§ 1.2.65 - Regolamento 1 ottobre 2001, n. 1934.
Regolamento (CE) n. 1934/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:01/10/2001
Numero:1934


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 296/96 è così modificato.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.2.65 - Regolamento 1 ottobre 2001, n. 1934.

Regolamento (CE) n. 1934/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

(G.U.C.E. 2 ottobre 2001, n. L 262).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1763/2001, prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, per ciascun documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale, un riepilogo delle spese effettuate durante l'esercizio in corso e delle spese previste sino alla fine di detto esercizio nonché i preventivi riveduti di tali spese per gli esercizi successivi, sino alla fine del periodo di programmazione di cui trattasi. I documenti richiesti forniscono alla Commissione informazioni essenziali sull'evoluzione delle spese in materia di sviluppo rurale tanto per l'esercizio finanziario in corso quanto per quelli successivi, di cui tener conto nella determinazione degli anticipi da versare e nell'elaborazione del bilancio. L'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1750/1999 prevede pertanto che, se le informazioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1, sono incomplete o il termine non è rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole in modo temporaneo e su base forfettaria. Ai fini dell'attuazione di tale disposizione, è opportuno limitare gli effetti finanziari all'esercizio finanziario interessato dalla dichiarazione di spesa e prevedere la sospensione dell'anticipo per il solo mese di settembre. Occorre pertanto modificare in tal senso l'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1577/2001.

     (2) L'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 296/96 stabilisce la documentazione da trasmettere alla Commissione, non oltre il giorno 20 di ogni mese, per consentire l'imputazione nel bilancio comunitario delle spese effettuate durante il mese precedente. È opportuno includere in detta documentazione i rendiconti giustificativi delle spese di ammasso pubblico previsti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 296/96 è così modificato.

     1) All'articolo 3, paragrafo 6, è aggiunta la seguente lettera d):

     (Omissis).

     2) All'articolo 4, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     È applicabile con effetto dal 1° ottobre 2001.