Stati membri nell'ambito del comitato dei Fondi agricoli.

 

Capo 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 17. Disposizioni transitorie

     1. Se un organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1663/95 assume responsabilità di spesa che non aveva in precedenza, l'esame di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento e il nuovo riconoscimento richiesto in conseguenza delle nuove responsabilità assunte devono essere ultimati entro il 16 ottobre 2007.

     2. Per l'esercizio finanziario 2007, la relazione dell'organismo di certificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, contiene, in materia di sicurezza dei sistemi d'informazione, soltanto osservazioni e conclusioni provvisorie, sotto forma di punteggio, sulle misure predisposte dall'organismo pagatore. Le osservazioni si fondano sulle norme di sicurezza applicabili riconosciute a livello internazionale, come indicato al punto 3.B) dell'allegato I, e precisano il grado di efficacia delle misure di sicurezza adottate.

 

           Art. 18. Abrogazioni

     1. Il regolamento (CE) n. 1663/95, il regolamento (CE) n. 2390/1999 e la decisione n. 94/442/CE sono abrogati a decorrere dal 16 ottobre 2006. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 1663/95 continua ad applicarsi alla liquidazione dei conti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio per tutto l'esercizio finanziario 2006.

     Il presidente, i membri e i membri supplenti dell'organo di conciliazione, nominati ai sensi della decisione n. 94/442/CE, restano in carica fino al termine del loro mandato o fino alla loro sostituzione.

     2. I riferimenti agli atti abrogati di cui al paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato V.

 

          Art. 19. Entrata in vigore e applicazione

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006. Tuttavia, gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, lettere a), b), c), d), e), g) e h), l'articolo 7 e l'articolo 10 si applicano solo in relazione alle spese e alle entrate con destinazione specifica ricadenti nell'esercizio finanziario 2007 e seguenti.

 

 

ALLEGATO I

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO

 

     1. Ambiente interno

 

     A) Struttura organizzativa

     L'organismo pagatore dispone di una struttura organizzativa tale da permettergli di svolgere le funzioni di seguito elencate in relazione alla spesa del FEAGA e del FEASR:

     i) autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l'importo da erogare a un richiedente conformemente alla normativa comunitaria, compresi, in particolare, i controlli amministrativi e in loco;

     ii) esecuzione dei pagamenti per erogare al richiedente (o a un suo rappresentante) l'importo autorizzato o, nel caso dello sviluppo rurale, la parte del cofinanziamento comunitario;

     iii) contabilizzazione dei pagamenti per registrare (in formato elettronico) tutti i pagamenti nei conti dell'organismo riservati distintamente alle spese del FEAGA e del FEASR e preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili, trimestrali (per il FEASR) e annuali destinate alla Commissione. Nei conti vanno altresì registrati gli attivi finanziati dai Fondi, segnatamente per quanto concerne le scorte d'intervento, gli anticipi non liquidati, le cauzioni e i debitori.

     La struttura organizzativa dell'organismo pagatore stabilisce in modo chiaro la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi e prevede una separazione delle tre funzioni di cui al paragrafo 1, le cui responsabilità sono definite nell'organigramma. Essa comprende i servizi tecnici e il servizio di audit interno di cui al punto 4.

 

     B) Risorse umane

     L'organismo garantisce:

     i) la disponibilità di risorse umane adeguate per l'esecuzione delle operazioni e delle competenze tecniche necessarie ai differenti livelli delle operazioni;

     ii) una ripartizione dei compiti tale da garantire che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione per le somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza che il suo lavoro sia controllato da un secondo funzionario;

     iii) che le responsabilità dei singoli funzionari sono definite per iscritto, inclusa la fissazione di limiti finanziari alle loro competenze;

     iv) che è prevista una formazione adeguata del personale a tutti i livelli e che esiste una politica per la rotazione del personale addetto a funzioni sensibili o, in alternativa, per aumentare la supervisione sullo stesso;

     v) che sono adottate misure adeguate per evitare il rischio di un conflitto d'interessi quando persone che occupano una posizione di responsabilità o svolgono un incarico delicato in materia di verifica, autorizzazione, pagamento e contabilizzazione delle domande assumono altre funzioni al di fuori dell'organismo pagatore.

 

     C) Delega

     Se uno o più compiti dell'organismo pagatore sono delegati a un altro organismo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

     i) un accordo scritto tra l'organismo pagatore e tale organismo deve specificare la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;

     ii) l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei Fondi interessati;

     iii) le responsabilità e gli obblighi dell'altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa comunitaria, vanno chiaramente definiti;

     iv) l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;

     v) l'organismo delegato conferma esplicitamente all'organismo pagatore che è in grado di espletare i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;

     vi) periodicamente l'organismo pagatore sottopone a verifica le funzioni delegate per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa comunitaria.

     Le suddette condizioni si applicano, mutatis mutandis, ai compiti inerenti alla spesa agricola espletati dalle autorità doganali nazionali.

 

     2. Attività di controllo

 

     A) Procedure di autorizzazione delle domande

     L'organismo pagatore adotta le seguenti procedure:

     i) stabilisce procedure particolareggiate per il ricevimento, la registrazione e il trattamento delle domande, compresa una descrizione di tutti i documenti da utilizzare;

     ii) ogni funzionario responsabile dell'autorizzazione dispone di un elenco esauriente delle verifiche che è tenuto a effettuare e include, fra i documenti giustificativi della domanda, l'attestato che tali verifiche sono state effettuate. L'attestato può essere in formato elettronico. Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore;

     iii) il pagamento può essere autorizzato solo quando sono stati effettuati controlli sufficienti per verificare che la domanda è conforme alla normativa comunitaria. I controlli includono tutte le verifiche prescritte dalla normativa che disciplina le misure specifiche in base alle quali viene richiesto l'aiuto, nonché dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1290/2005, per prevenire e individuare frodi e irregolarità, con particolare riguardo ai rischi connessi. Per quanto riguarda il FEASR, devono essere inoltre adottate procedure per verificare che siano stati rispettati i criteri per la concessione dell'aiuto e la normativa comunitaria applicabile, in particolare in materia di appalti pubblici e tutela dell'ambiente;

     iv) i dirigenti dell'organismo pagatore, al livello adeguato, vengono informati regolarmente e tempestivamente dei risultati dei controlli effettuati, perché possano tenere conto in ogni momento dell'adeguatezza dei controlli stessi prima di dare seguito a una domanda;

     v) il lavoro svolto è descritto dettagliatamente in una relazione che accompagna ogni domanda o gruppo di domande o, se del caso, che copre un'intera campagna. La relazione è corredata di un attestato di ammissibilità delle domande approvate e della natura, della portata e dei limiti del lavoro svolto. Per quanto riguarda il FEASR, deve essere inoltre garantito che sono stati rispettati i criteri per la concessione dell'aiuto e la normativa comunitaria applicabile, in particolare in materia di appalti pubblici e tutela dell'ambiente. Se i controlli fisici o amministrativi non sono esaustivi ma a campione, le domande selezionate devono essere identificate e deve essere descritto il metodo di campionamento nonché i risultati di tutte le ispezioni e le misure adottate in relazione alle discrepanze e irregolarità riscontrate. I giustificativi devono essere sufficienti per garantire che sono stati effettuati tutti i controlli necessari in merito all'ammissibilità delle domande autorizzate;

     vi) qualora i documenti (in formato cartaceo o elettronico) relativi alle domande autorizzate e ai controlli effettuati vengano conservati da altri organismi, questi ultimi e l'organismo pagatore devono mettere a punto procedure che consentano di registrare l'ubicazione di tutti i documenti pertinenti ai pagamenti specifici effettuati dall'organismo pagatore.

 

     B) Procedure di pagamento

     L'organismo pagatore adotta le necessarie procedure per garantire che i pagamenti siano versati esclusivamente sul conto bancario del richiedente e del suo rappresentante. Il pagamento viene erogato dall'istituto bancario dell'organismo pagatore o, se del caso, da un organismo pagatore governativo entro cinque giorni lavorativi dalla data di imputazione a carico del FEAGA o del FEASR. Tuttavia, per gli esercizi 2007 e 2008, i pagamenti possono essere effettuati anche mediante ordine di pagamento. Sono adottate procedure intese a garantire che tutti i pagamenti per i quali non vengono effettuati trasferimenti siano nuovamente accreditati ai Fondi. Nessun pagamento viene effettuato in contanti. È ammessa la firma elettronica dell'ordinatore e/o del suo supervisore, a condizione che sia garantita la sicurezza dei mezzi utilizzati e l'identità del firmatario sia riconosciuta dal sistema.

 

     C) Procedure di contabilità

     L'organismo pagatore adotta le seguenti procedure:

     i) procedure contabili per garantire che le dichiarazioni mensili, trimestrali (per il FEASR) o annuali siano complete, esatte e presentate entro i termini previsti e che eventuali errori od omissioni siano individuati e corretti in particolare mediante controlli e verifiche effettuati periodicamente;

     ii) la contabilità relativa alle scorte d'intervento garantisce che i quantitativi e le relative spese siano registrati in modo corretto e in tempi brevi, per partita identificata e nella voce corretta in ogni fase, dall'accettazione dell'offerta fino allo smaltimento materiale del prodotto, conformemente ai regolamenti applicabili, e che i quantitativi e la natura delle scorte nei vari luoghi possano essere determinati in qualsiasi momento.

 

     D) Procedure in materia di anticipi e cauzioni

     I pagamenti degli anticipi sono indicati separatamente nelle registrazioni contabili o secondarie. Devono essere adottate procedure per assicurare che:

     i) le garanzie vengano fornite esclusivamente da istituti finanziari che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione e che sono stati riconosciuti dalle autorità competenti. Le garanzie rimangono valide sino a liquidazione o incameramento avvenuti e sono esigibili su semplice richiesta dell'organismo;

     ii) gli anticipi vengano liquidati nei termini stabiliti e gli anticipi in ritardo per la liquidazione vengano identificati e le cauzioni prontamente incamerate.

 

     E) Procedure in caso di debiti

     Tutti i criteri di cui ai punti da A) a D) si applicano, mutatis mutandis, ai prelievi, alle cauzioni incamerate, ai pagamenti rimborsati, alle entrate con destinazione specifica, ecc., che l'organismo pagatore è tenuto a riscuotere per conto del FEAGA e del FEASR.

     L'organismo pagatore istituisce un sistema per individuare tutti gli importi dovuti e per registrare in un registro dei debitori tutti i debiti prima che vengano riscossi. Il registro dei debitori deve essere ispezionato a intervalli regolari, adottando le misure necessarie qualora vi siano ritardi nel recupero degli importi dovuti.

 

     F) Pista di controllo

     Le informazioni relative ai documenti che attestano l'autorizzazione, la contabilizzazione e il pagamento delle domande di aiuto nonché alla gestione degli anticipi, delle garanzie e dei debiti devono essere disponibili presso l'organismo pagatore per assicurare in ogni momento una pista di controllo sufficientemente dettagliata.

 

     3. Informazione e comunicazioni

 

     A) Comunicazioni

     L'organismo pagatore adotta le necessarie procedure per garantire che qualsiasi modifica dei regolamenti comunitari, in particolare del tasso dell'aiuto applicabile, venga registrata e che le istruzioni, le banche dati e gli elenchi di controllo vengano aggiornati in tempo utile.

 

     B) Sicurezza dei sistemi di informazione

     La sicurezza dei sistemi d'informazione si basa su criteri definiti in una versione applicabile, nell'esercizio finanziario di cui trattasi, di una delle seguenti norme internazionalmente riconosciute:

     i) Organizzazione internazionale per la standardizzazione 17799/norma britannica 7799: Code of practice for Information Security Management (codice di buona pratica per la gestione della sicurezza delle informazioni) (BS ISO/IEC 17799);

     ii) Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Ufficio federale per la sicurezza delle tecniche dell'informazione): IT-Grundschutzhandbuch/IT manuale di sicurezza informatica di base (BSI);

     iii) Information Systems Audit and Control Foundation: Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) (obiettivi di controllo nel campo dell'informazione e delle tecnologie correlate).

     L'organismo pagatore sceglie una delle norme internazionali di cui al primo comma quale base della sicurezza dei propri sistemi d'informazione.

     Occorre che le misure di sicurezza siano adeguate alla struttura amministrativa, al personale e all'ambiente tecnologico di ciascun organismo pagatore. Lo sforzo finanziario e tecnologico deve inoltre essere proporzionale ai rischi effettivi.

 

     4. Monitoraggio

 

     A) Monitoraggio continuo mediante attività di controllo interne

     Le attività di controllo interne devono interessare quantomeno i seguenti settori:

     i) monitoraggio dei servizi tecnici e degli organismi delegati responsabili dell'esecuzione dei controlli e di altre funzioni, finalizzato a garantire un'attuazione adeguata di regolamenti, orientamenti e procedure;

     ii) esecuzione di modifiche dei sistemi per migliorare i sistemi di controllo nella loro globalità;

     iii) revisione delle domande di pagamento e delle richieste inoltrate all'organismo pagatore nonché di altre informazioni che diano adito a sospetti di irregolarità.

     Il monitoraggio continuo è parte integrante delle normali e ricorrenti attività operative dell'organismo pagatore. A tutti i livelli, le operazioni quotidiane e le attività di controllo dell'organismo pagatore sono monitorate costantemente per assicurare una pista di controllo sufficientemente dettagliata.

 

     B) Valutazione distinta da parte del servizio interno di controllo

     L'organismo pagatore adotta in tale ambito le seguenti procedure:

     i) il servizio di controllo interno è indipendente dagli altri servizi dell'organismo stesso e deve riferire al direttore dell'organismo;

     ii) il servizio di controllo interno verifica che le procedure adottate dall'organismo pagatore siano adeguate per garantire la conformità con la normativa comunitaria e che la contabilità sia accurata, completa e tempestiva. Le verifiche possono essere limitate a determinate misure o a campioni di operazioni, a condizione che il programma di lavoro garantisca la copertura di tutti i settori importanti, compresi i servizi responsabili dell'autorizzazione per un periodo non superiore a cinque anni;

     iii) l'attività del servizio si svolge conformemente a criteri accettati a livello internazionale, va registrata in documenti di lavoro e deve figurare nelle relazioni e nelle raccomandazioni destinate alla direzione dell'organismo pagatore.

 

 

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

 

     Io sottoscritto/a . . . . . . . . . . ., direttore/direttrice dell'organismo pagatore . . . . . . . . . . ., presento di seguito i conti dell'organismo pagatore da me presieduto relativi all'esercizio finanziario 16/10/XX 15/10/XX+1.

     Sulla base della propria valutazione e delle informazioni di cui dispongo, quali le risultanze dell'operato del servizio di controllo interno, dichiaro quanto segue:

     a mia conoscenza i conti in questione forniscono un quadro veridico, completo e accurato delle spese e delle entrate nell'esercizio finanziario sopramenzionato. In particolare, tutti i debiti, gli anticipi, le cauzioni e le scorte a me noti sono stati registrati nei conti e tutte le entrate riscosse in relazione al FEAGA e al FEASR sono state debitamente accreditate ai fondi pertinenti,

     il sistema da me attuato fornisce ragionevoli garanzie sulla legalità e regolarità delle transazioni nonché sul fatto che l'ammissibilità delle domande e, nel caso dello sviluppo rurale, la procedura di assegnazione degli aiuti sono gestite, verificate e documentate in conformità della normativa comunitaria.

     [Quanto precede è tuttavia soggetto alle seguenti riserve:]

     Io sottoscritto/a confermo inoltre di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata che potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi economici della Comunità.

 

     Firma

 

 

ALLEGATO III

MODELLI DI TABELLE DEGLI IMPORTI DA RECUPERARE

 

     Gli Stati membri forniscono, per ciascun organismo pagatore, le informazioni di cui all'articolo 6, lettera f), utilizzando le seguenti tabelle.

 

     Tabella 1

     Prospetto riepilogativo dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità concernenti il FEAGA nell'ultimo esercizio finanziario Procedimenti amministrativi

 

     Tabella da fornire nel 2007

 

a

b

c

d

e

f

Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento

Saldo al 15 ottobre 2005

Importi recuperati (2006)

Importi rettificati (2006) (1)

Totale importi non liquidati dichiarati irrecuperabili

Importi da recuperare (15 ottobre 2006)

< 2002

 

 

 

 

 

2002

 

 

 

 

 

2003

 

 

 

 

 

2004

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

(1) Comprese le rettifiche derivanti dal passaggio da procedimenti amministrativi ad un procedimento giudiziario.

 

     Tabella da fornire nel 2008 e successivi esercizi

 

a

b

c

d

e

f

Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento

Saldo al 15 ottobre esercizio n-1

Importi recuperati (esercizio n)

Importi rettificati (esercizio n) (1)

Importi dichiarati irrecuperabili (esercizio n)

Importi da recuperare (15 ottobre esercizio n)

< n 4 (2)

 

 

 

 

 

n-4

 

 

 

 

 

n-3

 

 

 

 

 

n-2

 

 

 

 

 

n-1

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

(1) Comprese le rettifiche derivanti dal passaggio da procedimenti amministrativi ad un procedimento giudiziario.

(2) In questa riga sono riportati i recuperi e/o le rettifiche in conformità alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 5, terzo e quarto comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

 

     Tabella 2

     Prospetto riepilogativo dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità concernenti il FEAGA nell'ultimo esercizio finanziario Procedimenti giudiziari

 

     Tabella da fornire nel 2007

 

a

b

c

d

e

f

Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento

Saldo al 15 ottobre 2005

Importi recuperati (2006)

Importi rettificati (2006) (1)

Totale importi non liquidati dichiarati irrecuperabili

Importi da recuperare (15 ottobre 2006)

< 1998

 

 

 

 

 

1998

 

 

 

 

 

1999

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

2001

 

 

 

 

 

2002

 

 

 

 

 

2003

 

 

 

 

 

2004

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

(1) Comprese le rettifiche derivanti dal passaggio da procedimenti amministrativi ad un procedimento giudiziario.

 

     Tabella da fornire nel 2008 e successivi esercizi

 

a

b

c

d

e

f

Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento

Saldo al 15 ottobre esercizio n-1

Importi recuperati (esercizio n)

Importi rettificati (esercizio n) (1)

Importi dichiarati irrecuperabili (esercizio n)

Importi da recuperare (15 ottobre esercizio n)

< n 8 (2)

 

 

 

 

 

n-8

 

 

 

 

 

n-7

 

 

 

 

 

n-6

 

 

 

 

 

n-5

 

 

 

 

 

n-4

 

 

 

 

 

n-3

 

 

 

 

 

n-2

 

 

 

 

 

n-1

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

(1) Comprese le rettifiche derivanti dal passaggio da procedimenti amministrativi ad un procedimento giudiziario.

(2) In questa riga sono riportati i recuperi e/o le rettifiche in conformità alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 5, terzo e quarto comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

 

     Le tabelle 1 e 2 si utilizzano, mutatis mutandis, in caso di applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

 

     Tabella 3

     Prospetto riepilogativo dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità concernenti il FEASR nell'ultimo esercizio finanziario Procedimenti amministrativi

 

     Tabella da fornire nel 2008 e successivi esercizi

 

a

b

c

d

e

f

Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento

Saldo al 15 ottobre esercizio n-1

Importi recuperati (esercizio n)

Importi rettificati (esercizio n) (1)

Importi dichiarati irrecuperabili (esercizio n)

Importi da recuperare (15 ottobre esercizio n)

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

2016+4

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

(1) Comprese le rettifiche derivanti dal passaggio da procedimenti amministrativi ad un procedimento giudiziario.

 

     Tabella 4

     Prospetto riepilogativo dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità concernenti il FEASR nell'ultimo esercizio finanziario Procedimenti giudiziari

 

     Tabella da fornire nel 2008 e successivi esercizi

 

a

b

c

d

e

f

Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento

Saldo al 15 ottobre esercizio n-1

Importi recuperati (esercizio n)

Importi rettificati (esercizio n) (1)

Importi dichiarati irrecuperabili (esercizio n)

Importi da recuperare (15 ottobre esercizio n)

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

2016+8

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

(1) Comprese le rettifiche derivanti dal passaggio da procedimenti amministrativi ad un procedimento giudiziario.

 

     Le tabelle 3 e 4 si utilizzano, mutatis mutandis, in caso di applicazione dell'articolo 33, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

 

     Gli Stati membri trasmettono le tabelle 5 e 6 per via elettronica, nel formato indicato dalla Commissione prima del 15 ottobre di ogni anno.

 

     Tabella 5

     Importi corrispondenti a singoli casi di irregolarità concernenti il FEAGA

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Numero di identificazione

Codice di identificazione ECR, se previsto (1)

Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento

Soggetto a procedimento giudiziario

Importo originario Importo totale rettificato (intero periodo di recupero)

Importo totale recuperato (intero periodo di recupero)

Importo dichiarato irrecuperabile (intero periodo di recupero)

Data di accertamento dell'irrecuperabilità

Importo il cui recupero è in corso

Ragioni dell'irrecuperabilità

Importo rettificato (nell'esercizio finanziario n)

Importo recuperato (nell'esercizio finanziario n)

 

 

 

 

sì/no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sì/no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sì/no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sì/no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Codice per l'identificazione univoca dei casi notificati ai sensi del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11).

 

     Tabella 6

     Importi corrispondenti a singoli casi di irregolarità concernenti il FEASR

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Numero di identificazione

Codice di identificazione ECR, se previsto (1)

Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento

Soggetto a procedimento giudiziario

Importo originario

Importo totale rettificato (intero periodo di recupero)

Importo totale recuperato (intero periodo di recupero)

Importo dichiarato irrecuperabile (intero periodo di recupero)

Data di accertamento dell'irrecuperabilità

Importo il cui recupero è in corso

Ragioni dell'irrecuperabilità

Importo rettificato (nell'esercizio finanziario n)

Importo recuperato (nell'esercizio finanziario n)

 

 

 

sì/no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sì/no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sì/no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sì/no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Codice per l'identificazione univoca dei casi notificati ai sensi del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11).

 

 

ALLEGATO IV

TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4

 

     Le richieste di cui all'articolo 8, paragrafo 4, devono essere inviate a:

     Commissione europea, DG AGRI-J1, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

     oppure

     AGRI-J1@cec.eu.int.

 

 

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Regolamento (CE) n. 1663/95

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 7

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, lettere b) e c)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, lettera e)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 6, lettera f)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 6, lettera g)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 6, lettera h)

Articolo 6

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 8

Articolo 11

 

 

Regolamento (CE) n. 2390/1999

Presente regolamento

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 5

 

 

Decisione 94/442/CE

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 12

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 4, primo comma

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2

 


[1] Il Capo 1 bis, artt. 5 bis - 5 ter, è stato inserito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1034/2008.

[2] Il Capo 1 bis, artt. 5 bis - 5 ter, è stato inserito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1034/2008.

[3] Il Capo 1 bis, artt. 5 bis - 5 ter, è stato inserito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1034/2008.