§ 93.4.189 - Legge 8 agosto 1977, n. 582.
Valutazione dei servizi e periodi ai fini dell'indennità di buonuscita da corrispondere a carico dell'Opera di previdenza e di assistenza per i [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:08/08/1977
Numero:582


Sommario
Art. 1.      Agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita a favore degli iscritti all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato, sono [...]
Art. 2.      I benefici previsti dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 350, si applicano anche ai dipendenti del cessato Ministero dell'Africa italiana transitati nei ruoli [...]
Art. 3.      L'onere relativo all'applicazione della presente legge farà carico ai normali stanziamenti del bilancio dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello [...]


§ 93.4.189 - Legge 8 agosto 1977, n. 582.

Valutazione dei servizi e periodi ai fini dell'indennità di buonuscita da corrispondere a carico dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) in favore dei propri iscritti

(G.U. 26 agosto 1977, n. 232)

 

 

     Art. 1.

     Agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita a favore degli iscritti all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato, sono riscattabili, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368:

     a) il servizio di ruolo prestato presso le ferrovie già in concessione, successivamente incluse nella rete statale con le leggi 30 aprile 1959, n. 286, 24 dicembre 1959, n. 1143, e 10 dicembre 1969, n. 961, a decorrere dalla data di costituzione dei conti individuali fino a quella di inquadramento nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

     b) l'anzianità riconosciuta ai soli fini di pensione agli ex combattenti che hanno partecipato ai concorsi riservati di cui all'articolo 378 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché ai vincitori del concorso di cui all'articolo 196, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425;

     c) i servizi comunque prestati, nella stessa misura in cui ne è prevista la computabilità ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato o del Fondo pensioni ferroviarie dello Stato.

 

          Art. 2.

     I benefici previsti dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 350, si applicano anche ai dipendenti del cessato Ministero dell'Africa italiana transitati nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 3.

     L'onere relativo all'applicazione della presente legge farà carico ai normali stanziamenti del bilancio dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato.