§ 6.4.4 - L. 22 dicembre 1975, n. 727.
Sistemazione di lavoratori dipendenti da imprese e cooperative appaltatrici di servizi presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.4 appalto pubblico di servizi
Data:22/12/1975
Numero:727


Sommario
Art. 1.      I dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla presente legge, che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assume in gestione [...]
Art. 2.      L'inquadramento di cui al precedente articolo è altresì subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti [...]
Art. 3.      L'inquadramento viene effettuato mediante nomina in prova nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate nel [...]
Art. 4.      Ai fini dei suddetti inquadramenti il direttore generale dei monopoli di Stato, con propria determinazione, emanerà un quadro di corrispondenza fra le mansioni svolte dai dipendenti delle [...]
Art. 5.      Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti massimi di età previsti per i dipendenti dei monopoli
Art. 6.      All'onere annuo, valutato in lire 1.841 milioni, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sui quali gravano le spese per i [...]


§ 6.4.4 - L. 22 dicembre 1975, n. 727.

Sistemazione di lavoratori dipendenti da imprese e cooperative appaltatrici di servizi presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(G.U. 7 gennaio 1976, n. 4).

 

Art. 1.

     I dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla presente legge, che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assume in gestione diretta, sono inquadrati, mediante concorsi speciali per titoli, nei ruoli organici

dell'Amministrazione stessa dietro domanda da presentare nel termine di 30 giorni dalla data dei relativi bandi.

     All'assunzione in gestione diretta dei servizi di cui al precedente comma l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Sono ammessi all'inquadramento, entro il limite massimo di 580 unità, i predetti dipendenti che siano risultati occupati, in uno dei servizi di cui al primo comma, alla data del 31 dicembre 1974 ed abbiano continuato ad intrattenere il rapporto di lavoro con le relative imprese e cooperative appaltatrici fino all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     L'inquadramento di cui al precedente articolo è altresì subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ad eccezione del limite massimo di età che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, il 50° anno, elevabile a 55 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, e fatte comunque salve le disposizioni a favore di categorie speciali già regolamentate per legge.

     Il titolo di studio necessario per l'inquadramento deve essere posseduto alla data di scadenza del termine previsto dal primo comma dell'art. 1.

     L'utilizzazione avverrà nelle mansioni per le quali il personale sarà stato riconosciuto fisicamente idoneo e munito dei prescritti requisiti.

 

     Art. 3.

     L'inquadramento viene effettuato mediante nomina in prova nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate nel biennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

     La consistenza organica degli operai specializzati e quella degli operai qualificati - di cui alla tabella O annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, modificata dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 - sono aumentate di un numero di posti corrispondente al numero di quei beneficiari della presente legge che verranno rispettivamente inquadrati nella categoria degli operai specializzati ed in quella degli operai qualificati. In relazione al conseguente complessivo aumento della consistenza organica degli operai specializzati e qualificati, è apportata una corrispondente riduzione all'organico previsto dalla citata tabella O per gli operai comuni.

     In mancanza di adeguato titolo di studio l'inquadramento viene effettuato nella qualifica di prima assunzione del gruppo inferiore.

     In mancanza del titolo di studio di licenza elementare, l'interessato dovrà presentare entro e non oltre il periodo di inquadramento in prova il titolo stesso.

 

     Art. 4.

     Ai fini dei suddetti inquadramenti il direttore generale dei monopoli di Stato, con propria determinazione, emanerà un quadro di corrispondenza fra le mansioni svolte dai dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici e le mansioni proprie delle varie qualifiche del personale di ruolo dell'Azienda.

     Per i concorsi di inquadramento è nominata dal direttore generale dei monopoli di Stato apposita commissione, di cui faranno parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione dei monopoli.

 

     Art. 5.

     Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti massimi di età previsti per i dipendenti dei monopoli.

     Al personale medesimo, all'atto della cessazione dal servizio, compete il trattamento di quiescenza, nelle forme della pensione o dell'indennità una volta tanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1973, n. 1092.

     Il personale inquadrato in ruolo ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, in sostituzione del trattamento previsto dal precedente comma, ha la facoltà di optare, entro un anno dalla data di inquadramento in prova, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria.

 

     Art. 6.

     All'onere annuo, valutato in lire 1.841 milioni, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sui quali gravano le spese per i servizi precedentemente appaltati (capitoli 136, 191, 193, 194, 226, 228, 229 e 275, dell'anno 1975 e corrispondenti capitoli degli anni successivi).

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

ALLEGATO

 

1. - Conduzione e manutenzione dell'impianto per la produzione ed il condizionamento dei sali superiori presso il deposito tabacchi greggi di Tortona.

2. - Scarico, ammassamento, ricarico, facchinaggio e spedizioni sali, tabacchi e materiali vari presso il deposito tabacchi greggi di Tortona. 3. - Conduzione e manutenzione dell'impianto per la produzione ed il condizionamento dei sali «scelto», «raffinato», «macinato» ed «integrale» presso la salina di Margherita di Savoia.

4. - Manipolazione, prelevamento, carico a scarico del sale presso la salina di Margherita di Savoia per le spedizioni via terra e via mare del sale stesso agli organi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed a privati acquirenti. Esercizio e manutenzione della teleferica Margherita di Savoia-Barletta.

5. - Esecuzione, presso la salina di Margherita di Savoia, dei lavori occorrenti per la manutenzione ordinaria dell'armamento e la riparazione saltuaria, nonché di servizi onerosi lungo la rete ferroviaria dello stabilimento.

6. - Eduzione delle salamoie dai cantieri di trivellazione della salina di Volterra.

7. - Smaltimento della melma di risulta dagli scarichi dei due reattori dell'impianto a termocompressione della salina di Volterra. 8. - Carico e scarico di sali e materiali vari presso la salina di Volterra.

9. - Conduzione dell'impianto per la produzione ed il condizionamento dei sali «scelto» e «macinato» presso la salina di Tarquinia.

10. - Conduzione e manutenzione dell'impianto per la produzione ed il condizionamento dei sali «scelto» e «raffinato» presso il deposito sali di Castellammare di Stabia.

11. - Scarico, introduzione e rispedizione dei sali presso il deposito sali di Castellammare di Stabia.

12. - Scarico, deposito e spedizioni di sali e tabacchi greggi e lavorati; conduzione e manutenzione dell'impianto di raffineria dei sali «scelto», «raffinato» e «macinato» presso il deposito generi di monopolio di Venezia- Porto Marghera.

13. - Conduzione e manutenzione dell'impianto meccanico per la produzione del tabacco omogeneizzato presso il tabacchificio speciale di Bari. 14. - Confezioni di indumenti di lavoro, nastri per macchine e articoli vari di teleria, riparazione e disinfestazione di imballaggi e tele per tabacchi greggi, riparazione e lavaggio dei sacchi presso lo stabilimento di Gorizia [1].

 

 


[1] Numero aggiunto dall'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 557.