§ 1.2.162 - Regolamento 21 giugno 2006, n. 883.
Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:21/06/2006
Numero:883


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Contabilità degli organismi pagatori
Art. 3.  Messa a disposizione delle informazioni da parte degli Stati membri
Art. 4.  Comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri
Art. 5.  Norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica
Art. 6.  Norme specifiche applicabili alla dichiarazione di spesa relativa all'ammasso pubblico
Art. 7.  Tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa
Art. 8.  Decisione di pagamento della Commissione
Art. 9.  Riduzione dei pagamenti da parte della Commissione
Art. 10.  Contabilizzazione e riscossione delle entrate con destinazione specifica
Art. 11.  Messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari
Art. 12.  Importi considerati entrate con destinazione specifica
Art. 13.  Contabilità dei programmi di sviluppo rurale
Art. 14.  Previsione del fabbisogno finanziario
Art. 15.  Piano di finanziamento dei programmi di sviluppo rurale
Art. 16.  Dichiarazioni di spesa
Art. 17.  Calcolo dell'importo da pagare
Art. 18.  Scambio elettronico delle informazioni e dei documenti
Art. 19.  Contabilizzazione dei fondi provenienti dalla modulazione o dal rispetto delle condizioni in materia ambientale
Art. 20.  Spese del FEAOG, sezione «garanzia», per lo sviluppo rurale, effettuate tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006
Art. 21.  Abrogazione
Art. 22.  Entrata in vigore


§ 1.2.162 - Regolamento 21 giugno 2006, n. 883.

Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR

(G.U.U.E. 23 giugno 2006, n. L 171).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, in particolare l'articolo 42,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 1290/2005 ha istituito un Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) ed un Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) operanti nell'ambito della gestione concorrente delle spese e delle entrate con destinazione specifica del bilancio comunitario. Esso stabilisce le condizioni e le norme generali applicabili alla tenuta dei conti ed alle dichiarazioni delle spese e delle entrate da parte degli organismi pagatori, nonché al rimborso di tali spese da parte della Commissione. Le suddette norme e condizioni devono essere precisate distinguendo le modalità d'applicazione comuni ai due Fondi da quelle specifiche dell'uno o dell'altro di essi.

      (2) Ai fini di una gestione corretta degli stanziamenti aperti per i due Fondi nel bilancio delle Comunità europee, è indispensabile che ciascun organismo pagatore tenga una contabilità riservata esclusivamente alle spese a carico del FEAGA da un lato e del FEASR dall'altro. A tale scopo, la contabilità tenuta dagli organismi pagatori deve indicare distintamente, per ciascuno dei due Fondi, le spese sostenute e le entrate riscosse rispettivamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 e degli articoli 4 e 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e permettere di mettere tali spese ed entrate in relazione con i mezzi finanziari messi a disposizione dal bilancio comunitario.

      (3) La politica agricola comune è finanziata in euro, anche se gli Stati membri che non appartengono alla zona euro sono autorizzati ad effettuare i pagamenti ai beneficiari nella loro moneta nazionale. Al fine di permettere il consolidamento delle spese e delle entrate, è quindi necessario prevedere che gli organismi pagatori interessati siano in grado di fornire i dati relativi alle spese ed alle entrate sia in euro che nella moneta nella quale le stesse sono state sostenute o riscosse.

      (4) Per garantire una buona gestione dei flussi finanziari, in particolare in considerazione del fatto che gli Stati membri mobilitano i mezzi finanziari per coprire le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 o beneficiano di un anticipo per quelle di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento prima che la Commissione finanzi dette spese sotto forma di rimborsi delle spese effettuate, è opportuno che gli Stati membri raccolgano le informazioni necessarie per detti rimborsi e le tengano a disposizione della Commissione o le trasmettano periodicamente a quest'ultima man mano che si procede all'esecuzione delle spese e delle entrate di cui trattasi. A tal fine occorre tenere conto delle modalità di gestione specifiche del FEAGA e del FEASR e organizzare la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione secondo una periodicità adeguata alle modalità di gestione di ciascuno dei Fondi, fatto salvo l'obbligo per gli Stati membri di tenere a disposizione della Commissione tali informazioni in modo da permettere un controllo adeguato dell'andamento delle spese.

     (5) Gli obblighi generali relativi alla tenuta dei conti degli organismi pagatori fanno riferimento a dati dettagliati, necessari per la gestione dei fondi comunitari e per il relativo controllo, mentre per i rimborsi delle spese non è richiesto questo livello di dettaglio. Occorre quindi precisare quali sono le informazioni e i dati relativi alle spese a carico del FEAGA o del FEASR che devono essere trasmessi periodicamente alla Commissione.

     (6) Le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione devono permettere a quest'ultima di utilizzare direttamente e nel modo più efficace possibile le informazioni che le sono trasmesse per la gestione dei conti del FEAGA e del FEASR, nonché per i relativi pagamenti. Per raggiungere questo obiettivo, occorre prevedere che la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano per via elettronica o in forma digitalizzata. Potendo tuttavia risultare necessaria la trasmissione con altri mezzi, occorre prevedere in quali casi l'obbligo suddetto è giustificato.

     (7) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1290/2005 prevede che per le azioni relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR debbano essere trasmesse alla Commissione le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, corredate delle informazioni richieste. Per permettere agli Stati membri ed agli organismi pagatori di predisporre dette dichiarazioni di spesa secondo norme armonizzate e consentire alla Commissione di esaminare le domande di pagamento, occorre determinare le modalità secondo cui dette spese possono essere imputate ai bilanci rispettivi del FEAGA e del FEASR e le norme applicabili alla contabilizzazione delle spese e delle entrate, in particolare delle entrate con destinazione specifica e delle eventuali rettifiche da effettuare, nonché alla loro dichiarazione materiale.

     (8) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», ha previsto che l'importo da erogare a titolo di una misura d'intervento è calcolato sulla base di conti annuali elaborati dagli organismi pagatori. Tale regolamento ha anche determinato le norme e le modalità relative ai conti suddetti. Dal momento che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) è stato soppresso dal regolamento (CE) n. 1290/2005 e sostituito con il FEAGA, occorre precisare le modalità secondo le quali il finanziamento delle suddette misure da parte del FEAGA si inserisce nel sistema delle dichiarazioni mensili di spesa e di pagamento.

     (9) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 le spese del mese di ottobre sono imputate al mese di ottobre se effettuate dal 1° al 15 ottobre e al mese di novembre se effettuate dal 16 al 31 ottobre. Tuttavia, per le spese relative all'ammasso pubblico, le spese contabilizzate nel mese di ottobre sono integralmente imputate all'esercizio finanziario dell'anno N + 1. Occorre, quindi, prevedere che le spese finanziate dal FEAGA, risultanti da operazioni di ammasso pubblico realizzate in settembre, siano contabilizzate al più tardi il 15 ottobre.

     (10) I tassi di cambio applicabili devono essere fissati tenendo conto dell'esistenza o no di un fatto generatore come definito nella legislazione agricola. Per evitare l'applicazione, da parte degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall'euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell'organismo pagatore, occorre prevedere che gli Stati membri interessati applichino per le loro dichiarazioni di spesa, relative al FEAGA, lo stesso tasso di cambio utilizzato per le entrate o i pagamenti ai beneficiari. Inoltre, per semplificare le formalità amministrative relative ai recuperi riguardanti più operazioni, occorre prevedere per la contabilizzazione di detti recuperi un tasso di cambio unico. Tale misura deve essere tuttavia limitata alle operazioni effettuate prima della data di applicazione del presente regolamento.

     (11) La Commissione effettua a favore degli Stati membri pagamenti mensili o periodici sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse da questi ultimi. Essa deve tuttavia tenere conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori, per conto del bilancio comunitario. Occorre quindi stabilire le modalità secondo cui devono essere effettuate talune compensazioni tra spese ed entrate nell'ambito del FEAGA e del FEASR.

     (12) La Commissione, dopo avere deciso i pagamenti mensili, mette a disposizione degli Stati membri i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese a carico del FEAGA e del FEASR, secondo modalità pratiche e condizioni che occorre determinare sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione dagli Stati membri e dei sistemi informatici istituiti dalla Commissione.

     (13) Nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio comunitario non sia ancora stato adottato, l'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee prevede che le operazioni di pagamento possano essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per tale capitolo per l'esercizio precedente. In tale caso, ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, è opportuno disporre che i pagamenti mensili nell'ambito del FEAGA ed i pagamenti periodici nell'ambito del FEASR siano effettuati limitatamente ad una percentuale, fissata per capitolo, delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che l'importo non saldato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell'ambito delle decisioni della Commissione relative ai pagamenti mensili o periodici successivi.

     (14) Quando, sulla base delle dichiarazioni di spesa ricevute dagli Stati membri nell'ambito del FEAGA, l'importo globale degli impegni anticipati che potrebbero essere autorizzati, ai sensi dell'articolo 150, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, supera la metà del totale dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso, la Commissione è tenuta a ridurre gli importi suddetti. Per ragioni di sana gestione, è opportuno ripartire tale riduzione in maniera proporzionale tra tutti gli Stati membri, sulla base delle dichiarazioni di spesa da essi trasmesse. In tale caso, ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, è opportuno disporre che i pagamenti mensili nell'ambito del FEAGA siano versati limitatamente ad una percentuale, fissata per capitolo, delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che l'importo non saldato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell'ambito delle decisioni della Commissione relative ai pagamenti mensili successivi.

     (15) La normativa agricola comunitaria prevede nell'ambito del FEAGA alcuni termini per l'erogazione degli aiuti ai beneficiari, che devono essere rispettati dagli Stati membri. Ogni pagamento effettuato dopo questi termini regolamentari, il cui ritardo non sia giustificato, deve essere considerato una spesa irregolare e come tale non dovrebbe essere oggetto di rimborsi da parte della Commissione. Tuttavia, per modulare l'impatto finanziario in modo proporzionale al ritardo constatato al momento del pagamento, è opportuno che la Commissione proceda ad una riduzione graduata dei pagamenti in funzione dell'entità del superamento dei termini. Occorre inoltre prevedere un margine forfettario, che consenta in particolare di non applicare le riduzioni quando i ritardi di pagamento derivano da procedimenti contenziosi.

     (16) Nell'ambito della riforma della politica agricola comune e dell'attuazione del regime di pagamento unico, il rispetto dei termini di pagamento da parte degli Stati membri è essenziale ai fini della corretta applicazione delle regole della disciplina finanziaria. È quindi opportuno prevedere regole specifiche che permettano di evitare, per quanto possibile, rischi di superamento degli stanziamenti annui disponibili nel bilancio comunitario.

     (17) A norma degli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione, può ridurre o sospendere i pagamenti agli Stati membri, qualora questi ultimi non rispettino i termini fissati per i pagamenti e non trasmettano i dati relativi alle spese o le informazioni previste dal medesimo regolamento per verificarne la coerenza. Con riguardo al FEASR, ciò vale anche nel caso in cui gli Stati membri non trasmettano le informazioni richieste in applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e delle relative modalità d'applicazione, compresa la relazione di valutazione intermedia dei programmi. In tale contesto occorre fissare le modalità di esecuzione delle riduzioni e sospensioni, con riferimento rispettivamente alle spese del FEAGA e del FEASR.

     (18) A norma dell'articolo 180 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, le spese negative agricole sono sostituite a decorrere dal 1° gennaio 2007 da entrate con destinazione specifica, imputate secondo la loro provenienza o agli stanziamenti del FEAGA o agli stanziamenti del FEASR. A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli importi recuperati dagli organismi pagatori in seguito a irregolarità o negligenze devono essere da questi ultimi imputati alle entrate con destinazione specifica. Taluni importi fissati in seguito ad irregolarità o a riduzioni apportate in caso di non conformità alle condizioni applicabili in materia di rispetto dell'ambiente sono di natura simile alle entrate risultanti da irregolarità o negligenze di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e devono essere pertanto trattati in modo analogo. Occorre quindi che gli importi corrispondenti siano contabilizzati secondo le stesse modalità previste per le entrate con destinazione specifica provenienti direttamente dalle irregolarità di cui al suddetto articolo 32.

     (19) Le spese cofinanziate dal bilancio comunitario e dai bilanci nazionali per il sostegno dello sviluppo rurale nell'ambito del FEASR si basano su programmi stabiliti per misura. Le spese suddette devono quindi essere controllate e contabilizzate su questa base in modo che sia possibile identificare tutte le operazioni per programma e per misura e verificare altresì che i mezzi finanziari messi a disposizione siano commisurati alle spese sostenute. In tale contesto occorre precisare gli elementi che gli organismi pagatori devono considerare e prevedere in particolare che nella contabilità relativa ai finanziamenti effettuati sia chiaramente indicata l'origine dei fondi pubblici e comunitari e che gli importi da recuperare presso i beneficiari così come gli importi recuperati siano precisati ed identificati con riferimento alle operazioni da cui provengono.

     (20) Quando nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR un'operazione di pagamento o di recupero è effettuata in una moneta nazionale diversa dall'euro, occorre convertire in euro gli importi corrispondenti e prevedere quindi l'applicazione di un tasso di cambio unico per tutte le operazioni contabilizzate nel corso di un dato mese, da utilizzare per le dichiarazioni di spesa.

     (21) Per la sua gestione finanziaria e di bilancio la Commissione deve disporre della previsione degli importi che devono essere ancora finanziati dal FEASR nel corso di un dato anno civile nonché delle stime delle domande di finanziamento per l'anno civile successivo. Per permettere alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi, occorre trasmetterle nei termini opportuni le informazioni corrispondenti ed in ogni caso due volte all'anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio.

     (22) Per poter convalidare il piano di finanziamento di ogni programma di sviluppo rurale, prevederne gli eventuali adattamenti ed effettuare i controlli necessari, la Commissione deve ricevere alcune informazioni. A tale riguardo, è necessario che le autorità di gestione dei programmi introducano nel sistema informatico comune del FEASR le informazioni necessarie, per permettere alla Commissione di determinare, in particolare, l'importo massimo del contributo del FEASR, la sua ripartizione annuale, la ripartizione per asse e per misura ed i tassi di cofinanziamento applicabili per ciascun asse. Occorre anche stabilire le modalità secondo cui sono effettuate le registrazioni degli importi cumulativi nel sistema informatico comune.

     (23) A norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento n. 1290/2005, la periodicità secondo cui sono elaborate le dichiarazioni di spesa relative alle operazioni effettuate nell'ambito del FEASR deve essere fissata dalla Commissione. Tenuto conto delle specificità delle norme contabili applicate per il FEASR, dell'utilizzo di un prefinanziamento e del finanziamento delle misure per anno civile, le spese suddette andranno dichiarate secondo una periodicità adeguata a tali condizioni particolari.

     (24) Gli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri, nonché la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri avvengono di norma per via elettronica o in forma digitalizzata. Per migliorare e generalizzare tali scambi di informazioni nell'ambito del FEAGA e del FEASR, occorre adeguare i sistemi informatici esistenti o istituirne di nuovi. Le azioni suddette dovranno essere realizzate dalla Commissione ed attuate previa informazione degli Stati membri tramite il comitato dei Fondi agricoli.

     (25) Le modalità di trattamento delle informazioni mediante tali sistemi informatici nonché la forma ed il contenuto dei documenti da trasmettere in applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 richiedono adattamenti frequenti per tenere conto dell'evoluzione della normativa applicabile o delle esigenze legate alla gestione. È altresì necessaria una presentazione uniforme dei documenti che devono essere forniti dagli Stati membri. Per conseguire tali obiettivi e al fine di semplificare le procedure e rendere immediatamente operativi i sistemi informatici di cui trattasi, è opportuno che la forma ed il contenuto dei documenti siano definiti sulla base di modelli, al cui adattamento e aggiornamento provvederà la Commissione, previa informazione del comitato dei Fondi agricoli.

     (26) La gestione ed il controllo della legalità delle spese del FEAGA e del FEASR sono di competenza degli organismi pagatori. I dati relativi alle transazioni finanziarie devono quindi essere comunicati o inseriti nei sistemi informatici e devono essere aggiornati, sotto la responsabilità dell'organismo pagatore, dall'organismo pagatore stesso o dall'organismo al quale questa funzione è stata delegata, se necessario tramite gli organismi di coordinamento riconosciuti.

     (27) Per alcuni documenti o procedure, previsti dal regolamento (CE) n. 1290/2005 e dalle relative modalità d'applicazione, è necessaria la firma di una persona autorizzata o l'accordo di una persona in una o più fasi della procedura.      I sistemi informatici realizzati per la trasmissione di detti documenti devono in tali casi permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche nelle diverse fasi della procedura. Ciò deve essere garantito in particolare per le dichiarazioni di spesa e per la dichiarazione di affidabilità unita ai conti annuali, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) ed iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005, e per i documenti trasmessi per via elettronica nell'ambito di tali procedure.

     (28) Le norme applicabili alla trasmissione dei documenti elettronici e digitalizzati sono state definite a livello comunitario, relativamente alle modalità di trasmissione, alle condizioni di validità nei riguardi della Commissione nonché alle condizioni di conservazione, d'integrità e di leggibilità nel tempo. Nella misura in cui la gestione concorrente del bilancio comunitario nell'ambito del FEAGA e del FEASR riguarda i documenti elaborati o ricevuti dalla Commissione o dagli organismi pagatori e le procedure attuate per il finanziamento della politica agricola comune, occorre prevedere l'applicazione della normativa comunitaria per la trasmissione dei documenti elettronici e digitalizzati effettuata nell'ambito del presente regolamento e fissare i termini di conservazione dei documenti elettronici e digitalizzati.

     (29) In alcune situazioni tuttavia la trasmissione delle informazioni per via elettronica può risultare impossibile. Per rimediare ad eventuali disfunzioni di un sistema informatico o ad un collegamento instabile, lo Stato membro deve potere inviare i documenti in un'altra forma, secondo modalità da stabilire.

     (30) In applicazione dell'articolo 39, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1290/2005, le risorse finanziarie disponibili in uno Stato membro alla data del 1° gennaio 2007 in seguito a riduzioni o soppressioni di importi di pagamenti dallo stesso effettuati su base volontaria, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione facoltativa istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio al sistema di modulazione obbligatoria previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, o a seguito di sanzioni, a norma degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, devono essere utilizzate da tale Stato membro per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale. Se gli Stati membri non utilizzano tali risorse finanziarie entro un certo termine gli importi corrispondenti sono riversati nel bilancio del FEAGA. Per stabilire le condizioni di applicazione di tali misure occorre determinare le modalità di contabilizzazione e di gestione degli importi di cui trattasi da parte degli organismi pagatori, nonché la loro presa in considerazione per le decisioni di pagamento della Commissione.

     (31) In applicazione dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri che facevano parte dell'Unione europea prima del 1° maggio 2004 possono essere autorizzati dalla Commissione, in casi giustificati e a certe condizioni previste nella suddetta lettera, a proseguire fino al 31 dicembre 2006 i pagamenti relativi ai programmi di sviluppo rurale del periodo 2000-2006. Per consentire l'applicazione di tale deroga, occorre definire la procedura da seguire e i termini da rispettare da parte degli Stati membri, nonché le relative condizioni di attuazione.

     (32) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88 e la decisione C/2004/1723 del 26 aprile 2004 che stabilisce la forma della documentazione che deve essere trasmessa dagli Stati membri per la contabilizzazione delle spese finanziate dal FEAOG sezione «garanzia».

     (33) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO 1

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE COMUNI AL FEAGA E AL FEASR

 

     Art. 1. Oggetto

     Il presente regolamento fissa alcune condizioni e norme specifiche applicabili alla gestione concorrente delle spese e delle entrate del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), alla tenuta dei conti ed alle dichiarazioni delle spese e delle entrate degli organismi pagatori, nonché al rimborso delle spese da parte della Commissione, nell'ambito del regolamento (CE) n. 1290/2005.

 

          Art. 2. Contabilità degli organismi pagatori

     1. Ciascun organismo pagatore tiene una contabilità, riservata esclusivamente all'imputazione delle spese e delle entrate di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ed agli articoli 4 e 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e all'utilizzazione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione per il pagamento delle spese corrispondenti. Detta contabilità deve permettere di distinguere e fornire separatamente i dati finanziari del FEAGA e del FEASR.

     2. Gli organismi pagatori degli Stati membri non appartenenti alla zona euro tengono una contabilità in cui sono indicati gli importi espressi nella moneta nella quale le spese e le entrate sono state sostenute o riscosse. Per permettere nondimeno il consolidamento del totale delle spese sostenute e delle entrate riscosse, essi devono essere in grado di fornire i dati corrispondenti in moneta nazionale e in euro.

     Tuttavia, per le spese e le entrate del FEAGA diverse da quelle di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri che non fossero in grado di organizzare per il 16 ottobre 2006 una contabilità rispondente ai suddetti criteri possono, previa informazione della Commissione entro il 15 settembre 2006, rinviare tale scadenza al 16 ottobre 2007.

 

CAPO 2

CONTABILITÀ FEAGA

 

          Art. 3. Messa a disposizione delle informazioni da parte degli Stati membri

     Gli Stati membri raccolgono e tengono a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse ogni settimana, con le seguenti modalità:

     a) al più tardi il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, le informazioni riguardanti l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dall'inizio del mese fino alla fine della settimana precedente;

     b) al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese, quando la settimana è a cavallo di due mesi, le informazioni riguardanti l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente.

 

          Art. 4. Comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri

     1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) ed ii), del regolamento (CE) n. 1290/2005, per via elettronica, le informazioni e documenti seguenti, secondo le modalità definite agli articoli 5 e 6 del presente regolamento:

     a) Al più tardi il terzo giorno lavorativo di ogni mese, le informazioni riguardanti l'importo globale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente, sulla base del modello riportato nell'allegato I, e tutte le informazioni atte a spiegare le differenze rilevanti tra le previsioni stabilite conformemente al paragrafo 2, lettera a), punto iii), e le spese sostenute o le entrate con destinazione specifica riscosse.

     b) Al più tardi il 10 di ogni mese, la dichiarazione delle spese di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, in cui figuri l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente, nonché la dichiarazione delle spese relative all'ammasso pubblico, sulla base del modello riportato nell'allegato II del presente regolamento. Tuttavia la comunicazione relativa alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse tra il 1° e il 15 ottobre è trasmessa al più tardi il giorno 25 dello stesso mese.

     La dichiarazione delle spese comprende la ripartizione delle spese e delle entrate con destinazione specifica per articolo della nomenclatura del bilancio delle Comunità europee e, per i capitoli relativi all'audit delle spese agricole e alle spese con destinazione specifica, la ripartizione complementare per voce. Tuttavia, per determinate esigenze di controllo finanziario, la Commissione può chiedere una ripartizione più dettagliata.

     c) Al più tardi il giorno 20 di ogni mese, un fascicolo per l'imputazione nel bilancio comunitario delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dall'organismo pagatore nel corso del mese precedente, ad eccezione del fascicolo per l'imputazione delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dal 1° al 15 ottobre, che è trasmesso al più tardi il 10 novembre.

     d) Al più tardi il 20 maggio ed il 10 novembre di ogni anno, a complemento del fascicolo di cui alla lettera c), gli importi trattenuti ed utilizzati in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1655/2004.

     2. Il fascicolo, di cui al paragrafo 1, lettera c), è costituito da:

     a) un rendiconto (T 104, riportato nell'allegato V), redatto da ciascun organismo pagatore, relativo ai dati ripartiti secondo la nomenclatura del bilancio delle Comunità europee, per tipo di spesa e di entrata, secondo una nomenclatura dettagliata, messa a disposizione degli Stati membri, riguardante:

     i) le spese sostenute e le entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente,

     ii) le spese e le entrate con destinazione specifica cumulate sostenute e riscosse dall'inizio dell'esercizio finanziario fino alla fine del mese precedente,

     iii) le previsioni di spese e di entrate con destinazione specifica, riguardanti, a seconda dei casi:

     solamente il mese in corso e i due mesi successivi,

     il mese in corso, i due mesi successivi e il periodo fino alla fine dell'esercizio;

     b) un riepilogo (T103, riportato nell'allegato IV) dei dati di cui alla lettera a), per Stato membro, per tutti gli organismi pagatori di quest'ultimo;

     c) uno stato di concordanza dei dati (T 101, riportato nell'allegato III) tra le spese dichiarate in conformità del paragrafo 1, lettera b), e quelle dichiarate in conformità della lettera a) del presente paragrafo, se del caso con una giustificazione di tale differenza;

     d) conti giustificativi delle uscite e delle entrate relative all'ammasso pubblico, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, presentati sotto forma di tabelle (Tabelle e.faudit), in conformità dell'allegato III del suddetto regolamento;

     e) tabelle (da T 106 a T 109, riportate negli allegati VI, VII, VIII ed IX) complementari a quelle di cui alle lettere a) e b), per le comunicazioni del 20 maggio e del 10 novembre, di cui al paragrafo 1, lettera d), che mostrano la situazione dei conti alla fine del mese d'aprile ed alla fine dell'esercizio finanziario, comprendenti:

     la comunicazione degli importi trattenuti da ciascun organismo pagatore in applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004, compresi gli eventuali interessi (T 106 e T 107),

     lo stato di utilizzazione da parte di ciascun organismo pagatore degli importi corrispondenti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1655/2004 (T 108),

     il riepilogo globale, a livello di ciascuno Stato membro, dei dati di cui al primo e secondo trattino del presente punto e degli interessi generati dai fondi non utilizzati (T 109).

     3. Il riepilogo dei dati (T103) di cui al paragrafo 2, lettera b) è trasmesso alla Commissione anche su supporto cartaceo.

     4. Tutte le informazioni finanziarie richieste in applicazione del presente articolo sono comunicate in euro.

     Tuttavia:

     per le tabelle di cui al paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri utilizzano la stessa moneta utilizzata per l'esercizio in cui è stata effettuata la trattenuta,

     per le dichiarazioni di spesa e di detrazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri utilizzano la moneta nazionale.

     Inoltre, per le informazioni finanziarie relative all'esercizio finanziario 2007 diverse da quelle di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento effettuano le comunicazioni in moneta nazionale.

 

          Art. 5. Norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica

     1. Fatte salve le disposizioni specifiche concernenti le dichiarazioni di entrate e le dichiarazioni di spesa relative all'ammasso pubblico di cui all'articolo 6, le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate dagli organismi pagatori per un dato mese corrispondono ai pagamenti ed agli incassi effettivamente realizzati nel corso di tale mese.

     Tali spese ed entrate sono imputate al bilancio del FEAGA per un esercizio finanziario «N» che inizia il 16 ottobre dell'anno «N-1» e va fino al 15 ottobre dell'anno «N».

     Tuttavia:

     a) le spese che possono essere pagate prima che acquisti efficacia la disposizione in virtù della quale esse sono imputate, in tutto o in parte, al FEAGA, possono essere dichiarate esclusivamente:

     nel mese nel corso del quale acquista efficacia la disposizione suddetta

     oppure

     nel mese successivo all'entrata in applicazione di tale disposizione;

     b) le entrate con destinazione specifica di cui lo Stato membro è debitore verso la Commissione sono dichiarate nel mese durante il quale scade il termine di versamento delle somme corrispondenti, previsto dalla normativa comunitaria;

     c) le rettifiche decise dalla Commissione, nell'ambito della liquidazione dei conti e della verifica di conformità, sono detratte o aggiunte direttamente dalla Commissione ai pagamenti mensili di cui, a seconda dei casi, all'articolo 10, paragrafo 2 o all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. Tuttavia gli Stati membri indicano gli importi relativi a tali rettifiche nella dichiarazione redatta per il mese per il quale sono effettuate dette rettifiche.

     2. Le spese e le entrate con destinazione specifica sono prese in considerazione alla data in cui sono state addebitate o accreditate sul conto dell'organismo. Tuttavia, per i pagamenti, la data da prendere in considerazione può essere quella in cui l'organismo interessato ha emesso ed inviato ad un istituto finanziario o al beneficiario il titolo di pagamento. Gli organismi pagatori utilizzano lo stesso metodo durante tutto l'esercizio finanziario.

     3. Le spese da dichiarare non tengono conto delle riduzioni operate in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004.

     4. Le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate in conformità del paragrafo 1 possono comportare rettifiche dei dati dichiarati nei mesi precedenti dello stesso esercizio finanziario.

     Se le rettifiche delle entrate con destinazione specifica portano, al livello di un organismo pagatore, a dichiarare per una data linea di bilancio entrate con destinazione specifica negative, le rettifiche eccedentarie sono rinviate al mese successivo. Se del caso, esse sono regolarizzate al momento della liquidazione contabile dell'anno di cui trattasi.

     5. Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati, sono detratti dalle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l'annullamento sono segnalati all'organismo pagatore.

     6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 i pagamenti dovuti a titolo del FEAGA gravati da crediti si considerano integralmente realizzati:

     a) alla data del pagamento della somma dovuta al beneficiario, se il credito è inferiore alla spesa liquidata,

     b) alla data della compensazione, se la spesa è inferiore o uguale al credito.

     7. I dati cumulati relativi alle spese e alle entrate con destinazione specifica imputabili a un dato esercizio, da trasmettere alla Commissione entro il 10 novembre, possono essere rettificati unicamente nell'ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

 

          Art. 6. Norme specifiche applicabili alla dichiarazione di spesa relativa all'ammasso pubblico

     Le operazioni da prendere in considerazione per la compilazione della dichiarazione di spesa relativa all'ammasso pubblico sono quelle, approvate alla fine di un dato mese nei conti dell'organismo pagatore, che si sono prodotte dall'inizio dell'esercizio contabile, definito all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 884/2006, fino alla fine di tale mese.

     Detta dichiarazione di spese comprende i valori e gli importi, determinati in conformità degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 884/2006, imputati dagli organismi pagatori nel corso del mese successivo a quello al quale si riferiscono le operazioni.

     Tuttavia:

     a) per le operazioni realizzate nel corso del mese di settembre, i valori e gli importi sono imputati dagli organismi pagatori al più tardi il 15 ottobre;

     b) per gli importi globali del deprezzamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 884/2006, gli importi sono imputati alla data fissata dalla decisione che li prevede.

 

          Art. 7. Tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa

     1. Per la redazione delle dichiarazioni di spesa, gli Stati membri non appartenenti alla zona euro applicano lo stesso tasso di cambio da essi utilizzato quando hanno effettuato i pagamenti ai beneficiari o riscosso entrate, in conformità del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione e della normativa agricola del settore.

     2. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, e in particolare per le operazioni per le quali la legislazione agricola del settore non ha fissato un fatto generatore, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese nel quale è dichiarata la spesa o l'entrata con destinazione specifica.

     3. Il tasso di cambio di cui al paragrafo 2 si applica anche ai recuperi effettuati globalmente per più operazioni eseguite anteriormente al 16 ottobre 2006 o al 16 ottobre 2007, in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma.

 

          Art. 8. Decisione di pagamento della Commissione

     1. Sulla base dei dati trasmessi in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), la Commissione decide e versa i pagamenti mensili, fatte salve le rettifiche di cui tenere conto nelle decisioni successive e l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

     2. Se all'apertura dell'esercizio il bilancio comunitario non è ancora stato adottato, i pagamenti mensili sono concessi limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse dagli Stati membri, fissata per capitolo di spesa e nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 13 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.

     3. Se gli impegni anticipati di cui all'articolo 150, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 superano la metà degli stanziamenti corrispondenti dell'esercizio in corso, i pagamenti mensili sono concessi limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse dagli Stati membri. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.

 

          Art. 9. Riduzione dei pagamenti da parte della Commissione

     1. Le spese pagate oltre i termini o le scadenze prescritti sono imputate con una riduzione dei pagamenti mensili secondo le seguenti modalità:

     a) quando le spese pagate con ritardo rappresentano fino al 4 % delle spese pagate rispettando i termini e le scadenze, non è operata alcuna riduzione;

     b) una volta superato il margine del 4 %, le spese supplementari effettuate con ritardo sono ridotte secondo le seguenti modalità:

     per un ritardo fino ad un massimo di un mese, la spesa è ridotta del 10 %,

     per un ritardo fino ad un massimo di due mesi, la spesa è ridotta del 25 %,

     per un ritardo fino ad un massimo di tre mesi, la spesa è ridotta del 45 %,

     per un ritardo fino ad un massimo di quattro mesi, la spesa è ridotta del 70 %,

     per un ritardo di più di quattro mesi, la spesa è ridotta del 100 %.

     2. In deroga al paragrafo 1, per i pagamenti diretti di cui all'articolo 12, al titolo III o, se del caso, al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, effettuati per l'anno N, il cui pagamento al di là dei termini e delle scadenze prescritti avverrebbe dopo il 15 ottobre dell'anno N+1, si applicano le seguenti modalità:

     a) quando il margine del 4 % di cui al paragrafo 1, lettera a), non è utilizzato completamente per pagamenti effettuati entro il 15 ottobre dell'esercizio N+1 e la parte rimanente di detto margine supera il 2 %, il margine è ridotto al 2 %;

     b) in ogni caso, i pagamenti effettuati nel corso degli esercizi finanziari N+2 e successivi sono ammissibili per lo Stato membro interessato soltanto nel limite del suo massimale nazionale, di cui agli allegati VIII o VIII bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o della sua dotazione finanziaria annuale, stabilita in conformità dell'articolo 143 ter, paragrafo 3, del medesimo regolamento, per l'anno che precede quello dell'esercizio finanziario durante il quale è effettuato il pagamento, a seconda dei casi aumentato degli importi relativi al premio per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari di cui agli articoli 95 e 96, del medesimo regolamento, e dell'importo supplementare dell'aiuto previsto dall'articolo 12 dello stesso, ridotto della percentuale di cui all'articolo 10 e corretto mediante l'adeguamento di cui all'articolo 11, tenendo conto dell'articolo 12 bis del medesimo regolamento e degli importi fissati all'articolo 4 del regolamento (CE) n.188/2005 della Commissione;

     c) superati i margini di cui alla lettera a), le spese contemplate dal presente paragrafo sono ridotte del 100 %.

     3. La Commissione applica una ripartizione temporale diversa da quella prevista ai paragrafi 1 e 2 e/o tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per talune misure, o se gli Stati membri presentano giustificazioni fondate.

     Tuttavia, per i pagamenti di cui al paragrafo 2, il primo comma del presente paragrafo si applica nei limiti dei massimali di cui alla lettera b) del suddetto paragrafo 2.

     4. Nell'ambito dei pagamenti mensili sull'imputazione delle spese, il controllo del rispetto dei termini e delle scadenze è effettuato due volte nel corso dell'esercizio di bilancio:

     sulle spese effettuate fino al 31 marzo,

     sulle spese effettuate fino al 31 luglio.

     Gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre sono presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione contabile, di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

     5. La Commissione, dopo aver informato gli Stati membri interessati, può tuttavia differire il versamento dei pagamenti mensili agli Stati membri, quale previsto dall'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, se le comunicazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento le pervengono in ritardo o contengono discordanze che richiedono verifiche supplementari.

     6. Le riduzioni di cui al presente articolo e le eventuali altre riduzioni effettuate in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono operate fatta salva la decisione successiva di verifica di conformità, di cui all'articolo 31 del medesimo regolamento.

 

          Art. 10. Contabilizzazione e riscossione delle entrate con destinazione specifica

     1. Alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica contemplate dal presente regolamento si applicano in quanto compatibili gli articoli 150 e 151 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

     2. Con la decisione relativa ai pagamenti mensili adottata in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione effettua il pagamento del saldo delle spese dichiarate da ciascuno Stato membro diminuite dell'importo delle entrate con destinazione specifica indicate dallo Stato membro nella medesima dichiarazione delle spese. Detta compensazione si considera equivalente alla riscossione delle entrate corrispondenti.

     3. Gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento generati dalle entrate con destinazione specifica sono aperti a partire dall'assegnazione di tali entrate alle linee di bilancio. La destinazione avviene al momento della contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica, nei due mesi successivi alla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

 

          Art. 11. Messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari

     1. La Commissione, dopo avere deciso in merito ai pagamenti mensili, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio mette a disposizione degli Stati membri, sul conto aperto da ciascuno Stato membro, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare mediante il FEAGA, deducendo l'importo corrispondente alle entrate con destinazione specifica.

     Quando i pagamenti che deve effettuare la Commissione, una volta dedotte le entrate con destinazione specifica, danno luogo in uno Stato membro ad un importo negativo, le deduzioni eccedentarie sono rinviate ai mesi successivi.

     2. L'intestazione e il numero del conto di cui al paragrafo 1 sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione, secondo il modello fornito dalla Commissione.

     3. Se uno Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, continua a redigere in moneta nazionale le sue dichiarazioni di spesa per l'esercizio finanziario 2007, il tasso di cambio applicato dalla Commissione per i pagamenti corrispondenti è quello del 10 del mese successivo a quello in cui è redatta la dichiarazione o, nel caso in cui a tale data non vi sia una quotazione generale, quello del primo giorno precedente la data per la quale vi sia una quotazione generale.

 

          Art. 12. Importi considerati entrate con destinazione specifica

     1. Sono considerate entrate con destinazione specifica alla stregua delle somme recuperate a seguito di irregolarità o di negligenze di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005:

     a) gli importi pagabili al bilancio comunitario, riscossi in seguito a penalità o sanzioni in conformità delle norme specifiche previste dalle legislazioni agricole settoriali;

     b) gli importi corrispondenti alle riduzioni o alle esclusioni dai pagamenti applicate in conformità delle norme relative alla condizionalità previste dal titolo II, capo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     2. Alle entrate suddette si applicano in quanto compatibili le norme previste per le entrate con destinazione specifica diverse da quelle di cui al paragrafo 1. Tuttavia, gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), trattenuti prima del pagamento dell'aiuto oggetto dell'irregolarità o della negligenza, sono dedotti dalla spesa corrispondente.

 

CAPO 3

CONTABILITÀ FEASR

 

          Art. 13. Contabilità dei programmi di sviluppo rurale

     1. Ogni organismo pagatore designato per un programma di sviluppo rurale tiene una contabilità che permette di identificare tutte le operazioni per programma e per misura. In tale contabilità figurano in particolare:

     a) l'importo della spesa pubblica e l'importo del contributo comunitario pagato per ogni operazione;

     b) gli importi da recuperare presso i beneficiari per le irregolarità o le negligenze constatate;

     c) gli importi recuperati, con identificazione dell'operazione di origine.

     2. Per la redazione delle loro dichiarazioni di spesa in euro, gli organismi pagatori degli Stati membri non appartenenti alla zona euro applicano, per ogni operazione di pagamento o di recupero, il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese durante il quale le operazioni sono registrate nei conti dell'organismo pagatore.

 

          Art. 14. Previsione del fabbisogno finanziario

     Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1290/2005, secondo il modello riportato nell'allegato X del presente regolamento, due volte all'anno, insieme alle dichiarazioni di spesa da trasmettere entro il 31 gennaio e il 31 luglio, le previsioni relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR per l'anno in corso, nonché una stima, aggiornata, delle domande di finanziamento per l'anno successivo.

 

          Art. 15. Piano di finanziamento dei programmi di sviluppo rurale

     1. Nel piano di finanziamento di ciascun programma di sviluppo rurale sono specificati, tra l'altro, l'importo massimo del contributo del FEASR, la sua ripartizione annuale, la ripartizione per asse e per misura ed il tasso di cofinanziamento applicabile per ogni asse.

     Il piano di finanziamento entra in vigore dopo l'adozione del programma di sviluppo rurale da parte della Commissione. Gli adattamenti successivi del piano di finanziamento che non richiedono l'adozione di una nuova decisione da parte della Commissione entrano in vigore previa convalida mediante il sistema protetto di scambio di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri istituito ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli adattamenti del piano di finanziamento che richiedono l'adozione di una nuova decisione da parte della Commissione entrano in vigore dopo l'adozione della nuova decisione.

     Il piano di finanziamento di ciascun programma di sviluppo rurale e i relativi adattamenti sono inseriti dall'autorità di gestione del programma di cui trattasi nel sistema protetto di scambio di informazioni di cui al secondo comma.

 

          Art. 16. Dichiarazioni di spesa

     1. Gli organismi pagatori redigono dichiarazioni di spesa per ciascun programma di sviluppo rurale. Tali dichiarazioni riguardano, per ciascuna misura di sviluppo rurale, l'importo della spesa pubblica ammissibile per la quale l'organismo pagatore ha effettivamente versato il contributo corrispondente del FEASR durante il periodo di riferimento.

     2. Una volta approvato il programma, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1290/2005, le dichiarazioni di spesa, per via elettronica, secondo le modalità definite all'articolo 18 del presente regolamento, rispettando la periodicità ed i termini seguenti:

     a) entro il 30 aprile per le spese del periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo;

     b) entro il 31 luglio per le spese del periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno;

     c) entro il 10 novembre per le spese del periodo che va dal 1° luglio al 15 ottobre;

     d) entro il 31 gennaio per le spese del periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre.

     Le spese dichiarate per un dato periodo possono comportare rettifiche dei dati dichiarati per periodi di dichiarazione precedenti dello stesso esercizio finanziario.

     Tuttavia, se un programma di sviluppo rurale non è stato approvato dalla Commissione al 31 marzo 2007, le spese effettuate in anticipo dall'organismo pagatore sotto la propria responsabilità, nei periodi precedenti l'adozione di tale programma, sono dichiarate alla Commissione globalmente nella prima dichiarazione di spesa successiva all'adozione del programma.

     3. Le dichiarazioni di spesa sono redatte sulla base del modello riportato nell'allegato XI. Per i programmi di sviluppo rurale che coprono regioni che beneficiano di tassi di cofinanziamento diversi, in conformità dell'articolo 70, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la domanda include una tabella distinta delle spese per ciascun tipo di regione.

     4. Se sono constatate discordanze, divergenze di interpretazioni o incoerenze relative alle dichiarazioni di spesa per un dato periodo di riferimento, risultanti in particolare dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 e relative modalità d'applicazione, per le quali sono necessarie verifiche supplementari, si chiede allo Stato membro interessato di fornire informazioni supplementari. Dette informazioni sono fornite attraverso il sistema protetto di scambio di informazioni di cui all'articolo 15, secondo comma, del presente regolamento.

     Il termine di pagamento di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 può essere in tal caso interrotto, per tutto l'importo oggetto della domanda di pagamento o per parte di esso, a partire dalla data di trasmissione della domanda di informazioni fino alla ricezione delle informazioni richieste e al più tardi fino alla dichiarazione di spesa del periodo successivo.

     Qualora non venga trovata alcuna soluzione entro il termine suddetto, la Commissione può sospendere o ridurre i pagamenti in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

     5. I dati cumulati relativi alle spese e alle entrate con destinazione specifica imputabili ad un dato esercizio finanziario, da trasmettere alla Commissione entro il 10 novembre, possono essere rettificati esclusivamente nell'ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

 

          Art. 17. Calcolo dell'importo da pagare

     1. Il contributo comunitario da pagare per le spese pubbliche ammissibili dichiarate nell'ambito di ciascun asse per ogni periodo di riferimento è calcolato sulla base del piano di finanziamento in vigore il primo giorno di tale periodo.

     2. Durante ciascun periodo di riferimento gli importi dei contributi del FEASR recuperati presso i beneficiari nell'ambito del programma di sviluppo rurale di cui trattasi sono dedotti dall'importo a carico del FEASR nella dichiarazione di spesa relativa a tale periodo.

     3. Gli importi in più o in meno eventualmente risultanti dalla liquidazione contabile, effettuata in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006, che possono essere riutilizzati nell'ambito del programma di sviluppo rurale, sono aggiunti o dedotti dall'importo del contributo del FEASR quando viene effettuata la prima dichiarazione dopo la decisione di liquidazione.

     4. Fatto salvo il massimale di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005, quando il cumulo delle dichiarazioni di spesa supera il totale programmato per un dato asse del programma di sviluppo rurale, l'importo da pagare è limitato all'importo programmato per tale asse. Le spese pubbliche così escluse possono essere imputate in una dichiarazione di spesa posteriore, purché lo Stato membro abbia presentato un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo abbia accettato.

     5. Il pagamento del contributo comunitario è effettuato dalla Commissione, in funzione delle disponibilità di bilancio, sul conto o sui conti aperti da ciascuno Stato membro.

     Le intestazioni o i numeri dei conti sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione, secondo il modello fornito dalla Commissione.

 

CAPO 4

DISPOSIZIONI COMUNI AL FEAGA E AL FEASR

 

          Art. 18. Scambio elettronico delle informazioni e dei documenti

     1. La Commissione istituisce sistemi informatici che permettano scambi di documenti e di informazioni, per via elettronica, tra di essa e gli Stati membri, relativamente alle comunicazioni e alle richieste di informazioni previste dal regolamento (CE) n. 1290/2005 e relative modalità di applicazione. Essa informa gli Stati membri delle condizioni generali di attuazione di tali sistemi tramite il comitato dei Fondi agricoli.

     2. I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono in particolare trattare:

     a) i dati necessari alle transazioni finanziarie, in particolare quelli relative ai conti mensili ed annuali degli organismi pagatori, alle dichiarazioni delle spese e delle entrate ed alla trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui agli articoli 5, 11, 15 e 17 del presente regolamento, all'articolo 6 del regolamento (CE) n.885/2006 ed agli articoli 2, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 884/2006;

     b) i documenti di comune interesse che permettono il controllo dei conti e la consultazione delle informazioni e dei documenti che l'organismo pagatore deve mettere a disposizione della Commissione;

     c) i testi comunitari e gli orientamenti della Commissione in materia di finanziamento della politica agraria comune da parte delle autorità autorizzate e designate in applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005, nonché gli orientamenti relativi all'applicazione armonizzata delle normative di cui trattasi.

     3. La forma ed il contenuto dei documenti di cui agli articoli 4, 14 e 17 del presente regolamento, all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e d) del regolamento (CE) n. 885/2006 ed agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 884/2006 sono definiti dalla Commissione sulla base dei modelli riportati negli allegati da II a XI del presente regolamento, negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 885/2006 e nell'allegato III del regolamento (CE) n. 884/2006.

     Tali modelli sono adattati ed aggiornati dalla Commissione, previa informazione del comitato dei Fondi agricoli.

     4. I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono comprendere gli strumenti necessari che consentano alla Commissione di accedere ai dati e di gestire i conti del FEAGA e del FEASR, nonché quelli necessari per calcolare le spese forfettarie o le spese che richiedono l'impiego di metodi uniformi, con particolare riguardo alle spese finanziarie e ai deprezzamenti.

     5. I dati relativi alle transazioni finanziarie sono comunicati, introdotti ed aggiornati nei sistemi informatici di cui al paragrafo 1, sotto la responsabilità dell'organismo pagatore, dallo stesso organismo pagatore o dall'organismo al quale è stata delegata tale funzione, se del caso tramite gli organismi di coordinamento riconosciuti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

     6. Quando un documento o una procedura, previsti dal regolamento (CE) n. 1290/2005 o dalle relative modalità di applicazione, richiedono la firma di una persona autorizzata o l'accordo di una persona in una o più fasi della procedura, i sistemi informatici istituiti per la trasmissione di tali documenti devono permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche per le diverse fasi della procedura, in conformità della normativa comunitaria. Per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa e la dichiarazione di affidabilità unita ai conti annuali, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto i) e lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005, i documenti trasmessi per via elettronica sono conservati, nella loro forma originale, dagli organismi pagatori o, se del caso, dagli organismi di coordinamento riconosciuti in conformità dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

     7. La conservazione dei documenti elettronici e digitalizzati deve essere garantita per tutto il periodo richiesto in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 885/2006.

     8. In caso di disfunzione di un sistema informatico o di collegamento instabile, lo Stato membro può, con l'accordo preliminare della Commissione, inviare i documenti sotto un'altra forma, secondo modalità da essa determinate.

 

CAPO 5

MISURE TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 19. Contabilizzazione dei fondi provenienti dalla modulazione o dal rispetto delle condizioni in materia ambientale

     1. Gli importi trattenuti in conformità degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 sono accreditati dallo Stato membro su un conto specifico aperto per ciascun organismo pagatore o su un conto specifico aperto nello Stato membro. La contabilizzazione deve permettere di identificare l'origine dell'importo accreditato in relazione al pagamento del relativo aiuto al beneficiario.

     2. Gli Stati membri possono ridistribuire agli organismi pagatori di loro scelta gli importi raccolti di cui al paragrafo 1 ai fini di una loro utilizzazione. Detti importi sono accreditati sul conto o sui conti di cui al paragrafo 1 ed utilizzati esclusivamente per il finanziamento del sostegno comunitario supplementare di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999 o per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1655/2004.

     Gli interessi generati dai fondi non utilizzati sono aggiunti al saldo disponibile alla fine di ogni esercizio finanziario ed utilizzati per il finanziamento delle medesime misure.

     3. Per le spese relative alle misure di cui al paragrafo 2, la contabilità degli organismi pagatori è tenuta separata dalle altre spese relative allo sviluppo rurale e comporta, per ciascun pagamento, una distinzione contabile tra i fondi nazionali ed i fondi provenienti dall'applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004.

     4. Gli importi trattenuti in conformità degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 e gli interessi da essi eventualmente generati che non sono stati pagati in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 963/2001 della Commissione o dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1655/2004, sono dedotti dai pagamenti mensili quando la Commissione adotta la decisione relativa alle spese di ottobre dell'esercizio di cui trattasi, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005. Se del caso, il tasso di cambio da utilizzare è quello di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

          Art. 20. Spese del FEAOG, sezione «garanzia», per lo sviluppo rurale, effettuate tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006

     Lo Stato membro che, in conformità dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del regolamento (CE) n. 1290/2005, nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 2000- 2006 prevede di effettuare pagamenti relativi alla sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) fino al 31 dicembre 2006, ne fa richiesta alla Commissione entro il 1° luglio 2006, presentando le giustificazioni pertinenti. Nella domanda sono precisati il programma o i programmi e le misure di cui trattasi.

     In caso di applicazione del primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2007, per ogni programma e per ogni misura, la data in cui sono stati effettuati i pagamenti per il FEAOG, sezione «garanzia».

 

          Art. 21. Abrogazione

     Il regolamento (CE) n. 296/96 e la decisione C/2004/1723 del 26 aprile 2004 sono abrogati a decorrere dal 16 ottobre 2006.

     Tuttavia il regolamento (CE) n. 296/96, eccetto l'articolo 3, paragrafo 6 bis, lettera a), e la decisione C/2004/1723 continuano ad applicarsi per tutte le spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del FEAOG, sezione «garanzia», fino al 15 ottobre 2006.

     I riferimenti al regolamento e alla decisione abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XII.

 

          Art. 22. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     2. Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006, per le entrate riscosse e per le spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del FEAGA e del FEASR, per gli esercizi 2007 e successivi. Tuttavia, l'articolo 20 si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

TABELLA DEGLI ALLEGATI

 

     ALLEGATO I IMPORTO GLOBALE DELLE SPESE SOSTENUTE E DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA RISCOSSE NEL CORSO DI UN MESE (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA A))

     ALLEGATO II DICHIARAZIONE DELLE SPESE MENSILI DEL FEAGA (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA B))

     ALLEGATO III T 101 STATO DI CONCORDANZA DEI DATI (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA C))

     ALLEGATO IV T 103 RIEPILOGO (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA B))

     ALLEGATO V T 104 - DATI RIPARTITI SECONDO LA NOMENCLATURA DEL BILANCIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, PER TIPO DI SPESA E DI ENTRATA (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA A))

     ALLEGATO VI T 106 IMPORTI TRATTENUTI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1259/99 (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA E))

     ALLEGATO VII T 107 IMPORTI TRATTENUTI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1259/99 O DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2004 (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA E))

     ALLEGATO VIII T 108 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI TRATTENUTI IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1259/99 O DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2004 (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA E))

     ALLEGATO IX T 109 RIEPILOGO DELL'UTILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI TRATTENUTI IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1259/99 O DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2004 (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA E))

     ALLEGATO X PREVISIONI DI SPESA DEL FEASR (ARTICOLO 14)

     ALLEGATO XI DICHIARAZIONE DELLE SPESE MENSILI DEL FEASR (ARTICOLO 17)

     ALLEGATO XII TAVOLA DI CONCORDANZA

 

 

ALLEGATO I

IMPORTO GLOBALE DELLE SPESE SOSTENUTE E DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE

SPECIFICA RISCOSSE NEL CORSO DI UN MESE (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA A))

 

     IDES

 

     Contenuto della dichiarazione

     Intestazione della dichiarazione

     L'intestazione della dichiarazione comprende i seguenti elementi:

     Un identificatore del tipo di messaggio e dello Stato membro che trasmette l'informazione. Detto identificatore sarà comunicato dalla Commissione.

     Il periodo cui si riferisce la dichiarazione.

     Informazioni relative alle spese e alle entrate del periodo considerato:

     Importo complessivo esclusa liquidazione

     Previsioni esclusa liquidazione

     Liquidazione

     Informazioni relative all'ammasso pubblico

     Corpo della dichiarazione

     Il corpo della dichiarazione comprende i seguenti elementi:

     Identificatore della voce o dell'articolo

     Importi dichiarati e previsioni

     Giustificazione delle differenze rispetto alle previsioni.

     Sezione finale

     Nella sezione finale della dichiarazione è riportata una somma di controllo che corrisponde al totale di tutti gli importi dichiarati nell'intestazione e nel corpo della dichiarazione stessa.

 

     Sintassi del messaggio

     <I>[IDENTIFICATION]

     <C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

     <C>030<V>[FORECAST]

     <C>040<V>[CLEARANCE]

     <C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

     <C>060<V>[ITEM]

     <C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

     <C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

    

     <C>060<V>[ITEM]

     <C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

     <C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

     <C>090<V>[CHECKSUM]

 

     Descrizione dei campi

Denominazione

Formato

Descrizione

Intestazione della dichiarazione: occorrenza dei dati = 1

 

[IDENTIFICATION] *

 

Codice di identificazione assegnato dalla Commissione

[BEGINDATE] *

Data (GGMMAAAA)

Data di inizio della dichiarazione

[ENDDATE] *

Data (GGMMAAAA)

Data di fine della dichiarazione

[EXPENDITURE]*

Numero (30,2)

Importo complessivo del mese esclusa liquidazione

[FORECAST] *

Numero (30,2)

Previsioni

[CLEARANCE] *

Numero (30,2)

Liquidazione

[PUBLIC STORAGE]*

Numero (30,2)

Spese relative all'ammasso pubblico

Corpo della dichiarazione: occorrenza dei dati = da 1 ad n

 

[ITEM]

Numero (8)

Linea di bilancio (voce o articolo)

[AMOUNT]

Numero (30,2)

Importo delle spese/entrate

[FORECAST]

Numero (30,2)

Importo delle previsioni

[DIFF1]

Numero (30,2)

Differenza rispetto ai mesi precedenti

[DIFF2]

Numero (30,2)

Previsione della differenza riportata ai mesi successivi

[DIFF3]

Numero (30,2)

Differenza rispetto ai mesi successivi

[DIFF4]

Numero (30,2)

Errori di previsione

Sezione finale: Occorrenza dei dati = 1

 

 

[CHECKSUM] *

Numero (30,2)

Valore di controllo: somma di tutti gli importi del messaggio

     I campi contrassegnati da * sono obbligatori

 

     Esempio

     <I>AGRWDMT1

     <C>010<V>16102005

     <C>020<V>135454513.93

     <C>030<V>163388000

     <C>040<V>0

     <C>050<V>2801326.91

     <C>060<V>050201

     <C>070<V>5462115.83/21358000

     <C>080<V>0/-15835484.17/0/0

     ……

     <C>060<V>050202

     <C>070<V>0/0

     <C>080<V>0/0/0/0

     <C>090<V>157894562

 

     E-AGREX

 

     Stato membro

     Referente:

     Data di trasmissione:

     Telefono:

     Indirizzo di posta elettronica:

     Spese per il periodo dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in EUR

     Importo complessivo del mese esclusa liquidazione (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Previsioni esclusa liquidazione (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Differenza = (1) (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Liquidazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Importo complessivo del mese inclusa liquidazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Di cui spese per l'ammasso pubblico (categoria 2)

 

     Obbligatorio per l'ultimo fax settimanale del mese o su espressa richiesta della Commissione

Nomenclatura appropriata

Spese/entrate (1)

Previsioni (2)

Differenze = (1)-(2)

Giustificazione delle principali differenze in milioni di euro

 

 

 

 

Derivanti dai mesi precedenti

Riporto ai mesi successivi

Derivanti dai mesi successivi

Errore di previsione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE DELLE SPESE MENSILI DEL FEAGA (ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA B))

 

     Contenuto della dichiarazione

     Intestazione della dichiarazione

     L'intestazione della dichiarazione comprende i seguenti elementi:

     Un identificatore del tipo di messaggio e dello Stato membro che trasmette l'informazione. Si tratta di un codice riconosciuto dalla Commissione, che consente di identificare il tipo di dichiarazione trasmessa e lo Stato membro interessato. (Avvertenza: l'identificatore serve in particolare a garantire che chi trasmette la dichiarazione sia effettivamente abilitato a effettuare dichiarazioni per lo Stato membro considerato). L'identificatore sarà comunicato dalla Commissione.

     Periodo di spesa cui si riferisce la dichiarazione. Esempio: 1105 per il periodo di spesa 11-2005 e la dichiarazione del 10.12.2005.

     Nome, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica del responsabile della dichiarazione.

     Corpo della dichiarazione

     Il corpo della dichiarazione comprende i seguenti elementi per ciascun articolo della nomenclatura del FEOGA:

     Identificatore dell'articolo (ad esempio 050201) o della voce

     Importo dichiarato in euro

     Sezione finale

     Nel riepilogo finale sono riportate le seguenti informazioni:

     Totale dichiarato in euro

     Sezione osservazioni

     Il messaggio termina con un campo per eventuali osservazioni, costituito da zero a cento linee di testo. Questo campo è utilizzato per fornire complementi di informazione specificamente richiesti dalla Commissione.

 

     Sintassi del messaggio

     <I>[IDENTIFICATION]

     <C>001<V>[PERIOD]

     <C>004<V>[RESPNAME]

     <C>005<V>[RESPPHONE]

     <C>006<V>[RESPFAX]

     <C>007<V>[RESPEMAIL]

     <C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

    

     <C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

     <C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

     <C>999<V>[COMMENT]

     <C>999<V>[COMMENT]

 

     Descrizione dei campi

Denominazione

Formato

Descrizione

Intestazione della dichiarazione: Occorrenza dei dati = 1

 

[IDENTIFICATION] *

 

Codice di identificazione assegnato dalla DG AGRI

[PERIOD] *

Data (MMAA)

Periodo cui si riferisce il fax

[RESPNAME] *

Testo libero (250 caratteri)

Cognome e nome del responsabile della dichiarazione

[RESPPHONE]

Testo libero (50 caratteri)

Telefono del responsabile della dichiarazione

[RESPFAX]

Testo libero (50 caratteri)

Indirizzo di posta elettronica del responsabile della dichiarazione

[RESPEMAIL]

Testo libero (50 caratteri)

Fax del responsabile della dichiarazione

Corpo della dichiarazione: Occorrenza dei dati = da 1 ad n

 

[ITEM]

Testo (8 caratteri)

Voce o capitolo per il quale è presentata la dichiarazione

[AMOUNT]

Numero (15,2)

Importo in euro

Sezione finale: Occorrenza dei dati = 1

 

 

[TOT AMOUNT]

Numero (15,2)

Importo totale della dichiarazione in euro

Sezione osservazioni: Occorrenza dei dati = da 1 ad n

 

[COMMENT]

Testo libero (200 caratteri)

Osservazioni

     I campi contrassegnati da * sono obbligatori

 

     Esempio

     <I>FAX10IE

     <C>001<V>1105

     <C>004<V>John Smith

     <C>005<V>00 32 2 2994789

     <C>006<V>00 32 2 2994789

     <C>007<V>John.Smith@gmail.com

     <C>010<V>050201/23986.21

     <C>010<V>050202/0

     <C>010<V>050203/3898153.27

    

     <C>010<V>050401/3656976.04

     <C>010<V>05070108/0

     <C>010<V>05070109/0

     <C>010<V>TOTALS/23154379.29

     <C>999<V>Osservazione Prima riga

     <C>999<V>Osservazione Seconda riga

 

     Print format

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)Riservato

 

 

ALLEGATO IV

 

     Riservato

     Da compilare

 

     TABELLA 103

     DATI RELATIVI ALLA SPESA E ALLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA E PREVISIONI SCHEDA RIEPILOGATIVA

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO V

T 104 - DATI RIPARTITI SECONDO LA NOMENCLATURA DEL

BILANCIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, PER TIPO DI SPESA E DI ENTRATA

 

     Contenuto della dichiarazione

     Intestazione della dichiarazione

     L'intestazione della dichiarazione comprende i seguenti elementi:

     Un identificatore del tipo di messaggio e dell'organismo pagatore che trasmette l'informazione. (Avvertenza: l'identificatore serve in particolare a garantire che chi trasmette la dichiarazione sia effettivamente abilitato a effettuare dichiarazioni per lo Stato membro considerato). L'identificatore sarà comunicato dalla Commissione.

     Periodo di spesa cui si riferisce la dichiarazione. Esempio: 200511 per il periodo di spesa 11-2005 e il T104 del 20.12.2005.

     Lingua della dichiarazione

     Corpo della dichiarazione

     Il corpo della dichiarazione comprende i seguenti elementi per ciascuna sottovoce della nomenclatura del FEOGA:

     Identificatore della sottovoce (ad esempio 050201043010001 o 050201049999999 se la sottovoce non è nota).

     Denominazione della sottovoce nella lingua scelta nell'intestazione della dichiarazione.

     Importo dichiarato per il periodo considerato (N), importo cumulativo dichiarato dall'inizio dell'esercizio, previsioni per i periodi N+1, N+2 N+3 e N+4 fine esercizio. Tutti gli importi debbono essere dichiarati in EUR.

     Sezione finale

     Dopo l'elenco di tutte le voci figurano i seguenti elementi:

     Il totale dichiarato per il periodo considerato (N), il totale dell'importo cumulativo dichiarato dall'inizio dell'esercizio, il totale delle previsioni per i periodi N+1, N+2 N+3 e N+4 fine esercizio.

     Giustificazione dell'utilizzo delle sottovoci «9999999»

     Un campo per osservazioni libere

 

     Sintassi del messaggio

     <I>[IDENTIFICATION]

     <C>001<V>[PERIOD]

     <C>011<V>[LANGUAGE]

     <C>002<V>[SUBITEM]

     <C>012<V>[DESCRIPTION]

     <C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

    

     <C>002<V>[SUBITEM]

     <C>012<V>[DESCRIPTION]

     <C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

     <C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

     <C>005<V>[EXPLANATION]

     <C>006<V>[COMMENT]

 

     Descrizione dei campi

Denominazione

Formato

Descrizione

Intestazione della dichiarazione: Occorrenza dei dati = 1

 

[IDENTIFICATION] *

 

Codice di identificazione assegnato dalla DG AGRI

[PERIOD] *

Data (AAAAMM)

Periodo di spesa

[LANGUAGE] *

2 caratteri

Codice ISO della lingua

Corpo della dichiarazione: Occorrenza dei dati = da 1 ad n

 

[SUBITEM] *

Numero (15)

Sottovoce

[DESCRIZIONE] *

Testo libero (600)

Denominazione della sottovoce

[AMOUNT] *

Numero (15,2)

Importo dichiarato

[AMOUNT CUMUL] *

Numero (15,2)

Importo cumulativo

[PRE1] *

Numero (15,2)

Importo delle previsioni per il periodo successivo

[PRE2] *

Numero (15,2)

Importo delle previsioni per il periodo N+2 N+3

[PRE3] *

Numero (15,2)

Importo delle previsioni per il periodo N+4 fine esercizio

Sezione finale: Occorrenza dei dati = 1

 

 

[AMOUNT TOT] *

Numero (15,2)

Importo totale dichiarato

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Numero (15,2)

Importo totale cumulativo

[PRE1 TOT] *

Numero (15,2)

Importo totale delle previsioni per il periodo successivo

[PRE2 TOT] *

Numero (15,2)

Importo totale delle previsioni per il periodo N+2 N+3

[PRE3 TOT] *

Numero (15,2)

Importo totale delle previsioni per il periodo N+4 fine esercizio

[EXPLANATION]

Testo libero (80)

Giustificazione delle sottovoci 9999999

[COMMENT]

Testo libero (80)

Osservazioni

     I campi contrassegnati da * sono obbligatori

 

     Esempio

     <I>AGRCYP1T3

     <C>001<V>200510

     <C>011<V>EN

     <C>002<V>050203003011001

     <C>012<V>Sugar and isoglucose

     <C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

     <C>002<V>050208011500001

     <C>012<V>Export refunds fresh fruits & vegetables

     <C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

     ……

     <C>002<V>050301020000002

     <C>012<V>Single area payment scheme new Member States R.1782/03, Art.143b) year 2005

     <C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

     <C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

     <C>006<V>No Comment

 

 

ALLEGATO VI

TABELLA 106

 

     IMPORTI DETRATTI A TITOLO DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1259/99

     (dal 16/10/N-1 al . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

 

     STATO MEMBRO:                                                                                      ESERCIZIO FINANZIARIO: N

     ORGANISMO PAGATORE:

                                                                                                                            Unità monetaria:

 

Sottovoci di bilancio:

Rubrica

Importi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rettifiche relative all'esercizio finanziario (N-1, 2, )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

0,00

 

     Data:

     Firmatario autorizzato:

 

 

ALLEGATO VII

TABELLA 107

 

     IMPORTI DETRATTI A TITOLO DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1259/99 O DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2004

      (dal 16/10/N-1 al . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

 

     STATO MEMBRO:                                                                             ESERCIZIO FINANZIARIO: N

     ORGANISMO PAGATORE:

                                                                                                                    Unità monetaria:

 

Sottovoci di bilancio:

Rubrica

Importi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rettifiche relative all'esercizio finanziario (N-1, 2, )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

0,00

 

     Data:

     Firmatario autorizzato:

 

 

ALLEGATO VIII

TABELLA 108

 

     UTILIZZO DEGLI IMPORTI DETRATTI A TITOLO DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1259/1999 O DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2004

      (dal 16/10/N-1 al . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

 

     ANNO DELLA DETRAZIONE N

 

     STATO MEMBRO:

     ORGANISMO PAGATORE:

 

     Unità monetaria:

 

 

 

Spese effettuate nel corso degli esercizi finanziari

VOCE DI BILANCIO

Titolo

N

N+1

N+2

N+3

TOTALE

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Importi totali utilizzati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

     Data:

     Firmatario autorizzato:

 

 

ALLEGATO IX

TABELLA 109

 

     SOMMARIO DELL'UTILIZZO DEGLI IMPORTI DETRATTI A TITOLO DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1259/1999 O DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2004

     (dal 16/10/N-1 al . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

 

     ANNO DELLA DETRAZIONE N

 

     STATO MEMBRO:

 

     Unità monetaria:

 

     IMPORTI DETRATTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO N (*)

 

 

Spese effettuate nel corso degli esercizi finanziari

ORGANISMO PAGATORE:

N

N+1

N+2

N+3

TOTALE

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rettifiche sugli importi detratti

 

 

 

 

0,00

Interessi prodotti dai fondi non utilizzati

 

 

 

 

0,00

Saldo

 

 

 

 

0,00

 

     Data:

     Firmatario autorizzato:

 

(*) Questo importo deve essere uguale alla somma dei totali delle tabelle 106 e 107 stabiliti in data . . . . . . .

 

 

ALLEGATO X

 

     A) PREVISIONI DELL'IMPORTO A CARICO DEL FEASR, DA PRESENTARE ENTRO IL 31 GENNAIO

 

Stima degli importi in euro a carico del FEASR nell'anno «N» per:

N. del programma

Gennaio - Marzo

Aprile - Giugno

Luglio - Ottobre

 

 

 

 

Stima dell'importo in euro a carico del FEASR nell'anno «N+1» per:

Ottobre -Dicembre

Gennaio - Marzo

Aprile - Giugno

Luglio - Ottobre

 

 

 

 

 

     B) PREVISIONI DELL'IMPORTO A CARICO DEL FEASR, DA PRESENTARE ENTRO IL 31 LUGLIO

 

Stima degli importi in euro a carico del FEASR nell'anno «N» per:

N. del programma

Gennaio - Marzo

Aprile - Giugno

Luglio - Ottobre

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

Stima dell'importo in euro a carico del FEASR nell'anno «N+1» per:

Ottobre - Dicembre

Gennaio Marzo

Aprile - Giugno

Luglio - Ottobre

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO XI

 

     A) DICHIARAZIONE DELLE SPESE

     Programma di sviluppo rurale _________________________ n. CCI__________

 

     Elenco delle operazioni per le quali l'organismo pagatore ha versato il contributo comunitario tra il __/__/__ e il __/__/__

 

Asse/Misura

Spesa pubblica all'origine del finanziamento comunitario

Misura 111

(importo in euro)

Misura 112

(importo in euro)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Misura 1xy

(importo in euro)

Totale Asse I

(calcolo automatico)

Misura 211

(importo in euro)

Misura 212

(importo in euro)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Misura 2xy

(importo in euro)

Totale Asse II (calcolo automatico)

 

Misura 311

(importo in euro)

Misura 312

(importo in euro)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Misura 3xy

(importo in euro)

Totale Asse III

(calcolo automatico)

Azioni Leader tipo Asse I (411)

(importo in euro)

Azioni Leader tipo Asse II (412)

(importo in euro)

Azioni Leader tipo Asse III (413)

(importo in euro)

Progetti di cooperazione (421)

(importo in euro)

Funzionamento dei GAL (431)

(importo in euro)

Totale Asse Leader

(calcolo automatico)

Totale Misure

(calcolo automatico)

Assistenza tecnica

(importo in euro)

TOTALE

(calcolo automatico)

 

     B) RIEPILOGO SPESA PUBBLICA

 

Asse prioritario

Totale spese pubbliche

Tasso di cofinanziamento

Contributo pubblico

 

 

 

Nazionale

Comunitario

Asse I

(calcolo automatico)

(fissato nel programma)

(calcolo automatico)

(calcolo automatico)

Asse II

(calcolo automatico)

(fissato nel programma)

(calcolo automatico)

(calcolo automatico)

Asse III

(calcolo automatico)

(fissato nel programma)

(calcolo automatico)

(calcolo automatico)

Asse LEADER

(calcolo automatico)

(fissato nel programma)

(calcolo automatico)

(calcolo automatico)

Ass. Tecnica

(calcolo automatico)

(fissato nel programma)

(calcolo automatico)

(calcolo automatico)

TOTALE

(calcolo automatico)

 

(calcolo automatico)

(calcolo automatico)

 

     C) DOMANDA DI PAGAMENTO

 

Contributo totale del FEASR corrispondente alle spese dichiarate

(calcolo automatico)

Recuperi effettuati duarante il periodo della dichiarazione (-)

euro

Regolarizzazione del massimale o riduzione della dichiarazione precedente (+)

euro

Saldo (eventuale +/-) della decisione di liquidazione dell'anno x

euro

Importo domandato al FEASR

euro

 

     Per l'organismo pagatore, data, nome e qualifica della persona che compila la dichiarazione

     Per l'organismo di coordinamento, data, nome e qualifica della persona che autorizza la trasmissione alla Commissione

 

 

ALLEGATO XII

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Regolamento (CE) n. 296/96

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 3 bis

Articolo 18, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 6, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 6, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 6 bis, lettera a)

Soppresso

Articolo 3, paragrafo 6 bis, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 7

Soppresso

Articolo 3, paragrafo 8

Soppresso

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 10

Soppresso

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 7

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 8

Articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

Soppresso

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6

Soppresso

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafi 1, 3 e 4

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 6

Soppresso

Articolo 8

Articolo 18

Articolo 9

Articolo 21

Articolo 10

Articolo 22