§ 1.2.141 - Regolamento 30 settembre 2005, n. 1607.
Regolamento (CE) n. 1607/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 296/96, relativo ai dati che devono essere [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:30/09/2005
Numero:1607


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.141 - Regolamento 30 settembre 2005, n. 1607.

Regolamento (CE) n. 1607/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 296/96, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

(G.U.U.E. 1 ottobre 2005, n. L 256).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione prevede che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri, nel quadro degli stanziamenti di bilancio, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare dal FEAOG — sezione garanzia.

      (2) L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 prevede che le spese dichiarate per un determinato mese debbano in generale corrispondere ai pagamenti e alle riscossioni realmente effettuati nel corso di tale mese. Sono previste alcune eccezioni a tale principio.

      (3) Per garantire il rispetto del bilancio e nella misura necessaria a conformarsi al disposto dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 296/96, dovrebbe essere possibile agli Stati membri modificare le dichiarazioni di spesa diverse da quelle relative a misure rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e dichiarare la spesa per il mese seguente.

      (4) Va pertanto modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 296/96.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Al primo comma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 è aggiunta la lettera seguente:

     «d) se necessario al fine di conformarsi al disposto dell’articolo 1, le spese effettuate dagli Stati membri dal 1o ottobre 2005 al 15 ottobre 2005 a scopi diversi dalle misure rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio possono essere dichiarate per il mese successivo a quello in cui viene effettuato il pagamento al beneficiario.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.