§ 1.2.81 - Regolamento 8 novembre 2002, n. 1997.
Regolamento (CE) n. 1997/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:08/11/2002
Numero:1997


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.81 - Regolamento 8 novembre 2002, n. 1997.

Regolamento (CE) n. 1997/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

(G.U.C.E. 9 novembre 2002, n. L 308).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 16, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativo al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, stabilisce che il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro.

     (2) Il regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1934/2001, deve essere opportunamente modificato in modo da apportare quest'ultimo provvedimento.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 4, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 296/96 è abrogato.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2003.