§ 6.1.329 - L.R. 2 maggio 2013, n. 19.
Modifiche alla l.r. 66/2011 (Legge finanziaria per l’anno 2012), alla l.r 77/2012 (Legge finanziaria per l’anno 2013), nonché alle ll.rr. 49/2003 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:02/05/2013
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 5 della l.r. 49/2003
Art. 2.  Modifiche all'articolo 29 bis della l.r. 1/2005
Art. 3.  Modifiche all'articolo 103 della l.r. 66/2011
Art. 4.  - Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/2011
Art. 5.  Modifiche all'articolo 4 della l.r. 77/2012
Art. 6.  Modifiche all'articolo 5 della l.r. 77/2012
Art. 7.  Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 77/2012
Art. 8.  Decorrenza dell'efficacia
Art. 9.  Modifiche all'articolo 18 della l.r. 77/2012
Art. 10.  Modifiche all’articolo 45 della l.r. 77/2012
Art. 11.  Inserimento dell'articolo 65 bis nella l.r. 77/2012
Art. 12.  Inserimento dell'articolo 65 ter nella l.r. 77/2012
Art. 13.  Inserimento dell'articolo 65 quater nella l.r. 77/2012
Art. 14.  Inserimento dell'articolo 65 quinquies nella l.r. 77/2012
Art. 15.  Inserimento dell'articolo 65 sexies nella l.r. 77/2012
Art. 16.  Sostituzione dell'allegato C della l.r. 77/2012
Art. 17.  Entrata in vigore


§ 6.1.329 - L.R. 2 maggio 2013, n. 19.

Modifiche alla l.r. 66/2011 (Legge finanziaria per l’anno 2012), alla l.r 77/2012 (Legge finanziaria per l’anno 2013), nonché alle ll.rr. 49/2003 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), 1/2005 (Norme per il governo del territorio) e 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

(B.U. 2 maggio 2013, n. 19)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 4, comma 1, dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

 

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

 

Visto il parere favorevole con raccomandazione espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 17 aprile 2013;

 

Considerato quanto segue:

 

Per quanto concerne il capo I (Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 “Norme in materia di tasse automobilistiche regionali”):

 

1. L’introduzione nella l.r. 49/2003, da parte della l.r. 77/2012, di un termine di quindici giorni per il riconoscimento dell'esenzione per disabilità dal pagamento della tassa automobilistica regionale, ha determinato un’incongruenza con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, della stessa l.r. 49/2003. È pertanto necessario sanare l'incongruenza che, in fase applicativa, determinerebbe un effetto restrittivo circa l'accesso al beneficio fiscale da parte delle categorie interessate.

 

Per quanto concerne il capo III (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 “Legge finanziaria per l'anno 2012”):

 

2. Data la strategicità del fondo di garanzia di cui all'articolo 103 della l.r. 66/2011 per la realizzazione delle politiche regionali ambientali, e in considerazione della mancata attivazione delle azioni previste per l'anno 2012, è opportuno aumentare lo stanziamento già previsto per l'anno 2013 di 1.500.000,00 euro.

 

Per quanto concerne il capo IV (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”):

 

3. Per far fronte a temporanee difficoltà finanziarie e alla complessità gestionale derivanti dall’assunzione delle attività e delle passività in materia di bonifica dell’estinta unione di comuni dell’Arcipelago Toscano possono essere attribuite, al soggetto succeduto all'esercizio delle medesime funzioni, le risorse di cui all'articolo 45 della l.r. 68/2011 nella misura massima di euro 500.000 00.

 

Per quanto concerne il capo IV (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 “Legge finanziaria per l'anno 2013”)

 

4. È necessario che la Regione adegui la legge finanziaria per l'anno 2013, relativamente alle disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF, ai rilievi formulati dal Governo in sede di impugnazione degli articoli 4 e 5 della stessa l.r. 77/2012, rafforzando la progressività degli scaglioni facendo decorrere l'efficacia degli stessi dal 1° gennaio 2013 in considerazione del fatto che si tratta di disposizioni di maggior favore per i contribuenti e rinviando all'anno 2014, in conformità alla legge 24 dicembre 2012 , n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2013”), la decorrenza delle detrazioni per carichi di famiglia;

 

5. È necessario consentire alla Regione il ricorso ad imprese che garantiscano l'integrazione di professionalità diverse per assicurare lo svolgimento di attività connesse in particolare alla sorveglianza dei beni, delle strutture e degli impianti, alla collaborazione nei servizi amministrativi al pubblico, anche nell'ambito di contratti di servizio già in essere;

 

6. Al fine di potenziare gli interventi di adeguamento della rete viaria locale che svolge funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale, in attuazione del programma della viabilità regionale, è necessario procedere all’aumento del contributo straordinario regionale erogabile nel triennio di riferimento;

 

7. È opportuno, anche in considerazione dell'effetto di trascinamento su questa disciplina sportiva prodotto dai campionati mondiali di ciclismo che si svolgeranno in Toscana ed in particolare nella zona interessata, finanziare la realizzazione di un impianto sportivo in grado di dare risposta ai fabbisogni e alle necessità di sostegno e valorizzazione della pratica ciclistica, sia per scopi di mobilità turistica e amatoriale, sia più propriamente legata all’attività sportiva, con particolare riferimento ai settori giovanili e dilettantistici di un intero territorio;

 

8. Al fine di consentire lo svolgimento delle gare della prestigiosa competizione internazionale Euroleague di basket, cui prenderà parte la società sportiva Mens Sana Basket di Siena, è opportuno adeguare l'impianto del palazzo dello sport di Firenze "Nelson Mandela Forum" alle normative tecniche di settore;

 

9. In coerenza con quanto previsto negli strumenti e negli atti della programmazione regionale, è opportuno che la Giunta regionale ponga in essere azioni volte alla riqualificazione ed all’incremento delle zone umide, allo sviluppo della rete ecologica ed alla piantumazione dell’istituendo parco agricolo della piana fiorentina, attivando tutte le possibili sinergie con gli altri livelli istituzionali;

 

10. È necessario assicurare la continuità del sostegno finanziario alle persone ancora evacuate alla data di entrata in vigore della presente legge dalle abitazioni di residenza, a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la Provincia di Massa Carrara nel mese di ottobre 2011;

 

11. In considerazione della particolare valenza archeologica del sito etrusco di Gonfienti, è opportuno che la Giunta regionale, in coerenza con quanto previsto negli strumenti e negli atti della programmazione regionale, attribuisca contributi straordinari agli enti locali per la realizzazione di interventi volti alla tutela e valorizzazione del parco medesimo.

 

Approva la presente legge

 

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 49/2003

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), è inserito il seguente:

“ 3 bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, nel solo caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di veicolo nuovo anch’esso da utilizzare per la guida od il trasporto dei soggetti di cui al comma 1, qualora vi sia sovrapposizione temporale nella proprietà di entrambi i veicoli, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere dalla prima periodicità tributaria, a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuati entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo. ”.

2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:

“ 4. Il beneficiario dell’esenzione può chiedere il trasferimento della stessa su altro veicolo di sua proprietà, con l’osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 3. ”.

 

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 29 bis della l.r. 1/2005 [1]

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 29 bis della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), dopo le parole: “ ai comuni ” sono aggiunte le seguenti: “ , anche tramite la stipula di specifico accordo con le associazioni rappresentative degli stessi, ”.

 

CAPO III - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012)

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 103 della l.r. 66/2011

1. Al comma 3 bis dell'articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), il numero: “ 1.500.000,00 ” è sostituito dal seguente: “ 3.000.000,00 ”.

 

CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

 

     Art. 4. - Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/2011

1. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 111 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è aggiunto il seguente:

“ 5 quater. Nell'anno 2013 al soggetto succeduto all'esercizio delle funzioni di bonifica dell'estinta unione di comuni dell'Arcipelago Toscano possono essere attribuite le risorse di cui all'articolo 45, nella misura massima di euro 500.000,00. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede a definire i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del finanziamento e per il rimborso e il recupero delle somme anticipate, osservando i termini e le modalità di restituzione di cui allo stesso articolo 45, commi 3 e 5. ”.

 

CAPO V - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013)

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 77/2012

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), il numero: “ 0,20 ” è sostituito dal seguente: “ 0,19 ”.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 77/2012 il numero: “ 0,50 ” è sostituito dal seguente: “ 0,49 ”.

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 77/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 77/2012 le parole: “ 31 dicembre 2012 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 31 dicembre 2013 ”.

 

     Art. 7. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 77/2012

1. L’articolo 7 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“ Art. 7 - Disposizioni finanziarie

1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un maggior gettito annuo stimato in euro 109.287.000,00 per l’anno 2013 ed in euro 87.962.000,00 per ciascuna delle annualità 2014 e 2015, e sono imputate all’UPB 111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015. ”.

 

     Art. 8. Decorrenza dell'efficacia

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013.

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 77/2012

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 77/2012 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Al fine di assicurare lo svolgimento di attività connesse in particolare alla sorveglianza dei beni, delle strutture e degli impianti, alla collaborazione nei servizi amministrativi al pubblico anche attraverso utilizzo di procedure telematiche o strumenti informatici, non effettuabili mediante il proprio personale, la Regione e gli enti dipendenti sono autorizzati a ricorrere a imprese che garantiscano l'integrazione di professionalità diverse, anche nell'ambito di contratti di servizio già in essere. ”.

2. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 18 della l.r. 77/2012 è aggiunto il seguente:

“ 6 ter. Agli oneri di cui al comma 6 bis, stimati in euro 420.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte rispettivamente per euro 400.000,00 ed euro 20.000,00 con gli stanziamenti della UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti" e della UPB 142 "Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013, ed in euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti" del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 77/2012

1. Al comma 2 dell’articolo 45 della l.r. 77/2012 le parole: “ euro 15.000.000,00 ” sono sostituite dalle seguenti: “ euro 29.800.000,00 ”.

2. Il comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“ 3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa fronte, per euro 10.000.000,00 per l’anno 2013, per euro 13.800.000,00 per l’anno 2014, e per euro 6.000.000,00 per l’anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 –2015. ”.

 

     Art. 11. Inserimento dell'articolo 65 bis nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'articolo 65 della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:

“ Art. 65 bis. Contributi straordinari a enti locali per la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare, per l'anno 2013, contributi straordinari a enti locali per un ammontare complessivo di euro 2.000.000,00 per la realizzazione o l'adeguamento di impianti sportivi di prioritario interesse regionale. I contributi straordinari sono così ripartiti:

a) euro 1.500.000,00 al Comune di Ponte Buggianese per la realizzazione di un ciclodromo nel proprio territorio;

b) euro 500.000,00 al Comune di Firenze per l'adeguamento del palazzo dello sport di Firenze “Nelson Mandela Forum” alla normativa internazionale per lo svolgimento delle gare di pallacanestro.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 2.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.

3. I contributi sono liquidati:

a) nella misura del 70 per cento a seguito di presentazione del certificato di inizio lavori;

b) a saldo, in seguito a presentazione di apposita certificazione o attestazione della regolare esecuzione dell'opera.

4. I lavori relativi alle opere di cui al comma 1, devono essere avviati entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concludersi entro ventiquattro mesi dalla stessa data. ”.

 

     Art. 12. Inserimento dell'articolo 65 ter nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'articolo 65 bis della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:

“ Art. 65 ter - Interventi per le zone umide, lo sviluppo della rete ecologica e la piantumazione della piana fiorentina

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Poggio a Caiano, Carmignano, Prato, Signa e Lastra a Signa, per la realizzazione di:

a) interventi volti alla riqualificazione e all’incremento delle zone umide ed allo sviluppo della rete ecologica della piana fiorentina;

b) interventi di piantumazione per ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la fruibilità delle aree non urbane della piana fiorentina.

2. I contributi sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

3. I contributi regionali non possono superare l'80 per cento del costo complessivo dell’intervento. L'assegnazione del contributo è subordinata all’effettiva disponibilità in bilancio da parte dei comuni dei fondi relativi alla quota del costo dell’intervento di propria competenza.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio - spese di investimento" del bilancio di previsione 2013. ”.

 

     Art. 13. Inserimento dell'articolo 65 quater nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'articolo 65 ter della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:

“ Art. 65 quater. Finanziamento temporaneo alla società Terme di Montecatini S.p.A.

1. Per consentire la regolare prosecuzione del piano di investimenti per il completamento delle terme Redi e Leopoldine di proprietà della società Terme di Montecatini S.p.A. e nelle more dell'erogazione dei finanziamenti bancari, la Regione Toscana è autorizzata, previa stipula di apposita convenzione, a concedere alla società Terme di Montecatini S.p.A. un finanziamento temporaneo per un importo di euro 300.000,00, da restituire entro diciotto mesi.

2. Il finanziamento di cui al comma 1, è fruttifero di interessi nella misura determinata nella convenzione, e comunque non inferiore a quella ricavabile dal deposito presso il proprio tesoriere.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la parte spesa, nella UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013. ”.

 

     Art. 14. Inserimento dell'articolo 65 quinquies nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'articolo 65 quater della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:

“ Art. 65 quinquies. Intervento straordinario in materia di protezione civile

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni di Aulla e Mulazzo un finanziamento straordinario per la concessione del contributo di cui all’articolo 31 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"), ai nuclei familiari ancora evacuati alla data di entrata in vigore della presente legge dalle abitazioni di residenza, a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la Provincia di Massa Carrara nel mese di ottobre 2011.

2. Il contributo è concesso a decorrere dalla cessazione del contributo disposto a valere sulle risorse statali per le medesime finalità, e fino alla cessazione dello stato di evacuazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 288.000,00 per gli anni 2013 e 2014, cui si fa fronte rispettivamente per euro 155.000,00 e per euro 133.000,00 con le risorse stanziate sull’UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014. ”.

 

     Art. 15. Inserimento dell'articolo 65 sexies nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'articolo 65 quinquies della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:

“ Art. 65 sexies - Contributo straordinario per la sistemazione dell’area archeologica di Gonfienti

1. Previa stipula di specifico accordo di programma, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti, anche in riferimento al miglioramento dell’accessibilità al pubblico dello stesso.

2. I contributi di cui al comma 1, sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 500.000,00 per l'anno 2013 ed euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015. ”.

 

     Art. 16. Sostituzione dell'allegato C della l.r. 77/2012

1. L’allegato C della l.r. 77/2012 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

 

CAPO V - Norme finali

 

     Art. 17. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

 

Allegato ALegge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013).


[1] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.