§ 1.1.377 – Regolamento 17 maggio 2001, n. 963.
Regolamento (CE) n. 963/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:17/05/2001
Numero:963


Sommario
Art. 1.  Sostegno supplementare comunitario
Art. 2.  Trasmissione di informazioni alla Commissione
Art. 3.  Relazione annuale
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 1.1.377 – Regolamento 17 maggio 2001, n. 963.

Regolamento (CE) n. 963/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno supplementare comunitario e la trasmissione di informazioni alla Commissione

(G.U.C.E. 18 maggio 2001, n. L 136)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, in particolare l'articolo 11, primo trattino,

     considerando quanto segue:

     (1) Le misure di sviluppo rurale finanziate con il sostegno supplementare comunitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999 sono incluse nella programmazione dello sviluppo rurale in base agli articoli da 41 a 44 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti. La Commissione deve dunque valutare le misure prospettate a norma dell'articolo 33, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), modificato dal regolamento (CE) n. 672/2001 della Commissione.

     (2) È necessario fissare i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999, entro i quali il sostegno supplementare comunitario è messo a disposizione degli Stati membri. Tali termini devono lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente per utilizzare il sostegno supplementare comunitario.

     (3) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999 prevede che gli importi derivanti dalla riduzione dei versamenti siano impiegati a sostegno di talune misure supplementari rispetto alle misure di sviluppo rurale già esistenti. Questo sostegno può essere destinato sia ad ulteriori beneficiari di misure già esistenti, ed in particolare a beneficiari di nuovi impegni relativi ad ulteriori interventi nel quadro delle misure esistenti, sia a misure supplementari. Esso non deve tuttavia essere impiegato semplicemente per aumentare le aliquote del cofinanziamento comunitario di misure già previste nei documenti di programmazione dello sviluppo rurale. Per garantire la tracciabilità, la fonte di finanziamento delle azioni pluriennali avviate dai singoli beneficiari deve rimanere identica sino alla fine del periodo dell'impegno.

     (4) Affinché la Commissione sia esattamente informata, a norma dell'articolo 9 dello stesso, sulle misure prese dagli Stati membri per attuare il regolamento (CE) n. 1259/1999, devono essere adottate disposizioni concernenti il contenuto e i termini delle comunicazioni.

     (5) Il comitato congiunto derivato dai comitati di gestione istituiti dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio e dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine impartito dal presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Sostegno supplementare comunitario

     1. Gli importi trattenuti a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1259/1999 sono utilizzati per il pagamento del sostegno supplementare comunitario di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento entro la fine del terzo esercizio finanziario successivo a quello durante il quale sono trattenuti [1].

     2. Il sostegno supplementare comunitario relativo ad una o più delle quattro categorie di misure menzionate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1259/1999 è destinato:

     a) ad ulteriori beneficiari delle misure già esistenti, previste dai documenti di programmazione dello sviluppo rurale di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1257/1999 e/o,

     b) a misure supplementari da includere nei documenti di programmazione dello sviluppo rurale.

     Il tasso di partecipazione della Comunità al sostegno supplementare è identico a quello previsto nel documento di programmazione per la misura di cui trattasi.

     3. Qualora sia pluriennale, l'azione avviata dal beneficiario non può essere finanziata alternando, di anno in anno, il sostegno comunitario di cui all'articolo 33, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1750/1999 ed il sostegno supplementare comunitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999.

 

          Art. 2. Trasmissione di informazioni alla Commissione

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in riferimento all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1259/1999 nonché in riferimento a ciascuno dei settori elencati nell'allegato dello stesso regolamento:

     a) un'analisi della situazione della superficie agricola utilizzata e della produzione praticata, con riguardo ai potenziali effetti ambientali;

     b) una descrizione particolareggiata delle pertinenti misure ambientali previste all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, adottate alla luce dell'analisi di cui alla lettera a);

     c) una descrizione circostanziata delle sanzioni applicate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento.

     2. Qualora decidano di applicare l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999, gli Stati membri comunicano una descrizione particolareggiata delle misure adottate a tal fine.

     3. Gli Stati membri comunicano una descrizione particolareggiata di ogni altra misura adottata a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999.

     4. Le descrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono far riferimento a tutte le disposizioni pertinenti di diritto comunitario e/o di diritto interno. Gli Stati membri notificano alla Commissione, a richiesta di quest'ultima i testi legislativi nazionali pertinenti.

     5. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate immediatamente dopo l'adozione delle misure di cui trattasi. Per le misure adottate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 luglio 2001, le comunicazioni devono essere trasmesse prima del 30 settembre 2001.

     6. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione un prospetto aggiornato della destinazione conferita, a titolo di sostegno supplementare comunitario, agli importi detratti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999, unitamente alla dichiarazione delle spese prevista dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1750/1999.

 

          Art. 3. Relazione annuale

     1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure e sull'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, comprendente una valutazione dei relativi effetti. La prima relazione è presentata entro il 30 aprile 2002 e riguarda le misure attuate e le sanzioni applicate nel corso degli anni 2000 e 2001.

     Ogni relazione deve contenere i seguenti elementi:

     a) una sintesi dei dati materiali e finanziari disponibili sull'attuazione delle misure e sull'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, accompagnata da un'analisi di questi dati e comprendente informazioni particolareggiate sui principali problemi incontrati;

     b) una valutazione sullo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi operativi prefissi, fondata sulle informazioni di cui alla lettera a).

     2. Qualora la relazione non pervenga entro il 30 aprile o sia manifestamente incompleta, la Commissione sospende per gli Stati membri di cui trattasi il pagamento dell'anticipo sulla spesa di cui alla sottorubrica 1A della sezione garanzia del FEAOG secondo le seguenti modalità:

     a) qualora la relazione non pervenga entro il 15 maggio o sia manifestamente incompleta a tale data, un importo equivalente alle somme detratte in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 tra il 1° maggio e il 15 ottobre dell'esercizio precedente è trattenuto sugli anticipi da versare all'inizio del mese di giugno;

     b) qualora la relazione pervenga dopo il 15 giugno o sia manifestamente incompleta dopo tale data, un importo equivalente alle somme detratte in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 tra il 16 ottobre e il 30 aprile è trattenuto sugli anticipi da versare all'inizio del mese di luglio.

     3. Per gli Stati membri di cui trattasi, il versamento degli importi sospesi a norma del paragrafo 2 è subordinato alla presentazione della relazione completa ed è effettuato al momento del versamento del secondo anticipo successivo al ricevimento della stessa.

 

          Art. 4. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 1655/2004.