§ 98.1.27563 - D.L. 29 maggio 1979, n. 163 .
Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato


Settore:Normativa nazionale
Data:29/05/1979
Numero:163


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione
Art. 2.  Stipendi
Art. 3.  Inquadramento provvisorio nei livelli del personale in servizio al 1° gennaio 1978
Art. 4.  Attribuzione nuovi stipendi
Art. 5.  Personale del ruolo speciale - ad esaurimento e non di ruolo
Art. 6.  Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali
Art. 7.  Personale utilizzato nelle comunità dei Corpi di polizia
Art. 8.  Assistenti sociali utilizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Art. 9.  Inquadramento personale ex imposte di consumo
Art. 10.  Attribuzione dei nuovi stipendi - al personale delle ex imposte di consumo
Art. 11.  Trattamento di previdenza - al personale delle ex imposte di consumo
Art. 12.  Inquadramento del personale del lotto - e attribuzione dei nuovi stipendi
Art. 13.  Trattamento di quiescenza del personale del lotto
Art. 14.  Spese di gestione e pagamento delle retribuzioni al personale del lotto
Art. 15.  Trattamento economico degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori
Art. 16.  Trattamento economico degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori in servizio al 1° luglio 1978
Art. 17.  Inquadramento nei livelli dei segretari comunali
Art. 18.  Attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali
Art. 19.  Area di applicazione
Art. 20.  Stipendi
Art. 21.  Inquadramento nei livelli retributivi
Art. 22.  Attribuzione nuovi stipendi
Art. 23.  Personale direttivo e ispettivo tecnico-periferico e personale docente della scuola secondaria superiore, dei Conservatori di musica e delle Accademie
Art. 24.  Personale non di ruolo
Art. 25.  Progressione economica
Art. 26.  Trattamento economico dei professori universitari, dei professori incaricati esterni e degli assistenti di ruolo
Art. 27.  Passaggio degli assistenti nel ruolo dei professori
Art. 28.  Determinazione dei nuovi stipendi
Art. 29.  Decorrenze
Art. 30.  Ambiente del lavoro e tutela della salute
Art. 31.  Personale docente dell'Accademia navale, aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina -Incompatibilità per i componenti del Consiglio universitario nazionale
Art. 32.  Area di applicazione
Art. 33.  Stipendi
Art. 34.  Inquadramento provvisorio nei livelli
Art. 35.  Attribuzione nuovi stipendi
Art. 36.  Classificazione del personale
Art. 37.  Tabella degli stipendi
Art. 38.  Inquadramento nelle nuove categorie
Art. 39.  Inquadramento ai fini economici
Art. 40.  Conseguimento di categoria superiore
Art. 41.  Commissione nazionale paritetica
Art. 42.  Personale in particolari posizioni
Art. 43.  Premio per l'incremento del rendimento industriale
Art. 44.  Retribuzioni
Art. 45.  Compenso per lavoro straordinario
Art. 46.  Area di applicazione
Art. 47.  Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello
Art. 48.  Attribuzioni stipendi per passaggio di grado
Art. 49.  Trattamento economico del personale richiamato
Art. 50.  Inquadramento nei livelli retributivi
Art. 51.  Modificazioni delle situazioni soggettive
Art. 52.  Stipendi dei generali e dei colonnelli
Art. 53.  Computo della tredicesima mensilità
Art. 54.  Riliquidazione dell'indennità di buonuscita
Art. 55.  Regolarizzazione delle posizioni contributive del personale
Art. 56.  Modalità per la regolarizzazione contributiva
Art. 57.  Competenza dei tribunali amministrativi regionali
Art. 58.  Contributo di riscatto
Art. 59.  Liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto
Art. 60.  Assegni vitalizi
Art. 61.  Contributo previdenziale obbligatorio
Art. 62.  Rimborsi alle gestioni previdenziali
Art. 63.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 64.  Equo indennizzo
Art. 65.  Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico
Art. 66.  Scrutini di promozione e concorsi interni
Art. 67.  Personale dei gabinetti e delle segreterie particolari
Art. 68.  Cumulo di impieghi
Art. 69.  Trattamento di fine servizio
Art. 70.  Speciale elargizione alle famiglie dei vigili del fuoco deceduti durante le operazioni di soccorso
Art. 71.  Compenso per prestazioni rese in eccedenza all'orario d'obbligo dagli operai adibiti a servizi di vigilanza e custodia
Art. 72.  Integrazione mensile ai pensionati
Art. 73.  Personale postelegrafonico a contratto
Art. 74.  Compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia
Art. 75.  Personale di cui all'art. 59, penultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Art. 76.  Norme abrogative
Art. 77.  Valutazione anzianità di servizio personale Ministeri
Art. 78.  Valutazione anzianità servizio personale Istituto centrale di statistica
Art. 79.  Valutazione anzianità servizio personale della scuola, comprese le Università
Art. 80.  Valutazione anzianità servizio personale monopoli di Stato
Art. 81.  Indennità di rischio vigili del fuoco
Art. 82.  Copertura finanziaria dell'accordo per il personale postelegrafonico ed integrazione tredicesima mensilità dirigenti
Art. 83.  Onere finanziario
Art. 84.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27563 - D.L. 29 maggio 1979, n. 163 [1].

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato

(G.U. 31 maggio 1979, n. 148)

 

Titolo I

PERSONALE DEI MINISTERI

 

     Art. 1. Area di applicazione

     Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli impiegati civili ed agli operai delle amministrazioni dello Stato destinatari del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268.

     Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all'art. 4, ottavo comma, del presente decreto ed il personale con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria il trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per i direttori degli istituti di sperimentazione talassografici e per i direttori delle stazioni sperimentali per l'industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Università; per i primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanità gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30%; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento.

     L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dal presente decreto per il personale dei Ministeri, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti.

 

          Art. 2. Stipendi

     In relazione a quanto sarà più compiutamente definito con successiva legge circa il nuovo ordinamento, a decorrere dal 1° gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1° luglio 1978 agli effetti economici, il personale è distribuito su otto livelli funzionali-retributivi, distinti secondo contenuti di professionalità costituiti dalla complessità del lavoro, dalle attribuzioni e dalle connesse responsabilità, dalla sfera di autonomia e dal livello di preparazione culturale. Nei predetti livelli competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

1.800.000

secondo livello . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

2.196.000

terzo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

2.556.000

quarto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

2.790.000

quinto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

3.150.000

sesto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

3.600.000

settimo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

4.500.000

ottavo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

5.400.000

     Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio d'importo costante pari al 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.

     Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50% dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

     Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

     Al personale di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni relative all'aumento anticipato di stipendio per merito previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 3. Inquadramento provvisorio nei livelli del personale in servizio al 1° gennaio 1978

     Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

     nel secondo livello il personale della carriera ausiliaria ordinaria e gli operai comuni;

     nel terzo livello il personale della carriera ausiliaria atipica e gli operai qualificati;

     nel quarto livello il personale della carriera esecutiva ordinaria, i vigili del fuoco, gli operai specializzati, i capi operaio e il personale con qualifica di tecnico e di tecnico capo dei fari;

     nel quinto livello il personale della carriera esecutiva atipica, i capi squadra, i vice-capo reparto e capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     nel sesto livello il personale della carriera di concetto;

     nel settimo livello il personale della carriera direttiva.

     Ai fini dell'inquadramento previsto nel comma precedente, si considerano carriere ausiliarie atipiche quelle con parametro iniziale di stipendio superiore a 100 e con parametro finale superiore a 165 e carriere esecutive atipiche quelle con parametro superiore, rispettivamente, a 120 e a 245.

     Sono considerate inoltre atipiche, ai fini dell'inquadramento nei nuovi livelli funzionali-retributivi, le posizioni operaie ed impiegatizie per le quali risulta una sola qualifica con parametri superiori a quelli delle corrispondenti qualifiche tipiche.

     Il personale che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva la qualifica di commesso capo ed equiparate, di coadiutore superiore ed equiparate, di segretario capo ed equiparate, di direttore aggiunto di divisione ed equiparate, nonchè le corrispondenti qualifiche delle carriere atipiche ed il personale che rivestiva la qualifica di capo reparto dei vigili del fuoco e di capo operaio ed equiparate, è collocato nel livello immediatamente superiore a quello risultante dall'applicazione del primo comma, in ragione del 95% della dotazione organica, stabilita per ciascuna delle qualifiche suddette, computando, a tali fini, anche gli eventuali posti in soprannumero.

     L'inquadramento al livello immediatamente superiore di cui ai precedente quarto comma si applica anche al personale delle carriere strutturate su un'unica qualifica che alla data del 1° gennaio 1978 fruiva di parametro di stipendio 387 e superiore, 370, 245 e 165, appartenente, rispettivamente, alla carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria. Il suddetto personale è inquadrato nel livello immediatamente superiore nel limite, riferito alla dotazione organica complessiva del ruolo di appartenenza, del 28,5 per cento per le carriere ausiliarie, del 23,75 per cento per le direttive e del 9,5 per cento per le restanti carriere.

     L'inquadramento del personale delle qualifiche di cui ai comma precedenti è effettuato secondo una graduatoria predisposta dal consiglio di amministrazione sulla base dei criteri, valevoli per tutte le amministrazioni, stabiliti nella tabella che segue l'ultimo comma del presente articolo.

     Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1978 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi con la osservanza dei criteri innanzi indicati. L'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data della nomina ed economica dal 1° luglio 1978; per coloro che sono stati nominati successivamente a quest'ultima data, l'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica da quella della effettiva assunzione in servizio.

     Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

     Nel caso in cui, dopo la data suindicata, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello, secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

     Il dipendente che dopo il 1° luglio 1978 abbia avuto la qualifica, o il corrispondente parametro, che avrebbe dato titolo all'ammissione alla graduatoria di cui al precedente sesto comma è inserito in detta graduatoria sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri di valutazione indicati nello stesso comma. L'eventuale inquadramento nel livello superiore avrà decorrenza giuridica ed economica dalla data del conferimento di quella qualifica o del relativo parametro.

     I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, quali vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone di concetto delle soppresse carriere speciali, indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nel settimo livello funzionale-retributivo al compimento di due o di quattro anni di effettivo servizio nella carriera di concetto se provvisti, rispettivamente, di diploma di laurea o di titolo di studio equipollente, ovvero di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. L'inquadramento al predetto livello avverrà secondo gli stessi criteri stabiliti per il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere.

Titoli

Punteggio

1)

Anzianità di servizio senza demerito.

 

 

Per ogni anno di servizio, con giudizio non inferiore a buono, prestato nella qualifica rivestita

2

 

Per ogni anno di servizio, con giudizio non inferiore a buono, prestato nelle altre qualifiche della carriera di appartenenza

0,50

 

Esito positivo del concorso riservato per il conferimento della qualifica intermedia della carriera di appartenenza, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077

2

2)

Note di qualifica dell'ultimo quinquennio.

 

 

Per ogni anno di servizio, con giudizio non inferiore a ottimo

2

3)

Titoli di studio.

 

 

Ttolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza

2

4)

Concorsi per promozione a qualifica superiore.

 

 

Concorso per esame sostenuto con esito positivo per l'avanzamento nella carriera di appartenenza (si valuta un solo concorso)

2

5)

Conseguimento della qualifica terminale della carriera.

 

 

Se rivestita alla data del 1° gennaio 1978

2

     Nei casi di parità di punteggio dei titoli valutabili, si ha riguardo alla posizione di ruolo o, in mancanza di un ruolo organico, all'anzianità complessiva di servizio e, a parità anche di tale anzianità, all'età.

     Nella valutazione dell'anzianità sono valutabili le frazioni non inferiori a sei mesi.

 

          Art. 4. Attribuzione nuovi stipendi

     Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente art. 3, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonchè per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio.

     Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e quello stabilito dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe.

     Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

     Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

     Gli assegni ad personam di cui agli articoli 2, 3, 20 e 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e all'art. 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412, sono riassorbiti con la successiva progressione economica, per passaggi di livello.

     Per il personale di cui al terzo comma del precedente art. 1, si osservano, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi le disposizioni di cui agli articoli da 25 a 29 del titolo III, capo I, del presente decreto.

     Per il personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, la misura del compenso particolare previsto dall'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è ridotta di un importo pari alla somma dell'assegno annuo pensionabile spettante alla data del 31 ottobre 1978, o alla data di assunzione se successiva, e dell'assegno speciale annuo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 20 dicembre 1977, n. 964. La riduzione si applica anche nei confronti del personale che sarà assunto dopo l'entrata in vigore del presente decreto, detraendo, in aggiunta al predetto assegno speciale, anche gli importi annui di L. 770.000 e di L. 1.300.000 se trattasi di nomina, rispettivamente, di ricercatore e di primo ricercatore o dirigente di ricerca.

     Il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinato dal proprio ordinamento di settore. Ai funzionari della predetta carriera con il grado di segretario di legazione e di primo segretario di legazione, nonchè al consigliere di legazione che non abbia ancora conseguito il trattamento stabilito per il primo dirigente, è attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nel settimo livello, con la relativa progressione economica per anzianità di servizio indipendentemente dal grado rivestito.

     Ai predetti consiglieri di legazione nel limite del 95% di quelli che percepiscono lo stipendio di direttore aggiunto di divisione, è attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nell'ottavo livello.

     Al suddetto personale della carriera diplomatica si applicano i precedenti articoli 2, 3 nonchè il primo, secondo, terzo e quarto comma del presente articolo.

 

          Art. 5. Personale del ruolo speciale - ad esaurimento e non di ruolo

     Ai fini dell'inquadramento nei livelli del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto, si ha riguardo alle mansioni svolte, per almeno tre anni, risultanti da atti formali. A tal fine sarà adottato apposito decreto del Ministro del tesoro inquadrando gli interessati nei livelli secondo, quarto, sesto e settimo a seconda che le mansioni relative si riferiscano a quelle delle carriere, rispettivamente, ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive.

     E' soppresso l'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

     Al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato classificato nelle categorie prima, seconda, terza e quarta, previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 1978, lo stipendio iniziale previsto dall'art. 2 del presente decreto, rispettivamente, per i livelli settimo, sesto, quarto e secondo.

     Lo stipendio del personale di cui al precedente comma è soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

     Ai fini di quanto disposto dal primo comma del precedente art. 4, al predetto personale non di ruolo provvisto al 1° luglio 1978, o alla data di assunzione se successiva, di trattamento complessivo di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quello stesso importo.

     Per l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo si applica l'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, riducendo a metà l'anzianità di servizio richiesta e conferendo la posizione iniziale del livello di riferimento. Detta riduzione non potrà comunque retrodatare l'inquadramento in ruolo a data anteriore al 1° gennaio 1978 agli effetti giuridici ed a data anteriore al 1° luglio 1978 agli effetti economici.

 

          Art. 6. Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali

     Il sottoelencato personale civile assunto dalle amministrazioni dello Stato ai sensi delle disposizioni a fianco indicate, in servizio alla data del 30 aprile 1979 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, è collocato, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, a seconda delle mansioni per le quali è avvenuta l'assunzione o la conferma in servizio e con l'attribuzione, a decorrere dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, del trattamento economico previsto per le categorie stesse dal precedente art. 5:

     Ministero di grazia e giustizia:

     personale incaricato ai sensi degli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103;

     dattilografi e stenodattilografi assunti ai sensi dell'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

     traduttori-interpreti, incaricati ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568.

     Ministero della difesa:

     personale assunto con contratto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483;

     personale assunto a contratto per le esigenze degli addetti militari all'estero ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838.

     Ministero degli affari esteri:

     personale assunto con contratto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569;

     traduttori ed interpreti di cui all'art. 24, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

     personale in servizio presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'art. 5, lettera i), della legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

     Ministero delle finanze:

     personale incaricato ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103.

     Ministero dei lavori pubblici:

     personale assunto con contratto ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013 e degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186.

     Ministero dei trasporti:

     personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825.

     Ministero del bilancio e della programmazione economica:

     personale assunto a contratto a tempo pieno ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.

     Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

     personale della segreteria del Comitato interministeriale prezzi che svolge prestazioni di stabile collaborazione con le mansioni:

     ispettive, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 896;

     di concetto, esecutive e ausiliarie, anche retribuite a presentazione di fattura.

     Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

     collocatori a contratto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni.

     Per il personale a contratto in servizio al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini della determinazione dello stipendio spettante nella categoria di inquadramento, si ha riguardo alla retribuzione annua percepita al 1° luglio 1978 diminuita di un tredicesimo nonchè della somma pari all'ammontare annuo in vigore a quella data dell'indennità integrativa speciale che, a partire dalla medesima data, è corrisposta allo stesso titolo in aggiunta allo stipendio.

     Per il personale assunto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483 e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni, dell'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1973 n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497 dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo. Tale inquadramento non potrà comunque avere decorrenza giuridica ed economica anteriore, rispettivamente, al 1° gennaio 1978 e al 1° luglio 1978.

     Il personale del Ministero degli affari esteri, assunto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dopo l'inquadramento nei livelli funzionali retributivi deve permanere per almeno cinque anni nella stessa sede e può essere chiamato a prestare servizio in Italia presso il Ministero per un periodo di almeno due anni.

     In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo del personale di cui al presente articolo, sono ridotti di altrettante unità i contingenti dello stesso personale previsti dalle norme che ne hanno consentito l'assunzione.

     Nei confronti del predetto personale si applica l'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento che compete nella posizione iniziale del livello di riferimento.

 

          Art. 7. Personale utilizzato nelle comunità dei Corpi di polizia

     Il personale che al 30 aprile 1979 risulti utilizzato a tempo pieno ed in modo continuativo presso le comunità del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, se in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, è collocato, a domanda da produrre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella categoria dei dipendenti non di ruolo dello Stato, classificandolo alla quinta categoria che viene pertanto istituita, in aggiunta a quelle della tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, per il disimpegno delle mansioni per le quali il personale stesso è stato assunto.

     Al predetto personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale del primo livello, suscettibile degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

     Nei confronti di detto personale si applica l'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale dello stesso livello.

 

          Art. 8. Assistenti sociali utilizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale

     Gli assistenti sociali dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale assegnati, alla data del 30 aprile 1979, in relazione alla trattazione specializzata di particolari problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, a svolgere la propria attività presso gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla convenzione del 1° luglio 1967 e successivi rinnovi, in possesso dei diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di quello di assistente sociale e di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, sono collocati, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, e su parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella categoria seconda del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Al predetto personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale previsto per il sesto livello funzionale-retributivo, soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

     L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Ente italiano di servizio sociale e lo stipendio spettante ai sensi del precedente comma sarà attribuita al personale interessato con assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo dovuti.

     Nei confronti di detto personale si applica l'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale del livello di riferimento.

 

          Art. 9. Inquadramento personale ex imposte di consumo

     Il personale delle abolite imposte di consumo di nomina comunale e di nomina privata di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940, in servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze alla data del 1° gennaio 1978 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è inquadrato, salvo quanto previsto nei successivi commi, nei livelli funzionali-retributivi settimo, sesto, quarto e secondo, con decorrenza giuridica dalla stessa data ed economica dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alle funzioni determinate, rispettivamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze n. 7/3726 del 4 agosto 1977, emanato in attuazione dell'art. 15, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

     Il personale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 23 dicembre 1948 e 14 luglio 1969 è escluso dall'inquadramento dei nuovi livelli funzionali-retributivi.

     Il personale di nomina privata che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le sottoelencate qualifiche è inquadrato nel livello funzionale-retributivo per ciascuna indicato:

     impiegato d'ordine di amministrazione centrale e brigadiere di gestione: quinto livello;

     capo ufficio aziende locali non dirigente, ispettore a.l., cassiere principale e impiegato di concetto di amministrazione centrale: settimo livello;

     direttore di seconda categoria, vice direttore di prima categoria e ispettore centrale: ottavo livello.

     Il personale di nomina comunale che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le qualifiche terminali delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive specificamente previste nei regolamenti dei comuni di provenienza, è collocato nel livello immediatamente superiore a quello nel quale è inquadrato il personale delle altre qualifiche delle rispettive carriere.

     Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data di conseguimento dei miglioramenti stessi.

     Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto verranno effettuate le promozioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

     Nel caso in cui la qualifica superiore, conferita in attuazione del citato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649, comporti l'inquadramento nel livello superiore, si procede, con effetto dalla data di decorrenza della promozione, al nuovo inquadramento nel suddetto livello con le modalità di cui al presente articolo.

     Nell'ipotesi in cui il conferimento della qualifica superiore non comporti l'inquadramento nel livello superiore, si procede comunque ad un nuovo inquadramento economico nel livello di competenza, con effetto dalla data di decorrenza della promozione.

 

          Art. 10. Attribuzione dei nuovi stipendi - al personale delle ex imposte di consumo

     Per la determinazione del nuovo stipendio annuo spettante dal 1° luglio 1978, si considerano le voci retributive fisse e continuative soggette a contribuzione ai fini pensionistici, nonchè le aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, e quanto attiene alla valutazione, ai fini economici, dell'anzianità di servizio.

     Ai fini dell'individuazione del trattamento economico utile per l'inquadramento nel livello di competenza, l'importo annuo di cui al primo comma è diminuito di un tredicesimo, nonchè della somma pari all'ammontare annuo dell'indennità integrativa speciale in vigore dalla data del 1° luglio 1978.

     L'importo relativo alle variazioni dell'indennità di contingenza verificatesi dal 1° luglio 1978 alla data di entrata in vigore del presente decreto è aggiunto alla somma detratta ai sensi del precedente comma per indennità integrativa speciale per essere corrisposta, in aggiunta allo stipendio, a titolo di indennità di contingenza.

     Le variazioni dell'indennità di contingenza continuano ad applicarsi nei confronti del personale di nomina privata secondo i criteri di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto il valore del punto di contingenza spettante per i gradi dal settimo al dodicesimo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940 e regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è adeguato alla misura di L. 2.389 stabilita dall'accordo interconfederale del 25 gennaio 1975.

     La tredicesima mensilità spettante al personale di nomina privata è costituita da un dodicesimo dello stipendio annuo previsto per il livello di competenza, nonchè dall'indennità di contingenza spettante per il mese di dicembre di ciascun anno.

 

          Art. 11. Trattamento di previdenza - al personale delle ex imposte di consumo

     Per i trattamenti di pensione e di anzianità e per le relative contribuzioni previste per il personale delle abolite imposte di consumo restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, salvo quanto previsto dal successivo comma.

     Al personale delle abolite imposte di consumo iscritto al Fondo speciale di previdenza I.N.P.S. regolato dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, fermo restando il diritto alle indennità comunque spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

          Art. 12. Inquadramento del personale del lotto - e attribuzione dei nuovi stipendi

     Il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, è inquadrato nei seguenti livelli funzionali-retributivi con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1978 ed economica dal 1° luglio 1978:

     a) IV livello: aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi;

     b) V livello: ricevitori.

     Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale inquadrato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente comma, si considera:

     a) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventivi il trattamento economico complessivo lordo annuo percepito al 1° luglio 1978 o alla data di assunzione se successiva per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonchè per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio;

     b) per i ricevitori del lotto il trattamento complessivo lordo annuo costituito dallo stipendio convenzionale pari a quello della classe iniziale della seconda qualifica della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato, dall'assegno perequativo previsto dall'art. 18, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dagli altri emolumenti indicati al precedente punto a).

     L'eventuale differenza tra il trattamento economico stabilito a favore dei ricevitori del lotto, ai sensi del secondo comma del presente articolo, e la retribuzione ad aggio, di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 - da calcolare, al netto di tutte le ritenute e contributi, incluso quello del settimo dell'aggio netto, attribuito all'Ente fondo dall'art. 26 della legge 6 agosto 1967, n. 699, sulle riscossioni medie del triennio 1975-77 conseguite nell'ultima ricevitoria gestita - comprensiva dell'assegno perequativo previsto dall'art. 18, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 e delle aggiunzioni di cui alla legge 14 aprile 1977, n. 112 e ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, è conservata dai ricevitori del lotto in servizio alla data del 30 giugno 1978, per una parte, a titolo di assegno ad personam, e, per l'altra parte, a titolo di compenso, come dalla seguente tabella:

FASCE DI RISCOSSIONE

Aliquota

Assegno ad personam

Compenso

 

 

 

Anno

Mensile

da L. 24.000.001 a

1,30%

per intero

102.000.000

 

 

 

 

da L. 102.000.001 a

0,60%

1.014.000

288.000

24.000

150.000.000

 

 

 

 

da L. 150.000.001 a

0,60%

1.014.000

576.000

48.000

198.000.000

 

 

 

 

da L. 198.000.001 a

0,60%

1.014.000

900.000

75.000

252.000.000

 

 

 

 

da L. 252.000.001 a

0,15%

1.014.000

972.000

81.000

300.000.000

 

 

 

 

da L. 300.000.001 a

0,15%

1.014.000

1.125.000

93.750

402.000.000

 

 

 

 

da L. 402.000.001 a

0,15%

1.014.000

1.278.000

106.500

504.000.000

 

 

 

 

da L. 504.000.001 in poi

0,15%

1.014.000

     L'assegno ad personam, non pensionabile, sarà riassorbito con i futuri miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali.

     Il compenso di cui alla precedente tabella è attribuito per quote mensili a tutti i ricevitori e ai reggenti incaricati della gestione di una ricevitoria.

     In ogni caso le eventuali maggiori somme riscosse dai ricevitori (titolari e reggenti) fino all'entrata in vigore del presente decreto sono irripetibili.

 

          Art. 13. Trattamento di quiescenza del personale del lotto

     Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà soppresso il "Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto" ordinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699.

     Con lo stesso decreto saranno stabilite:

     a) l'assunzione da parte dello Stato di tutti i compiti istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 3 della sopracitata legge n. 699, fra cui, in via primaria, l'onere relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi al personale del lotto cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1978 e le pensioni spettanti al personale posto in quiescenza successivamente a tale data, ad eccezione di quei compiti non più compatibili con lo stato giuridico derivante dall'attribuzione al personale del lotto della qualifica funzionale;

     b) l'erogazione, per le cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1978, dell'indennità di buonuscita, a carico dell'E.N.P.A.S., anche per i servizi o periodi già riconosciuti utili nell'ordinamento dell'Ente soppresso mediante versamento all'E.N.P.A.S. stesso delle indennità maturate;

     c) l'attribuzione allo Stato del patrimonio dell'Ente;

     d) l'assunzione da parte dello Stato di tutte le attività e passività dell'Ente;

     e) le modalità d'applicazione relative alle precedenti lettere a), c), d).

     Fino all'entrata in vigore del predetto decreto le pensioni al personale del lotto continueranno ad essere erogate dall'Ente fondo, tramite le direzioni provinciali del tesoro, secondo le norme e con le modalità attualmente vigenti, salvo adeguamento e riliquidazione da parte dello Stato di quelle con decorrenza originaria successiva al 1° gennaio 1978.

     Analogamente l'Ente fondo continuerà ad erogare le indennità di buonuscita salvo adeguamento e riliquidazione da parte dell'E.N.P.A.S. per le cessazioni dal servizio successive alla stessa data del 15 gennaio 1978.

 

          Art. 14. Spese di gestione e pagamento delle retribuzioni al personale del lotto

     Le spese di gestione previste dall'art. 95 della legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni in materia, saranno sostenute dal ricevitore o reggente, con diritto al rimborso nella misura e con le modalità stabilite dal predetto art. 95, e successive modificazioni.

     Fino a quando non saranno apportate le necessarie variazioni di bilancio, le retribuzioni al personale del lotto stabilite dall'art. 12 del presente decreto, continueranno ad essere prelevate dai fondi della riscossione della ricevitoria a norma del combinato disposto dell'art. 86 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e dell'art. 191 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

 

          Art. 15. Trattamento economico degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori

     Con effetto dal 1° luglio 1978 gli articoli 148, 155, 169, 171 e 178 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     Art. 148. — "All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente al sesto livello funzionale-retributivo, compete a carico dell'erario un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

     Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti del sesto livello funzionale-retributivo di pari anzianità di servizio.

     Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.

     Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico ministero".

     Art. 155.— "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente al sesto livello funzionale-retributivo avente la stessa anzianità di servizio dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo".

     Art. 169. — "All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente al quarto livello funzionale-retributivo compete a carico dell'erario una indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

     Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'aiutante ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante al personale del quarto livello funzionale-retributivo, di pari anzianità di servizio.

     Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 148.

     Per la liquidazione dell'indennità integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso art. 149 e negli articoli 150 e 152".

     Art. 171. — "Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'art. 154.

     Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente al quarto livello funzionale-retributivo avente la stessa anzianità di servizio dell'aiutante ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo".

     Art. 178. — "Al coadiutore che con la percezione dei diritti di cui al precedente articolo, al netto del dieci per cento delle tasse erariali sui diritti medesimi non consegue l'importo dello stipendio iniziale spettante al personale appartenente al quarto livello funzionale-retributivo, compete a carico dell'erario, una indennità integrativa sino a raggiungere l'importo medesimo.

     Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dal coadiutore all'ammontare dello stipendio spettante al personale del quarto livello funzionale-retributivo, di pari anzianità di servizio.

     La liquidazione, il controllo delle indennità ed il versamento delle eccedenze all'erario sono effettuati a norma degli articoli 140, 150, 151 e 171, in quanto applicabili".

 

          Art. 16. Trattamento economico degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori in servizio al 1° luglio 1978

     Ai fini della determinazione dell'indennità integrativa di cui agli articoli 148, 169 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, spettante agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, in relazione al livello funzionale-retributivo di riferimento di cui al precedente art. 15, si ha riguardo al trattamento economico complessivo annuo lordo della qualifica statale presa a riferimento a tali fini dagli stessi articoli del predetto decreto n. 1229, costituito dallo stipendio, dall'assegno perequativo pensionabile stabilito dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, dalle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonchè da quanto attiene alla valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio, considerando a quest'ultimo riguardo la stessa anzianità di servizio dell'interessato.

     Nel caso in cui il trattamento economico, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello funzionale-retributivo di riferimento, ai fini dell'indennità integrativa si considera il predetto stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, agli stessi fini si considera lo stipendio del livello di riferimento, tra quelli conseguibili nel livello medesimo per classe e scatti, anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Ove siano stati computati aumenti di stipendio convenzionali, per l'ulteriore progressione economica da valutare ai fini dell'indennità integrativa si considera la posizione relativa allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali.

     Per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari che al 1° luglio 1978 abbiano un'anzianità di servizio non inferiore ai trenta anni, ai fini della determinazione dell'indennità integrativa di cui al presente articolo, si considera lo stipendio previsto, rispettivamente, per il settimo ed il quinto livello retributivo. Tale beneficio è limitato al 7,5% dell'organico previsto, rispettivamente, per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

 

          Art. 17. Inquadramento nei livelli dei segretari comunali

     I segretari comunali con parametro di stipendio 190 e 257 sono inquadrati, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed economici dal 1° luglio 1978, al livello settimo e transitano al livello ottavo al compimento dell'anzianità prevista dalle norme vigenti per la promozione alla qualifica di segretario capo, previa dichiarazione scritta di disponibilità a trasferirsi in sedi di classe terza con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

     Con le stesse decorrenze di cui al precedente comma sono inquadrati nell'ottavo livello:

     i segretari capi titolari di comuni della classe terza;

     i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di stipendio 387 e superiore;

     i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di stipendio 307, previa dichiarazione scritta di cui al comma precedente. In mancanza di detta dichiarazione gli interessati potranno accedere all'ottavo livello solo al compimento dell'anzianità già prevista dalla tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, per il conseguimento del parametro di stipendio 387.

     In deroga al disposto di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari capi inquadrati nel livello ottavo previa la dichiarazione di cui al presente articolo potranno essere trasferiti d'ufficio dal prefetto o dal Ministero dell'interno, secondo la rispettiva competenza, in sedi della classe terza o di altra provincia rimaste vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 7 del medesimo decreto.

 

          Art. 18. Attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali

     Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data dell'assunzione se successiva, al personale collocato nei livelli funzionali retributivi ai sensi del precedente art. 17, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito alla predetta data o alla data di assunzione se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718. Si considera altresì l'importo corrispondente ad un aumento periodico del 2,50% dello stipendio iniziale del livello di inquadramento per ogni tre anni interi di servizio di ruolo o riconosciuto tale, prestato in qualità di segretario comunale fino alla data del 30 giugno 1978, per un massimo di sei trienni, con esclusione dei primi tre anni di servizio.

     Si applicano il secondo, il terzo e il quarto comma del precedente art. 4.

     Il compenso mensile spettante ai sensi dell'art. 39, secondo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, agli incaricati delle funzioni di segretario comunale presso comuni della classe quarta è pari allo stipendio iniziale del settimo livello.

 

Titolo II

PERSONALE DELLA SCUOLA

 

          Art. 19. Area di applicazione

     Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano al personale statale della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, che svolge le funzioni proprie dell'attuale personale:

     ispettivo tecnico periferico;

     direttivo;

     docente;

     educativo;

     non docente.

 

          Art. 20. Stipendi

     In relazione a quanto sarà più compiutamente definito con successiva legge circa il nuovo ordinamento, a decorrere dal 1° giugno 1977 ai fini giuridici e dal 1° aprile 1979 agli effetti economici, il personale è distribuito su otto livelli funzionali-retributivi, distinti secondo contenuti di professionalità costituiti dalla complessità del lavoro, dalle attribuzioni e dalle connesse responsabilità, dalla sfera di autonomia e dal livello di preparazione culturale. Nei predetti livelli competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

1.800.000

secondo livello . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

2.196.000

terzo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

2.556.000

quarto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

2.790.000

quinto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

3.600.000

sesto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

3.924.000

settimo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

4.500.000

ottavo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

5.400.000

     Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio d'importo costante pari al 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.

     Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50% dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

     Le classi di stipendio o gli aumenti biennali di stipendio si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

     Il trattamento economico di cui al presente titolo è onnicomprensivo, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e, ove spettanti, delle quote di aggiunta di famiglia, del compenso per lavoro straordinario, del trattamento di missione, delle indennità e degli assegni per il servizio all'estero, dei compensi per partecipazione a commissioni di esame nelle scuole elementari, secondarie e artistiche, dell'indennità di rischio, del compenso per prestazioni di lavoro in orario notturno e festivo, dell'assegno di sede, del compenso previsto per i direttori didattici dall'art. 28 della legge 15 novembre 1973, n. 734, di eventuali assegni personali non pensionabili e di ogni altra indennità prevista da norme speciali.

 

          Art. 21. Inquadramento nei livelli retributivi

     Il personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 è inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze:

     nel secondo livello gli accudienti di convitto;

     nel terzo livello i bidelli, i guardarobieri, i custodi dei convitti e degli educandati, gli aiutanti cuochi e gli aiutanti guardarobieri;

     nel quarto livello il personale delle carriere esecutive e gli assistenti della scuola materna;

     nel quinto livello il personale della carriera di concetto di segreteria;

     nel sesto livello i docenti per il cui insegnamento è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente; il personale educativo; gli accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori di cui alla tabella G, quadro III, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;

     nel settimo livello i docenti per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore e i docenti equiparati ai sensi della nota 2 alla tabella C, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88; gli assistenti delle Accademie di belle arti e dei licei artistici; i docenti dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di danza e di arte drammatica;

     nell'ottavo livello il personale ispettivo tecnico periferico e il personale direttivo.

     Il personale non docente della carriera direttiva dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nel settimo livello, salvo l'osservanza per le corrispondenti posizioni, di quanto previsto per il direttore aggiunto di divisione dal titolo I del presente decreto.

     Il personale delle carriere esecutive che, alla data del 1° aprile 1979, abbia la qualifica di applicato superiore od equiparata, ovvero abbia maturato l'anzianità per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in vigore del presente decreto, è collocato in un livello retributivo ad esaurimento con stipendio iniziale annuo lordo di L. 3.150.000, nel limite dell'85% del personale che, alla medesima data, ha tali requisiti.

     Il personale della carriera di concetto che, alla data del 15 aprile 1979, abbia la qualifica di segretario capo, ovvero abbia maturato l'anzianità per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in vigore del presente decreto è collocato nel sesto livello retributivo, nel limite del 95% del personale che, alla medesima data, ha maturato tali requisiti.

     L'inquadramento del personale di cui ai precedenti terzo e quarto comma nel rispettivo livello è disposto dal provveditore agli studi su deliberazione del competente consiglio di amministrazione provinciale, adottata sulla base dei criteri contenuti nella tabella di cui al precedente art. 3.

     Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° giugno 1977 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi con l'osservanza dei criteri innanzi indicati.

     Per i dipendenti assunti nel periodo tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979 l'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dal 1° aprile 1979, per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data l'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dalla effettiva assunzione del servizio.

 

          Art. 22. Attribuzione nuovi stipendi

     Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° aprile 1979 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente art. 21 si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla stessa data per:

     1) stipendio comprensivo degli aumenti periodici comunque attribuiti, e assegno annuo pensionabile di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

     2) somma di L. 300.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;

     3) somma di L. 120.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;

     4) somma di L. 276.000 annue prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 962, per il personale non docente;

     5) somma di L. 120.000 annue a favore del personale non docente della carriera esecutiva avente i parametri 143 e 163 e la somma di L. 200.000 annue per il personale della medesima carriera avente i parametri 183 e 213, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;

     6) somma corrisposta in ragione di L. 9.600 annue per ogni anno di servizio comunque prestato;

     7) eventuali assegni personali pensionabili in godimento.

     Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non raggiunga lo stipendio iniziale del livello di inquadramento, la differenza è attribuita come segue:

     L. 20.000 mensili, ovvero l'intera differenza se d'importo inferiore, dal 1° aprile 1979;

     ulteriori L. 25.000 mensili, ovvero tutta la restante somma se di importo inferiore, dal 1° gennaio 1980;

     l'importo residuo dal 1° gennaio 1981.

     Al suddetto personale è assicurata l'ulteriore progressione economica per maturata anzianità, ancorchè non sia stata interamente corrisposta la differenza per la classe di stipendio iniziale, attribuendo gli aumenti periodici sullo stipendio iniziale di livello o la differenza con la classe successiva e aggiungendone l'importo alle somme come sopra determinate.

     Le differenze fra il trattamento economico complessivo come sopra determinato per le posizioni iniziali delle singole carriere previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e i nuovi stipendi iniziali dei livelli retributivi sono dovute, negli importi e alle scadenze indicate al precedente secondo comma, anche al personale nominato in ruolo dopo il 1° aprile 1979 e al personale non di ruolo. Al personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo le somme predette sono dovute in proporzione.

     Qualora il trattamento determinato ai sensi del primo comma sia superiore allo stipendio iniziale di livello, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello stesso per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

     Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

     Al personale collocato nel secondo livello ed in servizio alla data del 1° aprile 1979, anche se con trattamento economico complessivo come sopra determinato inferiore a L. 2.196.000 annue lorde, è attribuita comunque la classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio iniziale.

     Nei confronti del personale cui dopo il 1° aprile 1979 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo e per riconoscimenti di servizi preruolo anche con effetto successivo, si procede prima alla determinazione del maturato economico della vecchia carriera e successivamente alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo secondo i criteri di cui al presente articolo.

     Per il dipendente che, successivamente al 1° aprile 1979, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

     Nel caso in cui, nel periodo suindicato, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello, secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

 

          Art. 23. Personale direttivo e ispettivo tecnico-periferico e personale docente della scuola secondaria superiore, dei Conservatori di musica e delle Accademie

     A decorrere dal 1° aprile 1979, al personale direttivo e ispettivo tecnico-periferico della scuola compete, in aggiunta allo stipendio, l'indennità di funzione nella seguente misura annua lorda:

ispettori tecnici-perferici

L.

1.500.000

presidi e direttori didattici con anzianità di servizio superiore a cinque anni

"

1.500.000

presidi e direttori didattici con anzianità di servizio fino a cinque anni

"

1.000.000

     L'indennità non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione.

     In nessun caso può essere percepita più di una indennità di funzione.

     Ai presidi e ai direttori didattici incaricati l'indennità di funzione è attribuita, in aggiunta allo stipendio in godimento, in misura pari a quella prevista per i presidi e direttori didattici con anzianità di servizio fino a cinque anni.

     Con la stessa decorrenza del 1° aprile 1979 l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, è modificato come segue:

     "In relazione ai particolari impegni connessi con il funzionamento della scuola, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per il personale direttivo, compreso quello incaricato, può essere disposta nell'ambito e con i limiti appresso indicati:

     fino a 140 ore annue per le scuole elementari con più di 60 classi, per le scuole medie con più di 24 classi, per le scuole secondarie superiori con più di 18 classi e per le istituzioni educative con popolazione scolastica superiore a 500 alunni.

     Il limite di cui sopra può essere aumentato:

     di tre ore mensili:

     a) per ogni due classi di doposcuola o a funzionamento serale;

     b) per ogni due corsi integrativi, sperimentali, di perfezionamento o post-diploma;

     c) per gli istituti d'arte, i conservatori di musica, ove funzioni una scuola media annessa;

     d) per le scuole funzionanti con doppi turni;

     di un'ora mensile per l'attività di educazione popolare;

     di un'ora mensile per le altre attività comprese nei programmi compilati dai consigli di circolo o di istituto ai sensi della lettera d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

     di tredici ore mensili per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche in cui funzionino scuole a tempo pieno, officine, laboratori, o reparti di lavorazione, convitti o aziende annesse, nonchè nelle istituzioni educative presso le quali funzionino scuole statali.

     Le sezioni di scuola materna sono computate ai fini dei raggruppamenti di cui al precedente primo comma, unicamente alle classi delle scuole elementari presso cui sono funzionanti.

     Le ore di lavoro straordinario retribuibili a ciascun capo di istituto non potranno comunque superare le 25 ore mensili.

     La spesa complessiva non potrà superare la somma pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unità di personale avente titolo alla corresponsione del lavoro straordinario negli ambiti e con i limiti sopra indicati".

     Per il personale docente di cui alla tabella C, quadro I e alla tabella F, quadro III, nonchè per gli assistenti delle Accademie di belle arti, di cui alla tabella G, quadro I, annesse al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88, immesso in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera.

     Per il personale docente di cui alla tabella F, quadri I e II annessa al medesimo decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, immesso in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è aumentata di due anni agli effetti della progressione di carriera.

 

          Art. 24. Personale non di ruolo

     Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 22, quarto comma, per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente livello.

     Al personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.

     Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del provveditore agli studi, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50% calcolati sulla base dello stipendio iniziale.

     Il presente articolo si applica altresì alle ispettrici disciplinari dell'Accademia nazionale di danza alle quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo.

     Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel precedente art. 22, di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50% sullo stipendio iniziale di livello, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo.

 

Titolo III

PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

 

Capo I

PERSONALE DOCENTE

 

          Art. 25. Progressione economica

     La progressione economica dei docenti di ruolo delle Università e degli istituti d'istruzione universitaria si sviluppa in otto classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8% del parametro iniziale ed in successivi scatti biennali del 2,50% calcolati sulla classe di stipendio finale.

     Ogni punto parametrale corrisponde a L. 18.000 annue lorde.

 

          Art. 26. Trattamento economico dei professori universitari, dei professori incaricati esterni e degli assistenti di ruolo

     Ai professori universitari di ruolo è attribuito lo stipendio spettante all'assistente con pari anzianità nel rispettivo ruolo, maggiorato del 50%.

     La classe finale di stipendio dei professori universitari di ruolo, che si consegue a compimento del 16° anno di servizio, è integrata fino a conseguire l'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei princìpi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali.

     Agli assistenti di ruolo ed ai professori incaricati esterni è attribuita la classe iniziale di stipendio corrispondente al parametro 250.

     Agli assistenti di ruolo che abbiano superato da un anno il giudizio di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro 300 e competono successivamente altre 6 classi biennali di stipendio con una progressione, in ciascuna classe, pari all'8% dello stipendio iniziale, salvo poi il conferimento dei normali aumenti biennali in ragione del 2,50% dell'ultima classe.

     Ai professori incaricati esterni con cinque anni e con undici anni di anzianità di incarico è attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro, rispettivamente, 320 e 375, salvo i normali aumenti biennali in ragione del 2,50% delle singole classi di stipendio.

     Le classi di stipendio per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per l'incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo oppure a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato di ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato, sono calcolate in ragione del 50 per cento delle classi di stipendio previste per gli incaricati esterni.

     Ai fini di quanto previsto nel presente e nel precedente articolo vale quanto disposto col successivo art. 33, quarto comma.

     Gli stipendi spettanti agli incaricati interni non sono suscettibili di scatti biennali.

     Con effetto dal 31 ottobre 1978, la durata complessiva della carriera degli assistenti ordinari, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è ridotta di due anni per coloro che alla predetta data abbiano superato il giudizio di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, ai fini del conseguimento delle successive classi stipendiali o degli aumenti biennali di stipendio.

 

          Art. 27. Passaggio degli assistenti nel ruolo dei professori

     L'assistente di ruolo che acceda al ruolo dei professori universitari è collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio spettante nel ruolo di provenienza e, comunque, non oltre la terza classe, conservando come assegno personale l'eventuale maggiore retribuzione in godimento comprensiva dell'eventuale assegno percepito a titolo di incarico.

     Per i professori e gli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto l'anzianità richiesta per il conseguimento della classe di stipendio successiva a quella spettante per effetto delle norme di cui ai precedenti articoli, è ridotta di un anno.

 

          Art. 28. Determinazione dei nuovi stipendi

     Nella prima applicazione del presente decreto i nuovi stipendi di cui al presente capo competono sulla base del trattamento complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° novembre 1978 per:

     a) stipendio;

     b) assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766;

     c) L. 25.000 mensili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;

     d) L. 10.000 mensili di cui alla legge 10 novembre 1978, n. 701;

     e) somma attribuita in sede di valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio;

     f) eventuali assegni personali pensionabili.

     Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non corrisponda ad uno degli stipendi risultanti dalla nuova disciplina è conferita la classe di stipendio immediatamente superiore, la classe successiva di stipendio si consegue in tal caso dopo due anni e sei mesi.

     Il diritto dei professori di ruolo alla equiparazione economica di cui all'art. 26 è mantenuto con le stesse decorrenze maturate o che saranno maturate.

     Nei confronti del personale cui dopo il 1° novembre 1978 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo o per riconoscimenti di servizi pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede alla determinazione del maturato economico con riguardo unicamente agli elementi del preesistente ordinamento e si prevede poi alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo, secondo criteri di cui al presente articolo.

     Per il dipendente che, successivamente al 1° novembre 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

 

          Art. 29. Decorrenze

     Il trattamento economico di cui al presente capo decorre agli effetti economici dal 1° novembre 1978 e, agli effetti giuridici:

     a) dal 1° giugno 1977 per gli assistenti ordinari e i professori incaricati che al 1° novembre 1978 abbiano maturato il parametro 387 o successivo, nonchè per i professori ordinari che abbiano maturato alla stessa data il parametro 609 o successivo;

     b) dal 1° novembre 1978 per i restanti assistenti ordinari, professori incaricati esterni e professori ordinari.

 

          Art. 30. Ambiente del lavoro e tutela della salute

     Al personale di cui al presente capo è attribuita l'indennità di rischio nei limiti e alle condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

     Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma.

     Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle Università.

 

          Art. 31. Personale docente dell'Accademia navale, aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina -Incompatibilità per i componenti del Consiglio universitario nazionale

     Ai professori, di ruolo ed incaricati, e agli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina si applica il trattamento economico dei docenti universitari, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 25 a 29 del presente capo.

     I componenti del Consiglio universitario nazionale provvisorio del Ministero della pubblica istruzione che abbiano presentato domanda di partecipazione ai concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione o dalle Università degli studi e concernenti materie che comunque rientrino nelle competenze attribuite all'organo consultivo universitario nazionale, non possono prendere parte alle sedute del Consiglio in ordine agli atti che concernono i concorsi ai quali partecipano.

 

Capo II

PERSONALE NON DOCENTE DELL'UNIVERSITA'

 

          Art. 32. Area di applicazione

     Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano al personale non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e, fino all'effettivo trasferimento alle regioni, al personale delle opere universitarie.

 

          Art. 33. Stipendi

     In relazione a quanto sarà più compiutamente definito con successiva legge circa il nuovo ordinamento, a decorrere dal 1° marzo 1977 ai fini giuridici e dal 1° marzo 1978 agli effetti economici, il personale è distribuito su otto livelli funzionali-retributivi, distinti secondo contenuti di professionalità costituiti dalla complessità del lavoro, dalle attribuzioni e dalle connesse responsabilità, dalla sfera di autonomia e dal livello di preparazione culturale. Nei predetti livelli competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

1.800.000

secondo livello . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

2.196.000

terzo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

2.556.000

quarto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

2.790.000

quinto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

3.150.000

sesto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

3.600.000

settimo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

4.500.000

ottavo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

5.400.000

     Al compimento di ogni biennio di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio di importo costante pari all'8% dello stipendio iniziale di livello per i primi 16 anni.

     Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica è costituita da aumenti periodici in ragione del 2,50% dello stipendio inerente alla classe medesima per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa.

     Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono la attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50% delle medesime.

     Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

 

          Art. 34. Inquadramento provvisorio nei livelli

     Nelle more dell'inquadramento definitivo, sulla base delle mansioni e funzioni svolte, che sarà disciplinato con successivo provvedimento avente decorrenza giuridica ed economica dal 1° luglio 1979, il personale in servizio alla data del 1° marzo 1977 è inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi, ai fini giuridici dalla stessa data e ai fini economici dal 1° marzo 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° marzo 1977, secondo le seguenti corrispondenze:

     nel secondo livello: il personale ausiliario e gli operai comuni;

     nel terzo livello: i portantini e gli operai qualificati;

     nel quarto livello: il personale delle carriere esecutive, gli operai specializzati e capi operai;

     nel quinto livello: il personale delle carriere esecutive atipiche con parametro iniziale 148 e terminale 275;

     nel sesto livello: il personale delle carriere di concetto;

     nel settimo livello: il personale delle carriere direttive.

     Il personale ausiliario e gli operai comuni che intendano svolgere anche mansioni di pulizia vengono inquadrati a domanda, da presentare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel terzo livello.

     Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi con l'osservanza dei criteri innanzi indicati.

     Per i dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 e il 1° marzo 1978 l'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data della nomina ed economica dal 1° marzo 1978; per coloro che sono stati nominati successivamente a quest'ultima data, l'inquadramento nei livelli ha la decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica dalla effettiva assunzione in servizio.

 

          Art. 35. Attribuzione nuovi stipendi

     Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° marzo 1978 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente art. 34, si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla predetta data o dalla data di assunzione in servizio se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 o assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766, aggiunzioni previste dalla legge 4 aprile 1977, n. 121, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, dalla legge 10 novembre 1978, n. 701, nonchè per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio.

     Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e quello stabilito dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio.

     Qualora l'importo del trattamento economico raggiunto si collochi fra due classi di stipendio, il personale interessato è collocato nella classe di stipendio immediatamente superiore a tutti gli effetti.

     Il trattamento economico di cui al precedente primo comma, per il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva dei tecnici e ai ruoli degli infermieri delle Università e degli istituti d'istruzione universitaria degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici, viene determinato dal 1° marzo 1978 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in misura pari a quella spettante agli appartenenti alla carriera amministrativa esecutiva con uguale anzianità qualora più favorevole.

     Per il dipendente che, successivamente al 1° marzo 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera, si procede ad un nuovo inquadramento nel livello con decorrenza economica dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

     Nel caso in cui, nel periodo suindicato, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

     Gli assegni personali che non concorrono alla formazione del trattamento economico sono gradualmente riassorbiti con i seguenti criteri:

     1) fino alla concorrenza della differenza di trattamento conseguito nell'inquadramento;

     2) le eventuali eccedenze saranno riassorbite fino alla concorrenza dell'aumento derivante dall'attribuzione delle classi di stipendio successivo a quella maturata al 1° marzo 1979.

     Per il personale non docente inquadrato in soprannumero ovvero immesso in ruolo successivamente alla data del 1° marzo 1978 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'inquadramento nel livello retributivo spettante è determinato sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione nei confronti del personale stesso degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e con i criteri previsti nel presente articolo.

 

Titolo IV

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

 

          Art. 36. Classificazione del personale

     Gli impiegati e gli operai dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, sono classificati, con un unico stato giuridico, nelle seguenti otto categorie funzionali, suddivise in aree professionali e definite sulla base del relativo grado di professionalità, delle attribuzioni e connesse responsabilità, nonchè del grado di preparazione culturale richiesto:

     categoria I: dipendenti che svolgono semplici attività manuali;

     categoria II: dipendenti che svolgono attività per le quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente una modesta esperienza di lavoro;

     categoria III: dipendenti che svolgono semplici operazioni tecnico-manuali o amministrativo-contabili nell'ambito di autonomia vincolata da apposite istruzioni, in grado di esercitare ciascuno i compiti relativi alle diverse posizioni della categoria, salvo eventuale tirocinio di pratica professionale;

     categoria IV: dipendenti che svolgono attività richiedenti una specializzata preparazione professionale, nonchè dipendenti che svolgono attività di collaborazione, coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo entro i limiti delle istruzioni esistenti;

     categoria V: dipendenti posti a capo di magazzini o che svolgono attività di natura tecnica o amministrativo-contabile, o commerciale, o elettrocontabile caratterizzata da adeguata autonomia nonchè di guida e coordinamento di gruppi di lavoratori, oppure attività manuali che richiedono cognizioni tecnico-pratiche di alta specializzazione;

     categoria VI: dipendenti posti a capo di fasi di lavorazione o di magazzini di maggiore importanza o preposti: ai servizi di amministrazione, di computisteria; alla elaborazione e programmazione dati del sistema informativo; agli acquisti, alla conduzione lavori, oppure dipendenti adibiti ad attività che richiedono una particolare preparazione tecnica o amministrativa, con autonomia decisionale nell'ambito delle istruzioni esistenti nonchè ad attività di collaborazione qualificata e ricerche, studi ed elaborazioni connessi a programmi di interventi;

     categoria VII: dipendenti con compiti di diretta collaborazione con i dirigenti, o adibiti a compiti di studio, di programmazione, di analisi, di elaborazione dati, di progettazione, di direzione lavori e collaudi, di elaborazione di atti istruttori particolarmente complessi, oppure preposti nell'ambito dell'unità organica in cui operano, con discrezionalità di poteri e responsabilità per i risultati, ad attività di guida e di coordinamento.

     Dipendenti preposti ad attività tecniche o amministrativo-contabili particolarmente complesse, di guida e di coordinamento di altre posizioni di lavoro, con responsabilità dirette, nell'ambito dell'autonomia e della discrezionalità assegnate a detto personale dalle norme e procedure del sistema in cui lo stesso opera. E' richiesta una profonda conoscenza dei servizi dell'Amministrazione, acquisibile attraverso una vasta esperienza nelle diverse branche dell'Azienda congiunta a doti organizzative e di spiccata attitudine allo svolgimento dei compiti relativi;

     categoria VIII: dipendenti con compiti di: diretta collaborazione con i dirigenti; attività di direzione, coordinamento operativo e controllo, con competenza propria e delegata; ricerca scientifica; analisi del sistema informativo; ricerca economica; ricerca giuridico-amministrativa; ricerca statistica; progettazione, direzione lavori e collaudi implicanti uno specializzato apporto professionale con autonoma e completa elaborazione; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati, che non siano riservati ai dirigenti.

     Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e previo parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, saranno definiti, per ogni categoria, i singoli profili e i relativi contenuti professionali. Analoga procedura sarà seguita per le successive modificazioni, soppressioni o istituzioni di nuovi profili.

 

          Art. 37. Tabella degli stipendi

     Al personale classificato nelle otto categorie funzionali spettano gli stipendi annui lordi di cui alla presente tabella:

Categoria

Importo

I

L.

1.800.000

II

"

2.250.000

III

"

2.580.000

IV

"

2.803.000

V

"

3.186.000

VI

"

3.726.000

VII

"

4.500.000

VIII

"

5.500.000

     Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti categorie e si articolano in ulteriori otto classi biennali, con un aumento costante dell'8% rispetto alla misura iniziale.

     Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio la progressione economica è costituita da aumenti periodici costanti del 2,50% sulla classe medesima.

     Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50% delle medesime.

     Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

     Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

 

          Art. 38. Inquadramento nelle nuove categorie

     Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, in servizio al 1° ottobre 1978, è inquadrato, con effetto economico da tale data, nelle singole categorie, con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, salvo quanto previsto dal comma successivo, secondo il seguente quadro di equiparazione e con decorrenza giuridica 1° luglio 1977:

Qualifiche di provenienza

Categorie

Aree professionali di equiparazione

Commesso

II

Commesso

Operaio comune fino al compimento di due anni di servizio, salva opzione di permanenza nella presente categoria

II

Agente

Agente di controllo

III

Agente di collaborazione

Commesso capo

III

 

Dattilografo

III

 

 

 

 

Operaio con professionalità interna, di cui all'allegata tabella A

III

Agente di produzione

Operaio comune con più di due anni di servizio, da adibire al ciclo produttivo

III

 

 

 

 

Capo tecnico

IV

Assistente

Computista

IV

 

Dattilografo operatore elettrocontabile

IV

 

 

 

 

Agente di custodia

IV

Agente verificatore

Operaio di mestiere, di cui all'allegata tabella B

IV

Agente specializzato

Revisore

V

Operatore amministrativo contabile

Interprete-traduttore

V

 

Computista superiore

V

 

Computista principale

V

 

 

 

 

Capo laboratorio e vice capo officina

V

Operatore tecnico

Capo tecnico superiore

V

 

Capo tecnico principale

V

 

Capo operaio

V

Agente capo

Capo revisore

VI

Capo settore amministrativo contabile

Interprete traduttore principale

VI

 

 

 

 

Capo reparto lavorazione

VI

Capo settore tecnico

Capo officina

VI

 

Ispettore tecnico

VI

Vice dirigente tecnico

Ispettore amministrativo

VI

Vice dirigente amministrativo

Ispettore superiore tecnico

VII

Vice dirigente tecnico

Vice direttore di stabilimento

VII

 

Ispettore superiore amministrativo

VII

Vice dirigente amministrativo

Dirigente amministrativo

VII

Capo dei servizi amministrativi e contabili

Dirigente lavorazioni

VII

Capo dei servizi lavorazione

Dirigente manutenzione e impianti

VII

Capo dei servizi manutenzione

Ispettore capo aggiunto tecnico

VIII

Vice dirigente coordinatore tecnico

Direttore di stabilimento aggiunto

VIII

 

Ispettore capo aggiunto

VIII

Vice dirigente coordinatore amministrativo

     Nei confronti dei dipendenti, in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data del 30 giugno 1977 esercitavano in modo oggettivamente riscontrabile, sulla base delle tabelle che seguono, funzioni o mansioni superiori a quelle proprie della qualifica o carriera di appartenenza, l'inquadramento è effettuato, con la medesima decorrenza 1° ottobre 1978 ai fini economici e 1° luglio 1977 ai fini giuridici, nella categoria corrispondente alle funzioni o mansioni esercitate.

     In sede di reclutamento di mano d'opera stagionale, i lavoratori comuni, da assumere nel profilo di agente, che siano stati occupati già in almeno due cicli stagionali, riceveranno la retribuzione iniziale prevista per la terza categoria.

     Il personale assunto o che abbia conseguito una posizione superiore in base al precedente ordinamento nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1978 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, dalla data di nomina o del conseguimento e con riguardo alla qualifica rivestita, nelle categorie di cui al presente articolo con l'attribuzione del relativo trattamento economico.

     Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il consiglio di amministrazione, sarà provveduto ad integrare la tabella C con altre mansioni o funzioni di categoria superiore, oggettivamente riscontrabili sulla base dei medesimi criteri informatori, ai fini dell'inquadramento del personale interessato con le stesse decorrenze di cui al primo comma.

     Il personale operaio, in servizio alla data del 1° ottobre 1978, adibito a mansioni di natura non salariale, escluse quelle di anticamera, è inquadrato, a domanda, dalla stessa data del 1° ottobre 1978, nella terza categoria.

     Fino a quando non saranno definiti i profili professionali attinenti alle varie categorie, il personale di cui ai commi precedenti continuerà a svolgere le mansioni in atto esercitate.

     Il personale in servizio al 1° ottobre 1978 che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia conseguito l'idoneità mediante concorso esterno o interno per esame o prova d'arte bandito prima dell'entrata in vigore del presente decreto per l'accesso a qualifica o categoria immediatamente superiore, viene inquadrato, a domanda, nella categoria corrispondente alla qualifica o categoria stessa, nel limite del 10% dei relativi posti che saranno messi a concorso interno.

     La disposizione di cui trattasi trova applicazione nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e gli inquadramenti avranno la stessa decorrenza conseguita dai vincitori interni.

     Con decreto del Ministro delle finanze, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, saranno stabiliti i criteri per la formazione delle relative graduatorie, ai fini dell'inquadramento suddetto.

     TABELLA A

     OPERAI CON PROFESSIONALITÀ INTERNA

     Addetto a mansioni di controllo nella produzione

     Addetto alla conduzione di macchine per l'imballaggio dei generi di monopolio

     Addetto alla conduzione e piccola manutenzione di impianti di lavanderia meccanica

     Addetto alle operazioni di caricamento, di conduzione e di pulizia di impianti meccanici per l'incenerimento dei residui

     Approntatore di spedizioni o distributore di generi di monopolio e pesatore di sale o tabacchi greggi

     Conduttore di impianti di concia e profumazione

     Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti tecnologici e di macchine per la lavorazione del tabacco, del sale e delle materie sussidiarie

     Conduttore di locomobili a scartamento ridotto, di mezzi semoventi, di trazione, trasporto e sollevamento e mezzi similari

     Fermentatore

     Giardiniere

     Preparatore di soluzioni concianti o profumanti o di colle speciali

     Rilegatore di libri e registri

     Tabella B

     AGGIUSTATORE MECCANICO

     Aggiustatore meccanico oppure elettromeccanico per la conduzione - con incarico delle piccole riparazioni - di macchine per la confezione, l'impacchettamento, la cellofanatura o di gruppi per l'impacco e l'imballaggio di generi di monopolio

     Aggiustatore meccanico, con incarico della conduzione e piccola manutenzione di impianti frigoriferi e di condizionamento d'aria

     Compositore e scompositore dei convogli ferroviari a scartamento ordinario

     Conducente di automezzi e trattori, per la conduzione dei quali è richiesta almeno la patente C, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni

     Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti per la produzione del sale per ebollizione

     Conduttore di macchine da stampa o da riproduzione, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni

     Conduttore di ruspe, palatrici meccaniche, gru elettriche o mezzi similari

     Cuoco

     Elettromeccanico

     Fabbro fucinatore o forgiatore

     Falegname

     Idraulico-tubista

     Infermiere patentato

     Lattoniere e stagnino

     Muratore

     Pittore e verniciatore

     Preparatore nei laboratori chimici o di controllo qualità

     Saldatore elettrico e autogenista

     Saliniere

     Tecnologo per la classifica, cura, fermentazione e conservazione dei tabacchi greggi o per la conservazione degli articoli diversi e assistenza nei collaudi degli stessi

     Vulcanizzatore

     Operaio specializzato

     Attrezzatore linee elettriche (ad esaurimento)

     Carpentiere in ferro e in legno (ad esaurimento)

     Fonditore (ad esaurimento)

     Meccanico (ad esaurimento)

     Picconiere minatore (ad esaurimento)

     Tabella C

 

Categoria di inquadramento

Preposto alle lavorazioni

VII

Preposto ai riscontri

VII

Preposto ai servizi di manutenzione e impianti

VII

Capo dei magazzini tabacchi greggi esterni e capo magazzino centrale ricambi

VII

Capo agenzia coltivazioni e magazzini esterni con ciclo di lavorazioni di tabacco

VII

Dirigente di deposito generi di monopolio o sali

VII

Preposto all'ufficio di contabilità e segreteria

VI

Vice del preposto alle manutenzioni

VI

Capo fase lavorazione

VI

Preposto ai servizi di economato e di cassa

VI

Capo magazzino tabacchi greggi

VI

Capo centro elaborazione dati

VI

Capo laboratorio di controllo

VI

Preposto ai lavori murari

VI

Vice del capo agenzia coltivazioni

VI

Capo settore o capo centro e/o incaricato della classifica dei tabacchi sciolti

VI

Secondo contabile dei depositi generi di monopolio o sali

VI

Capo magazzino perfetti

V

Vice capo fase, capo magazzini minori

V

Vice capo settore coltivazioni o funzioni equiparate

V

Preposto ai magazzini per i movimenti interni ed esterni dei generi nei depositi tabacchi e/o sali

V

Preposto ai servizi generali

V

 

          Art. 39. Inquadramento ai fini economici

     Nella prima applicazione del presente decreto, ai fini della determinazione degli stipendi da attribuire con effetto 1° ottobre 1978, al personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che viene inquadrato con pari decorrenza nelle otto categorie funzionali, si osservano i seguenti criteri:

     a) nei confronti di ciascun dipendente viene accertato il maturato economico costituito dalla somma dello stipendio annuo ed eventuali assegni personali pensionabili, dell'indennità pensionabile annua di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dell'anticipazione di L. 540.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30 settembre 1978;

     b) a tale maturato economico sono aggiunte la somma di L. 120.000 e la somma annua di L. 800 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato.

     Per i dipendenti ex operai stagionali, ai fini del computo di cui sopra, l'occupazione per complessivi duecentosettanta giorni corrisponde ad un anno di servizio.

     Per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso altre Amministrazioni dello Stato l'attribuzione del relativo importo di L. 800 annue è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita domanda corredata dalla necessaria documentazione, ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti della Amministrazione.

     Nei confronti del personale di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, e successive modificazioni, la quota di cui alla lettera b) del precedente comma primo, è attribuita in base agli anni di servizio svolto presso le imprese o cooperative appaltatrici riconosciuti in relazione a quanto previsto al secondo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 557;

     c) determinato il totale complessivo degli addendi indicati alle precedenti lettere è attribuito a ciascun dipendente lo stipendio o la classe di stipendio, previsti per la rispettiva categoria di inquadramento, di importo pari o immediatamente inferiore al predetto totale; nel caso di importo inferiore al dipendente è attribuito altresì un assegno personale di importo pari alla differenza, utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e previdenza e riassorbibile solo nel caso di passaggio di categoria o di accesso alle qualifiche direttive ad esaurimento.

     Ove il dipendente sia in godimento dell'indennità di funzione prevista dall'art. 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e l'ammontare complessivo costituito dalla predetta indennità e dal totale di cui al punto a) dovesse eventualmente risultare maggiore del nuovo trattamento economico ad esso spettante nella categoria di inquadramento a termini del precedente comma, sarà conteggiata detta indennità di funzione, ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma stesso.

 

          Art. 40. Conseguimento di categoria superiore

     Al dipendente in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data in vigore del presente decreto ritenga, in base alle declaratorie di cui all'art. 36, di esercitare, o di avere esercitato al 30 giugno 1977, mansioni o funzioni annoverabili in un profilo di categoria superiore a quello nel quale è stato inquadrato, può essere conferita a domanda - sempre che le funzioni superiori se svolte dopo il 30 giugno 1977 abbiano avuto carattere continuativo e siano state determinate da obiettive esigenze di servizio di natura permanente - detta categoria superiore, con il corrispondente trattamento economico con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 1978 e con decorrenza giuridica non anteriore al 1° luglio 1977.

     La relativa domanda deve essere presentata, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dei provvedimenti di inquadramento nei profili professionali, al direttore dello stabilimento, opificio o capo dell'ufficio, il quale la inoltrerà con il proprio motivato parere, unitamente a quello delle organizzazioni sindacali locali, alla commissione di cui al successivo art. 41.

     Analoga domanda e nei termini di cui sopra può essere presentata dal dipendente che, inquadrato in un profilo professionale, ritenga di avere esercitato mansioni relative a profilo diverso nell'ambito della stessa categoria.

     Il dipendente, il quale, in base alle declaratorie di cui all'art. 36, abbia esercitato mansioni o funzioni superiori con carattere di continuità per almeno tre anni nel decennio precedente alla data del 30 giugno 1977, oppure a prescindere da tale decennio, per almeno cinque anni con carattere di continuità, può ottenere, a domanda, il conferimento del profilo della categoria superiore sempre che dichiari la sua disponibilità ad esercitare le funzioni proprie di detta categoria, con decorrenza giuridica dal 1° luglio 1977 ed economica dal 1° ottobre 1978.

     All'accertamento delle predette mansioni o funzioni ed alla determinazione della relativa categoria e profilo di inquadramento provvederà la commissione di cui al successivo art. 41.

     Il personale operaio inquadrato nella prima applicazione del presente decreto nella categoria terza e quarta in possesso delle cognizioni tecniche pratiche di alta specializzazione previste nelle declaratorie delle categorie immediatamente superiori, da accertarsi mediante prova professionale, potrà accedere ai profili omogenei delle categorie quarta e quinta, nella misura non superiore al 30% della consistenza del personale in servizio al 30 settembre 1978 con la qualifica, rispettivamente, di operaio qualificato addetto a mansioni di controllo nella produzione e di operaio specializzato.

     Il conferimento della nuova categoria avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Il personale operaio inquadrato ai sensi del sesto comma del precedente art. 38, potrà conseguire, a domanda, se addetto a mansioni di scrittura, il passaggio a categoria superiore, con effetto 1° ottobre 1981.

     La domanda dovrà essere presentata nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data sopra indicata.

     Il personale di dattilografia che abbia esercitato, anche promiscuamente, le mansioni previste dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, viene inquadrato a domanda a categoria superiore, con decorrenza giuridica non anteriore al 1° luglio 1977 ed economica non anteriore al 1° ottobre 1978.

     Ai dipendenti in servizio al 1° ottobre 1978 che abbiano in passato superato, come vincitori, nella carriera di appartenenza, almeno due esami di avanzamento, sarà riservato, nei passaggi interni alla categoria superiore, il 25% dei posti disponibili, fino ad esaurimento dei destinatari.

     Tale inquadramento sarà effettuato in relazione ad apposita graduatoria da formarsi a seguito di accertamento professionale a mezzo prova.

 

          Art. 41. Commissione nazionale paritetica

     E' istituita presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una commissione nazionale paritetica, nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta dal direttore generale o da un dirigente generale, composta da sette dirigenti in rappresentanza dell'amministrazione e da altrettanti dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, nonchè da un segretario e relativi supplenti.

     La commissione, oltre a quanto previsto dagli altri articoli, esprime parere:

     a) sulla formulazione dei singoli profili professionali e sulla ripartizione dei contingenti organici;

     b) sulle modalità di espletamento dei concorsi interni;

     c) sull'attribuzione di funzioni superiori alla III categoria.

     In tutti i casi in cui, in base alle norme contenute nel presente decreto, la commissione è chiamata a pronunciarsi, l'interessato deve presentare apposita domanda al capo dell'opificio od ufficio, che l'inoltrerà entro trenta giorni dal ricevimento alla commissione medesima, corredata del proprio parere e di quello delle organizzazioni sindacali locali maggiormente rappresentative.

 

          Art. 42. Personale in particolari posizioni

     Al personale non di ruolo ed a quello ad esaurimento dell'ex Azienda monopoli banane si applicano le disposizioni del presente decreto.

     La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente la spesa per il personale comandato presso altre amministrazioni statali, è estesa a tutti i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

          Art. 43. Premio per l'incremento del rendimento industriale

     Al fine di accrescere la produttività aziendale e per adeguare il premio per l'incremento del rendimento industriale stabilito dalla legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni, al nuovo ordinamento del personale di cui al presente decreto, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi su parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, il predetto premio, spettante a tutto il personale che presta effettivo servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, anche dopo la data del 31 dicembre 1979, sarà ristrutturato ed adeguato con effetto dal 1° ottobre 1978 sulla base dei seguenti criteri:

     le nuove misure giornaliere del premio saranno determinate in modo che per il personale che svolga attività lavorativa ripartita in cinque giornate l'importo globale settimanale per le prestazioni di servizio sia pari a quello spettante al personale che presti la propria attività in sei giornate lavorative settimanali;

     per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1978 la spesa per la ristrutturazione e l'adeguamento di detto premio non può superare l'importo di lire 750 milioni e per l'anno 1979 l'importo di lire 3 miliardi;

     il compenso incentivante di cui all'art. 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483, sarà corrisposto a tutto il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, in effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione al miglioramento della produttività del personale rispetto agli standards accertati al 1° gennaio 1979, fermo restando il limite dell'8% previsto nel surrichiamato art. 8;

     i predetti standards e le successive eventuali variazioni saranno determinati al fine di accrescere la operosità e il rendimento del personale ed assicurare la migliore efficienza aziendale e la massima economicità delle singole strutture operative, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e su parere del consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     Il terzo comma dell'art. 15 della legge 8 agosto 1977, n. 556, si applica dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anche al personale di altre amministrazioni dello Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, che presti effettivo servizio presso l'ufficio centrale di ragioneria dei monopoli di Stato e l'ufficio riscontro atti monopoli della Corte dei conti.

 

Titolo V

PERSONALE DIRIGENTE DELLO STATO

 

          Art. 44. Retribuzioni

     In attesa che, con apposita legge di riforma, vengano disciplinati lo stato giuridico, l'ordinamento organico ed il trattamento economico della dirigenza statale, le retribuzioni attualmente spettanti nelle stesse misure stabilite con provvedimenti di legge a decorrere dal 1° dicembre 1972, sono transitoriamente elevate a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo art. 45, dal 1° gennaio 1979, in ragione del 40 per cento.

     A decorrere dal 1° gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95% ed all'80% della retribuzione per stipendio ed indennità di funzione spettante al primo dirigente con pari anzianità di qualifica.

 

          Art. 45. Compenso per lavoro straordinario

     Il miglioramento temporaneo derivante dall'applicazione del precedente art. 44 non opera ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, chiunque ne sia il beneficiario.

 

Titolo VI

PERSONALE MILITARE

 

          Art. 46. Area di applicazione

     Le norme di cui al presente titolo si applicano al personale militare delle Forze armate, della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonchè ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere.

     Negli articoli successivi sono indicati:

     a) con la dizione unica di "militari", la generalità dei destinatari;

     b) con i gradi dell'Esercito, anche i corrispondenti gradi delle altre Forze armate e dei Corpi di polizia.

 

          Art. 47. Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello

     A decorrere dal 1° luglio 1978, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue, avuto riguardo ai livelli funzionali retributivi nei quali, in applicazione delle norme di cui al titolo I del presente decreto, viene distribuito il personale civile dei Ministeri:

     a) quarto livello L. 2.790 000: carabiniere, appuntato e sergente;

     b) quinto livello L. 3.150.000: sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo e maresciallo maggiore;

     c) sesto livello L. 3.600.000: maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia e sottotenente;

     d) settimo livello L. 4.500.000: tenente, capitano e maggiore;

     e) ottavo livello L. 5.400.000: tenente colonnello.

     Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o ventiquattro anni di anzianità di servizio è attribuito il livello di stipendio di L. 5.940.000.

     La progressione economica nell'ambito dei livelli di cui ai commi precedenti si articola su classi di stipendio conseguibili al terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di permanenza nei livelli stessi nonchè su scatti biennali in ragione del 2,50% calcolati sulla classe stipendiale conseguita.

     Le classi di stipendio comportano ognuna un aumento costante pari al 16% della misura dello stipendio iniziale.

     Gli scatti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

     Per il periodo di servizio successivo al conseguimento dell'ultima classe di stipendio, sono attribuiti aumenti periodici costanti in numero illimitato in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della suddetta classe per ogni biennio di permanenza nella stessa.

     Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si attribuiscono dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

     Salvo quanto stabilito nel successivo art. 48, ai sottotenenti provenienti dalle Accademie militari, agli ufficiali arruolati mediante concorsi a nomina diretta ed ai sottufficiali provenienti dalle scuole militari è attribuito in relazione agli anni di servizio militare prestato, ivi compreso quanto previsto dal terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, lo stipendio iniziale del livello spettante con l'aggiunta di uno scatto periodico per il primo biennio di servizio già prestato e di successivi scatti convenzionali per i restanti bienni eventualmente computabili.

     L'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica nei confronti del militare di grado pari o inferiore a tenente colonnello.

 

          Art. 48. Attribuzioni stipendi per passaggio di grado

     All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio tra quelli conseguibili nel livello, per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali di importo pari o immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione.

     Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal primo e dal quinto comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

     Nell'eventualità che un militare promosso il quale dovesse conseguire, per effetto della progressione economica maturata nel grado di provenienza, uno stipendio superiore a quello del collega con pari anzianità in quello stesso grado ma promosso al grado superiore in data anteriore, a quest'ultimo può essere attribuito, a domanda, lo stesso stipendio spettante al militare promosso allo stesso grado successivamente.

     Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad altro ruolo, retrocedono di grado, è attribuito, nel livello retributivo del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali.

     Al personale promosso o nominato al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50% della classe di stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe. Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

 

          Art. 49. Trattamento economico del personale richiamato

     Al personale militare collocato, anteriormente al 1° gennaio 1978, nella posizione di ausiliaria, riserva, complemento e riserva di complemento, qualora richiamato in servizio, è attribuito, anche ai fini della successiva progressione economica, lo stipendio iniziale del livello spettante. Ove tale stipendio risultasse di importo inferiore al maturato economico calcolato sulla base delle spettanze conseguite al momento della cessazione dal servizio ai sensi del primo comma del successivo art. 50 in quanto applicabile, è attribuito lo stipendio, per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, d'importo pari o immediatamente superiore al predetto maturato.

     Al personale militare collocato, a decorrere dal 1° gennaio 1978, nella posizione di cui al precedente comma qualora richiamato in servizio, è attribuito lo stipendio a norma del precedente art. 47 di importo pari a quello in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

 

          Art. 50. Inquadramento nei livelli retributivi

     Il personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla data del 1° gennaio 1978, è inquadrato ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, nei livelli funzionali-retributivi, in applicazione del precedente art. 47, sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° luglio 1978 per stipendio, assegno perequativo istituito con legge 27 ottobre 1973, n. 628, somma di L. 300.000 annue di cui alla legge 14 aprile 1977, n. 112, e somma di L. 120.000 annue di cui alla legge 17 novembre 1978, n. 715.

     Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento è attribuito questo ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti aumenti periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica, il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

     Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi viene attribuito, in relazione agli anni di servizio prestato, il numero degli scatti biennali in ragione del 2,50% di cui alla seguente tabella:

Anzianità di servizio militare

Numero scatti

da 15 a 17 anni

2

da 18 a 19 anni

3

da 20 a 21 anni

4

da 22 a 23 anni

5

da 24 a 25 anni

6

da 26 a 27 anni

7

da 28 anni in poi

8

     Gli scatti di cui alla presente tabella:

     si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo inquadramento;

     si applicano in aggiunta a quelli spettanti per:

     anzianità di permanenza nella classe di stipendio;

     promozione o nomina al grado o qualifica superiore, che non comporti passaggio di livello retributivo;

     vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il personale il servizi, all'entrata in vigore della legge, in aggiunta a qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo e rientrano nella base pensionabile di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

     Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente art. 48, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello ai fini dell'ulteriore progressione economica.

     Ai militari immessi in servizio a partire dal 1° luglio 1978 è in ogni modo attribuito un trattamento economico non superiore a quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi superiori aventi uguale o maggiore anzianità di servizio militare comunque prestato.

 

          Art. 51. Modificazioni delle situazioni soggettive

     Per i militari che, successivamente al 1° luglio 1978, abbiano conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello, con decorrenza dalla data del conseguimento del miglioramento.

     Nel caso in cui, nel periodo suindicato, i militari abbiano conseguito una promozione che comporti il passaggio ad un livello retributivo superiore che se ottenuta al 1° luglio 1978 avrebbe determinato l'inquadramento nel livello retributivo superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello.

 

          Art. 52. Stipendi dei generali e dei colonnelli

     Nei confronti dei generali e dei colonnelli si applicano le disposizioni di cui al precedente titolo V.

 

Titolo VII

VALUTAZIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITA' AI FINI DELLA INDENNITA' DI BUONUSCITA

 

          Art. 53. Computo della tredicesima mensilità

     Con effetto dal 1° giugno 1979 ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, la base contributiva di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, all'art. 36, punto 1), della legge 14 dicembre 1973, n. 829, nonchè alle analoghe disposizioni previste in altri ordinamenti previdenziali del personale dello Stato e delle aziende autonome, comprende, per gli iscritti alle gestioni previdenziali disciplinate dalle disposizioni stesse, anche la tredicesima mensilità, ugualmente computata all'80 per cento, considerata con esclusione degli annessi assegni o indennità che non siano espressamente previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

     Dalla data indicata nel precedente comma, la tredicesima mensilità è assoggettata al contributo previdenziale obbligatorio nella misura stabilita dalle norme in materia.

 

          Art. 54. Riliquidazione dell'indennità di buonuscita

     Ai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome, cessati dal servizio successivamente al 31 maggio 1969 e fino al 31 maggio 1979 ed ai loro superstiti, l'indennità di buonuscita viene riliquidata a domanda integrando la base contributiva, computata nella determinazione dell'indennità corrisposta, dell'importo della tredicesima mensilità nei limiti di cui al precedente art. 53.

     La domanda di riliquidazione, redatta su apposito modulo approvato dagli enti previdenziali, va inoltrata, dal personale cessato dal servizio durante il periodo indicato nel precedente comma alla competente gestione previdenziale entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezza raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine si tiene conto della data di accettazione della raccomandata risultante dal timbro a data dell'ufficio postale.

 

          Art. 55. Regolarizzazione delle posizioni contributive del personale

     A decorrere dalla data indicata nel primo comma dell'art. 53, la quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico degli iscritti sarà determinata dalle amministrazioni di appartenenza, con le modalità di cui al primo comma del successivo art. 56 e dovrà essere obbligatoriamente recuperata in dodici rate mensili sul trattamento economico di attività.

     Il debito non recuperato, in tutto o in parte, sul trattamento economico di attività, sarà recuperato in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita.

     La quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale indicato nel precedente art. 54 sarà computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennità di buonuscita, con le modalità di cui al successivo art. 56.

     Al recupero di cui ai comma secondo e terzo provvedono direttamente le gestioni previdenziali interessate con trattenuta sugli importi comunque dovuti per indennità di buonuscita. Qualora ciò non si renda possibile le gestioni previdenziali potranno richiedere trattenute mensili sulla pensione spettante agli iscritti ed ai loro aventi causa, salva, in ogni altro caso, l'applicazione delle norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     Il recupero delle quote di contributo sarà effettuato per i periodi di iscrizione alle gestioni previdenziali decorrenti dal 1° giugno 1969.

     Le somme dovute a titolo di prestazione a norma del precedente art. 54 e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi.

 

          Art. 56. Modalità per la regolarizzazione contributiva

     Al fine di semplificare le procedure relative all'attuazione del presente decreto, per la determinazione dei contributi previdenziali pregressi a carico del personale indicato nei precedenti articoli 53 e 54 saranno adottati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentiti i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale nonchè l'ente previdenziale interessato, coefficienti attuariali forfettizzati da applicarsi sull'importo della retribuzione contributiva spettante al personale predetto alla data di entrata in vigore del presente decreto se in attività di servizio ovvero alla data della cessazione se in quiescenza.

     Salva l'applicazione dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'E.N.P.A.S., in relazione alle esigenze operative connesse con l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo potrà utilizzare per la gestione previdenza del personale civile e militare dello Stato, il personale della gestione assistenza sanitaria in liquidazione per un massimo di duecento unità e, comunque, per non oltre due anni.

 

          Art. 57. Competenza dei tribunali amministrativi regionali

     Le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali; è abrogata ogni diversa disposizione.

     I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed aventi ad oggetto le materie di cui al precedente art. 54 sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi d'effetti.

     Nelle ipotesi regolate dal precedente art. 54 i ricorsi in materia di riliquidazione della indennità di buonuscita sono proponibili avverso i provvedimenti adottati dalle competenti gestioni previdenziali sulle domande degli interessati.

     Alle sentenze passate in giudicato alla data di cui al secondo comma e recanti condanna all'integrazione dell'indennità di buonuscita già corrisposta senza computare la tredicesima mensilità, gli enti previdenziali daranno esecuzione d'ufficio entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 54 osservando per il recupero della quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale le disposizione di cui al precedente art. 55.

 

          Art. 58. Contributo di riscatto

     Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, e successive modificazioni, la base contributiva comprensiva della tredicesima mensilità sarà considerata per le sole domande di riscatto presentate in data successiva a quella di cui al primo comma dell'art. 53.

     Il disposto dell'art. 1, punto c), della legge 8 agosto 1977, n. 582, è applicabile, relativamente agli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali, al personale cessato dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. L'onere per le maggiori prestazioni dovute agli interessati è a carico dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato. La domanda di riscatto deve essere presentata dal personale interessato o dai superstiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato si applica il secondo comma dell'art. 57.

 

          Art. 59. Liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto

     Ai fini della liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto d'impiego dovute al personale dello Stato, comprese le aziende autonome, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e di altre analoghe disposizioni, si considera, quale base di calcolo, lo stesso trattamento economico, inclusa la tredicesima mensilità, computato per l'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, spettante al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato. La liquidazione delle indennità stesse è effettuata sulla base dell'80 per cento di una mensilità del predetto trattamento economico, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

 

          Art. 60. Assegni vitalizi

     Le disposizioni di cui al presente titolo non trovano applicazione per gli assegni vitalizi regolati dagli articoli 5 e 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 61. Contributo previdenziale obbligatorio

     Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento al 1° gennaio 1984.

 

          Art. 62. Rimborsi alle gestioni previdenziali

     Le spese sostenute dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato, al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi del quarto comma del precedente art. 55 per la riliquidazione delle indennità di buonuscita a norma dell'art. 54, saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1980, sulla base delle effettive prestazioni erogate.

     Quelle sostenute dalle altre gestioni previdenziali, sempre al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi del quarto comma del precedente art. 55 saranno rimborsate, con decorrenza dall'anno 1980, dalle aziende autonome interessate. Lo Stato provvederà a corrispondere alle predette aziende le somme erogate dalle stesse gestioni previdenziali.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 63. Effetti dei nuovi stipendi

     Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sui relativi aumenti biennali, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

 

          Art. 64. Equo indennizzo

     Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla determinazione dell'equo indennizzo spettante ai dipendenti dello Stato in base alle norme vigenti.

     Nei confronti del personale inquadrato nelle categorie o nei livelli funzionali, retributivi in applicazione del presente decreto, per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la classe iniziale di stipendio della categoria o del livello di appartenenza, maggiorata dell'80 per cento. E' fatto salvo, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'eventuale più favorevole trattamento derivante dagli stipendi previsti alla data stessa dalle preesistenti disposizioni.

     Il precedente comma si applica anche nei confronti del personale di cui alle leggi 6 febbraio 1979, n. 42 e 3 aprile 1979, n. 101.

 

          Art. 65. Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico

     Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

 

          Art. 66. Scrutini di promozione e concorsi interni

     Sono fatti salvi gli scrutini di cui agli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per le promozioni che saranno conferite con effetto dal 1° luglio 1979 per posti disponibili alla data del 30 giugno 1979.

     Al personale promosso in applicazione del precedente comma si applicano le disposizioni contenute nell'ottavo e decimo comma del precedente art. 3.

     I concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine purchè indetti entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Si applica la disposizione contenuta nel nono comma del precedente art. 3.

 

          Art. 67. Personale dei gabinetti e delle segreterie particolari

     I riferimenti ai gradi quinto e sesto contenuti nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260, sono sostituiti con quelli, rispettivamente, al dirigente superiore ed al primo dirigente di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 68. Cumulo di impieghi

     All'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, le parole "di un terzo" sono sostituite con le parole "della metà".

 

          Art. 69. Trattamento di fine servizio

     Con effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle categorie o nei livelli funzionali-retributivi da effettuarsi in applicazione del presente decreto, le nuove misure degli stipendi derivanti dagli inquadramenti stessi sono considerati ai fini della liquidazione del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, nonchè ai fini dell'indennità di buonuscita. I nuovi stipendi si considerano altresì per la determinazione dell'indennità di licenziamento dovuta al personale non di ruolo.

     Con effetto dalle date di cui al precedente comma, nei confronti del personale in servizio alle date di decorrenza giuridica, stabilite per le rispettive categorie di appartenenza, cessato dal servizio successivamente alle date stesse fino a quelle di decorrenza economica, l'inquadramento viene effettuato ai soli fini del trattamento di quiescenza, sulla base del trattamento economico considerato ai fini dell'inquadramento stesso, spettante alla data della cessazione dal servizio, comprensivo, se dovuta, della valutazione convenzionale ai fini economici dell'anzianità di servizio. Sulle pensioni liquidate ai sensi del presente comma non è dovuta la perequazione automatica di cui all'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del personale di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, in servizio alla data del 1° luglio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 settembre 1978, nonchè del personale di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 101, in servizio alla data del 1° gennaio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 aprile 1978.

 

          Art. 70. Speciale elargizione alle famiglie dei vigili del fuoco deceduti durante le operazioni di soccorso

     A decorrere dal 1° gennaio 1978 alle famiglie del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate durante le operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione nella misura di lire 50 milioni. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 71. Compenso per prestazioni rese in eccedenza all'orario d'obbligo dagli operai adibiti a servizi di vigilanza e custodia

     L'art. 14 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente:

     "Le prestazioni effettivamente rese in eccedenza alle 40 ore settimanali dagli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania e custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano opera discontinua, sono retribuite nella misura e secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro straordinario".

 

          Art. 72. Integrazione mensile ai pensionati

     Ai titolari di pensioni o assegni indicati nell'art. 1, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono concesse, a decorrere dal 1° giugno 1979, le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità:

     a) L. 20.000 e L. 10.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilità, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976;

     b) L. 40.000 e L. 20.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilità, per le cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1977.

     Il precedente comma si applica anche ai titolari di pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale e del Fondo per il trattamento di quiescenza ed assegni straordinari per il personale del lotto. Il relativo onere è a carico del Fondo e delle Casse predette.

     Al personale nei cui confronti hanno trovato applicazione i benefici economici di cui alle leggi 27 maggio 1977 n. 284 e 5 agosto 1978, n. 505, nonchè al personale nei cui confronti ha trovato applicazione l'art. 20 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, le integrazioni mensili lorde di cui al primo comma sono dovute nella misura del 50 per cento.

     Alla corresponsione delle integrazioni mensili provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.

     Le integrazioni mensili di cui al presente articolo non sono dovute al personale nei cui confronti trova applicazione il precedente art. 69 e non possono in ogni caso essere cumulate con i trattamenti di pensione liquidati o da liquidarsi in applicazione del presente decreto e delle leggi 6 febbraio 1979, n. 42, 3 aprile 1979, n. 101, nonchè della legge 2 aprile 1979, n. 97.

 

          Art. 73. Personale postelegrafonico a contratto

     Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di prorogare o di rinnovare per un triennio i contratti di cui all'art. 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, sempre che vi sia il consenso del personale interessato.

     Il predetto personale può essere applicato anche all'espletamento del programma per la costruzione di alloggi di servizio, da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsto dalla legge 7 giugno 1975, n. 227.

     Ai fini dell'assunzione, della proroga o del rinnovo di cui al primo comma è valido, a tutti gli effetti, il diploma di laurea in architettura.

     A decorrere dal 1° gennaio 1979, al personale assunto ai sensi dell'art. 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, o il cui contratto sia stato prorogato o rinnovato ai sensi del primo comma, compete l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in L. 250.000.000 per l'anno 1979, graverà sugli stanziamenti del cap. 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

          Art. 74. Compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia

     In considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'amministrazione giudiziaria per le esigenze di normalizzazione dei servizi, è autorizzata per un biennio a decorrere dal 1° giugno 1979 la devoluzione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di un importo corrispondente a 5.500.000 ore annue di lavoro straordinario in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

     Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verrà ripartito fra i vari uffici dell'amministrazione giudiziaria, in relazione alle unità di personale in servizio ed al carico di lavoro, con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente.

 

          Art. 75. Personale di cui all'art. 59, penultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833

     La norma di cui al terzo comma dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale viene aumentato di tre unità il numero dei posti previsti nella tabella XIX, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si interpreta nel senso che, fino alla emanazione della legge di riordinamento del Ministero della sanità, all'ufficio centrale della programmazione sanitaria, all'ufficio per l'attuazione della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e al segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono preposti i dirigenti generali nominati in conseguenza del predetto aumento.

 

          Art. 76. Norme abrogative

     Con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui al presente decreto sono soppressi:

     l'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, gli assegni annui pensionabili di cui alle leggi 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 25 gennaio 1975, n. 29, 20 maggio 1975, n. 170 e 20 dicembre 1977, n. 964, l'indennità pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851;

     le aggiunzioni senza titolo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116, 11 maggio 1976, n. 271, 21 novembre 1978, n. 718, 17 novembre 1978, n. 711, 30 dicembre 1976, n. 962 e alle leggi 28 aprile 1976, n. 155, 4 aprile 1977, n. 121, 10 novembre 1978, n. 701, agli articoli 2, 3 e 5 della legge 14 aprile 1977, n. 112 e all'art. 3 della legge 17 novembre 1978, n. 715;

     le somme attribuite per la valutazione ai fini economici delle anzianità di servizio;

     ogni altra aggiunzione o emolumento attribuito a titolo di acconto;

     l'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628;

     l'art. 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

     gli articoli 21 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con il presente decreto.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 77. Valutazione anzianità di servizio personale Ministeri

     E' autorizzata la spesa di lire 42.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 42.000 milioni per l'anno finanziario 1979, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo del 20 dicembre 1978 per la corresponsione alle categorie di dipendenti indicati nel decreto medesimo, con effetto dal 15 gennaio 1978, di una somma di L. 800 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato.

     Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione dell'accordo suindicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonchè le disposizioni analoghe previste dai successivi articoli della stessa legge e quelle di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 9 luglio 1977, n. 412.

 

          Art. 78. Valutazione anzianità servizio personale Istituto centrale di statistica

     Con la stessa decorrenza e modalità stabilite dal decreto di cui al precedente art. 77, al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica è corrisposto l'importo annuo lordo di L. 800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio comunque prestato alle dipendenze dell'Istituto stesso o dell'Amministrazione dello Stato fino al 31 dicembre 1977.

 

          Art. 79. Valutazione anzianità servizio personale della scuola, comprese le Università

     E' autorizzata la spesa di 7.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 157.000 milioni per l'anno finanziario 1979, ai fini dell'applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica emanati in attuazione di quanto disposto dall'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, relativi:

     a) alla corresponsione al personale non docente delle Università, con effetto dal 1° marzo 1978, di una somma di L. 800 mensili lorde per ogni anno di servizio comunque prestato nell'amministrazione statale;

     b) alla corresponsione al personale docente delle Università, con effetto dal 1° novembre 1978, di una somma di L. 800 mensili lorde per ogni anno di servizio comunque prestato nell'amministrazione statale;

     c) alla corresponsione al personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna elementare, secondaria ed artistica dello Stato, con effetto dal 1° gennaio 1979, di un importo annuo lordo di L. 9.600 per ogni anno di servizio comunque prestato nell'amministrazione statale.

     Limitatamente ai riflessi economici derivanti dalla applicazione dei benefici di cui alla lettera a) del precedente comma non operano le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 4 aprile 1977, n. 121.

 

          Art. 80. Valutazione anzianità servizio personale monopoli di Stato

     E' autorizzata la spesa di lire 3.809 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 8.191 milioni per l'anno finanziario 1979 relativa:

     a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica emanato sulla base dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente la corresponsione alle categorie di dipendenti indicati nel decreto medesimo, con effetto dal 1° ottobre 1978, di una somma di L. 800 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonchè di altra somma di L. 10.000 mensili lorde e di integrazioni della tredicesima mensilità a decorrere dall'anno 1978;

     b) all'attribuzione del beneficio di cui al successivo comma.

     Con effetto dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilità del personale dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è integrato con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente comma, di L. 45.000.

 

          Art. 81. Indennità di rischio vigili del fuoco

     E' autorizzata la spesa di lire 6.800 milioni per l'anno finanziario 1979 relativa:

     a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto nei giorni 4 e 5 dicembre 1978 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL per il raddoppio, a decorrere dal 1° gennaio 1979, dell'indennità giornaliera di rischio di cui alla legge 18 novembre 1975, n. 613, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     b) all'attribuzione del beneficio di cui al precedente art. 70.

 

          Art. 82. Copertura finanziaria dell'accordo per il personale postelegrafonico ed integrazione tredicesima mensilità dirigenti

     E' autorizzata la spesa di lire 35.950 milioni per l'anno finanziario 1978 relativa:

     a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo del 9 agosto 1978 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e del SINDIP per la corresponsione ai dipendenti delle aziende postelegrafoniche, con esclusione di quelli muniti di qualifiche dirigenziali, di una somma di L. 10.000 mensili, a partire dal 1° maggio 1978, a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dal nuovo ordinamento del personale e di una integrazione della tredicesima mensilità, a decorrere dall'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del predetto ordinamento;

     b) all'attribuzione del beneficio di cui al successivo comma.

     Con effetto dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilità spettante al personale con qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è integrato di L. 45.000, con gli stessi criteri previsti nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma.

     La somma di L. 10.000 e le integrazioni della tredicesima mensilità, di cui al presente articolo, sono assoggettate alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

 

          Art. 83. Onere finanziario

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1978 e 1979, valutato in complessive lire 1.450.000 milioni si provvede: quanto a lire 166.723 milioni a carico del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978; quanto a lire 835.462 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1979, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: "Disposizioni in materia di sgravi contributivi mutuo-previdenziali" (milioni 616.000); "Censimenti ISTAT generali" (milioni 60.000); "Potenziamento e ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" (milioni 110.000); "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti" (milioni 29.462); "Adeguamento trattamento di quiescenza del personale a riposo" (milioni 20.000); quanto a lire 170.000 milioni e lire 277.815 milioni mediante riduzioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, al cap. 5940 ed al cap. 4677 del medesimo stato di previsione dell'anno finanziario 1979.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

          Art. 84.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 13 agosto 1979, n. 374, è data sanatoria degli effetti derivati dall'applicazione del presente decreto e sono confermate le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli da 77 a 82 dello stesso.