§ 6.1.139 – L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:08/02/2005
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamento delle leggi regionali.
Art. 2.  Rifinanziamento dell’art. 102 della L.R. 7/2003.
Art. 3.  Riapertura termini.
Art. 4.  Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d’impegno.
Art. 4 bis.  Modifiche allegato 5, L.R. n. 6/2005.
Art. 5.  Contributo all’Unione Nazionale mutilati ed invalidi sul lavoro.
Art. 6.  Modifiche allegati alla L.R. 15/2004.
Art. 6 bis.  Modifiche allegato 6, L.R. n. 6/2005.
Art. 6 ter.  Modifiche allegato 6, L.R. n. 6/2005.
Art. 6 quater.  Modifiche allegato 7, L.R. n. 6/2005.
Art. 7.  Modifiche artt. 1 e 2 L.R. 43/1973 come integrata dalla L.R. 7/2003.
Art. 8.  Contributo all'ENS.
Art. 9.  Istituzione di nuovi capitoli di bilancio nello stato di previsione dell’entrata e della spesa.
Art. 9 bis.  Modifica unità previsionale di base.
Art. 9 ter.  Modifica denominazione capitoli.
Art. 9 quater.  Istituzione di nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione dell'entrata.
Art. 10.  Estensione delle regole del patto di stabilità interno.
Art. 11.  Interventi a favore della Valle Peligna - Alto Sangro.
Art. 12.  Finalizzazione di somme.
Art. 13.  Abrogazione art. 2 L.R. 41/2004.
Art. 14.  Interventi a favore delle C.M. Medio ed Alto Vastese, Maielletta, Aventino Medio-Sangro, Val Sangro.
Art. 15.  Interventi a favore delle aree interne.
Art. 15 bis.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale.
Art. 16.  Interventi per la cooperazione internazionale.
Art. 16 bis.  Istituzione di un nuovo capitolo.
Art. 17.  Modifica alla L.R. 15/2004.
Art. 18.  Ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 19.  Sostegno per la ricerca.
Art. 20.  Borse di studio regionali.
Art. 20 bis.  Istituzione di borse di studio medico-specialistiche regionali.
Art. 21.  [20]
Art. 22.  Ricerca clinica applicata.
Art. 23.  Contributo all’Assoleader.
Art. 24.  Abrogazione della L.R. 46/1982.
Art. 25.  Modifica alle LL.RR. 96/1996 e 66/2001: Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.
Art. 26.  Modifiche e integrazione alla L.R. 77/1999.
Art. 27.  Modifica art. 20 L.R. 77/1999.
Art. 28.  Personale regionale – inquadramento.
Art. 29.  Modifica all'art. 8 L.R. 18/2001.
Art. 30.  Modifica all'art. 7 L.R. 32/2004.
Art. 31.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 66/1999.
Art. 32.  Abrogazione dell'art. 194 della L.R. 15/2004.
Art. 33.  Collegio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro.
Art. 34.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 77/1999.
Art. 35.  Modifiche all'art. 16 della L.R. 7/2002.
Art. 36.  Contenimento della spesa pubblica.
Art. 37.  Disposizioni riguardanti compensi incentivanti.
Art. 38.  Art. 10 della L.R. 18/2001.
Art. 39.  Accesso ai ruoli organici del Consiglio regionale d'Abruzzo.
Art. 40.  L.R. 39/2004 - Estensione effetti.
Art. 41.  Personale regionale.
Art. 42.  Funzionamento dei Centri regionali per la formazione professionale.
Art. 43.  Modifiche alla L.R. 13 ottobre 1998, n. 118.
Art. 44.  Trasformazione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato ai sensi del D.L. 180/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 45.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9/2000.
Art. 46.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 81/1998.
Art. 47.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18/2001.
Art. 47 bis.  Abrogazione del comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 2/2005 recante: Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento dei soggetti eroganti servizi alla persona.
Art. 48.  Norme in materia di accesso al mercato dei capitali.
Art. 48 bis.  Conferimento in discarica dei beni mobili regionali dichiarati fuori uso.
Art. 49.  Contributi ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Art. 50.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 116/2000.
Art. 51.  Disposizioni regionali in materia di condono edilizio relative ai cambi di destinazione d’uso.
Art. 52.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 84/2001.
Art. 53.  Modifiche e integrazioni alla L.R. 84/2001.
Art. 54.  Contributi ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Art. 55.  Interventi straordinari di protezione civile.
Art. 56.  Modifiche alla delibera consiliare 135/12 del 18.5.2004.
Art. 57.  Contributi per il recupero e la valorizzazione dei mulini idraulici.
Art. 58.  Interventi di escavazione dei fondali dei porti abruzzesi.
Art. 59.  Contributo straordinario al Comune di Morro d’Oro.
Art. 60.  Contributi straordinari alle Parrocchie del Sacro Cuore di Teramo e Roseto degli Abruzzi.
Art. 61.  Contributo a favore dell’Unione dei trabocchi.
Art. 62.  Modifiche alla L.R. 12/1983.
Art. 63.  Monitoraggio qualità dell’aria.
Art. 64.  Istituzione ARAEN.
Art. 65.  Modifica all'art. 34, comma 2, lett. b) della L.R. 84/2000.
Art. 65 bis.  Istituzione di un dipartimento sub-provinciale da collocare nel territorio della Val Vibrata nel Comune di Nereto.
Art. 65 ter.  Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia regionale di Tutela dell'Ambiente.
Art. 66.  Modifiche alla L.R. 93/2000.
Art. 67.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 32/1995.
Art. 68.  Modifica all'art. 7 della L.R. 45/2004.
Art. 69.  Istituzione della Riserva naturale guidata “Borsacchio” nel Comune di Roseto degli Abruzzi - TE
Art. 70.  Modifiche ed integrazioni della L.R. 38/1996.
Art. 71.  Modifiche alla L.R. 43/2001.
Art. 72.  Integrazioni alla L.R. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 73.  Modifiche ed integrazioni all’art. 93 della L.R. 7/2003 e successive modifiche ed integrazione.
Art. 74.  Contributo per l’erosione della costa ed eventi alluvionali.
Art. 75.  Integrazioni all’art. 94 della L.R. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 76.  Acqua di innevamento.
Art. 77.  Abrogazione della L.R. 90/1990.
Art. 78.  Partecipazione della Regione Abruzzo all'aumento di capitale della SAGA S.p.A..
Art. 79.  Istituzione osservatorio regionale per il monitoraggio del trasporto pubblico locale.
Art. 80.  Misura dell’acconto dei contributi d’esercizio.
Art. 81.  Ricavi presunti.
Art. 82.  Studio di fattibilità sulla mobilità stagionale.
Art. 83.  Trasporto Pubblico Locale.
Art. 84.  Interventi di escavazione dei fondali abruzzesi.
Art. 85.  Disposizioni in materia di deviazione del traffico - L.R. 45/1999.
Art. 86.  Disposizioni inerenti le agevolazioni di viaggio.
Art. 87.  Modificazioni alla L.R. 28/2002.
Art. 88.  Modifiche alla L.R. 15/2004.
Art. 89.  Contributo straordinario al Comune di Teramo.
Art. 90.  Modifica all'art. 9 della L.R. 44/2004.
Art. 91.  Contributo al Comune di Civitaquana.
Art. 91 bis.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 40/1991.
Art. 92.  Contributi per la valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici.
Art. 93.  Integrazioni alla L.R. 53/1997.
Art. 94.  Interventi in favore del COTIR e del CRAB.
Art. 95.  Interventi nel campo della ricerca applicata nel settore agricolo.
Art. 96.  Modifiche alla L.R. 36/1996 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica).
Art. 97.  Contributi per incremento fondo di garanzia fidi nel settore agricolo e alimentare.
Art. 98.  Campi scuola e itinerari sciistici.
Art. 99.  Modifiche alla L.R. 25/1988.
Art. 100.  Integrazione alla L.R. 71/2001: Rifinanziamento della L.R. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa teatina.
Art. 101.  Percorsi dei sapori d’Abruzzo.
Art. 102.  Contributo alla provincia di Chieti per completamento fondo valle Dentalo.
Art. 103.  Ambito di applicazione della L.R. 7/1997 e successiva integrazione.
Art. 104.  Modifiche alla L.R. 68/1999.
Art. 105.  Contributo straordinario Abruzzo Quality Food.
Art. 106.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10/2004.
Art. 107.  Spese di funzionamento dell’Azienda Speciale per lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo.
Art. 108.  Contributo straordinario al Consorzio di Tutela Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane.
Art. 109.  Contributi straordinari per i produttori vitivinicoli.
Art. 109 bis.  Interventi a favore della filiera bieticolo-saccarifera.
Art. 110.  Intervento straordinario per il ripianamento delle passività delle associazioni di allevatori.
Art. 111.  Modifiche alle L.R. 28/1994, L.R. 106/1994, L.R. 6/2000.
Art. 112.  Modifica alla L.R. 1/1984.
Art. 113.  Parco Velino Sirente.
Art. 114.  Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali.
Art. 115.  Distretto industriale di servizi di Pescara e Montesilvano.
Art. 116.  Interventi a sostegno delle cooperative di garanzia tra i professionisti, dei loro consorzi per il credito ai professionisti e dei consorzi fidi.
Art. 117.  Interventi a favore della sezione Abruzzo della Corte arbitrale europea.
Art. 118.  Modifica dell’art. 164 della L.R. 15/2004
Art. 119.  Modifica L.R. 60/1996 (Testo Unico Artigianato).
Art. 120.  Deroga alla L.R. 62/1999.
Art. 120 bis.  Modifiche alla L.R. n. 62/1999.
Art. 121.  Modifiche all’art. 57 della L.R. 41/2004.
Art. 122.  Provvedimenti per favorire lo sviluppo delle attività produttive.
Art. 123.  Contributo allo Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione del sistema delle imprese.
Art. 123 bis.  Interventi straordinari a favore del sistema produttivo.
Art. 124.  Contributo straordinario al Consorzio Tassisti L’Aquila - CO.T.AQ..
Art. 125.  Interventi per la stabilizzazione di lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui all’art. 23 della L.R. 15/2004 e successive modificazioni.
Art. 126.  Interventi a sostegno dell’artigianato.
Art. 127.  Modifiche all’art. 23 della L.R. 15/2004.
Art. 128.  Contributo a soggetti danneggiati dal crollo del ponte sul fiume Sangro sulla S.S. 16 Adriatica e dalla chiusura del viadotto sull’Osento.
Art. 129.  Modifica della L.R. 49/1981.
Art. 130.  Cooperative di garanzia dei commercianti e dei consorzi.
Art. 131.  Valorizzazione dei siti minerari dismessi.
Art. 132.  Modifiche alla L.R. 54/1983.
Art. 133.  Modifiche alla L.R. 15/2002.
Art. 134.  Organizzazione e promozione della manifestazione Abruzzo Sky World Cup.
Art. 135.  Contributo straordinario alla Lega Navale - sez. di Ortona.
Art. 136.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 72/1999.
Art. 137.  Istituzione riserva naturale lago di San Domenico.
Art. 138.  Istituzione Riserva naturale Grotte di Luppa.
Art. 139.  Trasferimento alla FIRA del fondo ex art. 4 della L.R. 77/2000.
Art. 140.  Contributo straordinario al Comune di Campli.
Art. 141.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30/2004.
Art. 142.  Contributo al Comune di Scanno.
Art. 143.  Contributi per investimenti in favore delle imprese turistiche.
Art. 144.  Incentivo al turismo religioso.
Art. 145.  Contributo straordinario all’APTR.
Art. 146.  Modifiche alla L.R. 16/2003.
Art. 147.  Interventi a favore delle strutture balneari ed approdi turistici danneggiati dalle mareggiate ed esondazioni.
Art. 148.  Contributo all’Unione dei Comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi".
Art. 149.  Modifiche LL.RR. 7/2003 e 15/2004.
Art. 150.  Finalizzazione del finanziamento di parte corrente alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario.
Art. 150 bis.  Disposizioni relative alla L.R. 15 dicembre 1978, n. 78 recante: Interventi per l'attuazione del diritto allo studio.
Art. 151.  Contributo straordinario in favore del Consorzio Ente Fiera di Lanciano.
Art. 152.  Contributo straordinario in favore dell’Università degli studi di Teramo.
Art. 153.  Contributo straordinario a favore della Fondazione Michetti.
Art. 154.  Interventi a favore degli "Informagiovani".
Art. 155.  Contributo straordinario a favore Teatro Stabile d’Abruzzo e ATAM.
Art. 155 bis.  Contributo in favore del sistema universitario abruzzese.
Art. 156.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20/2000.
Art. 157.  Modifiche alla L.R. 91/1994 modificata dalla L.R. 11/2001.
Art. 158.  Contributo al Comune di Penne per l'attivazione di un corso di laurea.
Art. 159.  Misure a sostegno del diritto allo studio.
Art. 160.  Contributo straordinario all’Istituto abruzzese per la storia d’Italia dal fascismo alla resistenza.
Art. 161.  Contributo in favore dell'Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli di Lanciano.
Art. 162.  Riconoscimento del Teatro "Fedele Fenaroli" di Lanciano quale Centro di formazione teatrale d’Abruzzo.
Art. 162 bis. 
Art. 163.  Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica e urbanistica nella Regione Abruzzo.
Art. 164.  Contributo a favore dell’Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine.
Art. 165.  Modifiche ed integrazioni L.R. 19/2004.
Art. 166.  Contributo straordinario a favore dell'Associazione teatrale "L'Uovo".
Art. 167.  Contributo al CONI Comitato Regione Abruzzo.
Art. 168.  Contributo straordinario al Comune di Lanciano per la costruzione di una piscina.
Art. 169.  Contributo straordinario al Comune di Collecorvino.
Art. 170.  Modifiche alla L.R. 5/1999.
Art. 171.  Contributo straordinario all’Associazione Teatro di Gioia.
Art. 172.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 46/2004.
Art. 173.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 47/2004.
Art. 174.  Modifiche ed integrazioni L.R. 47/2004.
Art. 174 bis.  Gruppo di lavoro emigrazione.
Art. 174 ter.  Contributo straordinario al Centro Regionale Abruzzese di Lucerna.
Art. 175.  Promozione dello sport.
Art. 176.  Contributo straordinario al Comune di Fara San Martino.
Art. 177.  Contributo ente mostra artigianato della Macella.
Art. 178.  Contributo Comune di Castelli.
Art. 179.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5/1999.
Art. 179 bis.  Contributo al Comune di Rosciano per la tutela della minoranza linguistica arberesche presente nel territorio del Comune.
Art. 180.  Contributo Fondazione Tetraktis.
Art. 181.  Contributo al Circolo golf d’Abruzzo in Brecciarola.
Art. 182.  Contributo straordinario al comitato regionale abruzzese del "Centro sportivo educativo nazionale".
Art. 183.  Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili.
Art. 184.  Contributo per la realizzazione della Città dello sport.
Art. 185.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 98/1999.
Art. 186.  Contributo straordinario alla Fondazione Musei Civici di Loreto Aprutino.
Art. 187.  Costituzione della Fondazione "S. Maria dei Raccomandati".
Art. 188.  Istituzione comitato regionale di concertazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Art. 189.  Contributo allo sviluppo del progetto "Piazza del lavoro".
Art. 190.  Istituzione del centro di lavoro guidato per disabili.
Art. 191.  Programma Comunitario Town Twinning.
Art. 192.  Stabilizzazione e ricollocazione dei lavoratori reimpegnati in attività socialmente utili.
Art. 193.  Contributo all’Associazione CIAPI.
Art. 194.  Modifiche ed integrazioni L.R. 2/1997.
Art. 195.  Contributo straordinario al Comune di Teramo.
Art. 196.  Interventi in favore delle problematiche auxologiche e della prevenzione, diagnosi e terapia dell’obesità infantile.
Art. 196 bis.  Invio del personale ASL nei paesi in via di sviluppo o teatro di conflitti armati.
Art. 197.  Contributo al Centro universitario di medicina dello sport dell’Università di Chieti.
Art. 198.  Rifinanziamento borse lavoro utenza psichiatrica.
Art. 199.  Contributi per congressi nazionali in materia di sanità.
Art. 200.  Accesso alle prestazioni sanitarie.
Art. 200 bis.  Assistenza sanitaria per gli studenti universitari fuori sede (ASSU).
Art. 201.  Accordi integrativi medicina convenzionata.
Art. 202.  Interventi a favore dei soggetti non udenti.
Art. 203.  Trasformazione rapporto di lavoro ex LSU.
Art. 204.  Contributi per modifica strumenti di guida e autoveicolo privato per portatori di handicap.
Art. 205.  Contributo alla Soc. Coop. Sociale Pubblica Assistenza Abruzzo (Lanciano).
Art. 206.  Riconoscimento indennità per il personale dell’emergenza che svolge compiti di autista soccorritore.
Art. 207.  Modifica alla L.R. 33/1998.
Art. 208.  Modifica all’art. 29 della L.R. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 209.  Emendamento al regolamento di attuazione dell’art. 4 della L.R. 10/2003 pubblicato con DPGR 5.8.2004 n. 1/reg.
Art. 210.  Prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti.
Art. 210 bis.  Modifiche alla L.R. 11 agosto 2004, n. 26 concernente: Interventi della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro.
Art. 211.  Norme in materia di assistenza farmaceutica sul territorio.
Art. 212.  Istituzione del fondo per le malattie nuove e rare.
Art. 212 bis. 
Art. 212 ter. 
Art. 212 quarter. 
Art. 212 quinquies. 
Art. 213.  Interventi in conto capitale in favore di cittadini extracomunitari immigrati.
Art. 213 bis.  Interventi per emergenze umanitarie.
Art. 214.  Contributo alle vittime del maremoto nel sud-est asiatico.
Art. 215.  Contributo alla Cooperativa Trisomia 21.
Art. 216.  Contributo straordinario al Comune di Civitella Casanova.
Art. 217.  Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive.
Art. 218.  Contributo straordinario al Comune di Sulmona.
Art. 219.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 144/1995 modificativa della L.R. 30/1990.
Art. 220.  Contributi in materia sociale e socio-assistenziale.
Art. 221.  Contributo al Comitato regionale ANFFAS ONLUS Abruzzo e all’Associazione AGBE.
Art. 222.  Contributi per i soggetti in stato di disagio.
Art. 223.  Interventi finalizzati ad assicurare il funzionamento del sistema informativo sociale.
Art. 224.  Integrazioni alla L.R. 7/2003 ed attuazione della L.R. 38/2004.
Art. 225.  Norme transitorie in materia di interventi e servizi sociali.
Art. 226.  Modifica alla L.R. 16/2002.
Art. 227.  Contributi a favore dei comuni per la gestione delle strutture ex Onpi.
Art. 228.  Contributo alla L.A.I.C..
Art. 229.  Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona.
Art. 230.  Spese relative alle elezioni regionali dell’anno 2005.
Art. 231.  PRUSST.
Art. 232.  Concessione contributi.
Art. 233.  Fondi erogati ai gruppi consiliari.
Art. 234.  Contributo straordinario ai Comuni di Silvi, Pineto, Ancarano e Vasto.
Art. 235.  Spese per l’Osservatorio elettorale.
Art. 236.  Contributi ai comuni.
Art. 237.  Esonero oneri di pubblicazione per i piccoli comuni.
Art. 238.  Contributo ai piccoli comuni per agevolazioni ICI.
Art. 238 bis.  Contributi ai comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti per partecipazione autonoma ai bandi europei.
Art. 239.  Celebrazione della "Giornata regionale per la legalità".
Art. 240.  Recepimento della Legge 92/2004 e celebrazione della "Giornata della memoria e della testimonianza".
Art. 241.  Modifica all’art. 11, lett. g) del regolamento n. 2/reg del 29.11.2004.
Art. 242.  Contributo ai piccoli comuni per spese di investimento.
Art. 243.  Interventi per impianti sciistici nel comprensorio di Scanno.
Art. 243 bis.  Interventi a favore delle Province per la manutenzione straordinaria delle strade.
Art. 244.  Disposizioni relative all'art. 6 della L.R. 36/1999.
Art. 245.  Integrazione alla L.R. 83/1997.
Art. 246.  Mutui Cassa Depositi e Prestiti.
Art. 247.  Contributo per il progetto Anagrafe Bovina.
Art. 248.  Contributo per il progetto "La sicurezza degli alimenti in Abruzzo".
Art. 249.  Modifica alla L.R. 41/2004.
Art. 250.  Esonero libretto sanitario a farmacisti e parrucchieri.
Art. 251.  Contributi per iniziative in materia di Unione Europea.
Art. 252.  Rifinanziamento LL.RR. 49/1999 e 56/2001.
Art. 253.  Contributo straordinario alla Provincia di Chieti.
Art. 254.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 95/2000.
Art. 255.  Modifiche all’accordo tra le Regioni Abruzzo e Molise di cui alla L.R. 84/1978.
Art. 256.  Modifica dell'art. 85 della L.R. 15/2004.
Art. 257.  Norma finanziaria.
Art. 258.  Entrata in vigore.


§ 6.1.139 – L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005).

(B.U. 25 febbraio 2005, n. 3 Straordinario.).

 

CAPO I

Disposizioni finanziarie

 

SEZIONE PRIMA

Rifinanziamenti

 

Art. 1. Rifinanziamento delle leggi regionali.

     1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della L.R. 3/2002 concernente: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo, è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegata tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali "Allegato 1" per un importo pari allo stanziamento iscritto per competenza e cassa nei corrispondenti capitoli con la legge di bilancio per l’esercizio 2005.

     2. Sono sospese per l’anno 2005 le attività di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 19 della L.R. 15/2000 concernente: Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo, e gli elenchi previsti dagli artt. 5, 7 e 9 da finanziare con le somme iscritte sul Cap. di spesa 62424, UPB 10.02.009, sono integralmente sostituiti per l’anno 2005 dall’elenco di cui all’"Allegato 2".

     3. Il riparto dei contributi di cui al comma 1 dell’art. 1 della L.R. 95/1999 concernente: Contributo ad alcune associazioni con scopi sociali e socio-assistenziali per disabili, e successive modifiche ed integrazioni, da finanziare con le somme iscritte sul Cap. 71630, UPB 13.01.005, è integralmente sostituito per l’anno 2005 dall’elenco di cui all’"Allegato 3".

     4. Il riparto dei contributi alle Associazioni ANFFAS della L.R. 95/1999, da finanziare con le somme iscritte sul Cap. 71645, UPB 13.01.005, viene effettuato in base alle disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 97 della L.R. 15/2004.

     5. I termini per l’inizio dei lavori, per gli interventi di cui alle LL.RR. 50 e 56 del 2001 rifinanziate con le LL.RR. 7/2003, 15/2004 e successive modifiche ed integrazioni sono prorogati fino al 30 aprile 2005.

 

     Art. 2. Rifinanziamento dell’art. 102 della L.R. 7/2003.

     1. L’elenco delle manifestazioni sportive abruzzesi più prestigiose di cui all’art. 102 della L.R. 7/2003 concernente: Disposizioni per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003), da finanziare negli stessi termini e modalità proposti per gli esercizi 2003 e 2004 con le somme iscritte sul Cap. 91624, UPB 10.01.003, è integralmente sostituito per l’anno 2005 dall’elenco di cui all’"Allegato 4".

 

     Art. 3. Riapertura termini.

     1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'Allegato 6 (L.R. 49/1999) L.R. 15/2004 così come integrato dall'art. 7 L.R. 41/2004 possono presentare le domande relative ai suddetti contributi, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche per le attività realizzate nell'anno 2005.

 

SEZIONE SECONDA

Stanziamenti continuativi e limiti d’impegno

 

     Art. 4. Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d’impegno.

     1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2005 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno "Allegato 5" ed iscritto nel relativo bilancio di previsione.

 

     Art. 4 bis. Modifiche allegato 5, L.R. n. 6/2005. [1]

     1. Alla tabella degli stanziamenti continuativi e del limite di impegno di cui all'allegato 5 della L.R. n. 6/2005 l'importo dello stanziamento del cap. 71525 - UPB 13.01.005 avente ad oggetto: Contributo al Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi per l'acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici, è rideterminato in € 36.000,00.

 

     Art. 5. Contributo all’Unione Nazionale mutilati ed invalidi sul lavoro.

     1. A partire dall'esercizio finanziario 2005 è concesso all’Unione Nazionale mutilati ed invalidi sul lavoro un contributo annuale pari ad € 140.000,00.

     2. E’ autorizzata per l’anno 2005 l’iscrizione dello stanziamento di € 140.000,00 nell’ambito della UPB 13.01.005 sul Cap. 71655 ridenominato: Contributo in favore dell’Unione Nazionale mutilati ed invalidi sul lavoro.

     3. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge di bilancio nel pertinente capitolo.

 

     Art. 6. Modifiche allegati alla L.R. 15/2004. [2]

     [1. Nell'allegato 7 alla L.R. 15/2004 la dizione «Chiesa di San Rocco - Comune di Lanciano» è da intendersi come «Chiesa di San Nicola - Comune di Lanciano.»

     2. Dall'elenco allegato 7 alla L.R. 15/2004 è cancellato l'intervento concernente il Comune di Tossicia: Costruzione monumento "Vincenzo Pigliacelli".

     3. All'allegato 6 è aggiunto il seguente intervento: Costruzione Monumento "Vincenzo Pigliacelli" Comune di Tossicia.

     4. Nell'allegato 5 (L.R. 50/2001) alla L.R. 15/2004 è apportata la seguente modifica: "Comune di Treglio - Acquisto e sistemazione scuola materna Treglio (CH) € 50.000,000" è così sostituito "Comune di Treglio - Ristrutturazione edifici scolastici Treglio (CH) € 50.000,000".

     5. Nell’allegato 7 della L.R. 15/2004, pag. 129, rigo 8 la dizione: Frazione di Collecorvino - Comune Cappelle sul Tavo (PE) Strade Comunali € 40.000,00, è sostituita con "Comune di Collecorvino (PE) Strade Comunali € 40.000,00;

inoltre al rigo 15 la dizione Frazione Collecorvino - Comune Cappelle sul Tavo (PE) Arredo Urbano € 5.000,00 è sostituita con "Comune di Collecorvino (PE) Arredo Urbano € 5.000,00" [3].]

 

     Art. 6 bis. Modifiche allegato 6, L.R. n. 6/2005. [4]

     1. Nell'allegato 6 della L.R. n. 6/2005 i seguenti interventi:

Destinatario 

Comune 

Prov. 

Importo 

Associazione Sportiva Boxe - Avezzano 

Avezzano 

AQ 

€ 5.000,00 

Avezzano Boxe 

Avezzano 

AQ 

€ 4.000,00 

sono sostituiti dal seguente intervento: 

Destinatario 

Comune 

Prov. 

Importo 

Associazione Sportiva Boxe - Avezzano 

Avezzano 

AQ 

€ 9.000,00 

 

     Art. 6 ter. Modifiche allegato 6, L.R. n. 6/2005. [5]

     1. All'allegato 6 (L.R. n. 49/1999) della L.R. n. 6/2005, il destinatario "Qui Roseto" di Roseto degli Abruzzi è sostituito con "L.&V. Abruzzo Editoria 2000" di Roseto degli Abruzzi.

 

     Art. 6 quater. Modifiche allegato 7, L.R. n. 6/2005. [6]

     1. Nell'allegato 7 della L.R. n. 6/2005 i seguenti interventi:

Beneficiario 

Intervento L.R. n. 56/2001 

Comune 

Provincia 

Importo 

Comune di Luco 

Per interventi archeologici 

Luco dei Marsi 

AQ 

€ 10.000,00 

dei Marsi 

 

 

 

 

Comune di Magliano  

Opere pavimentazione e individuazione preesistenze  

Magliano  

AQ 

€ 50.000,00 

dei Marsi 

Piazza Civitello  

dei Marsi 

 

 

Parrocchia S. Maria in  

Consolidamento Chiesa S. Francesco di Paola - S.  

Civitella  

TE 

€ 235.000,00 

Monte Santo e 

Pasquale Baylon  

del Tronto 

 

 

Sant'Angelo in Ripe 

 

 

 

 

sono sostituiti nei seguenti termini: 

Beneficiario 

Intervento L.R. n. 56/2001 

Comune 

Provincia 

Importo 

Comune di Luco 

Interventi per infrastrutture urbane 

Luco dei Marsi 

AQ 

€ 10.000,00 

dei Marsi 

 

 

 

 

Comune di Magliano  

Opere pavimentazione e individuazione preesistenze  

Magliano  

AQ 

€ 50.000,00 

dei Marsi 

Piazza Castello e Vie adiacenti 

dei Marsi 

 

 

Parrocchia S. Maria in  

Consolidamento Chiesa S. Francesco di Paola - S.  

Civitella  

TE 

€ 225.000,00 

Monte Santo e 

Pasquale Baylon  

del Tronto 

 

 

Sant'Angelo in Ripe 

 

 

 

 

è eliminato il seguente intervento: 

Beneficiario 

Intervento L.R. n. 56/2001 

Comune 

Provincia 

Importo 

Comune di  

Sistemazione impianto sportivo 

Controguerra  

TE 

€ 20.000,00 

Controguerra 

 

 

 

 

sono inseriti altresì i seguenti interventi: 

Beneficiario 

Intervento L.R. n. 56/2001 

Comune 

Provincia 

Importo 

Parrocchia Santa  

Intervento tecnico impiantistico e artistico  

Francavilla al mare 

CH 

€ 120.000,00 

Maria Maggiore 

 

 

 

 

Comune di Colonnella 

Sistemazione campo sportivo 

Colonnella 

TE 

€ 30.000,00 

 

     Art. 7. Modifiche artt. 1 e 2 L.R. 43/1973 come integrata dalla L.R. 7/2003.

     1. Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 43/1973, dopo le parole «le sue funzioni» sono aggiunte le parole «e iniziative di carattere umanitario».

     2. Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 43/1973, come modificata dall'art. 5 della L.R. 7/2003, è così integrato: dopo le parole «ed iniziative» è aggiunta l'espressione «anche di carattere umanitario», e le parole «volte alla promozione internazionale dell'Abruzzo» sono sostituite con «significative per la promozione nazionale ed internazionale dell'Abruzzo».

 

     Art. 8. Contributo all'ENS.

     1. E' autorizzata a partire dall'esercizio finanziario 2005, l'iscrizione dello stanziamento di € 250.000,00 nell'ambito della UPB 13.01.005 sul Cap. 71625 denominato: Contributo al Consiglio regionale d'Abruzzo ed alle Sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente Provinciale Sordomuti (ENS) L.R. 87/1982. Il Cap. 71625, UPB 13.01.005 è incrementato di € 95.063,00. Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti che con legge di bilancio verranno iscritti sul pertinente capitolo.

 

SEZIONE TERZA

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio

 

     Art. 9. Istituzione di nuovi capitoli di bilancio nello stato di previsione dell’entrata e della spesa.

     1. E’ autorizzata l’istituzione, per motivazioni esclusivamente tecniche, dei seguenti capitoli di entrata e di spesa, con la denominazione e lo stanziamento riportati nella legge di bilancio per l’esercizio 2005:

     - UPB 02.02.014 Cap. 36219/E

     - UPB 02.01.010 Cap. 11428/S

     - UPB 02.01.005 Cap. 11454/S

     - UPB 02.01.007 Cap. 11455/S

     2. Lo stanziamento è annualmente determinato dalle leggi di bilancio.

 

     Art. 9 bis. Modifica unità previsionale di base. [7]

     1. Il capitolo di spesa 21635 denominato: Fondo occupazione discendente da convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 gennaio 2001, è attribuito alla UPB 11.01.003 denominata: Formazione, qualificazione e riqualificazione professionale.

 

     Art. 9 ter. Modifica denominazione capitoli. [8]

     1. Il capitolo di spesa 21626 - UPB 13.01.010 è ridenominato: Interventi a sostegno degli stranieri immigrati L.R. 13 dicembre 2004, n. 46.

     2. Il capitolo di spesa 11439 - UPB 02.01.007 è ridenominato: Spese per manutenzione ed il noleggio di mobili, macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatori ed altre macchine ad uso ufficio.

 

     Art. 9 quater. Istituzione di nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione dell'entrata. [9]

     1. È autorizzata l'istituzione del capitolo di entrata 12621 UPB 01.02.001. denominato: Compensazione minor gettito accisa benzina - Tassa Automobilistica Regionale - art. 17, comma 22, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e art. 1, comma 62, legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la contabilizzazione dei relativi trasferimenti statali.

 

CAPO II

Patto di stabilità interno

 

     Art. 10. Estensione delle regole del patto di stabilità interno.

     1. La Regione Abruzzo, in base alle disposizioni del comma 3 dell'art. 29 della Legge 27.12.2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), estende le regole del patto di stabilità interno contenute nell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 18.9.2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla Legge 16.11.2001, n. 405, concernente: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 347/2001 recante: Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, nei confronti dei propri enti strumentali ed aziende regionali.

     2. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti strumentali e le aziende di cui al precedente comma trasmettono alla Regione le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa nei modi e nei termini indicati con direttiva della Giunta regionale, da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     3. In caso di mancato conseguimento per l’esercizio 2005 degli obiettivi previsti dal presente articolo, i trasferimenti regionali correnti spettanti agli enti strumentali ed alle aziende regionali per gli anni 2006 e 2007 sono ridotti di una percentuale pari al 3% rispetto all’ammontare determinato dalla legge di bilancio dell’esercizio 2004.

 

CAPO III

Autorizzazioni di spesa, finalizzazioni di somme e abrogazioni, modifiche o integrazioni di leggi regionali

 

SEZIONE PRIMA

Disposizioni in favore delle aree interne e della cooperazione sociale

 

     Art. 11. Interventi a favore della Valle Peligna - Alto Sangro.

     1. È autorizzata, per l'anno 2005, l'iscrizione dello stanziamento di € 6.000.000,00 nell'ambito della UPB 02.02.004 sul cap. 12331 per gli interventi a favore dell’Area Valle Peligna - Alto Sangro. [10]

     2. La somma pari ad € 1.000.000,00 quale quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 02.02.004 sul Cap. 12331 è finalizzata agli interventi da realizzare esclusivamente nel Comune di Sulmona.

     3. I fondi di cui al comma 1 vengono assegnati dalla Giunta regionale, di intesa con la competente Commissione consiliare.

     4. La Giunta regionale prima dell'assegnazione ne da comunicazione alla competente Commissione consiliare.

     5. La Commissione esprime il parere entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della proposta di Giunta.

     6. Decorso il termine di cui al comma 5 la Giunta procede autonomamente.

 

     Art. 12. Finalizzazione di somme.

     1. Nell’ambito del Cap. 102499 la somma di € 200.000,00 è finalizzata alla realizzazione di adeguata progettualità in tema di filiera delle carni in Comune di Valle Castellana.

     2. All’uopo il Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo, beneficiario del contributo, dovrà, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della legge formulare adeguata proposta progettuale alla competente Direzione Agricoltura.

     3. Nei successivi dieci giorni, la Direzione, con determina dirigenziale dispone l’erogazione delle risorse nei limiti di cui al comma 1.

     4. Entro novanta giorni dall'effettiva ricezione della somma erogata il beneficiario è tenuto a fornire adeguata rendicontazione delle spese sostenute.

     5. E’ altresì finalizzata la somma di € 200.000,00 di cui al Cap. 282450 per la realizzazione di adeguata progettualità da parte del Parco Scientifico e Tecnologico in collaborazione con l’ANCE Abruzzo in tema di innovazione tecnologica e risparmio energetico nelle costruzioni edili (domotica).

 

          Art. 13. Abrogazione art. 2 L.R. 41/2004.

     1. L'art. 2 della L.R. 41/2004 è abrogato.

 

     Art. 14. Interventi a favore delle C.M. Medio ed Alto Vastese, Maielletta, Aventino Medio-Sangro, Val Sangro.

     1. E' autorizzata, per l'anno 2005, l'iscrizione dello stanziamento di € 2.500.000,00 nell'ambito della UPB 02.02.004 sul Cap. 12332 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi a favore delle Comunità Montane del Medio ed Alto Vastese, della Maielletta, dell'Aventino Medio-Sangro, Val Sangro.

     2. La somma pari ad € 1.000.000,00 quale quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 02.02.004 sul Cap. 12332 di cui al comma 1 del presente articolo, viene erogata alle Comunità Montane del Medio ed Alto Vastese, le quali devono provvedere, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURA della presente legge, a redigere un piano di ricerca sul territorio del Medio ed Alto Vastese allo scopo di valorizzarne e promuoverne le risorse endogene (ambientali, archeologiche, agricole, turistiche, ecc.) attraverso successivi interventi con fondi regionali, nazionali e comunitari [11].

     3. La somma pari ad € 1.500.000,00 quale quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 02.02.004 sul Cap. 12332 di cui al comma 1 del presente articolo, è finalizzata per le Comunità Montane del Medio ed Alto Vastese e della Maielletta, dell'Aventino Medio-Sangro, Val Sangro [12].

     3 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione alle Comunità Montane delle risorse di cui ai commi 2 e 3 [13].

 

     Art. 15. Interventi a favore delle aree interne.

     1. E' autorizzata, per l'anno 2005, l'iscrizione dello stanziamento di € 5.000.000,00 nell'ambito della UPB 02.02.004 sul Cap. 12354 per gli interventi a favore delle Aree Interne.

     2. I fondi di cui al comma 1 vengono assegnati dalla Giunta regionale, di intesa con la competente Commissione consiliare.

     3. La Giunta regionale prima dell'assegnazione ne da comunicazione alla competente Commissione consiliare.

     4. La Commissione esprime il parere entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della proposta di Giunta.

     5. Decorso il termine di cui al comma 4, la Giunta procede autonomamente.

 

     Art. 15 bis. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale. [14]

     1. All'art. 17 della L.R. n. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:

     "2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. n. 85/1994 e successive modifiche ed integrazioni, previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. n. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare."

 

     Art. 16. Interventi per la cooperazione internazionale.

     1. E’ concesso un contributo per l’anno 2005 di:

     - € 80.000,00 a favore della "Comunità Eritrea in Abruzzo" per il completamento del ponte sul fiume Anseba in Eritrea;

     - € 20.000,00 a favore del Gruppo Missionario "justitia e pax" di Pescara per un progetto di cooperazione in India;

     - € 30.000,00 a favore della ONG Comunità Volontari per il Mondo di Pescara per la costruzione di pozzi in Etiopia;

     - € 20.000,00 a favore dell’Associazione "Il pane e le rose" di Pescara per un progetto di cooperazione in America Latina;

     - € 10.000,00 a favore dell’Associazione Assevas per la Casa Infantile di Itajubà Brasile.

     2. La copertura finanziaria del comma 1 è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 01.01.007 sul Cap. 61637 denominato: Intervento a favore della cooperazione dei paesi in via di sviluppo.

 

     Art. 16 bis. Istituzione di un nuovo capitolo. [15]

     1. È istituito per competenza e cassa nella FO 01 UPB 007 titolo 02 un cap. 62650 denominato: Intervento per la realizzazione di opere nell'ambito della cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo, con uno stanziamento per competenza e cassa di € 350.000,00 da destinare a progetti presentati da amministrazioni pubbliche.

     2. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso vengono apportate le seguenti variazioni: il cap. 12484 della FO 02 02 UPB 010 in diminuzione per € 350.000,00 il capitolo denominato: Intervento per la realizzazione di opere nell'ambito della cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo, di nuova istituzione in aumento per € 350.000,00.

 

     Art. 17. Modifica alla L.R. 15/2004.

     1. Al comma 4, dell’art. 219 della L.R. 15/2004 (Legge finanziaria regionale) il termine del «31 marzo» è soppresso ed è sostituito con il «15 ottobre».

 

SEZIONE SECONDA

Disposizioni in materia di programmazione e di carattere organizzativo, gestionale e contabile

 

     Art. 18. Ricerca scientifica e tecnologica.

     1. La Regione Abruzzo, riconosciuta la necessità di promuovere la ricerca medico-scientifica ed economico-sociale, rispondendo all'esigenza di ricerca e sviluppo tecnologico del sistema imprenditoriale abruzzese concede contributi per € 400.000,00 per il triennio 2005/2007 finalizzati al finanziamento di borse di studio, da assegnare a giovani laureati che siano impegnati in dottorati di ricerca aventi come oggetto progetti in merito alle suddette discipline, con l’obiettivo di creare profili professionali ad alta qualificazione in grado di sviluppare innovative idee e nuove tecnologie dirette allo sviluppo territoriale.

     2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono aggiuntive rispetto a quelle finanziate dallo Stato e dalle Università e si riferiscono a corsi triennali di Dottorato di ricerca da attivare a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, da svolgere in collaborazione con le imprese e le loro associazioni o consorzi.

     3. L’assegnazione del contributo è individuale, non è ammesso il cumulo con altre borse di studio e con i proventi derivanti da attività professionali o rapporti di lavoro svolti in modo continuativo.

     4. La Regione Abruzzo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, procede alla costituzione ed alla nomina di una Commissione composta da:

     - i Rettori delle tre Università abruzzesi;

     - il rappresentante del Consiglio studentesco o del Senato Studentesco di ognuna delle tre Università abruzzesi;

     - il rappresentante della Struttura della Giunta regionale competente per materia;

     - i1 rappresentante delle Associazioni degli Industriali abruzzesi;

     - il presidente dell'Ordine dei medici d’Abruzzo o un suo delegato;

     - un rappresentante dell'UPA (Unione Province Abruzzesi).

     5. La Commissione, presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, predispone i criteri per l’individuazione dei progetti di ricerca maggiormente rispondenti all'esigenza di cui al comma 1 e indica i soggetti beneficiari delle borse di studio aggiuntive, fermo restando il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi pubblici per l’accesso ai dottorati stessi.

     6. Il Presidente della Commissione ha diritto al voto doppio.

     7. Ai componenti della Commissione non compete alcuna indennità di presenza e l’eventuale riconoscimento agli stessi del rimborso spese trova copertura nel bilancio di ciascun Ente, Istituzione o Associazione di appartenenza.

     8. Il coordinamento dei lavori della Commissione e l’erogazione delle borse di studio ai soggetti indicati dalla commissione di cui al comma 4 sono affidate alla Direzione programmazione, risorse umane, finanziarie e strumentali - servizio programmazione e sviluppo.

 

     Art. 19. Sostegno per la ricerca.

     1. La Regione Abruzzo, allo scopo di incrementare il numero degli specialisti in radioterapia, anestesiologia ed oncologia, estremamente carenti e necessari nella Regione, concede all’Università di Chieti - Facoltà di Medicina e Chirurgia, un finanziamento di € 150.000,00. Il finanziamento di cui al presente comma è finalizzato a finanziare, in aggiunta al numero di posti assegnati dai Ministeri della Salute, dell’Università e della Ricerca Scientifica e nel rispetto delle graduatorie concernenti le rispettive specialità, una unità di radioterapia ed una di anestesiologia ed una di oncologia nel triennio 2005/2007 e comunque per l’intera durata del corso.

     2. La Regione Abruzzo, allo scopo di incrementare il numero degli specialisti in allergologia ed immunologia clinica, estremamente carenti e necessari nella Regione, concede all’Università di Chieti - Facoltà di Medicina e Chirurgia, un finanziamento di € 50.000,00. Il finanziamento di cui al presente comma è finalizzato a finanziare, in aggiunta al numero di posti assegnati dai Ministeri della Salute, dell’Università e della Ricerca Scientifica e nel rispetto delle graduatorie concernenti le rispettive specialità, un'unità di allergologia ed immunologia clinica nel quadriennio 2005/2008 e comunque per l’intera durata del corso.

     3. La Regione Abruzzo, allo scopo di creare profili professionali ad alta qualificazione in area medica, estremamente carenti e necessari nella Regione, concede alle scuole di medicina dello sport e medicina fisica e riabilitazione dell’Università Gabriele D'Annunzio, un finanziamento di € 100.000,00. Il finanziamento di cui al presente comma è finalizzato a finanziare, in aggiunta al numero di posti assegnati dai Ministeri della Salute, dell’Università e della Ricerca scientifica e nel rispetto delle graduatorie concernenti le rispettive specialità, due unità di medicina dello sport e medicina fisica e riabilitazione nel quadriennio 2005/2008 e comunque per l’intera durata del corso.

     4. È autorizzata l’iscrizione dello stanziamento annuale di € 250.000,00 per il triennio 2005/2007 nell’ambito della UPB 02.01.016 sul Cap. 11631 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi per la ricerca scientifica. [16]

 

     Art. 20. Borse di studio regionali.

     1. La Regione Abruzzo allo scopo di creare profili professionali ad alta qualificazione in area medica, concede alle scuole in medicina dello sport e medicina fisica e riabilitazione dell’Università Gabriele D’Annunzio, per l’anno accademico 2004-2005, n. 2 borse di studio dell’importo unitario di € 46.800,00, per anno di frequenza, per la durata complessiva di anni quattro.

     2. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati per l’anno 2005 in € 93.600,00, trovano copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 02.01.016 sul Cap. 11631 di nuova istituzione e iscrizione denominato: Interventi per la ricerca scientifica.

     3. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli ai sensi della L.R. 3/2002.

 

     Art. 20 bis. Istituzione di borse di studio medico-specialistiche regionali. [17]

     1. Al fine di far fronte a specifiche esigenze formative medico-specialistiche regionali la Regione Abruzzo assegna apposite risorse all’Università degli Studi di L’Aquila – Facoltà di Medicina e Chirurgia - al fine di finanziare otto borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato, da attivare a decorrere dall’anno accademico 2004/2005, di cui si assume l’onere finanziario per l’intero corso degli studi.

Le borse di studio aggiuntive afferiscono ai corsi di:

     - Chirurgia Plastica n. 2 borse di studio [18]

     - Ematologia n. 2 borse di studio

     - Neurochirurgia n. 2 borse di studio

     - Medicina Fisica e Riabilitazione n. 2 borse di studio in essere presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di L’Aquila.

L’importo della borsa di studio è pari a quello indicato nell’art. 39 del D.Lgs. 368/1999.

     2. La Direzione Sanità della Giunta regionale è autorizzata ad erogare il contributo, di cui al precedente comma 1, all’Università beneficiaria per ciascun anno accademico, con le seguenti modalità:

     a) per le borse di studio relative al 1° anno del Corso di specializzazione, gli importi devono essere erogati in unica soluzione entro il 30 aprile dell’anno 2005;

     b) per quelle relative agli anni successivi al primo, gli importi devono essere erogati anticipatamente entro il 31 agosto di ciascun anno, data antecedente all’inizio degli anni accademici di riferimento.

La quota del contributo regionale, che per qualsiasi motivo non viene utilizzata per il previsto finanziamento della borsa di studio a favore dell’avente titolo, deve essere restituita alla Regione Abruzzo, che ne sospende l’ulteriore erogazione, anche nel caso di rinuncia, dell’avente titolo medesimo, alla prosecuzione, in qualsiasi momento, della frequenza del corso di specializzazione.

     3. I corsi di cui al comma 1 si svolgono presso le strutture che concorrono a costituire la rete formativa della Scuola di specializzazione di interesse, così come individuate nel protocollo d.intesa stipulato tra la Regione Abruzzo e l’Università degli Studi di Chieti, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini dell’attivazione del corso il rettore dell’Università di L’Aquila accerta e certifica il possesso dei requisiti di idoneità di cui al Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 17.12.1997.

     4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati per l'anno 2005 in € 288.000,00, trovano copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 02.01.016 sul cap. 11631 denominato: Interventi per la ricerca scientifica. [19]

 

     Art. 21. [20]

     1. La Regione contribuisce, per l'anno 2005, al funzionamento del Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico nella misura stabilita dalla legge di bilancio. Per l'esercizio 2005 è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 500.000,00 sul cap. 12303, UPB 08.02.020, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Contributo per spese di funzionamento del Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo. L'erogazione del contributo regionale è disposta con determina della Direzione regionale attività produttive della Giunta su richiesta del legale rappresentante dell'ente.

     2. All'onere derivante dal precedente comma si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa:

     - 71656 per € 50.000,00

     - 51611 per € 100.000,00

     - 11826 per € 150.000,00

     - 151414 per € 150.000,00

     - 11301 per € 50.000,00

 

     Art. 22. Ricerca clinica applicata.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere iniziative tese a migliorare la qualità della vita dei residenti nel medio e lungo periodo, concede un contributo per la ricerca clinica applicata svolta nel territorio abruzzese, dal momento che nell'attuale contesto regionale, nazionale ed internazionale la stessa incontra gravi difficoltà a svilupparsi per l'ingenza dei costi e degli oneri imposti dalle vigenti normative e per la necessità di fornire gratuitamente ai pazienti i farmaci e/o i presidi terapeutici oggetto delle sperimentazioni.

     2. La Giunta regionale intende finanziare in particolare quei progetti di ricerca clinica applicata proposti da valide istituzioni, segnatamente Fondazioni no-profit, Associazioni senza fini di lucro, Enti pubblici e privati diversi dall'Università e dagli Enti di ricerca di Stato, che, valorizzando al meglio il patrimonio peculiare della Regione, identifichino cure o strategie preventive o riabilitative basate sui presidi della farmacopea ufficiale e/o su altri attinti dalle scienze mediche non convenzionali, al massimo grado della loro attuale consapevolezza e capacità operativa.

     3. La Regione Abruzzo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, procede alla costituzione ed alla nomina di una Commissione composta da:

     a) i Presidi delle Facoltà di Medicina delle Università di Chieti e di L’Aquila o loro delegati;

     b) un rappresentante della struttura della Giunta regionale competente per materia;

     c) due rappresentanti delle Fondazioni o Associazioni presenti nel territorio abruzzese;

     d) un rappresentante dell'UPA (Unione Province Abruzzesi).

     4. La Commissione, presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, predispone i criteri per l’individuazione dei progetti di ricerca maggiormente rispondenti alla esigenza di cui ai commi 1 e 2 e indica i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 2.

     5. Il Presidente della Commissione ha diritto al voto doppio.

     6. Ai componenti della Commissione non compete alcuna indennità di presenza e l’eventuale riconoscimento agli stessi del rimborso spese trova copertura nel bilancio di ciascun Ente, Istituzione o Associazione di appartenenza.

     7. Il coordinamento dei lavori della Commissione e l’erogazione dei finanziamenti ai soggetti indicati dalla Commissione di cui al comma 3 sono affidate alla Direzione programmazione, risorse umane, finanziarie e strumentali - servizio programmazione e sviluppo.

     8. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento annuale di € 200.000,00 per l’anno 2005 nell’ambito della UPB 02.01.016 sul Cap. 11632, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Interventi a favore della ricerca clinica applicata. [21]

     9. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno determinati ed iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli.

 

     Art. 23. Contributo all’Assoleader.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di stimolare azioni coordinate tra i sette Gruppi di Azione Locale, concede un contributo all’Assoleader.

     2. E' autorizzata l'iscrizione, per l'anno 2005, dello stanziamento di € 30.000,00 nell'ambito della UPB 02.01.016 sul Cap. 11634 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributo all’Assoleader per coordinamento, cooperazione regionale, nazionale e transnazionale.

 

     Art. 24. Abrogazione della L.R. 46/1982.

     1. La L.R. 23.7.1982, n. 46 concernente: Integrazioni all'art. 7 della L.R. 31.8.1978, n. 57, recante: Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti, è abrogata.

 

     Art. 25. Modifica alle LL.RR. 96/1996 e 66/2001: Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

     1. Al primo comma dell’art. 36 della L.R. 96/1996 la frase «alla data dell'1.7.1998» è così sostituita «alla data del 31.12.2004.»

     2. Vanno soppresse al punto a) dell’art. 36 della L.R. 96/1996 le parole «per almeno un mese anteriore alla data del 31.12.2004 ed al possesso della residenza anagrafica documentabile degli organi competenti alla data del 31.12.2004.»

     3. Il comma 4, primo capoverso, dell’art. 36 della L.R. 96/1996 è così sostituito «dalla data del parere favorevole emesso dalla Commissione assegnazione alloggi, l’Ente gestore, su segnalazione del Comune, applicherà il canone sociale in base all’art. 25 della L.R. 96/1996 con effetto dalla data dell’effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 31.12.2004».

 

     Art. 26. Modifiche e integrazione alla L.R. 77/1999.

     1. All’art. 20, comma 6 della L.R. 77/1999 concernente: Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, così come modificata dalla L.R. 7/2002 è aggiunto il seguente comma 6ter:

«6 ter. In caso di cessazione dell’incarico di Dirigente di Servizio o di Staff viene conferita contestualmente e senza soluzione di continuità la titolarità di un altro incarico nella stessa posizione o di altra posizione e comunque nella stessa sede di servizio.

In caso di revoca di incarico dirigenziale per motivate esigenze organizzative, ai dirigenti viene conferito contestualmente e senza soluzione di continuità un altro incarico dirigenziale nella stessa Direzione o comunque nella stessa sede di servizio.

Nelle more di dette attribuzioni i dirigenti continuano a percepire l’indennità di posizione in godimento.»

 

          Art. 27. Modifica art. 20 L.R. 77/1999. [22]

     [1. All'art. 20, comma 6 L.R. 77/1999 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma 6quater:

«6 quater. I dipendenti regionali di categoria C, nominati dalla Giunta regionale come consulenti tecnici di parte per conto della Regione, in sede di contenzioso e che svolgono tale funzione da oltre 10 anni, possono essere inquadrati alla categoria D allorché vi siano posti disponibili e riservati al personale interno per la stessa categoria.»]

 

     Art. 28. Personale regionale – inquadramento. [23]

     [1. Il personale a tempo indeterminato della Giunta e del Consiglio appartenente alle categorie A, B e C con anzianità nelle rispettive categorie dei ruoli regionali superiore ai cinque anni ed in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria di appartenenza, previa riqualificazione, viene inquadrato nella categoria superiore.]

 

     Art. 29. Modifica all'art. 8 L.R. 18/2001.

     1. Le parole «dello scioglimento» di cui al comma 8, art. 8 L.R. 18/2001 sono sostitute dalle parole «delle elezioni.»

 

     Art. 30. Modifica all'art. 7 L.R. 32/2004.

     1. Le parole del punto 2 dell'art. 7 della L.R. 32/2004 «alla scadenza della VII legislatura» sono sostituire dalle seguenti «alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.»

 

     Art. 31. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 66/1999. [24]

     [1. All’art. 4 della L.R. 66/1999 è aggiunto il seguente comma:

     «Il servizio prestato dal 1° gennaio 1993 presso le Organizzazioni Professionali Agricole dal personale già iscritto al registro dei Divulgatori Agricoli di cui all’art. 8 della L.R. 76/1994 è considerato utile per l’anzianità nella qualifica dell’ARSSA, come prevista nella tabella di corrispondenza.»

     2. La tabella di corrispondenza allegata alla L.R. 66/1999 è così modificata ed integrata in applicazione del vigente CCNL del Comparto Regione Enti Locali:

Liv. di appartenenza OO.PP.AA.

Titolo di studio

Pianta Organica ARSSA

CAT.

2° livello funzionale

 

4° qualifica funzionale

B1

4° livello funzionale

 

6° qualifica funzionale

C

5° livello funzionale

Diploma

6° qualifica funzionale

C

6° livello funzionale

Diploma

7° qualifica funzionale

D1

5 e 6° livello funzionale

Laurea

8° qualifica funzionale

D3

     3. Ferma restando la decorrenza giuridica dell’inquadramento come derivante dall'applicazione della L.R. 66/1999, l’ARSSA, provvede a ricollocare il personale interessato nella posizione spettante; gli effetti economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Le disposizioni recate dai commi precedenti trovano copertura finanziaria, per l'anno 2005, nell'ambito dello stanziamento iscritto al pertinente Cap. 102582 del bilancio regionale per il medesimo esercizio. Per gli anni successivi si provvede con bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R. 81/1977 e dell'art. 20 della L.R. 29/1996 e successive modifiche e integrazioni.]

 

     Art. 32. Abrogazione dell'art. 194 della L.R. 15/2004.

     1. L'art. 194 della L.R. 15/2004 concernente: Disposizioni per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004), è abrogato.

 

     Art. 33. Collegio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro.

     1. Per le controversie individuali di lavoro il collegio di conciliazione di cui all'art. 66 del D.Lgs. 165/2001 recante: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, istituito presso la Direzione provinciale del lavoro, si compone, in rappresentanza della Regione, del Direttore regionale o Responsabile della Struttura Speciale di Supporto cui risulta assegnato il dipendente che promuove la controversia.

     2. I rappresentanti di cui al comma 1 possono all'uopo delegare un dipendente regionale di categoria non inferiore alla categoria "D", assegnato alla stessa struttura, titolare di posizione organizzativa.

     3. Dinanzi allo stesso collegio compare, altresì, come soggetto munito del potere di conciliare, il Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale o un suo delegato, di categoria non inferiore alla categoria "D", titolare di posizione organizzativa.

     4. Nel caso in cui emergano gravi motivi di opportunità, il Direttore regionale o Responsabile della Struttura Speciale di Supporto, acquisito il preventivo assenso, delega, quale componente del collegio, un Dirigente di altra struttura amministrativa regionale.

 

     Art. 34. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 77/1999.

     1. All’art. 20, comma 6, della L.R. 77/1999 concernente: Norme in materia di Organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, così modificata dalla L.R. 7/2002 sono abrogati i capoversi 3, 4 e 5 ed è aggiunto il seguente comma 6bis:

«6 bis. Al termine dell’incarico di cui al comma 6, secondo capoverso, il Direttore e il Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata a Direttore del ruolo regionale, riassumono automaticamente e senza soluzione di continuità la titolarità del Servizio precedentemente ricoperto in qualità di Dirigente, qualora lo stesso risulti ancora privo di responsabile assunto a tempo indeterminato o sia stato ricoperto dopo l’entrata in vigore della legge regionale finanziaria 2005.

Nel caso in cui la struttura precedentemente ricoperta non fosse disponibile, al Direttore regionale ed al Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata a Direttore, cessati dall’incarico, viene attribuita la titolarità di altro Servizio della stessa Direzione, e comunque nella stessa Sede di servizio.

Nelle more di detta attribuzione, essi percepiscono l’indennità prevista per i Dirigenti in Servizio.» [25].

 

     Art. 35. Modifiche all'art. 16 della L.R. 7/2002. [26]

     1. Il comma 13 dell’art. 16 della L.R. 7/2002 è sostituito dal seguente:

«13. Il 60% dei posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati ai sensi dell’art. 19 della L.R. 77/1999 per il periodo 2001-2003 nell’ambito delle dotazioni organiche di cui alla tabella B della citata legge regionale, è coperto mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge del diploma di laurea e cinque anni di anzianità nella categoria D o di diploma di laurea e tre anni nella categoria D, con diploma, almeno biennale, di specializzazione post laurea. Con specifico provvedimento della Giunta regionale, di concerto con le OO.SS. sono stabiliti i profili professionali messi a concorso.»

     2. Le procedure concorsuali già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, in contrasto con le disposizioni del comma 1 sono sospese e modificate sulla base delle disposizioni medesime.

     3. L’anzianità di servizio effettivamente svolto richiesta come requisito per l’accesso alle selezioni interne ed esterne per l’accesso agli impieghi regionali è acquisibile presso qualunque pubblica amministrazione.

 

     Art. 36. Contenimento della spesa pubblica.

     1. Allo scopo del contenimento della spesa pubblica e del rispetto del patto di stabilità, la Regione Abruzzo e gli Enti strumentali ad essa collegati, in attuazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione) si avvalgono, nell’ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale, di cui all’art. 39 della Legge 449/1997, della facoltà dello scorrimento delle graduatorie concorsuali relative alle selezioni interne per la copertura dei posti a tempo pieno e indeterminato al fine di ovviare alla sopravvenuta mancanza di organico.

 

     Art. 37. Disposizioni riguardanti compensi incentivanti. [27]

     [1. All’art. 16 della L.R. 11/1980 concernente: Norme sull'ordinamento amministrativo della Regione Abruzzo, è aggiunto il comma 3:

«3. Le funzioni di collaudatore, da espletare da parte di personale dipendente in servizio presso i settori competenti per materia o appartenente ad altri settori, compiute anche in commissione con liberi professionisti, sono compensate con l’incentivo previsto dall’art. 18 della Legge 11.2.1994, n. 109.»

     2. Il compenso che l’Amministrazione regionale, le Aziende e le Agenzie regionali, ai sensi dell’art. 18 della Legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo, fissato in misura pari al 2% dell’importo a base di gara di un’opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico delle Amministrazioni stesse.

     3. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli incarichi in corso di espletamento.]

 

          Art. 38. Art. 10 della L.R. 18/2001.

     1. Il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 18/2001: Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione" è interpretato nel senso che l'ammontare annuo dell'indennità sostitutiva non può essere inferiore a quello previsto per le stesse funzioni per il personale della Giunta regionale.

 

     Art. 39. Accesso ai ruoli organici del Consiglio regionale d'Abruzzo. [28]

     1. Al personale collocato nelle strutture regionali ex art. 17 della LL.RR. 25/2000 e 18/2001 ed attualmente in servizio presso le commissioni consiliari permanenti, è riservato l'accesso ai ruoli organici del Consiglio regionale tramite procedura concorsuale corso-concorso.

     2. Il personale di cui al comma 1 resta in servizio presso le succitate commissioni consiliari permanenti in deroga all'art. 5 della L.R. 18/2001 fino all'espletamento della procedura concorsuale.

 

     Art. 40. L.R. 39/2004 - Estensione effetti. [29]

     [1. Gli effetti di cui alla L.R. 39/2004 sono estesi anche alla L.R. 17/2001.]

 

     Art. 41. Personale regionale. [30]

     [1. Il personale in servizio presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i Gruppi consiliari, le Segreterie dei componenti la Giunta assunti a tempo determinato, anche a tempo parziale, e/o con contratto di collaborazione professionale secondo la categoria posseduta in servizio al 31.12.2004 da almeno 6 mesi, viene inquadrato nel ruolo organico del Consiglio regionale e della Giunta nella medesima categoria di appartenenza previo superamento di apposito corso-concorso da indire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Al medesimo corso-concorso ed alle stesse condizioni relative alle funzioni che svolge alla data di entrata in vigore della presente legge partecipa anche il personale regionale di ruolo in servizio nelle suddette strutture.

     3. Si istituisce il profilo professionale di vice direttore del BURA – categoria D1 cui può accedere il personale iscritto all’Albo nazionale giornalisti – elenco pubblicisti.

     4. In fase di prima applicazione il personale che abbia già svolto le funzioni di vice direttore appartenente alla categoria C e in possesso dell’iscrizione al suddetto Albo nazionale accede al profilo professionale di vice direttore del BURA mediante corso-concorso da indire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.]

 

     Art. 42. Funzionamento dei Centri regionali per la formazione professionale. [31]

     [1. Nell’ambito delle iniziative connesse al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti Locali ai sensi della L.R. 72/1998, la Regione, contestualmente al trasferimento del personale regionale ai sensi dell’art. 72 della L.R. 72/1998, provvede alla stabilizzazione delle funzioni di cui all’Allegato "A" della presente legge.

     2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato, ricorrente e legato a progetti consolidati di formazione, del personale assunto per l’espletamento di funzioni presso i Centri regionale per la formazione professionale, che alla data del 30.6.2004 abbia prestato, comunque servizio almeno in due annualità formative, è trasformato a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.10.2004, nei limiti dei posti previsti dall’Allegato "A" della presente legge nel rispetto dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001.

     3. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione politiche attive del lavoro, della formazione e istruzione, è autorizzata con proprio atto, sentita la Conferenza permanente Regioni-Enti Locali, a definire e ad avviare le procedure necessarie per l’attuazione del presente articolo.]

 

     Art. 43. Modifiche alla L.R. 13 ottobre 1998, n. 118. [32]

     All’art. 1 (Finalità della legge) della L.R. 13 ottobre 1998, n. 118 (Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977 ) sono aggiunti i seguenti commi:

"2.bis Ai dipendenti che alla data del 1989 erano inquadrati in ruolo in una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” è riconosciuto, ai fini perequativi, lo stesso trattamento economico di anzianità attribuito ai dipendenti appartenenti alla medesima qualifica ai quali è stato applicato il comma 1, quantificato tenendo conto dell’ammontare maggiore percepito, a parità di anzianità di servizio, al momento dell’inquadramento in ruolo regionale, nella qualifica attualmente ricoperta.

2. ter Agli oneri derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma 2bis, comprese le competenze pregresse a far data dal 24/01/1998, presuntivamente quantificate per l’esercizio 2008 in € 400.000,00, trovano copertura finanziaria nell’ambito della UPB 02.01.005 con le risorse iscritte nei pertinenti capitoli di spesa dei rispettivi bilanci".

 

     Art. 44. Trasformazione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato ai sensi del D.L. 180/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

     1. In applicazione del disposto dell'art. 5bis, comma 3 del D.L. 343/2001, convertito con modificazioni nella Legge 401/2001, il rapporto di lavoro del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunto tramite procedure selettive a tempo determinato ai sensi del D.L. 180/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui oneri sono stati fronteggiati con i fondi specificatamente destinati dal medesimo decreto, è trasformato, dalla data di efficacia della presente legge, a tempo indeterminato, a valere sui posti complessivamente vacanti delle corrispondenti categorie dell'attuale dotazione organica della Direzione territorio, urbanistica, beni ambientali, parchi, politiche e gestione dei bacini idrografici alla data in vigore della presente legge.

     2. Il programma triennale di fabbisogno di personale è conseguentemente modificato.

 

     Art. 45. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9/2000.

     1. All'art. 1 della L.R. 9/2000 concernente: Istituzione dell'Avvocatura regionale, è inserito il seguente comma:

«4 bis. Presso le Direzioni regionali, nei limiti dell'organico previsto e fermo restando la dipendenza funzionale dall'Avvocatura regionale, possono essere assegnati dipendenti con il profilo professionale di funzionari "esperti avvocati" al fine di coadiuvare alle fasi propedeutiche alla tutela in sede giurisdizionale degli interessi della Regione.»

     2. Il comma 2 dell'art. 2 della L.R. 9/2000 è soppresso.

 

     Art. 46. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 81/1998.

     1. La lett. a) del comma 1 dell’art. 6 della L.R. 81/1998 concernente: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, è così modificata:

«a) dodici dirigenti regionali aventi particolare qualificazione in materia, appartenenti alle direzioni:

a.1. OO.PP., Infrastrutture e Servizi Edilizia Residenziale, Aree Urbane e Ciclo Idrico Integrato, Reti Tecnologiche e Protezione Civile;

a.2. Turismo, Ambiente, Energia;

a.3. Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, caccia e pesca;

a.4. Territorio, Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, dei Servizi Urbanistica, Beni Ambientali, Aree Protette e Valutazione Ambientali, Difesa Suolo, Opere Idrauliche e Gestione Fiumi, Acque e Demanio Idrico, Genio Civile regionale di L’Aquila, Genio Civile regionale di Pescara, Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine e nonché dal Dirigente della posizione di staff di studio in materia di dighe e unificazione procedimentale delle acque.»

     2. La lett. c), terzo capoverso, del comma 1 dell’art. 6 della L.R. 81/1998, è così modificata:

«c) quattro rappresentanti delle amministrazioni statali uno per ciascuno dei Ministeri: per l’Ambiente e la Tutela del Suolo, delle Infrastrutture e Trasporti, per le Politiche Agricole e Forestali, dell’Economia e Finanze.»

     3. Al comma 5, primo capoverso, dell’art. 6 della L.R. 81/1998 dopo le parole "Ai componenti il Comitato Tecnico" sono aggiunte le parole "di cui alle lett. b) e c) del comma 1 del presente articolo".

     4. All'art. 25 della L.R. n. 81/1998 concernente: Norma per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, sono aggiunti i seguenti commi:

     "7. Per l'esercizio 2005 all'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 05.02.013 sul capitolo di spesa 152399 denominato: Fondo per l'attività dell'Autorità di bacino regionale e per la realizzazione del programma triennale di intervento, art. 16, legge n. 183/1989 e art. 17 L.R. n. 81/1998 e L.R. n. 43/2001, e con lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 05.01.019 sul cap. 151532 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Fondo per il Funzionamento dell'Autorità di bacino regionale.

     8. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci con la legge di bilancio ai sensi della L.R. n. 3/2002." [33]

 

     Art. 47. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18/2001.

     1. Al Titolo II, Capo I della L.R. 18/2001, è inserito il seguente art. 7bis:

«Art. 7 bis. Segreteria del Difensore Civico.

Il Difensore Civico regionale dispone, oltre che della struttura amministrativa di supporto, anche di una Segreteria particolare, non costituita in unità organizzativa, posta alle sue dirette dipendenze.»

     2. All’art. 9 della L.R. 18/2001 è inserito il seguente comma 1bis:

«1 bis. Su richiesta nominativa del Difensore Civico regionale, il Direttore per le Risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale 1 unità di categoria "C" da destinare alla segreteria particolare di cui all’art. 7bis.

Il soggetto proposto deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego del Consiglio regionale.»

     3. Al comma 2 dell’art. 9 della L.R. 18/2001, le parole «Al personale assunto ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle parole «Al personale assunto ai sensi dei commi 1 e 1bis.»

 

     Art. 47 bis. Abrogazione del comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 2/2005 recante: Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento dei soggetti eroganti servizi alla persona. [34]

     1. Il comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 2/2005 recante: Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento dei soggetti eroganti servizi alla persona, è abrogato.

 

     Art. 48. Norme in materia di accesso al mercato dei capitali.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare di volta in volta i criteri e le modalità per l'utilizzo di strumenti finanziari derivati o operativi previsti dalla prassi di mercato al fine di ristrutturazione o copertura del debito regionale anche attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o vendita di opzioni. La Giunta regionale informa su tali operazioni la 1a Commissione consiliare.

     2. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è autorizzato unicamente tramite controparti dotate di rating per lo meno pari a quelli detenuti dalla Regione Abruzzo.

 

     Art. 48 bis. Conferimento in discarica dei beni mobili regionali dichiarati fuori uso. [35]

     1. È autorizzata l'iscrizione di € 10.000,00 nell'ambito della UPB 02.01.007 sul cap. 11426 di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Spese per il conferimento in discarica dei beni mobili regionali dichiarati fuori uso, da destinare alle spese connesse alla dismissione dei beni regionali posti fuori uso.

     2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno determinati ed iscritti con legge di bilancio sul pertinente capitolo ai sensi della L.R. n. 3/2002.

 

SEZIONE TERZA

Disposizioni in materia di opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato e reti tecnologiche, protezione civile

 

     Art. 49. Contributi ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

     1. La Regione Abruzzo concede contributi semestrali, costanti e decennali ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, risultante dall’ultimo censimento, ai fini dell'assunzione di mutui per il finanziamento di opere inerenti la viabilità, l’illuminazione, la sistemazione di acquedotti e reti idriche e fognarie, la costruzione, la ristrutturazione e l’adeguamento di edifici pubblici e scolastici e comunque la realizzazione, l’ampliamento, la sistemazione e il miglioramento di ogni altra opera pubblica di loro interesse.

     2. I comuni che già hanno ottenuto il finanziamento di cui al comma 1 ai sensi e per gli effetti dell’art. 221 della L.R. 15/2004 non possono presentare nuovamente la domande di concessione del contributo di cui al successivo comma 8.

     3. Sono ammesse al contributo le spese inerenti al costo delle opere da realizzare, nonché le spese ad esse connesse relative ad espropri, oneri fiscali, eventuali rilievi geognostici, oneri di progettazione, direzione e collaudo dei lavori.

     4. Per il finanziamento delle opere ammesse a contributo ai sensi dei commi 1 e 3, gli enti interessati possono contrarre mutui, da estinguere in semestralità costanti posticipate, con la Cassa Depositi e Prestiti o altri Istituti di Credito alle migliori condizioni di mercato, per un importo massimo pari ad € 100.000,00 e per la durata di dieci anni.

     5. Il singolo ente ha la possibilità di poter accedere a tale finanziamento esclusivamente per un solo mutuo da accendere entro e non oltre il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     6. Il contributo regionale consiste nell’abbattimento degli interessi passivi per tutta la durata del periodo di ammortamento, per una quota pari al tasso che l’Istituto mutuante applica per i finanziamenti di durata pari a 10 anni, fino al tasso massimo praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti, e nel rimborso del 10% della quota capitale. Per i Comuni con popolazione fino a 500 abitanti il rimborso della quota capitale è elevato al 25%, tale beneficio si estende anche ai Comuni fino a 500 abitanti di cui al comma 2 del presente articolo.

     7. I contributi sono corrisposti in semestralità costanti, comprensive di capitale ed interessi, direttamente ed irrevocabilmente agli istituti mutuanti a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui e alle scadenze previste nei relativi contratti.

     7 bis. Per i piani di ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio 2008 i contributi sono corrisposti in semestralità costanti, comprensive di capitali ed interessi, direttamente ed irrevocabilmente ai comuni beneficiari che si impegnano a prestare delegazione di pagamento a favore dell’istituto mutuante [36].

     8. Le domande di concessione del contributo devono essere indirizzate alla Direzione regionale opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, che ne cura la relativa istruttoria e procede alla predisposizione di un piano di riparto, da adottare con delibera di Giunta regionale, al fine di concedere i suddetti contributi in base alle domande pervenute fino a concorrenza dell'importo stanziato in bilancio.

     9. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

     a) copia della deliberazione di approvazione del progetto inerente le opere da realizzare;

     b) copia delle deliberazioni di autorizzazione all’assunzione dei mutui;

     c) copia dell'assenso, ove sia acquisito, dell’Istituto erogatore del finanziamento.

     10. I comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere alla suddetta Direzione regionale il certificato di inizio lavori entro sei mesi dalla concessione dei mutui; tale termine è prorogabile, a richiesta degli enti, soltanto per comprovati motivi di forza maggiore.

     11. La Direzione regionale di cui al comma 8 procede ad attivare la procedura per il recupero dei contributi regionali erogati in conto rata di ammortamento del mutuo per i Comuni che non abbiano dato inizio alla realizzazione delle opere o che non abbiano presentato il relativo certificato.

     12. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati per l’anno 2005 in € 400.000,00 trovano copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 04.02.001, Cap. 152299 denominato: Contributi in conto mutui stipulati dai piccoli Comuni per realizzazione di opere pubbliche.

     13. Per gli anni successivi e fino alla completa estinzione dei mutui saranno iscritti in bilancio sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci gli stanziamenti pari in complesso alle rate di ammortamento dei mutui ammessi a finanziamento scadenti in ciascuno degli anni di riferimento.

 

     Art. 50. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 116/2000.

     1. Il comma 6 dell’art. 1 della L.R. 116/2000 è sostituito dal seguente:

«6. La Giunta regionale su proposta della Direzione regionale opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato e reti tecnologiche, protezione civile, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per l’individuazione degli impianti sportivi, la percentuale di coofinaziamento da parte dell’ente richiedente, la spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento, i termini temporali, prescrizioni e vincoli nonché le procedure da seguire.»

 

     Art. 51. Disposizioni regionali in materia di condono edilizio relative ai cambi di destinazione d’uso.

     1. In riferimento al D.L. 269/2003 convertito in legge con modifiche dall’art. 1 della Legge 326/2003, al fine di una maggiore completezza del quadro normativo relativo alle tipologie di abuso, è consentito il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere ricomprese nella tipologia di abuso n. 4 di cui alla tabella allegata alla Legge 47/1985: Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.

     2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente alle opere che risultino ultimate entro la data del 31 marzo 2003.

     3. Le modalità di sanatoria di tali abusi sono le medesime di quelle previste dalla legislazione nazionale per le altre tipologie di illecito.

     4. La domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio con attestazione del pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori è presentata al Comune competente, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul BURA della presente legge.

     5. La misura dell’oblazione va riferita rispettivamente alla tipologia di abuso n. 3 di cui alla tabella C del D.L. 269/2003.

     6. La misura dell’anticipazione degli oneri di concessione va riferita alla tipologia di abuso n. 3 di cui alla tabella D del D.L. 269/2003.

 

     Art. 52. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 84/2001. [37]

     1. All’art. 4 della L.R. 84/2001, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 8:

     «8. I Comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti residenti di cui alla tabella "C" dell’ordinanza 3.10.2002, n. DC6/268 della Direzione opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato e reti tecnologiche, protezione civile, in deroga ai preordinati criteri di ammissibilità, sono dichiarati finanziabili e collocati in coda alla tabella "A" della stessa ordinanza.»

 

     Art. 53. Modifiche e integrazioni alla L.R. 84/2001. [38]

     1. Al comma 3 dell'art. 6 della L.R. 84/2001 è inserito il seguente periodo:

     «Il contributo regionale corrisposto all'Ente concedente per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, può anche essere utilizzato come parte o per intero, per rata di ammortamento a copertura di eventuale mutuo contratto dall'Ente stesso, necessario a garantire, in concorso con il concessionario, la totale copertura finanziaria dell'opera.»

 

     Art. 54. Contributi ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. [39]

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di € 30.000,00 per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di € 10.000,00 per manifestazioni culturali al Comune di Pereto (AQ).

     2. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di € 50.000,00 per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di € 20.000,00 per manifestazioni culturali al Comune di Cerchio (AQ).

 

     Art. 55. Interventi straordinari di protezione civile.

     1. La Regione Abruzzo, in collaborazione con le Autonomie Locali e in attuazione dell’art. 10 della Legge 246/2000: Potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e dell’art. 26 comma 2 del D.P.R. 6.2.2004, n. 76, al fine di garantire nel proprio territorio il miglioramento, il decentramento operativo e l’ottimizzazione delle strutture operative di soccorso istituzionale e di protezione civile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, concede un contributo straordinario al Comune di Popoli di € 50.000,00 per la realizzazione della sede operativa, nonché per l’acquisto di beni strumentali, del distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

     2. La Direzione opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo integrato e reti tecnologiche, protezione civile comunica la concessione del contributo di cui al comma 1 all’Ente interessato, che deve iniziare i lavori entro e non oltre 90 giorni dalla data della stessa comunicazione ed ultimarli entro e non oltre un anno, a pena di decadenza, salvo proroghe per giustificati motivi.

     3. L’erogazione del contributo regionale previsto dal comma 1 è disposto con ordinanza dirigenziale del competente servizio della Direzione opere pubbliche secondo le seguenti modalità:

     a) 40% a presentazione da parte del legale rappresentante dell’Ente del certificato di inizio lavori;

     b) 50% a presentazione del provvedimento di approvazione della rendicontazione delle spese pari ad almeno il 40% del finanziamento concesso, sulla base di stati d’avanzamento e certificato di pagamento emessi, nonché degli altri oneri sostenuti;

     c) 10% ad ultimazione lavori, dietro presentazione del provvedimento dell’organo competente dell’Ente interessato di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

     4. La Regione Abruzzo, inoltre, interviene a favore del Comune di Gamberale (CH) al fine di alleviare i disagi della popolazione locale causati dalle frequenti ed abbondanti nevicate durante il periodo invernale, mediante la concessione di un contributo straordinario di € 15.000,00 per l'acquisto di un mezzo idoneo per l'esecuzione delle operazioni di sgombero della neve nell'intero territorio comunale.

     5. E’ autorizzata la spesa straordinaria di € 700.000,00 al fine di far fronte all’indennizzo in favore delle famiglie e delle imprese danneggiate dal fenomeno franoso in atto al comune di San Martino sulla Marruccina (CH).

     6. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui ai commi 1, 4 e 5, valutati per l'esercizio 2005 in € 765.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 05.02.010, Cap. di spesa 152394 denominato: Interventi straordinari di protezione civile.

     7. Il Cap. 152189 UPB 05.02.010 è incrementato di € 1.000.000,00 finalizzati per interventi urgenti ai Comuni di Città S. Angelo (€ 300.000,00), Comune di Bellante (€ 400.000,00), Comune di Atri (€ 300.000,00) per i danni provocati dalle nevicate del gennaio 2005 [40].

     8. Il Cap. 152188 UPB 05.02.010 è incrementato di € 2.000.000,00 [41].

     9. Il Cap. 12484 UPB 02.02.010 è contestualmente ridotto di € 3.000.000,00 [42].

 

     Art. 56. Modifiche alla delibera consiliare 135/12 del 18.5.2004.

     1. Lo stanziamento previsto al punto B6 dell’allegato C (Quadro Programmatico di Sintesi) alla deliberazione n. 135/12 del 18.5.2004, è ridotto di € 1.800.000,00.

     2. Dopo il punto B6 è aggiunto il seguente punto B6.a "Contributi alle cooperative edilizie sottoposte a procedura fallimentare" finanziato con € 1.800.000,00.

 

     Art. 57. Contributi per il recupero e la valorizzazione dei mulini idraulici.

     1. La Regione Abruzzo finanzia per l’anno 2005 interventi per il recupero e la valorizzazione di mulini idraulici, ai quali è attribuita la natura di beni culturali primari.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati:

     a) alle opere di ripristino del decoro urbanistico e paesaggistico dei mulini idraulici;

     b) alla realizzazione di strutture e di impianti per lo svolgimento delle attività tipiche dei mulini idraulici.

     3. I Comuni, Associazioni, Cooperative ed altri soggetti pubblici e privati presentano richiesta di ammissione al contributo per il recupero dei mulini idraulici alla Giunta regionale – Direzione urbanistica e BB.AA., entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURA della presente legge.

     4. Le richieste di cui al comma 3 sono corredate da un progetto di massima che documenti anche fotograficamente lo stato di fatto, gli interventi da realizzare ed il loro costo complessivo analiticamente documentato.

     5. La Regione Abruzzo concede un contributo nella misura massima del 60% del costo complessivo degli interventi risultante dalla documentazione di cui al comma 2.

     6. I soggetti ammessi al contributo devono realizzare gli interventi finanziati entro due anni dalla comunicazione dell’avvenuta concessione del contributo stesso.

     7. Le richieste sono selezionate in base al parere del Comitato speciale per i beni ambientali di cui alla L.R. 62/1987.

     8. La Giunta regionale, tenuto conto della selezione del Comitato BB.AA. approva la graduatoria degli aventi diritto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, determinando l’ammontare del relativo contributo.

     9. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria approvata dalla Giunta regionale, la competente Direzione regionale liquida il 40% del contributo concesso.

     10. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori viene erogato il saldo calcolato sui costi effettivamente sostenuti, debitamente ed analiticamente rendicontati.

     11. All’onere derivante dal presente articolo valutato per l’anno 2005 in € 100.000,00 si provvede con i fondi di cui alla UPB 05.02.005, Cap. di spesa 152566 di nuova istituzione denominato: Interventi per il recupero dei mulini idraulici. [43]

 

     Art. 58. Interventi di escavazione dei fondali dei porti abruzzesi.

     1. La Regione Abruzzo provvede per l’anno 2005 a contribuire al potenziamento del Porticciolo Vallevò in Comune di Rocca S. Giovanni mediante l’erogazione di un contributo di € 150.000,00. 2. Al relativo onere valutato per l’anno 2005 in € 150.000,00 si provvede con lo stanziamento sul Cap. 182441.

 

     Art. 59. Contributo straordinario al Comune di Morro d’Oro. [44]

     1. La Regione Abruzzo per il tramite del Settore Sport concede un contributo straordinario di € 300.000,00 al Comune di Morro d’Oro per l’adeguamento dello Stadio Comunale a seguito della promozione nel Campionato Nazionale di Calcio serie C2 anno 2004-2005.

     2. E’ autorizzata l’iscrizione per l’anno 2005 dello stanziamento di € 300.000,00 nell’ambito della UPB 10.02.002, Cap. 92390 di nuova istituzione denominato: Contributo straordinario al Comune di Morro d’Oro per l’adeguamento dello stadio comunale.

 

     Art. 60. Contributi straordinari alle Parrocchie del Sacro Cuore di Teramo e Roseto degli Abruzzi.

     1. La Regione Abruzzo per il tramite del Settore Opere Pubbliche concede un contributo straordinario alle Parrocchie del Sacro Cuore di Teramo e Roseto degli Abruzzi per lavori rispettivamente di € 250.000,00 ed € 150.000,00.

     2. E’ autorizzata l’iscrizione per l’anno 2005 dello stanziamento di € 250.000,00 nell’ambito della UPB 04.02.001, Cap. 152567 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributo straordinario alla Parrocchia Sacro Cuore di Teramo per la creazione di ambienti aggregativi nell’ambito della Chiesa Parrocchiale, e dello stanziamento di € 150.000,00 nell’ambito della UPB 04.02.001, Cap. 152568 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributo straordinario per lavori di ristrutturazione campo sportivo della Parrocchia Sacro Cuore di Roseto degli Abruzzi.

 

     Art. 61. Contributo a favore dell’Unione dei trabocchi.

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo di € 100.000,00 a favore dell’Unione "Comuni della Frentania e Costa dei Trabocchi" (sede Fossacesia), per l’attivazione del servizio di Protezione Civile dell’Unione medesima ed, in particolare, per l’acquisto di beni strumentali e logistici.

     2. La Direzione opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo integrato e reti tecnologiche, protezione civile, comunica la concessione del contributo di cui al comma 1 all’Ente interessato, che deve impegnare i fondi entro e non oltre un anno, a pena di decadenza, salvo proroghe per giustificati motivi.

     3. L’erogazione del contributo regionale previsto dal comma 1 è disposto con ordinanza dirigenziale del competente servizio della Direzione opere pubbliche secondo le seguenti modalità:

     - 50% a presentazione della domanda da parte del legale rappresentante dell’Ente;

     - 50% a presentazione del provvedimento di approvazione della rendicontazione delle spese sostenute sulla base dei certificati di pagamento emessi.

     4. Agli oneri derivanti di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 05.02.010, Cap. 152394 denominato: Interventi straordinari di protezione civile.

 

SEZIONE QUARTA

Disposizioni in materia di territorio, urbanistica, beni ambientali,

parchi, politiche e gestione dei bacini idrografici

 

     Art. 62. Modifiche alla L.R. 12/1983.

     1. All’art. 1 della L.R. 12/1983 concernente: Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla Legge 689/1981 e per l'esercizio delle funzioni delegate o trasferite in materia di acque e impianti elettrici, le parole «agli Uffici del Genio Civile competente per territorio» sono sostituite dalle parole «al Servizio Acque e Demanio Idrico.»

 

     Art. 63. Monitoraggio qualità dell’aria.

     1. Nell’ambito dell’attività del settore ambiente della Regione Abruzzo è sviluppato un servizio di monitoraggio della qualità dell’aria nei principali centri urbani con sistemi innovativi e avanzati. Il progetto è realizzato dal Parco Scientifico e Tecnologico cui conseguentemente vengono erogate le risorse.

     2. All’onere derivante dalle suddette disposizioni, valutato per l’anno 2005 in € 350.000,00 si provvede mediante finalizzazione di fondi relativi alle risorse per i monitoraggi dell’aria iscritti sul Cap. 292361 nell’ambito della UPB 05.02.010.

 

     Art. 64. Istituzione ARAEN.

     1. Si istituisce l’ARAEN (Agenzia regionale per l’Energia) quale Ente permanente, strumentale della Regione Abruzzo.

     2. Le attività ad essa assegnate sono:

     - migliorare le gestione della domanda di energia, mediante la promozione dell’efficienza energetica;

     - favorire un miglior utilizzo e la razionale gestione delle risorse locali e rinnovabili. Questo al fine di favorire l’utilizzazione di tali risorse energetiche anche nell’edilizia residenziale pubblica;

     - ottimizzare i costi di produzione;

     - sostenere la ricerca finalizzata allo sfruttamento delle condizioni ottimali d’approvvigionamento energetico nell’ambito del territorio regionale;

     - la gestione di funzioni regionali in materia.

Le azioni saranno orientate, tra l’altro, al miglioramento dell’ambiente e al controllo dell’inquinamento atmosferico.

     3. Sono organi dell’Ente permanente strumentale della Regione Abruzzo:

     - il Direttore individuato secondo le vigenti procedure di selezione pubblica del personale con contratto di diritto privato da dirigente. Nelle more della selezione del direttore, le funzioni vengono svolte dal Direttore regionale dell’Area Ambiente-Turismo - Energia.

     - il Collegio sindacale.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, è autorizzata ad adottare un atto di organizzazione concernente il funzionamento e la dotazione organica dell’Agenzia in relazione ai compiti ad essa assegnati di cui al precedente comma 2.

     [4. Agli oneri derivanti dall'istituzione dell’ARAEN valutati per l’anno 2005 in € 100.000,00 si fa fronte con le disponibilità presenti nel Cap. 12484, UPB 02.02.010] [45]

     [5. La legge di bilancio annuale determinerà gli oneri relativi agli anni successivi al 2005.] [46]

 

     Art. 65. Modifica all'art. 34, comma 2, lett. b) della L.R. 84/2000. [47]

     [1. All’art. 34, denominato "fondo regionale", aggiungere al comma 2, lett. "b", dopo le parole "obiettivi della presente legge;" la seguente frase: "in particolare al fine di perseguire detti obiettivi si destina quota parte del fondo di cui al comma 1, nella misura di € 700.000,00, all’Agenzia regionale per la tutela dell’Ambiente, al fine di consentire al predetto Ente di attuare specifiche progettualità, predisposte di concerto con la Direzione regionale turismo, ambiente e territorio, secondo quanto previsto, oltre che dalla presente legge, anche dall’art. 5 della L.R. 64/1998".

     2. Alla suddetta Agenzia non si applicano le disposizioni di cui all’art. 82, comma 1 L.R. 7/2003.]

 

     Art. 65 bis. Istituzione di un dipartimento sub-provinciale da collocare nel territorio della Val Vibrata nel Comune di Nereto. [48]

     1. In considerazione dell'alto rischio ambientale presente nell'area della Val Vibrata, territorio che coincide con l'ex ASL di S. Omero, l'ARTA istituisce un dipartimento subprovinciale dell'ARTA, con relativo personale medico, ispettivo ed amministrativo. Tale dipartimento avrà le competenze previste dall'art. 5 della legge 21 luglio 1998, n. 64: Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A), ovvero provvede alla promozione di iniziative di ricerca, applicata sui componenti dell'ambiente, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio per l'ambiente e per l'uomo, sulle forme di tutela degli ecosistemi; all'elaborazione di dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione; alla realizzazione e gestione di un Sistema Informativo Regionale sull'Ambiente e sul Territorio (S.I.R.A.), ed in particolare sui rischi biologici, chimici e fisici in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. ed in stretto collegamento con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA); all'erogazione di prestazioni in materia di prevenzione e di controllo ambientale previste dalla presente legge e richieste dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende USL e da altre amministrazioni pubbliche, dai parchi ed Aree Naturali protette nonché Autorità di Bacino regionali e Consorzi acquedottistici e Consorzi di Bonifica per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto; alla realizzazione di campagne di controllo ambientale ed all'elaborazione di proposte di bonifica a fronte di accertate situazioni di particolare degrado o rischio; alla realizzazione di campagne di controllo ambientale soprattutto dei fattori fisici, geologici chimici e biologici in materia di rifiuti, inquinamento acustico, di qualità dell'aria, delle acque e del suolo. Le azioni del suddetto dipartimento saranno in particolar modo rivolte al territorio della Val Vibrata ed alle condizioni dei fiumi Tronto e Vibrata.

 

     Art. 65 ter. Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia regionale di Tutela dell'Ambiente. [49]

     1. L'Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA) è autorizzata, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, ad avvalesi fino all'espletamento di procedure concorsuali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, del personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data del 1° gennaio 2005.

     2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia suddetta.

 

     Art. 66. Modifiche alla L.R. 93/2000. [50]

     [1. Al Cap. 5.2.2.3 paragrafo "protezioni delle risorse naturali" del PRGR allegato alla L.R. 93/2000 sostituire la frase "si tratta delle zone A e B1; la localizzazione è condizionata nelle zone B2" con la frase "si tratta delle zone A; la localizzazione è condizionata nelle zone B1 e B2".]

 

     Art. 67. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 32/1995.

     1. Al comma 3 dell’art. 19 della L.R. 32/1995, dopo la parola "ragione" sono aggiunte le seguenti parole "salvo gli interventi realizzati dagli Enti locali".

 

     Art. 68. Modifica all'art. 7 della L.R. 45/2004.

     1. Al comma 1 dell'art. 7 della L.R. 45/2004 modificare "entro 60 giorni" con "entro 180 giorni".

     2. Il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 45/2004 è soppresso.

 

     Art. 69. Istituzione della Riserva naturale guidata “Borsacchio” nel Comune di Roseto degli Abruzzi - TE [51]

     1. E’ istituita la Riserva naturale guidata “Borsacchio” nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi (Te) [52].

     2. I confini della Riserva naturale regionale guidata “Borsacchio”, nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi (Te), sono stabiliti come da cartografia allegata (Allegato 1) [53].

     3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Roseto degli Abruzzi provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva [54].

     4. La gestione della Riserva naturale regionale guidata è demandata al Comune di Roseto degli Abruzzi [55].

     5. Il Comune, entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, elabora un progetto pilota di gestione finalizzato all’occupazione di disoccupati ed inoccupati avvalendosi di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, di Società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell’Università, dell’Istituto Zooprofilattico per l’Abruzzo e il Molise “G. Caporale” di Teramo [56].

    6. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune definisce, mediante apposita intesa, l’organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa [57].

     7. Qualora, entro il termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 3, la Giunta regionale gestirà in via provvisoria la Riserva attraverso l’Ufficio tutela e valorizzazione delle aree protette [58].

     8. Il Comune dovrà altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano di Assetto Naturalistico, il regolamento di esercizio, che stabilisce la modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l’osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici [59].

     9. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede all’affidamento dell’incarico per l’elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva secondo quanto previsto dalla L.R. n. 38/1996, art. 15, comma 3 [60].

     10. Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. n. 38/1996, art. 22, entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell’incarico [61].

     11. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro il termine di 120 gironi a decorrere dalla data di arrivo presso la stessa Direzione, secondo le modalità di cui alla L.R. n. 38/1996, art. 22, comma 3 [62].

     12. Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio regionale, il Comune predisporrà il Programma pluriennale di attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l’attuazione delle ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il regolamento di cui al comma 8 [63].

     13. Il Programma pluriennale di attuazione ed il regolamento dovranno essere inviati alla Giunta regionale – Direzione Territorio, che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione [64].

     14. Il Programma pluriennale di attuazione ed il regolamento possono essere contenuti nel Piano di Assetto Naturalistico di cui al comma 11 ed approvati contestualmente [65].

     15. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune predispone ed approva un Piano di gestione [66].

     16. Per il primo anno successivo all’istituzione della Riserva, il Comune dovrà utilizzare lo stanziamento di cui al comma 24 per l’espletamento degli adempimenti previsti nei commi 3, 5, 9 e 12 [67].

     17. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.

     18. La Riserva Naturale Guidata, per il conseguimento dei propri fini può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

     19. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dal Piano Paesistico. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

     a) alterazione delle caratteristiche naturali;

     b) apertura di nuove strade;

     c) costruzione di nuovi edifici;

     d) apertura di nuove cave, miniere e discariche;

     e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

     f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

     g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e dal Comune;

     h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte del Comune;

     i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalla normativa vigente;

     j) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

     k) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;

     l) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;

     m) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

     n) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;

     o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

     p) l'installazione di cartelli pubblicitari;

     q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

     r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane [68].

     20. La pesca può essere consentita qualora previsto nella legislazione vigente e fino all'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, che potrà regolamentare l'attività o precluderla.

     21. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.

     22. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/1983, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.

     23. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nel comma 19, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

     24. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 2005 in € 250.000,00 si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto sulla UPB 05.01.001, cap. 271600 denominato: Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa. Spese per la gestione ordinaria. [69]

     25. La somma di cui al comma precedente verrà erogata al Comune di Roseto degli Abruzzi e sarà finalizzata agli adempimenti previsti dai commi 3, 5, 9 e 12.

 

     Art. 70. Modifiche ed integrazioni della L.R. 38/1996.

     1. All’art. 42 della L.R. 38/1996 concernente: Legge quadro sulle aree protette della regione Abruzzo per l’Appennino parco d’Europa, è aggiunto il seguente comma:

«5. A decorrere dall’esercizio 2005 all’onere finanziario derivante dall’applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti annualmente iscritti dalla legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002, nell’ambito della UPB 05.02.005, Cap. 272421 di spesa ridenominato: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino parco d’Europa. Spese d’investimento, e nell’ambito della UPB 05.01.001, Cap. 271600 ridenominato: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino parco d’Europa. Spese per la gestione ordinaria.»

 

     Art. 71. Modifiche alla L.R. 43/2001.

     1. Il comma 5 dell’art. 12 della L.R. 43/2001 concernente: Istituzione dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro, è sostituito dal seguente:

«5. Le spese a carico della Regione Abruzzo sono ascritte agli stanziamenti previsti dalla L.R. 81/1998 sui Capp. 152399 e 151532.»

 

     Art. 72. Integrazioni alla L.R. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

     1. Dopo l’art. 92, della L.R. 7/2003 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003), è aggiunto il seguente articolo:

Art. 92 bis. Concessioni Pertinenze idrauliche e autorizzazioni idrauliche.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, in attuazione dell’art. 86 del D.Lgs. 112/1998, i canoni annui, relativi alle concessione delle pertinenze idrauliche, calcolati secondo le leggi statali vigenti in materia, nelle more dell’emanazione da parte della Giunta regionale di prezzi unitari per metro quadro di superficie concessa e riferiti per ogni uso e per zone omogenee, non possono essere inferiori, per ogni tipologia d’uso, agli importi indicati nell’allegata tabella "E".

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il richiedente, prima della firma dell’atto di concessione, deve effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale nella misura pari ad una annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quello indicato per ciascun uso nell’allegata tabella "F". Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla Legge 10.6.1982, n. 348 e viene restituito alla scadenza della concessione. La Regione per accertata morosità potrà incamerare il deposito. Sono dispensati dall’effettuazione del deposito cauzionale i concessionari il cui importo non eccede il minimo previsto, per gli usi di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della suddetta tabella "F".

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, per gli attraversamenti dei corsi d’acqua pubblici demaniali, fatta eccezione per quelli indicati al comma 5, che non comportano occupazione di pertinenze idrauliche o perdita di redditività, sono soggetti all’applicazione di un canone ricognitorio, stabilito in € 150,00.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli attraversamenti che comportano occupazione di suolo ovvero perdita della redditività oppure limitazione della stessa, sono soggetti al pagamento di un importo dato dalla somma del canone ricognitorio di cui al comma 3 e dell’importo dato dal prodotto dell’area occupata per il costo unitario di € 0,50 per metro quadrato.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli attraversamenti dei corsi d’acqua pubblici demaniali con linee elettriche senza infissione di pali o mensole, sono soggetti al pagamento di un canone ricognitorio indicato nell’allegata tabella "G". Per gli attraversamenti che comportino infissione di pali si applica il canone ricognitorio di cui al comma 3; viceversa qualora ricorrono le condizioni previste dal comma 4, il canone dovuto è calcolato con le modalità in esso contenute.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le superfici destinate ad attraversamento di corsi d’acqua pubblici demaniali, ivi compresi le pertinenze idrauliche, che costituiscono un necessario ed insostituibile accesso a case di civile abitazione su fondo intercluso, sono soggette al pagamento del canone ricognitorio di cui al comma 3.

7. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il canone demaniale sulle pertinenze idrauliche e quello ricognitorio, dovuti, ai sensi dei precedenti commi, dai Comuni, dalle Province, dai Consorzi di Bonifica, dai Nuclei Industriali e dai Consorzi di Comuni e con eccezione delle società miste di gestione nonché per le finalità ricreative non a scopo di lucro, è ridotto del 50%.»

 

     Art. 73. Modifiche ed integrazioni all’art. 93 della L.R. 7/2003 e successive modifiche ed integrazione.

     1. Il comma 5 dell’art. 93 della L.R. 7/2003 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003), è così modificato:

«5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. 112/1998, i canoni annui, relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a) consumo umano: per ogni modulo di acqua assentito € 2.025,00;

b) irriguo agricolo:

b1) quando il prelievo è effettuato a bocca tassata, per ogni modulo di acqua assentito € 80,00;

b2) quando il prelievo non è suscettibile di essere fatto a bocca tassata, per ogni ettaro di terreno € 0,80;

c) Idroelettrico e forza motrice: per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta € 13,50;

d) Industriale: per ogni modulo di acqua assentito € 14.218,00, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50% se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo, o se, nelle more dell’adozione da parte della Giunta regionale dell’atto di indirizzo di cui alla lett. f), del comma 6, dell’art. 93 della L.R. 7/2003 così come modificato dal comma 2, dell’art. 139 della L.R. 15/2004, restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;

e) Pescicoltura: per ogni modulo di acqua assentito € 1.000,00;

f) Antincendio: per ogni modulo di acqua assentito € 300,00;

g) Civile: per ogni modulo di acqua assentito per uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree a verde pubblico o privato a servizio di attività commerciali o industriali € 325,00;

h) Igienico: per ogni modulo di acqua assentito per uso igienico sanitario, lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere € 950,00;

i) Autolavaggio: per ogni modulo di acqua assentito € 5.000,00;

I canoni di cui al presente comma non possono essere comunque inferiori ai seguenti importi minimi:

a) Consumo umano: € 300,00;

b) Irriguo agricolo: € 20,00;

c) Idroelettrico e forza motrice: € 250,00;

d) Industriale: € 2.100,00, ridotto ad € 1.500,00 qualora viene applicata la riduzione prevista dalla lett. d) del primo capoverso;

e) Pescicoltura: € 250,00;

f) Antincendio: € 100,00;

g) Civile: € 150,00;

h) Igienico: € 150,00

i) Autolavaggio: € 350,00.

Al fine dell’assimilazione delle tipologie d’uso sopra riportate con quelle vigenti al 31.12.2004, si rinvia all'allegata tabella "A". Gli importi dei canoni, così stabiliti, sono aggiornati con cadenza triennale con delibera della Giunta regionale che terrà conto sia del tasso d'inflazione programmato che dei criteri di cui al comma 6, dell’art. 93 della L.R. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo aggiornamento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2008. Qualora non si provveda all’aggiornamento, nelle more dell’adozione dell’atto deliberativo di aggiornamento dei canoni che decorrono dal 1° gennaio successivo della sua pubblicazione sul BURA, si applicano i canoni unitari del triennio precedente maggiorati del tasso di inflazione programmata previsto nel documento di programmazione economico-finanziario per l’anno di riferimento.»

     2. All’art. 93 dopo il comma 5 della L.R. 7/2003 sono aggiunti i seguenti commi:

«5 bis. Spese di istruttoria. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le spese occorrenti per l’espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica, ivi compreso quelle relative alle domande intese ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee nonché per l’utilizzazione delle concessioni di pertinenze idrauliche e per le autorizzazioni rilasciate intorno alle opere idrauliche di cui al T.U. 523/904 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite, per ogni uso, negli importi indicati nell’allegata tabella "B". Per determinati usi dell’acqua, individuati dall’Autorità concedente regionale e dai competenti organi provinciali, ognuno per la propria competenza, possono, con atto motivato da pubblicare sul BURA, aumentare detti importi. E’ facoltà delle Province, in deroga a quanto stabilito nel presente comma, applicare le disposizioni di cui alla legge 765/1973 e successive modificazioni ed integrazioni. Il pagamento delle spese di istruttoria è effettuato all’atto della presentazione della domanda, ovvero, in caso di inosservanza, entro 45 giorni dalla richiesta avanzata dall’Amministrazione concedente pena l'irrecivibilità della stessa. Con cadenza triennale gli importi di cui alla tabella "B" sono adeguati al tasso di inflazione programmato con le medesime procedure previste per l’aggiornamento dei canoni indicati al comma 5 dell’art. 93 della L.R. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

5 ter. Depositi cauzionali. A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell’art. 11 del T.U. 1775/1933, nella misura di una annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quelli indicati, per ciascun uso, nell’allegata tabella "C". Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla Legge 348/1982 e viene restituito alla scadenza della concessione. La Regione, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi previsti dall’ultimo comma dell’art. 11 del T.U. 1775/1933. Sono dispensati dal deposito cauzionale gli utenti il cui importo non eccede il minimo previsto, per gli usi di cui alle lett. a) b), f), g), h), del secondo capoverso, del comma 5, dell’art. 93 della L.R. 7/2003 così come modificato dalla presente legge regionale.

5 quater. Contributo idrografico. A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il versamento del contributo idraulico di cui al comma 3, dell’art. 7, del T.U. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di un decimo dell’annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quello indicato, per ogni uso, nell’allegata tabella "D". Il contributo idrografico è, in ogni caso, dovuto per le utenze di cui all’art. 17 del suddetto T.U. 1775/1933.

5 quinquies. Addizionale regionale. A far data dal 1° gennaio 2005 l’importo dell’addizionale, di cui all’art. 18 della Legge 36/1994, è determinato in misura pari al 10% dell’ammontare del canone demaniale. L’addizionale di cui al presente comma è corrisposta dal concessionario contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento sull’apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. Le somme sono introitate sul capitolo di entrata 32107.

5 sexies. Vigilanza e sanzioni amministrative. Le attività connesse con l’accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonché la determinazione e l’applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dall’art. 1 della L.R. 12/1983, così come modificato con la presente legge. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all’art. 219 del T.U. 1775/1933, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento e dall’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono punite, fatto salvo quanto disposto dall’art. 17 del T.U. 1775/1933, così come riformulato dall’art. 23 del D.Lgs. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 5.000,00. Rimane ferma la facoltà della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l’acqua pubblica per i casi di cui all’art. 55 del T.U. 1775/1933. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d’acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell’esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all’esecuzione d’ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Al fine della quantificazione della sanzione amministrativa di cui ai precedenti capoversi, la Giunta regionale, su proposta della Direzione Area Territorio, stabilisce, con provvedimento di carattere generale:

a) gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa, prevista dall’art. 219 del T.U. 1775/1933, da applicare ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa da applicare ai sensi dell’art. 17 del T.U. 1775/1933;

c) le tipologie delle violazioni e gli indirizzi per l’applicazione della sanzione per i casi di particolare tenuità previsti dal citato art. 17.

I rapporti relativi alle violazioni di cui al presente comma sono trasmessi, per gli adempimenti previsti dall’art. 18 e seguenti della Legge 689/1981, al Servizio indicato all’art. 1, della L.R. 12/1981 e successive modificazioni. Nelle more dell’emanazione degli indirizzi di cui alle lett. a), b) e c), il Servizio su indicato provvede secondo le vigenti modalità.»

     3. Al comma 8 dell’art. 93 della L.R. 7/2003 le parole: «il Cap. di spesa 152108, UPB 05.02.012, di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico; è autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 4.140.000,00" sono sostituite dalle parole: "i capitoli di spesa 152108, UPB 05.02.012, e 151402, UPB 05.01.002 di nuova istituzione ed iscrizione, denominati, rispettivamente: "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e " Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l’assetto idrogeologico"; è autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 5.500.000,00 sia sul capitolo di entrata 32107 che su quelli di spesa, rispettivamente, per l’importo di € 4.675.000,00 (152108), pari all’85% del correlato capitolo di entrata, e € 825.000,00 (151402), pari al 15% del suddetto capitolo di spesa.»

     4. Dopo il comma 9, dell’art. 93, della L.R. 7/2003, sono aggiunti i seguenti commi:

«10. A far data dall’esercizio finanziario 2005, sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa 152102, 152107, 152108, in applicazione del comma 2 bis della Legge 109/1994, aggiunto dall’art. 9, comma 30, del D.L. 101/1995 e poi modificato dall’art. 9, comma 29, della Legge 415/1998, è destinata, per ogni capitolo menzionato, una quota complessiva non superiore al 10% del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 494/1996, e agli studi per il finanziamento dei progetti.

11. Il capitolo di spesa 151414 relativo alla L.R. 127/1997 è inserito nella UPB 05.01.007 ed è ridenominato come segue: Interventi di manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attività realizzative e di studio attinenti la difesa della costa e il ripascimento degli arenili, partecipazione a progetti anche comunitari - L.R. 127/1997.

12. Per la redazione di cartografia e studi geologici si confermano le procedure di cui all’art. 2 della L.R. 41/2001 per gli stanziamenti statali e regionali per gli anni successivi al 2003 e per gli ulteriori anni.»

 

     Art. 74. Contributo per l’erosione della costa ed eventi alluvionali.

     1. In considerazione della grave situazione determinatasi, in tema di erosione della costa, nel comune di Pineto, la Regione Abruzzo interviene per la realizzazione immediata di opere di difesa della costa prospiciente il suddetto comune.

     2. All’uopo nell’ambito della UPB 05.02.002, Cap. 151414 è finalizzata la somma di € 1.000.000,00 per la realizzazione delle opere da parte del Consorzio Industriale di Teramo.

     3. La realizzazione delle opere ha priorità assoluta e, conseguentemente, non abbisogna di alcuna autorizzazione di competenza regionale.

     4. Entro dieci giorni dalla entrata in vigore della legge, la competente Direzione Difesa della Costa eroga, con determina dirigenziale, la somma al Consorzio. Entro i successivi sessanta giorni il Consorzio deve iniziare i lavori con procedura di somma urgenza, lavori che dovranno ultimarsi nei successivi sessanta giorni.

     5. Per adeguati motivi la Direzione regionale potrà concedere, su richiesta del Consorzio, una proroga dei suddetti termini in presenza comunque di adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle opere.

     6. E’ altresì concesso per le finalità di cui sopra un contributo, sempre al Consorzio Industriale di Teramo di € 400.000,00 per la realizzazione di opere di difesa della costa prospiciente il lungo mare sud di Roseto.

     7. Sono rifinanziati per un importo pari a quello dell’anno 2004 gli interventi previsti nei seguenti capitoli nel bilancio 2004: 292422, 91507, 91636.

     [8. I contributi previsti nel precedente comma hanno validità triennale. Per gli anni 2006 e 2007 si provvede mediante stanziamento nei competenti capitoli di bilancio.] [70]

     [9. Il mutuo di cui all’art. 73 L.R. 15/2004 è di durata ventennale. Per gli anni successivi si provvede mediante stanziamento del competente capitolo di bilancio.] [71]

     10. La finalizzazione di cui all’art. 65 L.R. 15/2004 e successive modifiche è ripetuta del pari importo nell’anno 2005 con beneficiari esclusivi i cittadini di Pineto.

     11. In relazione ai gravi eventi alluvionali che hanno coinvolto in particolare il Comune di Ancarano, nell’anno 2004 è concesso allo stesso Comune un contributo straordinario di € 500.000,00 finalizzato al ristoro dei danni subiti dalle imprese insistenti sul territorio comunale.

     12. Entro 10 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Direzione lavori pubblici e protezione civile eroga, con determinazione dirigenziale, la suddetta somma al Comune. Nei successivi 60 giorni il Comune procede all’erogazione alle imprese in misura proporzionale all’entità dei danni denunciati. Negli ulteriori 60 giorni il Comune è tenuto a fornire adeguata rendicontazione delle somme erogate dalla direzione competente.

     13. Alla copertura degli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede mediante specifica finalizzazione dei fondi di cui al Cap. 152188, UPB 05.02.010.

 

     Art. 75. Integrazioni all’art. 94 della L.R. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

     1. Dopo il comma 7, dell’art. 94, della L.R. 7/2003 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003), è aggiunto il seguente comma:

«8. La pubblicazione sul BURA degli atti connessi con la gestione del demanio idrico di cui all’art. 86 del D.Lgs. 112/1998, sia da parte della Regione che delle Province, è gratuita.»

 

     Art. 76. Acqua di innevamento.

     1. La fornitura di acqua finalizzata all'alimentazione degli impianti per l'innevamento artificiale delle piste da sci è classificata ad uso industriale.

 

     Art. 77. Abrogazione della L.R. 90/1990.

     1. La L.R. 90/1990 è abrogata.

 

SEZIONE QUINTA

Disposizioni in materia di trasporti e mobilità, viabilità, demanio e catasto stradale, sicurezza stradale

 

     Art. 78. Partecipazione della Regione Abruzzo all'aumento di capitale della SAGA S.p.A..

     1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle sue finalità di sviluppo socio-economico e di riassetto territoriale, nonché per il miglioramento, l'integrazione e la razionalizzazione dei servizi pubblici di trasporto, partecipa all'aumento del capitale sociale della S.A.G.A. S.p.A. - Società Abruzzese Gestione Aeroporto, deliberato in data 30 giugno 2004.

     2. A tal fine è autorizzata la sottoscrizione da parte della Giunta regionale di un aumento del capitale sociale della Società S.A.G.A. S.p.A. per un importo di € 450.000,00.

     3. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo, per l’esercizio finanziario 2005, di quota parte pari ad € 450.000,00 dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 06.02.001, Cap. 182351 denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento.

 

     Art. 79. Istituzione osservatorio regionale per il monitoraggio del trasporto pubblico locale. [72]

     [1. La Giunta regionale con proprio provvedimento, su proposta del componente la Giunta preposto al Settore Trasporti e Mobilità, è autorizzata ad istituire l’Osservatorio regionale per il Monitoraggio del Trasporto Pubblico Locale .

     2. Il funzionamento, la composizione e le attribuzioni dell’Osservatorio di cui al precedente comma sono disciplinati con regolamento predisposto dalla Direzione regionale ai Trasporti e Mobilità.

     3. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento dell’Osservatorio di cui al comma 1, è assicurata mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 15.01.001, Cap. 323000 del bilancio per l’esercizio 2005. Nello stato di previsione del bilancio per il medesimo esercizio finanziario è istituito un nuovo Cap. 181431, UPB 06.01.002 denominato: Spese per il funzionamento dell’Osservatorio regionale per il Monitoraggio del Trasporto Pubblico Locale, con uno stanziamento, per competenza e cassa, di € 100.000,00.

     4. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.]

 

     Art. 80. Misura dell’acconto dei contributi d’esercizio.

     1. L’art. 9 della L.R. 47/2003, che ha modificato l’art. 56, comma 2 della L.R. 62/1983 concernente: Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali, è sostituito dal seguente:

«A partire dall’1.1.2005 l’acconto è costituito dalla somma corrispondente al 100% del deficit standard chilometrico preventivo calcolato per l’anno precedente, moltiplicato per le percorrenze effettive dell’anno precedente, salvo sostanziali modifiche in aumento o in diminuzione nell’anno di riferimento ed è erogato in rate trimestrali anticipate.»

 

     Art. 81. Ricavi presunti. [73]

     [1. L’art. 2 della L.R. 40/1991 concernente: Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale, è sostituito dal seguente:

     «Gli adeguamenti delle tariffe previste nelle tabelle allegate alla presente legge sono determinati dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, entro il 30 aprile di ogni anno, in funzione della percentuale di costo standard che si intende coprire con i ricavi del traffico.»]

 

     Art. 82. Studio di fattibilità sulla mobilità stagionale. [74]

     [1. La Regione Abruzzo nell’ambito delle sue attività di promozione dei servizi di trasporto pubblico rivolto anche a realizzare una migliore fruibilità dell’offerta turistica del territorio regionale abruzzese, finanzia nell’anno 2005 la realizzazione di uno specifico studio di fattibilità sulla mobilità stagionale denominato "Mare-Monti" che verrà predisposto a cura della Direzione regionale Trasporti e Mobilità. Nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio 2005 è istituito ed iscritto nella UPB 06.01.002, Cap. 181432 denominato: Studio di fattibilità per la mobilità stagionale denominato: Mare-Monti, con uno stanziamento, per competenza e cassa, di € 100.000,00.]

 

     Art. 83. Trasporto Pubblico Locale. [75]

     [1. La Regione Abruzzo al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti dal Settore Trasporti e Mobilità, finanzia nell’anno 2005 la realizzazione del progetto denominato: Linee guida per le nuove Carte dei Servizi delle Aziende di Trasporto Pubblico, predisposto dalla Direzione Generale ai Trasporti e Mobilità.

     2. Nello stato di previsione del bilancio per il medesimo esercizio finanziario è istituito un nuovo Cap. 181430, UPB 06.01.002 denominato: Spese per la realizzazione del Progetto: Linee Guida per le nuove Carte dei Servizi delle Aziende di Trasporto Pubblico, con uno stanziamento per competenza e cassa di € 100.000,00.]

 

     Art. 84. Interventi di escavazione dei fondali abruzzesi.

     1. Gli interventi di cui all’art. 97 della L.R. 7/2003 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003) sono rifinanziati nell’ambito della UPB 06.02.004, Cap. 182441 denominato: Interventi di escavazione dei fondali abruzzesi, per il medesimo importo anche per il triennio 2005/2007.

 

     Art. 85. Disposizioni in materia di deviazione del traffico - L.R. 45/1999.

     1. Alla L.R. 45/1999 e successive modifiche ed integrazioni concernente: Modifiche ed integrazione della L.R. 60/1998. Deviazione del traffico pesante dalla S.S. 16 Adriatica all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1998, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) all'art. 1 le parole "anni 1999, 2000 e 2001" vengono sostituite con le parole "anni dal 1999 al 2005";

     b) all'art. 2, comma 1, le parole "anni 1999, 2000 e 2001" vengono sostituite dalle parole "anni dal 1999 al 2005";

     c) al successivo comma 3, le parole "dei bilanci di previsione degli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001" vengono sostituite dalle parole "dei bilanci di previsione degli esercizi finanziari dal 1999 al 2005";

     d) all'art. 4, comma 4, le parole "agli esercizi finanziari 2000 e 2001" vengono sostituite dalle parole "agli esercizi finanziari dal 2000 al 2005";

     e) all'art. 5, comma 1, le parole "anni 1999, 2000 e 2001" vengono sostituite dalle parole "anni dal 1999 al 2005";

     f) il comma 4 dell’art. 5 è sostituito dal seguente:

«4. L’onere a carico della Regione Abruzzo trova copertura finanziaria con le disponibilità del capitolo di spesa 182420 dei bilanci di previsione degli esercizi dal 2000 al 2005.»

 

     Art. 86. Disposizioni inerenti le agevolazioni di viaggio.

     1. Per l’anno 2005 hanno diritto di fruire della libera circolazione sui servizi di TPL assistiti da contribuzione o corrispettivo regionale:

     a) i titolari di tessere di libera circolazione rilasciati dallo Stato italiano;

     b) i bambini accompagnati e di altezza non superiore a mt. 1;

     c) le seguenti categorie di cittadini residenti in Abruzzo:

     1. i ciechi con residuo visivo fino ad 1/10 di entrambi gli occhi anche ottenuto con correzione di lenti;

     2. i grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio;

     3. i Cavalieri di Vittorio Veneto che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento ufficiale mediante provvedimento formale della competente autorità;

     4. i mutilati e gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per causa di guerra ed assimilati, gli inabili, gli invalidi del lavoro e gli invalidi civili con percentuale di invalidità non inferiore all’80%;

     5. le persone affette da cecità totale e gli invalidi totali hanno diritto anche alla gratuità di viaggio per l’accompagnatore;

     6. i sordomuti;

     7. i minori non deambulanti;

     8. gli invalidi e i mutilati per servizio fino all’ottava categoria;

     [d) gli agenti e gli ufficiali appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Penitenziaria in possesso della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi Comandi, che utilizzino i mezzi di TPL per motivi di servizio.] [76]

     2. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle tessere di libera circolazione ai beneficiari di cui alla lett. c) del precedente comma 1 sono attribuite ai Comuni nei quali hanno la residenza i titolari dei benefici.

     3. Ai beneficiari di cui al punto c.1) del comma 1 verrà rilasciata una tessera speciale con le generalità del titolare e con la dicitura "valida anche per l’accompagnatore, ma solo se viaggia con il titolare".

     4. Non hanno diritto alla tessere di libera circolazione i richiedenti che l’anno precedente a quello della presentazione della domanda hanno realizzato un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore ad € 15.500,00.

     5. Il limite di reddito di cui al comma precedente non si applica ai beneficiari di cui ai punti c.2), c.3) e c.5) del primo comma del presente articolo.

     6. Per le agevolazione tariffarie di cui alla presente norma le minori entrate risultanti per le aziende interessate si ritengono ripianate con un contributo forfetario erogato dalla Regione Abruzzo, a valere sulle disponibilità finanziarie iscritte nell’ambito della UPB 06.01.003, Cap. 181565 dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio, da ripartire in proporzione diretta alle percorrenze assentite per l’anno 2003 a ciascuna azienda sulla base dei programmi di esercizio autorizzati e considerate solo quelle ammesse a contribuzione regionale, con esclusione delle percorrenze derivanti dalle corse bis e dai servizi occasionali.

     7. Ai fini della ripartizione di cui sopra le percorrenze dei servizi urbani definiti con verbale del Consiglio regionale n. 110/5 del 23.11.1998, vengono maggiorate del 50%.

 

     Art. 87. Modificazioni alla L.R. 28/2002.

     1. All’art. 3 della L.R. 28/2002 avente ad oggetto: Norme ed indirizzi sull’intermodalità regionale" sono apportate le seguenti modifiche:

     1. Al comma 1 e dopo le parole "in forma di società per azioni" vengono aggiunte le parole "o di società consortili per azioni di cui all’art. 2615ter c.c.".;

     2. Dopo il comma 3 viene aggiunto il comma 3 bis:

«3 bis. La Giunta regionale in subordine agli indirizzi di cui ai precedenti commi 2 e 3, e solo nel caso in cui vadano deserte le procedure concorsuali per la selezione dei soggetti privati chiamati a comporre le compagini societarie, o nel caso in cui non vi siano concorrenti privati disponibili ad acquisire la maggioranza assoluta delle azioni, può procedere, compatibilmente alle risorse regionali disponibili alla costituzione di società a gestione a capitale totalmente o prevalentemente pubblico.»

 

     Art. 88. Modifiche alla L.R. 15/2004.

     1. E' abrogato il comma 2 dell'art. 155 della L.R. 15/2004 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo" (Legge finanziaria regionale 2004).

     2. A partire dall'entrata in vigore della presente legge rivivono le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, numero 3) della L.R. 152/1998 concernente: Norme per il trasporto pubblico locale.

     3. Al comma 1 dell’art. 153 della L.R. 15/2004 dopo le parole "Polizia Penitenziaria" sono inserite le seguenti "ed ai Vigili del Fuoco".

 

     Art. 89. Contributo straordinario al Comune di Teramo.

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di € 1.200.000,00 al Comune di Teramo per il completamento della viabilità di collegamento con l’Università di Teramo.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con la UPB 04.02.001, Cap. 152577 di nuova istituzione denominato: Contributo straordinario al Comune di Teramo per il completamento della viabilità di collegamento con l’Università di Teramo, mediante la diminuzione di € 1.200.000,00 UPB 02.01.005, Cap. 11210, denominato: Oneri riflessi a carico dell’amministrazione su retribuzione e competenze accessorie.

 

     Art. 90. Modifica all'art. 9 della L.R. 44/2004.

     1. All’art. 9 della L.R. 44/2004: Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l’adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 3:

«3. Per le finalità di cui all’art. 4, commi 7 e 8 della presente legge regionale, la Regione partecipa finanziariamente sia agli investimenti iniziali derivanti dal progetto speciale "Ski Pass unico regionale" che alla gestione del suo primo anno di attuazione. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a riservare il 5% dello stanziamento di bilancio destinato, nell’anno 2005, al finanziamento della presente legge regionale.»

 

     Art. 91. Contributo al Comune di Civitaquana.

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di € 250.000,00 al Comune di Civitaquana per i lavori di messa in sicurezza di tratti stradali a mezzo rotatoria.

     2. Gli oneri derivanti dalla presente spesa verranno coperti dalla UPB 04.02.001, Cap. 152578 di nuova istituzione ed in diminuzione € 250.000,00 UPB 02.01.005, Cap. 11210 denominato: Oneri riflessi a carico dell’amministrazione su retribuzione e competenze accessorie.

 

     Art. 91 bis. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 40/1991. [77]

     1. Dopo l'art. 14 della L.R. n. 40/1991 è inserito il seguente articolo:

     "14 bis. Gli abbonamenti per cinque o sei giorni per i servizi di linea interurbani denominati "linee operaie" sono validi anche sulle corse di ritorno dall'ultimo turno lavorativo il cui orario di partenza ricada oltre la mezzanotte del quinto o del sesto giorno di validità del titolo medesimo."

 

SEZIONE SESTA

Disposizioni in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca

 

     Art. 92. Contributi per la valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici.

     1. La Regione Abruzzo concede, per l’anno 2005, un contributo straordinario di € 95.000,00 da ripartire in ugual misura, all’Istituto Agrario di Avezzano (IPSAA) per la realizzazione di un’iniziativa scolastica denominata progetto "PANGEA" concernente l’integrazione di studenti provenienti da aree geografiche diverse del comprensorio gravitante sui territori delle città di Avezzano e Sulmona, e agli Istituti Tecnici Agrari di Alanno e Scerni per la realizzazione di un progetto concernente:

     a) la costituzione di un Centro permanente per l’educazione ambientale ed alimentare nelle due sedi principali di Alanno e Scerni e la messa in rete delle stesse attraverso accordi e convenzioni con istituzioni scolastiche di ordine diverso, centri di formazione, associazioni ed enti;

     b) il completamento e l’adeguamento delle dotazioni per lo sviluppo di attività di formazione professionale, nei settori sopra descritti, attraverso percorsi formativi in cui siano privilegiate le attività di stage e tirocinio;

     c) la costituzione di due centri espositivi delle produzioni alimentari tipiche della Regione Abruzzo con annesse sale di degustazione e valutazione delle stesse;

     d) l’acquisizione di dotazioni e strumenti per la comunicazione e la divulgazione (ad es. videoconferenze, sito informatico).

     2. La copertura finanziaria dell’onere derivante dal comma 1 pari ad € 95.000,00 è assicurata mediante la finalizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 07.02.017, Cap. 102380 denominato: Dotazione annuale all’A.R.S.S.A. (Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) per l’attuazione delle attività e delle iniziative d’istituto - L.R. 87/1978, art. 21, comma 2 del bilancio per l’esercizio 2005.

 

     Art. 93. Integrazioni alla L.R. 53/1997.

     1. All’art. 19 della L.R. 53/1997 è aggiunto il seguente comma 4:

«4. In materia di bonifica idraulico-agraria e altre opere ed infrastrutture pubbliche d’interesse agrario la Giunta regionale può predisporre direttamente interventi straordinari per la realizzazione, la riattivazione e la straordinaria manutenzione di opere ed infrastrutture, avvalendosi per la progettazione e realizzazione esclusivamente dei Consorzi di Bonifica competenti.»

 

     Art. 94. Interventi in favore del COTIR e del CRAB. [78]

     1. La Regione Abruzzo, allo scopo di alleviare le difficoltà gestionali nelle quali versano il COTIR - Consorzio per la sperimentazione e la divulgazione delle tecniche irrigue con sede in Vasto e il CRAB - Consorzio Ricerche Applicate alle Biotecnologie con sede in Avezzano, concede agli stessi, per la sola annualità 2005, un contributo straordinario di € 200.000,00 cadauno.

     2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è gestito dall'ARSSA e la relativa copertura finanziaria è assicurata mediante la finalizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 07.01.015 cap. 101580 denominato: Erogazione all'ARSSA (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) dei fondi per la spesa del personale e per le spese di funzionamento.

 

     Art. 95. Interventi nel campo della ricerca applicata nel settore agricolo. [79]

     [1. La Regione Abruzzo per il tramite della Direzione Agricoltura e Foreste, al fine di partecipare in qualità di partner all’attività di alta formazione in campo aziendalistico e di ricerca scientifica svolta dall’AIAB Abruzzo Chieti, concede allo stesso un contributo di € 100.000,00 finalizzato alla realizzazione di un progetto di recupero e produzione di biomasse nel campo agricolo ad uso energetico denominato "L’energia dall’agricoltura - aspetti strategici e politiche future concernenti l’utilizzo energetico delle biomasse in una prospettiva di multifunzionalità dell’azienda agricola".

     2. La Regione Abruzzo concede, inoltre, un contributo di € 100.000,00 all’Associazione regionale produttori biologici "verde Abruzzo" - Chieti, per la realizzazione di un progetto studio sulla tracciabilità, rintracciabilità e sicurezza alimentare dei prodotti agro-alimentari, Reg. CE n. 178/02.

     3. La Giunta regionale con proprio atto disciplina le modalità di erogazione del contributo.

     4. All’onere derivante dalle suddette disposizioni si provvede nell’ambito della UPB 07.01.004, Cap. 101554 di nuova istituzione: Interventi nel Campo della ricerca applicata al settore agricolo.]

 

     Art. 96. Modifiche alla L.R. 36/1996 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica).

     1. Il comma 1 dell’art. 2 della L.R. 36/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Per assicurare la difesa del territorio e per conseguire la gestione coordinata delle risorse idriche, con riferimento ai provvedimenti di programmazione e pianificazione regionale, nonché all’applicazione della Legge 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), del D.Lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e della Legge 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche), il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la riclassificazione e ridelimitazione dei comprensori con ambiti territoriali, ove possibile, coincidenti con quelli previsti per la gestione degli altri servizi, e ricomprendendo in essi territori di uno o più bacini idrografici.»

     2. Il comma 1 dell’art. 9 della L.R. 36/1996, è così modificato:

«1. Alle Province sono trasferiti, in attuazione degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 267/2000, i compiti di programmazione in materia di opere di bonifica integrale; ad esse è altresì attribuito il compito di delimitare, ai termini e per gli effetti di cui agli artt. 3 e 10 del R.D. 215/1933 (Nuove norme per la bonifica integrale), i perimetri di contribuenza, mediante l’individuazione degli immobili che traggano un beneficio diretto e specifico dall’attività di bonifica sulla base della mappatura effettuata dai Comuni interessati inserendoli nel Piano di difesa del territorio e di bonifica, predisposto in osservanza del Piano di bacino e, in assenza, alle direttive impartite dall'Autorità di bacino, ovvero dalla Giunta regionale, settore agricoltura e foreste, relativamente a ciascun consorzio di bonifica compreso nel rispettivo territorio. Nel caso il comprensorio di bonifica si estenda su più province, il Piano di cui ai commi successivi, nonché la delimitazione dei perimetri di contribuenza, sono adottati dalla provincia con ambito territoriale prevalente, previa intesa tra le province interessate.»

     3. Il comma 2 dell’art. 2 della L.R. 36/1996 è abrogato.

     4. Il terzo periodo del comma 2 dell’art. 9 della L.R. 36/1996 è abrogato.

 

     Art. 97. Contributi per incremento fondo di garanzia fidi nel settore agricolo e alimentare.

     1. La Regione Abruzzo promuove l'accesso al credito delle imprese operanti nel settore agricolo e agro-alimentare, al fine di favorire in tale comparto di attività gli investimenti necessari all'incremento della competitività e dell'efficienza aziendale, mediante l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi che favoriscono l'accesso al credito.

     2. I Cofidi intervengono a favore delle aziende di cui al comma precedente in difficoltà con il sistema bancario, supportandole nella realizzazione di nuovi investimenti, che comportano in genere un notevole impegno finanziario e una generalizzata riduzione della liquidità dell'azienda.

     3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, la Regione Abruzzo concede, per l’anno 2005, ai Cofidi regionali del settore agricolo e alimentare operanti nella Regione Abruzzo, un contributo di € 150.000,00 da suddividere in parti uguali tra i soggetti beneficiari.

     4. La domanda di finanziamento, corredata da una relazione tecnica sull’attività svolta e sui programmi di intervento e da una copia dell’atto costitutivo e dello statuto, deve essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge alla Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, la quale ne cura la relativa istruttoria e procede alla predisposizione di un piano di riparto, da adottare con delibera di Giunta regionale, al fine di concedere i suddetti contributi in base alle domande pervenute fino a concorrenza dell'importo finalizzato in bilancio.

     5. La copertura finanziaria dell’onere di € 150.000,00 per l’anno 2005, è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 07.02.003, Cap. 102421 denominato: Interventi per il credito agrario agevolato ai sensi della L.R. 62/1994.

 

     Art. 98. Campi scuola e itinerari sciistici.

     1. All’interno delle aree sciistiche, oltre alle piste da sci, sono individuati dai concessionari degli impianti, i campi scuola e gli itinerari sciistici dove è possibile esercitare l’attività didattica di maestro di sci.

     2. Dette infrastrutture devono avere una pendenza media non superiore al 10%, una larghezza minima di 5 mt. e non sono soggette a regime di applicazione concessoria della L.R. 16/1994.

     3. All’art. 23, comma 2, della L.R. 61/1983 è introdotto, dopo le parole " …omissis…un Funzionario ecologo del Settore Sanità" il seguente punto: "un rappresentante della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).

 

     Art. 99. Modifiche alla L.R. 25/1988.

     1. All’art. 6 della L.R. 25/1988 concernente: Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

«7bis. Tutti gli atti effettuati dopo l’entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’art. 12 della Legge 1766/1927, dell’art. 6 della L.R. 25/1988 e della L.R. 68/1999 beneficiano delle esenzioni previste dall’art. 2 della Legge 692/1981.»

     2. L’art. 10 comma 2 della L.R. 25/1988 va interpretato nel senso che la procedura di classificazione prescinde dalla previa assegnazione a categoria dei ruoli di cui all’art. 11 della Legge 1766/1927 ed all’art. 7 della L.R. 25/1988.

     3. All’art. 12 della L.R. 25/1988 sono aggiunti i seguenti commi:

«8. Tutta la documentazione storica ed amministrativa, in quanto indefettibile e necessaria all’esercizio delle funzioni amministrative regionali, ancorché detenuta nell’archivio del commissariato di L’Aquila per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, è acquisita al patrimonio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Per esigenze di giustizia la Regione è tenuta a fornire copia della documentazione a richiesta del Commissariato per il riordinamento degli usi civici, previo pagamento delle spese di riproduzione.»

 

     Art. 100. Integrazione alla L.R. 71/2001: Rifinanziamento della L.R. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa teatina.

     1. All’art. 3 della L.R. 71/2001, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1 bis:

«1 bis. Per utilizzazione del trabucco, nel periodo 15 giugno - 30 settembre, nel quadro della valorizzazione turistica della costa abruzzese e dell’attuazione del disposto della lett. o), del comma 1 della L.R. 22/2004 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all’economia ittica) si intende anche attività di piccola ristorazione con uso esclusivo di prodotto ittico della struttura stessa.»

     2. L’attività di piccola ristorazione è permessa a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti minimi:

     - il titolare dovrà adottare un sistema di autocontrollo, in conformità alla metodologia HACCP, a norma del D.Lgs. 155/1997;

     - i locali e le attrezzature, viste le peculiarità costruttive tipiche dei trabocchi ed il fatto che l’attività è comunque a carattere provvisorio (stagionale), dovranno possedere gli stessi requisiti, dettati dall’ordinanza 3.4.2002 del Ministero della Salute, per le strutture che somministrano alimenti, fatta eccezione per l’altezza minima dei locali di preparazione;

     - i rifiuti solidi, i liquami ed i reflui da operazioni di lavaggio e pulizia, dovranno essere adeguatamente smaltiti nel rispetto del D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi).

 

     Art. 101. Percorsi dei sapori d’Abruzzo.

     1. La Regione Abruzzo, in attuazione della Legge 268/1999, promuove e disciplina, nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale, la realizzazione dei "Percorsi dei sapori d’Abruzzo".

     2. I "Percorsi dei sapori d’Abruzzo" sono percorsi appositamente segnalati e pubblicizzati con cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali ed ambientali, vigneti e cantine, frantoi e oleoteche di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.

     3. I "Percorsi dei sapori d’Abruzzo" hanno lo scopo di valorizzare e promuovere i territori ad alta vocazione vitivinicola qualitativa a denominazione di origine di cui alla Legge 164/1992, oltre che le produzioni agricole e alimentari riconosciute ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92 e le produzioni agroalimentari tradizionali individuati ai sensi del D.M. n. 350/1999. Costituiscono uno strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le altre produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica integrata.

     4. Con apposito regolamento di attuazione, adottato dalla Direzione agricoltura entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si stabiliscono le modalità per la predisposizione dei progetti di merito. Essi dispongono in ordine:

     a) alla qualificazione ed all'omogeneizzazione dell’offerta enoturistica regionale, mediante l’indicazione degli standard minimi di qualità;

     b) alla definizione di un’immagine coordinata dei "Percorsi dei sapori d’Abruzzo" da parte di tutti i soggetti aderenti di cui al comma 10, anche per il tramite di una specifica ed omogenea segnaletica informativa per tutto il territorio regionale concordata con gli Enti Locali;

     c) alla definizione dei requisiti che dovranno possedere i "Musei della vite e del vino e/o delle arti e tradizioni contadine" e le "Enoteche pubbliche di interesse locale", per poter essere inseriti nei "Percorsi dei sapori d’Abruzzo";

     d) alla definizione dei requisiti che dovranno possedere i musei dell'ulivo e dell'olio e/o delle arti e tradizioni contadine e le oleoteche pubbliche di interesse locale, per poter essere inseriti nei "Percorsi dei sapori d'Abruzzo";

     e) alle provvidenze previste dal presente articolo, ai limiti di spesa massimi ed alle percentuali di contribuzione, nonché all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, alla documentazione necessaria ai fini istruttori, ai criteri e termini per il procedimento di selezione delle domande e le modalità di rendicontazione degli interventi.

     5. La Giunta regionale accorda il riconoscimento di "Percorsi dei sapori d’Abruzzo", in attuazione della disciplina di cui al comma 4, su richiesta di un Comitato promotore cui debbono partecipare almeno i seguenti soggetti: 5 o più aziende vitivinicole singole o associate iscritte all’Albo di cui all’art. 15 della Legge 164/1992; una o più cantine; nonché strutture tra: enoteche, frantoi oleari ed oleoteche, aziende agrituristiche, esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande dei "Percorsi dei sapori d’Abruzzo", imprese turistico-ricettive e musei della vite e del vino e/o delle arti e tradizioni contadine ricadenti lungo il percorso indicato, Enti locali (comuni, province e comunità montane), Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, Associazioni ed istituzioni interessate alla realizzazione degli obiettivi della presente legge, unitamente o meno al Consorzio di tutela dei vini d’Abruzzo.

     6. Il riconoscimento può avvenire anche per una unica strada regionale con più percorsi a base provinciale.

     7. Il Comitato promotore, unitamente all’istanza per il riconoscimento del "Percorso dei sapori d’Abruzzo", trasmette alla Regione Abruzzo, Direzione agricoltura, foreste, sviluppo rurale, via Catullo, 17, Pescara, ai fini dell’approvazione, la proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della strada stessa. Per quelli già istituiti, unitamente all’istanza per il riconoscimento, trasmette alla Regione Abruzzo, ai fini dell’approvazione, la proposta di disciplinare per l’adeguamento e gestione del "Percorso" stesso.

     8. La Giunta regionale riconosce ciascun "Percorso dei sapori d’Abruzzo", con riferimento alla zona geografica interessata, e previa verifica della rispondenza del disciplinare proposto ai contenuti definiti nella disciplina di cui ai commi 5, 6 e 7. Tale verifica è effettuata, entro 90 giorni dalla richiesta del Comitato promotore, con riferimento, in particolare, a:

     a) gli standards di qualità di base, di cui al comma 4, lett. a);

     b) la coerenza alle norme e criteri di cui all’art. 2 degli impegni assunti dal Comitato promotore;

     c) la corrispondenza del Percorso progettato alla salvaguardia e valorizzazione delle zone di produzione di cui alla Legge 164/1992;

     d) la corrispondenza dei "Musei della vite e del vino e/o delle arti e tradizioni contadine" e delle "Enoteche pubbliche di interesse locale" e dei "musei dell'ulivo e dell'olio e/o delle arti e tradizioni contadine" e delle "oleoteche pubbliche di interesse locale", inseriti nei "Percorsi dei sapori d’Abruzzo", alle norme delle leggi regionali in materia di musei. Il museo deve avere una caratterizzazione nell’ambito territoriale vitivinicolo e oleario e/o delle produzioni agricole e alimentari, rivestire carattere di unicità e possedere i requisiti previsti dalle norme e criteri di cui al comma 4.

     9. La Giunta regionale individua ogni "Percorso dei sapori d’Abruzzo" secondo le norme di cui alla Legge 268/1999, art. 2, comma 1, lett. d).

     10. Entro 60 giorni dal riconoscimento del "Percorso dei sapori d’Abruzzo" il Comitato promotore deve trasformarsi in Comitato di gestione, pena la revoca del riconoscimento. Il Comitato di gestione è un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro costituito con atto pubblico e regolato da uno statuto che garantisca l’accesso a tutti i soggetti di cui al presente articolo.

     11. Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente, è condizione per l’assegnazione dei contributi regionali previsti dal presente articolo.

     12. Il Comitato di gestione:

     a) procede alla realizzazione e/o adeguamento del "Percorso dei sapori d’Abruzzo" e alla sua gestione, in conformità con quanto disposto dalla presente legge;

     b) diffonde, in collaborazione con i produttori vitivinicoli ed oleari e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza dei "Percorsi dei sapori d’Abruzzo", promuove l’inserimento dei "Percorsi dei sapori d’Abruzzo" nei vari strumenti di promozione turistica attivati direttamente o indirettamente;

     c) vigila sulla coerente attuazione del disciplinare da parte di tutti i soggetti aderenti nonché sul buon funzionamento dei "Percorsi dei sapori d’Abruzzo";

     d) cura i rapporti con gli enti locali;

     e) gestisce la campagna di informazione per la valorizzazione dei "Percorsi dei sapori d’Abruzzo";

     f) gestisce un "Museo della vite, del vino e dell'olivo e dell'olio e/o delle arti e tradizioni contadine" e le enoteche pubbliche di interesse locale.

     13. Per la realizzazione delle finalità del presente articolo la Giunta regionale, sulla base dei criteri di attuazione concede contributi per i seguenti interventi:

     a) creazione di specifica segnaletica riferita ai "Percorsi dei sapori d’Abruzzo" riconosciuta;

     b) creazione o adeguamento di "centri di informazione" finalizzati ad una informazione specifica sull’area interessata dai "Percorsi dei sapori d’Abruzzo", creazione o adeguamento di "Musei della vite, del vino e dell'olivo e dell'olio e/o delle arti e tradizioni contadine in Abruzzo" e di "Enoteche pubbliche di interesse locale". Non potrà essere finanziato più di un museo e di una enoteca per ogni "Percorso dei sapori d’Abruzzo";

     c) adeguamento agli standards di qualità previsti dalle norme e criteri di cui al comma 4, lett. a);

     d) studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico ed ambientale con riferimento alla cultura del vino, della vite, dell'olivo e dell'olio e delle produzioni agricole e alimentari.

     14. I contributi di cui al comma 13, lett. a), b) e c), possono essere concessi a favore di Comitati di gestione fino al 40% dell’investimento totale e fino ad un massimo di € 40.000,00.

     15. I contributi di cui al punto d) del comma 13, a favore di aziende produttrici vitivinicole e olearie, singole e associate, che aderiscono ad un "Percorso dei sapori d’Abruzzo" sono concessi fino al 40% dell’investimento e fino ad un massimo di € 40.000,00.

     16. La Giunta regionale, attraverso un programma operativo di attuazione, definisce l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, la documentazione necessaria ai fini istruttori, i criteri e termini per il procedimento di selezione delle domande e le modalità di rendicontazione degli interventi.

     17. La Giunta regionale verifica la rispondenza del contributo erogato alle finalità proposte e verifica inoltre il rispetto delle disposizioni della presente legge e, in caso di gravi inadempienze da parte del Comitato di gestione procede alla revoca del finanziamento e del riconoscimento di "Percorso dei sapori d’Abruzzo".

     18. Le attività di ricezione, ospitalità, degustazione dei prodotti, di organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell’ambito delle strade del vino e dell'olio, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche, di cui all’art. 2 della Legge 730/1985 ed alla L.R. 32/1994, previa iscrizione nell’albo regionale degli imprenditori agrituristici.

     19. La Giunta regionale, presso la sede dell’Enoteca regionale d’Abruzzo, istituisce un Comitato di Coordinamento permanente dei "Percorsi dei sapori d’Abruzzo" che sovrintende e coordina le strade riconosciute. Fanno parte del Comitato: un rappresentante per ogni Consorzio di tutela dei prodotti tipici di qualità riconosciuti, operanti in Abruzzo, un rappresentante dell’Enoteca regionale d’Abruzzo, un rappresentante della Direzione Agricoltura, un rappresentante della Direzione turismo, un rappresentante della Direzione attività produttive, un rappresentante dell’APTR, un rappresentante dell’ARSSA.

     20. I comuni interessati ricadenti lungo i percorsi di cui al presente articolo possono promuovere la creazione di enoteche e oleoteche pubbliche di interesse locale provvedendo in merito alla disponibilità dei locali ed alla realizzazione delle opere per le stesse.

     21. Al fine di rendere uniforme su tutto il territorio regionale le attività mirate alla valorizzazione del territorio, di promuovere le produzioni agroalimentari e stimolare una maggiore attenzione da parte del consumatore nei confronti dei prodotti di qualità, l’Enoteca regionale d’Abruzzo valuta i requisiti per la concessione del riconoscimento della denominazione di Enoteca pubblica di interesse locale e ne coordina le azioni e l’attività.

     22. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, sono utilizzati i fondi dei trasferimenti statali di cui alla Legge 268/1999, ivi compresi quelli riferiti agli anni precedenti, disponibili alla data di entrata in vigore della presente normativa.

     23. Le risorse finanziarie di cui sopra sono iscritte in bilancio al Cap. 23244, UPB 04.03.004, dello stato di previsione dell’entrata ed al Cap. 102420, UPB 07.02.012 dello stato di previsione della spesa.

     24. Per gli anni successivi al corrente anno, si provvede mediante apposito stanziamento nel bilancio della Regione.

 

     Art. 102. Contributo alla provincia di Chieti per completamento fondo valle Dentalo.

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario alla provincia di Chieti pari a € 1.000.000,00 per il completamento della strada fondovalle Dentalo. [80]

     È autorizzato per l'anno 2005 lo stanziamento di € 1.000.000,00 nell'ambito della UPB 02.02.010, sul cap. 182304 denominato: Interventi per grandi opere infrastrutturali. [81]

 

     Art. 103. Ambito di applicazione della L.R. 7/1997 e successiva integrazione.

     1. La L.R. 7/1997 recante: Alienazione fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria di proprietà dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo, così come integrata dalla L.R. 31/2002 concernente: Integrazione alla L.R. 7/1997 recante: Alienazione fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria di proprietà dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo (A.R.S.S.A.), si applica, per quanto riguarda la definizione del prezzo di cessione degli immobili provenienti dalla Riforma Fondiaria, a tutti i beni passati in proprietà ad altri Enti pubblici.

     2. La competenza per la determinazione del prezzo di cessione spetta agli Uffici Tecnici dei singoli Enti, compresa la determinazione del prezzo dell'area di sedime dei fabbricati realizzati sui terreni della Riforma Fondiaria.

     3. Resta obbligatoria la trascrizione del vincolo decennale di inalienabilità a favore degli Enti proprietari.

 

     Art. 104. Modifiche alla L.R. 68/1999.

     1. All’art. 2, comma 3, della L.R. 68/1999 concernente: Integrazioni alla L.R. 25/1988. Procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche, è soppresso ed è sostituito dal seguente:

«3. Nell’ambito del procedimento di legittimazione delle terre civiche, che resta di esclusiva competenza della Regione, al fine di evitare l’indebito arricchimento dell’Ente il valore di riferimento del terreno avente natura agricola e che sia stato oggetto, da parte dell’interessato o dai suo danti causa, di permanenti e sostanziali migliorie, è pari a quello attribuito ad un incolto produttivo fissato dalla Giunta regionale ai sensi della Legge 865/1971 (VAM - Valori Agricoli Medi). Identico valore di incolto produttivo è attribuito ai terreni che abbiano definitivamente perso la natura agricola a seguito di regolare concessione edilizia.» [82].

     2. All’art. 2, comma 4, della L.R. 68/1999 dopo la parola "naturali" è aggiunta la parola "residenti".

     [3. All’art. 2, comma 5, della L.R. 68/1999 le parole "Relativamente ai beni oggetto di edificazione, o che abbiano irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione agraria, boschiva o pascoliva" sono sostituite dalle parole "Relativamente ai beni edificati che abbiano irreversibilmente perduto la conformazione fisica agricola, boschiva o pascoliva".] [83]

     4. All’art. 2, comma 5, lett. e) della L.R. 68/1999 sostituire la percentuale del 20% con la percentuale del 40%.

     5. All’art. 2 comma 5, lett. e) della L.R. 68/1999 dopo il termine "naturali" è aggiunto il termine "residenti".

     6. Nell’ambito del comma 1 dell’art. 3 della L.R. 68/1999 l’espressione "sono formalizzate" è soppressa ed è sostituita dall’espressione "rese definitive".

 

     Art. 105. Contributo straordinario Abruzzo Quality Food.

     1. La Regione Abruzzo, per favorire la promozione dell’olio e dei prodotti tipici abruzzesi, concede un contributo straordinario di € 120.000,00 al Consorzio senza scopo di lucro Abruzzo Quality Food per la partecipazione a fiere internazionali.

     2. L’erogazione avviene secondo i criteri della L.R. 49/1999.

     3. Per l’anno 2005 è autorizzata l’iscrizione di € 120.000,00 sulla UPB 07.01.004, Cap. 101550 di nuova istituzione, denominato: Contributo straordinario al Consorzio Abruzzo Quality Food.

 

     Art. 106. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10/2004.

     1. All’art. 26, comma 2, della L.R. 10/2004 concernente: Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente, dopo le parole "residenti in regione" sono aggiunte le parole "o che siano iscritti ad un Atc regionale e nativi in Abruzzo".

     2. All’art. 28 della L.R. 10/2004 è aggiunto il seguente comma:

«16 bis. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 16, il numero dei cacciatori che possono essere ulteriormente ammessi di cui al comma 2 è riservato per una percentuale del 2% del carico venatorio ad ammissioni giornaliere, a titolo oneroso, la cui quota di ammissione stabilita dal comitato di gestione non può essere superiore a € 15; nel caso in cui la disponibilità di posti per dette ammissioni giornaliere sia inferiore alle richieste, trovano applicazione i criteri e le priorità di cui al comma 6 in quanto compatibili per i soli residenti in Abruzzo.»

     3. All’art. 43, comma 2, della L.R. 10/2004 le parole "da considerarsi arco temporale massimo con riferimento alle singole specie" sono soppresse.

     4. All’art. 43, comma 6, della L.R. 10/2004 le parole "30 novembre" sono sostituite dalle parole "la conclusione della stagione venatoria resta comunque limitata al bimestre ottobre-novembre la possibilità di consentire la fruizione di cinque giornate venatorie settimanali".

     5. All’art. 43, comma 6 bis, della L.R. 10/2004 sono aggiunte le seguenti parole "o residenti in regione."

     6. All’art. 8, comma 1, della L.R. 45/1979 concernente: Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo, sono aggiunte le seguenti parole "fatta salva la sosta nelle aree ricomprese entro 5 metri dal ciglio delle strade comunque carrozzabili".

     7. Limitatamente alla stagione venatoria 2005/2006, il calendario venatorio può prevedere che la caccia alle specie selvatiche Volpe (Vulpes Vulpes), Cornacchia Grigia (Corpus Corone Cornix) e Cinghiale (Sus Scrofa), indicate nell'art. 18 della Legge 157/1992, si svolga dall'1° settembre 2005 al 31 gennaio 2006.

     8. All’art. 57 della L.R. 10/2004 dopo il comma 5 inserire i seguenti commi 6 e 7:

6. Al fine di contribuire al rilancio dell’economia delle zone interne mediante il turismo cinofilo, i Comuni ricompresi negli Enti Parco presenti in Regione possono istituire, d.intesa con gli organi di direzione degli Enti Parco medesimi, aree cinofile di estensione minima pari a 2000 ettari. Dette aree saranno adibite esclusivamente all’addestramento dei cani da caccia di propriet à di coloro che faranno permanenza turistica nei Comuni interessati durante il periodo estivo. In tali zone saranno altresì consentite, nell’arco dell’anno prove zootecniche per il miglioramento delle razze canine riconosciute dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana.

7. Ad ulteriore incremento dell’economia locale e al fine di dotare gli A.T.C. della Regione della possibilità di approvvigionamento di selvaggina autoctona possono essere istituite, all’interno delle aree protette dei Parchi presenti in Regione, zone di riproduzione di selvaggina di interesse cinofilo- venatorio. La realizzazione e gestione di tali strutture sarà prevalentemente affidata a cooperative di giovani residenti nei Comuni interessati e/o a imprenditori agricoli singoli o associati. Tali zone non potranno avere una estensione inferiore a 2000 ettari, il cui 10% potrà essere riservato alla realizzazione di centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica di interesse cinofilovenatorio [84].

 

     Art. 107. Spese di funzionamento dell’Azienda Speciale per lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo. [85]

     [[1. Per le spese di funzionamento dell’Azienda Speciale per lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo di cui all’art. 59bis, comma 1, della L.R. 15/2004, è autorizzato per l’anno 2005 l’iscrizione in bilancio sulla UPB 07.01.004, Cap. 101590 denominato: Contributo annuale di funzionamento per l’attività ordinaria assegnato all’O.P.R.A., con uno stanziamento pari a € 1.000.000,00.] [86]

     2. Per spese di investimento dell’Azienda Speciale per lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo di cui all’art. 59bis, comma 1, della L.R. 15/2004, è autorizzato per l’anno 2005 l’iscrizione in bilancio sulla UPB 07.02.011, Cap. 102390 denominato: Contributo per le spese di investimento assegnato all’O.P.R.A., con uno stanziamento pari a € 250.000,00.

     3. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti dei capitoli di spesa saranno definiti con legge di bilancio.]

 

     Art. 108. Contributo straordinario al Consorzio di Tutela Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane.

     1. La Regione Abruzzo, in considerazione del riconoscimento D.O.C.G. da parte del Ministero delle Politiche Agricole per il vino Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane, prima ed unica D.O.C.G. abruzzese, individua nel Consorzio di Tutela Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane lo strumento per la promozione e valorizzazione di tale prodotto. A tal fine, per l’anno 2005, anno in cui sarà introdotta sul mercato la prima produzione della nuova D.O.C.G., concede un contributo straordinario di € 200.000,00 al Consorzio di Tutela Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione sulla UPB 07.01.004, Cap. 101551 denominato: Contributo straordinario al Consorzio di Tutela Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane.

 

     Art. 109. Contributi straordinari per i produttori vitivinicoli.

     1. La Regione Abruzzo al fine di dare ristoro ai produttori del comparto vitivinicolo, colpiti dalla grave crisi di mercato che ha investito il settore come da D.L. 280/2004, interviene tramite lo stanziamento dell’importo di € 1.000.000,00 da iscrivere sulla UPB 07.01.004, Cap. 101552 di nuova istituzione denominato: Contributi straordinari per i produttori vitivinicoli.

     2. La Direzione Agricoltura, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge stabilisce i requisiti ed i criteri di erogazione dei contributi.

 

     Art. 109 bis. Interventi a favore della filiera bieticolo-saccarifera. [87]

     1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle attività di valorizzazione e sostegno dei prodotti agricoli regionali gestite dalla Direzione agricoltura e foreste, istituisce un apposito fondo a favore della coltura della bietola da zucchero. Le disponibilità del fondo potranno essere utilizzate anche per l'esecuzione di studi di possibile riconversione delle strutture appartenenti alla filiera bieticolo-saccarifera a seguito di riforma del settore.

     2. Agli oneri per l'istituzione del fondo nell'annualità 2005, pari a € 108.268,00 si fa fronte mediante la riduzione per un importo pari a € 93.268,00 dello stanziamento di cui alla UPB 15.01.002 cap. 321930, di € 15.000,00 dello stanziamento di cui alla UPB 02.01.007 cap. 114211 e contestuale istituzione del cap. 102480, UPB 07.02.003 denominato: "Interventi a favore della filiera bieticolo-saccarifera" con uno stanziamento di € 108.268,00 per competenza e cassa. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio.

 

     Art. 110. Intervento straordinario per il ripianamento delle passività delle associazioni di allevatori.

     1. La Giunta regionale, è autorizzata a concedere alle Associazioni Allevatori d’Abruzzo un contributo straordinario per il ripiano delle posizioni debitorie delle stesse, regolarmente iscritte nei relativi bilanci chiusi alla data del 31 dicembre 2002, nell’attuazione delle attività loro affidate dalla Regione Abruzzo.

     2. Il contributo di cui al comma 1, nella misura massima complessiva di € 350.000,00 ha carattere di eccezionalità ed è concesso " una tantum" alla Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo per il ripiano delle perdite di gestione degli anni precedenti delle Associazioni Provinciali Allevatori e per favorire l’avvio della nuova struttura unica regionale [88].

     3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione di un nuovo Cap. 101553, UPB 07.01.006.

 

     Art. 111. Modifiche alle L.R. 28/1994, L.R. 106/1994, L.R. 6/2000.

     1. All’art. 4 della L.R. 28/1994: Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale, così come modificata dalla L.R. 106/1994 e dall’art. 14 della L.R. 6/2000 è aggiunto il seguente art. 4 bis:

     «Art. 4 bis. Taglio colturale e relative autorizzazioni.

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo per tagli colturali si intendono quelli di seguito indicati, purché non comportino trasformazione del bosco in altre qualità di coltura:

a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;

b) i tagli fitosanitari;

c) i tagli di ricostituzione e di riconversione dei castagneti da frutto;

d) i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco e da altri eventi calamitosi, nonché alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico ed all’eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità;

e) i tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione nell’ambito della manutenzione necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità pubblica e delle opere e sezioni idrauliche;

f) i tagli di avviamento dei boschi cedui all’alto fusto;

g) i tagli di utilizzazione dei boschi cedui;

h) i tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d’alto fusto;

i) i tagli di utilizzazione a buche o strisce di superficie inferiore a un ettaro nei boschi di altro fusto;

l) i tagli a raso di fustaie finalizzate alla rinnovazione naturale o artificiale o previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità.

Tali tagli non si identificano in nessun caso come tagli di utilizzazione.

Tali tagli sono colturali e regolamentati dal presente articolo a prescindere dalla destinazione del materiale legnoso retratto dall’intervento, soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico dei cittadini o vendita sul libero mercato da parte del proprietario. In quest’ultimo caso si applica l’accantonamento di cui all’art. 16bis della presente legge oppure il progetto deve espressamente prevedere interventi di pari importo per l’esecuzione di opere di coltura o manutenzione dei boschi.

I progetti di taglio possono prevedere una destinazione mista, uso civico e vendita sul libero mercato, del materiale legnoso retratto dall’intervento. Al fine di limitare il costo ai cittadini delle aree montane per il soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico è ammesso cofinanziare i costi dei tagli destinati a uso civico con tagli destinati alla vendita sul libero mercato, anche nell’ambito del medesimo progetto. I progetti di taglio possono essere redatti anche prevedendo una esecuzione degli stessi poliennale a lotti, con un massimo di un quinquennio.

I tagli colturali, comprese le opere connesse, eseguiti ai sensi della presente legge, sono autorizzati dal Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale e con le seguenti modalità:

a) i tagli di superficie inferiori a un ettaro e mezzo e per una sola volta entro il medesimo anno solare, o anche se di superficie superiore, ove previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati, in corso di validità o scaduti da meno di cinque anni, non necessitano di specifica autorizzazione. L'interessato, proprietario o gestore (consorzio forestale o cooperativa convenzionata) invierà apposita comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, con l'indicazione del taglio colturale che verrà eseguito. Alla comunicazione deve essere allegata la planimetria catastale con l'individuazione della superficie boscata da tagliare. Il Servizio Foreste della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale potrà, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, richiedere chiarimenti o disporre l'effettuazione di sopralluoghi congiunti e anche emanare specifiche motivate prescrizioni. [89]

b) i tagli di superficie superiore o pari a un ettaro e mezzo o non previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità necessitano di specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale a seguito di domanda dell’interessato, proprietario o gestore (consorzio forestale o cooperativa convenzionata), con allegato relativo progetto esecutivo degli interventi previsti. Il Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale potrà nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione richiedere chiarimenti o l’effettuazione di sopralluoghi congiunti e anche emanare specifiche motivate prescrizioni. La concessione dell'autorizzazione o il diniego motivato dovranno essere comunque comunicate all’interessato nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. [90]

Si intendono ricomprese nelle opere connesse ai tagli autorizzate ai sensi del comma precedente gli interventi di manutenzione della viabilità forestale esistente (strade, piste, piazzali ed imposti permanenti esistenti) per i quali non necessita ulteriore autorizzazione. Per manutenzione ordinaria si intende, tra l’altro, livellamento dei piano viario o del piazzale, ricarico con inerti, rimozione del materiale franato delle scarpate e risagomatura delle stesse, taglio della vegetazione arbustiva e potatura della vegetazione arborea.

La realizzazione di nuove opere permanenti è soggetta alla normativa vigente.

Il progetto esecutivo degli interventi previsti dovrà contenere:

a) Relazione tecnica completa di:

- inquadramento catastale e territoriale;

- descrizione della stazione completa dei principali parametri ambientali;

- descrizione degli eventuali altri vincoli ambientali riscontrati (presenza di aree SIC, ZPS, aree parco, ecc.) e relative iniziative attuate al fine di rendere cantierabile il progetto;

- descrizione del soprassuolo compresa la stima della massa legnosa da prelevare con l’intervento colturale;

b) calcolo dei costi e dei ricavi in termini economici dell’intervento in funzione della destinazione degli assortimenti ritraibili;

c) cartografia in scala 1:10.000 con individuazione dell’area di intervento;

d) documentazione fotografica. [91]

     La domanda per i tagli colturali che ricadono nella rete Natura 2000 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 357/1997, per superfici forestali pari o superiori ad un ettaro e mezzo, fino all'adozione del Piano Forestale Regionale previsto all'art. 15 della L.R. n. 28/1994 e successive modifiche è corredata del progetto di valutazione d'incidenza di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003. [92]»

     2. All’art. 2ter della L.R. 28/1994, così come modificata con L.R. 106/1994 e L.R. 6/2000, sono aggiunti i seguenti commi:

«I consorzi, le cooperative consortili e le forme associative stabili fra cooperative possono utilizzare, ai fini di richiedere ed ottenere contributi per attività forestali di cui alla presente legge, terreni di cui abbiano la disponibilità le cooperative associate.

Le cooperative o consorzi cooperativi socie di consorzi o società di gestione di risorse forestali possono richiedere ed ottenere contributi per attività forestali di cui alla presente legge per interventi su superfici forestali ricevute in concessione da parte degli stessi consorzi o società di gestione di risorse forestali.

La Regione favorisce l'ottimale gestione delle superfici forestali. Nelle aree di Comunità Montane ove operano consorzi o società di gestione di risorse forestali, costituiti in forma mista pubblico - privato, con organismi di cui all’art. 3 della presente legge, andrà riservata a tali strutture di gestione, tenendo conto della superficie agro-silvo-pastorale gestita, una quota dei finanziamenti disponibili per l’area da utilizzare a seguito di presentazione di apposite istanze di finanziamento, corredate da progetti esecutivi, presentati dai suddetti organismi. Tali organismi hanno inoltre priorità per ottenere contributi per la realizzazione di Piani di gestione e assestamento per Piani che abbiano carattere intercomunale o comprensoriale.

Al fine di favorire la gestione sostenibile delle Foreste a tali organismi saranno concessi contributi per ottenere la certificazione volontaria della gestione e dei prodotti forestali Forest Stewardship Council (F.S.C.).»

     3. All’art. 16bis della L.R. 28/1994, così come modificata con L.R. 106/1994 e L.R. 6/2000, sono aggiunti i seguenti commi:

«I piani predisposti saranno presentati a cura del richiedente l’approvazione a tutti gli Enti dei quali la normativa prevede il parere obbligatorio ai fini dell’accertamento della compatibilità con i vincoli idrogeologici, paesaggistici ed ambientali presenti sul territorio interessato.

Tali Enti potranno nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione richiedere chiarimenti o l’effettuazione di sopralluoghi congiunti e anche emanare specifiche motivate prescrizioni. Il parere positivo, le prescrizioni motivate o il diniego giustificato dovranno essere comunque comunicate all’interessato nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Il richiedente potrà quindi o adeguarsi alle prescrizioni imposte modificando il Piano oppure inviare il Piano originalmente elaborato con le prescrizioni pervenute al Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale richiedendone in tutti e due i casi l’approvazione da parte della Giunta regionale.

Il Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale effettuerà apposita istruttoria del Piano tenendo conto dei pareri pervenuti e proporrà entro trenta giorni, nel caso il beneficiario non abbia accolto le prescrizioni degli Enti di cui al precedente comma, le eventuali modifiche da apportare prima della definitiva approvazione. Entro i successivi trenta giorni o entro trenta giorni dal ricevimento della versione del Piano modificata secondo come sopra, il Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale proporrà alla Giunta regionale l’adozione o il diniego motivato all'adozione del Piano stesso.»

     4. All’art. 1 della L.R. 26/2003: Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n° 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e alle autonomie funzionali, è aggiunto il seguente comma:

«Per le attività forestali, compresi i tagli colturali, e relative opere connesse, eseguiti ai sensi della Legge 28/1994: Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale, e successive modificazioni, da eseguire nei siti SIC e nelle zone ZPS la Valutazione di Incidenza dovrà essere presentata dall’interessato all'autorità forestale competente congiuntamente al progetto dell’intervento. Il Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, o il soggetto cui lo stesso attribuisce l’autorità di valutazione forestale del progetto, è l’organismo competente per il rilascio dell'autorizzazione. L’autorizzazione dovrà essere rilasciata con i medesimi tempi e congiuntamente all'autorizzazione forestale.»

     5. All’art. 2 della L.R. 94/1990 aggiungere alla fine del comma 1: «nonché delle attività di gestione e valorizzazione associata e cooperativa delle aree forestali.»

     6. Aggiungere alla fine dell'art. 6 della L.R. 94/1990 il seguente comma:

«Al fine di garantire una migliore articolazione e gestione dei corsi, la scuola può attivare convenzioni con istituti di ricerca e formazione specializzati nel settore e operanti nella Regione.»

     7. Al comma 1 dell’art. 4 della L.R. 94/1990 aggiungere dopo il punto 5) il punto 6):

«6) un esperto forestale designato dalle centrali cooperative maggiormente rappresentative nel settore forestale.»

 

     Art. 112. Modifica alla L.R. 1/1984.

     1. All'art. 1 della L.R. 1/1984 è aggiunto il seguente comma 2:

«2. La Regione interviene altresì a favore dei gestori di impianti di maricoltura che abbiano subito danni agli impianti o perdite di prodotto in conseguenza di eventi calamitosi in mare.»

     2. All'art. 2 della L.R. 1/1984 dopo le parole "cento milioni" aggiungere le seguenti parole "per i gestori di impianti di maricoltura il contributo non può eccedere l'importo di € 200.00,00".

     3. All'art. 3 della L.R. 1/1984 dopo le parole "dell'evento calamitoso" aggiungere le seguenti parole "dall'entrata in vigore della presente legge nel caso di eventi verificatisi antecedentemente,".

 

     Art. 113. Parco Velino Sirente. [93]

     [1. Nell’ambito del Cap. 102499, UPB 07.02.011 è finalizzata la somma di € 60.000,00 quale contributo straordinario al Parco Velino Sirente per il ristoro dei danni subiti dai cittadini a causa dei cinghiali.]

 

SEZIONE SETTIMA

Disposizioni in materia di industria, artigianato, commercio e energia

 

     Art. 114. Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali.

     1. La Regione Abruzzo, riconoscendo agli ordini professionali, collegi, associazioni professionali istituiti e disciplinati dalla legge o rappresentati nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) una funzione sociale ed un ruolo centrale nello sviluppo socio-economico regionale:

     a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini predisponendone gli strumenti necessari;

     b) promuove e attua una politica di informazione adottando anche tutte le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo;

     c) assicura una adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, alla correttezza e alla qualità delle prestazioni e al rispetto delle regole deontologiche;

     d) salvaguarda l'autonomia e la diretta e personale responsabilità del professionista nelle scelte inerenti lo svolgimento della propria attività.

     2. La Regione Abruzzo, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente, istituisce la "Consulta regionale per la valorizzazione degli ordini, collegi, associazioni professionali", il cui scopo è quello di favorire la partecipazione degli ordini, collegi, associazioni professionali, all'attuazione della politica regionale.

     3. I compiti attribuiti alla Consulta di cui al comma precedente sono:

     a) studiare i problemi della difesa e tutela delle professioni e proporre alla Giunta regionale ulteriori studi e ricerche;

     b) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge connessi alla tutela delle professioni, alla difesa dei relativi diritti ed al rapporto tra gli esercenti le professioni e gli utenti;

     c) esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di difesa e tutela delle professioni al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;

     d) esprimere parere su questioni in materia di difesa degli utenti quando lo stesso sia richiesto espressamente dal Consiglio o dalla Giunta regionale;

     e) redigere una relazione annuale di attività da presentare al Consiglio regionale.

     4. Sono ammessi alla Consulta gli ordini, collegi, associazioni professionali, istituiti e disciplinati dalla legge, che ne fanno richiesta e che provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione corredata di statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci ed indirizzo della sede sociale.

     5. Per la formazione della prima Consulta regionale sono considerati gli ordini, collegi, associazioni professionali operanti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     6. La Consulta regionale per la valorizzazione degli ordini, collegi, associazioni professionali è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

     a) Presidente Giunta regionale o da un Assessore dallo stesso delegato che la presiede e nomina un Dirigente regionale per esplicare le funzioni di segretario;

     b) da due rappresentanti di ciascun Ordine professionale provinciale e distrettuale, due rappresentanti di ciascun collegio professionale provinciale e distrettuale e due rappresentanti delle associazioni professionali provinciali;

     c) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale di cui uno in rappresentanza della minoranza.

     7. I rappresentanti degli Ordini professionali provinciali e distrettuali, dei Collegi professionali provinciali e distrettuali e delle Associazioni professionali legalmente riconosciute, di cui al comma precedente lett. b), sono individuati direttamente dall'Ordine, dal Collegio e dall'Associazione professionale di appartenenza.

     8. La Consulta elegge al suo interno un Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due vice presidenti scelti uno tra i rappresentanti degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali, l'altro tra i rappresentanti del Consiglio regionale di cui alla lett. c) del comma 6.

     9. La Consulta è nominata all'inizio di ogni legislatura e rimane in funzione fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

     10. La Consulta è convocata dal suo Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti.

     11. La Consulta predispone ed approva il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

     12. L'Ufficio di Presidenza della Consulta può ricevere segnalazioni e istanze relative alla tutela delle professioni ed ai rapporti tra queste e gli utenti; tali segnalazioni e istanze devono recare in calce le firme e le generalità dei singoli firmatari.

     13. La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative e istanze con il tramite degli ordini, dei collegi e delle associazioni professionali.

     14. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Consulta, valutati per l’anno 2005 in € 5.000,00 trovano copertura nello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 08.01.005, Cap. 231484 denominato: Spese per il funzionamento della Consulta regionale per la valorizzazione degli ordini, collegi, associazioni professionali, del bilancio per l'esercizio 2005.

     15. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli.

 

     Art. 115. Distretto industriale di servizi di Pescara e Montesilvano. [94]

     [1. E' finalizzata la somma di € 100.000,00 quota parte Cap. 12484, UPB 02.02.010 per l'attivazione e del funzionamento del Distretto industriale dei servizi di Pescara e Montesilvano istituito con delibera di G.R. 722/2000.]

 

     Art. 116. Interventi a sostegno delle cooperative di garanzia tra i professionisti, dei loro consorzi per il credito ai professionisti e dei consorzi fidi.

     1. La Giunta regionale promuove l’accesso al credito dei liberi professionisti favorendo lo sviluppo delle cooperative fidi dei professionisti e la costituzione di loro consorzi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concorrendo:

     a) alla formazione del fondo rischi delle cooperative di garanzia dei professionisti con la concessione di una somma massima di € 50.000,00 da utilizzarsi esclusivamente ad integrazione dei fondi rischi;

     b) concedendo un contributo in conto interessi, per i prestiti garantiti dalle cooperative fidi, con le modalità di cui ai successivi commi.

     2. Sono ammesse ai benefici le cooperative di garanzia fidi dei professionisti operanti nella Regione Abruzzo aventi almeno sessanta soci con sede dell'attività in Abruzzo.

     3. Per cooperativa di garanzia fidi dei professionisti si intende quella costituita tra professionisti la cui attività è riconosciuta professionale da leggi dello Stato.

     4. Sono ammesse a contributo da parte della Regione i prestiti garantiti dalle cooperative a favore dei giovani professionisti fino a 40 anni di età, iscritti all’Albo o iscritti nelle Associazioni professionali istituite o disciplinate dalla legge o rappresentate nel Consiglio dell’Economia del Lavoro, che procedono all’avviamento o alla riorganizzazione della propria attività, nel rispetto delle seguenti finalità:

     a) incremento occupazionale, acquisizione macchinari, acquisizione mobili e arredi per ufficio, acquisizione nuove tecnologie, acquisizione software, adeguamento alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, certificazione di qualità, formazione professionale anche dei dipendenti;

     b) costituzione di società tra i professionisti e/o di associazioni professionali anche interdisciplinari;

     c) prestito garantito per le spese di gestione.

     5. L’importo massimo finanziabile a tasso agevolato per le iniziative di cui al precedente comma è pari ad € 50.000,00.

     6. La durata massima del finanziamento è di anni 5.

     7. Le domande per ottenere i finanziamenti di cui al comma 1, relative all’anno in corso, devono essere presentate dalle Cooperative di Garanzia entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge alla Direzione attività produttive, la quale ne cura la relativa istruttoria e procede alla predisposizione di un piano di riparto, da adottare con delibera di Giunta regionale, al fine di concedere i suddetti contributi in base alle domande pervenute fino a concorrenza dell'importo stanziato in bilancio.

     8. Per gli anni successivi il termine di presentazione delle domande viene fissato con apposita direttiva della Direzione attività produttive.

     9. Le domande di cui al comma 7 devono essere corredate dai seguenti documenti:

     a) relazione tecnica dell’attività eventualmente svolta dalla Cooperativa di garanzia e dei suoi programmi di intervento;

     b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;

     c) copia dell’ultimo bilancio approvato;

     d) elenco dei soci con indicazione delle quote di capitale effettivamente versate;

     e) elenco delle pratiche di finanziamento garantite dalla cooperativa e relativa richiesta per ottenere i contributi in conto interesse.

     10. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 100.000,00 nell'ambito della UPB 08.02.005, Cap. 232450 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi a favore dei Consorzi Fidi dei Professionisti, del bilancio per l’esercizio 2005. [95]

     11. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli.

 

     Art. 117. Interventi a favore della sezione Abruzzo della Corte arbitrale europea.

     1. La Regione Abruzzo riconosce l'importanza dell'attività svolta dalla Corte arbitrale europea e favorisce il ricorso agli istituti dell'arbitrato e della conciliazione nella risoluzione delle controversie quali mezzi per consentire, in risposta alle recenti riforme del diritto societario e all'evoluzione dell'orientamento politico e sociale, nonché alle concrete richieste del mercato, lo snellimento delle procedure e il contenimento delle spese e dei tempi delle liti.

     2. La Regione Abruzzo sostiene la costituzione della Camera Arbitrale e di Conciliazione, istituita per iniziativa della CONSILP in collaborazione con la Corte Arbitrale Europea, e concede un contributo di € 20.000,00 di cui una parte, pari ad € 5.000,00 destinata alla divulgazione dell'iniziativa attraverso il patrocinio di future conferenze e giornate informative, e la restante somma, pari ad € 15.000,00 per la costituzione di un fondo al quale i cittadini possono accedere per ricorrere all'istituto dell'arbitrato e/o della conciliazione in modo del tutto gratuito e/o con una partecipazione delle spese.

     3. E' autorizzata, per l'anno 2005, l'iscrizione dello stanziamento di € 20.000,00 nell'ambito della UPB 08.01.005, Cap. 281624 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi a favore della Sezione Abruzzo della Corte Arbitrale Europea.

 

     Art. 118. Modifica dell’art. 164 della L.R. 15/2004 [96]

     1. Il comma 2 dell’art. 164 della L.R. 15/2004 è sostituito dal seguente:

     2. I rappresentanti di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni consecutivi, di cui all’art. 19, comma 1, lettera a) della L.R. 60/1996, sono designati dalle associazioni artigiane regionali di categoria aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria presenti nel CNEL e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.

     2. Il comma 3 dell’art. 164 della L.R. 15/2004 è sostituito dal seguente:

     3. La ripartizione della rappresentanza numerica per ciascuna associazione in seno ad ogni CPA viene stabilita, entro il termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, sulla base di un accordo sottoscritto dalle associazioni artigiane regionali di categoria di cui al comma 2.

     Qualora non sia possibile raggiungere l’accordo, la ripartizione della rappresentanza numerica per ciascuna associazione, in seno ad ogni CPA, viene stabilita secondo criteri fissati con proprio atto dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta competente per materia, sentite le associazioni di categoria.

 

     Art. 119. Modifica L.R. 60/1996 (Testo Unico Artigianato).

     1. L’art. 37 della L.R. 60/1996 è così sostituito:

«1. Al termine del triennio di formazione è attribuito a ciascun allievo l’attestato di qualifica valido ai sensi della Legge 845/78. Tale previsione si applica anche ai corsi di cui alle LL.RR. 70/1986 e 60/1996 previa frequenza dei corsi di formazione teorica di cui all’art. 34.»

     2. All’art. 48 della L.R. 60/1996 aggiungere il seguente comma 6 bis:

«6 bis. In caso di fusione tra Cooperative artigiane di garanzia, l’ambito territoriale può essere interprovinciale.»

     3. All’art. 50 della L.R. 60/1996 sono sostituiti i commi 1 e 2 con i seguenti:

     «1. La Giunta regionale corrisponde un contributo forfetario annuale in conto interessi passivi per mutui garantiti dalle Cooperative artigiane di garanzia nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) l’ammontare del prestito assistito dal contributo regionale per ogni singola impresa non può essere superiore a € 70.000,00 nell’ambito dei termini del de minimis; detto importo è elevabile fino all’importo massimo di € 90.000,00 in ragione di € 4.000,00 per ogni dipendente (e soci meno uno, collaboratori familiari ed associati in partecipazione) e di € 140.000,00 per i consorzi e le cooperative costituiti tra imprese artigiane;

     b) deve trattarsi o di credito di esercizio a breve termine, o di investimento, con durata non superiore a 84 mesi.

     [2. La Giunta regionale corrisponde alle Cooperative artigiane di garanzia il contributo di cui al comma precedente, proporzionato per ciascuna cooperativa, all’adozione delle condizioni di miglior favore per gli artigiani, per le operazioni di cui al comma precedente.] [97]»

     4. All’art. 62 della L.R. 60/1996 il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «2. Il consorzio deve essere costituito da ameno 3 cooperative artigiane di garanzia, in rappresentanza di almeno 3 province, la cui quota sottoscritta non superi il 33% del capitale sociale.»

 

     Art. 120. Deroga alla L.R. 62/1999. [98]

     1. In deroga alla L.R. 62/1999 è autorizzato l’insediamento di mq. 15.000 di nuova grande distribuzione nel Comune di Teramo.

 

     Art. 120 bis. Modifiche alla L.R. n. 62/1999. [99]

     Il secondo comma dell'art. 24 della L.R. n. 62/1999 è sostituito dal seguente:

     "2. Nei casi di comprovata necessità, per ritardi comunque non imputabili al richiedente, il Comune può concedere proroghe la cui durata complessiva non può essere superiore a quella dei mesi entro i quali l'esercizio per il quale si richiede la proroga avrebbe dovuto essere attivato, così come previsto al comma precedente. La richiesta di proroga deve essere presentata al Comune sede degli esercizi nel termine di attivazione. In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, il Sindaco dichiara la decadenza dell'atto autorizzatorio."

 

     Art. 121. Modifiche all’art. 57 della L.R. 41/2004.

     1. Il comma 2 dell’art. 57 della L.R. 41/2004 recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2004, è così sostituito:

«2. Nei successivi perentori termini di venti giorni i consorzi di sviluppo industriale, sentiti i soci appositamente riuniti, adeguano i propri statuti a quello tipo approvato dalla Giunta regionale; decorso detto termine si applicano comunque le norme contenute nell’art. 7 della L.R. 56/1994 recante: Testo coordinato ed integrato della legge sui consorzi per le aree ed i e nuclei di sviluppo industriale così come sostituito dal comma 3 dell’art. 55.»

     2. Dopo il comma 2 dell’art. 57 della L.R. 41/2004 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

«2 bis. Nei successivi quindici giorni il Consiglio regionale nomina i membri e i presidenti dei Consigli di amministrazione nonché i membri ed i presidenti dei collegi sindacali, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 4 della L.R. 41/1977 e di cui alla L.R. 41/2004 nei tre giorni successivi la scadenza di detto termine, qualora il Consiglio regionale non provveda, il Presidente del Consiglio regionale procede alle nomine con propri decreti.»

     3. Dopo il comma 2bis dell’art. 57 della L.R. 41/2004 è aggiunto il seguente comma 2ter:

«2 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di prima attuazione delle modifiche introdotte con la presente legge alla L.R. 56/1994.»

 

     Art. 122. Provvedimenti per favorire lo sviluppo delle attività produttive.

     1. I Consorzi per lo sviluppo industriale di cui all’art. 36 della Legge 5.10.1991, n. 317, in attuazione dell’art. 63 della Legge 23.12.1998, n. 448 e con le modalità ivi previste, hanno la facoltà di acquistare le aree a qualsiasi titolo acquisite e gli immobili per insediamenti produttivi comunque realizzati all’interno degli agglomerati industriali di competenza, nell’ipotesi in cui abbiano cessato l’attività da più di tre anni.

     2. La compagine sociale prevista dal comma 1 dell’art. 23 della L.R. 15/2004 è estesa alla partecipazione dei Consorzi per lo sviluppo industriale che ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 123. Contributo allo Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione del sistema delle imprese. [100]

     1. In attuazione delle disposizioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 143/1998 recante: Disposizioni in materia di commercio con l'estero, la Regione Abruzzo sostiene le imprese e gli operatori del settore, ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, mediante l'istituzione dello Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione del sistema delle imprese.

     2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati per l'esercizio finanziario 2005 in € 120.000,00 si provvede con le risorse iscritte nell'ambito della UPB 08.01.012 sul capitolo di spesa 251530 ridenominato: Contributo allo Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione del sistema delle imprese.

 

     Art. 123 bis. Interventi straordinari a favore del sistema produttivo. [101]

     1. La Regione Abruzzo concede, per l'anno 2005, un contributo straordinario di € 50.000,00 a favore di API Soluzione di Teramo a sostegno del Progetto Pelletteria.

     2. È concesso, inoltre, un contributo straordinario di € 50.000,00 a favore del Consorzio Get-Export di Teramo per manifestazioni internazionali.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, che ammontano per l'esercizio 2005 a € 100.000,00, si provvede con le risorse iscritte nell'ambito della UPB 08.01.012 sul capitolo di spesa 251531 di nuova istituzione denominato: Interventi straordinari a favore del sistema produttivo.

     4. Al comma 2 dell'art. 123 della L.R. n. 6/2005 le parole "per l'esercizio finanziario 2005 in € 220.000,00" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2005 in € 120.000,00".

     5. Allo schema di bilancio di cui al presente disegno di legge regionale sono apportate le seguenti variazioni:

     - capitolo di spesa 251530 - UPB 08.01.012 denominato: Contributo allo Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione del sistema delle imprese

     * in diminuzione € 100.000,00

     - capitolo di spesa 251531 - UPB 08.01.012 denominato: Interventi straordinari a favore del sistema produttivo

     * in aumento € 100.000,00.

 

     Art. 124. Contributo straordinario al Consorzio Tassisti L’Aquila - CO.T.AQ..

     1. La Regione Abruzzo al fine di promuovere l’offerta di servizi agli utenti e l’ottimizzazione dei costi di gestione del Consorzio Tassisti L’Aquila - CO.T.AQ., concede, per l’anno 2005, un contributo straordinario di € 35.000,00 al Consorzio Tassisti L’Aquila - CO.T.AQ..

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, che ammontano ad € 35.000,00 si provvede nell’ambito della UPB 08.01.011, Cap. 231550 di nuova istituzione denominato: Contributo straordinario al Consorzio Tassisti L’Aquila - CO.T.AQ..

 

     Art. 125. Interventi per la stabilizzazione di lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui all’art. 23 della L.R. 15/2004 e successive modificazioni.

     1. E’ concesso un contributo di durata triennale per l’intervento di cui all’art. 23 della L.R. 15/2004 di € 2.000.000,00 annui. Per l’anno 2005 si provvede mediante il rifinanziamento del Cap. 282452, UPB 08.02.002, per gli anni successivi si provvede mediante stanziamento sul competente capitolo di bilancio.

 

     Art. 126. Interventi a sostegno dell’artigianato.

     1. La Regione Abruzzo finalizza per l’anno 2005 € 5.000.000,00 quale quota parte delle risorse trasferite dallo Stato ai sensi del D.Lgs. 112/1998 costituenti il "Fondo Unico per le agevolazioni alle imprese – D.Lgs. 112/1998 - DPCM 2.3.2001: Interventi in favore delle Cooperative Artigiane di Garanzia - L.R. 36/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. E’ autorizzata per l’anno 2005 l’iscrizione dello stanziamento di € 5.000.000,00 sul Cap. 232499 denominato: Interventi a favore delle Cooperative Artigiane di Garanzia - L.R. 36/1973 e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito della UPB 08.02.013.

     3. Il capitolo di cui al comma 2 è correlato al capitolo di entrata 23187 denominato: Assegnazioni dello stato per le agevolazioni alle imprese – D.Lgs. 112/1998, nell’ambito della UPB 04.03.007.

 

     Art. 127. Modifiche all’art. 23 della L.R. 15/2004.

     1. Al comma 1 dell’art. 23 della L.R. 15/2004 e successive modificazioni sostituire la parola "interamente" con la parola "prevalentemente".

 

     Art. 128. Contributo a soggetti danneggiati dal crollo del ponte sul fiume Sangro sulla S.S. 16 Adriatica e dalla chiusura del viadotto sull’Osento.

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario in c/capitale agli esercenti il commercio al dettaglio di cui all’art. 4 del D.Lgs. 114/1998, agli esercenti i pubblici esercizi di cui all’art. 5 della Legge 287/1991 e ai titolari di autorizzazione per gli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione le cui attività ricadono nei territori dei Comuni di Torino di Sangro, Casalbordino e Fossacesia e che gravitano sul tratto della S.S. 16 Adriatica la cui viabilità è stata interrotta e compromessa dal crollo del ponte sul fiume Sangro e dalla chiusura del viadotto Osento.

     2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi saranno individuati dalla Giunta regionale con l’emanazione di apposito bando.

     3. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 300.000,00 UPB 08.01.014, Cap. 281510 di nuova istituzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 denominato: Contributo in conto capitale agli esercenti il commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi danneggiati dal crollo del ponte sul fiume Sangro e dalla chiusura del viadotto Osento sulla S.S. 16 Adriatica. [102]

 

     Art. 129. Modifica della L.R. 49/1981. [103]

     [1. Al punto b) dell’art. 2 della L.R. 49/1981 così come modificata dalla L.R. 102/2000 aggiungere dopo la parola "distribuzione" le parole "e per la gestione e il rilancio dei mercati coperti".

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato l’aumento delle risorse per € 200.000,00 del Cap. 252430, UPB 08.02.013 denominato: Contributo in conto capitale per favorire lo sviluppo delle forme associative della cooperazione di consumo fra esercenti il commercio al dettaglio. Al maggior onere valutato per l’anno 2005 in € 200.000,00 si provvede mediante la riduzione per pari importo delle risorse del Cap. 11413, UPB 02.01.010.]

 

     Art. 130. Cooperative di garanzia dei commercianti e dei consorzi. [104]

     1. Per l’anno 2005 il contributo in favore delle cooperative di garanzia dei commercianti e dei consorzi, previsto dal comma 3 dell’art. 11 della L.R. 77/2000, è stabilito in € 1.000.000,00 derivanti dai rientri di cui alle LL.RR. 50/1980 e 99/1989.

     1 bis. Sono ammessi al contributo in c/interessi sia gli investimenti con o senza scorte e sia le spese di gestione nei limiti stabiliti dalla L.R. 39/1998 [105].

     2. Alla necessaria reiscrizione dei fondi di cui al comma 1, si provvede con apposito provvedimento dirigenziale, su richiesta della Direzione turismo, ambiente, energia ai sensi della L.R. 3/2002 e della legge di bilancio per l’esercizio 2005, sulla base delle economie effettivamente accertate.

 

SEZIONE OTTAVA

Disposizioni in materia di miniere, cave e torbiere

 

     Art. 131. Valorizzazione dei siti minerari dismessi.

     1. La Regione Abruzzo all’insegna della continuità rispetto all’attività intrapresa nel corso del 2004, ed in particolare dando seguito a quanto previsto nell’art. 223 della L.R. 15/2004 recante: Disposizioni per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004), promuove il recupero e la valorizzazione dei siti minerari dismessi al fine della riutilizzazione turistico-ricettiva, attraverso l'attività di ricerca, censimento e studio delle potenzialità nell'ambito dei siti oggetto di sfruttamento minerario presenti in regione.

     2. Per le attività di cui al comma 1 è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 50.000,00 nell'ambito della UPB 08.02.022 sul Cap. 132001 denominato: Interventi per il recupero e la valorizzazione dei siti minerari dismessi, del bilancio per l'esercizio 2005.

 

     Art. 132. Modifiche alla L.R. 54/1983.

     1. Alla L.R. 54/1983 concernente: Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 13 bis. Convenzione con il Comune.

1. Il rilascio, la proroga od il rinnovo dell'autorizzazione o concessione di cava di cui alla presente legge è subordinato alla presentazione di convenzione stipulata, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, tra il richiedente ed il Comune o i Comuni interessati, con la quale il richiedente si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, una somma a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione di interventi ed infrastrutture atte a mitigare l’impatto dell’opera estrattiva sul territorio, ulteriori rispetto a quelli posti a carico del titolare dell'autorizzazione; tale somma è commisurata al tipo ed alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite con atto della Giunta regionale ed aggiornato con gli stessi criteri di cui all’art. 14, comma 2.

Qualora all'esaurimento del giacimento il titolare dell'autorizzazione sia anche proprietario dell'area, nella convenzione può essere previsto l'impegno di cedere l'area al Comune o ai Comuni interessati una volta che siano state completate le opere di riassetto ambientale così come previste nell'autorizzazione, sempre che lo strumento urbanistico comunale vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione ne abbia previsto una destinazione ad uso pubblico.

I Comuni provvedono alla stipula della convenzione entro 60 giorni dalla data della richiesta.

Trascorso tale termine la Regione, su richiesta dell'interessato, provvede ai sensi del comma 4 del presente articolo.

In caso di mancato accordo fra il Comune o i Comuni interessati e il soggetto richiedente l'autorizzazione, quest'ultimo può chiedere che la Direzione attività produttive – Servizio sviluppo attività estrattive e minerarie determini, entro 30 giorni dalla richiesta, gli obblighi cui è condizionato il rilascio dell'autorizzazione. In tal caso il richiedente l'autorizzazione è tenuto a sottoscrivere un atto con il quale assume gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Le somme versate ai sensi del comma 1 debbono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni per la realizzazione d’interventi ed infrastrutture, da realizzarsi, nei seguenti settori, rispettandone l’ordine di priorità:

- protezione civile, attraverso la realizzazione di opere ed infrastrutture nonché l’acquisto di mezzi e beni strumentali per attività di protezione civile e soccorso pubblico;

- viabilità e sicurezza stradale, finalizzati alla mitigazione dell’incidenza dell’attività estrattiva sul traffico locale, in particolare quello dei centri abitati, anche attraverso il potenziamento qualitativo e quantitativo di beni strumentali e mezzi della polizia municipale;

- recupero ambientale, anche attraverso destinazioni diverse da quella agricola, dei siti estrattivi dismessi presenti nel territorio comunale;

- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-artistico presente nel territorio comunale.»

     2. Le attività estrattive autorizzate, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, devono provvedere alla stipula della convenzione di cui all’art. 13bis della L.R. 54/1983 entro i 180 giorni successivi all’approvazione da parte della Giunta regionale dello schema-tipo di detta convenzione e delle tariffe di cui al comma 1 dell’art. 13bis della L.R. 54/1983.

     3. Per le attività estrattive di cui al comma 2 del presente articolo gli importi della convenzione stabiliti in base alle tariffe individuate dalla Giunta regionale di cui al comma 1 dell’art. 13bis della L.R. 54/1983 per il primo quinquennio sono applicati nelle seguenti misure:

     a) 20% della tariffa di cui al comma 1 dell’art. 13bis della L.R. 54/1983 per il primo anno;

     b) 40% della tariffa di cui al comma 1 dell’art. 13bis della L.R. 54/1983 per il secondo anno;

     c) 60% della tariffa di cui al comma 1 dell’art. 13bis della L.R. 54/1983 per il terzo anno;

     d) 80% della tariffa di cui al comma 1 dell’art. 13bis della L.R. 54/1983 per il quarto anno;

     e) 100% della tariffa di cui al comma 1 dell’art. 13bis della L.R. 54/1983 per il quinto anno.

     4. Alla L.R. 54/1983 la lett. d) del comma 3 dell’art. 11 è soppressa.

     5. Alla L.R. 54/1983 è aggiunto il seguente articolo:

«12 bis. Contributo alle spese d’istruttoria.

Per i procedimenti amministrativi di cui alla L.R. 54/1983 inerenti il rilascio di concessioni ed autorizzazioni estrattive ovvero i procedimenti di ampliamento, proroga, rinnovo, e subingresso inerenti detti atti amministrativi è dovuto un importo di € 300,00 a titolo di contributo per l‘istruttoria in favore dell’amministrazione a cui rivolge l’istanza.

L’attestazione del versamento di detto importo su apposito conto corrente postale deve essere allegata all’istanza dal richiedente.»

     6. All’art. 14 della L.R. 54/1983 è aggiunto il seguente comma:

«2 bis. La Giunta regionale, con cadenza quinquennale, attraverso specifici studi di settore provvede alla revisione degli importi dei canoni demaniali di cui al comma 2. In fase di prima applicazione la Giunta provvede al primo studio di settore entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.»

     7. Alla L.R. 54/1983 è aggiunto il seguente articolo:

«39 bis. Benefici del per missionario.

Per titolare del permesso di ricerca di cui al precedente art. 39, qualora l’attività d’indagine si svolga in aree demaniali, trova applicazione quanto disposto dall’art. 16 del R.D. 1443/1927.»

 

     Art. 133. Modifiche alla L.R. 15/2002.

     1. All’art. 67, comma 1, della L.R. 15/2002 concernente: Disciplina delle acque minerali e termali, è aggiunta la seguente lettera :

"c) bis - interventi per il miglioramento del soccorso pubblico e della sicurezza locale".

     2. All’art. 79bis della L.R. 15/2002 sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Nell’ambito della Direzione attività produttive è istituita la consulta degli operatori economici dei Comuni termali, presieduta dal Componente la Giunta preposto al termalismo.

6. La Giunta regionale con proprio atto ne determina la composizione.

7. Della consulta regionale fa parte un rappresentante delle province designato dall'UPA – Unione Province Abruzzesi.

8. La partecipazione alle sedute della consulta è gratuita.»

     3. Alla L.R. 15/2002 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 79 ter. Bacini minerari d’interesse strategico.

I territori dei comuni ove siano presenti una o più concessioni minerarie per lo sfruttamento di acque minerali e termali, che complessivamente prevedono un emungimento pari o superiore a 100 lt/sec, e dei comuni a questi contermini, nonché le aree dichiarate indagate dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 79bis costituiscono i bacini minerari d’interesse strategico.

I territori dei bacini minerari d’interesse strategico sono sottoposti a vincolo minerario, la Giunta regionale individua con proprio atto gli interventi potenzialmente pregiudizievoli per i giacimenti presenti in detti territori.

La realizzazione d’interventi potenzialmente pregiudizievoli individuati dal comma 2 del presente articolo, nonché ogni altro intervento nell’ambito delle concessioni minerarie è sottoposto a nullaosta della Direzione attività produttive - Servizio sviluppo attività estrattive e minerarie.

Nell’ambito dei bacini minerari d’interesse strategico le funzioni amministrative inerenti permessi di ricerca e concessioni minerarie di cui al Titolo III della presente legge sono esercitate dalla Direzione regionale attività produttive - Servizio sviluppo attività estrattive e minerarie. Nel restante territorio regionale le funzioni amministrative sono esercitate ai sensi dell’art. 3 della presente legge.»

     4. Al comma 2 dell'art. 1 della L.R. 15/2002 dopo le parole "complementari" sono aggiunte le parole "nonché l’innovazione tecnologica e gestionale per il governo delle predette risorse".

     5. Al comma 2 dell’art. 4 della L.R. 15/2002 sono aggiunte le seguenti parole "intese istituzionali o porre in essere altre forme di cooperazione per la promozione di un sistema integrato delle attività produttive nei territori termali".

     6. L’art. 66 della L.R. 15/2002 è così sostituito:

«1. La Regione Abruzzo, al fine del migliore utilizzo delle strutture termali presenti sul territorio abruzzese e di prestazione di servizi più completi, finanzia forme di collaborazione con lo Stato, le Istituzioni dell’Unione Europea, di altri organismi internazionali, di Stati esteri e di organismi portatori di interessi pubblici e/o collettivi ivi operanti, comprese le strutture sanitarie.»

     7. Al comma 1 dell’art. 67 della L.R. 15/2002 è aggiunta la seguente lettera:

«e) innovazione tecnologica e gestionale nei territori termali;»

     8. I commi 2 e 3 dell’art. 67 della L.R. 15/2002 sono così sostituiti:

«2. La Regione può prevedere, attraverso la FIRA, la sottoscrizione di quote di partecipazione alle società operanti nel settore.

3. Le funzioni di cui al precedenti commi sono attribuite alla Direzione attività produttive, che può delegare la FIRA per la realizzazione di singole attività, nei procedimenti amministrativi inerenti tale funzione la Direzione acquisisce il parere della Direzione Turismo.»

     9. Al comma 1 dell’art. 69 della L.R. 15/2002 è aggiunta la seguente lettera:

«h) le Agenzie di Sviluppo Locale.»

 

SEZIONE NONA

Disposizioni in materia di turismo

 

     Art. 134. Organizzazione e promozione della manifestazione Abruzzo Sky World Cup.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere la propria l'immagine turistica legata agli sport invernali in campo nazionale ed internazionale, interviene a sostegno della manifestazione sportiva "Abruzzo Sky World Cup" e concede un contributo di € 350.000,00 al relativo Comitato organizzatore.

     2. Il soggetto beneficiario deve inviare alla Direzione turismo, ambiente, energia a mezzo raccomandata postale entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, una esauriente relazione analitica illustrativa dell'iniziativa oggetto del contributo e del relativo piano finanziario delle entrate e delle uscite, preventivate o sostenute, compilato in dettaglio.

     3. Se il fabbisogno finanziario indicato nella relazione e/o consuntivo è inferiore all'importo indicato nel comma 1 il contributo è corrispondentemente ridotto.

     4. Per l'attuazione dell’iniziativa contemplata nel presente articolo, è prevista l'erogazione di una anticipazione pari al 50% del contributo assegnato previo accertamento della regolarità delle richieste e completezza della relativa documentazione sotto ogni profilo e previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria di pari importo.

     5. L'erogazione del saldo è subordinata all'acquisizione, da parte del Servizio competente, della relazione consuntiva sull'iniziativa realizzata, del rendiconto delle spese sostenute con allegati i relativi giustificativi di spesa inerenti all'iniziativa oggetto del contributo.

     6. All'erogazione dei contributi provvede con proprio provvedimento il Dirigente del competente Servizio della Direzione turismo, ambiente, energia ai sensi dell'art. 24 della L.R. 77/1999.

     7. Il soggetto beneficiario delle provvidenze economiche previste dal presente articolo non può beneficiare di altre provvidenze economiche a carico del bilancio regionale per la stessa manifestazione.

     8. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 350.000,00 nell'ambito della UPB 09.01.001 sul Cap. 241601 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Finanziamento all’Abruzzo Sky World Cup, del bilancio per l’esercizio 2005.

 

     Art. 135. Contributo straordinario alla Lega Navale - sez. di Ortona.

     1. La Regione Abruzzo al fine di valorizzare le strutture del Porto Turistico di Ortona nonché la promozione e lo sviluppo di attività sportive e ricreative concede, per l’anno 2005, un contributo straordinario di € 200.000,00 alla Lega Navale Sezione di Ortona per realizzare le relative opere infrastrutturali.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 200.000,00 si provvede con l’istituzione di un nuovo Cap. 152560, UPB 04.02.001 denominato: Contributo straordinario alla Lega Navale - Sezione di Ortona.

 

     Art. 136. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 72/1999. [106]

     1. L’art. 1 della L.R. 72/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. La Regione Abruzzo nel quadro degli obiettivi fissati dalla Legge 366/1998 e dalla L.R. 72/1999 al fine di favorire, nel triennio 2005-2007, lo sviluppo della mobilità ciclistica concede agli Enti Locali proprietari di strade e loro associazioni di cui al D.Lgs. 267/2000 per la realizzazione e l’ammodernamento di itinerari ciclabili turistici culturali intercomunali ed infrastrutture ad essi connesse.

2. La Regione Abruzzo per le finalità di cui al comma 1 riconosce la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati in concorso con l’Ente beneficiario dei contributi statali o regionali destinati alla realizzazione o al completamento di percorsi ciclabili o ciclopedonali. La partecipazione deve scaturire attraverso accordo di programma ed essere definita nel rispetto delle procedure previste dagli artt. 8bis e 8ter, comma 3 della L.R. 18/1983 come modificata dalla L.R. 70/1995.

3. La Giunta regionale su proposta della Direzione regionale competente per materia, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con propria delibera individua i percorsi delle piste ciclabili di interesse nazionale e regionali, stabilisce la percentuale di cofinanziamento da parte dell’Ente richiedente, la spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento nonché le procedure da seguire.

4. La graduatoria relativa alle piste ciclabili di cui al programma adottato dalla Giunta regionale nella seduta del 24.11.1999, atto n. 2477 decade con l’entrata in vigore della presente legge.»

     2. Gli artt. 3, 4, 5, 6 e 12 della L.R. 72/1999 sono abrogati.

     3. Il comma 2 dell’art. 7 della L.R. 72/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Il mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, comporta la decadenza del diritto del contributo concesso, salvo proroga che può essere autorizzata dal Dirigente competente per materia, su istanza da presentarsi prima della scadenza del termine concesso e per motivi non dipendenti dalla volontà del richiedente, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.»

 

     Art. 137. Istituzione riserva naturale lago di San Domenico.

     1. E’ istituita una Riserva Naturale controllata nelle aree lacustri e limitrofe del Lago di San Domenico del Lago Pio ai sensi della L.R. 38/1996. Le aree individuate, per la suddetta Riserva, sono estese per circa cinque ettari (Lago Pio) e per circa venticinque ettari (Lago San Domenico), previste dalla delibera del Consiglio comunale di Villalago n. 28 del 9.7.2004.

     2. Al Comune di Villalago è assegnato un contributo straordinario di € 100.000,00 mediante l'utilizzo di una quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 05.01.001 sul cap. di spesa 271600 denominato: Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa - Spese per la gestione ordinaria. [107]

 

     Art. 138. Istituzione Riserva naturale Grotte di Luppa.

     1. E’ istituita, ai sensi della L.R. n. 38/1996 e previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico, una Riserva naturale controllata nella zona conosciuta come Grotte di Luppa, sita nel territorio del Comune di Sante Marie; le aree individuate per la suddetta riserva si estendono per circa 435 (quattrocentotrentacinque) ettari, come previsto dalla delibera del Consiglio comunale di Sante Marie n. 45 del 27 novembre 1999 [108].

     2. Al Comune di Sante Marie è assegnato un contributo straordinario di € 50.000,00 mediante l'utilizzo di una quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 05.01.001 sul cap. di spesa 271600 denominato: Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa - Spese per la gestione ordinaria. [109]

     [3. Inoltre la Regione Abruzzo riconosce il patrimonio storico, artistico e ambientale dei territori delle antiche città di Aveja e Frustemas quale elemento culturale primario del territorio dei Vestini e ne sostiene la valorizzazione anche ai fini dell’implementazione turistico-ricettiva dei Comuni interessati.] [110]

     [4. Per i fini di cui al comma 3, è concesso alla Comunità Montana Amiternina, quale soggetto capofila degli enti locali interessati, un contributo di € 250.000,00 da iscriversi sul Cap. 292377, UPB 05.02.005 di nuova istituzione denominato: Interventi in favore del progetto Aveja-Frustemas.] [111]

 

     Art. 139. Trasferimento alla FIRA del fondo ex art. 4 della L.R. 77/2000.

     1. La dotazione del fondo di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 77/2000 concernente: Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo, è presuntivamente stabilita per l'anno 2005 in € 10.000.000,00.

     2. Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, della L.R. 77/2000, il fondo di cui al precedente comma 1 è finanziato con i rientri di cui alla L.R. 50/1980 concernente: Normativa organica sul turismo, e con le economie derivanti dalla Legge 424/1989 concernente: Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell’anno 1989 nel mare Adriatico.

     3. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005, nello stato di previsione dell'entrata, è iscritto lo stanziamento di € 6.000.000,00 sul Cap. 34020, UPB 04.02.002 denominato: Fondi derivanti dai rientri di cui alla L.R. 50/1980 destinati al finanziamento del Fondo di dotazione finanziaria previsto dall'art. 4 della L.R. 77/2000.

     4. Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 6.000.000,00 UPB 09.02.002, Cap. 242432 denominato: Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'art. 4 della L.R. 77/2000 - Fondo di dotazione.

     5. Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata.

     6. Al finanziamento della restante quota del fondo di dotazione di cui al comma 1, pari ad € 4.000.000,00 si fa fronte con quota parte delle economie vincolate effettivamente accertate e relative al capitolo di bilancio 242441, UPB 09.02.002 derivanti dalla Legge 424/1989.

     7. Alla necessaria reiscrizione dei fondi di cui al comma 5 si provvede con apposito provvedimento dirigenziale, su richiesta della Direzione turismo, ambiente, energia ai sensi della L.R. 3/2002 e della legge di bilancio per l'esercizio 2005, sulla base delle economie effettivamente accertate.

 

     Art. 140. Contributo straordinario al Comune di Campli.

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di € 1.000.000,00 al Comune di Campli per la realizzazione di interventi per pavimentazione strade comunali € 450.000,00; sistemazione Scuola media statale "Nicola Palma" € 250.000,00; realizzazione Piazza in contrada Floriano € 300.000,00. [112]

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 1.000.000,00 si provvede con la UPB 04.02.001 e l’istituzione di un nuovo Cap. 152561 denominato: Contributo straordinario al Comune di Campli per la realizzazione di interventi per pavimentazione strade comunali € 450.000,00; sistemazione Scuola media statale "Nicola Palma" € 250.000,00; realizzazione Piazza in contrada Floriano € 300.000,00. [113]

 

     Art. 141. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30/2004.

     1. Nella L.R. 30/2004 all’art. 12, comma 1, le parole "utilizzando lo stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 09.02.004 sul Cap. 242393" sono sostituite dalle parole "utilizzando quota parte pari al 75% dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 09.02.004 sul Cap. 242393.

     2. Nella L.R. 30/2004 all'art. 12 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. I progetti di cui all’art. 9, comma 1, sono finanziati per una quota parte pari al 25% dei fondi del bilancio regionale stanziati nell’ambito della UPB 09.02.004 sul Cap. 242393 denominato: Contributi in favore delle associazioni pro-loco.

     3. Nella L.R. 30/2004 il comma 9 dell'art. 9 è abrogato.

     4. Nella L.R. 30/2004 al comma 4 dell’art. 4 dopo la lett. c) è aggiunta la seguente lett. d):

"d) le disposizioni di cui alla lett. a) non si applicano per i comuni capoluogo e per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.".

 

     Art. 142. Contributo al Comune di Scanno.

     1. E’ concesso un contributo annuale al Comune di Scanno di € 20.000,00 finalizzato alla salvaguardia dell’antico costume scannese.

     2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con l'istituzione di un nuovo Cap. 61549, UPB 1001004.

     3. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 143. Contributi per investimenti in favore delle imprese turistiche. [114]

     [1. La Giunta regionale è autorizzata, d’intesa con la competente Commissione consiliare, ad approvare un programma di aiuti per l'erogazione, mediante bando pubblico, di contributi agli investimenti in favore delle imprese turistiche che gestiscono le attività ricettive di tipo alberghiero ed extraalberghiero, da finanziarsi con una quota pari ad € 1.000.000,00 delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 6 della Legge 135/2001, allocate al Cap. 242433, UPB 09.02.002 del bilancio di previsione.

     2. Il programma di cui al comma 1 dovrà favorire la creazione di "Internet corner" e la realizzazione di siti Internet per la pubblicizzazione, attraverso la loro messa in rete, delle strutture turistiche.

     3. I contributi devono essere erogati con procedimento a sportello di cui all'art. 5 del D.Lgs. 123/1998, e in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento CE n. 69/2001 del 12.1.2001, in misura pari al 100% degli investimenti proposti ed ammessi a finanziamento.

     4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 72 della Legge finanziaria 27.12.2002, n. 289 il 50% dei contributi erogati deve essere rimborsato dalle imprese beneficiarie, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, a decorrere dal secondo anno dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque entro i successivi tre anni, con l'applicazione di un tasso di interesse pari allo 0,50% annuo.

     5. Le somme reintroitate conservano la loro originaria destinazione vincolata e possono essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento di investimenti in favore delle imprese turistiche.]

 

     Art. 144. Incentivo al turismo religioso.

     1. La Regione Abruzzo riconosce l’importanza e la rilevanza del turismo religioso. A tal fine si autorizza lo stanziamento di un contributo straordinario di € 50.000,00 a favore del Comune di Lanciano, capofila dei Comuni di Manoppello, Ortona, Bucchianico, Casalbordino, Fossacesia, Orsogna nell'organizzazione della quarta edizione del "Il Turismo attraverso i percorsi della religione, della storia e della cultura".

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con l'istituzione di un nuovo Cap. 61545, UPB 10.01.004 denominato: Contributo straordinario a favore del Comune di Lanciano.

 

     Art. 145. Contributo straordinario all’APTR. [115]

     [1. La Regione Abruzzo al fine di creare servizi efficienti e funzionali alla propria immagine turistica concede, per l’anno 2005, un contributo straordinario di € 100.000,00 all'agenzia di Promozione Turistica regionale per la ristrutturazione, acquisto approdi mobili etc., della concessione demaniale da essa gestita in Ortona per il rimessaggio nautico.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 100.000,00 si provvede con la UPB 09.02.001 e l’istituzione di un nuovo Cap. 242460 denominato: Contributo straordinario all’APTR.]

 

     Art. 146. Modifiche alla L.R. 16/2003.

     1. Al comma 3 dell’art. 2 della L.R. 16/2003, dopo la parola "depuratore" inserire la lett. "e)".

     2. Alla lett. e) del comma unico dell’art. 3 della L.R. 16/2003 togliere il punto ed aggiungere infine "fatte salve le strutture esistenti anche di altezza media inferiore autorizzate o condonate e classificate".

     3. I commi "6" e "7" dell’art. 4 della L.R. 16/2003 sono rispettivamente ridenominati "7" e "6"; di conseguenza al comma 6 così ridenominato sostituire "15%" con "10%".

     4. Al comma 2 dell’art. 12 della L.R. 16/2003 dopo le parole "dell’art. 1" inserire "comma 1".

     5. La lett. b) del comma 2 dell’art. 12 della L.R. 16/2003 è soppressa.

     6. Al comma 18 dell’art. 12 della L.R. 16/2003 dopo "servizi igienici" inserire "locali commerciali e ristoranti".

     7. Aggiungere all’art. 13 della L.R. 16/2003 il comma 2:

«2. In deroga alle disposizioni di cui all’art. 5, comma 7 della deliberazione del Consiglio regionale n. 141/1 del 29 luglio 2004 è ammessa, laddove disponibile, una lunghezza tale da soddisfare lo standard sottoindicato, qualora, a causa della limitata profondità dell’arenile, la lunghezza fino a 100 ml non risulti sufficiente a raggiungere i 16 mq per ogni unità abitativa turistica, camere, bungalow, unità ricettive o piazzole.»

     8. Al comma 9 dell’art. 14 della L.R. 16/2003 eliminare le parole "per ogni 100 persone autorizzate".

     9. Al comma 5 dell’art. 15 della L.R. 16/2003 dopo le parole "lett. a), b)" aggiungere la lett. "c)".

     10. Al comma 1 dell’art. 20 della L.R. 16/2003 sostituire "16" con "17".

     11. Alla lettera g) dell’art. 20 della L.R. 16/2003 sostituire "18" con "19".

     12. Al comma 1 dell’art. 21 della L.R. 16/2003 sostituire "16" con "17".

     13. Al comma 2 dell’art. 21 della L.R. 16/2003 sostituire "19" con "20".

     14. Alla fine del comma 1 dell’art. 23 della L.R. 16/2003 aggiungere dopo il punto "In caso d’inerzia, decorso infruttuosamente il suddetto termine, le norme della presente legge diventano efficaci nei confronti dei privati, enti ed amministrazioni pubbliche, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza".

 

     Art. 147. Interventi a favore delle strutture balneari ed approdi turistici danneggiati dalle mareggiate ed esondazioni.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di salvaguardare il patrimonio delle strutture destinato alle finalità turistiche e ricreative denominate "stabilimenti balneari e approdi turistici", danneggiati dalle mareggiate e da esondazioni abbattutesi sul litorale abruzzese ed aste fluviali nei giorni 13 e 14 del mese di novembre 2004, prevede interventi finanziari a favore degli operatori del settore per i danni causati da tale evento calamitoso.

     2. Sono ammesse al finanziamento di cui alla presente legge le strutture destinate all'uso turistico e ricreativo afferenti agli stabilimenti balneari esistenti sul demanio marittimo del litorale abruzzese e gli approdi turistici delle aste fluviali che hanno subito danni a causa delle mareggiate di cui al comma 1.

     3. I titolari delle concessioni demaniali marittime e fluviali per finalità turistiche e ricreative interessati, possono presentare istanza, in carta semplice, al Settore Turismo della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trascorsi i quali non saranno accolte. Le istanze dovranno inoltrarsi esclusivamente a mezzo di plico raccomandato A.R. alla Giunta regionale d'Abruzzo - Settore Turismo - Pescara.

     4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 400.000,00 nell'ambito della UPB 09.02.001 in un Cap. 242461 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi a favore delle strutture balneari danneggiate dalle mareggiate ed esondazioni del 13 e 14 novembre 2004.

 

     Art. 148. Contributo all’Unione dei Comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi".

     1. La Regione Abruzzo al fine di promuovere ed implementare le attività di incoming sul territorio concede all’Unione dei Comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi" un contributo di € 75.000,00 teso ad aumentare il periodo di operatività turistica.

     2. L’erogazione del contributo è disposta dalla Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale, promozione sociale, secondo le modalità stabilite dalla L.R. 49/1999.

     3. All’onere derivante dalle suddette disposizioni si provvede con UPB 10.01.004, Cap. 61541 di nuova istituzione denominato: Contributo all’Unione dei Comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi".

 

     Art. 149. Modifiche LL.RR. 7/2003 e 15/2004. [116]

     [1. L’intervento "Ristrutturazione impianti sportivi - Pineto" € 25.000,00 di cui all’allegato sub a/2 art. 39 L.R. 7/2003 è sostituito da "Lavori di pavimentazione di nuovo Palazzetto dello Sport - Borgo S. Maria di Pineto".

     2. Il contributo, di cui all’allegato n. 6 della L.R. 15/2004 (L.R. 49/1999 e successive modificazioni) destinato alla "Cittadella del Volontario" è da intendersi Associazione Nazionale Emodializzati.]

 

SEZIONE DECIMA

Disposizioni in materia di istruzione, cultura e attività ricreative

 

     Art. 150. Finalizzazione del finanziamento di parte corrente alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario.

     1. La Regione Abruzzo finalizza quota parte, pari a € 400.000,00 dello stanziamento iscritto per l'anno 2005 nell'ambito della UPB 10.01.002, Cap. 41511 denominato: Finanziamento alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario per spese correnti - L.R. 91/1994, art. 36, alla concessione di prestiti d'onore, assegnati mediante concorso per titoli relativi al merito scolastico ed al reddito, secondo i criteri fissati dalle competenti Aziende per il diritto agli studi universitari.

     2. L'importo di cui al comma 1 è ripartito tra le tre Aziende per il diritto agli studi universitari operanti nel territorio della Regione Abruzzo in base al numero degli studenti universitari iscritti.

 

     Art. 150 bis. Disposizioni relative alla L.R. 15 dicembre 1978, n. 78 recante: Interventi per l'attuazione del diritto allo studio. [117]

     1. Gli oneri a carico della Regione Abruzzo derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 78/1978 trovano copertura con le risorse iscritte nell'ambito della UPB 10.01.001 sul capitolo di spesa 41516 denominato: Trasferimento alle province per il trasporto e l'assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole medie superiori ed università.

 

     Art. 151. Contributo straordinario in favore del Consorzio Ente Fiera di Lanciano.

     1. La Regione Abruzzo concede per l'anno 2005 un contributo straordinario in favore del Consorzio Ente Fiera di Lanciano, la cui attività è considerata dall'art. l della L.R. 73/1995 di preminente interesse regionale per la promozione di attività agricole e produttive.

     2. È autorizzata per l'anno 2005 l'iscrizione dello stanziamento di € 50.000,00 sul Cap. 251681, UPB 08.01.012, così ridenominato: Contributo straordinario in favore del Consorzio Ente Fiera di Lanciano.

 

     Art. 152. Contributo straordinario in favore dell’Università degli studi di Teramo.

     1. La Regione Abruzzo in considerazione dell'importantissimo ruolo culturale ed economico svolto dall'Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Giurisprudenza - Sede distaccata di Avezzano, concede per l'anno 2005, al Comune di Avezzano un contributo di € 100.000,00 per il sostenimento delle relative spese.

     2. E' autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 100.000,00 UPB 10.01.002, Cap. 41530 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributo al Comune di Avezzano per il finanziamento a sostegno della sede distaccata della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo.

 

     Art. 153. Contributo straordinario a favore della Fondazione Michetti.

     1. La Regione Abruzzo riconosce l'importanza dell'attività svolta dalla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare nel campo della cultura urbana. La Regione Abruzzo in considerazione del ruolo di direzione tecnico-scientifico-artistica del Museo Michetti riconosciuto alla Fondazione Michetti, concede per l'anno 2005 un contributo di € 250.000,00 per far fronte alle spese necessarie per l'assolvimento dell'anzidetta funzione [118].

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati complessivamente in € 250.000,00 si provvede mediante aumento dello stanziamento di € 300.000,00 nella UPB 10.01.004 Cap. 61669 di nuova istituzione denominato: Contributo in favore della Fondazione Michetti con sede Francavilla al Mare. [119]

     3. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la copertura finanziaria è assicurata con quota parte degli stanziamenti iscritti sul bilancio pluriennale 2005/2007, UPB 10.01.004. [120]

 

     Art. 154. Interventi a favore degli "Informagiovani".

     1. La Regione Abruzzo riconosce i servizi e le strutture Informagiovani operanti sul territorio regionale, al fine di sviluppare una rete informativa finalizzata all'orientamento giovanile, per favorire l'interazione e permettere la partecipazione attiva dei giovani alle dinamiche socioeconomico-culturali.

     2. La Regione Abruzzo riconosce, altresì, la figura professionale dell'Operatore Informagiovani.

     3. Il Servizio Informagiovani si inserisce nel contesto più ampio dei servizi regionali a favore della gioventù, ed in particolare costituisce una delle azioni più incisive per qualificare ulteriormente le ricerche dell'Osservatorio Sociale regionale già esistente nel territorio e permettere l'istituzione dell'Osservatorio Giovanile regionale.

     4. L'Operatore Informagiovani deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) attitudine alla comprensione delle problematiche che investono la condizione giovanile;

     b) predisposizione alle relazioni, interpersonali e di gruppo, con il pubblico giovanile;

     c) possesso del titolo di studio almeno di scuola secondaria di 2° grado.

     5. Gli operatori che abbiano già sostenuto un corso di formazione comunale o provinciale idoneo, assumono, a decorrere dalla data di promulgazione della presente legge, la qualifica di cui al comma 2.

     6. In tale direzione la Regione Abruzzo favorisce interventi finalizzati:

     a) reperimento e alla raccolta dei dati e delle informazioni, a valenza regionale, nazionale ed europea, sui principali campi di azione della vita giovanile, mediante acquisizione e strutturazione, anche in collegamento di apposite banche dati;

     b) alla trasmissione, diffusione e pubblicizzazione su supporti idonei dei dati e delle informazioni raccolte e dirette ai giovani della Regione;

     c) all'aggiornamento in servizio e alla formazione continua degli operatori delle strutture Informagiovani in accordo con Comuni e Province;

     d) al collegamento e alla cooperazione tra le strutture Informagiovani operanti sul territorio regionale;

     e) al raccordo tra la rete territoriale dei servizi Informagiovani e gli Enti e gli Organismi operanti sul territorio regionale, che a vario titolo si rapportano alle politiche giovanili, anche a mezzo di servizi informativi;

     f) al collegamento con omologhi organismi regionali, nazionali ed europei.

     7. L'istituzione dei servizi Informagiovani, di cui al comma 1, è affidata a Comuni, singoli o associati, alle comunità montane e alle province, secondo modalità precisate con Regolamento da adottare, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, dalla Giunta regionale – Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale.

     8. Agli oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo si provvede mediante stanziamento dell'importo di € 200.000,00 sul Cap. 61546, UPB 10.01.004 di nuova istituzione.

     9. Per l'anno 2005, gli Informagiovani singoli o associati che intendano accedere ai contributi di cui al comma precedente devono farne richiesta alla Giunta regionale - Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, presentando idoneo progetto corredato dalle fasi di attuazione, dal preventivo di spesa e dall'eventuale partecipazione finanziaria di enti pubblici e privati.

 

     Art. 155. Contributo straordinario a favore Teatro Stabile d’Abruzzo e ATAM.

     1. Al fine di consentire ai soggetti beneficiari di cui all'art. 1, commi 1 e 2 della L.R. 82/1996, la possibilità di assolvere ai compiti previsti dal Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 27 febbraio 2003, con adeguate possibilità di investimento, è concesso, a decorrere dall'esercizio 2005, un contributo aggiuntivo di € 170.000,00 a titolo di incremento della quota annualmente versata dalla Regione a ripiano del mutuo a suo tempo stipulato con la Cassa di Risparmio della Provincia dell' Aquila, in applicazione della predetta L.R. 82/1996, di cui è prevista la scadenza in data 30 giugno 2012.

     2. La somma rideterminata in conseguenza di quanto previsto dall'applicazione del precedente comma 1 e dalla rinegoziazione del mutuo in ammortamento, è ripartita tra i soggetti beneficiari, a cura della Direzione programmazione, risorse umane, finanziarie strumentali, che interverrà alla stipula dei relativi atti presso la Banca concessionaria attribuendo:

     - al soggetto di cui al comma 1, art. 1 della L.R. 82/1996 il 60%

     - al soggetto di cui al comma 2, art 1 della L.R. 82/1996 il 40%

     3. E' autorizzata l'iscrizione per l'anno 2005, dello stanziamento di € 170.000,00 nell'ambito della UPB 10.01.005 sul Cap. 61510: Contributo straordinario a favore del Teatro Stabile Abruzzese.

     4. Per gli esercizi successivi al 2005 e fino al 2012, saranno iscritti sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci gli stanziamenti determinati nella misura di cui al precedente comma 1.

     5. E' abrogato l'art. 26 della L.R. 15/2004 e successive modificazioni.

 

     Art. 155 bis. Contributo in favore del sistema universitario abruzzese. [121]

     1. La Regione Abruzzo, riconosciuta la necessità di sostenere lo sviluppo del sistema universitario abruzzese, interviene in favore dei Comuni di Avezzano (AQ), Penne (PE) e Torre dei Passeri (PE) mediante la concessione, per l'anno 2005, di un contributo di € 100.000,00 ciascuno, da destinare al sostegno finanziario delle sedi universitarie distaccate nei Comuni sopra indicati.

     2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati per l'esercizio finanziario 2005 in € 300.000,00, si provvede con le risorse iscritte nell'ambito della UPB 10.01.002 sul capitolo di spesa 51530 ridenominato: Contributo in favore del Sistema Universitario Abruzzese.

 

     Art. 156. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20/2000. [122]

     1. L'art. 31 della L.R. 20/2000 è così riformulato:

«Art. 31. Programmi di qualificazione e sviluppo.

1. In attuazione dei principi generali all'art. 1, la Regione promuove la divulgazione della pratica sportiva e sostiene finanziariamente la Scuola regionale dello Sport C.O.N.I. in Abruzzo quale strumento di:

- sviluppo e divulgazione della pratica sportiva;

- formazione e aggiornamento di dirigenti, tecnici, istruttori, operatori e ausiliari sportivi;

- produzione e divulgazione di documentazione e informazione;

- attuazione e ricerca applicata alla prativa sportiva.

2. A tale scopo la Giunta regionale adotta programmi di intervento, valutando le proposte formulate dalla Scuola regionale dello Sport.»

 

     Art. 157. Modifiche alla L.R. 91/1994 modificata dalla L.R. 11/2001.

     1. Al comma 1 dell'art. 11 della L.R. 91/1994 così come modificato dall'art. 34, comma 2 della L.R. 11/2001 sostituire le parole "£. 750.000" con le parole "€ 700".

 

     Art. 158. Contributo al Comune di Penne per l'attivazione di un corso di laurea. [123]

     [1. E' concesso un contributo al Comune di Penne per l'attivazione del Corso di laurea in Tecnica e Tecnologia della moda di € 100.000,00 attraverso il Cap. 61540 di nuova istituzione iscritto nella UPB 10.01.004.]

 

     Art. 159. Misure a sostegno del diritto allo studio.

     1. La Regione Abruzzo, per il tramite della FIRA, attiva Convenzioni con Banche ed Istituti di Credito, onde favorire interventi a sostegno di famiglie con reddito familiare lordo inferiore a € 18.000, finalizzati all’acquisto di libri scolastici ed al pagamento delle tasse universitarie.

     2. L’intervento consiste in un concorso regionale in c/interessi per piccoli prestiti, d’importo massimo di € 1.500 e della durata massima inferiore a 18 mesi, con tasso minimo (interamente coperto dal contributo regionale) e spese d’istruttoria zero.

     3. E’ autorizzato, per il 2005, uno stanziamento di € 500.000,00 UPB 10.01.001 sul Cap. 41616 di nuova istituzione denominato: Contributi per acquisto libri scolastici, con uno stanziamento di € 250.000,00 e UPB 10.01.002, Cap. 41518 di nuova istituzione denominato: Contributi per il pagamento delle tassa universitarie, con uno stanziamento di € 250.000,00.

 

     Art. 160. Contributo straordinario all’Istituto abruzzese per la storia d’Italia dal fascismo alla resistenza.

     1. La Regione Abruzzo riconosce l’importanza dell’attività svolta dall’Istituto abruzzese per la storia d’Italia dal fascismo alla resistenza nel campo della cultura e concede allo stesso, solo per l’anno 2005, un contributo straordinario di € 15.000,00.

     2. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 del presente articolo trova copertura finanziaria con quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 10.01.004 sul Cap. 61621 denominato: Contributo per il finanziamento dell’Istituto abruzzese per la storia d’Italia dal fascismo alla resistenza.

     3. Lo stanziamento continuativo previsto dalle LL.RR. 27/1977 e 37/1982 da iscrivere annualmente nell’ambito della UPB 10.01.004 sul Cap. 61621 è fissato a partire dall’esercizio 2005 in € 25.000,00.

 

     Art. 161. Contributo in favore dell'Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli di Lanciano. [124]

     1. La Regione Abruzzo, allo scopo di promuovere e valorizzare le attività musicali nel territorio regionale, concede, per l'anno 2005, un contributo straordinario di € 300.000,00 all'associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli di Lanciano.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 300.000,00 si provvede mediante lo stanziamento sul cap. 61547, UPB 10.01.004 di nuova istituzione denominato: Contributo in favore dell'Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli di Lanciano.

 

     Art. 162. Riconoscimento del Teatro "Fedele Fenaroli" di Lanciano quale Centro di formazione teatrale d’Abruzzo.

     1. La Regione Abruzzo riconosce il Teatro "Fedele Fenaroli" di Lanciano quale Centro di Formazione Teatrale d'Abruzzo. Individua nella sua struttura il principale luogo deputato allo svolgimento delle attività formative già attivate a livello europeo, anche in connessione alle iniziative relative allo svolgimento dei programmi della nascente Euro Regione Adriatica di cui è previsto il varo entro l'anno 2005.

     2. A tal fine la Regione Abruzzo stanzia la somma di € 100.000,00 a favore della Deputazione Teatrale Fedele Fenaroli per le necessarie strutture tecnico-organizzative atte a promuovere la diffusione della cultura teatrale a vantaggio della società civile.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 100.000,00 si provvede mediante l’aumento di € 100.000,00 sul Cap. 61402 denominato: Contributo straordinario alla Deputazione Teatrale Fedele Fenaroli di Lanciano, nell’ambito della UPB 10.01.004.

     4. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli ai sensi della L.R. 3/2002.

 

     Art. 162 bis. [125]

     [1. La Regione Abruzzo allo scopo di promuovere e valorizzare le attività teatrali nel territorio frentano concede un contributo straordinario di € 100.000,00 per l’anno 2005 alla Deputazione Teatrale "Fedele Fenaroli" di Lanciano.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 100.000,00 si provvede con la reiscrizione ed il rifinanziamento del Cap. 61402 denominato: Contributo straordinario alla Deputazione Teatrale "Fedele Fenaroli" di Lanciano, nell’ambito della UPB 10.01.004.]

 

     Art. 163. Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica e urbanistica nella Regione Abruzzo. [126]

     [1. La Regione Abruzzo promuove la cultura urbanistica e architettonica nell’ambito del proprio territorio.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso la Giunta regionale un Centro regionale di documentazione per l’architettura e l’urbanistica che svolge i seguenti compiti:

     - raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all’architettura e all’urbanistica moderna e contemporanea della Regione, nonché raccogliere e conservare gli archivi degli enti e delle imprese che operano nel settore;

     - promuovere, anche con i soggetti di cui al successivo comma 3, la costituzione di Centri territoriali di documentazione per l’architettura e l’urbanistica moderna e contemporanea regionale;

     - costituire e sviluppare la rete informativa regionale degli archivi dell’architettura e dell’urbanistica in collaborazione con altri centri di documentazione, con organismi di categoria e con gli istituti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe.

     3. La Regione, mediante iniziative culturali e intese con le Università abruzzesi, ovvero con i singoli istituti o dipartimenti universitari, con fondazioni, centri studi e ricerche, ordini professionali, oltre che con il centro regionale di documentazione promuove la formazione e la ricerca finalizzate alla conoscenza del paesaggio, alla salvaguardia e alla tutela dei suoi valori culturali, nonché la conoscenza del patrimonio architettonico e urbanistico.

     4. La Regione mediante intese con le Autorità scolastiche abruzzesi favorisce altresì l’istituzione e lo sviluppo di insegnamenti scolastici, a livello di istruzione primaria e secondaria, volti alla conoscenza della cultura architettonica e urbanistica, con particolare riguardo alla tutela del paesaggio.

     5. La Giunta regionale, d’intesa con la competente Commissione consiliare, emana entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Regolamento attuativo delle norme del presente articolo.

     6. E’ autorizzata per l’anno 2005 l’iscrizione dello stanziamento di € 100.000,00 nell’ambito della UPB 10.02.004, Cap. 62481 di nuova istituzione denominato: Promozione della cultura architettonica e urbanistica nella Regione Abruzzo - in diminuzione per pari importo il Cap. 12484, UPB 02.02.010.]

 

     Art. 164. Contributo a favore dell’Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine.

     1. E’ autorizzata, per l’anno 2005, l’iscrizione di € 450.000,00 nell’ambito della UPB 10.01.005, Cap. 61663 denominato: Contributo a favore dell'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine.

     2. La Regione Abruzzo finalizza una quota pari ad € 222.565,00 del suddetto stanziamento, quale contributo della Regione medesima per il pagamento della rata del mutuo contratto dall’Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine ai sensi della L.R. 4/2000 concernente: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 100/1997: Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine.

     3. La restante parte dello stanziamento iscritto sul medesimo Cap. 61663 segue le discipline previste dalle LL.RR. 87/1996 e 100/1997 concernenti rispettivamente "Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine" e "Partecipazione della Regione alla costituzione dell'associazione denominata - Accademia internazionale per le Arti e le Scienze dell'immagine".

     4. La Regione Abruzzo, quale Socio Fondatore dell'Associazione denominata Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine di cui alla L.R. 100/1997, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio di esercizio e la regolare attività complessiva di cui al comma 1, art. 6 L.R. 100/1997 ed in particolare di garantire il suo svolgimento secondo le finalità previste nelle norme statutarie, concorre al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1998-1999-2000-2001-2002-2003 e sino al 31.12.2004 con un contributo straordinario pari a € 100.000,00.

     5. L'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge rivolge apposita istanza alla Direzione qualità della vita – servizio promozione sociale. Il Dirigente del Servizio, entro 60 giorni dall'istanza, con propria determinazione, eroga il contributo di cui al comma 4 previa verifica dei disavanzi di esercizio sulla base dei bilanci consuntivi in possesso, ai sensi del comma 3, art. 7 L.R. 100/1997.

 

     Art. 165. Modifiche ed integrazioni L.R. 19/2004.

     1. Al comma 2 dell’art. 1 della L.R. 19/2004 recante: Modifiche alla L.R. 15/2004: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e plurienna1e 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria) sostituire le parole "a) € 50.000,00" con le parole "a) il 3%", le parole ''b) € 140.000,00" con le parole "b) 1'11%", le parole "c) € 50.000,00" con le parole "c) il 3%", le parole "d) € 260.000,00" con le parole "d) il 38%". Per le società e le associazioni di cui al comma dello stesso art. 1 che dovessero conseguire la promozione nei campionati di serie A maschile nel corso del corrente anno è altresì concesso un contributo pari al 7% del totale delle somme erogate ai sensi del presente articolo. L'erogazione avverrà con determina del Dirigente del Settore Sport entro trenta giorni dal conseguimento della promozione in serie A.

 

     Art. 166. Contributo straordinario a favore dell'Associazione teatrale "L'Uovo".

     1. La Regione Abruzzo, allo scopo di promuovere e valorizzare le attività teatrali nel territorio regionale, concede un contributo straordinario di € 100.000,00 per l'anno 2005 all'Associazione teatrale "L'Uovo" di L'Aquila.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, che ammontano a € 100.000,00 si provvede mediante Cap. 61548, UPB 10.01.004 di nuova istituzione denominato: Contributo straordinario all'Associazione teatrale "L'Uovo" di L'Aquila.

 

     Art. 167. Contributo al CONI Comitato Regione Abruzzo.

     1. La Regione Abruzzo riconosce l'importanza del CONI nella diffusione e organizzazione dello sport abruzzese a qualsiasi livello. A tal fine la Regione concede, per l'anno 2005, un contributo di € 200.000,00 al CONI Comitato Regione Abruzzo. [127]

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 200.000,00 si provvede mediante UPB 10.01.003, Cap. 91520 di nuova istituzione denominato: Contributo al CONI Comitato Regione Abruzzo. [128]

 

     Art. 168. Contributo straordinario al Comune di Lanciano per la costruzione di una piscina.

     1. La Regione Abruzzo al fine di promuovere la crescita della disciplina sportiva e riabilitativa del nuoto concede, per l'anno 2005, un contributo straordinario di € 700.000,00 al Comune di Lanciano per la costruzione di una piscina.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 700.000,00 si provvede mediante l'istituzione di un nuovo Cap. 152562, UPB 04.02.001 denominato: Contributo straordinario al Comune di Lanciano per la costruzione di una piscina.

 

     Art. 169. Contributo straordinario al Comune di Collecorvino.

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario al Comune di Collecorvino (PE) per la realizzazione della Biblioteca comunale e Archivio storico "Palazzo Cicoria" di € 150.000,00.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, che ammontano a € 150.000,00 si provvede con UPB 04.02.001, Cap. 152563 di nuova istituzione denominato: Contributo straordinario al Comune di Collecorvino.

 

     Art. 170. Modifiche alla L.R. 5/1999.

     1. All’art. 8, comma 1 della L.R. 5/1999, dopo la lett. b) è aggiunta la lett. c):

«c) Krak Teatro Artificio Tollo.»

 

     Art. 171. Contributo straordinario all’Associazione Teatro di Gioia.

     1. La Regione Abruzzo riconosce l'importanza dell'attività svolta dall'Associazione Teatro di Gioia, per incrementare manifestazioni che esaltino il nome e le bellezze naturalistiche e culturali dell'Abruzzo attraverso i temi dell'intercultura e dell'ambiente. A tal fine concede, per l'anno 2005, un contributo straordinario di € 20.000,00 all'Associazione Teatro di Gioia.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, che ammontano a € 20.000,00 si provvede con l'iscrizione del nuovo Cap. 61544 denominato: Contributo straordinario all'Associazione Teatro di Gioia, nell'ambito della UPB 10.01.004.

 

     Art. 172. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 46/2004.

     1. All'art. 11, comma 1, le parole "ai singoli ERSU" sono sostituite dalle parole "alle singole ADSU".

     2. All'art. 20, comma 2, lett. i), le parole "degli ERSU" sono sostituite dalle parole "delle ADSU".

     3. All'art. 20, comma 2, lett. k), dopo le parole "all'art. 23" sono aggiunte le seguenti parole "comma 3, lett. b)"

     4. L'art. 23, comma 5, è abrogato.

     5. L'art. 25, comma 3, è sostituito dal seguente: "Le Associazioni di stranieri immigrati, di cui all'art. 23, comma 3, lett. b), e loro federazioni già iscritte all'Albo regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 79/1995, vengono di diritto iscritte al registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati previsto dalla presente legge".

 

     Art. 173. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 47/2004.

     1. Nell’anno 2005 per il riparto delle risorse di cui all’art. 23 della L.R. 47/2004: Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le comunità di abruzzesi nel mondo, la Giunta regionale si avvale del parere già espresso dal CREI (L.R. 79/1995) nell’ultima riunione del 5 e 6 novembre 2004 e con le modalità previste nella delibera della Giunta regionale n. 817 del 19 settembre 2001.

 

     Art. 174. Modifiche ed integrazioni L.R. 47/2004.

     1. All'art. 25 della L.R. 47/2004: Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le comunità di abruzzesi nel mondo, sono inserite, dopo la parola "emigrazione", le seguenti parole "e la L.R. 47/2000.

     2. All'art. 26 della medesima legge regionale è aggiunto il seguente comma:

«Agli oneri per il funzionamento degli organi di cui all'art. 13, si provvede con i fondi stanziati annualmente sul Cap. 11437, UPB 01.01.006, che assume la seguente denominazione: Rimborsi ed indennità ai componenti e partecipanti all'attività del Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM).»

 

     Art. 174 bis. Gruppo di lavoro emigrazione. [129]

     1. La composizione del Gruppo di Lavoro previsto dalla Delib.G.R. 19 settembre 2001, n. 817 per la predisposizione dei piani di intervento nel campo dell'emigrazione è modificata come segue:

     a. tre componenti individuati nei componenti Consiglieri regionali nominati nel CRAM ai sensi dell'art. 4, lettera B), della L.R. n. 47/2004;

     b. il Dirigente del Servizio Attività di promozione della Regione e Collegamento con le Comunità Abruzzesi all'estero.

     2. Le funzioni di segretario sono espletate dal Responsabile dell'Ufficio Emigrazione.

     3. Il suddetto gruppo di lavoro è preposto alla predisposizione dei piani di cui agli articoli 17 e 18 della L.R. n. 47/2004, in riferimento all'attività diretta dalla Regione e in relazione alle risorse disponibili.

 

     Art. 174 ter. Contributo straordinario al Centro Regionale Abruzzese di Lucerna. [130]

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario per euro 50.000,00 al Centro regionale abruzzese di Lucerna per lavori di ristrutturazione della sede del Centro danneggiata dalla recente alluvione.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati per l'esercizio finanziario 2005 in € 50.000,00 si provvede con le risorse iscritte nell'ambito del cap. 12484, UPB 02.02.010.

 

     Art. 175. Promozione dello sport.

     1. La Regione Abruzzo garantisce la promozione e la diffusione dello sport.

     2. E' istituito presso l'Assessorato regionale allo sport un comitato di coordinamento dei grandi eventi sportivi, formato da cinque membri nominati dalla Giunta regionale, e che al proprio interno eleggono un coordinatore.

     3. La Giunta regionale su proposta della Direzione regionale qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale, fissa per l’anno 2005, con deliberazione, le modalità per gli interventi di cui al precedente comma.

     4. La copertura finanziaria dell’onere derivante dall’attuazione e per le finalità dei commi che precedono, valutato per l’anno 2005 in € 40.000,00 è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto nella UPB 10.01.003, Cap. 91502 denominato: Interventi nel campo dello Sport.

 

     Art. 176. Contributo straordinario al Comune di Fara San Martino.

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di € 200.000,00 al Comune di Fara San Martino (CH) per la realizzazione della "Cittadella dello Sport".

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante lo stanziamento di € 200.000,00 sulla UPB 04.02.001, Cap. 152564 di nuova istituzione denominato: Contributo straordinario al Comune di Fara San Martino per la realizzazione della "Cittadella dello Sport".

 

     Art. 177. Contributo ente mostra artigianato della Macella.

     1. La Regione Abruzzo, in considerazione del grande rilievo assunto in campo regionale e nazionale dalla Mostra dell'Artigianato della Maiella, concede all'Ente Mostra Artigianato della Maiella con sede in Guardiagrele, un contributo annuale per il funzionamento di € 100.000,00.

     2. E' autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 100.000,00 nell'ambito della UPB 08.01.008 sul Cap. 251582 del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, denominato: Contributo per il funzionamento della Mostra dell'Artigianato della Maiella di Guardiagrele.

 

     Art. 178. Contributo Comune di Castelli.

     1. La Regione Abruzzo anche per l'anno 2005 concede un contributo di € 200.000,00 al Comune di Castelli per la promozione e valorizzazione del patrimonio storico artistico castellano e per il funzionamento del Museo delle Ceramiche.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con l'aumento di € 200.000,00 sul Cap. 61668, UPB 10.01.004 denominato: Contributo straordinario in favore del Museo delle Ceramiche di Castelli.

 

     Art. 179. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5/1999.

     1. Al comma 1 dell’art. 8 della L.R. 5/1999 dopo la lett. c), aggiungere:

d) Lanciavicchio - cooperativa di produzione teatrale;

e) Teatro Italia - Laboratorio Orazio Costa - Associazione di produzione teatrale.

     2. Il comma 2 dell’art. 7 della L.R. 5/1999 è modificato come segue: sostituire le parole "di almeno due realtà provinciali o di due Comuni capoluoghi di Provincia" con le parole "di almeno una realtà provinciale e di un Comune capoluogo di Provincia".

     3. L'art. 16 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 recante: Norme organiche sul teatro di prosa è sostituito dal seguente:

     "Art. 16. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 2005 con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 62436 - UPB 10.02.009 denominato: Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R. n. 5/1999.

     2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà iscritto nel pertinente capitolo di spesa con legge di bilancio, ai sensi della L.R. n. 3/2002." [131]

 

     Art. 179 bis. Contributo al Comune di Rosciano per la tutela della minoranza linguistica arberesche presente nel territorio del Comune. [132]

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo di € 20.000,00 al Comune di Rosciano per iniziative tese al riconoscimento ed alla tutela della comunità etnico-linguistica di origine arberesche insediata nella frazione di Villa Badessa del Comune di Rosciano.

     2. All'onere complessivo valutabile in € 20.000,00 si provvede per l'esercizio 2005 con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa 61440 nell'ambito della UPB 10.01.004 denominato: Contributo straordinario al Comune di Rosciano per la tutela della minoranza linguistica arberesche presente nel Comune, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse previste nella UPB 15.01.001, cap. 323000 denominato: Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti. In diminuzione per pari importo UPB 15.01.001, cap. 323000.

     3. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 180. Contributo Fondazione Tetraktis. [133]

     [1. La Regione Abruzzo concede, per l'anno 2005, un contributo di € 100.000,00 per la costituenda fondazione Tetraktis.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con l'aumento di € 100.000,00 sul Cap. 61403, UPB 10.01.004 denominato: Contributo straordinario in favore della costituenda fondazione Tetraktis.]

 

     Art. 181. Contributo al Circolo golf d’Abruzzo in Brecciarola.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere la crescita e la diffusione della disciplina sportiva del golf, concede un contributo straordinario di € 130.000,00 per l'anno 2005 al Circolo Golf d'Abruzzo in Brecciarola di Chieti; un contributo per la promozione, manutenzione e funzionamento dell'impianto sportivo.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 130.000,00 si provvede con lo stanziamento iscritto sul Cap. 91506, UPB 10.01.003 denominato: Contributo straordinario al Circolo Golf d'Abruzzo.

 

     Art. 182. Contributo straordinario al comitato regionale abruzzese del "Centro sportivo educativo nazionale". [134]

     1. La Regione Abruzzo, al fine di valorizzare le attività formative degli operatori sportivi, in considerazione della presenza sul territorio regionale di ben due Facoltà di Scienze Motorie (Università D'Annunzio e Università dell'Aquila), concede un contributo per l'anno 2005 di € 40.000,00 al Comitato regionale abruzzese del "Centro Sportivo Educativo Nazionale" per la realizzazione di corsi nazionali di Formazione Integrata rivolti anche a studenti con formazione universitaria da svolgersi con articolazioni territoriali in riferimento alle sedi Universitarie.

     2. All'onere derivante dal presente articolo, che ammonta a € 40.000,00 si provvede, per l'anno 2005, con l’aumento dello stanziamento iscritto sul Cap. 91505 denominato: Contributo straordinario al Comitato regionale Abruzzese del "Centro Sportivo Educativo Nazionale", nell'ambito della UPB 10.01.003 e la contestuale diminuzione di € 40.000,00 sul Cap. 11210, UPB 02.01.005 denominato: Oneri riflessi a carico dell’amministrazione su retribuzioni e competenze accessorie.

     3. Il contributo è concesso con determina del Dirigente del Settore Sport a semplice domanda del Comitato.

 

     Art. 183. Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili. [135]

     1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone disabili nella considerazione che la pratica delle stesse è un diritto alle pari opportunità, un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica.

     2. Al Comitato Italiano Paraolimpico di seguito denominato con l'acronimo CIP e alle società sportive ad esso direttamente affiliate, è riconosciuta primaria importanza per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma 1.

     2 bis. La Regione concede contributi al Comitato Paralimpico Italiano (CIP) e alle Federazioni Paralimpiche dallo stesso riconosciute per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni da svolgersi nella Regione Abruzzo [136].

     2 ter. La Giunta regionale provvede con apposito atto ad approvare il programma delle iniziative delle manifestazioni, valutando le proposte formulate dai soggetti di cui al comma 2 bis [137].

     2 quater. La copertura finanziaria per le proposte di cui al comma 2 ter sono assicurate con quota parte della somma a disposizione sul Cap. 91470 del bilancio regionale per un massimo di € 20.000,00 [138].

     3. La Regione contribuisce a sostenere le iniziative realizzate nel proprio territorio dalle strutture territoriali provinciali e regionale del CIP, dalle società sportive dilettantistiche, dalle associazioni e dagli organismi sportivi ad esso affiliati, operanti nella Regione, che partecipando alle attività federali agonistiche e promozionali, promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva.

     4. Gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa sono esclusi dai contributi.

     5. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 3, al Servizio Sport ed Impiantistica Sportiva della Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, a pena di esclusione, corredate da apposita relazione illustrativa dei programmi e delle iniziative da realizzare, del relativo piano finanziario preventivo e di ogni ulteriore dettaglio tecnico-organizzativo-sportivo utile alla determinazione del contributo nonché, a cura delle sole società sportive e organismi, del parere favorevole dell' organo federale regionale Abruzzo del CIP [139].

     6. Per il primo anno di applicazione, le domande devono essere presentate entro e non oltre entro il 15 ottobre 2006 [140].

     7. La Giunta regionale con proprio atto, entro il 31 ottobre di ogni anno, stabilisce i criteri per il riparto dei contributi, individuando i soggetti beneficiari e la corrispondente misura dei benefici regionali previo parere della competente Commissione Consiliare [141].

     8. La copertura finanziaria del presente articolo è assicurata tramite uno stanziamento pari ad € 80.000,00 nell'ambito della UPB 10.01.003, Cap. 91470 di nuova istituzione denominato: Contributi al CIP e alle società sportive ad esso affiliate per la partecipazione di persone disabili alla pratica sportiva.

     9. Per gli anni successivi lo stanziamento è determinato con legge regionale di bilancio.

 

     Art. 184. Contributo per la realizzazione della Città dello sport.

     1. I fondi regionali di € 100.000,00 previsti dalla L.R. 7/2002 per l’acquisto del Parco Chico Mendez di Giulianova e di € 50.000,00 previsti dalla L.R. 7/2002 per la realizzazione della Città dello Sport in via Cupa in Giulianova sono destinati alla realizzazione della raccolta delle acque piovane nonché alla pavimentazione del Centro Storico di Giulianova paese e la realizzazione della piazza adiacente.

 

     Art. 185. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 98/1999.

     1. Il comma 2bis dell'art. 5 della L.R. 98/1999 è sostituito dal seguente:

"2 bis. Per l’anno 2005 è concesso un contributo di € 65.000,00 al Comune di Vasto per l'organizzazione del Vasto Film Festival ed un contributo di € 35.000,00 al Cineforum Teramo "Lumiere - Gianni Di Venanzo 1920-1966" per l'organizzazione di "Cinema al castello".

     2. Le attività di cui agli artt. 7, 9 e 12 della L.R. 98/1999 sono sospese per l'anno 2005.

     3. All'art. 8 della L.R. 98/1999 sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Per l'anno 2005 l'intervento finanziario per le finalità del seguente articolo è fissato in € 65.000,00".

     4. Al comma 2 dell'art. 10 della L.R. 98/1999 sostituire le parole "per l'anno 2004" con le parole "per l'anno 2005".

     5. La previsione di competenza della UPB 10.02.009, Cap. 62423: Contributi per le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali - L.R. 98/1999, del preventivo finanziario gestionale esercizio 2005 - parte II spesa viene incrementata di € 65.000,00 per un totale di € 865.000,00.

 

     Art. 186. Contributo straordinario alla Fondazione Musei Civici di Loreto Aprutino.

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario alla Fondazione Musei Civici di Loreto Aprutino (PE) per le spese d’investimento in spazi espositivi "Le Antiche Ceramiche Abruzzesi di Castelli" di € 150.000,00.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, che ammontano a € 150.000,00 si provvede con l'istituzione del Cap. 62480, UPB 10.02.005 denominato: Contributo straordinario alla Fondazione Musei Civici di Loreto Aprutino (PE).

 

     Art. 187. Costituzione della Fondazione "S. Maria dei Raccomandati".

     1. In attuazione dell’art. 52 della L.R. 41/2004, la Regione Abruzzo, per il tramite della Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali partecipa alla costituzione della Fondazione "S. Maria dei Raccomandati Polo Culturale di L’Aquila", con un contributo di € 50.000,00.

     2. All’onere derivante dal presente articolo si fa fronte mediante l’utilizzo di quota parte del Cap. 61620 UPB 10.01.004 denominato: Contributo ad Enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura - L.R. 43/1973.

 

SEZIONE UNDICESIMA

Disposizioni in materia di formazione professionale e politiche attive del lavoro

 

     Art. 188. Istituzione comitato regionale di concertazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, istituisce il Comitato regionale di concertazione.

     2. Il Comitato di cui al comma precedente è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, ed è composto:

     - dall'Assessore alla Sanità o suo delegato;

     - dall'Assessore al Lavoro o suo delegato;

     - dalla direzione INPS;

     - dalla direzione INAIL;

     - dai rappresentanti delle ASL;

     - dall'Ispettorato del Lavoro Comitato emersione;

     - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

     - dai rappresentanti delle organizzazioni datori di lavoro;

     - un rappresentante dell'UPA - Unione Province Abruzzesi.

     3. Il Comitato, nell'esercizio della propria attività, che può essere organizzata anche su base provinciale e comunale, sentite le province, i comuni e le ASL che svolgono funzioni di coordinamento locale, adempie le seguenti funzioni:

     - diffondere le iniziative previste dalla Comunità Europea e dalle altre Istituzioni;

     - promuovere attività di sensibilizzazione e formazione realizzando le iniziative messe in atto dagli organismi bilaterali presenti nella Regione Abruzzo, e nei vari settori, nell'attività di prevenzione;

     - verificare l'attività dei dipartimenti delle ASL addetti alla prevenzione, e i relativi impegni di spesa;

     - valorizzare e diffondere le migliori politiche che vengono realizzate nei vari settori da associazioni, istituzioni e privati cittadini;

     - realizzare, d'intesa con le associazioni di categoria, la carta sulla sicurezza nei vari settori dell'economia regionale per fornire indicazioni ed obiettivi condivisi in materia.

     4. Al fine di evidenziare le migliori iniziative realizzate in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro nella Regione Abruzzo, è istituito il Premio regionale sulla sicurezza.

     5. E' istituito, inoltre, con l'obiettivo di svolgere attività di consulenza sulle iniziative specifiche da attivare, l'Osservatorio sulla sicurezza infortuni gravi e materiali che, d'intesa con l'INAIL, collabora all'attuazione del Comitato regionale di concertazione.

     6. Il funzionamento, l'organizzazione e la composizione dell'Osservatorio di cui al comma precedente sono disciplinati con delibera di Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di concertazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

     7. Il Comitato regionale di concertazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro istituisce lo sportello di consultazione per la sicurezza (SCS) negli ambienti di lavoro e sui cantieri. Con apposito regolamento verranno definiti compiti, termini, risorse e modalità di funzionamento dello sportello stesso.

     8. La Regione Abruzzo destina l'1% della quota del 6% del FSR da destinare ai Dipartimenti di prevenzione, per la realizzazione degli Sportelli Unici (SP) di prevenzione, presso le unità operative territoriali, per una capillare attività di informazione.

     9. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato per l'esercizio 2005 in € 350.000,00 è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 11.02.002, Cap. 22438 denominato: Risorse integrative al Fondo unico per le politiche del lavoro - LL.RR. 101/1997 e 55/1998.

 

     Art. 189. Contributo allo sviluppo del progetto "Piazza del lavoro".

     1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire strumenti utili a promuovere il lavoro, sostiene mediante la concessione di un contributo alla Compagnia delle Opere dell'Adriatico, lo sviluppo del progetto "Piazza del Lavoro", finalizzato a costituire un luogo di riferimento unico dove la persona in cerca di occupazione, con l'ausilio di personale qualificato, possa trovare ogni risposta alle proprie esigenze e tutti gli strumenti, dall'accoglienza all'accompagnamento al lavoro, dall'orientamento individuale e di gruppo alla formazione professionale e di base, dal tirocinio aziendale all'inserimento diretto in azienda o con interinale o con collocamento privato, che lo aiutino e lo tutelino per inserirsi nel miglior modo possibile nel mercato del lavoro o avviare attività di impresa.

     2. La copertura finanziaria dell’onere derivante dall’attuazione del comma che precede, valutato per l’anno 2005 in € 150.000,00 è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 11.02.002, Cap. 22438 denominato: Risorse integrative al Fondo Unico per le Politiche del Lavoro - LL.RR. 101/1997 e 55/1998.

 

     Art. 190. Istituzione del centro di lavoro guidato per disabili.

     1. La Regione Abruzzo al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili attraverso nuovi modelli di intervento, sostiene mediante la concessione di un contributo di € 50.000,00 all'ANFFAS Onlus di Giulianova, l'istituzione di un Centro di lavoro guidato per disabili, innovativo laboratorio protetto, artigianale e produttivo, in grado di realizzare percorsi guidati di formazione e lavoro adattabili alle persone che presentano limitazioni fisiche e sensoriali.

     2. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato per l'esercizio 2005 in € 50.000,00 è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 11.02.002 sul Cap. 22438 denominato: Risorse integrative al fondo unico per le politiche del lavoro - LL.RR. 101/1997 e 55/1998.

 

          Art. 191. Programma Comunitario Town Twinning.

     1. La Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale è autorizzata a compartecipare al programma comunitario "Town Twinning" con un contributo pari a:

     - € 20.000,00 al Comune di Castellalto (TE);

     - € 20.000,00 al Comune di Lanciano (CH).

     2. E' autorizzata l'iscrizione di € 40.000,00 sul capitolo 61542 di nuova istituzione nell'ambito della UPB 10.01.004 denominato: Contributo ai Comuni di Castellalto e Lanciano per la compartecipazione al Programma Comunitario Town Twinning.

 

     Art. 192. Stabilizzazione e ricollocazione dei lavoratori reimpegnati in attività socialmente utili.

     1. E’ autorizzata, per l'anno 2005, l’iscrizione dello stanziamento di € 5.267.861,00 nell'ambito della UPB 11.02.005: Interventi per la stabilizzazione e la ricollocazione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, sul Cap. 22446 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi per la stabilizzazione dei lavoratori reimpegnati in attività socialmente utili.

 

     Art. 193. Contributo all’Associazione CIAPI.

     1. Limitatamente all’esercizio 2005 il contributo di cui all’art. 1 della L.R. 74/1994, così come rideterminato dalla presente legge, è incrementato di una somma pari ad € 450.000,00, destinata alla copertura di oneri finanziari relativi al personale dell’Associazione CIAPI temporaneamente utilizzato, a far data dall’1.1.2005, presso gli Uffici della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con l’aumento di € 450.000,00 sul Cap. 51611, UPB 11.01.003 denominato: Contributo al CIAPI per spese correnti e per il consolidamento del centro in funzione di supporto alle province in sede di esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione professionale e servizi all’impiego L.R. 74/1994.

 

     Art. 194. Modifiche ed integrazioni L.R. 2/1997.

     1. Per la gestione degli impianti di depurazione, in particolare quelli di piccole e medie dimensioni, l’Ente d’Ambito o Gestore d’Ambito dovrà tenere conto dei progetti regionali di avvio dei giovani associati in cooperative beneficiari di finanziamenti relativi alla nuova occupazione.

     2. Per tali impianti depurativi, inclusi quelli di fitodepurazione gli ATO possono avvalersi delle medesime cooperative per la realizzazione di interventi di adeguamento e di manutenzione.

     3. In particolare per gli impianti fitodepurativi le cooperative possono intervenire nella realizzazione di studi e sperimentazioni al fine di incrementare la creazione di vivai per piante autoctone che hanno capacità fitodepurative.

 

     Art. 195. Contributo straordinario al Comune di Teramo.

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di € 500.000,00 al Comune di Teramo per lo sviluppo, la messa in sicurezza e l’adeguamento dell’attuale assetto viario e delle modalità di spostamento pendolare.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante lo stanziamento di € 500.000,00 UPB 06.02.002, Cap. 152565 di nuova istituzione denominato: Contributo straordinario al Comune di Teramo per lo sviluppo, la messa in sicurezza e l’adeguamento dell’attuale assetto viario e delle modalità di spostamento pendolare.

 

SEZIONE DODICESIMA

Disposizioni in materia di sanità

 

     Art. 196. Interventi in favore delle problematiche auxologiche e della prevenzione, diagnosi e terapia dell’obesità infantile.

     1. La Regione Abruzzo concede al "Centro di Auxologia e disordine di accrescimento", con sede presso la Clinica Pediatrica ASL di l’Aquila, e al "Centro regionale di Auxologia, Endocrinologia e Nutrizione dell'Età Evolutiva", con sede presso l’Unità Operativa Pediatria e Neonatologia dell'ospedale "S. Liberatore" di Atri (TE), un contributo di € 50.000,00 ciascuno, al fine di sostenere la continuità all'attività svolta e favorire il consolidamento e il continuo miglioramento degli apprezzabili risultati ottenuti nel campo delle problematiche auxologiche, endocrinologiche e nutrizionali dei ragazzi in età evolutiva, in particolare nella prevenzione, diagnosi e terapia dell'obesità infantile.

     2. La copertura finanziaria dell’onere derivante dal comma 1 è assicurata mediante la finalizzazione di quota parte del fondo sanitario regionale iscritto nell’ambito della UPB 12.01.001, Cap. 81500 denominato: Quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente - D.Lgs. 502/1992 e dal D.Lgs. 112/1998 in materia di salute e sanità veterinaria, del bilancio per l’esercizio 2005.

 

     Art. 196 bis. Invio del personale ASL nei paesi in via di sviluppo o teatro di conflitti armati. [142]

     1. La Regione, nel quadro degli aiuti internazionali ai paesi in via di sviluppo o teatro di conflitti armati, sostiene le Organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dal Governo Italiano e responsabili dell'attuazione di progetti specifici di intervento, attraverso l'attività di volontariato del personale di professioni sanitarie dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche dell'Abruzzo.

     2. Per i fini di cui al comma 1, il personale delle professioni sanitarie dipendente dalle strutture pubbliche dell'Abruzzo, disponibile a svolgere attività di volontariato all'estero, per l'attuazione di progetti specifici gestiti dalla ONG, può usufruire di non più di trenta giorni di aspettativa retribuita per ciascun anno solare.

     3. I periodi di aspettativa di cui al comma 2 sono conteggiati agli effetti dell'anzianità di servizio sia per il calcolo del trattamento di fine rapporto sia per il trattamento di quiescenza.

     4. L'Assessore regionale alla Sanità entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ne dispone l'attuazione.

     5. Per gli anni successivi, l'Assessore regionale alla sanità, entro il 31 gennaio assegna alle strutture pubbliche le risorse necessarie sulla base delle richieste pervenute entro il 30 novembre dell'anno precedente.

     6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in € 200.000,00 (duecentomila), per l'anno 2005 si provvede con le risorse già iscritte nell'ambito della UPB 12.01.001 con istituzione di apposito capitolo di spesa denominato: Oneri derivanti dall'invio del personale ASL nei paesi in via di sviluppo o teatro di conflitti armati, con uno stanziamento per competenza e cassa di € 200.000,00.

     7. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 197. Contributo al Centro universitario di medicina dello sport dell’Università di Chieti.

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di € 480.000,00 al Centro Universitario di Medicina dello Sport dell’Università "G. D’Annunzio" per la realizzazione del Progetto di screening sulla popolazione scolare dell’obbligo delle province di Chieti, L’Aquila e Teramo.

     2. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 480.000,00 nell’ambito della UPB 12.01.004, Cap. 81560 di nuova iscrizione denominato: Contributo al Centro Universitario di Medicina dello Sport dell’Università di Chieti.

 

     Art. 198. Rifinanziamento borse lavoro utenza psichiatrica.

     1. La L.R. 94/2004 concernente: Istituzione di borse lavoro a favore dell’utenza psichiatrica, è rifinanziata nell’anno 2005 con € 1.000.000,00.

     2. La copertura finanziaria dell’onere derivante dal comma 1 è assicurata mediante la finalizzazione di quota parte del FSR iscritto nell’ambito della UPB 12.01.001 sul Cap. 81500 denominato: Quota del FSN di parte corrente - D.L. 502/1992 e dal D.L. 112/1998 in materia di salute e sanità veterinaria del bilancio per l’esercizio 2005.

 

     Art. 199. Contributi per congressi nazionali in materia di sanità. [143]

     [1. La Regione Abruzzo concede, per l’anno 2005, un contributo pari a € 20.000,00 per lo svolgimento del 46° Congresso nazionale della Società Italiana di Nefrologia (S.I.N.).

     2. L’erogazione del contributo è disposta dalla Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale, promozione sociale, secondo le procedure stabilite dalla L.R. 49/1999.

     3. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 20.000,00 sulla UPB 13.01.005 Cap. 71533 denominato: Contributi per Congressi nazionali in Materia di Sanità del bilancio per l’esercizio 2005.]

 

     Art. 200. Accesso alle prestazioni sanitarie.

     1. I cittadini della Regione esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali o convenzioni.

     2. L’accesso alle prestazioni erogate nei presidi del Servizio Sanitario Regionale è di norma subordinato alla prescrizione o richiesta sul modulario del Servizio Sanitario, fatte salve le prestazioni connesse all'assistenza dell'Emergenza - Urgenze, di quelle relative ai trattamenti sanitari obbligatori, quella di prevenzione, nonché quelle previste da disposizioni statali o regionali.

     3. L’accesso all’assistenza farmaceutica è disciplinato dalle convenzioni di cui all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

     [4. La scelta dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta, disciplinate dalle convenzioni di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 502/1992 è libera nell’ambito di ciascuna ASL. A tal fine le ASL costituiranno ambiti unici nel territorio di propria competenza per favorire il rispetto del principio di libera scelta del medico di "fiducia".] [144]

 

     Art. 200 bis. Assistenza sanitaria per gli studenti universitari fuori sede (ASSU). [145]

     1. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 19, legge 2 dicembre 1991, n. 390, garantisce assistenza sanitaria, medico-farmaceutica e ospedaliera agli studenti universitari, ai dottorandi di ricerca e agli specializzandi degli Atenei abruzzesi (Università degli Studi dell'Aquila, Università degli studi di Teramo, Università degli studi di Chieti-Pescara "D'Annunzio") fuori sede, mediante la stipula di un'apposita Convenzione con le predette Università, per il tramite della Direzione Sanità.

     2. La convenzione suddetta dovrà permettere allo studente di accedere a:

     - visite mediche ambulatoriali;

     - visite specialistiche;

     - esami di laboratorio;

     - esami strumentali;

     - assistenza odontoiatrica in urgenza;

     - assistenza ostetrico/ginecologica;

     - ricovero ospedaliero;

     - assistenza presso i consultori;

     - interventi del medico di guardia medica.

     3. Hanno diritto all'assistenza sanitaria per le prestazioni di cui al comma 2 gli studenti che risultano regolarmente iscritti (Laurea, Laurea Specialistica, Dottorato di Ricerca, Specializzazione) rispettivamente:

     - all'Università degli Studi dell'Aquila, e che risiedono in Comuni non appartenenti alla ASL dell'Aquila, per le prestazioni effettuate presso la ASL dell'Aquila;

     - all'Università degli studi di Teramo, e che risiedono in comuni non appartenenti alla ASL di Teramo, per le prestazioni effettuate presso la ASL di Teramo;

     - all'Università degli studi di Chieti-Pescara "D'Annunzio", e che risiedono in Comuni non appartenenti alle ASL di Chieti e Pescara, per le prestazioni effettuate presso le ASL di Chieti e Pescara.

     4. La Direzione Sanità stabilisce nell'ambito della predetta convenzione il piano di assistenza relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni, di concerto con le Facoltà di Medicina e Chirurgia per quanto concerne l'Università degli studi dell'Aquila e di Chieti-Pescara.

     5. Gli oneri di cui al presente articolo, valutati per il corrente anno in € 250.000,00, trovano copertura con lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione corrente nel capitolo di spesa 321901 - UPB 02.01.009, denominato: Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi.

 

     Art. 201. Accordi integrativi medicina convenzionata. [146]

     1. Al fine di far fronte con un apposito capitolo di bilancio, così come sancito dal comma 3 dell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, alla spesa relativa alla contrattazione integrativa, è iscritta la somma di € 7.000.000,00 sulla UPB 12.01.001, Cap. 81470 di nuova istituzione denominato: Spese relative agli accordi integrativi della Medicina convenzionata.

     2. All’onere derivante dal presente articolo si fa fronte con contestuale diminuzione di € 7.000.000,00 sul Cap. 81500, UPB 12.01.001: Quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente.

 

     Art. 202. Interventi a favore dei soggetti non udenti. [147]

     1. La Regione tutela il diritto alla salute dei soggetti non udenti e rimuove gli ostacoli che si frappongono alla loro piena integrazione nel sistema scolastico e sociale.

     2. Per la diagnosi precoce dell’ipoacusia, i neonati sono sottoposti, entro sei giorni dalla nascita, a screening audiometrici per la funzione auditiva mediante idonea apparecchiatura presso il presidio o l’azienda ospedaliera in cui è avvenuto il parto. Nel caso il parto non sia avvenuto in presidio o in un.azienda ospedaliera, l’esame di cui al comma 1 viene effettuato nell’unità operativa di neonatologia o pediatria o otorinolaringoiatria dell’Azienda USL di competenza.

     3. E. istituito presso il presidio ospedaliero "Santo Spirito" dell’Azienda USL di Pescara, il "Centro regionale di Audiologia e per impianti cocleari" con compiti di:

     a) accertamento precoce delle ipoacusie infantili e dei danni uditivi attraverso l’esame dei "potenziali evocativi uditivi del troncoencefalo";

     b) studi e ricerche in merito al trattamento riabilitativo delle sordità;

     c) raccolta dei dati patologici ai fini cognitivi e invio degli stessi alla Direzione regionale Sanità per l’elaborazione statistica ed organizzativa.

     4. Le Aziende USL in cui è residente il minore non udente provvedono:

     a) alla protesizzazione acustica e ai normali controlli periodici medicospecialistici;

     b) alla riabilitazione precoce del sordo con specifici interventi di recupero foniatrico, attuati da logopedisti dell’Azienda stessa.

In casi clinicamente selezionati di sordità, le Aziende USL inviano il paziente al Centro di cui al precedente comma per l’impianto cocleare.

     5. I Comuni adottano ogni idonea iniziativa volta a prevenire e a recuperare gli svantaggi nella comunicazione dei non udenti anche avvalendosi della collaborazione di Enti morali ed Associazioni di volontariato. In particolare i comuni organizzano idonei corsi per i genitori e per il personale di sostegno del minore audioleso.

     6. Per le spese di cui al presente articolo si provvede con la finalizzazione di € 100.000,00 nell’ambito della UPB 12.01.001, Cap. 81500 quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente.

 

     Art. 203. Trasformazione rapporto di lavoro ex LSU. [148]

     [1. Il rapporto di lavoro degli ex lavoratori socialmente utili, nonché del personale impiegatizio ex LSU già in servizio presso le ASL e poi trasferiti nelle strutture cooperative, in servizio presso le USL con contratti di collaborazione coordinata o continuativa, è trasformato in rapporto a tempo indeterminato.

     2. La trasformazione del rapporto avviene mediante superamento di apposita procedura selettiva, per titoli ed esami, riservata esclusivamente al personale di cui al primo comma, da attuarsi secondo le modalità stabilite dai Direttori generali delle USL della Regione Abruzzo per ciascun profilo professionale e categoria.

     3. I dipendenti che superano la prova selettiva di cui all’art. 1 sono inquadrati nei corrispondenti posti vacanti della dotazione organica dell’USL, rideterminata ai sensi dell’art. 34, comma 3, della Legge 289/2002.

     4. L’inquadramento di cui al primo comma può avvenire anche in soprannumero nel caso di carenza di posti vacanti nella vigente dotazione organica, relativi alla categoria e al profilo di appartenenza.

     5. Nell’ipotesi di inquadramento in soprannumero, qualora si rendesse vacante un posto di corrispondente categoria e profilo professionale, lo stesso deve essere occupato con il personale in soprannumero.

     6. All’onere derivante dalla presente legge, ammontante presuntivamente in € 150.000,00 all’anno, si fa fronte con le quote di fondo sanitario regionale assegnate alle ASL.]

 

     Art. 204. Contributi per modifica strumenti di guida e autoveicolo privato per portatori di handicap.

     1. La Regione Abruzzo contribuisce, per il tramite delle Aziende USL, al 20% della spesa per:

     a) la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie, necessaria per i cittadini portatori di handicap con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali;

     b) la modifica dell'autoveicolo privato di proprietà di un genitore o di un familiare convivente, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente;

     c) la modifica sia degli strumenti di guida di cui alla precedente lett. a) e sia la modifica dell'autoveicolo privato di proprietà del portatore di handicap con incapacità motoria permanente, necessaria all'utilizzo dell'autoveicolo stesso da parte del medesimo portatore di handicap, titolare di patente di guida delle categorie A, B e C speciali.

     2. L’erogazione del contributo regionale è disposta, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio finanziario al quale il contributo si riferisce, in un’unica soluzione dalla Direzione Sanità, a seguito di specifica richiesta da parte delle Aziende USL, tenute all’istruttoria delle domande degli interessati, e previa apposita rendicontazione, corredata di opportuna documentazione attestante la spesa sostenuta, presentata dal soggetto beneficiario del contributo [149].

     3. A partire dall'esercizio finanziario 2005, l'onere della spesa derivante dal presente articolo trova copertura nell'ambito della UPB 13.01.007 sul Cap. 81623 Contributi su spese per modifica agli strumenti di guida ex art. 27 Legge 104/1992 recante: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e modifica autoveicolo privato di portatore di handicap.

     4. Lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio.

 

     Art. 205. Contributo alla Soc. Coop. Sociale Pubblica Assistenza Abruzzo (Lanciano).

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo di € 100.000,00 alla Soc. Coop. Sociale Pubblica Assistenza Abruzzo (Lanciano) per l’acquisto di un’ambulanza per il potenziamento del servizio di Emergenza territoriale.

     2. E’ autorizzata l’iscrizione della somma di € 100.000,00, UPB 13.01.005, Cap. 71540 di nuova istituzione denominato: Contributo alla Soc. Coop. Sociale Pubblica Assistenza Abruzzo (Lanciano) del bilancio per l’esercizio 2005.

     3. L’erogazione del contributo è disposta dalla Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale, Promozione Sociale, secondo le procedure stabilite dalla L.R. 49/1999.

 

     Art. 206. Riconoscimento indennità per il personale dell’emergenza che svolge compiti di autista soccorritore.

     1. La Regione Abruzzo "riconosce" in sede di contrattazione decentrata, al personale del ruolo tecnico che svolgono di fatto le mansioni di "autista soccorritore" le stesse indennità riconosciute alle altre figure professionali che compongono l’unità funzionale definita "Equipe di soccorso".

 

     Art. 207. Modifica alla L.R. 33/1998.

     1. All'art. 4, comma 2, della L.R. 33/1998 concernente: Disposizioni in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio, le parole "Servizio Sicurezza Sociale" sono sostituite dalle seguenti "Direzione Sanità".

     2. All'art. 5 della L.R. 33/1998 sono aggiunti i seguenti commi:

"4. A partire dall'esercizio finanziario 2005 l'onere della presente legge trova copertura nell'ambito della UPB 12.01.001 nello stanziamento del Cap. 81547 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Trasferimenti alle Aziende USL per contributi in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra ed invalidi per servizio - L.R. 33/1998.

5. A partire dall'esercizio finanziario 2005 lo stanziamento da iscrivere sul Cap. 71575 UPB 13.01.005 denominato: Erogazione fondi alle Aziende USL per contributi in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra ed invalidi per servizio - L.R. 33/1998, è iscritto sul Cap. 81547 ed è determinato dalle annuali leggi di bilancio.

 

     Art. 208. Modifica all’art. 29 della L.R. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

     1. Al comma 2 bis della L.R. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "laureato del ruolo" inserire la parola "sanitario".

 

     Art. 209. Emendamento al regolamento di attuazione dell’art. 4 della L.R. 10/2003 pubblicato con DPGR 5.8.2004 n. 1/reg.

     1. E’ soppresso il secondo capoverso del comma 2 dell’art. 3 del regolamento di cui al DPGR 5.8.2004 n. 1/reg e precisamente è eliminata tutta la frase "il predetto certificato può essere omesso qualora la struttura tecnica preposta alla ricognizione dell’evento accerti e certifichi direttamente la causa del decesso."

 

     Art. 210. Prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti.

     [1. La Regione, nell’esercizio delle funzioni ad essa spettanti ai sensi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione, disciplina gli adempimenti cui deve attenersi il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di sostanze alimentari e di bevande, e promuove l’aggiornamento delle procedure e delle misure di prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti.] [150]

     2. E’ soppresso l’obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all’art. 14 della Legge 283/1962.

     3. E’ altresì soppresso l’obbligo di rinnovo del libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentare.

     4. Al fine di rafforzare comportamenti igienicamente corretti ed a sviluppare conoscenze in ordine al proprio stato di salute, il personale alimentare che svolge mansioni a rischio ai fini della possibile trasmissione di malattie attraverso gli alimenti è tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione e di aggiornamento in materia di igiene degli alimenti ed al possesso del relativo attestato.

     5. La Giunta regionale definisce con proprio atto:

     a) le mansioni a rischio ai fini dell’individuazione del personale tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione;

     b) i contenuti, le modalità di svolgimento e le periodicità dei corsi formativi e di aggiornamento;

     c) i soggetti autorizzati ad effettuare la formazione e l’aggiornamento nonché a rilasciare la relativa attestazione;

     d) la possibilità di effettuare direttamente sul posto di lavoro la formazione mediante personale qualificato;

     e) la possibilità di intendere soddisfatto il requisito dell’avvenuta formazione con il possesso di specifici titoli di studio;

     f) i contenuti, le modalità e gli strumenti per lo svolgimento di adeguate campagne informative rivolte alla popolazione.

     6. La soppressione di cui al comma 2 entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BURA dell'atto della Giunta regionale previsto dal comma 5.

     7. Al fine di provvedere al finanziamento della campagna di vaccinazione antinfluenzale per l'annualità 2005, è autorizzata una spesa complessiva di € 600.000,00. All'onere derivante si provvede mediante l'istituzione del cap. 81549 - UPB 12.01.001 denominato: Spese relative alle campagne di vaccinazioni, la cui copertura finanziaria è assicurata con una variazione in diminuzione: per € 390.000,00 del cap. 81470 - UPB 12.01.001 e per € 210.000,00 del cap. 11826 - UPB 02.01.003. [151]

 

     Art. 210 bis. Modifiche alla L.R. 11 agosto 2004, n. 26 concernente: Interventi della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro. [152]

     1. Al comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 26/2004 le parole "l'Assessorato al Lavoro" sono sostituite con le parole "la Direzione sanità".

 

     Art. 211. Norme in materia di assistenza farmaceutica sul territorio.

     1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica ai sensi dell’art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al R.D. 1265/1934: Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie e successive modifiche, nonché i farmacisti cui è stata attribuita la gestione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, della Legge 48/1990: Norme transitorie in materia di gestione delle farmacie urbane, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità in sanatoria della farmacia gestita, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risultino autorizzati alla gestione provvisoria della stessa da almeno tre anni.

     2. Il termine triennale di cui al precedente comma 1 decorre dalla data di emanazione del relativo provvedimento amministrativo di autorizzazione.

     3. E’ escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già attenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

     4. Le domande volte all’ottenimento del conferimento in titolarità in sanatoria della sede farmaceutica gestita in via provvisoria dovranno pervenire, a pena di decadenza, alla Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     5. L’accertamento dei requisiti o delle condizioni previste dai punti 1, 2, 3 e 4 è effettuato dall’Amministrazione regionale entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande.

 

     Art. 212. Istituzione del fondo per le malattie nuove e rare.

     1. La Regione finalizza la somma di € 1.000.000,00 quota parte Cap. 12484, UPB 02.02.010 per l'istituzione del Fondo regionale per le malattie nuove e rare che dovrà essere utilizzato per sostenere i pazienti e i loro familiari nel corso delle citate malattie.

 

     Art. 212 bis. [153]

     A pag. 271 del P.S.R. (L.R. 37/1999) dopo "ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA" aggiungere "MALATTIE RARE"

     La Regione Abruzzo, in attesa di organizzare un Centro regionale per le Malattie Rare, inserisce nell’elenco delle patologie e gruppi di malattie, di cui al DM 279/2001, la patologia "Sensibilità chimica multipla" (anche definita "MCS"), garantendone l’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria individuando nel reparto di Endocrinologia dell’Ospedale Clinicizzato SS. Annunziata di Chieti il centro regionale di riferimento.

 

     Art. 212 ter. [154]

     A pag. 159 del P.S.R. (L.R. 37/1999) modificare CENTRI AUTORIZZATI:

     - Centro per la prevenzione e lo studio della dislipidemia e dell’aterosclerosi; in

     - Centro regionale per la prevenzione dell’aterosclerosi e la diagnosi delle malattie rare del metabolismo lipidico.

 

     Art. 212 quarter. [155]

     Alla rubrica "Regolamentazione fase transitoria" dell’allegato A della L.R. 72/1994 recante: Piano sanitario regionale 1994-1996, si richiede l’accreditamento provvisorio di ulteriori 10 posti letto di riabilitazione e lungodegenza per la Casa di Cura S. Francesco di Vasto (CH).

 

     Art. 212 quinquies. [156]

     Al paragrafo 4.1 del Capo 4 della L.R. 72/1994 recante: Piano sanitario regionale 1994-1996, la frase "quattro membri nominati dalla Giunta regionale" è sostituita dalla seguente "otto membri nominati dalla Giunta regionale".

 

SEZIONE TREDICESIMA

Disposizioni in materia di sicurezza sociale e promozione sociale

 

     Art. 213. Interventi in conto capitale in favore di cittadini extracomunitari immigrati.

     1. Lo stanziamento di € 100.000,00 iscritto per l’esercizio 2005 nell’ambito della UPB 13.02.001, Cap. 22426 denominato: Interventi in conto capitale a favore di cittadini extracomunitari immigrati - L.R. 10/1999 e L.R. 79/1995, è utilizzato esclusivamente per l’erogazione dei contributi concernenti l’acquisto della prima casa ai cittadini extracomunitari che hanno presentato la relativa domanda entro il 31.12.2002 e che risultano collocati in apposita graduatoria disposta in ordine cronologico.

     2. Lo scorrimento della graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo è previsto fino a concorrenza dell’importo iscritto in bilancio sul Cap. 22426, UPB 13.02.001.

 

     Art. 213 bis. Interventi per emergenze umanitarie. [157]

     1. La Regione Abruzzo istituisce un fondo di emergenza umanitaria per fronteggiare situazioni di particolari difficoltà umanitarie e sanitarie.

     2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale programmazione, risorse umane, finanziarie e strumentali, è autorizzata a disciplinare le situazioni di difficoltà e ad erogare i contributi a valer sul fondo di cui al comma 1.

     3. Agli oneri di cui ai commi precedenti, valutati per l'esercizio finanziario 2005 in € 33.000,00, si provvede mediante le risorse iscritte nell'ambito della UPB 02.01.016 - capitolo di spesa 11654 denominato: Fondo regionale per le emergenze umanitarie.

 

     Art. 214. Contributo alle vittime del maremoto nel sud-est asiatico.

     1. La Regione Abruzzo partecipa finanziariamente alla campagna di solidarietà in favore delle popolazioni del sud-est asiatico colpite dai tragici eventi del maremoto del 26 dicembre 2004.

     2. A tal fine stanzia la somma di € 300.000,00 sulla UPB 05.01.007, Cap. 151460 di nuova istituzione denominato: Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi. [158]

 

     Art. 215. Contributo alla Cooperativa Trisomia 21.

     1. E’ rifinanziato per gli anni 2005, 2006, 2007 il contributo di cui all’art. 40 della L.R. 15/2004 per € 400.000,00 annui. Per l’anno 2005 si provvede con lo stanziamento di € 400.000,00 sul Cap. 71532, UPB 13.01.005: Contributo speciale alla Cooperativa Trisomia 21.

     [2. Per gli oneri accessori derivanti dal presente articolo si provvederà con la diminuzione di € 400.000,00 sul Cap. 11210, UPB 02.01.005 denominato: Oneri riflessi a carico dell’Amministrazione su retribuzione e competenze accessorie. Per gli anni successivi si procederà con apposito stanziamento sulla legge di bilancio.] [159]

 

     Art. 216. Contributo straordinario al Comune di Civitella Casanova. [160]

     1. Al fine di completare gli interventi di cui all’art. 221bis della L.R. 15/2004 e successive modificazioni la Regione Abruzzo concede un contributo straordinario al Comune di Civitella Casanova (PE) - fraz. Vestea di € 200.000,00.

     2. Per ottemperare agli oneri accessori derivanti dal presente articolo verrà aumentato per € 200.000,00 sulla UPB 04.02.001, Cap. 152398 denominato: Contributo straordinario al Comune di Civitella Casanova.

 

     Art. 217. Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive. [161]

     [1. La Regione Abruzzo, nelle more dell’attuazione della L.R. 132/1997, concede a ciascuna delle Aziende Sanitarie Locali della Regione l’assegnazione di una cifra annua di € 100.000,00 finalizzata ai compiti della Medicina dello Sport.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, che ammontano a € 600.000,00 annui si provvede con la nuova istituzione del capitolo denominato: Attuazione della L.R. 132/1997 - Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive, e la contestuale diminuzione di € 600.000,00 sul Cap. 81500, UPB 12.01.001 denominato: Quota del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente D.Lgs. 502/1992 e dal D.Lgs. 112/1998 in materia di salute e sanità veterinaria.]

 

     Art. 218. Contributo straordinario al Comune di Sulmona. [162]

     1. E’ stanziato un contributo al Comune di Sulmona per "Azioni di supporto ai Comuni e nelle forme associate per elevare gli standard quantitativi e qualitativi nei servizi a favore nell’infanzia, anziani e portatore di handicap" per € 30.000,00 Legge 328/2000 - quota parte della UPB 13.01.003, Cap. 71642.

 

     Art. 219. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 144/1995 modificativa della L.R. 30/1990.

     1. Il comma unico dell’art. 1 della L.R. 144/1995 è così modificato:

"La Regione al fine di porre gli alunni non vedenti e gli alunni ipovedenti (soggetti con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione di lenti) nelle condizioni di poter proficuamente partecipare, insieme con gli alunni vedenti, al normale svolgimento dei programmi scolastici e disporre dei testi in versione braille, in versione ingrandita ed in formato elettronico all’inizio dell’anno scolastico, concede all’Unione Italiana Ciechi - sezione provinciale di Teramo un contributo annuo, che a decorrere dall’esercizio finanziario 2004 è elevato a € 136.151,00 finalizzato per il funzionamento del Centro regionale di Trascrizione Braille e per la fornitura gratuita dei testi a caratteri ingranditi ed in formato elettronico agli studenti aventi diritto".

     2. I commi dell’art. 2 della L.R. 30/1990 sono così modificati:

     "Il contributo viene erogato con delibera della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni esercizio finanziario e la sezione provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi di Teramo deve presentare annualmente alla Regione il rendiconto dell’impiego del contributo stesso entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di erogazione".

     3. I commi dell’art. 3 della L.R. 30/1990 sono così modificati:

"Nello stato di previsione della spesa lo stanziamento del Cap. 71628, UPB 13.01.005 denominato: Provvidenze per la sezione provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi di Teramo, è incrementato in termini di competenza e cassa di € 100.000,00.

Negli esercizi successivi l’onere graverà sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci".

 

     Art. 220. Contributi in materia sociale e socio-assistenziale.

     1. È concesso per l’anno 2005:

     - un contributo di € 250.000,00 all’Associazione Banco Alimentare dell’Abruzzo Onlus;

     - un contributo di € 100.000,00 al Centro di accoglienza Il Celestino e Mensa di Celestino;

     - un contributo straordinario di € 25.000,00 al Circolo Anziani 2001 del Comune di Nereto per realizzazione sede; [163]

     - un contributo straordinario di € 25.000,00 all'Istituto Suore Operate Immacolata Concezione del Comune di Colonnella. [164]

     2. All’erogazione e alla liquidazione del contributo previsto dal presente articolo provvede la Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale.

     3. La copertura finanziaria dell’onere derivante dal comma 1, pari ad € 400.000,00 è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 13.01.003, Cap. 71520 denominato: Fondo sociale regionale per l'espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socioassistenziale - L.R. 135/1996 e L.R. 22/1998.

     4. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo verranno erogati con le stesse modalità previste dalla L.R. 95/1999.

 

     Art. 221. Contributo al Comitato regionale ANFFAS ONLUS Abruzzo e all’Associazione AGBE.

     1. La Regione Abruzzo, riconosciuto l’elevato valore socio-assistenziale delle attività in favore dei disabili intellettivi e relazionali e dei loro familiari svolte da parte delle Associazioni ANFFAS territoriali e coordinate dal Comitato regionale ANFFAS ONLUS Abruzzo, concede a quest’ultimo un contributo straordinario pari ad € 280.000,00 per l’anno 2005, al fine di garantire la continuità e l’incremento delle suddette attività.

     2. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario pari ad € 20.000,00 all’Associazione AGBE – Bambini Emopatici – Sezione regionale.

     3. All’erogazione e alla liquidazione dei contributi previsti dal presente articolo provvede la Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale.

     4. La copertura finanziaria dell’onere derivante dal comma 1, pari ad € 300.000,00 è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 13.01.003, Cap. 71520 denominato: Fondo sociale regionale per l'espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socioassistenziale - L.R. 135/1996 e L.R. 22/1998.

 

     Art. 222. Contributi per i soggetti in stato di disagio.

     1. E’ autorizzata per l’anno 2005 l’iscrizione dello stanziamento di € 200.000,00 UPB 13.01.007, Cap. 71590 di nuova istituzione denominato: Contributi per i soggetti in stato di disagio che intendono usufruire dei benefici della L.R. 36/2004 (Interventi in favore delle esigenze abitative delle persone portatrici di gravi handicap).

     2. I requisiti per accedere ai contributi, le spese ammissibili, gli importi massimi concedibili, le modalità di erogazione e le scadenze sono stabiliti con regolamento della Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale, da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     3. Per gli esercizi successivi si provvede mediante legge di bilancio.

 

     Art. 223. Interventi finalizzati ad assicurare il funzionamento del sistema informativo sociale.

     1. La Regione Abruzzo si avvale dell’Agenzia regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT) al fine di assicurare continuità alle attività di organizzazione e sviluppo del sistema informativo regionale sociale (SIRES), avviate in esecuzione del Piano sociale regionale 2002-2004.

     2. Per le finalità di cui al comma precedente, è assegnato all’ARIT un finanziamento annuo di € 200.000,00 per il triennio 2005-2007, destinato, in particolare, alla realizzazione delle attività di supporto, alla rilevazione e monitoraggio delle informazioni sulla domanda e sull’offerta sociale, provenienti dagli enti ed organizzazioni del sistema regionale dei servizi ed interventi sociali, e di gestione del servizio di call center regionale denominato "pronto abruzzo sociale", da attuare in raccordo con il sistema informativo regionale e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle competenti strutture regionali.

     3. All’onere derivante dal comma precedente, si fa fronte per il triennio 2005/2007 mediante finalizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 13.01.003, Cap. 71520 denominato: Fondo sociale regionale per l’espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale - LL.RR. 135/1996 e 22/1998.

 

     Art. 224. Integrazioni alla L.R. 7/2003 ed attuazione della L.R. 38/2004.

     1. Dopo il comma 2 dell’art. 50 della L.R. 7/2003 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo, (Legge finanziaria regionale 2003) è aggiunto il seguente comma:

«2 bis. In sede di prima applicazione, le iniziative progettuali presentate entro il termine stabilito dalla previgente normativa, sottoposte alla valutazione del competente Comitato, sono equiparate a tutti gli effetti alle istanze che le sezioni regionali delle Associazioni nazionali cooperative sono tenute ad inoltrare alla Giunta regionale per l’ottenimento dei contributi di cui alla L.R. 75/1987 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la modalità di riparto delle risorse prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a) e b), della medesima legge regionale.»

     2. Gli stanziamenti previsti nei Capp. 22436 e 12491 UPB 11.02.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2005, dell’importo rispettivamente di € 500.000,00 e € 300.000,00 confluiscono, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L.R. 38/2004 recante: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, Cap. 22424, UPB 13.02.002 denominato: Fondo regionale per la Cooperazione Sociale e l’Associazionismo Cooperativo, all’uopo istituito dalla medesima legge.

 

     Art. 225. Norme transitorie in materia di interventi e servizi sociali.

     1. Per il solo anno 2005, l’assegnazione agli ambiti territoriali sociali dei contributi finanziari sulle spese di attuazione della terza annualità dei Piani di zona dei servizi sociali 2003/2005, è effettuata secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Piano Sociale regionale 2002/2004.

     2. Fino all’approvazione della normativa regionale di attuazione della Legge 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Piano Sociale regionale 2002-2004, in materia di politica della spesa e di concorso finanziario della Regione.

     3. Il Consiglio regionale, con apposito provvedimento da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta e sentita la Conferenza Permanente Regione-Enti Locali di cui alla L.R. n. 21/1996, provvede alla verifica generale dell'attuale articolazione degli Ambiti Territoriali Sociali per la gestione unitaria ed integrata del Sistema Locale dei Servizi Sociali a rete. La verifica, con eventuale nuova determinazione degli Ambiti Territoriali Sociali, è attuata secondo i seguenti criteri:

     a) adeguato dimensionamento territoriale e demografico, tenendo conto della situazione delle aree con forte dispersione territoriale;

     b) convergenza con altre articolazioni territoriali in particolare quella delle Comunità Montane;

     c) sostenibilità della gestione integrata dei servizi sociali e sanitari. [165]

 

     Art. 226. Modifica alla L.R. 16/2002.

     1. All'art. 31, comma 3 della L.R. 16/2002: Interventi a sostegno dell'economia, sostituire la parola "cinque" con "dieci".

 

     Art. 227. Contributi a favore dei comuni per la gestione delle strutture ex Onpi.

     1. La Regione Abruzzo, atteso che la ripartizione dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 13.01.005, Cap. 71583 da effettuare tra le due strutture ex ONPI presenti in Abruzzo, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della L.R. 136/1997 concernente: Nuove norme per l'attribuzione e la gestione dei beni della soppressa Opera Nazionale Pensionati d'Italia, attribuisce € 100.000,00 all’ex ONPI dell’Aquila e € 50.000,00 all’ex ONPI di Caprara di Spoltore.

     2. La copertura finanziaria dell’onere derivante dal comma 1 è assicurata con lo stanziamento di € 150.000,00 iscritto nell’ambito della UPB 13.0.1.005, Cap. di spesa 71583 denominato: Contributi a favore dei comuni proprietari di strutture ex ONPI - L.R. 136/1997. [166]

 

     Art. 228. Contributo alla L.A.I.C..

     1. La Regione Abruzzo allo scopo di favorire l’attività di tutela, rappresentanza e valorizzazione delle persone portatrici di handicaps, concede alla L.A.I.C. (Libera Associazione Invalidi Civili) un contributo annuale di € 150.000,00 da ripartire equamente fra le quattro sedi provinciali [167].

     2. Il contributo viene erogato dalla Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale a presentazione della domanda.

     3. La domanda viene presentata entro il 30 aprile di ciascun anno da una relazione sull’attività a cui è destinato il contributo regionale, da un preventivo finanziario delle entrate e delle uscite, da una documentazione attestante il numero degli associati e la loro partecipazione alle iniziative sociali.

     4. La Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale provvede all’erogazione dell’acconto, nella misura del 70%, dietro presentazione della richiesta di cui al comma 3 del presente articolo, ed all’erogazione del saldo dell’ulteriore 30% all’avvenuta presentazione della relazione finale sull’attività svolta e del relativo rendiconto finanziario.

     5. La copertura finanziaria dell’onere derivante dalla presente norma è assicurata mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto nella UPB 13.01.003, Cap. 71520: Fondo Sociale regionale per l’espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio assistenziale. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 2005 è istituito ed iscritto nell’ambito della UPB 13.01.003, Cap. 71591 denominato: Contributo alla L.A.I.C. – Sede regionale per l’Abruzzo.

     6. Per gli esercizi successivi alla copertura finanziaria si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 229. Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona. [168]

     [1. E' autorizzata per l'anno 2005 l'iscrizione dello stanziamento di € 100.000,00 nell'ambito della UPB 13.01.005, Cap. 71555 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributi ai titolari di residenze socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative per adeguamento agli standard strutturali.]

 

SEZIONE QUATTORDICESIMA

Disposizioni in materia di riforme istituzionali, enti locali, controlli

 

     Art. 230. Spese relative alle elezioni regionali dell’anno 2005. [169]

     1. E’ autorizzata per l’anno 2005 l’iscrizione dello stanziamento per un importo complessivo pari a € 2.000.000,00 nell’ambito della UPB 14.01.002, Cap. 11419 denominato: Spese per l’espletamento delle elezioni regionali dell’anno 2005.

 

     Art. 231. PRUSST. [170]

     [1. La Regione Abruzzo, soggetto promotore dei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) denominati "La Città lineare della costa" e "La Città diffusa dei Parchi", partecipa con proprio finanziamento di € 20.000,00 per le attività, i compiti e le funzioni del Collegio di Vigilanza e relativo Ufficio di Segreteria, conformemente a quanto previsto nell’art. 8 degli Accordi Quadro sottoscritti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E’ autorizzata per l’anno 2005, l’iscrizione dello stanziamento di € 20.000,00, Cap. 262500 denominato: Contributi in conto rata per la realizzazione di piani di riqualificazione urbana L.R. 64/1999.]

 

     Art. 232. Concessione contributi.

     1. Sono concessi contributi di € 85.000,00 all’Associazione "Gaetano Martino" di € 75.000,00 all’Associazione "Europrogetti" di € 85.000,00 all’Associazione "R. Shuman", di € 75.000,00 all’Associazione "Euroservizi" per l’organizzazione e lo svolgimento di iniziative che coinvolgono gli enti locali dei paesi aderenti all’Unione Europea tese alla conoscenza e sviluppo reciproco delle tematiche comunitarie con particolare riferimento alla Costituzione Europea e all’utilizzo delle risorse comunitarie. E’ concesso altresì un contributo di € 100.000,00 all’Associazione Sportiva Culturale H. Interamnia per il progetto "Teramo Città Aperta al mondo".

     2. E’ concesso, per l’anno 2005, un contributo straordinario di € 80.000,00 al Comune di Teramo per studio e progettazione su archeologia e urbanistica a Teramo.

     3. All’erogazione dei contributi si provvede con determina dirigenziale del settore cultura con le modalità di cui alla L.R. 49/1999.

     4. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si provvede con l’istituzione di un nuovo Cap. 61480, UPB 10.01.004 denominato: Contributo ad iniziative di particolare interesse nel settore della cultura, che viene dotato per il 2005 di € 500.000,00.

 

     Art. 233. Fondi erogati ai gruppi consiliari. [171]

     [1. I fondi erogati ai gruppi consiliari in base alla L.R. 121/2000 e successive integrazioni, residuati al 31.12.2004, possono essere utilizzati anche per le finalità disposte dall’art. 2 della L.R. 15/1993.]

 

     Art. 234. Contributo straordinario ai Comuni di Silvi, Pineto, Ancarano e Vasto.

     1. Al Comune di Silvi è concesso un contributo di € 1.000.000,00 per la realizzazione di opere viarie, di riqualificazione e di arredo urbano. Al Comune di Pineto è concesso un contributo di € 500.000,00 tramite il concessionario cui è demandata anche la realizzazione dell’intervento, per il completamento del verde attrezzato di Borgo Santa Maria. All’asilo infantile di Mutignano di Pineto (IPAB) è concesso un contributo di € 100.000,00 per opere di ristrutturazione ed acquisto arredi. Al Comune di Ancarano è concesso un contributo di € 150.000,00 per opere relative agli impianti sportivi e di € 50.000,00 per progetti in materia ambientale.

     2. Al Comune di Vasto è concesso un contributo di € 200.000,00 per realizzazione viabilità rurale.

     3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione del Cap. 152569, UPB 04.02.001.

 

     Art. 235. Spese per l’Osservatorio elettorale. [172]

     [1. E’ autorizzata per l’anno 2005 l’iscrizione dello stanziamento di € 15.000,00 nell’ambito della UPB 14.01.002, Cap. 11469 denominato: Spese per il funzionamento dell'Osservatorio elettorale.]

 

     Art. 236. Contributi ai comuni.

     1. Sono concessi contributi ai Comuni sottoindicati per i seguenti interventi:

     - Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) per lavori al campo sportivo comunale "C. Patrizi" € 450.000,00 [173];

     - Comune di Tornimparte (AQ) per realizzazione variante stradale di Case Tirante € 150.000,00;

     - Comune di Torricella Sicura (TE) per ammodernamento e recupero palestra € 100.000,00;

     - Comune di Notaresco (TE) per arredo urbano € 200.000,00 e miglioramento rete viaria comunale € 450.000,00 [174];

     - Comune di Canzano (TE) per adeguamento edificio scolastico: "Istituto Comprensivo Scuola materna, elementare e media inferiore" € 105.000,00;

     - Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) per realizzazione marciapiedi sul tratto della S.S. 16 Adriatica dal torrente Borsacchio a Via Rossini € 700.000,00 e sul tratto da Via Filippone al bivio con la S.P. 150 - € 500.000,00;

     - Comune di Sant’Omero (TE) per sistemazione e recupero strade bianche € 100.000,00;

     - Comune di Scafa (PE) per ristrutturazione ex scuola elementare in contrada Decontrada adibire a "Casa della cultura" € 100.000,00;

     - Comune di Atri (TE) per sistemazione area campo C.T.I. e per lavori campo sportivo di Atri e frazioni e Bocciodromo € 100.000,00;

     - Comune di Rocca Santa Maria per arredo urbano € 150.000,00;

     - Comune di Roseto degli Abruzzi per riqualificazione Roseto centro: recupero Piazza della Libertà, Piazza Dante e Piazza Verdi € 1.000.000,00 e ripristino canali di scolo acque piovane € 500.000,00;

     - Comune di Teramo per realizzazione strutture socializzanti in frazione Villa Tofo € 200.000,00;

     - Comune di Pineto per l'apposizione della nuova segnaletica e numerazione toponomastica della frazione di Mutignano € 20.000,00.

     2. E' infine concesso un contributo di € 100.000,00 all'Unione di comuni della Val Vibrata per la realizzazione di una piattaforma di tipo B.

     3. L’erogazione dei contributi sopra indicati verrà effettuata dalla Direzione regionale Lavori Pubblici secondo le modalità di cui alla L.R. 56/2001.

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con l’iscrizione di € 4.925.000,00 UPB 04.02.001, Cap. 152570 di nuova istituzione denominato: Contributo ai Comuni abruzzesi per opere infrastrutturali.

 

     Art. 237. Esonero oneri di pubblicazione per i piccoli comuni.

     1. I Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti alla data del 31.12.2001 sono esonerati dal pagamento degli oneri di pubblicazione dei propri Statuti sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

     Art. 238. Contributo ai piccoli comuni per agevolazioni ICI.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di contribuire ad arginare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni, concede un contributo straordinario, fino ad un massimo di € 5.000,00 ciascuno, ai Comuni con popolazione non superiore a 1000 abitanti risultante dall’ultimo censimento del 31.12.2001, finalizzato al recupero per l’anno 2005 della perdita di gettito derivante dalle agevolazioni istituite per l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per i residenti.

     2. Le domande di concessione del contributo devono essere presentate, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, alla Direzione regionale Riforme Istituzionali, Enti Locali e Controlli che ne cura la relativa istruttoria e procede alla predisposizione di un piano di riparto, da adottare con delibera di Giunta regionale, al fine di concedere i suddetti contributi in proporzione alle domande pervenute fino a concorrenza dell'importo stanziato in bilancio.

     3. Le domande devono essere corredate da copia del provvedimento istitutivo delle agevolazioni ICI per i cittadini residenti e da certificazione, sottoscritta dal Responsabile dei servizi finanziari, segretario comunale e revisore dei conti, attestante l’entità del minor gettito stimato per agevolazioni di cui al comma 1.

     4. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 400.000,00 nell'ambito della UPB 14.01.005, Cap. 121543 denominato: Contributi ai piccoli Comuni per applicazione di ICI agevolata a favore dei residenti, del bilancio per l’esercizio 2005.

 

     Art. 238 bis. Contributi ai comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti per partecipazione autonoma ai bandi europei. [175]

     1. La Regione Abruzzo, nell'ambito della valorizzazione del sistema delle autonomie locali, istituisce un Fondo per concedere contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento, che intendono partecipare autonomamente ai bandi europei.

     2. Il contributo massimo erogabile dalla Regione, utilizzabile esclusivamente come cofinanziamento, è pari al 40% del costo complessivo del progetto.

     3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, mediante la Direzione riforme istituzionali, enti locali, controlli approva le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, previa intesa con l'ANCI.

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati per l'esercizio finanziario 2005 in € 500.000,00 si provvede mediante le risorse iscritte nell'ambito della UPB 14.01.005 sul cap. di spesa 121520 denominato: Fondo regionale per il supporto ai Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti per la partecipazione ai bandi europei, di importo pari a € 500.000,00.

 

     Art. 239. Celebrazione della "Giornata regionale per la legalità". [176]

     [1. La Regione Abruzzo, in memoria delle vittime del dovere e della criminalità, promuove la celebrazione annuale della "Giornata regionale per la legalità" al fine di sostenere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio abruzzese.

     2. La Regione Abruzzo, in occasione dell’evento di cui al comma 1, organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità.

     3. Il programma delle iniziative è curato dall’Assessorato agli Enti locali, che in fase di predisposizione dello stesso si avvale della collaborazione di Enti ed associazioni, senza fini di lucro, di comprovata esperienza nel campo dell’educazione alla legalità.

     4. La Giunta regionale procede all’individuazione della data più appropriata per la celebrazione della "Giornata regionale per la legalità".

     5. All’onere derivante dai commi che precedono, valutato per l’anno 2005 in € 15.000,00 si provvede con quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 14.02.001, Cap. 122340 denominato: Interventi per la sicurezza dei cittadini, del bilancio 2005.

     6. Per gli esercizi successivi la copertura finanziaria è assicurata con quota parte dello stanziamento determinato ed iscritto con legge di bilancio nei pertinenti capitoli.]

 

     Art. 240. Recepimento della Legge 92/2004 e celebrazione della "Giornata della memoria e della testimonianza".

     1. La Regione Abruzzo, in memoria delle vittime dell’Istria e della Dalmazia, promuove la celebrazione della "Giornata della Memoria e della Testimonianza".

     2. La Regione Abruzzo, in occasione delle celebrazioni, organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea.

     3. Il programma delle iniziative è curato della Presidenza della Giunta regionale.

     4. La "Giornata della Memoria e della Testimonianza" è celebrata ogni anno il 10 febbraio, anniversario della firma del Trattato di Pace di Parigi.

     5. All’onere derivante per l’iniziativa, valutato per l’anno 2005 in € 15.000,00 si provvede nell’ambito della UPB 10.01.004, Cap. 61481 di nuova istituzione denominato: Celebrazione della Giornata della Memoria e della Testimonianza.

     6. Per gli esercizi successivi la copertura finanziaria è assicurata con quota parte dello stanziamento determinato ed iscritto con legge di bilancio nei pertinenti capitoli.

 

     Art. 241. Modifica all’art. 11, lett. g) del regolamento n. 2/reg del 29.11.2004.

     1. Al regolamento regionale per l’esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi, approvato dal Consiglio regionale con verbale n. 147/3 del 4.11.2004, sono apportate le seguenti modifiche: «All’art. 11, lett. g) le parole "a € 15.000,00" sono sostituite dalle parole "a € 10.000,00".»

 

     Art. 242. Contributo ai piccoli comuni per spese di investimento.

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario, per un massimo di € 20.000,00 ciascuno, ai piccoli Comuni con popolazione fino a 2000 abitanti, risultante dall’ultimo censimento della popolazione del 31.12.2001, per la copertura delle spese aventi natura di investimento.

     2. Le domande di concessione del contributo devono essere presentate, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, alla Direzione regionale Riforme Istituzionali, Enti Locali e Controlli che ne cura la relativa istruttoria e procede alla predisposizione di un piano di riparto, da adottare con delibera di Giunta regionale, al fine di concedere i suddetti contributi in base al numero delle domande pervenute fino a concorrenza dell'importo stanziato in bilancio.

     3. Le domande devono essere corredate da una sintetica relazione illustrativa delle tipologie di spese da effettuare e del relativo onere.

     4. I Comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere alla suddetta Direzione regionale, entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di erogazione del contributo, pena la revoca del beneficio, apposita certificazione sottoscritta dal Responsabile dei servizi finanziari, dal revisore dei conti e dal segretario comunale relativa alla rendicontazione delle spese sostenute [177].

     5. Nei casi di revoca di cui al comma 3 o nel caso in cui le spese sostenute e rendicontate siano inferiori a quelle indicate nella domanda, i Comuni beneficiari sono tenuti a restituire la parte di contributo non utilizzata alla Regione mediante versamento sul c/c 31195 aperto presso la Banca d’Italia - Tesoreria Provinciale - Sezione dell'Aquila intestato alla Regione Abruzzo.

     6. Copia del versamento effettuato, se dovuto, deve corredare la certificazione della rendicontazione.

     7. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 3.820.000,00 nell'ambito della UPB 14.02.002, Cap. 122345 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributi ai piccoli Comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti per spese di investimento, del bilancio per l’esercizio 2005.

 

     Art. 243. Interventi per impianti sciistici nel comprensorio di Scanno. [178]

     1. La Giunta regionale, tramite la Direzione riforme istituzionali, enti locali e controlli, è autorizzata a partecipare direttamente agli investimenti per gli impianti sciistici del comprensorio di Scanno per un importo di spesa di € 1.000.000,00.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con lo stanziamento di € 1.000.000,00 iscritto sul capitolo di spesa 1823303 - UPB 06.02.006 ridenominato: Interventi per gli investimenti sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno.

 

     Art. 243 bis. Interventi a favore delle Province per la manutenzione straordinaria delle strade. [179]

     1. La Regione Abruzzo, in relazione al conferimento delle funzioni in materia di viabilità, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 112/1998 e degli articoli 66 e 67 della L.R. n. 1/1999, concede alle Province un contributo finanziario per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali.

     2. La Giunta regionale mediante la competente Direzione Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale procede alla ripartizione del contributo finanziario stanziato in proporzione all’estesa chilometrica delle strade di interesse regionale trasferite alle singole Province abruzzesi [180].

     [3. Per gli anni successivi la ripartizione delle risorse avverrà sulla base dei criteri e delle modalità approvate con atto della Giunta regionale, previa intesa con l'Unione province italiane.] [181]

     4. Le Province, ad avvenuta utilizzazione delle risorse, trasmettono alla competente Direzione Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale una dettagliata relazione sugli interventi realizzati [182].

     5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati per l'esercizio finanziario 2005 in € 1.200.000,00, si provvede con le risorse iscritte nell'ambito della UPB 06.02.002, cap. di spesa 172310 denominato: Fondo per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali.

     6. Per gli anni successivi lo stanziamento verrà determinato con le annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. n. 3/2002.

 

     Art. 244. Disposizioni relative all'art. 6 della L.R. 36/1999. [183]

     [1. La graduatoria per le domande presentate nell'anno 2004, formata dal Comitato di cui all'art. 5 della L.R. 36/1999 è approvata dalla Giunta regionale nell'anno 2005 ed i contributi previsti dalla legge suddetta sono concessi ai richiedenti utilmente collocati nella graduatoria medesima con imputazione al Cap. 12301, UPB 10.02.004 del bilancio dell'esercizio 2005.]

 

     Art. 245. Integrazione alla L.R. 83/1997.

     1. L'art. 13 della L.R. 83/1997 concernente: Ordinamento della Polizia locale, è così modificato:

     a) nella rubrica sono soppresse le parole "intercomunale o";

     b) nel comma 1:

     1. è soppressa l’espressione "a carattere ricorrente, stagionale od occasionale,";

     2. l’espressione "dall’art. 24 della Legge 8.6.1990, n. 142" è sostituita dalla seguente "dall’art. 30 del D.Lgs. 267/2000";

     [c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Regione incentiva tali forme di gestione coordinata";] [184]

     [d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I contributi sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto della Giunta regionale";] [185]

     e) sono abrogati i commi 6 e 7.

     2. L'art. 14 della L.R. 83/1997 è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I benefici previsti dall'art. 13 sono estesi alle Unioni di Comuni di cui agli artt. 27 e 32 del D.Lgs. 267/2000".

     b) sono abrogati i commi 2 e 3.

     3. Il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 83/1997 è così modificato:

     a) è soppressa l'espressione "a carattere stagionale od occasionale";

     b) l'espressione "dall'art. 24 della Legge 8.6.1990, n. 142" è sostituita dalla seguente: "dall'art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267".

     4. E’ fatta salva l’applicazione delle previgenti disposizioni contenute negli artt. 13 e 14 della L.R. 83/1997 per le richieste di contributo presentate prima dell’entrata in vigore delle modifiche come sopra apportate ai due suddetti articoli.

     5. [Ai Consiglieri regionali, cessati dal mandato, l’assegno vitalizio viene calcolato, secondo le tabelle attualmente in vigore, sull’85% del trattamento complessivo annuo lordo previsto dal comma 2 dell’art. 1 della Legge 31.10.1965, n. 1261 e successive modifiche, per i componenti la Camera dei deputati] [186].

 

     Art. 246. Mutui Cassa Depositi e Prestiti. [187]

     [1. La Regione Abruzzo, al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità, autorizza l’utilizzo delle economie sui mutui concessi della Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto mutuante, per opere pubbliche di competenza regionale assistiti da contributo regionale.

     2. Le economie di cui al precedente comma, anche mediante accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari, per ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto con finalità diverse, a condizione che si tratti di investimenti finanziabili ai sensi del D.M. Tesoro Bilancio e Programmazione Economica del 30.9.1999, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche ricomprese in una delle categorie di opere previste dalle leggi originarie di spesa.

     3. Il contributo concesso a garanzia dei singoli mutui in ammortamento resta automaticamente confermato fino alla naturale scadenza degli stessi.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui in corso di ammortamento sia ai mutui per i quali l’ammortamento sia stato già concluso ove non sia intervenuto conguaglio di contributo.

     5. Il nuovo progetto per l’utilizzo delle economie non necessita di alcun parere o conferma della Regione, restando la gestione dei rapporti finanziari relativi alle nuove opere direttamente di competenza dell’ente mutuante e di quello mutuatario.

     6. Le presenti disposizioni non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto la spesa trova copertura nei limiti degli impegni precedentemente assunti.]

 

     Art. 247. Contributo per il progetto Anagrafe Bovina.

     1. Per l’anno 2005 la Regione Abruzzo per il tramite la Direzione Sanità, concede un contributo di € 255.000,00 a sostegno del progetto "Anagrafe Bovina" promosso dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. [188]

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 255.000,00 si provvede con l'aumento dello stanziamento di € 255.000,00 iscritto sul Cap. 82399 denominato: Contributo per il progetto Anagrafe Bovina, UPB 12.02.005 e la contestuale diminuzione dello stanziamento iscritto sul Cap. 81500, UPB 12.02.005 denominato: Quota del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente D.Lgs. 502/1992 e dal D.Lgs. 112/1998 in materia di salute e sanità veterinaria. [189]

 

     Art. 248. Contributo per il progetto "La sicurezza degli alimenti in Abruzzo".

     1. Per l’anno 2005 la Regione Abruzzo per il tramite la Direzione Sanità, concede un contributo di € 400.000,00 a sostegno del progetto "La sicurezza degli alimenti in Abruzzo" promosso dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. [190]

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 400.000,00 si provvede con Cap. 82420 di nuova istituzione denominato: Contributo per il progetto la sicurezza degli alimenti in Abruzzo, UPB 12.02.005 e la contestuale diminuzione dello stanziamento iscritto sul Cap. 81500 denominato: Quota del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente D.Lgs. 502/1992 e dal D.Lgs. 112/1998 in materia di salute e sanità veterinaria. [191]

 

     Art. 249. Modifica alla L.R. 41/2004. [192]

     [1. L’ultima alinea del comma 1, dell’art. 7 della L.R. 41/2004 "C&C Fiera tecnomare" € 5.000,00 è sostituita dalla seguente "C&C Fiera Tecno-mec di Vasto" € 5.000,00.

     2. Nella terza alinea del comma 2, dell’art. 29 della L.R. 41/2004 la denominazione "Interventi per l’abbattimento costi assicurativi a carico dei produttori agricoli" è sostituita dalla seguente:"Interventi per il credito agrario agevolato ai sensi della L.R. 62/1994 e successive modificazioni".]

 

     Art. 250. Esonero libretto sanitario a farmacisti e parrucchieri.

     1. I farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private sono esonerati dall’obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria ex art. 14 della Legge 30.4.1962, n. 283 (concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e art. 37 del D.P.R. 26.3.1980, n. 327 (regolamento di esecuzione della Legge 283/1962 e successive modificazioni).

     2. Le Aziende sanitarie sono esonerate dall’obbligo di provvedere al rilascio o rinnovo del libretto sanitario ai soggetti di cui al comma 1 e di verificarne il possesso in sede di ispezione presso le farmacie.

     3. Sono altresì esonerati dall'obbligo del possesso del libretto sanitario i parrucchieri.

 

     Art. 251. Contributi per iniziative in materia di Unione Europea.

     1. La Regione concede per l’anno 2005 un finanziamento pari a € 50.000,00 per le attività di diffusione delle tematiche inerenti l’allargamento dell'U.E. e delle problematiche ad esse connesse, al Centro Europeo di studi Cristiano-Sociali, associazioni senza scopo di lucro.

     2. L’erogazione del contributo è disposta dalla Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale, promozione sociale secondo le procedure stabilite dalla L.R. 49/1999.

     3. E’ autorizzata l’iscrizione di € 50.000,00 UPB 10.01.004, Cap. 61482 di nuova iscrizione ed istituzione denominato: Contributo all’Associazione Centro Studi Europei Cristiano-Sociali, del bilancio per l’esercizio 2005.

     4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo di spesa dalle annuali leggi di bilancio.

 

     Art. 252. Rifinanziamento LL.RR. 49/1999 e 56/2001.

     1. E’ rifinanziata, per l’anno 2005, la L.R. 49/1999 e la L.R. 56/2001 per gli interventi di cui agli elenchi riportati rispettivamente nell’allegato 6 e nell’allegato 7, per un importo pari a quello iscritto negli stanziamenti di competenza e cassa nei corrispondenti Capp. 61631 (UPB 10.01.004) e 152300 (UPB 04.02.001) con la legge di bilancio per l’esercizio 2005.

 

     Art. 253. Contributo straordinario alla Provincia di Chieti.

     1. E’ concesso un contributo straordinario di € 100.000,00 alla Provincia di Chieti per la progettazione della strada fondovalle Feltrino nel tratto Marina di San Vito - Guardiagrele.

     2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione di un nuovo Cap. 152571, UPB 04.02.001.

 

     Art. 254. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 95/2000.

     1. Dopo il comma 8 dell'art. 10 della L.R. 18 maggio 2000, n. 95 recante: Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane, sono aggiunti i seguenti commi:

     "9. A partire dall'esercizio finanziario 2005, le Comunità Montane sono tenute a presentare, inoltre, apposita dichiarazione a firma del Responsabile dell'Ente relativa all'utilizzazione delle risorse destinate agli investimenti.

     10. In caso di inadempienza a quanto stabilito nei precedenti commi 8 e 9 il finanziamento è revocato e la Giunta regionale è autorizzata a recuperare in tutto o in parte le somme erogate". [193]

     2. All’art. 47 della L.R. 95/2000, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

     «3. Per il funzionamento dell’Osservatorio di cui al comma 1, è iscritta la somma di € 25.000,00 nell’ambito della UPB 14.01.002, Cap. 121490 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Fondo per il funzionamento dell’Osservatorio regionale della montagna, per l’anno 2005.

     4. Per gli anni successivi al 2005 si provvede con legge di bilancio.

     5. La Giunta regionale provvede con apposito atto a disciplinare i criteri e le modalità per il funzionamento dell'Osservatorio nonché per l'utilizzazione degli stanziamenti di cui al comma 3.» [194]

 

     Art. 255. Modifiche all’accordo tra le Regioni Abruzzo e Molise di cui alla L.R. 84/1978.

     1. I commi 2 e 3 dell’art. 25, dell’accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per l'organizzazione e la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" di Teramo di cui alla L.R. 84/1978 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Comitato ha sede a Teramo;

3. Nella prima seduta il Comitato elegge a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta il Presidente e, con successiva analoga votazione, il vice Presidente, scelti tra i componenti effettivi eletti dai Consigli regionali.»

     2. L’art. 27 dell’accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per l'organizzazione e gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" di Teramo di cui alla L.R. 84/1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. Indennità ai componenti del Comitato di Vigilanza e Controllo.

1. Ai componenti del Comitato di Vigilanza e Controllo, con decorrenza dalla data di insediamento del Comitato di Vigilanza e Controllo nominato con DPGR 68/2004, spetta l’indennità prevista al comma 13 dell’art. 3 del D.Lgs. 502/1992, con riferimento al compenso stabilito per i componenti del Collegio dei Revisori dell’Azienda USL della Regione Abruzzo dove ha sede la Direzione Sanità della Giunta regionale.

2. Ai Componenti del Comitato di Vigilanza e Controllo spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio e l’indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalla vigente normativa statale.»

 

     Art. 256. Modifica dell'art. 85 della L.R. 15/2004.

     1. L’art. 85 della L.R. 15/2004 modificato dall'art. 9 della L.R. 32/2004 e dall'art. 49 della L.R. 41/2004 è sostituito dal seguente:

     «Art. 85. Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti.

     1. La Regione Abruzzo al fine di dotare i Comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e razionalizzazione degli interventi edilizi sul territorio, consente, su tutto il territorio comunale, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, dove per sottotetto si intende il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura realizzato almeno nella parte strutturale.

     2. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito alle seguenti condizioni:

     a) l’edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere la pratica di richiesta di sanatoria ai sensi della Legge 47/1985 e successive modificazioni e integrazioni.

     b) l’altezza media netta non può essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto interessato al recupero abitativo, comunque l’altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40.

     Per i Comuni montani, al di sopra di 1000 metri di altezza, l’altezza media è ridotta a 2,20 metri e l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,20 metri.

     c) che siano rispettate le norme sismiche.

     3. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva anche se di altezza inferiore al minimo consentito come indicato al punto b) del comma due.

     In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite è consentito, per il raggiungimento dell’altezza media minima prevista, l’abbassamento dell’ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione:

     a) che questo non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;

     b) che vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali sottostanti;

     c) che siano rispettate le norme sismiche.

     4. Al fine di assicurare i requisiti di fruibilità e aereo-illuminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l’apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali e strutturali dell’edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali.

     5. Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia e comportano la corresponsione degli oneri concessori previsti dalla normativa vigente.

     6. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito anche in deroga alla legislazione urbanistica statale e regionale vigente in materia, nonché agli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere ed ai regolamenti edilizi vigenti.

     7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Consiglio comunale, con atto motivato, può disporre l’esclusione del territorio comunale dall’applicazione della presente legge.

     8. Il recupero abitativo dei sottotetti comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.R. 89/1998. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione sarà versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi delle leggi regionali che dispongono interventi a favore dei Comuni.

     9. La domanda di concessone edilizia per il recupero abitativo dei sottotetti deve essere inoltrata al Comune di competenza entro e non oltre il 31 maggio 2005. Contestualmente alla proposizione della domanda, il richiedente deve corrispondere il maggior onere spettante alla Regione mediante versamento su c/c postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell’ipotesi di diniego della concessione la somma verrà restituita al richiedente.

     10. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è istituito nell'ambito della UPB 03.05.002 il cap. 35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di € 1.500.000,00. [195]

     11. Le entrate di cui al comma 10 del presente articolo sono finalizzate e ripartite sui capitoli di seguito elencati nella stessa percentuale fino a concorrenza degli importi sotto indicati:

     - Per l'importo di Euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 272421 U.P.B. 05.02.005 denominato: "Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa".

     Spese di investimento;

     - Per l'importo di Euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 271600 U.P.B.

     05.01.001 denominato: "Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa".

     Spese per la gestione ordinaria. [196]»

 

CAPO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 257. Norma finanziaria.

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura finanziaria con la legge di bilancio relativa all'esercizio 2005.

 

     Art. 258. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.

 

 

ALLEGATI

 

Cartografia

Proposta RISERVA NATURALE REGIONALE Cologna di Roseto degli Abruzzi

(Omissis)

 

Allegato A

(Omissis)

 

Allegato 1 [197]

Tabella dei rifinanziamenti delle LL.RR

(Omissis)

 

Allegato 2

Elenco L.R. 15/2000

(Omissis)

 

Allegato 3 [198]

Elenco L.R. 95/1999

(Omissis)

 

Allegato 4

Interventi di cui all’art. 102 della L.R. 17.04.2003, n. 7

(Omissis)

 

Allegato 5

Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno

(Omissis)

 

Allegato 6 [199]

L.R. 49/1999

(Omissis)

 

Allegato 7 [200]

L.R. 56/2001

(Omissis)

 

 

TABELLE A - G [201]


[1] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[2] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[3] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23.

[4] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[5] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[6] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[7] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[8] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[9] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[10] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[11] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 13 della L.R. della L.R. 8 novembre 2006, n. 32.

[12] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 13 della L.R. della L.R. 8 novembre 2006, n. 32.

[13] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. della L.R. 8 novembre 2006, n. 32.

[14] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[15] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[16] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[17] Articolo inserito dall’art. 20 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23.

[18] Alinea inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[19] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[20] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[21] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[22] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[23] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[24] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[25] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23.

[26] La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo 2006, n. 81, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[27] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23.

[28] La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo 2006, n. 81, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[29] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[30] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[31] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[32] Articolo modificato dall’art. 3 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16. Il testo previgente recava: «1. All’art. 1 della L.R. 118/1998 è aggiunto il seguente comma 2 bis: "2 bis. Ai dipendenti regionali inquadrati in ruolo a seguito di superamento di corso-concorso pubblico o concorso pubblico è riconosciuta, ai fini perequativi, la stessa retribuzione individuale di anzianità percepita dai dipendenti vincitori delle procedure concorsuali suddette ai quali è stato applicato il comma 1 quantificata tenendo conto dell’ammontare maggiore percepito a parità di anzianità di servizio al momento dell’inquadramento nella qualifica regionale ricoperta". 2. L’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, comprese le competenze pregresse a far data dall’inquadramento nella qualifica rivestita, grava sugli appositi stanziamenti del bilancio regionale dell’anno 2005 e degli anni successivi, afferenti il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale. 3. Al punto 1 dell’art. 1 della L.R. 118/1998 è aggiunto dopo le parole "pubblico concorso" "o a seguito di procedura di mobilità"». La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2014, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui introduce il comma 2-bis nell’art. 1 della L.R. 118/1998.

[33] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[34] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[35] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[36] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[37] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[38] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[39] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[40] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23.

[41] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23.

[42] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23.

[43] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[44] Articolo così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[45] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[46] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[47] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[48] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 19 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[49] Articolo inserito dall’art. 6 della L.R. 12 agosto 2005, n. 28.

[50] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45.

[51] Rubrica già sostituita dall’art. 1 della L.R. 3 maggio 2006, n. 11 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 2012, n. 29.

[52] Comma già sostituito dall’art. 1 della L.R. 3 maggio 2006, n. 11 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 2012, n. 29.

[53] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 3 maggio 2006, n. 11, già sostituito dall'art. 33 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 2012, n. 29.

[54] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 2012, n. 29.

[55] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 3 maggio 2006, n. 11 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 2012, n. 29.

[56] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 3 maggio 2006, n. 11 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 2012, n. 29.

[57] Comma già sostituito dall’art. 1 della L.R. 3 maggio 2006, n. 11 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 2012, n. 29.

[58] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 3 maggio 2006, n. 11 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 2012, n. 29.

[59] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 3 maggio 2006, n. 11 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 2012, n. 29.

[60] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 3 maggio 2006, n. 11 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 2012, n. 29.

[61] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 3 maggio 2006, n. 11 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 2012, n. 29.

[62] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 2012, n. 29.

[63] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 3 maggio 2006, n. 11 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 2012, n. 29.

[64] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 2012, n. 29.

[65] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 2012, n. 29.

[66] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 3 maggio 2006, n. 11 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 2012, n. 29.

[67] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 3 maggio 2006, n. 11 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 2012, n. 29.

[68] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 3 maggio 2006, n. 11.

[69] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[70] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[71] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[72] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[73] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[74] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[75] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[76] Lettera abrogata dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[77] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[78] Articolo modificato dall’art. 11 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23 e così sostituito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[79] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[80] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[81] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[82] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23.

[83] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[84] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23.

[85] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[86] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 12 agosto 2005, n. 28.

[87] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[88] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

[89] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[90] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[91] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[92] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[93] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[94] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[95] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[96] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 17 febbraio 2006, n. 3.

[97] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 39, che ha stabilito la reviviscenza del comma 2, art. 50 della L.R. 31 luglio 1996, n. 60.

[98] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l’art. 6 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[99] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[100] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[101] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[102] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[103] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[104] Articolo prima abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33 e ora riportato in vita dall’art. 1 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 38.

[105] Comma aggiunto dall’art. 19 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23.

[106] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 25 marzo 2013, n. 8.

[107] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[108] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 17 novembre 2010, n. 49.

[109] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[110] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[111] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[112] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[113] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[114] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42.

[115] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[116] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[117] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[118] Comma sostituito dall'art. 58 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 e fatto rivivere nel testo previgente dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[119] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[120] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, sostituito dall'art. 58 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 e fatto rivivere nel testo previgente dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[121] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[122] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 12 gennaio 2018, n. 2.

[123] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[124] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[125] Articolo aggiunto dall’art. 10 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23 ed abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[126] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[127] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[128] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[129] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[130] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[131] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[132] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[133] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[134] Articolo così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[135] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 12 gennaio 2018, n. 2.

[136] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20.

[137] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20.

[138] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20.

[139] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2009, n. 15.

[140] Comma così modificato dall’art. 83 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.

[141] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2009, n. 15.

[142] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[143] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[144] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[145] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[146] Articolo così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[147] Articolo così sostituito dall’art. 21 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23, nel testo stabilito dall’art. 4 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[148] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[149] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.

[150] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[151] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[152] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[153] Articolo aggiunto dall’art. 15 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23.

[154] Articolo aggiunto dall’art. 16 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23.

[155] Articolo aggiunto dall’art. 17 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23.

[156] Articolo aggiunto dall’art. 18 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23.

[157] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[158] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[159] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[160] Articolo così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[161] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[162] Articolo così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[163] L’originario terzo alinea è stato sostituito dagli attuali terzo e quarto alinea dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[164] L’originario terzo alinea è stato sostituito dagli attuali terzo e quarto alinea dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[165] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[166] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[167] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23.

[168] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[169] Articolo così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[170] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[171] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[172] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[173] Trattino così sostituito dall'art. 33 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[174] Punto così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 20 aprile 2005, n. 19.

[175] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[176] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 8 novembre 2006, n. 32.

[177] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16.

[178] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[179] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[180] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 novembre 2006, n. 39.

[181] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 15 novembre 2006, n. 39.

[182] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 novembre 2006, n. 39.

[183] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[184] Lettera abrogata dall'art. 18 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[185] Lettera abrogata dall'art. 18 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[186] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[187] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[188] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[189] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[190] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[191] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[192] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[193] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[194] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[195] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[196] Comma già sostituito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 41.

[197] Allegato modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[198] Allegato modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[199] Allegato modificato dagli artt. 2, 4 e 5 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23.

[200] Allegato modificato dall’art. 5 della L.R. 3 marzo 2005, n. 23 e dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[201] Tabelle allegate con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 25 marzo 2005, n. 16 Bis.