§ 1.2.93- Regolamento 17 maggio 2001, n. 1017.
Regolamento (CE) n. 1017/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 296/96, relativo ai dati che devono essere forniti dagli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:17/05/2001
Numero:1017


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 296/96 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.2.93- Regolamento 17 maggio 2001, n. 1017.

Regolamento (CE) n. 1017/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 296/96, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio

(G.U.C.E. 24 maggio 2001, n. L 140)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, in particolare gli articoli 4 e 5,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli Stati membri possono destinare gli importi resi disponibili grazie alle riduzioni o alle soppressioni dei pagamenti, effettuate sulla base degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, a talune misure di aiuto allo sviluppo rurale, come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Per garantire che gli importi resi disponibili siano gestiti correttamente, controllati e utilizzati nel rispetto delle norme del FEAOG, sezione garanzia, è indispensabile stabilire norme di contabilità per gli importi in questione.

     (2) Il regolamento (CE) n. 963/2001, del 17 maggio 2001, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, per quanto riguarda il sostegno supplementare comunitario e la trasmissione di informazioni alla Commissione, prevede all'articolo 1 che gli importi trattenuti in applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 vengano utilizzati a titolo di sostegno supplementare comunitario, entro la fine del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale è stata effettuata la riduzione. È opportuno adattare di conseguenza il regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2785/2000.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 296/96 è modificato come segue:

     1) Il titolo è sostituito dal seguente testo:

     "Regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)."

     2) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

     "2. Gli importi trattenuti sui pagamenti degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 sono accreditati a un conto specifico aperto per ciascun organismo pagatore o un conto specifico unico aperto a livello dello Stato membro. La contabilità deve permettere di identificare l'origine dell'importo accreditato in relazione al pagamento del relativo aiuto al beneficiario.

     3. Gli Stati membri possono ridistribuire ad altri organismi pagatori gli importi così riscossi perché siano utilizzati. Detti importi sono accreditati, secondo il caso, al conto dell'organismo pagatore di cui al paragrafo 2 o da un conto separato, destinato esclusivamente al finanziamento del sostegno supplementare comunitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999.

     4. Qualora i fondi non utilizzati producano degli interessi, essi sono aggiunti al saldo disponibile alla fine di ciascun esercizio. Tali interessi sono utilizzati dagli Stati membri per finanziarie il sostegno supplementare comunitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999, oppure sono detratti dagli anticipi conformemente all'articolo 6 del presente regolamento.

     5. Per le spese relative alle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999, i servizi pagatori tengono una contabilità separata da quella delle altre spese relative allo sviluppo rurale, che comporta, per ogni pagamento, una distinzione contabile tra i fondi nazionali e quelli derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999."

     3) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 6

     Gli importi trattenuti in applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, con i relativi, eventuali, interessi, che non sono stati pagati in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 963/2001, sono detratti dall'importo degli anticipi relativi alle spese effettuate nel mese di ottobre dell'esercizio in questione."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.