§ 1.2.113 – Regolamento 16 febbraio 1996, n. 296.
Regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:16/02/1996
Numero:296


Sommario
Art. 1.      1. Dopo aver preso le decisioni di anticipo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultimo comma, del
Art. 2.      Tutti gli organismi pagatori sono tenuti ad una contabilità riferita esclusivamente all'utilizzo dei mezzi finanziari messi a loro disposizione per il pagamento delle spese previste all'articolo [...]
Art. 3.      1. Gli Stati membri raccolgono e tengono a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti l’importo totale delle spese pagate ogni settimana.
Art. 4.      1. In base ai dati trasmessi in conformità dell’articolo 3, la Commissione decide e versa gli anticipi mensili sull’imputazione delle spese, fatte salve le disposizioni dell’articolo 14 del [...]
Art. 5.      1. Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del
Art. 6. 
Art. 7.      1. Le spese dichiarate per un determinato mese devono corrispondere ai pagamenti e alle riscossioni realmente effettuati nel corso di tale mese.
Art. 8. 
Art. 9.      Il
Art. 10.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.2.113 – Regolamento 16 febbraio 1996, n. 296. [1]

Regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). [2]

(G.U.C.E. 17 febbraio 1996, n. L 39).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95, in particolare gli articoli 4 e 5,

     vista la decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio, in particolare l'articolo 13,

     considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70, gli Stati membri mobilizzano essi stessi i mezzi finanziari occorrenti per coprire le spese della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, denominato in appresso FEAOG-sezione garanzia; che, in virtù dello stesso regolamento, la Commissione accorda unicamente anticipi mensili sull'imputazione delle spese effettuate dagli Stati membri;

     considerando che, ai fini di una gestione corretta dei fondi stanziati per il FEAOG-sezione garanzia nel bilancio della Comunità, è indispensabile che ogni organismo pagatore tenga una contabilità riservata esclusivamente alle spese da finanziare dal FEAOG-sezione garanzia;

     considerando che occorre organizzare la trasmissione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di un insieme di dati in merito alle spese da finanziare dal FEAOG-sezione garanzia; che, a tal riguardo, occorre riconoscere che le comunicazioni relative ai dati quantitativi dovrebbero beneficiare di un certo margine d'inesattezza dovuto, tra l'altro, ai problemi amministrativi legati alla loro definizione; che la stessa osservazione è valida per le previsioni delle spese che, pur dovendo essere affidabili, rivestono per propria natura un carattere di approssimazione; che è opportuno, inoltre, non richiedere la comunicazione delle quantità relative ai rimborsi nel caso in cui ciò comporterebbe un carico amministrativo importante;

     considerando che la regolamentazione agricola comunitaria prevede delle date limite per il pagamento degli aiuti ai beneficiari da parte degli Stati membri; che ogni pagamento intervenuto dopo tali termini regolamentari e il cui ritardo non sia giustificato, deve essere considerato quale spesa irregolare e, di conseguenza, non può, in principio, essere oggetto di un anticipo sulla presa in conto; che allo scopo, tuttavia, di modulare l'impatto finanziario proporzionalmente al ritardo incorso nel pagamento, è opportuno graduare la riduzione degli anticipi in funzione dell'entità del ritardo constatato;

     considerando che, nel caso in cui gli Stati membri non rispettino i termini stabiliti per la trasmissione dei dati relativi alle spese o la coerenza di queste ultime, la Commissione, in applicazione dell'articolo 13 della decisione 94/729/CE, può ritardare corrispondentemente il versamento degli anticipi sull'importo riconosciuto delle spese;

     considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali sul finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93, dispone che, se una misura d'intervento comporta l'acquisto e il magazzinaggio di prodotti, l'importo finanziato è determinato per mezzo di conti annuali stabiliti dagli organismi di intervento; che il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio ha stabilito le norme e le condizioni che disciplinano i conti suddetti; che occorre precisare le modalità per mezzo delle quali il finanziamento di dette misure s'inserisce nel regime degli anticipi sull'imputazione delle spese;

     considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 729/70, le spese di ottobre sono contabilizzate sul mese di ottobre se effettuate tra il 1° e il 15 e sul mese di novembre se effettuate tra il 16 e il 31; che non è opportuno procedere alla scissione dei conti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, data la loro complessità; che è pertanto necessario disporre che le spese risultanti dalle operazioni di settembre vengano contabilizzate, da parte degli organismi pagatori, per il 50% sulla prima quindicina di ottobre e per il resto, compresi eventuali adeguamenti o correzioni, sulla seconda quindicina di ottobre;

     considerando che l'articolo 5-bis del regolamento (CEE) n. 729/70 dispone che l'onere inerente alla mobilizzazione dei mezzi finanziati da parte degli Stati membri possa essere spartito fra alcuni di essi e la Comunità; che si devono prevedere le modalità di dichiarazione, da parte di tali Stati membri, degli interessi a carico della Comunità;

     considerando che è necessario precisare la nozione delle spese che gli organismi pagatori sono tenuti a dichiarare mensilmente;

     considerando che i documenti che gli Stati membri sono tenuti a fornire dovrebbero essere presentati in modo uniforme; che, data la necessità di adeguarli frequentemente all'evolversi delle esigenze della gestione, la Commissione deve essere in grado di adottare e ritoccare rapidamente, secondo una procedura semplificata, i formulari da usare;

     considerando che è opportuno, per facilitare l'utilizzo delle disposizioni in materia, di sostituire il regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 775/90 con un nuovo regolamento;

     considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. Dopo aver preso le decisioni di anticipo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nel quadro degli stanziamenti di bilancio, in un conto aperto a tale scopo da ciascuno di essi presso il tesoro od altro organismo finanziario, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare dal FEAOG-sezione garanzia.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione ed il numero del conto suddetto.

 

     Art. 2.

     Tutti gli organismi pagatori sono tenuti ad una contabilità riferita esclusivamente all'utilizzo dei mezzi finanziari messi a loro disposizione per il pagamento delle spese previste all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70.

     2. Gli importi trattenuti sui pagamenti degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 sono accreditati a un conto specifico aperto per ciascun organismo pagatore o un conto specifico unico aperto a livello dello Stato membro.

     La contabilità deve permettere di identificare l'origine dell'importo accreditato in relazione al pagamento del relativo aiuto al beneficiario [3].

     3. Gli Stati membri possono ridistribuire ad altri organismi pagatori gli importi così riscossi perché siano utilizzati. Detti importi sono accreditati, secondo il caso, al conto dell'organismo pagatore di cui al paragrafo 2 o da un conto separato, destinato esclusivamente al finanziamento del sostegno supplementare comunitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999 [4].

     4. Qualora i fondi non utilizzati producano degli interessi, essi sono aggiunti al saldo disponibile alla fine di ciascun esercizio. Tali interessi sono utilizzati dagli Stati membri per finanziarie il sostegno supplementare comunitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999, oppure sono detratti dagli anticipi conformemente all'articolo 6 del presente regolamento [5].

     5. Per le spese relative alle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999, i servizi pagatori tengono una contabilità separata da quella delle altre spese relative allo sviluppo rurale, che comporta, per ogni pagamento, una distinzione contabile tra i fondi nazionali e quelli derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 [6].

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri raccolgono e tengono a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti l’importo totale delle spese pagate ogni settimana.

     Entro il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, essi mettono a disposizione le informazioni relative all’importo totale delle spese pagate dall’inizio del mese sino alla fine della settimana precedente.

     Se la settimana inizia in un mese e termina il mese seguente, gli Stati membri mettono a disposizione, entro il terzo giorno lavorativo del mese seguente, le informazioni relative all’importo totale delle spese pagate il mese precedente. [7]

     2. Entro il terzo giorno lavorativo del mese seguente gli Stati membri comunicano per via elettronica le informazioni relative all’importo totale delle spese pagate per un mese determinato e tutte le informazioni necessarie per spiegare i forti scarti tra le previsioni fatte in applicazione del paragrafo 5 e le spese realizzate.

     3. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione per via elettronica, entro il giorno 10 del mese, l’importo totale delle spese pagate durante il mese precedente.

     Tuttavia, la comunicazione relativa alle spese pagate tra il 1° e il 15 ottobre è trasmessa entro il giorno 25 dello stesso mese. [8]

     3 bis. In casi debitamente giustificati la Commissione può accettare che le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 siano effettuate con altri mezzi [9].

     4. Nella comunicazione di cui al paragrafo 3, le spese devono essere ripartite per articoli della nomenclatura del bilancio delle Comunità europee e per quanto riguarda il capitolo relativo all'audit delle spese agricole deve essere effettuata una ripartizione complementare per voci, ma per il capitolo della pesca le spese sono indicate al livello del capitolo [10].

     Tuttavia, per determinate esigenze di controllo finanziario, la Commissione può chiedere una ripartizione più dettagliata.

     5. Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione per via elettronica, entro il giorno 20 del mese, una documentazione destinata all’imputazione al bilancio comunitario delle spese pagate durante il mese precedente. Tuttavia, la documentazione per l’imputazione delle spese pagate dal 1° al 15 ottobre è trasmessa entro il 10 novembre.

     Il riepilogo dei dati di cui al paragrafo 6, lettera b), è comunicato alla Commissione anche su supporto cartaceo. [11]

     6. La documentazione di cui al paragrafo 5 dev'essere corredata:

     a) di uno stato giustificativo, elaborato da ciascun organismo pagatore delle spese ripartite secondo la nomenclatura del bilancio delle Comunità europee e, per categoria di spesa, comprensivo:

     - delle spese pagate durante il mese precedente,

     - del totale delle spese pagate dall'inizio dell'esercizio sino alla fine del mese precedente,

     - delle previsioni di spesa conformemente all'elenco redatto dai servizi della Commissione, previa discussione al comitato del FEAOG. Queste previsioni possono riguardare, a seconda dei casi:

     - solamente il mese in corso e i due mesi successivi,

     - il mese in corso, i due mesi successivi e il periodo fino alla fine dell'esercizio. [12]

     b) di un riepilogo dei dati di cui alla lettera a) [13];

     c) se del caso, di una giustificazione dello scarto tra l'importo delle spese effettuate nel corso del mese precedente, come indicato nella presente comunicazione, e quello dello stesso mese indicato nella comunicazione di cui al paragrafo 3.

     d) di rendiconti giustificativi delle spese di ammasso pubblico previsti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1883/78 [14].

     6 bis. Due volte l'anno, in occasione dell'invio della documentazione di cui al paragrafo 5, destinata all'imputazione nel bilancio comunitario delle spese pagate durante i mesi di maggio e di novembre per la documentazione di cui al punto a), e di aprile e ottobre per la documentazione di cui al punto b), gli Stati membri accludono alla suddetta documentazione:

     a) un estratto del registro dei debitori indicante il totale di tutti i crediti accertati ma non ancora recuperati, alla fine di aprile ed alla fine dell'esercizio, nell'ambito della sezione garanzia del FEAOG;

     b) prospetti ricapitolativi, alla fine di aprile ed alla fine dell'esercizio, degli importi detratti a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 e della loro utilizzazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento. [15]

     7. Le spese di ottobre sono contabilizzate sul mese di ottobre se effettuate tra il 1° e il 15 e sul mese di novembre se effettuate tra il 16 e il 31.

     8. a) Gli Stati membri partecipanti all'euro possono scegliere, durante il periodo transitorio definito al sesto capoverso dell'articolo primo del regolamento (CE) n. 974/98, di tenere la contabilità a livello di organismo pagatore:

     - sia unicamente in euro,

     - sia in euro per i pagamenti effettuati in euro ed in unità monetarie nazionali per i pagamenti effettuati in unità monetarie nazionali,

     - sia unicamente in unità monetaria nazionale.

     b) La scelta della moneta per la tenuta della contabilità così come per le dichiarazioni che devono fornire gli Stati membri partecipanti al FEAOG, deve essere mantenuta per l'insieme di un esercizio. Tuttavia, per il primo anno d'applicazione tale scelta s'intende a decorrere dal primo gennaio 1999. Per la Grecia tale scelta va intesa a decorrere dal 1° gennaio 2001. [16]

     c) La stessa scelta deve essere mantenuta per le dichiarazioni fatte nel quadro della procedura di liquidazione dei conti. [17]

     9. Gli organismi pagatori degli Stati membri che non partecipano all’euro tengono una contabilità distinta secondo la valuta nella quale le spese sono state pagate ai beneficiari. La stessa distinzione si applica alle dichiarazioni effettuate nel quadro della procedura di liquidazione dei conti [18].

     10. Se, in virtù dei paragrafi 8 e 9, gli organismi pagatori di un dato Stato membro possono scegliere per la tenuta della loro contabilità tra l'euro, l'unità monetaria nazionale e la moneta nazionale, non è obbligatorio che adottino tutti la medesima scelta [19].

     11. Le comunicazioni di cui a tale articolo 3 sono fatte nella(e) moneta(e) nella(e) quale(i) la contabilità è tenuta [20].

 

     Art. 4.

     1. In base ai dati trasmessi in conformità dell’articolo 3, la Commissione decide e versa gli anticipi mensili sull’imputazione delle spese, fatte salve le disposizioni dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio.

     Se gli impegni anticipati a norma dell’articolo 150, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio superano la metà degli stanziamenti corrispondenti dell’esercizio in corso, gli anticipi sono concessi limitatamente a una percentuale delle dichiarazioni delle spese trasmesse dagli Stati membri. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.

     Se all’apertura dell’esercizio il bilancio comunitario non è ancora stato adottato, gli anticipi sono concessi limitatamente a una percentuale delle dichiarazioni delle spese trasmesse dagli Stati membri, fissata per capitolo di spesa e nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 13 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi. [21].

     [1 bis. Gli anticipi sulla presa in conto delle spese del FEAOG garanzia sono:

     a) denominati e versati in euro agli Stati membri partecipanti;

     b) per quanto concerne gli Stati membri non-partecipanti, essi sono denominati e versati:

     - in euro per i pagamenti effettuati dallo Stato membro in euro,

     - in moneta nazionale per i pagamenti effettuati dallo Stato membro in moneta nazionale;

     Tuttavia, se la conversione in moneta nazionale dei pagamenti in euro è fatta al tasso applicato il giorno del pagamento al beneficiario [come previsto all'articolo 3, paragrafo 9 b)], gli anticipi relativi a tali pagamenti in euro possono altresì essere effettuati in moneta nazionale.

     c) versati in unità monetaria nazionale oppure moneta nazionale per quanto concerne le spese effettuate dagli Stati membri partecipanti e non partecipanti tra il 16 ottobre 1998 ed il 30 novembre 1998. Per quanto riguarda le spese sostenute dalla Grecia tra il 16 ottobre 2000 e il 30 novembre 2000, gli anticipi sono versati in unità monetaria nazionale o in moneta nazionale.]. [22]

     2. Qualsiasi spesa effettuata al di là dei termini o delle scadenze prescritti è imputata con una riduzione degli anticipi, secondo le modalità seguenti:

     a) fino a concorrenza del 4% delle spese pagate entro i termini e le scadenze previsti, non è effettuata alcuna riduzione;

     b) superato il margine del 4%, qualsiasi spesa supplementare effettuata con un ritardo fino a un massimo:

     — di un mese, è ridotta del 10 %,

     — di due mesi, è ridotta del 25 %,

     — di tre mesi, è ridotta del 45 %,

     — di quattro mesi, è ridotta del 70 %,

     — di cinque mesi o più, è ridotta del 100 %;

     c) tuttavia, per i pagamenti diretti di cui all’articolo 12 e al titolo III, oppure, ove applicabile, di cui al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, imputati nell’esercizio N ed erogati al di là dei termini o delle scadenze prescritti oltre il 15 ottobre dell’esercizio N+1, si applicano le seguenti condizioni:

     — quando il margine del 4% previsto alla lettera a) non risulti utilizzato completamente per pagamenti effettuati entro il 15 ottobre dell’esercizio N+1 e la parte rimanente di detto margine superi il 2%, il margine è ridotto al 2%;

     — in tutti i casi, i pagamenti effettuati nel corso degli esercizi finanziari N+2 e seguenti sono ammissibili per lo Stato membro limitatamente al suo massimale nazionale previsto nell’allegato VIII o nell’allegato VIII bis o della sua dotazione finanziaria annua fissata a norma dell’articolo 143 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per l’anno che precede quello dell’esercizio finanziario durante il quale viene effettuato il pagamento, ove applicabile con l’aggiunta degli importi relativi ai premi per i prodotti lattiero-caseari, dei pagamenti supplementari di cui agli articoli 95 e 96 e dell’aiuto supplementare di cui all’articolo 12 del regolamento suddetto, ridotto della percentuale di cui all’articolo 10 e corretto dall’adattamento di cui all’articolo 11, tenuto conto dell’articolo 12 bis del medesimo regolamento e degli importi fissati all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 188/2005 della Commissione;

     — superati i margini summenzionati, le spese di cui alla presente lettera sono ridotte del 100 %;

     d) la Commissione applica una ripartizione temporale diversa e/o tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per talune misure, o se gli Stati membri presentino giustificazioni fondate.

     Tuttavia, per i pagamenti di cui alla lettera c) la frase che precede si applica nei limiti dei massimali di cui al secondo trattino della stessa lettera c);

     e) le riduzioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000. [23]

     3. Nell'ambito degli anticipi sull'imputazione delle spese, il controllo sul rispetto dei termini e delle scadenze è effettuato a due riprese nel corso dell'esercizio di bilancio:

     - sulle spese effettuate fino al 31 marzo,

     - sulle spese effettuate fino al 31 luglio.

     Gli eventuali superamenti che si verificano nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre vengono presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione dei conti, tranne qualora possano essere constatati prima dell'ultima decisione di anticipo dell'esercizio. [24]

     4. Le eventuali riduzioni decise in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 e in particolare quelle dovute ad un superamento dei termini e delle scadenze lasciano impregiudicata la successiva decisione di liquidazione dei conti [25].

     5. La Commissione, dopo aver informato gli Stati membri interessati, può tuttavia differire il versamento degli anticipi agli Stati membri, così com'è previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 729/70, se le comunicazioni di cui all'articolo 3 le pervengono in ritardo o contengono discordanze che richiedono verifiche supplementari.

     6. Qualora i documenti di cui all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione non le pervengano entro il 30 settembre di ogni anno, la Commissione, dopo averne informato lo Stato interessato, può sospendere il versamento dell’anticipo relativo alle spese effettuate nel mese di settembre in conformità con detto regolamento fino all’anticipo relativo alle spese del mese di ottobre. [26]

 

     Art. 5.

     1. Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78 sono determinate in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3492/90.

     Tali spese, quelle risultanti dal regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio e quelle di cui all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio devono essere calcolate, per mezzo di stati giustificativi, secondo un metodo uniforme stabilito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 8.

     2. Gli organismi pagatori contabilizzano l’importo delle spese di cui al paragrafo 1 durante il mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni. Le operazioni da prendere in considerazione nei conti chiusi alla fine di un mese sono quelle che hanno avuto luogo dall’inizio dell’esercizio sino alla fine dello stesso mese.

     Tuttavia, per le operazioni realizzate durante il mese di settembre, le spese sono contabilizzate dagli organismi pagatori entro il 15 ottobre [27].

     3. Il paragrafo 2 non si applica per ciò che riguarda gli importi globali di deprezzamento deciso a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1883/78; detti importi sono contabilizzati alla data fissata del regolamento che li stabilisce.

 

     Art. 6. [28]

     Gli importi trattenuti a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 e gli eventuali interessi che non sono stati pagati in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 963/2001 o dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1655/2004 sono dedotti dagli anticipi relativi alle spese del mese di ottobre dell'esercizio considerato.

 

     Art. 7.

     1. Le spese dichiarate per un determinato mese devono corrispondere ai pagamenti e alle riscossioni realmente effettuati nel corso di tale mese.

     Tuttavia:

     a) le spese che possono essere pagate prima che acquisti efficacia la disposizione in virtù della quale esse sono imputate, in tutto o in parte, al FEAOG, sezione garanzia, possono essere dichiarate esclusivamente:

     - nel mese nel corso del quale acquista efficacia la disposizione suddetta oppure

     - nel mese successivo all'entrata in applicazione di tale disposizione:

     [b) le spese cofinanziate da fondi nazionali devono essere dichiarate al più tardi nel corso del secondo mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento al beneficiario.] [29]

     c) Nella dichiarazione delle spese non viene tenuto conto delle riduzioni operate a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 [30].

     d) se necessario al fine di conformarsi al disposto dell’articolo 1, le spese effettuate dagli Stati membri dal 1o ottobre 2005 al 15 ottobre 2005 a scopi diversi dalle misure rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio possono essere dichiarate per il mese successivo a quello in cui viene effettuato il pagamento al beneficiario. [31]

     Le spese dichiarate conformemente al primo comma possono comportare rettifiche ai dati dichiarati per i mesi precedenti dello stesso esercizio.

     Sono prese in considerazione per l'esercizio "n" le spese dichiarate conformemente al presente paragrafo dagli stati membri dal 16 ottobre dell'anno "n 1", fino al 15 ottobre dell'anno "n". [32]

     2. Per l'applicazione del paragrafo 1, primo comma e fatte salve le disposizioni specifiche della normativa comunitaria, si considerano le date seguenti:

     a) Per le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la data alla quale l'organismo pagatore le contabilizza conformemente al paragrafo 2 di detto articolo;

     b) per gli importi di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione:

     - per quanto riguarda le spese da contabilizzare per il primo anno, la data alla quale sono effettuati i pagamenti capitalizzati;

     - per quanto riguarda le spese da contabilizzare per gli anni successivi, il sesto mese dell'esercizio.

     c) per tutti gli altri tipi di spesa:

     - la data alla quale il conto dell'organismo è stato addebitato, oppure

     - la data alla quale l'organismo interessato ha emesso e inviato il titolo di pagamento a un istituto di credito o al beneficiario.

     3. Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché, i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati sono detratti dalle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l'annullamento vengono segnalati all'organismo pagatore.

     4. I pagamenti a carico del FEAOG-garanzia, ove siano gravati da crediti, sono da considerarsi integralmente realizzati ai sensi del paragrafo 1:

     - alla data del pagamento della somma che resta dovuta al beneficiario, se il credito è inferiore alla spesa liquidata,

     - alla data di liquidazione della spesa, se il credito è uguale o superiore alla spesa liquidata.

     5. I dati cumulati relativi alle spese imputabili a un esercizio, da trasmettere alla Commissione entro il 10 novembre, possono essere rettificati unicamente nell'ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70.

     6. Tuttavia, le rettifiche apportate dalla Commissione ai dati di cui all'articolo 5 riguardanti l'intero esercizio sono trasmesse, per informazione, al comitato del Fondo e sono citate in allegato a una decisione di anticipo e vengono contabilizzate dagli organismi nel corso del mese previsto dalla suddetta decisione.

 

     Art. 8. [33]

     La forma dei documenti di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 6 bis, e all'articolo 5, paragrafo 1, viene stabilita dalla Commissione con decisione adottata previa consultazione del comitato del Fondo.

 

     Art. 9.

     Il regolamento (CEE) n. 2776/88 è abrogato con effetto dal 16 ottobre 1995.

 

     Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica per la prima volta alle spese della seconda metà del mese di ottobre 1995.


[1] Abrogato dall'art. 21 del regolamento (CE) n. 883/2006, a decorrere dal 16 ottobre 2006.

[2] Titolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2761/1999 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1017/2001.

[3] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1017/2001.

[4] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1017/2001.

[5] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1017/2001.

[6] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1017/2001.

[7] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 1391/97 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 605/2005.

[8] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 1391/97 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 605/2005.

[9] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 605/2005.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2035/2003.

[11] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 605/2005.

[12] Lettera così modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 605/2005.

[13] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 605/2005.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1934/2001.

[15] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2761/1999.

[16] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2785/2000.

[17] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2236/98.

[18] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2236/98 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 605/2005.

[19] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2236/98.

[20] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2236/98.

[21] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1577/2001 e così sostitutito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 605/2005.

[22] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2236/98, modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2785/2000 e abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1997/2002.

[23] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1577/2001 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 605/2005.

[24] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1577/2001.

[25] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1577/2001.

[26] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2761/1999, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1934/2001 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 605/2005.

[27] Comma modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1577/2001 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 605/2005.

[28] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2761/1999 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1017/2001, così ulteriormente sostituito dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1655/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 8 dello stesso regolamento 1655/2004.

[29] Lettera abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 605/2005.

[30] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2761/1999.

[31] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1607/2005.

[32] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1391/97.

[33] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2761/1999.