§ 1.2.72 - Regolamento 1 agosto 2001, n. 1577.
Regolamento (CE) n. 1577/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:01/08/2001
Numero:1577


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 296/96 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.2.72 - Regolamento 1 agosto 2001, n. 1577.

Regolamento (CE) n. 1577/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

(G.U.C.E. 2 agosto 2001, n. L 209).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, riguardante la disciplina di bilancio, prevede che la Commissione può ridurre o sospendere degli anticipi mensili riguardanti il FEAOG, sezione "garanzia". Al fine di rispettare le scadenze previste in detto articolo e di agevolare una gestione corretta, occorre modificare l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1017/2001.

     (2) L'attuale sistema di liquidazione dei conti prevede la trasmissione della dichiarazione annua entro il 10 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario in oggetto. Con riferimento ai conti dell'ammasso pubblico, questa dichiarazione rappresenta una duplicazione di quella prevista per il 20 dicembre all'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 296/96. Di conseguenza occorre sopprimere quest'ultima dichiarazione.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 296/96 è modificato come segue:

     1) All'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, i termini "articolo 13 della decisione 94/729/CE" sono sostituiti dai termini (Omissis).

     2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) All'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma, sono soppressi i termini "ed entro il 20 dicembre".

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.